B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-466/2014
S e n t e n z a d e l 2 0 g i u g n o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), André Moser, Marie-Chantal May Canellas,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Alessandro Mazzoleni,
ricorrente,
contro
Billag SA,
Avenue de Tivoli 3, casella postale, 1701 Fribourg,
autorità di prima istanza,
Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM),
Rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne,
autorità inferiore.
Oggetto
Canone di ricezione radiotelevisivo. Domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
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Fatti:
A.
Il 25 aprile 2013 la Billag SA, in Friborgo (di seguito: autorità di prima
istanza), ha avviato nei confronti della signora A._______ una procedura
esecutiva, a causa del mancato pagamento del canone di ricezione
radiotelevisivo per una somma pari a 2'695.40 franchi per il periodo dal
1° aprile 2007 al 31 gennaio 2013.
B.
Contro il relativo precetto esecutivo la signora A._______ ha interposto
opposizione.
C.
Con decisione 25 luglio 2013, l'autorità di prima istanza ha rigettato in via
definitiva la predetta opposizione e stabilito che l'obbligo di pagare il
canone per la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi terminava –
in base alla comunicazione 13 maggio 2013 – in data 31 maggio 2013.
D.
Il 29 luglio 2013, contro la predetta decisione, la signora A._______ – per
il tramite del suo patrocinatore – ha presentato un ricorso cautelativo
dinanzi all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), con domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
E.
Con decisione incidentale 9 gennaio 2014, l'UFCOM (di seguito: autorità
inferiore) – malgrado l'erronea formulazione nel dispositivo – ha accolto la
richiesta di dispensa dal pagamento delle spese processuali ai sensi
dell'art. 65 cpv. 1 PA, ma respinto la richiesta di gratuito patrocinio,
ritenendo come non adempiute le condizioni dell'art. 65 cpv. 2 PA.
F.
Contro la predetta decisione incidentale, la signora A._______ (di seguito:
ricorrente) – sempre per il tramite del suo patrocinatore – ha presentato
ricorso il 28 gennaio 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
postulandone l'annullamento. Nel contempo, per la presente procedura di
ricorso, la ricorrente ha postulato la concessione dell'assistenza
giudiziaria con beneficio del gratuito patrocinio.
G.
Con decisione incidentale 13 marzo 2014, lo scrivente Tribunale – sulla
base di un esame degli atti dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore e del
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formulario "Domanda di gratuito patrocinio" della ricorrente, nonché degli
atti ad esso acclusi – ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio formulata per la procedura di ricorso, constatando
il difetto dei presupposti legali (cfr. art. 65 PA) per la sua concessione.
H.
Con scritto 9 aprile 2014, l'autorità inferiore ha presentato le proprie
osservazioni al ricorso e ne ha postulato il rigetto, riconfermandosi
essenzialmente nella propria decisione incidentale.
I.
Con scritto 13 maggio 2014, la ricorrente – per il tramite del suo
patrocinatore – si è riconfermata nelle proprie allegazioni, postulando
l'accoglimento del proprio gravame.
J.
Ulteriori fatti ed argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF).
In concreto, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA, emessa dall'UFCOM, che è un Ufficio federale subordinato
al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (di seguito: DATEC) ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. Il
presente ricorso risulta pertanto di competenza del Tribunale ammini-
strativo federale.
1.2 Pacifica è poi la legittimazione a ricorrere della ricorrente. La stessa
ha infatti preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre,
quale destinataria della decisione impugnata che le nega la concessione
del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA, la ricorrente risulta
poi particolarmente toccata dalla stessa e vanta pertanto un interesse
attuale e degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione (art. 48 cpv. 1 PA). Tanto più visto che il provvedimento
avversato comporta un onere pecuniario.
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1.3 Il ricorso è altresì stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste
dalla legge (cfr. art. 52 PA).
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inade-
guatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed.
2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il
principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso
non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non
possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti,
non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che
la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).
2.3 Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il
ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse,
comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie,
d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta,
ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
In concreto, l'esame dello scrivente Tribunale è circoscritto a stabilire se è
a giusta ragione che l'autorità inferiore ha negato alla ricorrente la
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concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA
(cfr. consid. 3.2 che segue). A tal fine, qui di seguito vengono richiamati i
presupposti di base per la concessione del gratuito patrocinio con
beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 3.1 che segue).
3.1
3.1.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione
la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.102
segg.). Le due condizioni poste dalla predetta disposizione – e meglio,
l'indigenza e delle probabilità di successo ragionevoli – devono essere
realizzate cumulativamente, di modo che l'inadempimento dell'una rende
inutile l'esame dell'altra.
3.1.2 Giusta l'art. 65 cpv. 2 PA, se è necessario per tutelare i diritti di una
parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le
designa un avvocato (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.119
e segg.). Tale norma pone una condizione supplementare per la
concessione dell'assistenza giudiziaria totale (o gratuito patrocinio), e
meglio – oltre all'indigenza ed alle ragionevoli probabilità di successo ai
sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA – la necessità, in considerazione della
complessità della situazione di fatto e di diritto, di beneficiare di un
patrocinatore remunerato dalla collettività (cfr. DTF 130 I 180 consid. 2.2;
MARCEL MAILLARD, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], VwVG Praxiskom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 37
segg. ad art. 65 PA).
3.1.3 In proposito, si sottolinea che l'aiuto di un patrocinatore deve
apparire come necessario ai fini di una difesa adeguata degli interessi
della parte assistita, ciò che può dipendere in particolare dalla complessi-
tà delle questioni da risolvere così come dal principio della parità delle
armi (cfr. DTF 130 I 180 consid. 2.2; MAILLARD, op. cit., n. 38 segg. ad
art. 65 PA). Il concorso di un avvocato deve oggettivamente e soggettiva-
mente apparire necessario (cfr. DENIS TAPPY, in: Bohnet/Haldy/Jean-
din/Schweizer/Tappy [ed.], Code de procédure civile commenté, 2011,
n. 11 segg. ad art. 118 CPC). Tale condizione dipende dalle particolarità
di ogni singolo caso e dalle circostanze concrete della procedura in
questione, in particolare dall'importanza degli interessi in gioco, dalla
portata del giudizio da rendere, dalla complessità della vertenza e delle
questioni da risolvere, così come dalle conoscenze linguistiche e giuridi-
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che del ricorrente (cfr. DTF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2;
122 III 392 consid. 3; cfr. TAPPY, op. cit., n. 13 segg. ad art. 118 CPC).
Infine, occorre prendere ugualmente in considerazione il fatto che la parte
avversa sia o meno rappresentata da un avvocato e ciò, al fine di salva-
guardare il principio della parità delle armi (cfr. DTF 120 Ia 217 consid. 1),
il quale comporta la possibilità per ogni parte di esporre la propria causa
in maniera da non essere svantaggiata per rapporto alla parte avversa.
3.1.4 Ciò precisato, in base all'art. 65 cpv. 1 e 2 PA, l'assistenza
giudiziaria (parziale o totale) non viene in ogni caso ammessa se non
appare che, in concreto, le probabilità di successo del ricorso sono
superiori a quelle del suo respingimento, o almeno che le prime non siano
troppo inferiori alle seconde. Secondo la giurisprudenza, una causa è
sprovvista di probabilità di successo quando le prospettive di vincerla
sono notevolmente più deboli dei rischi di perderla ed esse non possono
dunque essere considerate serie, nel senso che una persona ragionevole
e di condizioni agiate rinuncerebbe ad ingaggiarsi in ragione dei costi ai
quali si esporrebbe. Non lo è, per contro, quando le probabilità di
successo ed i rischi di insuccesso si equivalgono o le prime sono solo
leggermente inferiori ai secondi (cfr. DTF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129
consid. 2.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.111). L'elemento
determinante consiste nel fatto che l'indigente non deve lanciarsi, perché
ricorre a spese della collettività, in sforzi vani che una persona
ragionevole non intraprenderebbe se, disponendo di mezzi sufficienti,
dovesse finanziarli di tasca propria (cfr. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4 con
rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.111).
Nell'esaminare detto presupposto, l'autorità adita deve procedere, sulla
base della documentazione a sua disposizione, ad un apprezzamento
anticipato e sommario delle prove per determinare quale potrebbe essere
l'esito della procedura (cfr. DTF 133 III 614 consid. 5; 128 I 225
consid. 2.5.3).
3.2
3.2.1 In concreto, dopo aver esposto i presupposti di base per la
concessione dell'assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito
patrocinio, l'autorità inferiore ha ritenuto che, poiché la ricorrente non
dispone dei mezzi finanziari per supportare le spese processuali e, a
prima vista, le sue conclusioni non sembravano prive di possibilità di
successo, erano dati i presupposti per dispensarla dal pagamento delle
spese processuali ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA. Essa ha per contro
ritenuto come non date le condizioni per il gratuito patrocinio ex art. 65
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cpv. 2 PA, a motivo che già la prima condizione, ovvero la complessità
della controversia, non sarebbe soddisfatta, in quanto la riscossione del
canone rientrerebbe nell'amministrazione di massa. In tali circostanze,
essa ha ritenuto come superfluo esaminare se la ricorrente – per
mancanza di competenze giuridiche, difficoltà linguistiche, tensione
psichica, incapacità di orientarsi nel procedimento oppure per altre ragioni
– non fosse in condizione di affrontare il processo. Essa ha altresì
indicato, che peraltro il rappresentante della ricorrente non si sarebbe
espresso in questa direzione.
Di avviso contrario, la ricorrente ritiene in sunto che la fattispecie non
riguarderebbe la semplice riscossione del canone, bensì piuttosto
l'esecuzione forzata di una decisione che non le sarebbe mai stata
regolarmente notificata e ciò nel contesto di tutta un'altra serie di
problematiche giuridiche – quali l'abuso di diritto, il formalismo eccessivo,
la violazione del principio della legalità, la perenzione, il calcolo, ecc. –
che come tale non potrebbe essere da lei sostenuta da sola. Vista la
complessità e la particolarità della procedura, l'assistenza di un avvocato
se non necessaria andrebbe perlomeno ritenuta indicata. Ciò si
giustificherebbe a maggior ragione se si considera che la ricorrente, al
beneficio di una prestazione complementare alla rendita d'invalidità a
seguito di problematiche psichiche, già solamente a causa del suo stato
di salute da sola non sarebbe in grado di gestire alcuna procedura
amministrativa e giudiziaria. Essendo a beneficio di prestazioni comple-
mentari, l'esito della procedura sarebbe poi suscettibile di influenzare in
modo particolarmente grave la sua situazione. Per tutti questi motivi, si
giustificherebbe dunque di concederle il gratuito patrocinio.
3.2.2 In proposito, senza voler rimettere in discussione quanto accordato
dall'autorità inferiore per quanto attiene all'assistenza giudiziaria (qui
punto non contestato dalle parti e pertanto non oggetto del presente
gravame), lo scrivente Tribunale non può che rilevare quanto già
anticipato nella propria decisione incidentale del 13 marzo 2014, e
meglio, che se da un lato, si può ragionevolmente presumere che il
presupposto dell'indigenza è adempiuto – la ricorrente, essendo
beneficiaria di prestazioni complementari alla rendita AVS/AI – d'altro
canto lo stesso non si può concludere per quanto attiene alle probabilità
di successo della causa di merito.
3.2.3 Da un esame sommario degli atti di causa prodotti dall'autorità
inferiore e dei motivi alla base della decisione in merito al rigetto
dell'opposizione e alla sospensione della ricezione privata dei programmi
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del 25 luglio 2013 dell'autorità di prima istanza, nonché tenuto conto della
costante giurisprudenza dello scrivente Tribunale in merito all'applica-
zione rigorosa del principio di collaborazione che impone al singolo
amministrato di annunciare la detenzione, la messa in funzione, la
cessazione dell'uso come pure ogni altro avvenimento che possa giustifi-
care la fine dell'assoggettamento, sopportandone le conseguenze in caso
di mancato ossequio (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-6080/2011 del
28 gennaio 2013 consid. 5.1.3 con rinvii; A-5973/2011 del 19 luglio 2012
consid. 3.3; A-4774/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 3.3), le conclusioni
della ricorrente, per quanto attiene alla causa di merito appaiono invero
piuttosto prive di probabilità di successo.
3.2.4 Poiché le condizioni poste dall'art. 65 cpv. 1 e cpv. 2 PA devono
essere realizzate cumulativamente (cfr. considd. 3.1.1 e 3.1.2 del presen-
te giudizio), l'assenza di uno solo dei presupposti di base (possibilità di
successo) è sufficiente per negare l'assistenza giudiziaria con il beneficio
del gratuito patrocinio. Ne discende che già l'assenza di possibilità di
successo nel caso concreto è sufficiente per negare il gratuito patrocinio
alla ricorrente e partendo, per confermare la decisione incidentale
dell'autorità inferiore nonché per respingere il suo gravame.
3.2.5 Orbene, quand'anche si volesse esaminare la sussistenza delle
condizioni restanti – in particolar modo, della complessità della causa – lo
scrivente Tribunale sarebbe comunque chiamato a constatare, alla
stregua dell'autorità inferiore, che la riscossione del canone di ricezione
rientra nell'amministrazione di massa (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF
A-6080/2011 del 28 gennaio 2013 consid. 5.1.3 con rinvii, confermata con
sentenza del TF 2C_195/2013 del 1° novembre 2013), così come la con-
seguente procedura esecutiva avviata nei confronti della ricorrente per il
suo ottenimento. Come tale, la causa di merito, anche tenuto conto delle
questioni giuridiche che si pongono in concreto, è oggettivamente priva di
una complessità tale da dover richiedere l'assistenza di un avvocato e
ciò, a prescindere dall'adempimento o meno dell'ultimo presupposto
soggettivo, ovvero la situazione personale – che peraltro risulta essere
stata sollevata espressamente soltanto in sede ricorsuale, segnatamente
per quanto attiene alle tensioni psichiche che la stessa presenterebbe, e
non già dinanzi all'autorità inferiore – e le conoscenze giuridiche della
ricorrente (cfr. consid. 3.1.3 del presente giudizio).
In definitiva, lo scrivente Tribunale – pur comprendendo la situazione
particolare in cui si trova la ricorrente – non può che confermare la
decisione incidentale qui impugnata e respingere il ricorso.
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4.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1
segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF;
RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 250 franchi (art. 4
TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da
lei versato il 14 febbraio 2014. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF,
all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a 250 franchi sono poste a carico della
ricorrente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse
verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lei versato a
suo tempo.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
– autorità di prima istanza (atto giudiziario)
(i rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg., 90 segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: