B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-5034/2013
S e n t e n z a d e l 1 6 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Kathrin Dietrich, André Moser,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
AlpTransit San Gottardo SA,
Zentralstrasse 5, 6003 Lucerna,
ricorrente,
contro
1. A._______,
2. B._______,
entrambi patrocinati da …,
controparti,
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(Ticino-Grigioni),
Casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Espropriazione (decisione dell'8 luglio 2013); ricusazione.
A-5034/2013
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Fatti:
A.
Con istanza 10 novembre 2009, i signori A._______ e B._______,
proprietari delle particelle n. (…) e n. (…) del Registro fondiario definitivo
(RFD) di X._______ si sono rivolti alla Commissione federale di stima del
13° Circondario (di seguito: CFS) avanzando le loro pretese in rapporto
all'espropriazione dei diritti di vicinato, relative ad immissioni provenienti
dal cantiere nord della galleria di base del Monte Ceneri a Camorino e
aperto dalla società AlpTransit Gotthard AG, in Lucerna (di seguito: ATG),
con particolare riferimento al deposito di polveri sulle loro proprietà, a
rumori e ad un inquinamento luminoso eccessivi.
B.
Nell'ambito della predetta procedura di stima, con scritto 31 maggio 2013
il Presidente della CFS (di seguito: Presidente), ha indicato quanto segue
all'ATG:
"Gentili Signore, Egregi Signori, tenuto anche conto delle recenti sentenze
del Tribunale amministrativo federale, ritengo che la procedura in oggetto
sia matura per una decisione della Commissione federale di stima. Vi invito
pertanto a volermi trasmettere (su dischetto CD in due copie) i rapporti del
generalista ambientale concernente il comparto di Camorino ed eventuali
ulteriori documenti concernenti le misurazioni ambientali. Questi documenti
dovranno pervenire alla Commissione entro il 15 giugno 2013, dopodiché
sarà indetta l'udienza di stima e fissato alle parti un termine per produrre le
memorie scritte conclusive (…)."
C.
Con istanza 14 giugno 2013, l'ATG, ravvisando nel tenore del predetto
scritto 31 maggio 2013 un'apparenza di prevenzione da parte del
Presidente, ha postulato la sua ricusa. In particolare, l'ATG ritiene che
l'affermazione secondo cui "(…) tenuto anche conto delle recenti
sentenze del Tribunale amministrativo federale, ritengo che la procedura
in oggetto sia matura per una decisione della Commissione federale di
stima (…)", costituirebbe un'anticipazione del giudizio, facendo riferimento
alle recenti sentenze del Tribunale amministrativo federale in cui essa è
risultata parte soccombente – e meglio, le sentenze A-4868/2011 e A-
4673/2011 del 23 maggio 2013 – nonché al fatto che la procedura in
oggetto sarebbe stata matura per la decisione.
D.
Con scritto 18 giugno 2013, il Presidente ha precisato di aver utilizzato
nel caso in oggetto lo stesso metodo di valutazione dei danni asseriti
A-5034/2013
Pagina 3
dagli espropriati in rapporto ai diritti di vicinato che nei casi analoghi già
giudicati. Sottolineando che l'espropriante non ha preso posizione sulla
richiesta di udienza degli espropriati, rimettendosi ai passi che la CFS
avrebbe voluto intraprendere, egli ha precisato quanto segue:
"(…) Per tale motivo, con la lettera incriminata, ho invitato ATG a
trasmettere alla CFS su dischetto CD in due copie i rapporti del generalista
ambientale concernente il comparto di Camorino ed eventuali ulteriori
documenti circa le misurazioni ambientali. Il riferimento alle recenti
decisioni del Tribunale amministrativo era inteso quale approvazione del
metodo seguito dalla CFS e non evidentemente quale anticipazione del
giudizio, per il quale, a meno di attribuire al sottoscritto facoltà divinatorie
che non possiede, mancano, come detto, alcuni elementi quali gli ultimi
rapporti ambientali (…)"
E.
Con decisione 8 luglio 2013, la CFS – presieduta dal Presidente
supplente – ha respinto la domanda di ricusazione, ritenendo in sunto che
in concreto non si possono configurare degli elementi oggettivi pregiudi-
zievoli e di prevenzione del Presidente nei confronti dell'ATG.
F.
Contro la predetta decisione, l'ATG (di seguito: ricorrente) ha presentato
ricorso il 9 settembre 2013 dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Postulando l'annullamento della decisione impugnata ch'essa ritiene
inadeguata, nonché il conseguente accoglimento dell'istanza di ricusa-
zione 14 giugno 2013, la ricorrente invoca essenzialmente i medesimi
argomenti addotti in precedenza.
G.
Con scritto 16 ottobre 2013, i signori A._______ e B._______ (di seguito:
controparti) – per il tramite del loro patrocinatore – ritenendo come
infondata la domanda di ricusazione avverso il Presidente, hanno
postulato il rigetto del ricorso. Con scritto 7 ottobre 2013, la CFS si è
invece rimessa al giudizio dello scrivente Tribunale.
H.
Nelle osservazioni finali 25 novembre 2013, la ricorrente ha preso
posizione su quanto asserito dalle controparti.
I.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
A-5034/2013
Pagina 4
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione (LEspr, RS 711). Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve
disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di
ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e
quindi, in base al rinvio di cui all'art. 37 LTAF, la Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la
stessa destinataria della decisione qui impugnata e avente un interesse
diretto a ché quest'ultima venga annullata (cfr. art. 78 cpv. 1 LEspr e
art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente
(art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di
contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza
(cfr. art. 49 PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. ed., Basilea 2013,
n. marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
2.2 L'esame del criterio dell'adeguatezza di una decisione da parte del
Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 lett. c PA,
presuppone che l'autorità inferiore sia provvista del necessario potere di
apprezzamento l'autorizzante a valutare l'opportunità di una data decisio-
ne (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, partie générale et
éléments de procédure, 2. ed., Basilea/Neuchâtel 2013, n. 1364). Se tale
è il caso, nell'esaminare il criterio dell'adeguatezza, lo scrivente Tribunale
deve accertare non solo se l'autorità inferiore è rimasta nel limiti del suo
potere di apprezzamento, ma anche se, di principio, la stessa ha adottato
una soluzione adeguata in rapporto alle circostanze del caso concreto, e
dunque, se la decisione emanata risulta corretta non solo giuridicamente
ma anche materialmente (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo
federale A-4602/2012 del 22 agosto 2013 consid. 5.1 e A-8728/2007
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dell'8 aprile 2007 consid. 4.2 con rinvii). In presenza di più soluzioni
giuridiche, lo scrivente Tribunale deve sincerarsi che l'autorità inferiore
abbia adottato la più adatta al caso (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-4602/2012 del 22 agosto 2013 consid. 5.1;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.192 con rinvii; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011,
no. 5.7.4.5, pag. 797).
Per quanto attiene all'esame delle condizioni alla base della ricusazione,
siffatto potere di apprezzamento è piuttosto limitato. L'imparzialità di un
giudice essendo presunta (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Bernard
Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence
Aubry Girardin [ed.], Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 34 ad art. 34
LTF), è solo infatti se vi sono seri indizi che lo stesso è prevenuto, che
l'autorità chiamata a statuire ammetterà la sussistenza di un motivo di
ricusa (cfr. consid. 3.1, in particolare considd. 3.1.4 – 3.1.6 del presente
giudizio). Dovendosi attenere a quanto disposto dalla legge in virtù
dell'art. 190 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), essa non può valutare l'opportunità di
ordinare o meno la ricusazione. Nel caso concreto, non si tratta dunque di
esaminare l'adeguatezza della decisione impugnata così come postulato
dalla ricorrente, bensì di verificare se la decisione impugnata viola la
legge, e meglio se l'autorità inferiore ha apprezzato in maniera inesatta i
fatti ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 lett. a e b PA. Ne discende che la censura
secondo cui la decisione impugnata è inadeguata non può essere
esaminata in questa sede.
2.3 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2;
MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure solle-
vate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a,
DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto all'esame del rigetto da parte
dell'autorità inferiore della domanda di ricusazione del Presidente della
CFS. Tale quesito implica che lo scrivente Tribunale accerti se i motivi di
ricusazione invocati dalla ricorrente nei confronti del Presidente, in
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Pagina 6
rapporto alle sue dichiarazioni contenute nello scritto 31 maggio 2013,
siano tali da giustificarne la ricusa. A tal fine, prima di entrare nel merito
(cfr. consid. 3.2 che segue), è qui opportuno richiamare i principi alla base
della ricusazione (cfr. consid. 3.1 che segue).
3.1
3.1.1 La garanzia ad un tribunale indipendente e imparziale risultante
dall'art. 30 cpv. 1 Cost., nonché dall'art. 6 n. 1 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101), conferisce alle parti il diritto di richiedere
la ricusazione di un giudice, il cui comportamento è di natura a suscitare
dei dubbi in merito alla sua imparzialità. Detta garanzia mira ad evitare
che delle circostanze esterne alla causa possano influenzare il giudizio a
favore o a detrimento di una parte (cfr. DTF 138 I 1 consid. 2.2, DTF 137 I
227 consid. 2.1, DTF 136 I 207 consid. 3.1, DTF 131 I 24 consid. 1.1;
DTAF 2007/5 consid. 2.3; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 425 con rinvii).
3.1.2 Per quanto attiene alla procedura davanti alla CFS, in virtù
dell'art. 35 cpv. 1 dell'Ordinanza del 13 febbraio 2013 concernente la
procedura davanti alle commissioni federali di stima (RS 711.1), la
ricusazione del presidente, dei membri e dell'attuario della commissione,
è regolata dalle norme sulla ricusazione di cui agli artt. 34 ‒ 38 della
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110).
Giusta l'art. 35 cpv. 2 della medesima norma, le domande di ricusazione
devono essere inoltrate per iscritto, a meno che si venga a conoscenza
più tardi del loro motivo: (a) prima dell'udienza di conciliazione se dirette
contro il presidente, il supplente o l'attuario; (b) entro l'inizio dell'udienza
di stima se dirette contro un altro membro.
3.1.3 I motivi di ricusazione sono enumerati all'art. 34 cpv. 1 lett. a – e
LTF. In particolare, giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF, i giudici e i cancellieri
si ricusano se per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta
amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore,
potrebbero avere una prevenzione nella causa. Detta norma è concepita
come una clausola generale che ingloba tutte le situazioni non coperte
dalle lett. a – d per le quali sussiste un motivo di prevenzione (cfr. decisio-
ne incidentale del Tribunale amministrativo federale A-5542/2013 del
29 ottobre 2013 consid. 2.1; sentenza del Tribunale amministrativo fede-
rale E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.2; AUBRY GIRARDIN, op. cit.,
n. 29 ad art. 34 LTF; ISABELLE HANER, in: Marcel Alexander Niggli/Peter
Uebersax/Hans Wiprächtiger [ed.], Basler Kommentar Bundesgerichts-
gesetz [BSK BGG], 2. ed., Basilea 2011, n. 16 ad art. 34 LTF).
A-5034/2013
Pagina 7
3.1.4 L'esistenza di un motivo di prevenzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1
lett. e LTF è una mera questione d'apprezzamento dipendente dalle
circostanze del caso concreto, che va giudicata in maniera oggettiva
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3189/2010 del
5 luglio 2010 consid. 2.2; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 31 ad art. 34 LTF).
Vi è apparenza di prevenzione in presenza di circostanze concrete ed
oggettive idonee a far sorgere un rischio di parzialità, ovvero tali da far
dubitare sull'imparzialità di un giudice. In siffatto apprezzamento solo
l'aspetto oggettivo conta, le considerazioni soggettive non essendo
invece pertinenti, come neppure le impressioni puramente individuali di
una delle parti alla procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_755/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 3.2 con rinvii; DTF 139 I 121
consid. 5.1, DTF 138 I 1 consid. 2.2, DTF 137 I 227 consid. 2.1, DTF 134
I 238 consid. 2.1, DTF 131 I 24 consid. 1.1; DTAF 2007/5 consid. 2.3;
decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale A-5542/2013
del 29 ottobre 2013 consid. 2.1; sentenza del Tribunale amministrativo
federale E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.2; AUBRY GIRARDIN, op.
cit., n. 32 ad art. 34 LTF). Nel verificare la sussistenza di motivi di
prevenzione, vanno considerati anche gli aspetti di carattere funzionale e
organizzativo, mettendo l'accento sull'importanza che possono rivestire le
apparenze stesse. Una parte può invero personalmente risentire certi
atteggiamenti del giudice come determinati da parzialità, ma è decisivo
sapere se le sue apprensioni soggettive possano considerarsi oggettiva-
mente giustificate (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_337/2010 del
17 novembre 2010 consid. 2.2; DTF 134 I 238 consid. 2.1). In ogni caso,
la ricusazione verrà ammessa non appena sussiste un'apparenza
oggettiva di prevenzione, poco importa che il giudice interessato si senta
atto a pronunciare il giudizio in piena imparzialità (cfr. sentenza del Tri-
bunale amministrativo federale E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.2
con rinvii; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 32 ad art. 34 LTF con rinvii).
Nell'apprezzamento della sussistenza dell'apparenza di prevenzione, non
entra poi in linea di conto il criterio dell'adeguatezza, l'autorità inferiore e
lo scrivente Tribunale non disponendo in casu di tale facoltà d'esame
(ovvero di scegliere tra le varie soluzioni la quale sia la migliore; cfr. al
riguardo consid. 2.2 del presente giudizio). Trattandosi di una questione
meramente formale, la legge non lascia infatti alcun margine per valutare
quale sia la "soluzione" più adeguata. L'autorità chiamata a statuire su
una domanda di ricusazione deve dunque apprezzare se le circostanze di
fatto siano tali da implicare la ricusazione o al contrario tali da dover
confermare la composizione dell'autorità adita, tenuto conto della
presunzione d'imparzialità dei giudici (cfr. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 34
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Pagina 8
ad art. 34 LTF con rinvii), nonché dell'inesistenza per le parti del diritto di
scegliere i giudici che la compongono.
3.1.5 Ciò indicato, il motivo di ricusazione invocato deve essere serio, in
quanto il rischio di prevenzione non va ammesso troppo facilmente,
diversamente si compromette il normale funzionamento del tribunale
(cfr. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 34 ad art. 34 LTF con rinvii). La
ricusazione riveste pertanto un carattere eccezionale (cfr. sentenza del
Tribunale federale 1B_337/2010 del 17 novembre 2010 consid. 2.2; ZEN-
RUFFINEN, op. cit., n. 427). Colui che invoca un motivo di ricusazione
fondato sulla prevenzione del giudice deve rendere verosimile,
producendo degli elementi concreti, l'esistenza di circostanze proprie a
suscitare l'apparenza di prevenzione e a far nascere il rischio di parzialità
(cfr. art. 36 cpv. 1 LTF). Tale è il caso delle dichiarazioni del giudice
riguardo alla causa o a una delle parti, del suo comportamento nei suoi
confronti o ancora dei fatti anteriori permettenti di dubitare della sua
imparzialità (cfr. DTAF 2007/5 consid. 2.3; sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.3 con
rinvii). Sono segnatamente le dichiarazioni fatte prima o durante la
procedura che possono fondare una denuncia per apparenza di
prevenzione, e non i motivi a sostegno della decisione resa (cfr. DTF 134
I 238 consid. 2.1; sentenza del Tribunale amministrativo federale E-
3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.3 con rinvii; YVES DONZALLAZ, Loi
sur le Tribunale fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 558).
3.1.6 In virtù dell'art. 34 cpv. 2 LTF, la partecipazione a un procedimento
anteriore non è in sé un motivo di ricusazione. Il semplice fatto di aver
emanato una decisione sfavorevole ad una parte nell'ambito di una
procedura anteriore non costituisce infatti, a lui solo, un motivo di
ricusazione per apparenza di prevenzione (cfr. sentenze del Tribunale
federale 1C_552/2011 dell'11 gennaio 2012 consid. 2.2 con rinvii e
1B_264/2009 del 18 novembre 2009 consid. 2.4; sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.3 con
rinvii; cfr. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 38 ad art. 34 LTF con rinvii). Per
ammettere un caso di ricusazione, sono infatti richiesti degli elementi
complementari permettenti di mettere in dubbio l'imparzialità del giudice.
Tale è il caso in presenza di circostanze che lasciano apparire dei motivi
propri a mettere in dubbio l'imparzialità del giudice, quali i motivi di ricusa-
zione enumerati all'art. 34 cpv. 1 lett. a – e LTF (cfr. AUBRY GIRARDIN, op.
cit., n. 38 ad art. 34 LTF con rinvii).
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Pagina 9
3.2
3.2.1 Nel caso concreto, la CFS ha in sunto ritenuto che dallo scritto
31 maggio 2013 non erano ravvisabili dei motivi di prevenzione nei
confronti del Presidente. Essa ha valutato il rinvio generico alle sentenze
dello scrivente Tribunale, non già quale anticipazione del giudizio, bensì
come indicazione delle modalità con cui sono state raccolte le prove e
con cui esse vengono esaminate, viste le ulteriori richieste di prove quali i
rapporti dei generalisti ambientali richiesti del Presidente. L'espressione
"la procedura è matura per una decisione" essendo correlata al fatto che
l'istruttoria è arrivata al termine, indicherebbe solo che vi sono i
presupposti per pronunciarsi – a favore o a sfavore – sulla vertenza. Essa
non sarebbe dunque idonea a far nascere un sospetto di prevenzione da
parte del giudice. Il Presidente non avrebbe anticipato alcun giudizio, né
avrebbe preso posizione sulle prove amministrate nel frattempo. Secondo
la CFS, non si potrebbero pertanto configurare degli elementi oggettivi
pregiudizievoli e di prevenzione da parte del Presidente nei confronti della
ricorrente, motivo per cui ha rigettato la domanda di ricusazione.
3.2.2 Nella domanda di ricusazione, la ricorrente si è fondata sulle
dichiarazioni espresse dal Presidente nello scritto 31 maggio 2013,
ritenendo che la prima frase "(…) tenuto anche conto delle recenti
sentenze del Tribunale amministrativo federale, ritengo che la procedura
in oggetto sia matura per una decisione della Commissione federale di
stima (…)" lasci intendere un'anticipazione del giudizio, e meglio, la
medesima soluzione adottata in due casi analoghi dal Tribunale
amministrativo federale con soccombenza della ricorrente. Ribadendo
tale argomentazione del proprio ricorso, la ricorrente ritiene che la
decisione della CFS sarebbe inadeguata poiché non avrebbe esaminato
nel complesso detta frase, valutando dal punto di vista delle parti in che
modo un terzo imparziale avrebbe dovuto ragionevolmente interpretare la
stessa, bensì si sarebbe basata sulle spiegazioni del Presidente,
ritenendo che il richiamo delle sentenze dello scrivente Tribunale fosse
generico e da riferire all'esame delle prove assunte sino a quel momento
e non potesse essere ricondotto all'esito della decisione nel merito. Di
avviso contrario, la ricorrente reputa che, essendo chiaro il metodo di
valutazione delle prove adottato dalla CFS, nel caso concreto non era
necessario attendere l'esito dei ricorsi dinanzi allo scrivente Tribunale per
statuire nel merito della vertenza. La CFS avrebbe poi considerato a torto
gli elementi dell'esternazione del Presidente in maniera separata, in
quanto se letti insieme essi assumono un significato differente.
A-5034/2013
Pagina 10
3.2.3 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Se è vero
che una dichiarazione debba essere valutata nel suo complesso, così
come auspicato dalla ricorrente, è anche vero che la stessa deve essere
ricondotta e considerata nel suo contesto e dunque alla luce del tenore
dello scritto 31 maggio 2013 (cfr. in merito al contenuto, in fatto sub
lett. B). In tale ottica va sottolineato che il Presidente ha precisato che è
"tenuto anche conto delle recenti sentenze del Tribunale amministrativo
federale", ch'egli ha reputato la procedura come matura per una
decisione da parte della CFS. Detto "anche", indica chiaramente che il
Presidente non si è basato sul solo fatto che lo scrivente Tribunale ha
reso delle sentenze in casi analoghi, bensì su altri elementi, quale lo stato
dell'istruttoria o le richieste delle parti, come da lui peraltro spiegato
dinanzi alla CFS con scritto 18 giugno 2013 (doc. F). Il rinvio generico a
delle sentenze del Tribunale statuente – se pur facilmente riconducibile
dalla ricorrente alle A-4868/2011 e A-4673/2044 del 23 maggio 2013,
poiché concernenti dei casi analoghi ove essa è stata parte – di per sé
non indica ancora quale sarà l'esito della procedura tuttora pendente
dinanzi alla CFS. Peraltro, il fatto di aver già statuito in casi analoghi, a lui
solo, non costituisce un motivo di ricusazione per apparente prevenzione
(cfr. consid. 3.1.6 del presente giudizio).
3.2.4 L'indicazione che la procedura era matura per una decisione, in
rapporto al resto del testo, indica poi soltanto – come segnalato dalla
stessa CFS – che il Presidente, facendo uso del suo potere di apprezza-
mento, ha valutato come sufficienti gli elementi a sua disposizione per
rendere una decisione, non già l'esito della stessa. La richiesta dei
rapporti del generalista ambientale concernente il comparto di Camorino
ed eventuali ulteriori documenti concernenti le misurazioni ambientali,
come pure l'avviso che sarebbe stata indetta un'udienza di stima e
sarebbe stato fissato un termine per produrre le memorie scritte conclu-
sive, conferma tale conclusione. Tale prerogativa deriva peraltro dalla
legge stessa. La procedura dinanzi alla CFS è principalmente retta dalla
LEspr, in particolare dagli artt. 66 – 74 LEspr e – in materia di termini –
anche dagli artt. 20 – 24 PA su rinvio dell'art. 110 LEspr. Dinanzi alla CFS
risulta parimenti applicabile il capo secondo della PA in virtù del rinvio
dell'art. 4 dell'Ordinanza del 13 febbraio 2013 concernente la procedura
davanti alle commissioni federali di stima. Ne discende che i principi della
PA, almeno a titolo sussidiario, sono parimenti applicabili dinanzi alla CFS
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3
novembre 2009 consid. 5.3). Tale è il caso del principio dell'apprezza-
mento anticipato delle prove (cfr. art. 12 PA in rapporto all'art. 33 cpv. 1
PA). Orbene, quando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto
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Pagina 11
e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria
convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se proce-
dendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove
proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare
la sua opinione, essa può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II
384 consid. 4.2.3 con rinvii; [tra le tante] sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.1 con rinvii;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.144). Nell'informare le
parti sullo stato dell'istruttoria, il Presidente ha dunque agito corretta-
mente, lasciando loro pure il tempo di obiettare, senza tuttavia dare
alcuna indicazione in merito alla direzione che la procedura avrebbe
preso (ammissione o meno della richiesta).
3.2.5 Ciò indicato, né dal dossier agli atti, né dallo scritto 31 maggio 2013
sono ravvisabili seri elementi che facciano pensare che il Presidente
abbia già portato un giudizio sugli elementi dell'incarto, quali le prove, e
dunque l'esito della procedura. Gli elementi soggettivi invocati dalla
ricorrente, non sono oggettivamente idonei a configurare un'apparenza di
prevenzione, dal momento che un terzo indipendente chiamato a
esaminare lo scritto incriminato non potrebbe ragionevolmente giungere
alla conclusione della ricorrente ritenendo l'esito della causa come già
determinato, sulla sola base della prima frase "incriminata".
3.2.6 Che la CFS abbia ricondotto il riferimento alle sentenze dello
scrivente Tribunale alla conferma del metodo di esame delle prove
adottato dalla stessa autorità, non appare qui inadeguato, visto il resto del
contenuto dello scritto 31 maggio 2013 indicante gli atti di istruzione
ancora necessari. Tale modo di procedere è infatti analogo a quello
sempre adottato dalla stessa CFS. Al riguardo, non giova in ogni caso
alla ricorrente indicare che il metodo di raccolta delle prove è già stato
confermato in passato dall'Alta Corte (DTF 132 II 427) ed era noto alla
CFS, di modo che non vi era bisogno di attendere il giudizio dello
scrivente Tribunale per statuire nel merito del gravame. Orbene, dal
momento che l'opinione espressa dal Presidente nel proprio articolo di
dottrina (cfr. cfr. FILIPPO GIANONI, Le immissioni eccessive e i pregiudizi
provocati dai cantieri di costruzione di opere pubbliche nell'ottica del
giudice espropriativo, in: Commissione ticinese per la formazione perma-
nente dei giuristi [CFPG], Temi scelti di diritto espropriativo, vol. 44, 2010
Lugano/Basilea) non fa che rispecchiare quanto già sancito dal Tribunale
federale (cfr. DTF 132 II 427) e riconfermato dallo scrivente Tribunale
(cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-4868/2011 e A-
4673/2044 del 23 maggio 2013), il modo di agire della CFS risulta qui
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annoverato. Peraltro, la ricorrente non dimostra in ché detto articolo di
dottrina sarebbe un indizio che, nella fattispecie, il Presidente si
preparava a decidere contro i suoi interessi. L'articolo in questione non fa
infatti che presentare un riassunto della giurisprudenza dell'Alta Corte,
evenienza che non ha alcun legame con il caso concreto che qui occupa
la CFS. Ch'egli abbia dunque fatto un riferimento generico alle sentenze
del Tribunale statuente, può legittimamente condurre alla conclusione
ch'esso si sia riferito non già al loro esito, bensì al loro contenuto, in
particolar modo alle esigenze alla base di un indennizzo per espropria-
zione dei diritti di vicinato, nonché il metodo di esame del nesso causale
tra il danno asserito e le immissioni di un cantiere.
3.2.7 In definitiva, la decisione adottata dalla CFS ritenente come non dati
i presupposti per una ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. e PA
appare conforme alla giurisprudenza e dottrina in materia di ricusazione.
Poiché l'autorità inferiore ha correttamente accertato i fatti, non è infatti
ravvisabile alcuna violazione del potere di apprezzamento e quindi della
legge. Per tali motivi, il ricorso, non può che essere respinto.
4.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009
consid. 10, A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007
del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le
spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le
conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può
procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate
inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
In considerazione dell'esito della lite, le spese processuali vanno poste a
carico della ricorrente soccombente. Nella fattispecie esso sono stabilite
in 1'000 franchi, importo che verrà compensato, ad avvenuta crescita in
giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di 1'000 franchi da lei
versato il 24 settembre 2013. Nelle circostanze concrete, si giustifica
altresì il versamento alle controparti dell'importo di 1'500 franchi a titolo
d'indennità di ripetibili per le spese da loro sostenute per il presente
procedimento, importo che conformemente all'art. 116 cpv. 1 LEspr va
posto a carico della ricorrente, ovvero la parte espropriante. Tale importo
dovrà essere versato alla crescita in giudicato del presente giudizio.
A-5034/2013
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, fissate a 1'000 franchi, sono poste a carico della
ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo
verrà compensato con l'anticipo spese di 1'000 franchi versato da
quest'ultima a suo tempo.
3.
La ricorrente corrisponderà alle controparti l'importo di 1'500 franchi a
titolo d'indennità di ripetibili, alla crescita in giudicato del presente
giudizio.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– controparte (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; Atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
A-5034/2013
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il
termine rimane sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46
cpv. 1 lett. c LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua
ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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