Corte I
A-45/2007
{T 0/2}
Sentenza del 9 maggio 2007
Composizione: Giudici Michael Beusch (Presidente del collegio),
Thomas Stadelmann (Presidente di camera) e Markus Metz.
Cancelliere Marco Savoldelli.
X. _______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
istanza inferiore,
concernente
richiesta di condono della tassa sul traffico pesante,
periodo 1. settembre 2004 - 30 aprile 2005,
ricorso contro la decisione del 14 novembre 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 9 aprile 2006 la ditta X._______, 6830 Chiasso (in seguito la ricorrente),
ha inoltrato alla direzione generale delle dogane (in seguito DGD) uno
scritto col quale faceva generico riferimento a "varie tassazioni d'ufficio"
chiedendo "il condono per le imposte pagate in eccedenza".
Dal contesto emerge che oggetto di tale richiesta erano svariati importi fat-
turati dalla DGD a titolo di tassa sul traffico pesante commisurata alle pre-
stazioni.
B. Il 21 luglio successivo, la DGD ha risposto alla ricorrente assegnandole un
termine per completare la domanda di condono chiedendole di precisare
l'entità degli importi oggetto della stessa, di illustrare la sua situazione fi-
nanziaria e di allegare la necessaria documentazione (fatture, bilanci,
ecc.).
La DGD ha pure aggiunto che, in mancanza di riscontri concreti, essa
avrebbe proceduto al rilascio di una decisione in base agli atti in suo pos-
sesso.
C. Ha fatto quindi seguito la presa di posizione del rappresentante della ricor-
rente il quale, entro il termine indicato, si è però limitato a confermare la ri-
chiesta di condono e ad allegare una tabella riassuntiva concernente i tri-
buti pagati, a suo dire, in eccedenza come pure una copia del conto annu-
ale più recente.
D. Nella misura in cui ha ritenuto di esaminarla nel merito, con decisione del
14 novembre 2006 la DGD ha respinto la domanda formulata dalla ricor-
rente.
L'istanza inferiore ha dapprima rilevato la parziale tardività della stessa,
essa ha quindi sottolineato la generale carenza delle motivazioni addotte.
E. Con atto del 14 dicembre 2006 indirizzato alla Commissione federale di ri-
corso in materia doganale (in seguito CRD), la ricorrente ha impugnato la
decisione di cui sopra ribadendo la fondatezza della propria richiesta di
condono.
F. Con lo scioglimento della CRD, in data 31 dicembre 2006, l'incarto è stato
trasmesso al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF). Il 31 gen-
naio 2007, quest'ultimo ha informato le parti che a dirimere la presente
vertenza sarebbe stata la Corte I del TAF ed ha loro comunicato la compo-
sizione del collegio giudicante.
G. Il TAF ha quindi assegnato alla DGD un termine per inoltrare le proprie os-
servazioni in merito al ricorso, ciò che la DGD ha fatto il 28 marzo 2007.
Quest'ultima ha chiesto che lo stesso venga respinto con argomentazioni
che verranno riprese, per quanto necessario, più oltre.
3Considerando in diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente
gravame in virtù dell'art. 23 cpv. 4 della legge federale del 19 dicembre
1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-
zioni (LTTP; RS 641.81) in relazione con gli art. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF; RS 173.32).
Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, il TAF giudica i ricorsi pendenti presso
le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRD, applicando il
nuovo diritto processuale.
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come
da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 4 della legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA;
RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA.
1.2 Interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA) e nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), l'atto
impugnato è una decisione della DGD emessa contestualmente ad una
richiesta di condono ex art. 17 LTTP.
Ritenuto che la DGD si è pronunciata nel 2006 e non già nel nuovo anno –
nel qual caso la decisione della DGD sarebbe stata preventivamente
soggetta ad una procedura di opposizione (art. 23 cpv. 3 LTTP; messaggio
del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria, Foglio federale [FF] 2001 pag. 3764 segg.,
3988; MICHAEL BEUSCH, Steuerrechtlicher Rechtsschutz durch das Bundes-
verwaltungsgericht, in: Zeitschrift für Schweizerisches und Internationales
Steuerrecht [zsis)] del 27 aprile 2007 [ ], cifra 5.3.) – pacifica
era anche la diretta competenza della CRD (art. 23 cpv. 3 vLTTP), istanza
da cui il TAF ha ricevuto il gravame al momento del suo scioglimento.
2. In concreto, la ricorrente contesta il mancato riconoscimento da parte della
DGD degli estremi per l'accoglimento della richiesta di condono formulata
con lettera del 9 aprile 2006.
Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA).
La censura sollevata rientra pertanto nel potere d'esame del TAF (FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag. 265 seg.).
3. La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, ancorata
nell'art. 85 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101),
può essere condonata in tutto o in parte quando, a causa di una situazione
di bisogno in cui si trova la persona assoggettata, il pagamento dell'im-
porto richiesto costituisca per quest'ultima un onere troppo gravoso (art. 17
cpv. 1 LTTP).
4La domanda di condono, motivata per scritto, deve essere inoltrata entro
un anno dalla determinazione della tassa (art. 17 cpv. 2 LTTP).
Con la domanda di condono devono essere presentati alle competenti
autorità d'esecuzione tutti i documenti necessari alla valutazione del caso
(art. 52 cpv. 1 dell'ordinanza federale del 6 marzo 2000 concernente una
tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [OTTP;
RS 641.811]). Oggetto del condono possono essere unicamente importi
non ancora corrisposti (ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo 2002, pag. 346 segg., 348-9).
Essi devono però necessariamente essere passati in giudicato (art. 52
cpv. 3 OTTP).
4. Nella fattispecie, i tributi per cui è richiesto il condono risultano dalle fattu-
re elencate nella decisione impugnata.
Dai documenti prodotti, emerge che la loro emissione risale alle date
seguenti:
fattura no. 5186890 28.12.2004;
fatture no. 5000424/5 26.01.2005;
fattura no. 5017405 23.02.2005;
fatture no. 5034422/3 23.03.2005;
fatture no. 5050137/8 20.04.2005;
fatture no. 5066487/8/9 31.05.2005;
fattura no. 5082901 28.06.2005;
fatture no. 5099802/3 27.07.2005.
Tutti gli importi conteggiati hanno carattere vincolante. Per nessuna fattura
la ricorrente ha infatti richiesto l'emanazione di una decisione impugnabile
ex art. 25 cpv. 1 OTTP, cosicché gli stessi sono divenuti definitivi.
5.
5.1 Per le fatture no. 5186890, 5000424/5 e 5017405 la DGD ha innanzitutto
ritenuto che il termine perentorio (art. 22 cpv. 1 PA) prescritto dall'art. 17
cpv. 2 LTTP non sia stato rispettato e che la domanda di condono fosse
quindi tardiva.
A ragione. La determinazione di questi tributi risale infatti al periodo tra il
28 dicembre 2004 e il 23 febbraio 2005, il recapito delle singole fatture alla
ricorrente non è stato seguito dalla richiesta di rilascio di una decisione for-
male ed è rimasto incontestato.
Portando la domanda volta al suo ottenimento la data del 9 aprile 2006, di
qui la giustificata decisione di non entrata in materia da parte della DGD
(in proposito cfr. anche decisione della CRD 2001-016 del 29 agosto 2001,
consid. 4).
5.2 Fatta eccezione per quanto attiene alle fatture emesse in data 27 luglio
2005 (di cui verrà detto più oltre, cfr. consid. 5.3.), la richiesta di condono
5avanzata dalla ricorrente dev'essere inoltre respinta per un'altra ragione.
Secondo dottirina e giurisprudenza, il condono è infatti chiaramente una
rinuncia del fisco a percepire un tributo secondo il diritto in vigore, non
invece un diritto alla restituzione di un'imposta incassata (decisione della
CRD 2005-081 del 19 maggio 2006 consid. 3b). Questo presuppone che al
momento della formulazione della domanda di condono lo Stato vanti un
credito nei confronti del richiedente (al riguardo XAVIER OBERSON, Droit fiscal
suisse, 3. ed., Ginevra/Basilea/Monaco 2007, pag. 497 seg.; WALTER
RYSER/BERNARD ROLLI, Précis de droit fiscal suisse, 4. ed., Berna 2002,
pag. 491; HANS PETER HOCHREUTENER, Les procédures de taxation, in: Les
procédures en droit fiscal, 2. ed., Berna 2005, pag. 521).
Ma appunto tale condizione fa difetto nella fattispecie, poiché gli importi
conteggiati nel lasso di tempo tra il 28 dicembre 2004 e il 28 giugno 2005
sono stati tutti regolarmente saldati.
Per le fatture indicate, ne discende pertanto la necessità di respingere la
richiesta di condono anche per questo motivo.
5.3 Detta richiesta dev'essere infine negata – e ciò vale per tutte le fatture
elencate più sopra (cfr. consid. 4), quindi anche per quelle emesse il 27
luglio 2005 – in quanto la ricorrente non ha sufficientemente sostanziato
né l'asserita situazione di bisogno né il grave onere legato al loro paga-
mento.
In effetti, se è vero che la procedura davanti al TAF è retta dal principio in-
quisitorio è altrettanto vero che tale principio non è assoluto e trova il suo
limite nel dovere che incombe all'amministrato di collaborare e di concre-
tizzare le proprie pretese. Questo vale, a maggior ragione, nei casi in cui si
tratta di fare luce sulla sua situazione personale (PIERRE MOOR, Droit admi-
nistratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.3.; XAVIER OBERSON, Le conten-
tieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 2. ed., Berna 2005, pag. 723
con riferimenti alla giurisprudenza più recente).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 52 cpv. 1
OTTP, la ricorrente non ha inizialmente presentato nessuna documenta-
zione e non ha neppure indicato le fatture rispettivamente gli importi in gio-
co. Su esplicita richiesta della DGD, che le ha assegnato un termine per
provvedervi e le ha pure indicato le conseguenze in caso di mancato
adempimento, essa si è poi limitata a presentare una tabella riassuntiva
dei tributi corrisposti, una copia dell'ultimo conto economico in suo pos-
sesso – da cui risulta unicamente una perdita d'esercizio di fr. 20'953.-- – e
quattro estratti che danno conto di altrettante procedure esecutive a suo
carico. Ciò non è sufficiente. Se da questi documenti emerge senza dubbio
una certa difficoltà finanziaria della ricorrente, contrariamente a quelli es-
pressamente citati e richiesti dalla DGD (bilancio già sottoposto a revisio-
ne, oppure decisioni di tassazione dell'utile, ecc.), essi non permettono in-
fatti di concludere che le condizioni per la concessione del condono siano
realmente adempiute.
Come per altro rettamente osservato dalla DGD, così facendo la ricorrente
6ha manifestamente disatteso al proprio dovere di collaborazione non for-
nendo elementi utili a sostanziare né una situazione di bisogno né – tanto
meno – un onere troppo grave ex art. 17 cpv. 1 LTTP. Anche su questo
punto, la decisione impugnata merita quindi conferma.
6. Riassumendo, le condizioni per la concessione del condono richiesto dalla
ricorrente non sono affatto date.
Per quanto riguarda i tributi imputati con le fatture emesse fino al 23 feb-
braio 2005 compreso, perché la richiesta di condono è tardiva.
Per quel che attiene alle fatture emesse tra il 28 dicembre 2004 e il
28 giugno 2005 compreso, poichè tutti i tributi in gioco sono già stati cor-
risposti e non vi è quindi nessun debito nei confronti delle autorità fiscali.
Per tutte le fatture in oggetto, in quanto gli estremi materiali per il ricono-
scimento del condono non risultano adempiuti.
Stando così le cose, il ricorso del 14 dicembre 2006 dev'essere respinto.
7. In considerazione dell'esito della lite, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 PA,
le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
Nel caso in esame, con riferimento agli art. 2 segg. del regolamento
dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), tenuto
conto delle circostanze, esse vengono stabilite in fr. 2'000.--, importo che
viene parzialmente compensato con l'anticipo di fr. 1'000.-- versato dalla ri-
corrente il 23 febbraio 2007.
8. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla Direzione generale delle do-
gane non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa
viene parzialmente compensata con l'importo di fr. 1'000.-- da lei versato a
titolo di anticipo.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4. Comunicazione:
- alla ricorrente (atto giudiziario)
- all'istanza inferiore (atto giudiziario; rif. no. 453.4-83897/06.001)
Il Presidente di camera: Il Cancelliere:
Thomas Stadelmann Marco Savoldelli
7Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribuna-
le federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concer-
nano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle
merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una
lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le con-
clusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure,
all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica
o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. l e m
e art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS
173.110]).
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