B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3902/2015
Sen t en z a d e l 2 magg i o 2 0 1 6
Composizione
Giudice Claudia Pasqualetto Péquignot, (presidente del col-
legio), Jérôme Candrian e Marianne Ryter, giudici;
cancelliere Manuel Borla
Parti
Patrizia Albertini
rappresentata da S&A Tax & Audit SA,
Via Massagno 10, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorità inferiore.
Oggetto
Mancante rapporto di sicurezza.
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Fatti:
A.
Con scritti del 3 luglio 2013 le Aziende industriali di Lugano (in seguito AIL
SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte (in seguito ESTI) che, malgrado gli inviti (4 aprile 2012 feb-
braio 2014) e due richiami (17 ottobre 2012 e 26 novembre 2012), non è
stato presentato alcun rapporto di sicurezza per gli impianti a bassa ten-
sione (in seguito RaSi), concernente gli impianti dell'immobile, sito in Via
Sorengo 2, 6900 Lugano, in locazione alla ditta Rampa Mario SA (Depo-
sito; contatore 198180) e alla ditta Clipper SA (Ufficio; contatore 122694)
di proprietà di Patrizia Albertini ed amministrati dalla S&A Tax & Audit di
Lugano.
B.
Con scritto raccomandato del 12 luglio 2013, l'ESTI ha invitato la proprie-
taria a voler presentare al gestore di rete i rapporti RaSi inerente lo stabile
sopramenzionato, concedendo un ulteriore termine, scadente il 12 ottobre
2013, con comminatoria che in caso di inosservanza, l'ESTI avrebbe ema-
nato una decisione soggetta a tassa.
C.
Con email del 19 maggio 2015 l'Elettro Controlli Sagl, mandatario della
proprietaria, ha comunicato all'ESTI la presenza di difetti riscontrati all'im-
pianto elettrico (cfr. rapporto), postulando una proroga per la presentazione
del rapporto RaSi. Conseguentemente l'ESTI, ha ribadito la necessità entro
il 30 maggio 2015 di avere i rapporti RaSi o di conoscere i difetti esistenti,
per potersi pronunciare sulla richiesta di proroga.
D.
Costata l'inattività della proprietaria, l'ESTI, con decisione dell'8 giugno
2015, le ha intimato di inoltrare entro il 16 agosto 2015, il RaSi concernente
l'immobile sopramenzionato, comminandole inoltre una tassa di 600
franchi per l'emanazione della decisione.
E.
Con email del 15 giugno 2015, il gestore di rete ha comunicato di avere
ricevuto lo stesso giorno, i rapporti di sicurezza RaSi inerente l'immobile
menzionato, chiedendo altresì all'ESTI di provvedere alla chiusura della
pratica.
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F.
Con ricorso del 19 giugno 2015, Patrizia Albertini (in seguito: ricorrente)
patrocinata dalla S & A Tax & Audit SA, ha adito il Tribunale amministrativo
federale (in seguito TAF o il Tribunale) chiedendo l'annullamento della
fattura pronunciata con la decisone impugnata, rilevando che l'ESTI ha
provveduto all'archiviazione della procedura, dopo ricevimento dei rapporti
RaSi richiesti.
G.
Con presa di posizione del 12 agosto 2015 l'autorità di prima istanza ha
chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione dell'8 giugno 2015.
Nel merito l'autorità federale rileva che da un verbale del 7 maggio 2015
emergeva che l'impianto elettrico presentava dei difetti e che se da una
parte i rapporti RaSi è giunto al gestore di rete esso è stato consegnato
solo dopo la decisione dell'8 giugno 2015 qui impugnata. Inoltre il primo
scritto del gestore di rete relativo alla richiesta di presentazione dei rapporti
RaSi risale al 4 aprile 2012. Di conseguenza la proprietaria ha beneficiato
di un lasso di tempo particolarmente lungo per ossequiare alle richieste
delle autorità.
H.
Il Tribunale, con scritto del 18 agosto 2015, ha dato la possibilità all'insor-
gente di inoltrare le proprie osservazioni finali entro il 18 settembre 2015.
Egli ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine.
Diritto:
1.
Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli
impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti
elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ri-
corsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art.
21 LIE.
L'autorità inferiore (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi
della cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre
1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS
734.24]). La sua decisione del 29 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste
dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
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amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione
dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente
per dirimere il presente litigio.
Depositato in tempo utile dalla destinataria della decisione impugnata
(art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di
contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scri-
vente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria
e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità com-
petente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o
esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risul-
tino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid.
6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).
3.
Con atto ricorsuale, l'insorgente ha chiesto di annullare la tassa ammini-
strativa comminata dall'ESTI contestualmente all'emanazione della deci-
sione dell'8 giugno 2015 qui impugnata.
A sostegno della propria conclusione la ricorrente ha rilevato di avere
inoltrato i rapporti RaSi richiesto al gestore di rete, con conseguente
chiusura della partica da parte delle autorità competenti.
4.
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE, la vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di
verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori
(proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso
designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1
dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a
bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i
servizi d’ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici
su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art.
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32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima
della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda
del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti
alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della
fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può
essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di
controllo stabilito (art. 36 cpv. 2 OIBT). Se, dopo due diffide, il rapporto di
sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della
rete affida all’ESTI l’esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT).
In proposito la giurisprudenza ha rilevato che il presupposto per un rinvio
della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere – la richiesta
più due solleciti – da parte del gestore di rete (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2; e A-
5256/2010, dell'11 febbraio 2011, consid. 5). Essi devono forzatamente
essere stati ricevuti dal proprietario prima che si possa avviare una
procedura quale quella qui in oggetto.
Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la responsabilità di
assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti
legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo,
l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del
rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini
comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. Sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2,
A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21
gennaio 2010 consid. 6.3).
5.
La ricorrente, per il tramite del proprio patrocinatore, si limita ad evidenziare
di avere trasmesso – dopo l'emanazione della decisione soggetta a tassa
ammnistrativa – i rapporti RaSi richiesti. In particolare, sebbene
patrocinata, essa non allega alcuna violazione del diritto federale o una
costatazione errata dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Risulta da
quanto precede che la decisione, di cui la legalità viene esaminata
relativamente al momento della sua emanazione, era totalmente
giustificata: la ricorrente si è vista indirizzare numerosi richieste e richiami,
rimasti senza riscontro fino ad un momento posteriore all'atto qui
impugnato. Inoltre, non vi è traccia e nemmeno la ricorrente lo pretende,
circa una mancata o errata notifica dell'avviso e dei richiami da parte del
gestore di rete.
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Stante quanto precede, il ricorso – nella misura in cui è ricevibile –
dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. In tale decisione,
l'autorità inferiore ha impartito alla ricorrente un termine scadente il 16
agosto 2015 per trasmettere al gestore di rete i rapporti di sicurezza relativo
agli impianti elettrici dell'immobile in oggetto. Siccome nel frattempo i
rapporti RaSi sono stati presentati, non occorre fissare un nuovo termine.
6.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS
173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 600 franchi (art. 4 TS-
TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lei ver-
sato il 23 giugno 2015. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità
inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali per l'importo di 600 franchi sono poste a carico della
ricorrente e compensate con l'anticipo spese del medesimo importo da lei
versato.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. W-32249; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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