B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-4237/2015
Sen t en z a d e l 2 magg i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio),
Maurizio Greppi, Marianne Ryter, giudici
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. …,
ricorrente,
contro
Comando Regione guardie di confine IV, Via Calprino 8,
6900 Paradiso,
autorità inferiore.
Oggetto
Scioglimento del rapporto di lavoro.
A-4237/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, classe 1960, è entrato alle dipendenze del Corpo delle guardie
di confine (in seguito CGDC), il 1° gennaio 1982. Il 3 ottobre 2014, tra le
parti è stato stipulato un nuovo rapporto contrattuale, con effetto dal 1° di-
cembre 2014, per un salario mensile lordo di 6'949.05 franchi (inclusa la
13esima mensilità), in classe salariale 15. In ragione della riorganizzazione
all'interno della Regione IV del CGCF, dal 2 febbraio 2013 l'interessato è
stato impiegato prevalentemente presso … .
B.
Dal 7 ottobre 2013 l'interessato è stato totalmente incapace di prestare l'at-
tività lavorativa a causa di malattia; e ciò sino al 16 novembre 2014. Dal 17
novembre 2014 A._______ ha ripreso l'attività lavorativa in ragione del
50% con limitazione a determinate funzioni e compiti, in particolare con
esenzione dal servizio di sorveglianza armato.
C.
Con lettera del 17 marzo 2015 il Centro risorse umane dell'Amministra-
zione federale delle dogane (in seguito Centro RH) di Lugano ha chiesto al
Medical Service una valutazione sull'idoneità di A._______ a prestare ser-
vizio armato.
Con scritto del 17 aprile 2015 il Medical Service ha ritenuto A._______ non
più abile a prestare l'attività professionale quale guardia di confine armata.
Conseguentemente il servizio Centro HR ha chiesto al Direttore del IV cir-
condario e al Comandate del reggimento IV (Cdt Reg IV) di valutare l'ado-
zione di misure di reintegrazione professionale all'interno dell'Amministra-
zione federale delle dogane (in seguito AFD).
D.
Con lettera del 27 maggio 2015, il CGDC ha comunicato all'interessato la
volontà di procedere allo scioglimento del rapporto di lavoro. Il datore di
lavoro gli ha sottoposto due alternative: la sottoscrizione di un accordo con-
cernente lo scioglimento del rapporto lavorativo oppure lo scioglimento
dello stesso in maniera unilaterale mediante decisione, riservato l'esercizio
del diritto di essere sentito entro il 15 giugno 2015.
E.
Con scritto del 12 giugno 2015, per il tramite del proprio patrocinatore,
A-4237/2015
Pagina 3
A._______ ha preso posizione sul contenuto della lettera del datore di la-
voro, chiedendo in particolare di poter "continuare a lavorare a favore
dell'AFD, nel rispetto dei suoi limiti psico-fisici".
F.
Con decisione del 17 giugno 2015, il CGDC, ha disdetto, a causa di inca-
pacità nell'effettuare il lavoro convenuto, il rapporto contrattuale di lavoro
con A._______, guardia di confine attribuito al posto Guardie di confine di
… per il 31 dicembre 2015. Contestualmente l'autorità inferiore ha deciso
la continuazione del pagamento dello stipendio sino al 6 ottobre 2015,
come pure il versamento di un'indennità di uscita pari a 3 mesi di stipendio
lordo.
G.
Con scritto del 6 luglio 2015, A._______ ha inoltrato ricorso contro la deci-
sione menzionata chiedendo, in via cautelare e principale l'accertamento
del termine del contratto di lavoro al 30 aprile 2016, con conseguente pa-
gamento dello stipendio sino a tale data, ed in via cautelare e subordinata
la concessione dell'effetto sospensivo. Il ricorrente ha quindi chiesto in via
principale l'accoglimento del ricorso con conseguente scioglimento a causa
dell'incapacità di effettuare il lavoro convenuto al 30 aprile 2016, l'obbligo
del pagamento dello stipendio sino a tale data, l'impiego sino al 30 aprile
2016 del ricorrente secondo la propria capacità lavorativa, l'accertamento
dell'assenza di colpa del lavoratore nel quadro della disdetta, la conces-
sione di un'indennità di uscita pari a 12 mesi di stipendio lordo, un'indennità
ex art. 34b cpv.1 let. a della legge sul personale federale (LPers; RS
172.220.1) pari a 12 mesi di stipendio lordo, ed infine l'obbligo per il datore
di lavoro di sostenere la transazione professionale compresa la domanda
per un'invalidità professionale.
H.
Con decisione incidentale del 9 luglio 2015 il Tribunale amministrativo fe-
derale (in seguito TAF o il Tribunale) ha chiesto all'autorità inferiore di espri-
mersi in merito alla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo.
I.
Con osservazioni del 17 luglio 2015, l'autorità di prima istanza ha chiesto
di rifiutare la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, rilevando che
le condizioni fissate per la sua concessione non sono adempiute.
J.
Con lettera del 29 luglio 2015 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (AI) di
A-4237/2015
Pagina 4
Bellinzona ha notificato un progetto di assegnazione di una rendita intera
AI dal 1° ottobre 2014 (grado AI del 100%), rispettivamente dal 1° marzo
2015 (grado AI del 73%).
K.
Con decisione del 26 agosto 2015 il Tribunale ha respinto la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo, evidenziando di non poter dare se-
guito alla richiesta in quanto ciò avrebbe richiesto una determinazione del
merito, come pure di non condividere le allegazioni del ricorrente circa l'ob-
bligo del pagamento dello stipendio sino al 30 aprile 2016, nella misura in
cui la propria situazione economica non era mutata.
L.
Con osservazioni del 6 ottobre 2015 sul merito del ricorso, l'autorità di
prima istanza ha chiesto di respingere il ricorso, protestate spese proces-
suali. Il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni di causa, con
scritto del 29 ottobre 2015.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in
quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.2
1.2.1 Nel valutare il diritto qui applicabile, vale il principio secondo cui sono
determinanti le norme giuridiche valide al momento della realizzazione
della fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN,
Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013,
n. 169; MAX IMBODEN/RÉNÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrech-
tsprechung, vol. I: Allgemeiner Teil, 6a ed. 1986, no. 15, pag. 95). Secondo
la giurisprudenza dell'Alta corte, la legalità di un atto amministrativo dev'es-
sere giudicata, di regola, in base al diritto vigente al momento dell'emana-
zione dello stesso (cfr. DTF 130 V 329 consid. 2.3; 125 II 591 con-
sid. 5e/aa). Questo principio si basa principalmente sul concetto secondo
A-4237/2015
Pagina 5
il quale l'istituto del ricorso di diritto amministrativo tende in primo luogo al
controllo della legalità della decisione querelata, motivo per cui eventuali
modifiche delle disposizioni pertinenti intervenute durante la procedura di
ricorso sono da considerarsi irrilevanti (cfr. MARCO BORGHI, Il diritto ammi-
nistrativo intertemporale, in: Revue de droit suisse [RDS] / Zeitschrift für
schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487). Il fatto di applicare la re-
golamentazione in vigore al momento della pronuncia della prima deci-
sione corrisponde del resto ad un principio generale del diritto pubblico
(cfr. sentenza del TAF A-1661/2011 del 26 marzo 2012 consid. 4.2).
1.2.2 Ne discende dunque che, siccome il 1° luglio 2013 è entrata in vigore
la revisione (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sul perso-
nale federale del 31 agosto 2013 [di seguito: Messaggio LPers], FF 2011
5959; RU 2013 1493) della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale
(LPers, RS 172.220.1) e ci si trova confrontati ad una decisione resa il 17
giugno 2015 dal CGDC – quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 34 cpv. 1
LPers – si applica il nuovo diritto.
1.3 Tale decisione è stata impugnata dal ricorrente dinanzi al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 36 cpv. 1 LPers, nonché
all'art. 33 lett. d LTAF.
Pacifica è la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, essendo lo stesso
destinatario della decisione impugnata e avendo un interesse a che la
stessa venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tem-
pestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po-
tere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO-RENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed.
2013, n. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, 6a ed. 2013, n. 1758 segg.).
A-4237/2015
Pagina 6
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né
dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spon-
taneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto
solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 con-
sid. 3.3).
3.
In concreto il ricorrente ha censurato la violazione al diritto di essere sentito
(consid. 4), la violazione alle disposizioni legali inerenti la disdetta del con-
tratto di lavoro, in particolare quelle relative ai termini di disdetta (consid.
5), come pure la violazione ai disposti inerenti il diritto all'indennità di par-
tenza (consid. 6).
4.
4.1 Il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del proprio diritto di es-
sere sentito, nella misura in cui l'autorità inferiore non avrebbe considerato
le proprie osservazioni trasmesse in ossequio del proprio diritto di essere
sentito. In particolare, l'insorgente evidenzia che esse "sono state inviate
venerdì 12 giugno" e pervenute "all'autorità il lunedì […] 15 giugno 2015",
di modo che risulta "impossibile che in due giorni, [la decisione impugnata
reca la data del 17 giugno 2016], l'autorità abbia rivalutato la propria deci-
sione". L'autorità inferiore sottolinea invece come le argomentazioni del ri-
corrente sono state valutate "in modo approfondito e con la necessaria ce-
lerità", di modo che la censura avanzata dall'insorgente non trova giustifi-
cazione alcuna.
4.2
4.2.1 Siccome il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale,
la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel
merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7),
tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità
di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49 consid. 1).
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Pagina 7
4.2.2 Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), è concretizzato in proce-
dura amministrativa federale dagli art. 18, 26 – 33 e 35 cpv. 1 PA. Lo stesso
garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una de-
cisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'in-
carto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul
giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di
potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano
influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze
del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 consid. 6; 8C_321/2009 del 9 set-
tembre 2009 consid. 2.3; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio
2011 consid. 3.2 con rinvii). In particolare, la garanzia del diritto di espri-
mersi prima dell'adozione di una decisione nei propri confronti, non serve
solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di par-
tecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale.
Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione della
causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare all'emanazione della
decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce in altre pa-
role l'equità del procedimento (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo,
Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii; ULRICH HÄFELIN/WALTER HAL-
LER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7a ed. 2008,
n. 835).
4.3 In concreto il ricorrente ritiene "essere impossibile che in due giorni
l'autorità abbia rivalutato la propria decisione: ha semplicemente confer-
mato una decisione presa già prima". A torto. Dalla decisione impugnata
emerge che le osservazioni del 12 giugno 2015 dell'insorgente sono giunte
al datore di lavoro, il quale ne ha preso atto e riportato gli estremi nella
stessa (cfr. decisione punto y, pag. 3). Pretendere ora, in modo peraltro
generico, che siccome la decisione impugnata riprende l'intenzione del da-
tore di lavoro, condivisa con il ricorrente con scritto del 27 maggio 2015, ed
assurgere tale fatto alla violazione del diritto di essere sentito non può es-
sere condiviso dal presente Tribunale. Non lo soccorre nemmeno nella pro-
pria tesi ricorsuale, evidenziare che il CGCF "volesse da tempo disdire il
rapporto di lavoro": infatti dagli atti di causa non emerge alcun elemento
sostanziale in proposito. Ma anche in caso contrario, non vi sarebbe co-
munque alcun elemento fattuale atto a sostanziare in modo pertinente la
violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente.
5.
A-4237/2015
Pagina 8
5.1 L'insorgente censura inoltre la violazione del diritto federale, segnata-
mente la mancanza dei presupposti a fondamento di una disdetta ordinaria
del rapporto di lavoro per incapacità nell'effettuare il lavoro convenuto. In
particolare il ricorrente contesta che il datore di lavoro non "avrebbe messo
in atto quanto ragionevolmente esigibile per continuare ad impiegarlo" in
altre funzioni. A suo dire, l'autorità di prima istanza non si è prodigata nem-
meno per sostenere la propria transizione professionale verso un impiego
dalle mansioni modificate alle proprie condizioni di salute.
Il datore di lavoro evidenzia per contro di avere valutato tutte le possibili
funzioni o attività proponibili e ragionevolmente esigibili, sia nel CGCF Re-
gione IV, sia nella dogana civile del IV circondario. Alcuni compiti e man-
sioni sono stati attribuiti al ricorrente nel quadro della ripresa dell'attività
lavorativa "ai fini della reintegrazione a tempo determinato": essi non pos-
sono tuttavia "essere assegnati a tempo indeterminato, poiché […] in con-
trasto con le attività che il datore di lavoro si aspetta dal suo lavoratore e
convenute contrattualmente".
5.2 Giusta l'art. 10 LPers, il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il
rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi sufficienti,
segnatamente a seguito di incapacità, inattitudine o mancanza di disponi-
bilità nell'effettuare il lavoro convenuto nel contratto di lavoro (art. 10 cpv. 3
lett. c LPers). L'incapacità o l'inattitudine sono causate da ogni circostanza
– di cui l'impiegato non è responsabile ed a lui personale – che obbiettiva-
mente gli impedisce di svolgere il compito pattuito contrattualmente. In li-
nea di massima, i problemi di salute costituiscono valevoli indizi di un'inca-
pacità o inattitudine al lavoro. Perché venga ammessa un'incapacità o
un'inattitudine, i predetti problemi di salute devono comunque sussistere
da un certo periodo e non ci si deve aspettare ad una guarigione entro un
termine ragionevole. Tuttavia, non è necessario che la malattia venga con-
siderata definitiva. L'incapacità dovuta a motivi di salute non deve essere
ammessa troppo facilmente ed in base all'art. 19 cpv. 1 LPers, il datore di
lavoro deve esaminare tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esi-
gibili per potere continuare ad impiegare il collaboratore prima di rescindere
dal contratto (cfr. art. 11a dell'Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale fe-
derale [OPers, RS 172.220.111.3]; sentenze del TAF A-2849/2014 del
28 ottobre 2014, consid. 3.2.; A-6509/2013 del 27 agosto 2014 consid. 4.3;
HARRY NÖTZLI in: Handkommentar BPG, 2013, n. 35 seg. ad art. 12 LPers).
5.3
A-4237/2015
Pagina 9
5.3.1 Dalla documentazione agli atti, emerge che il ricorrente è stato inca-
pace di prestare l'attività lavorativa convenuta, in ragione del 100%, dal 7
ottobre 2013 al 17 novembre 2013, a causa di problemi psico-fisici e pro-
blemi cardiaci (malattia) (cfr. diversi certificati dei medici curanti, dr.ssa ...,
dr.ssa ..., dr.ssa ..., dr. ...). Dal 17 novembre 2014 il ricorrente ha però ri-
preso l'attività lavorativa in ragione del 50%, seppur limitata a sole man-
sioni amministrative e alternata ad incapacità totale. In queste nuove man-
sioni, il Tribunale deve costatare che l'interessato ha però fornito un rendi-
mento "sotto le aspettative (lentezza nella stesura, diversi sbagli, ecc.)" (cfr.
email del 7 maggio 2015 del Capoposto C._______, doc. 95).
5.3.2 Contestualmente, il 17 aprile 2015 il Medical Service ha ritenuto il
ricorrente non più abile a prestare l'attività professionale quale guardia di
confine armata. Conseguentemente, e contrariamente a quanto riferito
dall'insorgente, le autorità preposte si sono prodigate nuovamente per un
proseguimento del rapporto di lavoro con altre mansioni. In particolare da-
gli atti di causa emerge che quasi immediatamente – il 27 aprile 2015 – il
Centro HR abbia interpellato il Direttore del IV circondario e il Comandate
della Regione IV (Cdt Reg IV) invitandoli a comunicare per iscritto se
presso la dogana civile del IV circondario rispettivamente presso la Reg IV
sussisteva "una reale possibilità di un impiego temporaneo o definitivo" da
offrire al ricorrente (cfr. scritti del 27 aprile 2015). Dagli atti è quindi emerso
che i servizi interpellati hanno analizzato la postulata richiesta del Centro
HR ma che allo stesso tempo non sussistevano le condizioni per una rein-
tegrazione in un altro ambito lavorativo in ragione "degli esuberi di perso-
nale" (cfr. scritto del 28 aprile 2015 della Direzione delle dogane di Lugano)
e delle "restrizioni citate" nell'attività quotidiana (cfr. scritto dell'11 maggio
2015 del Comando della Reg. IV).
5.4 Ciò detto, il Tribunale non condivide la censura del ricorrente, bensì
ritiene che la disdetta rispetti il principio di proporzionalità, alla luce delle
concrete misure adottate come pure delle analisi effettuate, con l'obbiettivo
di permettere al ricorrente un reintegro professionale.
6.
6.1 L'insorgente ha altresì evidenziato che la disdetta contrattuale del 17
giugno 2015, in particolare il termine di pagamento dello stipendio fissato
al 6 ottobre 2015, vìola il termine di disdetta di 6 mesi giusta i combinati
artt. 30a cpv. 2 lit. c e cpv. 3 OPers, considerato il termine di protezione
("Sperrfrist") di 2 anni previsto dall'art. 31a cpv. 1 OPers. Ciò che a suo dire
obbligherebbe il datore di lavoro al pagamento dello stipendio sino al 30
A-4237/2015
Pagina 10
aprile 2016. In proposito il datore di lavoro ha evidenziato che la pretesa
del ricorrente è priva di fondamento nella misura in cui egli "incorre in una
valutazione fondamentale errata" delle disposizioni di legge, i quali non
escludono "che la disdetta sia pronunciata prima della scadenza dei sud-
detti due anni".
6.2 In caso d'impedimento al lavoro per malattia o infortunio, una volta de-
corso il periodo di prova, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro
al più presto al termine di un periodo di due anni dall'inizio dell'impedimento
al lavoro (cfr. art. 31a cpv. 1 OPers; cfr. sentenza del TAF A-5294/2013 del
25 marzo 2014 consid. 3.1). L'esigenza del rispetto di un periodo di due
anni è comunque temperata quando l'assicurazione per l'invalidità ha rico-
nosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro; in questo caso, la
disdetta può avvenire al più presto con effetto dall'inizio del versamento
della rendita invalidità (cfr. art. 31a cpv. 5 OPers). In quest'ultima circo-
stanza, il datore di lavoro deve offrire all'impiegato un lavoro ragionevol-
mente esigibile. Inoltre, come già ammesso da questo Tribunale (cfr. Sen-
tenza TAF dell'8 aprile 2015, A-1402/2014, consid. 5.6), il termine di prote-
zione di cui all'art. 31a cpv.1 OPers non obbliga il datore di lavoro ad inol-
trare l'atto di disdetta formale, dopo il termine di protezione di 2 anni,
quanto quello di mantenere in essere il rapporto contrattuale sino al citato
termine; ciò non vuol dire che, nel rispetto dei termini di preavviso, la di-
sdetta contrattuale non possa essere notificata in precedenza.
Con riferimento ai termini di disdetta va detto che il rapporto di lavoro può
essere disdetto in via ordinaria per la fine del mese e rispettando un ter-
mine di quattro mesi a partire dal decimo anno di servizio (cfr. art. 12 cpv.
2 LPers e art. 30a cpv. 2 let. a OPers). Qualora il datore di lavoro, trascorso
il periodo di prova, disdica il rapporto di lavoro di un impiegato che esercita
una professione per la quale la domanda è scarsa o nulla e che può essere
svolta soltanto presso un'unità amministrativa della Confederazione (pro-
fessioni di monopolio), i termini di disdetta si allungano di un mese a partire
dal primo fino al nono anno di servizio e di due mesi dal decimo anno di
servizio (art. 30 cpv. 3 OPers).
6.3 Il ricorrente è risultato inabile al lavoro in misura del 100% dal 7 ottobre
2013 a causa di malattia; dal 17 novembre 2014 egli ha ripreso l'attività
lavorativa, con adeguamento dei compiti, in ragione del 50%. Siccome dal
17 aprile 2015 il Medical Service ha ritenuto A._______ non più abile a
prestare l'attività professionale quale guardia di confine armata e costatata
l'impossibilità di una reintegrazione in un'altra funzione, l'autorità di prima
istanza ha disdetto il rapporto contrattuale il 17 giugno 2015 a far tempo
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Pagina 11
dal 31 dicembre 2015. A giusta ragione. Infatti, il datore di lavoro ha rispet-
tato il termine di protezione "Sperrfrist" di 2 anni, considerato che il ricor-
rente è divenuto inabile al servizio il 7 ottobre 2013, come pure il termine
di disdetta, nel caso di specie di 6 mesi, considerato l'inizio dell'attività la-
vorativa ben oltre i dieci anni e la professione di monopolio quale guardia
di confine (cfr. art. 30a cpv. 2 OPers). In questo senso, il datore di lavoro
ha stabilito correttamente l'obbligo di versamento dello stipendio sino al 6
ottobre 2015 e il termine del rapporto contrattuale al 31 dicembre 2015,
evidenziando che nell'arco temporale tra questi due momenti, il ricorrente
avrebbe avuto diritto al salario in funzione dell'attività realmente prestata;
che dagli atti istruttori non risulti essere avvenuta. Va pure ricordato che dal
1° ottobre 2014 l'insorgente percepisce una rendita Ai del 100%.
6.4 A fronte di quanto sopra, la decisione impugnata è conforme e rispet-
tosa del termine di protezione ("Sperrfrist") come pure del termine di di-
sdetta, che nel caso concreto si rivela essere di 6 mesi.
7.
7.1 L'insorgente lamenta infine la violazione dei disposti legali relativi all'in-
dennità di partenza, nella misura in cui il datore di lavoro ha provveduto al
versamento della stessa pari a soli 3 mesi salariali. Da parte sua, l'autorità
inferiore ha indicato che, alla luce delle circostanze del caso, l'indennità
versata risulta essere adeguata e proporzionata.
7.2 Giusta l'art. 19 cpv. 2 e 3 LPers se recede dal rapporto di lavoro senza
colpa dell'impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragio-
nevolmente esigibili per continuare a impiegarlo (cpv. 1). Se recede dal
rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro lo sostiene
nella sua transizione professionale (cpv. 2). Il datore di lavoro versa un'in-
dennità all'impiegato, se quest'ultimo esercita una professione per la quale
la domanda è scarsa o inesistente; oppure, se il rapporto di lavoro dura da
molto tempo o l'impiegato ha già raggiunto una certa età (cpv. 3). Secondo
l'art. 78 OPers, hanno diritto all'indennità ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 LPers
gli impiegati attivi in professioni di monopolio o che rivestono una funzione
altamente specializzata, il cui rapporto di lavoro è durato ininterrottamente
per 20 anni presso una o più unità amministrative secondo l'art. 1 OPers,
o che hanno più di 50 anni. Predetti presupposti sono alternativi (cfr. sen-
tenze del TAF A-6927/2014 del 1° ottobre 2015, consid. 10 e seg.;
A-6277/2014 del 16 giugno 2015, consid. 15 e seg.; A-1402/2014 dell’8
aprile 2015, consid. 7.1 e seg.; A-4813/2014 del 9 febbraio 2015 consid.
4.3). L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a
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uno stipendio annuo (art. 19 cpv. 5 LPers). Conformemente all'art. 79 cpv.
4 OPers, si tiene in particolare conto dell'età dell'impiegato, della sua situa-
zione professionale e personale, della durata complessiva dell'impiego e
del termine di disdetta.
7.3 Dagli atti di causa emerge che l'insorgente lavora da 34 anni presso il
CGDC, prima quale aspirante e poi quale guardia di confine in diversi "posti
di guardia" della Regione IV in Ticino. Egli, classe 1960, ha attualmente 56
anni e ha svolto per una vita intera un attività lavorativa di monopolio. È
evidente che l'insorgente dovrà far fronte a numerose difficoltà prima di
trovare un reinserimento nel mondo del lavoro, dove manifestamente non
potrà esercitare un'attività identica e nemmeno simile a quella esercitata
negli ultimi 34 anni. Considerate la disdetta contrattuale in assenza di colpa
da parte del lavoratore come pure la sua età anagrafica, il presente Tribu-
nale ritiene che l'indennità dell'autorità inferiore pari a 3 mesi di salario vìoli
il principio di proporzionalità. Dagli atti di causa, come visto, sono certa-
mente dati presupposti per riconoscere il versamento di un importo più ele-
vato a titolo di indennità, che il Tribunale ritiene equo fissare in 12 mesi
salariali lordi.
8.
A fronte di quanto sopra menzionato, nella misura in cui il licenziamento
non è contrario al diritto applicabile – segnatamente alla LPers e OPers –
ed al principio di proporzionalità, il ricorso è respinto su tali punti. Lo stesso
è invece ammesso, con riferimento alla pretesa di indennità di partenza,
nella misura in cui l'autorità di prima istanza ha applicato in maniera errata
il diritto federale, nello specifico i disposti di legge art. 19 LPers e dell'art.
78 OPers.
9.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, la procedura di ricorso è gratuita tranne nei
casi di temerarietà; nella fattispecie si rinuncia quindi alla riscossione di
spese di procedura.
Visto l'esito della lite, il ricorrente ha diritto alla rifusione di indennità a titolo
di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili, nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essa verrà fissata tenuto
conto degli atti all'incarto e del fatto che un gravame del ricorrente è am-
messo, a 1'200 franchi, IVA e disborsi compresi. L'autorità inferiore non ha
diritto alla rifusione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente ammesso ai sensi dei considerandi.
2.
L'autorità di prima istanza verserà al ricorrente, ad avvenuta crescita in giu-
dicato della presente sentenza, un’indennità pari a 12 mesi di stipendio
lordo.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
È addossata all'autorità di prima istanza – e a favore del ricorrente –un'in-
dennità per spese ripetibili di 1'200 franchi (IVA e disborsi compresi).
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 80730377; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
(I rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: