B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3818/2016
Sen t en z a d e l 1 2 a p r i l e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio),
Maurizio Greppi, Jérôme Candrian,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato …,
ricorrente,
contro
Ferrovie federali svizzere FFS,
Diritto & compliance Human Resources, Hilfikerstrasse 1,
3000 Bern 65 SBB,
autorità inferiore.
Oggetto
Scioglimento del rapporto di lavoro.
A-3818/2016
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Fatti:
A.
Il … A._______ è entrato alle dipendenze delle Ferrovie federali svizzere
(in seguito FFS), presso lo stabilimento di Bellinzona, con la funzione di
Maestro artigiano addetto al controllo di qualità del materiale impiegato, nel
settore RRSQ (Rischio, Sicurezza e Qualità). Il contratto di lavoro, di durata
indeterminata, prevedeva una retribuzione annua di 64'500 CHF suddivisa
in 13 mensilità.
B.
Il … 2015 A._______ e le FFS (in seguito anche le parti) hanno stilato un
accordo scritto (in seguito Accordo) tendente a risolvere problematiche
sorte nel quadro della timbratura delle ore come pure ad adeguare l’atteg-
giamento assunto dal dipendente nei confronti della diretta superiore, defi-
nito “poco rispettoso ed ironico”. In particolare, le FFS hanno preteso
l’astensione dall’inserimento manuale delle timbrature, senza previo ac-
cordo della superiore, come pure il ripristino della fiducia e del rispetto nei
confronti di quest’ultima. Le parti hanno quindi concordato la verifica degli
obbiettivi con un colloquio che avrebbe dovuto tenersi entro il … 2015.
C.
Il 16 giugno 2015 le FFS, rilevato che il lavoratore non si è dimostrato “co-
struttivo e cooperativo” con i colleghi e con la superiore come pure il man-
cato rispetto di procedure e termini, hanno notificato a A._______ “un’istru-
zione”. Nello specifico il datore di lavoro ha sottolineato che al ripetersi di
“situazioni simili” sarebbero state intraprese misure “secondo i provvedi-
menti di diritto del lavoro ai sensi del CCL, tra cui la minaccia di licenzia-
mento”.
D.
Con scritto del 7 ottobre 2015 le FFS hanno notificato a A._______ la “Mi-
naccia di licenziamento” “da attuarsi qualora si verifichino altre violazioni
dei doveri di servizio (prestazioni e/o comportamento)” (in seguito minaccia
o avvertimento). In particolare le FFS hanno riscontrato diverse violazioni
degli obblighi di servizio durante il mese di settembre 2015 e meglio: la
deliberazione di due ordini per piastre di contatto per il graduatore non con-
formi; il mancato controllo secondo specifica di 500 cuscinetti; la registra-
zione di alcune transazioni non conformi a quanto riportato nell’istruzione
di lavoro; la nuova omissione nell’impostazione della risposta automatica
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standard delle FFS in caso di assenza fuori sede; nuove assenze comuni-
cate in modo non tempestivo; violazione della direttiva sui diritti ed obblighi
in caso di malattia ed infortunio, con la produzione di un certificato non
conforme. Le FFS hanno indicato a A._______ che la minaccia di licenzia-
mento sarebbe stata attuata, in particolare qualora egli non si fosse “all’ac-
cordo del 04.03.2015 e all’istruzione del 16.06.2015”. Il 16 dicembre 2015,
tale provvedimento è divenuto definitivo, dopo evasione dell’opposizione
interposta dal lavoratore.
E.
Con scritto del 26 aprile 2016 le FFS hanno trasmesso a A._______ bozza
decisionale di rescissione unilaterale del contratto di lavoro con effetto dal
31 luglio 2016, “a causa di ripetute mancanze nelle prestazioni”. In osse-
quio al proprio diritto di essere sentito, l’interessato ha preso posizione
sulle considerazioni delle FFS con osservazioni del 4 maggio 2016.
F.
Con decisione del 23 maggio 2016 le FFS hanno sciolto in via ordinaria il
rapporto di lavoro con A._______, a partire dal 31 agosto 2016, “a causa
di ripetute mancanze nelle prestazioni e nel comportamento”, che “hanno
gravemente compromesso la fiducia” che il datore di lavoro deve riporre
nel proprio collaboratore.
G.
Con impugnativa del 16 giugno 2016, A._______ (in seguito ricorrente o
insorgente) ha chiesto, in via principale l’annullamento della decisione del
23 maggio 2016, con rinvio dell’incarto all’autorità inferiore per un nuovo
giudizio dopo completamento degli atti, e in via subordinata l’accertamento
della violazione di norme procedurali e l’assenza di motivi oggettivi suffi-
cienti per ammettere la disdetta ordinaria, con il contestuale riconosci-
mento di un’indennità pari a 12 mesi di salario.
H.
Con risposta del 27 luglio 2016, le FFS hanno chiesto di respingere il ri-
corso e le relative richieste di causa sia in via principale che in via subordi-
nata.
I.
Il 25 agosto 2016 il ricorrente ha chiesto in via principale il conferimento
dell’effetto sospensivo al ricorso con la conseguente ripresa dell’attività la-
vorativa in seno alle FFS rispettivamente il versamento dello salario. In via
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Pagina 4
subordinata, A._______ ha postulato unicamente il versamento dello sti-
pendio in pendenza di causa.
L.
Con decisioni incidentali del 30 agosto 2016 e del 19 settembre 2016, il
Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF o il Tribunale) ha re-
spinto, in via supercautelare, la richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo,
e, in via cautelare, le richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo e di ver-
samento del salario in pendenza di causa.
M.
Con osservazioni finali del 25 ottobre 2016 il ricorrente si è riconfermato
nelle proprie allegazioni e conclusioni di causa, che per quanto di interesse,
saranno ripresi in appresso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in
quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.2 Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell'art. 5 PA, emessa dalle FFS, che sono un'azienda della Confe-
derazione ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF.
1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione appellata e avendo un interesse a che la stessa
venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempesti-
vamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e
di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
1.4 Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
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Pagina 5
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po-
tere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 88 n. 2.149 segg;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016,
pag. 247 n. 1146 segg).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e
seg.]; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 n.
2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del
diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontanea-
mente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se
dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 135 I
190 consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg].).
2.3 Nell'ambito dell'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone lo scri-
vente Tribunale, si deve comunque considerare ch'egli lo eserciterà con
prudenza qualora si debba giudicare di questioni per le quali l'autorità di
prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere d'apprez-
zamento. Tale è il caso, per quanto concerne l'esame del criterio dell'ade-
guatezza in rapporto alla valutazione delle prestazioni di un impiegato, del
rapporto di fiducia tra datore di lavoro e impiegato, della responsabilità di
assicurare una corretta esecuzione dei compiti di un'unità amministrativa,
nonché della classificazione delle funzioni ("Stelleneinreihung"). In caso di
dubbio, esso non si scosta dalla posizione assunta dall'autorità inferiore
rispettivamente non sostituisce il proprio apprezzamento a quello di
quest'ultima ([tra le tante] sentenze del TAF A-4813/2014 del 9 febbraio
2015 consid. 2.1 con rinvii e A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid.
2.1 con rinvii).
3.
3.1 L’insorgente censura anzitutto la violazione del diritto di essere sentito
nel corollario del diritto a proporre l'assunzione di prove, e meglio nel di-
niego da parte delle FFS all’audizione di B.________ proposto quale teste,
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Pagina 6
e nella rinuncia da parte del datore di lavoro a espletare ulteriori nuovi ac-
certamenti sul sistema SAP e sulla chiave dinamometrica.
3.2 Il diritto di fare assumere delle prove deriva dal diritto di essere sentito,
sancito dagli art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), la cui lesione comporta di regola l'annullamento della de-
cisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ri-
corso. In particolare, ciascuna delle parti ha il diritto di fare assumere prove
dall'autorità amministrativa come pure dallo scrivente Tribunale (art. 33 PA
e 29 cpv. 2 Cost.). Tuttavia, esso non comporta un obbligo incondizionato
all'assunzione delle prove ed è comunque subordinato all’adempimento di
tre condizioni: l'offerta o la richiesta di prove deve portare su fatti pertinenti
(giuridicamente importanti), e quindi suscettibili d'influenzare l'esito della
procedura; deve essere necessaria (non è necessario comprovare un fatto
che già si evince dall'incarto o che comunque è pacifico o notorio); deve
essere atta a comprovare i fatti di cui si prevale la parte (DTF 131 I 153
consid. 3). Va infine rilevato che l'autorità competente gode di un ampio
potere d'apprezzamento, segnatamente può procedere ad un apprezza-
mento anticipato di una prova e decidere di non assumerla, se ritiene, in
modo non arbitrario, che essa non è atta a fondare, modificare o influen-
zare la decisione da adottare, nel senso che le prove già assunte hanno
permesso di formare un’intima convinzione (DTF 130 II 425, consid. 2.1;
DTAF B-2213/2006; PATRICK SUTTER, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER [ed.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zu-
rigo/San Gallo 2008, pag. 458 segg).
3.3 In concreto, il Tribunale ritiene che l’audizione di B._______, sindacali-
sta del SEV e rappresentante dell’insorgente nella procedura di ricorsuale
[recte procedura di opposizione] (cfr. scritto 7 e 21 ottobre 2015) contro la
minaccia di licenziamento, fosse superflua, poiché dalla stessa non sa-
rebbe potuto emergere alcunché di diverso rispetto a quanto già costatato
con tale misura, la quale, dopo impugnativa, è divenuta definitiva (cfr. de-
cisione del 16 dicembre 2016). Per quanto attiene ad eventuali accerta-
menti peritali relativi alla chiave dinamometrica rispettivamente al sistema
SAP, il Tribunale rileva che la questione può rimanere aperta, poiché dagli
atti di causa emerge che l’autorità inferiore godeva di sufficienti elementi
per pronunciare il giudizio di merito qui impugnato; in altri termini le prove
offerte da A._______ non erano suscettibili d'influenzare l'esito della pro-
cedura (cfr. considerando qui di seguito).
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Pagina 7
4.
4.1 L’insorgente lamenta inoltre la violazione dei presupposti necessari per
la pronuncia della disdetta ordinaria, in particolare poiché i motivi a fonda-
mento del licenziamento non erano contemplati nell’avvertimento del 7 ot-
tobre 2015: a suo dire, essi sarebbero emersi posteriormente alla stessa.
Inoltre, egli rileva che le manchevolezze riscontrate dal datore di lavoro
siano minime e non sufficienti a giustificare la misura amministrativa qui
impugnata.
4.2 Secondo l'art. 2 della Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale
(LPers, RS 172.220.1) e l'art. 15 della Legge federale del 20 marzo 1998
sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS, RS 742.31) i rapporti di lavoro degli
impiegati delle FFS sottostanno alla LPers. Conformemente all'art. 38
LPers e all'art. 15 cpv. 2 LFFS, le FFS hanno negoziato un contratto collet-
tivo di lavoro (dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo CCL FFS 2015) con
le associazioni del personale, applicabile per principio a tutto il loro perso-
nale (art. 38 cpv. 2 LPers). Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LPers, il rapporto di
lavoro è sottoposto, sempre che la LPers non prevedeva disposizioni de-
rogatorie, anche al CO (per quanto concerne l'applicabilità del CO, si veda
la sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4659/2010 del 14 giu-
gno 2011, consid. 3 e riferimenti citati). Entro i limiti della LPers e del CO,
il rapporto di lavoro è regolato in dettaglio nelle disposizioni d'esecuzione,
in particolare dal contratto collettivo di lavoro e dal contratto di lavoro (art.
6 cpv. 4 LPers). Qualora le disposizioni d'esecuzione di cui all'art. 37 LPers,
rispettivamente il contratto collettivo di lavoro e il contratto di lavoro diver-
gano, sono applicabili le disposizioni più favorevoli all'impiegato (art. 6 cpv.
4 LPers).
4.3
4.3.1 Giusta l'art. 10 LPers, il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il
rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi sufficienti,
segnatamente per mancanze nelle prestazioni o mancanza nel comporta-
mento (art. 10 cpv. 3 lett. b LPers) o come indica, in maniera pressoché
identica il CCL FFS per mancanze riscontrate nelle prestazioni o nel com-
portamento (art. 174 let. b CCL FFS 2015). Sino alla revisione della LPers
entrata in vigore il 1° luglio 2013, i motivi di disdetta erano menzionati in
maniera pressoché identica all'art. 12 in particolare il cpv. 6 lett. b vLPers
recitava quale motivo di disdetta ordinaria "ripetute o continue gravi man-
canze nelle prestazioni o nel comportamento, nonostante un avvertimento
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Pagina 8
scritto". Il requisito dell'avvertimento scritto, oltre che essere espressa-
mente indicato al disposto di legge, era stato pure ammesso dalla costante
giurisprudenza (fra le tante, sentenza TAF A-6723/2013 del 28 gennaio
2015 consid. 6.1).
4.3.2 Nell'elencare i motivi di disdetta contenuti nella vigente LPers, il legi-
slatore ha rinunciato a menzionare il requisito dell'avvertimento prelimi-
nare. Tuttavia esso, e conseguentemente la giurisprudenza recente, ne ha
evidenziato la necessità prima della pronuncia di disdetta ordinaria, qua-
lora le circostanze del caso lo giustifichino (Messaggio, pag. 5971; Sen-
tenza TAF del 28 gennaio 2015, A-6723/2013, consid. 6.2). In questo senso
la disdetta del rapporto di lavoro rappresenta per il datore di lavoro l’ultima
ratio a cui ricorrere. Al lavoratore deve pertanto essere presentata l'oppor-
tunità di migliorarsi (Messaggio, pag. 5971).
4.3.3 L'avvertimento che precede la disdetta ordinaria adempie due fun-
zioni: da una parte contiene il rimprovero formulato dal datore di lavoro con
riferimento al comportamento criticato (Rügefunktion); dall'altra esprime la
minaccia di una sanzione (Warnfunktion; sentenze del Tribunale ammini-
strativo federale A-1684/2009 del 14 settembre 2009 consid. 6.2.2;
A-5983/2007 dell'11 aprile 2008 consid. 3.7). Esso deve esser inteso come
avviso all'indirizzo del lavoratore con lo scopo di evitargli conseguenze
spiacevoli; in questo senso l'avvertimento rappresenta una misura di pro-
tezione per il lavoratore, il quale beneficia dunque della facoltà di miglio-
rarsi (concretizzazione del principio di proporzionalità) (sentenze TAF
A-6723/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 6.2; A-692/2014 del 17 giugno
2014 consid. 3.2.1).
Da un punto di vista formale, ad eccezione della forma scritta, la vLPers
non sottoponeva l'avvertimento, giusta l'art. 12 cpv. 6 vLpers, ad alcuna
condizione formale. Tuttavia, dal principio costituzionale della buona fede
e del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), si può dedurre che l'avvertimento
debba essere riconoscibile come tale e che debba permettere all'interes-
sato di individuare chiaramente quali sono le mancanze imputategli e quali
siano le esigenze alle quali egli debba adempiere (sentenza TF
8C_358/2009 dell'8 marzo 2010 consid. 4.3.1; sentenze TAF A-6723/2013
del 28 gennaio 2015 consid. 6.2; A-1352/2011 del 20 settembre 2011 con-
sid. 3.2.1, A-4659/2010 del 14 giugno 2011 consid. 4.3). In altre parole, il
datore di lavoro ha l'obbligo di indicare chiaramente al lavoratore che con-
sidera un determinato comportamento come inammissibile e che una
nuova commissione comporterà delle sanzioni (sentenza TAF
A-6723/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 6.4, e sentenze citate). Nello
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Pagina 9
specifico, la minaccia di una disdetta ordinaria del contratto di lavoro deve
perlomeno essere implicita (sentenze TAF A-6723/2013 del 28 gennaio
2015 consid. 6.4; A-1684/2009 del 14 settembre 2006 consid. 6.2.2). Le
esigenze relative al contenuto dell'avvertimento seguono dei criteri posti
dalla giurisprudenza in merito al contenuto e alla portata degli avvertimenti
necessari al fine di procedere con un licenziamento immediato ai sensi
dell'art. 337 CO, quando la mancanza del lavoratore non è così grave per
giustificare un tale licenziamento senza preavviso (sentenze del TF
8C_358/2009 dell'8 marzo 2010 consid. 4.3.1; 1C_277/2007 del 30 giugno
2008 consid. 6.2).
5.
Il Tribunale determinerà anzitutto se i requisiti procedurali adottati dalle
FFS siano conformi alle prescrizioni legali. In effetti a determinate condi-
zioni, la violazione di disposizioni e regole procedurali può portare all'am-
missione del ricorso indipendentemente dai motivi all'origine del licenzia-
mento (art. 34b let. a LPers e 184 cpv. 1 let. a CCL FFS; sentenza TAF A-
6723/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 5) (consid. 7). In un secondo mo-
mento, il Tribunale verificherà se il comportamento adottato dal dipendente
possa configurare un motivo di licenziamento (consid. 9).
6.
6.1 Con riferimento al rispetto delle regole procedurali ed in particolare
all'esigenza di una preventiva minaccia di licenziamento, il Tribunale evi-
denzia che con lettera del 7 ottobre 2015 le FFS hanno comunicato al ri-
corrente: “[l]e viene notificata questa minaccia di licenziamento da attuarsi
qualora si verifichino altre violazioni dei doveri di servizio (prestazioni e/o
comportamento). Ciò vale in particolare, se non si attiene all’accordo del
04.03.2015 e all’istruzione del 16.06.2015”. A fondamento dell'avverti-
mento vi erano diverse violazioni degli obblighi di servizio durante il mese
di settembre 2015 e meglio: la deliberazione di due ordini per piastre di
contatto per il graduatore non conformi alle prescrizioni (settembre 2015);
la mancata “specifica di controllo” di 500 cuscinetti (4 settembre 2015); la
registrazione di alcune transazioni non conformi a quanto riportato
nell’istruzione di lavoro (settembre 2015); la nuova omissione nell’imposta-
zione della risposta automatica standard delle FFS in caso di assenza fuori
sede (10 settembre 2015); assenze comunicate in modo non tempestivo
(10 settembre 2015); violazione della direttiva sui diritti ed obblighi in caso
di malattia e infortunio, con la produzione di un certificato non conforme
(15 settembre 2015).
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Pagina 10
6.2 Con disdetta del rapporto di lavoro del 23 maggio 2016, le FFS hanno
rimproverato all’insorgente puntuali “violazioni dei suoi doveri di servizio e
negligenze nello svolgimento del suo lavoro”. Per quanto attiene gli acca-
dimenti, commessi precedentemente l’avvertimento ma emersi dopo il 7
ottobre 2015, il Tribunale ritiene superfluo determinare se essi possano
giustificare la disdetta ordinaria: la questione resta dunque aperta. Infatti
all’insorgente sono state biasimate numerose altre violazioni e negligenze
ai doveri di servizio, in particolare commesse tra la fine di ottobre e l’inizio
di novembre del 2015, in particolare (in ordine come da decisione impu-
gnata):
- il 4 novembre il ricorrente ha riscritto il protocollo di controllo delle
chiavi dinamometriche modificando per la chiave P-11848 del team …,
i valori al fine di ossequiare la tolleranza richiesta;
- il 21 ottobre 2015 il ricorrente ha deliberato “un ordine di occhi filettati
che dovevano essere montati su un cassone degli ingranaggi destinato
a Yverdon, dove tutti i pezzi erano fuori tolleranza”;
- il 9 novembre 2015 il ricorrente ha deliberato un ordine in cui, su 20
pezzi controllati 14 non rispettavano la tolleranza riportata nel protocollo.
La delibera è tuttavia continuata poiché pure la tolleranza indicata dal
ricorrente era errata, mentre applicando quella corretta vi era sufficiente
margine;
- il 22 ottobre 2015, il ricorrente ha modificato dei protocolli di controllo
precedenti, in violazione delle norme procedurali e delle regole di appli-
cazione ISO.
- il 21 ottobre 2015 il ricorrente ha deliberato un ordine senza apporre la
firma autografa;
- il 22 marzo 2016 il ricorrente ha deliberato e redatto un protocollo con
errori di trascrizione rispettivamente un protocollo contenete un valore
fuori dal margine di tolleranza;
- infine al ricorrente è stato rimproverato il ripetuto riposizionamento er-
rato del “Muletto”, in particolare in mezzo al reparto e davanti alla via di
fuga.
Dalle risultanze documentali è incontestabilmente emerso che dopo il 7
ottobre 2015 il ricorrente ha violato in più occasioni i propri obblighi di ser-
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Pagina 11
vizio (cfr. emails e protocolli di cui al doc. 7.10). Le contestazioni del ricor-
rente, limitate alle violazioni emerse dopo la notifica dell’avvertimento, ma
emerse in precedenza, non lo soccorrono nella propria tesi ricorsuale. E
ciò alla luce delle ulteriori e chiare violazioni ai doveri di servizio, di cui
sopra, con le quali lo stesso insorgente nemmeno si confronta con impu-
gnativa del 17 giugno 2016.
6.3 Ne discende dunque che il requisito formale della minaccia di licenzia-
mento preventiva è adempiuto.
7.
Il ricorrente censura altresì la validità dalla disdetta sottolineando che “le
mancanze o le violazioni invocate dopo la minaccia di licenziamento non
giustificano la disdetta regolare, trattandosi di manchevolezze minime op-
pure non provate”.
7.1 Con la revisione della LPers il legislatore ha voluto garantire una mag-
giore flessibilità ai datori di lavoro nella misura in cui la prassi aveva dimo-
strato che per la Confederazione risultava sovente difficile sciogliere un
contratto di lavoro senza generare costi sproporzionati. Sebbene già il pre-
vigente art. 12 cpv. 6 vLPers, relativo all'elenco dei motivi sufficienti per la
disdetta ordinaria, accordava un margine d'azione relativamente ampio,
con la revisione si è voluto indicare un elenco non esaustivo all'art. 10 cpv.
3 LPers; in altre parole è dunque possibile sciogliere un rapporto di lavoro
anche per altri motivi, sempre che esista però un "motivo oggettivamente
sufficiente" (Messaggio LPers, pag. 5970; FF 2011 5959) (sentenze del
TAF A-6428/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2; A-2667/2016 del 21 marzo
2017 consid. 3.1). Occorre tuttavia tenere conto del fatto che la Costitu-
zione federale limita la libertà di disdetta. Gli organi dello Stato devono
agire secondo i principi fondamentali sanciti nella Costituzione, in partico-
lare sono tenuti a garantire la parità di trattamento e a rispettare il divieto
dell'arbitrio. Diversamente dai datori di lavoro del settore privato, la Confe-
derazione non può sciogliere un rapporto di lavoro discrezionalmente e
senza motivo. L'obbligo di motivare non concerne solo la risoluzione, ma
qualsiasi altra decisione mediante la quale un datore di lavoro imponga
obblighi a un impiegato o introduca limitazioni ai suoi diritti. L'obbligo del
datore di lavoro di rendere noti i motivi delle sue decisioni è quindi mante-
nuto ed è parte integrante e necessaria di ogni sua decisione (cfr. sentenza
TAF A-2572/2014 del 10 giugno 2015 consid. 9.1; Messaggio LPers, pag.
5971).
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Pagina 12
In concreto, tra i motivi che giustificano una disdetta del contratto di lavoro
da parte del datore di lavoro vi sono le "mancanze nelle prestazioni e nel
comportamento" (art. 174 cpv. 1 let. b CCL FFS 2015), indicato in maniera
pressoché identica dalla LPers con "mancanze nelle prestazioni o nel com-
portamento" (art. 10 cpv. 3 let. b LPers), ma pure la violazione di "importanti
obblighi legali o contrattuali" (art. 174 cpv. 1 let. a CCL FFS 2015 e art. 10
cpv. 3 let. a LPers). In proposito, la giurisprudenza ha evidenziato che la
distinzione tra le due nozioni sia labile e che un comportamento determi-
nato possa ricoprire sia una "manchevolezza" sia una "violazione" ai sensi
della lettera a e b (sentenza TAF A-531/2014 del 17 settembre 2014 consid.
4.4; sentenze del TF 1_C245/2008 del 2 marzo 2009 consid. 5.4;
1C_234/2008 consid. 5.2).
7.2 Nella fattispecie in esame emerge dagli atti di causa che le FFS hanno
ritenuto che le manomissioni di protocolli di controllo rispettivamente le de-
libere in violazione di alcuni parametri di tolleranza e non conformi alle pro-
cedure in essere fossero sufficienti per inoltrare la disdetta ordinaria qui
impugnata.
A giusta ragione. In effetti, fatta astrazione delle contestazioni delle FFS
relative al “muletto”, alle presunte violazioni emerse dopo il 7 ottobre ma
commesse precedentemente e a quelle su cui il ricorrente ha postulato
l’assunzione di ulteriori prove, sussistono elementi sufficienti tali da giusti-
ficare e ritenere lecita la decisione qui impugnata.
In particolare, si vedano le manchevolezze / violazioni agli obblighi contrat-
tuali di cui al consid. 6.2, dalle quali emerge in particolare la manomissione
di protocolli di controllo e le delibere di oggetti in violazione ai valori di tol-
leranza. La gravità degli atti commessi dall’insorgente deve essere ritenuta
particolarmente importante anche in funzione della natura stessa dell’atti-
vità del lavoratore, il quale prestava la propria attività nel team “qualità nel
reparto QK”. Un errore in questo servizio è atto non solo a causare impor-
tanti danni alle infrastrutture delle FFS ma pure a mettere a repentaglio
l’integrità fisica e la vita degli utenti dei servizi offerti; non stupiscono dun-
que le rigide e scrupolose norme in materia di controllo della qualità dei
componenti. In questo contesto, il comportamento irresponsabile assunto
dall’insorgente non permette al datore di lavoro di continuare nel rapporto
contrattuale, con la conseguenza che la decisione di licenziamento ordina-
rio, dopo valido avvertimento, è giustificata. Va infine evidenziato, come già
indicato al consid. 6.2 in fine, che l’insorgente non ha contestato i vari com-
portamenti imputatigli se non genericamente e limitatamente ai motivi
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emersi posteriormente alla minaccia di licenziamento ma avvenuti in pre-
cedenza.
7.3 A fronte di quanto sopra, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia vio-
lato i propri doveri e abbia avuto delle manchevolezze nelle prestazioni
giustificanti la pronuncia della disdetta ordinaria in base all'art. 10 cpv. 3
lett. b e 174 cpv. 1 lett. b CCL FFS 2015.
8.
Infine nel proprio atto ricorsuale l’insorgente contesta le modalità di accer-
tamento adottate dalle FFS, ritenute abusive e inammissibili, come pure la
modalità di comunicazione del licenziamento. Egli contesta inoltre la viola-
zione dell’obbligo, imposto al datore di lavoro, di adottare misure di soste-
gno e di sviluppo a favore del lavoratore conformemente alla LPers, seb-
bene le FFS avessero costatato la “difficile situazione famigliare” in cui egli
versava. Tali generiche allegazioni, perdipiù in assenza di documentazione
probatoria, non soccorrono il ricorrente nella propria tesi ricorsuale e non
vengono pertanto approfondite dalla presente autorità giudiziaria.
9.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, rispettivamente dell'art. 7 cpv. 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), non vengono
prelevate spese, né assegnate ripetibili alla FFS.
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese, né vengono assegnate ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
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Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale a condizione che concernano controversie di carattere
patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 15'000.–
rispettivamente – se ciò non è il caso – nelle quali si ponga una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF). Se
non si tratta di una contestazione a carattere pecuniario, il ricorso è
ricevibile soltanto nella misura in cui concerna la parità dei sessi (art. 83
lett. g LTF). Se il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, esso
deve essere inter-posto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione contestata, presso il Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono
essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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