Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A4774/2011
Sen t e n z a d e l 2 5 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Alain Chablais e Jérôme Candrian,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti A._______,
rappresentata da B.________, e C._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM,
rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne,
autorità inferiore,
e
Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1701 Friborgo,
prima istanza.
Oggetto tasse di ricezione televisive.
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Fatti:
A.
La signora A._______ è annunciata per la ricezione privata dei
programmi radiofonici e televisivi presso Billag SA a partire dalla sua
fondazione, e meglio dal 1° gennaio 1998.
B.
Il canone per la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi è stato
regolarmente pagato dalla signora A._______ fino al 30 settembre 2008.
C.
In data 17 ottobre 2008 la signora A._______, per il tramite del suo
rappresentante, ha ritornato a Billag SA la fattura del 1° ottobre 2008
concernente il quarto trimestre del 2008 indicando testualmente "Causa
trasferimento casa anziani, dato disdetta ½ agosto".
D.
Con scritto del 20 novembre 2008, Billag SA ha chiesto alla signora
A._______ di comunicare se nella camera da lei occupata erano presenti
degli apparecchi radiofonici o televisivi funzionanti. Billag SA ha inoltre
informato la contribuente che, nell'affermativa, avrebbe dovuto produrre
un'attestazione ufficiale indicante il livello di cure alle quali era sottoposta
e la data del loro inizio.
E.
Con messaggio di posta elettronica del 22 dicembre 2008 – ritenendo di
aver già comunicato tale evenienza con lettera del 13 agosto 2008 – la
signora A._______, per il tramite del suo rappresentante, ha ribadito a
Billag SA di essere degente presso la casa anziani D._______ di
E._______ a partire dal mese di agosto del 2008 ed ha chiesto
l'annullamento del sollecito di pagamento della fattura succitata.
F.
Con scritto del 21 gennaio 2009, il signor B._______, facendo riferimento
ai precedenti scritti del 13 agosto 2008 e 22 dicembre 2008, ha
confermato una volta ancora a Billag SA che la sua rappresentata
soggiorna stabilmente presso la casa anziani D._______ di E._______.
G.
Con decisione del 2 febbraio 2009, in considerazione del citato annuncio
del 17 ottobre 2008, Billag SA ha concesso alla signora A._______
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l'esenzione dal pagamento del canone di ricezione di programmi
radiofonici e televisivi a far tempo dal 1° novembre 2008.
H.
Con scritto del 25 giugno 2010, il rappresentante della signora A._______
ha interposto ricorso presso l'Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM) chiedendo l'annullamento della decisione citata e dei
successivi richiami da parte di Billag SA posto che la sua assistita è
entrata in casa per anziani – dandone immediata comunicazione – già a
partire dal mese di agosto del 2008.
I.
Con scritto del 18 luglio 2011 la Casa per anziani D._______ di
E._______ ha certificato che la signora A._______ è degente presso la
struttura dal 13 agosto 2008 e che nella sua camera non sono installati
apparecchi televisivi o radiofonici.
J.
Con decisione del 26 agosto 2011 l'UFCOM ha anzitutto ritenuto che, con
il ricorso del 25 giugno 2010, il termine di 30 giorni per impugnare la
decisione di Billag SA è stato rispettato, posto che quest'ultima non è
stata in grado di provare la data di notificazione dell'atto citato. Nel merito,
l'autorità inferiore ha respinto il ricorso inoltrato dalla signora A._______,
confermando la decisione di Billag SA.
K.
In data 29 agosto 2011, la signora A._______ (di seguito: la ricorrente) ha
inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale evocando in
buona sostanza le stesse motivazioni prodotte in sede di ricorso dinanzi
all'UFCOM (di seguito: autorità inferiore).
L.
Billag SA e l'autorità inferiore, chiamate a pronunciarsi sul gravame, si
sono sostanzialmente riconfermate nelle motivazioni espresse in
occasione delle rispettive decisioni.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito
della vertenza.
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Diritto:
1.
1.1.
Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFCOM, che è un Ufficio federale
subordinato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ai sensi dell'art. 33 lett. d
LTAF.
1.3. La ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità
inferiore. Inoltre, in quanto destinataria della decisione impugnata, che
conferma la decisione del 2 febbraio 2009 di Billag SA, la ricorrente è
particolarmente toccata dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale
e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art.
48 PA). Tanto più visto che il provvedimento avversato comporta un
onere pecuniario. La ricorrente è pertanto legittimata ad aggravarsi contro
di essa.
1.4. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma ed al
contenuto dell'atto di ricorso (artt. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo
scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della
massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia
limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157
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consid. 1°; DTF 121 V 204 consid. 6c; sentenza del Tribunale
amministrativo fedederale A5881/2007 del 29 settembre 2009 consid.
1.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed. Zurigo 1998, n. 674 e
segg.).
Inoltre, secondo l'art. 13 PA, anche nell'ambito della massima d'ufficio
che regge ogni procedura amministrativa (art. 12 PA), la parte che
pretende che venga resa una decisione a suo favore deve collaborare
all'amministrazione delle prove (su queste questioni, v. DTF 130 II 482
consid 3.2)
3.
3.1. Giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla
radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), chi tiene pronti all'uso o mette in
funzione apparecchi atti a ricevere programmi radiofonici o televisivi
deve pagare un canone (DTF 121 II 183, consid. 3; decisione del
Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006, consid. 2.3). Il
canone di ricezione è prelevato indipendentemente dal fatto che il
detentore di tali apparecchi li utilizzi o meno (sentenza del Tribunale
amministrativo federale A2254/2006 del 31 maggio 2007 consid. 4.2 e
rif. cit.).
3.2. Per l'art. 68 cpv. 35 LRTV, il detentore deve annunciarne il
possesso. Egli deve inoltre annunciare tutte le ulteriori modifiche
concernenti la fattispecie. Sempre per la medesima norma, l'obbligo di
pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui
per la prima volta l'apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all'uso o
è stato messo in funzione e termina allo scadere del mese in cui tutti gli
apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all'uso,
tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato
all'organo di riscossione del canone. Da essa risulta quindi pure che un
esonero con effetto retroattivo dall'obbligo di pagamento del canone è
escluso.
3.3. In base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la
messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro
avvenimento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al
singolo amministrato (sentenza del Tribunale federale 2A.83/2005 del 16
febbraio 2005 consid. 2.4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo
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rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione
sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso. Su queste
basi, l'amministrazione può pretendere dal singolo contribuente delle
comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo ai
suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (sentenze del
Tribunale federale 2C_629/2007 consid. 2.1 e 2A.621/2004 del 3
novembre 2004 consid. 2.1).
4.
Nella fattispecie, per mezzo della decisione impugnata l'UFCOM
conferma che la ricorrente è tenuta al pagamento del canone per il
periodo ancora scoperto tra il 1° ottobre 2008 e il 31 ottobre 2008.
L'autorità inferiore ha ritenuto infatti che, vista la mancanza di prove al
riguardo, la ricorrente non ha mai annunciato a Billag SA, prima del 17
ottobre 2008, alcuna mutazione della sua situazione con ripercussioni
sull'obbligo di pagamento del canone.
La ricorrente, dal canto suo, sostiene di aver tempestivamente informato
Billag SA, con lettera del 13 agosto 2008, circa il suo ricovero presso la
casa anziani la D._______ di E._______ e di avere per questo
immediatamente domandato l'esenzione dall'obbligo di pagamento del
canone per la ricezione di programmi televisivi e radiofonici.
4.1. Come esposto in precedenza (cfr. consid. 2), l'autorità adita stabilisce
i fatti d'ufficio (art. 12 PA), ma le parti hanno comunque il dovere di
collaborare alla raccolta degli elementi pertinenti (art. 13 PA). Il fardello
della prova è retto dall'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre
1907 (CC, RS 210), applicabile per analogia in diritto pubblico. Secondo
tale disposizione, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre
un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la
prova (DTF 130 III 478 consid. 3.3). Tuttavia, nel caso in cui
l'apprezzamento delle prove convinca l'autorità che un'allegazione di fatto
è stata stabilita o rifiutata, la ripartizione dell'onere della prova diviene
senza oggetto (DTF 131 III 222 consid. 4.3 e rif. cit.).
4.2. Dalla documentazione agli atti risulta pacifico che la ricorrente abbia
inviato a Billag SA lo scritto – consistente in una copia della fattura per
l'ultimo trimestre 2008, con annotazione manoscritta e non firmata nella
quale è fatto riferimento ad una disdetta di metà agosto (cfr. atti
dell'UFCOM, doc. 9; atti della Billag SA) – ricevuto da quest'ultima il 17
ottobre 2008, alla luce del quale, tra l'altro, l'autorità di prima istanza ha
provveduto in seguito ad esonerare la ricorrente dall'obbligo di
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pagamento del canone per la ricezione di programmi radiofonici e
televisivi a far tempo dall'inizio del mese successivo, e meglio dal 1°
novembre 2008.
Contestato è invece il ricevimento da parte di Billag SA della lettera che la
ricorrente sostiene di aver inviato in data 13 agosto 2008, non appena
ella si è trasferita presso la casa anziani D._______ di E._______. In virtù
dell'onere della prova (cfr. consid. 4.1), quando l'invio di un documento
risulta contestato sta alla parte che intende dedurne un diritto dimostrare
che esso è, come asserito, effettivamente avvenuto. Nella fattispecie, la
ricorrente, pur producendo il documento in questione, non dimostra in
alcun modo di averlo concretamente notificato all'autorità di prima istanza
né – come sostenuto – in data 13 agosto 2008 né – in ogni caso – prima
del 17 ottobre 2008. Infatti, nei documenti invocati dalla ricorrente, non v'è
alcuna traccia di un invio raccomandato a Billag SA o di altri elementi che
comprovino la ricezione, da parte di quest'ultima, della contestata lettera
del 13 agosto 2008. A tal proposito, malgrado le considerazioni molto
chiare di Billag SA e dell'UFCOM nelle rispettive decisioni, nemmeno in
questa sede la ricorrente dimostra che l'autorità di prima istanza abbia
ricevuto la lettera del 13 agosto 2008, limitandosi unicamente a produrre
ancora lo stesso, inutile, documento.
4.3.
Per quanto precede, in mancanza della prova di un valido annuncio a
norma dell'art. 68 cpv. 5 LRTV – sull'importanza del quale gli utenti
vengono peraltro resi espressamente attenti anche nelle singole fatture
(cfr. fattura del 1° ottobre 2008 agli atti, in cui è menzionata in grassetto la
frase “Cessazione dell'esercizio”) – prima del 17 ottobre 2008, il ricorso
dev'essere integralmente respinto.
5.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1
segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF;
RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 500. (art. 4 TS
TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lei
versato il 6 settembre 2011. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TSTAF,
all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 500., sono poste a carico della ricorrente
soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio
esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lei a
suo tempo versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– Billag SA (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. 1000306151; Raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: