Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A3925/2009
Sen t e n z a d e l 2 7 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Markus Metz, Salome Zimmermann,
cancelliera Sara Friedli.
Parti A._______ in liquidazione,
precedentemente A._______,
patrocinata da …,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto riscossione posticipata di tributi.
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Fatti:
A.
La società A._______, in X._______ – dal *** A._______ in liquidazione
(cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. *** del ***) – di cui
B._______ è il gerente, è una società a garanzia limitata avente quale
scopo sociale in particolare l'importazione, l'esportazione e il commercio
su tutto il territorio svizzero di prodotti ortofrutticoli in genere ed in
particolare di prodotti freschi.
B.
L'11 aprile 2005 la casa di spedizioni C._______ di Y._______ ha
dichiarato per la messa in libera pratica presso l'Ufficio doganale di
Y._______, per ordine e per conto della A._______, nella procedura EED
***, un invio composto da 6'622 kg lordi di vari prodotti ortofrutticoli, sulla
base della fattura n. *** del *** allestita dalla società D._______, con sede
operativa a Z._______ (***) e sede legale a W._______ (***), gestita da
B._______. Poiché dalla visita doganale del suddetto invio è emersa una
divergenza sia di peso sia dei prodotti ortofrutticoli dichiarati rispetto a
quelli effettivamente constatati, la Direzione del circondario delle dogane
di V._______ (di seguito: DCD) ha avviato un'inchiesta a carico della
A._______ e di B._______.
C.
Sulla base di detta inchiesta condotta dalla sezione inquirente della DCD,
quest'ultima il 28 gennaio 2008 ha dapprima steso un processo verbale
finale a carico di B._______, nel quale gli viene rimproverato di essersi
reso colpevole di infrazioni alla Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle
dogane (vLD; RU 42 4009 e CS 6 475), alla Legge federale del
2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU
2000 1300), nonché all'Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente
l'importazione di prodotti agricoli (OIAgr, RS 916.01).
D.
L'11 febbraio 2008 la DCD, basandosi essenzialmente sulle risultanze
della suddetta inchiesta, ha in seguito emanato nei confronti della
A._______ una decisione di riscossione posticipata di tributi per un im
porto totale di fr. 946'556.70 (= fr. 909'877.85 di dazi doganali +
fr. 36'678.85 di imposta sul valore aggiunto [IVA]) sulla base dell'art. 12
cpv. 2 della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale
amministrativo (DPA, RS 313.0), dell'art. 13 vLD, nonché degli artt. 72,
73, 75 e 78 vLIVA.
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Pagina 3
E.
Il 18 marzo 2008 B._______ ha presentato le proprie osservazioni al
verbale finale del 28 gennaio 2008, postulando non solo l'annullamento
dello stesso, ma anche l'assunzione di un complemento d'inchiesta.
F.
Con ricorso 18 marzo 2008 la A._______ – atto designato come reclamo
da quest'ultima – ha invece impugnato la decisione 11 febbraio 2008
della DCD dinanzi alla Direzione generale delle dogane (di seguito:
DGD), chiedendone l'annullamento.
G.
Con decisione 20 maggio 2009 la DGD ha respinto il ricorso interposto
dalla A._______ contro la decisione 11 febbraio 2008 della DCD,
stabilendo che i tributi dovuti dalla ricorrente ammontano a fr. 939'079.90
(= fr. 902'671.30 di dazi doganali + fr. 36'408.60 di IVA) e non a
fr. 946'556.70 come stabilito dalla DCD.
La DGD ha in sintesi rilevato che dalla documentazione cartacea ed
elettronica sarebbe emerso che dal 2003 al 2006 il signor B._______, in
veste di gerente e socio della A._______, avrebbe acquistato presso la
D._______ e importato in Svizzera, per il tramite di diverse case di
spedizione, 196 invii contenenti vari prodotti ortofrutticoli freschi. A suo
dire, dall'esame della documentazione doganale, in particolar modo dal
confronto tra le fatture d'acquisto della A._______ emesse dalla
D._______ – da lei usate per la dichiarazione doganale – e le fatture di
vendita allestite dalla A._______ per la rivendita dei prodotti importati,
sarebbe emerso che nel periodo dal 24 aprile 2003 al 29 marzo 2006,
una parte degli invii sarebbe stata dichiarata inesattamente, mentre una
parte della merce realmente importata non sarebbe stata dichiarata. Da
detta documentazione emergerebbero inoltre delle differenze relative ai
valori dichiarati, i quali sarebbero inferiori a quelli contabilizzati. Essa
ritiene che la veridicità delle fatture emesse dalla D._______ sia stata
alterata allo scopo di eludere le restrizioni alle importazioni poste dalla
legislazione doganale ed importare nella fase amministrata della merce
contingentata per la quale la A._______ non disponeva di un contingente
o per lo meno non in misura sufficiente. In tali circostanze, la DGD ha
ritenuto dunque giustificata la riscossione a posteriori dei tributi doganali
e dell'IVA postulata dalla DCD dell'importo totale di fr. 939'079.90.
H.
Il 17 giugno 2009 la A._______ (di seguito: ricorrente), per il tramite del
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Pagina 4
suo patrocinatore, ha interposto dinanzi al Tribunale amministrativo
federale un ricorso contro la decisione 20 maggio 2009 della DGD.
Protestando tasse, spese e ripetibili, essa postula l'annullamento della
decisione impugnata. Essa ritiene innanzitutto che l'autorità inferiore
abbia violato il suo diritto di essere sentita a più riprese, per i motivi che
verranno esposti nel proseguo del presente giudizio (cfr. consid. 4). La
ricorrente contesta poi recisamente i dazi doganali e l'IVA messi a suo
carico, nonché i calcoli effettuati dalle autorità doganali, sottolineando che
i dati contenuti nelle tabelle da loro allestite sono stati calcolati sulla base
di dati contabili incerti, non comprovati da documentazione e non
adeguati per ripercorrere le 196 procedura di sdoganamento a lei
addebitate (cfr. consid. 5). Essa sostiene altresì che poiché la DCD e la
DGD di fatto formerebbero un'unità singola, non le sarebbe stata
garantita l'indipendenza di giudizio (cfr. consid. 6). Essa postula altresì la
semplificazione della presente procedura di contingentamento, per i
motivi che verranno successivamente esposti (cfr. consid. 7). Essa
contesta infine le spese di procedura addossatole dalla DGD (cfr. consid.
8).
I.
Con risposta 30 ottobre 2009 la DGD, riconfermandosi nella propria
decisione, ha postulato il rigetto integrale del ricorso. Essa ha altresì
prodotto l'intero incarto su cui si è basata per fondare la propria
decisione. La DGD ha in particolare illustrato il metodo utilizzato per
calcolare i tributi a carico della ricorrente mediante l'ausilio di quattro
esempi documentati.
J.
Con replica 19 gennaio 2010 il ricorrente contestando integralmente gli
argomenti sollevati dalla DGD, ha invocato nuovamente la violazione del
suo diritto di essere sentita.
K.
Con duplica 22 marzo 2010 la DGD riconfermandosi nuovamente nella
propria decisione, ha respinto gli argomenti sollevati dal ricorrente,
sottolineando di non aver violato in alcun modo il suo diritto di essere
sentita.
L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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Pagina 5
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul
presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32).
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure
da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente
Tribunale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione
doganale (cfr. art. 3 lett. e della Legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), è retta dalla PA.
1.2. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste
dalla legge (art. 52 PA).
1.3. L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto
pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al
pagamento posticipato di tributi doganali e dell'IVA. Poiché la decisione
impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente, quest'ultima
risulta legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA.
2.
2.1. Il caso in esame concerne una procedura d'imposizione già pendente
al momento dell'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della Legge federale
del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e della relativa Ordinan
za (OD, RS 631.01). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD, l'esame del merito della
presente fattispecie è quindi ancora sottoposto alla vLD e alla relativa
Ordinanza (vOLD; RU 42 461 e CS 6 523).
2.2. La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul
valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.
Fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro
prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i
rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella
misura in cui la fattispecie in esame ha per oggetto l'imposizione di tributi
per il periodo tra il 24 aprile 2003 e il 29 marzo 2006 e che la
problematica in oggetto verte in particolare sulla riscossione posticipata di
tributi doganali e che nessuna norma procedurale in ambito IVA entra in
linea di conto, alla stessa risulta applicabile l'allora vigente vLIVA, entrata
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in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; Decreto del
Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344).
3.
3.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
3.2. Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol.
II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677).
Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip")
l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione
e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II
139 consid. 2b).
Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il
ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse,
comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie,
d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta,
ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 II 70
consid. 1).
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Pagina 7
4.
La ricorrente sostiene che il suo diritto di essere sentito sarebbe stato
leso a più riprese, come verrà discusso qui di seguito.
4.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso
nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii, DTAF 2009/36
consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente
dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49
consid. 1).
Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia
resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere
visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di
influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro
assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in
cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1,
pag. 293 con rinvii; decisioni del Tribunale federale 4A_35/2010 del 19
maggio 2010 e 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; decisione del
Tribunale amministrativo federale A7094/2010 del 21 gennaio 2011
consid. 3.2 con rinvii). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì
rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di
una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere
sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un
diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che
concerne la sua situazione giuridica. Garantisce l'equità del procedimento
(cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo
2002, n. 483 e 484 con riferimenti; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN
KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 835).
4.2. La ricorrente ritiene innanzitutto che la motivazione della decisione
qui impugnata sia lacunosa non essendo – a suo avviso – desumibili i
rimproveri mossi nei suoi confronti, ritenuto come l'autorità inferiore si sia
fondata su solo tre esempi di operazioni su ben 196 dichiarazioni
doganali da lei ritenute non conformi per giustificare la propria decisione.
Al riguardo essa sostiene che ogni operazione ritenuta dall'autorità
inferiore andava discussa a priori con lei e B._______, prima
dell'emanazione della decisione qui impugnata, nonché spiegata nella
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decisione stessa. Essa ritiene altresì che non solo manchino le prove dei
fatti ritenuti dall'autorità inferiore, ma anche che difetti qualsiasi
indicazione in merito al metodo di calcolo dei dazi e dell'IVA e ai
documenti impiegati dall'autorità inferiore, nella resa della propria
decisione.
4.2.1. La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la
sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale
garanzia è ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione
motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della
medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che
l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83
consid. 4.1, DTF 129 I 232 consid. 3.2 con riferimenti, DTF 126 I 97
consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze
significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito.
L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le
censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad
esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530
consid. 4.3, la già citata DTF 129 II 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97
consid. 2b; decisione del Tribunale amministrativo federale A6258/2010
del 14 febbraio 2011 consid. 5.2.2 con riferimenti ivi citati; DTAF 2009/35
consid. 6.4.1; RENE RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA
THURNHERR/DENISE BRÜHLMOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. ed.,
Basilea 2010, n. 437; LORENZ KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht. Eine
Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer
Entscheide, Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29 segg.). Peraltro, la
motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa;
essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a
conoscenza dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di
posizione di un'altra autorità sempre portata a conoscenza
dell'interessato (DTF 123 I 31 consid. 2c, DTF 113 II 204 consid. 2;
LORENZ KNEUBÜHLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 8 ad art. 35 PA; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4. ed., Basilea 1991, pagg. 150151),
basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la
decisione rimanda (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 535 con riferimenti).
L'ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo
uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle
circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata
nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale
federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono
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perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata
per rendere il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 con i numerosi
riferimenti giurisprudenziali citati).
A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di motivazione può essere
sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati
addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un
successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della
giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore
(cfr. DTF 126 I 72 consid. 2 con numerosi rinvii, DTF 116 V 28 consid. 3,
tra le molte decisioni del Tribunale amministrativo federale, A6872/2010
del 1° settembre 2011 consid. 2.1; KNAPP, op. cit., pagg. 150151).
4.2.2. In concreto, lo scrivente Tribunale rileva che nella decisione qui
esaminata l'autorità inferiore – facendo riferimento alla decisione
11 febbraio 2008 della DCD impugnata mediante ricorso 18 marzo 2008
dalla ricorrente, nonché alle risultanze dell'indagine penale – ha esposto
la fattispecie da lei ritenuta alla base della propria decisione. Come già
rilevato sub lett. G a cui si rinvia, la DGD ha indicato che dall'esame della
documentazione doganale, in particolar modo dal confronto tra le fatture
d'acquisto della A._______ emesse dalla D._______ – da lei usate per la
dichiarazione doganale – e le fatture di vendita allestite dalla A._______
per la rivendita dei prodotti importati, sarebbe emerso che nel periodo dal
24 aprile 2003 al 29 marzo 2006, una parte degli invii è stata dichiarata in
maniera irregolare, ciò che avrebbe permesso alla ricorrente di eludere il
pagamento dei tributi da lei realmente dovuti. L'autorità inferiore ha altresì
sottolineato che i motivi d'irregolarità riscontrati per i 196 invii (differenza
peso tra dichiarato/venduto; differenza di valore tra
dichiarato/contabilizzato; inesatta/omessa dichiarazione) sarebbero
comprovati in particolare dalle 196 cartelle allestite dalla DCD, nelle quali
quest'ultima ha inserito i documenti (fatture ditta ricorrente, fatture
D._______, tabelle riassuntive concernenti i calcoli, ecc.) alla base del
calcolo dei dazi e dell'IVA ancora dovuta (cfr. decisione impugnata,
considd. 4 e 7). Nella propria risposta, oltre a produrre la documentazione
su cui essa ha basato la propria decisione, in particolar modo le suddette
196 cartelle (cfr. doc. 52 dell'incarto dell'Amministrazione federale delle
dogane prodotto dalla DGD [di seguito: inc. AFD]), la DGD ha poi
precisato in dettaglio il metodo di calcolo utilizzato sia da lei che dalla
DCD per stabilire i tributi ancora dovuti dalla ricorrente, mediante l'ausilio
di quattro esempi documentati.
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Ciò posto, lo scrivente Tribunale sottolinea che da un'analisi della
documentazione risulta che la comprensione degli addebiti mossi nei
confronti della ricorrente è altresì desumibile dagli allegati acclusi alla
decisione 11 febbraio 2008 della DCD notificata – per il tramite del suo
patrocinatore – alla ricorrente, come meglio esposto qui di seguito (cfr.
doc. 49.5 inc. AFD). I succitati allegati sono composti da una tabella
principale e delle tabelle riassuntive. Nella tabella principale, che
ricapitola le differenze di tributi riscontrate per i 196 invii esaminati, viene
rinviato per ogni anno esaminato (2003, 2004, 2005 e 2005) a delle
tabelle riassuntive (cfr. allegati I, II, III e IV della summenzionata
decisione). Queste tabelle riassuntive precisano per ogni invio il motivo
dell'irregolarità ritenuta, il numero di posizione, il numero di cartella nella
quale è contenuta la documentazione probatoria, le differenze dei tributi
riscontrati, nonché altre informazioni identificanti l'invio esaminato.
Non da ultimo, il Tribunale statuente rileva che dagli atti risulta altresì che
durante gli interrogatori esperiti nell'ambito dell'inchiesta penale, le
autorità doganali hanno a più riprese mostrato al gerente della ditta
ricorrente la documentazione alla base della decisione impugnata,
spiegando e discutendo alcune delle irregolarità da esse constatate
mediante l'ausilio delle tabelle da esse allestite (cfr. doc. 25 inc. AFD).
Dagli atti emerge inoltre che lo stesso patrocinatore della ricorrente ha
avuto modo di discutere con le autorità doganali delle irregolarità da esse
constatate (cfr. doc. 35 inc. AFD).
In tali circostanze, il fatto che la DCD e la DGD abbiano esposto il metodo
da esse utilizzato per calcolare i tributi ancora dovuti mediante l'ausilio di
alcuni esempi, rinviando per i rimanenti invii alla documentazione da esse
allestita non preclude alla ricorrente la possibilità di comprendere appieno
gli addebiti mossi nei suoi confronti. In effetti, potendo la fonte e la
correttezza dell'importo riscosso posticipatamente essere determinata
tramite il controllo negli atti, essa non resta incerta. La motivazione così
come addotta permette quindi alla ricorrente di rendersi conto della
portata e della correttezza della medesima. Il rinvio alle 196 cartelle
formulato nelle succitate tabelle riassuntive, per permettere di stabilire
precisamente di quale dei motivi di conformità si tratti, non ostacola e non
preclude la comprensione della decisione impugnata, proprio perché i dati
riportati nelle tabelle sono indicati chiaramente e permettono di
identificare e verificare facilmente gli importi ritenuti dall'autorità inferiore.
Il fatto che dette tabelle siano parecchie e che la ricorrente debba
vagliare una per una le medesime per individuare in ciascuna di esse il
preciso motivo di non conformità, non le preclude affatto di esercitare
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efficacemente la propria difesa, potendo comunque procedere ad un
ragionevole controllo sulle singole cifre contenute nella decisione e nelle
tabelle e nei documenti componenti il dossier, anche se tale
procedimento necessita del tempo (cfr. per analogia decisione del
Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011 consid. 3). Alla luce
della giurisprudenza e della dottrina summenzionata, la censura sollevata
dalla ricorrente risulta dunque priva di fondamento.
4.3. La ricorrente ritiene poi che non le sarebbe stato concesso l'accesso
agli atti su cui si basa la decisione qui impugnata, né in sede di prima
istanza, né in sede ricorsuale, ciò che le avrebbe impedito d'esercitare
pienamente il proprio diritto di essere sentita e di comprendere
pienamente gli addebiti mossi nei suoi confronti.
4.3.1. In merito al diritto di accesso agli atti dell'incarto (cfr. DTF 132 II
485 consid. 3.2) – ovvero il diritto di accesso agli elementi probatori
pertinenti figuranti nel dossier – è sufficiente che le parti siano a
conoscenza delle prove prodotte e che le stesse siano a disposizione di
coloro che le richiedono (cfr. DTF 128 V 272 consid. 5b/bb in fine, DTF
112 Ia 202 consid. 2a; decisioni del Tribunale amministrativo federale A
4835/2010 del 13 gennaio 2011 consid. 4.2.2 con rinvii e A4935/2010
dell'11 ottobre 2010 consid. 4.2). Detta garanzia non comprende il diritto
di consultare tutto il dossier, bensì unicamente gli atti che posso avere
un'incidenza sull'esito della procedura. Giusta l'art. 26 PA – che riprende
per l'essenziale i principi giurisprudenziali (cfr. MOOR/POLTIER, op. cit., no.
2.2.7.6, pag. 327) – la parte o il suo rappresentante ha il diritto di
esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale,
designata ad questa, le memorie delle parti o le osservazioni delle
autorità (lett. a), tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b), le
copie delle decisioni notificate (lett. c). Secondo tale norma, il diritto di
consultare gli atti si estende a tutti gli atti rilevanti per l'esito della
procedura, ovvero tutti gli atti che l'autorità prende in considerazione per
fondare la propria decisione (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.2, DTF 121 I
225 consid. 2a, DTF 119 Ia 139 consid. 2b; decisione del Tribunale
amministrativo federale A4835/2010 del 13 gennaio 2011 consid. 4.2.2
con rinvii citati). Il diritto di accesso agli atti, comprende non solo la
facoltà di consultare gli atti alla sede dell'autorità, ma anche quella di
prendere degli appunti e, in quanto non comporti un sovraccarico di
lavoro per l'Autorità, d'ottenere delle fotocopie oppure di allestire
personalmente le proprie copie, in quanto sia dato l'acceso agli atti
medesimi (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 517 con rinvii citati; JEANFRANÇOIS
AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de
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Pagina 12
la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo 2003, n. 6 ad
art. 29 Cost., pag. 268 con rinvii citati). Tale diritto non è tuttavia assoluto,
in quanto è soggetto a restrizioni che possono, in particolare, fondarsi
sull'interesse prevalente dello Stato o sul diritto legittimo di terzi privati a
che non siano divulgati i loro segreti, ad esempio nell'interesse di
un'istruttoria in corso, della difesa nazionale o della sicurezza pubblica,
del segreto nell'esercizio dei diritti politici, del segreto d'affari, della
necessità di proteggere l'anonimato del denunciante e, talvolta, persino
per riguardo all'interessato medesimo in rapporto al suo stato di salute
(cfr. SCOLARI, op. cit., n. 521 con rinvii citati; parimenti AUBERT/MAHON,
op. cit., ad art. 29 Cost., pag. 268 con rinvii citati).
4.3.2. In concreto, lo scrivente Tribunale rileva dagli atti nell'incarto
emerge che la prima richiesta di consultazione è stata formulata con
scritto 20 ottobre 2006 dal rappresentante della ricorrente e di B._______
nell'ambito dell'inchiesta penale (cfr. doc. 32 inc. AFD). La DCD allora
aveva negato temporaneamente l'acceso agli atti al loro rappresentante
per i bisogni dell'inchiesta in corso sulla base dell'art. 27 cpv. 1 lett. c PA.
Essa aveva tuttavia trasmesso al loro rappresentante una copia dei
verbali d'interrogatorio, mettendosi inoltre a loro disposizione per spiegare
gli addebiti mossi nei loro confronti e le schede elaborate evidenzianti le
irregolarità da lei constatate (cfr. doc. 33 inc. AFD). Una volta chiusa
l'inchiesta penale, l'autorità inferiore ha notificato – per il tramite del loro
rappresentante – a B._______ il processo verbale finale 28 gennaio 2008
e alla ricorrente la decisione di riscossione posticipata 11 febbraio 2008.
A tali atti sono state accluse le spiegazioni sul processo verbale finale
28 gennaio 2008 nelle quali, oltre ai mezzi di impugnazione, è stato
espressamente indicato che la documentazione su cui si basa il processo
verbale – essenzialmente la stessa di quella della decisione di
riscossione posticipata – era consultabile presso la DCD (cfr. doc. 49.3
inc. AFD, punto 1). Ciò posto, dagli atti dell'incarto risulta che la
ricorrente, prima di presentare il proprio ricorso contro la summenzionata
decisione di riscossione, non ha ritenuto necessario richiedere di poter
consultare la documentazione su cui la DCD si è basata.
Ma vi è di più. Come indicato poc'anzi (cfr. consid. 4.2.2 del presente
giudizio), la DGD in sede di ricorso congiuntamente alla propria risposta
ha prodotto la documentazione completa su cui si fonda la sua decisione.
Successivamente alla richiesta di consultazione dell'incarto 11 dicembre
2009 postulata dalla ricorrente in sede di ricorso con scritto 16 dicembre
2009, lo scrivente Tribunale – vista l'importanza dell'incarto composto da
vari cartoni e classificatori – ha inviato a quest'ultima la lista completa dei
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documenti prodotti dall'autorità inferiore, invitandola ad indicarle le copie
dei documenti da lei desiderate, rendendola inoltre attenta alla possibilità
di consultare la totalità degli atti presso la sede del Tribunale. In tale
occasione la ricorrente avrebbe dunque potuto consultare e/o richiedere
una copia delle 196 cartelle contenenti le tabelle riassuntive, nonché i
documenti su cui l'autorità inferiore si è basata per fondare la propria
decisione (cfr. doc. 52 inc. AFD), ciò che quest'ultima non ha tuttavia
reputato necessario (cfr. scritto 22 dicembre 2009 della ricorrente).
Nondimeno, con ordinanza 23 dicembre 2009 lo scrivente Tribunale –
congiuntamente ad alcuni documenti richiesti dalla ricorrente – ha
comunque trasmesso a quest'ultima una copia della tabella riassuntiva 28
gennaio 2008 di cui al doc. 52 inc. AFD, nonché delle tabelle ad essa
allegate, nella quale non solo è indicata la documentazione sui cui si
basa la decisione della DGD, ma anche la leggenda in merito alle
abbreviazioni utilizzate nelle tabelle riassuntive. Va poi rilevato che alla
ricorrente è stata concessa la facoltà di replicare, nonché di prendere
posizione sulla suddetta documentazione (cfr. ordinanze 19 novembre
2009 e 23 dicembre 2009 dello scrivente Tribunale). In tali circostanze,
non è dato di vedere come la ricorrente possa sostenere che sia lo
scrivente Tribunale, che l'autorità inferiore le hanno negato l'accesso agli
atti, ledendo in tal modo il suo diritto di essere sentita. Quand'anche
s'ipotizzasse una violazione del suo diritto di essere sentita da parte
dell'autorità inferiore – ciò che non è qui tuttavia il caso – la stessa
andrebbe ad ogni modo considerata come sanata dinanzi al Tribunale
statuente (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A
6912/2007 del 30 marzo 2010 consid. 7.2 e A1621/2006 del 2 marzo
2007 consid. 4.2.2). La censura della ricorrente è dunque respinta.
4.4. La ricorrente lamenta un'ulteriore violazione del suo diritto d'essere
sentita poiché l'autorità inferiore non avrebbe dato seguito alla richiesta di
complemento d'inchiesta formulata con osservazioni 18 marzo 2008 al
processo verbale finale 28 gennaio 2008.
4.4.1. Al riguardo si rileva che la decisione qui impugnata si basa
sull'art. 12 DPA. Sebbene l'art. 12 DPA sia contenuto in una legge penale
a causa del suo legame con il diritto penale, la stessa è una norma di
diritto fiscale, applicabile in materia di diritto doganale e in materia di IVA
all'importazione (cfr. PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT
BENEDETTO, Traité TVA, Basilea 2009, pag. 555 n. 468). La procedura
giusta l'art. 12 cpv. 1 e 2 DPA concernente l'obbligo pagamento dei tributi
non pagati a causa di una infrazione alla legislazione amministrativa è
una procedura amministrativa che si distingue chiaramente dalla
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procedura penale (cfr. decisione del Tribunale federale 2A.602/2003 del
10 maggio 2004 consid. 3.2). Il credito fondato sull'art. 12 DPA è un
credito fiscale (cfr. decisione del Tribunale federale 2A.602/2003 del
10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò detto, esso può fondarsi su dei fatti
stabiliti durante la procedura penale avviata dall'autorità doganale sulla
base della DPA. I processi verbali e i documenti della procedura penale
possono essere ripresi dal giudice amministrativo che deve apprezzarli
alla luce delle regole del diritto amministrativo, in particolare della PA
(MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 559 n. 491492 con
rinvii). Ciononostante, gli eventuali vizi di procedura penale
amministrativa non fanno parte dell'oggetto del litigio in materia di diritto
doganale, rispettivamente in materia di IVA, ragion per cui lo scrivente
Tribunale non è competente per statuire al riguardo (cfr. decisioni del
Tribunale federale 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 considd. 3.2 e 3.3
nonché 2A.471/1998 del 4 febbraio 1999 [non pubblicata] consid. 3a;
decisione della Commissione di ricorso in materia doganale [CRD] del
13 febbraio 2001 in Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA], vol. 70 pag.
609 consid. 1d; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 559
n. 493).
4.4.2. In concreto, va rilevato che la domanda di complemento d'inchiesta
è stata formulata da B._______ mediante osservazioni 18 marzo 2008
(cfr. doc. 53 inc. AFD) al processo verbale finale 28 gennaio 2008,
nell'ambito della procedura penale aperta nei suoi confronti. Una tale
richiesta non risulta tuttavia essere stata formulata dalla qui ricorrente
mediante ricorso 18 marzo 2008 (cfr. doc. 55 inc. AFD) presentato contro
la decisione di riscossione posticipata di tributi 11 febbraio 2008 della
DCD fondata sull'art. 12 DPA. Tenuto conto della giurisprudenza appena
citata (cfr. consid. 4.4.1 del presente giudizio), è dunque a ragione che la
DGD non si è pronunciata in merito all'asserita mancanza di
complemento d'inchiesta. A prescindere da quanto appena esposto, lo
scrivente Tribunale rileva che spettava semmai a B._______ addire
mediante reclamo nel termine di tre giorni dalla conoscenza del rifiuto di
dar seguito – rispettivamente del mancato seguito – alla richiesta di
complemento d'inchiesta da lui formulata, il direttore o il capo
dell'amministrazione in causa (cfr. art. 27 cpv. 1 DPA in relazione
all'art. 28 cpv. 3 DPA; cfr. parimenti decisione del Tribunale federale
2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 9
con rinvii), successivamente, la Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale (cfr. art. 27 cpv. 3 DPA). La censura sollevata dalla
ricorrente è pertanto irricevibile dinanzi al Tribunale statuente
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(cfr. decisione del Tribunale federale 2C_363/2010, 2C_405/2010,
2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 9 con rinvii).
4.5. La ricorrente ritiene altresì che la documentazione su cui si basa la
decisione qui impugnata sarebbe stata sequestrata in modo illegale,
essendo stato disatteso il suo diritto di essere sentita. Essa ritiene infatti
che il sequestro avvenuto in sua assenza, senza che l'autorità le abbia
concesso la possibilità di esprimersi in merito alla documentazione
sequestrata né durante il sequestro, né successivamente allo stesso.
Al riguardo si rileva che quanto indicato al consid. 4.4.1 vale anche in
questo caso. Non è infatti di competenza né dello scrivente Tribunale, né
della DGD di pronunciarsi in merito all'operato delle autorità inquirenti
italiane che si sono occupate del sequestro della documentazione
concernente la ditta D._______ nell'ambito dell'inchiesta penale, di modo
che detta censura risulta irricevibile. Nondimeno, lo scrivente Tribunale
rileva che dagli atti non emerge alcun elemento che possa far pensare
che il sequestro sia avvenuto in violazione del diritto d'essere sentita della
ricorrente.
5.
Accertato quindi come non vi sia violazione alcuna del diritto di essere
sentita della ricorrente, lo scrivente Tribunale procede a verificare se la
tesi addotta relativa all'errata applicazione dell'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA
debba essere condivisa. In particolare va verificato se, come sostiene la
ricorrente, il calcolo dei tributi effettuato dalla DCD e successivamente
dalla DGD si basa a torto su delle conclusioni errate e della
documentazione inaffidabile.
5.1.
5.1.1. Giusta l'art. 1 vLD, qualsiasi persona trasporti della merce
attraverso la dogana svizzera è tenuta a rispettare le prescrizioni
concernenti traffico attraverso il confine (obbligo della denunzia doganale)
e nel pagamento delle tasse previste dalla legge (obbligo di pagare il
dazio; cfr. decisione del Tribunale federale 2C_456/2010 del 7 marzo
2010 consid. 5.3.2).
5.1.2. Il regime doganale è fondato sull'autodichiarazione. Giusta l'art. 6
cpv. 1 vLD, tutte le merci che sono importate od esportate devono essere
presentate all'ufficio di dogana competente, poste sotto controllo
doganale e denunziate per lo sdoganamento. Allo stesso modo, l'art. 29
cpv. 1 vLD impone alle persone soggette all'obbligo della denunzia
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doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e
i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire
l'obbligo di pagare il dazio.
5.1.3. Conformemente all'art. 13 vLD, il pagamento del dazio incombe
alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e a quelle
indicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le
merci sono state importate o esportate. Tutte rispondono solidalmente
delle somme dovute. Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono soggette
all'obbligo della denuncia doganale le persone che trasportano merci oltre
il confine nonché i loro mandanti (cfr. decisione del Tribunale federale
2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.3.2; decisione del Tribunale
amministrativo federale A1482/2007 del 2 aprile 2008 consid. 4.4).
5.1.4. Secondo l'art. 21 cpv. 1 vLD, i dazi d'entrata e d'uscita sono fissati
dalla tariffa delle dogane svizzere (allegati alla Legge federale del 9
ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane [LTD; RS 632.10]). Giusta l'art. 21
cpv. 2 vLD il dazio, salvo altre disposizioni di tariffa, è riscosso in base
alle aliquote ai fattori determinanti in vigore il giorno nel quale comincia
l'obbligo di pagamento, ovvero nel momento in cui la dichiarazione
doganale viene accettata oppure, in caso di non adempimento
dell'obbligo di dichiarazione, nel momento in cui la merce ha varcato il
confine (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 vLD); di principio l’importo del dazio è
determinato dalla natura, dalla quantità e dallo stato della merce al
momento in cui essa è posta sotto controllo doganale (art. 23 vLD). L'art.
1 cpv. 1 LTD sancisce che tutte le merci importate o esportate attraverso
la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla
tariffa generale degli allegati 1 e 2, i quali informano circa i dazi
all'importazione come pure circa l'eventuale contingente doganale.
5.1.5. A seguito dell'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20), la
Confederazione ha introdotto dei prezzi soglia per certi prodotti agricoli e
fissato dei contingenti doganali che determinano la quantità massima di
un prodotto agricolo che può essere importato ad un'aliquota di dazio
bassa, denominata "aliquota di dazio del contingente" (ADC). Le aliquote
di dazio applicabili alle quantità che eccedono il contingente, denominate
"aliquota di dazio fuori contingente" (ADFC) e "aliquota di dazio fuori
contingente ridotta" (ADFC codice 1), sono state fissate dal Consiglio
federale ad un livello più elevato allo scopo volontario di dissuadere le
importazioni. Tale opinione è condivisa dal Tribunale federale che ha
chiaramente ammesso che i prezzi fissati per le importazioni fuori
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contingente hanno carattere proibitivo (cfr. DTF 129 II 160 consid. 2.1,
DTF 128 II 34 consid. 2b; decisioni del Tribunale federale 2A.262/2002
del 7 gennaio 2003 consid. 2, 2A.295/2001 del 6 novembre 2001
consid. 2b; decisione del Tribunale amministrativo federale A3931/2008
del 19 luglio 2010 consid. 5.1; cfr. parimenti Messaggio del Consiglio
federale del 26 giugno 1996 concernente la riforma della politica agricola:
Seconda tappa [Politica agricola 2002], FF 1996 IV 1, pag. 89 e segg.).
5.1.6. L'importazione di frutta e verdura, come pure le modalità
d'assegnazione dei rispettivi contingenti doganali, sono regolate
dall'OIAgr nonché dall'Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente
l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta fresche e prodotti della
floricoltura (OIEVFF, RS 916.121.10) che si fondano sulla Legge federale
del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1; cfr. art. 10 cpv. 4 lett.
b e c LTD in relazione agli artt. 2022 LAgr). La suddetta legislazione
regola tra l'altro l'obbligatorietà del permesso generale d'importazione
(PGI) e lo scaglionamento temporale dei contingenti doganali, applicabili,
a dipendenza del genere di prodotto e della produttività indigena, durante
un lasso di tempo determinato (fase amministrata). Al di fuori della fase
amministrata (fase non amministrata) non viene per contro applicato
nessun genere di contingente doganale.
5.1.7. Affinché un determinato prodotto agricolo possa essere importato
l'importatore deve – su riserva delle deroghe all'obbligo di permesso
previste espressamente dalla OIAgr e OIEVFF – possedere sia un PGI
rilasciato dall'ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), sia una quota di
contingente doganale sufficiente (cfr. artt. 12, 13 cpv. 2 e Allegato 4
OIAgr e art. 2 OIEVFF; decisione del Tribunale federale 2C_388/2007 del
12 novembre 2007 consid. 4.2; decisione del Tribunale amministrativo
federale A14/2007 del 26 giugno 2007 consid. 4.1).
5.1.8. Nella fase non amministrata (periodo libero) e in quello durante il
quale non sono liberate parti del contingente doganale ogni titolare di un
PGI può importare all'ADC i rispettivi prodotti agricoli senza alcuna
limitazione quantitativa. Nella fase amministrata (periodo amministrato),
se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità
commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto, non
viene liberata alcuna parte del contingente doganale per l'importazione,
tuttavia ogni titolare di un PGI può importare quantitativi illimitati all'ADFC
codice 1 (cfr. art. 5 cpv. 2 OIEVFF). Se al contrario, nella fase
amministrata l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità
commerciale non basta per coprire il fabbisogno settimanale presunto,
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sono liberate parti del contingente doganale (art. 5 cpv. 1 OIEVFF). In tal
caso, ogni titolare di un PGI può importare quantitativi supplementari
all'ADFC.
5.2. Conformemente all'art. 72 vLIVA, la legislazione doganale è
applicabile all'importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA
non vi deroghino. L'IVA sull'importazione è infatti legata alla medesima
operazione che quella che fa nascere la pretesa doganale (cfr. decisione
del Tribunale federale 2A.90/1999 del 26 febbraio 2001 consid. 2b in:
Steuer Revue/Revue fiscale 56/2001 pag. 359). Come detto, l'art. 1 cpv. 1
vLD precisa che è il passaggio della linea doganale svizzera che è
determinante e che costituisce l'importazione (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo federale A5828/2008 del 1° aprile 2010 consid. 4.2 con
rinvii). A tenore dell'art. 75 cpv. 1 vLIVA, sono contribuenti tutte le
persone o società soggette all'obbligo di pagare il dazio. Le condizioni
che reggono l'assoggettamento a tale obbligo ex artt. 9 e 13 vLD sono
parimenti pertinenti in tale occorrenza.
5.3.
5.3.1. Qualora la merce non venga dichiarata correttamente secondo
quanto indicato poc'anzi, in particolare in caso di non rispetto delle regole
relative ai contingenti e conseguente infrazione alla legislazione
doganale, le competenti autorità doganali procedono alla riscossione
posticipata dei tributi doganali e dell'IVA fondata sull'art. 12 DPA, norma
che è applicabile al presente caso conformemente al rinvio di cui agli
art. 80 vLD e art. 88vLIVA.
5.3.2. L'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un'infrazione
alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto
riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi,
e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona.
L'art. 12 cpv. 2 DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che
ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al
pagamento della tassa (cfr. artt. 9 e 13 vLD). L'illecito di cui all'art. 12
cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale generato dal mancato
pagamento dei contributi dovuti. Esso può consistere non solo in un
aumento degli attivi ma anche in una diminuzione dei passivi. Ciò è
normalmente il caso quando un contributo dovuto non è stato versato (cfr.
DTF 110 Ib 306 consid. 2c; decisione del Tribunale federale 2A.220/2004
del 15 novembre 2004 consid. 2.1 con rinvii). Affinché l'art. 12 cpv. 2 DPA
trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta
un'infrazione penale (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_456/2010
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del 7 marzo 2010 consid. 5.2 e 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1;
DTF 129 II 160 consid. 3.2, DTF 115 Ib 358 consid. 3a, DTF 106 Ib 218
consid. 2c; decisione del Tribunale amministrativo federale A3931/2008
del 19 luglio 2010 consid. 6.3). L'applicazione di questa norma non
dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una
colpa, né ancora dal promovimento di una procedura penale (cfr.
decisioni del Tribunale federale 2C_32/2011 del 7 aprile 2011 consid. 3.3,
2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2 e 2C_366367368/2007 del
3 aprile 2008 consid. 5; DTF 129 II 160 consid. 3.2, DTF 106 Ib 218
consid. 2c; decisione del Tribunale amministrativo federale A2925/2010
del 25 novembre 2010 consid. 2.6 con rinvii;
cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 556 n. 477;
ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN,
Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012,
pag. 92 e segg.; MICHAEL BEUSCH in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher,
Zollgesetz (ZG), Berna 2009, n. 13 ad art. 70 LD e n. 37 seg. ad art. 85
LD).
5.4. In concreto la ricorrente contesta recisamente gli addebiti mossi nei
suoi confronti, sottolineando che i calcoli contenuti nelle tabelle allestite
dall'autorità inferiore e contestate sia da lei che da B._______, sarebbero
stati eseguiti con dati contabili incerti non comprovati e non adeguati per
ripercorrere le 196 procedure di sdoganamento addebitate. La ricorrente
sostiene infatti che l'impianto accusatorio – basato sulla ricostruzione,
effettuata sulla base di tabelle, sistematicamente modificate in corso di
procedura, per dimostrare come vi sia una minor entrata di dazi doganali
e di IVA a favore dell'AFD – si fonderebbe a torto sulla sovrapposizione
delle contabilità della ditta ricorrente e quella della ditta D._______. In
effetti, a suo dire non vi sarebbe alcun legame tra la sua contabilità e
quella della ditta D._______, poiché – come indicato dallo stesso teste
E._______ sentito nell'ambito dell'inchiesta penale doganale (cfr. doc. 45
inc. AFD) – i due sistemi informatici non collimerebbero e non
dialogherebbero tra di loro. La ricorrente sottolinea altresì che nell'ambito
dell'inchiesta penale doganale è sempre stato indicato che il suo sistema
informatico non funzionava negli anni in cui sono state raccolte le 196
cartelle di accusa, ovvero tra il 2003 e il 2006. L'assenza di
corrispondenza tra i due sistemi contabili, a suo dire, sarebbe inoltre
dimostrata dal fatto che i pesi dei prodotti ortofrutticoli importati in
Svizzera e dichiarati alle autorità doganali non collimerebbero con quelli
da lei fatturati ai propri clienti. In tali circostanze, essa ritiene che non può
essere calcolato né il dazio, né l'IVA da addebitare (cfr. ricorso, nel
merito, punti 1 e 5).
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5.5. Al riguardo lo scrivente Tribunale rileva che l'autorità inferiore nella
propria decisione, come pure nell'allegato di risposta, ha indicato i motivi
per cui essa ha ritenuto l'esistenza di un legame tra i due sistemi contabili
delle ditte. Essa ha in particolare indicato che lo stesso gerente della ditta
ricorrente, B._______, durante l'interrogatorio tenutosi il 19 settembre
2006 ha affermato che "esiste un numero di posizione che segue tutto
l'invio dall'ordinazione attraverso l'acquisto all'estero, il trasporto, lo
sdoganamento sino alla vendita. Questo sistema mi permette di aver un
riepilogo dei costi e dei ricavi […]. Questo numero di posizione viene
effettivamente indicato sui documenti che scortano l'invio, viene
assegnato da un contatore al momento della mia ordinazione presso il
fornitore estero. Questo numero poi dovrebbe figurare sul documento di
trasporto, sullo sdoganamento e sulla fattura di vendita […]. Questo
sistema mi permette di controllare cosa importo e cosa vendo, il riepilogo
completo dalla nascita alla fine" (cfr. doc. 25 inc. AFD, pag. 22; parimenti
decisione impugnata, consid. 7).
Il Tribunale statuente rileva poi che la DGD ha altresì evidenziato che la
DCD ha analizzato le banche dati contenute nei computer in uso presso
la ricorrente, sulla base principalmente dei numeri di posizione
progressivi attribuiti ad ogni invio, dei numeri delle fatture, degli articoli e
di quelli di trasporto. Essa ha precisato che questa analisi ha permesso
alla DCD di avere una conferma di quanto emerso dal confronto delle
fatture d'acquisto della ricorrente (utilizzate per la procedura
d'imposizione) con quelle di vendita emesse dalla stessa e con quelle
usate per la contabilità. Essa ha altresì osservato che grazie a detta
analisi, la DCD ha potuto appurare che alcune merci venivano acquistate
come un determinato prodotto e vendute come un altro genere di
prodotto. Altre volte veniva dichiarato un peso inferiore al reale, mentre
nella totalità dei casi il valore dichiarato era inferiore al reale. In tali
circostanze, la DGD ha dunque ritenuto che tale modo di procedere
avrebbe permesso alla ricorrente di eludere il pagamento dei tributi
realmente dovuti. La DGD ha altresì indicato che la DCD – come già
menzionato al consid. 4.2.2 del presente giudizio – ha allestito delle
cartelle (cfr. doc. 52 inc. AFD) contenenti la documentazione
comprovante dette irregolarità (cfr. decisione impugnata, consid. 7;
risposta 30 ottobre 2009, pag. 6 e segg.).
Al riguardo il Tribunale statuente sottolinea che – come giustamente
indicato dalla DGD (cfr. decisione impugnata, consid. 7) – lo stesso
gerente della ditta ricorrente sentito nell'ambito dell'interrogatorio
19 settembre 2006 ha confermato quanto segue: "si confermo che nella
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maggior parte dei casi veniva presentata una fattura per lo
sdoganamento che non comprendeva tutta la merce dell'invio o ne
indicava dei quantitativi e valori errati. Questo era causato dal fornitore
all'origine a cui la A._______ ordinava la merce. […] Volevo evitare il
pagamento dei dazi elevati e sottrarmi alle limitazioni. Quando il dazio
diventa così alto che la merce importata durante la fase amministrata
diventa invendibile in Svizzera a causa del prezzo finale esorbitante […]
sono scemo io, chi mai pensava che qualcuno potesse controllare le
vendite. La merce effettivamente venduta corrisponde a quella indicata
sulla fattura di vendita […]" (cfr. doc. 25 inc. AFD, pagg. 2425).
5.6. Alla luce delle dichiarazioni di B._______, le affermazioni della
ricorrente – e del teste E._______ – secondo cui il sistema informatico
non funzionava correttamente tra il 2003 e il 2006, nonché che tra la sua
contabilità e quella della ditta D._______ non collimano appaiono dunque
contraddittorie. Lo scrivente Tribunale sottolinea che in concreto, a parte
riportare le allegazioni di B._______ e E._______, la ricorrente non ha
prodotto prova alcuna dimostrante il malfunzionamento del suo sistema
informatico, nonché dell'assenza di legame tra le contabilità delle due
suddette ditte. Da un esame della documentazione agli atti emerge che il
numero d'invio indicato dalla ditta D._______ sulle proprie fatture sotto la
dicitura "vostro riferimento" coincide con quello indicato nelle fatture della
ricorrente sotto la dicitura "nostro riferimento". Confrontando le fatture
della merce dichiarata con quelle emesse dalla ricorrente al momento
della vendita dei prodotti ortofrutticoli, sia la DCD che la DGD potevano
pertanto verificare l'esistenza di eventuali irregolarità e calcolare il dazio e
l'IVA ancora dovuti. Le differenze di peso e del tipo di merce constatate
dalle suddette autorità doganali non inficiano la loro posizione, bensì
comprovano l'esistenza delle irregolarità da loro constatate. In assenza di
prove contrarie è dunque a giusto titolo che la DCD e successivamente la
DGD hanno considerato come collegate tra di loro le contabilità delle due
ditte.
5.7. Ciò posto, lo scrivente Tribunale constata che a parte le
contestazioni legate al metodo di calcolo utilizzato dall'autorità inferiore –
in particolare in merito alla sovrapposizione della contabilità della ditta
ricorrente e quella della D._______ operata dall'autorità inferiore – per
dedurre i dazi e l'IVA arretrati, la ricorrente non porta alcun preciso e
circostanziato elemento che giustifichi il fatto che le 196 dichiarazioni
doganali qui contestate siano conformi a quanto disposto dalla
legislazione doganale applicabile. In tali circostanze, sulla scorta del
principio di articolazione delle censure (cfr. consid. 3.2 del presente
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giudizio), lo scrivente Tribunale non entra nel merito dell'analisi di ulteriori
censure che non sono state sostanziate e conferma quindi su questo
punto la decisione qui impugnata.
5.8. A titolo abbondanziale, si rileva altresì che non giova poi alla
ricorrente sostenere che le autorità doganali sarebbero state carenti nel
controllo e nella verifica della merce da lui importata, in particolare che le
stesse avrebbero dovuto contestare la qualità della merce al momento
della dichiarazione d'entrata e non successivamente (cfr. replica
19 gennaio 2010, pagg. 67). In effetti, in virtù del principio
dell'autodichiarazione spetta al contribuente – in casu alla ricorrente – il
compito d'esaminare se adempie le condizioni d'assoggettamento e in
caso di dubbi, d'informarsi presso le autorità (cfr. decisione del Tribunale
federale 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.4), nonché di
dichiarare correttamente la merce. Se si astiene da ciò, egli non può in
seguito invocare una negligenza da parte delle autorità doganali per
opporsi alla percezione dei dazi doganali. Anche questa censura va
pertanto respinta.
6.
La ricorrente sostiene poi che poiché la DCD e la DGD di fatto
formerebbero un'unità singola, non le sarebbe stata garantita
l'indipendenza di giudizio (cfr. ricorso, nel merito, punto 6).
In proposito si rileva che è la legislazione doganale stessa a designare
quale autorità di ricorso competente per statuire sulle decisioni degli uffici
doganali la DCD e quella competente per statuire sulle decisioni della
DCD la DGD (cfr. art. 109 vLD, attuale art. 116 LD). Di fatto la DCD e la
DGD hanno pertanto agito conformemente alla legislazione doganale. Ciò
posto, lo scrivente Tribunale sottolinea che in virtù dell'art. 190 Cost. egli
è tenuto ad applicare la vLD e l'attuale LD, motivo per cui non è
competente per valutare l'asserita mancanza d'indipendenza di giudizio.
Nondimeno, si rileva che la ricorrente ha la possibilità di impugnare la
decisione della DGD dapprima dinanzi allo scrivente Tribunale e
successivamente dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 109 vLD, art. 33
LTAF e 86 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]), ciò che le garantisce l'indipendenza di giudizio, potendo
ottenere delle decisioni distinte da due autorità di ricorso indipendenti da
quelle doganali. La censura della ricorrente va pertanto respinta.
7.
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La ricorrente, facendo riferimento a quanto da lei censurato mediante
ricorso 18 marzo 2008 dinanzi alla DGD (cfr. doc. 55 inc. AFD, punti 78),
ritiene poi che una semplificazione della procedura di contingentamento
si imponga nel caso concreto. Nel citato ricorso, essa ha indicato che il
1° gennaio 2007 è entrata in vigore una modifica dell'Ordinanza
dell’UFAG del 12 gennaio 2000 concernente la determinazione di periodi
e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti
doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche nonché di fiori
recisi freschi (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF, RS
916.121.100), rispettivamente dell'OIEVFF che – a suo dire – prevede
una semplificazione nella classificazione di alcuni prodotti ortofrutticoli.
Essa ritiene dunque che in virtù del principio della legge più favorevole
(lex mitior) la decisione qui impugnata dovrebbe essere rivista sulla base
dei nuovi criteri più favorevoli rispetto a quelli previsti in precedenza da
dette Ordinanze (cfr. ricorso, nel merito, punti 78).
In merito lo scrivente Tribunale sottolinea che, come indicato in
precedenza (cfr. consid. 2.1, in merito alla determinazione del dazio
consid. 5.1.4), alla presente fattispecie va applicata la legislazione
doganale in vigore al momento in cui sono avvenute le importazioni qui
esaminate. Per quanto concerne la determinazione del dazio, la legge
doganale è chiara stabilendo che lo stesso va calcolato in base alle
aliquote e ai fattori determinanti in vigore il giorno nel quale comincia
l'obbligo di pagamento e dunque in base alle voci di tariffa in vigore al
momento dell'accettazione della dichiarazione doganale (cfr. artt. 21
cpv. 2 e 11 cpv. 1 vLD, disposizioni riprese dagli attuali artt. 19 cpv. 1
lett. b e 69 lett. a LD). Ne discende che per quel che concerne la
determinazione del dazio la legislazione doganale non lascia spazio ad
un'applicazione retroattiva delle voci tariffali attuali, quand'anche
quest'ultime dovessero rilevarsi più favorevoli per la ricorrente. Non è
dunque rilevante verificare se in concreto le due Ordinanze da lei citate
abbiano introdotto una semplificazione della classificazione tariffaria dei
prodotti ortofrutticoli, dal momento che la modifica da lei indicata è entrata
in vigore il 1° gennaio 2007, ovvero posteriormente ai fatti in esame e non
risulta applicabile alla presente fattispecie. Si ricorda infatti che le
irregolarità rilevate dalle autorità doganali concernono dei prodotti
ortofrutticoli importati e dichiarati in Svizzera tra il 2003 e il 2006. Trattare
diversamente il caso concreto – su pretesto che le voci tariffarie sono
state notevolmente semplificate – rispetto a quello di terzi, la cui
procedura è anch'essa tutt'ora pendente o è stata giudicata secondo il
diritto vigente al momento dei fatti esaminati, comporta una disparità di
trattamento e come tale viola il principio dell'uguaglianza giuridica. In virtù
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di tale principio, le leggi devono infatti essere applicate con criteri di
uguaglianza, di modo che una medesima autorità deve interpretarle in
maniera costante e adottare, nelle medesime circostanze, decisioni
equivalenti e, in circostanze diverse, decisioni diverse (cfr. SCOLARI, op.
cit., n. 436 con rinvii). In tali circostanze, la censura sollevata dalla
ricorrente va respinta.
8.
Da ultimo la ricorrente contesta le spese di procedura addossatole dalla
DGD, ritenendole eccessive e non sostanziate da una distinta spese.
Essa postula la produzione di una distinta spese, nonché una riduzione
delle stesse (cfr. ricorso, nel merito, punto 6).
Al riguardo lo scrivente Tribunale rileva che la DGD – come da lei stessa
indicato nella propria risposta – ha a giusto titolo calcolato le spese di
procedura sulla base del valore litigioso e della complessità della causa.
applicando l'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse
e le spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0), secondo cui
se il valore litigioso si situa tra fr. 500'000. e 1'000'000., la tassa è
compresa tra fr. 5'000. e 20'000.. In considerazione del valore litigioso
che ammonta a ben fr. 939'079.90 (= fr. 902'671.30 di dazio doganale +
fr. 36'408.60 di IVA), nonché vista la complessità della procedura
nell'ambito della quale le autorità doganali hanno esaminato un numero
sostanzioso di invii effettuati tra il 2003 e il 2006, constatando l'irregolarità
di ben 196 invii, le spese processuali di fr. 9'000. appaiono appropriate.
In tali circostanze, non si giustifica né la produzione di una distinta spese
da parte della DGD, né una riduzione delle spese giudiziarie. La censura
sollevata dalla ricorrente è infondata e va pertanto respinta.
9.
Visto quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve
essere integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione
qui impugnata. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente (art. 1
segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF;
RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 12'500. (art. 4
TSTAF), importo che verrà integralmente compensato con l'anticipo
spese di fr. 12'500. versato il 10 agosto 2009 dalla ricorrente. Alla
ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 12'500. sono poste a carico della ricorrente e
interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato.
3.
Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario),
– autorità inferiore (n. di rif. 64.4.48010.148.05; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
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