B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-4625/2018
Sen t en z a d e l 2 5 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio),
Marianne Ryter, Michael Beusch,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
patrocinata dall’avv. Brenno Canevascini,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
TTPCP; richiesta di agevolazione per trasporti di latte alla
rinfusa.
A-4625/2018
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Fatti:
A.
La società A._______, con sede a X._______, ha segnatamente per scopo
statutario « (…) […] ».
Nei propri allegati, detta società ha indicato di voler assumere dal 1° gen-
naio 2019 il trasporto di latte alla rinfusa, attività svolta in precedenza dalla
B._______ (padre del gerente della A._______), C._______. In funzione
della ripresa di questa attività, la A._______ si trova nella condizione di
dovere acquistare un nuovo veicolo.
B.
Con scritto 29 marzo 2018, la A._______ ha inoltrato all’Amministrazione
federale delle dogane (AFD) una domanda d’agevolazione per il trasporto
di latte alla rinfusa ai sensi dell’art. 12a cpv. 1 dell’ordinanza del 6 marzo
2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni (OTTP, RS 641.811) in combinato disposto con l’art. 12 lett. a
OTTP per un veicolo polivalente, che lei sta valutando di acquistare ed
utilizzare sia per il trasporto di latte alla rinfusa che per altri trasporti. Più
nel dettaglio, si tratterebbe di un veicolo utilizzabile quale autocarro cister-
na per il trasporto di latte alla rinfusa e, una volta rimossa la cisterna, anche
quale trattore a sella. In estrema sintesi, essa ha chiesto di poter beneficia-
re di due conteggi distinti legati alla tassa sul traffico pesante, ossia uno in
relazione al trasporto di latte alla rinfusa (75% dell’aliquota ordinaria), l’altro
in relazione agli altri trasporti (100% dell’aliquota ordinaria), indicando di
essere in grado di comprovare il tipo di uso effettuato del veicolo.
C.
Con scritto 4 aprile 2018, l’AFD – e meglio la Direzione generale delle
dogane (DGD), Sezione TTPCP veicoli svizzeri (di seguito: DGD) – ha ne-
gato alla A._______ l’agevolazione, poiché secondo l’art. 12a cpv. 1 OTTP,
detta agevolazione potrebbe essere concessa soltanto se il detentore si
impegna a utilizzare il veicolo esclusivamente per il trasporto di latte alla
rinfusa. Per poter beneficiare di detta agevolazione, essa dovrebbe dunque
utilizzare il veicolo polivalente (autocarro/trattore a sella) solo per il
trasporto del latte alla rinfusa, ciò che non è tuttavia il suo caso.
D.
Con scritto 17 aprile 2018, la A._______ – per il tramite del suo
patrocinatore – ha chiesto alla DGD di rivedere la situazione o altrimenti di
emettere una decisione formale, ribadendo i motivi alla base della sua
richiesta di concessione dell’agevolazione ex art. 12a cpv. 1 OTTP e
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proponendo una soluzione tecnica per quantificare l’uso esclusivo del
veicolo polivalente per il trasporto di latte alla rinfusa, allorquando viene
montata la sovrastruttura a cisterna.
E.
Con decisione 15 giugno 2018, la DGD ha formalmente respinto la
richiesta di concessione dell’agevolazione ai sensi dell’art. 12a cpv. 1
OTTP, ribadendo in sostanza che la stessa non è possibile per un veicolo
polivalente che non viene utilizzato esclusivamente per il trasporto del latte
alla rinfusa, così come richiesto espressamente dall’art. 12 lett. a OTTP e
dall’art. 12a cpv. 1 lett. b OTTP. In detta decisione, l’autorità indica anche i
motivi alla base dell’agevolazione, precisando che nel caso della
A._______ il suo veicolo non adempirebbe determinati criteri (latte raccolto
decentrale in regioni remote, trasporto di latte non effettuabile tramite
ferrovia, utilizzo del veicolo limitato al trasporto di latte, senza possibilità di
effettuare trasporti di ritorno, particolare configurazione del veicolo, ecc.)
F.
Avverso la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente o
società ricorrente) – sempre per il tramite del suo patrocinatore – ha
inoltrato ricorso 14 agosto 2018 dinanzi al Tribunale, postulandone l’annul-
lamento. Protestando tasse, spese e ripetibili, in estrema sintesi, la società
ricorrente sostiene di soddisfare invero i presupposti alla base della con-
cessione dell’agevolazione ex art. 12 lett. a OTTP, ribadendo di poter quan-
tificare con esattezza l’uso del veicolo per il trasporto di latte alla rinfusa,
nonché quella parte di attività non soggetta all’agevolazione, senza cau-
sare un dispendio maggiore. A suo avviso, l’agevolazione non dovrebbe
essere vincolata al veicolo, bensì in base alla sovrastruttura ch’esso monta.
In tale frangente, essa critica il sistema adottato dall’AFD limitante l’utilizzo
polivalente dei veicoli, esigendo che sulla loro licenza edilizia figuri la dici-
tura « può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte ». Dall’interpre-
tazione della legge risulterebbe altresì che anche un rimorchio-cisterna,
rientrante sotto la categoria di veicolo, potrebbe essere oggetto dell’agevo-
lazione indipendentemente da un’eventuale parte anteriore motrice. Essa
solleva poi una disparità di trattamento con il trasporto di legname greggio
per il quale sarebbe prevista all’art. 11 cpv. 2 OTTP un’agevolazione anche
nel caso in cui il veicolo non viene utilizzato esclusivamente per detto tipo
di trasporto. Imponendo di utilizzare la motrice per un rimorchio specifico,
l’interpretazione dell’AFD lederebbe inoltre la sua libertà economica.
G.
Con risposta 9 ottobre 2018, la DGD (di seguito: autorità inferiore) ha
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postulato il rigetto del ricorso, prendendo puntualmente posizione sulle
censure della ricorrente e riconfermandosi nella propria decisione, sotto-
lineando in particolare che per la concessione dell’agevolazione fiscale ex
art. 12 lett. a OTTP è l’intero veicolo polivalente – ovvero la combinazione
trattore a sella con rimorchio-cisterna – a dover soddisfare l’esigenza
dell’uso esclusivo per il trasporto di latte.
H.
Con replica spontanea del 2 novembre 2018, la società ricorrente ha fornito
ulteriori motivi a sostegno della sua richiesta d’agevolazione, sollevando
altresì una violazione della tutela dell’ambiente.
I.
Con duplica del 7 dicembre 2018, l’autorità inferiore ha preso posizione
sugli ulteriori argomenti della ricorrente, riconfermandosi per il resto nella
propria decisione e nella propria risposta.
J.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. In particolare, le decisioni
pronunciate dall’AFD, per il tramite della DGD, circa la concessione di
un’agevolazione per trasporti di latte alla rinfusa ai sensi dell’art. 12a cpv. 1
OTTP possono essere impugnate dinanzi al Tribunale (cfr. art. 33 lett. d
LTAF; art. 23 cpv. 4 della legge federale del 19 dicembre 1997 concernente
una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [LTTP,
RS 641.81]). Il Tribunale è dunque competente per dirimere la presente
vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF
come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al
Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; art. 2 cpv. 4 PA).
1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla
legge (art. 52 PA). L’atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul
diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che nega alla società ricorrente
la concessione dell’agevolazione di cui all’art. 12a cpv. 1 OTTP. In tale
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frangente, la società ricorrente risulta chiaramente legittimata a ricorrere
ex art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere
esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché
l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con-
sid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della
massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia
limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constata-
zioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 con-
sid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge-
prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141
V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II
425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere
processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che
interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in
particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 con-
sid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
3.1 Anche l’interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui
metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l'interpre-
tazione letterale, sistematica, teleologica e storica. Per prassi costante la
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legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (inter-
pretazione letterale). Se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpre-
tazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata
della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d’interpretazio-
ne, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito nonché i valori
sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo
è il senso che essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistema-
tica). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è
chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo
valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpre-
tazioni erronee (interpretazione storica; DTF 138 III 166 consid. 3.2; [tra le
tante] sentenza del TAF A-7514/2014 del 4 febbraio 2016 consid. 2.4.1 con
rinvii). Allorquando è chiamato ad interpretare la legge, il Tribunale non
privilegia un criterio d’interpretazione in particolare; per accedere al vero
senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo
interpretativo (cfr. DTF 140 II 202 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 2.2; 135
III 483 consid. 5.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-7514/2014 del
4 febbraio 2016 consid. 2.4.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la
preferenza a quella che meglio si concilia con la Cost. (cfr. DTF 131 II 562
consid. 3.5; 131 II 710 consid. 4.1; 130 II 65 consid. 4.2).
3.2 Le istruzioni dell’Amministrazione federale (come le Info IVA, le
informazioni generali, le direttive, le circolari, i regolamenti doganali, ecc.)
non sono vincolanti per le autorità giudiziarie (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, op. cit., n. 2.173 seg.). I Tribunali devono tuttavia tenerne conto
nell’ambito dei loro giudizi, allorquando le predette istruzioni consentono
l’interpretazione corretta e adeguata delle disposizioni di legge applicabili
nel caso specifico (cfr. DTF 141 II 401 consid. 4.2.2; 123 II 16 consid. 7;
[tra le tante] sentenze del TAF A-714/2018 del 23 gennaio 2019
consid. 2.2; A-2675/2016 del 25 ottobre 2016 consid. 1.4; A-5099/2015 del
20 gennaio 2016 consid. 1.6).
4.
4.1 Giusta l’art. 190 Cost., le leggi federali e il diritto internazionale sono
determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate
dell’applicazione del diritto, tra cui lo scrivente Tribunale (cfr. [tra le tante]
sentenze del TAF A-5028/2013 del 12 maggio 2014 consid. 4.1.4.1; A-
817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 4.6 con rinvii). Detta norma non osta
all’esame della costituzionalità, tuttavia essa sancisce l’applicazione del
diritto federale quand’anche venga accertata la violazione della Costitu-
zione e – eventualmente – del diritto internazionale (cfr. DTF 131 II 562
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consid. 3.2; sentenza del TAF A-4620/2008 del 19 gennaio 2009 con-
sid. 4.1 con rinvii; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.177).
4.2 Qualora una legge federale deleghi la competenza legislativa all’esecu-
tivo, le relative norme di delega rientrano nel campo di applicazione
dell’art. 190 Cost (cfr. DTF 131 II 256 consid. 3.2; sentenza del TAF A-
4620/2008 del 19 gennaio 2009 consid. 4.2). Nell’ambito di un ricorso, il
Tribunale può esaminare la conformità di un’ordinanza alla legge e alla
Costituzione (controllo concreto delle norme). L’ampiezza del potere di
apprezzamento dipende dalla questione a sapere se si tratta di un’ordinan-
za dipendente o indipendente (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.177). Nell’esame della legalità di un’ordinanza dipendente fondata –
come in concreto – su di una delega legislativa, il Tribunale verifica se il
Consiglio federale è rimasto nei limiti del potere conferitogli dalla legge.
Accertata la legalità di un’ordinanza, il Tribunale ne esamina altresì la costi-
tuzionalità, purché la legge non autorizzi il Consiglio federale a discostar-
sene. Quando la delega legislativa accorda all’esecutivo un ampio potere
di apprezzamento, giusta l’art. 190 Cost., lo stesso è vincolante per il Tribu-
nale. Nell’ambito di questo esame, il Tribunale non deve pertanto sostituire
il proprio potere di apprezzamento a quello del Consiglio federale. Esso
deve limitarsi ad esaminare se l’ordinanza sconfini manifestamente dal
quadro fissato dalla legge o se per altri motivi appare contraria alla legge o
alla Costituzione. In tale frangente, il Tribunale può esaminare se una
norma di un’ordinanza si basa su motivi validi o violi l’art. 9 Cost., in quanto
priva di senso o utilità, oppure perché opera distinzioni giuridiche che non
trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare o omette
delle distinzioni giuridiche laddove invece necessarie (cfr. DTF 141 II 169
consid. 3.4; 140 II 194 consid. 5.8; 136 II 337 consid. 5.1; 130 V 472 con-
sid. 6.1; DTAF 2016/24 consid. 2.3.2 con rinvii; [tra le tante] sentenze del
TAF A-453/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 2.7; A-2495/2016 del
20 gennaio 2017 consid. 5.1; A-4620/2008 del considd. 4.2-4.4; cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.177 seg.).
Il Tribunale deve poi limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa sia
atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza
preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo mag-
giormente appropriato per il raggiungimento di tale scopo (cfr. DTF 130 V
472 consid. 6.1). Il Consiglio federale è infatti responsabile circa l’idoneità
della misura ordinata, sicché non spetta al Tribunale determinarsi circa la
sua pertinenza dal punto di vista politico o economico (cfr. DTF 141 II 169
consid. 3.4; 140 II 194 consid. 5.8; 136 II 337 consid. 5.1; 130 V 472
consid. 6.1; DTAF 2016/24 consid. 2.3.2 con rinvii; 2014/8 consid. 2.4; [tra
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le tante] sentenze del TAF A-453/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 2.7; A-
2495/2016 del 20 gennaio 2017 consid. 5.1; A-4620/2008 del considd. 4.2-
4.4; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.177 seg.).
5.
Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la questione giuridica a sapere
se un « veicolo polivalente » – ovvero un veicolo utilizzabile sia quale
autocarro cisterna per il trasporto di latte (con sovrastruttura: cisterna per
il trasporto di latte con impianto di pompaggio e misurazione) e, una volta
rimossa la cisterna, quale trattore a sella per il trasporto di altri materiali
(con sovrastruttura: ralla per l’aggancio di semirimorchi) – possa o meno
beneficiare dell’agevolazione fiscale per il trasporto di latte alla rinfusa ai
sensi dell’art. 12 lett. a OTTP e dell’art. 12a cpv. 1 OTTP, in combinato
disposto con l’art. 4 cpv. 1 LTTP.
In tale contesto, prima di pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 6 del
presente giudizio), per il Tribunale si tratta innanzitutto di definire le
condizioni alla base della concessione dell’agevolazione fiscale per il
trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell’art. 12 lett. a OTTP e dell’art. 12a
cpv. 1 OTTP, in relazione all’art. 4 cpv. 1 LTTP, riprendendo puntualmente
le censure dell’autorità inferiore e della società ricorrente, laddove di rilievo
per l’interpretazione e la delimitazione del campo di applicazione della
predetta agevolazione (cfr. considd. 5.1-5.6 del presente giudizio).
5.1
5.1.1 Giusta l’art. 85 cpv. 1 Cost., la Confederazione può riscuotere sul
traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per
quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere
coperti con altre prestazioni o tasse. L’art. 85 cpv. 2 Cost. precisa che il
prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai
trasporti terrestri (cfr. sentenza del TF 2C_492/2017 del 20 ottobre 2017
consid. 4.1; DTAF 2018 III/3 consid. 2.1; sentenze del TAF A-2997/2016
del 6 aprile 2017 consid. 3.1.1; A-309/2016 del 14 giugno 2016 consid. 3;
A-4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 3.1).
5.1.2 Sulla base dell’art. 85 Cost., dal 1° gennaio 2001 è riscossa una
tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) per
l’utilizzazione delle strade pubbliche (cfr. art. 2 LTTP) sui veicoli pesanti a
motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera e all’estero, destinati al
trasporto di beni o di persone (cfr. art. 3 LTTP). Lo scopo della tassa è
quello di far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi
d’infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in
A-4625/2018
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quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse
(cfr. art. 1 cpv. 1 LTTP). Detto in altri termini, la tassa è soggetta al principio
di causalità. Ai fini del computo, sono considerati, oltre ai costi dell’infra-
struttura (costruzione, gestione e manutenzione delle strade) anche i costi
esterni (salute, inquinamento fonico, incidenti, danni agli immobili;
cfr. messaggio dell’11 settembre 1996 a sostegno di una legge federale
concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [di
seguito: messaggio LTTP], FF 1996 V 407, 410 e 433). La tassa contri-
buisce a migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei
trasporti e ad incrementare il trasporto delle merci per ferrovia (cfr. art. 1
cpv. 2 LTTP; sentenza del TF 2C_492/2017 del 20 ottobre 2017 con-
sidd. 4.2-4.3; DTAF 2018 III/3 consid. 2.2; 2013/26 consid. 2.1; sentenze
del TAF A-2997/2016 del 6 aprile 2017 consid. 3.1.2 con rinvii; A-309/2016
del 14 giugno 2016 consid. 3; A-4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 3.1).
5.1.3 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del
veicolo e ai chilometri percorsi. Nel caso di veicoli combinati, il peso totale
massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di
calcolo della tassa. La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle
emissioni o del consumo (cfr. art. 6 LTTP; cfr. DTAF 2013/26 consid. 2.1;
sentenze del TAF A-2997/2016 del 6 aprile 2017 consid. 3.2.4 con rinvii; A-
4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 3.1). Il Consiglio federale disciplina
l’esecuzione della riscossione della tassa (cfr. art. 10 cpv. 1 LTTP; sen-
tenza del TAF A-4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 3.1). È assoggettato
al pagamento della tassa il detentore del veicolo; nel caso di veicoli esteri
è assoggettato anche il conducente (cfr. art. 5 cpv. 1 LTTP). Il detentore è
sempre la persona in nome della quale viene immatricolato il veicolo ai
sensi dell’art. 3 LTTP (cfr. sentenza del TAF A-2997/2016 del 6 aprile 2017
consid. 3.2.2 con rinvii).
5.1.4 A tenore dell’art. 2 cpv. 1 OTTP, gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi
di trasporto secondo gli artt. 11 cpv. 1 e 20 cpv. 1 dell’ordinanza del 19 giu-
gno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS
741.41) sono assoggettati alla tassa, sempre che il loro peso totale giusta
l’art. 7 cpv. 4 OETV sia superiore a 3,5 tonnellate. I veicoli assoggettati alla
tassa sono in particolare designati all’art. 2 cpv. 2 OTTP (cfr. sentenza del
TAF A-4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 3.2), tra cui rientrando segna-
tamente gli autocarri (lett. c), i trattori a sella (lett. f), gli autoarticolati (lett. f)
e i rimorchi per il trasporto di cose (lett. i).
5.1.4.1 Giusta l’art. 11 cpv. 1 OETV, sono « autoveicoli di trasporto » gli
autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli
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Pagina 10
che trainano rimorchi. In virtù dell’art. 12 cpv. 1 OETV, gli autoveicoli di tra-
sporto sono suddivisi nelle classi M e N ai sensi della direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce
un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli
(« direttiva quadro »; GU L 263/1 del 9.10.2007). Gli autoveicoli di trasporto
della classe M sono autoveicoli per il trasporto di persone, quelli della
classe N autoveicoli per il trasporto di cose. Sono segnatamente autovei-
coli di trasporto, gli autocarri e i trattori a sella nonché gli autoarticolati.
Giusta l’art. 11 cpv. 2 lett. f OETV, gli « autocarri » sono autoveicoli pesanti
per il trasporto di cose (classi N2 e N3) con nove posti a sedere al massimo,
compreso quello del conducente. Giusta l’art. 11 cpv. 2 lett. i OETV, i
« trattori a sella » sono autoveicoli (classe N) costruiti per trainare semiri-
morchi; possono avere un ponte di carico proprio. L’« autoarticolato » è la
combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classifica-
zione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale
del trattore a sella.
5.1.4.2 Giusta l’art. 20 cpv. 1 OETV, i « rimorchi di trasporto » sono
rimorchi adibiti al trasporto di persone o cose. I rimorchi il cui interno è
adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d'esposizione, ufficio,
laboratorio, ecc.) sono equiparati ai rimorchi di trasporto. Secondo l’art. 19
cpv. 1 OETV, i « rimorchi » sono veicoli senza dispositivo di propulsione
proprio, costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati
in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento. I
dispositivi di traino mobili non sono considerati rimorchi. Giusta l’art. 20
cpv. 1 lett. a OETV, i « rimorchi per il trasporto di cose » sono rimorchi
muniti di ponte di carico, di cisterne o di altri spazi destinati al trasporto di
cose. Giusta l’art. 66 cpv. 1 OETV, le carrozzerie amovibili quali contenitori,
cisterne, sili e ponti di carico sono considerate parti del veicolo. Gli
autoveicoli con cisterne o sili devono adempiere ai requisiti tecnici di cui
all’art. 125 OETV. Per quanto concerne le cisterne destinate al trasporto di
sostanze allo stato liquido che non sono merci pericolose ai sensi dell’ordi-
nanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose
su strada (SDR, RS 741.621), l’art. 125 cpv. 1 OETV esige che le stesse
dispongano di scomparti stagni o scomparti comunicanti delimitati da
frangiflutti di volume massimo pari a 7500 l, su riserva di quanto disposto
dall’art. 125 cpv. 1bis e 1ter OETV.
5.2
A-4625/2018
Pagina 11
5.2.1 L’art. 4 LTTP disciplina le eccezioni e le esenzioni alla tassa. L’art. 4
cpv. 1 LTTP prevede espressamente che il Consiglio federale può esentare
totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i
veicoli con scopi d’impiego particolari, oppure può adottare un disciplina-
mento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell’im-
putazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli
svizzeri ed esteri devono essere parificati. Secondo il messaggio LTTP, si
tratta di una norma di delega intesa a creare la possibilità di esonerare
eccezionalmente dall’imposizione determinate categorie di veicoli o deter-
minati veicoli, nell’ambito del quale il legislatore ha conferito al Consiglio
federale un grande potere d’apprezzamento (cfr. messaggio LTTP, FF
1996 V 407, 433 seg.; decisione della Commissione federale di ricorso in
materia doganale [CRD] del 6 luglio 2004, in: Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 68.166 consid. 2b; cfr. pari-
menti, consid. 4.2 del presente giudizio). Di fatto, all’epoca il legislatore
aveva in particolare pensato ai veicoli militari, ai veicoli di traporto della
Confederazione e delle imprese di trasporto concessionarie che garan-
tiscono il traffico di linea, ai veicoli agricoli, ai veicoli elettrici e ai trasporti
umanitari (cfr. messaggio LTTP, FF 1996 V 407, 433 seg.; sentenze del TF
2C_423/2014 del 30 luglio 2015 consid. 4.2.2; 2C_425/2014 del 18 luglio
2015 consid. 4.2.2; DTAF 2018 III/3 consid. 2.3.1; sentenze del TAF A-
3274/2017 del 14 febbraio 2018 consid. 3.3.1; A-340/2015 del 28 novem-
bre 2016 consid. 4.3.6).
In tale contesto, sia il legislatore che la giurisprudenza hanno avuto modo
di precisare che l’art. 4 cpv. 1 LTTP va tuttavia inteso in senso « ristretto »,
ovvero applicato in maniera restrittiva nel rispetto del principio della coper-
tura dei costi (cfr. messaggio LTTP, FF 1996 V 407, 433 seg.; sentenze del
TF 2C_423/2014 del 30 luglio 2015 consid. 4.2.2; 2C_425/2014 del 18 lu-
glio 2015 consid. 4.2.2; DTAF 2018 III/3 consid. 2.3.1; sentenze del TAF A-
3274/2017 del 14 febbraio 2018 consid. 3.3.1; A-340/2015 del 28 novem-
bre 2016 consid. 4.3.6). In altri termini, le riduzioni rispettivamente le
esenzioni devono essere concesse in modo restrittivo (cfr. decisione della
CRD del 6 luglio 2004, in: GAAC 68.166 consid. 2b).
5.2.2 Sulla base di detta delega di competenza, agli artt. 11, 12 e 12a
OTTP il Consiglio federale ha previsto la concessione – a determinate
condizioni restrittive – di un’agevolazione fiscale nel caso particolare del
trasporto di legname greggio, di latte alla rinfusa e di animali da reddito.
Più nel dettaglio, l’art. 11 OTTP disciplina il trasporto di legname greggio.
Esso prevede l’applicazione della tassa agevolata pari al 75 % delle
A-4625/2018
Pagina 12
aliquote ordinarie di cui agli artt. 14 cpv. 1 e 14a cpv. 1 OTTP per i veicoli
con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio (cfr. art. 11
cpv. 1 OTTP) e, su richiesta, una restituzione di 2.10 franchi per m3 di
legname greggio trasportato per i veicoli che non trasportano esclusiva-
mente legname greggio (cfr. art. 11 cpv. 2 OTTP).
L’art. 12 OTTP disciplina invece il trasporto di latte alla rinfusa e di animali
da reddito. Nella sua versione attualmente in vigore, esso prevede l’appli-
cazione della tassa agevolata pari al 75 % delle aliquote ordinarie di cui
agli artt. 14 cpv. 1 e 14a cpv. 1 OTTP per i veicoli per il trasporto di latte
con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa (cfr. art. 12
cpv. 1 lett. a OTTP) e per i veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione
di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto
di animali da reddito (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. b OTTP). Diversamente dal
trasporto di legname greggio, per il trasporto di latte alla rinfusa e di animali
da reddito non è tuttavia prevista alcuna restituzione della tassa per i veicoli
che non trasportano esclusivamente dette merci.
Quanto a lui, l’art. 12a cpv. 1 OTTP sancisce le condizioni alla base della
concessione dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 11 cpv. 1 OTTP e
all’art. 12 OTTP. Ai sensi di detta norma, l’agevolazione viene concessa
soltanto se il detentore chiede tale agevolazione presso l’AFD all’atto di
ogni messa in circolazione del veicolo (lett. a) e si impegna a utilizzare il
veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati nell’art. 11 cpv. 1 OTTP o
nell’art. 12 OTTP (lett. b). L’art. 12a cpv. 2 OTTP precisa poi che il deten-
tore deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rile-
vanti per l’agevolazione. Il detentore deve comprovare all’AFD, su richiesta
della stessa, il rispetto dell’impegno di cui all’art. 12 cpv. 1 lett. b OTTP. Se
constata che il veicolo non è stato utilizzato debitamente, l’AFD revoca
l’agevolazione ai sensi dell’art. 12a cpv. 3 OTTP.
5.2.3
5.2.3.1 Sulla base dell’art. 45 cpv. 2 OTTP, secondo cui l’emanazione delle
disposizioni necessarie all’esecuzione dell’OTTP compete espressamente
all’AFD, quest’ultima ha sviluppato la sua prassi disciplinando la procedura
di richiesta dell’agevolazione ai sensi dell’art. 12a cpv. 1 OTTP. Per quanto
concerne specificamente il trasporto di latte alla rinfusa, essa prevede che
l’agevolazione deve essere richiesta mediante l’apposito modulo 56.98
denominato « TTPCP; domanda di agevolazione per trasporti di latte alla
rinfusa » e alle condizioni precisate nella direttiva « trasporti di latte alla
rinfusa » ivi acclusa (versione gennaio 2017; cfr. atto n. 8 dell’incarto
prodotto dall’autorità inferiore [di seguito: inc. DGD]; parimenti, in:
A-4625/2018
Pagina 13
Informazioni per ditte > Trasporto, documenti
di viaggio e tasse sul traffico stradale > Tasse sul traffico pesante [TTPCP
e TFTP] > TTPCP – Veicoli immatricolati in Svizzera > Restituzioni e
agevolazioni > Latte > 56.98 Domanda di agevolazione per trasporto di
latte alla rinfusa >, consultato il 22.05.2019). In proposito, è qui doveroso
precisare che detta prassi è stata sviluppata sotto l’egida del vecchio
art. 12 cpv. 1 OTTP secondo cui erano i « veicoli cisterna per il trasporto di
latte » (cfr. RU 2000 1170) a poter beneficiare dell’agevolazione e continua
ad essere applicata sotto l’egida del vigente art. 12 lett. a OTTP che utilizza
ora il termine di « veicoli per il trasporto di latte » (cfr. modifica del 9 marzo
2018 in vigore dal 1°maggio 2018, RU 2018 1521).
Più concretamente, nel citato modulo 56.98 viene precisato che l’agevo-
lazione per il trasporto di latte può essere richiesta per i veicoli che:
« […] corrispondono a degli autocarri con la forma di carrozzeria “cisterna per
il latte” oppure di trattori a sella sulla cui licenza di circolazione figura la
menzione “può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte”. Questi veicoli
vengono esclusivamente utilizzati per il trasporto di latte alla rinfusa […]».
In merito ai rimorchi / semirimorchi, il modulo 56.98 precisa quanto segue:
« […] Essi vengono assoggettati alla tassa unitamente al veicolo trattore. I
rimorchi / semirimorchi devono quindi assolutamente avere la forma di carroz-
zeria “cisterna per il latte”. Il traino di altri rimorchi / semirimorchi non è
ammesso; in siffatti casi decade il diritto all’imposizione ridotta. La tassa viene
riscossa posticipatamente e viene introdotta un’eventuale procedura penale
[…] ».
La direttiva riprende poi quanto indicato nel modulo 56.98, definendo in
maniera chiara, oltre alla nozione di latte alla rinfusa (cfr. punto 2.1), anche
la nozione di « veicolo cisterna per il trasporto di latte » soggetto all’agevo-
lazione fiscale (cfr. punto 2.2), come segue:
« […] Per veicoli cisterna per il trasporto di latte s’intendono:
i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di
carrozzeria “cisterna per il latte”
i trattori a sella destinati esclusivamente ai trasporti di latte alla
rinfusa sulla cui licenza di circolazione figura la menzione “Può
essere impiegato soltanto per il trasporto di latte” […] ».
La direttiva precisa altresì che l’agevolazione va chiesta alla DGD, « […]
all’atto di ogni messa in circolazione, anche se il rispettivo veicolo è stato
messo fuori circolazione solo temporaneamente […] » (cfr. punto 3).
A-4625/2018
Pagina 14
5.2.3.2 Sempre sulla base dell’art. 45 cpv. 2 OTTP, l’AFD ha altresì
emanato il regolamento denominato « Regolamento 15-02-12 Trasporti di
latte alla rinfusa » del 1° gennaio 2019 (cfr. in: > Informazioni per ditte > Trasporto, documenti di viaggio e tasse sul traffico
stradale > Tasse sul traffico pesante [TTPCP e TFTP] > TTPCP – Veicoli
immatricolati in Svizzera > Restituzioni e agevolazioni > Latte > R 15-02-
12 Trasporti di latte alla rinfusa >, consultato il 22.05.2019), nel quale ha
ripreso testualmente le definizioni contenute nella direttiva acclusa al
modulo 56.98, segnatamente quella di veicoli cisterna di latte (cfr. punto 2):
« […] Per veicoli cisterna per il trasporto di latte s’intendono:
i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di
carrozzeria “cisterna per il latte”
i trattori a sella destinati esclusivamente ai trasporti di latte alla
rinfusa sulla cui licenza di circolazione figura la menzione “Può
essere impiegato soltanto per il trasporto di latte” […] ».
5.2.3.3 L’esigenza dell’iscrizione nella licenza di circolazione della
menzione « Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte », è
altresì ripresa nella direttiva dell’Associazione dei servizi della circolazione
(ASA) denominata « Direttive n. 6, Iscrizioni di condizioni speciali e
autorizzazioni nella licenza di circolazione e nell’autorizzazione speciale
dei veicoli e dei trasporti » (cfr. atto n. 9 dell’inc. DGD):
Cifra Testo della condizione Basi legali e fonti
d’informazione
Spiegazioni
272 Può essere utilizzato
solo per il trasporto di
latte.
OTTP art. 12
I AFD 21.09.2000 sulla
TTPCP punto 5
Solo per veicoli trasporto
latte, i quali beneficiano
di una TTPCP ridotta.
5.3 Ciò posto, in concreto si pone innanzitutto la questione fondamentale
a sapere che cosa si debba intendere per « veicolo per il trasporto di latte »
ai sensi dell’art. 12 lett. a OTTP, detta nozione – così come definita dalla
prassi amministrativa dell’AFD appena esposta (cfr. consid. 5.2.3 del
presente giudizio) – essendo qui recisamente contestata dalla società
ricorrente. Detto in altri termini, si tratta di verificare se è a giusta ragione
che l’AFD ha ritenuto nella propria prassi che solo gli autocarri cisterna
(cisterna fissa) e i trattori a sella con il relativo rimorchio cisterna (cisterna
mobile), utilizzati esclusivamente per il trasporto di latte alla rinfusa
rientrano sotto la nozione di « veicolo per il trasporto di latte » soggetti
all’agevolazione fiscale dell’art. 12 lett. a OTTP.
A-4625/2018
Pagina 15
5.3.1 In proposito, nei propri allegati la società ricorrente sostiene che la
nozione di veicolo dell’art. 12 lett. a OTTP costituirebbe un termine generi-
co e aperto, nel quale rientrerebbero anche i rimorchi cisterna, da conside-
rarsi come un oggetto autonomo, nonché indipendente da un’eventuale
parte anteriore motrice. Alla luce dell’art. 3 OTTP e dell’art. 4 cpv. 1 LTTP,
anche un rimorchio costituirebbe un veicolo ai sensi dell’art. 12 lett. a
OTTP. A suo avviso, per « veicolo per il trasporto di latte » non andrebbe
inteso obbligatoriamente un camion cisterna da latte dove non sia possibile
staccare la parte motrice dalla cisterna. Anche prendendo in considera-
zione la versione del 2016 dell’art. 12 OTTP che utilizzava il termine di
« veicolo cisterna per il trasporto di latte », il termine di veicolo non sarebbe
da intendersi restrittivamente quale camion cisterna. Secondo lei, sarebbe
qui irrilevante se una cisterna del latte sia indipendente o meno dalla parte
anteriore del camion. Per veicolo andrebbe inteso anche un rimorchio-
cisterna. I diversi trattamenti fiscali riservati ad un camion da latte e ad un
rimorchio da latte (utilizzato esclusivamente per il trasporto del latte) con
parte motrice indipendente, rispettivamente riutilizzabile, apparirebbero
come n’ingiustificata differenziazione di due fattispecie uguali. Dal
momento che sarebbe tecnicamente possibile ricostruire i km percorsi ed
il tempo d’utilizzo del rimorchio del latte (veicolo), la mancata applicazione
dell’art. 12 lett. a OTTP alla fattispecie non sarebbe oggettivamente giustifi-
cabile (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punti 13 e 14). Con la revisione
dell’OTTP e dell’art. 12 lett. a OTTP, vi sarebbe poi stata la volontà legisla-
tiva di ampliare il campo d’applicazione dell’agevolazione fiscale. Tale am-
pliamento s’imporrebbe anche tenuto conto delle attuali oggettive difficoltà
che il settore del commercio del latte starebbe subendo (cfr. replica spon-
tanea del 2 novembre 2018, pag. 3 seg.).
Al riguardo, l’autorità inferiore ha sottolineato che – a prescindere dalla
definizione di « veicolo per il trasporto di latte » – le condizioni per
un’agevolazione applicata al veicolo trattore e al rimorchio sarebbero le
stesse. L’agevolazione viene da lei accordata unicamente se il veicolo
trattore e il rimorchio, ossia la combinazione dei due veicoli, sono destinati
esclusivamente per lo stesso tipo di trasporto. Un rimorchio o un semirimor-
chio sarebbero da considerarsi dei veicoli ai sensi della LTTP e dell’OTTP.
Il rimorchio verrebbe tassato insieme al veicolo trattore. Una sovrastruttura
rimovibile quale una cisterna, non sarebbe da considerarsi un veicolo
(cfr. risposta 9 ottobre 2018, punto 9).
5.3.2
5.3.2.1 Ciò premesso, il Tribunale rileva come nella sua attuale vigente
versione, l’art. 12 OTTP sia formulato come segue:
A-4625/2018
Pagina 16
« Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui
agli articoli 14 capoverso 1 e 14a capoverso 1:
a. veicoli per il trasporto di latte con i quali viene trasportato
esclusivamente latte alla rinfusa;
b. veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto
di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da
reddito ».
Dal suo tenore letterario risulta che solo i « veicoli per il trasporto di latte »
possono beneficiare dell’agevolazione fiscale, purché trasportino « esclusi-
vamente » latte alla rinfusa. Con l’utilizzo del termine « esclusivamente »
(in francese « uniquement », in tedesco « ausschliesslich »), il Tribunale
osserva come l’accento sia qui chiaramente posto sull’uso esclusivo del
veicolo per il trasporto del latte alla rinfusa, condizione sine qua non per la
concessione dell’agevolazione ai sensi dell’art. 12 lett. a OTTP, valida
anche nel caso del trasporto di animali da reddito (cfr. art. 12 lett. b OTTP)
nonché di legname greggio (cfr. art. 11 cpv. 1 OTTP), ripresa testualmente
dall’art. 12a cpv. 1 lett. b OTTP ove viene espressamente richiesto al
detentore d’impegnarsi ad utilizzare il veicolo esclusivamente per uno dei
summenzionati trasporti. In tale frangente, a mente del Tribunale, già dal
tenore letterario l’uso polivalente di un veicolo risulta escluso dall’agevo-
lazione fiscale degli artt. 11 e 12 OTTP.
Per quanto concerne la nozione di « veicoli per il trasporto di latte », il
Tribunale rileva invece che la stessa è ripresa analogamente nella versione
in lingua tedesca con il termine « Milch-Transportfahrzeuge », mentre nella
versione in lingua francese viene utilizzato il termine generico di
« véhicules ». Benché né la LTTP, né l’OTTP definiscano che cosa si debba
intendere per « veicoli per il trasporto di latte », linguisticamente e gram-
maticalmente l’utilizzo del termine « per » tra la parola « veicolo » e
« trasporto di latte » lascia intendere che si debba trattare di un veicolo
tecnicamente concepito o generalmente utilizzato per il trasporto di latte e
non di altri materiali. Lo stesso risulta altresì dalla versione in lingua tede-
sca con l’utilizzo del segno « - » tra « Milch » e « Transportfahrzeuge ».
Ora, vero è che la nozione generica di « veicolo », a lei sola può potenzial-
mente inglobare sia i veicoli a motore che quelli senza motore ai sensi
dell’art. 9 cpv. 1 OETV, dunque anche i rimorchi, così come giustamente
sottolineato dalla ricorrente (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punto 13 seg.) e
confermato dall’autorità inferiore (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punto 9).
Tuttavia, la precisazione che si tratta di veicoli per il trasporto di latte, lascia
intendere che debba trattarsi di un veicolo particolare adibito al trasporto di
latte e non di uno qualsiasi.
A-4625/2018
Pagina 17
5.3.2.2 Tale interpretazione trova riscontro dall’analisi del tenore letterario
della versione storica dell’art. 12 OTTP in vigore fino al 30 aprile 2018, che
all’epoca prevedeva due capoversi ben distinti: il primo per il trasporto di
latte alla rinfusa, il secondo per il trasporto di animali da reddito (cfr. RU
2000 1170; modifica del 9 marzo 2018, RU 2018 1521):
« 1 Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte con i quali viene
trasportato esclusivamente latte alla rinfusa, la tassa ammonta al 75 per cento
delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b
capoverso 1.
2 Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il
trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da
reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14
capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1 ».
Dal confronto tra il vecchio art. 12 OTTP e l’attuale art. 12 OTTP, trova
innanzitutto conferma la conclusione del Tribunale secondo cui l’accento è
stato posto sull’esigenza dell’uso esclusivo del veicolo per il trasporto di
latte alla rinfusa, quale condizione sine qua non per il rilascio dell’agevo-
lazione fiscale in questione. Anche qui infatti, nelle tre lingue nazionali
viene utilizzato il termine di « esclusivamente » in relazione alla tipologia di
trasporto (animali da reddito, latte alla rinfusa). Un uso polivalente del
veicolo è dunque escluso dall’agevolazione fiscale.
Dal tenore letterario del vecchio art. 12 cpv. 1 OTTP risulta poi chiaramente
che storicamente l’agevolazione fiscale era stata prevista per un particolare
tipo di veicolo per il trasporto di latte alla rinfusa, i « […] veicoli cisterna per
il trasporto di latte […] ». Tale evenienza trova conferma nelle versioni in
lingua tedesca e francese dell’art. 12 cpv. 1 OTTP, utilizzanti la stessa
precisa nozione: « […] Für Milch-Tankfahrzeuge […] », « […] Pour les
véhicules citernes […] » (cfr. RU 2000 1170). Che si tratti di un veicolo a
con carrozza fissa (autocarro cisterna) o amovibile (trattore a sella con
rimorchio cisterna) – ciò che non viene qui specificato – rimane il fatto che
il veicolo ai sensi del vecchio art. 12 cpv. 1 OTTP doveva disporre di una
specifica struttura a cisterna. Ora, come già indicato dal Tribunale, sia che
si tratti di una carrozza fissa o amovibile, la cisterna in quanto tale fa parte
del veicolo (cfr. art. 66 cpv. 1 OETV; consid. 5.1.4.2 del presente giudizio).
5.3.2.3 In merito al tenore attuale dell’art. 12 lett. a OTTP, va qui precisato
che, a seguito della modifica del 9 marzo 2018 (RU 2018 1521), il testo
dell’OTTP è stato rivisto e riadattato linguisticamente, sicché nelle tre
lingue nazionali, la precisazione che si tratta di « veicoli cisterna » è stata
tolta e sostituita con il termine di « veicoli per il trasporto di latte ». Al
riguardo, l’autorità inferiore ha sottolineato che si tratterebbe di una mera
A-4625/2018
Pagina 18
modifica di carattere redazionale proposta il 27 aprile 2017, in occasione
della consultazione degli uffici per l’apertura della procedura di consulta-
zione per il 22 giugno 2017, dalla commissione interna di redazione, com-
posta dai Servizi linguistici della Cancelleria federale e dal settore Legisla-
zione dell’Ufficio di giustizia, per ragioni di chiarezza e al fine di evitare le
ripetizioni esistenti nel vecchio art. 12 OTTP (cfr. atto n. 1 allegato alla
duplica 7 dicembre 2018 dell’autorità inferiore). Tale evenienza risultando
dagli atti, va indubbiamente presa in considerazione dal Tribunale nella
definizione della nozione di « veicoli per il trasporto di latte ».
5.3.2.4 Vero è che l’attuale tenore dell’art. 12 lett. a OTTP non permette
automaticamente al Tribunale né di escludere, né di ritenere che di fatto il
Consiglio federale abbia voluto estendere in qualche modo l’agevolazione
ad altri veicoli non qualificabili di veicolo cisterna o non presentanti una
struttura fissa a cisterna. Sennonché, dal punto di vista prettamente tecnico
e del tipo di merce interessata – ovvero latte alla rinfusa, merce facilmente
deperibile, il cui trasporto esige il rispetto di specifiche norme igieniche e di
sicurezza – non si può negare che il suo trasporto risulta impossibile senza
l’ausilio di un’apposita cisterna. Ora, sia che si tratti di una cisterna fissa
che di una cisterna amovibile, la legge è chiara al riguardo: la cisterna in
quanto tale fa parte del veicolo (cfr. art. 66 cpv. 1 OETV; consid. 5.1.4.2 del
presente giudizio), sicché a lei sola non può costituire un veicolo a sé
stante. Sempre dal punto di vista strettamente tecnico, non si vede in ogni
caso come un terzo potrebbe trasportare del latte con l’ausilio del solo
rimorchio/semirimorchio cisterna, lo stesso – non essendo provvisto di
motore proprio – esigendo per il suo spostamento d’essere attaccato ad
una motrice (autocarro, trattore a sella, ecc.). Sia che la cisterna sia
montata su di un autocarro quale struttura fissa o che venga attaccata ad
un trattore a sella quale struttura amovibile, appare dunque logico che sia
il tutt’uno – ovvero la combinazione dei due elementi che viene per
l’appunto utilizzata per il trasporto di latte – a dover essere utilizzato
esclusivamente per il trasporto di latte alla rinfusa.
5.3.3 Come appena accennato sotto il profilo dell’interpretazione letteraria,
anche dall’esame della sistematica della « Sezione 3: Trasporto di legno
greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito » dell’OTTP, nonché dal
confronto degli artt. 11, 12 e 12a OTTP, risulta chiaramente che per la
concessione dell’agevolazione fiscale, sia che si tratti del trasporto di
legname greggio che di trasporto di latte alla rinfusa o di animali da reddito,
l’OTTP esige espressamente quale condizione che sia il veicolo stesso –
per il quale viene per l’appunto richiesta detta agevolazione – ad essere
utilizzato esclusivamente per il trasporto di uno dei tre predetti tipi di bene
A-4625/2018
Pagina 19
(per quanto concerne il legname greggio, cfr. considd. 5.2.2 e 5.5 del
presente giudizio). Tale evenienza, risulta altresì dalla versione degli
artt. 11, 12 e 12a OTTP in vigore sino al 30 aprile 2019 (cfr. RU 2000 1170;
RU 2018 1521).
Come visto poc’anzi, l’art. 12a cpv. 3 OTTP prevede espressamente una
revoca dell’agevolazione, se il veicolo non è stato utilizzato debitamente,
ovvero secondo l’uso esclusivo ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 OTTP e
dell’art. 12 OTTP. Ora, tale elemento non fa che sottolineare come il campo
di applicazione dell’agevolazione fiscale sia particolarmente restrittivo,
nella misura in cui un utilizzo diverso da quello autorizzato comporta la sua
revoca. Di riflesso, si deve pertanto considerare che l’OTTP esclude la
concessione dell’agevolazione fiscale per veicoli che non adempiono
all’esigenza dell’uso esclusivo previsto dall’art. 11 cpv. 1 OTTP e
dall’art. 12 OTTP. Ne discende che un uso polivalente è qui chiaramente
escluso dall’agevolazione fiscale. Per contro, l’interpretazione sistematica
non permette di definire la nozione di « veicolo per il trasporto di latte ».
5.3.4
5.3.4.1 Dalla volontà storica del legislatore alla base dell’art. 4 cpv. 1 LTTP,
risulta che lo stesso ha espressamente previsto la possibilità di esentare o
agevolare fiscalmente determinati veicoli utilizzati per degli scopi ben
precisi, purché applicate in maniera restrittiva. In tale contesto non risulta
che il legislatore avesse pensato ai veicoli polivalenti, bensì piuttosto a dei
veicoli utilizzati per l’appunto per uno scopo preciso (cfr. messaggio LTTP,
FF 1996 V 407, 433 seg.; per i dettagli, consid. 5.2.1 del presente giudizio).
Vero è che, né il messaggio LTTP, né i dibattiti parlamentari hanno tuttavia
mai accennato ad un disciplinamento speciale per le derrate alimentari
deteriorabili o veicoli necessari al loro trasporto. Come fa notare l’autorità
inferiore nella propria risposta di causa, nell’ambito dell’OTTP, l’agevola-
zione per i veicoli cisterna per il trasporto di latte sembrerebbe essere stata
introdotta durante la procedura di consultazione a seguito della richiesta
avanzata dall’Unione federale dell’agricoltura di proporre soluzioni speci-
fiche per il trasporto di prodotti agricoli e, più in particolare, della richiesta
31 gennaio 2000 avanzata dall’Unione Svizzera dei Contadini (USC) per
l’introduzione di un’esenzione parziale dalla TTPCP a beneficio di determi-
nate materie prime, tra cui il latte fresco, frutti e verdure fresche, animali da
reddito e da macello (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punto 5).
5.3.4.2 Per quanto concerne specificamente il latte fresco, a sostegno della
richiesta di agevolazione, nella propria richiesta 31 gennaio 2000 l’USC
aveva sottolineato il carattere decentralizzato della produzione di latte, la
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sua natura di derrata alimentare altamente deperibile, il cui trasporto esige
l’utilizzo di appositi camion cisterna speciali – dall’identificazione univoca,
in quanto non possono servire per trasporti di altro tipo – rispettanti i vigenti
standard igienici, nonché l’impossibilità di trasferirne il trasporto su ferrovia
(cfr. atto n. 5 dell’inc. DGD, pag. 2):
« […] Pour des questions logistiques, les deux tiers du lait suisse sont collectés
directement chez les producteurs de lait ou dans des centres de ramassage.
Comme le lait est une denrée hautement périssable, son transport doit se faire
rapidement et à l’aide de véhicules satisfaisant aux exigences de l’hygiène
alimentaire. Par conséquent, son transport est effectué aux moyens de
camions-citerne spéciaux dont l’identification est sans équivoque puisque ces
véhicules ne peuvent servir à d’autres transports. De plus, la production laitière,
comme toute activité agricole, est très décentralisée: ainsi, le regroupement
des différents transports, l’élimination des transports à vide, même en
optimisant la planification du ramassage du lait, ou encore le transfert sur le rail
ne sont tout simplement pas réalisables. Les gains de productivité ne sont
également qu’une illusion. En effet, la plupart des routes d’accès ne permettent
pas la circulation de véhicules plus lourds. Par ailleurs la charge engendrée par
la nouvelle taxe poids lourds pourrait inciter les agriculteurs à livrer leur lait par
leur propre moyen de transport, ce qui risque d’encombrer encore plus nos
routes déjà surchargées […] ».
Circa la tipologia di veicolo necessario per il trasporto del latte e di altri due
tipi di merci, l’USC aveva poi precisato che i camion cisterna speciali sono
facilmente identificabili proprio per le loro peculiarità. Per distinguerli dagli
altri veicoli, l’USC aveva proposto di apporre un’apposita targa sui veicoli
in questione, come avviene per i veicoli che trasportano sostanze perico-
lose, e di corredare la licenza di circolazione di tali veicoli di un timbro o di
un altro segno distintivo che autorizzi soltanto il trasporto di particolari tipi
di merci (cfr. atto n. 5 dell’inc. DGD, pag. 3 seg.):
« [….] Ces 3 types de transport sont facilement identifiables de par leur
spécificité. Une plaque minéralogique pourrait également être apposée sur les
véhicules en question, comme le veut la pratique déjà en vigueur pour les
matières dangereuses. De plus, le permis de circulation des véhicules en
question pourrait être muni d’un tampon, ou un autre signe distinctif,
n’autorisant ainsi que le transport de certains types de marchandises […] ».
5.3.4.3 Con scritto 3 marzo 2000, il Dipartimento federale delle finanze
(DFF) aveva sostenuto come segue l’introduzione dell’agevolazione propo-
sta dall’USC, sottolineando che la stessa non avrebbe posto problemi di
delimitazione, il trasporto di latte fresco esigendo che venga effettuato con
l’ausilio di un veicolo speciale, ovvero un camion cisterna per il latte
(cfr. atto n. 6 dell’inc. DGD, pag. 1 seg.):
« […] Wir gehen mit dem EVD und dem VBS einig, dass sich die
Milchtransporte, insbesondere aus entlegenen Gebieten, praktisch nicht auf die
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Bahn verlagern lassen. Zudem bringt eine Sonderregelung für Milchtransporte
keine Vollzugsprobleme mit sich. Bedingung ist allerdings, dass sich die
Vergünstigung auf Transporte von offener Milch in Tankfahrzeugen für Milch
beschränkt, da diese Fahrzeuge eine eigene Fahrzeugkategorie darstellen und
deren Verwendung folglich leicht kontrollierbar ist. In Analogie zum
Rückerstattungsansatz für die Holztransporte, der etwa einen Viertel der LSVA-
Belastung ausmacht, beantragen wir, für die Milchtransporte einen reduzierten
Satz in der Höhe von 75 Prozent der normalen Abgabesätze […] ».
Con scritto 6 marzo 2000, il DFF aveva altresì precisato che l’agevolazione
per il trasporto di latte non poneva problemi di delimitazione, proprio per il
fatto che il veicolo utilizzato per il suo trasporto può essere definito in
maniera molto restrittiva e chiara, lo stesso esigendo l’utilizzo di camion
cisterna per il latte, la cui forma della carrozza è caratteristica (cfr. atto n. 7
dell’inc. DGD, pag. 2):
« […] In Punkt 3 nennen wir die durch Zugeständnisse entstehenden Abgren-
zungsprobleme und Anschlussbegehren. Dazu haben wir in unserer Stellung-
nahme zwei ganz klare Unterscheidungen gemacht: Auf der einen Seite stehen
die Tankfahrzeuge für offene Milch und die Viehtransportfahrzeuge, auf
anderen Seite die Transporte leichtverderblicher Lebensmittel sowie die
Transporte mit für das beförderte Ladegut speziell eingerichteten Fahrzeugen.
Bei den ersten beiden Kategorien sind wir mit einer Sonderregelung
einverstanden, da gerade deshalb keine Abgrenzungsprobleme entstehen,
weil die berechtigten Fahrzeuge sehr eng begrenzt und klar definiert werden.
Es handelt sich um die Carosserieformen “Tankfahrzeug für Milch” und
“Viehtransportfahrzeug” gemäss den Bundesweisungen über die Zulassung
der Fahrzeuge (Weisungen Prüfbericht; WPB). Diese sind sowohl für die
Zulassungsbehörden wie auch für die Fahrzeughersteller in der Schweiz und
die Generalimporteure verbindlich. Auf der anderen Seite stehen die
Lebensmitteltransporte und die Fahrzeuge mit den speziellen Aufbauten. Hier
sind wir gegen eine Sonderregelung, weil beide geforderten Ausnahmen einen
grossen Spielraum offen lassen und deshalb grosse Abgrenzungsprobleme
entstehen. Zudem wäre eine Begünstigung der Transporte leichtverderblicher
Lebensmittel sehr missbrauchsanfällig, da diese nicht an eine bestimmte
Fahrzeugkategorie gebunden werden können. Unsere Haltung zu den in den
Mitberichten beantragten Ausnahmen ist demnach sehr klar von der Frage der
Vollzugssicherheit und der möglichen Abgrenzungsprobleme abhängig und bei
allfälligen Anschlussbegehren dementsprechend begründbar […] ».
5.3.4.4 Dall’interpretazione storica e teologica dell’art. 12 OTTP, risulta
dunque che l’agevolazione fiscale per il trasporto di latte è stata origina-
riamente prevista per i veicoli cisterna, proprio in quanto gli stessi – per la
loro tipica forma e configurazione – sono facilmente e chiaramente delimi-
tabili in quanto tali, nella misura in cui essi non possono essere usati
altrimenti che per il trasporto di latte alla rinfusa, garantendo l’adempimento
dell’esigenza dell’uso esclusivo per il trasporto di latte alla rinfusa. Anche
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dall’interpretazione storica e teologica risulta chiaramente che l’accento è
stato posto sull’uso esclusivo del veicolo, quale condizione sine qua non
per la concessione dell’agevolazione fiscale. A comprova di ciò, basti pen-
sare come sia stata ad esempio esclusa un’agevolazione per il trasporto di
derrate alimentari, proprio perché non era possibile garantire che i camion-
frigorifero venissero utilizzati solo per il trasporto di determinate derrate
alimentari (cfr. consid. 5.3.4.3 del presente giudizio). In tal senso, l’accento
era stato messo sull’esigenza di limitare la concessione dell’agevolazione
per i veicoli che possono garantire l’uso esclusivo per un determinato
trasporto. Così facendo, il Tribunale ritiene che l’uso polivalente di un
veicolo è stato escluso dall’agevolazione fiscale.
5.3.5 Sulla base di tutte e considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene
la definizione data alla nozione di « veicolo per il trasporto di latte » dalla
prassi amministrativa dell’AFD come idonea e conforme al sistema di
concessione dell’agevolazione fiscale dell’art. 12 lett. a OTTP. Considerare
che solo gli autocarri con cisterna fissa e i trattori a sella con rimor-
chio/semirimorchio con cisterna – in quest’ultimo caso, la combinazione dei
due veicoli – utilizzati esclusivamente per il trasporto del latte alla rinfusa
rientrino sotto la definizione di « veicolo per il trasporto di latte », appare
qui corretto. Se è vero che il rimorchio di per sé costituisce un veicolo, ciò
non toglie che l’AFD è autorizzata a esigere che sia il veicolo polivalente
nel suo complesso a dover rispettare l’esigenza del trasporto esclusivo di
latte alla rinfusa. Come visto (cfr. consid. 5.3.2.4 del presente giudizio), dal
punto di vista logistico, il trasporto di latte è possibile unicamente mediante
l’ausilio di un’apposita cisterna (fissa o rimovibile), parte integrante del
veicolo. Nel caso di un rimorchio/semirimorchio cisterna (sprovvisto di
motore), il trasporto di latte è unicamente possibile se lo stesso viene
attaccato ad una motrice (autocarro, trattore a sella, ecc.). Che si tratti
dunque di un trattore a sella o di un autocarro, resta il fatto che è il tutt’uno
(la combinazione dei due suddetti elementi) a dover essere utilizzato esclu-
sivamente per il trasporto del latte alla rinfusa. Nel caso contrario, ovvero
in caso di uso polivalente, l’agevolazione fiscale di cui all’art. 12 lett. a
OTTP in combinato disposto con l’art. 12a cpv. 1 OTTP è chiaramente
esclusa. Su questo punto, il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Ora, il sistema così concepito, non permette alcun margine di manovra,
segnatamente la possibilità – così come suggerita dalla società ricorrente
nei suoi allegati (cfr. ricorso 14 agosto 2018, replica spontanea del
2 novembre 2018) – di concedere l’agevolazione fiscale non in base al tipo
di motrice utilizzata (autocarro, trattore a sella), bensì in base alla struttura
montata su quest’ultima, ovvero in base ai km percorsi esclusivamente da
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un veicolo polivalente con la sovrastruttura necessaria per il trasporto di
latte, legname o animali da reddito (rimorchio/semirimorchio – cisterna).
Tale soluzione, quand’anche dovesse rilevarsi di per sé tecnicamente
praticabile, non sarebbe di fatto compatibile con quanto disposto dall’OTTP
e dalla LTTP in materia di concessione di agevolazioni fiscali, nella misura
in cui la parte motrice del veicolo polivalente (autocarro/trattore a sella)
verrebbe sottoposto ad un doppio regime fiscale: aliquota ordinaria per il
trasporto normale, aliquota per il trasporto di latte alla rinfusa. Come
sottolineato dall’autorità inferiore (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punti 6, 8
e 11; duplica 7 dicembre 2018, punto 3), per l’insieme dei chilometri
percorsi, un veicolo può essere assoggettato alla tassa (aliquota normale
o ridotta) oppure esserne esonerato. La legislazione in vigore non prevede
una suddivisione della tassa dovuta per un veicolo a seconda della merce
trasportata. L’applicazione della soluzione prospettata dalla società
ricorrente esigerebbe concretamente una modifica legislativa sia della
LTTP, che dell’OTTP, non solo per quanto concerne il trasporto di latte alla
rinfusa, ma anche per il trasporto di legname greggio e il trasporto di
animali da reddito. Non essendo qui tuttavia il caso, in virtù dell’art. 190
Cost., il Tribunale è tenuto ad attenersi e ad applicare in maniera restrittiva
l’agevolazione di cui all’art. 12 lett. a OTTP, fondato sull’art. 4 cpv. 1 LTTP
(cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giudizio).
5.4 Ciò appurato, occorre ora verificare se l’esigenza dell’iscrizione nella
licenza di circolazione di un veicolo polivalente dell’indicazione che « può
essere impiegato soltanto per il trasporto di latte » posta dalla prassi
amministrativa dell’AFD a comprova dell’uso esclusivo per il trasporto di
latte ai sensi dell’art. 12 lett. a OTTP sia corretta o meno, la stessa essendo
qui contestata dalla società ricorrente.
5.4.1 Nel dettaglio, la società ricorrente ritiene che il sistema fino ad ora
adottato dall’AFD per il rilascio dell’agevolazione non sarebbe corretto per
i veicolo polivalenti, e meglio l’esigenza dell’iscrizione nella licenza di
circolazione di un veicolo polivalente (autocarro con sistema di ponti
intercambiabili/cisterna removibile o inter cambiabile, trattore a sella con
semirimorchio per il trasporto di latte alla rinfusa, ecc.) dell’indicazione che
« può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte », in quanto a livello
tecnico ne delimiterebbe l’uso polivalente creando vari problemi: sfrutta-
mento non ottimale dei veicoli in quanto il loro utilizzo viene limitato in modo
scorretto; aumento del numero di veicoli sulle strade; trasporti di latte
eseguiti pagando il 100% della tassa; problemi economici per aziende a
causa dell’aumento dei costi fissi non coperti a causa dell’utilizzo limitato
dei veicoli, acquisto di più veicoli nonostante la possibilità di acquistarne
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unicamente uno, per lo svolgimento dei vari lavori, problemi di tipo
ecologico dovuto alla produzione, lo smaltimento e l’utilizzo di più veicoli. A
suo avviso, per i trattori a sella che trainano un semirimorchio per il
trasporto di latte alla rinfusa – come nel suo caso – l’iscrizione sulla licenza
di circolazione andrebbe pertanto effettuata non su quella del trattore a
sella, bensì su quella del semirimorchio. Di fatto, non sarebbe la
costruzione del veicolo a limitarne l’utilizzo, bensì la costruzione della
sovrastruttura che questo veicolo monta. Al momento che viene montata
una struttura intercambiabile per il trasporto di latte, l’utilizzo del veicolo
sarebbe limitato a detto tipo di trasporto (cfr. ricorso 14 agosto 2018,
punto 8; replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 6 seg.).
5.4.2 Al riguardo, il Tribunale rileva come la giurisprudenza abbia già avuto
modo di chinarsi su questo aspetto della prassi amministrativa dell’AFD
confermandone l’applicabilità. Più nel dettaglio, l’allora Commissione di
ricorso in materia doganale ha sancito, non solo in rapporto al trasporto di
latte, ma anche a quello di bestiame, che, in materia di prova dell’uso esclu-
sivo del veicolo, è lecito fondarsi sull’indicazione riportata nella licenza di
circolazione per ritenere come adempiuta l’esigenza dell’uso esclusivo del
veicolo ai sensi dell’art. 12a cpv. 1 lett. b OTTP (cfr. decisioni della CRD
del 12 luglio 2005, in: GAAC 70.12 consid. 2d; del 19 luglio 2004 [trasporto
di bestiame], in: GAAC 69.17 considd. 2c e 2d [trasporto di bestiame]; del
6 luglio 2004, in: GAAC 68.166 considd. 2c, 3a e 3b [trasporto di latte]). Al
riguardo, detta giurisprudenza ha però precisato che non esiste alcuna
base legale che permetta all’AFD di limitare le forme ammesse per la prova
dell’utilizzo esclusivo in questione. Al detentore deve pertanto essere data
la possibilità di dimostrare l’utilizzo esclusivo del veicolo anche utilizzando
mezzi di prova diversi dall’iscrizione nella licenza di circolazione rispettiva-
mente dall’impegno scritto (cfr. GAAC 70.12 consid. 2d; GAAC 69.17
consid. 2d; GAAC 65.166 considd. 3a e 3b). Non è richiesta la prova
assoluta dell’utilizzo esclusivo, tuttavia non devono sussistere incertezze
al riguardo (cfr. GAAC 70.12 consid. 3a). Di fatto, detta giurisprudenza –
emanata sotto l’egida del vecchio art. 11 e soprattutto del vecchio art. 12
OTTP (cfr. RU 2000 1170) – metteva dunque l’accento sull’esigenza
dell’uso esclusivo del veicolo per il trasporto del latte o del bestiame.
In tale contesto, che la prassi attuale dell’AFD esiga una tale iscrizione sia
nella licenza di circolazione del trattore a sella che in quella del rimorchio-
cisterna a comprova dell’uso esclusivo appare qui lecito. Come visto,
l’esigenza che sia il veicolo polivalente nel suo complesso ad essere
utilizzato in maniera esclusiva per il trasporto di latte è infatti stato ritenuto
dal Tribunale come conforme a quanto disposto dall’art. 12 lett. a OTTP
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(cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio). Ciò non toglie, che la società
ricorrente può apportare la prova dell’uso esclusivo del veicolo polivalente
per il trasporto del latte anche in altro modo. Tuttavia, rimane comunque il
fatto che detto veicolo polivalente debba essere esclusivamente utilizzato
per il trasporto di latte. Ciò posto, il Tribunale non intravvede alcun valido
motivo per discostarsi da detta giurisprudenza, sicché vi è luogo di
confermarla anche in questa sede.
5.5 Ciò sancito, occorre poi apportare qualche precisazione circa l’art. 11
cpv. 2 OTTP che prevede – a determinate condizioni – nel caso di trasporto
di legno greggio la restituzione della tassa per m3 di legname greggio per i
veicoli che non trasportano esclusivamente legno greggio, al quale la
ricorrente si riferisce per giustificare l’agevolazione fiscale per il trasporto
di latte alla rinfusa nel caso di un veicolo polivalente che non trasporta
esclusivamente latte alla rinfusa.
5.5.1 Più concretamente, la società ricorrente solleva un’ingiustificata
differenziazione di due fattispecie uguali, in quanto per il trasporto di legna-
me greggio l’art. 11 cpv. 2 OTTP prevedrebbe un’agevolazione fiscale per
i veicoli che trasportano altri beni, senza che la configurazione o sovrastrut-
tura del veicolo stesso venga modificata o cambiata, creando una disparità
in rapporto al trasporto di latte alla rinfusa per il quale l’art. 12 lett. a OTTP
non prevede invece detto tipo di agevolazione e esige il trasporto esclusivo
del latte alla rinfusa. Tale evenienza confermerebbe la sua interpretazione,
secondo cui l’agevolazione fiscale dovrebbe essere possibile anche per i
veicoli polivalenti che possono trasportare vari materiali, allorquando gli
stessi vengono utilizzati nella configurazione per il trasporto di latte, ovvero
quali trattori a sella con rimorchio cisterna (cfr. ricorso 14 agosto 2018,
punti 12 e 14; replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 4).
5.5.2 Al riguardo, il Tribunale precisa che l’agevolazione fiscale dell’art. 11
cpv. 1 OTTP per i veicoli che trasportano esclusivamente legname greggio
interessata dall’art. 12a cpv. 1 OTTP, va chiaramente distinta dalla restitu-
zione della tassa per m3 di legname greggio dell’art. 11 cpv. 2 OTTP per i
veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio, le esigenze
non essendo chiaramente le stesse. Se come fa notare la ricorrente, è vero
che nel caso dell’art. 11 cpv. 2 OTTP è prevista una particolare riduzione
della tassa per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname,
ovvero per veicoli polivalenti, vero è anche – come fa giustamente notare
anche l’autorità inferiore (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punto 10) – che
l’agevolazione fiscale dell’art. 11 cpv. 1 OTTP (si ricorda la riduzione della
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tassa al 75%) viene solo concessa per i veicoli che trasportano esclusiva-
mente legname greggio, così come previsto dall’art. 12 OTTP per il traspor-
to di latte alla rinfusa. In tale senso, l’esigenza dell’uso esclusivo permane
sia per il trasporto di legname greggio, che per il trasporto di latte alla
rinfusa. In tale frangente, non è pertanto ravvisabile alcuna disparità di
trattamento, rispettivamente alcuna discrepanza nelle condizioni alla base
della concessione dell’agevolazione fiscale ai sensi dell’art. 11 cpv. 1
OTTP e dell’art. 12 OTTP. Nella misura in cui l’OTTP non prevede per il
trasporto di latte alla rinfusa una riduzione analoga a quella del trasporto
del legno greggio ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 OTTP, la stessa non entra qui
in linea di conto. Come sottolineato dall’autorità inferiore, soltanto il tra-
sporto di latte alla rinfusa da diritto all’agevolazione (cfr. risposta 9 ottobre
2018, punto 11). Nulla permette di ritenere che la predetta distinzione
effettuata nell’OTTP dal Consiglio federale sia arbitraria, la stessa
rientrando nel margine di apprezzamento concessogli dall’art. 4 cpv. 1
LTTP, sicché la stessa deve essere qui rispettata ed applicata (art. 190
Cost.; cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giudizio). Anche su questo punto,
il ricorso va dunque respinto.
5.6 Ciò appurato, occorre ancora verificare se l’applicazione della prassi
amministrativa dell’AFD comporti o meno contraria alla libertà economica
(cfr. art. 27 cpv. 2 Cost.; art. 1 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 1995
sul mercato interno [LMI, RS 943.02]) e alla tutela dell’ambiente (cfr. art. 74
Cost.), così come sostenuto dalla società ricorrente.
5.6.1 In sostanza, la società ricorrente solleva una violazione della libertà
economica, in quanto l’applicazione dell’esigenza dell’uso esclusivo per il
trasporto di latte applicata ad un veicolo polivalente, imporrebbe al privato
di dover usare una motrice per un rimorchio anziché per più rimorchi,
imponendogli de facto di dover acquistare un’ulteriore motrice, rispettiva-
mente (nel caso in cui non vi siano le disponibilità finanziarie per farlo)
impedirebbe al privato di esercitare un’attività lucrativa privata senza
alcuna ragionevole giustificazione (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punto 15).
A suo avviso, la visione per la quale, per beneficiare dell’agevolazione, è
assolutamente necessaria una cisterna da latte che non può essere sepa-
rata dalla parte motrice del veicolo, risulterebbe poi essere contraria alla
tutela dell’ambiente, contraria allo scopo stesso per il quale tale agevola-
zione sarebbe stata legiferata (favorire l’agricoltura), in quanto s’incentive-
rebbe l’acquisto di un camion inefficiente e dispendioso per quel che
riguardano i costi fissi e da ultimo ingiustificata se si considerano le possi-
bilità tecniche per rilevare il chilometraggio percorso dalla cisterna del latte
ed evitare così abusi (cfr. replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 6).
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Pagina 27
5.6.2 Al riguardo, il Tribunale non può fare a meno di notare come le due
censure siano qui infondate. Per quanto concerne le censure relative alla
libertà economica, si sottolinea che nulla obbliga un privato ad acquistare
due veicoli diversi. La scelta se acquistare un veicolo polivalente o meno
compete solo a quest’ultimo. Detto ciò, se vuole beneficiare dell’agevola-
zione fiscale ai sensi dell’art. 12 lett. a OTTP, egli è tenuto a riservare il
veicolo polivalente – e meglio la combinazione dei due elementi in
questione, segnatamente la motrice e il rimorchio – esclusivamente al
trasporto di latte alla rinfusa, condizione sine qua non alla sua base. Tale
esigenza è la stessa che nel caso del trasporto di animali da reddito
(cfr. art. 11 cpv. 1 OTTP) e di quello di legname greggio (cfr. art. 12 lett. b
OTTP). I problemi di ordine economico o organizzativo di un privato, non
giustificano in alcun modo la concessione dell’agevolazione fiscale nel
caso di un veicolo polivalente, non utilizzato esclusivamente per uno dei
tre predetti tipi di trasporto. In caso contrario, si creerebbe una disparità di
trattamento con le aziende che acquistano invece un autocarro cisterna,
ovvero un veicolo con struttura fissa, la cui limitazione dell’utilizzo è già
data dalla struttura stessa.
Dette considerazioni valgono anche in rapporto alle censure relative alla
tutela dell’ambiente, con le precisazioni che seguono. A prescindere dalla
questione a sapere se, dal punto di vista ambientale, l’esigenza dell’uso
esclusivo applicata ai veicoli polivalenti possa o meno spingere un’azienda
ad acquistare due veicoli, anziché uno, generando o meno un aumento del
traffico pesante, rimane il fatto – come già rilevato in precedenza dal
Tribunale (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio) – che al momento attuale
il sistema così come concepito non permette una diversa interpretazione
da parte del Tribunale, tenuto ad applicare la legge ex art. 190 Cost.
(cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giudizio). L’agevolazione fiscale viene
concessa solo se il veicolo polivalente, nel suo complesso, adempie
all’esigenza dell’uso esclusivo. Spetterà semmai al legislatore – qualora lo
ritenga necessario – tenere conto di questo aspetto nell’ambito di un’even-
tuale revisione del sistema di concessione dell’agevolazione del trasporto
di latte alla rinfusa. Anche su questi punti, il ricorso non può pertanto
trovare accoglimento.
6.
Stabilita la validità della procedura di concessione dell’agevolazione fiscale
e delle relative condizioni concepite dall’AFD nella propria prassi ammini-
strativa in conformità all’art. 4 cpv. 1 LTTP, nonché agli artt. 11, 12 e 12a
OTTP, il Tribunale deve ora esaminare se la società ricorrente può
beneficiare o meno dell’agevolazione per il trasporto di latte alla rinfusa
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Pagina 28
dell’art. 12 lett. a OTTP per il veicolo polivalente che lei ha indicato di voler
acquistare ed utilizzare a partite dallo scorso 1° gennaio, tenuto conto degli
argomenti da essa sollevati.
6.1
6.1.1 In concreto, con richiesta 29 marzo 2018 (cfr. atto n. 1 dell’inc. DGD)
rinnovata con scritto 17 aprile 2018 (cfr. atto n. 3 dell’inc. DGD), la società
ricorrente ha chiesto l’agevolazione per il trasporto di latte alla rinfusa ai
sensi dell’art. 12 lett. a OTTP, dichiarando apertamente di voler acquistare
un veicolo polivalente ed utilizzarlo non solo per il trasporto di latte alla
rinfusa, ma anche per il trasporto di altri materiali. Più nel dettaglio, si
tratterebbe di un veicolo utilizzabile quale autocarro cisterna per il trasporto
di latte alla rinfusa (con sovrastruttura: cisterna per il trasporto di latte con
impianto di pompaggio e misurazione) e, una volta rimossa la cisterna,
anche quale trattore a sella per il trasporto di altri materiali (con sovrastrut-
tura: ralla per l’aggancio di semirimorchi). Per questioni economiche, ma
anche ambientali, anziché acquistare due veicoli distinti – il primo per il
trasporto del latte, il secondo per altri trasporti – essa vorrebbe acquistare
un solo veicolo polivalente, beneficiando però dell’agevolazione allorquan-
do trasporta latte alla rinfusa, ovvero quando monta sulla parte motrice la
cisterna. In sostanza, essa ha chiesto di poter beneficiare di due conteggi
distinti legati alla tassa sul traffico pesante, ossia uno in relazione al
trasporto di latte alla rinfusa (75% dell’aliquota ordinaria), l’altro in relazione
agli altri trasporti (100% dell’aliquota ordinaria), indicando di essere in
grado di comprovare e quantificare i due suddetti tipi di trasporto.
6.1.2 Dinanzi al Tribunale, essa ha poi indicato di soddisfare i presupposti
alla base della concessione dell’agevolazione, nella misura in cui il latte
viene raccolto in zone decentrate in regioni remote, il suo trasporto non può
essere effettuato tramite ferrovia, il veicolo in dotazione – nella configura-
zione di un autocarro cisterna – eseguirebbe sempre delle corse a vuoto
dal luogo di stazionamento al primo luogo di carico di ogni giro di raccolta
del latte, sicché non verrebbe utilizzato per altri scopi. Il trasporto di altri
materiali non sarebbe infatti di fatto possibile, in quanto la configurazione
a cisterna ne limiterebbe in modo incondizionato l’utilizzo al solo trasporto
di latte alla rinfusa (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punti 5, 6 e 7; replica
spontanea 2 novembre 2018, pag. 3).
6.1.3 A suo avviso, per evitare abusi nell’utilizzo del veicolo, l’agevolazione
fiscale non dovrebbe essere vincolata al veicolo, bensì in base alla sovra-
struttura ch’esso monta: quando il veicolo monta la cisterna dovrebbe
beneficiare dell’agevolazione, quando monta la ralla invece no (cfr. ricorso
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14 agosto 2018, punto 11). Con scritto 17 aprile 2018, essa aveva indicato
che una distinzione dal profilo tecnico e fiscale della parte di uso per il
trasporto di latte alla rinfusa e la parte di trasporto di altro tipo costituirebbe
un’operazione tecnicamente senz’altro possibile in quanto vi sarebbero dei
precisi accorgimenti tecnici per poter stabilire i chilometri di utilizzo del
veicolo per l’una o per l’altra attività. In tale ottica, essa aveva proposto
quanto segue all’autorità inferiore a comprova dell’uso esclusivo del veico-
lo per il trasporto del latte alla rinfusa (cfr. scritto 17 aprile 2018, pag. 2):
« […] Come accade per i trattori a sella che montano una gru, al momento in
cui viene montata la sovrastruttura (ponte di carico fisso), essa viene collegata,
tramite delle prese elettriche che collegano l’autocarro ed il semirimorchio,
all’impianto elettrico del ponte stesso. Questo comporta una dichiarazione
specifica sull’Emotach che cambia il peso dichiarato da vuoto a peso totale. Al
momento che il ponte viene tolto il peso dichiarato viene nuovamente
modificato da peso totale a peso a vuoto. Dopodiché il conducente dichiara
ogni semirimorchio come accade normalmente. Questo significa che si
potrebbe creare una dichiarazione specifica per la sovrastruttura utilizzata per
il trasporto di latte (cisterna) alla quale viene applicata l’agevolazione. Al
momento che la cisterna viene tolta viene automaticamente tolta anche
l’agevolazione. In automatico quindi verrebbe già calcolata la tariffa corretta e
non ci sarebbe possibilità di applicare l’agevolazione ad altri trasporti in quanto
la sovrastruttura utilizzata per il trasporto del latte non può in alcun modo essere
utilizzata per qualsiasi altro trasporto. Questo sistema permetterebbe una
dichiarazione semplice da parte nostra e un controllo ancora più semplice da
parte dell’ufficio federale delle dogane in quanto le tariffe verrebbero regolate
e dichiarate automaticamente come avviene per qualsiasi semirimorchio o
rimorchio che viene dichiarato in modo specifico […] ».
Ribadendo detta soluzione anche in questa sede, essa ha proposto di
adottare un sistema di dichiarazione diversificato a seconda della configu-
razione del veicolo utilizzato: trattore a sella (peso a vuoto), trattore a sella
con sovrastruttura cisterna latte (peso totale con agevolazione), trattore a
sella con semirimorchio (dichiarazione semirimorchio con peso totale
convoglio), trattore a sella con semirimorchio cisterna latte (totale convoglio
con agevolazione). Ad ulteriore comprova dell’uso esclusivo del veicolo
polivalente per il trasporto di latte alla rinfusa, essa ha precisato di poter
apportarne la prova anche mediante produzione della dichiarazione
effettuata con le apposite tessere, di un elenco dettagliato dei trasporti
eseguiti ed una distinta dei km effettuati avendo diritto all’agevolazione e i
km effettuati senza diritto di agevolazione, nonché di tutti i documenti
comprovanti i trasporti eseguiti: ovvero, i bollettini di trasporto, le fatture, le
registrazioni dell’impianto di carico, i dati relativi alla Geo localizzazione del
veicolo e i dati relativi all’odocronografo digitale (cfr. ricorso 14 agosto
2018, punto 9; replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 5).
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6.2
6.2.1 Sennonché, così facendo, la ricorrente ha dichiarato apertamente di
non essere intenzionata ad utilizzare il veicolo polivalente – e meglio la
combinazione tra trattore a sella e rimorchio cisterna – esclusivamente per
il trasporto di latte. Essa non ottempera dunque chiaramente all’esigenza
dell’uso esclusivo del veicolo per il trasporto di latte alla rinfusa posto
dall’art. 12 lett. a OTTP e dall’art. 12a cpv. 1 lett. b OTTP, sicché non può
beneficiare della relativa agevolazione fiscale. Benché la soluzione da lei
proposta per dimostrare l’uso esclusivo del veicolo per il trasporto di latte
alla rinfusa appaia alquanto ingegnosa, nonché a prescindere dalla que-
stione a sapere s’essa comporterebbe o meno un dispendio probabilmente
maggiore e non paragonabile all’agevolazione, la stessa non rispecchia
tuttavia le condizioni attuali alla base dell’agevolazione fiscale per il
trasporto di latte alla rinfusa e non può pertanto essere seguita dal
Tribunale. Vero è che il veicolo polivalente nella sua combinazione trattore
a sella con rimorchio cisterna può effettivamente essere solo utilizzato per
il trasporto di latte e rispecchia chiaramente i criteri alla sua base (latte
accolto in zone decentrate in regioni remote, trasporto non fattibile tramite
ferrovia, veicolo utilizzabile strutturalmente solo per il trasporto di latte, con
corse a vuoto inevitabili). Tuttavia, ciò non toglie che una volta tolto il
rimorchio cisterna, lo stesso può essere utilizzato per altri trasporti. Come
detto, è il veicolo polivalente nel suo complesso a dover essere utilizzato
per il trasporto del latte alla rinfusa. Come già rilevato in precedenza dal
Tribunale (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio), applicare l’agevolazione
solo in base alla sovrastruttura che viene montata sulla motrice non è
compatibile con quando disposto dal sistema legale attuale, quand’anche
fosse tecnicamente fattibile dimostrare – in maniera non dispendiosa,
mediante l’apposizione di appositi rilevatori elettronici – quando il veicolo
polivalente circola in detta configurazione, così come proposto dalla
ricorrente. L’applicazione di una tale soluzione esigerebbe di fatto una
modifica legislativa sia della LTTP, che dell’OTTP, non solo per quanto
concerne il trasporto di latte alla rinfusa, ma anche per il trasporto di
legname greggio e il trasporto di animali da reddito, per ragioni anche di
equità. Non essendo qui tuttavia il caso, in virtù dell’art. 190 Cost., il
Tribunale è tenuto ad attenersi e ad applicare in maniera restrittiva
l’agevolazione di cui all’art. 12 lett. a OTTP (cfr. considd. 4.1 e 4.2 del
presente giudizio).
6.2.2 In definitiva, visto tutto quanto suesposto, si deve ritenere che è a
giusta ragione che l’autorità inferiore non ha concesso alla società
ricorrente l’agevolazione fiscale per il trasporto di latte ai sensi dell’art. 12
lett. a OTTP, quest’ultima non adempiendo le condizioni alla sua base,
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segnatamente l’esigenza dell’uso esclusivo del veicolo polivalente per il
trasporto di latte alla rinfusa. Di conseguenza, la decisione impugnata va
qui confermata e il ricorso integralmente respinto.
7.
In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico della società ricorrente qui parte integral-
mente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono
stabilite in 2'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto
interamente dall’anticipo spese di 2'000 franchi da lei versato a suo tempo.
Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione alla società ricorrente di
indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario,
rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è integralmente respinto.
2.
Le spese processuali pari a 2'000 franchi sono poste a carico della
ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
interamente dedotto dall’anticipo spese di 2'000 franchi da lei versato a suo
tempo.
3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il
termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale
federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappre-
sentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del
termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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