B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-4818/2014
Sen t en z a d e l 1 9 magg i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jürg Steiger, Jerôme Candrian,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
ricorrente,
contro
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA,
Via della Posta, casella postale 5131, 6901 Lugano,
controparte,
Ufficio federale dell'energia UFE,
Sezione Diritto in materia di elettricità e di acqua,
3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Cabina di trasformazione Ecocentro.
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Visto in fatto:
che il 29 luglio 2008 le Aziende Industriali di Lugano (di seguito: AIL SA)
hanno presentato all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
(ESTI) la domanda di approvazione dei piani di impianti ad alta tensione
concernente la costruzione di una cabina di trasformazione « Ecocentro »
n. 1096 nella zona residenziale di Cureggia (Lugano), progetto S-148676;
che il 20 agosto 2008 l'ESTI ha avviato la procedura e trasmesso i docu-
menti relativi al progetto agli uffici interessati, per presa di posizione;
che detta domanda è stata pubblicata nel foglio ufficiale del Cantone Ticino
e nella stampa locale dal 2 settembre 2008 al 2 ottobre 2008;
che la domanda di dissodamento, necessaria alla realizzazione del
progetto, è stata inoltrata dall'AIL SA l'11 novembre 2008 e poi pubblicata
dal 25 novembre 2008 all'8 gennaio 2009;
che, con scritto 21 aprile 2009, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) si è
espresso favorevolmente al progetto, ponendo alcune condizioni; che, con
scritto 17 marzo 2009, il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha
emanato il suo preavviso favorevole;
che l'11 maggio 2009 il signor A._______ – per il tramite del suo
patrocinatore – ha interposto opposizione avverso la precitata domanda di
approvazione, in qualità di proprietario della particella n. (…) del Comune
di X._______, adducendo di non avere mai ricevuto formale notifica circa
il progetto, sicché non avrebbe potuto presentare per tempo la sua
opposizione, nonché contestando l'ubicazione della cabina che inci-
derebbe sulla sua proprietà, visto l'inquinamento fonico ed elettrostatico;
che, a seguito dell'insuccesso delle trattative di opposizione, il 26 ottobre
2009 l'ESTI ha trasmesso l'incarto all'Ufficio federale dell'energia (UFE);
che, con scritto 22 giugno 2010, il signor A._______ – per il tramite del suo
patrocinatore – ha postulato il risarcimento per un totale di 300'000 franchi
e il posizionamento della cabina in un luogo più appropriato;
che, il 14 febbraio 2011 l'UFE ha condotto una trattativa d'opposizione, du-
rante la quale è stato stabilito che l'AIL SA avrebbero presentato un nuovo
progetto con un'altra ubicazione, accontentando tutte le parti coinvolte;
che il 23 giugno 2014, l'AIL SA ha poi ritirato formalmente la sua domanda
di approvazione dei piani;
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che, nella misura in cui la procedura d'approvazione è divenuta priva
d'oggetto, con decisione di stralcio del 21 luglio 2014, l'UFE ha dunque
stralciato la procedura dai ruoli, senza entrare nel merito dell'opposizione
del signor A._______ e addossando le spese processuali all'AIL SA;
che, avverso la predetta decisione, A._______ (di seguito: ricorrente) – per
il tramite del suo patrocinatore – ha interposto ricorso 28 agosto 2014
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo unicamente il rico-
noscimento di congrue ripetibili negatogli dall'autorità inferiore, in rapporto
alle spese legali cagionate dalla procedura d'opposizione e da rimborsare
in virtù della legislazione applicabile in materia d'espropriazione;
che, con scritto 17 ottobre 2014, l'autorità inferiore si è riconfermata nella
propria decisione, indicando i motivi per cui non ha concesso ripetibili al
ricorrente e postulando il conseguente rigetto del ricorso;
che, con scritti 7 ottobre 2014 e 11 novembre 2014, l'AIL SA (di seguito:
controparte) ha preso posizione in merito al ricorso, rimettendosi al giudizio
dello scrivente Tribunale;
che, con scritti 27 ottobre 2014 e 29 ottobre 2014, il ricorrente si è espresso
in merito alle prese di posizione delle parti avverse, ribadendo la legittimità
della sua richiesta di risarcimento delle spese legali cagionate dalla proce-
dura di opposizione, in virtù del diritto in materia d'espropriazione;
che il 16 febbraio 2015 – secondo quanto emerso dall'analisi da parte dello
scrivente Tribunale dell'estratto del registro fondiario – il ricorrente ha
venduto il proprio fondo;
che, ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
dei considerandi in diritto del presente giudizio;
e considerato in diritto:
1.
1.1.
che il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF), quali le deci-
sioni d'approvazione dei piani concernenti gli impianti elettrici a corrente
forte e a corrente debole emanate dall'UFE (cfr. art. 16h cpv. 2 e art. 23
della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a
corrente forte e a corrente debole [LIE, RS 734.0]);
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che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF);
che il Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza;
1.2.
che, nella misura in cui il ricorrente è destinatario della decisione impu-
gnata e fino al 16 febbraio 2015 – momento della vendita – era proprietario
della particella n. (…) RFD del Comune X._______, si deve considerare
che al momento dell'inoltro del suo gravame in data 28 agosto 2014 egli
disponeva della legittimazione ricorsuale (cfr. art. 48 PA);
che il suo ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (cfr. art. 52 PA);
che lo stesso – ammesso e concesso che il ricorrente disponga tutt'ora di
un interesse al mantenimento del ricorso, circostanza che può rimanere qui
aperta – è ricevibile in ordine e deve pertanto essere esaminato nel merito;
2.
che, in concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto alla mera questione di
sapere se il ricorrente aveva o meno diritto a delle indennità di ripetibili in
rapporto alla decisione di stralcio dell'UFE che ha posto un termine alla
procedura d'approvazione dei piani di una cabina di trasformazione;
che per rispondere a tale quesito (cfr. consid. 2.2 che segue), occorre
dapprima richiamare i principi qui applicabili (cfr. consid. 2.1 che segue);
2.1.
che l'approvazione dei piani in oggetto è disciplinata dagli artt. 16 segg.
LIE, dall'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei
piani di impianti elettrici (OPIE, RS 734.25) e, a titolo sussidiario, dalla
legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711);
che l'autorità competente per rilasciare tale approvazione è l'ESTI; che,
allorquando l'ESTI non riesce tuttavia a mediare un'intesa in presenza di
opposizioni al progetto o di divergenze tra autorità federali, la competenza
passa all'UFE (cfr. art. 16h cpv. 1 LIE);
che la domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblica-
zione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente
durante 30 giorni (cfr. art. 16d cpv. 2 LIE);
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che, al più tardi con il deposito pubblico della domanda, l'impresa deve
inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'art. 31 LEspr un avviso
personale sui diritti da espropriare (cfr. art. 16e LIE);
che, chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della PA o della LEspr
può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei
piani durante il termine di deposito dei piani; che, se non fa opposizione, è
escluso dal seguito della procedura (cfr. art. 16f cpv. 1 LIE); che, entro il
termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al
diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o
di prestazioni in natura; che successive opposizioni e domande secondo
gli artt. 39-41 LEspr devono essere inoltrate all'autorità competente per
l'approvazione dei piani (cfr. art. 16f cpv. 2 LIE);
che, con l'approvazione dei piani, l'autorità competente decide simulta-
neamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione;
che, se, in caso di opposizioni o divergenze tra autorità federali, può
mediare un'intesa, l'ESTI accorda l'approvazione dei piani; che in caso
contrario trasmette i documenti all'UFE, che prosegue la procedura e
decide (cfr. art. 16h LIE);
che all'impresa che domanda un'approvazione dei piani spetta il diritto di
espropriazione (cfr. art. 43 LIE);
che il diritto di espropriazione può essere fatto valere, nel singolo caso, per
la costruzione e la modifica di installazioni per il trasporto e la distribuzione
di energia elettrica, nonché degli impianti a corrente debole necessari per
il loro esercizio (cfr. art. 44 LIE);
che, dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani, è
eseguita, se necessario, la procedura di stima davanti alla Commissione
federale di stima secondo le disposizioni della LEspr; che vengono discus-
se soltanto le pretese annunciate (cfr. art. 45 cpv. 1 LEspr);
che, di regola, la fissazione delle spese ripetibili nella procedura d'espro-
priativa di opposizione e di annuncio delle pretese di indennizzo eseguita
con la procedura d'approvazione dei piani, è di rilievo della Commissione
federale di stima (cfr. DTF 129 II 106 consid. 4 con rinvii);
che, allorquando nella procedura combinata d'approvazione dei piani e
d'espropriazione, una decisione su opposizione rende vana la procedura
d'espropriazione, la competenza per statuire sull'insieme dei costi spetta
tuttavia all'autorità che si è occupata per ultima della causa, i motivi di
economia procedurale giustificando che la Commissione federale di stima
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non si pronunci al riguardo (cfr. DTF 122 II 291; PIERMARCO ZEN-RUFFI-
NEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, 2001, n. 1318; parimenti art. 114 cpv. 4 LEspr);
che, nell'ambito di una procedura d'espropriazione, in virtù dell'art. 115
LEspr, l'espropriante deve pagare all'espropriato una congrua indennità
per le spese ripetibili necessarie, cagionate a questo ultimo dalle procedure
di opposizione, di conciliazione e di stima (cpv. 1); che, se le conclusioni
dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si
può rinunciare, in tutto o in parte, all'aggiudicazione delle spese ripetibili
(cpv. 2); che, nei casi di richieste manifestamente abusive o di pretese
palesemente esagerate, che l'espropriato può essere costretto a pagare le
spese ripetibili all'espropriante (cpv. 3);
che l'eventuale indennizzo ai sensi dell'art. 115 LEspr presuppone la sus-
sistenza di aspetti di diritto espropriativo nell'ambito della procedura d'ap-
provazione dei piani del progetto in questione, rispettivamente l'apertura
formale di una procedura d'espropriazione;
2.2
che, in concreto, dagli atti dell'incarto risulta che, di base, il progetto di
costruzione della cabina di trasformazione non prevedeva nessun tipo di
espropriazione formale, né a titolo provvisorio, né a titolo definitivo;
che neppure in un secondo tempo, segnatamente durante le trattative di
opposizione, è emersa l'intenzione da parte dell'istante – ovvero l'AIL SA e
controparte – di voler espropriare formalmente il fondo del ricorrente,
rispettivamente la necessità di avviare una procedura d'espropriazione nei
suoi confronti;
che nulla lascia altresì presupporre che le immissioni derivanti dalla proget-
tata cabina avrebbero potuto eventualmente comportare l'espropriazione
dei diritti di vicinato ai sensi dell'art. 5 LEspr o cagionare un qualunque altro
danno al ricorrente;
che, come indicato dall'autorità inferiore (cfr. scritto 17 ottobre 2014,
pag. 2), non solo il fondo n. (…) RFD del Comune di X._______ non era
edificato, ma stante alla documentazione inoltrata dall'AIL SA le normative
ORNI sarebbero verosimilmente state rispettate, sicché il ricorrente non
avrebbe sofferto di un sorpasso dei determinanti valori d’immissione;
che, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente (cfr. scritto 29 ottobre
2014), lo scritto 17 ottobre 2014 dell'autorità inferiore non permette di
ritenere in alcun modo una potenziale espropriazione dei diritti di vicinato;
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che, in casu, non sussisteva pertanto per l'instante alcun obbligo di notifi-
care al ricorrente un avviso personale giusta l'art. 16e LIE e l'art. 31 LEspr;
che i piani del progetto sono stati formalmente pubblicati nel foglio ufficiale
e nei giornali locali del Cantone Ticino dal 2 settembre al 2 ottobre 2008;
che nel suddetto termine il ricorrente non ha presentato alcuna opposizione
al progetto in questione, sicché il suo scritto inoltrato solo l'11 maggio 2009
– tenuto conto dell'inapplicabilità degli artt. 39 segg. LEspr e dell'assenza
di validi motivi giustificativi – risulta essere tardivo (cfr. pag. 79 dell'incarto
dell'UFE [di seguito: inc. UFE] e suo scritto 17 ottobre 2014);
che, peraltro, la richiesta di risarcimento formulata solo con scritto 28 otto-
bre 2010 (cfr. pag. 34 segg. dell'inc. UFE) va in ogni caso considerata
tardiva, sicché l'autorità inferiore avrebbe dovuto dichiararla irricevibile;
che su tale questione né l'ESTI, né l'autorità inferiore si sono tuttavia mai
formalmente pronunciati, al fine di non ritardare la procedura o pregiudicare
gli interessi del ricorrente durante le trattative di opposizione (cfr. protocollo
della trattativa d'opposizione del 23 giugno 2009 [pag. 20 dell'inc. UFE] e
rapporto del 26 ottobre 2009 [pag. 91 dell'inc. UFE]);
che, a seguito del ritiro della domanda d'approvazione dei piani e l'ubica-
zione della cabina su un altro fondo, la procedura è divenuta priva
d'oggetto, sicché l'autorità inferiore l'ha stralciata dai ruoli, senza entrare
nel merito dell'opposizione del ricorrente e delle altre parti;
che in tale evenienza, è l'autorità inferiore – quale autorità d'approvazione
dei piani – a dover statuire sia sulle spese processuali che sulle eventuali
indennità di ripetibili (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio);
che l'autorità inferiore ha addossato le spese di procedura all'istante, senza
assegnare ripetibili ai vari opponenti;
che dinanzi allo scrivente Tribunale, il ricorrente, fondandosi sull'art. 115
LEspr, ritiene che è a torto che l'autorità inferiore gli ha negato le ripetibili;
che, durante la procedura di ricorso, il ricorrente ha venduto il proprio fondo
ad un terzo, perdendo di fatto l'interesse attuale all'ottenimento di ogni
eventuale risarcimento di natura espropriativa in rapporto a quest'ultimo;
che, visti gli atti dell'incarto e tenuto conto dell'assenza di aspetti di natura
espropriativa, gli artt. 114 e 115 LEspr non entrano in linea di conto, sicché
è a torto che il ricorrente rivendica delle ripetibili sulla loro base;
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che, in ogni caso, pur ammettendo un'ipotetica applicazione dei predetti
disposti di legge – ciò che non è tuttavia qui il caso – si dovrebbe comunque
confermare la decisione dell'autorità inferiore;
che, in effetti, vista la natura poco complessa della causa e del progetto
stesso – che si ricorda comportava la mera ubicazione di una cabina di
trasformazione sul fondo confinante con quello del ricorrente, senza
tuttavia comportare aspetti di natura espropriativa –, il ricorso ad un legale
in prima istanza nell'ambito della procedura di opposizione, non appare
come strettamente necessario alla tutela degli interessi del ricorrente,
sicché le spese legali da lui sostenute non adempiono il carattere della
necessità richiesta per il riconoscimento di ripetibili;
che, ad ogni modo, tenuto conto del carattere tardivo dell'opposizione,
l'autorità inferiore sarebbe comunque stata legittimata a non riconoscere al
ricorrente delle ripetibili, in virtù dell'art. 115 cpv. 2 e 3 LEspr;
che a tale evenienza nulla cambia il fatto che l'istante abbia per finire deciso
di spostare la cabina di trasformazione su un altro fondo, così come
postulato dal ricorrente;
che, in definitiva, lo scrivente Tribunale non intravvede alcun motivo per
discostarsi dal giudizio dell'autorità inferiore, sicché il ricorso in oggetto non
può che essere respinto;
3.
che, visto l'esito della presente procedura di ricorso, giusta l'art. 63 cpv. 1
PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente qui parte
totalmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]);
che, nella fattispecie, esse sono stabilite in 500 franchi (cfr. art. 3 TS-TAF);
che, alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
interamente detratto dall'anticipo spese di 500 franchi versato a suo tempo
dalla ricorrente;
che, nulla agli atti giustifica per contro l'assegnazione di indennità di
ripetibili alla controparte;
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 500 franchi sono poste a carico del ricorrente.
Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
interamente dedotto dall'anticipo spese di 500 franchi versato a suo tempo
dal ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– controparte (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: