B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-4771/2012
S e n t e n z a d e l 2 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Markus Metz,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. …,
…, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Direzione del circondario Lugano,
Via Pioda 10, casella postale 5525, 6901 Lugano,
agente tramite Direzione generale delle dogane, Divisione
principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Imposta sul valore aggiunto.
A-4771/2012
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Fatti:
A.
Il Comune di Campione d'Italia (in seguito il Comune o Campione) sorge
sulla sponda del lago Ceresio di fronte a quella di Lugano. Interamente
circondato da territorio svizzero, il Comune è un'enclave italiana - parte
integrante della Repubblica Italiana, provincia di Como appartenente alla
regione Lombardia - che si estende per 1 kmq sulla terraferma e per 1,5
kmq sulle acque del lago Ceresio. Tra il comune limitrofo svizzero di Bis-
sone e Campione d'Italia non esiste un valico doganale.
B.
La A._______ (in seguito la Società), per il tramite della B._______ (in
seguito Spedizioniere), ha presentato, il 15 dicembre 2011, una domanda
di immissione in libera pratica - in esenzione di tributi - di "parti di costru-
zioni", all'Ufficio doganale di Chiasso Strada (in seguito Ufficio doganale).
Il 16 dicembre seguente quest'ultimo ha pronunciato la decisione d'impo-
sizione n. 71457182.1, per fr. 977,75 a titolo di imposta sul valore aggiun-
to (in seguito IVA).
Il 12 marzo 2012 la Società – sempre per il tramite dello spedizioniere –
ha quindi presentato una seconda domanda di immissione in libera prati-
ca - in esenzioni di tributi - per "altri accessori per tubi (flange)", all'Ufficio
sopramenzionato, il quale - il 13 marzo seguente - ha allestito la decisio-
ne d'imposizione n. 76678726.1, per fr. 237.20 a titolo di imposta sul valo-
re aggiunto.
C.
Con scritti del 28 febbraio e 15 marzo 2012 la Società ha inoltrato due ri-
corsi - avverso le decisioni menzionate – all'Ufficio doganale, il quale ha
trasmesso per competenza l'evasione degli stessi all'Amministrazione fe-
derale delle Dogane, Direzione del circondario Lugano (in seguito
AFD/DC). Quest'ultimo ha informato l'interessata che "su presentazione
di giustificativi attestanti l'ammontare dei costi riguardanti la posa in opera
di tali beni oggetti, i ricorsi avrebbero potuto essere parzialmente accolti",
rispettivamente che era propria volontà congiungere i ricorsi inoltrati.
D.
Con decisione del 2 agosto 2012 la AFD/DC ha parzialmente accolto il ri-
corso della Società, correggendo le basi di calcolo dell'IVA inerenti le de-
A-4771/2012
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cisioni di tassazione e restituendo conseguentemente l'importo di
fr. 641.20 rispettivamente fr. 94.15 alla Società interessata.
E.
Con ricorso del 13 settembre 2012 la Società, per il tramite del proprio
patrocinatore, è insorta contro la decisione dell'autorità di prime cure
chiedendo l'annullamento della stessa, protestate tasse, spese e ripetibili.
A sostegno delle proprie allegazioni la ricorrente ha rilevato la nullità della
decisione impugnata da un punto di vista formale: da una parte poiché la
AFD/DC non avrebbe avuto alcuna competenza decisionale, essendo
Campione territorio doganale italiano, con conseguente inapplicabilità
dalla legislazione svizzera in materia, e dall'altra poiché la decisione liti-
giosa reca la firma del Capo della "Sezione Tariffa e Regimi doganali", il
quale non avrebbe alcuna competenza giurisdizionale in materia. La So-
cietà ha inoltre sollevato dubbi circa la competenza del Tribunale ammini-
strativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), indicato nel dispositivo
della decisione di prima istanza, quale autorità di ricorso. La ricorrente ha
infine evidenziato che, qualora il ricorso non fosse accolto, le spese pro-
cessuali devono essere sopportate dell'AFD/DC poiché esse, sebbene
non fossero dovute, sono già state poste a carico della Società nel qua-
dro del ricorso che ha visto soccombere l'Ufficio doganale con relativo ri-
dimensionamento degli importi prelevati a titolo di IVA.
F.
Con scritto del 5 ottobre 2012 la ricorrente, alla luce della notifica da parte
del Tribunale delle sentenze nei procedimenti A-3776/2010 e
A-2411/2010 del 16 agosto 2012, inerenti "l'applicazione dei dazi doganali
(e dell'IVA all'importazione) su merci destinate a Campione d'Italia" e i re-
lativi ricorsi al Tribunale federale (in seguito TF), ha chiesto al Tribunale la
sospensione del presente procedimento. La domanda di sospensione è
quindi stata accolta con decisione incidentale dell'8 novembre 2012.
G.
Con sentenze 2C_104/2012 e 2C_1015/2012 il TF ha accolto i ricorsi av-
verso le sentenze TAF sopracitate, conseguentemente il presente proce-
dimento è stato riattivato con decisione incidentale del 27 novembre
2013.
H.
Con scritto del 13 gennaio 2014 l'Amministrazione federale delle dogane
(in seguito AFD/DGD) ha comunicato, considerate le motivazioni delle
sentenze del TF, di mantenere la decisione del 2 agosto 2013 oggetto del
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Pagina 4
presente procedimento, rilevando altresì che nella fattispecie "la ricorren-
te non è il Comune di Campione d'Italia ma un'impresa privata con sede
in questo comune e quindi, a norma del regolamento interno, il capo della
sezione Tariffa e Regimi doganali era autorizzato a firmare la decisione
impugnata dalla ricorrente e non necessitava di alcuna procura da parte
del direttore del circondario [di] Lugano". A comprova di quanto indicato
l'autorità inferiore ha pure trasmesso lo scritto/attestato del 27 novembre
2013 del Direttore del circondario di Lugano oltre che copia del regola-
mento interno menzionato.
I.
Con scritto del 16 gennaio 2014 la ricorrente ha confermato le proprie
conclusioni, evidenziando nuovamente la presenza di un vizio di forma,
relativo alla firma appressa alla decisione impugnata.
J.
Con risposta del 14 marzo 2014 la AFD/DGD ha chiesto di respingere il
ricorso e di confermare la decisione del 2 agosto 2012 della AFD/DC. Da
un punto di vista formale l'autorità inferiore ha rilevato che il Capo della
Sezione tariffa e regimi doganali aveva la legittimazione di sottoscrivere la
decisione oggetto di ricorso, come si evince dal regolamento interno; inol-
tre la AFD/DGD interviene nel procedimento in esame quale rappresen-
tante della AFD/DC nelle procedure di ricorso (cfr. punto 3, pag. 7). Nel
merito, l'autorità inferiore ha evidenziato che Campione d'Italia non è par-
te integrante del territorio doganale svizzero (cfr. punto 1.1, pag. 4), che
l'Amministrazione federale delle dogane ha dunque il diritto di "riscuotere
l'IVA sui beni importati dall'Italia e destinati a Campione" (cfr. punto 2 pag.
6), e che in concreto i beni importati non sono esenti da dazi (cfr. punto 4,
pag. 8): in particolare la AFD/DGD ha evidenziato l'esistenza di una pras-
si particolare per la quale l'IVA, in caso di importazione di beni in virtù di
un contratto d'appalto, è riscossa unicamente sul valore di mercato, ossia
il prezzo di vendita del bene praticato dal fornitore estero, più eventuali
spese accessorie (cfr. punto 5.4, pag. 10). Infine l'autorità inferiore ha sot-
tolineato che il Tribunale sia l'autorità competente, nella misura in cui la
decisione impugnata è stata adottata da un'autorità di seconda istanza,
rispettivamente giustifica il prelevamento delle spese processuali.
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Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire nel me-
rito della vertenza che qui ci occupa in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente
dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinanzi alla
scrivente autorità giudicante è retta dalla legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il Tribunale ha ri-
levato inoltre che, siccome la decisione del 2 agosto 2012, qui impugnata,
è stata adottata dalla Direzione del circondario di Lugano - quale autorità
di ricorso - susseguentemente alle decisioni di imposizione IVA dell'Ufficio
doganale di Chiasso Strada, la censura di incompetenza della presente
autorità giudiziaria è infondata (cfr. anche consid. 1.4.1).
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla leg-
ge (cfr. art. 52 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione resa dall'AFD/DC, fondata sul diritto
pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al paga-
mento di un importo a titolo di IVA. Comportando il medesimo un onere
pecuniario, è dato quindi l'interesse a ricorrere. Da qui la legittimazione
della ricorrente (cfr. art. 48 cpv. 1 PA).
1.4
1.4.1 Il Tribunale rileva quindi che l'eccezione di incompetenza decisiona-
le della AFD/DC, denunciata dalla ricorrente, sarà discussa contestual-
mente all'esame degli elementi di diritto sostanziale nella misura in cui si
tratta di sapere se il territorio doganale di Campione d'Italia debba essere
considerato svizzero in base ad accordi internazionali o al diritto consue-
tudinario internazionale.
1.4.2 La Società ha altresì censurato la carente "competenza giurisdizio-
nale" del Capo della Sezione tariffa e Regimi doganali nell'adottare la de-
cisione oggetto di ricorso, la quale avrebbe dovuto semmai essere sotto-
scritta dal Direttore del circondario doganale (cfr. ricorso pag. 3).
1.4.2.1 Il tema del diritto di firma e della sua delega è regolato a livello le-
gislativo dall'art. 49 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organiz-
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zazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), norma
che stabilisce i limiti del diritto di firma in nome del capo dipartimento
(cpv. 1 e 2) e che riconosce nel contempo ai direttori dei gruppi e degli uf-
fici la facoltà di regolare il diritto di firma nel loro settore di competenza
(cpv. 3). Quando è in discussione il diritto di firma di un funzionario in un
ambito che ricade nelle competenze di un determinato Ufficio federale, al
quale l'Amministrazione federale delle dogane può essere equiparato
(Ordinanza federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministra-
zione [OLOGA; RS 172.010.1], allegato I), occorre pertanto verificare se
lo stesso sia stato oggetto di una regolamentazione da parte di chi dirige
l'unità amministrativa in questione (sentenza TF 8G.115/2003 del 14 no-
vembre 2003 consid. 3; THOMAS SÄGESSER, Handkommentar zum Regie-
rungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, 2007, ad art. 49 n. 14 e 15).
La giurisprudenza ha inoltre ammesso che il vizio consistente nella sotto-
scrizione di una decisione da parte di una persona senza diritto di firma,
determinante dunque l'annullabilità dell'atto, può essere sanato allor-
quando essa viene in seguito confermata da chi effettivamente disponeva
del diritto di firma (sentenze TF 2C_1014/2012 del 13 novembre 2013
consid. 6.5 e 6.5.1; 2A.188/1994 dell'8 novembre 1994 consid. 5 e
2A.71/1994 del 28 settembre 1994 consid. 3d, nelle quali la persona che
aveva la facoltà di sottoscriverla aveva appunto ratificato l'originaria deci-
sione in sede di ricorso).
1.4.2.2 Orbene dagli atti di causa emerge che secondo il Regolamento in-
terno – il quale non appare per altro essere stato direttamente emanato
dai vertici dell'Amministrazione federale delle dogane, bensì dalla Dire-
zione di circondario medesima – la firma del Direttore del circondario è
necessaria per gli "affari" che coinvolgono autorità /amministrazioni (quali
Confederazione, Cantoni o Comuni), parlamentari, Regio Insubrica, Re-
gione Lombardia; diplomatici/rappresentanti consolari (eccetto casi pena-
li); sezioni delle associazioni del personale, sindacati; organizzazioni e-
conomiche; mass media interregionali (cfr. Regolamento interno DC Lu-
gano, Appendice 4 punto 1). Conseguentemente e nella misura in cui la
presente vertenza oppone la DGD a una società privata, la firma del Di-
rettore di circondario non sarebbe stata necessaria. Ma se anche così
non fosse, con scritto del 27 novembre 2013 il Direttore del Circondario,
in sede ricorsuale, ha confermato la decisione qui litigiosa, ossequiando
così ai parametri posti dalla giurisprudenza sopra citata, per sanare il vi-
zio della sottoscrizione da parte di una persona senza diritto di firma.
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Pagina 7
1.4.2.3 Ciò detto, la violazione di cui si duole la ricorrente - carente "com-
petenza giurisdizionale" del Capo della Sezione tariffa e Regimi doganali
- per chiedere l'annullabilità dell'atto impugnato, si rileva infondata.
1.5 Stante quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi
essere esaminato nel merito.
2.
La ricorrente, nel censurare l'incompetenza dell'autorità inferiore, ha con-
testato l'asserzione secondo la quale Campione d'Italia debba essere
considerato quale territorio doganale svizzero per effetto del diritto con-
suetudinario internazionale, con conseguente applicazione della legisla-
zione svizzera in materia doganale e in particolare l'errata applicazione
del principio di imposizione di tributi a titolo di IVA. A sostegno delle pro-
prie allegazioni la Società ha evidenziato che l'autorità inferiore fa riferi-
mento ad un giurisprudenza vetusta e "sorpassata", salvo poi sottolineare
che non esiste alcuna prassi consolidata, rispettivamente che sino ad og-
gi nessun tribunale si è espresso sull'appartenenza di Campione al terri-
torio doganale svizzero (cfr. pto 4). La ricorrente ha sostenuto quindi che,
considerata la recente introduzione dell'IVA nella legislazione svizzera - il
1° gennaio 1995 (cfr. pto 4.4) - "ben difficilmente si può ammettere l'esi-
stenza di una consuetudine formatasi in un lasso di tempo così breve"
(pto 4.4), che inoltre in passato "non risulta siano mai stati imposti dazi su
beni, merci e servizi importati a Campione d'Italia" (pto 4.6), che infine
l'opposizione del Comune (in separata procedura) alla pratica impositiva
è un elemento ulteriore che contrasta con l'esistenza di una consuetudine
così come indicato dall'autorità inferiore (pto 4.12).
3.
3.1 Il 1° maggio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 18 marzo
2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e la relativa ordinanza del 1° novem-
bre 2006 (OD; RS 631.01). Il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore la
nuova legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore
aggiunto (LIVA, RS 641.20) e la relativa ordinanza del 27 novembre 2009
(OIVA, RS 641.201). Conseguentemente, nella misura in cui i tributi IVA
richiesti risalgono a decisioni di imposizione del 16 dicembre 2011 e 13
marzo 2012, le precitate leggi sono applicabili da un punto di vista tempo-
rale.
3.2 Nello specifico le precitate leggi disciplinano la riscossione dei tributi
doganali (art. 1 let. b LD), ovvero dazi all'importazione e all'esportazione
(art. 6 let. f LD) quali l'IVA all'importazione (art. 50 e segg. LIVA), su merci
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Pagina 8
in entrata nel territorio doganale svizzero. In particolare sono reputati ter-
ritorio doganale svizzero il territorio nazionale svizzero e le enclavi doga-
nali estere, ma non le enclavi doganali svizzere (art. 3 cpv. 1 LD). Le en-
clavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale
per effetto di accordi internazionali o del diritto consuetudinario interna-
zionale (art. 3 cpv. 2 LD).
4.
Ciò detto, considerate le censure della ricorrente, il Tribunale procede
dunque ad esaminare se il Comune di Campione d'Italia debba essere
considerato territorio doganale italiano (consid. 5) oppure territorio doga-
nale svizzero (consid. 6) sulla base di un accordo internazionale (consid.
6.2) o di un diritto internazionale consuetudinario (consid. 7 e 8), con
conseguente applicazione della legislazione doganale svizzera e compe-
tenza per la AFD/DC nell'emanare la decisione qui litigiosa.
5.
5.1 Il territorio doganale ove si applicano le norme doganali di un Paese
coincide generalmente con il territorio politico del Paese considerato. Es-
sendo Campione parte della Repubblica Italiana, in virtù dei principi della
sovranità fiscale e della territorialità, occorre quindi esaminare la legisla-
zione italiana e comunitaria in materia, alfine di determinare se l'enclave
sia parte del territorio doganale italiano, rispettivamente dell'Unione euro-
pea della quale l'Italia è uno Stato membro.
5.2
5.2.1 La fonte normativa principale del diritto doganale comunitario è il
Regolamento CEE 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario [in seguito
CDC]). Esso regolamenta tutti gli aspetti delle operazioni doganali che si
svolgono nell'Unione Europea, elencando parimenti i principi generali su
cui si fonda la legge doganale comunitaria, unitamente al Regolamento
CEE 2454/1993 relativo alle Disposizioni di Attuazione al Codice Dogana-
le Comunitario (DAC). Tali regolamenti sono stati modificati negli anni, da
ultimo con il Regolamento CE 450/2008 che ha abrogato il Regolamento
CEE 2913/1992 e che ha istituito il Nuovo Codice Doganale Comunitario
(in seguito NCDC), in vigore dallo scorso 24 giugno 2009. In proposito va
rilevato che l'art. 3 NCDC definisce il territorio doganale della Comunità
che riferendosi al territorio della Repubblica Italiana, precisa segnatamen-
te che il Comune di Campione d'Italia non è compreso nel territorio doga-
nale della Comunità europea.
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Pagina 9
5.2.2 A queste fonti principali si affiancano una serie di altri regolamenti,
direttive e decisioni degli organismi comunitari che disciplinano diversi
aspetti con rilevanza doganale e tributaria (tariffa doganale, accordi prefe-
renziali con Paesi Terzi, restrizioni o divieti all'esportazione o all'importa-
zione, contingenti tariffari, restituzioni all'export, ecc.) soggetti a continue
modifiche e aggiornamenti. Una prima regolamentazione in materia di IVA
- a livello comunitario - è stata introdotta con la Direttiva 77/388/CEE del
Consiglio del 17 maggio 1977, inerente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (Sistema comu-
ne di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [Sesta Diret-
tiva IVA]), la quale negli anni ha subito oltre una trentina di modifiche. In
proposito il Consiglio ha quindi emanato la Direttiva 2006/112/CE del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiun-
to ("Direttiva IVA"), in vigore dal 1° gennaio 2007, senza modificare nella
sostanza la legislazione in vigore. Tale normativa, con riferimento alla sua
applicazione territoriale, precisa che sono esclusi dal suo campo di appli-
cazione, tra l'altro, anche una serie di territori che non fanno parte del ter-
ritorio doganale della Comunità. Tra questi territori figurano anche Cam-
pione d'Italia (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. f) e le acque italiane del Lago di Luga-
no (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. g).
5.3 Alla luce delle numerose normative comunitarie, un ruolo residuale è
assegnato alle singole discipline nazionali in materia doganale. In Italia la
legge doganale preesistente a quella comunitaria è il Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia doganale del 23 gennaio 1973 n. 43 (in
seguito T.U.L.D.), il quale regolamenta essenzialmente le procedure rela-
tive alle controversie doganali. Nello specifico l'art. 1 T.U.L.D., definendo il
concetto di linea doganale, precisa all'ultimo comma che il confine politico
che racchiude il territorio del Comune di Campione d'Italia non costituisce
linea doganale. Inoltre, unicamente il territorio circoscritto dalla linea do-
ganale costituisce il territorio doganale (art. 2 primo comma T.U.L.D.). Il
Testo Unico precisa altresì che il territorio del comune di Campione d'Ita-
lia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda
ed il confine politico doganale, costituiscono dei territori extra-doganali
(art. 2 ultimo comma T.U.L.D.). Nello specifico l'Italia ha quindi disciplinato
l'IVA con il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. La territorialità dell'imposta è regolata all'art. 7 lett. a), il quale dispo-
ne l'esclusione dall'imposizione dell'IVA per il territorio di Campione e del-
le acque italiane del lago di Lugano. Nello stesso senso il Decreto-legge
del Presidente della Repubblica 30 agosto 1993, n. 331 - armonizzante la
disciplina dell'IVA riguardante le disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali, sull'alcol, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati - che de-
A-4771/2012
Pagina 10
finisce che i territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione
d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi
dal territorio della Comunità economica europea (cfr. art. 16 cpv. 1) e
quindi non sono assoggettati all'imposta.
5.4 Stante quanto precede, né il NCDC, né il T.U.L.D. considerano Cam-
pione come parte del territorio doganale della Comunità europea, rispet-
tivamente della Repubblica Italiana.
6.
6.1 Come più sopra ricordato, sono invece reputati territorio doganale
svizzero il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere, ma
non le enclavi doganali svizzere (art. 3 cpv. 1 LD). Le enclavi doganali
estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di ac-
cordi internazionali o del diritto consuetudinario internazionale (art. 3 cpv.
2 LD).
6.2 A titolo di esempio, quali accordi internazionali che hanno istituito
un'enclave doganale si possono citare il Trattato di unione doganale con-
chiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del
Liechtenstein (RS 0.631.112.514), come pure il Trattato del 23 novembre
1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germa-
nia sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio
doganale svizzero (RS 0.631.112.136). Con riferimento alla questione qui
litigiosa, il Tribunale rileva che dal Messaggio concernente la nuova legge
sulle dogane del 15 dicembre 2003 (FF 2004 485) non emerge che con
l'Italia esista un disciplinamento a carattere internazionale sull'inclusione
di Campione d'Italia nel territorio doganale svizzero (FF 2004 509). Il Tri-
bunale evidenzia altresì che ancora oggi nessun accordo internazionale
specifico riguardante la situazione dell'enclave è stato sottoscritto tra
Confederazione elvetica e Repubblica Italiana e ciò malgrado le numero-
se negoziazioni avvenute tra le Parti contraenti.
6.3
6.3.1 A fronte di quanto sopra, resta quindi da determinare se esista un
diritto internazionale consuetudinario che riconosca Campione d'Italia
quale territorio doganale svizzero. Orbene, il Tribunale rileva che sia il
Tribunale federale - in una sentenza resa il 23 giugno 1972 (cfr. Archivio
di diritto fiscale svizzero [ASA], volume 41, pag. 261 e segg.) - sia il Con-
siglio federale - in una decisione dell'11 ottobre 1934 (cfr. Decisioni am-
ministrative delle autorità federali, fascicolo n. 8, n. 120, pag. 156 e segg.)
– come pure la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio na-
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Pagina 11
zionale svizzero (cfr. FF 1996 V 581, in particolare pag. 597), hanno rico-
nosciuto Campione quale territorio doganale svizzero. Anche la dottrina
svizzera (cfr. THOMAS COTTIER/DAVID HERREN, Kommentar zum Zollge-
setz, Martin Kocher/Diego Clavadetscher [editori], Berna 2009, n. 3 e
segg. ad art. 3 LD; REMO ARPAGAUS, Zollrecht in: Schweizerisches Bun-
desverwaltungsrecht, volume XII, 2. ed., Basilea 2007, n. 438; ALOIS CA-
MENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch zum Me-
hrwertsteuergesetz [MWSTG], 2. ed., Berna 2003, n. 100, pag. 49; ANNIE
ROCHAT PAUCHARD, . Kommentar zum Bundesgesetz über die
Mehrwertsteuer, Kompetenzzentrum MWST der Treuhand-Kammer [edi-
tore], Basilea 2000, n. 4 ad art. 3 vLIVA) e la dottrina internazionale (cfr.
PETER WITTE, Zollkodex mit Durchführungsverordnung und Zollbefreiun-
gsverordnung, 5. ed., Monaco 2009, n. 9 ad art. 3 ZK; RAINER WEYMÜL-
LER in Eberhard Dorsch, Zollrecht: Recht des grenzüberschreitenden Wa-
renverkehrs. Kommentar, 3. ed., Monaco 2004, n. 39 ad art. 3 ZK; BEN
J.M. TERRA, Community Customs Law. A Guide to the Customs Rules on
Trade between the [Enlarged] EU and Third Countries with Value Added
Tax on Importation and Exportation, volume I, L'Aia/Londra/Boston 1995,
Allegato al capitolo I, n. 6.3, pag. 105) sono del medesimo avviso nel
considerare Campione d'Italia quale di territorio doganale svizzero.
6.3.2 In questo senso, infine, anche il Ministero delle finanze italiano
(cfr. Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, nella sua
pubblicazione "Il territorio doganale", Istruzioni di servizio, edita a Roma
nel 1985), nonché la Corte dei Conti europea che evidenzia come "Italia e
Svizzera hanno trovato un modus vivendi in virtù del quale Campione è
considerata ai fini doganali facente parte del territorio svizzero (cfr. Rela-
zione speciale n. 2/93 concernente il territorio doganale della Comunità e
i regimi di scambio connessi, in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
27 dicembre 1993).
6.4 Ciononostante, considerate le puntuali censure della ricorrente e
l'evoluzione legislativa continua, il Tribunale ritiene di valutare nuovamen-
te l'esistenza o meno di un diritto internazionale consuetudinario che con-
sideri il Comune di Campione d'Italia quale territorio doganale svizzero
(consid. 7 e 8).
7.
7.1 Il diritto internazionale, le cui fonti sono codificate all'art. 38 dello Sta-
tuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945
(RS 0.193.501), regola in particolare il rapporto tra gli Stati. Le norme di
diritto internazionale contrattuali si basano sul diritto consuetudinario il
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quale è codificato nella Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul di-
ritto dei trattati (CV, RS 0.111, entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno
1990), la quale tuttavia non è applicabile in casu visto l'assenza di uno
specifico trattato riguardante l'enclave di Campione d'Italia.
7.2
7.2.1 La consuetudine internazionale figura tra le fonti giuridiche più im-
portanti del diritto internazionale elencate nell'art. 38 dello Statuto della
Corte internazionale di Giustizia (cfr. La relazione tra il diritto interna-
zionale e il diritto nazionale, Rapporto del 5 marzo 2010 del Consiglio fe-
derale, FF 2010 2015, 2029). Il diritto consuetudinario (diritto non promul-
gato) è una forma di diritto originario che, nonostante una certa suprema-
zia del diritto formalmente promulgato, può essere messo sullo stesso
rango di quest'ultimo (DTF 94 I 305 consid. 1). La sua forza deriva dalla
consuetudine (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo. Parte generale,
Cadenazzo 2002, pag. 74 e segg.; IAN BROWNLIE, Principles of Public In-
ternational Law, 7a. edizione, Oxford 2008, pag. 6 e segg. [con ulteriori ri-
ferimenti]; JÖRG PAUL MÜLLER/LUZIUS WILDHABER, Praxis des Völker-
rechts, 3a. edizione, Berna 2001, pag. 13 e segg.). Si parla di diritto con-
suetudinario internazionale se gli Stati agiscono in un determinato modo
nella convinzione di adempiere un obbligo giuridico. La creazione di diritto
consuetudinario presuppone due elementi che la giurisprudenza costante
della Corte internazionale di Giustizia vaglia separatamente: una ripeti-
zione nel tempo di determinati modi di agire da parte degli Stati ("uso co-
mune" come elemento oggettivo) e la loro convinzione di
adempiere un obbligo giuridico (la cosiddetta opinio iuris come elemento
soggettivo; FF 2010 2032 con riferimenti). L'uso comune si può accertare
attraverso un esame e un confronto di tutti gli atti statali appropriati e me-
diante altri studi empirici, ad esempio nell'ambito di organizzazioni inter-
nazionali. La prova della convinzione giuridica di regola viene spesso de-
dotta dall'uso comune. In altre parole, la valutazione della prassi comune
degli Stati e delle sue caratteristiche (durata, uniformità e diffusione geo-
grafica) permettono di trarre conclusioni e fare valutazioni in merito alla
convinzione giuridica. La prassi comune degli Stati deve rafforzare un os-
servatore oggettivo nella convinzione, basata sul principio della fiducia di
poter contare in futuro su un comportamento degli Stati uguale e confor-
me all'uso. La norma di diritto internazionale consuetudinario esplica in
generale il suo effetto giuridicamente vincolante nei confronti di tutti i sog-
getti di diritto internazionale interessati dal suo contenuto. Con particolare
riferimento al caso di specie, si sottolinea che il diritto consuetudinario in-
ternazionale non esplica soltanto effetti giuridici universali, bensì può na-
scere anche su scala regionale o bilaterale (FF 2010 2032 con riferimenti;
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Pagina 13
cfr. anche SCOLARI, op. cit., pagg. 74 e 75 con i vari riferimenti giurispru-
denziali).
7.2.2 Soltanto se uno Stato si oppone costantemente alla creazione di
una norma consuetudinaria, dando a intendere con ripetute proteste che
non è disposto a riconoscerle un effetto vincolante (cosiddetto persistent
objector), esso non è vincolato da tale norma. Opponendosi, uno o più
Stati non possono impedire la nascita di una norma di diritto consuetudi-
nario, ma possono sottrarsi alla sua applicazione. Una volta creata una
norma di diritto consuetudinario, è invece praticamente impossibile per
uno Stato sottrarsi all'effetto vincolante di una norma consuetudinaria già
invalsa (subsequent objector; FF 2010 2032 e 2033). Secondo la giuri-
sprudenza del Tribunale federale, l'applicazione di una norma per una
decina di anni soltanto non è sufficiente per formare un diritto consuetu-
dinario, specie nel campo fiscale; la soppressione o la modificazione del
diritto fiscale scritto attraverso il diritto consuetudinario è esclusa. La
semplice inapplicazione di una norma non costituisce di per sé diritto
consuetudinario; è pure inammissibile la formazione di un diritto comune
mediante la concessione di deroghe, che avrebbe come conseguenza la
modificazione del diritto scritto. Infine per via consuetudinaria non si pos-
sono segnatamente mettere a carico dei cittadini nuove imposte od altre
obbligazioni fiscali (DTF 94 I 305 consid. 3 e rif.; cfr. SCOLARI, op. cit.,
pag. 75)
7.3 Per conoscere lo statuto di Campione d'Italia si ripercorreranno quindi
gli accadimenti storici che hanno contraddistinto la stretta relazione del
Comune di Campione con il Canton Ticino sino ai giorni nostri, riferendo-
si, oltre che alla documentazione prodotta dalle parti, all'annesso alla Di-
chiarazione di cooperazione tra la Repubblica e Cantone Ticino e il Co-
mune di Campione d'Italia sottoscritta il 6 settembre 2011 (consultabile su
/estero, selezionando "Accordi internazionali") che, assieme alla
pubblicazione Storia di Campione dall'VIII secolo ai giorni nostri (Fabrizio
Mena, AA.VV., Milano 2007), illustra la storia dell'enclave.
8
8.1 L'esistenza dell'insediamento di Campione risale al I. secolo A.C.
quando la Roma del periodo imperiale decise di creare un baluardo di-
fensivo contro la discesa del popolo nordico dei Reti nel mezzo dell'arco
alpino. In seguito, durante l'Alto Medioevo, Campione fu luogo di inse-
diamento dei Longobardi. Nel 777 D.C., grazie ad un lascito da parte di
un ricco possidente locale, il villaggio divenne feudo della Basilica di
S. Ambrogio di Milano. I campionesi godettero sin d'allora di trattamenti
A-4771/2012
Pagina 14
particolari, sia in quanto feudo ambrosiano semi-indipendente sia in virtù
del fatto che essi venivano trattati come gli abitanti della Valle di Lugano.
Ciò stando a significare che veniva concessa loro l'esenzione dei dazi e
dei pedaggi, il libero commercio al mercato di Lugano nel quale i campio-
nesi vendevano legna dei loro boschi, il reciproco diritto di pesca nelle
acque dei due Comuni, le prestazioni militari in caso di guerra e di pesti-
lenza da parte di Campione alla Svizzera (e non a Milano), nonché l'intol-
leranza oltre i tre giorni sul territorio campionese di individui banditi da
Lugano e altri villaggi: Campione era dunque "vincolato alle leggi Svizze-
re, come anche perché contribuisce i tributi allo Stato Svizzero, e persino
concorre, occorrendo, al contingente in verso del solo Svizzero" (cfr. Il vi-
cario Carboni al balivo di Lugano, 13 febbraio 1797 in AA. VV., op. cit., n.
12, pag. 109).
Il feudo ambrosiano ebbe termine nel 1797 allorquando Campione venne
annesso alla nuova Repubblica Cisalpina. "L'attacco alle antiche agevo-
lazioni daziarie, l'introduzione del fisco basato sull'imposta diretta e l'odia-
tissima coscrizione militare furono novità vissute traumaticamente dalla
popolazione" di Campione (cfr. AA. VV., op. cit., pag. 104 con rinvii). Nel
periodo seguente, la Confederazione svizzera, su richiesta del governo
ticinese, rivendicò il territorio di Campione in più occasioni tra cui anche al
Congresso di Vienna e di Parigi, ma senza successo. "Sollecitato a forni-
re riscontri precisi, il governo ticinese riuscì a produrre solo una relazione
fondata sulla "tradizione, e la voce pubblica", nella quale l'"alto dominio"
della Confederazione era ricondotto a una serie di consuetudini e accordi
ben riconosciuti: tra cui, i contributi campionesi alla leva svizzera "con
una quota di uomini e in denaro", la condivisione del regime daziario del
baliaggio e degli stessi diritti relativamente all'acquisto di sale, l'equipara-
zione dei campionesi ai luganesi nel "diritto di ereditare, acquisir beni sta-
bili, domiciliarsi, senza "le formalità ed aggravi" cui andavano soggetti i fo-
restieri (…)" (cfr. AA.VV., op. cit., pag. 114 con rinvii).
Nel 1815, a seguito della sconfitta di Napoleone, la Lombardia passò sot-
to il governo degli austriaci; Campione venne quindi incorporato al Regno
Lombardo-Veneto. Anche in questo periodo Campione e Lugano erano
legati da svariati interessi. Nel 1848 furono quindi i campionesi medesimi
a chiedere al Consiglio di Stato ticinese l'annessione al Canton Ticino,
fondandosi perlopiù su "considerazioni essenzialmente di natura econo-
mica: quali […] la dipendenza del villaggio dall'economia ticinese e la
mancanza di comunicazioni dirette con l'Italia […], ma soprattutto il carat-
tere ancora provvisorio delle concessioni appena ottenute in materia da-
ziaria." (cfr. AA. VV., op. cit., pag. 129). Il Consiglio di Stato ticinese so-
A-4771/2012
Pagina 15
stenne la richiesta dell'enclave al Vorort che a sua volta sottopose la ri-
chiesta alla Dieta, la quale tuttavia la respinse per opportunità politica.
Terminata la dominazione austriaca con la seconda guerra di indipenden-
za italiana e la costituzione del Regno d'Italia nel 1861, i due governi de-
cisero una revisione della linea di confine. Tali trattative portarono alla
Convenzione del 5 ottobre 1861 tramite la quale, per quanto riguarda
Campione, veniva ceduto alla Svizzera, in via definitiva, il territorio della
Costa di San Martino e della Casaccia, situati sulla riva opposta a Cam-
pione. Campione di S. Ambrogio di Milano veniva quindi a costituire una
vera e propria enclave italiana in territorio svizzero (cfr. AA. VV., op. cit.,
pag. 137 e segg. nonché doc. 9 prodotto dal ricorrente).
In pieno fascismo, si cercò di introdurre delle misure per "italianizzare" il
territorio campionese, tuttavia senza successo. Nel 1944, per la sua posi-
zione in territorio svizzero e quindi neutrale, fu il solo comune del Nord
Italia a non aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Inoltre dal medesimo
anno, "l'unica moneta avente corso legale in Campione è quella svizze-
ra", in accordo con il Ministero del Tesoro italiano. Durante il regime fasci-
sta la Svizzera ha considerato Campione "compreso nella propria zona
doganale" e l'Italia l'ha a sua volta ritenuto "fuori della propria zona doga-
nale", come da studi della commissione interministeriale del 1934 e dal
testo unico del 25 settembre 1940, per evitare di "contingentare e razio-
nare permanentemente tutte le merci destinate a Campione". Campione
era dunque parificato a un comune svizzero, le derrate erano fornite dal
paese confinante con la tessera annonaria svizzera e nell'immediato do-
poguerra vi provvedeva l'Ufficio comunale economia di guerra dipendente
dall'Ufficio cantonale ticinese di Bellinzona; le merci - prodotti industriali,
alimentari e altro - erano acquistate sul mercato svizzero "per ragioni di
convenienza, sia di comodità che di necessità", cioè per evitare dazi. Le
merci importate dall'Italia erano soggette a dazio doganale svizzero, quel-
le dalla Confederazione a imposte indirette all'origine. Gli operai e impie-
gati attivi in Svizzera erano soggetti alle imposte dirette elvetiche (…)",
(cfr. AA. VV., op. cit., pag. 164 e segg).
Nel corso degli ultimi decenni sino ad oggi, l'enclave ha sviluppato - ancor
più - un'importante interconnessione con il Canton Ticino. A Campione la
moneta a corso legale è la valuta svizzera, i veicoli sono immatricolati in
Svizzera e di conseguenza le patenti di guida sono svizzere, i servizi tele-
fonici e telegrafi sono svizzeri, come pure gli stipendi sono corrisposti in
franchi svizzeri (cfr. Statuto del Comune di Campione d'Italia, pag. 1, dos-
sier DGD). I tratti nazionali italiani restano invece quelli di sovranità politi-
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Pagina 16
co-giudiziaria: l'appartenenza alla Repubblica Italiana entro il distretto del-
la corte d'appello di Milano, circondario del tribunale e mandamento della
pretura di Como. Speciali sono invece le norme che esentano dalle re-
sponsabilità penali sull'esportazione o la costituzione all'estero di disponi-
bilità valutaria e i privilegi nel movimento delle merci (decreto ministeriale
20 novembre 1967), sollevate da formalità valutarie e dal benestare per
l'import-export" (cfr. AA. VV., op. cit., pag. 166).
8.2 Con particolare riferimento alla questione daziaria, ad ulteriore com-
prova dell'appartenenza di Campione al territorio doganale svizzero, va
ricordato quanto segue (per un'esposizione ancor più esaustiva cfr. sen-
tenza TAF A-3776/2010 del 16 agosto 2012, consid. 6.2).
8.2.1 "Nel 1801, il prefetto nazionale del Cantone di Lugano assicurava
che nei secoli precedenti i campionesi non erano mai stati soggetti alla
dogana di Lugano, come non lo erano in quel momento. […] Il regime do-
ganale ticinese dei primi tre decenni dell'Ottocento, probabilmente limitato
alla riscossione di dazi sulla terraglia e sulla legna esportate da Campio-
ne, così come sulla "terra cresta" di Caslano destinata alla fabbrica
dell'enclave - mentre ne erano esenti le altre merci, i cosiddetti prodotti
"del suolo" - dovette risultare sopportabile per l'economia campionese,
come ci viene indirettamente testimoniato dall'assenza di contestazioni.
Le cose cambiarono nel 1831 con l'approvazione di una nuova legge can-
tonale che introduceva il dazio su tutte le merci da e per Campione.
Si trattava di un provvedimento che rischiava di compromettere gli equili-
bri della comunità. Il comune interpose ricorso presso il governo ticinese,
onde "ottenere la franchigia dai dazi cui i suoi abitanti furono sottoposti
con innovazione sconosciuta", fondandosi sul "dichiarato" del 1683 che
equiparava i campionesi ai vicini di Lugano e degli "altri Comuni ove esi-
stono i loro possessi, liberi di estrarre da quelli i grani vini ed altri prodotti"
(cfr. AA. VV., op. cit., pag. 125 segg.). L'insuccesso di questa istanza non
scoraggiò i campionesi, che nella primavera dell'anno successivo, con-
cordarono con Arogno una petizione al Gran Consiglio finalizzata a otte-
nere facilitazioni in materia daziaria, stante la loro "particolare ubicazione
geografica". Queste rivendicazioni vennero parzialmente accolte dall'au-
torità cantonale, che nel dicembre 1834, "avuto riguardo alla località di cui
trovasi il Comune Lombardo di Campione, ed alle relazioni immediate di
commercio coi circondanti Comuni Ticinesi", ridusse alla metà il dazio su
"tutti i generi ed articoli che dal territorio di Campione si importano nella
giurisdizione Ticinese, e che da questa si esportano in quella di Campio-
ne a semplice uso e consumo de' suoi abitanti. Ai campionesi tale misura
apparve illusoria e palliativa" (cfr. AA. VV., op. cit., pag. 126).
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Pagina 17
8.2.2 Solo nel 1840 il parlamento ticinese concesse alcune importanti fa-
cilitazioni: "i campionesi vennero esentati dal dazio di uscita dal Ticino per
"tutti gli oggetti necessari alla vita" e di fatto parificati ai ticinesi per le im-
portazioni delle "minuzie" dall'Italia". Alle due fabbriche di terraglia venne-
ro riconosciute notevoli riduzioni sulle importazioni della materia prima
(…) e sull'esportazione di prodotti finiti" (cfr. AA. VV., op. cit., pagg. 126-
127). Il Consiglio di Stato ticinese, sollecitato anche dal Direttorio federa-
le, "lasciò cadere le ultime riserve nel 1846 adottando l'idea già più volte
espressa che, in materia daziaria, Campione venisse "considerato come
Ticinese". Il provvedimento, che l'autorità cantonale riteneva provvisorio e
condizionato al raggiungimento di altri "accomodamenti fra i due Gover-
ni", non venne mai revocato e costituì la premessa dell'integrazione
dell'economia campionese in quella cantonale (cfr. AA. VV., op. cit., pag.
127 con i vari rinvii ivi citati).
8.2.3 Con la nascita dello Stato federativo nel 1848 la sovranità in materia
di diritti doganali passò completamente dai Cantoni alla Confederazione
elvetica (cfr. FF 2004 488 e segg.). Il primo testo legislativo svizzero pro-
mulgato nella materia fu la legge sui pedaggi del 30 giugno 1849, la quale
fu sostituita dalla successiva legge sui pedaggi del 27 agosto 1851. La
legge federale sulle dogane del 28 giugno 1893, subì una prima revisione
il 1° ottobre 1925 (cfr. FF 1924 21). In questo contesto, si rileva che nel
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale del 10 giugno 1924 (volume II,
pagg. 114 e segg.), relativo alle discussioni della Commissione compe-
tente in merito alla revisione legislativa, con riferimento all'art. 2 cpv. 4
vLD, inerente la definizione del termine di "Zollanschlüssen", il relatore
indicò che il territorio italiano di Campione era assoggettato alla legisla-
zione doganale svizzera.
9.
A fronte di quanto sopra emerge in modo chiaro che il territorio di Cam-
pione di Italia è stato considerato ripetutamente nel tempo quale territorio
doganale svizzero, sia dal Governo svizzero che dal Governo italiano: in
proposito lo scritto "Nota verbale" del 15 gennaio 2010 del Ministero degli
Affari esteri, in cui si respinge sostanzialmente l'appartenenza di Campio-
ne al territorio doganale e fiscale svizzero, non può modificare la prassi
sino ad oggi mantenuta. Italia e Svizzera hanno dato prova della loro
convinzione di adempiere un obbligo giuridico nel riconoscere Campione
quale territorio doganale svizzero, anzi proprio con riferimento all'IVA en-
trambi gli Stati hanno considerato Campione quale territorio doganale
svizzero con applicazione della legislazione svizzera in materia.
A-4771/2012
Pagina 18
Conseguentemente questo Tribunale constata l'esistenza di un diritto
consuetudinario internazionale e respinge le censure – sollevate dalla ri-
corrente – di incompetenza della AFD/DC nell'emanare la decisione qui li-
tigiosa e di inapplicabilità della legislazione doganale svizzera.
10.
Orbene alla luce di quanto precede, considerate l'applicazione della legi-
slazione svizzera in materia di IVA alle operazioni litigiose, il Tribunale
procede in concreto ad analizzare se la stessa sia stata applicata in modo
corretto dall'istanza inferiore (consid. 10.1) rispettivamente se gli oggetti
importati possano beneficiare di esenzione (consid. 10.2).
10.1
10.1.1 La Confederazione svizzera riscuote dal 1995 un'imposta generale
sul consumo con deduzione dell'imposta precedente, in ogni fase del pro-
cesso di produzione e di distribuzione. Lo scopo di tale imposta, sancita
all'art. 130 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101) – è l'imposizione del consumo finale non
imprenditoriale sul territorio svizzero. Alfine di perseguire l'imposizione del
consumo di prestazioni, la Confederazione, da una parte, impone la cifra
d'affari realizzata in Svizzera, dall'altra riscuote un'imposta sulle importa-
zioni di beni dall'estero, ovverosia il mero passaggio di un bene attraverso
la frontiera doganale svizzera. Senza l'imposta sull'importazione, i beni
importati dall'estero sarebbero difatti avvantaggiati rispetto a quelli forniti
sul territorio svizzero (cfr. risposta del Consiglio federale del 31 maggio
2006 all'Interpellanza "IVA e distorsione della concorrenza", depositata in
Consiglio nazionale dal deputato Luc Barthassat il 23 marzo 2006).
La facoltà di riscuotere l'IVA decadrà alla fine del 2020 (cfr. art. 196 ci-
fra 14 cpv. 1 lett. a cifra 1 Cost., già art. 8 cpv. 2 lett. a disposizione transi-
toria vCost.). Proprio da quest'ultima normativa costituzionale – accettata
con votazione popolare del 26 settembre 2009 in vigore dal 1° gennaio
2011 (RU 2010 3821 nonché FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759
3761 7599) deriva il principio della territorialità dell'IVA e costituisce il fon-
damento del cosiddetto "principio del paese di destinazione", concretizza-
to nell'OIVA (cfr. SCHALLER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, TVA annotée,
Zurigo 2005, n. 4.1 ad art. 1 vLIVA con riferimenti ivi citati, pag. 25).
La territorialità è quindi una condizione fondamentale della legge, poiché
in linea di principio soggiacciono ad imposizione unicamente le operazioni
eseguite sul territorio svizzero (cfr. MARCO MOLINO, Temi scelti relativi
all'applicazione dell'IVA, in: CFPG, Problemi emergenti di diritto pubblico,
Lugano 2001, pag. 60, pto. 2; PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE
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Pagina 19
TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Basilea 2009, n. 303, pag. 86 con riferi-
menti ivi citati).
10.1.2 L'imposta all'importazione si differenzia sotto molteplici aspetti
dall'imposta sulle operazioni realizzate su territorio svizzero. Le principali
differenze risiedono nell'oggetto dell'imposta, nell'assoggettamento sog-
gettivo e nella procedura di riscossione, motivo per cui, il legislatore ha
regolato questi due tipi di imposta, sia nell'ordinanza del 22 giugno 1994
concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA) che nella vLIVA e così
pure nella vigente LIVA, in due titoli distinti. La natura diversa di questi
due tipi di imposta è in tal modo enunciata in maniera univoca (cfr.
SCHALLER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op. cit., art. 72 vLIVA con i vari
riferimenti giurisprudenziali ivi citati nonché art. 73 cpv. 1; MOL-
LARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 271, pag. 670). Pertanto, il
carattere oneroso dell'operazione non è una condizione per la percezione
dell'imposta sull'importazione. Il transito della merce attraverso la frontie-
ra è sufficiente per far nascere il diritto alla riscossione dell'imposta
(cfr. SCHALLER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op. cit., art. 72 vLIVA con i
vari riferimenti giurisprudenziali ivi citati). La riscossione dell'imposta sulle
operazioni eseguite sul territorio svizzero si basa esclusivamente sul
principio dell'autotassazione mentre la procedura di riscossione dell'im-
posta sull'importazione si fonda su di una tassazione mista (cfr. SCHAL-
LER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op. cit., art. 72 vLIVA con i vari riferi-
menti giurisprudenziali ivi citati).
10.1.3 L'art. 1 cpv. 2 LIVA indica che la Confederazione riscuote a titolo
d'imposta sul valore aggiunto un'imposta sull'importazione di beni (impo-
sta all'importazione) in territorio svizzero, dove per territorio svizzero si in-
tende il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere secondo
l'art. 3 let. a LIVA. L'art. 50 LIVA prevede che la legislazione doganale è
applicabile all'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono ta-
le norma non vi deroghino; tale rinvio è recepito dalla legge sulle dogane
all'art. 1 lett. c LD, il quale recita che la LD disciplina la riscossione dei tri-
buti esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che
spetti all'Amministrazione federale delle dogane (art. 1 lett. c LD). Inoltre
è assoggettato all'imposta chi è debitore doganale, segnatamente la per-
sona per conto della quale la merce è importata (art. 51 cpv. 1 LIVA e 70
cpv. 2 let. c LD); mentre soggiacciono all'imposta l'importazione di beni,
compresi le prestazioni di servizi e i diritti contenuti (art. 52 cpv. 1 lett. a
LIVA). Quanto al debito fiscale, esso sorge simultaneamente all'obbli-
gazione doganale (art. 56 cpv. 1 LIVA e 69 LD). Infine l'imposta sull'impor-
tazione è riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane che emana
A-4771/2012
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le disposizioni e le decisioni necessarie (art. 62 cpv. 1 LIVA). Da quanto
precede, occorre constatare come la normativa doganale e il diritto d'as-
soggettamento all'imposta sul valore aggiunto all'importazione siano in-
trinsecamente correlati.
10.1.4 Dalle emergenze istruttorie risulta che Campione d'Italia è com-
preso nel territorio doganale svizzero sulla base del diritto consuetudina-
rio, con conseguente applicazione dell'IVA all'importazione. La
A._______., per conto della quale la B._______ ha importato la merce, è
quindi la debitrice del tributo in base alla legislazione doganale.
10.2
10.2.1 Orbene, considerato che la Società ha contestato solamente l'ap-
plicazione della LIVA all'operazione litigiosa, senza censurare la procedu-
ra di calcolo adottata dall'autorità inferiore, ma anzi ammettendo "in su-
bordine", […] la "deduzione" da essa operata rispetto al calcolo dell'auto-
rità di prima istanza, qualora il ricorso venisse respinto (ricorso pag. 7), il
Tribunale ritiene di analizzare a questo stadio unicamente un'eventuale
esenzione dall'imposta.
10.2.2 In proposito gli artt. 53 LIVA e 113 OIVA definiscono i beni esenti
da IVA. Le esenzioni dell'art. 53 LIVA corrispondono a quelle già previste
dall'art. 74 cifra 2 vLIVA nella versione in vigore a partire dal 1° maggio
2007 (RU 2007 1411, pag. 1457). Secondo la prassi vigente sotto l'egida
della predetta norma, l'enumerazione delle esenzioni all'importazione in-
dicata nella legge è da considerarsi esaustiva. L'esenzione all'importazio-
ne è infatti un'eccezione alla regola generale dell'imposizione. Queste ec-
cezioni non devono essere ammesse con facilità, di modo che le esen-
zioni vanno applicate in maniera restrittiva (cfr. sentenza TAF A-817/2013
= DTAF 2013/42, consid. 4.4.1 e riferimenti, in particolare: sentenza del
Tribunale federale 2A.372/2006 del 21 gennaio 2008 consid. 3 con rinvii;
sentenza del Tribunale amministrativo federale
A-6436/2011 del 18 settembre 2013 consid. 3.2.3 con rinvii; MOL-
LARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 260 n. 336 e pag. 407
n. 736 seg. con rinvii; SCHALLER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op.cit.,
pag. 317; sul concetto restrittivo delle esenzioni cfr. pure DTF
2C_518/2013 del 1° novembre 2013, consid. 2.3.2; DTF 2C_1049/2011
del 18 luglio 2012 = ASA 81 n. 81, pag. 509 segg, consid. 4.3; DTF
2A.372/2006 del 21 gennaio 2008 = ASA 76 n. 11/12, pag. 800 segg.,
consid. 3). Tale prassi può essere senz'altro applicata, mutatis mutandis,
all'art. 53 LIVA, detta disposizione avendo di fatto ripreso quanto indicato
nell'art. 74 cifra 2 vLIVA precisando i casi d'esenzione. Nella misura in cui
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l'enumerazione di cui ai disposti di legge predetti è da considerarsi esau-
stiva e le parti di costruzioni e gli accessori per tubi - in esame - importate
non sono contemplate dai predetti disposti di legge, significa che essi so-
no assoggettati all'IVA, senza alcuna esenzione.
11.
Per quanto precede, il gravame deve essere integralmente respinto con
conseguente conferma della decisione impugnata.
12.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1
segg. Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripeti-
bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS
173.320.2]). In proposito la richiesta di esenzione delle stesse alla luce
dell'art. 84 LIVA risulta infondata nella misura in cui tale disposto di legge
non concerne l'imposta all'importazione in esame, regolata unicamente al
Titolo quinto. Tali spese sono stabilite in fr. 1'000.-- (art. 4 TS-TAF), impor-
to che verrà compensato con l'anticipo del medesimo importo versato l'8
ottobre 2012.
13.
Visto l'esito del ricorso non vengono assegnate ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a fr. 1'000.– sono poste a carico della ricorrente
e compensate con l'anticipo spese dell'8 ottobre 2012.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. … e …; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Michael Beusch Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
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