B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-4868/2011
S e n t e n z a d e l 2 3 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jérôme Candrian, Kathrin Dietrich,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
AlpTransit San Gottardo SA,
Zentralstrasse 5, 6003 Lucerna,
ricorrente,
contro
A._______,
patrocinato da ...,
controparte,
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(Ticino-Grigioni),
casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA), linea di base del
San Gottardo, tratta X._______ (zona [...]); Immissioni.
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Fatti:
A.
La tratta X._______ (zona [...]), fa parte del progetto relativo alla nuova
linea ferroviaria transalpina del San Gottardo ed è disciplinata dalla
Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una
ferrovia transalpina (LTAlp, RS 742.104; cfr. art. 5bis lett. a LTAlp). Con
decisione 27 agosto 1999 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (di seguito: DATEC) ha
approvato i piani relativi alla citata tratta, presentati il 31 agosto 1995
(PPU 1995) dalla società AlpTransit San Gottardo SA, in Lucerna, suc-
ceduta alle Ferrovie Federali svizzere, cui spetta l'attuazione dell'opera.
Alla fine del mese di ottobre 2002, il cantiere AlpTransit ha iniziato a
funzionare completamente con il contemporaneo avvio delle operazioni di
scavo e di quelle di trasporto e di gestione del materiale.
B.
Il 13 febbraio 2003 il DATEC ha approvato il progetto di dettaglio
"Gestione del materiale e capitolato oneri direzione specialistica gestione
del materiale" che contempla fra l'altro la creazione di un deposito inter-
medio per il materiale grezzo denominato "Y._______" (DI Y._______).
C.
Con istanza 24 luglio 2003, A._______, proprietario della particella n. ***1
del Registro fondiario definitivo (RFD) del Comune di Z._______, sulla
quale sorge la sua abitazione familiare, dopo essersi rivolto più volte alla
Direzione dei lavori, ha richiesto alla Commissione federale di Stima (di
seguito: CFS) l'apertura di una procedura di espropriazione a causa delle
immissioni, a suo dire eccessive, provocate dal cantiere in oggetto, postu-
lando il riconoscimento di un'indennità di 700'000 franchi, oltre accessori.
Con osservazioni 17 settembre 2003, l'AlpTransit San Gottardo SA ha
eccepito in limine la perenzione di dette pretese.
D.
Nel corso dell'udienza di conciliazione e di sopralluogo, svoltasi a
Z._______ il 14 novembre 2003 dinanzi alla CFS, si è deciso di acquisire
agli atti la documentazione attestante la direzione dei venti nella zona
oggetto della contestazione. In seguito sono stati acquisiti i rapporti del
generalista ambientale, le foto aeree del cantiere, la distinta delle spese
di costruzione della casa di abitazione dell'espropriato e i rapporti di
Meteo Svizzera sulla direzione dei venti in zona. La procedura è poi stata
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sospesa informalmente per poter disporre di dati su un periodo
sufficientemente rappresentativo e in attesa di uno studio commissionato
dall'espropriante alla Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana (di seguito: SUPSI) circa l'impatto ambientale delle emissioni
PM 10 prodotte dal cantiere. Detto studio è poi stato messo a
disposizione della CFS e delle parti alla fine di ottobre 2008.
E.
Il 18 agosto 2004 l'AlpTransit San Gottardo SA ha sottoposto per
approvazione all'Ufficio federale dei trasporti (di seguito: UFT), quale
autorità con facoltà d'istruzione, la modifica del progetto "Deposito
intermedio V._______" (DI V._______). In sunto, a seguito delle
aumentate esigenze di stoccaggio del materiale grezzo, detto progetto
prevedeva la creazione di un ulteriore deposito temporaneo di 215'000 t
sulle particelle n. ***2, n. ***3 e n. ***4 RFD del Comune di Z._______. Il
16 marzo 2005, entro il termine di pubblicazione dei piani, A._______ e
B._______ si sono opposti al progetto e hanno notificato le loro pretese a
titolo di indennità per immissioni eccessive.
Con decisione 7 marzo 2006, il DATEC – rappresentato dall'UFT – ha
approvato il menzionato progetto con imposizione ad AlpTransit San
Gottardo SA di una serie di oneri, nonché respinto l'opposizione senza
entrare nel merito della notifica di pretese degli espropriati.
F.
Nell'ottobre 2009, l'AlpTransit San Gottardo SA ha allestito una modifica
di progetto che prevedeva l'ampliamento di circa 35 m verso Sud del DI
V._______ con un aumento della capacità totale a 250'000 t. Dalla
relativa documentazione risulta che il DI V._______ doveva essere
caricato, nel limite di detta disponibilità, sino all'autunno 2010. Le opera-
zioni di sgombero, il cui inizio era previsto per il 2011 e la conclusione al
termine dei lavori prevista per fine 2012/inizio 2013, dovevano avvenire
mediante carico degli autocarri per mezzo di pala gommata, con una
frequenza media (passaggio previsto sulla rotonda nord di Z._______) di
30-50 viaggi al giorno, con punte sino a 100 viaggi al giorno.
G.
Il 22 ottobre 2009, ricevuti tutti i rapporti ambientali, la CFS ha indetto
un'udienza per incombenti al termine della quale è stato fissato alle parti
un termine sino al 30 novembre 2009 per presentare le conclusioni scritte
limitatamente all'eccezione di perenzione delle pretese notificate con
istanza 24 luglio 2003.
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Pagina 4
H.
Con decisione parziale 14 giugno 2010, la CFS ha accertato la
tempestività delle pretese notificate dall'espropriato con istanza 24 luglio
2003, dichiarandole dunque ricevibili. Detta decisione non è stata
impugnata, di modo che è cresciuta in giudicato.
I.
Nelle proprie memorie conclusive 14 dicembre 2010, A._______ in via
subordinata alla precedente richiesta di indennità di 700'000 franchi, ha
postulato la concessione di un indennità di 345'071 franchi oltre
accessori. Dal canto suo, nelle proprie memorie conclusive 21 gennaio
2011 l'AlpTransit San Gottardo SA ha postulato il rigetto delle pretese
dell'espropriato.
J.
Con decisione 28 giugno 2011, la CFS ha riconosciuto a A._______
l'importo di 62'801 franchi, oltre interessi, a titolo d'indennità espropriativa
per le immissioni eccessive provocate dal cantiere di X._______-
Z._______ sul mapp. n. ***1 RFD del Comune di Z._______, dal
1° ottobre 2002 al 31 dicembre 2010 e l'importo di 9'652 franchi per le
future immissioni dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.
K.
Contro il punto 1 del dispositivo della predetta decisione, l'AlpTransit San
Gottardo SA (di seguito: ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore –
ha interposto ricorso il 5 settembre 2011 dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, la ricorrente ha
postulato l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente
accertamento che non vi sono immissioni eccessive atte a produrre un
qualsivoglia indennizzo, nonché che A._______ non ha subito alcun
danno. La stessa ha altresì chiesto l'esperimento di un sopralluogo. La
ricorrente ritiene in sunto che non sussisterebbe alcun danno o effetto
pregiudizievole che per natura, intensità e durata sarebbe eccezionale e
atto a provocare un danno importante ai vicini. A suo dire, la CFS avrebbe
dunque non solo violato il diritto federale, ma anche ecceduto con il suo
potere di apprezzamento.
L.
Con scritto 3 ottobre 2011, l'autorità inferiore si è riconfermata nella
propria decisione puntualizzando alcuni punti della stessa. A sua volta,
con scritto 24 ottobre 2011, A._______, chiedendo la conferma della
decisione impugnata, ha postulato il rigetto del ricorso.
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Pagina 5
M.
Con osservazioni finali 22 aprile 2013 la ricorrente si è essenzialmente
riconfermata nelle proprie allegazioni.
N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1
Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente
gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione
con l'art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropria-
zione (LEspr, RS 711).
1.2 Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute
nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui
all'art. 37 LTAF, la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021).
1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e
dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui alla
ricorrente, destinataria della decisione 28 giugno 2011 dell'autorità
inferiore qui impugnata, è stato imposto il pagamento dell'indennità
espropriativa alla controparte, la stessa risulta direttamente toccata e ha
pertanto un interesse a che la predetta decisione venga annullata.
1.4 La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata
con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).
1.5 Preliminarmente, occorre esaminare la censura della ricorrente
secondo cui le pretese avanzate dall'espropriato sarebbero qui irricevibili.
A sostegno di detta tesi, la stessa indica che in data 24 luglio 2003
l'espropriato avrebbe presentato una richiesta di espropriazione materiale
della propria casa per 700'000 franchi. Nelle memorie conclusive esso
avrebbe poi formulato una domanda subordinata, sempre per espropria-
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zione materiale, volta al riconoscimento di un indennizzo di 345'071 fran-
chi ampliando così la sua richiesta. Dal momento che per i casi specifici
ci si troverebbe eventualmente in presenza di un'espropriazione formale,
dette richieste dovevano dunque essere respinte in ordine. Secondo lei,
nella misura in cui la CFS avrebbe trattato dette pretese come se fossero
per un'espropriazione formale, modificando di sua iniziativa il petitum, la
stessa avrebbe ecceduto con il suo potere d'apprezzamento, violando i
principi del diritto federale. Di fatto, solo le pretese fatte valere il 16 marzo
2005 sarebbero pertanto formalmente corrette e qui da esaminare.
Sennonché dagli atti esaminati dallo scrivente Tribunale risulta chiara-
mente e inequivocabilmente che l'autorità inferiore ha già avuto modo di
dichiarare come ricevibili le pretese fatte valere dall'espropriato il 24 luglio
2003 mediante decisione parziale 14 giugno 2010 (cfr. doc. 45 dell'incarto
prodotto dalla CFS [di seguito: inc. CFS]). Orbene dal momento che detta
decisione è cresciuta in giudicato – così come giustamente rilevato sia
dall'autorità inferiore, che dall'espropriato, tra l'altro senza essere neppure
impugnata dalla ricorrente – e che non esiste apparentemente alcun
valido motivo di revisione, la stessa non può ora essere rimessa in
discussione dinanzi al Tribunale statuente, oltretutto facendo valere delle
nuove argomentazioni che la ricorrente avrebbe indubbiamente potuto
sollevare già dinanzi all'autorità inferiore (cfr. in merito alla crescita in
giudicato sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6868/2010 del
7 giugno 2012 considd. 3.2 e 3.3 con rinvii). Detta censura va pertanto
qui respinta.
1.6 Visto quanto precede il ricorso va ora esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza
(cfr. art. 49 PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008,
n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
Allorquando l'autorità eccede o abusa del proprio potere d'apprez-
zamento, si considera che la stessa abbia agito in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 49 lett. a PA (cfr. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 512 e 516; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 2.166 e 2.184 seg.; PIERMARCO ZEN-
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Pagina 7
RUFFINEN, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure,
Neuchâtel, 2011, n. 1247). Vi è abuso nel potere d'apprezzamento quan-
do l'autorità, pur rimanendo nei limiti del suo potere d'apprezzamento, si
fonda su delle considerazioni prive di pertinenza ed estranee allo scopo
perseguito dalle disposizioni legali applicabili, o viola i principi generali del
diritto, quali il divieto dell'arbitrio e della disparità di trattamento, il
principio della buona fede e il principio della proporzionalità. Commette
invece un eccesso positivo del proprio potere d'apprezzamento, l'autorità
che esercita il suo apprezzamento allorquando la legge lo esclude, o che,
invece di decidere tra due soluzioni possibili, ne adotta una terza. Vi è
altresì eccesso del potere d'apprezzamento nel caso in cui l'eccesso è
negativo, ovvero quando l'autorità considera a torto di essere legata,
mentre invece la legge l'autorizza a statuire secondo il suo apprezza-
mento, o che rinuncia di colpo in tutto o in parte all'esercizio del proprio
potere d'apprezzamento (cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.1 con rinvii; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER; op. cit., n. m. 2.184 seg. con rinvii; TANQUEREL,
op. cit., n. 513-515; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000,
pag. 394).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'appli-
cazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente
procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina
altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino
indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, DTF 121 V 204
consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed.,
Zurigo 1998, n. 677).
2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità
giudiziaria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione
completo – eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si
tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a
questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3).
3.
3.1 Giusta l'art. 5 LEspr, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà
fondiaria in materia di rapporti di vicinato possono formare l'oggetto
dell'espropriazione ed essere estinti o limitati in modo permanente o
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temporaneo. Tra questi diritti di difesa rientrano quelli che si fondano sugli
artt. 679, 684 a 686 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC,
RS 210), sugli artt. 706 e 707 CC e in casi particolari persino su
disposizioni del diritto pubblico cantonale riservato dall'art. 702 CC nella
misura in cui hanno per scopo la protezione del vicino (cfr. FILIPPO
GIANONI, Le immissioni eccessive e i pregiudizi provocati dai cantieri di
costruzione di opere pubbliche nell'ottica del giudice espropriativo, in:
Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG],
Temi scegli di diritto espropriativo, vol. 44, 2010 Lugano/Basilea, pag. 40
seg. con rinvii; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001,
n. 1076 con rinvii).
3.2 Secondo l'art. 7 cpv. 3 LEspr, l'espropriante deve eseguire gli impianti
e adottare i provvedimenti atti a mettere il pubblico e i fondi vicini al riparo
dai pericoli e dagli inconvenienti che siano necessariamente connessi con
l'esecuzione e l'esercizio della sua impresa e che non debbano essere
tollerati secondo le regole sui rapporti di vicinato (cfr. GIANONI, op. cit.,
pag. 41; HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des
Bundes, vol. I, Berna 1986, n. 38 ad art. 7 LEspr; DTF 119 Ib 334
consid. 3a).
In ambito ferroviario, detto principio, che deriva direttamente da quello
della proporzionalità (art. 1 cpv. 2 LEspr), è esplicitato dall'art. 19 cpv. 1
della Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr, RS
742.101) che obbliga l'impresa ferroviaria ad adottare tutte le misure per
evitare che persone o cose siano esposte a pericolo, come pure
dall'art. 20 Lferr che prevede l'obbligo di indennità per i danni cagionati da
detta impresa con una violazione dei diritti di terzi, che non deve essere
tollerata conformemente al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni legali e
che è una conseguenza inevitabile o difficilmente evitabile della costru-
zione o dell'esercizio della ferrovia (cfr. GIANONI, op. cit., pag. 41 seg.;
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3713/2008 del
15 giugno 2011 consid. 23.1).
L'ente espropriante è pertanto tenuto in principio a rispettare gli obblighi
che incombono al proprietario in virtù degli artt. 684 e segg. CC
(cfr. GIANONI, op. cit., pag. 42; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 38 ad art. 7
LEspr; DTF 119 Ib 334 consid. 3a).
3.3 Nella misura in cui, non si sia in presenza di una manifesta violazione
delle regole dell'arte o di altri comportamenti colposi che comportano o
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Pagina 9
generano una responsabilità aquiliana del costruttore e se le immissioni o
gli altri effetti, che si pretendono eccessivi, provengono dalla costruzione
o dall'utilizzazione – conforme alla sua destinazione – di un fondo del
patrimonio amministrativo di un ente pubblico munito del diritto
d'espropriazione o che può farselo conferire, e se esse sono inevitabili o
non possono essere eliminate o ridotte che a prezzo di spese
sproporzionate, le azioni che l'art. 679 CC accorda al proprietario in
cessazione della molestia, prevenzione del danno temuto e risarcimento
di quello patito sono paralizzate. Ad esse si sostituisce la pretesa al
versamento di un'indennità espropriativa, che deve essere sottoposta non
più al giudice civile incompetente, ma al giudice dell'espropriazione,
chiamato a statuire sia sulla lesione del diritto, sia sull'ammontare
dell'indennità (cfr. GIANONI, op. cit., pag. 43 con rinvii; cfr. parimenti DTF
134 III 248 consid. 5.1, DTF 132 II 427 consid. 3 con rinvii, DTF 131 II
458 consid. 3.1, DTF 129 II 72 consid. 2.4, DTF 128 II 368 consid. 2.2,
DTF 121 II 317 consid. 4d, DTF 119 Ib 334 consid. 3a; sentenza del
Tribunale federale del 31 dicembre 1996 consid. 4a, pubblicata in:
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
99/1998 pag. 233 e segg.; sentenza del Tribunale amministrativo federale
A-1205/2012 del 28 giugno 2012 consid. 4.1 con i numerosi rinvii;
HESS/WEIBEL, op. cit., n. 14 ad art. 5 LEspr con rinvii; ZEN-RUFFINEN/GUY-
ECABERT, op. cit., n. 1076 seg. con rinvii; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 722).
3.4 In presenza di immissioni provenienti dai lavori di costruzione, il
proprietario leso nei propri diritti può chiedere l'indennità espropriativa
sulla scorta dell'art. 684 CC. Al riguardo, il Tribunale federale ha già avuto
modo di sancire la non trasponibilità ai lavori di costruzione dei criteri
della specialità, della gravità e della imprevedibilità delle immissioni validi
in materia di traffico stradale e ferroviario (cfr. DTF 117 Ib 15 consid. 2c,
DTF 132 II 427 consid. 3 con rinvii e DTF 134 II 164 consid. 8.1 con
rinvii). Al loro posto, va invece applicata per analogia la giurisprudenza
civile inerente all'art. 684 CC, secondo cui, allorquando il proprietario
fondiario che costruisce abbia adottato tutte le misure che possano
essere ragionevolmente da lui pretese, ma non sia possibile evitare che i
limiti del diritto di proprietà vengano ecceduti a causa dei lavori di
costruzione, il vicino che subisce il danno ha un diritto a un'indennità se le
immissioni sono eccessive e il pregiudizio importante (cfr. DTF 132 II 427
consid. 3 con rinvii e DTF 134 II 164 consid. 3.2 con rinvii; GIANONI, op.
cit., pagg. 42 e 45).
A-4868/2011
Pagina 10
3.5 Per stabilire se le immissioni siano eccessive giusta l'art. 684 CC, il
giudice deve operare una ponderazione dei contrapposti interessi delle
persone colpite, tenendo conto dell'uso locale, della situazione e della
natura dell'immobile. Trattandosi di una ingerenza temporanea, anche
l'intensità e la durata delle immissioni costituiscono dei fattori d'apprezza-
mento non trascurabili. Un'indennità è pertanto dovuta solo se gli effetti
pregiudizievoli subiti sui fondi vicini in conseguenza dei lavori di
costruzione siano, per la loro natura, la loro intensità e la loro durata,
eccezionali e causino ai vicini un danno considerevole, mentre non vanno
di regola indennizzati gli inconvenienti temporanei (cfr. DTF 132 II 427
consid. 3 con rinvii e DTF 134 II 164 consid. 3.2 con rinvii; GIANONI, op.
cit., pagg. 42 e 45). Ciò indicato, per riconoscere il carattere eccessivo
non occorre tuttavia che le immissioni siano ininterrotte o che si ripetano
regolarmente (cfr. DTF 132 II 427 consid. 5.2).
In definitiva, nell'esame della natura delle immissioni, segnatamente del
carattere eccessivo in relazione alla loro intensità e durata, il giudice
chiamato a statuire non è vincolato a norme codificate astratte, ma deve
soppesare tutte le circostanze determinanti, procedendo ad una
valutazione complessiva, tenendo conto dell'effetto globale delle molestie
di varia natura (rumori dalle caratteristiche diverse, polveri, fumi e
scotimenti) causati dai lavori di costruzione (cfr. DTF 132 II 427
consid. 5.3 con rinvio).
3.6 Nel caso specifico di immissioni eccessive dovute ad un cantiere,
l'indennizzo, analogamente al caso dell'espropriazione temporanea, deve
coprire il danno che si è effettivamente realizzato per il proprietario e
corrisponde in sostanza a un'indennità per inconvenienze giusta l'art. 19
lett. c LEspr (cfr. DTF 132 II 427 consid. 6.2). Questi ha diritto, per la
durata del cantiere, al risarcimento costituito dalla differenza fra il reddito
oggettivo degli immobili senza le limitazioni eccessive e quello nella
situazione pregiudicata dalle stesse, oltre a eventuali ulteriori pregiudizi
che non siano già compresi in tale perdita di reddito (cfr. DTF 132 II 427
consid. 6.3).
3.7 Il diritto all'indennizzo presuppone tuttavia un pregiudizio per il quale
sussiste un nesso di causalità naturale e adeguata con la soppressione,
la modifica, il trasferimento del diritto espropriato (cfr. MOOR, op. cit.,
pag. 415; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137). Secondo il corso
ordinario delle cose e dell'esperienza generale della vita, l'espropriazione
deve essere propria a produrre un effetto del genere di quello che si è
realizzato. Il mancato reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui,
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Pagina 11
senza l'espropriazione, lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o
almeno con alta verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa,
fondata su delle considerazioni congiunturali o economiche, o su delle
previsioni future senza fondamenti precisi, non basta (ZEN-RUFFI-
NEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1138). In casu, per poter beneficiare di
un'indennità occorre dunque che vi sia un nesso di causalità adeguata tra
le immissioni provenienti dal cantiere e il danno asserito. In assenza di
detto nesso di causalità, per l'espropriato non sussiste pertanto alcun
diritto all'indennizzo.
3.8 Per quanto concerne l'onere probatorio, vanno applicati i principi
generali validi in materia di risarcimento. Pertanto, spetta all'espropriato
dimostrare l'esistenza del danno, producendo ad esempio foto, rapporti
della polizia, interventi presso la Direzione lavori, ecc. (cfr. GIANONI, op.
cit., pag. 59 seg. con rinvii giurisprudenziali).
4.
Nel caso in disamina, la ricorrente censura principalmente che non vi
sarebbe alcun danno ed inoltre che non vi sarebbero effetti pregiudizievoli
che per la loro natura, intensità e durata sarebbero eccezionali e atti a
provocare un danno importante ai vicini, di modo che all'espropriato non
andava concessa alcuna indennità d'espropriazione. Nel considerare il
contrario, la CFS avrebbe dunque ecceduto nel suo potere d'apprezza-
mento. In via subordinata, nella denega ipotesi in cui lo scrivente
Tribunale riconosca il diritto all'indennizzo, la ricorrente contesta altresì
l'entità dell'indennità allocata.
In tale evenienza, si tratta dunque d'accertare se – tenuto conto delle
circostanze concrete del caso, nonché della giurisprudenza citata in
precedenza (consid. 3 del presente giudizio) – è a giusta ragione che
l'autorità inferiore ha concesso l'indennità all'espropriato, ovvero se la
stessa risulta fondata (cfr. consid. 4.1 che segue) e la sua entità
appropriata (cfr. consid. 4.2 che segue).
4.1
4.1.1 In concreto, nella propria decisione la CFS ha considerato le
molestie provenienti dal cantiere AlpTransit come eccessive, riconoscen-
do all'espropriato il diritto ad un risarcimento. Per giungere a detta
conclusione, la CFS ha tenuto conto dei criteri enunciati nella sentenza
DTF 132 II 427, segnatamente della situazione globale. La stessa è
partita dalla situazione iniziale, ovvero lo stato anteriore all'apertura del
cantiere AlpTransit della particella n. ***1 RFD del Comune di Z._______
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Pagina 12
di proprietà dell'espropriato: una zona residenziale tranquilla ad una certa
distanza dalla strada cantonale e dalla ferrovia. L'autorità ha poi rilevato
che dopo l'apertura del cantiere, alcuni interventi sarebbero stati effettuati
ad una distanza di 100 m da detta particella e soprattutto che il lotto
n. ***5 – ossia quello più problematico relativo al deposito intermedio e
agli impianti di preparazione del materiale – si troverebbe ad una distanza
di 100–150 m dalla casa dell'espropriato. Secondo la CFS, a ciò
andrebbero poi aggiunte le operazioni di carico e di scarico dal deposito
intermedio di V._______, con il passaggio previsto sulla rotonda nord di
Z._______, situata in prossimità dell'abitazione dell'espropriato, da 30 a
5 camion al giorno con punte sino a 100 viaggi al giorno. Questo quadro
sarebbe altresì aggravato dalla predominanza in zona dei venti con
raffiche dal settore nord, ciò che favorirebbe il trasporto della polvere
come già prevedevano il Rapporto d'impatto ambientale e alcuni rapporti
del generalista ambientale.
Nella valutazione l'autorità inferiore ha altresì preso in considerazione le
notevoli dimensioni del cantiere e la sua durata superiore ai dieci anni. La
stessa ha poi rilevato che dai rapporti del generalista ambientale
risulterebbero superamenti della soglia di 200 mg/m2 x giorno (media
annua) secondo l'Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento
atmosferico (OIAt, RS 814.318.142.1) per le polveri grossolane e che, se
è vero che questi superamenti non sono molti, il carico di polvere
grossolana riconducibile al cantiere sarebbe considerevole soprattutto nei
mesi estivi e in quelli invernali privi di precipitazioni. Numerosi sarebbero
poi i superamenti dei limiti per i PM: per Z._______ anche del limite
quotidiano di 50 μg/m3. Detti dati, sebbene vadano relativizzati, entrereb-
bero nella valutazione globale ritenuto come le maggiori concentrazioni di
polveri fini, secondo la perizia della SUPSI, sarebbero probabilmente da
attribuire proprio ai trasporti di materiale. Il fatto che l'espropriato sarebbe
l'unico ad essersi lamentato – ciò che non è tuttavia qui il caso – non
sarebbe decisivo, dal momento che la sua particella sarebbe la più vicina
al cantiere e la sua ubicazione la renderebbe particolarmente esposta ai
venti che spesso, spirano a raffica in direzione nord–sud.
4.1.2 Dal canto suo, la ricorrente sostiene invece – come visto
(cfr. consid. 4 del presente giudizio) – l'inverso, ovvero l'inesistenza del
danno e degli effetti pregiudizievoli atti a provocare lo stesso.
Sottolineando d'aver adottato sin dall'inizio del cantiere tutti i provvedi-
menti necessari, essa indica di aver ampiamente rispettato i limiti imposti
dalla legge per la tutela dell'ambiente. A comprova di ciò evidenza che le
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Pagina 13
lamentele sarebbero state esigue e che da anni le autorità competenti
non avrebbero dovuto intervenire sul cantiere per fare adottare dei
provvedimenti supplementari.
Ciò indicato, in merito all'applicazione della giurisprudenza DTF 132 II
427 da parte della CFS, la ricorrente asserisce in sostanza che il caso in
oggetto si differenzierebbe da quello di detta sentenza, sia per il numero
di persone toccate, che per le varie immissioni (foniche/polveri fini e
grossolane/ecc.), come pure per la vicinanza degli espropriati al cantiere.
In particolare, a differenza del caso DTF 132 II 427, l'unica fonte di
emissione che potrebbe entrare in considerazione sarebbe la polvere, e
meglio la polvere grossolana che proviene principalmente dalla strada,
dai piazzali più marginalmente e dai relativi transiti. I depositi invece,
grazie alla loro granulometria, non sarebbero fonte di polvere. Anche il
lotto n. ***5 attivo dal 2002/2008, si sarebbe situato ad una certa distanza
dall'abitazione dell'espropriato e non sarebbe stato una fonte particolare
ed eccessiva di polvere e comunque già dal 2009, lo stesso non sarebbe
più attivo. La fonte della polvere potrebbe peraltro essere correlata alla
presenza delle cave nella zona. I valori stabiliti di 200 mg/m2 previsti dalla
OIAt non sarebbero di regola stati superati. Di fatto, vi sarebbero state
solo tre ricadute della polvere grossolana (gennaio 2006, aprile 2006 e
giugno 2010), le quali non potrebbero di certo essere considerate come
immissioni eccessive. Le polveri fini PM 10 minerali del cantiere
avrebbero avuto poca influenza sull'abitazione dell'espropriato. Si
tratterebbe peraltro di un problema riguardante tutto il Canton Ticino e
sarebbe provocato principalmente dalla presenza dell'autostrada A2, e
non già dal cantiere.
La casa dell'espropriato – a differenza del caso DTF 132 II 427 – si
situerebbe poi ad una considerevole distanza dal cantiere, e meglio dal
lotto gestione materiale e ad una ragguardevole distanza dai depositi
intermedi, che – come detto – per la loro stessa conformazione
(ca. 150 m), una buona granulometria, non produrrebbero polvere. Il
cantiere sarebbe inoltre soggetto a fasi e, dopo la prima fase di
installazioni, sarebbe entrato in un ritmo che si può definire industriale. A
suo dire, il danno sarebbe in ogni caso inesistente e non comprovato.
Contrariamente a quanto indicato dall'autorità inferiore l'abitazione
dell'espropriato non sarebbe isolata ma si troverebbe nel nucleo di
Z._______. L'estrema distanza dal cantiere di X._______ sarebbe altresì
comprovata dal fatto che il rumore, contrariamente al cantiere di
U._______–W._______, non sarebbe mai stato oggetto di qualsivoglia
immissione o contestazione da parte degli abitanti di Z._______.
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Pagina 14
Per finire, il fatto che l'espropriato sarebbe l'unico ad aver presentato una
richiesta di indennizzo – a differenza del caso DTF 132 II 427 – per
immissioni eccessive, ma non il solo a trovarsi nella sua stessa zona,
sarebbe estremamente rilevante in quanto dimostrerebbe che si tratta
piuttosto di una sensazione soggettiva non giustificante il riconoscimento
dell'indennizzo.
4.1.3 Al riguardo, lo scrivente Tribunale constata che la CFS si è
giustamente riferita ai criteri sanciti dall'Alta Corte nella sentenza DTF
132 II 427. Sebbene in detta fattispecie, si era confrontati a diverse fonti e
generi di immissione, i criteri che il Tribunale federale ha fissato nella
predetta sentenza, essendo di natura generale e indicando la via da
seguire per quanto concerne l'applicazione dell'art. 684 CC in presenza di
lavori di costruzione, vanno qui scrupolosamente seguiti. Non vi è infatti
alcuna ragione valida per applicare dei diversi criteri al caso in esame.
Ciò indicato, è doveroso ricordare che quand'anche si constati che l'ente
espropriante abbia fatto tutto quanto possibile per limitare al massimo le
immissioni e rispettare i limiti imposti dalla legislazione applicabile – fatto
che non viene qui minimamente messo in dubbio – di per sé ciò non è
sufficiente per escludere a priori in maniera chiara e decisiva che le
immissioni non siano di fatto state eccessive. Nella valutazione del
carattere eccessivo va infatti tenuto conto della situazione complessiva
(cfr. consid. 3.5 del presente giudizio).
Orbene in detta ottica, tenuto conto di tutti gli elementi risultanti dal
dossier – e meglio, dell'entità importante del cantiere durato per più di
10 anni, della situazione particolare della zona caratterizzata da una
predominanza di venti con raffiche dal settore nord favorente il trasporto
della polvere, della vicinanza dell'abitazione dell'espropriato al cantiere e
ai depositi di materiale (di 100–150 m), delle fotografie prodotte
dall'espropriato dalle quali risultano nuvole di polvere incompatibili con la
funzione residenziale della zona, delle registrazioni di concentrazioni di
polveri grossolane da cui risultano dei superamenti del limite di
200 mg/m2 al giorno (media annua) imposto dalla OIAt (se pur non molti, il
loro carico riconducibile al cantiere risulta essere stato considerevole
soprattutto nei mesi estivi e in quelli invernali privi di precipitazioni), dei
frequenti superamenti del limite per i PM10 e addirittura del limite
quotidiano di 50 μg/m3 per Z._______, nonché delle operazioni di carico e
di scarico del DI V._______, con il passaggio previsto sulla rotonda nord
di Z._______, situata in prossimità dell'abitazione dell'espropriato, da 30
a 50 camion al giorno con punte sino a 100 viaggi al giorno (cfr. al
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Pagina 15
riguardo in particolare i rapporti del generalista ambiente allegati al doc. 5
dell'inc. CFS; la perizia SUSPI sull'impatto ambientale delle emissioni di
PM10 prodotte dal cantiere allegata al doc. 25 dell'inc. CFS; la documen-
tazione fotografica relativa al cantiere in prossimità dell'abitazione
dell'espropriato, il piano di detta abitazione e il relativo dettaglio, la tabella
di misurazione polveri in sospensione e i rapporti di Meteo Svizzera
concernenti la distribuzione del vento a Z._______, tutti allegati al doc. 8
dell'inc. CFS; il progetto di allargamento del DI V._______ allegato al
doc. 43 dell'inc. CFS) – non vi è chi non veda come in concreto la CFS
poteva ritenere come eccessive le immissioni in oggetto.
Che poi, come segnala la ricorrente, di fatto l'espropriato sia stato l'unico
a chiedere un indennizzo – ciò che non è qui tuttavia il caso – non
significa affatto che lo stesso faccia valere un disagio soltanto soggettivo.
Detta allegazione non inficia pertanto la tesi della CFS.
4.1.4 Visto quanto precede, si deve dunque concludere che è a giusta
ragione che la CFS ha considerato le immissioni provenienti dal cantiere
come eccessive ai sensi dell'art. 684 CC, concedendo all'espropriato un
indennizzo. Ne discende che il ricorso va su questo punto respinto.
4.2
4.2.1 Per quanto attiene all'entità dell'indennizzo, si rileva che nella
propria decisione la CFS ha concesso a A._______ un'indennità di
50'112 franchi oltre accessori per la perdita di reddito legata al valore
locativo della sua abitazione, nonché un'indennità di 22'341 franchi oltre
accessori per l'onere di manutenzione supplementare dovuto alla pulizia
per le polveri depositate sulle finestre e sulla terrazza, e ciò, sulla base
dell'art. 19 lett. c LEspr.
Per l'indennità relativa alla perdita di reddito, la CFS – partendo dall'idea
che l'inizio dei lavori ha avuto luogo il 1° ottobre 2002 – ha innanzitutto
calcolato il valore annuo della pigione pari a 28'800 franchi (partendo da
un reddito di 120 franchi/m2 all'anno per una superficie abitabile netta di
240 m2). A titolo di controllo, la stessa ha indicato che questo importo,
capitalizzato al 4.95% (2.75% netto, oltre 0.30% per imposte, 0.8% per
manutenzione, 0.4% per sfitto, 0.1% per spese, 0.6% per accantona-
menti) darebbe un valore plausibile dell'immobile di 580'000 franchi. Il
valore locativo mensile sarebbe dunque di 2'400 franchi, ripartito in
800 franchi per il piano terra e 1'600 franchi per il primo piano. La CFS ha
poi considerato che, tenuto conto dell'orizzonte temporale (2002–2012,
data dello scarico totale del deposito intermedio) e che l'esorbitanza
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Pagina 16
sarebbe maggiore nel primo periodo, nei primi sette anni e tre mesi
(2002–2009) la diminuzione del reddito dell'immobile sarebbe quantifica-
bile nel 20%, mentre per i rimanenti tre anni (2010–2012) nel 10%. Le
indennità per questo titolo sarebbero dunque per il periodo già trascorso
dal 2002 al 2010 pari a complessivi 44'640 franchi, oltre accessori. Per le
future immissioni, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, l'indennità
corrisponderebbe invece al valore capitalizzato di una rendita annua di
2'880 franchi per un periodo di 2 anni, pari a 5'472 franchi, secondo il
tasso di capitalizzazione del 3½ % e il coefficiente di capitalizzazione del
1.90.
Per l'indennità relativa invece all'onere di manutenzione supplementare
dovuto alla pulizia, la CFS ha indicato di dover tener conto che le
operazioni supplementari di pulizia richiedono due ore aggiuntive alla
settimana. Il maggior onere sarebbe dunque di 2'200 franchi all'anno
(= 44 settimane x 2 ore a 25 franchi/ora). Le indennità per questo titolo
sarebbero dunque per il periodo trascorso (2002–2010) pari a
complessivi 18'161 franchi, oltre accessori. Per il periodo dal 1° gennaio
2011 al 31 dicembre 2012, l'indennità sarebbe invece pari a 4'180 franchi.
4.2.2 Al riguardo, nel proprio ricorso la ricorrente contesta il calcolo
dell'indennità sostenendo che dal momento che l'indennizzo cumula due
principi, ovvero sia un indennizzo oggettivo (calcolo sulla perdita di
reddito) che uno soggettivo (calcolo sull'attività di pulizia delle polveri
depositate sulle finestre e sulla terrazza) lo stesso sarebbe inaccettabile.
A suo dire nella perdita di reddito dovrebbe essere già contenuto
l'indennizzo soggettivo.
La stessa contesta poi la diminuzione del reddito dell'immobile del 20%
dal 1° ottobre 2002 al 31 dicembre 2009 e del 10% dal 1° gennaio 2010
al 31 dicembre 2012. Ciò sarebbe infatti eccessivo e ingiustificato, in
rapporto al caso DTF 132 II 427 dove vi erano più fonti d'immissione.
Ribadendo quanto sostenuto in precedenza in merito all'inesistenza di un
influsso delle immissioni del cantiere, la ricorrente sostiene che per gli
anni dal 2002 al 2008 la percentuale di perdita di reddito, se dovesse
essere riconosciuto un indennizzo, andrebbe sensibilmente ridotta e per
gli anni a venire azzerata.
La ricorrente ritiene infine che riconoscere un indennizzo di due ore
supplementari di pulizia delle finestre e della terrazza alla settimana per il
lasso temporale da ottobre 2002 a dicembre 2012 sarebbe assoluta-
mente ingiustificato e tantomeno non sarebbe comprovato.
A-4868/2011
Pagina 17
4.2.3 Ciò stabilito, lo scrivente Tribunale rileva innanzitutto che dagli atti
dell'incarto, la diminuzione del reddito presa in considerazione dalla CFS
in analogia a quanto sancito dal Tribunale federale nella sentenza DTF
132 II 427 non appare né arbitraria, né inadeguata.
In merito alla censura riguardante le componenti dell'indennità – e meglio
l'asserito cumulo tra indennizzo oggettivo e soggettivo – lo scrivente
Tribunale rileva che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare
che l'espropriato, per la durata del cantiere, ha diritto al risarcimento del
danno costituito dalla differenza tra il reddito oggettivo degli immobili
senza le immissioni eccessive e quello nella situazione pregiudicata dalle
stesse, oltre a eventuali ulteriori pregiudizi che non siano già compresi in
tale perdita di reddito (cfr. DTF 132 II 427 consid. 6.3). Orbene, nel caso
concreto la CFS, che ha dapprima calcolato il danno derivante dalla
diminuzione del reddito dell'immobile e poi quella derivante dall'onere di
manutenzione supplementare dovuto alla pulizia della casa, non ha fatto
che applicare detti parametri. Contrariamente a quanto asserito dalla
ricorrente, non risulta pertanto alcun doppio indennizzo.
L'indennità concernente le spese supplementari di pulizia non appare poi
eccessiva, considerato che l'Alta Corte nel 2006 ha concesso anch'essa
un indennizzo simile, se pur ammontante a 20 franchi all'ora anziché
25 franchi all'ora, così come valutato dalla CFS. Tale importo, tenuto
conto della congiuntura e dell'aumento del costo della vita, appare
comunque appropriato o perlomeno non risulta eccessivo. Del resto, la
ricorrente non porta alcun elemento che potrebbe indicare il contrario.
Riguardo alle contestazioni inerenti al danno futuro, si osserva che la sua
allocazione all'espropriato da parte della CFS non appare né arbitraria, né
insensata. Quand'anche venisse accertato che i lavori veri e propri di
scavo si siano conclusi già nel 2011, non si può infatti escludere con
certezza e sicurezza la sussistenza di immissioni di polvere provenienti
dal cantiere e/o dai depositi di materiale e dunque di un danno per
l'espropriato. Di fatto, dagli atti dell'incarto non emerge prova alcuna in
merito all'asserita fine dei lavori o all'assenza di immissioni di polvere in
relazione ai depositi intermedi e al trasporto di materiale per la creazione
di calcestruzzo mediante l'ausilio di mezzi pesanti.
Ciò stabilito, va rilevato che di per sé – a parte contestare l'indennizzo e
le proporzioni concesse – la ricorrente non contesta ulteriormente il
metodo di calcolo adottato dalla CFS, di modo che lo scrivente Tribunale
non si attarderà oltre sullo stesso.
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Pagina 18
4.2.4 Visto quanto precede, gli importi concessi dalla CFS all'espropriato
devono essere qui confermati e il ricorso respinto anche su questo punto.
5.
Non da ultimo, il Tribunale statuente rileva che, a sostegno della propria
testi, la ricorrente ha postulato in via generica l'esperimento di una
perizia. Nel contempo essa ha chiesto chiaramente nel petitum del
proprio ricorso l'esperimento di un sopralluogo. Orbene, dal momento che
i lavori inerenti agli scavi della galleria del San Gottardo sono con tutta
verosimiglianza già conclusi da tempo e che le pretese fatte valere
dall'espropriato concernono il periodo già passato dal 1° ottobre 2002 al
31 dicembre 2012, non vi è chi non veda come di fatto l'esperimento di
una nuova perizia, in presenza per altro dei dettagliati rapporti ambientali
e della perizia della SUPSI (cfr. citati al consid. 4.1.3), appaia in casu
irrilevante ai fini del giudizio, non potendo di certo apportare nuovi
elementi al caso o dimostrare l'inesistenza delle immissioni eccessive tra
il 2002 e il 2012 constatate dall'autorità inferiore. Parimenti per la richiesta
di sopralluogo, per la quale, a parte delle constatazioni di fatto, quale la
distanza dal deposito AlpTransit già però accertabile mediante consulta-
zione del registro fondiario, non si intravvede in che possa provare
l'assenza di polvere. Per questi motivi detta richiesta non può trovare qui
accoglimento (cfr. art. 12 PA a contrario).
6.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei
confronti della ricorrente non è contraria al diritto applicabile, non può
inoltre essere considerata né frutto di un eccesso del potere di apprezza-
mento dell'autorità inferiore (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio) né –
per quanto verificabile anche in quest'ottica – inadeguata. In tali
circostanze, la stessa va pertanto qui integralmente confermata con
conseguente respingimento del ricorso.
7.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009
consid. 10, A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007
del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le
spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le
conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può
procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate
inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
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Pagina 19
Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a 3'000 franchi sono poste
a carico della ricorrente, qui totalmente soccombente. Ad avvenuta
crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente
compensate con l'anticipo spese di 3'000 franchi da lei versato il
23 settembre 2011. Alla controparte, rappresentata da un avvocato, va
per contro concessa un'indennità di ripetibili a carico della ricorrente.
Tenuto conto delle chiare circostanze di fatto del caso in esame, degli atti
di causa – segnatamente degli allegati – e della complessità della stessa,
in casu si giustifica la concessione alla controparte dell'importo di
2'500 franchi a titolo di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 3'000 franchi sono poste a carico della
ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente
giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese di
3'000 franchi da lei versato a suo tempo.
3.
La ricorrente corrisponderà alla controparte l'importo di 2'500 franchi a
titolo d'indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: