B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-4016/2012
S e n t e n z a d e l 6 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Markus Metz (presidente del collegio),
giudice Pascal Mollard, giudice Michael Beusch,
cancelliera Frida Andreotti.
Parti
A._______Sagl, …,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane DGD,
Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
(TTPCP), riscossione posticipata.
A-4016/2012
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Fatti:
A.
La A._______ (in seguito: A._______) è una società a garanzia limitata
con sede a X._______, il cui scopo figurante dall'estratto del Registro di
commercio è, tra l'altro, la riparazione e l'esecuzione di pezzi e accessori
dei veicoli a motore, macchine agricole, battipista, veicoli pesanti. La
A._______ è proprietaria di un trattore a sella, marca Scania … con
numero di matricola … (in seguito: trattore a sella), assoggettato alla
Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (di seguito:
TTPCP). Esso è stato immatricolato a nome della A._______, numero di
detentore …, dal 26 maggio 2011 all'8 giugno 2011 con la targa di
controllo TI …, dal 25 novembre 2011 al 13 marzo 2012 con la targa di
controllo TI … .
B.
In base ai dati notificati dall'Ufficio della circolazione stradale del Canton
Ticino, la Direzione generale delle dogane (in seguito: DGD) ha potuto
constatare che nel periodo 8 marzo 2011 – 25 maggio 2011, il trattore a
sella aveva percorso 1'469.10 km senza essere immatricolato. Il medesi-
mo era difatti stato registrato con le targhe professionali TI …, trainante
un semirimorchio per il trasporto di cose … immatricolato con la targa di
controllo TI … a nome della ditta B._______ SA, dai seguenti impianti di
controllo: Bellinzona il 12 aprile 2011 alle ore 05.46, San Bernardino Nord
il 12 aprile 2011 alle ore 06.30, San Bernardino Sud il 12 aprile 2011 alle
ore 14.05, Bellinzona il 14 aprile 2011 alle ore 12.54 e il 12 maggio 2011
alle 14.35. Dalle fotografie scattate durante i passaggi dai predetti
impianti, la DGD ne aveva dedotto che il trattore a sella munito di
rimorchio era stato utilizzato per trasportare delle cose. Considerato
come l'impiego delle targhe professionali da parte della A._______ non
adempisse alle specifiche norme in materia, la DGD ha dunque postulato
in data 2 maggio 2012 la riscossione posticipata della tassa sul traffico
pesante per complessivi fr. 1'373.00.
C.
Facendo uso del proprio diritto di essere sentito, la A._______, per il
tramite del suo amministratore unico, ha inoltrato le proprie osservazioni il
3 maggio 2012. Contestando la predetta decisione di riscossione
posticipata, essa ne ha postulato l'annullamento, asserendo, in sunto, di
aver sempre effettuato corse nel rispetto della legge e che i viaggi citati
dall'autorità inferiore erano stati eseguiti esclusivamente per trasferimenti
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di veicoli in panne o parti di essi, nel rispetto quindi delle normative
applicabili. Facendo riferimento ad una decisione presa dalla DGD nel
corso del mese di febbraio del medesimo anno che la concerneva, essa
ha ribadito come l'autorità inferiore si fosse già espressa in merito alla
questione, peraltro accertando l'esenzione dal pagamento della TTPCP
per trasporti eseguiti da tempo con il medesimo rimorchio e alle
medesime condizioni di cui al caso in esame.
D.
Preso atto delle predette osservazioni, in data 15 giugno 2012 la DGD ha
comunicato alla A._______ di ritenere giustificato nella fattispecie il
pagamento della TTPCP per la corsa del 12 aprile 2011, mentre di esone-
rare i viaggi del 14 aprile 2011 e del 12 maggio 2011 non avendo i
medesimi implicato alcun trasporto di cose. L'autorità ha difatti avuto mo-
do di constatare come dalle fotografie scattate dagli impianti di controllo
emergesse in particolare che in data 12 aprile 2011 il trattore a sella fosse
stato impiegato per il trasporto dalla Svizzera tedesca al Ticino di un
battipista facendo uso delle targhe professionali TI … . Ritenuto come da
sue informazioni la A._______ non fosse specializzata in questo genere
di riparazioni, la DGD ne aveva dunque dedotto che il battipista fosse
stato trasferito presso la fabbrica di competenza situata nella Svizzera
tedesca. Fondandosi anche sull'opinione dell'Ufficio cantonale della
circolazione – autorità competente in materia di targhe professionali – la
DGD ha dunque ribadito l'assoggettamento della corsa del 12 aprile 2011,
non trattandosi di un trasporto di parti di veicoli connesso a riparazioni o
trasformazioni del veicolo nella propria azienda né tantomeno di un
trasferimento di un veicolo in panne o danneggiato in seguito a incidente
fino alla più vicina officina di riparazione. Alfine di tassare la corsa del
12 aprile 2011, l'autorità inferiore ha quindi chiesto alla A._______ di
volerle comunicare l'intera tratta di strada percorsa.
E.
Con e-mail del 20 giugno 2012, la A._______ ha contestato le conclusioni
alla quale è giunta la DGD, postulandone l'annullamento e quindi
l'esenzione della TTPCP per la corsa del 12 aprile 2012, siccome il
battipista in questione era stato recuperato dal Canton Grigioni per
procedere presso l'azienda medesima a X._______ alla riparazione delle
pompe idrostatiche, della fresa e degli aggregati che presentavano
diverse rotture.
F.
Ritenendo non giustificate le obiezioni sollevate dalla A._______, con
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decisione formale 27 giugno 2012 la DGD ha proceduto con la notifica del
pagamento della TTPCP pari a fr. 175.55 per la corsa del 12 aprile 2011
eseguita con il trattore a sella.
G.
La A._______ (di seguito: ricorrente) è insorta, per il tramite del proprio
amministratore unico, conto la predetta decisione resa dalla DGD con
ricorso 30 luglio 2012 dinnanzi al Tribunale amministrativo federale
postulandone l'annullamento. In sostanza, nel proprio gravame la
ricorrente sostiene che il viaggio del 12 aprile 2012 deve essere esentato
dalla TTPCP visto che il battipista trasportato è stato recuperato in panne
dal luogo ove essa si è prodotta per essere trasferito fino alla sua azienda
per l'esecuzione delle necessarie riparazioni alle pompe idrostatiche.
Essa contesta altresì in maniera recisa l'affermazione dell'autorità
inferiore secondo la quale un battipista, non abilitato alla circolazione su
strada, non può essere considerato un veicolo in panne giusta la
legislazione applicabile, motivo per cui il suo recupero non può essere
effettuato tramite l'uso delle targhe professionali.
H.
Chiamata ad esprimersi, con risposta 13 settembre 2012 la DGD ha
postulato il rigetto integrale del gravame con conseguente onere di spesa
alla ricorrente, ribadendo, in sunto, la fondatezza delle propria decisione
in base alle motivazioni ivi addotte.
I.
La ricorrente ha replicato in data 28 settembre 2012. In sintesi, essa ha
stigmatizzato le affermazioni dell'autorità inferiore basate a suo dire su
mere supposizioni, dolendosi nuovamente di un'errata interpretazione
afferente il termine "veicolo". Ha obiettato parimenti come il chilome-
traggio, e di conseguenza l'importo di fatturazione, non fosse corretto,
ribadendo nel contempo come il battipista in panne fosse stato
recuperato dal luogo ove essa si era verificata.
J.
L'8 ottobre 2012 la ricorrente ha trasmesso allo scrivente Tribunale una
nuova decisione di imposizione TTPCP pervenutale dalla DGD concer-
nente tre specifiche fatture, comunicando di ritenere bloccati gli ulteriori
costi di richiamo addebitatile, fino alla presente decisione da parte dello
scrivente Tribunale. Chiamata ad esprimersi in merito, l'autorità inferiore
ha preso posizione in data 19 ottobre 2012, illustrando le modalità di
registrazione della contabilità da parte del proprio sistema informatico e
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Pagina 5
specificando per ogni fattura menzionata nella decisione di imposizione le
relative date di pagamento nonché i solleciti inviati alla ricorrente.
Considerato come la riscossione delle tasse e degli interessi delle tre
fatture menzionate non fosse oggetto di ricorso, l'autorità inferiore ha
dunque precisato come fino alla presa di decisione da parte del Tribunale
amministrativo federale non risulteranno ulteriori tasse o dispendi.
K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire nel
merito della vertenza che qui ci occupa in virtù degli artt. 1 e 31 segg.
della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto
direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura
dinanzi alla scrivente autorità giudicante è retta dalla Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (cfr. art. 52 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione resa della DGD fondata sul diritto
pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al
pagamento a posteriori della TTPCP. Comportando il medesimo un onere
pecuniario, dato è quindi l'interesse a ricorrere. Da qui la legittimazione
della ricorrente (cfr. art. 48 cpv. 1 PA).
1.4 Stante quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi
essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Il Tribunale amministrativo federale dispone di un pieno potere di
cognizione dei fatti e del diritto (FF 2001 3811). Con ricorso al Tribunale
amministrativo federale possono quindi essere invocati la violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza-
mento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
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PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008,
n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.). Ai sensi
dell'art. 49 lett. b PA, l'accertamento dei fatti è incompleto allorquando
tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la
decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore.
L'accertamento è invece inesatto allorquando l'autorità ha omesso
d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera
erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha
fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli
atti dell'incarto, ecc. (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 395; OLIVIER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [ed.], VwVG Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [di seguito: Praxiskom-
mentar VwVG], Zurigo/Ginevra/Berna 2009, n. 37 e 38 ad art. 49 PA).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). Il principio inquisitorio
non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle
parti di collaborare all'istruzione di causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).
Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il
ricorrente che interpone un ricorso nel proprio interesse, comprende, in
particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto come in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (cfr. art. 52 PA; DTF 119 II 70 consid. 1, MOOR/POLTIER,
op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3 Quanto alle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio, in difetto di
disposizioni speciali in materia, il giudice si ispira all'art. 8 del Codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), in virtù del quale chi
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vuol dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto da lui asserita,
deve fornirne la prova. Incombe pertanto all'amministrato il compito di
stabilire i fatti che sono di natura a procurargli un vantaggio e all'ammi-
nistrazione di dimostrare l'esistenza di quelli che assoggettano ad un
obbligo in suo favore. L'assenza di prove va a scapito della parte che
intende trarre un diritto da una circostanza di fatto non provata. Inoltre la
sola allegazione non basta (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del
19 dicembre 2011 consid. 1.2.2 con rinvii, A-4480/2010 del 30 novembre
2011 consid. 1.3.2 con rinvii). Il principio inquisitorio non ha alcuna in-
fluenza sulla ripartizione dell'onere probatorio poiché interviene ad un
stadio anteriore (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-
4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.2 con rinvii). Applicate al
diritto fiscale, le predette regole sulla ripartizione dell'onere probatorio
presuppongono quindi che spetti all'amministrazione fiscale l'onere della
prova delle circostanze di fatto che determinano l'imposizione o l'importo
del credito fiscale, ovvero i fatti che fondano o aumentano l'imposizione.
Invece, l'assoggettato assume l'onere della prova delle circostanze di fat-
to che diminuiscono o tolgono l'imposizione, ovvero i fatti che l'esonerano
o riducono l'importo dell'imposta (cfr. decisioni del Tribunale federale
2C_814/2010 del 23 settembre 2011 consid. 5.4 e 2A.642/2004 del
14 luglio 2005 in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] vol. 75 pag. 495 e
segg. consid. 5.4; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-
6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del 19 dicembre
2011 consid. 1.2.3 con rinvii, A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 5.2
con rinvii).
2.4 Stante l’art. 61 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti all’autorità inferiore.
Anche se la procedura di ricorso è retta in maniera generale dal principio
della massima inquisitoria, non spetta tuttavia alle autorità di ricorso
ricostruire la fattispecie determinante per la decisione (cfr. decisione della
Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni del 21 giugno
2004 in Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confede-
razione [GAAC] 68.156 consid. 3bb; KÖLZ/HÄNER, op. cit., cifra 676
consid. 3bb). Nel contesto della procedura di ricorso si tratta piuttosto di
esaminare la fattispecie così come è stata stabilita dall’autorità inferiore e,
nel caso particolare, di confermarla o di completarla. In principio,
allorquando l’autorità ammette interamente o in parte il ricorso, essa
statuisce sul medesimo affare (decisione di natura riformatoria; art. 61
cpv. 1 PA ab initio). Eccezionalmente, sussiste anche la possibilità di
rinviare la causa all’autorità inferiore con istruzioni imperative, affinché
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renda una nuova decisione (decisione di natura cassatoria; art. 61 cpv. 1
PA in fine). Siffatto rinvio si giustifica segnatamente nel caso in cui altri
elementi relativi alla fattispecie devono essere constatati e che la
procedura di amministrazione delle prove risulta essere troppo gravosa
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1362/2006 del
30 maggio 2007 consid. 1.3; KÖLZ/HÄNER, op. cit., cifra 694). In una
simile evenienza si intende salvaguardare il principio della doppia istanza
di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i
quali, per definizione, saranno nuovi, ciò che sarebbe escluso se lo scri-
vente Tribunale statuirebbe (cfr. a tal riguardo la già citata GAAC 68.156
consid. 3bb con i riferimenti dottrinali ivi citati). Anche se la scrivente
autorità di ricorso è competente per procedere a ulteriori atti istruttori volti
ad acclarare la fattispecie, è preferibile infine che sia l’autorità inferiore,
peraltro è la più competente in materia, a pronunciarsi sulla causa.
Il rinvio è invece indispensabile allorquando appare che la fattispecie
determinante è stata manifestamente constatata in maniera inesatta o
incompleta e che conseguentemente, ciò configura una grave violazione
dell’art. 49 lett. b PA. In simili casi, una decisione di natura riformatoria
emanata dallo scrivente Tribunale non entra più in linea di conto
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., nn.m. 2.191, 3.197 e segg.).
3.
L'oggetto del litigio concerne un'imposizione alla TTPCP per il viaggio
avvenuto il 12 aprile 2012 fondata sull'art. 24 cpv. 4 dell'Ordinanza del 20
novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV, RS 741.31).
3.1 Giusta l'art. 85 cpv. 1 della Costituzione federale della Confedera-
zione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), la Confederazione può
riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al
consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non
possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. Su tale base è
riscossa dal 1° gennaio 2001 una tassa sul traffico pesante commisurata
alle prestazioni (TTPCP) sui veicoli pesanti a motore e sui rimorchi
immatricolati in Svizzera e all'estero, destinati al trasporto di beni o di
persone (cfr. art. 3 della Legge federale del 19 dicembre 1997
concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni;
LTTP, RS 641.81). La tassa è calcolata in base al peso totale massimo
autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi. Nel caso di veicoli
combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può
essere utilizzato come base di calcolo della tassa. La tassa può inoltre
essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo (cfr. art. 6
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Pagina 9
LTTP). Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della riscossione della
tassa (cfr. art. 10 cpv. 1 LTTP).
3.2 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo
(cfr. art. 5 cpv. 1 LTTP). A tenore dell'art. 2 dell'Ordinanza del 6 marzo
2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP, RS 641.811), gli
autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto secondo gli artt. 11 cpv. 1
e 20 cpv. 1 dell'Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41) sono assoggettati alla
tassa, sempre che il loro peso totale giusta l'art. 7 cpv. 4 OETV sia
superiore a 3,5 tonnellate. Tra i predetti veicoli, rientrano altresì i trattori a
sella e gli autoarticolati (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. i OETV). I "trattori a sella"
sono autoveicoli (classe N) costruiti per trainare semirimorchi; possono
avere un ponte di carico proprio. L’"autoarticolato" è la combinazione di
un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classificazione quali
veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore
a sella (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. i OETV). Gli autoveicoli di trasporto con
classe N sono autoveicoli per il trasporto di cose (cfr. art. 12 cpv. 1
OETV).
3.3
3.3.1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla
tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego
particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale (cfr. art. 3
LTTP). L'art. 3 OTTP prevede una serie di eccezioni all'obbligo del
pagamento della tassa. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. f OTTP, con rimando
agli artt. 22 e segg. OAV, i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di
targhe professionali svizzere sono esentati dall'obbligo di pagamento.
3.3.2 L'art. 24 OAV illustra le modalità d'uso delle targhe professionali.
La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe
professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella
licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle
prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle
prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o
controllare una riparazione (cfr. art. 24 cpv. 1 OAV). Stante l'art. 24 cpv. 2
OAV, le targhe professionali possono dunque essere adoperate per: il
servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare (lett. a); trasferire
e provare veicoli, nell’ambito del commercio automobilistico, su cui sono
eseguite riparazioni e trasformazioni (lett. b); la prova di veicoli nuovi da
parte del costruttore e dell’importatore (lett. c); consentire a esperti di
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Pagina 10
esaminare veicoli (lett. d); la presentazione del veicolo all’esame ufficiale
e le corse effettuate per detto esame (lett. e); tutte le altre corse gratuite,
purché nel o sul veicolo vi siano nove persone al massimo, conducente
compreso (lett. f). L'art. 24 cpv. 4 OAV sancisce quindi che i veicoli a
motore pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati
soltanto per i seguenti trasporti di cose: trasporti di parti di veicoli in
connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria
azienda (lett. a); trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere
b-e (lett. b); rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o
danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell’incidente
fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all’azienda del
titolare della licenza di circolazione collettiva (lett. c).
4.
4.1 Nella fattispecie, l'autorità inferiore intende riscuotere posticipata-
mente l'importo relativo alla tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni poiché sostiene che il battipista è stato trasferito con le targhe
professionali fino all'azienda della ricorrente a X._______, soltanto dopo
essere stato riparato in un'azienda del Canton Grigioni. Ciò che significa,
in applicazione delle norme di legge afferenti la fattispecie, che il trasporto
effettuato il 12 aprile 2012 non si è trattato né di un rimorchio a traino di
un veicolo in panne o danneggiato a seguito di un incidente, né del
trasporto di qualche pezzo di sostituzione finalizzato alla riparazione di un
veicolo nella propria azienda. Essa è inoltre dell'avviso che il battipista,
proprio per le proprie caratteristiche, non è in nessun modo autorizzato a
circolare su strada. Adduce difatti che con il termine "rimorchiare a traino,
soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati" si intende veicoli in
avaria impossibilitati a proseguire la corsa. A suo giudizio, un battipista
non potrebbe dunque mai ritrovarsi in questa situazione, siccome non ha
il permesso per circolare su strada.
4.2 A sostegno della richiesta di modifica della decisione impugnata, la
ricorrente ritiene invece che il trasporto del battipista debba essere
esentato dalla riscossione della TTPCP, poiché il medesimo è stato
recuperato rotto dal luogo della panne e trasferito fino alla propria
azienda per l'esecuzione delle riparazioni alle pompe idrostatiche. Le
medesime sono state smontate a X._______ e sono quindi state spedite
ad una ditta specializzata per la loro revisione, dopodiché le sono state
ritornate per procedere alla riparazione. Giudica dunque opinabile
l'interpretazione della nozione di veicolo da parte dell'autorità, non
specificando alcuna legge che i veicoli in panne recuperati debbano
essere immatricolati o abilitati alla circolazione su strada.
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Pagina 11
4.3 Stante quanto precede, l'interpretazione del tenore dell'art. 24 cpv. 4
OAV appare controversa. Alfine di poter valutare se il trasporto del
battipista effettuato con targhe professionali sia conforme alla norma di
legge testé menzionata, il giudizio del caso in esame implica avantutto
l'interpretazione, con riferimento alle circostanze del caso di specie, dei
termini "veicolo", "panne" e dunque "veicolo in panne" nonché "luogo
della panne".
5.
Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui
metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero
l'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n.m. 2.180 e segg.). Per
costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2) la
legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera
(interpretazione letterale). Tale interpretazione si fonda sul significato
letterale, il senso del termine e l'uso che viene fatto del medesimo nella
lingua (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n.m. 2.183), le tre
versioni linguistiche essendo, di principio, equivalenti (cfr. DTF 135 IV 113
consid. 2.4.2 con riferimenti ivi citati). Tuttavia, se il testo non è
perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,
deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in
considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo
della disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova
fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che
essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica; DTF 135
II 78 consid. 2.2; DTF 135 V 153 consid. 4.1, DTF 131 II 249 consid. 4.1;
DTF 134 I 184 consid. 5.1; DTF 134 II 249 consid. 2.3). I lavori
preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure
si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per
determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni
erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni
recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata
se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V
170 consid. 4.1 con riferimenti). Occorre prendere la decisione
materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un
risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale
non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al
senso di una norma preferisce, pragmati-camente, ispirarsi a un
pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono possibili
più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la
Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal
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testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non
potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.),
parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie
alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid. 3.5, DTF 131 II 710 consid. 4.1;
DTF 130 II 65 consid. 4.2).
6.
6.1 Il primo termine determinante che pone problemi è dunque quello di
"veicolo".
6.1.1 Per l'autorità inferiore, che ha adottato le interpretazioni fornitele
dall'Ufficio federale delle strade (di seguito: USTRA; cfr. doc. 15 prodotto
dall'autorità inferiore), un "veicolo (in panne)" può trattarsi unicamente di
un veicolo che può ed è autorizzato a circolare su strada (cfr. risposta
13 settembre 2012 pag. 5 in fine). La ricorrente contesta tale interpre-
tazione, che a suo dire non poggia su alcuna specifica base legale.
Pretende inoltre di estendere il campo d'applicazione dell'art. 24 cpv. 4
OAV a sollevatori, barche, trattori da vigneto e trattori agricoli utilizzati
solo in serre, veicoli speciali, macchine da cantiere utilizzate solo in
luoghi, cantieri e cave private e recintate, veicoli per le manutenzioni di
gallerie o terreni da golf, privati e di alta montagna e così via.
Interpretazione recisamente contestata dalla DGD che, richiamando la
giurisprudenza restrittiva del Tribunale federale relativa all'art. 24 cpv. 4
OAV (cfr. sentenze del Tribunale federale 6S.223/2004 del 23 settembre
2004 e 6S.22/2005 del 4 maggio 2005), ritiene che non vi è alcun
margine di manovra per estendere a piacere il campo di applicazione. In
sede di replica la ricorrente sostiene dipoi che i battipista pagano
l'imposta di circolazione con relativi permessi e targhe per circolare su
strada, motivo per cui ribadisce l'inesattezza della posizione della DGD.
6.1.2 Ai sensi della OETV, sono "veicoli" tutti i veicoli a motore e quelli
senza motore definiti nell'ordinanza (cfr. art. 9 cpv. 1 OETV). I "veicoli
cingolati" sono veicoli che si muovono mediante cingoli (cfr. art. 9 cpv. 3
OETV) e sono considerati "veicoli speciali" (cfr. art. 26 cpv. 1 OETV).
Giusta l'art. 25 OETV, i "veicoli speciali" sono veicoli che, per l'uso
speciale al quale sono destinati o per altri motivi imperativi, non possono
soddisfare le prescrizioni concernenti le dimensioni, il peso o le condizioni
del percorso circolare. Essi vengono ammessi soltanto nella misura in cui
una deroga dalle prescrizioni è necessaria e la sicurezza stradale non
viene pregiudicata. Il rilascio di permessi per l’impiego di veicoli speciali si
fonda sugli articoli 78 - 85 dell'Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle
norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11). Stante l'art. 78 cpv.
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1 ONC, i veicoli speciali possono circolare sulle strade pubbliche solo in
virtù di un permesso scritto. Possono essere rilasciati permessi unici per
uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero
indeterminato di viaggi. L'art. 78 cpv. 2 lett. c ONC prevede che per i
viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono
ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia
essere rilasciati nei seguenti casi, tra essi: l'utilizzazione di veicoli
cingolati nelle regioni di sport invernali. Permessi duraturi per questo tipo
di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati
anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni.
Le versioni linguistiche tedesca e francese di tutti i predetti disposti di
legge non differiscono da quella italiana: i termini e le nozioni usate sono
difatti equivalenti.
6.1.3 Con riguardo alle summenzionate leggi, un battipista è quindi un
veicolo che può circolare su strade pubbliche solo in virtù di uno specifico
permesso rilasciato dall'autorità cantonale competente. Nel caso di
specie non è dato di sapere se il veicolo per la preparazione delle piste
disponesse di tale permesso. Lo scrivente Tribunale non è quindi in grado
di pronunciarsi in merito. Nel complesso del giudizio, si giustifica che tale
circostanza venga accertata da parte dell'autorità inferiore in applicazione
dell'art. 61 cpv. 1 PA (cfr. consid. 2.4 che precede). Circa l'estensione del
campo di applicazione dell'art. 24 cpv. 4 OAV postulata dalla ricorrente, lo
scrivente Tribunale ritiene che, alla luce di quanto appena detto, la
questione possa restare indecisa, esulando peraltro la medesima dalla
fattispecie.
6.2 Il secondo termine decisivo che occorre esaminare è quello di
"panne".
6.2.1 L'autorità inferiore, basandosi sempre sull'interpretazione del-
l'USTRA (cfr. doc. 15 prodotto dall'autorità inferiore), ritiene che per
"panne" vada inteso un difetto o un guasto tecnico che causa
un'improvvisa interruzione dell'operazione/della procedura. Reputa che
possa trattarsi di un evento di fatto o di diritto. Enuncia, quale esempio,
quando il motore non si avvia più o l'intera illuminazione non è più
funzionante (cfr. risposta 13 settembre 2012 pag. 5 in fine).
6.2.2 Il termine "panne" non è definito ad oggi in alcuna legge. Nel corso
del 2011 l'USTRA ha avviato un'indagine conoscitiva sulle nuove
ordinanze concernenti le norme e la segnaletica della circolazione
stradale. Tra di esse, l'Avamprogetto di Ordinanza sull'uso della strada
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(OUStr, Allegato 1A per I'indagine conoscitiva del 5 gennaio 2011)
contiene una definizione del termine "panne" alla quale ci si può orientare
con riferimento al caso di specie. Giusta l'art. 30 cpv. 1 del predetto
Avamprogetto, per “panne” si intende qualsiasi malfunzionamento
imprevisto del veicolo dovuto a un difetto tecnico a causa del quale sia
impossibile o giuridicamente inammissibile intraprendere o proseguire
una corsa. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la
predetta norma di legge – che verosimilmente entrerà in vigore nei
prossimi anni – può fungere da orientamento nell'interpretazione del
termine che qui ci interessa, non distanziandosi la medesima dalla
nozione in uso corrente (cfr. DTF 124 II 193 consid. 5d nonché DTF 122
IV 292 consid. 2d).
6.2.3 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato che il
battipista è stato trasferito con le targhe professionali fino all'azienda della
ricorrente, soltanto dopo essere stato riparato in un'azienda del Canton
Grigioni. A suo giudizio, il veicolo trasportato non poteva dunque essere
in panne, visto che era già stato oggetto di riparazione. Essa ha reputato
altresì che il battipista, proprio per le sue caratteristiche, non potesse
essere ritenuto alla stregua di un veicolo in panne, giacché il medesimo
non è un veicolo autorizzato a circolare su strada. L'autorità inferiore,
osservando in sede di risposta come non sia possibile chiarire in modo
definitivo se vi sia stata una panne in base alla documentazione agli atti,
è tuttavia dubbiosa circa il fatto che un'avaria si sia effettivamente
prodotta nelle vicinanze della strada pubblica proprio nel mese di aprile. A
suo avviso, il veicolo sarebbe invece stato trasportato per essere poi
sottoposto ai normali lavori di manutenzione di fine stagione.
6.2.4 In sede di ricorso la ricorrente ha precisato che, contrariamente a
quanto addotto dalla DGD, il veicolo era stato recuperato rotto dal luogo
della panne per essere trasferito fino alla propria azienda per l'esecuzione
delle riparazioni alle pompe idrostatiche. Queste ultime sarebbero state
smontate a X._______ e successivamente spedite ad una ditta
specializzata per la loro revisione. La ricorrente si sarebbe quindi
occupata della successiva riparazione. A suffragio della tesi esposta, essa
produce in sede ricorsuale "copia della fattura revisione pompe spedite
alla C._______ e ritornate via posta". In sede di replica la ricorrente ha
ribadito che nella fattispecie era la pompa di trazione ad essere rotta e
che quindi il veicolo era impossibilitato nel proseguimento del lavoro.
Aggiunge dipoi che definire a priori senza visionare e smontare il veicolo,
se il mezzo sia in panne e quindi decidere se il medesimo possa essere
trasportato con targhe professionali o meno risulterebbe, per ovvie
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ragioni, problematico per chi si deve occupare delle riparazioni. Tra i
documenti agli atti (cfr. doc. 13 prodotto dall'autorità inferiore), vi è infine
un'ulteriore affermazione della ricorrente circa lo stato del veicolo: "il
battipista era rotto ed è stato recuperato nei Grigioni dove era stazionato
per eseguire la riparazione delle pompe idrostatiche che erano rotte della
fresa e degli aggregati che presentavano diverse rotture da riparare".
6.2.5 Dal bollettino di consegna/fattura da parte della C._______, …, del
22 giugno 2011 agli atti, è attestata la riparazione ("Reparatur") della
pompa a pistoni assiali ("Axialkolbenpumpe") richiesta in data 6 giugno
2012 dalla ricorrente. Per procedere a tale riparazione è stato necessario
procedere con i seguenti lavori:
"Reinigen und kontrollieren Verschleiss- und Dichtelemente ersetzen,
Treibwerklager, Wiegenlager, Wiege, Anschlussplatte, Frontflansch,
Tellerfeder-Säule, Säule und Pass-Scheiben ersetzen,
Gehäuse überschleifen.
Hinweis: Wiege, Lagerflansch, Frontflansch und Ansteuerplatte sind
stark eingelaufen bzw. riefig und müssen ersetzt werden".
Come osserva ineccepibilmente l'autorità inferiore, dai documenti agli atti
non è dato di sapere se il battipista fosse effettivamente in panne o se
necessitasse della consueta revisione annuale. La fattura agli atti –
peraltro trasmessa in una copia non integrale – consta dell'esecuzione
segnatamente di interventi di pulizia e controllo, di sostituzione e di
affilatura. Elementi questi che assieme agli ulteriori derivanti dalle
asserzioni delle parti agli atti, non sono sufficienti perché lo scrivente
Tribunale renda una corretta valutazione del caso che qui ci occupa.
In ragione di ciò, reputato come non si tratti di formalismo eccessivo
postulare una più accurata constatazione dei fatti nel caso che ci occupa,
si giustifica – anche per salvaguardare il principio della doppia istanza di
giudizio (cfr. consid. 2.4 che precede) – di ritornare l'incarto all'autorità
inferiore affinché proceda in maniera approfondita ai necessari
accertamenti del caso e ciò alla luce della suesposta interpretazione del
termine "panne".
6.3 La terza locuzione determinante nel caso di specie è quella di "luogo
della panne".
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6.3.1 Stante l'interpretazione dell'autorità inferiore, basata sulle indica-
zioni dell'USTRA (cfr. doc. 15 prodotto dall'autorità inferiore), il "luogo
della panne" è il luogo in cui è avvenuto il difetto o il guasto (cfr. risposta
13 settembre 2012 pag. 5 in fine). Risulta dagli atti formanti l'incarto che
l'autorità di ricorso non ha chiarito se il veicolo fosse stato effettivamente
caricato dal luogo della panne. Motivo per cui, la medesima ha esposto i
propri dubbi circa le reali circostanze legate al carico del battipista sul
rimorchio, ipotizzando che anche tale condizione dell'art. 24 cpv. 4 OAV
non fosse adempiuta nella fattispecie. La ricorrente, da parte sua, ha
precisato in sede di replica che il veicolo era stato recuperato
"direttamente dal luogo di panna nelle immediate vicinanze della strada
(bordo strada) cantonale dove si trova la macchina rotta e la pista di sci
per bambini " (cfr. replica 13 settembre 2012 pag. 6).
6.3.2 Dagli atti non emergono ulteriori elementi riguardanti né il luogo
effettivo ove si sarebbe verificata la panne né il luogo di carico del
battipista, se non la generica indicazione del Canton Grigioni. Anche a
tale carenza nell'accertamento dei fatti occorre porvi rimedio, non
essendo difatti lo scrivente Tribunale in grado di pronunciarsi al riguardo.
Si giustifica quindi un rinvio all'autorità inferiore dell'incarto affinché
proceda con l'accertamento anche di questo punto.
6.4 In compendio, stante quanto precede, nel caso concreto occorre
determinare se il battipista disponesse di un permesso per circolare su
strade pubbliche, se il 12 aprile 2012 esso si trovasse in stato di panne e
dunque se effettivamente quel giorno fu caricato sul rimorchio per il
trasporto sino all'officina di riparazione dal luogo della panne (cfr. supra
consid. 5). Nella misura in cui non risultano dagli atti di causa i predetti
elementi giuridicamente rilevanti nell'applicazione della norma di legge
afferente la fattispecie, l'autorità inferiore, avventurandosi nella propria
decisione in mere congetture, ha dunque accertato in maniera lacunosa i
fatti violando così l'art. 49 lett. b PA. In simili circostanze, risulta dunque
superfluo procedere con l'esame di ulteriori censure sollevate dalla
ricorrente.
7.
In definitiva, ritenuto quanto precede, così pure l’estensione delle misure
istruttorie necessarie per acclarare i vari fatti nonché la salvaguardia del
principio della doppia istanza di giudizio, il ricorso deve essere accolto
con conseguente annullamento della decisione impugnata. In virtù
dell'art. 61 cpv. 1 PA l'incarto è rinviato all’autorità inferiore affinché
quest'ultima statuisca ai sensi dei considerandi.
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8.
Visto l'esito della procedura, nessuna spesa processuale è posta a carico
della ricorrente e dell'autorità inferiore (cfr. art. 63 PA). L'anticipo spese di
fr. 500.00 versato dalla ricorrente il 13 agosto 2012 le verrà quindi
restituito integralmente, previa indicazione delle coordinate bancarie o
postali entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio.
In base all'art. 64 cpv. 1 PA in combinato disposto con con l'art. 7 cpv. 1
del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS
173.320.2), l'autorità giudicante, se ammette il ricorso, può assegnare al
ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate
che ha sopportato. L'indennità è altresì dovuta anche in caso di
accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore
perché proceda ad un complemento d'istruttoria (cfr. DTF 132 V 215
consid. 6.2). In concreto, con riferimento all'art. 8 TS-TAF a contrario,
poiché non rappresentata da un avvocato o da un altro mandatario
professionale, alla ricorrente non compete un'indennità per ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto con conseguente annullamento della decisione
27 giugno 2012 resa dalla Direzione generale delle dogane. La causa è
rinviata all'autorità inferiore affinché, secondo i considerandi, esperisca i
necessari accertamenti e statuisca nuovamente.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 500.00 versato dalla
ricorrente a titolo di anticipo per i presunti costi processuali le verrà
integralmente restituito. Quest'ultima è invitata a comunicare alla
scrivente autorità giudiziaria entro un termine di 30 giorni dalla crescita in
giudicato del presente giudizio, il numero di conto sul quale dovrà essere
effettuato il versamento.
3.
Alla ricorrente non vengono riconosciute indennità per ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario);
– autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Markus Metz Frida Andreotti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (cfr. artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
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conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(cfr. art. 42 LTF).
Data di spedizione: