B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 28.05.2018 (2C_106/2018)
Corte I
A-3822/2016
Sen t en z a d e l 1 9 d i c emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Salome Zimmermann, Annie Rochat Pauchard,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
rappresentata dalla B.________,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Imposta preventiva.
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Fatti:
A.
La società A.________, con sede a X._______, è una società anonima il
cui scopo statutario è « (…)» (cfr. relativo estratto del registro di
commercio).
B.
Tra il 2008 e il 2009, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di
seguito: AFC) ha esperito un controllo contabile della società A.________
(di seguito: società contribuente) relativo ai periodi fiscali dal 2003 al 2006
presso la società B._______, con sede a X._______. All’epoca del predetto
controllo, la società contribuente aveva due soli impiegati: la signora
C._______, Y._______ (I) e il signor D._______, Z.________ (I). In detta
occasione, l’AFC ha ritenuto la sussistenza di prestazioni valutabili in
denaro nella forma di costi non economicamente giustificati ai sensi
dell’art. 4 cpv. 1 lett. b della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta
preventiva (LIP, RS 642.21) e dell’art. 20 cpv. 1 dell’ordinanza del
19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev, RS 642.211), e più
precisamente di:
356'053 franchi a favore della società E._______, Y._______ (I);
118'935 franchi a favore del signor F._______, V.________(I).
C.
Con conteggio 24 aprile 2009, sulla base di quanto emerso dal controllo
fiscale, l’AFC ha dunque provveduto nei confronti della società contribuen-
te alla ripresa d’imposta preventiva di 165'900 franchi, oltre accessori.
D.
Al predetto conteggio hanno fatto seguito diversi scambi di corrispondenza
e un incontro sulla base dei quali, mediante nuovo conteggio 1° ottobre
2013, l’AFC ha rettificato il suo primo conteggio 24 aprile 2009 e fissato il
dovuto d’imposta preventiva a 82'250 franchi, oltre accessori.
E.
Vista l’impossibilità di recuperare il predetto credito d’imposta preventiva,
l’AFC ha fatto spiccare all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio il pre-
cetto esecutivo (PE) n. (…) del 25 novembre 2013 nei confronti della
società contribuente, la quale ha interposto opposizione avverso lo stesso.
F.
Con decisione 28 aprile 2014, l’AFC ha confermato il conteggio 1° ottobre
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2013 e la relativa ripresa d’imposta preventiva di 82'250 franchi, oltre
accessori, rigettando nel contempo l’opposizione al PE n. (…).
G.
Avverso la predetta decisione, la società contribuente – per il tramite del
suo amministratore unico, il signor G._______ (di seguito: amministratore
unico) – ha presentato reclamo 28 maggio 2014 dinanzi all’AFC. Essa ha
sottolineato di essere già stata oggetto di una verifica fiscale da parte
dell’Ispettorato dell’Ufficio di tassazione persone giuridiche e dell’Ufficio
delle imposte alla fonte di W._______, in occasione della quale dei costi ed
altre contabilizzazioni sarebbero stati ripresi e assoggettati alle imposte
cantonali/comunali/federali nonché all’imposta alla fonte. Al suo ammini-
stratore unico le autorità cantonali avrebbero assicurato che, con l’imposi-
zione alla fonte, le medesime prestazioni non sarebbero più state assog-
gettate all’imposta preventiva. Per tale motivo essa ha postulato un incon-
tro con l’AFC e tutte le altre parti interessate per discutere al riguardo.
H.
Dopo aver preso atto del predetto reclamo e dell’incarto del caso, con
scritto 8 ottobre 2015, l’AFC ha informato l’amministratore unico della
società contribuente di non ritenere giustificata la rettifica del primo
conteggio 24 aprile 2009, indicando la possibilità di una reformatio in peius
della decisione impugnata e offrendogli la possibilità di ritirare il reclamo.
I.
Con scritto 9 novembre 2015, la società contribuente ha preso posizione
sul predetto scritto, precisando il proprio reclamo e mantenendo in
sostanza invariato il suo contenuto, nonché la richiesta di incontro con il
suo amministratore unico, in rispetto del suo diritto di essere sentito.
J.
Con scritto 10 dicembre 2015, l’AFC ha preso atto della volontà della
società contribuente di mantenere il proprio reclamo e ha respinto la richie-
sta di incontro, da lei reputato necessario ai fini di dirimere la vertenza.
K.
Con decisione su reclamo del 17 maggio 2016, l’AFC (di seguito: autorità
inferiore) ha eseguito una reformatio in peius della prima decisione
28 aprile 2014, in quanto alla luce della documentazione versata agli atti
essa avrebbe constatato la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro
soggette all’imposta preventiva, nella forma di costi non giustificati dall’uso
commerciale, per un importo totale di 474'988.35 franchi che la società
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contribuente avrebbe contabilizzato per i periodi fiscali dal 2003 al 2006
quali costi a favore della società E._______, Y._______ (I) e del signor
F._______, V._______ (I). Per tale motivo, l’AFC ha dunque provveduto nei
confronti della società contribuente ad una ripresa d’imposta preventiva di
166'245.90 franchi, oltre accessori. L’AFC ha inoltre rigettato in via
definitiva l’opposizione al PE n. (…).
L.
Avverso la predetta decisione, la società contribuente (di seguito:
ricorrente) – per il tramite del suo rappresentante – ha presentato ricorso
17 giugno 2016 (da essa denominato « reclamo ») dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, postulandone l’annullamento. In sunto, essa riba-
disce la sussistenza di una doppia imposizione, in quanto ritiene di essere
già stata oggetto di una revisione fiscale per gli anni 2003/2006 da parte
dell’Ispettorato fiscale e dell’Ufficio delle imposte alla fonte del Cantone
Ticino. Essa contesta l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro, poiché
ritiene che le prestazioni fornitole dalla società E._______ e dal signor
F._______ sarebbero tutte giustificate dall’uso commerciale. Essa lamenta
poi una violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto l’AFC non
avrebbe dato seguito alla sua richiesta d’incontro.
M.
Con risposta 19 agosto 2016, l’autorità inferiore ha postulato il rigetto del
ricorso, riconfermandosi nella propria decisione e prendendo puntualmente
posizione sulle censure sollevate dalla ricorrente nel proprio gravame.
N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In partico-
lare, le decisioni emanate dall’AFC su reclamo in materia di riscossione
dell’imposta preventiva – come nel caso concreto – sono impugnabili
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 39 LIP, in combinato
disposto con l’art. 32 LTAF). La procedura è retta dalla PA, in quanto la
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LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Ne discende che lo
scrivente Tribunale risulta competente per dirimere la presente vertenza.
1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla
legge (art. 52 PA). L’atto impugnato è una decisione dell’AFC fondata sul
diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che condanna la società
ricorrente al pagamento di crediti d’imposta preventiva. Poiché la decisione
impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente, quest’ultima
risulta legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA. Visto quanto
precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché
l’inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-
sid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti sponta-
neamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo
se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF
122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip »)
l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono
evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presenta-
zione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il
dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorren-
te che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende,
in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
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di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER,
op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
Nel suo gravame, la società ricorrente lamenta innanzitutto una violazione
del suo diritto di essere sentita, in quanto l’autorità inferiore non avrebbe
dato seguito alla sua richiesta di incontro con il suo amministratore unico e
le competenti autorità fiscali cantonali ticinesi.
3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione resa
dall’autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel
merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7).
Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall’autorità
di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).
Detto diritto, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all’interessato il
diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi
confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell’incarto
(cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di
influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assun-
zione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui
esse possano influire sulla decisione (cfr. artt. 18 e 29 PA), nonché di
ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 135 II 286 consid. 5.1
con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009
del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011
consid. 3.2 con rinvii; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, n. 1528 segg.). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì
rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una
decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è
quindi da un lato, il mezzo d’istruzione della causa, dall’altro un diritto della
parte di partecipare all’emanazione della decisione che concerne la sua
situazione giuridica. Garantisce l’equità del procedimento (cfr. ADELIO SCO-
LARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii;
sentenza del TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.1).
Il diritto di essere sentito non comporta tuttavia per le parti il diritto di
esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano far valere
le loro ragioni per scritto (cfr. DTF 140 I 68 considd. 9.6.1 e 9.6.2; 130 II
425 consid. 2.1; SCOLARI, op. cit., n. 494; TANQUEREL, op. cit., n. 1537 con
rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.86), né quello di ottenere
– di principio – l’audizione di testimoni (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1;
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sentenze del TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.1; A-
777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii). In particolare, nelle
procedure in ambito fiscale e doganale, non sussiste alcun diritto ad
un’udienza pubblica ex art. 6 par. 1 CEDU (cfr. sentenza del TAF A-
3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.1; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, op. cit., n. 3.170).
3.2 In concreto, dall’esame degli atti dell’incarto, risulta che l’amministra-
tore unico della società ricorrente – in qualità di suo rappresentante – ha
effettivamente a più riprese postulato un incontro con l’autorità inferiore e
le autorità fiscali cantonali ticinesi al fine di constatare la sussistenza di una
doppia imposizione ingiustificata, segnatamente con reclamo 28 maggio
2014 e con scritto 9 novembre 2015 (cfr. citati documenti sub atto n. 2
dell’incarto prodotto dall’AFC [di seguito: inc. AFC]). Tale richiesta è tuttavia
stata respinta dall’autorità inferiore con scritto 10 dicembre 2015, in quanto
considerata come non rilevante ai fini del giudizio, l’incarto essendo già
sufficientemente completo per statuire al riguardo (cfr. citato documento
sub atto n. 2 dell’inc. AFC). In sede ricorsuale, l’autorità inferiore ha poi
precisato di non avere altresì ritenuto rilevante un tale incontro, poiché
l’amministratore unico avrebbe già avuto ampiamente la possibilità di
esprimersi di persona, per telefono oltre che in via cartacea, con l’ispettore
del Controllo Esterno dell’AFC. La società ricorrente sarebbe inoltre stata
sufficientemente informata in merito a quanto imputatole e circa la
documentazione necessaria per diminuire o stralciare la ripresa fiscale
(cfr. risposta 19 agosto 2016, pag. 2 seg.).
Così facendo, l’AFC non ha fatto che eseguire un apprezzamento
anticipato delle prove offerte dalla ricorrente ex art. 33 PA (cfr. in merito
all’apprezzamento anticipato delle prove, [tra le tante] sentenza del TAF A-
3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4 con rinvii). Orbene, tale
modo di procedere dell’autorità inferiore non risulta lesivo del diritto di
essere sentito della ricorrente, nella misura in cui quest’ultima ha in ogni
caso avuto ampiamente l’occasione di esprimersi a più riprese per iscritto
dinanzi all’AFC sia prima dell’emanazione della decisione 28 aprile 2014
che della decisione su reclamo del 17 maggio 2016 (cfr. corrispondenza
sub atto n. 2 dell’inc. AFC). Ma vi è di più. L’autorità inferiore ha infatti
debitamente tenuto conto delle censure sollevate dalla ricorrente nei propri
allegati, prendendo puntualmente posizione al riguardo ed indicando per
quale motivo le stesse non erano influenti ai fini del giudizio (cfr. decisione
impugnata, consid. 4). In tali circostanze, ritenuto come il diritto di essere
sentito non comporti per la ricorrente il diritto di esprimersi oralmente, bensì
unicamente per iscritto (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio), il Tribunale
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deve pertanto constatare come il suo diritto di essere sentita sia stato
pienamente rispettato dall’AFC. Detta censura va pertanto qui respinta.
4.
Nella presente fattispecie, oggetto del litigio è l’imposizione all’imposta
preventiva delle prestazioni contabilizzate e fornite dalla società ricorrente
alla società E._______, con sede a Y._______ (I), e al signor F._______,
domiciliato a V._______ (I), nei periodi fiscali dal 2003 al 2006 compresi,
considerate dall’autorità inferiore quali costi non giustificati, qualificabili
pertanto di prestazioni valutabili in denaro ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. b
LIP, in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 1 OIPrev. Di avviso contrario,
la società ricorrente si oppone alla riscossione dell’imposta preventiva in
oggetto, in quanto la ritiene ingiustificata, in quanto le predette prestazioni
non solo sarebbero giustificate dall’uso commerciale, ma sarebbero inoltre
già state assoggettate all’imposta alla fonte, sicché sussisterebbe una
doppia imposizione.
In tali circostanze, prima di statuire al riguardo (cfr. considd. 4.4-4.5 del
presente giudizio), lo scrivente Tribunale richiamerà i principi applicabili alla
presente fattispecie (cfr. considd. 4.1-4.3 del presente giudizio).
4.1
4.1.1 La Confederazione può riscuotere un’imposta preventiva sul reddito
dei capitali mobili (cfr. art. 132 cpv. 1 Cost.; art. 1 cpv. 1 LIP). L’imposta
preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata
dell’imposta (cfr. art. 1 cpv. 2 LIP).
Stante l’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP, oggetto dell’imposta sono, tra l’altro, i redditi
di capitali mobili da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o
cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una
persona domiciliata in Svizzera. Per i redditi di capitali mobili essa
ammonta al 35% della prestazione imponibile (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a LIP).
L’art. 20 cpv. 1 OIPrev considera reddito imponibile di azioni, ogni presta-
zione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di
partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non abbia il carattere di
rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all’atto della
prestazione (come ad esempio: dividendi, buoni, azioni gratuite, buoni di
partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.). La nozione di
prestazione valutabile in denaro ai sensi dell’art. 20 OIPrev corrisponde di
principio a quella dell’art. 20 cpv. 1 lett. c della legge federale del 14 dicem-
bre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11; cfr. sentenze del
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TF 2C_263/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 5.1; 2C_806/2013 del
24 marzo 2014 consid. 2.1; 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.2).
Secondo la prassi del Tribunale federale, nell’applicare la predetta norma,
le autorità fiscali non sono strettamente legate alla qualificazione di diritto
privato dell’operazione giuridica, ma devono piuttosto apprezzare le
circostanze di fatto conformemente alla realtà economica (cfr. sentenze del
TF 2C_695/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 2.2; 2A.537/2005 del
21 dicembre 2006 consid. 2.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-5691/2015
del 28 settembre 2017 consid. 3.1.2; A-2078/2016 del 1° novembre 2016
consid. 5.1.2 con rinvii).
Ciò indicato, in assenza di lacune sostanziali o d’irregolarità formali atte a
mettere in dubbio la credibilità della contabilità del contribuente, come pure
in assenza di una divergenza manifesta ed importante tra i risultati allibrati
e lo stato reale di fatto, le autorità fiscali devono attenersi alla presunzione
d’esattezza di cui fruisce tale contabilità (cfr. DTF 134 II 207 consid. 3.3;
106 Ib 311 considd. 3c e 3d; sentenze del TAF A-5691/2015 del
28 settembre 2017 consid. 3.1.2; A-6182/2012 del 27 agosto 2013 con-
sid. 3.5 confermata dal TF con sentenza 2C_896/2013 del 17 marzo 2014;
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, 2009, pag. 819 n. 60).
4.1.2 Ai sensi della predetta norma, nella nozione di prestazione valutabile
in denaro rientra altresì la cosiddetta « distribuzione dissimulata di utili » o
« distribuzione occulta di utili » (« verdeckte Gewinnausschüttungen »).
Per costante giurisprudenza, si è di fronte ad una simile prestazione valuta-
bile in denaro, allorquando le tre seguenti condizioni cumulative risultano
adempiute (cfr. DTF 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 57 consid. 2.2; [tra le tante]
sentenze del TAF A-2637/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.3; A-2078/2016
del 1° novembre 2016 consid. 5.1.3 con rinvii; DUSS/HELBING/DUSS, in:
Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über
die Verrechnungssteuer, 2a ed. 2012 [di seguito: VStG-Kommentar],
n. 132a ad art. 4 LIP con rinvii):
(1) La società effettua una prestazione senza ottenere un’adeguata
controprestazione da parte del beneficiario, ciò che di fatto ne
comporta l’impoverimento economico. Tale prestazione non ha
carattere di rimborso delle quote di capitale sociale.
(2) Questa prestazione è corrisposta ad un titolare di diritti di
partecipazione della società, ossia ad uno degli azionisti della società
(titolare diretto) o a terze persone vicine a quest’ultimo (titolare
indiretto). Essa trova il proprio fondamento esclusivamente in un
rapporto di partecipazione alla società stessa: una simile prestazione
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deve procurare al suo beneficiario un vantaggio che in analoghe
circostanze non sarebbe stato accordato alle medesime condizioni
ad una terza persona non partecipe alla società, per cui la
prestazione risulta insolita.
(3) Il carattere insolito della prestazione, in particolare la sproporzione
tra la prestazione e la controprestazione, deve essere riconoscibile
per gli organi della società.
Le prestazioni che la società effettua a favore dei suoi azionisti o di terze
persone a lui vicine, fondate su un’altra base giuridica che il rapporto di
partecipazione, ad esempio su un contratto di diritto privato che avrebbe
potuto essere concluso anche con un terzo estraneo alla società, non sono
invece soggetti all’imposta preventiva (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2b; sen-
tenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.2; [tra le tante] la
citata sentenza del TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 5.1.3).
4.1.3 Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribu-
zioni dissimulate di utili, valgono anche le rinunce a determinati proventi in
favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente
riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa
forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di
« prelevamento anticipato dell’utile » o di « sottrazione previa dell’utile »
(« Gewinnvorwegnahme »), anche se in realtà non ha per oggetto la
sottrazione di utili già concretamente confluiti nella società. Essa sussiste
per l’appunto quando la società rinuncia interamente o parzialmente a degli
introiti normalmente di sua spettanza, che vengono così incassati
direttamente dall’azionista o da una persona a lui vicina, rispettivamente
quando quest’ultimi non forniscono una controprestazione che la società
esigerebbe da un terzo indipendente (cfr. DTF 119 Ib 116 consid. 2; 113 Ib
23 consid. 2d; sentenze del TF 2C_726/2009 del 20 gennaio 2010 con-
sid. 2.2 con rinvii; 2C_335/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 2.2 con rinvii,
in: RtiD 2009 I pag. 492; 2A.204/2006 del 22 giugno 2007 consid. 6 con
rinvii, in: RtiD 2008 I pag. 946; [tra le tante] sentenze del TAF A-2637/2016
del 7 aprile 2017 consid. 2.4; A-2078/2016 del 1° novembre 2016 con-
sid. 5.1.4 con rinvii; DUSS/HELBING/DUSS, VStG-Kommentar, n. 132b ad
art. 4 LIP con rinvii).
4.1.4 Secondo la giurisprudenza, una terza persona vicina all’azionista ai
sensi dell’art. 20 OIPrev può essere una persona fisica imparentata con
l’azionista o anche una persona giuridica ch’egli controlla. La prassi consi-
dera inoltre come vicini all’azionista i soggetti con cui quest’ultimo intrattie-
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Pagina 11
ne delle relazioni personali o commerciali che dall’insieme delle circostan-
ze appaiono come il vero motivo della prestazione imponibile. In particolare
sono da ritenere tali quelle persone alle quali l’azionista permette di fare
uso della società come se fosse la loro (cfr. sentenze del TF 2C_377/2009
del 9 settembre 2009 consid. 2.2; 2A.342/2005 del 9 maggio 2006
consid. 2.2; DTAF 2011/45 consid. 4.2 con rinvii; [tra le tante] sentenza del
TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 5.1.5 con rinvii).
4.2 L’obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile, il
quale deve eseguirla dopo averne dedotto l’imposta preventiva (cfr. art. 10
cpv. 1 in relazione con l’art. 14 cpv. 1 LIP). Il beneficiario della prestazione
è quindi – tenuto conto dell’obbligazione del debitore di trasferirgli l’imposta
preventiva – il destinatario dell’imposta, ovverosia colui che sopporta il
carico fiscale. Egli non ha tuttavia alcuna obbligazione procedurale da
adempiere nel contesto della procedura di percezione dell’imposta
preventiva; tali obblighi devono difatti essere adempiuti dal debitore della
prestazione che è il soggetto fiscale (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-
2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 5.2 con rinvii; THOMAS JAUSSI,
VStG-Kommentar, n. 6 ad art. 10 LIP).
4.3
4.3.1 In materia di imposta preventiva, la dichiarazione e il pagamento del
tributo sono rette dal principio dell’autotassazione, in applicazione del
quale il contribuente ha l’obbligo di annunciarsi come tale all’AFC, senza
esservi sollecitato (cfr. art. 38 cpv. 1 LIP) e deve, alla scadenza dell’impo-
sta (cfr. art. 16 LIP), presentare spontaneamente all’AFC il rendiconto
prescritto, corredato dei giustificativi e pagare in pari tempo l’imposta o
compiere la notifica sostitutiva del pagamento (cfr. artt. 19 e 20 LIP; art. 38
cpv. 2 LIP). Il contribuente è quindi il solo responsabile nella compilazione
esatta dei moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d’imposta e dei
questionari (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. 1 LIP) nonché nel procedere con il
versamento dell’imposta preventiva dovuta (cfr. [tra le tante] sentenze del
TAF A-5691/2015 del 28 settembre 2017 consid. 3.2.1; A-2078/2016 del
1° novembre 2016 consid. 5.3 con rinvii).
4.3.2 La prova dell’esistenza di una prestazione valutabile in denaro ai
sensi dell’art. 20 OIPrev – e meglio dei tre relativi elementi costitutivi –
incombe all’AFC (cfr. sentenza del TF 2C_263/2014 del 21 gennaio 2015
consid. 5.2 con rinvii; DTAF 2011/45 considd. 4.1 e 4.3.2.2 con rinvii;
sentenze del TAF A-5006/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.8.1 con rinvii; A-
5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.4 con rinvii; A-3624/2012 del
A-3822/2016
Pagina 12
7 maggio 2013 consid. 4.4 con rinvii; DUSS/HELBING/DUSS, VStG-Kom-
mentar, n. 132a ad art. 4 LIP con rinvii). Il criterio della prestazione
« giustificata dall’uso commerciale », applicato in materia di imposte dirette
non è un elemento costitutivo negativo di una prestazione valutabile in
denaro. Se l’AFC ritiene che sussista una prestazione valutabile in denaro,
il contribuente può da parte sua contestare il proprio assoggettamento
all’imposta adducendo la controprova atta a dimostrare che il criterio
dell’uso commerciale è adempiuto (cfr. DTAF 2011/45 consid. 4.3.2.2 con
rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-5691/2015 del 28 settembre 2017
consid. 3.2.2; A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 5.4.1 con rinvii).
4.3.3 Giusta l’art. 39 LIP, la società contribuente deve dunque indicare
coscienziosamente all’autorità fiscale tutti i fatti che possono essere impor-
tanti per l’accertamento dell’obbligazione fiscale o delle basi di calcolo
dell’imposta; essa deve in particolare presentare, su richiesta, tutti i
documenti corredati dai giustificativi e da altra documentazione (cfr. lett. b).
Se è vero che l’autorità fiscale non deve sostituire il proprio potere
d’apprezzamento a quello della direzione commerciale della società
contribuente, vero è anche che quest’ultima deve tuttavia provare che le
prestazioni in questione sono giustificate dall’uso commerciale. Solo in tal
modo, l’autorità fiscale può sincerarsi che il motivo alla base del carattere
insolito di dette prestazioni è puramente commerciale e non dovuto alle
strette relazioni personali o economiche in essere tra la società e il benefi-
ciario delle prestazioni (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2c con rinvii; sentenze
del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3; 2A.342/2005 del
9 maggio 2006 consid. 2.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5691/2015 del
28 settembre 2017 consid. 3.2.3 con rinvii).
Chi sostiene che un pagamento da esso incassato non lo concerne, deve
essere in grado di provare tale allegazione producendo dei documenti
giustificativi. Analogamente, chi effettua un pagamento senza che lo stesso
risulti giustificato da alcun documento deve sopportare le conseguenze di
una simile mancanza di prove, nel senso che deve attendersi che lo stesso
venga qualificato a livello fiscale come una prestazione valutabile in denaro
soggetta ad imposta preventiva (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2c con rinvii;
sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3; 2A.342/2005
del 9 maggio 2006 consid. 2.3; [tra le tante] la citata sentenza del TAF A-
2078/2016 consid. 5.4.2 con rinvii). Inoltre, può sussistere una prestazione
valutabile in denaro soggetta all’imposta preventiva, se appare ovvio che
sono gli azionisti stessi della società ad essere i suoi beneficiari e se non
è data un’altra spiegazione (cfr. sentenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio
2012 consid. 4.3 con rinvii). Quando la società contribuente fa tutto quanto
A-3822/2016
Pagina 13
in suo potere per produrre tutte le prove e i documenti giustificativi richiesti
dall’autorità fiscale ai sensi dell’art. 39 LIP, quest’ultima ne deve tenere
conto nel proprio giudizio (cfr. sentenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio
2012 consid. 4.3 con rinvii; sentenza del TAF A-5691/2015 del
28 settembre 2017 consid. 3.2.3 con rinvii).
4.4 In concreto, lo scrivente Tribunale deve stabilire se è a giusta ragione
che per i periodi fiscali dal 2003 al 2006 l’autorità inferiore ha ritenuto la
sussistenza di prestazioni valutabili in denaro ai sensi l’art. 4 cpv. 1 lett. b
LIP in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 1 OIPrev.
4.4.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha constatato come
durante i periodi fiscali dal 2003 al 2006 compreso la società ricorrente
abbia contabilizzato diversi costi a favore della società E._______
(Y._______ - I) e del signor F._______ (V._______ - I), senza tuttavia
accompagnarli dai relativi giustificativi – quali fatture e/o contratti di
prestazione stipulati con i due citati beneficiari che avrebbero potuto
giustificare un eventuale uso commerciale – per un importo totale di
474'988.35 franchi, così come dettagliato nelle seguenti tabelle riassuntive,
in base ai dati da lei estrapolati dalle relative schede contabili agli atti
(cfr. atto n. 4 dell’inc. AFC; decisione impugnata, consid. 3.1.1):
Periodo fiscale 2003
Beneficiario Data di contabilizzazione Importo in fr.
E._______ 14.02 1'996.23
27.03 800.97
06.05 2'562.75
09.05 8'960.00
23.05 2'980.00
27.05 2'980.00
19.06 2'133.32
18.07 4'480.00
25.07 911.64
01.09 5'600.00
11.09 904.98
22.09 15'000.00
13.10 20'000.00
07.11 1'489.02
07.11 1'747.30
20.11 35'000.00
F._______ 13.10 6'140.00
17.11 3'070.00
25.11 10'425.00
28.11 4'000.00
05.12 6'545.00
Totale 137'726.21
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Pagina 14
Periodo fiscale 2004
Beneficiario Data di contabilizzazione Importo in fr.
E._______ 01.03 2'382.20
31.03 3'919.10
21.06 2'565.21
21.06 2'654.69
21.06 2'759.09
22.09 8'460.00
07.10 15'000.00
18.10 6'540.00
18.10 10'000.00
26.10 20'000.00
23.11 1'915.90
23.11 2'589.47
23.11 2'170.36
31.12 30'000.00
31.12 4'265.86
F._______ 31.12 16'950.00
31.12 8'430.00
31.12 10'000.00
31.12 8'375.00
Totale 158'976.88
Periodo fiscale 2005
Beneficiario Data di contabilizzazione Importo in fr.
E._______ 19.05 10'000.00
20.06 4'016.34
14.07 4'468.96
15.09 25'000.00
21.09 4'799.97
10.10 25'000.00
13.12 25'000.00
31.12 35'000.00
F._______ 24.11 20'000.00
31.12 25'000.00
Totale 178'285.27
Per il periodo fiscale 2006, non è invece stata registrata alcuna voce a
favore dei due citati beneficiari. Ciò indicato, vista la mancanza totale di
validi giustificativi, l’AFC ha qualificato dette voci contabili di prestazioni
effettuate dalla società ricorrente senza adeguata controprestazione
(cfr. decisione impugnata, consid. 3.1.1). Nell’analisi di dette prestazioni,
essa ha poi constatato come entrambi i beneficiari non siano presenti
nell’elenco delle aziende italiane (cfr. ) e
come la quasi totalità delle transazioni sia stata effettuata in contanti
(cfr. decisione impugnata, consid. 3.1.2). L’AFC ha inoltre ritenuto che si
tratterebbero di prestazioni concesse dalla società ricorrente sulla base dei
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Pagina 15
rapporti personali e/o economici tra la società e i suoi azionisti oppure
persone a loro vicine, che non sarebbero mai state concesse a un terzo
indipendente. Di transenna essa ha sottolineato che una relazione tra i
beneficiari delle prestazioni – ossia la ditta E._______, Y._______, e il
signor F._______, V._______ – e la società ricorrente sarebbe chiaramente
ravvisabile nei due dipendenti di quest’ultima, ossia la signora C._______,
Y._______ e il signor D._______, Z._______ in provincia di V._______
(cfr. decisione impugnata, consid. 3.2). L’AFC ha infine ritenuto che la
sproporzione tra prestazione e controprestazione sarebbe manifesta, non
essendoci stata alcuna controprestazione nei confronti della società
ricorrente. L’assenza di controprestazione e di giustificativi a tale riguardo
non avrebbe poi potuto passare inosservata agli occhi della società (cfr.
decisione impugnata, consid. 3.3). Sulla base di quanto precede, l’AFC ha
dunque ritenuto la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro ai sensi
dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 1 OIPrev.
4.4.2 Quanto ritenuto dall’autorità inferiore appare non solo plausibile, ma
del tutto convincente, sicché lo scrivente Tribunale non può che confermare
le sue conclusioni. In effetti, da un esame della contabilità della società
ricorrente per i periodi fiscali dal 2003 al 2006 compreso, risulta chiaramen-
te come varie prestazioni fornite da quest’ultima alla ditta E._______ e al
signor F._______ siano da lei state contabilizzate quali costi, con delle
diciture generiche (FT, ACC. FT, ACC., SALDO FT, ecc.), senza
accompagnarli dai relativi giustificativi, così come indicato dall’autorità
inferiore (cfr. atto n. 4 dell’inc. AFC).
Più nel dettaglio, per il periodo fiscale 2003, la ricorrente ha registrato nella
scheda contabile denominata « 3040 SP.DOGANA/TRASPORTI/COR-
RISPONDENTI » le seguenti prestazioni fornite alla ditta E._______ e al
signor F._______ (cfr. scheda contabile 2003 sub atto n. 4 dell’inc. AFC),
per un importo totale di 137'726.21 franchi:
3040 SP.DOGANA/TRASPORTI/CORRISPONDENTI
Data Contropartita Testo Importo fr.
14.02.2003 1023 PAG. E._______ FT 31.1.03 1'996.23
27.03.2003 1023 PAG. E._______ 02/2003 800.97
06.05.2003 1023 PAG. E._______ FT 03-04/2003 2'562.75
09.05.2003 1023 PAG. E._______ ACC. FT 01/E EUR
6'000.00
8'960.00
23.05.2003 1023 PAG. E._______ ACC. FT 01/E EUR
2'000.00
2'980.00
27.05.2003 1023 PAG. E._______ ACC. FT 01/E EUR
2'000.00
2'980.00
19.06.2003 1003 PAG. E._______ 05/2003 2'133.32
18.07.2003 1023 PAG. E._______ - ACC. 4'480.00
25.07.2003 1023 PAG. E._______ FT 06/2003 911.64
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01.09.2003 1015 PAG. E._______ SALDO FT 01/E 5'600.00
11.09.2003 1023 PAG. E._______ FT 07/2003 904.98
22.09.2003 1015 PAG. E._______ ACC. 02/03 15'000.00
13.10.2003 - PAG. E._______ SALDO FT 02/E 20'000.00
07.11.2003 - PAG. E._______ FT O9/2003 -EUR
480.00
1'489.02
07.11.2003 - PAG. E._______ FT 10/2003 - EUR
1'150.00
1'747.30
20.11.2003 - PAG. E._______ SALDO FT 03/E del
30.09.03
35'000.00
13.10.2003 - PAG. ACC. F._______ 4/3 (IN
SOSPESO)
6'140.00
17.11.2003 1000 PAG. F._______ FT del 4.3.03 - SALDO 3'070.00
25.11.2003 1000 INC. F._______ FT del 6.5.03 10'425.00
28.11.2003 1000 PAG. F._______ - ACC. FT 7.7.2003 4'000.00
05.12.2003 1000 PAG. F._______ - SALDO FT 7.7.2003 6'545.00
TOTALE 137'726.21
Per il periodo fiscale 2004, la ricorrente ha invece registrato le seguenti
prestazioni fornite dalle due predette ditte in due schede contabili distinte
denominate « 3050 PRESTAZIONI DI TERZI E._______ » e « 3055
PRESTAZIONE TERZI – F.________ » (cfr. scheda contabile 2004 sub
atto n. 4 dell’inc. AFC), per un importo complessivo di 158'976.88 franchi
(= fr. 115'221.88 + fr. 43'755.00):
3050 PRESTAZIONI DI TERZI E._______
Data Contropartita Testo Importo fr.
01.03.2004 1023 PAG. E._______ FT 01/2004 2'382.20
31.03.2004 1023 PAG. E._______ FT 02/2004 3'919.10
21.06.2004 - PAG. E._______ FT 03/2004 EUR
1720.-
2'565.21
21.06.2004 - PAG. E._______ FT 04/2004 EUR 1780.- 2'654.69
21.06.2004 - PAG. E._______ FT 05/2004 EUR 1850.- 2'759.09
22.09.2004 1023 PAG. E._______ 1.1/31.05.04 Acc.
5500.-
8'460.00
07.10.2004 1015 PAG. E._______ 1.1/31.05.04 Acc. Eur
19500.-
15'000.00
18.10.2004 - PAG. E._______ 01.01/31.05.04 Saldo
Eur 4100.-
6'540.00
18.10.2004 - PAG. E._______ 01.06/30.09.04 Acc.
Eur 6600.-
10'000.00
26.10.2004 1015 PAG. E._______ 01.06/30.09.04 Saldo 20'000.00
23.11.2004 - PAG. E._______ FT 06/2004 1'915.90
23.11.2004 - PAG. E._______ FT 09/2004 2'589.47
23.11.2004 - PAG. E._______ FT 07/2004 2'170.36
31.12.2004 - E._______ 01.10/31.12.04 30'000.00
31.12.2004 2003 E._______ FT 06-07-09/2004 4'265.86
TOTALE 115'221.88
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Pagina 17
3055 PRESTAZIONE TERZI – F._______
Data Contropartita Testo Importo fr.
31.12.2004 - F._______ 01 01/31.05.04 16'950.00
31.12.2004 - F._______ 01.06/30.09.04 8'430.00
31.12.2004 2000 F._______ 01.09/31.12.04 10'000.00
31.12.2004 2000 F._______ 01.09/31.12.04 8'375.00
TOTALE 43'755.00
Per il periodo fiscale 2005, la ricorrente ha poi registrato le seguenti presta-
zioni fornite dalle due predette ditte in tre distinte schede contabili: due
riguardanti la ditta E._______ denominate « 3050 PRESTAZIONI TERZI –
E._______ » e « 3051 PRESTAZ. TERZI - E._______ EU » (qui riassunte
per comodità dal Tribunale in una sola tabella), una riguardante il signor
F._______ denominata « 3055 PRESTAZIONE TERZI F.________ »
(cfr. scheda contabile 2005 sub atto n. 4 dell’inc. AFC), per un importo
complessivo di 178'285.27 franchi (= fr. 133'285.27 + fr. 45'000.00):
3050 PRESTAZIONI TERZI – E._______ e 3051 PRESTAZ. TERZI - E._______ EU
Data Contropartita Testo Importo fr.
19.05.2005 - PAG. E._______ acconto 10'000.00
20.06.2005 1003 PAG. E._______ 01.01/31.03.05 4'016.34
14.07.2005 1003 PAG. E._______ FT 02/E 4'468.96
15.09.2005 1015 PAG. E._______ FT 03/E 01.07/30.09.05 25'000.00
21.09.2005 1023 PAG. E._______ 4° TRIM. 05 4'799.97
10.10.2005 1015 PAG. E._______ FT 02-03/2005 25'000.00
13.12.2005 1015 PAG. E._______ FT 04-05/2005 25'000.00
31.12.2005 2000 PAG. E._______ FT 06-07/2005 35'000.00
TOTALE 133'285.27
-
3055 PRESTAZIONE TERZI – F._______
Data Contropartita Testo Importo fr.
24.11.2005 1015 PAG. F._______ FT 01.01/30.06.05 20'000.00
31.12.2005 2000 PAG. F._______ 2° SEMESTRE 05 25'000.00
TOTALE 45'000.00
Come giustamente indicato dall’autorità inferiore, per il 2006 non sono
state invece contabilizzate delle prestazioni analoghe a quelle precedenti.
Orbene, dette registrazioni contabili non sono state contestate dalla società
ricorrente, sicché in virtù della presunzione di esattezza di cui fruisce la
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Pagina 18
contabilità (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio), si deve partire dal pre-
supposto che quest’ultima ha effettivamente fornito le relative prestazioni
ai due citati beneficiari, come del resto da lei stessa ammesso nelle proprie
prese di posizione (cfr. ricorso 17 giugno 2016; scritto 27 agosto 2008 sub
atto n. 2 dell’inc. AFC).
Per i costi contabilizzati tra il 2003 e il 2005 non risultano agli atti contratti
o fatture che potrebbero giustificare un’eventuale uso commerciale dei
costi. Inoltre, come giustamente rilevato dall’AFC, le due ditte beneficiarie
delle predette prestazioni non figurano effettivamente tra le aziende italiane
esistenti (cfr. ), tant’è che neppure la ricorren-
te lo sostiene. Circostanza rilevata dall’AFC e non contestata dalla ricor-
rente, è inoltre il presunto legame familiare o di prossimità tra i beneficiari
delle prestazioni e i suoi due dipendenti, lasciante presupporre che si tratti
proprio di prestazioni fornite a persone a lei vicine. Non essendo ravvisabile
alcuna controprestazione da parte dei beneficiari dei predetti versamenti,
va ritenuta la sussistenza di un manifesto rapporto sproporzionato tra le
due prestazioni, che in quanto tale non poteva passare inosservato agli
occhi degli organi della società ricorrente. In tale evenienza, si deve ritene-
re che è a giusta ragione che l’autorità inferiore ha qualificato i costi
registrati dalla ricorrente per i periodi fiscali 2003-2006 di prestazioni
valutabili in denaro giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in combinato disposto
con l’art. 20 cpv. 1 OIPrev (cfr. considd. 4.1.2 e 4.3.2 del presente giudizio).
4.4.3 La società ricorrente interpellata al riguardo dinanzi all’autorità infe-
riore si è limitata ad indicare che, non disponendo di autoveicoli pesanti da
trasporto, magazzini o spazi per lo stoccaggio della merce, per far fronte
all’importante quantità di lavoro a suo carico nell’ambito delle spedizioni e
stoccaggio di merci, essa deve fare capo alle prestazioni di terzi (cfr. scritto
27 agosto 2008 sub atto n. 2 dell’inc. AFC). In merito alle fatture emesse
dalla ditta E._______ e dal signor F._______, essa ha dichiarato che le
stesse « […] si riferiscono a numerose prestazioni espletate per conto e
per incarico di A._______: trasporti merce, magazzinaggio, carico / scarico
e manipolazione merce, etichettatura, pratiche doganali […] » e che « […]
bisognerebbe andare dettagliatamente a visionare ogni cartella di lavoro
per estrapolare dettagliatamente i giorni e le ore impiegate dai corrispon-
denti per l’esecuzione delle prestazioni da quest’ultimi fornite […] »
(cfr. scritto 27 agosto 2008 sub atto n. 2 dell’inc. AFC). Nel proprio ricorso
17 giugno 2016, la ricorrente ha ribadito quanto precede, precisando che
all’epoca di dette prestazioni essa « […] contava unicamente di due
dipendenti che svolgevano il proprio lavoro unicamente in ufficio; la società
non disponeva di mezzi o automezzi propri e per lo svolgimento della
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Pagina 19
propria attività doveva giocoforza collaborare e appoggiarsi a diversi terzisti
ed altri corrispondenti del settore, sia per le pratiche doganali sia per le
spedizioni delle merci […] », tra i quali anche la ditta E._______ e dal
signor F._______, entrambi attivi nel settore delle spedizioni e
sdoganamento e stoccaggio merci. Le loro prestazioni sarebbero pertanto
giustificate dall’uso commerciale (cfr. citato ricorso, pag. 2). Sennonché la
ricorrente non ha mai prodotto alcun documento giustificativo pertinente a
sostegno delle proprie allegazioni, né dinanzi all’AFC, né dinanzi allo
scrivente Tribunale. In effetti, le fatture emesse da queste due ditte presenti
in parte nell’incarto prodotto dall’autorità inferiore risultano troppo
generiche e irrilevanti.
In tali circostanze, nella misura in cui la ricorrente ha concretamente
effettuato dei versamenti a favore della ditta E._______ e del signor
F._______ nei periodi fiscali dal 2003 al 2005, senza tuttavia comprovare
né le prestazioni fornite da quest’ultime, né il loro uso commerciale, in
assenza di giustificativi rilevanti, è pacifico che l’AFC può partire dal
presupposto che si tratta invero di costi non giustificati dall’uso commer-
ciale, qualificabili di prestazioni valutabili in denaro. In effetti, qualora un
contribuente effettui dei versamenti senza tuttavia debitamente compro-
varne l’uso commerciale con i relativi documenti giustificativi, la giurispru-
denza parte dal presupposto che si tratti di prestazioni valutabili in denaro
soggette all’imposta preventiva (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio).
4.4.4 Visto tutto quanto suesposto, lo scrivente Tribunale giunge dunque
alla conclusione che è giusta ragione che, per i periodi fiscali dal 2003 al
2006, l’autorità inferiore ha ritenuto la sussistenza di prestazioni valutabili
in denaro fornite dalla società ricorrente a persone a lei vicine – ovvero la
ditta E.________ e del signor F._______ – nella forma di costi non
giustificati dall’uso commerciale ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in
combinato disposto con l’art. 20 cpv. 1 OIPrev, per un importo totale di
474'988.35 franchi, così come risultante dalle tabelle riassuntive da lei
allestite sulla base della contabilità della predetta società (cfr. atto n. 4
dell’inc. AFC; decisione impugnata, consid. 3.1.1).
Ne consegue che l’importo dovuto a titolo d’imposta preventiva dalla
società ricorrente – nella sua qualità di debitrice del credito fiscale in
oggetto ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LIP (cfr. consid. 4.2 del presente
giudizio) – ammontante a 166'245.90 franchi (= 35% di fr. 474'988.35),
oltre accessori, va qui integralmente confermato.
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4.4.5 Nulla muta a tale conclusione la censura sollevata dalla società
ricorrente in merito alla sussistenza di una doppia imposizione. Più nel
dettaglio, nel proprio gravame, essa sostiene di essere già stata oggetto di
una revisione fiscale per gli anni 2003/2006 da parte dell’Ispettorato fiscale
del Cantone Ticino, compreso l’Ufficio delle imposte alla fonte. Durante la
verifica, gli ispettori avrebbero proceduto a delle riprese di carattere fiscale
concordate con la ricorrente: queste riprese fiscali sarebbero da lei state
accettate anche e soprattutto in considerazione del fatto che gli ispettori
avrebbero discusso di imposizioni che sarebbero state fatte in Ticino
tenendo conto anche di cosa sarebbe potuto essere stata un’eventuale
ripresa da parte dell’AFC (cfr. ricorso 17 giugno 2016, pag. 1 seg.).
Sennonché, lo scrivente Tribunale non può fare a meno di rilevare come
l’imposta alla fonte a cui accenna la ricorrente abbia di principio per oggetto
l’imposizione del reddito percepito da un cittadino straniero a beneficio di
un permesso di lavoro in Svizzera, da parte delle competenti autorità fiscali
cantonali. Senza entrare in dettaglio, si rileva che tale imposta alla fonte
non ha nulla a che vedere con l’imposta preventiva. In effetti, l’imposta
preventiva qui riscossa dall’AFC mira all’imposizione delle prestazioni valu-
tabili in denaro ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in combinato disposto
con l’art. 20 cpv. 1 OIPrev. In tali circostanze, nonché in assenza della
prova contraria, non è ravvisabile alcuna doppia imposizione (l’oggetto
dell’imposizione essendo diverso). Le eventuali rassicurazioni fornite dalle
competenti autorità cantonali circa l’imposta alla fonte – peraltro non mini-
mamente comprovate dalla ricorrente – non sono poi tali da legare l’autorità
inferiore o da rimettere in discussione la riscossione dei crediti d’imposta
preventiva qui in oggetto, non essendo peraltro dati i presupposti per la
protezione della buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost., rispettivamente
dell’art. 2 CC, a cui la ricorrente fa indirettamente qui riferimento (cfr. in
merito al principio della protezione della buona fede in presenza di
promesse/informazioni fornite da un’autorità, [tra le tante] sentenza del TAF
A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 7.1). Detta censura non può
pertanto che essere respinta.
4.5 In definitiva, visto tutto quanto suesposto, lo scrivente Tribunale deve
constatare che è a giusta ragione che l’autorità inferiore ha proceduto alla
riscossione posticipata dell’imposta preventiva dell’importo totale di
166'245.90 franchi, oltre accessori, nei confronti della società ricorrente. La
decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso della ricorrente
integralmente respinto.
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Pagina 21
5.
In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico della società ricorrente qui parte integral-
mente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono
stabilite in 7'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto
interamente dall’anticipo spese di 7'000 franchi da lei versato a suo tempo.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è integralmente respinto.
2.
Le spese processuali pari a 7'000 franchi sono poste a carico della
ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
interamente dedotto dall’anticipo spese di 7'000 franchi da lei versato a suo
tempo.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Pifferi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: