Corte I
A-4344/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Salome Zimmermann, Lorenz Kneubühler,
cancelliera Frida Andreotti.
A._______ Sagl
c/o B._______ SA, ...,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Imposta sul valore aggiunto, tassazione d'ufficio:
1° trimestre 2001 – 4° trimestre 2003.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-4344/2008
Fatti:
A.
La ditta A. _______ Sagl è una società a garanzia limitata con sede
a Chiasso avente quale scopo sociale la gestione di negozi da par-
rucchiere. Nei periodi fiscali oggetto del presente giudizio, la sua attivi-
tà commerciale si svolgeva in tre saloni siti a Chiasso, X._______ e Y.
_______. Essa è iscritta nel registro dei contribuenti per l'imposta sul
valore aggiunto a far tempo dal 30 luglio 1997.
B.
In seguito a un controllo fiscale eseguito presso la contribuente il 26 e
il 27 agosto 2004 nonché il 1° ottobre 2004, l'Amministrazione federale
delle contribuzioni (di seguito AFC) ha accertato che la contabilità
presentata relativa ai periodi fiscali compresi tra il 1° gennaio 2001 e
il 31 dicembre 2003 non era conforme alle esigenze legali in vigore.
Per ricostruire la base di calcolo necessaria alla verifica delle condi-
zioni d'assoggettamento, l'AFC ha quindi determinato in via d'apprez-
zamento la cifra d'affari realizzata nel corso dei periodi fiscali
controllati. Procedendo a una tassazione d'ufficio, il 27 ottobre 2004 ha
emesso il conto complementare no. 286'691 per un importo di
fr. 19'502.00 oltre a interessi di mora a partire dal 28 marzo 2003.
C.
Con scritto del 18 novembre 2004, la contribuente, e per essa la sua
rappresentante, ha chiesto all'AFC di emanare una decisione formale
in relazione alla ripresa effettuata, contestando il conto complementa-
re summenzionato e postulandone l'annullamento.
D.
Con decisione del 19 gennaio 2005 l'AFC ha confermato il debito
fiscale risultante dal conto complementare no. 286'691, respingendo le
richieste della contribuente. Quest'ultima è quindi insorta contro tale
decisione con reclamo del 16 febbraio successivo, completato con
scritto del 15 ottobre 2007 su richiesta dell'AFC.
E.
In data 28 maggio 2008 l'AFC ha respinto il reclamo della contri-
buente, confermando integralmente la ripresa di fr. 19'502.00, oltre a
interessi.
Pagina 2
A-4344/2008
F.
Questa decisione è stata impugnata dalla A. _______ Sagl
(ricorrente), con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale
del 26 giugno 2008. Protestando tasse, spese e ripetibili, con tale atto,
la ricorrente postula l'annullamento del conto complementare no.
286'691 e delle successive decisioni dell'AFC, contestando i parametri
dell'esecuzione della valutazione della cifra d'affari operata
dall'autorità, il metodo di stima utilizzato e chiedendo altresì l'esame
dell'attendibilità dei coefficienti di esperienza utilizzati.
G.
Con risposta del 17 settembre 2008, l'AFC, riferendosi alla decisione
del 18 maggio 2008 contestata, ha postulato il rigetto integrale del
ricorso, ribadendo la fondatezza della sua decisione.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul
presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla
LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinnanzi allo
scrivente Tribunale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste
dalla legge (art. 52 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione dell'AFC fondata sul diritto
pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al
pagamento di un importo a titolo di ripresa fiscale. Comportando il
medesimo un onere pecuniario, dato è quindi l'interesse a ricorrere.
Da qui la legittimazione della ricorrente (art. 48 cpv. 1 PA).
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1.4 Oggetto litigioso nella procedura davanti al Tribunale amministra-
tivo federale può essere solamente la decisione su reclamo del -
l'autorità inferiore. Eventuali decisioni anteriori rese dalle istanze infe-
riori non possono quindi essere contestate, visto che sono state
sostituite dalla decisione su reclamo (DTF 130 V 138 consid. 4.2; deci-
sione del Tribunale amministrativo federale A-5875/2009 del 16 giugno
2010 consid. 1.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, cifra 2.7).
Oggetto del litigio nel presente giudizio è di conseguenza la decisione
su reclamo impugnata resa dall'AFC il 28 maggio 2008. La scrivente
Autorità non entra invece nel merito del postulato annullamento del
conto complementare no. 286'691 emesso il 27 ottobre 2004.
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere quin-
di esaminato nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).
Pur se sulla base dell'art. 49 PA lo scrivente Tribunale può di principio
riesaminare la decisione impugnata con pieno potere di cognizione,
per quanto attiene l'esame di decisioni aventi per oggetto tassazioni
d'ufficio, esso fa uso di questo potere unicamente per verificare che le
condizioni per potervi procedere siano date. Per quanto riguarda la
tassazione come tale, questo Tribunale interviene invece per cor-
reggerla solo quando è il risultato di una violazione del diritto oppure
di un errore di apprezzamento evidente (decisioni del Tribunale ammi-
nistrativo federale A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 2. e rife-
rimenti ivi citati e A-5875/2009 del 16 giugno 2010 consid. 1.2.;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., cifra 2.162).
3.
Il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore la nuova legge federale del
12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA,
RS 641.20) e la relativa ordinanza del 27 novembre 2009 (OIVA,
RS 641.201). Giusta l'art. 112 cpv. 1 LIVA, fatto salvo l'art. 113 LIVA, le
disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione
rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti
durante la loro validità. Ne consegue che le operazioni effettuate prima
del 1° gennaio 2010 restano soggette materialmente alla legge fede-
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rale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto
(vLIVA, RU 2000 1300) e all'ordinanza del 29 marzo 2000 ad essa
relativa (OLIVA, RS 2000 1347), normative entrate in vigore il
1° gennaio 2001 (art. 94 vLIVA). Ciò vale anche per le tassazioni d'uf -
ficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-5460/2008
del 12 maggio 2010 consid. 1.2.).
Nella misura in cui la presente procedura ha per oggetto una ripresa
riguardante il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi
fiscali compresi tra il 1° trimestre 2001 e il 4° trimestre 2003, la stessa
soggiace dal punto di vista materiale alla vLIVA e all'OLIVA.
4.
4.1 In materia di imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione e il
pagamento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotas-
sazione (art. 46 segg. vLIVA; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System
des schweizerischen Steuerrechts, 6. edizione, Zurigo 2002, pag. 421
segg.), il che implica che il contribuente è tenuto a dichiarare sponta-
neamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC (art. 46 vLIVA;
decisioni del Tribunale federale 2A.109/2005 del 10 marzo 2006 con-
sid. 2.1; 2A.304/2003 del 14 novembre 2003 consid. 3.5; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-12/2007 del 28 gennaio 2009 con-
sid. 2.7 e A-1544/2006 dell'11 settembre 2008 consid. 3.1 e riferimenti
ivi citati). Egli è quindi il solo responsabile del completo ed esatto
assoggettamento delle sue operazioni imponibili e del calcolo corretto
dell'imposta precedente. Giusta l'art. 47 cpv. 1 vLIVA, egli è inoltre te-
nuto a versare all'AFC l'imposta dovuta entro sessanta giorni dalla fine
del periodo di rendiconto. Il mancato rispetto di tali obblighi deve esse-
re considerato una grave violazione, poiché mette in pericolo la cor ret-
ta riscossione dell'imposta (decisioni del Tribunale amministrativo fede-
rale A-1531/2006 del 10 gennaio 2008 consid. 2.2; A-1397/2006 del
19 luglio 2007 consid. 2.2, entrambe con ulteriori rinvii).
4.2 Tra gli obblighi spettanti a ogni contribuente vi è in particolare
quello della tenuta della contabilità (decisioni del Tribunale federale
2A.552/2006 del 1. febbraio 2007 consid. 3.1 e 2A.109/2005 del
10 marzo 2006 consid. 2.1 segg). Giusta l'art. 58 cpv. 1 vLIVA, il con tri-
buente deve tenere i suoi libri di commercio in modo da consentire di
constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per determinare
l'assoggettamento come pure per il calcolo dell'imposta e delle impo-
ste precedenti deducibili. A tal riguardo, l'autorità fiscale può emanare
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prescrizioni specifiche, ciò che l'AFC ha fatto, segnatamente nel-
l'ambito della pubblicazione, periodicamente aggiornata, intitolata
"Istruzioni sull'IVA" (cfr. per il caso in esame: "Istruzioni 2001", no. 878
segg. [pubblicazione valida fino al 31 dicembre 2007]). Secondo tali
Istruzioni, i libri contabili del contribuente vanno adattati alle caratteri-
stiche e all'importanza dell'azienda. Essi devono dare ragguagli com-
pleti e dettagliati su tutte le forniture e prestazioni di servizi eseguite,
sull'IVA corrispondente, sui costi complessivi e sull'imposta prece-
dente deducibile (cfr. Istruzioni 2001, n. 882). Ogni singola operazione
commerciale deve poter essere seguita facilmente e con sicurezza,
partendo dai giustificativi attraverso i libri ausiliari e il libro mastro fino
al rendiconto IVA rispettivamente alla chiusura annuale e viceversa
(cfr. Istruzioni 2001. n. 890). Le esigenze in materia di contabilità valide
per ogni contribuente assoggettato all'IVA sono pure fissate nelle
"Direttive applicabili in materia fiscale per la tenuta regolare della
contabilità e relative alla registrazione nonché alla conservazione di
documenti commerciali su supporti di dati o d'immagini" pubblicate nel
1979 dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato in collaborazione
con l'AFC e l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: Direttive) (cfr. Giu-
risprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC]
66.97 consid. 3b). Tali Direttive contengono pure prescrizioni riguardo
alla forma e al contenuto della contabilità. Riguardo alla forma della
contabilità, esse precisano che ogni registrazione deve essere giusti fi-
cata da un documento (cosiddetto "Belegprinzip", cfr. Direttive, nota
marginale n. 115) e ogni documento giustificativo deve menzionare in
modo chiaro lo stato di fatto e la data dell'operazione e deve essere
munito di un riferimento relativo alla contabilizzazione (cfr. Direttive,
nota marginale n. 116).
4.3
4.3.1 Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti, o i dati
presentati dal contribuente non corrispondono manifestamente alla
realtà, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere
d'apprezzamento (art. 60 vLIVA). L'AFC è quindi tenuta a stabilire
l'ammontare dell'imposta dovuta solo nel caso in cui il contribuente
non ossequia i suoi obblighi (ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A.
VALLENDER, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 2. edizio-
ne, Berna 2003, no. 1680 segg.).
Una tassazione d'ufficio si giustifica pertanto in due casi distinti: da un
lato, quando la tenuta dei libri contabili è insufficiente; dall'altro, quan-
do la contabilità di un contribuente è formalmente corretta, ma le indi-
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cazioni presentate non corrispondono manifestamente alla realtà ed è
quindi in dubbio la sua forza probante (DTF 105 Ib 181 consid. 4a;
decisione del Tribunale federale 2A.437/2005 del 3 maggio 2006
consid. 3.1; la già citata decisione del Tribunale amministrativo federale
A-3503/2007 consid. 5.1.; PASCAL MOLLARD, TVA et taxation par
estimation, in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] 69, pag. 545).
4.3.2 Secondo la giurisprudenza, la tenuta della contabilità di un con-
tribuente è insufficiente ai sensi dell'art. 60 vLIVA quando sono iscritti
unicamente dei totali giornalieri o periodici, sotto forma di ricapito-
lazione; quando non esiste un bilancio e un conto di perdite e profitti e
ancora quando non si possiede alcun libro contabile corredato dai
giustificativi. La contabilità è altresì incompleta e lacunosa ogni qual-
volta le registrazioni contabili non trovano conferma in giustificativi,
che siano o no richiesti secondo le istruzioni edite dall'AFC (decisione
del Tribunale federale 2A.253/2005 consid. 3.2. e riferimenti ivi citati;
MOLLARD, op. cit., pag. 542 segg e le numerose referenze giurispruden-
ziali in materia di ICA).
4.3.3 Per connotare invece la seconda fattispecie indicata nell'art.
60 vLIVA, il legislatore si affida a una nozione giuridica indeterminata
(PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. edi-
zione, Berna 2009, § 26 nn. 25 e 26; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. edizione, Zurigo 2006,
no. 445). La possibilità di procedere a una tassazione d'ufficio dipende
in effetti dal fatto che le indicazioni presentate "non corrispondano
manifestamente alla realtà". Nozioni di questo tipo riconoscono
all'amministrazione flessibilità e permettono di tenere conto della com-
plessità delle differenti fattispecie (DTF 127 V 431 consid. 2b/bb;
TSCHANNEN/ZIMMERLI, op. cit., § 26 nn. 27 e 28). Secondo dottrina e giu-
risprudenza, le indicazioni di una contabilità formalmente corretta non
corrispondono manifestamente alla realtà quando i risultati contenuti
nei libri contabili differiscono sensibilmente dai dati basati sull'espe-
rienza (cfr. decisione del Tribunale federale del 28 agosto 1985 pubbli-
cata in ASA 58 pag. 380 consid. 2b; decisioni del Tribunale ammi-
nistrativo federale A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 5.3, A-
1527/2006 e A-1528/2006 del 6 marzo 2008 consid. 2.3 con riferi-
menti; MOLLARD, op. cit., pag. 544 e i numerosi riferimenti ivi citati). I dati
basati sull'esperienza vengono estratti dall'analisi della situazione di
ditte appartenenti ai differenti settori economici e d'impiego e offrono
una visione in particolare riguardo alla media delle cifre d'affari
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raggiunte. Essi sono ottenuti grazie a rilevazioni statistiche effettuate
dall'AFC in occasione di controlli effettuati, devono essere rappresen-
tativi e considerare anche le caratteristiche regionali delle singole
imprese (MOLLARD, op. cit., pag. 553). Pertanto tali dati non derivano da
un'analisi scientifica e globale per ogni settore di attività e, con par ti-
colare riferimento al caso in esame, di tutti i negozi da parrucchiere in
Svizzera: tale non è difatti il compito che la legislazione ha previsto per
l'AFC (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-1429/2006
del 29 agosto 2007 consid. 5.1.2). Le aziende prese di volta in volta
quali termini di paragone devono solo essere attive nel medesimo
settore in cui esercita il contribuente sottoposto al controllo dell'AFC
ed essergli comparabili anche sotto altri punti di vista come quello
della grandezza, del luogo di attività, della cerchia dei clienti, ecc.
(GAAC 70.41 consid. e riferimenti ivi citati).
5.
5.1 L'onere della prova in merito all'esistenza dei presupposti per pro-
cedere a una tassazione d'ufficio incombe all'AFC (decisione del Tribu-
nale amministrativo federale A-1454/2006 del 26 settembre 2007 con-
sid. 2.5; BLUMENSTEIN/LOCHER, op. cit., pag. 454).
5.2 Se sono date le condizioni per eseguire una tassazione d'ufficio,
l'AFC è obbligata a fare uso del potere di apprezzamento conferitole.
Nella misura in cui l'AFC ha il diritto e il dovere di rettificare l'importo
dovuto mediante una tassazione d'ufficio, il contribuente deve soppor-
tare gli svantaggi di una situazione illegale che egli stesso ha creato,
presentando una contabilità inesatta e non essendo in grado di stabili-
re che la valutazione effettuata dall'amministrazione non corrisponde
manifestamente alla realtà (cfr. la già citata DTF 105 Ib 181 consid. 4c;
decisione del Tribunale federale 2A.253/2005 del 3 febbraio 2006 e
riferimenti ivi citati; MOLLARD, op. cit., pag. 556 e le numerose referenze
giurisprudenziali in materia di ICA). I casi nei quali un contribuente non
adempie ai doveri impostigli dalla legge rispettivamente non fornisce o
fornisce indicazioni insufficienti o errate in merito alla cifra d'affari da
lui conseguita, non devono infatti avere come conseguenza una
perdita d'imposta (decisione del Tribunale federale 2A.552/2006 del
1. febbraio 2007 consid. 3.2).
5.3 Quando l'AFC ritiene che vi siano elementi sufficienti per eseguire
una tassazione d'ufficio, essa deve scegliere il metodo di stima che
meglio le permette di prendere in considerazione le caratteristiche
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del contribuente in questione (decisioni del Tribunale federale
2C_426/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3.2; 2A.253/2005 del
3 febbraio 2006 consid. 4.1; la già citata decisione del Tribunale
amministrativo federale A-3503/2007 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati),
considerato che entrano in linea di conto sia i metodi tendenti a com-
pletare o ricostruire una contabilità lacunosa, sia quelli che si fondano
su cifre derivanti dall'esperienza in relazione con i risultati parziali non
contestati risultanti dalla contabilità (GAAC 69.109 n. 36 e 68.73
consid. 2b; ASA 63 pag. 239 e 52 pag 238 consid. 4).
Per poter eseguire una tassazione d'ufficio valutando nei limiti del suo
potere d'apprezzamento le condizioni particolari esistenti nell'azienda
in questione, è prassi dell'AFC – riconosciuta peraltro da giurispruden-
za e dottrina – basarsi su dei coefficienti d'esperienza rilevati statisti-
camente dall'autorità in seguito a controlli effettuati presso altri con-
tribuenti la cui contabilità è stata ritenuta corretta e attendibile (cfr. tra
le varie sentenze del Tribunale federale in merito, 2A.693/2006 del
26 luglio 2007 consid. 5 e 2A.109/2005 del 10 marzo 2006 consid. 4.3;
UELI MANSER, , Kommentar zum Bundesgesetz über die
Mehrwertsteuer, Basilea 2000, n. 4 ad art. 60 LIVA; MOLLARD, op. cit,
pag. 553 segg.). L'AFC fa un uso corretto del suo potere d'apprezza-
mento nella misura in cui essa valuta i dati d'esperienza secondo
criteri conformi e li applica tenendo conto delle particolarità regionali e
individuali delle aziende contribuenti oggetto del procedimento in via
d'apprezzamento (cfr. la già citata decisione del Tribunale amministra-
tivo federale A-1429/2006 consid. 5.1.2).
5.4 Nell'ambito di una tassazione d'ufficio, il cui svolgimento è giusti fi-
cato appunto perché l'AFC ha dimostrato che ne sono dati gli estremi,
la prova che le valutazioni svolte da quest'ultima non sono corrette
rispettivamente portano a risultati manifestamente errati, spetta al
contribuente (cfr. al riguardo la già citata decisione del Tribunale ammi-
nistrativo federale A-3503/2007 consid. 6.3.). Questo genere di tassa-
zione ha, per necessità di cose, un carattere essenzialmente approssi-
mativo e si fonda su presunzioni che possono essere invalidate sol tan-
to da precise prove formali, in assenza delle quali la correzione di as-
serite inesattezze significherebbe sostituire all'approssimazione della
valutazione l'incertezza risultante da dati incompleti e inconcludenti, in
favore del contribuente reticente (cfr. ASA 53, pag. 363 consid. 3a e
riferimenti ivi citati). È quindi necessario che l'assoggettato indichi
chiaramente in che misura la pretesa fiscale debba essere minore di
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quella valutata dall'AFC, dimostrando che il risultato della valutazione
è frutto di errori rilevanti. Solo in tal caso il Tribunale amministrativo
federale sostituisce infatti il suo potere di apprezzamento a quello
dell'autorità inferiore, correggendo la tassazione (cfr. precedente con-
sid. 2). Da notare che allorquando l'assoggettato presenta una struttu-
ra dei costi inusuale rispetto alla media, è necessario che possa docu-
mentarla. La giurisprudenza e la dottrina hanno ammesso che dei dati
contabili formalmente corretti potevano giustificare una tassazione
d'ufficio in caso di sproporzione manifesta tra i risultati contabili e la
cifra d'affari che si sarebbe potuta ottenere secondo l'esperienza, se
tale divergenza non era motivata in modo plausibile (cfr. MOLLARD, op.
cit., pag. 544 e segg. e i numerosi riferimenti di giurisprudenza citati;
decisione della Commissione di ricorso del 27 aprile 2006 nella causa
X. [RC 2005-154], consid. 4.a e riferimenti ivi citati).
6.
6.1 Nella fattispecie, in occasione delle visite eseguite presso gli uffici
della ricorrente, l'AFC ha accertato, per i periodi fiscali compresi tra il
1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003, una tenuta della contabilità
non conforme alle esigenze legali poste in ambito IVA. Riscontrando
altresì una sostanziale differenza tra il margine di utile lordo registrato
e quello dato dai coefficienti d'esperienza del settore d'attività in
questione, l'AFC ha ritenuto giustificato procedere con una tassazione
d'ufficio per il periodo controllato. Valutando plausibile il valore totale
degli acquisti di merce utilizzata o venduta risultante dalla contabilità
della ricorrente, l'AFC ha proceduto quindi alla ricostruzione in via
d'apprezzamento della cifra d'affari realizzata, ammettendo quale
totale degli acquisti di merce, il 15% della cifra d'affari totale, in cor-
rispondenza a un margine d'utile lordo dell'85% dato dalle cifre d'espe-
rienza rilevate dall'AFC. Un tale utile terrebbe conto sia del margine
normalmente riscontrato nel settore dove opera la ricorrente, sia delle
particolarità regionali e personali dell'azienda contribuente nonché
della situazione geografica nella quale essa si trova.
6.2 Da parte sua, la ricorrente, prendendo atto, e quindi non conte-
stando la legittimazione dell'AFC a procedere a una valutazione della
cifra d'affari nel suo caso, critica i parametri dell'esecuzione della
valutazione che non consentirebbero di avvicinarsi correttamente alla
sua situazione individuale. In primo luogo essa sostiene che nella
ricostruzione delle vendite partendo dal saldo del conto acquisti, l'AFC
non avrebbe tenuto debitamente conto del fatto che nel corso del 2003
Pagina 10
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sono stati effettuati acquisti in eccesso che la casa fornitrice L'Oreal
Suisse SA ha accettato di ritirare nel 2004. In secondo luogo l'AFC
non avrebbe considerato in modo differenziato degli acquisti destinati
alla rivendita diretta ai clienti e degli acquisti utilizzati quale materiale
di consumo per il servizio. La contribuente asserisce quindi di con-
seguire margini ben più esigui di quelli che l'AFC vorrebbe imputarle.
In particolare, osserva che il margine di utile lordo conseguito sulla
rivendita ammonterebbe mediamente solo al 45% e non all'85%, così
come stabilito dall'AFC per tutti gli acquisti. La ricorrente contesta
altresì il metodo di stima utilizzato dall'autorità inferiore: essa sostiene
che per determinare la cifra d'affari sarebbe stato più appropriato
prendere in considerazione i costi del personale e non solo, come ha
fatto l'autorità, basarsi sugli acquisti. Chiede infine allo scrivente
Tribunale di voler esaminare l'attendibilità dei coefficienti di esperienza
utilizzati dall'autorità inferiore.
6.3 Per quanto precede, nel caso in esame occorre avantutto ap-
purare se, in base agli elementi evidenziati dall'AFC, si giustifica ese-
guire una tassazione d'ufficio. Solo in caso di risposta affermativa,
andrà quindi verificato se le prove portate dalla ricorrente permettono
di giungere alla conclusione che, così come svolta, la tassazione
operata è il risultato di una violazione di una norma specifica o di
rilevanti errori di apprezzamento da parte dell'autorità inferiore.
7.
7.1 Nel caso concreto si evince chiaramente dai fatti che i documenti
contabili prodotti dalla ricorrente non soddisfano le esigenze legali in
materia di IVA. Solo dopo aver presentato il suo ricorso e su richiesta
dell'AFC, la ricorrente ha prodotto una serie di documenti atti a giusti -
ficare il dettaglio giornaliero degli incassi realizzati nei tre negozi
gestiti. In particolare, essa ha presentato delle liste riassuntive di in -
cassi mensili realizzati nei negozi da lei gestiti a Chiasso, X. _______
e fino al giugno 2001 a Y. _______ e, unicamente per il negozio di
Chiasso, delle schede manoscritte che mostrano il dettaglio della cifra
d'affari giornaliera, suddivisa in vendite e incasso, messa in relazione
al numero di clienti avuti. Da tale documentazione non emerge alcuna
indicazione dettagliata e completa sulle forniture e prestazioni
eseguite: vi sono semplicemente riportati degli importi poi addizionati
che non fanno riferimento alcuno a prestazioni particolari fornite in
relazione al listino prezzi. Non esiste quindi alcun documento
giustificativo che permetta di controllare nel dettaglio i movimenti
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giornalieri di liquidità, in particolare non esistono scontrini, ricevute o
fatture a comprova dei dati registrati in contabilità. L'assenza di
registrazioni di cassa così come di libri di cassa completi e dettagliati
non permette dunque di stabilire facilmente e in modo affidabile le
operazioni determinanti per il calcolo dell'IVA. Una simile tenuta della
contabilità è chiaramente insufficiente e quindi infirma alla base
qualsiasi calcolo e conduce di conseguenza a risultati inattendibili.
L'esecuzione di una tassazione d'ufficio da parte dell'AFC si rivela
pertanto, e già per questa ragione, giustificata nel principio. Non è
quindi più necessario determinare se l'autorità inferiore poteva
procedere con una tassazione d'ufficio anche in ragione della
manifesta non conformità alla realtà dei dati contabili presentati dalla
ricorrente (cfr. consid. 5.4).
7.2 Non vi sono da parte della scrivente Autorità giudiziaria osser-
vazioni da formulare neppure in merito al metodo scelto dall'AFC.
Sempre in ragione dell'insufficiente tenuta della contabilità, nel caso in
esame l'autorità inferiore ha optato per il "Metodo del costo merci in
percento della cifra d'affari". Nella sua decisione, così pure nella
risposta al ricorso, l'AFC ha esposto chiaramente le differenti tappe del
suo ragionamento e del suo calcolo e ha mostrato di aver tenuto conto
della specificità dell'assoggettata. Non disponendo di informazioni pre-
cise riguardanti gli stipendi produttivi, sempre a motivo delle gravi
lacune contabili, l'autorità ha applicato il metodo che considera il costo
delle merci adattandolo alla situazione della ricorrente, ritenendo in
suo favore, e quindi distanziandosi dai coefficienti di esperienza di
portata generale, il valore superiore del 15% del costo merci in rela-
zione alla cifra d'affari rispetto al valore medio indicativo risultante
dalle cifre d'esperienza (10%-15%, media 12.5%). Considerato che la
ricorrente non ha saputo documentare le sue affermazioni, anche in
questo caso essa deve sopportarne le conseguenze.
7.3 Altre critiche ricorsuali sono volte alla valutazione della cifra d'af -
fari effettuata da parte dell'AFC.
7.3.1 La ricorrente sostiene che nella ricostruzione delle vendite l'au-
torità non avrebbe tenuto debitamente conto del fatto che nel corso del
2003 sono stati effettuati acquisti in eccesso che la casa fornitrice
L'Oreal Suisse SA ha accettato di ritirare nel 2004. Come visto in pre-
cedenza (cfr. consid. 5.4), è necessario che l'assoggettato che presen-
ta una struttura di costi inusuale rispetto alla media, possa documen-
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tarla. Nel caso in esame, con l'allegato ricorsuale la ricorrente ha pro-
dotto due documenti basati su dei dati trasmessi dal fornitore, peraltro
allestiti a posteriori appositamente su richiesta della contribuente.
Premesso che secondo dottrina e giurisprudenza, la forza probatoria
di documenti allestiti a posteriori è limitata (cfr. ASA 52 pag. 238 con-
sid. 3b; decisione del Tribunale amministrativo federale A-5595/2007
consid. 3.3.2.2), come giustamente rilevato dall'AFC, i dati ivi contenuti
non trovano alcun riscontro nella contabilità presentata che, come det-
to, è insufficiente. Neppure è stato allestito un inventario che dimostri il
dettaglio delle merci detenute relative all'esercizio 2003, poi ritornate il
5 ottobre 2004, posteriormente al periodo oggetto del controllo fiscale.
Anche su questo punto non può quindi essere rivolto alcun rimprovero
all'autorità fiscale.
7.3.2 Quanto alla censura relativa alla mancata differenziazione degli
acquisti destinati alla rivendita diretta ai clienti e degli acquisti utilizzati
quale materiale di consumo per il servizio, questo Tribunale non giun -
ge a una conclusione differente. Conformemente alla situazione giuri-
dica sopra descritta, si rammenta che spetta alla ricorrente fornire i
mezzi di prova necessari per invalidare la valutazione effettuata dal-
l'amministrazione. Ora, nella fattispecie l'AFC ha dovuto rinunciare a
tener conto dell'elemento relativo alle merci per difetto di documen-
tazione completa concernente il materiale. Il ricorso, da parte sua,
contiene mere affermazioni e non è corredato da validi documenti
giustificativi atti a dimostrarne la fondatezza. A giustificazione dei costi
relativi ai prodotti utilizzati nei saloni per il servizio, la ricorrente ha
fornito dei documenti basati sulle indicazioni della casa fornitrice che
tuttavia non trovano riscontro alcuno nella contabilità. In particolare,
con riguardo agli acquisti di merci, non è stata portata nessuna prova
che giustifichi e confermi l'argomento relativo alla differenziazione de-
gli acquisti ai fini della rivendita diretta e a quelli di consumo. Non vi è
difatti ad esempio nessuna fatturazione al cliente e nessuna lista dei
prezzi che confermerebbe tale assunto. Visto che la ricorrente non è in
grado di provare che la valutazione dell'amministrazione non corri-
sponde alla realtà, essa deve sopportarne le conseguenze.
7.4 La ricorrente contesta parimenti l'attendibilità della chiave utilizza-
ta per l'elaborazione dei coefficienti di esperienza utilizzati dall'AFC.
Nell'allegato ricorsuale, essa lamenta di non aver potuto disporre dei
dettagli concernenti la determinazione del margine di utile lordo del -
l'85% utilizzato dall'autorità inferiore e si interroga sull'ammissibilità
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dei dati, senza tuttavia procedere a un'allegazione precisa e sostan-
ziata. Se è ben vero che la ricorrente non ha avuto modo di prendere
conoscenza delle cifre d'esperienza prima di aver presentato il suo
ricorso, si rileva innanzitutto che, malgrado tali dati le siano poi stati
intimati con l'allegato di risposta inoltrato dall'AFC, essa non ha rite -
nuto necessario determinarsi ulteriormente in merito. La sua allega-
zione circa l'attendibilità dei coefficienti d'esperienza è quindi rimasta
una mera affermazione. Come visto in precedenza (cfr. consid. 4.3.3), i
coefficienti d'esperienza sono stabiliti sulla base dei dati raccolti in
occasione del controllo fiscale presso altri contribuenti, la cui contabi -
lità è stata giudicata corretta. Essendo divenuto l'utilizzo di tali dati
statistici una prassi consolidata, riconosciuta da giurisprudenza e dot -
trina, lo scrivente Tribunale non ha motivo di rimettere in discussione i
medesimi.
8.
La ricorrente non ha quindi saputo provare e indicare chiaramente in
che misura la decisione su reclamo resa dall'AFC il 28 maggio 2008
debba essere annullata. Le censure e spiegazioni addotte non permet-
tono di concludere che l'autorità inferiore abbia proceduto a torto con
la tassazione d'ufficio e abbia oltrepassato il suo potere d'apprezza-
mento nella valutazione dell'imposta dovuta per i periodi fiscali com-
presi tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso deve essere pertanto integralmente respinto con
conseguente conferma della decisione impugnata.
9.
In considerazione dell'esito della procedura, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA,
le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccom-
bente (art. 1 segg. Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF;
RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 3'000.--
(art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo da lei
versato il 29 luglio 2008. Neppure si giustifica riconoscere alla ricor-
rente alcuna indennità per ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente
e interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato.
3.
Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. 415 278 / HEI; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Frida Andreotti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e
100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua
ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso
della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova de-
vono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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