B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3746/2018
Sen t en z a d e l 1 8 f e bb r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Raphaël Gani (presidente del collegio),
Annie Rochat Pauchard, Marianne Ryter,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
patrocinata dall’avv. Ergin Cimen,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
assistenza amministrativa (CDI CH-IT).
A-3746/2018
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 5 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento –
competente autorità fiscale dello Stato richiedente italiano (di seguito:
autorità richiedente italiana) – ha presentato dinanzi all’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC) una domanda di assistenza amministra-
tiva in materia fiscale concernente la società B._______, con sede in Italia,
per il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016, fondandosi
sull’art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: CDI CH-IT), in combinato
disposto con la lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal
13 luglio 2016 (di seguito: Protocollo aggiuntivo; anch’esso pubblicato nella
RS 0.672.945.41; RU 2016 2769, 2771).
B.
Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l’autorità richiedente
italiana ha esposto quanto segue:
« […] La società B._______ Partita Iva (…) con sede legale (…) è una società
operante nel settore degli elettrodomestici e dell’elettricità nei confronti della
quale a seguito delle indagini effettuate dalla Direzione Centrale Accertamento
Settore Contrasto illeciti – Ufficio Antifrode [della Lombardia] – sono emerse
forti criticità circa la fattibilità delle operazioni commerciali poste in essere con
altri soggetti italiani e con la [vostra] società con sede in Svizzera la A._______
In particolare, la B._______ effettua acquisti da società tutte coinvolte a vario
titolo in meccanismi fraudolenti. La merce acquistata viene poi rivenduta a
diversi operatori comunitari ed extra-comunitari tra cui la A._______ Diversi
indizi fanno presumere che tale merce rientri in Italia direttamente o tramite
ulteriori cessioni avvenute al di fuori del territorio italiano […] ».
In considerazione degli elementi a sua disposizione, l’autorità richiedente
italiana ha richiesto all’AFC le seguenti informazioni per il periodo dal
23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:
« […] Si chiede pertanto di accertare:
1. La reale esistenza della società e se la stessa dispone di sedi operative,
mezzi, depositi, locali adatti al ricevimento e allo stoccaggio di merce
(prodotti di elettronica), dipendenti (numero e relativa mansione);
Si chiede di specificare quanto segue:
2. I nominativi dei soggetti risultanti a vario titolo coinvolti nella gestione
amministrativa, finanziaria e commerciale della A._______;
A-3746/2018
Pagina 3
3. i nominativi dei soggetti che rivestono cariche societarie e/o che detengono
partecipazioni in A._______;
4. i nominativi dei soggetti che hanno effettuato le trattative commerciali con
la B._______;
5. con riferimento alle cessioni effettuate dal nostro soggetto passivo nei con-
fronti di A._______ nel periodo dal 7 maggio 2015 al 12 ottobre 2016 pari
ad € (…), si chiede di fornire:
le schede contabili del vostro soggetto passivo relative al fornitore
B._______;
la denominazione dei clienti cui la A._______ ha rivenduto i prodotti
acquistati dalla B._______ nonché tutta la documentazione afferente:
fatture di vendita, contratti sottoscritti con i clienti, documenti di trasporto;
tutti i contratti sottoscritti con la B._______ per l’acquisto dei beni […] ».
C.
Il 25 luglio 2017, con decreti separati, l’AFC ha chiesto alla società
A._______ e alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, di
trasmettere le informazioni richieste dall’autorità richiedente italiana nella
predetta domanda di assistenza amministrativa italiana.
La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e la A._______ hanno
dato seguito alla predetta richiesta di edizione dell’AFC con scritto
25 agosto 2017, rispettivamente con scritto 29 agosto 2017.
D.
Con scritto 15 dicembre 2017, l’AFC ha notificato alla A._______ le
informazioni ch’essa intende trasmettere all’autorità richiedente italiana,
concedendole un termine per prendere posizione al riguardo.
Con scritto 19 gennaio 2018, la A._______ si è opposta alla trasmissione
delle informazioni all’autorità richiedente italiana, contestando la validità
della domanda di assistenza amministrativa italiana, trattandosi segnata-
mente di una « fishing expedition » e la stessa violando i principi
costituzionali fondamentali (principio della proporzionalità e principio della
presunzione di innocenza).
E.
Con decisione finale del 1° giugno 2018, l’AFC ha accolto la domanda di
assistenza amministrativa in materia fiscale del 5 luglio 2017 concernente
la società B._______, decidendo dunque di trasmettere all’autorità richie-
dente italiana le informazioni richieste concernenti in particolare la società
A._______.
A-3746/2018
Pagina 4
F.
Avverso la predetta decisione, la società A._______ – per il tramite del suo
patrocinatore (di seguito: società ricorrente o ricorrente) – ha inoltrato
ricorso 28 giugno 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Prote-
stando tasse, spese e ripetibili, essa chiede che le motivazioni del suo ri-
corso vengano accolte, sicché la decisione finale 1° giugno 2018 dell’AFC,
la domanda di assistenza 5 luglio 2017 dell’autorità richiedente italiana e il
decreto di edizione 25 luglio 2017 dell’AFC sono nulli. In sunto, la ricorrente
solleva la violazione del principio di specialità, del principio di sussidiarietà,
del divieto delle « fishing expedition », facendo in particolare valere che
l’autorità richiedente italiana avrebbe dovuto procedere mediante una
domanda di assistenza giudiziaria in materia penale e non mediante una
domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale, le informazioni
richieste essendo chiaramente riferite alla truffa « carosello IVA » di con-
notazione penale.
G.
Con risposta 8 agosto 2018, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) ha
postulato il rigetto del ricorso, prendendo posizione in merito al ricorso.
H.
Con replica 29 settembre 2018, la ricorrente ha precisato ulteriormente la
propria argomentazione, prendendo posizione in merito alla risposta
dell’autorità inferiore.
I.
Con duplica 1° novembre 2018, l’autorità inferiore ha preso posizione in
merito alla replica della ricorrente.
J.
Con scritto 7 gennaio 2019, la ricorrente ha preso posizione in merito alla
duplica dell’autorità inferiore.
K.
Con scritto 13 maggio 2019, la ricorrente ha informato il Tribunale di essere
stata oggetto di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale
da parte della Procura X._______ in rapporto alla frode carosello IVA, ciò
che avvalorerebbe ulteriormente la sua tesi secondo cui sarebbe a torto
che l’autorità richiedente italiana avrebbe proceduto con la via
dell’assistenza amministrativa in materia fiscale.
A-3746/2018
Pagina 5
L.
Con scritto 12 giugno 2019, l’autorità inferiore ha contestato la pertinenza
delle allegazioni della ricorrente al riguardo.
M.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. In particolare, le decisioni
pronunciate dall’AFC nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazio-
nale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione – in
casu la CDI CH-IT – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge
federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa internazio-
nale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1] e art. 17 cpv. 3 LAAF).
Per quanto concerne il diritto interno, l’assistenza amministrativa interna-
zionale in materia fiscale è attualmente retta dalla LAAF, in vigore dal
1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogato-
rie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF),
in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 5 luglio 2017, la domanda di assi-
stenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24
LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle
disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni
specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF).
1.2 Per quanto attiene alla validità della notificazione per posta A plus della
decisione finale del 1° giugno 2018 dell’autorità inferiore, si impone la pre-
sente precisazione, vista la puntuale censura sollevata al riguarda dalla
ricorrente (cfr. ricorso 28 giugno 2018, pag. 2). Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, non sussiste alcun valido motivo per considerare la
notificazione di una decisione finale per posta A Plus come inammissibile
(cfr. sentenza del TF 2C_476/2018 del 4 giugno 2018 consid. 2.3.4; sen-
tenza del TAF A-1651/2019 del 6 maggio 2019 con rinvii). Di fatto, nulla
obbliga l’autorità inferiore a notificare le proprie decisioni per raccomandata
piuttosto che per posta A plus, entrambi i tipi di invio permettendo peraltro
di tracciare l’invio e verificare l’avvenuta notificazione al suo destinatario,
A-3746/2018
Pagina 6
allo stesso modo. Ne discende che la decisione finale del 1° giugno 2018
è stata validamente notificata alla ricorrente per posta A plus il sabato
2 giugno 2018, sicché il termine di ricorso di 30 giorni ex art. 50 cpv. 1 PA
ha iniziato a decorrere domenica 3 giugno 2018 e non il lunedì 4 giugno
2018, così come erroneamente ritenuto dalla ricorrente (cfr. ricorso 28 giu-
gno 2018, pag. 2). Ora, il fatto che lo studio legale del suo patrocinatore
non lavori di sabato e ritiri dunque tutti gli invii il lunedì è una circostanza
meramente propria alla sua organizzazione interna. In quanto tale, essa
non è di certo idonea ad inficiare la validità della notificazione per posta A
plus. La censura della ricorrente al riguardo va pertanto qui respinta.
1.3 Ciò precisato, il ricorso 28 giugno 2018 è stato in ogni caso interposto
tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze
di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Pacifica è la
legittimazione ricorsuale della ricorrente, nella misura in cui la stessa ha
partecipato alla procedura dinanzi all’autorità inferiore, è destinataria della
decisione impugnata e ha chiaramente un interesse al suo annullamento
(cfr. art. 48 PA; art. 19 cpv. 2 LAAF).
Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L’even-
tuale trasmissione di informazioni da parte dell’AFC non può che interveni-
re che alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra
le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 1.2; A-
6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 1.3). Ciò puntualizzato, il ricorso
essendo ricevibile in ordine, lo stesso dev’essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché
l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con-
sid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della
massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia
limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constata-
zioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
A-3746/2018
Pagina 7
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 con-
sid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge-
prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141
V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II
425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere
processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che
interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in
particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 con-
sid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la decisione finale del 1° giugno
2018 dell’autorità inferiore, con cui quest’ultima ha accolto la domanda del
5 luglio 2017 di assistenza amministrativa in materia fiscale inoltrata
dall’autorità richiedente italiana sulla base dell’art. 27 CDI CH-IT nei con-
fronti della società B._______, decidendo di trasmettere le informazioni
richieste in relazione anche alla società ricorrente. In tale contesto, per lo
scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare l’ammissibilità
della predetta domanda di assistenza amministrativa italiana, sia dal punto
di vista meramente formale che da quello materiale, alla luce delle puntuali
censure sollevate dalla ricorrente.
A tal fine, di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi appli-
cabili alla presente fattispecie (cfr. consid. 3.1 segg. del presente giudizio).
3.1 L’assistenza amministrativa con l’Italia è retta dall’art. 27 CDI CH-IT.
Tale disposizione, insieme a quelle del Protocollo aggiuntivo, si fonda, sul
piano formale e materiale, sul Modello di convenzione dell’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e sulla politica
svizzera in materia di convenzioni in questo ambito (cfr. Messaggio del
12 agosto 2015 concernente l’approvazione di un Protocollo che modifica
la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni,
FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT]). Nella loro
versione in vigore dal 13 luglio 2016, modificata dagli artt. I e II del
A-3746/2018
Pagina 8
Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l’art. 27 CDI CH-IT e le
disposizioni del Protocollo aggiuntivo trovano applicazione per quelle
domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che
si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio
2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del
23 febbraio 2015; RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, FF 2015
5631, 5637). Tale è segnatamente il caso della domanda di assistenza
amministrativa in oggetto, presentata il 5 luglio 2017 e riguardante il
periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016.
3.2 Le disposizioni dell’art. 27 CDI CH-IT sono precisate alla lett. ebis del
Protocollo aggiuntivo. Detta norma disciplina in particolare le esigenze
formali a cui deve sottostare la domanda di informazioni (cfr. Messaggio
CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636), prevedendo al n. 2 che le autorità fiscali
dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità
fiscali dello Stato richiesto quando presentato una richiesta di informazioni
secondo l’art. 27 CDI CH-IT:
(i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;
(ii) il periodo di tempo oggetto della domanda;
(iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni
sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali
informazioni dallo Stato richiesto;
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
(v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle
informazioni richieste.
Il Protocollo aggiuntivo precisa inoltre che queste esigenze (lett. i-v) non
devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di
informazioni (cfr. lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo; Messaggio CDI
CH-IT, FF 2015 5631, 5636). In merito alla lista d’indicazioni circa il
contenuto di una domanda di assistenza che lo Stato richiedente è tenuto
a fornire nel contesto delle CDI (cfr. art. 6 cpv. 2 LAAF applicabile a titolo
sussidiario), la giurisprudenza del Tribunale federale considera che detta
lista è concepita in modo tale che se lo Stato richiedente vi si conforma
scrupolosamente, lo stesso è di principio reputato fornire le informazioni
sufficienti a dimostrare la « rilevanza verosimile » della sua domanda
(cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.4; sentenza del TAF A-2618/2019 del 30 lu-
glio 2019 consid. 3.2 con rinvii).
A-3746/2018
Pagina 9
3.3
3.3.1 Giusta l’art. 27 par. 1 CDI CH-IT, le autorità competenti degli Stati
contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per
applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l’ammini-
strazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi
natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro
suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista
non sia contraria alla Convenzione. Il requisito della rilevanza verosimile –
ovvero, la condizione « verosimilmente rilevante » (cfr. lett. ebis n. 3 del
Protocollo aggiuntivo) – è dunque la chiave di volta del sistema di scambio
d’informazioni (cfr. sentenze del TF 2C_695/2017 del 29 ottobre 2018
consid. 2.6; 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 6.3; [tra le tante]
sentenze del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 2.3.1 con rinvii;
A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.2).
3.3.2 Il ruolo dello Stato richiesto si limita ad un controllo della plausibilità;
egli deve limitarsi a verificare l’esistenza di un rapporto tra la fattispecie
illustrata e i documenti richiesti, tenendo presente la presunzione della
buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2; 142
II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante]
sentenze del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 2.3.2 con rinvii;
A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1). L’apprezzamento del
requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo
luogo di competenza dello Stato richiedente. Non spetta pertanto allo Stato
richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d’informa-
zioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l’inchiesta o il
controllo sottostante (cfr. art. 27 par. 4 CDI CH-IT; DTF 142 II 161 con-
sidd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4 [che evoca in particolare una « ripartizione dei
ruoli » tra Stato richiedente e Stato richiesto]; [tra le tante] sentenze del
TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 2.3.2 con rinvii; A-6226/2017
del 21 marzo 2019 consid. 4.2.2 con rinvii). La condizione « verosimilmen-
te rilevante » può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo con-
tribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad
una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti;
cfr. lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo).
3.3.3 Il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al
momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole proba-
bilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze
illustrate e quindi si rilevino pertinenti al fine dell’inchiesta o del controllo
nello Stato richiedente. Ne consegue quindi che di principio lo Stato richie-
sto non può respingere una domanda di assistenza amministrativa poiché
A-3746/2018
Pagina 10
sarebbe giunto ad una diversa conclusione (cfr. DTF 143 II 185 con-
sid. 3.3.2; 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4.3;
[tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 con-
sid. 3.3.2.3; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii; A-
2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii).
3.4
3.4.1 Il riferimento a informazioni « verosimilmente rilevanti » ha lo scopo
di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio
possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere
una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expe-
dition ») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari
fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. ebis n. 3 del
Protocollo aggiuntivo; art. 7 lett. a LAAF; DTF 144 II 206 consid. 4.2; 143 II
136 consid. 6; sentenza del TF 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017
consid. 9.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019
consid. 2.4 con rinvii). Il divieto delle « fishing expeditions » corrisponde al
principio della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.), al quale deve confor-
marsi ogni domanda di assistenza amministrativa (cfr. DTF 139 II 404
consid. 7.2.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-506/2018 del 15 novembre
2019 consid. 3.3 con rinvii; A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 2.4
con rinvii; A-846/2018 del 30 agosto 2018 consid. 2.1.6). Ciò indicato, non
è atteso dallo Stato richiedente che ognuna delle sue richieste conduca
necessariamente a una ricerca fruttuosa corrispondente (cfr. [tra le tante]
sentenza del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 2.4 con rinvii).
3.4.2 Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data
persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi
fiscali, in quanto nutre un dubbio al suo riguardo, non si può parlare di
« fishing expedition ». L’accertamento della percezione corretta delle
imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di
assistenza amministrativa, per lo meno quando trattasi di una domanda di
assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del
TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9; A-2872/2015 del 4 marzo
2016 consid. 8).
3.4.3 Una domanda di informazioni non costituisce poi una « fishing
expedition » per il semplice fatto che essa non precisa il nome o l’indirizzo
(o entrambi) del contribuente oggetto di un controllo o di inchiesta fiscale.
L’identificazione del contribuente deve ciononostante essere possibile con
A-3746/2018
Pagina 11
altre modalità, sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato richie-
dente (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.1.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-
6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.2 con rinvii).
3.5 Il principio della buona fede (cfr. art. 26 della Convenzione di Vienna
del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [CV, RS 0.111]) trova applicazione,
quale principio d’interpretazione e d’esecuzione dei trattati, nell’ambito
dello scambio d’informazioni ai sensi delle Convenzioni di doppia imposi-
zione (cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-
506/2018 del 15 novembre 2019 consid. 3.1.4 con rinvii; A-2325/2017 del
14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii), come la CDI CH-IT. La buona
fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell’affi-
damento). Nel contesto dell’assistenza amministrativa in materia fiscale,
detta presunzione implica che lo Stato richiesto non può, di principio, met-
tere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano
dei seri dubbi. Detto in altri termini, le dichiarazioni dello Stato richiedente
vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manifesta non
risulta dalle circostanze (cfr. DTF 143 II 224 consid. 6.4; 143 II 202 con-
sidd. 8.7.1 e 8.7.4). Nel caso contrario, il principio dell’affidamento non si
oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovescia-
mento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni
caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4;
143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; 142 II 161 consid. 2.1.3; [tra le tante]
sentenza del TAF A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con
rinvii). In virtù del principio dell’affidamento, lo Stato richiesto è vincolato
alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza,
nella misura in cui quest’ultime non possono essere immediatamente con-
futate (« sofort entkräftet ») in ragione di errori, lacune o contradizioni mani-
feste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-
5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.1.2 con rinvii; A-506/2018 del
15 novembre 2019 consid. 3.1.4 con rinvii; A-2618/2019 del 30 luglio 2019
consid. 3.4; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii).
3.6 La domanda di assistenza soggiace altresì al rispetto del principio della
sussidiarietà, secondo cui lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti
d’informazioni abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di
richiedere le informazioni (cfr. lett. ebis n. 1 del Protocollo aggiuntivo; [tra le
tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 2.6 con
rinvii; A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.5; A-2321/2017 del
20 dicembre 2017 consid. 3.5). In assenza di elementi concreti, rispettiva-
mente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in
discussione l’adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando
A-3746/2018
Pagina 12
uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni
caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d’informazione
abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere
informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144
II 206 consid. 3.3.2; sentenza del TF 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016
consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019
consid. 2.6 con rinvii; A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 2.7;
A-5066/2016 del 17 maggio 2018 consid. 2.7).
3.7
3.7.1 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le
informazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti
all’art. 27 par. 1 CDI CH-IT, ovvero nei confronti delle persone e dei com-
portamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni
(cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 con-
sid. 2.5 con rinvii; A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1; A-
6391/2016 del 17 gennaio 2018 consid. 4.3.5; A-2321/2017 del 20 dicem-
bre 2017 consid. 3.9.1; A-778/2017 del 5 luglio 2017 consid. 4.3.1). La
Svizzera può partire dal presupposto che lo Stato richiedente, con il quale
essa è legata da una convenzione di assistenza amministrativa, rispetterà
il principio della specialità (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018
del 9 dicembre 2019 consid. 3.1.3; A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 con-
sid. 2.5 con rinvii; A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 2.6;
A-5066/2016 del 17 maggio 2018 consid. 2.6).
3.7.2 In tal senso, l’art. 27 par. 2 CDI CH-IT dispone che le informazioni
ricevute ai sensi dell’art. 27 par. 1 CDI CH-IT da uno Stato contraente sono
tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione
della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle
persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si
occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al sud-
detto par. 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte,
delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle
attività precedenti. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni
unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell’ambito di una
procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante
le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le
informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali
altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti
dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.
A-3746/2018
Pagina 13
4.
4.1 Stabiliti i principi qui applicabili, da un suo esame preliminare, lo scri-
vente Tribunale osserva innanzitutto come dal punto di vista strettamente
formale la domanda di assistenza amministrativa del 5 luglio 2017 inoltrata
dall’autorità richiedente italiana (cfr. atto n. 1 dell’incarto prodotto dall’auto-
rità inferiore [di seguito: inc. AFC]) risulta adempiere ai requisiti formali alla
base della sua ammissibilità, la stessa indicando in maniera sufficiente
tutte le informazioni richieste dall’art. 27 par. 1 CDI CH-IT nonché dalla
lett. ebis n. 2 del Protocollo aggiuntivo, quali l’identità della persona inte-
ressata oggetto dell’inchiesta fiscale in Italia, la fattispecie alla sua base, lo
scopo fiscale, l’identità dei detentori d’informazione e il periodo fiscale inte-
ressato (cfr. considd. 3.2 e 3.3.1 del presente giudizio). Di fatto, si tratta di
una domanda individuale di assistenza amministrativa circoscritta ad un
specifico soggetto fiscale italiano, volta all’accertamento della sua imposi-
zione alle imposte sul reddito in Italia, mediante la raccolta di informazioni
concernenti la società ricorrente, in relazioni commerciali con la stessa.
Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare ancora se dal
punto di vista materiale l’autorità inferiore poteva o meno dare seguito alla
predetta domanda di assistenza, viste in particolare le censure sollevate
dalla società ricorrente (cfr. considd. 4.2 – 4.5 del presente giudizio).
4.2
4.2.1 La ricorrente contesta innanzitutto l’ammissibilità della domanda di
assistenza amministrativa del 5 luglio 2017, in quanto si tratterebbe di una
« fishing expedition ». Essa ritiene infatti che l’autorità richiedente italiana
sarebbe stata completamente carente nell’indicare con precisione la fatti-
specie e lo scopo fiscale per la quale la stessa avrebbe avviato un’indagine
nei confronti della società B._______ (soggetto fiscale italiano interessato),
nonché nel fornire le basi legali di diritto italiano che l’avrebbero autorizzata
ad ottenere le informazioni ai sensi dell’art. 27 par. 1 CDI CH-IT. Vista la
generica indicazione secondo cui le informazioni servirebbero all’accerta-
mento delle « imposte sul reddito » della predetta società, sarebbe difficile
determinare quali siano le informazioni verosimilmente rilevanti che
l’autorità richiedente italiana sarebbe autorizzata a richiedere sulla base
dell’art. 27 par. 1 CDI CH-IT. Se ritenuta conforme ai requisiti formali, detta
domanda permetterebbe all’autorità richiedente italiana di raccogliere
indiscriminatamente tutte le informazioni riferite all’attività di tutti i soggetti
che, come lei, avrebbero intrattenuto rapporti economici con la società
B._______ (cfr. ricorso 28 giugno 2018, n. 8-9 e n. 12; replica
29 settembre 2018, pag. 2 seg.).
A-3746/2018
Pagina 14
In tale contesto, la ricorrente sottolinea di essere una società attiva, di aver
intrattenuto rapporti commerciali trasparenti e chiari con la società
B._______, senza commettere una violazione delle norme fiscali
dell’autorità richiedente italiana. Prova sarebbe data dalla documentazione
da essa prodotta all’autorità inferiore, dalla quale si evincerebbe che tutti
gli acquisti effettuati tramite detta società sarebbero occorsi sulla base di
regolare fatturazione, con contestuale pagamento del prezzo mediante
bonifico bancario, evenienza di cui chiede la verifica da parte del Tribunale.
Essa sottolinea poi di avere motivo di credere che la documentazione
contabile della predetta società sia già in possesso dell’autorità richiedente
italiana, considerato ad esempio che al punto n. 5 del dispositivo della sua
domanda di assistenza amministrativa si sarebbe fatto riferimento
all’esatto importo in euro degli acquisti da lei effettuati nel periodo indicato
di (…) euro (cfr. ricorso 28 giugno 2018, n. 10-12).
4.2.2 In proposito, il Tribunale osserva preliminarmente come le censure
sollevate dalla ricorrente non sono tali da rimettere in discussione l’adem-
pimento dei requisiti formali alla base dell’ammissibilità della domanda di
assistenza amministrativa in oggetto, così come già accertato in questa
sede (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio).
4.2.3 Con tale premessa, il Tribunale osserva come nulla agli atti permetta
di ritenere che invero la domanda di assistenza amministrativa in oggetto
costituirebbe una « fishing expedition », ovvero una ricerca indiscriminata
di informazioni volta ad acquisire informazioni di ogni genere circa tutti i
potenziali soggetti fiscali in relazione commerciale con la società
B._______, tra cui la stessa società ricorrente (cfr. consid. 3.4.1 del
presente giudizio).
Più nel dettaglio, l’autorità richiedente italiana ha infatti inoltrato una
domanda di assistenza amministrativa allo scopo di accertare l’imposizione
alle imposte sul reddito del soggetto fiscale italiano, ovvero la società
B._______ (cfr. atto n. 1 dell’inc. AFC, ove viene chiaramente specificato:
« Finalità della richiesta: Imposte sul reddito »), scopo fiscale chiaramente
coperto dalla CDI CH-IT. Tale indicazione è di per sé sufficiente a ritenere
come adempiuto il requisito dell’indicazione dello scopo fiscale e non
costituisce una « fishing expedition » (cfr. consid. 3.4.2 del presente
giudizio). Come già rilevato (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), detta
domanda è inoltre una domanda individuale circoscritta alla società
B._______ (persona interessata) e ai rapporti commerciali intrattenuti da
quest’ultima con la ricorrente. Benché sintetica, la fattispecie è chiara. Le
domande ivi formulate al riguardo sono precise e specifiche. In tale
A-3746/2018
Pagina 15
contesto, il Tribunale non intravvede come la domanda di assistenza in
oggetto potrebbe permettere all’autorità richiedente italiana di ottenere
delle informazioni di ogni genere al riguardo di altri soggetti fiscali ignoti. In
virtù della presunzione della buona fede dello Stato richiedente, nulla
permette – in assenza di fatti concreti e constatati del contrario – di dubitare
della veridicità dello scopo fiscale perseguito dell’autorità richiedente
italiana (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio).
Circa l’assenza dell’indicazione specifica delle basi legali italiane su cui si
fonda l’inchiesta fiscale in Italia, il Tribunale osserva come tale elemento
non sia idoneo ad inficiarne la validità, tale requisito non essendo richiesto
né dall’art. 27 par. 1 CDI CH-IT, né dalla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo
(cfr. considd. 3.2 e 3.3.1 del presente giudizio). Peraltro, ai fini dell’assi-
stenza amministrativa, sempre conformemente al principio dell’affidamen-
to, è sufficiente la garanzia fornita dallo Stato richiedente, secondo cui
« […] la richiesta è conforme alla legge e alla prassi amministrativa italiana
ed è altresì conforme all’accordo sul quale la richiesta si basa […] » e « […]
l’informazione richiesta potrebbe essere ottenuta in base alle norme
italiane e nel corso della normale prassi amministrativa in circostanze
similari […] » (cfr. atto n. 1 dell’inc. AFC). In tale contesto, il Tribunale non
intravvede alcun valido motivo per dubitare del suo buon fondamento
giuridico, sicché la censura della ricorrente non può che essere respinta.
4.2.4 Circa il fatto che l’autorità richiedente sarebbe già in possesso dei
documenti di cui chiede la trasmissione, il Tribunale non può fare a meno
di osservare come nulla vieta ad uno Stato richiedente di formulare una
domanda di assistenza amministrativa volta alla verifica delle informazioni
già in suo possesso. Anzi, se del caso, tale elemento non fa che dimostrare
la rilevanza verosimile delle informazioni richieste. L’esame del Tribunale
e dell’autorità inferiore dovendosi limitare alla plausibilità, non spetta a loro
valutare la rilevanza verosimile o meno delle informazioni richieste dall’au-
torità richiedente italiana (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio). Peraltro,
nella propria domanda l’autorità richiedente ha dichiarato che da parte sua
« […] sono stati esauriti tutti i mezzi interni disponibili in Italia per ottenere
le informazioni, fatta eccezione per quelli che imporrebbero difficoltà
sproporzionate […] », fatto sufficiente a comprovare il rispetto del principio
della sussidiarietà (cfr. consid. 3.6 del presente giudizio). Anche su questo
punto il ricorso va pertanto respinto.
4.3
4.3.1 La ricorrente censura inoltre che, vista la natura penale delle informa-
zioni richieste dall’autorità richiedente italiana, la stessa avrebbe dovuto
A-3746/2018
Pagina 16
invero procedere per la via dell’assistenza giudiziaria in materia penale e
non di quella dell’assistenza amministrativa in materia fiscale sulla base
dell’art. 27 CDI CH-IT. Più nel dettaglio, essa ritiene infatti che l’obiettivo
reale dell’autorità richiedente italiana sarebbe quello di acquisire informa-
zioni nei suoi confronti per accertare la sua eventuale partecipazione
nell’ambito di una potenziale truffa in materia fiscale, ovvero della cosid-
detta « frode carosello IVA ». La fattispecie in parola per cui sarebbe in
essere il procedimento estero sarebbe infatti riferita all’accertamento del
mancato versamento delle imposte dirette (IVA) e non alle imposte sul
reddito della società B._______ (cfr. ricorso 28 giugno 2018, n. 14-19;
replica 29 settembre 2018, pag. 2 seg.; scritto 7 gennaio 2019). Prova di
ciò sarebbe data dal fatto che il 10 aprile 2019 essa sarebbe stata oggetto
di una perquisizione da parte dell’Amministrazione federale delle dogane
(AFD) in riferimento ad una domanda di assistenza giudiziaria in materia
penale formulata dalla Procura X.________ per l’accertamento di condotte
legate alla frode carosello IVA, nel contesto del quale sarebbe state
richieste informazioni direttamente collegate con gli acquisti effettuati
presso la società B._______, in un lasso di tempo che si sovrapporrebbe
parzialmente con quello richiesto dall’autorità richiedente italiana mediante
la domanda di assistenza amministrativa (cfr. scritto 13 maggio 2019).
Così facendo, sarebbero state peraltro violate le garanzie costituzionali
della ricorrente proprie all’assistenza giudiziaria in materia penale, alla
stessa non essendo stata data la possibilità di fare uso dell’istituto giuridico
dell’apposizione dei sigilli per impedire l’accesso ai suoi dati confidenziali,
invocando l’art. 248 del codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale
penale svizzero (CPP, RS 312.0) visto il chiaro rinvio dell’art. 9 della legge
federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia pena-
le (AIMP, RS 351.1). Essa sarebbe infatti stata obbligata a dare seguito al
decreto di edizione, senza poter beneficiare delle garanzie che sarebbero
state riconosciute nel contesto di una domanda di assistenza giudiziaria in
materia penale. Da qui la nullità della domanda dell’autorità richiedente
italiana e del relativo decreto di edizione dell’autorità inferiore (cfr. ricorso
28 giugno 2018, n. 28-29).
4.3.2 Al riguardo, il Tribunale – alla stregua dell’autorità inferiore (cfr. scritto
12 giugno 2019, pag. 2 seg.) – non può fare a meno di sottolineare come
nulla obblighi giuridicamente uno Stato richiedente a procedere per la via
dell’assistenza giudiziaria in materia penale piuttosto che per quella dell’as-
sistenza amministrativa in materia fiscale al fine di ottenere determinate
informazioni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo Stato
richiedente è infatti di principio libero di optare per la via dell’assistenza
A-3746/2018
Pagina 17
amministrativa o per la via dell’assistenza giudiziaria (cfr. DTF 139 II 404
consid. 2.1.2; 137 II 128 consid. 2.3). In tale contesto, le censure della
persona interessata, secondo le quali la domanda di assistenza ammini-
strativa in materia fiscale costituirebbe un abuso di diritto o servirebbe
unicamente a contornare le disposizioni dell’assistenza giudiziaria in mate-
ria penale, devono essere giudicate dalle competenti autorità in materia di
procedura di assistenza amministrativa dello Stato richiesto, ovvero in
primis l’AFC e, su ricorso, il Tribunale amministrativo federale (cfr. DTF 137
II 128 considd. 2.2.2 e 2.3; sentenze del TAF A-6604/2017 dell’11 settem-
bre 2018 considd. 3.6.1 e 3.6.2 con rinvii; A-525/2017 del 29 gennaio 2018
consid. 2.9; A-778/2017 del 5 luglio 2017 consid. 4.3.3).
4.3.3 Ora, nello specifico, l’autorità richiedente italiana ha optato per
l’assistenza amministrativa in materia fiscale. Nella propria domanda di
assistenza amministrativa, conformemente all’art. 27 par. 2 CDI CH-IT,
essa ha espressamente dichiarato che: « […] tutte le informazioni ricevute
nell’ambito della presente richiesta saranno mantenute segrete e utilizzate
solo per le finalità consentite dall’accordo sul quale la richiesta si basa
[…] » (cfr. atto n. 1 dell’inc. AFC). Il rispetto del principio della specialità
essendo presunto nelle relazioni internazionali tra Stati (cfr. consid. 3.7.1
del presente giudizio), le garanzie fornite dall’autorità richiedente italiana
sono tali che, in virtù del principio della buona fede e dell’affidamento
(cfr. considd. 3.3.2 e 3.5 del presente giudizio) e in assenza di motivi seri
di ritenere il contrario, si deve partire dal presupposto che le informazioni
verranno da lei utilizzate solo allo scopo ivi indicato, ciò nel rispetto
dell’art. 27 par. 2 CDI CH-IT. Secondo detta disposizione, l’impiego delle
informazioni ricevute nell’ambito del procedimento di assistenza ammini-
strativa a fini diversi da quelli fiscali non è possibile, a meno che tale im-
piego sia previsto dalle leggi dei due Stati e l’autorità inferiore dia il suo
esplicito consenso ex art. 20 cpv. 3 LAAF (cfr. consid. 3.7.2 del presente
giudizio). Tale limitazione è del resto stata espressamente ricordata dall’au-
torità inferiore nella propria decisione impugnata, ove la stessa si è impe-
gnata a ribadirla all’autorità richiedente alla crescita in giudicato del predet-
to giudizio, conformemente all’art. 20 cpv. 2 e 3 LAAF (cfr. decisione impu-
gnata, considd. 15 e 16). Detta censura va conseguentemente respinta.
4.3.4 Ciò sancito, il fatto che la competente autorità penale italiana abbia
poi inoltrato nel 2019 una specifica domanda di assistenza giudiziaria in
materia penale nei confronti della società ricorrente, lei volta chiaramente
all’accertamento della « frode carosello IVA », ovvero per infrazioni penali
collegate alla truffa in materia di imposte indirette e relativa in parte allo
stesso periodo fiscale della domanda di assistenza amministrativa, nulla
A-3746/2018
Pagina 18
muta a tale conclusione. Come giustamente rilevato dall’autorità inferiore
(cfr. scritto 12 giugno 2019, pag. 2 seg.), tale evenienza, a lei sola, non
permette di rimettere in discussione il rispetto del principio di specialità e
della buona fede. Che delle informazioni richieste possano potenzialmente
essere utili pure ad un altro scopo, non è infatti di per sé una circostanza
tale da permettere allo Stato richiesto di negare automaticamente l’assi-
stenza amministrativa in materia fiscale. Detta censura va dunque respinta.
4.3.5 Non è neppure di rilievo la censura secondo cui in materia di assi-
stenza amministrativa la società ricorrente non beneficerebbe delle mede-
sime garanzie costituzionali proprie all’assistenza giudiziaria in materia
penale, segnatamente della possibilità di ricorrere all’apposizione dei sigilli
per preservare le informazioni confidenziali ex art. 248 CPP. Tale circostan-
za non è infatti un valido motivo per ritenere come non valida la domanda
di assistenza in oggetto. Ciò sancito, il Tribunale non può fare a meno di
rilevare come anche nell’ambito dei procedimenti di assistenza amministra-
tiva vi siano delle garanzie procedurali volte a garantire il rispetto del diritto
di essere sentito della persona interessata, nonché delle persone legittima-
te a ricorrere, le stesse dovendo essere informate dall’AFC in merito al
contenuto della domanda di assistenza e avendo un diritto a prendere
posizione circa la trasmissione delle informazioni, segnatamente segna-
lando ogni potenziale motivo che si opporrebbe alla stessa (cfr. artt. 14 e
15 LAAF). Non va poi dimentico che fino alla crescita in giudicato del
giudizio relativo alla concessione dell’assistenza amministrativa, nessuna
informazione viene trasmessa dall’AFC allo Stato richiedente. Ora, nel
caso della ricorrente, tali principi sono stati pienamente rispettati sia dinanzi
all’autorità inferiore che dinanzi allo scrivente Tribunale. Anche su questo
punto il suo gravame non può pertanto trovare accoglimento.
4.4
4.4.1 La ricorrente – pur non avendo invero nulla da temere circa la
correttezza delle sue attività – teme inoltre per la sua persona, indicando
che la trasmissione delle informazioni richieste all’autorità richiedente
italiana potrebbe potenzialmente comportare l’avvio di un procedimento nei
suoi confronti e della persona fisica di riferimento. A suo avviso, non si
potrebbe infatti escludere che l’autorità richiedente italiana possa trasmet-
tere dette informazioni alla competente autorità penale di riferimento per
permettere a quest’ultima di avviare un procedimento penale nei confronti
della sua persona fisica di riferimento. Viste la generalità delle motivazioni
esposte dall’autorità richiedente italiana non permettenti di escludere che
la ricorrente e la sua persona di riferimento possano essere oggetto di
indagini in Italia, essa ritiene che sussisterebbero dunque delle ragioni di
A-3746/2018
Pagina 19
carattere costituzionale che impedirebbero la trasmissione delle informa-
zioni e dei documenti all’autorità richiedente italiana (cfr. ricorso 28 giugno
2018, n. 30-31; replica 29 settembre 2018, pag. 3 seg.).
4.4.2 Anche in questo contesto, il Tribunale non può che ribadire come in
virtù dell’art. 27 par. 2 CDI CH-IT, l’autorità richiedente italiana sia tenuta
per legge ad utilizzare le informazioni da essa richieste solo per lo scopo
fiscale coperto dalla predetta Convenzione. Come visto, la stessa autorità
richiedente italiana si è formalmente impegnata a rispettare tale obbligo
nella propria domanda (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio). Dal canto
suo, l’autorità inferiore ha ribadito il dovere di confidenzialità a carico
dell’autorità richiedente italiana, e più concretamente l’obbligo di tenere le
informazioni segrete e rese accessibili soltanto alle persone o autorità che
si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte ex art. 27
par. 1 CDI CH-IT, ecc. (cfr. decisione impugnata, considd. 15 e 16). Ad ogni
modo, che la ricorrente possa o meno essere potenzialmente oggetto di
un’inchiesta penale in Italia, non è un motivo sufficiente per negare l’as-
sistenza amministrativa all’Italia, tanto più che come lei stessa ha affermato
nel suo gravame non ha nulla da temere, avendo sempre agito confor-
memente alla legge. Anche su questo punto il ricorso va dunque respinto.
4.5
4.5.1 La ricorrente contesta infine l’adempimento del principio della buona
fede, rispettivamente del principio dell’affidamento da parte dell’autorità
richiedente italiana (cfr. ricorso 28 giugno 2018, n. 32-33; replica 29 set-
tembre 2018, pag. 4 seg.).
4.5.2 In proposito, il Tribunale ribadisce che, per costante giurisprudenza
del Tribunale federale, la buona fede dello Stato richiedente è presunta
(cfr. considd. 3.3.2 e 3.5 del presente giudizio). In assenza di elementi
concreti e accertati comprovanti il contrario, lo Stato richiesto deve partire
dal presupposto che le dichiarazioni dello Stato richiedente sono veritiere,
sicché non vi è motivo di procedere ad ulteriori approfondimenti al riguardo.
Nel caso specifico, così come giustamente rilevato dall’autorità inferiore
(cfr. scritto 8 agosto 2018, pag. 4 seg.), la ricorrente non ha apportato alcun
elemento proprio a far dubitare della buona fede dello Stato richiedente,
sicché si deve considerare che è a giusta ragione che l’autorità richiedente
non ha proceduto ad ulteriori accertamenti. In tale contesto, il Tribunale non
può che respingere il ricorso anche su questo punto.
A-3746/2018
Pagina 20
5.
Non da ultimo, per quanto attiene alla richiesta di un dibattimento formulata
dalla ricorrente nel proprio ricorso 28 giugno 2018 al fine di amministrare
le prove e proporre le sue conclusioni, lo scrivente Tribunale rileva come in
concreto, alla luce degli atti dell’incarto, non vi sia luogo di darle seguito, la
ricorrente avendo già avuto modo di esercitare pienamente il proprio diritto
di essere sentita in questa sede, prendendo posizione per iscritto a più
riprese e producendo i mezzi di prova a sostegno delle sue allegazioni
(cfr. ricorso 28 giugno 2018, replica 29 settembre 2018, scritti 7 gennaio
2019, 13 maggio 2019). In tale contesto, non va dimenticato, che il diritto
di essere sentito non comporta per le parti il diritto di esprimersi oralmente
essendo sufficiente che le stesse possano far valere le loro ragioni per
scritto (cfr. DTF 140 I 68 considd. 9.6.1 e 9.6.2; 130 II 425 consid. 2.1; [tra
le tante] sentenza del TAF A-5340/2018 del 23 luglio 2019 consid. 3.1.1
con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.86), come nel caso
concreto. In tali circostanze, dal momento che il Tribunale dispone altresì
di tutti gli elementi probatori pertinenti per statuire nel merito della presente
vertenza con piena cognizione di causa, un dibattimento pubblico non
appare qui utile ai fini del giudizio (cfr. circa l’apprezzamento anticipato
delle prove, [tra le tante] sentenza del TAF A-3056/2015 del 22 dicembre
2016 consid. 3.1.4 con rinvii). Detta richiesta va pertanto qui respinta.
6.
In conclusione, il Tribunale deve constatare che la domanda di assistenza
amministrativa italiana del 5 luglio 2017 adempie a tutti i requisiti formali
alla base della sua ammissibilità. Essa non costituisce una « fishing expe-
dition », non è contraria né al principio della specialità, né al principio di
sussidiarietà e neppure al principio della buona fede e dell’affidamento.
Nulla agli atti permette peraltro di dubitare della rilevanza verosimile delle
informazioni richieste dall’autorità richiedente italiana. In tale frangente, si
deve considerare che è a giusta ragione che l’autorità inferiore ha conces-
so l’assistenza amministrativa in materia fiscale all’Italia. Il Tribunale non
intravvede pertanto alcun valido motivo per considerare nulla la domanda
di assistenza in oggetto, tantomeno il decreto di edizione del 25 luglio 2017
o la decisione impugnata, così come invece postulato dalla ricorrente nel
suo gravame. In definitiva, la decisione impugnata va dunque qui confer-
mata e il ricorso della società ricorrente integralmente respinto.
7.
In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico della società ricorrente qui parte integral-
mente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008
A-3746/2018
Pagina 21
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse
sono stabilite in 5'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà
detratto interamente dall’anticipo spese di 5'000 franchi da lei versato a suo
tempo. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione alla società
ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario,
rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
8.
Contro la presente decisione, relativa ad un’assistenza amministrativa
internazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h LTF). Il termine
ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammis-
sibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fonda-
mentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante
ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il
solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-3746/2018
Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di 5'000 franchi sono poste a carico della ricorrente.
Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà
interamente detratto dall’anticipo spese di 5'000 franchi versato a suo
tempo dalla ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Raphaël Gani Sara Pifferi
A-3746/2018
Pagina 23
Rimedi giuridici:
Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale
in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla
sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importan-
za fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente
importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a,
art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se
gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di
questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti
scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.
Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere
le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: