B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-4916/2017
Sen t en z a d e l 1 4 se t t emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Salome Zimmermann, Pascal Mollard,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
rappresentata da B._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Imposta sul valore aggiunto. Domanda di restituzione del
termine.
A-4916/2017
Pagina 2
Fatti:
A.
Con decisione non datata, la Direzione generale delle dogane (di seguito:
DGD) ha respinto il ricorso 14 aprile 2016 presentato dalla ditta A._______,
con sede a X._______ – rappresentata dalla ditta B._______, entità a
Y._______, con sede a Z._______ – avverso la decisione sull’obbligo di
pagamento del 25 febbraio 2016 della Direzione del circondario delle
dogane, Sezione Antifrode (di seguito: SA Lugano).
B.
Avverso la predetta decisione, la A._______, con sede a X._______ (di
seguito: ricorrente) – per il tramite della sua rappresentante non meglio
precisata – ha interposto ricorso 22 maggio 2017 dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, chiedendone in sostanza l’annullamento.
C.
Non essendo chiara l’identità della rappresentante della ricorrente, il
Tribunale amministrativo federale chiamato ad esaminare la ricevibilità del
predetto ricorso nella procedura A-2912/2017, ha proceduto ad una verifica
del registro di commercio e constato quanto segue:
la ditta A._______, con sede a X.______, è una succursale svizzera (di
seguito: prima succursale) della ditta svizzera B._______, con sede principale
a Z._______, sua società madre (di seguito: società madre);
la società madre ha un’altra succursale svizzera, denominata anch’essa
B._______, con sede a Y._______ (di seguito: seconda succursale).
Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale ha poi appurato che il ricorso
22 maggio 2017 è stato firmato da un membro della società madre iscritto
a registro di commercio (il signor D._______) e da una seconda persona
A-4916/2017
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(il signor E._______) che non risulta invece iscritta a registro di commercio,
quale membro di una delle tre società, sicché – in assenza di una valida
procura – in ogni caso non può validamente rappresentare la ricorrente in
giudizio. Su detto ricorso è poi indicato l’indirizzo della seconda succursale
e non quello della società madre. In tali circostanze, il Tribunale ha dunque
constatato l’assenza di chiarezza sia riguardo ai rappresentanti della
ricorrente, sia riguardo all’indirizzo di notifica degli atti processuali.
D.
Con decisione incidentale 24 maggio 2017 nella causa A-2912/2017, il
Tribunale ha pertanto invitato la ricorrente a regolarizzare il proprio ricorso
nel termine di 5 giorni dalla notifica, e meglio: (a) ad indicare in maniera
chiara e completa chi la rappresenta in giudizio – ossia la sua società
madre B._______, con sede a Z._______ o la succursale B._______, con
sede a Y._______ – e (b) a produrre una valida procura a favore di chi la
rappresenta in giudizio o, in alternativa, a favore delle persone che hanno
presentato ricorso per suo conto. Tale decisione incidentale è stata
notificata alla ricorrente, alla seconda succursale e alla società madre.
E.
Con scritto 1° giugno 2017, la società madre – ossia la B._______, con
sede a Z._______ – ha espressamente precisato di rappresentare la
ricorrente in giudizio. La stessa ha altresì prodotto la procura a favore del
signor E._______, abilitato ad agire in giudizio in suo nome. Detto scritto è
stato firmato da due persone abilitate a rappresentare la società madre e
porta chiaramente l’indirizzo della società madre, ossia « (…), Z._______».
F.
Con decisione incidentale 21 giugno 2017 nella causa A-2912/2017, lo
scrivente Tribunale ha dunque invitato la ricorrente – rappresentata dalla
sua società madre, con sede a Z._______ – a versare entro e non oltre il
12 luglio 2017 un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di
7'000 franchi, con la comminatoria che altrimenti il ricorso sarebbe stato
dichiarato inammissibile e le spese processuali poste a suo carico.
G.
Il suddetto anticipo spese non è tuttavia stato versato entro il termine
impartito, bensì solo tardivamente in data 18 luglio 2017.
A-4916/2017
Pagina 4
H.
Con sentenza 24 luglio 2017 nella causa A-2912/2017, visto l’avvenuto
pagamento tardivo dell’anticipo spese, lo scrivente Tribunale ha poi
dichiarato come inammissibile il ricorso 22 maggio 2017 e posto a carico
della ricorrente le spese processuali pari a 500 franchi.
I.
Avverso la predetta sentenza, la ricorrente – per il tramite della seconda
succursale, con sede a Y._______ – ha presentato ricorso 23 agosto 2017
dinanzi al Tribunale federale, postulandone l’annullamento e chiedendo
l’emanazione di una nuova decisione sull’ammissibilità del ricorso 22 mag-
gio 2017. In sostanza, essa ha fatto valere che a causa di una notifica
difettosa della decisione incidentale 21 giugno 2017 nella causa A-
2912/2017 – notificata erroneamente alla sede della società madre a
Z._______ anziché alla sede della seconda succursale a Y._______ –
imputabile allo stesso Tribunale amministrativo federale, la stessa non
sarebbe stata in grado né di provvedere al pagamento dell’anticipo spese
richiesto nel termine impartitole, né di chiedere una proroga del predetto
termine ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 PA.
J.
Con sentenza 2C_707/2017 del 25 agosto 2017, considerando il ricorso
23 agosto 2017 come una domanda di restituzione del termine ai sensi
dell’art. 24 PA, il Tribunale federale lo ha dichiarato inammissibile, ritenen-
dosi incompetente per la sua evasione. L’Alta Corte ha infatti sancito che
detta domanda andava innanzitutto formulata dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale, per poi eventualmente rivolgersi al Tribunale federale in
caso di diniego di quanto richiesto. Esso ha dunque trasmesso per
competenza l’incarto al Tribunale amministrativo federale, affinché lo
stesso statuisca sulla predetta domanda di restituzione del termine.
K.
In tali circostanze, conformemente alla sentenza del Tribunale federale
2C_707/2017 del 25 agosto 2017, lo scrivente Tribunale ha aperto un
nuovo incarto A-4916/2017 per l’evasione della predetta domanda di
restituzione del termine formulata nell’incarto A-2912/2017.
L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
A-4916/2017
Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 Competente a trattare una domanda di restituzione del termine ai sensi
dell’art. 24 cpv. 1 PA – qui applicabile in virtù del rinvio dell’art. 37 LTAF –
è quell’autorità che, in caso di suo accoglimento, dovrebbe statuire sull’atto
processuale recuperato (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-3159/2017
del 20 giugno 2017 consid. 1.1 con rinvii; C-8445/2015 del 9 marzo 2016
consid. 10.2 con rinvii; PATRICIA EGLI, in: Waldmann/Weissenberger [ed.],
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, [di seguito:
Praxiskommentar VwVG] n. 6 ad art. 24 PA). Allorquando una parte
intende postulare la restituzione del termine a seguito di una sentenza di
non entrata nel merito pronunciata dal Tribunale amministrativo federale,
la stessa deve inoltrarla dinanzi a detta autorità (cfr. EGLI, Praxiskom-
mentar VwVG, n. 6 ad art. 24 PA). Giusta l’art. 37 LTAF, la procedura
dinanzi al Tribunale amministrativo federale è poi retta dalla PA, in quanto
la LTAF non disponga altrimenti.
In concreto, con sentenza 2C_707/2017 del 25 agosto 2017, il Tribunale
federale ha sancito che il ricorso 23 agosto 2017 presentato dalla ricorrente
avverso la sentenza d’inammissibilità del 24 luglio 2017 dello scrivente
Tribunale nella procedura A-2912/2017 andava qualificato di domanda di
restituzione del termine per il pagamento dell’anticipo spese di 7'000 fran-
chi ordinato da quest’ultimo con decisione incidentale 21 giugno 2017. Per
tale motivo, il Tribunale federale ha trasmesso detta domanda di restitu-
zione del termine allo scrivente Tribunale, invitandolo a statuire al riguardo.
Lo stesso risulta pertanto inequivocabilmente competente per statuire in
merito alla predetta domanda, nell’ambito della procedura A-4916/2017.
1.2 La ricorrente essendo la destinataria della sentenza d’inammissibilità
del 24 luglio 2017 pronunciata dallo scrivente Tribunale a seguito del
pagamento tardivo dell’anticipo spese di 7'000 franchi nella procedura A-
2912/2017, ha indubbiamente un interesse concreto e degno di protezione
a che le venga concessa la restituzione del termine. Essa risulta pertanto
legittimata a presentare la predetta domanda di restituzione del termine,
sicché il Tribunale entrerà nel merito al riguardo (cfr. art. 48 PA; sentenza
del TAF A-3159/2017 del 20 giugno 2017 consid. 1.2).
2.
2.1 Giusta l’art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione di un termine può essere
accordata solo quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impe-
A-4916/2017
Pagina 6
dito, senza sua colpa, di agire nel termine stabilito. Quest’ultimo deve tutta-
via presentare una domanda di restituzione motivata entro 30 giorni dalla
cessazione dell’impedimento, effettuando nel contempo l’atto omesso.
Le tre condizioni menzionate all’art. 24 cpv. 1 PA – ossia l’impedimento non
colpevole (condizione materiale), la domanda motivata e il compimento
dell’atto omesso (condizioni formali) – sono cumulative. La giurisprudenza
in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva (cfr. sentenze del
TAF A-3159/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2; C-8445/2015 del 9 marzo
2016 consid. 10.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 587 segg.;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2a ed. 2013, n. 2.140 segg.; EGLI, Praxiskommentar VwVG, n. 4
segg. ad art. 24 PA).
2.2 L’inosservanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata
alcuna negligenza alla persona interessata, rispettivamente al suo rappre-
sentante, e nel contempo sussiste un motivo oggettivo, ovvero un motivo
sul quale non si ha alcuna influenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-
3159/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2; A-3671/2013 del 22 agosto 2013
consid. 4.6 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.140 con
rinvii). In altri termini, la persona interessata deve dimostrare di essere
esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente
nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso (cfr. sentenza del
TF 1C_393/2016 del 5 dicembre 2016 consid. 2.1). Più nel dettaglio, la
giurisprudenza considera quale impedimento ad agire unicamente gli
impedimenti di natura oggettiva che rendano praticamente impossibile
l’osservanza del termine da parte del diretto interessato, quali le catastrofi
naturali, il servizio militare o gravi malattie, ma anche di natura soggettiva,
quali quelli di un intralcio o di errore senza colpa. La restituzione deve
essere tuttavia accordata solo se l’assenza di colpa è evidente
(cfr. sentenze del TF 2C_535/2016 dell’8 luglio 2016 consid. 2.1;
2C_1096/2013 del 19 luglio 2014 consid. 4.1 con rinvii; DTF 114 Ib 67
consid. 2 seg.; 112 V 255 consid. 2a; 108 V 109 consid. 2c; [tra le tante]
sentenze del TAF A-3159/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2 con rinvii; C-
8445/2015 del 9 marzo 2016 consid. 10.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI, op. cit., n. 587 segg; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.140
con rinvii; EGLI, Praxiskommentar VwVG, n. 13 e 20 segg. ad art. 24 PA).
2.3 L’ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l’assenza
per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano per contro
dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante]
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sentenze del TAF A-3159/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2; A-3671/2013
del 22 agosto 2013 consid. 4.6 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 2.143 con rinvii; EGLI, Praxiskommentar VwVG, n. 13 e 29 segg.
ad art. 24 PA).
3.
3.1 Nel caso in disamina, dal punto di vista formale, la ricorrente ha
provveduto ad effettuare il pagamento in data 18 luglio 2017 e a depositare
la propria domanda di restituzione del termine motivata dinanzi al Tribunale
federale in data 23 agosto 2017. Detta domanda indirizzata erroneamente
al Tribunale federale, è poi stata da quest’ultimo trasmessa allo scrivente
Tribunale per competenza, con sentenza 2C_707/2017 del 25 agosto
2017. Tenuto conto della presunta cessazione dell’impedimento in data
3 luglio 2017 – data alla quale la ricorrente indica di avere effettivamente
avuto conoscenza della decisione incidentale 21 giugno 2017 (cfr. ricorso
23 agosto 2017, pag. 2) – e delle ferie giudiziarie, a priori, la ricorrente
risulta avere rispettato il termine di 30 giorni (cfr. consid. 2.1 del presente
giudizio). Dal punto di vista formale, la domanda di restituzione del termine
della ricorrente risulta dunque qui ricevibile ai sensi dell’art. 24 PA.
3.2 Dal punto di vista materiale, la ricorrente motiva la sua domanda di
restituzione del termine sostenendo che, a causa di una notifica irregolare
della decisione incidentale 21 giugno 2017 nella causa A-2912/2017, la
stessa non sarebbe stata in grado di dar tempestivamente seguito alla
richiesta di anticipo delle spese procedurali di 7'000 franchi avanzata dallo
scrivente Tribunale, né di richiedere la proroga del termine impartitole ex
art. 22 cpv. 2 PA. Detta decisione incidentale sarebbe infatti erroneamente
stata trasmessa dal Tribunale ad un indirizzo diverso da quello indicato nel
suo ricorso e nei documenti da lei prodotti con scritto 1° giugno 2017:
anziché notificare la suddetta decisione incidentale all’indirizzo della
seconda succursale di Y._______, intestandola personalmente ai signori
E._______ e D._______ – responsabili dell’incarto, che hanno sottoscritto
il ricorso – il Tribunale l’avrebbe trasmessa a torto alla società madre, non
a conoscenza della presente procedura. A suo avviso, lo scrivente
Tribunale avrebbe disposto di tutte le informazioni necessarie per notificare
la decisione incidentale all’indirizzo corretto. A causa di detto errore, la
decisione incidentale non sarebbe stata notificata direttamente alle
persone responsabili dell’incarto, bensì unicamente in maniera indiretta il
3 luglio 2017 dopo aver girato di ufficio in ufficio, sicché la ricorrente
avrebbe disposto di soli 8 giorni per procedere al pagamento dell’anticipo
spese. Il fatto inoltre che detta decisione incidentale sia stata redatta in
italiano, avrebbe reso difficile la sua evasione dalla sede principale ubicata
A-4916/2017
Pagina 8
in svizzera francese. Poiché la ricorrente necessitava poi di almeno due
settimane lavorative – per ragioni di organizzazione interna – per poter
aprire un conto in vista del pagamento dell’anticipo spese, la stessa,
disponendo di soli 8 giorni residui, si sarebbe ritrovata impossibilitata
dall’effettuare il versamento nel termine impartitogli, a suo avviso non
congruo alle circostanze. Per tale motivo essa sarebbe riuscita a versare
l’anticipo spese soltanto in data 18 luglio 2017.
In concreto, si tratta dunque di verificare se sussiste effettivamente una
notificazione difettosa imputabile al Tribunale e se detta circostanza possa
materialmente costituire un motivo oggettivo scusabile giustificante la
restituzione del termine per procedere al pagamento dell’anticipo spese ai
sensi dell’art. 24 PA.
3.2.1 Perché una decisione possa essere opposta alle parti, la stessa
dev’essere stata notificata regolarmente ai suoi destinatari. Giusta l’art. 38
PA, una notificazione difettosa non può infatti cagionare alle parti alcun
pregiudizio. Per questo motivo, la mancata notifica alle parti della decisione
può comportarne l’annullamento o, nei casi più gravi, persino la nullità
(cfr. sentenza del TAF A-5508/2015 del 10 maggio 2017 consid. 2.3.2;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016,
n. 1066, n. 1119 segg.; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, Praxiskommentar
VwVG, n. 3 e 9 segg. ad art. 38 PA). La giurisprudenza non sanziona
tuttavia necessariamente con la nullità un vizio di notificazione. Le parti
sono infatti sufficientemente tutelate se la notificazione raggiunge
comunque il scopo malgrado la sua irregolarità (cfr. DTF 132 I 249
consid. 6; 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; sentenza del TF
9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 2.2). Occorre esaminare
nelle circostanze del caso concreto se la parte interessata ha realmente
subito un pregiudizio. Per tale valutazione ci si deve attenere ai principi
della buona fede che limitano la possibilità di invocare un vizio di forma
(cfr. DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; sentenza del TF
9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 2.2).
3.2.2 Come già anticipato in ingresso, dall’esame del ricorso 22 maggio
2017 nella causa A-2912/2017 il Tribunale ha potuto appurare che non vi
era chiarezza in merito all’identità del rappresentante della ricorrente e
neppure in merito all’indirizzo determinante per la notifica degli atti
processuali. Per questo motivo, il Tribunale ha proceduto ad un controllo
del registro commercio e appurato quanto segue:
A-4916/2017
Pagina 9
(1) la ricorrente, con sede a X._______, è una succursale svizzera (prima
succursale) della società madre denominata B._______, con sede
principale a Z._______ (società madre);
(2) detta società madre dispone di una seconda succursale denominata
anch’essa B._______, con sede a Y._______ (seconda succursale).
Visto quanto precede, il Tribunale ha poi constatato che il ricorso
22 maggio 2017 nella causa A-2912/2017 è stato firmato da un membro
della società madre iscritto a registro di commercio (il signor D._______) e
da una seconda persona (il signor E._______) che non risulta invece
iscritta a registro di commercio, quale membro di una delle tre società,
sicché – in assenza di una valida procura – non è abilitato a rappresentare
la ricorrente in giudizio. Su detto ricorso è inoltre indicato l’indirizzo della
seconda succursale e non quello della società madre.
In tali circostanze, con decisione incidentale 24 maggio 2017 nella causa
A-2912/2017, il Tribunale ha pertanto invitato la ricorrente a regolarizzare
il proprio ricorso nel termine di 5 giorni dalla notifica, e meglio: (a) ad
indicare in maniera chiara e completa chi la rappresenta in giudizio – ossia
la sua società madre B._______, con sede a Z._______ o la succursale
B._______, con sede a Y._______ – e (b) a produrre una valida procura a
favore di chi la rappresenta in giudizio o, in alternativa, a favore delle
persone che hanno presentato ricorso per suo conto. Tale decisione
incidentale è stata espressamente notificata alla ricorrente, alla seconda
succursale e alla società madre.
3.2.3 Con scritto 1° giugno 2017, solo la società madre ha dato seguito alla
richiesta del Tribunale e espressamente precisato di rappresentare la
ricorrente in giudizio. La stessa ha altresì prodotto una valida procura a
favore del signor E._______. Su detto scritto era chiaramente indicato
l’indirizzo della società madre, ossia (…), Z._______. Dall’esame del
predetto documento, risulta chiaramente che la società madre non ha
minimamente espresso alcuna preferenza per quanto concerne la notifica
degli atti processuali, segnatamente che gli stessi andavano trasmessi
direttamente alla sede della sua succursale a Y._______ e/o alle persone
fisiche che hanno sottoscritto il ricorso 22 maggio 2017 nella causa A-
2912/2017.
3.2.4 Tenuto conto del predetto scritto 1° giugno 2017, nella misura in cui
solo la società madre (rispettivamente la sede principale) può validamente
rappresentare in giudizio la propria succursale – quest’ultima essendo
A-4916/2017
Pagina 10
priva di esistenza giuridica propria e della capacità di essere parte (cfr. sen-
tenze del TF 4A_473/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.2; 4P.146/2005
del 10 ottobre 2005 consid. 5.2.2; DTF 120 III 11 consid. 1a; sentenze del
TAF A-3574/2013 del 18 novembre 2014 consid. 1.3.1 con rinvii; A-
6381/2012 del 3 giugno 2014 consid. 1.2 con rinvii; A-2015/2009 del
16 febbraio 2012 consid. 1.3; A-1521/2006 del 5 giugno 2007 consid. 2.1)
– lo scrivente Tribunale ha dunque notificato la decisione incidentale
21 giugno 2017 relativa alla richiesta d’anticipo spese di 7'000 franchi nella
causa A-2912/2017, fissando un termine per il pagamento scadente il
12 luglio 2017, direttamente alla società madre, sua rappresentante legale.
3.2.5 Da quanto precede non è ravvisabile alcuna notificazione difettosa
imputabile al Tribunale statuente, nella misura in cui quest’ultimo non ha
fatto che attenersi a quanto indicato dalla rappresentante della ricorrente
con scritto 1° giugno 2017 nella causa A-2912/2017. In assenza di una
richiesta esplicita della ricorrente e della sua rappresentante in merito alla
notifica degli atti ad un altro indirizzo che quello della società madre, si
deve dunque partire dal presupposto che non vi è stata alcuna notificazione
difettosa (cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio). Di riflesso, non è
ravvisabile alcun motivo oggettivo giustificante la concessione della
restituzione del termine per effettuare il pagamento dell’anticipo spese ai
sensi dell’art. 24 PA (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio).
3.2.6 Anche ad avere dubbi, i problemi di ordine organizzativo all’interno
del gruppo societario costituito dalla società madre e le sue due succursali,
rispettivamente le asserite difficoltà linguistiche nel comprendere un atto in
italiano – soprattutto se si considera che l’intera procedura si è svolta in
lingua italiana, senza che la ricorrente abbia mai sollevato alcuna censura
al riguardo –, non costituiscono di certo un motivo scusabile ai sensi
dell’art. 24 PA (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio). Al riguardo va
peraltro precisato come la prima decisione incidentale 24 maggio 2017
nella causa A-2912/2017 del Tribunale sia stata volutamente notificata alla
società madre, alla ricorrente e alla seconda succursale, proprio per
permette loro di precisare in maniera chiara l’identità della rappresentante
della ricorrente. Ora, in tale evenienza, appare dunque poco probabile che
la società madre – che peraltro è stata l’unica a dare seguito alla richiesta
di precisazione in merito alla rappresentante della ricorrente, con scritto
1° giugno 2017 – non fosse al corrente della procedura A-2912/2017. Di
riflesso, non si vede come la società madre non potesse essere al corrente
della predetta procedura, al momento della notifica della seconda
decisione incidentale 21 giugno 2017 relativa all’anticipo spese.
A-4916/2017
Pagina 11
3.3 In definitiva, visto tutto quanto suesposto, la domanda di restituzione
del termine formulata dalla ricorrente con scritto 23 agosto 2017 nella
causa A-2912/2017 va dunque qui respinta integralmente.
4.
Tenuto conto dell’esito della presente procedura A-4916/2017, le spese
processuali sono poste a carico della ricorrente, qui parte integralmente
soccombente. Tenuto conto degli atti dell’incarto, in concreto le spese
processuali sono fissate a 500 franchi (cfr. art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Ciò indicato, vanno altresì confermate le spese processuali di
500 franchi fissate nella procedura A-2912/2017 e poste a carico della
ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, le spese
processuali di 500 franchi per la procedura A-4916/2017 e le spese
processuali di 500 franchi per la precedente procedura A-2912/2017 – per
un totale di 1'000 franchi – verranno detratte dall’anticipo spese di
7'000 franchi versato tardivamente dalla ricorrente. L’importo residuo di
6'000 franchi le verrà restituito, previa indicazione delle sue coordinate
bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-4916/2017
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La domanda di restituzione del termine formulata dalla ricorrente con scritto
23 agosto 2017 nella causa A-2912/2017 è respinta.
2.
Le spese processuali di 500 franchi per la presente procedura A-
4916/2017 sono poste a carico della ricorrente. Le spese processuali di
500 franchi fissate nella procedura A-2912/2017 e poste a carico della
ricorrente sono qui confermate. Alla crescita in giudicato del presente
giudizio, detti importi verranno detratti dall’anticipo spese di 7'000 franchi
versato tardivamente dalla ricorrente. L’importo residuo di 6'000 franchi le
verrà restituito, previa sua indicazione delle sue coordinate bancarie o
postali sulle quali effettuare il versamento.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– B._______, (...), Z._______ (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: