B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 27.11.2017 (1C_434/2017)
Corte I
A-3858/2016
Sen t en z a d e l 2 1 g i u gno 2 0 1 7
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jérôme Candrian, Kathrin Dietrich,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
1. Comune di Monteceneri,
rappresentato dal suo Municipio, 6802 Rivera,
2. Parrocchia di Bironico,
rappresentata dal suo Consiglio parrocchiale, 6804 Bironico,
entrambi patrocinati dall’avv. Rocco Taminelli,
Via Alberto di Sacco 1, casella postale 2717,
6501 Bellinzona,
ricorrenti,
contro
Ferrovie federali svizzere FFS,
Infrastruttura Energia, 3052 Zollikofen,
patrocinate dall’avv. Barbara Klett,
Eversheds AG, Stadelhoferstrasse 22, 8001 Zürich,
controparte,
Ufficio federale dei trasporti UFT,
3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Decisioni di approvazione dei piani. Linea UL282/285
Giubiasco-Cadenazzo e Linea di trasporto 132 kV Giubiasco-
Vezia (tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94).
A-3858/2016
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Fatti:
A.
Con istanza 14 giugno 2010, le Ferrovie federali svizzere, Infrastruttura
Energia (di seguito: FFS), hanno sottoposto all’Ufficio federale dei trasporti
(di seguito: UFT) il progetto denominato « Linea di trasporto 132 kV
Giubiasco – Vezia, Tratta Bironico (Palo 82 esistente) – Manno (Palo 2
esistente), Sostituzione elettrodotto esistente 66 kV e innalzamento
tensione a 132 kV » per approvazione.
Dopo l’avvio in data 12 agosto 2010 della procedura ordinaria di
approvazione da parte dell’UFT, il predetto progetto è stato pubblicato
ufficialmente presso i Comuni interessati dal 6 settembre al 5 ottobre 2010,
nonché sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
B.
Con scritto 4 ottobre 2010, il Comune di Monteceneri (ex Comune di
Bironico) e la Parrocchia di Bironico – per il tramite del loro patrocinatore –
hanno presentato opposizione al predetto progetto postulando l’interra-
mento della linea di trasporto dell’alta tensione sulla tratta tra il palo n. 82
e il palo n. 94, la stessa passando proprio nel mezzo di zone residenziali
estensive e semi-estensive e zone per attrezzature ed edifici pubblici
(scuole elementari, scuole dell’infanzia, ecc.). A sostegno della loro
richiesta d’interramento, durante la procedura d’opposizione essi hanno
postulato vari accertamenti peritali, censurando l’aumento delle immissioni
elettromagnetiche, un pregiudizio per il previsto ingrandimento delle scuole
elementari e dell’infanzia reso impossibile dal progetto, la vicinanza nociva
alla Chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e Martino inserita nell’inventario
svizzero dei beni culturali di importanza nazionale e regionale, il suo
carattere contrario alle normative in materia di pianificazione e di chiaro
disturbo per l’abitato, come pure la compromissione del futuro sviluppo
dettato da un forte deprezzamento dei fondi in zona edificabile ivi adiacenti.
C.
Con decisione del 23 agosto 2013, l’UFT – tenuto conto dell’urgenza del
progetto in rapporto alla tempestiva messa in esercizio della Galleria di
Base del Ceneri e ad un sufficiente approvvigionamento energetico della
rete – ha approvato parzialmente i piani del progetto in questione relativa-
mente alla tratta tra il palo n. 96 e il palo n. 2, lasciando in sospeso la tratta
tra il palo n. 82 e il palo n. 94, vista la richiesta d’interramento della linea
elettrica avanzata dal Comune di Monteceneri (ex Comune di Bironico) e
dalla Parrocchia di Bironico, necessitante di uno studio approfondito.
A-3858/2016
Pagina 3
D.
Con decisione del 7 aprile 2016, l’UFT ha poi approvato la restante parte
dei piani del progetto in questione relativamente alla tratta tra il palo n. 82
e il palo n. 94, respingendo le opposizioni 4 ottobre 2010 del Comune di
Monteceneri (ex Comune di Bironico) e della Parrocchia di Bironico, in
particolare, la richiesta di interramento della linea elettrica ritenuta come
non attuabile, tenuto conto degli attuali limiti di natura tecnica e di sicurezza
esistenti circa la problematica della risonanza, così come risultante dagli
accertamenti peritali esperiti, dalla giurisprudenza del Tribunale federale e
dal pertinente piano settoriale.
E.
Avverso la predetta decisione, il Comune di Monteceneri (ex Comune di
Bironico; di seguito: ricorrente 1) e la Parrocchia di Bironico (di seguito:
ricorrente 2) – per il tramite del loro patrocinatore – hanno presentato
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 11 maggio
2016, postulandone l’annullamento, in sostanza per gli stessi motivi già
adotti nella loro opposizione (incarto n. A-2951/2016). Rinnovando la
richiesta d’interramento della linea elettrica, essi hanno postulato
l’assunzione di vari mezzi di prova già richiesti in sede di opposizione.
F.
Con istanza 9 febbraio 2016, le FFS hanno sottoposto all’UFT un secondo
progetto denominato « Linea UL282/285 Giubiasco-Cadenazzo, innalza-
mento tensione », tendente unicamente l’innalzamento della tensione da
66 kV a 132 kV, senza misure costruttive, per approvazione.
Con decisione del 18 maggio 2016, l’UFT ha approvato i piani del suddetto
progetto, mediante procedura semplificata.
Anche avverso la predetta decisione, i ricorrenti – sempre per il tramite del
loro patrocinatore – hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale con scritto 20 giugno 2016, postulandone l’annullamento
(incarto n. A-3858/2016). In sostanza essi si oppongono all’innalzamento
della tensione, in ragione dell’impatto elettromagnetico significativo e delle
necessarie misure costruttive, censurando altresì la violazione del loro
diritto di essere sentiti, nella misura in cui non sarebbero stati consultati
prima dell’emanazione della contestata decisione d’approvazione dei piani.
A-3858/2016
Pagina 4
G.
Con risposte 29 giugno 2016 e 28 luglio 2016, l’UFT ha postulato il rigetto
di entrambi i ricorsi presentati nelle cause A-3858/2016 e A-2951/2016,
nonché il rigetto delle relative richieste di accertamenti peritali.
H.
Con ordinanza 30 giugno 2016, le due cause A-3858/2016 e A-2951/2016
sono state congiunte sotto il numero di riferimento A-3858/2016.
I.
Con scritto 29 luglio 2016, le FFS hanno postulato il rigetto del ricorso
relativo alla procedura A-3858/2016, postulando la disgiunzione delle
procedure A-2951/2016 e A-3858/2016, la verifica dell’ammissibilità del
ricorso nella causa A-3858/2016 e – qualora questa venga confermata di
principio – la scissione in due sezioni del progetto e il loro trattamento
distinto, nonché la revoca dell’effetto sospensivo al ricorso 20 giugno 2016,
vista l’urgenza del progetto e gli interessi preponderanti legati alla
realizzazione e alla tempestiva messa in esercizio dell’elettrodotto su cui
dipende l’apertura della Galleria del Ceneri.
Con scritto 12 settembre 2016, le FFS hanno postulato anche il rigetto del
ricorso relativo alla procedura A-2951/2016, ribadendo la richiesta di
disgiunzione delle due procedure, nonché postulando la revoca dell’effetto
sospensivo al ricorso 11 maggio 2016, per i motivi d’urgenza già evocati
con scritto 29 luglio 2016.
J.
Con ordinanza 7 ottobre 2016, il Tribunale ha invitato l’UFT e i ricorrenti a
pronunciarsi sulla richiesta di revoca dell’effetto sospensivo.
K.
Con scritto 12 ottobre 2016, le FFS hanno ribadito la loro richiesta di
disgiunzione delle due procedure, precisando che la richiesta di revoca
dell’effetto sospensivo è stata formulata in via incidentale per entrambi i
ricorsi, per i motivi d’urgenza già evocati nei precedenti scritti.
Con scritto 13 ottobre 2016, l’UFT ha indicato di sostenere la richiesta di
revoca dell’effetto sospensivo avanzata dalle FFS, per i loro stessi motivi.
L.
Con decisione incidentale del 19 ottobre 2016, lo scrivente Tribunale ha
revocato in via supercautelare l’effetto sospensivo ai due ricorsi 11 maggio
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Pagina 5
2016 e 20 giugno 2016, respingendo nel contempo la richiesta di disgiun-
zione delle due cause A-3858/2016 e A-2951/2016, nonché confermando
a priori la legittimazione ricorsuale dei due ricorrenti.
M.
Con scritto 20 ottobre 2016, i ricorrenti hanno chiesto di respingere la
richiesta di revoca dell’effetto sospensivo avanzata dalla controparte, non
sussistendo i presupposti per tale revoca, rinnovando nel contempo le loro
richieste di complementi istruttori, segnatamente le varie perizie tecniche
concernenti l’internamento della linea elettrica.
N.
Con decisione incidentale del 27 ottobre 2016, lo scrivente Tribunale ha
confermato la revoca in via cautelare dell’effetto sospensivo ai due ricorsi
11 maggio 2016 e 20 giugno 2016, respingendo nel contempo le richieste
di accertamenti peritali postulati dai ricorrenti, ritenendo l’incarto come già
completo per statuire nel merito. Nel contempo, esso ha impartito ai
ricorrenti un termine per presentare le loro eventuali osservazioni finali.
O.
Con istanza 14 novembre 2016, i ricorrenti hanno postulato la ricusa del
giudice dell’istruzione, sollevando la sua prevenzione in rapporto al tenore
delle due decisioni incidentali relative alla revoca dell’effetto sospensivo.
Tale istanza, essendo rivelatosi infondata, è poi stata respinta dal Tribunale
con decisione incidentale A-7023/2016 del 19 dicembre 2016.
P.
Con osservazioni finali del 13 marzo 2017, i ricorrenti hanno ribadito la loro
posizione, nonché le loro richieste di prove peritali.
Q.
Con scritto 24 marzo 2017, le FFS hanno ribadito la loro posizione,
contestando nuovamente la legittimazione ricorsuale dei ricorrenti nonché
le loro osservazioni finali.
R.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
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Pagina 6
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In
particolare, le decisioni d’approvazione dei piani di costruzioni e impianti
destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio
di una ferrovia (impianti ferroviari) emanate dall’UFT sulla base degli
artt. 18 segg. della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie
(Lferr, RS 742.101), rispettivamente dell’art. 18i Lferr, sono impugnabili
dinanzi al Tribunale (cfr. art. 33 lett. d LTAF). La procedura è retta dalla PA,
in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Lo scrivente
Tribunale è pertanto competente per statuire in merito ai due ricorsi
11 maggio 2016 e 20 giugno 2016 interposti contro le due decisioni
d’approvazione dei piani dell’UFT del 7 aprile 2016 e del 18 maggio 2016,
aventi per oggetto due elettrodotti preesistenti, per i quali è previsto
l’innalzamento della tensione e/o la sostituzione.
1.2 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio sia la qualità per
ricorrere, che la qualità di parte (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-
4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2 con rinvii). Nella misura in cui la
legittimazione dei ricorrenti risulta tutt’ora contestata dalle FFS, malgrado
quanto già sancito dal Tribunale con decisione incidentale del 19 ottobre
2016, la stessa verrà qui nuovamente esaminata in dettaglio.
1.2.1 Giusta l’art. 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potreb-
bero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le
autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. In altre parole
possono essere parti solo coloro che sono materialmente destinatari della
decisione – ovvero coloro che hanno un interesse degno di protezione a
che un dato rapporto giuridico venga disciplinato nella stessa – come pure
coloro che sulla base dell’art. 48 PA risultano poi legittimati a ricorrere con-
tro la medesima (cfr. MARANTELLI/HUBER, in: Waldmann/Weissenberger
[ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG; di seguito:
Praxiskommentar VwVG], 2a ed. 2016, n. 3, 7 e 16 ad art. 6 PA; THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1487 e segg.). Di fatto,
la qualità di parte di cui all’art. 6 PA è definita in funzione della qualità per
ricorrere di cui all’art. 48 PA (cfr. sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 mag-
gio 2013 consid. 2.1.2; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif,
Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 468 seg.).
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Pagina 7
1.2.2 Giusta l’art. 48 cpv. 1 PA, dispone della qualità per ricorrere chiunque
ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato
della possibilità di farlo (art. 48 cpv. 1 lett. a PA; aspetto formale della
legittimazione), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 48 lett. b-c PA; aspetti materiali della legittimazione). Giusta l’art. 48
cpv. 2 PA, ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o
autorità cui un’altra legge federale riconosce tale diritto.
Nell’ambito della procedura ordinaria di approvazione dei piani d’impianti
ferroviari ai sensi degli artt. 18 segg. Lferr, sia i Comuni che i privati
salvaguardano i loro interessi mediante opposizione (cfr. art. 18f cpv. 1 e 3
Lferr), pena la perenzione del loro diritto di ricorso contro la decisione
d’approvazione. Analogo discorso vale per la procedura semplificata ai
sensi dell’art. 18i Lferr, ove l’autorità d’approvazione sottopone il progetto
agli interessati, i quali possono fare opposizione (cfr. art. 18i cpv. 3 Lferr).
Anche in tale contesto, i Comuni – se interessati dal progetto – preservano
i loro interessi mediante opposizione (cfr. art. 18i cpv. 4 Lferr in combinato
disposto con l’art. 18f cpv. 3 Lferr). Qualora nell’ambito della procedura
semplifica l’autorità d’approvazione dei piani decida tuttavia di non indire
una procedura d’opposizione, i diretti interessati – non potendo allora fare
opposizione al progetto – preservano i loro diritti impugnando con ricorso
direttamente la decisione d’approvazione dei piani dinanzi al Tribunale
amministrativo federale.
Una collettività pubblica può prevalersi dell’art. 48 PA quando agisce in
qualità di detentrice della sovranità pubblica e dispone di un interesse
proprio degno di protezione all’annullamento o alla modifica dell’atto impu-
gnato (cfr. DTF 135 II 156 consid. 3.1). Tale è il caso quando il Comune,
che rappresenta gli interessi dei suoi abitanti, si oppone ad un progetto che
provoca immissioni importanti sul territorio comunale che toccano l’insieme
o gran parte degli abitanti (cfr. DTF 131 II 753 consid. 4.3.3). Il livello delle
immissioni considerate nell’ambito dell’art. 48 PA non si riferisce ai valori
d’esposizione definiti dalla legislazione; è sufficiente che dette immissioni
possano essere percepite (cfr. DTF 124 II 293 consid. 3c; sentenza del
TAF A-6508/2012 del 12 marzo 2014 consid. 1.2 con rinvii).
1.2.3 In concreto, oggetto del litigio sono le due decisioni di approvazione
dei piani dell’UFT del 7 aprile 2016 (prima decisione) e del 18 maggio 2016
(seconda decisione) concernenti due elettrodotti preesistenti ubicati nel
Cantone Ticino. Più nel dettaglio, la prima decisione – pronunciata dall’UFT
nell’ambito di una procedura ordinaria – concerne la linea di trasporto
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Pagina 8
132 kV Giubiasco – Vezia, ossia la tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, il
cui tracciato attraversa l’attuale Comune di Monteceneri. Il progetto preve-
de la sostituzione dell’elettrodotto esistente e l’innalzamento della tensione
di esercizio da 66 kV a 132 kV, senza modifica del tracciato. La seconda
decisione – pronunciata dall’UFT nell’ambito di una procedura semplificata
– riguarda invece la linea UL282/285 Giubiasco – Cadenazzo, per la quale
è previsto il solo innalzamento della tensione di esercizio da 66 kV a
132 KV dei due circuiti che partono dalla centrare convertitrice di Giubiasco
fino a Cadenazzo e del circuito Cadenazzo-Monteceneri (Bironico).
Come già rilevato con decisione incidentale del 19 ottobre 2016, lo scri-
vente Tribunale ribadisce che le tratte delle due linee elettriche in questione
sono almeno in parte ubicate sul territorio comunale del ricorrente 1, ente
pubblico, rispettivamente possono potenzialmente provocare immissioni
importanti sul territorio comunale che toccano l’insieme o gran parte degli
abitanti. Il ricorrente 1 risulta pertanto indubbiamente toccato dai due
progetti in questione e ha un interesse degno di protezione a che le due
decisioni impugnate vengano annullate (cfr. consid. 1.2.2 che precede).
Analogo discorso vale altresì per la ricorrente 2, nella misura in cui trattasi
di una parrocchia ubicata nel territorio del Comune di Monteceneri (ex
Comune di Bironico), i cui membri – abitando verosimilmente in maggio-
ranza in detto Comune – possono anch’essi potenzialmente percepire le
immissioni dei due impianti elettrici ferroviari in questione (cfr. consid. 1.2.2
che precede). In tali circostanze, contrariamente a quanto sostenuto a più
riprese dalle FFS (cfr. scritti 29 luglio 2016, 12 settembre 2016, 24 marzo
2017, ecc.), il fatto che una parte della linea elettrica oggetto della seconda
decisione non sia ubicata sul territorio del Comune di Monteceneri, nulla
muta a tale conclusione. Lo scrivente Tribunale non intravvede infatti alcun
valido motivo per ritenere i ricorrenti come non toccati dai due progetti in
esame, sicché si deve ritenere che gli stessi adempiono i requisiti materiali
dell’art. 48 cpv. 1 lett. b e c PA.
Poiché i ricorrenti hanno poi presentato opposizione nella procedura
ordinaria relativa alla prima decisione, gli stessi adempiono pure il requisito
formale dell’art. 48 cpv. 1 lett. a PA. Analogo discorso vale altresì per la
seconda decisione, con le seguenti precisazioni: nell’ambito della proce-
dura semplificata, l’UFT non ha ritenuto necessario indire una procedura
d’opposizione, sicché i ricorrenti non sono stati consultati al riguardo.
Orbene, non avendo potuto presentare opposizione al progetto, i ricorrenti
sono stati privati della possibilità di partecipare alla procedura dinanzi
all’UFT ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 lett. a PA. In tale particolare contesto, è
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dunque a giusta ragione che i ricorrenti hanno impugnato direttamente la
seconda decisione dinanzi al Tribunale (cfr. consid. 1.2.2 che precede).
Visto quanto precede, ai due ricorrenti va dunque riconosciuta la legittima-
zione ricorsuale per entrambe le decisioni impugnate.
1.3 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno impugnato congiuntamente due
decisioni d’approvazione dei piani dell’UFT dinanzi al Tribunale, e meglio:
la decisione del 7 aprile 2016 con ricorso 11 maggio 2016, la decisione del
18 maggio 2016 con ricorso il 20 giugno 2016.
Dal loro esame, risulta chiaramente che gli stessi sono stati interposti
tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA). In tale contesto la questione a
sapere se la decisione d’approvazione dei piani del 20 giugno 2016 sia
stata o meno validamente notificata alla ricorrente 2, rispettivamente se il
termine di ricorso nei suoi confronti abbia già iniziato a decorrere, può
rimanere qui aperta (cfr. ricorso 20 giugno 2016, punti n. 27-30). Tale
censura verrà dunque esaminata dal Tribunale soltanto dal punto di vista
della violazione del diritto di essere sentito del ricorrente 2 (cfr. consid. 3.3
del presente giudizio).
Il loro esame rileva poi che il ricorso 11 maggio 2016 adempie di principio
– ossia, salvo alcune censure sollevate soltanto in maniera del tutto
generica e non circostanziata, che verranno evidenziate nel proseguo dal
Tribunale (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio) – alle esigenze di forma
e di contenuto di cui all’art. 52 PA. Ciò non è tuttavia il caso del ricorso
20 giugno 2016. Se in detto ricorso i ricorrenti sollevano una puntuale
violazione del loro diritto di essere sentiti, tuttavia per il resto essi rinviano
in maniera del tutto generica ai gravami adotti nel ricorso 11 maggio 2016:
essi ritengono l’innalzamento della tensione della linea elettrica
« UL282/285 Giubiasco-Cadenazzo » non possibile senza misure costrutti-
ve e fuori norma, senza tuttavia apportarne la prova o circostanziare dette
censure. Così facendo, i ricorrenti non adempiono al loro dovere di
motivare il ricorso, ciò che ne rende difficile un esame puntuale da parte
del Tribunale (cfr. in merito ai requisiti dell’art. 52 PA, sentenza del TAF A-
1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 1.3.1). In tali circostanze, l’esame
del Tribunale si concentrerà materialmente sui gravami sollevati nel ricorso
11 maggio 2016. I generici gravami sollevati nel ricorso 20 giugno 2016
sono irricevibili, sicché verranno esaminati soltanto per quanto possibile.
Su riserva di quanto precisato in merito al loro contenuto, i due ricorsi
risultano ricevibili in ordine.
A-3858/2016
Pagina 10
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l’inadeguatezza, a
condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da
un’autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49 PA;
cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Nell’ambito di procedure d’approvazione di piani, il potere d’apprez-
zamento dell’autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per quanto
riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie
conoscenze (cfr. DTF 135 II 296 consid. 4.4.3; sentenza del TAF A-
523/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4; BENJAMIN SCHINDLER in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008 [di seguito: Kommentar VwVG], n. 9 ad art. 49
PA). In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non sostituisce senza
necessità il proprio potere d’apprezzamento a quello dell’autorità inferiore,
per quanto attiene alle questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF A-
3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 4).
Analogo discorso vale altresì per quanto attiene al potere d’apprezzamento
delle autorità specializzate intervenute nell’ambito della procedura d’appro-
vazione dei piani in oggetto. Il pieno potere d’esame non implica, quindi,
che lo scrivente Tribunale sostituisca il proprio apprezzamento a quello
delle autorità specializzate di prima istanza allorquando – come in casu –
si tratta d’apprezzare questioni che richiedono specifiche conoscenze
(cfr. sentenza del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con
rinvii). Va inoltre considerato che, quale autorità giudiziaria, lo scrivente
Tribunale non è un’autorità di pianificazione (cfr. DTF 129 II 331 con-
sid. 3.2) né tantomeno autorità di vigilanza in materia ambientale. Ne
discende che complementi di prova, quali perizie, devono essere ordinati
o valutati solo eccezionalmente, quando tali mezzi di prova sono vera-
mente necessari ad una corretta applicazione della legge (cfr. sentenza del
TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii).
2.3 Considerato quanto precede e conformemente all’art. 62 PA, lo
scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomentazioni
delle parti o dell’autorità di prima istanza, secondo il principio iura novit
curia. L’atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei
gravami adotti e l’esame del diritto non viene esteso nella misura in cui i
motivi avanzati o l’incarto non contengano indizi propri ad incitare il
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Pagina 11
Tribunale statuente a procedere in questo senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; DTAF 2007/27 consid. 3.3; sentenza del TAF A-1851/2006 del
18 ottobre 2010 consid. 1.3; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 segg.).
3.
Innanzitutto i ricorrenti sollevano varie violazioni del loro diritto di essere
sentiti in relazione ad entrambe le decisioni impugnate.
3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione resa dall’autorità,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito
(cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale
doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall’autorità di
ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).
Detto diritto, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all’interessato il
diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi
confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell’incarto
(cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di
influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assun-
zione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui
esse possano influire sulla decisione (cfr. artt. 18 e 29 PA), nonché di
ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 142 III 48 con-
sid. 4.1.1 con rinvii; 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF
4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009;
sentenze del TAF A-5508/2015 del 10 maggio 2017 consid. 2.3.1; A-
7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii; THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, n. 1528 segg.). Tale garanzia non serve
solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di
partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto
tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d’istruzione della
causa, dall’altro un diritto della parte di partecipare all’emanazione della
decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce l’equità del
procedimento (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale,
2002, n. 483 seg. con rinvii).
A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti
in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un succes-
sivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della giurisdizione
competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. sentenza
A-3858/2016
Pagina 12
del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201
consid. 2.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio
2015 consid. 3.5 con rinvii).
3.2 In rapporto alla prima decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile
2016, i ricorrenti ritengono che l’UFT non si sia a torto pronunciata su tutte
le censure da loro sollevate con opposizione 4 ottobre 2010, sicché la deci-
sione sarebbe carente dal profilo della motivazione. L’UFT si sarebbe infatti
limitato a verificare la questione dell’interramento della linea (cfr. ricorso
11 maggio 2016, introduzione e punti n. 6 segg.; osservazioni 13 marzo
2017 allo scritto 27 giugno 2016 dell’UFT, punti n. 13 segg.). Essi ritengono
inoltre di non aver avuto accesso a tutti gli atti dell’incarto, nella misura in
cui la decisone impugnata citerebbe dei documenti da essi mai esaminati.
Essi hanno pertanto postulato di poterli esaminare in sede ricorsuale,
prendendo posizione al riguardo (cfr. ricorso 11 maggio 2016, introduzione
e punti n. 99 segg.).
3.2.1 Per quanto concerne l’asserita carenza di motivazione (in rapporto
alla motivazione sufficiente, cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-
2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 3.2 con rinvii), lo scrivente
Tribunale rileva quanto segue. In concreto, l’UFT si è pronunciato sul
progetto in oggetto la prima volta con decisione parziale del 23 agosto
2013 – decisione nel frattempo cresciuta in giudicato – e la seconda volta
con decisione del 7 aprile 2016, oggetto del ricorso 11 maggio 2016. Come
verrà in seguito precisato dal Tribunale (cfr. considd. 4, 5, e 7 del presente
giudizio), se è vero che nella seconda decisione l’UFT si è principalmente
concentrato sulla questione dell’eventuale interramento dell’elettrodotto,
vero è anche che nella stessa ha trattato le censure sollevate dai ricorrenti,
per quanto pertinenti e non ancora evase con la prima decisione. In effetti,
nella prima decisione l’UFT ha già avuto modo di esaminare in dettaglio il
progetto, in particolare la sua compatibilità dal profilo pianificatorio,
ambientale e paesaggistico, così come peraltro richiesto dai ricorrenti. In
tali circostanze, la decisione impugnata risulta sufficientemente motivata,
sicché non è ravvisabile alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti.
Anche ad avere ancora dubbi al riguardo, ogni carenza nella motivazione
andrebbe comunque considerata come sanata in sede ricorsuale: con
risposta 29 giugno 2016, l’UFT si è infatti pronunciato espressamente sulle
singole censure sollevate dai ricorrenti, i quali a loro volta hanno avuto
l’occasione di esprimersi a più riprese al riguardo. Detta censura va dunque
respinta.
A-3858/2016
Pagina 13
3.2.2 Circa il mancato accesso agli atti dell’incarto (in rapporto al diritto di
accesso agli atti dell’incarto, cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-
2878/2013 del 21 novembre 2013 del consid. 3.2.1 con rinvii), lo scrivente
Tribunale non può che constatare come detta censura sia stata espressa
dai ricorrenti in maniera generica, senza indicazione precisa degli atti che
gli stessi non avrebbero potuto esaminare, in completo contrasto con
quanto richiesto dall’art. 52 PA. In tali circostanze, per il Tribunale risulta
impossibile verificare il ben fondato della loro censura, lo stesso non
potendo determinare gli atti in questione. Sennonché, detta questione può
comunque qui rimanere aperta, nella misura in cui ogni eventuale
violazione del loro diritto di essere sentiti è stata sanata in sede ricorsuale.
In tale contesto, i ricorrenti hanno infatti avuto l’accesso completo
all’incarto, come pure la possibilità di esprimersi al riguardo a più riprese.
Anche detta censura va pertanto qui respinta.
3.3 In rapporto alla seconda decisione d’approvazione dei piani del
18 maggio 2016, i ricorrenti ritengono che l’UFT abbia violato il loro diritto
di essere sentiti, in quanto non solo non gli avrebbe intimato i piani oggetto
di approvazione, ma neppure li avrebbe consultati prima di emanare la
predetta decisione, poi notificata in copia unicamente al ricorrente 1, ma
non alla ricorrente 2. I ricorrenti chiedono formalmente di poter accedere
all’incarto in sede ricorsuale, con assegnazione di un termine per comple-
tare il loro gravame (cfr. ricorso 20 giugno 2016, punti n. 4-5 e 7 segg.).
Al riguardo lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Come visto, la
decisione d’approvazione dei piani del 18 maggio 2016 è stata emanata
nell’ambito di una procedura semplificata ai sensi dell’art. 18i Lferr, nella
misura in cui il progetto prevede unicamente l’innalzamento della tensione
da 66 kV a 132 kV, senza alcuna misura costruttiva o modifica dell’attuale
tracciato dell’elettrodotto. Con risposta 28 luglio 2015, l’UFT ha precisato
che originariamente la linea approvata allora nel 1984 era già stata
predisposta per l’innalzamento della tensione a 132 kV, così come
risultante dall’atto n. 2 prodotto in allegato. In tale particolare contesto,
l’UFT non ha pertanto ritenuto utile indire una procedura d’opposizione, né
chiedere un parere al Cantone e ai Comuni interessati. Orbene, contra-
riamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, tale modo di procedere appare
conforme all’art. 18i Lferr (cfr. consid. 1.2.2 del presente giudizio), sicché
non è ravvisabile alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti. Come
visto, i Comuni preservano i loro interessi – qualora l’occasione di inoltrare
opposizione non sia stata loro concessa – impugnando direttamente la
decisione di approvazione dei piani. È poi nel contesto della procedura di
ricorso che gli stessi possono ottenere accesso agli atti dell’incarto, non
A-3858/2016
Pagina 14
notificatogli in precedenza. Non essendo parti alla procedura semplificata,
ai Comuni territorialmente interessati dal progetto in esame la relativa
decisione d’approvazione viene notificata soltanto per conoscenza. In tali
circostanze, il fatto che la decisione impugnata sia stata notificata per
conoscenza solo al ricorrente 1 – quale Comune territorialmente interes-
sato dalla linea elettrica in questione – non ha nulla di sorprendente. Certo
è, in ogni caso, che detta evenienza non ha impedito ad entrambi i ricorrenti
di impugnare tempestivamente la decisione dinanzi al Tribunale. Ciò
sancito, anche ad avere ancora dubbi al riguardo, nella misura in cui i
ricorrenti hanno avuto accesso all’incarto nonché l’occasione di contestare
il progetto in questione nell’ambito della presente procedura di ricorso, ogni
eventuale violazione del loro diritto di essere sentiti va considerata come
sanata. Tale censura va pertanto qui respinta.
3.4 In rapporto alla prima decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile
2016, i ricorrenti hanno altresì postulato la traduzione in lingua italiana del
rapporto sulla risonanza a cura della controparte denominato « Resonanz-
problematik im SBB Energienetz » stato 24 settembre 2012 e della perizia
a cura dell’Università Tecnica di Graz denominata « Gutachten über
Resonanzproblematik im Übertragungsnetz der SBB » del 5 dicembre
2013, entrambi redatti in lingua tedesca, rispettivamente la loro esclusione
dagli atti dell’incarto (cfr. ricorso dell’11 maggio 2016, punti n. 151-155). Su
detta questione, il Tribunale si è già pronunciato con decisione incidentale
del 27 ottobre 2016, ove ha respinto la richiesta, in quanto nell’ambito del
diritto amministrativo non sussiste alcun diritto alla traduzione di un atto,
allorquando lo stesso è redatto in una lingua nazionale. In tali circostanze
la censura va considerata come già evasa, sicché non vi è luogo di
attardarsi ulteriormente al riguardo.
3.5 Sempre in rapporto alla prima decisione d’approvazione dei piani del
7 aprile 2016, da ultimo i ricorrenti hanno postulato la produzione della
direttiva dell’UFT relativa all’art. 3 dell’ordinanza del 2 febbraio 2010 sulla
procedura di approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF, RS
742.142.1) in vigore al momento della pubblicazione della domanda
d’approvazione dei piani, la stessa essendo solo reperibile nella sua
versione valida da luglio 2013 (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punto n. 170).
Poiché, con risposta 29 giugno 2016, l’UFT ha dato seguito a detta
richiesta e i ricorrenti hanno ancora avuto modo di esprimersi al riguardo,
detta censura va qui considerata come evasa ed ogni eventuale violazione
del loro diritto di essere sentiti come sanata.
A-3858/2016
Pagina 15
4.
Contro la decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile 2016, i ricorrenti
sollevano varie eccezioni d’ordine in rapporto alla procedura d’approva-
zione dei piani, in quanto ritengono che le FFS non avrebbero ossequiato
l’obbligo di provvedere agli atti preparatori, quali il corretto picchettamento
(cfr. consid. 4.2 che segue) e la produzione di una documentazione
completa con la domanda di approvazione dei piani (cfr. consid. 4.3 che
segue). Prima di pronunciarsi al riguardo, il Tribunale richiamerà i principi
qui applicabili (cfr. consid. 4.1 che segue).
4.1
4.1.1 In virtù dei principi di coordinamento istituiti con l’entrata in vigore il
1° gennaio 2000 della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamen-
to e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (LCoord,
RU 1999 3071), l’autorità d’approvazione dei piani, in qualità di autorità
unica, controlla il rispetto della legislazione federale pertinente nel suo
insieme, mediante in particolare la consultazione delle autorità
specializzate normalmente competenti per applicare le legislazioni
particolari – e numerose – che possono essere applicabili ai progetti
d’infrastrutture. Essa decide non solo sulla compatibilità del progetto alla
legislazione federale, ma pure sull’espropriazione. Per contro, la
determinazione dell’indennità per espropriazione formale spetta alla
Commissione federale di stima del circondario competente (cfr. Messaggio
del 25 febbraio 1998 concernente la legge federale sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in: FF 1998 II
2029, 2038 [di seguito: Messaggio LCoord]; cfr. [tra le tante] sentenza del
TAF A-3197/2014 del 22 febbraio 2016 consid. 3.1 con rinvii).
4.1.2 Per quanto attiene alle costruzioni e gli impianti, compresi quelli
elettrici a corrente forte e a corrente debole, destinati esclusivamente o
prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una ferrovia – ossia gli
impianti ferroviari – la procedura di approvazione dei piani è retta dagli
artt. 18 segg. Lferr, dall’OPAPIF e, in subordine, dalla legge federale del
20 giugno 1930 sulla espropriazione (LEspr, RS 711; cfr. art. 18a Lferr;
art. 1 OPAPIF; art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza del 23 novembre 1983 sulla
costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Oferr, RS 742.141.1). La decisione
d’approvazione dei piani compete all’UFT, il quale decide simultaneamente
circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione e dunque anche
sull’entità dell’espropriazione (cfr. art. 18 cpv. 2 e 3 Lferr, art. 18h Lferr).
In quanto tale, una decisione d’approvazione dei piani approva, nel suo
dispositivo, i piani che raffigurano il progetto oggetto della decisione e che
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Pagina 16
dapprima sono stati sottoposti all’esposizione pubblica, accompagnati dei
documenti che devono consentire il controllo dei vari punti elencati all’art. 6
cpv. 2 Oferr e all’art. 3 OPAPIF. Dal profilo tecnico, in presenza di un
impianto ferroviario, l’UFT esamina se le disposizioni della legislazione
sulle ferrovie e sull’elettricità sono adempiute, in particolare le disposizioni
d’esecuzione del 15 dicembre 1983 dell’ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr,
RS 742.141.11). Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le
autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (cfr. art. 18 cpv. 3
Lferr). Non è tuttavia necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto
cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti
in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti dell’impresa ferroviaria
(cfr. art. 18 cpv. 4 Lferr). In definitiva, l’approvazione dei piani chiude la
procedura e riveste valore di licenza di costruzione (cfr. art. 6 cpv. 5 Oferr).
4.1.3 Di regola, l’approvazione dei piani relativi a degli impianti ferroviari
comporta una procedura ordinaria ai sensi degli artt. 18a – art. 18h Lferr.
Nel caso particolare di progetti di costruzioni e impianti limitati localmente
e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili (cfr. art. 18i
cpv. 1 lett. a Lferr), di impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione
della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno,
non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto
ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente
(cfr. art. 18i cpv. 1 lett. b Lferr) o di impianti ferroviari che sono rimossi entro
tre anni al più tardi (cfr. art. 18i cpv. 1 lett. c Lferr), si applica invece la
procedura semplificata prevista all’art. 18i Lferr.
4.1.4 Come già precisato (cfr. consid. 1.2.2 del presente giudizio), nell’am-
bito della procedura ordinaria di approvazione dei piani d’impianti ferroviari
ex art. 18 segg. Lferr, sia i Comuni che i privati salvaguardano i loro
interessi mediante opposizione (cfr. art. 18f cpv. 1 e 3 Lferr). Nell’ambito
invece della procedura semplificata ex art. 18i Lferr, l’autorità d’approva-
zione indice una procedura d’opposizione per quanto necessario. In tale
particolare contesto, i Cantoni e Comuni vengono consultati alla stregua
delle autorità specializzate, soltanto se l’autorità d’approvazione lo reputa
necessario (cfr. art. 18i cpv. 3 Lferr).
4.1.5 Giusta l’art. 18c cpv. 1 Lferr, prima del deposito pubblico della
domanda, l’impresa di costruzioni deve mettere in evidenza, mediante
picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le
modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata. In virtù dell’art. 4
OPAPIF, le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento di cui
all’art. 18c cpv. 1 Lferr: (lett. a) le delimitazioni delle proprietà fondiarie da
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Pagina 17
acquisire nonché tutte le superfici ad esse appartenenti necessarie ai fini
delle misure di sostituzione ecologiche devono apparire chiaramente;
(lett. b) i bordi esterni degli edifici e delle opere di costruzione che fanno
parte dell’impianto, eccettuati i supporti delle linee a grande portata e di
alta tensione, devono essere contrassegnati mediante profili; (lett. c)
qualora sia necessario procedere a un dissodamento del terreno, si devono
indicare le superfici interessate e gli alberi che devono essere asportati.
4.1.6 Giusta l’art. 3 cpv. 1 OPAPIF, la domanda d’approvazione dei piani
deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione del progetto, ossia i
documenti precisati al suo cpv. 2. Per quanto concerne gli impianti elettrici
– quali impianti ferroviari – il punto n. 54 della direttiva dell’UFT relativa
all’art. 3 dell’OPAPIF del 1° marzo 2000, Requisiti per le domande
d’approvazione dei piani (di seguito: Dir. OPAPIF), nel suo stato in vigore
al momento dell’approvazione dei piani pronunciata con decisione 7 aprile
2016 (cfr. doc. C prodotto dall’UFT con risposta 29 giugno 2016), precisa il
contenuto dei documenti necessari all’approvazione dei piani. Detta
versione della Dir. OPAPIF non contiene tuttavia alcuna disposizione circa
il picchettamento, sicché determinanti al riguardo sono in concreto l’art. 18c
cpv. 1 Lferr e l’art. 4 OPAPIF.
4.2
4.2.1 I ricorrenti ritengono innanzitutto che le FFS non avrebbero ottem-
perato al loro dovere di procedere al corretto picchettamento del progetto,
atto preparatorio irrinunciabile della procedura d’approvazione dei piani,
violando in tal modo l’art. 18c cpv. 1 Lferr, l’art. 3 cpv. 1 OPAPIF e l’art. 4
OPAPIF. A loro avviso, le planimetrie e il piano di situazione non sarebbero
sufficienti per soddisfare l’esigenza di picchettamento medesimo, così
come invece ritenuto dalle FFS con domanda di approvazione dei piani del
14 giugno 2010 (cfr. atto n. 1 dell’inc. UFT). Dai documenti prodotti dalle
FFS – segnatamente l’allegato dei piani n. 35 « Caratteristiche dell’elettro-
dotto », ove sono raffigurati i nuovi pali attuali e quelli futuri – non si
potrebbe desumere con sufficienza chiarezza né la differenza tra i pali
attuali e quelli futuri, né l’impatto dell’inserimento degli stessi nel tessuto
urbano del Comune di Monteceneri. I paletti seminascosti posati dalle FFS
prima della pubblicazione dei piani non permettono in ogni caso di ritenere
il picchettamento come avvenuto correttamente. Gli inserimenti fotogra-
fici/fotomontaggi prodotti dalle FFS solo durante l’udienza di conciliazione
del 21 marzo 2012 non concernerebbero le zone più toccate dal progetto,
bensì unicamente parti meno toccate: detti allegati non permetterebbero
dunque di farsi un’idea dell’impatto visivo della nuova linea elettrica. Il fatto
poi che si tratta di un potenziamento della linea non giustificherebbe di
A-3858/2016
Pagina 18
prescindere dal picchettamento. Mancherebbe dunque un qualsiasi
documento permettente di farsi un’idea circa la reale portata del progetto,
sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e gli atti rinviati alle FFS
affinché le stesse completino la documentazione prima di procedere ad
una nuova pubblicazione (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 156-169).
4.2.2 Al riguardo, nella decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile 2016
l’UFT ha constatato come le FFS hanno provveduto a eseguire il picchetta-
mento prima della pubblicazione del progetto conformemente all’art. 18c
Lferr, allegando al progetto la documentazione richiesta dalla Dir. OPAPIF
(cfr. decisione impugnata del 7 aprile 2016, consid. 4.1, punto n. 8). Con
risposta 29 giugno 2016, l’UFT ha ribadito che al momento del deposito
della domanda di approvazione la Dir. OPAPIF non faceva ancora
riferimento al picchettamento, sicché determinanti erano l’art. 18c cpv. 1
Lferr e l’art. 4 OPAPIF, rispettati al momento della pubblicazione. Circa il
picchettamento eseguito dalle FFS, l’UFT ha precisato che, secondo la
prassi, « […] per ragioni di sicurezza il picchettamento delle linee di
trasporto ad alta tensione non può venir eseguito con classici pali in legno
che mostrano le effettive altezze del futuro elettrodotto (rischi di collisioni
con l’alta tensione. Nella fattispecie si evince dal concetto di picchettamen-
to (pag. 30, cifra 14 del rapporto tecnico e di sicurezza) che per il centro
dei pali del futuro elettrodotto è previsto un picchetto con testa pitturata di
rosso e di un paletto munito del numero del sostegno e dell’indicazione del
palo […] » (cfr. risposta 29 giugno 2016, punti n. 3.1 e 5).
4.2.3 Dal canto suo, il Tribunale non può che condividere quanto già
sancito dall’UFT: nella misura in cui si tratta del progetto di una linea ad
alta tensione, non vi è chi non veda come un classico picchettamento – ad
esempio come nel caso della costruzione di un edificio – non possa essere
richiesto, lo stesso non essendo appropriato per ragioni di sicurezza. Ciò
premesso, nella misura in cui l’UFT ha già avuto modo di constatare il
corretto picchettamento da parte delle FFS prima della pubblicazione, il
Tribunale non intravvede alcun valido motivo per ritenere il contrario
(cfr. consid. 2.2 del presente giudizio).
Inoltre, se è vero che il picchettamento deve permettere agli interessati di
farsi un’idea della portata del progetto, vero è anche che detta portata può
altresì risultare dai documenti allegati alla domanda di approvazione dei
piani, come nel caso che qui ci occupa. Non va infatti dimenticato che è
l’insieme degli atti allegati alla domanda d’approvazione a dover
permettere la valutazione del progetto (cfr. art. 3 cpv. 1 OPAPIF). Come
giustamente rilevato dall’UFT, al punto n. 14 del rapporto tecnico e di
A-3858/2016
Pagina 19
sicurezza (cfr. atto n. 2 dell’incarto ISP n. 1118450 / LT 132 kV Giubiasco-
Vezia delle FFS del 10 giugno 2010, allegato alla domanda d’approvazione
dei piani del 14 giugno 2010 [di seguito: inc. ISP], scatola 1/2) viene
espressamente indicato il concetto di picchettamento applicato nel caso
specifico. Al punto n. 19 di detto documento sono peraltro precisate le di-
stanze minime da rispettare dai vari fabbricati. Dalla tabella riassuntiva con
numero di pali e altezza fuori terra (cfr. atto n. 4d dell’inc. ISP, scatola 1/2),
come pure dalle varie planimetrie risulta poi in che misura la linea elettrica
esistente verrà modificata (cfr. in particolare, per quanto concerne l’ex
Comune di Bironico, atti n. 6, 16, 28, 35 dell’inc. ISP, scatola 1/2), tant’è
che gli stessi ricorrenti ne hanno contestato – puntualmente e senza
apparenti problemi – la posizione, l’altezza e l’ubicazione nei pressi della
chiesa e della scuola del Comune di Monteceneri (ex Comune di Bironico;
cfr. ricorso 11 maggio 2016, in particolare punti n. 37 segg. e n. 183-195).
Ciò precisato, resta il fatto che le FFS hanno provveduto al corretto
picchettamento in ossequio a quanto disposto dall’art. 18c cpv. 1 Lferr, in
combinato disposto con l’art. 4 OPAPIF, sicché non può loro essere mosso
alcun rimprovero al riguardo. La censura dei ricorrenti va pertanto respinta.
4.3
4.3.1 I ricorrenti sollevano in seguito l’assenza di documenti attestanti che
il progetto è compatibile con le vigenti norme pianificatorie e di protezione
della natura e del paesaggio, in violazione dell’art. 18b Lferr, motivo per cui
detta decisione andrebbe annullata e gli atti rinviati alle FFS per
completamento. Dagli atti dell’incarto risulterebbe in ogni caso chiaramente
una violazione delle pertinenti norme pianificatorie e delle Norme di
attuazione del piano regolatore (di seguito: NAPR) del Comune di Bironico,
in particolare di quelle sull’altezza massima degli edifici, nella misura in cui
i futuri pali dell’alta tensione sarebbero più alti dell’altezza massima
consentita (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 183-195).
4.3.2 In proposito, il Tribunale rileva quanto segue. Contrariamente a
quanto sostenuto dai ricorrenti, dall’esame degli atti dell’incarto risulta
chiaramente che l’UFT ha valutato attentamente il progetto sia dal punto di
vista pianificatorio, che dal punto di vista della protezione del paesaggio e
dell’ambiente. Come precisato dall’UFT nella sua risposta del 29 giugno
2016, nell’ambito della procedura che ha condotto alla decisione parziale
di approvazione dei piani del 23 agosto 2013, detta autorità si è infatti
sincerata della compatibilità del progetto consultando le competenti
autorità specializzate – ossia l’Ufficio federale dell’ambiente (di seguito:
UFAM) e l’Ufficio federale della cultura (UFC) – e le competenti autorità
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Pagina 20
cantonali del Cantone Ticino, le quali si sono espresse tutte a favore del
progetto (cfr. docc. D, E e F prodotti dall’UFT con risposta del 29 giugno
2016; citata decisione del 23 agosto 2013, consid. 4 segg.). Tale evenienza
è stata espressamente richiamata anche nella decisione d’approvazione
dei piani del 7 aprile 2016, ove l’UFT ha precisato di aver consultato tra
l’altro anche l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (di seguito: ARE),
l’Ispettorato federale degli oleo – e gasdotti (di seguito: IFO), l’Ufficio fede-
rale delle strade (di seguito: USTRA), l’Ufficio federale dell’aviazione civile
e armasuisse (cfr. citata decisione del 7 aprile 2016, considd. 3.2 e 3.3).
Circa la violazione del diritto cantonale asserita dai ricorrenti, lo scrivente
Tribunale ricorda che determinante per i progetti di portata nazionale –
come nel caso concreto – è la legislazione federale (cfr. art. 18 cpv. 2
Lferr). Non è necessaria alcuna alcuna autorizzazione o piano del diritto
cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti
in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti dell’impresa ferroviaria
(cfr. art. 18 cpv. 3 Lferr). Orbene, nel caso specifico il Cantone Ticino nel
proprio avviso del 5 ottobre 2010 non ha sollevato alcuna obiezione circa
una qualsiasi violazione delle norme cantonali, rispettivamente un’incom-
patibilità con il pertinente piano regolatore (cfr. doc. F prodotto dall’UFT con
risposta del 29 giugno 2016), sicché non vi è luogo di dare adito alla
censura dei ricorrenti. Peraltro, le NAPR a cui si appellano i ricorrenti sono
delle norme comunali che concernono l’altezza degli edifici in generale
applicabili al Comune di Monteceneri (ex Comune di Bironico); tali norme
non si applicano tuttavia agli impianti ferroviari, loro sottoposti alle
prescrizioni della legislazione federale.
Circa la violazione di non meglio precisate norme pianificatorie e relative
alla protezione dell’ambiente e della natura, alla stregua dell’UFT
(cfr. risposta del 29 giugno 2016, punto n. 3.2), lo scrivente Tribunale non
può che constatare come detta censura sia stata formulata in maniera del
tutto generica dai ricorrenti. Così facendo, i ricorrenti non hanno ottempe-
rato al loro dovere di motivare ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 PA, sicché l’esame
della loro censura risulta difficile, se non addirittura impossibile. Tale
censura appare dunque qui irricevibile (cfr. parimenti consid. 1.3 del
presente giudizio).
In tali circostanze, il Tribunale non intravvede alcun valido motivo per
ritenere l’esame eseguito dall’autorità inferiore come incompleto, sicché
non vi è luogo di rinviare gli atti a quest’ultima. La censura dei ricorrenti –
per quanto ricevibile – va pertanto respinta.
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Pagina 21
5.
Contro la decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile 2016, i ricorrenti
sollevano inoltre varie censure in rapporto al piano settoriale. Prima di
entrare nel loro merito (cfr. considd. 5.2 e 5.3 che seguono), lo scrivente
Tribunale richiamerà pertanto i principi applicabili in materia di piani
settoriali (cfr. consid. 5.1 che segue).
5.1
5.1.1 Giusta l’art. 13 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianifi-
cazione del territorio (LPT, RS 700), la Confederazione elabora i
fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d’incidenza territoriale; essa
definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro.
Conformemente agli artt. 14 segg. dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla
pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1), i piani settoriali devono
definire come la Confederazione intende fare uso del suo apprezzamento
in materia di pianificazione, segnatamente quali sono gli obiettivi specifici
che persegue e come intende coordinarli e conciliarli con gli obiettivi
dell’ordinamento del territorio e secondo quali priorità, in che modo e con
quali mezzi vanno attuati i compiti della Confederazione a livello territoriale.
L’art. 15 OPT definisce le esigenze formali e materiali di un piano settoriale
(cfr. sentenza del TAF A-3283/2012 e A-3441/2012 del 17 dicembre 2015
consid. 4.3.1).
I piani settoriali della Confederazione sono elaborati in stretta collabora-
zione con i Cantoni, i Comuni e con la partecipazione della popolazione
(cfr. art. 4 cpv. 2 LPT; artt. 17 – 19 OPT); questa procedura di consultazio-
ne non comporta tuttavia alcun rimedio giuridico contro il piano settoriale
(cfr. sentenza del TF 1A.64/2003 dell’8 luglio 2003 consid. 6.1.3): il piano
settoriale – quale strumento di pianificazione della Confederazione – è
infatti giuridicamente vincolante unicamente per le autorità, gli organismi e
le persone di diritto pubblico o privato che non appartengono all’Ammini-
strazione federale sempreché siano affidati loro compiti pubblici (cfr. art. 22
LPT; art. 22 OPT). I privati toccati da una decisione di esecuzione di un
piano settoriale adottato dal Consiglio federale (cfr. art. 21 cpv. 1 OPT) non
possono pertanto che impugnare la predetta decisione, ma non il piano
settoriale in quanto tale (cfr. DTF 139 II 499 consid. 4.1; sentenze del TF
1E.8/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 5.1; 1A.64/2003 dell’8 luglio 2003
consid. 6.1.3; A1.226/2002 dell’8 aprile 2003 consid. 4.1; [tra le tante]
sentenze del TAF A-3283/2012 e A-3441/2012 del 17 dicembre 2015
consid. 4.3.1; A-5374/2010 del 15 agosto 2012 consid. 8.7; A-2081/2006
del 17 dicembre 2007 consid. 6.2.2; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE
A-3858/2016
Pagina 22
GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
2001, pag. 96 segg.).
5.1.2 Giusta l’art. 18 cpv. 5 Lferr, per l’approvazione dei piani di progetti che
incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambien-
te, occorre di principio un piano settoriale secondo la LPT. Per gli impianti
elettrici a corrente forte e a corrente debole, tale esigenza è prevista in
maniera analoga dall’art. 16 cpv. 5 della legge federale del 24 giugno 1902
per quanto concerne concernente gli (LIE, RS 734.0).
L’espressione « di principio » contenuta nell’art. 18 cpv. 5 Lferr, rispettiva-
mente l’espressione « di regola » contenuta nell’art. 16 cpv. 5 LIE, è stata
volutamente aggiunta dal legislatore nell’ambito del coordinamento e la
semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani per segnalare
l’esistenza di deroghe all’esigenza del piano settoriale: « […] per esempio
quando appare oggettivamente irragionevole eseguire un piano settoriale
per un singolo progetto. In questo caso, l'adeguamento del progetto in base
alle esigenze della pianificazione del territorio va esaminato nel quadro
della procedura di approvazione dei piani, conformemente alla LPT. Se un
piano settoriale dev'essere modificato per un determinato progetto, la
procedura richiesta può ovviamente svolgersi parallelamente a quella d'ap-
provazione dei piani […] » (cfr. Messaggio LCoord, FF 1998 II 2029, 2056;
cfr. sentenza del TAF A-5374/2010 del 15 agosto 2012 consid. 8.6.2).
5.1.3 Per quanto concerne le linee elettriche, di principio determinante è il
Piano settoriale degli Elettrodotti (di seguito: PSE), strumento sovra-
ordinato di pianificazione e di coordinamento della Confederazione per il
potenziamento e la nuova costruzione di linee ad alta tensione destinate
all’approvvigionamento elettrico generale (campo di tensione compreso tra
220 e 380 kV) e all’approvvigionamento di corrente di trazione (132 kV).
Responsabile del PSE è l’Ufficio federale dell’energia (di seguito: UFE), in
collaborazione con l’ARE (cfr. Temi > Approvvigio-
namento elettrico > Reti elettriche > Piano settoriale Elettrodotti > Volume
principale e volume complementare > Piano settoriale elettrodotti (PSE)
nella sua versione del 12 aprile 2001, punto n. 1.1.4, consultato il
22.05.2017).
Giusta l’art. 1a cpv. 4 dell’ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura
d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE, RS 734.25), la
decisione circa la necessità di una procedura del piano settoriale compete
all’UFE, previa consultazione dei servizi specializzati della Confederazione
e dei Cantoni interessati competenti in materia. Le situazioni nelle quali è
A-3858/2016
Pagina 23
di principio possibile rinunciare alla procedura del piano settoriale sono
elencate all’art. 1a cpv. 2 (nuove linee) e cpv. 3 (linee esistenti) OPIE. Detta
norma – contenuta in un’ordinanza di esecuzione che, come tale, non può
restringere l’applicazione dell’art. 16 cpv. 5 LIE – non ha tuttavia carattere
limitativo, sicché deroghe alla procedura di piano settoriale in altre
situazioni analoghe risultano possibili. Detto in altri termini, la rinuncia al
piano settoriale non richiede l’adempimento di tutti i criteri elencati
all’art. 1a cpv. 2 e cpv. 3 OPIE. Tale evenienza trova peraltro conferma al
punto n. 3.2.3.3 dell’attuale PSE nella sua versione modificata il 6 marzo
2009 dal Consiglio federale (cfr. Temi > Approvvi-
gionamento elettrico > Reti elettriche > Piano settoriale Elettrodotti >
Adeguamento piano settoriale 6 marzo 2009: reti strategiche > Piano
settoriale elettrodotti (PSE), consultato il 22.05.2017; doc. 7 dei ricorrenti),
secondo cui per la sostituzione e l’ampliamento di una linea elettrica non è
« […] possibile fissare criteri astratti di ordine generale per la decisione
sull’obbligo del PSE. Per poter prendere questa decisione, ogni singolo
progetto deve essere valutato caso per caso […] ». In sunto, la decisione
circa l’esigenza o meno di un piano settoriale va pertanto presa tenuto
conto delle circostanze concrete del progetto di linea elettrica in esame
(cfr. sentenza del TAF A-5374/2010 del 15 agosto 2012 consid. 8.6.3).
5.1.4 Per quanto concerne gli impianti ferroviari, determinante è invece il
Piano settoriale dei trasporti, Parte infrastruttura ferroviaria (di seguito:
SIS), il quale definisce le linee direttrici per il coordinamento in seno
all’intero sistema dei trasporti (strada, ferrovia, aviazione, navigazione) da
un lato e con lo sviluppo territoriale dall’altro, dando particolare rilievo agli
aspetti territoriali. Il SIS prevede una parte programmatica, messa in vigore
dal Consiglio federale il 26 aprile 2006, e le parti attuative per i vari vettori
di trasporto (cfr. Temi A-Z >
indice alfabetico dei temi > coordinamento territoriale > Piano settoriale dei
trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria [SIS], nella sua versione aggiornata
al 15 dicembre 2015, punto n. 1.1, consultato il 22.05.2017). La parte
attuativa del SIS prende in esame esclusivamente le infrastrutture adibite
al traffico ferroviario che rientrano nell’ambito di competenza della Confe-
derazione. Ha per oggetto la pianificazione, la costruzione, la gestione e
l’utilizzazione delle infrastrutture ferroviarie d’importanza nazionale e che
sono rilevanti per il SIS, in particolare le linee di trasporto per l’approvvi-
gionamento elettrico della rete ferroviaria e le sottostazioni necessarie per
la messa in esercizio di importanti ampliamenti dell’infrastruttura che sono
rilevanti per il SIS (cfr. citato SIS, punto n. 1.2).
A-3858/2016
Pagina 24
Per le linee di trasporto (linee elettriche), nella nota a pie di pagina n. 3, il
SIS precisa quanto segue:
« […] Nel quadro degli adeguamenti dell’OPIE del dicembre 2013 è stato
abrogato l’obbligo di coordinare le linee di trasporto a 132 kV delle FFS
nell’ambito del PSE. Infatti la loro incidenza sul territorio e l’ambiente è
notevolmente inferiore rispetto a quella dei progetti del livello di rete 1 nella rete
di trasporto a 50 Hz, che sottostanno tuttora al PSE. La valutazione se in casi
particolari una linea di trasporto a 132 kV delle FFS possa risultare comunque
rilevante per il Piano settoriale avviene ora nell’ambito del SIS. La rilevanza per
il Piano settoriale è esaminata se una linea di trasporto può avere una notevole
incidenza su territorio e ambiente (cfr. Direttiva concernente l’esame della
rilevanza dei progetti di costruzione ferroviari per il Piano settoriale dei trasporti,
parte Infrastruttura ferroviaria). Le linee gestite in comune con quelle del livello
di rete 1 e le procedure relative alle linee a 132 kV delle FFS sottoposte al PSE
che erano già in corso, restano oggetto del PSE […] ».
Per i progetti di rilevanza del SIS, l’esigenza di un piano settoriale viene
determinata dall’UFT in base al criterio « della notevole incidenza », sulla
base della direttiva del 12 novembre 2012 concernente l’esame della
rilevanza dei progetti di costruzione ferroviari per il Piano settoriale dei
trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria (cfr. Diritto
> Altre basi giuridiche e prescrizioni > Direttive > Esame della rilevanza dei
progetti di costruzione ferroviari per il Piano settoriale dei trasporti, parte
Infrastruttura ferroviaria, consultato il 22.05.2017). Benché di fatto detta
direttiva non abbia carattere di una legge o di un’ordinanza, la stessa
costituisce uno strumento inteso a garantire l’uniformità di esame e di
valutazione del criterio della rilevanza di un progetto ai sensi delle norme
pertinenti della LPT, dell’OPT e della Lferr (cfr. citata direttiva, pag. 2).
Tenuto conto del potere d’apprezzamento dell’autorità d’approvazione dei
piani – che si ricorda dispone di conoscenze tecniche, tant’è che il Tribu-
nale non si discosta dal suo giudizio senza un valido motivo (cfr. consid. 2.2
del presente giudizio) – nell’esame della rinuncia al piano settoriale, è
pertanto opportuno tenere conto di quanto sancito dalla predetta direttiva.
5.1.5 In definitiva, nell’esame di un progetto di impianto elettrico a corrente
forte e/o a corrente debole, destinato esclusivamente o prevalentemente
alla costruzione e all’esercizio di una ferrovia, pertanto qualificabile di
impianto ferroviario sottoposto alla procedura d’approvazione dei piani ai
sensi dell’art. 18 Lferr (cfr. al riguardo consid. 4.1.2 del presente giudizio),
di principio – e nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legislazione in
materia ferroviaria – va tenuto conto sia di quanto prescritto nel SIS, che
nel PSE.
A-3858/2016
Pagina 25
5.2
5.2.1 Per prima cosa, i ricorrenti censurano l’assenza di un piano settoriale,
a loro avviso richiesto dall’art. 15 cpv. 5 Lferr in combinato disposto con
l’art. 1a cpv. 3 OPIE. Contrariamente a quanto sancito dall’UFE con
decisione di rinuncia allo svolgimento di una procedura di piano settoriale
del 22 marzo 2010 (cfr. atto n. 19 prodotto dalla controparte con scritto
12 settembre 2016), essi ritengono infatti che difetterebbero i presupposti
per un tale esonero: l’UFE non avrebbe a torto né tenuto conto dell’impatto
considerevole della sostituzione e l’innalzamento della tensione del
progettato elettrodotto sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, né
risolto i diversi conflitti con zone protette in virtù del diritto cantonale e
neppure esaminato le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti
con altre linee, violando pertanto l’art. 1a cpv. 3 OPIE. Per una questione
di economia processuale, tale decisione non è tuttavia stata impugnata dai
ricorrenti, bensì unicamente contestata con opposizione dinanzi all’UFT ed
ora con ricorso dinanzi al Tribunale (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti
n. 12-21).
5.2.2 Al riguardo, il Tribunale rileva quanto segue. Innanzitutto è qui
doveroso sottolineare come la decisione di rinuncia allo svolgimento della
procedura concernente il piano settoriale del 22 marzo 2010 pronunciata
dall’UFE (cfr. atto n. 19 prodotto dalla controparte con scritto 12 settembre
2016) non sia stata volutamente impugnata dai ricorrenti, sicché la stessa
è cresciuta in giudicato. Già per questo motivo, ogni critica mossa circa
l’assenza di un piano settoriale è di per sé tardiva e qui irricevibile. Ciò
sancito, il Tribunale non intravvede in ogni caso un motivo per discostarsi
dalla suddetta decisione di rinuncia, la stessa essendo stata pronunciata
conformemente all’art. 16 cpv. 5 LIE, in combinato disposto con l’art. 1a
cpv. 3 OPIE (cfr. considd. 5.1.2 e 5.1.3 del presente giudizio). L’UFE ha
infatti debitamente valutato l’impatto della nuova linea tra Bironico e Manno
– totalmente ubicata nel corridoio della linea esistente e prevista
dall’attuale PSE – come non considerevole, sancendo che la stessa
rispettava i requisiti dell’art. 1a cpv. 3 OPIE. Contrariamente a quanto
censurato dai ricorrenti, essa ha peraltro valutato le possibilità di
raggruppamento nonché l’esistenza o meno di zone protette in virtù del
diritto federale e del diritto cantonale. Come visto in precedenza, la rinuncia
al piano settoriale non necessita l’adempimento di tutti i criteri di cui
all’art. 1a cpv. 3 OPIE, sicché non vi è luogo di attardarsi ulteriormente al
riguardo (cfr. consid. 5.1.3 del presente giudizio).
A-3858/2016
Pagina 26
5.3
5.3.1 I ricorrenti ritengono poi che il Piano settoriale dei trasporti, Parte
infrastruttura ferroviaria, nella sua versione aggiornata al 17 agosto 2015
(di seguito: SIS) non potrebbe essere loro opposto, poiché lo stesso è stato
approvato dal Consiglio federale solo successivamente all’avvio della pro-
cedura d’approvazione dei piani. Nel contempo, essi si appellano al SIS,
nella misura in cui lo stesso prescriverebbe il rispetto dell’aspetto paesag-
gistico ignorato sia dall’UFT che dalle FFS (cfr. ricorso 11 maggio 2016,
punti n. 196-199). A loro avviso, le FFS avrebbero inoltre disatteso gli
obiettivi previsti dal SIS: in particolare, esse non avrebbero esaminato la
possibilità di usare tubi già interrati e disponibili sul medesimo tracciato e/o
di riunire le linee elettriche tra di loro, diminuendo in tal modo l’impatto
ambientale e l’aggravio per le zone abitate e le aree edificabili (cfr. ricorso
11 maggio 2016, punti n. 204-215). Essi ritengono inoltre che il potenzia-
mento della linea elettrica non sarebbe nemmeno previsto dal Piano setto-
riale degli elettrodotti (di seguito: PSE), ciò che ne escluderebbe già a priori
l’approvazione dei piani (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 200-203).
5.3.2 Al riguardo il Tribunale rileva quanto segue. Il piano settoriale non è
una norma giuridica, bensì uno strumento di pianificazione della
Confederazione. Come visto, il piano settoriale è vincolante per le autorità
federali chiamate a pronunciarsi su una domanda d’approvazione dei piani,
le quali ne devono tenere conto nello stato in vigore al momento della
pronuncia della decisione di approvazione dei piani. In tal senso,
determinante non è la data del deposito della domanda di approvazione
dei piani, bensì quella del giorno dell’emanazione della relativa decisione
d’approvazione. Il piano settoriale non si rivolge ai privati, sicché gli stessi
non sono autorizzati ad impugnarlo in quanto tale, rispettivamente a
contestarne l’applicazione (cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio). La
censura circa l’applicazione retroattiva del SIS è dunque qui priva di
fondamento e va pertanto respinta.
Ciò premesso, il Tribunale constata poi come la motivazione dei ricorrenti
appaia piuttosto contradditoria: se da un lato essi negano l’applicabilità del
SIS alla fattispecie per quanto concerne l’influsso dei campi magnetici sulle
possibilità d’interramento della linea elettrica, d’altro canto essi lo invocano
a sostegno della loro tesi, in quanto ritengono che le FFS e l’UFT lo avreb-
bero disatteso in rapporto all’impatto ambientale. Orbene, come già appu-
rato in precedenza, dall’esame degli atti dell’incarto risulta chiaramente che
l’UFT ha tenuto debitamente conto degli aspetti ambientali, consultando le
autorità specializzate al riguardo (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio).
Circa l’impatto ambientale e le possibilità di raggruppamento con altre linee
A-3858/2016
Pagina 27
e l’interramento della linea, l’UFT si è pronunciata in maniera esaustiva sia
nella prima decisione d’approvazione dei piani del 23 agosto 2013 che
nella seconda del 7 aprile 2016, sicché la censura dei ricorrenti appare
priva di fondamento (cfr. citata decisione del 23 agosto 2013, considd. 3, 4
e 5; citata decisione del 7 aprile 2016, consid. 2; risposta 29 giugno 2016,
punto n. 6.2). Per quanto concerne in particolare la questione dell’inter-
ramento della linea elettrica, tale problematica verrà approfondita al
consid. 7 del presente giudizio, a cui si rimandano le parti.
Vana è poi la censura circa il PSE. Come visto, nel caso che qui ci occupa,
tenuto conto dell’impatto « non considerevole » del progetto in questione,
non è infatti richiesto alcun piano settoriale (cfr. consid. 5.2 del presente
giudizio). Detta censura va pertanto respinta.
6.
6.1 In rapporto alla decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile 2016, i
ricorrenti contestano materialmente l’ubicazione della linea ad alta
tensione, nella misura in cui la stessa attraverserebbe le zone residenziali
estensive (RE), le zone residenziali semi-intensive (RSI) e le zone per
attrezzature ed edifici pubblici (AP/EP), come risulterebbe dalla planimetria
di cui all’allegato n. 6 « Caratteristiche dell’elettrodotto » (cfr. atto n. 6
dell’inc. ISP, scatola 1/2). In particolare, detta linea si troverebbe letteral-
mente a contatto con le scuole elementari e dell’infanzia di Bironico – sede
principale, per quanto concerne le elementari, del nuovo Comune di
Monteceneri – nonché con il relativo parco giochi, come pure con la Chiesa
parrocchiale di Bironico, ossia la Chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e
Martino. Tale evenienza non solo sarebbe del tutto incompatibile con la
zona AP/EP, ma pregiudicherebbe seriamente lo sviluppo futuro delle
infrastrutture scolastiche. Nella misura in cui uno dei pali dell’alta tensione
verrebbe a trovarsi proprio dirimpetto alla Chiesa parrocchiale di Bironico,
bene culturale inserita nell’inventario svizzero dei beni culturali di
importanza nazionale e regionale, il progetto le porterebbe chiaramente
pregiudizio (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 41-45 e n. 183-195).
6.2 Al riguardo il Tribunale rileva quanto segue. Innanzitutto, è qui
doveroso ribadire come ai fini dell’approvazione del progetto in esame non
sia necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va
tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo
sproporzionato l’adempimento dei compiti dell’impresa ferroviaria
(cfr. art. 18 cpv. 3 Lferr; cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio). Come
visto, nell’ambito della prima decisione d’approvazione dei piani del
23 agosto 2013 l’UFT ha già avuto modo di consultare il Cantone Ticino e
A-3858/2016
Pagina 28
d’integrare le sue richieste. Detto ciò, nel proprio avviso del 5 ottobre 2010
il Cantone Ticino non ha sollevato alcuna obiezione circa una qualsiasi
violazione delle norme cantonali, rispettivamente un’incompatibilità con il
pertinente piano regolatore (cfr. doc. F prodotto dall’UFT con risposta del
29 giugno 2016; decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile 2016,
consid. 3.3), sicché non vi è luogo di dare adito alla censura dei ricorrenti
(cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio).
6.3 Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti,
dall’esame degli atti dell’incarto – in particolare della prima decisione
d’approvazione dei piani del 23 agosto 2013 (cfr. citata decisione,
considd. 3, 4, 5 e 6) e della seconda decisione d’approvazione dei piani del
7 aprile 2016 (cfr. citata decisione, considd. 2 e 3) dell’UFT – risulta che la
questione dell’ubicazione della linea elettrica è stata attentamente
esaminata dall’autorità inferiore, tant’è che la stessa non solo ha ordinato
varie perizie per valutare le possibilità d’interramento, ma ha pure valutato
alternative al predetto tracciato consultando le autorità specializzate
(cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio).
6.3.1 Nel caso specifico della Chiesa parrocchiale di Bironico, l’UFT –
conscia del suo valore culturale e storico – ha in particolare consultato
l’UFC e cercato insieme alle FFS di trovare una soluzione alternativa per
ridurre l’impatto della linea su detto edificio. Ciononostante tutte le
alternative valiate si sono rilevate poco ragionevoli, sicché l’UFC – che in
un primo tempo aveva espresso delle riserve con scritto 11 novembre 2015
(cfr. atto n. 25 dell’inc. UFC) – dopo attenta ponderazione degli interessi in
gioco, ha infine preavvisato favorevolmente il progetto con scritto
18 gennaio 2016 (cfr. atto n. 27 dell’inc. UFT; decisione impugnata del
7 aprile 2016, consid. 3.1). La problematica della Chiesa parrocchiale è
peraltro stata esaminata nell’ambito del Rapporto ambientale del 30 aprile
2010 a cura della società IFEC consulenze SA, ove l’impatto è stato
ritenuto « […] modesto in quanto la nuova linea è comunque inserita nel
corridoio del binario ferroviario esistente e costeggia una strada d’accesso
all’area della chiesta […] » (cfr. atto n. 43 dell’inc. ISP, scatola 2/2, punto
n. 5.2, pag. 35 segg.). Il mantenimento dell’attuale tracciato risulta pertanto
come la variante meno incisiva dal punto di vista della protezione del bene
culturale. In tali circostanze, il Tribunale non intravvede alcun motivo di
discostarsi dal giudizio dell’autorità inferiore, sicché su questo punto la
decisione impugnata va qui confermata.
6.3.2 Circa l’asserito pregiudizio allo sviluppo futuro della scuola elemen-
tare del nuovo Comune di Monteceneri, ubicata in località Bironico, il
A-3858/2016
Pagina 29
Tribunale rileva quanto segue. Innanzitutto è qui doveroso sottolineare che
la linea elettrica di cui i ricorrenti lamentano l’ubicazione in prossimità della
scuola elementare, di fatto esiste già: il progetto in esame prevede
unicamente l’innalzamento della tensione da 66 kV a 132 kV e il
conseguente adattamento dei pali dell’alta tensione, senza tuttavia
comportare la modifica del tracciato esistente. Di fatto, la linea elettrica non
viene minimamente spostata dalla sua attuale ubicazione. L’esistenza della
linea elettrica non rappresenta dunque una novità per la località di Bironico.
Certo in presenza di un impianto elettrico, sussiste una distanza di
sicurezza entro la quale non è possibile costruire nessun tipo di edificio.
Tale limite era tuttavia già in vigore ancor prima dell’approvazione dei piani
del progettato innalzamento della tensione, sicché il pregiudizio lamentato
dai ricorrenti non risulta essere in correlazione diretta con il nuovo progetto.
Ma vi è di più. I ricorrenti sostengono che sarebbe previsto, a medio
termine, un ingrandimento della sede scolastica della località di Bironico
che diventerà la sede principale del nuovo Comune di Monteceneri, facen-
do riferimento all’estratto dell’aggiornamento del Rapporto di aggregazione
del 14 giugno 2007 relativo al Progetto Monteceneri (cfr. doc. G allegato
all’opposizione 4 ottobre 2010, di cui agli atti n. 3 e 7 dell’inc. UFT).
Sennonché in detto documento il prospettato ampliamento non viene nep-
pure citato. Di fatto, nulla agli atti comprova che il Comune di Monteceneri
voglia concretamente ampliare la sede delle scuole elementari. Si tratta
dunque soltanto di mere ipotesi. In maniera analoga a quanto previsto
nell’ambito del diritto espropriativo, si ricorda che una semplice probabilità
o aspettativa – segnatamente l’esistenza di possibilità edificatorie –
fondata su delle considerazioni congiunturali o economiche, o su delle
previsioni future senza fondamenti precisi, di per sé non basta per
riconoscere l’esistenza di un pregiudizio in rapporto alla modifica o dalla
costruzione di un impianto ferroviario (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-
3440/2012 del 21 gennaio 2014 consid. 5.1.5; A-5029/2011 del 3 luglio
2013 consid. 3.4.2 con rinvii). Detta censura va pertanto qui respinta.
6.4 Non da ultimo, si rileva poi come l’UFT ha potuto appurare il rispetto
dei valori limite d’immissione (VLI) ai sensi dell’ordinanza del 23 dicembre
1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI, RS 814.710),
così come risultante dalla verifica ORNI esperita dalla società IFEC consu-
lenze SA del 30 aprile 2010 (cfr. atto n. 44 dell’inc. ISP, scatola 2/2). Nel
caso particolare del Comune di Monteceneri, località di Bironico, ove sono
ubicate la scuola elementare e la Chiesta parrocchiale, la verifica ORNI
non ha rilevato alcun problema particolare, stabilendo chiaramente che il
valore limite d’impianto (VLImp) risulta sempre rispettato (cfr. atto n. 44
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Pagina 30
dell’inc. ISP, scatola 2/2, punto n. 6.3, pag. 19 segg.). Di fatto, l’innalza-
mento della tensione da 66 kV a 132 kV non comporterà un peggioramento
della situazione vigente. Detta censura va pertanto respinta.
7.
Per quanto concerne la decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile
2016, i ricorrenti sollevano tutta una serie di censure in rapporto alla loro
richiesta di provvedere all’interramento della progettata linea elettrica,
rispettivamente alla messa in cavo della tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94,
postulando l’esperimento di innumerevoli perizie tese a comprovare il ben
fondato di detta richiesta. Trattandosi della questione fondamentale su cui
le parti divergono maggiormente, qui di seguito lo scrivente Tribunale
esaminerà dette censure in maniera dettagliata.
7.1
7.1.1 Nel loro gravame, i ricorrenti ribadiscono la richiesta d’interramento
della progettata linea elettrica, in quanto detta soluzione permetterebbe di
risolvere le innumerevoli incompatibilità pianificatorie da essi sollevate a
più riprese (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 216 segg. e conclusione
seconda subordinata). A mente dei ricorrenti, detta soluzione sarebbe stata
scartata a torto sia dalle FFS, che dall’UFT, nella misura in cui non sarebbe
minimamente stata comprovata l’impossibilità di procedere all’interramento
della linea elettrica per quanto concerne la tratta compresa tra il palo n. 82
e il palo n. 94 e neppure che la messa in cavo potrebbe causare tutti i
problemi sollevati dalle FFS (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 46 segg.
e punto n. 89).
In particolare, essi ritengono che tutti i rapporti tecnici – in particolare i due
rapporti denominati « Resonanzproblematik im SBB Energienetz » stato
24 settembre 2012 e « Gutachten über Resonanzproblematik im
Übertragungsnetz der SBB » del 5 dicembre 2013 da loro contestati – che
hanno evocato il problema della risonanza lo avrebbero fatto analizzando
il complesso della rete ferroviaria nazionale, ma non la situazione concreta
della tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, oggetto della richiesta
d’interramento, sicché non permetterebbero di escludere l’interramento nel
caso concreto (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punto n. 221).
In rapporto a quanto previsto dal SIS, essi sottolineano che il margine di
possibilità d’interramento sarebbe ancora di almeno una decina di chilo-
metri. A loro avviso, sarebbe senza alcuna valida giustificazione che le FFS
e l’UFT – quest’ultima appellandosi al SIS, per loro inapplicabile alla
fattispecie – avrebbero concluso che la tratta in questione non rientrerebbe
A-3858/2016
Pagina 31
nel margine ancora disponibile (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 224-
225). Contrariamente all’UFT, essi ritengono poi che la sentenza del Tribu-
nale federale 1C_550/2012 del 9 dicembre 2014 non escluderebbe a priori
qualsiasi interramento di una linea elettrica (cfr. ricorso 11 maggio 2016,
punto n. 180).
A sostegno della loro richiesta di interramento, i ricorrenti hanno postulato
le seguenti perizie tecniche:
l’assunzione di una perizia indipendente che si esprima circa gli aspetti positivi
e negativi, con il rispettivo confronto, della linea aerea e dell’interramento della
stessa, toccando in particolare gli aspetti evocati dalla « Relazione tecnica
messa in cavo linea 132 kV », allestita dalla società Progelec Sagl, Coldrerio
e dalla presa di posizione 30 novembre 2015 dei ricorrenti;
l’assunzione di una perizia indipendente che possa valutare la consistenza
delle problematiche della risonanza della rete riferite dai rapporti « Resonanz-
problematik im SBB Energienetz » stato 24 settembre 2012 e « Gutachten
über Resonanzproblematik im Übertragungsnetz der SBB » del 5 dicembre
2013 e in particolare la presenza di eventuali problemi di risonanza
relativamente al tratto in questione;
l’allestimento di una perizia indipendente per valutare la possibilità di far capo
a una centrale convertitrice per permettere l’interramento delle linee o in luogo
di potenziare il tratto in questione;
l’allestimento di una perizia indipendente che possa valutare la fattibilità di
sfruttare linee in cavo esistenti per la messa in cavo della tratta Bironico (pali
NN. 82 a 94) dell’elettrodotto di FF attuale 66 kV, segnatamente sfruttando i
tubi già presenti sul medesimo tracciato, e altre linee in cavo esistenti, a
disposizione di Alp transit e di AET.
7.1.2 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva come l’UFT – contrariamente
a quanto sostenuto dai ricorrenti – nella decisione d’approvazione dei piani
del 7 aprile 2016 abbia valutato e approfondito in maniera chiara, detta-
gliata e precisa la questione dell’eventuale interramento della linea elettrica
presente sulla tratta dal palo n. 82 al palo n. 94 quale alternativa al proget-
tato innalzamento in superficie, in particolare in rapporto alla problematica
complessa della risonanza nella rete della corrente a trazione. L’ipotesi
dell’interramento della linea elettrica è infatti stata vagliata attentamente
dall’UFT, mediante l’esperimento di ben due perizie distinte. In detto
esame, l’UFT ha altresì tenuto conto di quanto previsto dal SIS e dalla
prassi del Tribunale federale (cfr. citata decisione, consid. 2). Si ricorda
che, proprio nell’ottica di procedere a detto esame peritale, con decisione
d’approvazione dei piani del 23 agosto 2013, l’UFT aveva approvato
parzialmente il progetto sulla tratta tra il palo n. 96 e il palo n. 2 e sospeso
la procedura per quanto concerne la tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94
(cfr. citata decisione, consid. 7).
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Pagina 32
Ciò premesso, nella misura in cui gli elementi probatori sono contestati dai
ricorrenti, qui di seguito il Tribunale procederà al loro puntuale esame.
7.1.3 Come già anticipato, il giudizio dell’UFT si fonda innanzitutto su due
perizie tecniche, e meglio: (a) il rapporto sulla risonanza a cura delle FFS
del 24 settembre 2012 denominato « Resonanzproblematik im SBB
Energienetz » (cfr. atto n. 14 dell’inc. UFT) e (b) la perizia a cura
dell’Università Tecnica di Graz del 5 dicembre 2013 denominata
« Gutachten über Resonanzproblematik im Übertragungsnetz der SBB »
(cfr. atto n. 11 dell’inc. UFT).
7.1.3.1 Più nel dettaglio, il rapporto sulla risonanza delle FFS – commissio-
nato dall’UFT a seguito della sospensione della procedura con decisione
d’approvazione dei piani del 23 agosto 2013 – ha stabilito, in merito alla
problematica della risonanza, che la posa in cavo di linee o parti di linee
per l’alimentazione con corrente di trazione può causare problemi tecnici
(risonanza) nella rete della corrente di trazione stessa. La soglia critica per
la frequenza di risonanza si situa attualmente a 103 Hz e corrisponde a
una lunghezza di linee in cavo di 190 km. Scendere al di sotto di questa
soglia è pericoloso poiché provocherebbe un malfunzionamento degli
impianti di sicurezza (circuiti di binario). Correlazioni di tipo fisico fanno sì
che una quota elevata di linee in cavo produca un calo della frequenza di
risonanza in detta rete: la frequenza di risonanza della rete diminuisce
infatti in misura inversamente proporzionale alla capacità della rete e
quindi, specialmente alla lunghezza delle sezioni in cavo. Ciò significa che
con ogni nuovo chilometro di linea in cavo la rete svizzera della corrente di
trazione (132 kV) si avvicina alla soglia critica per la frequenza di risonanza
(103 Hz). Nel rapporto viene poi indicato che, secondo i calcoli effettuati
dalle FFS, ai 132 km di linea in cavo esistenti ne possono essere aggiunti
ancora circa 60 km prima che venga raggiunta la soglia critica per la
frequenza di risonanza (103 Hz). Attualmente le FFS hanno progetti di posa
in cavo delle linee, autorizzati o in costruzione, per una lunghezza
complessiva pari a 182.5 km, sicché rimangono meno di 10 km di nuove
linee in cavo prima di raggiungere la soglia per la frequenza di risonanza
di 103 Hz. Un abbassamento della suddetta soglia dagli attuali 103 Hz a
circa 90 Hz comporterebbe un aumento del « margine di manovra per la
posa in cavo » di circa 100 km. Il rapporto precisa tuttavia che – allo stadio
attuale della tecnica – per i prossimi decenni non sarà possibile prevedere
un ulteriore abbassamento della soglia di 87 Hz, sicché non si potranno più
realizzare ulteriori linee in cavo sulla rete della corrente di trazione
(cfr. decisione impugnata, considd. 2.2 e 2.5).
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Pagina 33
7.1.3.2 Quanto contenuto in detto rapporto è poi stato confermato dalla
perizia indipendente a cura dell’Università Tecnica di Graz, scuola estera
specializzata negli impianti elettrici con garanzia di competenza e di
autonomia di giudizio. In sunto, la perizia ha stabilito che il rapporto sulla
risonanza delle FFS è corretto dal punto di vista tecnico e alla portata di un
lettore esperto, confermando in particolare che per i prossimi decenni non
sarà possibile prevedere un ulteriore abbassamento della soglia di 87 Hz
(cfr. decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile 2016, consid. 2.3).
7.1.3.3 Da quanto precede risulta chiaramente che entrambe le perizie
hanno di fatto sancito che – allo stadio attuale della tecnica – la messa in
cavo delle linee elettriche è possibile soltanto per ancora circa 10 km,
dopodiché sarà raggiunta la soglia critica dei 87 Hz e la conseguente
instabilità dell’intera rete ferroviaria nazionale. Tali accertamenti risultano
oggettivamente fondati, sicché il Tribunale non intravvede alcun valido
motivo per discostarsene, rispettivamente per ordinare ulteriori accerta-
menti peritali, così come peraltro già sancito con decisione incidentale del
27 ottobre 2016 (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio). Le critiche sollevate
dai ricorrenti, non sono infatti tali da mettere in discussione il ben fondato
delle due perizie. Come visto, la problematica della risonanza nella rete
della corrente a trazione concerne l’intera rete ferroviaria ed elettrica
nazionale: la messa in cavo di una singola tratta può infatti avere delle
ripercussioni sul resto della rete, sia dal punto di vista della stabilità che
della sicurezza. In tali circostanze, non è evidentemente possibile statuire
sulla richiesta d’interramento dei ricorrenti tenendo unicamente conto della
situazione concreta della tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, senza tenere
debitamente conto anche dell’intera rete ferroviaria ed elettrica nazionale.
Detta censura va pertanto respinta.
7.1.4 Il giudizio dell’UFT si fonda poi sul SIS (al riguardo cfr. consid. 5.1.4
del presente giudizio), il quale riprende e conferma in sostanza quanto
risultante dalle due perizie. Più nel dettaglio, in considerazione dei limiti
tecnici attualmente esistenti in materia di interramento delle linee elettriche
(ossia i 10 km disponibili prima di raggiungere la soglia critica dei 87 Hz),
con decisione del 15 dicembre 2015, il Consiglio federale ha inserito nel
SIS la problematica della risonanza al capitolo n. 4.8 denominato
« Alimentazione con corrente di trazione ». In detto capitolo, il Consiglio
federale ha valutato 12 progetti urgenti da realizzare a medio termine,
stabilendo le priorità per la posa in cavo rientranti nel margine di apprezza-
mento dei 10 km ancora a disposizione. In tale valutazione sono state
considerate le eventuali situazioni di conflitto con zone protette d’importan-
za nazionale o con zone edificabili, e aspetti tecnici. Contrariamente a
A-3858/2016
Pagina 34
quanto sostenuto dai ricorrenti, dal SIS risulta chiaramente che tra questi
progetti prioritari non rientra tuttavia la tratta di linea attraverso il Monte
Ceneri. Così come giustamente rilevato dall’UFT, l’interramento della tratta
tra il palo n. 82 e il palo n. 94 risulta – al momento – pertanto escluso
(cfr. decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile 2016, consid. 2.6).
7.1.5 Da ultimo, l’UFT si è poi fondato sulla sentenza del Tribunale federale
1C_551/2012 del 9 dicembre 2014 che conferma i limiti attuali della tecnica
in materia d’interramento delle line elettriche. Prendendo in considerazione
il rapporto sulla risonanza delle FFS e la perizia dell’Università Tecnica di
Graz, il Tribunale federale si è anch’esso occupato in modo dettagliato
della problematica della risonanza sulle linee della corrente di trazione e
nel consid. 10 ha sostenuto, tra l’altro, in modo sintetico: « […] Allerdings
ist (vorbehältlich neuer Erkenntnisse) davon auszugehen, dass die
Resonanz Problematik im SBB-Netz neue Verkabelungen von SBB-
Leitungen in den kommenden Jahren fast vollstandig ausschliesst […] »
(cfr. decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile 2016, consid. 2.4).
Detta sentenza non esclude a priori ogni forma futura di messa in cavo
delle linee elettriche, ma neppure afferma che allo stadio attuale ciò sia
ancora tecnicamente possibile. Di fatto, l’Alta Corte ha semplicemente
preso atto, tenuto conto delle vigenti conoscenze tecniche, dell’attuale
inattuabilità dell’interramento di ulteriori linee elettriche.
7.1.6 In definitiva, da quanto precede risulta chiaramente che – tenuto
conto della problematica della risonanza nella rete di trazione in rapporto
alla messa in cavo e dei limiti posti dalle conoscenze scientifiche e tecniche
attuali, nonché delle priorità poste dal SIS per i rimanenti 10 km a
disposizione – l’auspicato interramento della tratta tra il palo n. 82 e il palo
n. 94 non è attualmente attuabile. L’esame esperito dall’UFT appare
completo ed esaustivo, oggettivamente fondato su degli accertamenti
peritali, sicché il Tribunale non intravvede alcun valido motivo né per
discostarsi dal suo giudizio, né per ordinare ulteriori accertamenti peritali
(cfr. consid. 2.2 del presente giudizio). Nella fattispecie, non vi è infatti
alcuna ragione di approfondire ulteriormente la problematica dell’inter-
ramento, così come invece auspicato dai ricorrenti. Conformemente a
quanto già sancito con decisione incidentale del 27 ottobre 2016 – a cui si
rimandano le parti per i dettagli – il Tribunale non può che respingere tutti
i mezzi di prova richiesti dai ricorrenti alle lett. i-v del loro ricorso 11 maggio
2016 (cfr. citato ricorso, pag. 48 seg.).
A-3858/2016
Pagina 35
7.2
7.2.1 In caso di conferma della sussistenza di problemi tecnici effettivi circa
la possibilità di provvedere all’interramento della linea elettrica, i ricorrenti
hanno postulato in subordine l’esplicita messa a carico dell’UFT dell’onere
futuro « […] di prevedere in modo vincolante la messa in cavo della tratta
tra il palo n. 82 e il palo n. 94, non appena si sarà abbassata la frequenza
della rete, ciò che è stato richiesto con la quarta richiesta subordinata
[…] ». Tale richiesta sarebbe giustificata dal fatto che a medio termine,
grazie all’abbassamento delle frequenze, sarà possibile posare in cavo
ulteriori 100 km di linea elettrica, così come risulterebbe dall’articolo del
3 aprile 2014 pubblicato sul sito dal titolo « L’UFT crea
un margine di manovra per la posa in cavo di linee di trasporto della
corrente di trazione », prodotto dalle stesse FFS (cfr. ricorso 11 maggio
2016, punti n. 216-230).
7.2.2 Nella decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile 2016, l’UFT ha
respinto la predetta richiesta, poiché quand’anche la tecnica dovesse
permettere l’abbassamento del limite a 90 Hz, in ogni caso il margine per
l’ulteriore messa in cavo delle linee elettriche rimarrà limitato. Di fatto i 80-
100 km supplementari a disposizione per la posa in cavo sarebbero già
stati riservati/pianificati per 12 progetti prioritari fissati dal Consiglio
federale nel SIS secondo specifici requisiti di urgenza e di necessità. Tra i
progetti prioritari non rientrerebbe tuttavia la tratta sul Comune di Monte-
ceneri, in quanto la stessa non adempirebbe ai criteri del SIS (cfr. citata
decisione, consid. 4.1, punto 10, pag. 30).
7.2.3 Al riguardo, lo scrivente Tribunale non può che allinearsi all’UFT.
Nella misura in cui la tratta del Comune di Monteceneri non rientra nelle
priorità del SIS, un suo interramento futuro appare poco probabile. Anche
ammettendo che la tecnica possa in futuro rendere nuovamente possibile
la messa in cavo di tratte non ancora contemplate dal SIS tra i progetti
prioritari, tale evenienza di per sé non comporterebbe tuttavia automati-
camente per i ricorrenti il diritto di ottenere la messa in cavo della tratta tra
il palo n. 82 e il palo n. 94, oggetto della presente procedura. Non va infatti
dimenticato che ogni modifica apportata ad impianto elettrico ferroviario
necessita di un’autorizzazione, e meglio, di una decisione d’approvazione
dei piani ai sensi dell’art. 18 Lferr segg. (cfr. considd. 4.1.2 e 4.1.3 del
presente giudizio). Come tale, l’eventuale futuro interramento della
predetta tratta dovrà inevitabilmente essere oggetto di un nuovo esame da
parte dell’UFT. La richiesta dei ricorrenti di messa a carico dell’UFT di un
onere futuro – la cui ricevibilità è discutibile – va pertanto qui respinta.
A-3858/2016
Pagina 36
8.
Non da ultimo, in rapporto alla decisione d’approvazione dei piani del
18 maggio 2016, il Tribunale rileva – per mera completezza – come il
progetto in questione contempli unicamente l’innalzamento della tensione
di esercizio da 66 kV a 132 kV, senza tuttavia necessitare di alcuna misura
costruttiva. Come precisato dall’UFT con risposta 28 luglio 2016, benché
attualmente utilizzata con una tensione di esercizio a 66 kV, all’epoca della
sua approvazione nel 1984 detta linea elettrica era già stata predisposta
per l’innalzamento della tensione a 132 kV (cfr. atto n. 2 allegato dall’UFT
alla risposta 28 luglio 2016). In tali circostanze, in assenza di puntuali
censure sollevate dai ricorrenti (cfr. consid. 1.3 del presente giudizio), il
Tribunale non intravvede alcun valido motivo per discostarsi dal giudizio
dell’UFT, che va dunque qui confermato.
9.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, le due decisioni
d’approvazione dei piani del 7 aprile 2016 e del 18 maggio 2016 qui in
esame non risultano contrarie al diritto federale e cantonale applicabile,
non possono inoltre essere considerata né frutto di un eccesso o di un
abuso del potere di apprezzamento dell’autorità inferiore né – per quanto
verificabile anche in quest'ottica – inadeguate. Le due decisioni sono
peraltro proporzionate, le stesse approvando una soluzione poco incisiva
dal punto di vista dell’ambiente, del paesaggio e della natura, tenuto conto
delle possibilità tecniche attuali e future in materia di impianti elettrici
ferroviari. In tali circostanze, entrambe le decisioni vanno pertanto qui
integralmente confermate e i due ricorsi – per quanto ricevibili (cfr. con-
sidd. 1.3, 4.3.2, 5.2.2 del presente giudizio) – respinti.
10.
In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico dei ricorrenti qui totalmente soccombenti
(cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF; RS 173.320.2]).
Nella fattispecie – tenuto conto della complessità della causa e degli atti
dell’incarto, dei vari atti istruttori esperiti dal Tribunale in correlazione con
l’istruttoria della causa (segnatamente le due decisioni incidentali circa
l’effetto sospensivo dei ricorsi) – esse sono fissate a 3'000 franchi
(cfr. art. 3 TS-TAF). Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale
importo verrà integralmente detratto dall’anticipo spese complessivo di
3’000 franchi (= fr. 500 + fr. 2'500) versato a suo tempo dai ricorrenti.
A-3858/2016
Pagina 37
Visto l’esito della lite, si giustifica altresì la concessione alla controparte di
un’indennità a titolo di ripetibili in rapporto alle spese necessarie derivanti
dalla causa (cfr. art. 7 TS-TAF; art. 64 cpv. 1 PA). Tenuto conto degli atti
processuali della controparte, l’indennità a titolo di ripetibili va tuttavia
fissata proporzionalmente a 1'500 franchi « incluso supplemento IVA ai
sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF ». Alla crescita in giudicato del
presente giudizio tale importo verrà versato alla controparte dai ricorrenti,
previa loro indicazione delle coordinate bancarie o postali sulle quali
effettuare il versamento (cfr. art. 64 cpv. 2 PA).
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Pagina 38
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibili, i due ricorsi sono respinti.
2.
Le spese processuali di 3'000 franchi sono poste a carico dei ricorrenti. Alla
crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo verrà integral-
mente detratto dall’anticipo spese complessivo di 3'000 franchi da loro
versato a suo tempo.
3.
Alla crescita in giudicato del presente giudizio, i ricorrenti corrisponderanno
alla controparte l’importo di 1'500 franchi a titolo di indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (Atto giudiziario)
– controparte (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. BAV-411.12-00182; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: