Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A4988/2010
Sen t e n z a d e l 1 6 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Lorenz Kneubühler e Kathrin Dietrich,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Cantone dei Grigioni, Ufficio tecnico dei Grigioni,
Grabenstrasse 30, 7001 Coira,
controparte,
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC,
Palazzo federale nord, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto decisione d'approvazione dei piani del DATEC, del 1° luglio
2010.
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Fatti:
A.
Con atto dell'11 ottobre 2007, l'Ufficio tecnico del Cantone dei Grigioni ha
inoltrato dinanzi al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e della comunicazione (qui di seguito DATEC) una richiesta
d'approvazione dei piani per la costruzione di un nuovo semisvincolo di
collegamento tra l'autostrada A13 (ristrutturata) e la strada cantonale
esistente nell'ambito della area di servizio Campagnola. Questa
sistemazione ha per scopo di sollevare il comune di B._______ dal
traffico di transito, mediante la sistemazione contemporanea della strada
cantonale nel territorio del Comune summenzionato.
I piani sono stati esposti pubblicamente dal 19 novembre al 18 dicembre
2007. Vari privati hanno inoltrato opposizione.
B.
Con decisione del 1° luglio 2010 il DATEC ha approvato i piani, respinto o
accolto parzialmente, per quanto ricevibili, certe opposizioni, e imposto
anche vari oneri. L'approvazione dei piani comporta anche l'approvazione
dell'espropriazione di terreni, sia a titolo definitivo che a titolo
temporaneo.
C.
Con atto del 9 luglio 2010, A._______ (qui di seguito la ricorrente) ha
impugnato detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(qui di seguito TAF), lamentando che la sua opposizione, del 18 giugno
2001, non sia stata "minimamente presa in considerazione". Chiede da
una parte che la sua opposizione venga debitamente trattata dal DATEC
a modo di consentirle di impugnare eventualmente la decisione e
dall'altra parte che il termine di ricorso venga prolungato.
D.
Invitata a far pervenire la decisione impugnata allo scrivente Tribunale, la
ricorrente non vi ha dato seguito.
E.
Con osservazioni del 21 settembre 2010, il DATEC (qui di seguito anche
l'autorità di prima istanza) ha trasmesso al TAF la decisione impugnata
insieme all'incarto della causa, concludendo al rigetto del ricorso nella
misura della sua ricevibilità, protestate spese e tasse di giustizia.
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F.
Invitata ad inoltrare un estratto del Registro fondiario concernente la
particella n. (…) RFD del Comune di B._______, la ricorrente ha fatto
pervenire detto documento con plico del 25 ottobre 2010. Ella sottolinea
che detto estratto comprova il fatto che la particella in oggetto è di sua
proprietà in ragione della metà (comproprietà) e della comunione
ereditaria C._______ per l'altra metà.
G.
Invitato a prendere posizione sul ricorso con ordinanza dell'11 ottobre
2010, l'Ufficio tecnico dei Grigioni non si è manifestato.
H.
Con la stessa ordinanza dell'11 ottobre 2010, il TAF ha chiesto all'autorità
di prima istanza di determinarsi sul fatto che la ricorrente non era
menzionata nel dispositivo della decisione impugnata.
I.
Con osservazioni dell'11 novembre 2010, il DATEC ha mantenuto le
proprie conclusioni, chiedendo tuttavia allo scrivente Tribunale di
correggere la decisione impugnata dal punto di vista formale.
J.
Con ordinanza del 22 novembre 2010, il TAF ha dato la possibilità alla
ricorrente d'inoltrare eventuali osservazioni finali, con indicazione che
trascorso infruttuoso il termine, la causa sarebbe stata tenuta per
giudizio. La ricorrente non ha fatto uso di tale facoltà.
K.
Ulteriori argomentazioni delle parti e dell'autorità di prima istanza
verranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto qui di
seguito.
Diritto:
1.
1.1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), il TAF in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968
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sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. Per decisioni s'intendono i provvedimenti
delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e
concernenti la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di
obblighi, l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione
di diritti o di obblighi, il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze
dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o
all’accertamento di diritti o di obblighi. Il DATEC, nella sua qualità di
dipartimento federale, è un'autorità di cui le decisioni sono impugnabili
con ricorso dinanzi al TAF, conformemente all'art. 33 let. d LTAF.
1.2. Vista l'argomentazione adotta dalla ricorrente, che sostiene che la
sua opposizione sia stata "bellamente ignorata" dall'autorità di prima
istanza, si può considerare che la ricorrente invochi un diniego di giustizia
ai sensi dell'art. 46 PA. Tale gravame è ormai ricevibile dinanzi all'autorità
normalmente competente per trattare la decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
di conseguenza, tale gravame deve essere – come nella fattispecie –
invocato dinanzi all'autorità ordinaria di ricorso e non più dinanzi
all'autorità di vigilanza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente
la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio
2001 in FF 2001 4184 e 4206; cfr. pure MARKUS MÜLLER in: Christoph
Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurigo e San Gallo 2008, qui di seguito
Kommentar VwVG, ad art. 46a PA, n.m. 3). Di conseguenza tale,
gravame va esaminato dallo scrivente Tribunale.
1.3. Riservati i considerandi di diritto qui di seguito, le forme ed i termini
degli artt. 50 a 52 PA sono rispettati ed il ricorso è quindi ricevibile quanto
alla forma stricto sensu.
2.
Secondo l'art. 48 PA, ha il diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo (cpv. 1 lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione
impugnata (cpv. 1 lett. b) e ha un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modificazione della stessa (cpv. 1 lett. c).
2.1. La qui ricorrente lamenta che la sua opposizione del 18 giugno 2001
non sia stata minimamente presa in considerazione e argomenta di non
capire come, dopo anni di procedura, un opponente sia "bellamente
ignorato". Chiede poi che la sua opposizione venga analizzata e che alla
stessa sia data finalmente una risposta, in modo da potere
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eventualmente impugnare la decisione. Contemporaneamente, la
ricorrente chiede, visti i "macroscopici errori di chi ha emesso il
documento di 61 pagine, che i termini di un eventuale ricorso, per la
sottoscritta siano adeguatamente e proporzionalmente prolungati".
Come considerato qui sopra, la ricorrente non ha collaborato alla
presente procedura, omettendo di spedire allo scrivente Tribunale la
decisione impugnata, documento di cui disponeva, visto che risulta
precisamente dall'atto impugnato che le è stato notificato (decisione
impugnata, p. 60). Detta decisione è pervenuta allo scrivente Tribunale
con la presa di posizione dell'autorità inferiore, unitamente all'incarto della
procedura.
2.2. Risulta dal suddetto incarto che l'esposizione pubblica è avvenuta nel
mese di novembre 2007. Visto quanto considerato poc'anzi circa
l'esigenza di avere partecipato alla procedura di prima istanza come
condizione di ricevibilità del ricorso, occorre verificare se ha
effettivamente partecipato alla procedura di prima istanza.
Risulta dall'incarto che la ricorrente aveva inoltrato opposizione il 16
dicembre 2007 e non, come menzionato erroneamente nel ricorso, nel
mese di luglio del 2001 (cfr. opposizione atti prima istanza). Si deve
comunque ammettere che la condizione di avere partecipato alla
procedura di prima istanza (consid. 2 qui sopra) è adempiuta.
2.3. Peraltro, risulta dall'incarto e dai documenti trasmessi su richiesta
dello scrivente Tribunale che la ricorrente è comproprietaria in ragione del
50% della particella n. (…) RFD di B._______. L'altra metà è in
comproprietà di una comunione ereditaria, e più precisamente della
comunione ereditaria C._______, composta da D._______ e E._______.
Di conseguenza, la decisione impugnata, che nei suoi considerandi
contempla la comunità ereditaria come parte alla procedura comporta già
un'inesattezza.
Circa la legittimazione, nelle vesti di comproprietaria la ricorrente poteva
agire da sola, cosa impossibile nell'ambito della proprietà comune della
comunità ereditaria (art. 653 cpv. 2 del Codice civile svizzero del 10
dicembre 1907 [CCS, RS 211]).
Infine, essendo espropriata una superficie della particella n. (…) RFD di
B._______, la ricorrente, nelle sue vesti di comproprietaria è ovviamente
toccata dalla decisione impugnata ai sensi dell'art. 48 PA. La
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legittimazione deve quindi esserle riconosciuta ed il ricorso è quindi
ricevibile.
3.
Nella fattispecie, risulta dagli atti che una decisione è stata emanata,
avendo il richiedente dell'approvazione dei piani – controparte nella
presente procedura – ricevuto una decisione di merito. La ricorrente si è
pure vista notificare questa decisione d'approvazione dei piani. Peraltro,
quest'ultima non contesta che vi sia stata una decisione, anche se si è
astenuta dal produrla insieme al suo ricorso ed anche ulteriormente.
3.1. Come già considerato qui sopra, il dispositivo della decisione
impugnata non respinge l'opposizione del 16 dicembre 2007 della
ricorrente e nemmeno quella dell'altra comproprietaria (la comunione
ereditaria C._______) della particella n. (…) RFD di B._______. Detto
dispositivo approva, invece, i piani, e in particolare il piano 13c.29.52.007
del novembre 2006, "acquisto terreni" e la tabella 13c.29.52.008
"acquisizione diritti" del settembre 2006.
3.1.1. Ogni decisione in senso formale, in linea di massima, deve
contenere gli elementi seguenti: l'indicazione che si tratta di una
decisione, la designazione dell'autorità che l'ha resa, la data, l'indicazione
dell'oggetto della decisione, un riassunto dei fatti pertinenti della causa, la
motivazione (chiamata anche considerandi), il dispositivo, una firma e
l'indicazione dei rimedi giuridici (art. 35 PA).
Il dispositivo della decisione è la parte di essa che determina la situazione
giuridica delle parti, rispondendo quindi alle domande sottoposte
all'esame dell'autorità; è l'elemento essenziale della decisione,
espressione della manifestazione unilaterale della volontà dell'autore, che
acquisisce la forza di res iudicata (DTF 123 II 16, consid. 2c, a contrario;
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, Berna, 2011, p. 705706).
3.1.2. L'art. 5 PA contiene inoltre una definizione materiale delle decisioni:
sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul
diritto pubblico federale e concernenti: la costituzione, la modificazione o
l’annullamento di diritti o di obblighi (cpv. 1 let. a); l’accertamento
dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi (cpv.
1 let. b); il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla
costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di
diritti o di obblighi (cpv. 1 let. c). Sono decisioni anche quelle in materia
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d’esecuzione, le decisioni incidentali, le decisioni su opposizione (art. 30
cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso, le decisioni in sede di revisione
e l’interpretazione (cpv. 2).
3.2. Nella presente fattispecie, trattandosi di un'approvazione di piani
esecutivi per una strada nazionale, la legge federale dell'8 marzo 1960
sulle strade nazionali (LSN, RS 725.11), prevede che con l'approvazione
dei piani, sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il
diritto federale (art. 26 cpv. 2 LSN); inoltre, chi ha qualità di parte secondo
le prescrizioni della PA o della legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione (LEspr; RS 711) può, entro il termine di deposito dei
piani, fare opposizione contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in
esso contenuti (art. 27d LSN). Con l'approvazione dei piani, il
dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative
al diritto d'espropriazione (art. 28 cpv. 1 LSN).
Secondo l'art. 12 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade
nazionali (OSN, RS 725.111), il richiedente dell'approvazione dei piani
presenta i piani seguenti : il piano d’insieme (let. a), i piani di situazione
con indicazione degli allineamenti in scala 1:1000 (let. b), il profilo
longitudinale in scala 1:1000 per le lunghezze e 1:100 per le altezze
(let. c), il profilo normale in scala 1:50 (let. d), i profili trasversali in scala
1:100 (let. e), le dimensioni principali delle opere di costruzione (let. f), il
rapporto tecnico comprese le misure complementari (let. g), il piano di
drenaggio (let. h), il rapporto sull’impatto ambientale, 3a tappa (let. i), la
stima dei costi (let. j), il piano di espropriazione (let. k), la tabella dei fondi
(let. l), i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della
Confederazione (let. m).
3.3. Le disposizioni succitate sono state introdotte con la legge federale
del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure di decisione (LCoord, RU 1999 3071 segg.; Messaggio del
Consiglio federale relativo alla succitata legge federale, FF 1998 2029
segg.). Detta legge – in vigore dal 1° gennaio 2000 – ha modificato tutte
le procedure d'autorizzazione per le infrastrutture pubbliche.
Sostanzialmente, la decisione, come indicato abbastanza chiaramente
dalla sua denominazione, approva i piani, nella fattispecie di un progetto
esecutivo di strada nazionale. I principi di coordinamento hanno per
scopo principalmente che un'autorità unica possa controllare il rispetto
della legislazione federale pertinente nel suo insieme, mediante in
particolare la consultazione delle autorità specializzate normalmente
competenti per applicare le legislazioni particolari – e numerose – che
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possono essere applicabili ai progetti d'infrastrutture. Inoltre, la LCoord ha
introdotto il principio dell'incorporazione della procedura d'espropriazione
all'approvazione dei piani; ne discende che ormai, tutte le obbiezioni al
progetto, che si tratti d'obbiezioni relative al progetto stesso o d'obbiezioni
relative ad una misura d'espropriazione come pure delle pretese
all'indennità per espropriazione, devono essere inoltrate dinanzi
all'autorità d'approvazione dei piani, la quale decide sulla compatibilità del
progetto alla legislazione federale come pure sull'espropriazione. Le
pretese d'indennità per espropriazione vengono invece demandate alle
Commissioni federali di stima (CFS) del circondario competente una volta
cresciuta in giudicato la decisione d'approvazione; è la CFS a decidere
poi sull'indennità relativa all'espropriazione (cfr. FF 1998 2038).
3.4. Da tutto quanto precede discende che una decisione d'approvazione
dei piani approva i piani di un'opera e più precisamente quelli ricordati qui
sopra (consid. 3.2), rilascia il premesso edilizio e tutte le altre
autorizzazioni necessarie in base alla legislazione federale, impone o
respinge misure complementari, approva l'espropriazione sia nel suo
principio che nella sua sostanza (art. 12 let. k e l OSN) e decide sulle
opposizioni quand'anche non vertano soltanto sull'espropriazione (art. 28
cpv. 1 LSN in relazione con l'art. 27d LSN).
Vi è quindi un obbligo legale di decidere la sorte delle opposizioni da
parte del DATEC.
4.
Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto – da parte dell'autorità – di
pronunciarsi, ossia il fatto di mantenere il silenzio quando una richiesta
esige una decisione (DTF 135 I 6, consid. 2.1; 111 Ib 85, consid. 2; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. I, 1984, Neuchâtel, 1984, p. 369).
L'esigenza di una decisione deve risultare dalle pertinenti norme
applicabili (DTF 107 Ib 160, consid. 3b, 102 Ib 231 consid. 2; sentenza
del TAF A6437/2008, del 16 febbraio 2009, consid. 2 e riferimenti citati;
MARKUS MÜLLER, in Kommentar VwVG, ad art. 46a PA, n.m. 4). Si
distingue anche il rifiuto esplicito di decidere dal rifiuto implicito di
decidere. C'è rifiuto implicito di decidere quando l'autorità emana una
decisione, ma che questa decisione, a causa di gravi difetti materiali
(contraddizioni, mancanza di logica, incompletezza) o difetti formali
(mancanza di motivazione) è equiparabile al fatto di non avere emanato
una decisione (MARKUS MÜLLER, op. cit. ad art. 46a PA, n.m. 4). Quando il
dispositivo di una decisione non decide dell'esito della lite vi è pure
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diniego di giustizia (MAX IMBODEN/RENÉ A. RHINOW, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Francoforte, 1986, Vol. I, p. 496).
Visto quanto considerato qui sopra (cfr. precedenti consid. 3 segg.) circa
l'obbligo di decidere sulle opposizioni nell'ambito di una procedura
d'approvazione, si deve considerare che il DATEC ha purtroppo fallito nel
suo dovere. In effetti, anche se nella presente fattispecie l'approvazione
dei piani comporta di per sé anche quella dell'espropriazione qui
avversata, resta comunque che il dispositivo della decisione impugnata
non decide sulla sorte dell'opposizione stessa. In altri termini, con
l'approvazione dei piani è stato dato seguito alla richiesta della
controparte. Omettendo di decidere sull'opposizione, invece, la richiesta
della ricorrente non è stata trattata validamente da parte del DATEC.
Quest'ultimo dovrà quindi notificare una nuova decisione alla qui
ricorrente – e magari anche agli altri comproprietari omessi – per
decidere interamente sulla vertenza.
Di transenna, lo scrivente Tribunale fa pure presente all'autorità di prima
istanza che sarebbe opportuno un completamento dei considerandi circa
le due opposizioni dei comproprietari della particella n. (…) RFD di
B._______, indicando la designazione esatta delle parti (cfr. estratto RFD
di B._______, come pure tabella dei diritti 13c.2952.008).
Infine, non è necessario decidere sulle altre richieste della ricorrente circa
nuovi – o prolungati – termini di ricorso, né sulla questione di eventuali
violazioni del diritto di essere sentiti.
Visto l'esito della causa, il ricorso deve essere accolto e l'incarto
rimandato all'autorità di prima istanza perché decida ai sensi dei
considerandi.
5.
In applicazione degli art. 63 cpv. 1 e cpv. 2 PA e 2 segg. del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TSTAF; RS 173.320.2), non sono
addossate spese processuali alla parte vincente, ne vengono addossate
tali spese alle autorità di prima istanza. Lo scrivente Tribunale restituirà
quindi alla ricorrente l'anticipo di spesa di fr. 1'500. da lei corrisposto.
La ricorrente non era rappresentata nella presente procedura; di
conseguenza, non si giustifica il riconoscimento di un'indennità per spese
ripetibili (art. 64 PA e 8 TSTAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la causa à rimandata al DATEC per nuova decisione
ai sensi dei considerandi.
2.
Non vengono addossate spese processuali e l'anticipo di spesa di fr.
1'500. versato dalla ricorrente le verrà restituito. Quest'ultima indicherà al
Tribunale amministrativo federale, entro un termine di trenta giorni dalla
crescita in giudicato del presente giudizio, il numero di conto sul quale
dovrà essere effettuato il versamento.
3.
Non vengono attribuite ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 533287 zuc; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il
termine rimane sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46
cpv. 1 lett. c LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: