Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A4205/2009
Sen t e n z a d e l 1 7 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudice Markus Metz (presidente del collegio),
giudice Michael Beusch, giudice André Moser,
cancelliera Frida Andreotti.
Parti A._______,
patrocinata da B._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Esazione posticipata di tributi doganali.
A4205/2009
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Fatti:
A.
La A._______ SA (in seguito: A._______) dispone di un'autorizzazione
generale di importazione. Sulla base del bando di concorso dell'Ufficio
federale dell'agricoltura del 22 novembre 2007, il contingente doganale
parziale relativo all'importazione di insaccati (salame, coppa, mortadella,
ecc.) messo all'asta per l'anno 2008 era di 4'086'500 kg lordi.
B.
Il 1° aprile 2008 la ditta B._______ SA (in seguito: B._______) ha
sdoganato per conto della A._______, l'importazione di 58.90 kg lordi di
salame crudo stagionato che ha dichiarato all'aliquota di dazio
preferenziale del contingente, utilizzando la voce doganale 1601.0011 /
aliquota di dazio fr. 110. per 100 kg di peso lordo.
C.
Con scritto del 20 dicembre 2008 la Direzione generale delle dogane (in
seguito: DGD) ha informato la A._______ di aver effettuato un controllo a
posteriori dei dazi di importazione e di aver constatato un'importazione
errata di merce, essendo stato dichiarato il predetto invio del 1° aprile
2008 senza una domanda d'imposizione all'aliquota di dazio
preferenziale. Di conseguenza, l'autorità ha comunicato la sua volontà di
procedere a una riscossione posticipata della differenza dei tributi tra le
aliquote di dazio fuori contingente e le aliquote applicate in modo
inesatto, per un importo totale di fr. 472.25 (IVA inclusa).
D.
Il 19 gennaio 2009 la B._______ ha prodotto alla DGD copia della
dichiarazione originale in fattura relativa all'importazione del salame crudo
stagionato avvenuta il 1° aprile 2008, sostenendo che al momento dello
sdoganamento vi erano tutti i presupposti e i documenti delle prove di
origine valide per poter dichiarare l'aliquota del dazio preferenziale
nell'ambito del contingente e ribadendo che il dichiarante aveva
commesso una semplice dimenticanza non segnando con una crocetta la
preferenza di origine Italia. La B._______ ha quindi chiesto la rettifica
della decisione di imposizione.
E.
In data 28 maggio 2009 la DGD, constatando l'importazione illegale
all'aliquota di dazio del contingente di salame crudo stagionato ha quindi
emanato la decisione di riscossione posticipata della differenza dei tributi
tra l'aliquota di dazio fuori contingente (voce di tariffa 1601.0019, aliquota
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per 100 kg peso lordo di fr. 893.) e l'aliquota applicata in modo inesatto
(voce di tariffa 1601.0011, aliquota per 100 kg peso lordo di fr. 110.), per
un totale di fr. 472.25 (IVA inclusa). Tale importo non è finora stato
corrisposto dalla A._______.
F.
Per il tramite della B._______, la A._______ (in seguito: ricorrente) è
insorta contro la decisione di imposizione relativa all'importazione di
salame crudo stagionato con ricorso 25 giugno 2009 davanti al Tribunale
amministrativo federale. Con tale atto essa postula l'annullamento della
decisione della DGD, sostenendo che l'autorità inferiore non ha tenuto
conto del fatto che la documentazione necessaria per lo sdoganamento è
stata controllata dal funzionario doganale, che non è stato considerato il
suo diritto oggettivo quale importatrice a introdurre la merce sul territorio
svizzero, che non sono state ritenute la responsabilità marginale del
collaboratore dello spedizioniere, del difficile momento di congiuntura e
della sua buona fede.
G.
Con atto di risposta del 26 agosto 2009 la DGD ha chiesto di respingere il
gravame con onere di spese. Richiamando le disposizioni legali
applicabili e il modo di procedere degli importatori in tale contesto,
osserva come la ricorrente non abbia sanato la situazione nei termini
previsti dalla legge e proprio per tale motivo, conferma la propria
decisione di riscossione posticipata.
H.
Facendo riferimento alla decisione del Tribunale amministrativo federale
A6595/2009 del 4 aprile 2010, tramite ordinanza 27 luglio 2010 lo
scrivente Tribunale ha invitato la DGD a comunicare in che misura la
A._______ avesse utilizzato il contingente doganale parziale per i prodotti
carnei n. 301 "insaccati" (salame, coppa, mortadella, ecc.) – UE,
acquistato all'asta per l'anno 2008. Con missiva 18 agosto 2010, l'autorità
inferiore ha risposto che per l'anno 2008 la ditta ricorrente aveva potuto
beneficiare di una quota parte di contingente pari a 117'924 kg per i
prodotti carnei n. 301 "insaccati" – UE. Al 31 dicembre 2008 essa aveva
utilizzato 117'921.1 kg della quota parte di contingente attribuita per un
saldo attivo di kg 2.9. La ricorrente non ha presentato osservazione
alcuna al riguardo.
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I.
Ulteriori fatti e argomenti verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire nel merito
della vertenza che qui ci occupa in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della
Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente
dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinanzi alla
scrivente autorità giudicante è retta dalla Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso è stato
interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto
delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52
PA). L'atto impugnato è una decisione della DGD, autorità ai sensi
dell'art. 33 PA, fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che
condanna la ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali.
Comportando il medesimo un onere pecuniario, dato è quindi l'interesse a
ricorrere. Da qui la legittimazione della ricorrente (cfr. art. 48 cpv. 1 PA).
Stante quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi
essere esaminato nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. art. 49 PA). Da parte
sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
adotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna
2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima inquisitoria e
dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. Secondo il
principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip"), l'autorità di ricorso
non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non
possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti,
non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo federale A7933/2008 dell'8 febbraio 2010; ANDRÉ
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MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pagg. 2122, n. m. 1.55).
3.
Poiché il caso concreto concerne un'importazione avvenuta il 1° aprile
2008, l'esame del merito della presente fattispecie è sottoposto alla
Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), entrata
in vigore il 1° maggio 2007 (cfr. art. 132 cpv. 1 LD a contrario).
3.1. Giusta l'art. 7 LD le merci introdotte nel territorio doganale o
asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere
tassate secondo la LD e la Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa
delle dogane (LTD; RS 632.10). La base dell'imposizione doganale è la
dichiarazione doganale (cfr. art. 18 cpv. 1 LD). Essa ricopre un ruolo
centrale nel sistema doganale svizzero (cfr. BARBARA SCHMID, in: Martin
Kocher/Diego Clavadetscher, Zollgesetz [ZG], Berna 2009 ad art. 18
N. 1). Conformemente al principio dell’autodichiarazione (cfr. art. 26 LD),
la legislazione doganale attribuisce alle persone soggette all’obbligo della
denuncia doganale la piena responsabilità e pone esigenze severe alla
loro diligenza, chiedendo di procedere a una completa e corretta
dichiarazione delle merci conformemente alle prescrizioni (cfr. decisione
del Tribunale federale 2A.457/2000 del 7 febbraio 2001 in: Archivio di
diritto fiscale svizzero [ASA] 70 pag. 330 consid. 2c; decisione del
Tribunale amministrativo federale A1736/2006 del 16 aprile 2007 consid.
3.2 e le referenze ivi citate; SCHMID, op. cit. ad art. 18 N. 3). La persona
soggetta all'obbligo di dichiarazione deve difatti dichiarare per
l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente
e presentare i documenti di scorta entro il termine fissato
dall'Amministrazione delle dogane (cfr. 25 cpv. 1 LD). Oltre alle
indicazioni usuali prescritte, nella dichiarazione doganale la persona
soggetta all'obbligo di dichiarazione deve se del caso, chiedere la
riduzione dei tributi doganali, la franchigia doganale, l'agevolazione
doganale, la restituzione dei tributi doganali o l'imposizione provvisoria
(cfr. art. 79 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza sulle dogane del 1° novembre
2006 [OD, RS 631.01]).
3.2. Tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale
svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale
degli allegati 1 e 2 (cfr. art. 1 cpv. 1 LTD), i quali informano anche sul
contingente tariffario (cfr. DTF 129 II 160 consid. 2.1). Per contingente
doganale si intende una certa quantità di prodotto agricolo che può
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essere importata a una determinata aliquota di dazio. Tale
regolamentazione, introdotta a seguito dell'Accordo del 15 aprile 1994
istituente l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20),
permette di effettuare delle importazioni all'interno del contingente
rispettivamente fuori contingente, sottomettendo queste ultime tuttavia a
delle tariffe sostanzialmente più elevate aventi quale scopo volontario la
dissuasione (cfr. DTF 129 II 160 consid. 2.1; DTF 128 II 34 consid. 2b).
La Confederazione non può agire liberamente nella determinazione dei
contingenti. Sia i quantitativi minimi che devono essere importati a titolo
preferenziale, sia il livello massimo ammesso di oneri alla frontiera per
l'importazione all'interno del contingente o fuori di esso sono stati
determinati entro i limiti del GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade, cfr. Messaggio 2 GATT del 19 settembre 1994, FF 1994 IV 1005 e
segg., pag. 1041). Nell'Allegato al Protocollo di Marrakech dell'Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (RS 0.632.20) è
contenuto l'elenco e le concessioni riguardanti i prodotti industriali e
agricoli (per la Svizzera la cosiddetta "Lista d'obbligo LIXSvizzera
Liechtenstein", cfr. Messaggio 2 GATT, FF 1994 IV 1011 segg., pag.
1066; Messaggio del 26 giugno 1996 concernente la riforma della politica
agricola: seconda tappa [Politica agricola 2002], FF 1996 IV 116: Allegato
2 alla LTD e Allegato 4 all'Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente
l'importazione di prodotti agricoli [OIAgr, RS 916.01]; cfr. DTF 128 II 34
consid. 2b; decisioni del Tribunale amministrativo federale A6595/2009
del 6 aprile 2010 consid. 2.2.1, A1697/2006 del 23 gennaio 2009
consid. 2.2, A1737/2006 del 22 agosto 2007 consid. 3.2). Nell'Allegato 4
all'OAgr, versione determinante del 27 giugno 2007 (RU 2007 3418) è
stato stabilito che il contingente nr. 6.3 "Insaccati, compresi coppa,
prosciutto in vesciche e noce di prosciutto" ammontava a 3148 tonnellate
(t).
3.3. La ripartizione dei contingenti doganali non è regolata dal diritto
internazionale bensì dalla legislazione interna (cfr. decisione del
Tribunale federale 2C.82/2007 del 3 luglio 2007 consid. 2.5). La
ripartizione dei contingenti doganali per l'importazione di carne è prevista
all'art. 48 della Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr,
RS 910.1) in combinato con l'art. 14 e segg. dell'Ordinanza del 26
novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello
(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM, RS 916.341). Al di fuori della
quantità di contingente attribuita o acquistata all'asta è applicabile il dazio
doganale regolare giusta la tariffa generale e la tariffa d'uso di cui agli
artt. 3 e 4 della LTD, ciò che comporta di regola un dazio più alto
(cfr. REMO ARPAGAUS, Das schweizerische Zollrecht, in: Heinrich
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Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.],
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XII, Basilea 2007,
n. 626).
3.4. La tariffa generale non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi
(RU). La pubblicazione avviene mediante rimando (cfr. art. 5 della Legge
federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale del 18
giugno 2004 [Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl, RS 170.512].
La tariffa generale può essere consultata assieme alle sue modifiche
presso la DGD oppure in internet sub . Ciò vale altresì
per la tariffa d'uso (cfr. art. 15 cpv. 2 e Allegati 1 e 2 LTD; nota a piè di
pagina 29 LTD). Malgrado l'assenza della pubblicazione nella RU, la
tariffa generale assume il rango di legge (cfr. tra le molte: decisione del
Tribunale amministrativo federale A1704/2006 del 25 ottobre 2007
consid. 2.1.2 con ulteriori rinvii). Il Tribunale amministrativo federale è di
conseguenza vincolato dalla predetta tariffa (cfr. art. 190 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
[Cost., RS 101]; cfr. al riguardo decisione del Tribunale amministrativo
federale A2206/2007 del 24 novembre 2008 consid. 2.2). Giusta la tariffa
generale applicabile alla fattispecie, il salame crudo stagionato
(contingente doganale n. 301) introdotto all'interno del contingente
(n. 6.3), secondo il numero di tariffa doganale 1601.0011, deve essere
sdoganato ad una tariffa di fr. 110. invece che secondo l'aliquota di
dazio normale di fr. 893. per 100 kg di peso lordo.
3.5.
3.5.1. La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali
concernenti regole d'origine da cui può essere dedotto un trattamento
preferenziale di determinate merci al momento del loro passaggio alla
dogana (cfr. al riguardo le decisioni del Tribunale amministrativo federale
A344/2008 del 30 marzo 2010 consid. 3; A4923/2007 del 28 luglio 2008
consid. 3.1; A1482/2007 del 2 aprile 2008 consid. 4.5; A1715/2006 del
9 novembre 2007 consid. 2.2; A1883/2007 del 4 settembre 2007
consid. 3.2; ARPAGAUS, op. cit., n. 561; MARCO VILLA, La réglementation
de l'origine des marchandises, Étude de droit suisse et de droit
communautaire, Losanna 1998, pag. 117 segg.). Per quanto riguarda i
prodotti originari della Comunità economica europea (CEE), essi
beneficiano di un trattamento preferenziale all'importazione in base
all'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione svizzera e la CEE
(Accordo; RS 0.632.401). Tale Accordo ha, tra l'altro, quale scopo quello
di eliminare gli ostacoli agli scambi tra le due Parti contraenti (cfr. art. 1
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lett. c del predetto Accordo) e quindi di non introdurre alcun nuovo dazio
doganale all'importazione dei rispettivi prodotti originari (cfr. artt. 2 e 3 del
predetto Accordo). Giusta l'art. 11, il Protocollo n. 3 del 28 aprile 2004
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa (con all. e dichiarazioni comuni; Protocollo
n. 3, RS 0.632.401.3) determina le regole di origine. A norma del citato
Accordo, il trattamento preferenziale è concesso dietro presentazione di
un certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 o di una
dichiarazione di origine su fattura. Un tale certificato viene rilasciato dalle
autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata
dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo
rappresentante autorizzato giusta gli artt. 16 e 17 del Protocollo n. 3
(cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A1715/2006 del
9 novembre 2007 consid. 2.2.3 e A1694/2006 del 7 febbraio 2007
consid. 2.2). In presenza di un CCM o di una dichiarazione di origine su
fattura, le autorità doganali dello Stato di importazione devono
riconoscere le merci importate quali prodotti originari (cfr. decisione del
Tribunale federale 2A.461/2003 del 20 gennaio 2004 consid. 2.2; DTF
114 Ib 168 consid. 1c). Per contro, non è possibile applicare il trattamento
preferenziale e le merci devono quindi essere sdoganate ad una tariffa
normale nel caso in cui al momento dell'imposizione doganale dovessero
far difetto le prove di origine previste dalla legge (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale A6595/2009 del 6 aprile 2010 consid.
2.4.1 con riferimenti ivi citati). Non spetta quindi allo scrivente Tribunale
mettere in discussione le disposizioni, peraltro vincolanti (cfr. consid.
3.4.1 che precede) previste dagli accordi internazionali (cfr. DTF 125 III
209 consid. 5; decisione del Tribunale amministrativo federale A
1756/2006 del 9 luglio 2009 consid. 3.3).
3.5.2. Nell'Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con
l'AELS e la CE dell'8 marzo 2002 (Ordinanza sul libero scambio, RU 2002
1158), le merci che fruiscono del trattamento preferenziale sono elencate
nell'Allegato 1. Le merci il cui quantitativo annuo importato con
trattamento preferenziale è limitato sono invece indicate nell'Allegato 2
(cfr. artt. 2 cpv. 1 e 3 della predetta Ordinanza). Per gli insaccati la cui
voce di tariffa è 1601.0011 è stato fissato un contingente di 3'715 t nette
con un'aliquota di dazio preferenziale esente (cfr. Modifica del 27 giugno
2007 dell'Ordinanza sul libero scambio, RU 2007 3417). A tenore dell'art.
4 cpv. 2 dell'Ordinanza sul libero scambio nella sua versione
determinante del 27 giugno 2007, le quote del contingente doganale n.
301 sono attribuite se una quota del contingente è stata previamente
attribuita in virtù dell'OIAgr e delle regolamentazioni di mercato ai sensi
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della legislazione in materia di agricoltura. Secondo l'Allegato 4 cifra 3
OIAgr, il contingente doganale n. 6.3 (Insaccati) pari a 3'148 t è compreso
nel contingente doganale doganale preferenziale n. 301 di 3'715 t (cfr.
modifica della OIAgr del 27 giugno 2007, RU 2007 3418).
4.
Nella fattispecie è incontestato che la ricorrente abbia beneficiato per
l'anno 2008 di un contingente di 117'924 kg per l'importazione di prodotti
carnei n. 301. È altresì incontestato che durante il 2008 essa abbia
importato 117'921.10 kg di insaccati all'aliquota preferenziale. Oggetto del
litigio nella fattispecie è determinare se ai 58.90 kg lordi di salame crudo
stagionato importato dalla ricorrente debba essere applicata la voce di
tariffa 1601.0011 all'aliquota di fr. 110. per 100 kg di peso lordo. Tesi
avversata dalla DGD, la quale sostiene che il predetto quantitativo di
merce debba essere importato all'aliquota di dazio fuori contingente
applicando la voce di tariffa 1601.0019 di fr. 893. per 100 kg di peso
lordo.
4.1. Anzitutto occorre precisare che nel 2008 la ricorrente ha potuto bene
ficiare di una quota parte di contingente pari a 117'924 kg per i prodotti
carnei n. 301 "insaccati" – UE, acquistati all'asta e che al 31 dicembre
2008 essa aveva utilizzato 117'921.10 kg della quota parte di contingente
attribuitale per un conseguente saldo attivo di 2.90 kg. Nella misura in cui
la ricorrente pretende un'importazione superiore a tale quantità rimanente
– nella fattispecie di 56 kg lordi (58.90 kg meno 2.90 kg) – il presente
ricorso è a priori infondato. Un'importazione all'aliquota di dazio del
contingente può difatti avvenire unicamente nel contesto di un
contingente doganale non esaurito (cfr. consid. 3.2 che precede).
È quindi a giusta ragione che la DGD ha richiesto ulteriormente per
l'importazione nella misura di 56 kg di mortadella di Y._______ la
riscossione posticipata della differenza dei tributi tra l'aliquota di dazio
fuori contingente e l'aliquota di dazio del contingente.
4.2. Nel seguito occorre esaminare se la ricorrente può sdoganare per
l'anno 2008 la quota parte rimanente di contingente pari a 2.90 kg di
salumi applicando l'aliquota in contingente di fr. 110. per 100 kg di peso
lordo. Questo è il caso, allorquando essa ha compiuto l'importazione in
questione all'interno del contingente n. 6, applicando quindi la voce di
tariffa 1601.0011.
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4.2.1. La ricorrente ha acquistato all'asta una quota parte di contingente
doganale n. 301 secondo l'Ordinanza sul libero scambio. Giusta l'Allegato
4 cifra 3 OIAgr, il contingente doganale n. 6.3 (Insaccati) è compreso nel
contingente doganale preferenziale n. 301 di 3715 t. L'art. 4 cpv. 2
dell'Ordinanza sul libero scambio dispone esplicitamente che le quote dei
contingenti doganali n. 301 sono attribuite, se una quota del contingente
è stata previamente attribuita in virtù dell'OIAgr e delle regolamentazioni
di mercato (cfr. consid. 3.5.2 che precede). Tramite l'acquisto all'asta di
una quota parte di contingente n. 301, la ricorrente ha quindi
necessariamente ottenuto il diritto di effettuare delle importazioni nel
contesto del contingente doganale n. 6. Essa poteva quindi scegliere di
utilizzare il contingente acquistato per importare della merce proveniente
dall'UE all'aliquota di dazio preferenziale esente, oppure se importare
dichiarando all'aliquota di dazio preferenziale del contingente da altri
paesi. Come risulta dal bando di concorso dell'Ufficio federale
dell'agricoltura del 22 novembre 2007 sub cifra 1 (cfr. doc. 9 prodotto
dall'autorità inferiore), i contingenti doganali parziali n. 5.2, 6.2 e 6.3
OIAgr e n. 101 (ivi compreso n. 6.1 dell'OIAgr), 102 (ivi compreso n. 5.1
dell'OIAgr) e 301 (ivi compreso n. 6.3 dell'OIAgr) dell'Ordinanza sul libero
scambio sono stati messi all'asta. La Tariffa d'uso svizzera (Tares, cfr. in
internet sub ) relativa alla voce di tariffa 1601.0011 è
peraltro strutturata in modo che il dichiarante possa definire l'aliquota di
dazio applicabile all'importazione. Nell'ambito di un importazione nei limiti
del contingente doganale n. 6, vale l'aliquota di dazio normale di fr. 110.
/100 kg e per gli insaccati provenienti dall'UE nei limiti del contingente
doganale preferenziale n. 301 vale l'aliquota zero. Come lo scrivente
Tribunale ha già avuto modo di sancire nella sentenza A6595/2009 del 6
aprile 2010 (cfr. consid. 3.2), il contingente doganale oggetto dell'asta di
4'086'500 kg permette non solo l'importazione a titolo preferenziale
all'aliquota zero di insaccati dall'EU, ma anche l'importazione da altri
Paesi all'aliquota del contingente doganale di fr. 110./100 kg.
Quest'aliquota deve altresì valere allorquando, come nel caso che qui ci
occupa, la merce proviene sì dall'UE, ma i requisiti formali per
un'importazione a titolo preferenziale non risultano tuttavia adempiuti.
L'omissione dell'apposizione di una crocetta alla posizione n. 1 della
dichiarazione doganale impedisce dunque nella fattispecie lo
sdoganamento all'aliquota zero. Lo sdoganamento all'aliquota del
contingente doganale di fr. 110./100 kg può tuttavia effettuarsi
nell'ambito del contingente ancora disponibile.
4.3. In conclusione la ricorrente ha importato a giusto titolo 2.90 kg di
insaccati all'aliquota di dazio del contingente di fr. 110./100 kg. Per tale
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Pagina 11
quantità l'autorità inferiore ha quindi preteso a torto la riscossione della
differenza dei tributi tra l'aliquota di dazio fuori contingente e l'aliquota di
dazio del contingente. L'incarto relativo alla fattispecie va dunque rinviato
all'autorità inferiore affinché provveda a ricalcolare ai sensi dei
considerandi, l'ammontare dei tributi dovuti.
5.
Per quanto precede, il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto ai
sensi dei considerandi. Visto l'esito della lite, le spese processuali sono
stabilite in fr. 500. (cfr. art. 4 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TSTAF; RS 173.320.2]) e, giusta l'art. 63 cpv. 1
PA, sono poste a carico della ricorrente, solo in parte soccombente, nella
misura di fr. 350.. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente
giudizio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese di fr. 500.
corrisposto dalla ricorrente il 15 luglio 2009. La rimanenza pari a fr. 150.
verrà restituita, previa indicazione delle coordinate bancarie o postali ove
effettuare il versamento. Nessuna spesa processuale è posta a carico
dell'autorità inferiore (cfr. art. 63 cpv. 2 PA). Alla ricorrente non vengono
assegnate ripetibili (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 4.77).
A4205/2009
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la causa è
rinviata all'autorità inferiore affinché provveda a ricalcolare ai sensi dei
considerandi, l'ammontare dei tributi dovuti.
2.
Le spese processuali, pari a un importo di fr. 500., sono poste a carico
della ricorrente, in parte vincente, nella misura di fr. 350.. Esse sono
compensate nella misura corrispondente con l'anticipo spese da lei già
corrisposto. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio,
l'importo di fr. 150. verrà quindi restituito alla ricorrente, previa
indicazione delle coordinate bancarie o postali ove effettuare il
versamento. All'autorità inferiore non viene posta a carico alcuna spesa
processuale.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario),
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Markus Metz Frida Andreotti
Rimedi giuridici:
Contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (cfr. art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
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173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (cfr. art. 42 LTF).
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