B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-5028/2013
S e n t e n z a d e l 1 2 m a g g i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Marianne Ryter, Maurizio Greppi,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Alessandro Mazzoleni,
ricorrente,
contro
Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi
alle persone,
Protezione delle informazioni e delle opere (PIO),
Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Controllo di sicurezza relativo alle persone (art. 113 LM).
A-5028/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
Il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (di
seguito: Servizio specializzato) in seno alla Protezione delle informazioni
e delle opere (PIO) è stato incaricato dallo Stato maggiore di condotta
dell'esercito, Personale dell'esercito (AFC1), con il consenso del signor
A._______, di effettuare nei confronti di quest'ultimo un controllo di
sicurezza relativo alle persone riguardo all'obbligo di leva.
B.
Durante il carnevale di X._______ 2013, il signor A._______ è stato
coinvolto in uno scontro fisico nel quale i due accompagnatori di un
ragazzo ubriaco – che lo ha provocato verbalmente e fisicamente – "gli
sono saltati addosso". In tali circostanze, il signor A._______ ha sferrato
un pugno ad uno dei suoi aggressori, dopo essere stato dapprima
attaccato. Tale episodio non ha avuto alcuna conseguenza giuridica. Se
non per aver manomesso il proprio ciclomotore nel 2010, di fatto il signor
A._______ non è mai stato segnalato per altri reati.
C.
Il 24 luglio 2013, il Servizio specializzato ha provveduto ad effettuare
l'audizione personale registrata del signor A._______.
D.
Lo stesso giorno, dopo gli accertamenti esperiti e dall'audizione stessa
del signor A._______, il Servizio specializzato ha informato quest'ultimo
circa la propria intenzione di emanare nei suoi confronti una dichiarazione
di sicurezza vincolata o una dichiarazione di rischio, per mezzo
dell'apposito formulario denominato "Diritto di essere sentito", ove sono
altresì riportati i risultati degli accertamenti:
"Iscrizioni nei registri
Segnalazione reparto medico centro di reclutamento del 23.07.2013:
tatuaggio […]
Breve rapporto informativo della polizia cantonale ticinese del 24.07.2013:
2007: smarrimento carta d'identità
2010: sequestro licenza di circolazione e contravvenzione per ciclomotore
manomesso
non risulta abilitato all'esercizio della caccia in Ticino
non ha richiesto un permesso civile di acquistare armi
A-5028/2013
Pagina 3
Analisi profilo Facebook del 24 luglio 2013
indizi relativi a estremismo di destra
Dichiarazioni effettuate durante l'audizione personale (se applicabile)
intorno ai 15 anni di età ha ripetutamente partecipato a scontri fisici. Se
veniva provocato cercava il confronto. In almeno un'occasione gli è
capitato di prendere a pugni sul viso una persona.
ideologie di destra, nazionalista.
è cosciente del fatto che il tatuaggio […], nella società in cui vive,
rappresenta l'estremismo di destra.
approva alcune delle idee del fascismo ".
Criteri di valutazione di rischio
Integrità – potenziale di aggressione/violenza – sospetto di estremismo –
valore mediatico […]".
Nel predetto documento, il signor A._______ ha dichiarato di rinunciare a
prendere posizione in forma scritta al riguardo indicando "Non prendo
posizione". Tale rinuncia è poi stata da lui rinnovata espressamente
mediante sottoscrizione del formulario denominato "Dichiarazione di
rinuncia" del 24 luglio 2013.
E.
Il 24 luglio 2013, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito, Personale
dell'esercito (AFC1), ha emanato nei confronti del signor A._______ la
decisione relativa al licenziamento anticipato dal reclutamento, indicando
che "l'attuale valutazione quale rischio per la sicurezza non permette un
reclutamento".
F.
Con scritto 26 luglio 2013, il signor A._______ ha presentato reclamo
contro la predetta decisione dinanzi al Capo dell'esercito, il quale ha poi
respinto lo stesso con decisione 14 novembre 2013.
G.
L'8 agosto 2013, il Servizio specializzato ha emesso nei confronti del
signor A._______ una dichiarazione di rischio, decretando che (1) esiste
un motivo di impedimento per la cessione dell'arma personale al
quest'ultimo e (2) ha consigliato di non cedergli l'arma personale. Tale
raccomandazione si fonda sul risultato degli accertamenti esperiti
dall'autorità, nonché su quanto emerso durante l'audizione del signor
A._______.
A-5028/2013
Pagina 4
H.
Contro la predetta dichiarazione di rischio, il signor A._______ (di seguito:
ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – ha presentato ricorso il
9 settembre 2013 dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Protestando tasse, spese e ripetibili, egli postula l'accoglimento del
proprio gravame con conseguente annullamento della decisione impu-
gnata e rinvio degli atti all'autorità inferiore per ulteriori e più approfonditi
accertamenti ed in particolare per permettergli di esercitare il proprio
diritto di essere sentito. A suo dire, non gli sarebbe stato infatti concesso
di poter visionare l'incarto così come nemmeno di poter esprimere le
proprie prove e considerazioni prima dell'emanazione della decisione.
I.
Con scritto 15 novembre 2013, l'autorità inferiore ha postulato il rigetto del
ricorso, indicando in particolare che di fatto il diritto di essere sentito del
ricorrente sarebbe stato pienamente rispettato.
J.
Con ordinanza 27 novembre 2013, lo scrivente Tribunale ha impartito al
ricorrente un termine scadente il 15 gennaio 2014 per presentare le
proprie osservazioni finali.
K.
Con scritti 28 novembre 2013 e 21 dicembre 2013, il ricorrente – sempre
per il tramite del suo patrocinatore – ha postulato che gli venga concesso
l'accesso all'intera documentazione prodotta dall'autorità inferiore, al fine
di prendere posizione al riguardo, con conseguente proroga del termine
impartito. Nello scritto 21 dicembre 2013, egli sottolinea che definirlo "un
pericolo per lo Stato siccome appartenente a gruppi di estrema destra e
ciò senza prove concrete ed oggettive e senza precedenti, allo stesso
può arrecare un pregiudizio non indifferente e ciò non solamente in
ambito militare bensì anche in ambito civile e sportivo. Il ricorrente tiene
conseguentemente a sottolineare che se la decisione di rischio venisse
annullata lui sarebbe quindi conseguentemente disposto, a malincuore, a
rinunciare al servizio militare. Per evitare la tassa militare resterebbe
comunque a disposizione per il servizio di protezione civile o addirittura
per il servizio civile. Ciò gli permetterebbe di poter continuare la propria
vita sportiva e professionale che, non dimentichiamolo, è solo all'inizio".
L.
Con ordinanza 8 gennaio 2014, lo scrivente Tribunale ha trasmesso al
ricorrente in copia tutti gli atti prodotti dall'autorità inferiore (ovvero, gli atti
A-5028/2013
Pagina 5
A1/1 – A15/5, inclusa la registrazione audio dell'audizione del ricorrente),
prorogando il termine per presentare le proprie osservazioni finali sino al
3 febbraio 2014.
M.
Con scritto 3 febbraio 2014, il ricorrente – per il tramite del suo
patrocinatore – lamentando nuovamente la violazione del suo diritto di
essere sentito, invoca una violazione delle norme applicabili al controllo
relativo alle persone in rapporto alla cessione dell'arma e dunque del
principio della legalità. A suo avviso, l'autorità inferiore avrebbe infatti
oltrepassato i limiti del predetto controllo, violando la sua sfera privata ed
esprimendo un giudizio in merito alla sicurezza anziché un giudizio
specificamente con riferimento alla consegna dell'arma. Egli ritiene altresì
che l'autorità inferiore avrebbe agito in maniera arbitraria e che la
decisione stessa sarebbe arbitraria.
N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta
dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 cpv. 1 LTAF).
In concreto, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA, emessa dal Servizio specializzato per i controlli di sicurezza
relativi alle persone (CSP) facente parte della PIO, che è un organo
subordinato al Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport (DDPS) ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. Inoltre i
controlli di sicurezza relativi alle persone non rientrano nell'eccezione
prevista dall'art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF in ambito di sicurezza interna ed
esterna (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6294/2011 del 4 agosto
2012 consid. 1 con rinvii). Il Tribunale amministrativo federale è dunque
competente per la trattazione del presente ricorso (cfr. anche art. 21
cpv. 3 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la
salvaguardia della sicurezza interna [LMSI, RS 120]).
A-5028/2013
Pagina 6
1.2 Ciò indicato, è qui doveroso precisare che lo scrivente Tribunale non
è invece competente per statuire in merito alla decisione relativa al
licenziamento anticipato dal reclutamento emanata il 24 luglio 2013 dallo
Stato maggiore di condotta dell'esercito, Personale dell'esercito (AFC1),
in quanto l'autorità di ricorso competente in tale materia è il Capo
dell'esercito, che peraltro ha già avuto modo di statuire sul reclamo
presentato dal ricorrente con decisione 14 novembre 2013. L'oggetto del
presente litigio è pertanto circoscritto al solo esame delle censure
sollevate in merito alla dichiarazione di rischio dell'8 agosto 2013 emessa
dall'autorità inferiore, in rapporto alla cessione dell'arma di ordinanza. Le
eventuali censure inerenti alla procedura seguita per l'emanazione della
decisione relativa al licenziamento anticipato dal reclutamento sfuggono
invece all'esame dello scrivente Tribunale. Analogo discorso vale altresì
per quanto attiene alla disponibilità del ricorrente a rinunciare volontaria-
mente al servizio militare e ad effettuare il servizio di protezione civile, a
condizione che la decisione impugnata venga qui annullata, lo scrivente
Tribunale non potendosi esprimere al riguardo.
1.3 Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore.
Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata, egli è particolar-
mente toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno
di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 PA). Il
ricorrente è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
1.4 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste
dalla legge (art. 51 e 52 PA). Su riserva di quanto precisato al consid. 1.2
che precede, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Secondo l'art. 49 PA, il Tribunale amministrativo federale dispone del
pieno potere d'esame: si pronuncia sulla violazione del diritto federale, ivi
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, sull'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, nonché
sull'inadeguatezza, a condizione tuttavia che la decisione impugnata non
sia stata emanata da un'autorità cantonale in veste di autorità di ricorso.
Ciò premesso, nel valutare se una determinata persona rappresenta un
rischio per la sicurezza, l'autorità inferiore gode di un certo margine
d'apprezzamento. Tale esercizio, infatti, richiede la valutazione di circo-
stanze particolari per la quale l'autorità inferiore dispone di conoscenze e
competenze specifiche. Il Tribunale amministrativo federale esamina
A-5028/2013
Pagina 7
pertanto tali questioni con una certa prudenza e non si discosta, senza
validi motivi, dall'apprezzamento di chi l'ha preceduto (cfr. sentenza del
TF 8C_788/2011 del 2 maggio 2012 consid. 5.1.2.; sentenze del TAF A-
6294/2011 del 4 agosto 2012 consid. 2; A-3037/2011 del 27 marzo 2012
consid. 2; A-4582/2010 del 20 gennaio 2012 consid. 2; A-6275/2010 del
27 aprile 2011 consid. 2; A-527/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 2).
Tuttavia, nella misura in cui il ricorrente contesta l'interpretazione e
l'applicazione delle prescrizioni legali o lamenta una violazione formale
delle regole di procedura, lo scrivente Tribunale esamina le censure
sollevate con piena cognizione (cfr. sentenza del TAF A-6907/2011 del
17 giugno 2013 consid. 2.1 con rinvii).
2.2 Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62 PA, lo
scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomenta-
zioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio iura
novit curia. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro
dei gravami adotti e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in
cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il
Tribunale a procedere in questo senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a;
DTAF 2007/27 consid. 3.3; sentenza del TAF A-6508/2012 del 12 marzo
2014 consid. 2.2 con rinvii; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3a ed. 2011,
pag. 300 segg.).
3.
Il ricorrente lamenta innanzitutto una doppia violazione del proprio diritto
di essere sentito, in quanto non gli sarebbe stato concesso né l'accesso
agli atti dell'incarto né di poter prendere posizione in merito alle
constatazioni dell'autorità inferiore prima dell'emanazione da parte di
quest'ultima della decisione qui impugnata.
3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso
nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36
consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente
dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49
consid. 1).
3.1.1 Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., è concretizzato in
procedura amministrativa federale dagli art. 18, 26 – 33 e 35 cpv. 1 PA.
Lo stesso garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia
A-5028/2013
Pagina 8
resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere
visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di
influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro
assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in
cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1
con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 consid. 6;
8C_321/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.3; sentenza del TAF A-
7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii). Tale garanzia non
serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale
di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in
quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo
d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare
all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica.
Garantisce l'equità del procedimento (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto ammini-
strativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii; ULRICH HÄFE-
LIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht,
7a ed. 2008, n. 835).
3.1.2 Posto quanto precede è comunque necessario sottolineare che la
regola dell'annullamento della decisione impugnata in caso di violazione
del diritto di essere sentito comporta un'eccezione: tale vizio può essere
sanato quando l'autorità di ricorso dispone dello stesso potere d'esame
dell'autorità precedente e che la parte può quindi esercitare i suoi diritti
nella medesima misura (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2; 129 I 129
consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; sentenza del TF 1C_104/2010 del
29 aprile 2010 consid. 2.1; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif,
Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 358). La
riparazione della decisione viziata dovrebbe tuttavia costituire un'eccezio-
ne e in linea di massima dovrebbe essere esclusa quando, nella
fattispecie, la violazione dei diritti di parte è stata particolarmente grave
(cfr. DTF 126 I 68 consid. 2; sentenze del TF 1C_452/2009 del 19 marzo
2010 consid. 2.2; 1C_265/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 2.3). Infine,
però, l'autorità di ricorso può sanare il vizio quando il rinvio della causa
all'autorità precedente costituirebbe una vana formalità e allungherebbe
inutilmente la procedura (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF
1C_265/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 2.3).
Come visto (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio), lo scrivente Tribunale,
in virtù dell'art. 49 PA – eccetto per quanto attiene agli aspetti più tecnici
di competenza dell'autorità inferiore – dispone di principio dello stesso
potere di cognizione dell'autorità inferiore ed una riparazione della
violazione del diritto di essere sentito non è pertanto a priori esclusa.
A-5028/2013
Pagina 9
3.2 Il ricorrente sostiene innanzitutto di non essere mai stato regolarmen-
te interpellato prima dell'emanazione della decisione qui impugnata, ciò
che costituirebbe una violazione del suo diritto di essere sentito. A suo
avviso, s'egli ha rinunciato all'esercizio del proprio diritto di essere sentito,
ciò potrebbe valere per la procedura concernente la sospensione dal
reclutamento e non invece per la procedura concernente la valutazione
sul rischio della sua persona per la sicurezza del paese. Egli ritiene infatti
di non aver mai rinunciato all'esercizio del proprio diritto di essere sentito
circa questa procedura.
3.2.1 Il diritto di essere sentito implica per l'interessato il diritto di
esprimersi su tutti gli elementi importanti prima dell'emanazione della
decisione da parte dell'autorità. Tale diritto non conferisce tuttavia alla
parte il diritto di esprimersi oralmente, bensì unicamente per iscritto
(cfr. ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 374 seg.). Per quanto attiene ai controlli di
sicurezza relativi alle persone, detto diritto è stato concretizzato
dall'art. 21 cpv. 1 dell'ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza
relativi alle persone (OCSP, RS 120.4), il quale sancisce che l'autorità di
controllo prima di emanare la propria decisione offre alla persona interes-
sata l'opportunità di pronunciarsi per iscritto sull'esito degli accertamenti
(cfr. sentenza del TAF A-2266/2012 del 25 marzo 2013 consid. 5.4).
3.2.2 Ciò premesso, è qui doveroso constatare – come giustamente
rilevato dall'autorità inferiore – che dagli atti dell'incarto emerge chiara-
mente che quest'ultima, a seguito dell'audizione personale, ma prima
dell'emanazione della propria dichiarazione di rischio e conformemente
all'art. 21 cpv. 1 OCSP, ha offerto al ricorrente la possibilità di esprimersi
per iscritto mediante l'apposito formulario denominato "Diritto di essere
sentito". Orbene nel predetto formulario, riassumente i motivi ritenuti
dall'autorità inferiore per l'eventuale emanazione di una dichiarazione di
rischio – in rapporto alla cessione dell'arma e non già soltanto per quanto
attiene al reclutamento – il ricorrente nello spazio riservato alla presa di
posizione ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 OCSP ha indicato "Non prendo
posizione" (cfr. doc. A6 dell'incarto dell'autorità inferiore). Il ricorrente ha
altresì sottoscritto il formulario denominato "Dichiarazione di rinuncia",
rinunciando di fatto a prendere posizione successivamente in merito ai
risultati dei chiarimenti e dell'audizione (cfr. doc. A7 dell'incarto
dell'autorità inferiore). In tali circostanze, il ricorrente non può ora
validamente lamentare la mancata possibilità di prendere posizione prima
dell'emanazione della dichiarazione di rischio, avendoci espressamente
rinunciato (cfr. sentenza del TAF A-2266/2012 del 25 marzo 2013
consid. 5.4). Tale censura non può dunque che essere respinta.
A-5028/2013
Pagina 10
3.3 Il ricorrente indica poi che l'autorità amministrativa non gli avrebbe
mai trasmesso l'intera documentazione componente il suo incarto, di
modo che non gli sarebbe stato possibile esprimere le proprie opinioni
con sufficiente di cognizione di causa, né presentare le sue prove. A suo
parere si tratterebbe di una violazione insanabile del diritto di essere
sentito: siccome l'autorità inferiore avrebbe competenze tecniche che non
sarebbero date al Tribunale statuente, non risulterebbe infatti possibile
sanare la predetta violazione in sede ricorsuale.
3.3.1 Come detto (cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio), secondo
l'art. 26 PA, il diritto di essere sentito garantisce quello di consultare
l'incarto, come pure di esprimersi sugli atti (art. 29 e 30 PA). La parte ha
quindi il diritto di consultare gli atti essenziali di una procedura prima che
venga emanata la decisione, per potere fare amministrare le prove
pertinenti, partecipare all'amministrazione delle suddette prove e fare
valere la sua argomentazione in modo efficace e pertinente (cfr. DTF 129
I 85 consid. 4.1; 126 I 7 consid. 2b; cfr. parimenti, per più ampi dettagli,
sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 3.4 con rinvii).
3.3.2 Anzitutto, però, si deduce dai disposti legali e dalla giurisprudenza
summenzionata che il diritto di consultare gli atti presuppone una
richiesta da parte dell'amministrato. Ciò precisato, nel caso in esame, i
motivi e la documentazione su cui l'autorità inferiore si è basata sono stati
esposti per la prima volta al ricorrente al momento dell'audizione
personale, a seguito della quale – come visto (cfr. consid. 3.2.2 che
precede) – lo stesso ha rinunciato a prendere ulteriormente posizione
(cfr. docc. A5, A6 e A7 dell'incarto dell'autorità inferiore). Orbene, dagli atti
dell'incarto non risulta che il ricorrente abbia espressamente postulato la
consultazione del proprio dossier prima dell'emanazione della decisione
qui impugnata. Nello scritto 26 luglio 2013 – peraltro, concernente il
reclamo contro il licenziamento anticipato dal reclutamento e non la
decisione in oggetto – non figura poi alcuna richiesta di consultazione
degli atti, bensì unicamente di comunicazione di tutti gli elementi e le
motivazioni secondo cui lo stesso sarebbe stato considerato come una
persona a rischio per la sicurezza in rapporto al mancato reclutamento
(cfr. doc. A8/3 dell'incarto dell'autorità inferiore e doc. 4 del ricorrente).
3.3.3 Ciò indicato, a prescindere dalla consultazione o meno degli atti
dell'incarto dinanzi all'autorità inferiore, si deve constatare che il ricorrente
ha avuto pieno accesso ai predetti atti in sede ricorsuale, ove ha altresì
potuto esprimersi ampiamente su tutti gli elementi e proporre le proprie
prove. Orbene, se se è vero che per le questioni strettamente tecniche lo
A-5028/2013
Pagina 11
scrivente Tribunale deve agire con un certo riserbo – così come
giustamente sottolineato dal ricorrente – lo stesso dispone tuttavia del
pieno potere di cognizione per quanto attiene alle censure sollevate in
merito all'applicazione corretta da parte dell'autorità inferiore della
procedura e delle norme pertinenti (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio).
Nella misura in cui le censure sollevate non toccano a priori aspetti tecnici
di sola competenza dell'autorità inferiore, bensì la correttezza della
procedura seguita da quest'ultima, non risulta alcun pregiudizio per il
ricorrente, di modo che una eventuale violazione del suo diritto di essere
sentito – ciò che non è tuttavia qui il caso – andrebbe comunque
considerata come sanata dinanzi al Tribunale statuente.
4.
L'oggetto del presente litigio è circoscritto a determinare se l'autorità
inferiore poteva, a giusta ragione, visto il potenziale di rischio
rappresentato dal ricorrente, raccomandare che non gli venisse rilasciata
un'arma (cfr. consid. 4.2 che segue). Viste le censure sollevate dal
ricorrente, in merito alla validità della procedura seguita dall'autorità
inferiore, occorre tuttavia dapprima delimitare i limiti del controllo di
sicurezza relativo alle persone (cfr. consid. 4.1 che segue).
4.1
4.1.1 Giusta l'art. 5 cpv. 3 OCSP, per le persone soggette all'obbligo di
leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione
del reclutamento. Su riserva di quanto previsto dall'art. 113 della legge
federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare
(LM, RS 510.10), al controllo di sicurezza si applicano le disposizioni
della LMSI e dell'OCSP (cfr. sentenza del TAF A-5673/2012 del
12 dicembre 2013 consid. 4.2 con rinvii).
4.1.2 Le persone soggette all'obbligo di leva, destinate ad occupare una
funzione sensibile dal punto di vista della sicurezza, vengono sottoposte
ad un controllo di sicurezza di base (cfr. art. 10 OCSP) o ad un controllo
di sicurezza ampliato (cfr. art. 11 OCSP). Detti tipi di controllo di sicurezza
che discendono dall'art. 19 LMSI, sono possibili unicamente nel caso in
cui per una determinata futura recluta sia già prevista una funzione
concreta. Ciò è segnatamente il caso qualora l'attribuzione ad una
funzione sensibile dal punto di vista della sicurezza sia già pianificata o
una tale funzione faccia almeno parte di una scelta limitata. Ottenere
l'approvazione globale ad un controllo di sicurezza secondo la LMSI ed
eseguire un tale esame senza che la persona soggetta al servizio di leva
sia già prevista per una funzione sensibile dal punto di vista della
A-5028/2013
Pagina 12
sicurezza, è pertanto illecito (cfr. sentenza del TAF A-6294/2011 del
4 agosto 2012 consid. 4.3).
Tutti gli altri obbligati alla leva vengono invece, di principio, sottoposti
soltanto ad un controllo di sicurezza relativo alle persone in rapporto
all'esame da parte dello Stato maggiore di condotta dell'esercito dei
motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale (cfr. art. 5 cpv. 2
lett. a OCSP e art. 113 LM).
4.1.3 Per l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma
personale, l'art. 113 cpv. 1 LM prevede che lo Stato maggiore di condotta
dell'esercito può: (lett. a) chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta
militari, (lett. b) consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi
all'esecuzione delle pene, (lett. c) chiedere estratti del registro esecuzioni
e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti,
nonché (lett. d) esigere, senza il consenso della persona interessata, la
valutazione del potenziale di violenza mediante un controllo di sicurezza
relativo alle persone. L'art. 113 cpv. 2 LM precisa poi che le autorità della
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici e gli psicologi sono
liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di
comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio
serio che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con
l'arma personale o se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso
dell'arma personale da parte del militare o di terzi.
4.1.4
4.1.4.1 Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa
sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero
l'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica (cfr. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.180 segg.). Per costante
giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2) la legge è da
interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione
letterale). Tale interpretazione si fonda sul significato letterale, il senso del
termine e l'uso che viene fatto del medesimo nella lingua
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.183), le tre versioni lingui-
stiche essendo, di principio, equivalenti (cfr. DTF 135 IV 113 consid. 2.4.2
con rinvii). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più
interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera
portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito
nonché i valori sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleolo-
A-5028/2013
Pagina 13
gica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel proprio contesto
(interpretazione sistematica; cfr. DTF 135 II 78 consid. 2.2; 135 V 153
consid. 4.1; 134 I 184 consid. 5.1; 134 II 249 consid. 2.3). I lavori
preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure
si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per
determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni
erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni
recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata
se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF
134 V 170 consid. 4.1 con rinvii). Occorre prendere la decisione material-
mente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato
soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non
privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso
di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo
interpretativo (cfr. DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono possibili più
interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la
Cost. (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5; 131 II 710 consid. 4.1; 130 II 65
consid. 4.2). In ogni caso, giusta l'art. 190 Cost., sia il Tribunale federale
che il Tribunale amministrativo federale sono tenuti ad applicare le leggi
federali (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-817/2013 del 7 ottobre 2013
consid. 4.6 con rinvii).
4.1.4.2 L'interpretazione della legge può condurre alla constatazione di
una lacuna. Una lacuna pura (o lacuna propria, chiamata anche lacuna in
senso proprio) presuppone che il legislatore si sia astenuto dal regola-
mentare un punto che avrebbe invero dovuto esserlo e che nessun'altra
soluzione emerga dal testo o dall'interpretazione della legge. In altre
parole, una lacuna pura, ovvero non voluta dal legislatore, sussiste
laddove la legge non fornisce una risposta a una questione che si pone
ineluttabilmente (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 con rinvii; SCOLARI, op.
cit., n. 213 con rinvii; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 115). Se invece il
legislatore ha volontariamente rinunciato a codificare una situazione che
non richiedeva necessariamente un suo intervento, tale omissione
equivale ad un silenzio qualificato. La lacuna impropria (chiamata anche
lacuna in senso improprio), si caratterizza invece per il fatto che la legge
offre sì una risposta, ma che se si rivela insoddisfacente (cfr. DTF 131 II
562 consid. 3.5 con rinvii). In tal caso vi è un difetto della norma, ossia
una mancanza di una regola desiderabile, che sarebbe opportuno o
necessario correggere (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 216 con rinvii; ZEN-
RUFFINEN, op. cit., n. 118). Secondo costante giurisprudenza, soltanto
una lacuna propria può tuttavia essere colmata dal giudice. In tale caso, il
giudice colma la lacuna, ispirandosi allo scopo della legge per
A-5028/2013
Pagina 14
completarla in maniera adeguata e limitandosi a quanto necessario per
statuire nel caso concreto (cfr. DTF 105 Ib 94 consid. 6b/bb; ZEN-
RUFFINEN, op. cit., n. 116). In presenza di una lacuna impropria, il giudice
deve invece astenersi dal porvi rimedio, quand'anche essa risultasse da
una svista del legislatore, la sua correzione essendo – secondo la
concezione tradizionale derivante segnatamente dal principio della
separazione dei poteri – di principio proibita, salvo nel caso in cui il fatto
d'invocare il senso della norma considerato determinante non sia
costitutivo di un abuso di diritto o addirittura di una violazione della
Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 con rinvii; 130 V 472
consid. 7 con rinvii; sentenza del TF 2C_818/2009 del 9 luglio 2010
consid. 4.2; SCOLARI, op. cit., n. 216 con rinvii).
4.1.5
4.1.5.1 L'art. 113 LM, la cui sistematica e formulazione nelle tre lingue
nazionali (italiano, francese e tedesco) non è di facile comprensione, è
stato introdotto nell'ambito della revisione della LM (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 19 agosto 2009 relativo alla modifica della legge
militare [FF 2009 5137]), durante le discussioni parlamentari, allo scopo
di creare la base legale affinché le autorità competenti dispongano dei
necessari strumenti per poter valutare nella maniera la più affidabile
possibile, la sussistenza di motivi d'impedimento alla cessione dell'arma e
prevenire in tal modo l'abuso dell'arma di servizio, proteggendo sia la
popolazione che l'utente stesso (cfr. Boll. Uff. 2010 N 244 seg.; Boll. Uff.
2009 S 1257). Per le persone soggette all'obbligo di leva, la sussistenza
di un motivo d'impedimento alla cessione dell'arma personale, ha inoltre
per conseguenza che l'interessato sarà dichiarato inabile al servizio
militare (cfr. art. 13 cpv. 1 dell'ordinanza del 10 aprile 2002 sul recluta-
mento [OREC, RS 511.11]; cfr. sentenze del TAF A-5673/2012 del
12 dicembre 2013 consid. 4.1 con rinvii; A-4738/2012 del 10 dicembre
2013 consid. 4.1 con rinvii). Ciò premesso, gli strumenti disposti dal cpv. 1
e cpv. 2 dell'art. 113 LM, visto lo scopo perseguito dalla norma, nell'ottica
del legislatore, risultano complementari e concernono chiaramente
l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale
(cfr. Boll. Uff. 2009 S 1257, in particolare intervento di Hans Hess). Ciò
posto, a parte qualche spiegazione in merito allo scopo ricercato con
l'introduzione di tale norma nei relativi processi verbali, sia nei lavori
preparatori che nella legge stessa difetta qualsiasi ulteriore precisazione
in merito all'applicazione dei due predetti cpv. 1 e 2.
4.1.5.2 Per quanto attiene all'art. 113 cpv. 1 LM, lo scrivente Tribunale ha
già avuto modo di precisare il margine di applicazione del controllo di
A-5028/2013
Pagina 15
sicurezza relativo alle persone ai sensi della lett. d, e meglio che lo stesso
è limitato (cifra 1) da un lato, alla consultazione del casellario giudiziale
informatizzato, del sistema per il trattamento dei dati relativi alla
protezione dello Stato, del Registro nazionale di polizia, nonché la
domanda di informazioni alle competenti autorità di perseguimento
penale sui procedimenti penali in corso, conclusi o sospesi; (cifra 2)
dall'altro lato all'interrogazione della persona interessata se quest'ultima è
registrata in uno dei registri di cui alla cifra 1 e per questo motivo il
servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone ha
l'intenzione di rifiutare la dichiarazione di sicurezza (cfr. sentenze del TAF
A-5673/2012 del 12 dicembre 2013 consid. 4.1 con rinvii; A-4738/2012
del 10 dicembre 2013 consid. 4.1 con rinvii). Di principio dunque, ai sensi
di detta norma, se dalle iscrizioni non risulta alcunché, non si procederà
all'audizione personale.
4.1.5.3 Se da un lato l'art. 113 cpv. 1 LM, come visto, permette allo Stato
maggiore di condotta dell'esercito di valutare il potenziale di violenza sulla
scorta di quanto risultante da determinati registri, ricorrendo, a determi-
nate condizioni, ad un controllo di sicurezza relativo alle persone, d'altro
canto l'art. 113 cpv. 2 LM permette invece a determinate autorità nonché
ai medici e psicologi di comunicare (in francese "communiquer", in
tedesco "melden") al DDPS qualsiasi segno o indizio serio che un militare
possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma personale, o se vi
sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell'arma personale da
parte del militare o di terzi. Poiché quanto disposto dall'art. 113 cpv. 1 LM
da solo non basta per prevenire ogni abuso dell'arma, il legislatore ha
concepito l'art. 113 cpv. 2 LM quale base legale per la segnalazione da
parte di determinate persone di ogni indizio e segno serio di potenziale
abuso dell'arma (cfr. Boll. Uff. 2009 S 1257, in particolare intervento di
Hans Hess). A mente dello scrivente Tribunale, tale segnalazione
andrebbe fatta indipendentemente dalla sussistenza di una iscrizione o
meno nei registri/documenti di cui all'art. 113 cpv. 1 lett. a-d LM. Ciò
appare logico e sensato, se si considera che il solo fatto di figurare in un
registro di per sé non significa ancora che un terzo presenti un potenziale
rischio di abuso dell'arma; viceversa, il solo fatto di non figurarci di per sé
non permette di escludere a priori siffatto rischio. Per prevenire ogni
potenziale abuso dell'arma, è dunque importante garantire un controllo il
più ampio possibile del potenziale di violenza in rapporto all'uso dell'arma,
non soltanto al momento del reclutamento ma anche all'infuori dello
stesso, prima e dopo, da qui la sinergia e complementarietà dei due
strumenti iscritti nei cpv. 1 e 2 dell'art. 113 LM.
A-5028/2013
Pagina 16
4.1.5.4 Orbene, lo scrivente Tribunale non può che constatare come la
legge sia silente in merito alle conseguenze della segnalazione da parte
di un'autorità o di un medico/psicologo di indizi o segni di possibile abuso
dell'arma ai sensi dell'art. 113 cpv. 2 LM. Non trattandosi a priori di
un'omissione volontaria del legislatore (ovvero di un silenzio qualificato),
o di una lacuna impropria, di fatto ci si trova confrontati ad una lacuna
propria (cfr. consid. 4.4.1.2 del presente giudizio), che deve essere qui
colmata nella misura necessaria alla risoluzione del presente litigio. In
tale contesto, visto lo scopo perseguito dall'art. 113 LM (cfr. al riguardo
consid. 4.1.5.1 del presente giudizio), in presenza di segni o indizi di
potenziale abuso dell'arma ai sensi del cpv. 2, su segnalazione
dell'autorità o dei medici/psicologi, appare logico e sensato ammettere
che il Servizio specializzato possa procedere ad un controllo più
approfondito, segnatamente mediante l'audizione del diretto interessato,
al fine di accertare la sussistenza di motivi di impedimento alla cessione
dell'arma o al suo possesso, prendendo se del caso i necessari
provvedimenti (dichiarazione di rischio, ritiro dell'arma, ecc.). In effetti, a
mente dello scrivente Tribunale, nella logica della predetta norma
istituente due strumenti complementari per la prevenzione efficace di ogni
abuso dell'arma di ordinanza, l'audizione personale del diretto interessato
appare possibile e auspicabile non solo sulla base dell'art. 113 cpv. 1
lett. d cifra 2 LM, ma anche sulla scorta dell'art. 113 cpv. 2 LM nella
misura in cui, ad esempio, dal controllo medico e psicologico al momento
del reclutamento dovessero risultare dei segni o indizi di possibile abuso
dell'arma. Non va infatti dimenticato che, nella valutazione del rischio di
abuso dell'arma, va tenuto conto della situazione globale del diretto
interessato (cfr. consid. 4.1.6 che segue). Resta ben inteso, che un
eventuale controllo a seguito di una segnalazione ai sensi dell'art. 113
cpv. 2 LM, deve rimanere circoscritto al solo accertamento dei motivi di
impedimento alla cessione dell'arma, rispettivamente al suo possesso. In
nessun caso, l'art. 113 cpv. 2 LM può infatti costituire una base legale per
estendere il controllo di sicurezza relativo alle persone al di là di quanto
sancito all'art. 113 cpv. 1 lett. d LM, ciò che esclude un controllo di
sicurezza relativo alle persone ex LMSI.
4.1.6 Spetta al Servizio specializzato valutare, per ogni singolo caso, ciò
che può costituire un potenziale di violenza, tenuto conto di tutti gli
elementi oggettivi pertinenti del caso concreto. Al riguardo, è necessario
accontentarsi di una certa probabilità. In altre parole, spetta al Servizio
specializzato stabilire una prognosi sull'eventuale rischio che l'interessato
potrebbe far correre se l'esercito dovesse cedergli un'arma di ordinanza,
fondandosi sulle conclusioni tecniche derivanti dalle diverse informazioni
A-5028/2013
Pagina 17
raccolte e dai fattori legati alla persona stessa. Nella valutazione del
rischio, l'autorità inferiore non deve tenere conto soltanto dei fatti
comprovati ("harte" Fakten), bensì anche di quei fatti accertati in maniera
sufficiente e ragionevolmente idonei a fondare il potenziale di violenza
messo in evidenza (cfr. sentenze del TAF A-5673/2012 del 12 dicembre
2013 consid. 4.2 con rinvii; A-6907/2011 del 17 giugno 2013 consid. 6.3).
L'autorità inferiore può infatti fondarsi sulla somma di più fonti di rischio
considerate nel loro insieme, quand'anche la sussistenza di un rischio
dovesse essere negata se ci si basasse sulle singole fonti di rischio. Nel
valutare il potenziale di violenza di un interessato, è dunque determinante
il suo comportamento globale, rispettivamente il suo stato psichico
instabile (cfr. sentenze del TAF A-6907/2011 del 17 giugno 2013
consid. 6.3 con rinvii; A-5050/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 5.3). In
tale ottica appare dunque logico tenere conto anche degli indizi e segni di
potenziale abuso dell'arma comunicati dal servizio medico al momento
del reclutamento, giusta l'art. 113 cpv. 2 LM.
4.1.7 Per costante giurisprudenza, il Servizio specializzato dispone di un
ampio potere di apprezzamento al momento in cui pronuncia la prognosi.
Non spetta dunque allo scrivente Tribunale fornirgli delle indicazioni sul
metodo da adottare per l'inchiesta amministrativa, tant'è che i mezzi a
sua disposizione sono definiti dalla legge. Ciò precisato, nondimeno
sussiste una violazione del diritto federale, allorquando il Servizio
specializzato abusa del suo potere di apprezzamento, ovvero allorquando
il potenziale di violenza viene fissato sulla scorta di criteri insostenibili,
privi di pertinenza, oppure allorquando il Servizio specializzato emette
una prognosi particolarmente scioccante, inspiegabile o severa. Il riserbo
che s'impone allo scrivente Tribunale ha tuttavia per corollario l'obbligo,
per il Servizio specializzato, di spiegare chiaramente, e se del caso
brevemente, quali sono gli elementi a carico del rischio da lui ritenuti e
per quali ragioni. Deve dunque indicare l'importanza rappresentata da
ogni elemento preso in considerazione, di modo che l'autorità di ricorso
possa, rispettando il suo potere di apprezzamento, seguire il suo ragiona-
mento e controllare l'applicazione del diritto (cfr. sentenze del TAF A-
5673/2012 del 12 dicembre 2013 consid. 5.2 con rinvii; A-6907/2011 del
17 giugno 2013 consid. 6.4 con rinvii).
4.2
4.2.1 Nel caso in esame, benché nel passato del ricorrente non figurino
precedenti di particolare rilevanza e non vi sia prova inconfutabile del
fatto ch'esso abbia mai commesso gravi atti illeciti, dopo segnalazione del
reparto medico e psicologico del centro di reclutamento – in ragione del
A-5028/2013
Pagina 18
tatuaggio [di ispirazione fascista] (cfr. doc. A1a dell'incarto dell'autorità
inferiore) – il Servizio specializzato ha ritenuto doveroso analizzare in
modo più approfondito alcuni aspetti della sua vita privata convocandolo
per l'audizione personale. In concreto, l'audizione personale è stata
dunque ordinata non già a seguito di quanto risultato nei registri consultati
ex art. 113 cpv. 1 lett. d cifra 1 LM, bensì sulla base dell'art. 113 cpv. 2
LM. Orbene, a mente dello scrivente Tribunale, vista la complementarietà
degli strumenti dei cpv. 1 e cpv. 2, nulla si oppone a che un siffatto
controllo approfondito possa essere effettuato in base a degli indizi e
segni di potenziale abuso dell'arma ai sensi dell'art. 113 cpv. 2 LM. La
convocazione del ricorrente per un'audizione personale, al fine di chiarire
le circostanze, in tale contesto appare dunque giustificata (cfr. con-
sid. 4.1.5.4 del presente giudizio).
4.2.2 Altra è invece la questione dell'estensione della natura delle
domande formulate durante l'audizione personale. Da un'analisi della
registrazione audio dell'audizione personale (cfr. doc. A5 dell'incarto
dell'autorità inferiore), ma anche della motivazione addotta nella
decisione impugnata, appare infatti che il Servizio specializzato non si sia
limitato alla semplice valutazione dei motivi di impedimento alla cessione
dell'arma ai sensi dell'art. 113 LM, bensì si è spinto al di là dei limiti del
predetto controllo, ponendo delle domande di rilievo della sicurezza
interna e di un controllo di sicurezza ai sensi dell'art. 19 LMSI. Si noti ad
esempio come le considerazioni dell'autorità inferiore in rapporto al valore
mediatico e alla perdita di reputazione dell'esercito o al rischio di
discriminazione dei commilitoni, siano tutte in rapporto ad un eventuale
impiego del ricorrente nell'esercito e non già al solo potenziale
affidamento dell'arma (cfr. punti 3.3 e 3.5 della decisione impugnata). Lo
stesso vale altresì per quanto attiene alla proporzionalità della misura
ordinata, ove l'autorità inferiore ha indicato che non solo l'affidamento
dell'arma, ma anche l'impiego all'interno dell'esercito è collegato ad un
elevato rischio per la sicurezza (cfr. punto 4 della decisione impugnata).
Orbene, da un esame degli atti dell'incarto appare chiaramente che il qui
ricorrente non era previsto per una funzione specifica all'interno
dell'esercito ai sensi dell'art. 19 LMSI, ciò che esclude un controllo ai
sensi di detta norma. Ne discende che in casu l'autorità inferiore ha
eseguito a torto un controllo di sicurezza ai sensi della LMSI, così come
giustamente rilevato dallo stesso ricorrente (cfr. consid. 4.1.2 del presente
giudizio). Su questo punto il ricorso va pertanto accolto.
4.2.3 Ciò premesso, occorre ancora verificare – dal profilo materiale – la
valutazione che l'autorità inferiore ha proposto sulla scorta dell'art. 113
A-5028/2013
Pagina 19
cpv. 1 lett. d LM, e meglio, se sulla base di quanto da lei accertato, è a
giusta ragione che quest'ultima nella propria dichiarazione di rischio ha
consigliato di non cedere l'arma personale al ricorrente.
4.2.3.1 Come detto, è sulla base della segnalazione del reparto medico e
psicologico del centro di reclutamento, e meglio del tatuaggio […] del
ricorrente, che il Servizio specializzato ha provveduto ad un controllo di
sicurezza relativo alle persone. Ciò ribadito, da un controllo dei relativi
registri di cui all'art. 113 cpv. 1 lett. d cifra 1 LM, in particolare dal rapporto
breve della Polizia cantonale del 24 luglio 2013, è emerso che il ricorrente
è conosciuto soltanto per sequestro della licenza di condurre e contrav-
venzione per circolazione con ciclomotore manomesso (cfr. doc. A3
dell'incarto dell'autorità inferiore). Di tale precedente non viene tuttavia
minimamente discusso né durante l'audizione personale, né nella
dichiarazione di rischio.
4.2.3.2 Nella decisione impugnata, in sunto, il Servizio specializzato
indica che durante l'audizione e nel corso dei controlli effettuati sarebbero
emersi molteplici indizi di appartenenza alla scena dell'estremismo di
destra, quali le idee politiche espresse oralmente, le citazioni "provenienti
dalle ideologie fasciste" e le foto sul profilo Facebook (cfr. doc. A2/6
dell'incarto dell'autorità inferiore) – si precisa, accessibile al pubblico –
nonché il tatuaggio stesso [di ispirazione fascista] che – secondo la
predetta autorità – parlerebbe da sé. L'autorità inferiore ha altresì rilevato
che nel periodo dell'adolescenza il ricorrente avrebbe preso parte
ripetutamente a scontri fisici, ricercando il confronto e prendendo a pugni
sul viso un ragazzo almeno in un'occasione (cfr. fatti sub. lett. c). Un
simile episodio, sarebbe avvenuto recentemente durante il carnevale
dello scorso gennaio 2013, ciò che in rapporto ad una fotografia che lo
ritrae a torso nudo con il pugno alzato e i relativi commenti su suo profilo
di Facebook, proverebbe che il ricorrente non sarebbe cambiato. A suo
avviso, le idee del ricorrente in rapporto all'immigrazione non permette-
rebbero di escludere che delle eventuali discussioni in merito possano
sfociare in liti, risse o altro, soprattutto in considerazione dei compor-
tamenti passati. Non potendo escludere il coinvolgimento del ricorrente in
confronti violenti, l'autorità ha ritenuto che la consegna dell'arma, così
come l'accesso ad armi dell'esercito, munizioni o esplosivi rappresenti
quindi una potenziale minaccia per l'esercito e per la sicurezza pubblica.
4.2.3.3 Sennonché, da un attento ascolto della registrazione audio e
dall'esame degli atti dell'incarto non risultano elementi che possano
portare lo scrivente Tribunale a condividere le conclusioni del Servizio
A-5028/2013
Pagina 20
specializzato. Non si vede infatti in ché il semplice fatto di avere un
tatuaggio – pur anche ammettendone la potenziale connotazione politica
– e delle idee politiche piuttosto di destra o di estrema destra, possa
essere di per sé sufficiente per concludere che il ricorrente potrebbe
abusare dell'arma d'ordinanza.
Lo stesso vale altresì, tenendo conto anche delle liti descritte dal
ricorrente. In particolar modo, in occasione del carnevale di X._______
nel 2013, il ricorrente è stato avvicinato da un ragazzo ubriaco che, dopo
averlo provocato verbalmente, ha iniziato a dargli degli spintoni. Se il
ricorrente ha sferrato un pugno ad uno dei due accompagnatori del
predetto ragazzo, lo ha fatto dopo essere stato dapprima da loro
attaccato. Anche se di certo non augurabile, uno scontro fisico come
quello – che si ricorda è stato provocato dalla "parte avversa" – di per sé
non dimostra ancora un potenziale di violenza sufficiente e tale da poter
concludere che il ricorrente sia pericoloso, specialmente se si tiene conto
del fatto che l'accaduto non ha avuto conseguenze giuridiche e ch'esso
ha – attenendosi alla sua versione, che l'assenza di conseguenze
giuridiche conferma – agito per legittima difesa.
Come giustamente rilevato dal ricorrente, le sue idee – così come
esplicitate nell'audizione personale, se pur per certi versi in maniera
discutibile, vista la scelta infelice di certi termini – non eccedono quello
che in genere viene espresso nel mondo politico o dalla stessa
popolazione, in rapporto alle preoccupazioni della società legate
all'immigrazione. Orbene, nell'ambito della revisione della legislazione
militare, il Consiglio federale ha già avuto modo di precisare che poiché
"in Svizzera di principio non è proibito avere un'opinione estrema, ma
sono vietate soltanto determinate forme d'espressione di opinioni
estreme, è anche possibile reagire soltanto in presenza di simili forme
d'espressione. In tutti gli altri casi, la libertà d'espressione fa sì che un
atteggiamento mentale pur politicamente e pubblicamente riprovevole
non può essere punito dallo Stato" (cfr. Messaggio del Consiglio federale
del 7 marzo 2008 relativo alla modifica della legislazione militare [FF
2685 2008, pag. 2701 seg.]).
4.2.3.4 Ora, l'estremismo violento, considerato quale rischio per la
sicurezza ai sensi della LMSI (cfr. sentenza del TAF A-6294/2011 del
4 agosto 2012 consid. 3.1 con rinvii) e definito all'art. 1 lett. d
dell'ordinanza del 4 dicembre 2009 sul Servizio delle attività informative
della Confederazione (O-SIC, RS 121.1), consiste in "mene di
organizzazioni i cui esponenti negano la democrazia, i diritti dell'uomo o
A-5028/2013
Pagina 21
lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi
commettono, approvano o incoraggiano atti violenti". Orbene, il semplice
fatto di condividere delle ideologie di estrema destra di per sé non basta
per presumere che lo stesso, confrontato a dei commilitoni con doppia
nazionalità e idee politiche divergenti, potrebbe abusare dell'arma di
ordinanza. In concreto, si è ben lontani dall'estremismo violento definito
all'art. 1 lett. d O-SIC. A parte la segnalazione del tatuaggio, durante il
controllo medico e psicologico effettuato al momento del reclutamento
non è peraltro stato segnalato alcunché di particolare. Nella
documentazione psicologica non risultano infatti indicazioni per atti
violenti commessi, per aggressività/impulso o per consumo limite di
sostanze stupefacenti (cfr. A1c dell'incarto dell'autorità inferiore). Il
ricorrente non risulta neppure conosciuto per atti di estremismo violento o
quale membro di un tale movimento.
4.2.3.5 D'altra parte, il ricorrente – giocatore di […] professionista –
dinanzi allo scrivente Tribunale ha prodotto tutta una serie di dichiarazioni
scritte dei suoi compagni di squadra e/o amici, tendenti a dimostrare il
suo carattere non violento o semplicemente per spiegare alcune foto
presenti sul suo profilo Facebook (cfr. docc. 8, 9, 10, 11 e 12). Pur
trattandosi chiaramente di dichiarazioni di parte, il cui valore probatorio è
discutibile, non è possibile farne totalmente astrazione, dal momento che
è la situazione globale del ricorrente a dover essere presa in conto. Detti
scritti possono infatti contribuire a meglio delineare la personalità del
ricorrente (cfr. sentenza del TAF A-6493/2012 del 30 luglio 2013 con-
sid. 4.2.2). Resta comunque il fatto che il ricorrente appare ben integrato
nella propria squadra di […], ciò che costituisce un elemento a suo
favore. Egli ha pure prodotto un certificato medico (cfr. doc. 6) e una
dichiarazione di uno psicologo e psichiatra (cfr. doc. 9), tendenti a dimo-
strare l'assenza di aggressività o turbe psichiche. Quanto ivi indicato –
anche tenuto conto del fatto che un medico curante o uno psicologo
tenderà a emanare una prognosi favorevole al proprio paziente, nonché
dei criteri per ammetterne il valore probatorio (cfr. sentenza del TAF A-
6493/2012 del 30 luglio 2013 consid. 4.2.3) – non si trova di fatto per
nulla in contrasto con quanto risultante dai documenti allestiti dal servizio
medico e psichiatrico al momento del reclutamento, nella misura in cui a
parte il tatuaggio, non ha segnalato alcun segno di aggressività o di
instabilità psichica (cfr. docc. A1b e A1c dell'incarto dell'autorità inferiore).
4.2.3.6 Visto quanto precede, le conclusioni dell'autorità inferiore non
risultano pertanto pertinenti e sostenibili in rapporto alla cessione
dell'arma. Le motivazioni dell'autorità inferiore sono piuttosto incentrate
A-5028/2013
Pagina 22
sull'impiego del ricorrente nell'esercito in rapporto al tatuaggio […], più
che in rapporto al rischio della cessione dell'arma di ordinanza, ciò che
non può essere qui condiviso. Di conseguenza la raccomandazione
dell'autorità inferiore non solo è severa, ma costituisce pure un abuso del
potere d'apprezzamento nonché una violazione della legge, nella misura
in cui quest'ultima – vista l'estensione e la natura delle indagini da lei
esperite, come pure il contenuto delle domande poste al ricorrente
durante l'audizione personale – ha chiaramente oltrepassato i limiti del
controllo di sicurezza relativo alle persone in rapporto alla sussistenza di
motivi di impedimento alla cessione dell'arma ex art. 113 LM, effettuando
di fatto un controllo LMSI qui ingiustificato e pertanto illegale
(cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio).
4.2.3.7 Non da ultimo, va altresì rilevato come la decisione impugnata sia
problematica anche dal punto di vista della proporzionalità. Orbene,
l'autorità inferiore, come ogni organo dell'amministrazione, è legata nella
propria decisione al principio della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.).
Pertanto, la decisione deve essere necessaria in considerazione dello
scopo perseguito nell'interesse pubblico; dev'essere evitata se una
misura altrettanto adeguata, ma più mite, fosse sufficiente per il raggiun-
gimento dello scopo prefissato. Inoltre, la finalità ricercata dev'essere in
rapporto adeguato con gli oneri che sono richiesti al ricorrente. Per
valutare se lo scopo voluto sta in rapporto adeguato con l'onere
sopportato dal ricorrente, occorre procedere ad un attento bilanciamento
tra interesse pubblico ed interesse privato. Più importante è l'uno e meno
l'altro, più il bilanciamento andrà in favore dell'interesse maggiormente
considerevole (cfr. sentenza del TAF A-6294/2011 del 4 agosto 2012
consid. 5.3 con i numerosi rinvii giurisprudenziali).
Ciò indicato, l'emanazione di una dichiarazione di rischio non è senza
conseguenze, al contrario. Per il diretto interessato, essa può infatti avere
un notevole impatto sul suo futuro professionale e personale,
specialmente se si tiene conto della sua connotazione negativa e la
sensibilità della popolazione che, alla conoscenza di una siffatta
dichiarazione, ne deduce a priori una fonte di potenziale pericolo.
L'emanazione di una dichiarazione di rischio deve dunque fondarsi su dei
seri indizi rendenti verosimile un rischio di abuso dell'arma ai sensi
dell'art. 113 LM e accanto all'interesse pubblico a prevenire un siffatto
abuso – pur comprendendo l'esigenza di prevenzione a cui mira l'autorità
inferiore – non può prescindere dal considerare anche gli interessi privati
del diretto interessato. Nel caso concreto, il fatto di emanare una
dichiarazione di rischio all'incontro del ricorrente, a sol motivo ch'egli
A-5028/2013
Pagina 23
avrebbe un tatuaggio […] e condividerebbe delle ideologie di estrema
destra – motivi, quelli, che come si è visto in precedenza (considd. 4.1.5,
4.2 segg. di cui sopra) non sono conformi per altro allo scopo
dell'art. 113 LM – lede chiaramente il principio della proporzionalità e gli
interessi privati del ricorrente, il quale, come detto, non è mai stato
condannato e di cui il comportamento non urta per niente la legalità.
Per questi motivi, la decisione impugnata va annullata e il ricorso accolto,
senza che vi sia bisogno di entrare nel merito delle restanti censure
sollevate dal ricorrente.
5.
5.1 In applicazione dell'art. 63 cpv. 1 e 2 PA, nonché dell'art. 2 segg. del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS
173.320.2), non sono addossate spese processuali alla parte vincente, né
vengono addossate tali spese all'autorità inferiore. Alla crescita in
giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di 1'000 franchi versato a
suo tempo dal ricorrente gli verrà dunque restituito, previa indicazione
delle coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento.
5.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, se
ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità
per le spese che ha sopportato. Lo scrivente Tribunale può statuire
d'ufficio in merito alle ripetibili in base alla nota d'onorario del patrocina-
tore, ove esiste, nonché sugli atti e di regola senza dover procedere con
una motivazione circostanziata (art. 10 segg. TS-TAF). In concreto, il
ricorrente è stato assistito da un legale iscritto nel registro degli avvocati
del Cantone Ticino. In considerazione degli atti di causa nonché dell'esito
del ricorso, appare giustificato assegnare al ricorrente un'indennità di
ripetibili pari a 1'500 franchi, indennità a carico dell'autorità inferiore.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-5028/2013
Pagina 24
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è accolto.
2.
Non si prelevano spese processuali. Di conseguenza, alla crescita in
giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di 1'000 franchi versato
dal ricorrente, gli verrà integralmente restituito, previa indicazione delle
coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento.
3.
L'autorità inferiore corrisponderà al ricorrente l'importo di 1'500 franchi a
titolo di indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
– Segretariato generale del DDPS, Capo del personale (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg., 90 segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: