B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-5070/2013
S e n t e n z a d e l 9 d i c e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Marie-Chantal May Canellas, Pascal Mollard,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente 1,
B._______,
ricorrente 2,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
IVA (1° trimestre 1995 – 4° trimestre 1999; aliquota saldo,
deduzione dell'imposta precedente, quota privata per veicoli
a motore).
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Fatti:
A.
La « C._______ » era una società in nome collettivo, con sede a
X._______ (Y._______), avente quale scopo la gestione di un'impresa di
costruzioni, rispettivamente di uno studio tecnico, che è stata sciolta il
5 giugno 2004 a seguito del decesso del signor D._______. La sua
attività era stata ripresa a titolo individuale dal signor A._______ sotto la
ragione sociale « E._______ », la quale era poi stata a sua volta
cancellata per cessione di attività il 6 aprile 2011. I relativi attivi e passivi
sono stati assunti dall'attuale B._______, in Y._______, di cui il signor
A._______ ne è l'amministratore unico (cfr. estratti del Registro di
commercio delle citate ditte).
B.
Il 24 gennaio 1995 l'allora ditta « C._______ » (di seguito: contribuente)
ha ottenuto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
l'autorizzazione per allestire i propri rendiconti per il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in funzione delle controprestazioni
ricevute secondo la procedura semplificata, a far tempo dal 1° gennaio
1995. Il 26 novembre 1996 essa ha altresì ottenuto l'autorizzazione ad
allestire i propri rendiconti d'imposta secondo il metodo dell'aliquota saldo
al tasso del 4% a far tempo dal 1° gennaio 1997.
C.
Nei mesi di maggio e novembre 2000, l'AFC ha esperito per i periodi
fiscali dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999 un controllo presso la
contribuente. Per detti periodi fiscali, l'AFC ha ritenuto che la contribuente
non ha tenuto una contabilità bensì semplici libri di cassa, banca e posta
nei quali tuttavia, sebbene tutti i movimenti, sia in entrata che in uscita,
risultino allibrati, in assenza di una ventilazione per origine di questi movi-
menti finanziari è impossibile effettuare un controllo con cognizione di
causa. Inoltre, dal controllo è pure emerso che la contribuente non ha
allestito né un bilancio né un conto economico e che i dati economici
vengono unicamente riassunti ogni due anni su di un questionario deno-
minato « Questionario per indipendenti senza contabilità » dell'Ammini-
strazione fiscale cantonale allegato alla dichiarazione dei redditi. Ciò
precisato, essa ha constatato l'assenza dei presupposti per l'allestimento
dei rendiconti secondo l'aliquota saldo sia già prima della richiesta
inoltrata dalla contribuente che dopo l'ottenimento dell'autorizzazione
(superamento dei limiti concessi per il debito fiscale annuo), motivo per
cui ha provveduto alla sua revoca con effetto retroattivo al 1° gennaio
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1997 applicandole il metodo legale. Nel medesimo rapporto, tenuto conto
delle lacune nella contabilità, l'AFC ha determinato il diritto alla deduzione
dell'imposta precedente per gli anni 1995 – 1999. L'AFC ha altresì
ritenuto che i titolari della ditta avrebbero fatto uso indebito dei veicoli
aziendali a scopi privati durante i periodi fiscali in oggetto.
Per questi motivi, l'AFC ha pertanto effettuato una ripresa d'imposta IVA
pari a 51'855 franchi, oltre accessori, per mezzo del conto complemen-
tare (CC) n. […] del 23 novembre 2000.
D.
Con decisione 14 giugno 2001, l'AFC ha formalmente confermato il
predetto CC n. […] e la relativa ripresa fiscale di 51'855 franchi, oltre
accessori.
E.
Con reclamo 4 luglio 2001, la contribuente ha postulato l'annullamento
della predetta decisione. In sunto, essa si è opposta alla revoca
retroattiva dell'autorizzazione concessa, contestando altresì l'uso a titolo
privato dei veicoli della ditta e la relativa ripresa d'imposta, come pure gli
importi di imposta precedente per i subappaltanti, di cui ha chiesto una
revisione in rapporto alla documentazione da lei prodotta per l'anno 1998,
promettendo di inviare quella inerente il 1999 appena le sarebbe stata
ritornata dal suo legale.
F.
Con decisione su reclamo del 30 marzo 2006, l'AFC ha poi accolto
parzialmente il reclamo 4 luglio 2001 della contribuente, riducendo la
ripresa fiscale da 51'855 franchi a 49'795 franchi, oltre accessori.
G.
Con sentenza A-1591/2006 del 10 settembre 2008, la predetta decisione
su reclamo è in seguito stata annullata dallo scrivente Tribunale – su
ricorso 9 maggio 2006 dell'allora ditta individuale « E._______ », accolto
parzialmente ai sensi dei considd. 4, 7 e 8 – per motivazione insufficiente
e lesiva del diritto di essere sentito della contribuente. L'incarto è dunque
stato rinviato all'AFC affinché si pronunciasse nuovamente in merito,
indicando chiaramente su che basi fattuali e giuridiche era basata la
ripresa fiscale in oggetto, nonché la revoca retroattiva del metodo
dell'aliquota saldo.
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Pagina 4
H.
Il 30 agosto 2013 l'AFC ha dunque emanato una nuova decisione su
reclamo, riconfermando nuovamente la ripresa fiscale di 49'795 franchi,
oltre accessori, nei confronti dell'attuale B._______, successore fiscale
della ditta individuale « E._______ ». In sostanza, l'AFC ha confermato la
revoca retroattiva dell'autorizzazione ad allestire i rendiconti secondo il
metodo dell'aliquota saldo, ritenendo come non dati i presupposti per una
sua applicazione già prima della richiesta d'autorizzazione inoltrata dalla
contribuente, basandosi sulle cifre d'affari da lei ricostruite in sede di
controllo e i limiti massimi consentiti per l'utilizzo di predetto metodo di
rendiconto. Essa ha altresì confermato le correzioni apportate al calcolo
dell'imposta precedente per gli anni 1998 e 1999, come pure la ripresa
d'imposta in relazione all'uso a titolo privato di veicoli aziendali. L'AFC ha
altresì dichiarato il signor A._______ solidalmente responsabile del debito
fiscale, quale ex titolare della ditta individuale « E._______ » e attuale
amministratore unico della B._______.
I.
Avverso la predetta decisione, la B._______ (di seguito: ricorrente 2) e il
suo amministratore unico, il signor A._______ (di seguito: ricorrente 1)
hanno presentato ricorso il 27 settembre 2013 dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, postulandone l'annullamento. In sunto, essi
invocano la prescrizione dei crediti in oggetto, contestando il ritardo con
cui l'AFC avrebbe emanato la decisione impugnata (ben 5 anni dal
giudizio dello scrivente Tribunale) e i relativi interessi moratori richiesti, di
cui chiedono l'annullamento. Essi indicano altresì che al momento della
ripresa degli attivi e dei passivi della ditta individuale « E._______ » da
parte della ricorrente 2, l'AFC non avrebbe mai manifestato l'intenzione di
emanare una nuova decisione nei suoi confronti, motivo per cui essa,
all'oscuro di tutto, non potrebbe essere ritenuta debitrice di un debito
ipotetico e mai notificatole. La revoca del sistema di rendiconto secondo
l'aliquota saldo sarebbe poi imputabile alla sola AFC, in quanto essa –
contrariamente a loro – avrebbe potuto verificare l'adempimento dei
presupposti già prima della concessione dell'autorizzazione, essendo al
corrente delle cifre d'affari esatte della ricorrente 2. Essi chiedono dunque
che venga revocato l'annullamento retroattivo almeno per i primi anni. Da
ultimo sottolineano che la conferma del debito fiscale in oggetto
causerebbe un grave danno alla ricorrente 2, mettendone in pericolo
l'esistenza e i relativi posti di lavoro.
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Pagina 5
J.
Con scritto 25 novembre 2013, l'AFC ha rinunciato a presentare la propria
risposta al ricorso, postulandone il rigetto. Confermandosi nella propria
decisione, essa ha nondimeno apportato alcune precisazioni al riguardo.
K.
Con scritto 21 gennaio 2014, i ricorrenti si sono essenzialmente
riconfermati in quanto già allegato in precedenza.
L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31
LTAF). In particolare, le decisioni finali rese dall'AFC in materia d'IVA pos-
sono essere contestate dinanzi ad esso conformemente all'art. 33 lett. d
LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta
dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF).
1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della società ricorrente 2 e del
suo amministratore unico, il ricorrente 1, essendo entrambi destinatari
della decisione qui impugnata (art. 48 cpv. 1 PA).
Pacifico è altresì che la ricorrente 2, in virtù dell'art. 16 cpv. 2 della legge
federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto
(LIVA, RS 641.20), riprendendo passivi e attivi dell'allora ditta individuale
« E._______ » (cfr. sub lett. A), è subentrata nei diritti e negli obblighi
fiscali di quest'ultima e come tale ha un interesse a che l'imposizione ai
tributi in oggetto venga annullata (cfr. sentenza del TAF A-6152/2009 del
22 febbraio 2012 consid. 1.3 con rinvii). Analogo discorso vale altresì per
il ricorrente 1 che, in qualità di ex titolare della predetta ditta individuale e
attuale amministratore unico della ricorrente 2, risulta solidalmente
responsabile per i crediti fiscali sorti prima del trasferimento durante tre
anni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dello stesso (cfr. art. 15
cpv. 1 lett. d LIVA) e dunque anche per quelli in oggetto, il trasferimento
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degli attivi e passivi alla ricorrente 2 essendo stato pubblicato sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio (FUSC) n. […] dell'[…] (cfr. estratto RC
della ricorrente 2 di cui all'atto 1 dell'incarto prodotto dall'AFC [di seguito:
inc. AFC]).
Visti i predetti disposti legali, la ricorrente 2 in qualità di successore fiscale
della predetta ditta individuale non può pertanto sottrarsi all'imposizione ai
debiti fiscali in oggetto, invocando di non essere mai stata messa al cor-
rente al riguardo dall'autorità inferiore. Aggiungasi a ciò che il ricorrente 1,
quale attuale amministratore unico della ricorrente 2 ed ex titolare di detta
ditta individuale era ed è tutt'ora perfettamente a conoscenza della pratica
in oggetto. Tale censura va dunque qui respinta.
1.3 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste
dalla legge (art. 52 PA). Visto quanto precede, il ricorso è ricevibile in
ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149; ULRICH HÄFELIN ET AL.,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. 2010, n. 1758 segg.).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applica-
zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente
procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina
altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino
indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c;
DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle
censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le
censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente
dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza
sostanziate (cfr. MOSER ET AL., op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non
è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle
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parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139
consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in
particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio
interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove
necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria
richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare
le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3
2.3.1 Allorquando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e
che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convin-
zione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in
modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove propo-
ste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua
opinione, essa può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384
consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio
2011 consid. 3.2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-6182/2012 del
27 agosto 2013 consid. 2.3.1 con rinvii; MOSER ET AL., op. cit., n. 3.144).
2.3.2 Se al contrario, l'autorità di ricorso rimane nell'incertezza dopo aver
provveduto alle investigazioni richieste dalle circostanze, essa applicherà
le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. In tale contesto, e a difet-
to di disposizioni speciali in materia, il giudice s'ispirerà all'art. 8 CC, in
virtù del quale chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da
lui asserita, deve fornirne la prova. Detto in altre parole, incombe all'am-
ministrato il compito di stabilire i fatti che sono di natura a procurargli un
vantaggio e all'amministrazione di dimostrare l'esistenza di quelli che as-
soggettano ad un obbligo in suo favore. L'assenza di prove va a scapito
della parte che intendeva trarre un diritto da una circostanza di fatto non
provata. Inoltre la sola allegazione non basta (cfr. [tra le tante] sentenza
del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.2 con rinvii). Il prin-
cipio inquisitorio non ha alcuna influenza sulla ripartizione dell'onere
probatorio, poiché interviene ad un stadio anteriore (cfr. [tra le tante] sen-
tenza del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.2 con rinvii).
2.3.3 Applicate al diritto fiscale, tali regole presuppongono che l'ammini-
strazione fiscale sopporti l'onere della prova delle circostanze di fatto che
determinano l'imposizione o l'importo dell'imposta dovuto, ovvero i fatti
che fondano o aumentano l'imposizione, mentre l'assoggettato di quelle
che diminuiscono o azzerano l'imposizione, ovvero i fatti che l'esonerano
o riducono l'importo d'imposta dovuto (cfr. sentenze del TF 2C_814/2010
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del 23 settembre 2011 consid. 5.4; 2A.642/2004 del 14 luglio 2005 in:
Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] vol. 75 pag. 495 segg. consid. 5.4;
[tra le tante] sentenza del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 con-
sid. 2.3.3 con rinvii).
3.
La LIVA è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113 LIVA,
le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione
rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante
la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in
esame concerne i periodi fiscali dal 1° trimestre 1995 – 4° trimestre 1999
– ossia dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999 – alla stessa risulta
dunque applicabile materialmente l'allora vigente ordinanza del 22 giugno
1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vOIVA, RU 1994 1464
con modifiche ulteriori) in vigore dal 1° gennaio 1995 (cfr. art. 86 vOIVA).
Riguardo invece alla procedura, il nuovo diritto procedurale è applicabile
a tutti i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della LIVA
(cfr. art. 113 cpv. 3 LIVA; per quel che concerne lo scopo restrittivo di
detta disposizione, cfr. sentenze del TAF A-6986/2008 del 3 giugno 2010
consid. 1.2; A-1113/2009 del 24 febbraio 2010 consid. 1.3). In merito
all'apprezzamento delle prove, l'art. 81 cpv. 3 LIVA non entra in
considerazione qualora il diritto materiale anteriore rimanga applicabile
(cfr. sentenze del TAF A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con
rinvii; A-2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2). Infine, la possibilità
d'apprezzare anticipatamente le prove rimane ammissibile anche nel
nuovo diritto e, a fortiori, per i casi pendenti (cfr. sentenze del TAF A-
3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii; A-2387/2007 del
29 luglio 2010 consid. 1.2; A-4785/2007 del 23 febbraio 2010 consid. 5.5;
Messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 2008 concernente la
semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto [FF 2008 6151]; PASCAL
MOLLARD ET AL., Traité TVA, 2009, pag. 1126 n. 157).
4.
Ciò indicato, occorre dapprima verificare se i crediti in oggetto siano
prescritti o meno. La prescrizione è infatti una questione di diritto che va
esaminata d'ufficio dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'as-
soggettato (cfr. sentenza del TF 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 con-
sid. 2.3; sentenza del TAF A-4425/2013 del 9 settembre 2014 consid. 6;
MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, pag. 278).
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Pagina 9
4.1 La prescrizione, nella misura in cui concerne l'esistenza del credito
fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 di-
cembre 2012 consid. 4.2 con rinvii). Per questo motivo, alla stessa risulta
applicabile il diritto vigente al momento in cui le circostanze di fatto alla
base del gravame hanno avuto luogo (cfr. sentenze del TAF A-4425/2013
del 9 settembre 2014 consid. 6.1).
In concreto, la prescrizione è ancora retta dall'art. 40 cpv. 1 vOIVA, se-
condo cui il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno
civile in cui è sorto. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazio-
ne o rettifica da parte dell'autorità competente (cfr. art. 40 cpv. 2 vOIVA).
L'atto interruttivo della prescrizione non deve rivestire una forma partico-
lare. La semplice comunicazione, secondo cui la riscossione dell'imposta
è richiesta, è al riguardo sufficiente. In diritto fiscale, detto atto è infatti
concepito in maniera larga: esso ingloba ogni azione dell'autorità portata
alla conoscenza dell'assoggettato e destinata ad accertare o ad incassare
il credito fiscale (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-1214/2011 del
2 ottobre 2012 consid. 4.1.3 con rinvii). Ciò precisato, l'interruzione e la
sospensione hanno effetto nei confronti di tutti coloro che sono tenuti al
pagamento (cfr. art. 40 cpv. 3 vOIVA). Contrariamente al diritto attualmen-
te vigente, la vOIVA non conosce nessun termine di prescrizione assoluta
(cfr. sentenze del TAF A-7843/2010 del 22 luglio 2011 consid. 2.2). Ad
ogni interruzione della prescrizione, un nuovo termine di cinque anni
inizia dunque a decorrere (cfr. sentenza del TF 2C_382/2007 del 23 no-
vembre 2007 consid. 2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1214/2011 del
2 ottobre 2012 consid. 4.1.2 con rinvii).
4.2 Il caso concreto ha per oggetto dei crediti IVA riguardanti i periodi
fiscali tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1999. Al momento dell'ema-
nazione della sentenza A-1591/2006 del 10 settembre 2008, lo scrivente
Tribunale ha già avuto modo d'accertare che i predetti crediti non erano
ancora prescritti. Da quel momento ha iniziato a decorrere un nuovo
termine di prescrizione di 5 anni che è stato nuovamente interrotto dalla
decisione 30 agosto 2013 dell'AFC. Ne discende che – sebbene l'emana-
zione di una nuova decisione da parte dell'AFC a distanza di quasi 5 anni
sia al quanto discutibile dal punto di vista della celerità, tenuto altresì
conto dell'effetto pregiudizievole derivante per i ricorrenti dall'assenza di
un termine di prescrizione assoluto sotto l'egida della vOIVA – nessuno
dei crediti in oggetto risulta prescritto, contrariamente a quanto censurato
dai ricorrenti. Detta censura va pertanto respinta.
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Pagina 10
5.
Ciò appurato, prima di entrare nel merito delle censure sollevate dai
ricorrenti in rapporto alla revoca del metodo di rendiconto secondo le
aliquote saldo (cfr. consid. 5.6 che segue), qui di seguito vengono richia-
mati i principi legali applicabili alla presente fattispecie, segnatamente in
rapporto all'imposizione all'IVA, alla tenuta della contabilità, alla tassa-
zione d'ufficio in caso di contabilità lacunosa e al dovere dell'autorità di
motivare le proprie decisioni (cfr. considd. 5.1 – 5.5 che seguono).
5.1 In materia di imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione e il paga-
mento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotassazione
(cfr. art. 37 vOIVA), il quale implica che il contribuente è tenuto a dichiara-
re spontaneamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC. In virtù di
detto principio, spetta altresì al contribuente constatare il proprio assog-
gettamento, determinare la base dell'imposizione, calcolare e versare in
seguito l'imposta dovuta per un determinato periodo di rendiconto nel
termine prescritto dalla legge (cfr. art. 38 cpv. 1 vOIVA). Egli stabilisce
l'importo del credito fiscale ed è quindi il solo responsabile del completo
ed esatto assoggettamento delle sue operazioni imponibili e del calcolo
corretto dell'imposta precedente. La tassazione è considerata conclusa,
quando il contribuente consegna all'AFC il rendiconto IVA debitamente
compilato (cfr. RIVIER/ROCHAT PAUCHARD, op. cit., pag. 167; MOLLARD ET
AL., op. cit., pag. 650 n. 203; sentenze TAF A-3109/2010 del 2 luglio 2012
consid. 3.1.1; A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 4.1; A-7752/2009
del 15 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii).
5.2 Giusta l'art. 47 cpv. 1 vOIVA, il contribuente deve tenere i suoi libri di
commercio in modo regolare e tale da consentire di constatare facilmente
e in modo affidabile i fatti importanti per determinare l'assoggettamento
come pure il calcolo dell'imposta e delle imposte precedenti deducibili.
L'AFC può emanare prescrizioni speciali a questo riguardo. Queste
prescrizioni possono andare oltre quanto previsto dal diritto commerciale
soltanto se ciò è indispensabile alla corretta riscossione dell’IVA. Il
contribuente deve in particolare adottare i provvedimenti affinché sia
assicurata la verifica celere delle operazioni commerciali, partendo dal
singolo giustificativo attraverso la contabilità fino al rendiconto IVA e
viceversa (cfr. sentenza del TF 2A.220/2003 dell'11 febbraio 2004
consid. 2.2.2 con rinvii, in: ASA vol. 75 pag. 581; [tra le tante] sentenza
del TAF A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 4.5).
Secondo l'art. 47 cpv. 2 vOIVA, il contribuente deve conservare regolar-
mente i suoi libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari ed altre
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Pagina 11
registrazioni finché il credito fiscale a cui si riferiscono detti documenti
non è ancora prescritto. Tra i documenti che devono essere conservati
vanno menzionati le ordinazioni, le fatture (fatture dei fornitori e copie
delle fatture ai clienti), i contratti di compravendita, i giustificativi di
pagamento, le dichiarazioni d'esportazione, i certificati d'importazione,
ecc. (cfr. opuscolo dell'AFC denominato « Istruzioni 1997 per contribuenti
IVA», n. 938; MOLLARD ET AL., op. cit., pag. 825 n. 80; sentenza del TAF
A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 4.5).
5.3
5.3.1 Giusta l'art. 48 vOIVA, se i documenti contabili non esistono o sono
incompleti o i dati presentati non corrispondono manifestamente alla
fattispecie reale, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio in base ad una
valutazione nei limiti del suo potere d'apprezzamento. In altri termini,
l'AFC stabilisce essa stessa l'ammontare dell'imposta dovuta solo nel
caso in cui il contribuente non faccia fronte ai suoi obblighi. Il mancato
rispetto degli obblighi sopra descritti (cfr. considd. 5.1 e 5.2 che precedo-
no) dev'essere considerato una grave violazione poiché mette in pericolo
la corretta riscossione dell'imposta (cfr. sentenza del TAF A-3503/2007
del 19 marzo 2009 consid. 4.2 con rinvii).
Sulla base dell'art. 48 vOIVA una tassazione d'ufficio si giustifica in due
casi distinti (cfr. sentenze del TAF A-4344/2008 del 9 settembre 2010
consid. 4.3.1 con rinvii; A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 5.1). Da
un lato (a), quando la tenuta dei libri contabili è insufficiente. Tale è il caso
quando sussiste una violazione così grave delle regole formali inerenti
alla tenuta della contabilità da rimettere in causa la veridicità materiale dei
risultati contabili. D'altro lato (b), quando la contabilità di un contribuente è
formalmente corretta, ma le indicazioni presentate non corrispondono
manifestamente alla realtà ed è quindi in dubbio la sua forza probante.
Tale è il caso in presenza di indizi che i libri contabili non rispecchiano
con esattezza la realtà economica dell'impresa o che i risultati contenuti
in detti libri differiscono sensibilmente dai dati basati sull'esperienza,
senza che il contribuente sia in grado di rendere almeno verosimili le
circostanze all'origine di siffatte differenze (cfr. sentenze del TAF A-
351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.2 con rinvii; A-3503/2007 del
19 marzo 2009 considd. 5.1 e 5.3)
5.3.2 Se sono date le condizioni per eseguire una tassazione d'ufficio
l'AFC è obbligata a fare uso del potere d'apprezzamento conferitole. I
casi in cui un contribuente non adempie ai doveri impostigli dalla legge
rispettivamente non fornisce o fornisce indicazioni insufficienti o errate in
A-5070/2013
Pagina 12
merito alla cifra d'affari da lui conseguita, non devono infatti avere come
conseguenza una perdita d'imposta (cfr. sentenza del TF 2C_82/2014 del
6 giugno 2014 consid. 3.1; sentenze del TAF A-351/2014 del 10 luglio
2014 consid. 4.3.3; A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 5.5).
5.3.3 Quando esegue una tassazione d'ufficio, l'AFC deve scegliere il
metodo di stima che meglio le permette di tenere in considerazione le
caratteristiche del contribuente in questione (cfr. sentenza del TF
2C_82/2014 del 6 giugno 2014 consid. 3.1; sentenze del TAF A-351/2014
del 10 luglio 2014 consid. 4.3.4 con i numerosi rinvii; A-3503/2007 del
19 marzo 2009 consid. 6.1). Quali metodi di stima, entrano in linea di
conto i metodi che tendono a completare o ricostruire una contabilità
mancante e quelli che si fondano sui dati basati sull'esperienza in
rapporto ai risultati parziali incontestati derivanti dalla contabilità (cfr. sen-
tenza del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.4 con i numerosi
rinvii). Le parti probanti della contabilità e i documenti esistenti devono
essere presi in considerazione, per quanto possibile, nella stima. Essi
possono altresì servire di base di calcolo (cfr. sentenza del TAF A-
351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.4 con i numerosi rinvii).
5.3.4 Nella procedura di ricorso il contribuente può contestare l'adempi-
mento dei presupposti per una stima, come pure la stima stessa delle
cifre d'affari realizzate in quanto tali (cfr. sentenza del TAF A-351/2014 del
10 luglio 2014 consid. 4.3.6 con rinvii).
Orbene, l'onere della prova in merito alla sussistenza dei presupposti per
procedere ad una tassazione d'ufficio (primo stadio), come pure riguardo
alla correttezza della conseguente stima (secondo stadio), incombono
all'AFC. Ciò precisato, nell'esaminare la correttezza della stima effettuata
dall'autorità inferiore il Tribunale amministrativo federale procede con un
certo riserbo e non sostituisce il proprio potere di apprezzamento a quello
di quest'ultima, se non in presenza di errori manifesti. Qualora i presup-
posti per una tassazione d'ufficio siano dati, la prova che le valutazioni
svolte dall'AFC non sono corrette rispettivamente portano a risultati
manifestamente errati spetta al contribuente (terzo stadio). In tale ottica, è
necessario che il contribuente indichi chiaramente in che misura la
pretesa fiscale debba essere minore di quella valutata dall'AFC,
dimostrando che il risultato della valutazione è frutto di errori rilevanti
(cfr. sentenza del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.6 con
rinvii). In proposito va precisato che in una recente sentenza l'Alta Corte
ha inasprito la propria prassi in rapporto all'onere probatorio a carico del
contribuente, sancendo ch'esso non può limitarsi a criticare in via del tutto
A-5070/2013
Pagina 13
generica le basi del calcolo, bensì deve dimostrare con dei documenti
giustificativi che la stima effettuata dall'AFC è manifestamente erronea
(cfr. sentenza del TF 2C_1077/2012 del 24 maggio 2014 consid. 2.5;
cfr. altresì, in merito all'evoluzione della giurisprudenza, sentenze del TF
2C_831/2013 del 26 febbraio 2014 consid. 6.4; 2C_970/2012 del 1° aprile
2013 consid. 4.3). Solo in tal caso lo scrivente Tribunale sostituisce il suo
potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, correggendo la
tassazione (cfr. sentenze del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 con-
sid. 4.3.6 con rinvii; A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 6.3).
5.3.5 Il contribuente che non è in grado di dimostrare che il risultato della
stima non corrisponde manifestamente alla realtà ne sopporta le conse-
guenze, le quali non sono altro che il frutto di una situazione giuridica
scorretta ch'egli stesso ha creato. In altri termini, dal momento che il
contribuente viola il suo obbligo di autotassazione, lo stesso deve
sopportare l'incertezza derivante da una stima (cfr. sentenze del TAF A-
351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.6 con rinvii).
5.4
5.4.1 Giusta l'art. 47 cpv. 3 vOIVA, se l'accertamento esatto dei singoli
fatti essenziali al calcolo dell'imposta grava eccessivamente il contribuen-
te, l'AFC può accordare facilitazioni, alle condizioni da essa stabilite, o
permettere una valutazione approssimativa dell'imposta, a patto che
l'imposta dovuta non ne risulti notevolmente diminuita o aumentata, che
non si verifichi una distorsione notevole della concorrenza e che non
diventino eccessivamente difficoltosi la compilazione dei rendiconti di latri
contribuenti ed i controlli fiscali.
Sulla scorta di detta norma, l'AFC ha introdotto la possibilità di conteg-
giare l'imposta secondo il metodo dell'aliquota a saldo. Questa opzione è
stata in particolare concepita per facilitare dal profilo amministrativo – non
però finanziario – l'allestimento dei rendiconti d'imposta alle piccole e
medie imprese (cfr. sentenza del TAF A-1591/2006 del 10 settembre 2008
consid. 5.3 con rinvii).
5.4.2 Sotto l'egida della vOIVA, l'AFC ha dapprima accordato la possibilità
di applicare il metodo dell'aliquota a saldo a contribuenti con una cifra
d'affari annua massima di 500'000 franchi. Dal 1° gennaio 1997, essa ha
esteso questa opzione anche a contribuenti che realizzano una cifra
d'affari annua massima di 1'500'000 franchi e un debito fiscale netto di
30'000 franchi, poi aumentato a 35'000 franchi a partire dal 1° gennaio
1999 (cfr. opuscolo dell'AFC denominato « Aliquote saldo per l'imposta
A-5070/2013
Pagina 14
sul valore aggiunto » valido dal 1° gennaio 1997, cifra 1.1 e il relativo sup-
plemento contenente le modifiche introdotte dal 1° gennaio 1999; senten-
ze del TAF A-1591/2006 del 10 settembre 2008 consid. 5.4 con rinvii).
5.4.3 A partire dal 1° gennaio 1997, l'AFC ha nel contempo stabilito che
quando il limite annuo di cifra d'affari di 1'500'000 franchi e/o di debito
fiscale netto di 30'000 franchi viene superato durante due anni civili
consecutivi, il contribuente deve conteggiare l'imposta secondo il metodo
legale dal 1° gennaio del terzo anno. In questi casi il contribuente è obbli-
gato ad adottare in tempo utile i provvedimenti contabili che il cambia-
mento comporta e ad informare in forma scritta l'AFC al più tardi entro la
fine di gennaio del terzo anno. Quest'ultima si è quindi pure riservata la
facoltà di revocare retroattivamente l'autorizzazione al conteggio dell'im-
posta secondo il metodo dell'aliquota a saldo nei casi di un massiccio
superamento di uno o di ambedue dei suddetti limiti (cfr. sopracitato
opuscolo « Aliquote saldo per l'imposta sul valore aggiunto », cifra 5.2;
sentenza del TAF A-1591/2006 del 10 settembre 2008 consid. 5.4).
5.5 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua
decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è
ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il
destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso,
impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232
consid. 3.2 con rinvii; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che
l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un
modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a
prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal
ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la
decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3, 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97
consid. 2b; sentenza del TAF A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 con-
sid. 5.2.2 con rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; RENE RHINOW ET AL.,
Öffentliches Prozessrecht, 2a ed. 2010, n. 437; LORENZ KNEUBÜHLER, Die
Begründungspflicht, 1998, pag. 29 segg.). Peraltro, la motivazione non
deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche
trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza
dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di
un'altra autorità sempre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF
123 I 31 consid. 2c; 113 II 204 consid. 2; LORENZ KNEUBÜHLER, in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, n. 8 ad art. 35 PA; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4a ed. 1991, pag. 150 seg.), basta che il
A-5070/2013
Pagina 15
destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione
rimanda (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale,
2002, n. 535 con rinvii). L'ampiezza della motivazione non può tuttavia
essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto
dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della
persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurispruden-
za del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria,
ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali
l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit.,
n. 531 con i numerosi riferimenti giurisprudenziali citati).
5.6
5.6.1 Nel caso in disamina, il 26 novembre 1996 l'AFC ha concesso alla
ricorrente 2 l'autorizzazione ad allestire i rendiconti d'imposta secondo il
metodo dell'aliquota saldo al 4% con effetto a far tempo dal 1° gennaio
1997, sulla base dei dati dichiarati da quest'ultima. In tale occasione, la
ricorrente 2 aveva indicato il conseguimento di una cifra d'affari annua
massima prevista – per gli anni 1996 e 1997 – pari a 667'000 franchi
(cfr. atto 3 dell'inc. AFC).
La predetta autorizzazione è poi stata revocata dall'AFC con effetto
retroattivo al 1° gennaio 1997 con decisione 14 giugno 2011 (cfr. atto 18
dell'inc. AFC), a motivo che già prima del suo rilascio ne difettavano i
presupposti: già negli anni 1995 – 1996 il debito fiscale netto annuo
calcolato con il metodo dell'aliquota saldo superava massicciamente il
limite allora autorizzato di 30'000 franchi. Tale decisione è poi stata
confermata con decisione su reclamo del 30 agosto 2013 emanata sulla
base della decisione di rinvio A-1591/2006 del 10 settembre 2008 dello
scrivente Tribunale, in ragione di una violazione del diritto di essere
sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 19 aprile
1999 (Cost.; RS 101) per difetto di una motivazione sufficiente.
5.6.2 Ciò premesso, si deve innanzitutto constatare che l'AFC, per
stabilire le cifre d'affari conseguite dalla ricorrente 2 nei periodi fiscali
1995 – 1999 e verificare l'adempimento dei presupposti per l'applicazione
del metodo dell'aliquota saldo, ha di fatto provveduto ad una tassazione
d'ufficio. In tali circostanze, in un primo tempo occorre pertanto accertare
se in concreto sussistevano i presupposti per una stima, mediante un
« controllo a tre stadi» (cfr. consid. 5.3.4 del presente giudizio).
5.6.2.1 Nella decisione impugnata l'AFC indica che in sede di controllo è
emerso che la ricorrente 2 non allestiva una contabilità, motivo per cui ha
A-5070/2013
Pagina 16
dovuto ricostruire le cifre d'affari conseguite da quest'ultima per i periodi
fiscali controllati. L'assenza di una contabilità permettente un controllo
fiscale completo è di per se sufficiente per permettere all'AFC di provve-
dere ad una tassazione d'ufficio (cfr. consid. 5.3.1 del presente giudizio),
motivo per cui la stessa risulta di principio giustificata (primo stadio).
5.6.2.2 In merito alla stima, l'AFC ha precisato che "[…] il funzionario
incaricato aveva dovuto determinare la cifra d'affari sulla base dei libri
finanziari presentati in sede di verifica, includendovi gli importi transitati
su conti bancari non integrati nei libri finanziari, importi legati a commesse
effettuate in qualità d'impresa generale e non d'intermediario come riven-
dicato in un primo momento […] » da quest'ultima. Essa indica altresì che
l'ispettore in questione ha di fatto ricostruito la cifra d'affari partendo dai
raccoglitori presentati dalla ricorrente 2 contenenti le fatture dei fornitori e
ordinati secondo lettere alfabetiche (A, B, C, ecc.) nonché nomi
(F._______, G.______, ecc.). Il risultato è poi stato riportato in dettaglio
alla cifra 1.1 del CC n. […] del 23 novembre 2000 e nel relativo allegato A
(cfr. atto 14b dell'inc. AFC), dal quale emergono i dati seguenti:
per il 1995 cifra d'affari di 926'183 franchi
per il 1996 cifra d'affari di 1'000'184 franchi
per il 1997 cifra d'affari di 1'046'881 franchi
per il 1998 cifra d'affari di 1'016'820 franchi
per il 1999 cifra d'affari di 1'107'744 franchi.
Orbene, la ricostruzione delle predette cifre d'affari partendo dai libri con-
tabili e i documenti giustificativi presentati dalla ricorrente 2 in occasione
del controllo appare plausibile e rientrare nei limiti del potere d'apprezza-
mento dell'AFC, in quanto tiene conto – per quanto possibile – dei dati
contabili registrati dall'azienda (secondo stadio). In quanto tale non è
dunque criticabile (cfr. consid. 5.3.3 del presente giudizio).
5.6.2.3 Ciò stabilito, è qui doveroso constatare che i ricorrenti si limitano a
contestare le cifre d'affari accertate dall'AFC soltanto in maniera generica,
senza tuttavia sostanziare le proprie allegazioni mediante produzione dei
documenti giustificativi attestanti che le cifre d'affari calcolate mediante
stima dall'AFC sarebbero manifestamente erronee (terzo stadio). In tali
circostanze, non vi è pertanto motivo di discostarsi dalle cifre accertate
dall'AFC. I ricorrenti – a cui incombe il dovere di tenere una contabilità
chiara e completa – devono pertanto sopportare le conseguenze di una
tassazione d'ufficio (cfr. consid. 5.3.4 seg. del presente giudizio).
A-5070/2013
Pagina 17
5.6.3 Appurata la plausibilità della stima delle cifre d'affari effettuata
dall'AFC, occorre ancora verificare se in concreto erano dati i presupposti
per la revoca dell'autorizzazione del metodo dell'aliquota saldo.
5.6.3.1 Nella decisione impugnata l'AFC spiega in dettaglio i principi alla
base dell'applicazione del metodo dell'aliquota saldo e di aver dovuto
ricostruire le cifre d'affari in ragione dell'assenza di contabilità constata in
sede di controllo (cfr. in proposito, consid. 5.6.2.2 del presente giudizio).
In base alle cifre d'affari così ricostruite e risultanti dal punto 1.1 del
predetto CC n. […] e da suo Allegato A (cfr. atto 14b dell'inc. AFC), essa
ha rilevato che con l'applicazione dell'aliquota saldo, per gli anni
controllati il debito fiscale ammontava:
per il 1995 a CHF 37'047 (cifra d'affari CHF 926'183 x 4%)
per il 1996 a CHF 40'007 (cifra d'affari CHF 1'000'184 x 4%)
per il 1997 a CHF 41'875 (cifra d'affari CHF 1'046'881 x 4%)
per il 1998 a CHF 40'672 (cifra d'affari CHF 1'016'820 x 4%) e
per il 1999 a CHF 50'956 (cifra d'affari CHF 1'107'744 x 4.6%).
Sulla base di dette constatazioni, l'AFC ha sancito che già prima della
richiesta d'autorizzazione inoltrata dalla ricorrente 2 la sua cifra d'affari
superava massicciamente il limite allora autorizzato di 30'000 franchi, di
modo che la revoca risulta giustifica. L'AFC indica altresì che il supera-
mento del debito fiscale netto annuo massimo risulterebbe inoltre anche
nel caso in cui la ricorrente 2 avesse applicato l'aliquota saldo alla cifra
d'affari dichiarata per gli stessi anni alle autorità fiscali cantonali nei
questionari denominati « Questionario per contribuenti con professione
indipendente senza contabilità commerciale o con contabilità a partita
semplice » inoltrati dal ricorrente 1 per l'allora ditta individuale
« E._______ » (cfr. atto 31a – 31d dell'inc. AFC). Essa indica che per il
1995 la cifra d'affari dichiarata in tale questionario era di 1'150'526 fran-
chi, per il 1996 di 1'086'609 franchi, per il 1997 di 972'287 franchi e per il
1998 di 822'774 franchi. Detti importi sarebbero ben superiori ai
667'000 franchi massimi dichiarati dalla ricorrente 2 nella dichiarazione di
adesione al metodo dell'aliquota saldo. Il debito fiscale annuo calcolato
sulla base di tali cifre d'affari ammonterebbe a 46'021 franchi per il 1995,
a 43'464 franchi per il 1996, a 38'891 franchi per il 1997 e a 32'774 fran-
chi per il 1998.
5.6.3.2 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva come detta motivazione
appaia non solo corretta, ma anche sufficiente dal profilo dell'obbligo di
motivare le decisioni (cfr. consid. 5.5 del presente giudizio). Contraria-
mente alla decisione su reclamo del 30 marzo 2006 (cfr. atto 28
A-5070/2013
Pagina 18
dell'inc. AFC), la decisione impugnata menziona le cifre d'affari prese in
considerazione e il calcolo effettuato per stabilire il superamento del limite
massimo di 30'000 franchi di debito fiscale netto – rispettivamente di
fr. 35'000 a partire dal 1° gennaio 1999 – per l'applicazione del metodo
dell'aliquota saldo secondo la prassi contenuta nell'opuscolo denominato
« Aliquote saldo per l'imposta sul valore aggiunto » valido dal 1° gennaio
1997, cifra 1.1 e il relativo supplemento contenente le modifiche introdotte
dal 1° gennaio 1999 (cfr. consid. 5.4.3 del presente giudizio). Inoltre, essa
contiene un chiaro riferimento al punto 1.1 del CC n. […] e al suo
allegato A (cfr. atto 14b dell'inc. AFC). Constatato il difetto dei presupposti
per l'applicazione dell'aliquota saldo già prima del rilascio dell'autorizza-
zione, la revoca retroattiva di 3 anni (1997 – 1999) appare non solo
giustificata, ma anche proporzionata (cfr. sentenza del TAF A-6150/2007
del 26 febbraio 2009 consid. 3.2.2 segg.).
5.6.3.3 Dal momento poi che in virtù del principio d'autotassazione
l'obbligo di dichiarare in maniera chiara e completa le cifre d'affari realiz-
zate incombe ai soli contribuenti e dunque ai qui ricorrenti (cfr. consid. 5.1
del presente giudizio), gli stessi non possono biasimare l'AFC per non
aver accertato già al momento del rilascio della predetta autorizzazione
che le cifre d'affari realizzate e il debito fiscale superavano i limiti
autorizzati. Si ricorda peraltro che l'autorizzazione in oggetto è stata
rilasciata sulla base dei dati dichiarati a quel momento dai ricorrenti
(cfr. consid. 5.6.1 del presente giudizio).
5.6.3.4 In definitiva, nella misura in cui i ricorrenti si oppongono a tale
revoca senza sollevare dei validi argomenti permettenti allo scrivente
Tribunale di discostarsi dalla decisione impugnata, la stessa non può che
essere qui confermata. Su questo punto, il ricorso va dunque respinto.
6.
Per quanto attiene alle censure in rapporto all'imposta precedente, prima
di entrare nel merito al riguardo (cfr. consid. 6.2 che segue), qui di seguito
vengono dapprima richiamati i principi alla base del diritto alla deduzione
dell'imposta precedente (cfr. consid. 6.1 che segue).
6.1
6.1.1 Giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. a vOIVA, il contribuente che utilizza beni o
prestazioni di servizi per uno degli scopo menzionati nel cpv. 2 (tra i quali
figurano le forniture di beni e le prestazioni di servizi) può dedurre nel suo
rendiconto d'imposta le imposte che in particolare gli sono state fatturate
A-5070/2013
Pagina 19
da altri contribuenti, conformemente alle indicazioni dell'art. 28 vOIVA, per
forniture di beni e prestazioni di servizi.
6.1.2 La deduzione dell'imposta precedente presuppone l'adempimento
delle seguenti condizioni materiali e formali: (i) solo il contribuente – desi-
gnato come tale dalla legge (art. 17 segg. vOIVA) o in virtù dell'esercizio
del diritto d'opzione (art. 20 vOIVA) – può esigere la deduzione dell'impo-
sta precedente (cfr. art. 29 cpv. 1 vOIVA); (ii) detta deduzione è possibile
unicamente per le forniture di beni e le prestazioni di servizi gravate
dall'IVA fatturata al contribuente da altri contribuenti (art. 29 cpv. 1 lett. a
vOIVA); (iii) le prestazioni devono essere utilizzate – anche solo in manie-
ra indiretta – per uno degli scopi limitatamente enumerati all'art. 29 cpv. 2
vOIVA, con la precisazione che il contribuente può parimenti dedurre le
imposte precedenti menzionate nel cpv. 1 anche quando utilizza i beni o i
servizi per attività ai sensi dell'art. 15 vOIVA o per attività che sarebbero
imponibili se effettuate nella Svizzera (art. 29 cpv. 3 vOIVA); (iv) la dedu-
zione dell'imposta precedente è poi unicamente possibile sulla base di un
giustificato, ovvero di una fattura che adempie certe esigenze formali
(art. 29 cpv. 1 lett. a vOIVA in rapporto con l'art. 28 vOIVA); (v) detta
deduzione non deve infine essere stata espressamente esclusa in virtù
dell'art. 30 vOIVA (cfr. sentenze del TAF A-1483/2006 del 16 ottobre 2007
consid. 2.1 con rinvii).
6.1.3 Giusta l'art. 29 cpv. 6 lett. a vOIVA, il diritto alla deduzione nasce,
per l'imposta trasferita da altri contribuenti, alla fine del periodo di
rendiconto nel corso del quale il contribuente ha ricevuto la fattura (in
caso d'allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni
convenute) o ha pagato la fattura (in caso d'allestimento del rendiconto
secondo le controprestazioni ricevute; cfr. RIVIER/ROCHAT PAUCHARD, op.
cit., pag. 147; MOLLARD ET AL., op. cit., pag. 794 n. 361 segg.; SCHALLER
ET AL. [ed.], TVA annotée, 2005, pag. 216). Dal momento che la
deduzione dell'imposta precedente è un diritto che il contribuente è libero
di esercitare o meno, avente per conseguenza la diminuzione
dell'imposta a suo carico, spetta a quest'ultimo avvalersi del predetto
diritto apportando la prova che i presupposti per il suo esercizio sono
cumulativamente adempiuti, segnatamente producendo i documenti
giustificativi a sostegno della sua domanda (cfr. RIVIER/ROCHAT
PAUCHARD, op. cit., pag. 147; MOLLARD ET AL., op. cit., pag. 704 n. 83;
SCHALLER ET AL., op. cit., pag. 209 con rinvii). In difetto di siffatta prova,
non verrà confermata alcuna deduzione dell'imposta precedente
(cfr. sentenza del TAF A-5615/2012 del 29 agosto 2013 consid. 4.1.7).
A-5070/2013
Pagina 20
6.1.4 Allorquando il contribuente non ottempera al principio dell'auto-
tassazione, l'AFC può effettuare una correzione dell'imposta precedente,
riducendo tramite stima la deduzione dell'imposta precedente da lui
dichiarata, rispettivamente determinando tramite stima l'imposta prece-
dente da lui dedotta a torto (cfr. sentenze del TAF A-7647/2010 del
7 febbraio 2012 consid. 6.2.2 con rinvii; A-549/2010 del 12 settembre
2011 consid. 2.9 con rinvii). L'AFC non è tuttavia tenuta a cercare i
giustificativi relativi all'imposta precedente. In virtù del suo dovere di
collaborazione, incombe infatti al contribuente produrre i documenti in suo
possesso. In tale ottica, il contribuente è libero, anche nell'ambito di una
procedura di ricorso, di produrre i giustificativi comprovanti la relativa
imposta precedente addebitata (cfr. sentenze del TAF A-7647/2010 del
7 febbraio 2012 consid. 6.2.2 con rinvii; A-549/2010 del 12 settembre
2011 consid. 2.9 con rinvii).
Ciò indicato, va qui precisato che la determinazione tramite stima
dell'imposta precedente dedotta a torto in ragione di prove insufficienti, va
ben distinta dalle situazioni ove l'autorità inferiore ha stabilito che la cifra
d'affari realizzata non è stata dichiarata – in violazione dei doveri del
contribuente – oppure è stata dichiarata ma in maniera erronea. In
quest'ultimo caso, il contribuente ha il diritto di fare valere un'eventuale
deduzione d'imposta precedente e l'AFC non può procedere ad una sua
stima (cfr. sentenza del TF 2C_356/20087 del 21 novembre 2008 con-
sid. 4.3; sentenze del TAF A-7647/2010 del 7 febbraio 2012 con-
sid. 6.2.2; A-549/2010 del 12 settembre 2011 consid. 2.9 con rinvii).
Ne discende che una stima dell'imposta precedente è di principio esclusa,
allorquando il contribuente non l'ha dichiarata o non ha potuto dimostrarla
su richiesta dell'AFC. In casi simili, la deduzione dell'imposta precedente
deve essere negata. Il contribuente ha tuttavia la possibilità di dimostrare
gli importi d'imposta precedente che gli sono stati effettivamente trasferiti
anche dopo la fine della procedura giudiziaria e quindi di chiedere la
relativa deduzione all'AFC (cfr. sentenza del TF 2C_430/2008 del 18 feb-
braio 2009 consid. 3.3; sentenze del TAF A-4360/2008 e A-4415/2008 del
4 marzo 2010 consid. 2.5.3; A-1636/2006 e A-1637/2006 del 2 luglio
2008 consid. 2.4.2 con rinvii; decisione della Commissione federale di
ricorso in materia di contribuzioni [CRC] del 9 luglio 2002 in: Giurispru-
denza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 67.20
consid. 3a; MOLLARD ET AL., op. cit., pag. 865 n. 235 seg.). In tali circo-
stanze, una stima dell'imposta precedente da parte dell'AFC interviene
soltanto a titolo eccezionale, segnatamente per i periodi fiscali durante i
quali l'interessato non era ancora assoggettato all'IVA, ma che per effetto
A-5070/2013
Pagina 21
di una sua iscrizione retroattiva nel registro dei contribuenti risultano
imponibili all'IVA (cfr. sentenze del TAF A-1374/2006 del 21 gennaio 2008
consid. 3.2; A-1553/2006 del 26 settembre 2007 consid. 3.1).
6.1.5 Giusta l'art. 31 vOIVA, se le controprestazioni versate dal contri-
buente sono inferiori a quelle convenute o se egli ha beneficiato di un
rimborso, l'imposta precedente va calcolata soltanto sulla contropresta-
zione effettivamente versata oppure va ridotta nel rendiconto relativo al
periodo in cui si è verificata la diminuzione della controprestazione.
6.2
6.2.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore indica che, in assenza
di contabilità ed in occasione del controllo svolto, l'AFC ha determinato il
diritto alla deduzione dell'imposta precedente sulla base delle fatture
pagate nel corso degli esercizi relativi ai periodi controllati (ovvero gli anni
1995 – 1999) secondo l'origine dei costi. Essa indica che l'ispettore
incaricato della verifica, considerando aleatorio il sistema in cui i
documenti erano stati classificati, non avrebbe tenuto conto nella propria
valutazione di alcune fatture fornitori, in particolare quelle relative ai
subappalti che erano stati pagati tramite conti bancari non figuranti nei
libri finanziari allestiti dalla ricorrente 2. Per questo motivo l'AFC ha reso
attenta la ricorrente 2 della possibilità di rivedere gli importi riguardanti gli
anni 1998 – 1999, nel caso in cui avesse prodotto una distinta dettagliata
di tutte le spese effettuate con diritto alla deduzione dell'imposta prece-
dente, dalla quale risultasse, il nome del fornitore, il genere e la data del
pagamento, l'importo pagato e l'indicazione dell'imposta precedente
deducibile corredata dai relativi giustificativi.
Da un esame degli atti dell'incarto, risulta chiaramente che tale richiesta
di giustificativi è stata formulata dall'AFC a più riprese, in maniera chiara
e precisa (cfr. atti 14, 21, 23, 25 dell'inc. AFC), l'ultima volta con scritto
16 agosto 2005 al quale essa ha allegato le istruzioni concernenti la
tenuta della contabilità (cfr. atto 27 dell'inc. AFC). Di fatto, l'AFC ha
dunque offerto alla ricorrente 2 la possibilità di attestare il proprio diritto
alla deduzione dell'imposta per gli anni 1998 e 1999 a più riprese. Tale
modo di agire rispetta pienamente il diritto di essere sentito.
Come visto in precedenza (cfr. consid. 5.6.2 del presente giudizio), in
assenza di una contabilità, l'AFC ha dovuto ricostruire le cifre d'affari
conseguite dalla ricorrente 2 sulla base dei documenti prodotti al
momento del controllo fiscale, ricorrendo di fatto ad una stima. In tali
circostanze, la deduzione dell'imposta precedente fatta valere dalla
A-5070/2013
Pagina 22
ricorrente 2 può che essere presa in considerazione dall'AFC – e corretta
di conseguenza – soltanto nella misura in cui siano gli stessi ricorrenti ad
apportarne la prova producendo i relativi giustificativi, una stima essendo
per principio qui esclusa (cfr. consid. 6.1.4 del presente giudizio)
6.2.2 Ciò premesso, per quanto concerne gli anni 1995 – 1997, si rileva
come nell'allegato B al CC n. [...] del 23 novembre 2000 (cfr. allegato
all'atto 14b dell'inc. AFC) vengano chiaramente indicati i dati presi in
considerazione dall'AFC e le correzioni apportate alla deduzione dell'im-
posta precedente dichiarata dalla ricorrente 2. In particolare si osserva
come i dati concernenti gli anni 1995 – 1996 non siano toccati dalla
revoca del sistema di rendiconto secondo l'aliquota saldo. La correzione
della deduzione d'imposta precedente operata dall'AFC sulla base dei
documenti contabili prodotti dalla ricorrente 2 in sede di controllo non
sembra essere a priori qui contestata, tant'è che nei propri allegati di
causa la ricorrente 2 si oppone espressamente soltanto alla ripresa
d'imposta concernente gli anni 1998 – 1999. Peraltro, neppure l'autorità
inferiore menziona l'imposta precedente relativa agli anni 1995 – 1997
nella decisione impugnata. Si ricorda nuovamente che il diritto alla dedu-
zione dell'imposta precedente va fatto valere dal contribuente stesso al
quale incombe di provarne i presupposti mediante produzione dei relativi
giustificativi (cfr. consid. 6.1.3 seg. del presente giudizio). Non essendo
qui il caso, in assenza di errori manifesti, lo scrivente Tribunale non si
attarda ulteriormente al riguardo.
6.2.3 Per quanto attiene invece all'anno 1998, la ricorrente 2 ha prodotto
della documentazione a comprova della deduzione d'imposta precedente.
Al riguardo, l'AFC nella propria decisione indica che l'ispettore incaricato
del controllo ha potuto verificare che tutte quelle che la ricorrente 2 consi-
dera « nuove fatture subappaltanti » (cfr. allegato all'atto 22 dell'inc. AFC),
erano già state prese in considerazione al momento del controllo in
quanto le aveva lui stesso spuntate. Essa ricorda che l'ispettore, in
assenza di una contabilità, aveva dovuto ricostruire la cifra d'affari
partendo dalla documentazione presentata dalla ricorrente 2 in sede di
controllo, come risultante dall'allegato A al CC n. [...] del 23 novembre
2000 (cfr. allegato all'atto 14b dell'inc. AFC). L'AFC precisa poi che dal
conteggio presentato dalla ricorrente 2 relativo alle « nuove fatture
subappaltanti 1998 » risulterebbe inoltre che a più riprese essa avrebbe
conteggiato gli importi figuranti sulle fatture mentre in realtà avrebbe
pagato un prezzo inferiore allorché l'imposta precedente va calcolata
soltanto sulla controprestazione effettivamente versata oppure va ridotta
nel rendiconto relativo al periodo in cui si è verificata la diminuzione della
A-5070/2013
Pagina 23
controprestazione. In tali circostanze, l'autorità inferiore indica di non
poter operare le correzioni auspicate dalla ricorrente 2, in quanto l'assen-
za di una regolare contabilità non le consente – per il momento – di
verificare con certezza quanto da lei affermato.
In proposito, lo scrivente Tribunale rileva come da un esame delle fatture
del 1998 (cfr. fatture allegate all'atto 19 dell'inc. AFC) e il conteggio ine-
rente all'anno 1998 (cfr. allegato all'atto 22 dell'inc. AFC), le constatazioni
dell'autorità inferiore risultino plausibili. Le generiche contestazioni dei
ricorrenti, non sostanziate da dei giustificativi comprovanti il contrario, non
sono sufficienti per inficiare quanto constatato dall'AFC. Ne discende che
pure le correzioni effettuate per il 1998 vanno qui confermate.
6.2.4 Per quanto attiene l'anno 1999 la ricorrente 2 ha presentato una
lista intitolata « Fatture anno 1999 B._______ […] X._______ »
allegandovi una copia delle fatture citate. In proposito, dopo un esame
della documentazione presentata, l'AFC indica di aver emesso la nota di
credito n. […] del 16 marzo 2006, con la quale ha riconosciuto alla
ricorrente 2 un ulteriore diritto alla deduzione dell'imposta precedente di
2'060 franchi ma ha anche considerato che in precedenza quest'ultima,
sulla base di 12 fatture (allegate alla nota di credito e numerate con le
lett. a – g), aveva esercitato a torto il suo diritto alla deduzione
dell'imposta precedente per l'importo di 4'936 franchi (cfr. allegato all'atto
28 dell'inc. AFC).
Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva come le constatazioni dell'AFC
siano chiare e precise, tant'è che per ogni correzione operata ha indicato
in maniera chiara il motivo ritenuto. Un esame dei documenti su cui
l'autorità inferiore si è fondata, permette facilmente di verificare l'esattez-
za di quanto da lei constatato. Anche qui, in assenza della prova del
contrario, detti dati appaiono plausibili e vanno qui confermati.
6.2.5 In tali circostanze, si deve concludere che le correzioni operate
dall'AFC – in assenza della prova della sussistenza di errori manifesti da
parte dei ricorrenti – vanno considerate come plausibili e qui confermate.
Non va infatti dimenticato che spetta al contribuente provare il diritto alla
deduzione dell'imposta precedente, di modo che l'assenza di giustificativi
va a scapito di quest'ultimo (cfr. consid. 6.1.3 seg. del presente giudizio).
Su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
A-5070/2013
Pagina 24
7.
Riguardo poi alle censure in rapporto alla ripresa d'imposta per l'utilizzo
da parte dei ricorrenti dei veicoli aziendali, prima statuire al riguardo
(cfr. consid. 7.2 che segue), qui di seguito vengono richiamati i principi
alla base dell'imposizione del consumo proprio in rapporto all'uso di
autoveicoli aziendali per scopi privati (cfr. consid. 7.1 che segue).
7.1
7.1.1 Giusta l'art. 4 lett. c vOIVA, il consumo proprio soggiace all'IVA,
nella misura in cui non è espressamente escluso dall'imposta (art. 14
vOIVA). Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a vOIVA, vi è consumo proprio
quando il contribuente preleva dalla sua impresa beni, o loro parti costitu-
tive, che gli hanno dato diritto ad una deduzione totale o parziale dell'im-
posta precedente, allorquando li utilizza per scopi estranei all'impresa, in
particolare per il suo fabbisogno privato o del suo personale (cfr. DTF 131
II 185 consid. 6). In particolare, vi è consumo proprio allorquando il
contribuente IVA utilizza un veicolo aziendale a dei fini privati.
Secondo l'esperienza generale della vita di regola si presume che un
veicolo aziendale venga utilizzato anche a dei scopi privati, e meglio per
piccoli tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro – valenti quali corse
private – rispettivamente per commissioni private (cfr. sentenze del TAF
A-184/2014 consid. 4.2.1; A-2081/2007 del 31 agosto 2009 consid. 4.2).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il contribuente
che, nonostante la sussistenza di indizi contrari, sostiene che un veicolo
aziendale non viene utilizzato per scopi estranei all'impresa, non può
limitarsi ad asserirlo, bensì ne deve apportare la prova, in quanto trattasi
di elementi che conducono ad una diminuzione dell'imposta. Tanto più,
tenuto conto che l'autorità fiscale non dispone di poteri d'investigazione
particolari propri ad un'autorità penale (cfr. sentenza del TF 2A.406/2002
del 31 marzo 2003 consid. 3.4; DTF 121 II 127 consid. 4c/aa). Ciò
indicato, la questione se si tratti qui veramente d'apportare la prova degli
elementi che conducono alla diminuzione dell'imposta o semplicemente la
controprova può rimanere qui aperta (cfr. sentenze del TAF A-184/2014
consid. 4.2.1; A-2081/2007 del 31 agosto 2009 consid. 4.3).
7.1.2 Per il calcolo del consumo proprio in rapporto all'uso di autoveicoli
aziendali per scopi privati, l'AFC – sotto l'egida del regime della vOIVA qui
applicabile – ha previsto delle facilitazioni nell'Opuscolo n. 2 denominato
« Veicoli a motore » valido dal 1° gennaio 1996, che alla cifra 4.2 rinvia
per i dettagli al Promemoria n. 4 valido dal 27 ottobre 1995 e al Prome-
A-5070/2013
Pagina 25
moria n. 4a valido dal 1° gennaio 1997, entrambi denominati « Prome-
moria concernente le semplificazioni nell'ambito dell'imposizione del
consumo proprio (regolamentazione forfettaria per settori d'attività) e della
doppia utilizzazione (quota privata alle spese d'automobile, di riscalda-
mento, illuminazione, pulizia, telefono, ecc.) ».
7.1.2.1 Il Promemoria n. 4 prevede come base d'imposizione la quota
privata alle spese d'automobile determinata sulla base di (a) un stima in
base alle spese effettive o (b) di una stima globale, così come indicato
alla cifra 5 del Promemoria n. 1 denominato « Promemoria concernente
la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese
generali dei titolari di aziende » ad esso accluso. In sostanza, la stima in
base alle spese effettive è applicabile, qualora sia possibile determinare,
per l'automobile parzialmente usata per scopi privati, il totale delle spese
effettive e quello dei chilometri percorsi durante l'esercizio. In tal caso si
procederà a valutare il numero dei chilometri percorsi a titolo privato e a
calcolare il loro rapporto percentuale rispetto ai chilometri percorsi in
totale. La quota privata totale delle spese effettive corrisponderà allora al
percento così. La stima globale interviene invece, allorquando il totale
delle spese effettive cagionate dall'automobile parzialmente usata per
scopi privati non può essere esattamente determinato. In tal caso, la
quota privata può essere calcolata con l'ausilio della tabella denominata
« Tabella per stimare globalmente la quota privata alle spese d'automo-
bile » riportata nel predetto promemoria n. 1 (cfr. per i dettagli citato
Promemoria n. 1 cifra 5, accluso al Promemoria n. 4).
Il 50% della quota trimestrale privata determinante per le imposte federali
dirette deve poi venir dichiarato nel modulo di rendiconto sotto la cifra 2
ed imposto al 6.5% sotto la cifra 7. Se per scopi privati viene utilizzato un
veicolo per il quale non è possibile dedurre l'imposta precedente, va
dichiarato ed imposto al 6.5% il 25% della quota privata determinante per
le imposte federali dirette (cfr. Promemoria 4 cifra 4).
7.1.2.2 Il promemoria n. 4a – che modifica e completa il punto n. 4 del
promemoria n. 4 a partire dal 1 gennaio 1997 – prevede invece che, per
la determinazione dell'IVA sul consumo proprio in rapporto alla quota
privata alle spese d'automobile, il contribuente dispone di due alternative:
(a) il calcolo forfettario semplificato (cfr. cifra 3) o il calcolo in base ai
valori effettivi (cfr. cifra 4.1). In sunto, l'imposta forfettaria viene calcolata
imponendo al 6.5% una quota priva mensile pari all'1% del prezzo
d'acquisto del veicolo (0.5% se all'acquisto non è stato possibile far
valere la deduzione dell'imposta precedente), ma almeno 150 franchi (IVA
A-5070/2013
Pagina 26
esclusa). Per l'imposta in base ai valori effettivi è invece determinante il
prezzo di locazione che verrebbe fatturato ad un terzo indipendente per
l'utilizzazione del veicolo. Se non sono disponibili valori di confronti, il
valore di locazione del veicolo viene calcolato sulle spese effettive legate
all'utilizzo. Per siffatto calcolo, occorre altresì tenere un regolare controllo
dei viaggi in maniera da consentire una verifica attendibile dei chilometri
percorsi per scopi aziendali e di quelli percorsi per scopi privati. Il
consumo proprio imponibile viene calcolato moltiplicando i chilometri
percorsi per scopi privati alla proporzione tra il totale delle spese e i
chilometri percorsi in totale durante l'anno (cfr. DTF 131 II 185 consid. 6;
citato Promemoria n. 4a cifra 3 e cifra 4.1; citato Opuscolo n. 2 cifra 4.2).
7.2
7.2.1 In concreto, di fatto i ricorrenti non contestano che i veicoli aziendali
imposti dall'AFC vengano utilizzati anche a dei fini privati. Nello scritto
18 gennaio 2001, i ricorrenti hanno infatti dichiarato quanto segue: « […]
l'importo per le spese private del veicolo H._______ (par. 1.2) non
possiamo accettarlo in quanto questo veicolo è usato praticamente solo
per il lavoro. Infatti in famiglia esistono altri veicoli, non considerati nelle
deduzioni per l'IVA, in quanto servono principalmente per il tempo libero.
Se non si considera il veicolo citato (H._______) quale veicolo per la ditta
allora si devono considerare anche gli altri veicoli facenti parte della ditta,
in quanto saltuariamente, servono o possono servire i proprietari. Noi
crediamo molto più semplice calcolare la deduzione completa per un
unico veicolo senza quote parti per uso proprio ecc.. e lasciare gli altri
veicoli all'uso privato […] » (cfr. atto 17 dell'inc. AFC). Nel ricorso, i
ricorrenti contestano semplicemente l'uso da parte del ricorrente 1 del
veicolo della ditta per la caccia alla fine del controllo operato dall'AFC nel
mese di novembre 2000, in quanto a quel momento la caccia alta
sarebbe stata chiusa e non sarebbe dunque stato possibile esercitarla. A
parte tale asserzione, i ricorrenti non dimostrano tuttavia che i veicoli
aziendali venivano e vengono attualmente utilizzati a dei fini meramente
aziendali.
In definitiva, visti gli indizi risultanti dalle stesse affermazioni dei ricorrenti,
si deve partire dal presupposto ch'essi dal 1995 al 1999 hanno effetti-
vamente utilizzato dei veicoli aziendali « H._______ » anche a dei fini
privati.
7.2.2 Ciò stabilito, lo scrivente Tribunale ricorda che di fatto l'AFC ha
provveduto alla determinazione dell'imposta sul consumo proprio in
rapporto alla quota privata alle spese d'automobile ricorrendo ad una
A-5070/2013
Pagina 27
stima per mezzo del calcolo forfettario per la determinazione dell'imposta
sul consumo così come previsto nell'Opuscolo n. 2 e nei Promemoria n. 4
e n. 4a. In proposito, lo scrivente Tribunale non rivela di per sé alcun
motivo per discostarsi dall'applicazione del calcolo forfettario al caso
concreto. Tuttavia, poiché dagli atti dell'incarto non risulta alcuna spiega-
zione in merito ai dati presi in considerazione dall'AFC nel predetto
calcolo – ovvero i motivi per cui essa ha ritenuto che per il periodo dal
1° gennaio 1995 al 30 aprile 1998 i ricorrenti avrebbero utilizzato a titolo
privato proprio il veicolo H._______ […] e per il periodo dal 1° maggio
1998 al 31 dicembre 1999 proprio il veicolo H._______ […] e non uno
degli altri veicoli a loro disposizione, i documenti giustificativi su cui si
baserebbero i valori d'acquisto dei veicoli da lei considerati e i motivi per
cui li avrebbe presi in considerazione per il suo calcolo, ecc. – la ripresa
fiscale non può essere qui confermata, non essendo verificabile.
In particolare, se per gli anni 1997/1998 e 1999/2000 i ricorrenti hanno
effettivamente indicato una quota privata del 15% nei vari « Questionario
per contribuenti con professione indipendente senza contabilità com-
merciale o con contabilità a partita semplice », ciò non è tuttavia il caso
per gli anni 1995/1996 (cfr. atti 31a – 31d dell'inc. AFC). Non si com-
prende dunque per quali motivi – e l'AFC non fornisce alcuna spiegazione
al riguardo – quanto constatato per gli anni 1997/1998 e 1999/2000
dovrebbe valere anche per gli anni 1995/1996. Dai predetti questionari
non è peraltro desumibile né il tipo di veicolo utilizzato dai ricorrenti né il
valore su cui essi avrebbero calcolato detta quota privata, motivo per cui
detti documenti non permettono di seguire le conclusioni dell'AFC.
In tali circostanze, si deve concludere che il calcolo dell'imposta effettuato
dall'AFC mediante stima non è sufficientemente motivato.
7.2.3 Ora, se è vero che spetta ai ricorrenti provare gli elementi che con-
ducono alla diminuzione dell'imposta – segnatamente che i veicoli azien-
dali non sono stati utilizzati a dei fini privati – tale circostanza non esime
tuttavia l'autorità inferiore dal suo dovere di motivare le proprie decisioni,
segnatamente precisando gli elementi su cui essa si è fondata per il
calcolo dell'imposta, soprattutto in materia di tassazione d'ufficio. Spetta
infatti all'AFC dimostrare gli elementi che conducono alla riscossione
dell'imposta (cfr. consid. 2.3.3 del presente giudizio). Orbene – come visto
(cfr. consid. 7.2.2.2 del presente giudizio) – nel caso in disamina l'AFC
non ha spiegato gli elementi su cui essa si è fondata per la stima dell'im-
posta in rapporto al consumo proprio imponibile per uso privato dei veicoli
aziendali (quale il valore dei veicoli, il tipo di veicolo ritenuto, le fonti dei
A-5070/2013
Pagina 28
dati ritenuti, ecc.). In tali circostanze, di regola la causa andrebbe di per
sé rinviata all'autorità inferiore per mancanza di una motivazione suffi-
ciente della stima dell'imposta dovuta. Tuttavia, considerato che la
presente causa è già stata rinviata all'autorità inferiore dallo scrivente
Tribunale con sentenza A-1591/2006 del 10 settembre 2008 per dei
motivi analoghi e che quindi l'autorità inferiore ha già avuto l'occasione di
completare e motivare ulteriormente la predetta imposizione e di spiegare
gli elementi su cui essa si è fondata, un siffatto rinvio non appare qui
appropriato e proporzionato. Peraltro, la fattispecie in esame risale agli
anni 1995-1999, ovvero a quasi 20 anni orsono, di modo che un ulteriore
rinvio non farebbe che ritardarne nuovamente l'imposizione fiscale
definitiva, facendo permanere i ricorrenti nell'insicurezza giuridica.
Per questi motivi, tenuto conto delle circostanze particolari e straordinarie
del caso concreto, nonché del principio di equità e dell'onere probatorio a
carico dell'AFC per quanto concerne gli elementi del calcolo che
conducono all'imposizione all'IVA, lo scrivente Tribunale ritiene che il
ricorso vada accolto su questo punto. Di conseguenza, la relativa ripresa
d'imposta riportata al punto 1.2 del CC n. [...] del 23 novembre 2000
(cfr. atto 14b dell'inc. AFC) dell'importo complessivo di 1'161.10 franchi
(= fr. 728.00 + fr. 158.60 + fr. 274.50) va qui annullata.
8.
Da ultimo, i ricorrenti si oppongono agli interessi di mora, facendo valere
in sostanza che il ritardo con cui l'AFC avrebbe emanato la decisione
impugnata – ovvero a quasi 5 anni di distanza dal primo giudizio dello
scrivente Tribunale – sarebbe imputabile soltanto a quest'ultima. Essi
postulano dunque che non gli vengano imputati gli interessi dovuti al
ritardo che l'AFC avrebbe lei stessa causato o perlomeno la negazione di
qualsiasi interesse di mora durante questi ultimi 5 anni.
In proposito, lo scrivente Tribunale rileva che l'interesse moratorio che
viene posto a carico del contribuente sulla scorta dell'art. 38 cpv. 2 vOIVA,
è da lui dovuto in virtù del principio dell'autotassazione, a far tempo dalla
scadenza del termine per il pagamento dell'imposta e continua a decor-
rere durante la procedura di reclamo e di ricorso, indipendentemente da
una sua colpa e dunque anche quando quest'ultimo non era in grado di
eseguire prima il pagamento dell'imposta o questa non era stata fissata
con una decisione passata in giudicato, ciò senza alcun preavviso o
diffida da parte dell'AFC. Quando il credito fiscale comprende più periodi
di rendiconto, l'interesse moratorio è dovuto a far data dalla scadenza
media (cfr. sentenza del TF 2C_641/2008 del 12 dicembre 2008 con-
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Pagina 29
sid. 5; sentenza del TAF A-5615/2012 del 29 agosto 2013 consid. 6.1;
MOLLARD ET AL., op. cit., pag. 654 n. 223-226; RIVIER/ROCHAT PAUCHARD,
op. cit., pag. 163). Il contribuente non deve perdere di vista che il
pagamento dei predetti interessi non costituisce un aggravio ingiustificato,
ma compensa semplicemente la libera disposizione della somma d'impo-
sta dovuta, di cui egli ha potuto beneficiare durante la procedura. Detto
pagamento può peraltro essere evitato tramite il versamento dell'importo
litigioso, che può poi essere rimborsato alla ricorrente in caso di esito
favorevole della lite per quest'ultima (cfr. sentenza del TF 2C_823/2012 e
2C_824/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 6.1 con rinvii), così come
indicato a più riprese dalla stessa autorità inferiore.
Nel caso concreto non vi è ragione di scostarsi da detti principi, di modo
che gli interessi moratori posti a carico dei ricorrenti dall'AFC – sebbene
riguardino una fattispecie risalente ai periodi fiscali tra il 1995 e il 1999 –
vanno qui confermati. Una dispensa dal pagamento degli interessi
moratori non entra qui in linea di conto, motivo per cui la censura dei
ricorrenti deve essere respinta.
9.
Alla luce di tutto quanto suesposto, il ricorso va parzialmente accolto ai
sensi del consid. 7.2.3 del presente giudizio (annullamento della ripresa
d'imposta pari a fr. 1'161.10 in rapporto all'utilizzo degli autoveicoli azien-
dali). Di conseguenza, la ripresa d'imposta operata dall'AFC per i periodi
fiscali dal 1° trimestre 1995 al 4° trimestre 1999 (1° gennaio 1995 –
31 dicembre 1999) dell'importo complessivo di 49'795 franchi va ridotta a
48'633.90 franchi (= fr. 49'795 – fr. 1'161.10), oltre interessi di mora del
5% l'anno a far tempo dal 30 aprile 1998. Per il resto il ricorso è respinto.
10.
In considerazione dell'esito della presente lite, che vede i ricorrenti in gran
parte soccombenti, le spese di procedura pari a 3'000 franchi sono poste
a loro carico e dedotte, nella misura corrispondente, dall'anticipo spese di
3'500 franchi versato da quest'ultimi il 22 ottobre 2013 (cfr. art. 63 cpv. 1
PA e art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF; RS 173.320.2]). Ad avvenuta crescita in giudicato del presente
giudizio, l'importo residuo di 500 franchi verrà loro restituito previa indica-
zione delle coordinate bancarie o postali ove effettuare il versamento.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-5070/2013
Pagina 30
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto conformemente ai considd. 7.2.3 e 9, ai
sensi dei quali per i periodi fiscali dal 1° trimestre 1995 al 4° trimestre
1999 i ricorrenti sono tenuti solidalmente al versamento dell'importo
d'imposta di 48'633.90 franchi anziché di 49'795 franchi, oltre interessi di
mora del 5% l'anno a far tempo dal 30 aprile 1998. Per il resto il ricorso è
respinto.
2.
Le spese processuali di 3'000 franchi sono poste solidalmente a carico
dei ricorrenti e dedotte, nella misura corrispondente, dall'anticipo spese di
3'500 franchi da loro versato a suo tempo. Ad avvenuta crescita in
giudicato del presente giudizio, l'importo residuo di 500 franchi verrà loro
restituito, previa indicazione delle coordinate bancarie o postali ove
effettuare il versamento.
3.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
(i rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Friedli
A-5070/2013
Pagina 31
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF).
Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: