Corte I
A-3849/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 g e n n a i o 2 0 0 8
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Beat Forster, Jürg Kölliker,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
ricorrente,
contro
Regia federale degli alcool, Länggasstrasse 35,
3000 Berna 9,
autorità inferiore,
diritto del personale; nuova classificazione/retrocessione.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-3849/2007
Fatti:
A. X._______ lavora [...] per la Regia federale degli alcool (RFA) dal
1992. Assunto nella classe di retribuzione 18, con gli anni è stato
promosso nella classe 25.
A seguito di una nuova valutazione svolta in seno al servizio per il
quale è impiegato, nel corso del 2006 singole funzioni sono state ri-
classificate. Quella ricoperta da X._______ è stata collocata nella
classe 24. In questo contesto, dopo vari contatti e discussioni, in data
7 dicembre 2006 X._______ ha ricevuto una disdetta del suo contratto
di lavoro (“Änderungskündigung”) con relativa modifica rispettivamen-
te adeguamento alla nuova classe. Egli è stato invitato a procedere
alla sottoscrizione del nuovo contratto entro il 14 dicembre successivo
ed informato che se non fosse stato d'accordo, la RFA avrebbe dovuto
sottoporgli una proposta di decisione. Non avendo sottoscritto il con-
tratto ricevuto, il 20 dicembre 2006 X._______ si è visto recapitare la
proposta di decisione di retrocessione con l'assegnazione di un
termine per formulare eventuali osservazioni.
Dopo ulteriori colloqui, cui hanno partecipato anche altri dipendenti
toccati da misure analoghe, il Direttore della RFA si è fatto parte attiva
presso il Dipartimento federale delle Finanze (DFF) formulando una
domanda di riesame della valutazione dei posti toccati dalla riclassifi-
cazione, tra cui appunto anche quello di X._______. Quest'ultimo
aveva a sua volta già da tempo formulato una richiesta in tal senso, da
lui mantenuta a titolo personale. La risposta della Segreteria generale
del DFF è giunta il 14 marzo 2007. Essa ha comunicato di respingere
la stessa.
B. In data 29 marzo 2007 X._______ ha ricevuto la decisione formale
con la quale il suo contratto di lavoro veniva adattato alla nuova
classificazione. L'RFA gli ha comunicato la retrocessione nella classe
24 e le conseguenze salariali che essa comporta. Nelle motivazioni
della decisione, redatta completamente in lingua tedesca, è stato spie-
gato che la nuova classificazione è stata decisa dalle istanze compe-
tenti sulla base di criteri obiettivi e pertinenti, che hanno permesso di
giungere ad un risultato inequivocabile, e che la stessa è stata del re-
sto nuovamente verificata e quindi confermata in occasione della trat-
tazione della domanda di riesame. Nelle motivazioni della decisione è
stato pure aggiunto che provvedimenti aventi per oggetto la valutazio-
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ne di una funzione non possono essere impugnati: per questo motivo
sarebbe irrilevante che X._______ ne abbia conosciuto singo-
larmente i criteri. A mente dell'RFA, è infatti sufficiente – come
sarebbe il caso nella fattispecie – che egli sia stato cognito dei criteri
validi in genere per una tale valutazione e abbia potuto comprende
come essa sia stata intrapresa. A tal proposito, la RFA ha infine
osservato che la riclassificazione della sua funzione ha avuto luogo
nell'ambito della riorganizzazione denominata REMEDURA, della
quale sia lui sia i suoi colleghi sarebbero stati da tempo informati e
interpellati non solo in generale ma anche per quanto riguarda le sue
conseguenze su singoli dipendenti.
C. Contro la decisione dell'RFA del 29 marzo 2007, il 12 maggio suc-
cessivo X._______ (ricorrente) ha interposto ricorso davanti al DFF.
Con tale atto egli ne postula l'annullamento con contestuale rinvio del
gravame all'RFA per una nuova decisione di merito. Stigmatizzando il
fatto che la decisione dell'RFA sia stata redatta in tedesco e non in
italiano, sua lingua madre, quindi rilevando già una prima violazione
del diritto di essere sentiti in questo aspetto, egli denuncia pure una
lesione del diritto di prendere conoscenza degli atti e infine la carente
motivazione della decisione impugnata, chiedendo che essa venga
annullata già solo per questi motivi. Dal punto di vista materiale, egli
censura il declassamento deciso considerandolo ingiustificato.
D. Con lettera del 4 giugno 2007 la Segreteria generale del DFF si è
rivolta allo scrivente Tribunale osservando di ritenere date le condizioni
per un deferimento diretto del ricorso al Tribunale amministrativo fede-
rale. Con lettera del 12 giugno successivo, quest'ultimo ha comunicato
al DFF di essere del medesimo avviso ed ha quindi aperto una proce-
dura in tal senso.
E. Con osservazioni del 31 luglio 2007 la RFA ha postulato il rigetto
del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Esprimendosi in
italiano, la RFA osserva che corrispondendo con il direttore e coi suoi
colleghi fino al 30 aprile 2007 il ricorrente si sarebbe espresso in tede-
sco, ritiene che non vi sia stata nessuna lesione del diritto di essere
sentiti per aver redatto la decisione impugnata in tedesco e neppure
che vi sia stata lesione di tale diritto in rapporto alla facoltà di visione
degli atti concernenti la riclassificazione rispettivamente la motivazione
fornita al riguardo. L'RFA ribadisce in ogni caso l'opinione secondo cui
decisioni di carattere organizzativo come quella di riclassificazione in
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esame riguardano la politica del personale e non sono pertanto impu-
gnabili.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Contro decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità interna di ri-
corso in ambito di diritto del personale della Confederazione la legge
prevede il ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale (art. 36
cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sul personale federale
[LPers; 172.220.1]). Giusta l'art. 32 cpv. 1 lett. c della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF;
RS 173.32), tale facoltà è esclusa solo se la decisione impugnata con-
cerne aspetti legati al salario al merito, temi non trattati nella fattispe-
cie.
La RFA sostiene ripetutamente che le decisioni di classificazione o ri-
classificazione hanno carattere organizzativo rispettivamente concer-
nono la conduzione del personale e non sarebbero sottoposte a verifi-
ca giudiziaria. Dalle sue osservazioni, non risulta comunque chiaro se
ciò valga solo per quanto concerne la valutazione dei singoli posti
oppure anche per una modifica, nel caso concreto, di un contratto di
lavoro in seguito alla riconsiderazione successiva di una valutazione
data in precedenza. Tenuto conto del fatto che, nel caso in esame, es-
sa non postula la non entrata in materia bensì il rigetto del ricorso, è
però possibile dedurre che non contesti l'impugnabilità della decisione
da lei resa.
Per altro tale aspetto risulta comunque di relativa importanza. Secondo
costante giurisprudenza, decisioni concernenti retrocessioni con effetti
pecuniari che riguardano concreti rapporti d'impiego di diritto pubblico
federale sono infatti riconosciute come impugnabili (al riguardo cfr. ad
es. la decisione della Commissione federale di ricorso in materia di
personale federale [CRP] 2006-014 del 7 settembre 2006, consid. 1b).
Occorre in effetti distinguere tra la procedura di valutazione teorica di
un posto ai fini della sua assegnazione ad una determinata classe di
stipendio (art. 15 LPers in relazione con gli artt. 36 e 52 dell'ordinanza
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del 3 luglio 2001 sul personale federale [OPers; RS 172.220.111.3] e
l'art. 20 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente
l'ordinanza sul personale federale [O-OPers; RS 172.220.111.31]), da
un lato, e le conseguenze di tale classificazione a livello di singolo rap-
porto di lavoro, dall'altro.
Proprio a questo livello, come avvenuto nella fattispecie, nel caso non
sia possibile giungere ad un'intesa, il datore di lavoro deve emettere
una decisione impugnabile giusta l'art. 5 della legge federale del 20 di-
cembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), nor-
mativa cui soggiace anche la presente procedura (cfr. art. 37 LTAF e
artt. 2 e 4 PA).
1.2 Di regola, decisioni in materia di personale della RFA non possono
essere oggetto di ricorso diretto al Tribunale amministrativo federale.
Come visto, davanti a tale istanza sono infatti impugnabili solo deci-
sioni emesse su ricorso da parte di autorità di ricorso interne ai
dipartimenti (art. 36 cpv. 1 LPers). Da questa regola è però possibile
prescindere quando sono dati gli estremi per un ricorso diretto ex art.
47 cpv. 2 PA, ovvero quando un'autorità di ricorso che non giudica in
via definitiva ha già prescritto a un'autorità inferiore di prendere una
decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima. La
decisione viene allora deferita direttamente all'autorità di ricorso
immediatamente superiore. Così è anche nella fattispecie. La Segrete-
ria generale del DFF, autorità di ricorso ai sensi dell'art. 35 LPers, ha
infatti partecipato in modo determinante anche alla procedura di
riclassificazione che ha portato alla decisione oggetto del presente
gravame. Essa si è inoltre già espressa compiutamente in merito – in
senso negativo per il ricorrente – in sede di evasione della richiesta di
riconsiderazione della decisione presa. Di qui la competenza diretta
del Tribunale amministrativo federale nel caso in oggetto.
1.3 Impugnato con atto tempestivo (art. 22a PA, art. 50 PA), nel rispet-
to delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52
PA), il provvedimento in esame è una decisione che tocca diretta-
mente il ricorrente. Dato è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48
cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esami-
nato nel merito.
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2.
Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il TAF non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE
MOOR, Droit adminstratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi del-
la massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono
tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontaneamente
a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se
dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 674 segg.).
3.
Preliminarmente il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore la viola-
zione del diritto allo svolgimento del procedimento nella sua lingua
madre. Egli denuncia il fatto che la decisione impugnata sia stata re-
datta in tedesco e non in italiano sostenendo che, giusta l'art. 33a cpv.
1 PA, egli avrebbe avuto diritto ad una decisione in questa lingua. Una
volta ricevuta la decisione, il 29 marzo 2007, osserva di avere segnala-
to al direttore dell'RFA la lesione di questo suo diritto e di aver invano
richiesto l'invio di una nuova decisione. Dal canto suo – nelle osserva-
zioni al ricorso del 31 luglio 2007, formulate questa volta in italiano –
l'RFA sostiene che l'art. 33a cpv. 1 PA non sarebbe affatto stato violato
rilevando di aver redatto la decisione in tedesco in quanto, fino a quel
momento, tutta la corrispondenza tra le parti (inclusa quella inviata dal
ricorrente) era stata scritta in tedesco.
Su questo punto l'opinione dell'autorità inferiore dev'essere condivisa.
Nel comportamento della RFA non è infatti ravvisabile nessuna lesione
nel senso indicato dal ricorrente. Se infatti è vero che sulla base
dell'art. 70 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost;
RS 101), giusta l'art. 33a PA ogni cittadino, sempre che la lingua da lui
parlata sia una delle quattro riconosciute, ha di principio diritto a con-
ferire con le autorità della Confederazione nella propria lingua (ANNETTE
GUCKELBERGER, Das Sprachenrecht in der Schweiz, in: Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 106/2005, Zurigo 2005,
pag. 609 segg., 618; REGULA KÄGI-DIENER, in: Die Schweizerische Bun-
desverfassung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, ad art. 70, no. 7) e che
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tale principio trova applicazione nei confronti di ogni autorità della
Confederazione, quindi anche della RFA, è altrettanto vero che ad
esso può essere derogato con l'accordo dell'interessato (cfr. decisione
del Tribunale amministrativo federale A-2025/2006 del 20 marzo 2007,
consid. 3; al riguardo cfr. pure MARCO BORGHI, Langues nationales et
langues officielles, in: Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001,
pag. 593 segg., no. 34). È proprio quanto accaduto nella fattispecie
attraverso l'uso del tedesco da parte del ricorrente durante tutto lo
scambio di corrispondenza antecedente il rilascio della decisione
impugnata. Esprimendosi in tedesco almeno fino alla formale richiesta
di rilascio di una decisione in italiano – avvenuta però dopo l'inti-
mazione della decisione impugnata – egli ha infatti dato la legittima im-
pressione che avesse scelto il tedesco quale lingua della procedura
sino all'inoltro delle conclusioni (art. 33a cpv. 1 PA).
4.
Oltre alla censura, come visto infondata, della violazione del diritto allo
svolgimento del procedimento nella sua lingua madre, emanazione del
diritto di essere sentiti, il ricorrente imputa all'autorità inferiore una le-
sione di altri aspetti di tale importante diritto costituzionale ancorato
nell'art. 29 cpv. 2 Cost. Segnatamente egli rimprovera alla RFA di aver-
gli negato la facoltà di visionare gli atti e di aver motivato la decisione
impugnata in maniera insufficiente. Dal punto di vista materiale, egli
contesta inoltre la fondatezza del provvedimento di retrocessione deci-
so considerandolo ingiustificato.
Concretizzato, per quanto riguarda la procedura amministrativa fede-
rale, in più norme della PA (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, 2. edizione, Berna 2005, pag. 254 segg.), il di-
ritto di essere sentiti è di natura formale. Ciò significa che una sua
violazione ha per principio come conseguenza l'annullamento della
decisione impugnata, indipendentemente dalla possibilità di successo
del ricorso nel merito (DTF 127 V 431, consid. 3d/aa). Ne consegue
che – al pari dell'asserita lesione del diritto allo svolgimento del proce-
dimento nella sua lingua (MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz,
Berna 2005, pag. 103; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige An-
spruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen
Staates, Berna 2000, pag. 342 seg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit.,
no. 292 segg., 312) – pure le censure di negazione della facoltà di vi-
sionare gli atti e di carente motivazione della decisione impugnata de-
vono essere trattate prioritariamente.
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4.1 Per principio, la parte coinvolta in una procedura amministrativa o
il suo rappresentante ha il diritto di esaminare gli atti (art. 26 PA). Ec-
cezionalmente questo diritto le può venir negato, segnatamente se lo
esigono importanti interessi pubblici o privati (art. 27 PA). In tal caso,
però, l'atto il cui esame è stato negato può essere adoperato contro di
essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o
per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre,
le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie
(art. 28 PA). Nel concetto di atti, nel senso sopra indicato, rientrano tut-
ti i documenti su cui una decisione potrà in seguito basarsi (ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 296, con riferimenti; PIERRE MOOR, op.
cit., no. 2.2.7.6). Tra gli atti cui si ha normalmente diritto alla consulta-
zione non rientrano per contro documenti amministrativi interni; anche
in questo ambito, un'eccezione è però data nel caso essi possano ave-
re influenza sull'esito di una procedura, ad esempio abbiano un valore
oggettivo per l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione
(Giurisprudenza delle Autorità amministrative della Confederazione
[GAAC], 64.105, consid. 2a; inoltre cfr. sempre PIERRE MOOR, op. cit., no.
2.2.7.6).
Benché affermi di aver compiutamente informato il ricorrente riguardo
al progetto di riorganizzazione denominato REMEDURA, in merito alla
censura sollevata, l'autorità inferiore non contesta affatto di non aver
finora concesso al ricorrente di visionare tutti gli atti concernenti la
valutazione della classificazione della sua funzione. Essa ritiene tutta-
via che riguardo a decisioni non impugnabili di carattere organizzativo
e in materia di conduzione, spetti unicamente al potere discrezioneale
delle singole unità, decidere come informare le persone toccate.
Sennonché tale opinione non può essere condivisa. Innanzitutto, il di-
ritto di visionare gli atti risulta dato indipendentemente dalla domanda
a sapere se una decisione resa al termine di un procedimento sia im-
pugnabile – come per altro è il caso nella fattispecie (cfr. supra consid.
1.1.) – oppure non lo sia. Per quanto poi concerne l'argomento dell'au-
torità inferiore secondo cui non vi è diritto alla visione di tutti gli atti
riguardanti la condotta, esso è condivisibile solo in parte. Come visto,
per tutti i documenti direttamente importanti ai fini della classificazione
– che per altro non concernono necessariamente solo il progetto
denominato REMEDURA – la visione dev'essere infatti garantita. Ciò
vale in particolare per i risultati di paragoni svolti con funzioni
analoghe (“Quervergleiche”), poiché essi rivestono normalmente
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grande importanza per la classificazione di una funzione (art. 20 cpv. 2
O-OPers), fase che precede l'eventuale modifica di un contratto di
lavoro specifico. Va inoltre aggiunto che nel caso determinati
documenti non possano essere dati in visione a una parte, essa deve
comunque almeno essere informata dei loro contenuti più importanti e
rilevanti ai fini della classificazione (art. 28 PA).
Nella fattispecie tale modo di procedere non è stato rispettato. Il ricor-
rente non ha infatti finora avuto la possibilità né di visionare i docu-
menti determinanti per la decisione presa, né è stato concretamente
informato circa i loro contenuti. A ciò nulla muta l'osservazione dell'au-
torità inferiore secondo cui nell'ambito di incontri con il ricorrente e sul-
la scorta di documenti essa gli abbia più volte spiegato come fosse
giunta alla nuova valutazione della sua funzione, sottoponendogli pure
della documentazione. Innanzitutto, negli atti non si trova nessun riferi-
mento in merito. Inoltre, quand'anche così fosse, appare per lo meno
dubbio che tale documentazione contenesse davvero anche i docu-
menti determinanti per il declassamento. Se così fosse, il loro contenu-
to sarebbe oggi infatti noto.
Per quanto precede, occorre concludere che l'autorità inferiore non ha
garantito al ricorrente in maniera sufficiente il diritto di visionare gli atti
e che la censura sollevata a tal proposito è quindi fondata.
4.2 Come visto, il ricorrente denuncia pure la violazione da parte
dell'autorità inferiore dell'obbligo di motivare la decisione resa. Pre-
scritto dall'art. 35 PA, ed anch'esso un aspetto del diritto di essere
sentiti (PIERRE MOOR, op. cit., no. 2.2.8.2), il diritto ad una decisione mo-
tivata ha quale conseguenza l'obbligo per l'autorità di analizzare gli ar-
gomenti delle singole parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ra-
gioni per le quali li accoglie o vi si scosta (DTF 130 II 530, consid. 4.3).
Esso non impone all'autorità di esporre e di discutere tutti i fatti, i mez-
zi di prova e le censure sollevate dalle parti (DTF 130 II 530, consid.
4.3; DTF 126 I 97, consid. 2b), è necessario tuttavia che l'autorità citi,
almeno brevemente, i motivi su cui fonda il suo ragionamento e che
l'hanno condotta alla decisione presa. La motivazione addotta deve
infatti permettere all'interessato di rendersi conto della portata e della
correttezza della decisione che gli viene comunicata, non da ultimo
nell'ottica di una sua eventuale impugnazione (DTF 129 II 232, consid.
3.2.; DTF 126 I 97, consid. 2b).
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Da parte sua, l'autorità inferiore contesta ogni violazione in tal senso.
Essa osserva che la valutazione dell'autorità preposta alla verifica del-
la classificazione era sufficientemente motivata e che lei vi si doveva
attenere, che la classificazione era comunque avvenuta in modo obiet-
tivo in base a tutti i criteri rilevanti, che essa è stata confermata anche
in sede di evasione della domanda di riesame e – infine – che sarebbe
comunque sufficiente che il ricorrente sia stato messo a conoscenza
dei criteri di classificazione e abbia potuto comprendere come essa sia
stata intrapresa, senza essere al corrente dei singoli aspetti deter-
minanti.
Anche tale opinione non è condivisibile. L'autorità inferiore sostiene
costantemente che nell'ambito della riclassificazione siano stati accu-
ratamente considerati tutti gli elementi determinanti ed eseguiti i para-
goni necessari. Ciò che è stato concretamente oggetto dell'esame
svolto, quali siano stati gli elementi pertinenti ed oggettivi di cui sareb-
be stato tenuto conto e quali paragoni siano effetivamente stati ese-
guiti, non è però dato di sapere. Sennonché non è sufficiente che l'au-
torità inferiore abbia fatto riferimento in modo astratto a questi criteri,
che per altro già risultano dall'art. 52 cpv. 3 OPers. È necessario che
l'autorità indichi espressamente e in modo concreto nella sua de-
cisione, in forma scritta (artt. 34-35 PA; PIERRE MOOR, op. cit., no.
2.2.8.2), di quali fattori abbia tenuto conto e come li abbia valutati. Per
quanto riguarda i paragoni svolti (“Quervergleiche”), anch'essi avreb-
bero dovuto essere descritti, almeno in modo sommario, enumerando
concretamente le funzioni prese come termine di paragone e spie-
gando perché la funzione ricoperta dal ricorrente dovesse essere re-
trocessa dalla classe 25 alla 24. Solo a queste condizioni sarebbe
infatti stato possibile verificare se la nuova classificazione risultasse
sostenibile o meno (GAAC 68.8, consid. 2).
4.3 Visto quanto precede, occorre concludere che la decisione
dell'RFA non era motivata in modo sufficiente e che ciò ne ha impedito
una sua comprensione e impugnazione con cognizione di causa.
L'autorità inferiore non ha quindi violato solo il diritto del ricorrente a
visionare gli atti, ma anche quello di vedersi recapitare una decisione
sufficientemente motivata.
5.
Constatata la violazione del diritto di essere sentiti da parte della RFA,
occorre ancora chiedersi se a tale violazione non sia stato rispettiva-
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mente non potesse essere posto rimedio nel corso della procedura
che ci occupa. La giurisprudenza ammette infatti la possibilità, se l'au-
torità di ricorso adita dispone dello stesso potere di esame dell'istanza
inferiore, quando ciò non costituisce un pregiudizio per il ricorrente ed
egli abbia potuto esprimersi compiutamente davanti a tale istanza su
nuovi elementi addotti dall'autorità inferiore, che una violazione del di-
ritto di essere sentiti possa essere sanata (DTF 126 V 130, consid. 2b;
DTF 124 II 132, consid. 2d; MICHELE ALBERTINI, op. cit., pag. 458 segg.;
PIERRE MOOR, op. cit., no. 2.2.7.4).
Così però non è nella fattispecie. Benché il Tribunale amministrativo fe-
derale abbia un pieno potere d'esame (art. 49 PA) e sia chiamato di re-
gola a statuire esso stesso senza far uso della facoltà di rinvio del gra-
vame all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA), in casu esso non dispone
infatti a tutt'oggi degli elementi necessari per procedere all'esame
delle censure di merito. Non desumibili dalla decisione impugnata e
dai suoi annessi, essi non sono stati forniti neppure in corso di pro-
cedura (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 5. edizione, Zurigo 2006, no. 1710 seg.; MICHELE
ALBERTINI, op. cit., pag. 462).
In virtù delle conoscenze specifiche dell'autorità inferiore e tenuto inol-
tre conto del fatto che, per giurisprudenza da cui non vi è motivo di
scostarsi (cfr. già citata decisione della CRP 2006-014 del 7 settembre
2006, consid. 2 con ulteriori riferimenti), in casi come quello in esame
l'istanza di ricorso non si distanzia nel dubbio dall'apprezzamento
dell'autorità inferiore, neppure risulta opportuno che lo scrivente Tribu-
nale proceda esso stesso ad atti istruttori (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
op. cit., no. 694).
6.
Con lettera del 19 luglio 2007, già prima di ricevere le osservazioni del
31 luglio 2007 della RFA, il ricorrente ha chiesto che si procedesse ad
un ulteriore scambio di allegati. Tale domanda è stata negata con
ordinanza del 23 agosto 2007, rinviando il ricorrente alla possibilità di
formulare eventuali osservazioni finali. Dato l'accoglimento del suo
gravame, e il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore, affinché gli con-
ceda di prendere visione di tutti gli atti importanti ai fini della clas-
sificazione della funzione occupata e quindi riesamini la fattispecie
rendendo una decisione sufficientemente motivata, lo scrivente Tribu-
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nale prescinde ora dall'assegnazione di un termine in tal senso (art. 30
cpv. 2 lett. c PA).
7.
Giusta l'art. 34 cpv. 2 LPers, non vengono prelevate spese. Per altro,
nessuna spesa processuale può essere messa a carico di un'autorità
soccombente (art. 63 cpv. 2 PA).
8.
Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da
una rappresentante con formazione giuridica. In data 17 dicembre
2007, essa ha fatto pervenire al Tribunale amministrativo federale una
nota d'onorario di fr. 5'344.20. Sennonché, come emerge dagli atti pro-
dotti dalla RFA, la rappresentante del ricorrente è pure la di lui coniu-
ge. Non munita di un brevetto di avvocato e neppure specialista nel
campo specifico del diritto del personale federale, in tale ruolo ha an-
che – proprio in quanto coniuge del ricorrente – evidenti interessi
all'esito della causa. Secondo dottrina e giurisprudenza, questo ele-
mento – unitamente al fatto che le questioni trattate non risultano par-
ticolarmente complesse dal profilo giuridico – porta nel caso ad esclu-
dere il diritto al riconoscimento di un'indennità per ripetibili (DTF 129 V
113, consid. 4.1.; HIRT REBECCA, Die Regelung der Kosten nach -
lischem Verwaltungsrechtspflegegesetz, S. Gallo 2003, pag. 199
segg.).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. In conseguenza, la decisione del 29 marzo 2007
della Regia federale degli alcool è annullata e l'incarto rinviato alla
stessa, affinché si pronunci nuovamente ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
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3.
Non vengono riconosciute ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (raccomandata)
- segreteria generale del DFF, 3003 Berna (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti
di lavoro di diritto pubblico concernenti controversie di carattere patri-
moniale, possono essere impugnate al Tribunale federale entro trenta
giorni dalla loro notificazione, a condizione che il valore litigioso sia
pari almeno a fr. 15'000.-- oppure – se ciò non è il caso – che si ponga
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. g e
contrario in relazione con l'art. 85 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Redatto in una lingua
ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di
prova, le conclusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato
al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, ad un ufficio posta-
le svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare al più tardi
il giorno della scadenza del termine (art. 42, 46, 48, 54 e 100 LTF).
Data di spedizione:
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