B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-4673/2011
S e n t e n z a d e l 2 3 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jérôme Candrian, Kathrin Dietrich,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
AlpTransit San Gottardo SA,
Zentralstrasse 5, 6003 Lucerna,
ricorrente,
contro
A._______,
patrocinata da ...,
controparte,
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(Ticino-Grigioni),
casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Espropriazione.
A-4673/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
La tratta di X._______ (zona [...]), fa parte del progetto relativo alla nuova
linea ferroviaria transalpina del San Gottardo ed è disciplinata dalla
Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una
ferrovia transalpina (LTAlp, RS 742.104; cfr. art. 5bis lett. a LTAlp). Con
decisione 27 agosto 1999 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (di seguito: DATEC) ha
approvato i piani relativi alla citata tratta, presentati il 31 agosto 1995
(PPU 1995) dalla società AlpTransit San Gottardo SA, in Lucerna, suc-
ceduta alle Ferrovie Federali svizzere, cui spetta l'attuazione dell'opera.
B.
Dopo aver ottenuto l'approvazione dal DATEC del progetto di dettaglio
"Gestione del materiale e capitolato oneri direzione specialistica gestione
del materiale" che contempla fra l'altro la creazione di un deposito
intermedio per il materiale grezzo denominato "Y._______" (DI
Y._______), il 18 agosto 2004 l'AlpTransit San Gottardo SA ha sottoposto
per approvazione all'Ufficio federale dei trasporti (di seguito: UFT), quale
autorità con facoltà d'istruzione, la modifica del progetto "Deposito
intermedio V._______" (DI V._______). In sunto, a seguito delle
aumentate esigenze di stoccaggio del materiale grezzo, detto progetto
prevedeva la creazione di un ulteriore deposito temporaneo di 215'000 t
sulle particelle n. ***1, n. ***2 e n. ***3 RFD del Comune di Z._______.
C.
Il 17 marzo 2005, entro il termine di pubblicazione dei piani, B._______ e
C._______ – comproprietari della particella n. ***4 del Registro fondiario
definitivo (RFD) del Comune di Z._______, nonché soci della D._______,
in Z._______ (recte A._______, secondo estratto del Registro di
commercio), che su detta particella gestisce un'agenzia regionale di
automobili – hanno notificato le loro pretese di complessivi
156'000 franchi, oltre accessori, a titolo di indennità per immissioni
eccessive.
Con decisione 7 marzo 2006, il DATEC – rappresentato dall'UFT – ha
approvato il menzionato progetto con imposizione ad AlpTransit San
Gottardo SA di una serie di oneri, nonché respinto l'opposizione senza
entrare nel merito della notifica di pretese degli espropriati.
D.
Con scritto 16 marzo 2006, l'UFT ha trasmesso per competenza alla
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Pagina 3
Commissione federale di stima del 13° Circondario (di seguito: CFS) la
notifica di pretese 17 marzo 2005 e la decisione di approvazione piani del
7 marzo 2006.
E.
La procedura è stata sospesa in attesa della sentenza del Tribunale
federale sul caso pilota di U._______-W._______ (cfr. DTF 132 I 427
seg.). Dopo detto giudizio, sono stati acquisiti agli atti i rapporti mensili del
generalista ambientale e una perizia allestita nel luglio 2007 dalla Scuola
professionale universitaria della Svizzera italiana (di seguito: SUPSI) in
merito all'impatto ambientale delle immissioni di particolato PM 10
prodotte dal cantiere.
F.
All'udienza di conciliazione e di discussione, svoltasi a Z._______ il
22 ottobre 2009, le parti hanno concordato di ritenere l'orizzonte tempo-
rale 1° gennaio 2005/31 dicembre 2012 quale periodo determinante per
le immissioni.
G.
Acquisiti agli atti i nuovi rapporti ambientali mensili ordinati dall'espro-
priante – rapporti che concernono il comparto di T._______ (tra cui anche
il territorio di Z._______), di cui sono a conoscenza entrambe le parti e
che sono stati elaborati sia per il presente incarto che per l'incarto
parallelo A-4868/2011 trattati contemporaneamente dalla CFS; poiché in
sede ricorsuale gli stessi sono stati tuttavia prodotti solo unitamente
all'incarto A-4868/2011, si farà qui riferimento a quest'ultimo (cfr. citati
rapporti del generalista ambientale allegati al doc. 5 dell'inc. [...] prodotto
dalla CFS nella causa parallela A-4868/2011) – e una perizia eseguita il
10 settembre 2001 per un'autorimessa situata a W._______ (causa [...]),
il 3 dicembre 2010 la CFS ha trasmesso alle parti una proposta di
indennità. Questa proposta, delucidata nel corso dell'udienza 7 aprile
2011, è stata accettata dagli espropriati, ma non dall'espropriante.
H.
Il 22 ottobre 2009, ricevuti tutti i rapporti ambientali, la CFS ha indetto
un'udienza per incombenti al termine della quale è stato fissato alle parti
un termine sino al 30 novembre 2009 per presentare le conclusioni scritte
limitatamente all'eccezione di perenzione delle pretese notificate con
istanza 24 luglio 2003.
A-4673/2011
Pagina 4
I.
Nelle loro memorie conclusive, le parti si sono riconfermate nelle loro
domande, ritenuto che gli espropriati hanno precisato in 186'084 franchi
la loro richiesta di indennità.
J.
Con decisione 28 giugno 2011, la CFS ha riconosciuto a B._______ e
C._______, agenti a titolo individuale e quali soci della società a nome
collettivo A._______, in Z._______, l'importo di 112'160 franchi, oltre
interessi, a titolo d'indennità espropriativa per le immissioni eccessive
provocate dal cantiere di X._______-Z._______ sul mappale n. ***5 RFD
del Comune di Z._______, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 e
l'importo di 27'388 franchi per le future immissioni dal 1° gennaio 2011 al
31 dicembre 2012.
K.
Contro il punto 1 del dispositivo della predetta decisione, l'AlpTransit San
Gottardo SA (di seguito: ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore –
ha interposto ricorso il 24 agosto 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo
federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, la ricorrente ha postulato
l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente accertamen-
to che non vi sono immissioni eccessive atte a produrre un qualsivoglia
indennizzo, nonché che B._______ e C._______ non avrebbero subito
alcun danno. La ricorrente ritiene in sunto che non sussisterebbe alcun
danno o effetto pregiudizievole che per natura, intensità e durata sarebbe
eccezionale e atto a provocare un danno importante ai vicini. A suo dire,
la CFS avrebbe dunque non solo violato il diritto federale, ma anche
ecceduto con il suo potere di apprezzamento.
L.
Con scritto 26 settembre 2011, l'autorità inferiore si è riconfermata nella
propria decisione puntualizzando alcuni punti della stessa. A sua volta,
con scritto 4 novembre 2011, A._______, in Z._______, per il tramite del
suo patrocinatore, chiedendo la conferma della decisione impugnata, ha
postulato il rigetto del ricorso.
M.
Con osservazioni finali 22 aprile 2013 la ricorrente si è essenzialmente
riconfermata nelle proprie allegazioni.
A-4673/2011
Pagina 5
N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1
Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente
gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione
con l'art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropria-
zione (LEspr, RS 711).
1.2 Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute
nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui
all'art. 37 LTAF, la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021).
1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e
dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui alla
ricorrente, destinataria della decisione 28 giugno 2011 dell'autorità
inferiore qui impugnata, è stato imposto il pagamento dell'indennità
espropriativa alla controparte, la stessa risulta direttamente toccata e ha
pertanto un interesse a che la predetta decisione venga annullata.
1.4 La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata
con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza
(cfr. art. 49 PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008,
n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
A-4673/2011
Pagina 6
Allorquando l'autorità eccede o abusa del proprio potere d'apprez-
zamento, si considera che la stessa abbia agito in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 49 lett. a PA (cfr. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 512 e 516; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 2.166 e 2.184 seg.; PIERMARCO ZEN-
RUFFINEN, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure,
Neuchâtel, 2011, n. 1247). Vi è abuso nel potere d'apprezzamento quan-
do l'autorità, pur rimanendo nei limiti del suo potere d'apprezzamento, si
fonda su delle considerazioni prive di pertinenza ed estranee allo scopo
perseguito dalle disposizioni legali applicabili, o viola i principi generali del
diritto, quali il divieto dell'arbitrio e della disparità di trattamento, il
principio della buona fede e il principio della proporzionalità. Commette
invece un eccesso positivo del proprio potere d'apprezzamento, l'autorità
che esercita il suo apprezzamento allorquando la legge lo esclude, o che,
invece di decidere tra due soluzioni possibili, ne adotta una terza. Vi è
altresì eccesso del potere d'apprezzamento nel caso in cui l'eccesso è
negativo, ovvero quando l'autorità considera a torto di essere legata,
mentre invece la legge l'autorizza a statuire secondo il suo apprezza-
mento, o che rinuncia di colpo in tutto o in parte all'esercizio dello stesso
(cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER;
op. cit., n. m. 2.184 seg. con rinvii; TANQUEREL, op. cit., n. 513-515;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 394).
2.2 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità
giudiziaria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione
completo – eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si
tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a
questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Quando si devono
giudicare questioni tecniche speciali per le quali l'autorità di prima istanza
dispone di conoscenze specifiche, l'autorità di ricorso non si discosterà
senza validi motivi dall'apprezzamento di chi l'ha preceduta (cfr. DTF 133
II 39 consid. 3, DTF 131 II 680 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-7836/2008 del 21 dicembre 2011 consid. 3;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit, n. m. 2.154 e segg.).
3.
3.1 Giusta l'art. 5 LEspr, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà
fondiaria in materia di rapporti di vicinato possono formare l'oggetto
dell'espropriazione ed essere estinti o limitati in modo permanente o
temporaneo. Tra questi diritti di difesa rientrano quelli che si fondano sugli
artt. 679, 684 a 686 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC,
RS 210), sugli artt. 706 e 707 CC e in casi particolari persino su
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Pagina 7
disposizioni del diritto pubblico cantonale riservato dall'art. 702 CC nella
misura in cui hanno per scopo la protezione del vicino (cfr. FILIPPO
GIANONI, Le immissioni eccessive e i pregiudizi provocati dai cantieri di
costruzione di opere pubbliche nell'ottica del giudice espropriativo, in:
Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG],
Temi scegli di diritto espropriativo, vol. 44, 2010 Lugano/Basilea, pag. 40
seg. con rinvii; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001,
n. 1076 con rinvii).
3.2 Secondo l'art. 7 cpv. 3 LEspr, l'espropriante deve eseguire gli impianti
e adottare i provvedimenti atti a mettere il pubblico e i fondi vicini al riparo
dai pericoli e dagli inconvenienti che siano necessariamente connessi con
l'esecuzione e l'esercizio della sua impresa e che non debbano essere
tollerati secondo le regole sui rapporti di vicinato (cfr. GIANONI, op. cit.,
pag. 41; HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des
Bundes, vol. I, Berna 1986, n. 38 ad art. 7 LEspr; DTF 119 Ib 334
consid. 3a).
In ambito ferroviario, detto principio, che deriva direttamente da quello
della proporzionalità (art. 1 cpv. 2 LEspr), è esplicitato dall'art. 19 cpv. 1
della Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr, RS
742.101) che obbliga l'impresa ferroviaria ad adottare tutte le misure per
evitare che persone o cose siano esposte a pericolo, come pure
dall'art. 20 Lferr che prevede l'obbligo di indennità per i danni cagionati da
detta impresa con una violazione dei diritti di terzi, che non deve essere
tollerata conformemente al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni legali e
che è una conseguenza inevitabile o difficilmente evitabile della costru-
zione o dell'esercizio della ferrovia (cfr. GIANONI, op. cit., pag. 41 seg.;
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3713/2008 del
15 giugno 2011 consid. 23.1).
L'ente espropriante è pertanto tenuto in principio a rispettare gli obblighi
che incombono al proprietario in virtù degli artt. 684 e segg. CC
(cfr. GIANONI, op. cit., pag. 42; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 38 ad art. 7
LEspr; DTF 119 Ib 334 consid. 3a).
3.3 Nella misura in cui, non si sia in presenza di una manifesta violazione
delle regole dell'arte o di altri comportamenti colposi che comportano o
generano una responsabilità aquiliana del costruttore e se le immissioni o
gli altri effetti, che si pretendono eccessivi, provengono dalla costruzione
o dall'utilizzazione – conforme alla sua destinazione – di un fondo del
A-4673/2011
Pagina 8
patrimonio amministrativo di un ente pubblico munito del diritto
d'espropriazione o che può farselo conferire, e se esse sono inevitabili o
non possono essere eliminate o ridotte che a prezzo di spese
sproporzionate, le azioni che l'art. 679 CC accorda al proprietario in
cessazione della molestia, prevenzione del danno temuto e risarcimento
di quello patito sono paralizzate. Ad esse si sostituisce la pretesa al
versamento di un'indennità espropriativa, che deve essere sottoposta non
più al giudice civile incompetente, ma al giudice dell'espropriazione,
chiamato a statuire sia sulla lesione del diritto, sia sull'ammontare
dell'indennità (cfr. GIANONI, op. cit., pag. 43 con rinvii; cfr. parimenti DTF
134 III 248 consid. 5.1, DTF 132 II 427 consid. 3 con rinvii, DTF 131 II
458 consid. 3.1, DTF 129 II 72 consid. 2.4, DTF 128 II 368 consid. 2.2,
DTF 121 II 317 consid. 4d, DTF 119 Ib 334 consid. 3a; sentenza del
Tribunale federale del 31 dicembre 1996 consid. 4a, pubblicata in:
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
99/1998 pag. 233 e segg.; sentenza del Tribunale amministrativo federale
A-1205/2012 del 28 giugno 2012 consid. 4.1 con i numerosi rinvii;
HESS/WEIBEL, op. cit., n. 14 ad art. 5 LEspr con rinvii; ZEN-RUFFINEN/GUY-
ECABERT, op. cit., n. 1076 seg. con rinvii; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 722).
3.4 In presenza di immissioni provenienti dai lavori di costruzione, il
proprietario leso nei propri diritti può chiedere l'indennità espropriativa
sulla scorta dell'art. 684 CC. Al riguardo, il Tribunale federale ha già avuto
modo di sancire la non trasponibilità ai lavori di costruzione dei criteri
della specialità, della gravità e della imprevedibilità delle immissioni validi
in materia di traffico stradale e ferroviario (cfr. DTF 117 Ib 15 consid. 2c,
DTF 132 II 427 consid. 3 con rinvii e DTF 134 II 164 consid. 8.1 con
rinvii). Al loro posto, va invece applicata per analogia la giurisprudenza
civile inerente all'art. 684 CC, secondo cui, allorquando il proprietario
fondiario che costruisce abbia adottato tutte le misure che possano
essere ragionevolmente da lui pretese, ma non sia possibile evitare che i
limiti del diritto di proprietà vengano ecceduti a causa dei lavori di
costruzione, il vicino che subisce il danno ha un diritto a un'indennità se le
immissioni sono eccessive e il pregiudizio importante (cfr. DTF 132 II 427
consid. 3 con rinvii e DTF 134 II 164 consid. 3.2 con rinvii; GIANONI, op.
cit., pagg. 42 e 45).
3.5 Per stabilire se le immissioni siano eccessive giusta l'art. 684 CC, il
giudice deve operare una ponderazione dei contrapposti interessi delle
persone colpite, tenendo conto dell'uso locale, della situazione e della
natura dell'immobile. Trattandosi di una ingerenza temporanea, anche
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l'intensità e la durata delle immissioni costituiscono dei fattori d'apprezza-
mento non trascurabili. Un'indennità è pertanto dovuta solo se gli effetti
pregiudizievoli subiti sui fondi vicini in conseguenza dei lavori di
costruzione siano, per la loro natura, la loro intensità e la loro durata,
eccezionali e causino ai vicini un danno considerevole, mentre non vanno
di regola indennizzati gli inconvenienti temporanei (cfr. DTF 132 II 427
consid. 3 con rinvii e DTF 134 II 164 consid. 3.2 con rinvii; GIANONI, op.
cit., pagg. 42 e 45). Ciò indicato, per riconoscere il carattere eccessivo
non occorre tuttavia che le immissioni siano ininterrotte o che si ripetano
regolarmente (cfr. DTF 132 II 427 consid. 5.2).
In definitiva, nell'esame della natura delle immissioni, segnatamente del
carattere eccessivo in relazione alla loro intensità e durata, il giudice
chiamato a statuire non è vincolato a norme codificate astratte, ma deve
soppesare tutte le circostanze determinanti, procedendo ad una
valutazione complessiva, tenendo conto dell'effetto globale delle molestie
di varia natura (rumori dalle caratteristiche diverse, polveri, fumi e
scotimenti) causati dai lavori di costruzione (cfr. DTF 132 II 427
consid. 5.3 con rinvio).
3.6 Nel caso specifico di immissioni eccessive dovute ad un cantiere,
l'indennizzo, analogamente al caso dell'espropriazione temporanea, deve
coprire il danno che si è effettivamente realizzato per il proprietario e
corrisponde in sostanza a un'indennità per inconvenienze giusta l'art. 19
lett. c LEspr (cfr. DTF 132 II 427 consid. 6.2). Questi ha diritto, per la
durata del cantiere, al risarcimento costituito dalla differenza fra il reddito
oggettivo degli immobili senza le limitazioni eccessive e quello nella
situazione pregiudicata dalle stesse, oltre a eventuali ulteriori pregiudizi
che non siano già compresi in tale perdita di reddito (cfr. DTF 132 II 427
consid. 6.3).
3.7 Il diritto all'indennizzo presuppone tuttavia un pregiudizio per il quale
sussiste un nesso di causalità naturale e adeguata con la soppressione,
la modifica, il trasferimento del diritto espropriato (cfr. MOOR, op. cit.,
pag. 415; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137). Secondo il corso
ordinario delle cose e dell'esperienza generale della vita, l'espropriazione
deve essere propria a produrre un effetto del genere di quello che si è
realizzato. Il mancato reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui,
senza l'espropriazione, lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o
almeno con alta verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa,
fondata su delle considerazioni congiunturali o economiche, o su delle
previsioni future senza fondamenti precisi, non basta (ZEN-RUFFI-
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Pagina 10
NEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1138). In casu, per poter beneficiare di
un'indennità occorre dunque che vi sia un nesso di causalità adeguata tra
le immissioni provenienti dal cantiere e il danno asserito. In assenza di
detto nesso di causalità, per l'espropriato non sussiste pertanto alcun
diritto all'indennizzo.
3.8 Per quanto concerne l'onere probatorio, vanno applicati i principi
generali validi in materia di risarcimento. Pertanto, spetta all'espropriato
dimostrare l'esistenza del danno, producendo ad esempio foto, rapporti
della polizia, interventi presso la Direzione lavori, ecc. (cfr. GIANONI, op.
cit., pag. 59 seg. con rinvii giurisprudenziali).
4.
Nel caso in disamina, la ricorrente censura principalmente che non vi
sarebbe alcun danno ed inoltre che non vi sarebbero effetti pregiudizievoli
che per la loro natura, intensità e durata sarebbero eccezionali e atti a
provocare un danno importante ai vicini, di modo che agli espropriati non
andava concessa alcuna indennità d'espropriazione. Nel considerare il
contrario, la CFS avrebbe dunque ecceduto nel suo potere d'apprezza-
mento.
In tale evenienza, si tratta dunque d'accertare se – tenuto conto delle
circostanze concrete del caso, nonché della giurisprudenza citata in
precedenza (consid. 3 del presente giudizio) – è a giusta ragione che
l'autorità inferiore ha concesso l'indennità agli espropriati, ovvero se la
stessa risulta fondata (cfr. consid. 4.1 che segue) e la sua entità
appropriata (cfr. consid. 4.2 che segue).
4.1
4.1.1 In concreto, nella propria decisione la CFS ha considerato le
molestie provenienti dal cantiere AlpTransit come eccessive, ricono-
scendo agli espropriati il diritto ad un risarcimento. Per giungere a detta
conclusione, la CFS ha tenuto conto dei criteri enunciati nella sentenza
dell'Alta Corte DTF 132 II 427, segnatamente della situazione globale. La
stessa è partita dalla situazione iniziale, secondo cui prima dell'apertura
del cantiere AlpTransit la particella n. ***4 RFD del Comune di Z._______
di proprietà degli espropriati e l'autorimessa avrebbero avuto un accesso
stradale diretto alla strada cantonale T._______-S._______. Essa indica
poi che dopo l'inizio dei lavori gli espropriati sarebbero invece stati tagliati
fuori dal traffico e posti dopo la nuova rotonda che conduce direttamente
al cantiere (in sostanza, la porta d'entrata principale dello stesso).
Secondo lei, sarebbe dunque evidente che questa situazione avrebbe
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Pagina 11
comportato e comporterebbe grossi discapiti sia per la perdita d'accesso
e soprattutto per l'andirivieni di mezzi di tutti i tipi. L'affermazione
dell'espropriante secondo cui l'autorimessa si troverebbe comunque a
una considerevole distanza dal lotto di gestione del materiale e dai
depositi intermedi non sarebbe per lei seria, vista la prevalenza in zona di
raffiche di vento da nord, ciò che favorirebbe il trasporto della polvere.
Nella valutazione l'autorità inferiore ha altresì preso in considerazione le
notevoli dimensioni del cantiere (il più grande mai visto in [...]) e la sua
durata (in casu, concordata dalle parti in otto anni). La stessa ha poi
rilevato che dai rapporti del generalista ambiente risulterebbero supera-
menti della soglia di 200 mg/m2 x giorno (media annua) secondo l'Ordi-
nanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt,
RS 814.318.142.1) per le polveri grossolane e che, se è vero che questi
superamenti non sono molti, il carico di polvere grossolana riconducibile
al cantiere sarebbe considerevole soprattutto nei mesi estivi e in quelli
invernali privi di precipitazioni. Numerosi sarebbero poi i superamenti dei
limiti per i PM: per Z._______ anche del limite quotidiano di 50 μg/m3.
Detti dati, sebbene vadano relativizzati, entrerebbero nella valutazione
globale ritenuto come le maggiori concentrazioni di polveri fini, secondo la
perizia della SUPSI, sarebbero probabilmente da attribuire proprio ai
trasporti di materiale.
4.1.2 Dal canto suo, la ricorrente sostiene invece – come visto
(cfr. consid. 4 del presente giudizio) – l'inverso, ovvero l'inesistenza del
danno e degli effetti pregiudizievoli atti a provocare lo stesso.
Sottolineando d'aver adottato sin dall'inizio del cantiere tutti i provvedi-
menti necessari, essa indica di aver ampiamente rispettato i limiti imposti
dalla legge per la tutela dell'ambiente. A comprova di ciò evidenza che le
lamentele sarebbero state esigue e che da anni le autorità competenti
non avrebbero dovuto intervenire sul cantiere per fare adottare dei
provvedimenti supplementari. In particolare, la strada che transita davanti
al garage degli espropriati sarebbe da sempre (ossia dall'inizio del
cantiere nell'autunno 1999) stata pulita e tenuta irrigata, tant'è che il
ristorante E._______ – situato subito dopo il garage degli espropriati –
non avrebbe mai reclamato o avanzato richieste di qualsivoglia
indennizzo.
Ciò indicato, in merito all'applicazione della giurisprudenza DTF 132 II
427 da parte della CFS, la ricorrente asserisce in sostanza che il caso in
oggetto si deferenzierebbe da quello di detta sentenza, sia per il numero
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di persone toccate, che per le varie immissioni (foniche/polveri fini e
grossolane/ecc.), come pure per la vicinanza degli espropriati al cantiere.
In particolare, a differenza del caso DTF 132 II 427, in casu si sarebbe
confrontati ad un'attività commerciale e non ad una casa di abitazione
primaria, di modo che ci sarebbe una notevole e non trascurabile
diversità d'utilizzazione. Inoltre, l'unica fonte di emissione che potrebbe
entrare in considerazione sarebbe la polvere, e meglio la polvere
grossolana che proviene principalmente dalla strada, dai piazzali più
marginalmente e dai relativi transiti. Orbene, a suo avviso, non vi sarebbe
tuttavia alcun documento probatorio indicante che le emissioni legate alle
polveri grossolane siano state tali da considerarsi eccessive, anzi i valori
stabiliti di 200 mg/m2 previsti dalla OIAt non sarebbero di regola stati
superati. Di fatto, vi sarebbero state solo tre ricadute della polvere
grossolana (gennaio 2006, aprile 2006 e giugno 2010), tutte da
considerare entro i limiti della tolleranza. Per quanto concerne invece le
PM 10, essa sottolinea che si tratterebbe di un problema riguardante tutto
il Canton Ticino e sarebbe provocato principalmente dalla presenza
dell'autostrada A2, e non già dal cantiere.
Essa sottolinea poi che gli espropriati sono proprietari di un garage per le
auto (...) che sorge sul mappale n. ***4 RFD del Comune di Z._______
figurante a Piano regolatore fuori zona edificabile. Lo stesso – composto
da un'officina, uffici, servizi, un piccolo magazzino, un autolavaggio, una
pensilina per 2-3 auto e un piazzale con esposizione per la vendita di
circa 20 auto – sarebbe situato a nord della rotonda che porta al cantiere
X._______-Z._______, ad una considerevole distanza dal loto di gestione
materiale e dai depositi intermedi. Nel febbraio 2006, gli espropriati si
sarebbero trasferiti con il garage e la vendita d'auto marca (...) in zona
T._______ e ciò, non a causa del cantiere, bensì in quanto non essendo
edificabile il terreno su cui esso sorge, non sarebbe stato possibile
ampliarlo in modo da soddisfare gli standard (...), circostanza sulla quale
la CFS avrebbe ampiamente sorvolato.
A dire della ricorrente, la leggera modifica dell'accesso non avrebbe
potuto influire sull'andamento del garage, l'utilizzo del fondo non essendo
stato né reso impossibile né pregiudicato in modo insostenibile dal
cantiere. Essendo il garage presente da diversi anni, chi voleva usufruire
del suo servizio, lo conosceva perfettamente e non avrebbe avuto alcun
problema a recarvisi. Gli avventori del ristorante E._______, come pure le
persone che si recavano all'info centro o in cantiere, ecc. sarebbero
passati davanti al garage e sarebbero state molto più di quelle che
transitavano prima dell'installazione del cantiere.
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Il danno derivante per gli espropriati – fatto valere a partire dal 2005 in
rapporto alla modifica del progetto di deposito intermedio di materiale di
V._______ e dunque non in relazione all'intero cantiere – sarebbe
inesistente: gli stessi non avrebbero comprovato né i maggiori oneri di
manutenzione, né la perdita di reddito. Inoltre, la diminuzione del reddito
legata al trasferimento del Garage (...) a T._______, non sarebbe impu-
tabile al cantiere AlpTransit, bensì alle scelte strategiche degli espropriati.
4.1.3 Al riguardo, lo scrivente Tribunale constata che la CFS si è
giustamente riferita ai criteri sanciti dall'Alta Corte nella sentenza DTF
132 II 427. Sebbene in detta fattispecie, si era confrontati a diverse fonti e
generi di immissione, i criteri che il Tribunale federale ha fissato nella
predetta sentenza, essendo di natura generale e indicando la via da
seguire per quanto concerne l'applicazione dell'art. 684 CC in presenza di
lavori di costruzione, vanno qui scrupolosamente seguiti. Non vi è infatti
alcuna ragione valida per applicare dei diversi criteri al caso in esame.
Ciò indicato, è doveroso ricordare che quand'anche si constati che l'ente
espropriante abbia fatto tutto quanto possibile per limitare al massimo le
immissioni e rispettare i limiti imposti dalla legislazione applicabile – fatto
che non viene qui minimamente messo in dubbio – di per sé ciò non è
sufficiente per escludere a priori in maniera chiara e decisiva che le
immissioni non siano di fatto state eccessive. Nella valutazione del
carattere eccessivo va infatti tenuto conto della situazione complessiva
(cfr. consid. 3.5 del presente giudizio).
Orbene in detta ottica, tenuto conto di tutti gli elementi risultanti dal
dossier – e meglio, dell'entità importante del cantiere durato per 8 anni
secondo quanto concordato tra le parti (dagli atti dell'incarto non risulta
tuttavia se il suo smantellamento sia già avvenuto), della situazione
particolare della zona caratterizzata da una predominanza di venti con
raffiche dal settore nord favorente il trasporto della polvere, della perdita
d'accesso stradale diretto alla strada cantonale T._______-S._______ per
il garage in oggetto (un'attività commerciale influenzata dall'influsso della
clientela e dunque anche dall'estetica e la pulizia del garage), nonché
della sua posizione a circa 100 m in linea diretta dal complesso AlpTransit
(cfr. estratto RFD relativo al mappale n. ***4 RFD del Comune di
Z._______) nei pressi della rotonda oggetto di frequenti passaggi dei
mezzi pesanti trasportanti materiale (secondo la modifica del Progetto di
allargamento del deposito intermedio V._______, con una frequenza
media stimata di 30-50 viaggi (carichi) al giorno con punte fino a
100 viaggi), delle fotografie prodotte dagli espropriati dalle quali risulta la
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polvere in loco, delle registrazioni di concentrazioni di polveri grossolane
da cui risultano dei superamenti del limite di 200 mg/m2 al giorno (media
annua) imposto dalla OIAt (se pur non molti, il loro carico riconducibile al
cantiere risulta essere stato considerevole soprattutto nei mesi estivi e in
quelli invernali privi di precipitazioni), dei frequenti superamenti del limite
per i PM10 e addirittura del limite quotidiano di 50 μg/m3 per Z._______
(cfr. al riguardo in particolare la perizia SUSPI sull'impatto ambientale
delle emissioni di PM10 prodotte dal cantiere allegata al doc. 6bis
dell'inc. CFS; i rapporti del generalista ambientale allegati al doc. 5
dell'inc. [...] prodotto dalla CFS nell'ambito della causa parallela A-
4868/2011 citati nei considerandi in fatto sub lett. G) – non vi è chi non
veda come in concreto la CFS poteva ritenere come eccessive le
immissioni in oggetto.
Che, come asserito dalla ricorrente, gli espropriati abbiano in parte
spostato la propria attività a T._______, non significa ancora che gli stessi
non abbiano più esercitato alcuna attività commerciale in loco, tant'è che
dalla documentazione fotografica del 22 luglio 2011 prodotta dalla stessa
ricorrente (cfr. doc. D allegato al ricorso 24 agosto 2011), si evince
chiaramente che di fatto l'attività del garage non è cessata. Ciò indicato,
allo stesso tempo non si può né affermare, né negare con certezza che
un tale trasferimento – come sostenuto dagli espropriati – sia legato ai
disagi provenienti dal cantiere AlpTransit, dai depositi intermedi di
materiale o dal frequente passaggio dei mezzi pesanti trasportanti
materiale. Ciò indicato, proprio perché si tratta di un'attività commerciale
– e non di un'abitazione – non vi è chi non veda, come l'interesse a che
non vi sia ad esempio polvere grossolana sul piazzale e sulle automobili,
nel garage e sui marchingegni necessari per effettuare i lavori meccanici,
sia qui considerevole e non trascurabile. Che il ristorante E._______ si
sia o meno lamentato dei disagi provocati dal cantiere, nulla cambia a
detta conclusione. Si noti peraltro a titolo abbondanziale, che non a caso
come per la fattispecie di cui al DTF 132 II 427 (cfr. consid. 5.3 di detta
sentenza), la fonte maggiore di disagio registrata è qui rappresentata
dalle polveri grossolane.
4.1.4 Visto quanto precede, si deve dunque concludere che è a giusta
ragione che la CFS ha considerato le immissioni provenienti dal cantiere
come eccessive ai sensi dell'art. 684 CC, concedendo agli espropriati un
indennizzo. Ne discende che il ricorso va su questo punto respinto.
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4.2
4.2.1 Per quanto attiene all'entità dell'indennizzo, si rileva che nella pro-
pria decisione la CFS ha concesso a B._______ e C._______, quali soci
della A._______, un'indennità di 108'264 franchi oltre accessori per la
diminuzione di reddito dell'immobile, nonché un'indennità di 31'284 fran-
chi oltre accessori per l'onere per il maggior lavaggio delle vetture, e ciò,
sulla base dell'art. 19 lett. c LEspr.
Per l'indennità relativa alla diminuzione di reddito dell'immobile, la CFS ha
innanzitutto calcolato il valore annuo della pigione pari a 2'600 franchi
(partendo da un reddito di 140 franchi/m2 all'anno per la superficie di
222 m2). A titolo di controllo, la stessa ha indicato che questo importo,
capitalizzato al 6.5% darebbe un valore plausibile dell'immobile di
480'000 franchi, trattandosi di attività commerciale. La CFS ha poi
considerato che, tenuto conto dell'orizzonte temporale e che l'esorbitanza
sarebbe maggiore nel primo periodo, nei primi cinque anni (2005–2009)
la diminuzione del reddito dell'immobile sarebbe quantificabile in 1/2,
mentre per i rimanenti tre anni (2010–2012) in 1/3. Le indennità per
questo titolo sarebbero dunque per il periodo già trascorso dal 1° gennaio
2005 al 31 dicembre 2010 pari a complessivi 88'400 franchi, oltre
accessori. Per le future immissioni, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
2012, l'indennità corrisponderebbe invece al valore capitalizzato di una
rendita annua di 10'400 franchi per un periodo di 2 anni, pari a
19'864 franchi, secondo il tasso di capitalizzazione del 3½ % e il
coefficiente di capitalizzazione del 1.90.
Per l'indennità relativa invece all'onere per il maggior lavaggio delle
vetture, la CFS ha indicato di aver tenuto conto della perizia allestita nel
caso del Garage F._______ (cfr. perizia 10 settembre 2001 allegata al
doc. 20 dell'inc. CFS) secondo cui le operazioni supplementari di pulizia
richiedono due ore aggiuntive alla settimana, per 44 settimane, ossia
88 ore al tasso orario di 45 franchi all'ora per un aiuto meccanico, in totale
un importo annuo di 3'960 franchi (= 44 settimane x 2 ore a
45 franchi/ora). Le indennità per questo titolo sarebbero dunque per il
periodo trascorso (dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010) pari a
complessivi 18'161 franchi, oltre accessori. Per il periodo dal 1° gennaio
2011 al 31 dicembre 2012, l'indennità sarebbe invece pari a 7'524 franchi.
4.2.2 Dal canto suo, nel proprio ricorso la ricorrente contesta il calcolo
dell'indennità sostenendo che dal momento che l'indennizzo cumula due
principi, ovvero sia un indennizzo oggettivo (calcolo sulla perdita di
reddito) che uno soggettivo (calcolo sull'attività di pulizia delle auto) lo
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stesso sarebbe inaccettabile. A suo dire nella perdita di reddito dovrebbe
essere già contenuto l'indennizzo soggettivo.
La stessa contesta poi la perdita di reddito dell'immobile pari al 50% del
valore di reddito capitalizzato per gli anni 2006–2010 e del 30% per gli
anni 2011 e 2012. Ciò sarebbe infatti eccessivo e ingiustificato, in
rapporto al caso DTF 132 II 427 dove ci si trovava confrontati con
un'abitazione primaria e con più fonti di emissione. Essa indica altresì che
per un caso analogo di un Garage sul cantiere U._______-W._______,
dove il deposito di materiale sarebbe stato molto più vicino e dove vi era
pure un appartamento, la perdita di reddito sarebbe stata calcolata al 5%
dalla CFS (cfr. doc. E allegato al ricorso 24 agosto 2011).
Non sarebbe inoltre neppure giustificato con dati oggettivi il valore
commerciale considerato di 480'000 franchi. A suo dire, il valore di stima
ufficiale sarebbe stato corretto nel 2004 e da 202'874 franchi sarebbe
sceso a 126'028 franchi (cfr. doc. F allegato al ricorso 24 agosto 2011).
Essa ritiene che il garage non può avere un valore commerciale di tale
portata quando si trova fuori zona edificabile e dunque senza nessuna
possibilità di ampliamento o rinnovo. Potendo gestire solo le riparazioni e
non la vendita di automobili, mal si giustificherebbe poi una conside-
razione di 140 franchi al m2, pari al valore di reddito di 2'600 franchi.
La ricorrente ritiene infine che la CFS avrebbe ecceduto nel suo potere
d'apprezzamento in quanto avrebbe considerato l'intero cantiere attivo da
fine 1999 per le percentuali del 50% e del 30% di indennizzo, mentre la
richiesta di indennizzo, fatta peraltro valere solo a partire dal 2005, si
riferirebbe espressamente alla modifica del progetto del deposito interme-
dio di materiale di V._______ e ai transiti di materiale grezzo all'impianto
di preparazione inerti, che partono da tale deposito. Essa reputa dunque
che se le altre attività del cantiere fossero da considerarsi eccessive gli
espropriati avrebbero dovuto agire già prima. Le attività del cantiere non
provocherebbero dunque delle emissioni eccessive.
4.2.3 Ciò indicato, in merito alla censura riguardante le componenti
dell'indennità – e meglio l'asserito cumulo tra indennizzo oggettivo e
soggettivo – lo scrivente Tribunale rileva che il Tribunale federale ha già
avuto modo di precisare che l'espropriato, per la durata del cantiere, ha
diritto al risarcimento del danno costituito dalla differenza tra il reddito
oggettivo degli immobili senza le immissioni eccessive e quello nella
situazione pregiudicata dalle stesse, oltre a eventuali ulteriori pregiudizi
che non siano già compresi in tale perdita di reddito (cfr. DTF 132 II 427
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consid. 6.3). Orbene, nel caso concreto la CFS, che ha dapprima
calcolato il danno derivante dalla diminuzione del reddito dell'immobile e
poi quella derivante dall'onere per il maggior lavaggio delle vetture, non
ha fatto che applicare detti parametri. Contrariamente a quanto asserito
dalla ricorrente, non risulta pertanto alcun doppio indennizzo.
Va poi precisato che, a parte la predetta generica censura, la ricorrente
non contesta ulteriormente né il calcolo, né i parametri ritenuti dalla CFS
in rapporto al calcolo dell'indennità relativa all'onere per il maggior lavag-
gio delle vetture. In effetti, le ulteriori censure si riferiscono all'indennizzo
concesso dalla CFS per la diminuzione di reddito dell'immobile, e meglio
ai dati ritenuti da quest'ultima per il suo calcolo.
Al riguardo, lo scrivente Tribunale osserva che di fatto la CFS ha
calcolato l'indennità tenendo conto del periodo d'indennizzo concordato
dalle parti, e meglio il lasso di tempo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicem-
bre 2012. Le percentuali di perdita di reddito del 50% per gli anni 2005–
2009 e del 30% per gli anni 2010–2012 da lei applicate appaiono appro-
priate, tenuto conto dell'impatto delle immissioni sull'attività commerciale
degli espropriati. Nulla agli atti permette di concludere che la CFS, nel
stabilire dette percentuali, sia andata al di là dell'indennizzo chiesto nel
contesto dell'ampliamento del deposito intermedio di V._______ e del
conseguente transito di mezzi pesanti.
Non vi è peraltro ragione alcuna di ritenere come errati i dati ritenuti dalla
CFS per il calcolo della diminuzione del reddito dell'immobile. In effetti,
che di fatto i dati presi in considerazione dalla CFS nel caso concreto
risultino più elevati di quelli ritenuti da quest'ultima in un caso simile – ma
riguardante un garage sito a U._______ e concordati per mezzo di una
transazione – o di quelli ritenuti dal Tribunale federale nella sentenza DTF
132 II 427, non significa ancora che il calcolo dell'indennità sia da
considerarsi errato o per giunta inaccettabile. In sostanza, la CFS ha
stimato il reddito proveniente dall'immobile sito sul mappale n. ***4 RFD
del Comune di Z._______ partendo dal valore locativo così come
prescritto dalla sentenza DTF 132 II 427. Il parametro di 140 franchi al m2
da lei ritenuto come base per il calcolo del reddito nonché il conseguente
valore locativo di 2'600 franchi (=140 franchi/m2 x 222 m2 [superficie
immobile]) e il risultante valore di reddito capitalizzato al 6.5% di
480'000 franchi (= [2'600 franchi x 12] x 100/6.5), appaiono tutti plausibili
tenuto conto che si tratta di un'attività commerciale. In proposito si noti
come il valore di stima ufficiale – che come indicato dalla ricorrente è ben
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inferiore a quello capitalizzato dalla CFS – non sia qui determinante, il
reddito di un immobile essendo calcolato sul valore locativo/affitto annuo.
4.2.4 Visto quanto precede, gli importi concessi dalla CFS agli espropriati
non appaiono né arbitrari, né inadeguati, di modo che vanno qui
confermati. Il ricorso va pertanto respinto anche su questo punto.
5.
Non da ultimo, il Tribunale statuente rileva che, a sostegno della propria
testi, la ricorrente ha postulato in via generica l'esperimento di una perizia
e di un sopralluogo, richieste alle quali gli espropriati si sono opposti.
Orbene, dal momento che i lavori inerenti agli scavi della galleria del San
Gottardo sono con tutta verosimiglianza già conclusi da tempo e che le
pretese fatte valere dagli espropriati concernono il periodo già passato
dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2012, non vi è chi non veda come
l'assunzione di una nuova perizia, in presenza per altro dei dettagliati
rapporti ambientali e della perizia della SUPSI (cfr. citati al consid. 4.1.3 e
nei considerandi in fatto sub lett. G del presente giudizio), appaia in casu
irrilevante ai fini dei giudizio, la stessa non potendo di certo apportare
nuovi elementi al caso o dimostrare l'inesistenza delle immissioni eccessi-
ve tra il 2005 e il 2012 constatate dall'autorità inferiore. Parimenti per la
richiesta di sopralluogo, per la quale, a parte delle constatazioni di fatto,
quale la distanza dal deposito AlpTransit già però accertabile mediante
consultazione del registro fondiario, non si intravvede in che possa
provare l'assenza di polvere. Per questi motivi detta richiesta, per altro
neppure circostanziata, non può trovare qui accoglimento (cfr. art. 12 PA
a contrario).
6.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei
confronti della ricorrente non è contraria al diritto applicabile, non può
inoltre essere considerata né frutto di un eccesso del potere di
apprezzamento dell'autorità inferiore (cfr. consid. 2.1 del presente
giudizio) né – per quanto verificabile anche in quest'ottica – inadeguata.
In tali circostanze, la stessa va pertanto qui integralmente confermata con
conseguente respingimento del ricorso.
7.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009
consid. 10, A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007
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del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le
spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le
conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può
procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate
inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a 3'500 franchi sono poste
a carico della ricorrente, qui totalmente soccombente. Ad avvenuta
crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente
compensate con l'anticipo spese di 3'500 franchi da lei versato il
16 settembre 2011. Alla controparte, rappresentata da un avvocato, va
per contro concessa un'indennità di ripetibili a carico della ricorrente.
Tenuto conto delle chiare circostanze di fatto del caso in esame, degli atti
di causa – segnatamente degli allegati – e della complessità della stessa,
in casu si giustifica la concessione alla controparte dell'importo di
2'500 franchi a titolo di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 3'500 franchi sono poste a carico della
ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente
giudizio esse verranno compensate integralmente con l'anticipo spese di
3'500 franchi da lei versato a suo tempo.
3.
La ricorrente corrisponderà alla controparte l'importo di 2'500 franchi a
titolo d'indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: