Corte I
A-4751/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 l u g l i o 2 0 1 0
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jérôme Candrian, Markus Metz,
cancelliere Davide Gozzer.
1. USIC, Sezione Ticino, Gruppo Carrozzieri Ticinesi,
rappresentata da A._______ e da B._______,
2. B1._______,
3. B2._______,
4. B3._______,
5. B4._______,
6. B5._______,
7. B6._______,
8. B7._______,
9.Camera di commercio, dell'industria e dell'artigia-
nato del Canton Ticino, rappresentata da C._______,
10. C1._______,
11. C2._______,
12. Unione Professionale Svizzera dell'Automobile,
Sezione Ticino, rappresentata da D._______ e da
E._______,
13. E1._______,
14. E2._______,
15. E3._______,
16. E4._______,
17. E5._______,
18. E6._______,
19. E7._______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
A-4751/2007
20. Automobile Club Svizzero, Sezione Ticino,
rappresentato da F._______ e da G._______,
21. G1._______,
22. Touring Club Svizzero, Sezione Ticino,
rappresentato da H._______ e da I._______,
23. I1._______,
24. I2._______,
25. I3._______,
26. I4._______,
27. I5._______,
28. I6._______,
29. I7._______,
30. I8._______,
31. I9._______,
32. I10._______,
33. I11._______,
34. I12._______,
35. I13._______,
tutti patrocinati da K._______,
contro
Repubblica e Cantone Ticino,
Dipartimento del territorio, viale Stefano Franscini 17,
6500 Bellinzona,
controparte,
Ufficio federale delle strade USTRA, 3003 Berna,
autorità inferiore.
decisione del 12 giugno 2007, riduzione della velocità
massima sull'autostrada N2, tratta Chiasso-Bissone,
Cantone Ticino.
Pagina 2
Oggetto
A-4751/2007
Fatti:
A.
Con scritto del 31 maggio 2005, la Repubblica e Cantone Ticino,
Dipartimento del territorio, Divisione delle Costruzioni (Cantone,
controparte) ha chiesto all'Ufficio federale delle strade (USTRA,
autorità inferiore) di consentire la riduzione generale a 100 km/h della
velocità massima sull'autostrada N2 tra Chiasso e Bissone, nelle due
direzioni di marcia, alfine di contenere l'inquinamento atmosferico
della regione.
La domanda del Cantone poggiava sul "Piano di risanamento dell'aria
del Mendrisiotto" (PRAM, febbraio 2005) e su una perizia di IFEC
Consulenze SA del 28 aprile 2005 "Valutazione delle immissioni di
NO2".
B.
L'USTRA ha respinto la domanda cantonale l'11 gennaio 2006, in
quanto, sulla base della documentazione allora esaminata, ha ritenuto
che le condizioni legali per derogare alla limitazione generale della
velocità non fossero adempiute.
C.
A seguito del diniego dell'autorità federale, il Cantone ha chiesto il 24
gennaio 2006 al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di riesaminare la
fattispecie. In occasione di una riunione organizzata dal DATEC, il
Cantone ha avuto nuovamente la possibilità di esprimere le sue
argomentazioni dinanzi agli Uffici federali toccati, ovvero l'USTRA e
l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). A ulteriore sostegno delle sue
argomentazioni, il Cantone ha prodotto agli atti il documento
denominato "Approfondimento autostrada A2 – No2" del 9 agosto
2006, elaborato da IFEC Consulenze SA.
D.
Il 30 maggio 2007, l'USTRA ha riconsiderato la sua decisione dell'11
gennaio 2006 e ha deciso per ragioni ambientali la riduzione della
velocità massima da 120 km/h a 100 km/h sull'autostrada N2 tra
Chiasso e Bissone nelle due direzioni di marcia. La decisione è stata
notificata per lettera raccomandata al Cantone (richiedente) e il suo
dispositivo è stato pubblicato sul Foglio federale no. 24 del 12 giugno
2007 a pagina 3903.
Pagina 3
A-4751/2007
E.
In data 12 luglio 2007, sono stati interposti 5 ricorsi contro la decisione
dell'USTRA. Hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF) sia
delle persone giuridiche (associazioni), sia un certo numero di
persone fisiche.
Le cause fanno riferimento a situazioni di fatto e di diritto identiche. In
sunto, i ricorrenti lamentano la violazione del diritto federale,
l'accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente pertinenti
e infine l'inadeguatezza della decisione dell'USTRA alla situazione
concreta. I ricorrenti concludono, protestate spese e ripetibili,
all'annullamento della decisione impugnata.
F.
Con ordinanza del 30 agosto 2007, lo scrivente Tribunale ha proceduto
per economia processuale alla riunione delle cause in un'unica
procedura e ha impartito un termine all'autorità inferiore e alla
controparte per inoltrare la loro risposta ai ricorsi.
Nelle risposte del 25 e 26 ottobre 2007, il Cantone e l'USTRA hanno
preso posizione sulle censure sollevate dai ricorrenti, in particolare per
quanto attiene la presunta inadempienza delle condizioni legali
previste per la riduzione della velocità massima, e hanno concluso alla
reiezione dei ricorsi, nella misura in cui questi siano ammissibili.
Il 31 ottobre 2007, il TAF ha trasmesso le risposte del Cantone e
dell'USTRA ai ricorrenti, che hanno replicato il 7 gennaio 2008
reiterando le loro argomentazioni e chiedendo che venga giudicato
come alle conclusioni dei ricorsi.
Mediante ordinanza del 9 gennaio 2008, lo scrivente tribunale ha
concesso all'USTRA e al Cantone facoltà di duplica. Le dupliche,
datate rispettivamente 5 e 7 marzo 2008, confermano le loro
precedenti risposte.
Il 12 marzo 2008, il TAF ha impartito un termine all'UFAM, in quanto
autorità federale specializzata in materia di protezione ambientale, per
pronunciarsi sulla fattispecie. Nella presa di posizione del 21 aprile
2008, l'UFAM ha concluso che la decisione dell'USTRA è conforme al
diritto federale.
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Le dupliche e la presa di posizione dell'UFAM sono state sottoposte ai
ricorrenti per conoscenza.
In data 20 maggio 2010, lo scrivente Tribunale ha comunicato alle parti
che non sarebbero stati ordinati altri atti istruttori e che la causa è
pronta per essere giudicata.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nei vari scritti verranno
ripresi nei considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti
per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), il TAF in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. Per decisione si intendono i
provvedimenti dell'autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico
federale, intesi a disciplinare in maniera coercibile un concreto
rapporto di diritto amministrativo, in particolare mediante la sua
costituzione o la sua constatazione. Nella summenzionata definizione
di decisione rientrano anche i provvedimenti con validità generale,
ovvero diretti a una cerchia indeterminata di destinatari, che
regolamentano però una particolare fattispecie (DTF 126 II 302,
consid. 1a; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed.,
Basilea/Francoforte sul Meno 1991, pag. 199 segg.; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, pag. 173 segg.).
1.2 Nel caso in esame, la riduzione della velocità massima consentita
sull'autostrada fra Chiasso e Bissone costituisce una decisione, con
validità generale, ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'USTRA, che è
un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. Ne consegue che il TAF è
competente per giudicare il presente ricorso.
2.
2.1 Giusta l'art. 48 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della
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possibilità di farlo (cpv. 1, lett. a), chi è particolarmente toccato dalla
decisione impugnata (cpv. 1, lett. b) e chi ha un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (cpv. 1,
lett. c). Inoltre, ha diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o
autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto (cpv. 2).
2.2 Nella fattispecie, hanno adito lo scrivente Tribunale:
- il Touring Club Svizzero (TCS), Sezione Ticino, e 13 soci, a titolo
personale, che risiederebbero tutti nel Mendrisiotto e sarebbero spinti
per ragioni lavorative e professionali a percorrere quotidianamente
l'autostrada (ricorso 1);
- l'Automobile Club Svizzero (ACS), Sezione Ticino, e il suo presidente
a titolo personale, che percorrerebbe molto frequentemente
l'autostrada (ricorso 2);
- l'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile (UPSA), Sezione
Ticino, e 7 soci, a titolo personale, che risiederebbero tutti nel
Mendrisiotto o nel Luganese e sarebbero spinti per la natura delle loro
attività lavorative e professionali a percorrere quotidianamente
l'autostrada (ricorso 3);
- l'USIC – Sezione Ticino – Gruppo carrozzieri ticinesi, e 7 soci, a titolo
personale, che risiederebbero nel Mendrisiotto e sarebbero portati a
percorrere quotidianamente l'autostrada per ragioni lavorative e
professionali (ricorso 4);
- la Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del Canton
Ticino (Ccia-Ti), e 2 soci, a titolo personale, che risiederebbero uno
nel Mendrisiotto e l'altro nel Luganese e le cui attività lavorative e
professionali li indurrebbero a percorrere quotidianamente l'autostrada
(ricorso 5).
I ricorsi 1-5, che fanno stato dei medesimi gravami e che sono stati
congiunti dal TAF in una sola procedura, sono a tal punto identici da
poter essere di fatto considerati come un unico ricorso sottoscritto da
numerose parti, peraltro tutte rappresentate dallo stesso avvocato.
Nella fattispecie, né le associazioni né le persone private ricorrenti
hanno partecipato alla procedura davanti all'autorità inferiore. Tuttavia,
si deve ammettere che gli insorgenti, ignorando l'esistenza della
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procedura, non hanno avuto alcuna possibilità di partecipare alla
stessa, per cui le condizioni dell'art. 48 cpv. 1 lett. a PA devono essere
ritenute adempiute (ISABELLE HÄNER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS
MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo-San Gallo 2008, pag. 643;
BERNHARD WALDMANN, in: NIGGLI/UEBERSAX/WIPRÄCHTIGER, Kommentar BGG,
art. 89 no 9).
Alla luce di quanto precede, resta da esaminare se le associazioni e/o
i privati sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e se
hanno un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione (art. 48 cpv. 1 lett. b e c PA).
2.2.1 Sulla base di una giurisprudenza consolidata, sono da
considerare toccati da una limitazione del traffico quei privati che
circolano più o meno regolarmente sulla strada in questione. La
regolarità è data quando la percorrenza si protrae su di un lungo
periodo e se, durante questa durata, la strada viene utilizzata con
frequenza, ossia a intervalli più o meno corti. Di regola, un interesse
degno di protezione deve essere riconosciuto a coloro i quali circolano
sulla strada oggetto della limitazione per ragioni professionali o di
domicilio (cfr. in particolare Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 65.114, consid. 5b;
GAAC 61.22, consid. 1c-d).
Nella fattispecie, come risulta dalle tabelle riassuntive versate agli atti
dai ricorrenti, i privati insorti dinanzi al TAF risiedono nel Mendrisiotto
e/o nel Luganese. È quindi assai verosimile che, come preteso dai
ricorrenti, essi utilizzino regolarmente, ai sensi della giurisprudenza
succitata, il tratto di autostrada in questione per recarsi al lavoro e/o
raggiungere il loro domicilio, adempiendo di conseguenza i requisiti
richiesti all'art. 48 cpv. 1 PA per interporre ricorso. Comunque, poiché
dovrà essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere di TCS, ACS e
UPSA (cfr. consid. seguente 2.2.2) e quindi si deve in ogni caso
entrare nel merito della causa, lo scrivente Tribunale può dispensarsi
dall'approfondire ulteriormente la questione.
2.2.2 Le sezioni ticinesi di TCS, ACS e UPSA sono delle associazioni
ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero del
10 dicembre 1907 (CC, RS 210) [cfr. statuti versati agli atti].
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In quanto né la legislazione in materia di circolazione stradale, né
un'altra legislazione contemplano un diritto particolare di ricorso in
favore di tali associazioni (art. 48 cpv. 2 PA), la legittimazione delle
stesse deve pertanto essere valutata solo in virtù dell'art. 48 cpv. 1 PA.
Le condizioni poste all'art. 48 cpv. 1 lett. a, b, c PA devono essere
adempiute cumulativamente (ISABELLE HÄNER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS
MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [ed.], op. cit., pag. 641).
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare quando ad
un'associazione può essere riconosciuta la qualità di parte. Si tratta di
adempiere in modo cumulativo le premesse del cosiddetto ricorso
collettivo nell'interesse dell'associazione ("egoistische
Verbandsbeschwerde"). A tal fine è necessario che l'organismo abbia
la personalità giuridica, che gli statuti prevedano esplicitamente che
l'organismo abbia per scopo la difesa degli interessi in questione, che
gli interessi dei membri o della maggior parte di loro siano toccati dalla
decisione impugnata e che questi membri - presi individualmente -
abbiano il diritto di ricorrere (DTF 6c.1/2008 del 9 maggio 2008,
consid. 2.1; DTF 123 II 376, consid. 5b/dd; DTF 119 Ib 374, consid.
2a/aa; DTF 113 Ib 363; consid. 2a; BLAISE KNAPP, op. cit., pag. 408).
Questo dispositivo - assai restrittivo - di condizioni da adempiere è
stato predisposto per evitare che il ricorso di un'associazione sia volto
al semplice rispetto delle normative vigenti, rispettivamente alla pura
tutela di interessi di terzi, non essendo l'azione popolare contemplata
dal diritto svizzero (DTF 125 I 7, consid. 3a-c; DTF 123 II 425, consid.
2).
Conformemente ai loro statuti, il TCS, l'ACS e l'UPSA sono delle
persone giuridiche, aventi in particolare quale scopo la salvaguardia
degli interessi della circolazione stradale, la promozione del
commercio dell'automobile e di un sano sviluppo della motorizzazione
- segnatamente con iniziative di autodifesa - e la tutela degli interessi
dei loro soci. Inoltre, si può ragionevolmente supporre che, se non tutti,
almeno la maggior parte dei loro membri sia toccata dalla decisione
dell'USTRA di limitare la velocità a 100 km/h, in quanto il segmento
autostradale litigioso costituisce un tratto nevralgico della rete stradale
ticinese, per cui lo stesso è sicuramente utilizzato da un numero
importante di soci. Infine, anche alla luce di quanto già evidenziato al
considerando 2.2.1 precedente, i loro membri - presi individualmente –
hanno il diritto di ricorrere.
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Ne consegue che TCS, ACS e UPSA sono legittimate ad interporre
ricorso.
2.2.3 Anche l'USIC e la Ccia-Ti sono delle associazioni ai sensi degli
art. 60 e seguenti CC. Ma queste, differentemente dalle associazioni
precedentemente esaminate, non contemplano specificatamente nei
loro statuti la salvaguardia degli interessi della circolazione stradale e
degli automobilisti. Siffatte associazioni difendono degli interessi più
generali (Ccia-Ti) o comunque diversi (USIC) da quelli connessi con la
decisione impugnata. Ammettere la loro legittimazione a ricorrere nella
presente fattispecie, equivarrebbe a riconoscere l'azione popolare,
che, come detto, non è contemplata dal diritto svizzero. Già per tale
considerazione, si deve negare la legittimazione a ricorrere delle
associazioni in esame. Inoltre, non è per niente comprovato che la
maggior parte dei loro membri sia toccata dalla decisione impugnata.
2.2.4 In via riassuntiva, poiché è perlomeno riconosciuta la
legittimazione a ricorrere di TCS, ACS e UPSA, il TAF deve entrare nel
merito della vertenza. I requisiti relativi ai termini, alla forma e al
contenuto dei ricorsi sono parimenti soddisfatti (art. 51 e 52 PA).
3.
Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). In linea di massima, il TAF
esamina con piena cognizione le censure di cui sopra.
Nella fattispecie, i ricorrenti contestano la decisione dell'USTRA del 12
giugno 2007. I gravami sollevati nell'atto ricorsuale sono riassunti qui
di seguito.
Innanzitutto, a detta dei ricorrenti, la decisione dell'USTRA del 12
giugno 2007, notificata alle parti mediante pubblicazione sul Foglio
federale (art. 36 lett. d PA), difetta di motivazione. Trattandosi di un
vizio di natura formale, la sua constatazione comporterebbe
l'annullamento della decisione impugnata.
In seguito, i ricorrenti - protestate spese e ripetibili - lamentano la
violazione dell'art. 32 cpv. 3 della Legge federale del 19 dicembre 1958
sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01) e dell'art. 108 cpv. 2 e 4
dell'Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr,
RS 741.21). A detta dei ricorrenti, la decisione di ridurre la velocità
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A-4751/2007
massima sull'autostrada tra Chiasso e Bissone non adempirebbe le
specifiche condizioni previste dalla legislazione testé citata. In
particolare, viene contestata l'esistenza di una perizia, che dimostri la
necessità, l'opportunità e la proporzionalità del provvedimento deciso
dall'autorità di prime cure.
In sunto, gli insorgenti lamentano l'infondatezza della decisione
impugnata, che riposerebbe su un accertamento incompleto e inesatto
di fatti rilevanti, violerebbe il diritto federale e sarebbe comunque
inadeguata alla situazione concreta.
4.
L'obbligo di motivazione deriva dal diritto di essere sentito. Il diritto di
essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e 6 no 3 della Convenzione del 4
novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101), costituisce un aspetto importante e
specifico del principio generale di un equo processo giusta gli art. 29
cpv. 1 Cost. e 6 no 1 CEDU. Il diritto di essere sentito è una garanzia
di natura formale. Una sua lesione comporta di regola l'annullamento
della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza
materiale del ricorso. Si rende quindi necessario esaminare
immediatamente se la medesima sia stata disattesa (DTF 124 V 183,
consid. 4a; DTF 122 II 469, consid. 4a con rinvii; DTF 2P.67/2000 del
19 settembre 2000; DTAF A-2013/2006 dell'11 dicembre 2009, consid.
6).
4.1 Negli affari amministrativi, l'estensione del diritto di essere sentito
è definita dagli art. 26 segg. PA, la quale lo garantisce espressamente
(cfr. segnatamente art. 35 PA; DTF 117 Ib 481, consid. 5a/aa). Esso
garantisce a tutte quelle persone che sono toccate di più che la
collettività dall'esito di una procedura, il diritto di cooperare ed
influenzare la procedura (LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörsverletzung und
Heilung in: ZBI 1998, pag. 97 segg., soprattutto pag. 100, con rinvio a
DTF 116 Ia 94, consid. 3b; cfr. anche: MICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 225).
E' sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze
significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di
merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della
decisione e di impugnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232,
Pagina 10
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consid. 3.2, DTF 126 I 97, consid. 2b; DTF 124 II 146, consid. 2a, DTF
123 I 31, consid. 2c). Ovvero, l'autorità non è tenuta a prendere
posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le
sole circostanze rilevanti per la decisione (DTF 130 II 530, consid. 4.3;
DTF 129 II 232, consid. 3.2.; DTF 126 I 97, consid. 2b;
RHINOW/KOLLER/KISS, Oeffentliches Prozessrecht, n. 437; LORENZ
KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht. Eine Untersuchung über die
Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide,
Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29 segg.). Peraltro, la motivazione
non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può
discendere da uno scritto separato o dal rinvio a una presa di
posizione di un'altra autorità (DTF 123 I 31; DTF 113 II 204; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 267).
4.2 Inoltre, a titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di
motivazione può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi
determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente
ha potuto commentarli in una successiva memoria e, soprattutto, se il
potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di
quello appartenente all'istanza inferiore (DTF 126 I 72, consid. 2 con
numerosi rinvii; DTF 116 V 28, consid. 3; BLAISE KNAPP, op. cit., pag.
150-151).
4.3 La decisione dell'USTRA è stata notificata alle parti mediante
pubblicazione in un foglio ufficiale, ai sensi dell'art. 36 lett. d PA. In
questi casi, la pubblicazione ufficiale deve contenere tutte le
informazioni necessarie affinché gli eventuali ricorrenti possano farsi
un'idea della portata della decisione e possano quindi valutare se i
loro interessi sono toccati dall'atto in questione. Oltre all'indicazione
dell'autorità decidente, nella pubblicazione deve sempre figurare il
dispositivo della decisione e, se sono dati, i rimedi giuridici. Per contro,
non si deve pubblicare una motivazione minuziosa. È sufficiente che la
motivazione possa essere esaminata, se si da il caso, presso l'autorità
decisionale (LORENZ KNEUBÜHLER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS
MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [ed.], op. cit., pag. 522-523 con numerosi
rinvii).
4.4 Nella presente fattispecie, la decisione dell'USTRA del 12 giugno
2007, pubblicata sul foglio federale no 24 a pag. 3903, ottempera alle
esigenze menzionate al considerando precedente. A questo proposito,
occorre in particolare evidenziare che la motivazione risulta da uno
Pagina 11
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scritto separato ai sensi della dottrina e della giurisprudenza succitate
(cfr. consid. 4.1), ovvero dalla decisione del 30 maggio 2007
dell'USTRA notificata al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone
Ticino, in quanto richiedente della misura di protezione ambientale.
Tale motivazione poteva essere esaminata presso l'autorità di prime
cure, da chi si fosse ritenuto toccato dalla decisione. L'esistenza di
un'argomentazione alla base della decisione impugnata, ma separata
dalla stessa, non poteva, in buona fede, essere ignorata dai ricorrenti -
peraltro rappresentati da un avvocato - visto il metodo adottato
dall'USTRA per la notificazione di siffatto atto.
In considerazione di quanto precede, la censura dei ricorrenti in merito
alla violazione dell'obbligo di motivazione è priva di fondamento e deve
quindi essere respinta.
4.5 Per di più, nella denegata ipotesi in cui si ammettesse la carenza
di motivazione della decisione impugnata, la stessa sarebbe
comunque stata sanata nell'ambito della presente procedura
ricorsuale. In effetti, i motivi determinanti della decisione sono stati
reiterati e approfonditi nella risposta al ricorso, datata 26 ottobre 2007,
dell'autorità inferiore. Tale risposta è stata sottoposta ai ricorrenti, che
hanno potuto commentarla nella loro replica del 7 gennaio 2008.
Inoltre, lo scrivente Tribunale dispone di un potere d'esame
equivalente a quello dell'autorità inferiore (cfr. consid. 3 precedente).
5.
Secondo la Norma svizzera 640 040b dell'Unione dei professionisti
svizzeri della strada (VSS), la funzione dell'autostrada è di garantire la
circolazione fluida, sicura e ad alta velocità di autoveicoli e motocicli
superiori a una data cilindrata.
L'art. 32 cpv. 2 LCStr prescrive che il Consiglio federale limita la
velocità dei veicoli a motore su tutte le strade. L'art. 4a cpv. 1 lett. d
dell'Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione
stradale (ONC, RS 741.11) precisa che la velocità massima generale
dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della
circolazione e della visibilità sono favorevoli, 120 km/h sulle
autostrade.
Giusta l'art. 32 cpv. 3 LCStr, la velocità massima stabilita dal Consiglio
federale può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di
strada, dall'autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il
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principio di una riduzione della velocità è precisato all'art. 108 OSStr
intitolato "deroghe alle limitazioni generali della velocità".
Secondo l'art. 108 cpv. 2 OSStr: le limitazioni generali della velocità
possono essere ridotte se un pericolo è percepibile difficilmente o
troppo tardi e non può essere eliminato altrimenti (lett. a); se
determinati utenti della strada necessitano di protezione speciale non
altrimenti conseguibile (lett. b); se le limitazioni consentono di
migliorare la fluidità del traffico su tratti molto frequentati (lett. c); se le
emissioni eccessive a carico dell'ambiente (rumore, sostanze
inquinanti) possono essere ridotte ai sensi della legislazione sulla
protezione dell'ambiente, nel rispetto tuttavia del principio della
proporzionalità (lett. d).
Giusta l'art. 108 cpv. 4 OSStr, prima di fissare una deroga a una
limitazione generale della velocità si procede a una perizia per chiarire
se il provvedimento è necessario, opportuno oppure se sono da
preferire altre misure. Occorre esaminare in particolar modo se il
provvedimento può essere limitato alle ore di punta. Siffatto capoverso
enuncia, per quanto attiene lo specifico ambito normativo, i contenuti
del principio di proporzionalità, altrimenti consacrato all'art. 5 cpv. 2
Cost..
5.1 Le deroghe al regime giuridico generalmente applicabile hanno
quale scopo di evitare che la sua applicazione troppo "rigida" conduca,
in casi particolari e circostanziati, ad urtarsi con interessi pubblici
legittimi e preponderanti o che risulti oltremodo invasiva nei confronti
di interessi privati, rispetto allo scopo perseguito dalla norma (PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. I, 2a ed., Berna 1994, pag 319 segg.). Le
deroghe non devono essere a tal punto numerose che la norma
generale, alla quale si fa eccezione, sia svuotata di ogni contenuto. Si
deve evitare di creare un diritto ad hoc ("Sonderrecht") per delle
categorie di eccezioni (DTF 117 Ib 125). In effetti, l'eccezione si
giustifica proprio per il suo carattere individuale, che deve risultare da
un'analisi specifica ed approfondita del caso (DTF 107 Ib 116; DTF 99
Ia 35). Inoltre, l'interesse alla deroga, per quanto importante, non è
sufficiente: siffatto interesse deve essere ponderato con l'interesse
perseguito dalla norma dalla quale ci si vuole discostare. Talvolta, il
legislatore "anticipa" il lavoro dell'amministrazione e procede lui stesso
alla ponderazione degli interessi, stabilendo con esattezza le
condizioni da adempiere per ammettere una deroga (MOOR, op. cit.,
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A-4751/2007
pag. 323; DTF 107 Ib 116; DTF 112 Ib 51). Infine, la particolarità del
caso, che giustifica l'eccezione alla regola, dovrà essere
accuratamente stabilita, alfine di evitare l'estensione inattesa delle
eccezioni, quale conseguenza del principio costituzionale
dell'uguaglianza di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.).
5.2 Spetta ora allo scrivente Tribunale appurare se le premesse per le
eccezioni alla velocità massima, poste agli art. 32 cpv. 3 LCStr, 108
cpv. 2 e cpv. 4 OSStr, sono adempiute nella presente fattispecie.
La riduzione della velocità sull'autostrada N2 tra Chiasso e Bissone è
stata decisa dall'USTRA quale misura di protezione ambientale (art.
108 cpv. 2 lett. d OSStr). Si deve pertanto verificare:
- se è data una perizia;
- se è dato un eccessivo carico ambientale;
- se grazie al provvedimento deciso il carico ambientale può essere
ridotto in misura rilevante;
- se il provvedimento è proporzionato e non sono da preferire altre
misure.
Le premesse summenzionate devono essere soddisfatte
cumulativamente.
5.2.1 La perizia, secondo gli art. 32 cpv. 3 LCStr e 108 cpv. 4 OSStr,
ha quale scopo di fornire all'autorità competente gli elementi di fatto
utili per decidere in merito alla riduzione della velocità. Essa deve
pronunciarsi sulla necessità, opportunità e proporzionalità della misura
che si intende adottare. Non è rilevante se la perizia sia stata
elaborata internamente all'amministrazione chiamata a decidere
oppure da terzi. Il contenuto e l'estensione della perizia dipendono
dallo scopo della deroga e dalla situazione locale e variano quindi
necessariamente di caso in caso. Inoltre, gli elementi peritali non
devono essere necessariamente contenuti in un unico documento, ma
bensì possono risultare da documenti distinti, che insieme
costituiscono la perizia (DTF 2A.38/2006, consid. 2.3; GAAC 59.63,
consid. 4; GAAC 55.31, consid. 5a; GAAC 65.87, consid. 6a).
Nella presente fattispecie, la decisione dell'USTRA si è basata sul
"Piano di risanamento dell'aria del Mendrisiotto" (PRAM, del febbraio
2005, adottato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 1° marzo
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2005), su una perizia di IFEC Consulenze SA del 28 aprile 2005
"Valutazione delle immissioni di NO2" e sul documento denominato
"Approfondimento autostrada A2 – No2" del 9 agosto 2006, pure
elaborato da IFEC Consulenze SA.
5.2.1.1 Nel PRAM, elaborato dal Dipartimento del Territorio del
Cantone Ticino giusta l'art. 44a della Legge federale del 7 ottobre
1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01), sono
innanzitutto riassunte le valutazioni e gli approfondimenti relativi allo
stato dell'aria nel Mendrisiotto (emissioni, immissioni, esposizione
della popolazione). Tali valutazioni poggiano in particolare su due studi
riguardanti l'igiene dell'aria del Distretto:
- catasto delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e di idrocarburi (VOC)
provenienti dai veicoli stradali, Ecocontrol, giugno 2001;
- valutazione delle immissioni di diossido di azoto (NO2), IFEC
Consulenze SA, maggio 2001.
Partendo da questi studi (stato di partenza 1997), tenendo conto degli
scenari di mobilità preconizzati dal Piano dei trasporti del Mendrisiotto
(PTM), di cui il PRAM può essere considerato un'appendice, e delle
misure di risanamento individuate (gruppi di misure), sono quindi state
fatte delle previsioni concernenti l'evoluzione futura della qualità
dell'aria (orizzonte temporale 2010). Le elaborazioni effettuate si sono,
in particolare, concentrate sull'inquinante NO2, in quanto, secondo la
documentazione consegnata agli atti, questo gas verrebbe prodotto
principalmente dal traffico stradale e sarebbe quindi una preziosa
"cartina di tornasole" dell'efficacia ambientale di misure incentrate
sulla moderazione stradale (es. riduzione della velocità). Il capitolo
4.4.2 del PRAM, pag. 92-93 - Sottogruppo misure M2/gestione del
traffico autostradale - tratta della riduzione a 100 km/h della velocità
massima consentita sulla tratta autostradale Chiasso-Bissone e
indica, in modo riassuntivo, i presunti benefici ambientali di tale misura
per la popolazione residente nella regione.
Né al capitolo 4.4.2 summenzionato, né altrove nel PRAM si analizza
se la riduzione della velocità sia proporzionata allo scopo perseguito;
in particolare, non appare quali altre misure siano state eventualmente
analizzate e per quali ragioni siano state scartate.
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Si impone ora al TAF di verificare se la restante documentazione su
cui poggia la decisione impugnata tratti della proporzionalità della
misura ambientale preconizzata.
5.2.1.2 La perizia del 28 aprile 2005 "Valutazione delle immissioni di
NO2", il cui perimetro di studio coincide con la regione del
Mendrisiotto, ha quali obiettivi:
- il calcolo delle emissioni stradali di NOx;
- il calcolo e la rappresentazione grafica delle immissioni totali di NO 2
nel Mendrisiotto;
- il calcolo dell'esposizione della popolazione all'inquinamento NO2.
I calcoli presentati si riferiscono sia ad una situazione di riferimento
(1997), sia a diversi scenari futuri (2010). I valori e le mappe
rappresentano sempre una situazione media annua.
I dati presentati nell'ambito della perizia in esame costituiscono un
aggiornamento dei calcoli svolti nell'ambito del PRAM. Siffatta perizia
illustra nuovamente il presunto beneficio ambientale derivante dalla
riduzione della velocità (cfr. in particolare la tabella riassuntiva a pag.
14). A pag. 12 del documento viene enunciato, senza comprovarlo,
che "considerando la facilità tecnica ed economica del provvedimento
il rapporto costi-benefici sembra essere estremamente positivo".
5.2.1.3 Infine, il documento del 9 agosto 2006 intitolato
"Approfondimento autostrada A2-NO2" estrapola dai precedenti
documenti i dati più significativi, per chiarire alcuni aspetti puntuali e
agevolare l'USTRA nel processo decisionale. Esso ha segnatamente
quali obiettivi:
- quantificare per ogni singolo scenario futuro di traffico (orizzonte
temporale 2010) la riduzione delle emissioni NOx nel comparto del
Mendrisiotto, ipotizzando una limitazione della velocità a 100 km/h
lungo il tratto autostradale A2 Chiasso-Bissone;
- verificare l'ubicazione delle aree beneficiarie del provvedimento, in
termini di rispetto del valore limite fissato dall'Ordinanza del
16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt,
RS 814.318.142.1).
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Neppure questo documento fa stato di quali altre misure, alternative
alla riduzione della velocità, siano state analizzate e per quali ragioni
siano state scartate. Il solo elemento aggiuntivo rispetto ai precedenti
documenti, attinente all'esame della proporzionalità, concerne
l'incremento del tempo di percorrenza di ca 90 secondi a seguito della
riduzione della velocità (cfr. pag. 6, "Conclusioni").
5.2.2 Da quanto precede, risulta che l'insieme della documentazione
sottoposta all'USTRA tratta della necessità e dell'opportunità del
provvedimento; per contro la riduzione della velocità non è stata
esaminata sotto il profilo della proporzionalità.
Dal punto di vista puramente formale, la documentazione sottoposta
all'USTRA è quindi lacunosa e in quanto tale non è costitutiva di una
perizia, quantomeno non di una perizia completa, ai sensi degli art. 32
cpv. 3 LCStr e 108 cpv. 4 OSStr.
Già per questa ragione, la decisione impugnata viola il diritto federale.
5.2.3 Inoltre, poiché la documentazione menzionata non fa stato di
quali altre misure di protezione ambientale, in alternativa alla riduzione
della velocità, siano state eventualmente analizzate e per quali ragioni
siano state scartate, la decisione impugnata, oltre a non poggiare
formalmente su una perizia (consid. precedente), viola anche una
delle condizioni materiali poste per la deroga: l'esame della
proporzionalità del provvedimento.
Il principio della proporzionalità è rispettato quando la misura ordinata
è adeguata a realizzare lo scopo d'interesse pubblico previsto dalla
legge; quando è necessaria per giungere allo scopo perseguito; infine,
quando tra le varie possibili al raggiungimento di detto scopo, risulta
essere quella che tutela al meglio gli interessi di terzi (ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5a ed., Zurigo 2006, no. 581, con riferimenti alla giurisprudenza del
Tribunale federale).
La decisione dell'USTRA si limita a affermare che la "proporzionalità
del provvedimento è garantita", senza comprovare tale conclusione.
Questo modo di procedere non è conforme alla specifica legislazione
applicabile in materia.
Pagina 17
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In effetti, nella fattispecie, la valutazione degli interessi in gioco
avrebbe dovuto mettere in risalto vantaggi e svantaggi della misura
preconizzata. Da un lato, si dovevano evidenziare gli obiettivi
perseguiti di miglioramento della qualità dell'aria; dall'altro i costi
sopportati, le eventuali perdite finanziarie, il disturbo causato agli
utenti della strada, le conseguenze sulla fluidità del traffico e sulla
sicurezza stradale. Inoltre, si sarebbe dovuto verificare se il risultato
auspicato avrebbe potuto essere raggiunto con mezzi più parsimoniosi
e soprattutto meno invasivi nei confronti degli interessi degli utenti
della strada.
Ciò non è avvenuto. Pertanto, anche in virtù di questa mancanza, la
decisione dell'USTRA lede il diritto federale.
5.3 Resta da appurare se le mancanze constatate possono essere
"sanate" nell'ambito della presente procedura ricorsuale.
Il ricorso di diritto amministrativo è dominato largamente dalla
massima inquisitoria (art. 12 PA in relazione con art. 37 LTAF).
Secondo questa massima, il giudice dirige la procedura, determina i
fatti pertinenti e ordina l'assunzione delle prove necessarie per
accertare i fatti in modo giusto e completo (DTF 116 V 23, consid. 3c;
DTAF C-3519/2007 del 30 giugno 2008, consid. 3.2). Inoltre, come già
detto, il potere di cognizione del TAF è pieno, ovvero costitutivo della
medesima latitudine d'esame dell'autorità di prima istanza.
Tuttavia, quanto precede non significa che il TAF possa, o addirittura
debba, sostituirsi all'autorità di prime cure colmando eventuali lacune
della decisione impugnata. In effetti, il TAF deve solo esaminare la
decisione dell'istanza inferiore, non mettersi al suo posto e rifare il
processo decisionale (BENJAMIN SCHINDLER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS
MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [ed.], op. cit., pag. 659; DTAF C-2561/2007
del 30 novembre 2007).
Nella fattispecie, anche se si ammettesse che nell'ambito della
presente procedura sono stati riuniti tutti gli elementi di fatto utili ad
esaminare la riduzione della velocità sotto il profilo della
proporzionalità, il TAF dovrebbe comunque procedere ad un esame ab
ovo di tale principio. Si tratterebbe allora di una vera e propria
sostituzione decisionale dell'autorità giudiziaria all'autorità di prima
istanza, per di più in un ambito tecnico nel quale lo scrivente
Tribunale, per ovvio difetto di competenze specialistiche, di norma si
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impone comunque già un certo riserbo (BENJAMIN SCHINDLER, in:
CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [ed.], op. cit., pag. 661
segg.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 397-
398; DTAF A-3029/2008, consid. 1.3; DTAF A-2422/2008, consid. 7.2).
Siffatto modus operandi da parte del TAF deve essere escluso.
Inoltre, nonostante il fatto che l'art. 30 cpv. 1 Cost. non sancisca
espressamente il principio della doppia istanza, nella giurisprudenza
si trova menzionata una cosiddetta "garanzia di doppia istanza", in
particolare con riferimento al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2
Cost.). Se il TAF si pronunciasse sulla questione della proporzionalità
al posto dell'USTRA, questi priverebbe i ricorrenti della possibilità di
sottoporre i loro argomenti a due istanze giudiziarie. Nel caso di
specie, la mancata garanzia del doppio grado di giurisdizione potrebbe
configurare una violazione del diritto di essere sentito (DTF
5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid. 5.1).
Infine, occorre evidenziare che dagli atti istruttori non risultano
comunque tutti gli elementi di fatto necessari alla ponderazione dei
contrapposti interessi in presenza (cfr. consid. 5.2.3 precedente). In
effetti, in sede processuale l'autorità inferiore, la controparte e l'UFAM
hanno soprattutto reiterato e semmai sviluppato gli argomenti propri a
fondare la necessità e l'opportunità del provvedimento. Le sole
allegazioni inerenti l'esame della proporzionalità sono consistite
nell'affermare perentoriamente, quindi senza comprova, che per
limitare le emissioni inquinanti lungo le strade nazionali l'unico
strumento a disposizione è la riduzione della velocità (UFAM, presa di
posizione del 21 aprile 2008, pag. 3), che la misura preconizzata
permette da sola di ridurre le emissioni con celerità e a costi esigui
(UFAM, presa di posizione del 21 aprile 2008, pag. 4), che la perdita di
tempo – da 1 a 2 minuti - subita dagli automobilisti è sostenibile
(Cantone Ticino, risposta al ricorso del 25 ottobre 2007, pag. 16;
UFAM, presa di posizione del 21 aprile 2008, pag. 4), che sulla tratta
autostradale in questione - in particolare dalle 7.00h alle 20.00h - non
esiste alcuna ora di punta del traffico (Cantone Ticino, duplica del 7
marzo 2008, pag. 4), che limitare la velocità massima durante le ore di
punta sarebbe meno efficace e nuocerebbe alla chiarezza delle
informazioni destinate ai conducenti (UFAM, presa di posizione del 21
aprile 2008, pag. 3).
Pagina 19
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Si osserva che, a ben vedere, gli argomenti supplementari addotti in
sede ricorsuale, invece di dirimere definitivamente la questione della
proporzionalità della misura ambientale preconizzata, suscitano dei
quesiti ai quali si deve, secondo il TAF, necessariamente dare una
risposta. Ad esempio, si dovrebbe appurare se la riduzione della
velocità si giustifica veramente su tutta la tratta autostradale tra
Chiasso e Bissone (ca 18 km e 16 comuni toccati), visto che - in
termini di popolazione esposta - il provvedimento porterebbe a dei
benefici soprattutto nei comuni di Capolago, Mendrisio, Rancate,
Coldrerio e Balerna, i quali sono raggruppati in un'area ben delimitata
(cfr. IFEC Consulenze SA, Approfondimento autostrada A2 – N2,
pag. 5). O ancora, riservata la prova "scientifica" che l'intensità del
traffico tra le 7.00h e le 20.00h sia costantemente alta e quindi non vi
siano ore di punta, non è comunque dato di capire per quale ragione
la riduzione della velocità debba protrarsi tra le 22.00h e le 7.00h,
ovvero in una fascia oraria dove il traffico, come si evince dalle
allegazioni del Cantone, è meno intenso. Infine, la deroga alla velocità
massima non può prescindere dall'approfondimento, in tutti i suoi
aspetti, delle conseguenze per gli automobilisti della misura
preconizzata.
5.4 Alla luce di quanto precede, la decisione dell'USTRA del 12
giugno 2007 lede il diritto federale e poggia su di un accertamento dei
fatti, se non inesatto, perlomeno incompleto. La stessa decisione deve
pertanto essere annullata. I ricorsi sono accolti ai sensi dei
considerandi.
6.
A titolo puramente abbondanziale, si osserva che neppure le
condizioni della necessità e opportunità della misura appaiono
inequivocabilmente soddisfatte.
In effetti, facendo riferimento in particolare al bilancio dell'USTRA sulla
situazione dell'aria senza e con il provvedimento di riduzione della
velocità, incluso nella decisione del 3 gennaio 2006, poi riconsiderata
dalla stessa autorità limitatamente alle sue conclusioni, si rileva che:
- necessità della misura (immissioni eccessive): "dalla perizia IFEC
Consulenze SA risulta che nel raggio di azione delle misure oggetto
della richiesta sussiste un eccessivo carico di NO2. I valori relativi
all'NO2 superavano nel 2004 i valori limite d'immissione, indicati
all'allegato 7 OIAt, in 7 delle complessive 22 località per le quali sono
Pagina 20
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stati rilevati i valori di immissione. 3 delle 7 località si trovano nell'area
di Chiasso, dove la velocità massima consentita è già di 80 km/h. In 3
località (Mendrisio Brech, Mendrisio stazione e Capolago Casa
comunale) dei restanti 4 siti, il superamento è minimo, cioè conforme
alle raccomandazioni stilate dall'ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio (UFAFP, ora UFAM) del 2004 concernenti la
misurazione delle immissioni di sostanze inquinanti, e rientra nella
percentuale del 10% dell'incertezza della misurazione per media
annua. A ciò va aggiunto che tutte le 22 stazioni di misurazione
registrano negli ultimi 10 anni una chiara riduzione del carico di No 2.
Questo netto calo è attestato anche nel rapporto Nabel (risultati delle
misurazioni della Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti
atmosferici), edito nel 2005 dall'allora UFAFP e dal Laboratorio
federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR). Infine, la
disposizione delle stazioni di misurazione non prova l'esistenza del
problema sull'intera tratta, per la quale è richiesta la riduzione della
velocità";
- opportunità della misura (efficacia del provvedimento): "dalla perizia
IFEC Consulenze SA, mediante un raffronto tra uno scenario con e
uno senza limitazione della velocità, risulta che le immissioni di NO 2
diminuiscono soltanto lievemente se sulla tratta in esame la velocità è
ridotta a 100 km/h (cfr. pag. 13, raffronto scenari Zt+al – Zt+al 100)".
In merito all'efficacia, ci si può anche riferire all'Approfondimento
autostrada A2 - NO2 di IFEC Consulenze SA, dalla cui tabella
riassuntiva a pag. 6 si desume che grazie al provvedimento
preconizzato la parte di popolazione che presenterà ancora dei
superamenti del limite legale di 30 µg/m3 diminuirà dell'1% (dal 40% al
39%). In numero di persone, si passerebbe da ca 19'000 con
superamenti dei valori legali a ca 18'200 con la limitazione della
velocità. Quindi, solo 800 delle 19'000 persone con dei superamenti
saranno ricondotte al di sotto del limite legale.
Conviene infine evidenziare che i dati sull'NO2 versati agli atti della
procedura - particolarmente significativi nella fattispecie in quanto
questo gas viene principalmente prodotto dal traffico stradale -
risalgono agli anni precedenti al 2006 e non sono di conseguenza
aggiornati alla situazione attuale. Tuttavia, come evidenziato anche
dall'UFAM, negli ultimi anni si assiste tendenzialmente in Svizzera alla
riduzione del carico di NO2. Nel Medrisiotto questa tendenza viene
Pagina 21
A-4751/2007
confermata dal Rapporto 2009 del Dipartimento del Territorio sulla
qualità dell'aria in Ticino (pubblicazione giugno 2010, /aria ),
pag. 56 "dati dei campionatori passivi NO2". Si osserva addirittura che
presso alcune stazioni di rilevamento, differentemente dalla situazione
2006, ora i valori limite imposti dall'OIAt sono rispettati (cfr. ad es.
Balerna, Mendrisio Brech). Alla luce del documentato miglioramento
della situazione dell'aria tra il 2006 e il 2009, le previsioni di IFEC
Consulenze SA, su cui poggia la decisione impugnata dell'USTRA,
sono quindi da considerare come uno scenario pessimistico e, almeno
in parte, superato.
7.
In applicazione degli art. 63 cpv. 1 e cpv. 2 PA e 2 segg. del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS
173.32), non sono prelevate spese processuali. Il Servizio finanziario
del Tribunale restituirà ai ricorrenti, parte vincente, gli anticipi da loro
versati.
8.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, se ammette il ricorso, l'autorità giudicante
assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato. I
ricorrenti hanno agito nella presente procedura facendosi assistere da
un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. Con
riferimento all'art. 7 segg. TS-TAF, vista la memoria di ricorso e di
replica, la controparte verserà ai ricorrenti l'importo complessivo di fr.
3'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso.
Pagina 22
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
I ricorsi sono accolti ai sensi dei considerandi e la decisione
dell'USTRA del 12 giugno 2007 è annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali. Il Servizio finanziario del
Tribunale restituirà ai ricorrenti gli anticipi spese versati, ossia 2'000
franchi a ciascuno dei gruppi di ricorrenti.
3.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'autorità
inferiore corrisponderà ai ricorrenti l'importo complessivo di 3'500
franchi a titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (atto giudiziario)
- controparte (raccomandata)
- autorità inferiore (raccomandata)
- UFAM (copia, posta A)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Davide Gozzer
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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