B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-4252/2019
Sen t en z a d ’ i n amm i s s i b i l i t à
de l 3 o t t ob r e 2 0 1 9
Composizione
Annie Rochat Pauchard, giudice unica,
Sara Pifferi, cancelliera.
Parti
A._______,
rappresentata da B._______,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
assistenza amministrativa (CDI CH-GB).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione finale del 22 luglio 2019, l’Amministrazione federale
delle contribuzioni, Servizio per lo scambio d’informazione in materia
fiscale (di seguito: autorità inferiore), ha accolto la domanda di assistenza
amministrativa del 5 dicembre 2018 inoltrata ai sensi dell’art. 28 della
Convenzione dell’8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il
Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI CH-GB, RS
0.672.936.712) dalla HR Revenue & Customs, autorità richiedente inglese,
nei confronti della signora A._______;
che detta decisione è stata pronunciata in lingua italiana;
che, avverso la predetta decisione, la signora B._______ ha inoltrato
ricorso 20 agosto 2019, redatto in lingua inglese, dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, in nome e per conto della signora A._______ (di
seguito: ricorrente);
che agli atti manca tuttavia una valida procura abilitante la signora
B._______ ad agire in nome e per conto della ricorrente;
che, giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, riservate le eccezioni
previste dall’art. 32 LTAF;
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all’art. 33 LTAF;
che, in particolare, le decisioni finali ex art. 17 della legge federale del
28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia
fiscale (LAAF, RS 651.1) emanate dall’AFC nell’ambito dell’assistenza
amministrativa in materia fiscale ai sensi di una convenzione di doppia
imposizione (in concreto: CDI CH-GB) sono impugnabili dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (cfr. art. 19 cpv. 1 LAAF; art. 19 cpv. 5 LAAF
in combinato disposto con gli artt. 31-33 LTAF);
che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF);
che, giusta l’art. 52 cpv. 1 PA, l’atto di ricorso deve contenere le conclu-
sioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del
suo rappresentante; che devono essere allegati la decisione impugnata e
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i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del
ricorrente;
che, in caso di rappresentanza, al ricorso va allegata una valida procura
(cfr. art. 11 cpv. 2 PA);
che, in virtù dell’art. 52 cpv. 2 PA, se il ricorso non soddisfa a questi requisiti
o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari,
e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’autorità di ricorso
assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi;
che tale termine è accompagnato dalla comminatoria che, in caso di
decorso infruttuoso, il Tribunale amministrativo federale non entrerà nel
merito del ricorso (cfr. art. 52 cpv. 3 PA);
che, in virtù dell’art. 63 cpv. 4 PA, il Tribunale amministrativo federale esige
dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali,
quale condizione preliminare all’entrata nel merito del ricorso;
che, a tal fine, il giudice dell’istruzione impartisce al ricorrente un congruo
termine per il pagamento del predetto anticipo, con la comminatoria che
altrimenti non entrerà nel merito del ricorso, dichiarandolo inammissibile;
che, con decisione incidentale del 26 agosto 2019, il Tribunale ha invitato
la ricorrente a regolarizzare il proprio ricorso, producendo una valida
procura, da lei debitamente sottoscritta e datata a favore della signora
B._______, entro il 16 settembre 2019;
che, nel contempo, il Tribunale ha altresì invitato la ricorrente a versare
entro e non oltre il 16 settembre 2019 un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di 5'000 franchi;
che la predetta decisione era accompagnata dalla comminatoria che, in
caso di mancato pagamento dell’anticipo spese, nonché in caso di
mancata regolarizzazione del gravame, il ricorso sarebbe stato dichiarato
inammissibile e le spese processuali poste a carico della ricorrente;
che, in concreto, entro il termine impartito l’anticipo spese richiesto non è
stato versato e il ricorso non è stato regolarizzato;
che, in assenza di una valida procura, si deve considerare che è a torto
che la signora B._______ ha inoltrato il ricorso in nome e per conto della
ricorrente, non essendo di fatto legittimata a farlo;
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che, in assenza di un valido rapporto di rappresentanza, la signora
B._______ non può essere altrimenti considerata che come la persona che
ha inoltrato il ricorso 20 agosto 2019 in suo nome e per conto suo
(cfr. art. 38 seg. CO per analogia; DTF 129 I 312 consid. 2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2a ed. 2013, n. 4.42 e relativa nota a piè di pagina n. 126);
che, la stessa è tuttavia sprovvista della qualità di parte ex art. 6 PA e della
legittimazione ricorsuale ex art. 48 PA, non essendo chiaramente la desti-
nataria della decisione impugnata;
che in tali circostanze il ricorso è chiaramente inammissibile, non solo per
il mancato pagamento dell’anticipo spese, ma anche per assenza della
legittimazione ricorsuale della signora B._______;
che, giusta l’art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili;
che, ciò puntualizzato, la precedente decisione incidentale del 26 agosto
2019 e la presente sentenza d’inammissibilità si sono rese necessarie non
a causa della ricorrente, bensì della stessa signora B._______, sicché in
via del tutto eccezionale si giustifica di addossare a quest’ultima le spese
processuali per la presente sentenza;
che, tenuto conto degli atti procedurali esperiti sino ad oggi dal Tribunale,
si giustifica di fissare le spese processuali per la presente sentenza a
300 franchi (cfr. art. 1 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]);
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese processuali, di 300 franchi, sono poste a carico della signora
B._______.
Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale dopo la
crescita in giudicato della presente decisione. Il termine di pagamento è di
30 giorni a decorrere dalla data della fattura. La polizza di versamento sarà
inviata per posta separata.
3.
Comunicazione a:
– signora B._______ (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione nel campo dell’assistenza amministrativa
internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso
particolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83
lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato
osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure,
all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine
(art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa
adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
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