Corte I
A-4259/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 l u g l i o 2 0 0 8
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Markus Metz,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Sdoganamento preferenziale, certificazione d'origine
delle merci, esazione posticipata di tributi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-4259/2007
Fatti:
A.
La X._______ è una ditta attiva, tra l'altro, nell'ambito dell'importazione
ed esportazione, della produzione e del commercio di vestiti e prodotti
tessili.
B.
Su incarico della X._______, sia la ditta Y._______, che la ditta
Z._______, hanno a più riprese richiesto alla dogana di Chiasso lo
sdoganamento preferenziale per invii di capi d'abbigliamento prove-
nienti dall'Italia sulla base di certificati di circolazione delle merci
(CCM) EUR. 1 rispettivamente di dichiarazioni d'origine su fattura rila-
sciati per ordine di esportatori italiani.
C.
Con lettera del 22 settembre 2005, la Direzione generale delle dogane
(DGD) ha invitato l'autorità italiana competente, ovvero la Direzione
della circoscrizione doganale di Como, a procedere al controllo a po-
steriori dell'autenticità e della correttezza dei CCM EUR. 1 no. (...) del
6 maggio 2003; (...) del 16 giugno 2003; (...) del 28 gennaio 2004; (...)
del 10 marzo 2004; (...) del 7 luglio 2004 (tutti allestiti in base a fatture
della ditta A._______ nonché della dichiarazione d'origine su fattura
no. (...) del 24 gennaio 2004 della ditta B._______.
In seguito a tale richiesta, con lettera del 10 gennaio 2006 l'autorità di
controllo italiana ha spiegato che, per quanto riguarda le prove rila-
sciate a nome della ditta esportatrice A._______, non era stato possi-
bile determinare l'origine delle merci. Esse andavano pertanto consi-
derate di origine indeterminata. Per quanto attiene alla dichiarazione
d'origine su fattura rilasciata dalla ditta B._______, l'autorità ha
osservato che non era stata fornita nessuna prova dell'origine della
merce.
D.
Il 31 marzo 2006 la Direzione di circondario delle dogane di Lugano
(DCD), cui era stato trasmesso l'incarto, ha comunicato alla
X._______ che le merci cui facevano riferimento i documenti citati non
potevano essere considerate come prodotti originari e che esse anda-
vano assoggettate all'aliquota di dazio normale. Conseguentemente, la
DCD ha manifestato alla X._______ l'intenzione di emanare una
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decisione di riscossione posticipata di dazi per un importo di fr.
26'454.15, conferendole un diritto di audizione.
E.
Con lettera del 6 aprile 2006 la X._______ si è rivolta alla DCD
chiedendole di riesaminare la sua posizione. In quello scritto essa ha
sostenuto, tra l'altro, che presso gli esportatori citati acquistava solo
merci di origine italiana. Il 18 aprile successivo, la X._______ ha
inoltre trasmesso alla DCD alcune fatture della ditta esportatrice
B._______ e dei suoi fornitori. Alle lettere della X._______ la DCD ha
risposto il 26 aprile successivo osservando di poter ritornare sulla sua
decisione unicamente qualora l'autorità doganale italiana che aveva
eseguito il controllo avesse riesaminato la sua posizione quindi co-
municato alla DCD che le ditte esportatrici erano state in grado di
comprovare l'origine preferenziale della merce. La DCD ha quindi invi-
tato la X._______ a trasmettere i documenti a lei spediti, per il tramite
della ditta B.______, direttamente alle autorità doganali italiane, uni-
che autorità in grado di statuire sull'origine della merce. Dagli atti
risulta che tale invio è stato eseguito il 23 maggio successivo ed è
stato recapitato in copia alla DCD.
F.
Dopo ulteriori scambi di scritti, il 31 luglio 2006 la DCD ha emanato a
carico della X._______ una decisione di esazione posticipata di tributi
per un importo di fr. 26'454.15.
G.
Contro tale decisione, la X._______ ha interposto ricorso presso la
Direzione generale delle dogane (DGD) il 2 agosto successivo. Con la
sua impugnativa, essa ha tra l'altro prodotto: (1) una lettera dell'ammi-
nistratore giudiziario della ditta A._______, con la quale quest'ultimo le
aveva trasmesso diverse fatture relative agli invii di merce in oggetto
concernenti la ditta da lui amministrata; (2) una dichiarazione della
ditta B._______ concernente la fattura no. (...) (indirizzata alla
K._______, ditta che è gestita dalla medesima persona che gestisce
anche la ricorrente), anch'essa corredata da fatture.
Nell'ambito dell'evasione del ricorso, il 25 agosto 2006 la DGD ha sot-
toposto all'autorità di controllo italiana la lettera dell'amministratore
giudiziario della A._______ appena menzionata, chiedendole perché
non fosse stato possibile ottenere le informazioni necessarie in merito
all'origine delle merci importate. A tale richiesta l'autorità doganale ita-
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liana ha risposto il 7 dicembre successivo, rilevando che l'amministra-
tore giudiziario – di cui accludeva una lettera – non era stato in grado
di fornire nessun documento a comprova dell'origine della merce in
questione. Né in quella né in altre occasioni l'autorità doganale italiana
si è per contro espressa sulla documentazione concernente la ditta
esportatrice B._______, ricevuta direttamente con invio del 23 maggio
2006.
H.
Dopo aver ricevuto copia per conoscenza della lettera del 2 febbraio
2007 della ricorrente all'autorità doganale italiana, con cui alla stessa
veniva recapitata ulteriore documentazione, la DGD si è rivolta a
quest'ultima chiedendole se sulla base dei documenti prodotti la sua
valutazione in merito all'origine della merce subisse delle variazioni.
Con lettera del 20 marzo 2007 l'autorità doganale italiana ha risposto
che, per quanto riguarda le merci acquistate dalla A._______, l'esito
dei controlli effettuati doveva essere ritenuto definitivo. In conseguen-
za, la merce andava considerata come di origine indeterminata.
I.
La procedura davanti alla DGD ha quindi fatto il suo corso sfociando, il
5 giugno 2007, nell'emanazione della decisione qui impugnata, con cui
il ricorso interposto il 2 agosto 2006 è stato respinto.
J.
Di qui il ricorso al Tribunale amministrativo federale del 22 giugno suc-
cessivo, per mezzo del quale la X._______ (ricorrente), anche se non
in modo esplicito, sulla base del riesame di tutti i documenti fino a quel
momento prodotti, chiede che la decisione di riscossione posticipata
emanata a suo carico venga annullata.
K.
Con ordinanza del 26 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale
ha assegnato alla ricorrente un termine di 5 giorni per completare il
proprio ricorso con la comminatoria che, nel caso fosse decorso infrut-
tuoso, come in effetti è stato, avrebbe deciso in base agli atti compo-
nenti il dossier.
L.
La risposta della DGD data del 17 settembre 2007. Facendo integrale
riferimento alla decisione impugnata, con tale scritto la DGD postula
che il ricorso interposto venga invece respinto.
Pagina 4
A-4259/2007
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame, in virtù degli art. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 116 cpv. 4 della legge federa-
le del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631). Nella misura in cui
non concerne specificatamente la procedura di sdoganamento (cfr. art.
3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa [PA; RS 172.021]) e fatta eccezione per quanto diretta-
mente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali,
la presente procedura soggiace di principio alla PA (cfr. art. 37, 53 cpv.
2 LTAF e art. 2, 4 PA).
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50
PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la ri-
corrente al pagamento posticipato di dazi doganali. Dato è quindi an-
che l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esami-
nato nel merito.
1.4 Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già
pendente al momento dell'entrata in vigore della LD il 1. maggio 2007,
giusta l'art 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie
è ancora sottoposto alla vecchia legge federale del 1. ottobre 1925
sulle dogane (vLD; CS 6 475; cfr. al riguardo decisione del Tribunale
federale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008, consid. 2).
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Da
parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
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della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I prin-
cipi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto
sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontanea-
mente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto so-
lo se dalle censure sollevate oppure dagli atti risultino indizi in tal sen-
so (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27, consid. 3.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 674
segg.).
Come visto, la presente procedura ha per oggetto l'esame di una deci-
sione di esazione posticipata di tributi doganali emessa a carico della
ricorrente, a seguito della constatazione che la merce da lei fatta im-
portare risultava di origine indeterminata. Anche se in modo estrema-
mente conciso, la ricorrente postula il riesame di tutti i documenti da
lei prodotti in procedura e quindi l'annullamento della decisione di ri-
scossione posticipata emanata a suo carico. Nella fattispecie, lo scri-
vente Tribunale è chiamato a rendere la sua decisione in base agli atti
componenti il dossier (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 606
segg.; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Basilea 1998, no. 2.84 segg.)
3.
3.1 La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali concer-
nenti regole d'origine da cui può essere dedotto un trattamento prefe-
renziale di determinate merci al momento del loro passsagio alla do-
gana (cfr. al riguardo le decisioni del Tribunale amministrativo federale
A-1482/2007 del 2 aprile 2008, consid. 4.5; A-1715/2006 del 9 novem-
bre 2007, consid. 2.2 e A-1883/2007 del 4 settembre 2007, consid.
3.2; REMO ARPAGAUS, Das schweizerische Zollrecht, in: Heinrich
Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweize-
risches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, Basilea 2007, no. 561;
MARCO VILLA, La réglementation de l'origine des marchandises, Étude
de droit suisse et de droit communautaire, Losanna 1998, pag. 117
segg.). Per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità econo-
mica europea (CEE), essi beneficiano di un trattamento preferenziale
all'importazione in base all'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confedera-
zione svizzera e la CEE (accordo; RS 0.632.401).
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3.2 A norma del citato accordo, il trattamento preferenziale è conces-
so dietro presentazione di un certificato di circolazione delle merci
(CCM) EUR.1 o di una dichiarazione di origine su fattura. Un tale certi-
ficato dev'essere richiesto in forma scritta dall'esportatore alle autorità
doganali del Paese esportatore giusta l'art. 16 e 17 del protocollo no. 3
relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai metodi
di cooperazione amministrativa (protocollo; RS 0.632.401.3), nella sua
versione sottoscritta il 28 aprile 2004 ma applicabile già a partire dal 1.
luglio 2002 (cfr. decisione N. 1/2004 del 28 aprile 2004 del Comitato
misto Svizzera – UE che modifica il protocollo no. 3 dell'accordo relati-
vo alla definizione della nozione di > e ai metodi di
cooperazione amministrativa [RS 0.632.401.31]). Le condizioni per la
compilazione di una dichiarazione su fattura sono regolate dall'art. 21
del medesimo protocollo.
Secondo gli art. 17 cpv. 3 e 21 cpv. 3 del protocollo, l'esportatore che
sollecita un CCM o compila una dichiarazione su fattura deve poter
presentare in ogni momento, su domanda delle autorità doganali del
Paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere
originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi
previsti dal protocollo. Quest'ultimo non contiene per contro nessuna
disposizione sulla procedura di rilascio dei CCM da parte degli Stati di
esportazione. La regolamentazione di questa procedura dipende in ef-
fetti dal loro diritto interno (cfr. decisione del Tribunale federale
2C_355/2007 del 19 novembre 2007, consid. 2.2).
3.3 L'art. 31 cpv. 2 del protocollo no. 3 prescrive che gli Stati membri
della Comunità e la Svizzera si prestano reciproca assistenza attraver-
so le loro rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'auten-
ticità e della correttezza dei CCM rispettivamente delle dichiarazioni su
fattura.
Giusta l'art. 32 cpv. 1 e 3 del protocollo, quando le autorità doganali
dello Stato d'importazione hanno un ragionevole motivo di dubitare del
carattere originario di prodotti, le autorità doganali dello Stato di espor-
tazione effettuano un controllo a posteriori delle prove d'origine. Per
questo scopo, esse sono abilitate a esigere tutte le prove e a procede-
re all'esame dei conti dell'esportatore rispettivamente a qualsiasi altra
verifica ritengano utile (decisione del Tribunale federale 2C_355/2007
del 19 novembre 2007, consid. 2.3).
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A-4259/2007
3.4 I risultati dei controlli effettuati a posteriori dallo Stato d'esporta-
zione vincolano anche le autorità dello Stato d'importazione. Esse so-
no legate alla decisione sull'origine di una merce e non possono sosti-
tuirvi il loro apprezzamento (cfr. decisione del Tribunale federale
2C_355/2007 del 19 novembre 2007, consid. 2.2; DTF 114 Ib 168,
consid. 1c; DTF 111 Ib 323, consid. 3; decisione del Tribunale ammini-
strativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007, consid. 3.5; deci-
sione della Commissione federale di ricorso in materia doganale
[CRD] 2002-066 e 2003/110 del 25 febbraio 2003, consid. 4).
Quando le autorità dello Stato d'importazione nutrono dei dubbi sui ri-
sultati d'un controllo a posteriori, può essere formulata una seconda
domanda di informazioni. Devono però esistere ulteriori mezzi di prova
che permettano di concludere che le informazioni già fornite siano in-
complete o non corrette. In una simile ipotesi, l'importatore dispone del
diritto a che questi mezzi di prova vengano esaminati nell'ambito della
procedura davanti alle autorità dello Stato in cui ha importato la merce,
a meno che essi non paiano a priori manifestamente infondati o ina-
datti a provare la vera origine di un prodotto. Compete in effetti al dirit-
to interno applicabile in ogni Stato importatore determinare il modo in
cui le sue autorità doganali debbano procedere per stabilire i fatti
nell'ambito della valutazione della vera origine di un prodotto (decisio-
ne del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre
2007, consid. 3.4, con ulteriori rinvii; decisione della CRD 1999-006
del 15 agosto 2000, consid. 3; REMO ARPAGAUS, op. cit., no. 448).
3.5 Per quanto riguarda la Svizzera, al fine di salvaguardare le garan-
zie di procedura che il diritto pubblico federale accorda all'importatore
– in particolare, il diritto di essere sentiti giusta l'art. 29 cpv. 2 della Co-
stituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
[Cost, RS 101], art. 29 PA –, le autorità devono se del caso fare pure
nuovamente capo all'assistenza dello Stato d'esportazione (cfr. sem-
pre decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del
14 dicembre 2007, consid. 3.4). Occorre puntualizzare che una do-
manda di informazioni complementari si giustifica tuttavia solo nel ca-
so esistano delle ragioni per pensare che le autorità doganali dello
Stato di esportazione potrebbero riconsiderare la loro decisione (DTF
114 Ib 168, consid. 2b e c; al riguardo cfr. anche MARCO VILLA, op. cit.,
pag. 410 segg.).
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3.6 Se non può essere fornita (più) nessuna prova, ad esempio per-
ché l'esattezza di un CCM non può essere riesaminata, la relativa
comunicazione dell'autorità competente dello Stato d'esportazione de-
ve essere assimilata alla sua abrogazione formale, alla quale l'autorità
dello Stato importatore è parimenti vincolata (decisione del Tribunale
federale 2C_355/2007 del 19 novembre 2007, consid. 2.2; DTF 110 Ib
306, consid. 1).
4.
4.1 Conformemente all'art. 13 vLD, il pagamento del dazio incombe al-
le persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e a quelle in-
dicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le
merci sono state importate o esportate. Tutte rispondono solidarmente
delle somme dovute. Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono soggette all'ob-
bligo della denuncia doganale le persone che trasportano merci oltre il
confine nonché i loro mandanti (decisione del Tribunale amministrativo
federale A-1482/2007 del 2 aprile 2008, consid. 4.4).
4.2 Per l'art 74 cifra 9 vLD, chiunque ottiene l'ammissione in franchigia
o una riduzione del dazio per merci che non rispondono alle condizioni
prescritte, commette una contravvenzione doganale, cui è applicabile il
titolo secondo della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale
amministrativo (DPA; RS 313.0; art. 80 vLD).
4.3 Giusta l'art. 12 cpv. 1 DPA, quando, a seguito di un'infrazione alla
legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto ri-
scossa, la contribuzione non reclamata, così come gli interessi, vanno
pagati successivamente, indipendentemente dalla punibilità di una de-
terminata persona. L'art. 12 al. 2 DPA precisa che obbligato al paga-
mento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profit-
to, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa.
4.4 L'illecito di cui all'art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale
generato dal mancato pagamento dei contributi dovuti. Esso può con-
sistere non solo in un aumento degli attivi ma anche in una diminu-
zione dei passivi. Ciò è normalmente il caso quando un contributo do-
vuto non è stato versato (DTF 110 Ib 310, consid. 2c; decisione del Tri-
bunale federale A.490/1984 del 20 dicembre 1985, consid. 3c). Affin-
ché l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettiva-
mente stata compiuta un'infrazione penale (decisione del Tribunale
federale 2A.1/2004 del 31 marzo 2004, consid. 2.1; DTF 115 Ib 360,
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consid. 3a; DTF 106 Ib 221, consid. 2c; Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 65.61, consid. 3d/bb;
KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Motive - Doktrin - Rechts-
prechung, Berna 1998, pag. 36). L'applicazione di questa norma non
dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da
una colpa, né ancora dal promuovimento di una procedura penale (de-
cisione del Tribunale federale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008,
consid. 5; DTF 106 Ib 221, consid. 2c).
5.
L'emissione della decisione di riscossione posticipata di tributi, confer-
mata dalla DGD con decisione del 5 giugno 2007 qui impugnata, viene
ricondotta dalla stessa al risultato dei controlli svolti a posteriori dalle
autorità doganali italiane. Dopo un primo controllo, eseguito a seguito
della domanda del 22 settembre 2005 della DGD, con lettera del 10
gennaio 2006 queste ultime hanno in effetti concluso che i CCM che
erano stati rilasciati su richiesta della A._______ non corrispondevano
alle condizioni d'autenticità e di regolarità stabilite e che le merci anda-
vano quindi considerate di origine indeterminata. Stessa conclusione è
stata tratta in merito alla fattura no. (...) della B._______, per cui –
sempre in base a quanto riferito dalle autorità doganali italiane – non
era stata fornita alcuna prova dell'origine della merce.
Come visto, una simile conclusione vincola di principio le autorità dello
Stato d'importazione e, per quanto riguarda i CCM emessi, dev'essere
assimilata alla loro abrogazione (cfr. supra consid. 3.6).
Nell'ambito della procedura di ricorso contro la decisione di esazione
posticipata di tributi emanata dalla DCD il 30 luglio 2006, la DGD ha
in seguito ritenuto necessario eseguire ulteriori controlli. Al fine di valu-
tare la correttezza della decisione impugnata occorre allora verificarne
– conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente – anche il loro
svolgimento (successive consid. 6 e 7).
6.
6.1 Preso atto che con il proprio ricorso la ricorrente aveva prodotto
una lettera dell'amministratore giudiziario della ditta A._______, il 25
agosto 2006 la DGD ha nuovamente scritto alle autorità doganali ita-
liane chiedendo loro di specificare perché fosse stato impossibile ac-
certare l'origine delle merci in questione. Con risposta del 7 dicembre
2006, le autorità italiane hanno allora trasmesso alla DGD una lettera
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non datata dell'amministratore giudiziario della ditta A._______, con
cui lo stesso comunicava di non aver rinvenuto nessuna traccia della
documentazione richiesta. Per quanto riguarda le merci fornite dalla
A._______, la conclusione tratta il 22 settembre 2005 veniva quindi
confermata nel senso che esse andavano considerate di origine inde-
terminata.
6.2 Dopo l'invio da parte della ricorrente di un'ulteriore lettera alle au-
torità italiane, ricevuta in copia dalla DGD il 2 febbraio 2007, l'8 febbra-
io successivo quest'ultima si è nuovamente rivolta alle autorità italiane
chiedendo loro se la nuova documentazione prodotta, sempre concer-
nente A._______, potesse avere conseguenze sul parere espresso il
13 (recte: 10) gennaio 2006 e confermato il 7 dicembre successivo. A
questa ulteriore richiesta d'informazioni, le autorità doganali italiane
hanno risposto il 20 marzo 2007, comunicando alla DGD che le infor-
mazioni e i documenti già forniti a più riprese a nome degli importatori
svizzeri con riferimento alle esportazioni effettuate in Svizzera dalla
A._______ non offrivano nessuna prova sufficiente del carattere prefe-
renziale della merce, aggiungendo inoltre che gli esiti dei controlli ef-
fettuati dovevano essere considerati definitivi.
6.3 In base alla dottrina e alla giurisprudenza citate (cfr. consid. 3),
preso atto dei ripetuti controlli svolti dalla DGD, la decisione di esazio-
ne posticipata in merito alla merce fornita alla ricorrente dalla ditta
A._______ risulta corretta. In mancanza di prove di origine valide,
come accertato a più riprese dalla DGD presso le autorità dognali
italiane in osssequio all'art. 29 PA (DTF 111 Ib 323, consid. 4), le merci
in oggetto hanno infatti a torto beneficato di uno sdoganamento pre-
ferenziale. Di qui l'infrazione alla legislazione amministrativa federale
di cui all'art. 74 cifra 9 vLD, conseguente all'effetto vincolante delle
conclusioni tratte dalle autorità italiane (cfr. supra consid. 3-4 e i
riferimenti ivi indicati). Facendo la ricorrente chiaramente parte della
cerchia delle persone assoggettate giusta l'art. 9 e 13 vLD, dev'essere
necessariamente concluso che essa ha fruito di un vantaggio illecito
ed è pertanto tenuta, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, quand'anche
non le si possa rimproverare nessuna colpa, al pagamento dei dazi
che ne deriva.
7.
7.1 Diverso è invece il discorso per la merce fornita dalla ditta
B._______ conformemente alla fattura no. (...). Alla luce del fatto che
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dagli atti non risulta se le autorità doganali italiane abbiano o meno
verificato i documenti inviati loro direttamente dalla B._______ con
lettera del 23 maggio 2006 (cfr. supra consid. G) – documenti
contenenti anche una dichiarazione della ditta B._______ indirizzata
non alla ricorrente bensì alla ditta K._______, ma concernenti anche
la fattura no. (...) – occorre infatti chiedersi se spettasse alla DGD di
occuparsene.
A questa domanda dev'essere risposto in modo affermativo. A norma
della giurisprudenza citata (cfr. supra consid. 3.4 seg.), preso atto che
le lettere delle autorità doganali italiane riguardavano unicamente la
merce fornita dalla A._______, sarebbe stato compito della DGD do-
mandare delle precisazioni alle autorità doganali italiane rispettiva-
mente – nel caso sia stata dell'avviso che i documenti prodotti dalla
ditta B._______, ricevuti in copia dalla DCD e quindi nuovamente
acclusi al ricorso inoltrato davanti alla DGD, fossero a priori manifesta-
mente infondati o inadatti a provare la vera origine dei prodotti espor-
tati (cfr. sempre DTF 114 Ib 169, consid. 2; DTF 111 Ib 323, consid.
3b) – spiegare nella decisione impugnata perché non abbia ritenuto
necessario farlo.
7.2 Sennonché, nonostante la DGD fosse in possesso dei documenti
riguardanti la B._______, sia con lettera del 25 agosto 2006 che con
lettera dell'8 febbraio 2007 essa si è limitata a chiedere un'ulteriore
verifica per la merce fornita alla ricorrente dalla A._______, omettendo
di formulare un'analoga domanda per quella acquistata dalla
B._______, senza fornire nessuna spiegazione in merito ai motivi di
questa omissione nella decisione impugnata.
Non emergendo dall'incarto fondati motivi atti a giustificare una diver-
sità di valuazione in merito ai documenti concernenti A._______ e
B._______, la formulazione di una richiesta di complemento di
informazioni da parte della DGD rispettivamente una sua spiegazione
del perché a suo avviso non fosse necessario procedere a una tale
richiesta si imponeva anche per le merci fornite da quest'ultima. Solo
così la DGD poteva infatti garantire alla ricorrente il rispetto del suo
diritto di essere sentita giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. Questa norma
prescrive infatti all'autorità di analizzare gli argomenti delle singole
parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni per le quali li
accoglie o vi si scosta motivando la decisione da lei resa (DTF 130 II
530, consid. 4.3; GIOVANNI BIAGGINI, Kommentar BV, Zurigo 2007, art. 29,
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A-4259/2007
no. 23; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 325; PIERRE MOOR, op. cit.,
no. 2.2.8.2, con ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
7.3 Su questo punto, la decisione impugnata, con la quale la DGD
osserva solo genericamente (cfr. consid. 22 dei fatti) che l'autorità do-
ganale italiana aveva confermato “che gli ulteriori documenti trasmessi
dal sig. (...) a nome dell'importatore svizzero erano insufficienti per
comprovare l'origine preferenziale e che il risultato doveva essere con-
siderato definitivo”, non può quindi essere condivisa. Alla DGD non po-
teva infatti sfuggire che tale affermazione non era affatto di portata ge-
nerale, bensì si riferiva unicamente alle esportazioni effettuate dalla
A._______. Da ciò pure la necessità, alla luce dei documenti agli atti,
di confrontarsi con gli stessi al fine di chiarire anche la posizione della
merce acquistata da B._______ (decisione della CRD 2004-127 del 7
novembre 2005, consid. 3; REMO ARPAGAUS, op. cit., no. 448).
8.
Per quanto precede, con riferimento al consid. 7, il ricorso deve essere
parzialmente accolto. In conseguenza, l'incarto va rinviato all'autorità
inferiore, affinché provveda a fare le necessarie verifiche circa l'effetti-
va portata dei documenti concernenti la B._______ e, se del caso, a ri-
calcolare l'ammontare dei tributi dovuti.
9.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spe-
se processuali vanno poste a carico della ricorrente, la cui soccom-
benza risulta essere comunque preponderante (art. 1 segg. del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF;
RS 173.320.2]). Nella fattispecie, tenuto conto del parziale accogli-
mento del gravame, esse vengono stabilite in fr. 2'500.--. Ad avvenuta
crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto
dall'anticipo spese di fr. 3'000.-- versato dalla ricorrente il 22 agosto
2007. La rimanenza le verrà restituita.
10.
Con riferimento 8 TS-TAF, dato che la ricorrente ha agito in procedura
personalmente, non le viene riconosciuta nessuna indennità per ripeti-
bili.
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A-4259/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. L'incarto è rinviato alla Direzione ge-
nerale delle dogane, affinché provveda a svolgere i necessari accerta-
menti ai sensi dei considerandi.
2.
Le spese processuali, di complessivi fr. 2'500.--, sono poste a carico
della ricorrente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudi-
zio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese da lei versato.
3.
Non vengono attribuite ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere
Michael Beusch Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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