B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 03.11.2015 (2C_970/2015)
Corte I
A-5178/2014
Sen t en z a d e l 1 3 o t t ob r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Salome Zimmermann,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Banca B._______,
controparte,
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali (pagamento
unico).
A-5178/2014
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Fatti:
A.
Il 31 maggio 2013, la banca B._______, in X._______, ha effettuato il
prelievo del pagamento unico per la regolarizzazione del passato,
addebitando l'importo di GBP 12'320.27 sui valori patrimoniali presenti sul
conto corrente del signor A._______, residente nel Regno Unito al
31 dicembre 2010. Al fine di effettuare il predetto prelievo, la banca
B._______ si è fondata sulla Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la
Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e
dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale,
entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (di seguito: Convenzione UK;
RS 0.672.936.74). Lo stesso giorno, la banca B._______ ha rilasciato il
cosiddetto « Certificate for regularising the past by one-off payment based
on Article 5 paragraph 1 in accordance with Article 9 of the Agreement
between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation » (di seguito:
certificato relativo al pagamento unico) e ne ha inviato per posta un
esemplare al signor A._______ nel Regno Unito.
B.
Con e-mail del 5 giugno 2013, il signor A._______ ha contestato il predetto
certificato dinanzi alla banca B._______.
C.
Con scritto 29 luglio 2013, la banca B._______ ha confermato il certificato
relativo al pagamento unico, indicando al signor A._______, la possibilità
di rivolgersi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito:
AFC) e richiedere una decisione formale, nel termine di 30 giorni.
D.
Con scritto 28 agosto 2013, il signor A._______ ha dunque impugnato il
certificato relativo al pagamento unico dinanzi all'AFC. Tale certificato è
stato altresì contestato in precedenza dinanzi alla Segreteria di Stato per
le questioni finanziarie internazionali (di seguito: SFI) con scritto 24 giugno
2013.
E.
Il 14 agosto 2014, l'AFC – rispettivamente, la Divisione principale dell'im-
posta federale diretta, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo – ha
emesso la seguente decisione:
A-5178/2014
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1. Der Einspruch von Herrn A._______, Y._______, vom 28. August 2013 wird
vollumfänglich abgewiesen;
2. Die Mitteilung von Herrn A._______, Y._______, gemäss Artikel 5 Absatz 3
des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem
Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die
Zusammenarbeit im Steuerbereich vom 6. Oktober 2011 erfolgte nach Ablauf
des Stichtags 3 und somit verspätet;
3. Entsprechend hat die Zahlstelle zu Recht die Einmalzahlung im Sinne von
Artikel 4 IQG bzw. Artikel 5 Absatz 3 i.V.m 9 Absatz 2 des Abkommens
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten
Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Zusammenarbeit im
Steuerbereich über die Zusammenarbeit im Steuerbereich vom 6. Oktober
2011 in der Höhe von GBP 12'320.27 vorgenommen.
F.
Avverso la predetta decisione, A._______ (di seguito: ricorrente) ha
presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto
10 settembre 2014. In sostanza, egli postula l'annullamento della decisione
impugnata, in particolar modo per quanto concerne il pagamento una
tantum « One-off tax payment » al Regno Unito, concedendogli in tal modo
la possibilità di optare per la comunicazione volontaria (« Volontary
Disclosure ») per il passato e per il futuro. In sostanza, il ricorrente contesta
la validità della notifica per via elettronica degli scritti 23 novembre 2012 e
28 marzo 2013 effettuata dalla banca B._______ sul suo conto e-banking,
sottolineando di non aver mai preso conoscenza del loro contenuto. A
causa di tale irregolarità, egli sarebbe venuto a conoscenza della possibilità
di scegliere tra il pagamento unico e la comunicazione volontaria soltanto
tardivamente, ovvero il 3 giugno 2013 con la notifica postale di un
esemplare del certificato relativo al pagamento unico del 31 maggio 2013.
Tale pagamento unico andrebbe annullato in quanto non solo sarebbe stato
effettuato senza il suo consenso, ma implicherebbe altresì nei suoi
confronti una doppia imposizione, poiché prelevato sui suoi risparmi
accumulati lavorando in Svizzera precedentemente al suo trasferimento
nel Regno Unito: il salario da lui percepito sarebbe infatti già stato oggetto
di un'imposizione alla fonte, sicché non si giustificherebbe una sua ulteriore
imposizione nel Regno Unito.
G.
Con risposta 17 dicembre 2014, l'AFC ha postulato il rigetto integrale del
ricorso, assegnando le tasse e le spese a carico del ricorrente. Nel
contempo, essa ha indicato al Tribunale di non essere parte al presente
procedimento, rendendolo nel contempo attento al fatto che la banca
B._______, non era stata erroneamente inclusa tra le parti alla procedura.
A-5178/2014
Pagina 4
H.
Con ordinanza dell'11 febbraio 2015, lo scrivente Tribunale ha dunque
integrato la banca B._______ nella procedura, impartendole un termine per
prendere posizione in merito al ricorso.
I.
Con scritto 4 marzo 2015, la banca B._______ ha presentato le proprie
osservazioni, postulando anch'essa il rigetto del ricorso.
J.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In
particolare, le decisioni rese dall'AFC sulla base dell'art. 4 cpv. 4 della leg-
ge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito inter-
nazionale (LIFI, RS 672.4) sono impugnabili dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale. In particolare, l'art. 4 cpv. 4 LIFI dispone che il ricorso
presentato avverso la decisione dell'AFC (relativa alla validità del certifi-
cato) è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia
federale. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta
dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF).
1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione qui impugnata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato
interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso
è ricevibile in ordine e deve essere pertanto esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
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Pagina 5
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41
consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applica-
zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure
(« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure
che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla
constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza
sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II
139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in
particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio
interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove
necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria
richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare
le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
Qui di seguito verranno esposte le disposizioni pertinenti per la risoluzione
del presente litigio contenute nella Convenzione UK (consid. 3.1 che
segue) nonché nella LIFI (consid. 3.2 che segue).
3.1
3.1.1 La Convenzione UK, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha lo scopo
di garantire, tramite la collaborazione bilaterale tra Stati contraenti,
l'imposizione effettiva delle persone interessate nel Regno Unito. Gli Stati
contraenti convengono che l'effetto della collaborazione bilaterale prevista
nella predetta Convenzione corrisponde durevolmente allo scambio
automatico di informazioni in materia di imposizione di redditi e utili da
valori patrimoniali di tali persone. A questo scopo, le autorità competenti
degli Stati contraenti si sostengono vicendevolmente segnatamente in
merito all'imposizione in vista della regolarizzazione fiscale di valori patri-
moniali detenuti dagli agenti pagatori svizzeri per le persone interessate
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Pagina 6
residenti nel Regno Unito (cfr. art. 1 par. 1, art. 2 lett. a e art. 5 Conven-
zione UK; sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 2.1.1;
A-2654/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 3.1.1).
L'espressione « agente pagatore svizzero » designa segnatamente le
banche secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LB,
RS 952.0; cfr. art. 2 lett. e Convenzione UK). L'espressione « persona
interessata » si riferisce invece a una persona fisica residente nel Regno
Unito che quale parte contraente di un agente pagatore svizzero è la
titolare del conto o del deposito nonché la beneficiaria effettiva dei valori
patrimoniali (cfr. art. 2 lett. h Convenzione UK).
3.1.2 La Convenzione UK fissa, nel contesto della regolarizzazione fiscale
dei valori patrimoniali, diversi giorni di riferimento. Determinanti per il
presente litigio, sono il « giorno di riferimento 2 » fissato al 31 dicembre
2010 e il « giorno di riferimento 3 » fissato all'ultimo giorno del quarto mese
dopo l'entrata in vigore della Convenzione UK, ossia il 31 maggio 2013
(cfr. in proposito, art. 2 lett. m Convenzione UK).
3.1.3 Giusta l'art. 6 par. 1 della Convenzione UK, entro due mesi dall'en-
trata in vigore della predetta Convenzione gli agenti pagatori svizzeri
informano i titolari di conti o depositi presso cui la persona interessata è
stata identificata del suo contenuto come pure dei diritti e degli obblighi che
ne risultano per la persona interessata.
3.1.4 L'art. 5 par. 1 della Convenzione UK dispone che una persona
interessata, che non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito
e che ai giorni di riferimento 2 e 3 detiene presso un agente pagatore
svizzero valori patrimoniali, può autorizzare l'agente pagatore svizzero a
effettuare un pagamento unico secondo l'art. 9 par. 2 o a trasmettere le
informazioni secondo l'art. 10. La persona interessata deve comunicare
per scritto all'agente pagatore svizzero, al più tardi entro il giorno di
riferimento 3, quale delle possibilità di cui all'art. 5 par. 1 e 2 ha scelto per
conti o depositi esistenti al giorno di riferimento 3. Questa comunicazione
è irrevocabile (cfr. art. 7 par. 1 Convenzione UK). Se entro il giorno di
riferimento 3 la persona interessata non ha scelto alcuna delle possibilità
di cui ai par. 1 e 2 dell'art. 5 della Convenzione UK, l'agente pagatore
svizzero preleva il pagamento unico secondo l'art. 9 par. 2 (cfr. art. 5 par. 3
Convenzione UK).
A-5178/2014
Pagina 7
3.1.5 Fatti salvi gli art. 8 e 13 della Convenzione UK, non pertinenti in
concreto, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono entro il giorno di riferimen-
to 3 un pagamento unico sui valori patrimoniali dalla persona interessata
depositati presso di loro (cfr. art. 9 par. 1 Convenzione UK). Tale disposi-
zione trova applicazione allorquando la persona interessata non ha – al
giorno di riferimento 3 – comunicato per iscritto all'agente pagatore
svizzero, per quale delle opzioni essa ha optato, ovvero il pagamento unico
con effetto liberatorio (art. 9 Convenzione UK) o la comunicazione
volontaria (art. 10 Convenzione UK).
Fatto salvo il par. 3 – in casu non pertinente – il pagamento unico è
calcolato sulla base dell'allegato I. L'aliquota è del 34 % (cfr. art. 9 par. 2
Convenzione UK). Al momento del prelievo del pagamento unico, l'agente
pagatore svizzero della persona interessata rilascia un certificato secondo
la forma prestabilita. Il certificato è considerato approvato se entro 30 giorni
dalla sua notifica la persona interessata non solleva reclamo (cfr. art. 9
par. 4 Convenzione UK).
In virtù dell'art. 9 par. 5 della Convenzione UK, dopo approvazione dei
certificati di cui al par. 4, l'agente pagatore svizzero effettua mensilmente i
pagamenti unici all'autorità competente svizzera. L'autorità destinataria di
tali pagamenti è – giusta l'art. 2 lett. d della Convenzione UK, in combinato
disposto con l'art. 5 cpv. 1 LIFI – l'AFC.
3.1.6 Se un agente pagatore svizzero omette di identificare una persona
interessata e di informarla circa i suoi diritti e obblighi secondo l'art. 7 e se
l'identifica successivamente come persona interessata, quest'ultima può
comunque, con l'accordo delle autorità competenti degli Stati contraenti,
far valere le possibilità secondo i par. 1 e 2 dell'art. 5; i diritti e i doveri
secondo l'art. 7 sono applicabili entro un termine fissato congiuntamente
dalle competenti autorità degli Stati contraenti (cfr. art. 14 par. 1 Conven-
zione UK; in merito agli interessi di mora, che vanno riscossi in tale
evenienza, cfr. art. 14 par. 2 Convenzione UK).
3.2
3.2.1 La LIFI disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in
ambito fiscale, in particolare la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali
che si trovano presso agenti pagatori svizzeri (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LIFI).
Essa si applica alle convenzioni menzionate nell'allegato (cfr. art. 1 cpv. 2
LIFI, in combinato disposto con la cifra 2 dell'allegato alla LIFI). Sono fatte
salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo
caso (cfr. art. 1 cpv. 3 LIFI).
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Pagina 8
3.2.2 Giusta l'art. 4 cpv. 1 LIFI, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i
pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile. L'art. 4
cpv. 3 LIFI dispone che la persona interessata o un'altra parte contraente
può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla
notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico.
L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con
l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in
conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di
questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero emette un nuovo
certificato oppure conferma la validità del primo certificato.
Secondo l'art. 4 cpv. 4 LIFI, un certificato è considerato approvato se entro
30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo
certificato la persona interessata o un'altra parte contraente non richiede
per scritto all'AFC di pronunciare una decisione.
3.2.3 L'art. 9 LIFI contiene diverse regole applicabili allorquando l'identifi-
cazione della persona interessata da parte dell'agente pagatore svizzero
interviene a posteriori. Essa prevede in particolare l'obbligo d'informare
senza indugio per scritto tale persona o l'altra parte contraente (cpv. 1) e la
regola secondo cui la domanda di regolarizzazione fiscale dei valori
patrimoniali della persona interessata va presentata per iscritto all'AFC,
conformemente alla convenzione applicabile, entro tre mesi dalla notifica
dell'informazione (cpv. 2). La domanda deve segnatamente indicare
l'opzione scelta per la regolarizzazione fiscale conformemente alla
Convenzione (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. a LIFI).
3.2.4 Conformemente all'art. 21 cpv. 1 LIFI, l'AFC provvede alla corretta
applicazione delle disposizioni della convenzione e della presente legge.
Inoltre, l'art. 21 cpv. 2 LIFI prevede che l'AFC adotta e pronuncia tutte le
decisioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni. Secondo l'art. 36
LIFI, l'AFC controlla l'adempimento degli obblighi dell'agente pagatore
svizzero in relazione all'esecuzione della convenzione (cpv. 1). Se constata
che gli agenti pagatori svizzeri non hanno adempiuto i loro obblighi o li
hanno adempiuti in modo lacunoso, l'AFC offre loro la possibilità di
pronunciarsi sulle lacune accertate (cpv. 3). Se l'agente pagatore svizzero
e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione
(cpv. 4). Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento
(lett. a) della qualità di agente pagatore, (lett. b) delle basi di calcolo della
riscossione dei pagamenti unici, dell'imposta liberatoria o del pagamento
liberatorio, (lett. c) del contenuto delle comunicazioni secondo l'art. 6 o
l'art. 16 LIFI (lett. d) e del contenuto dei certificati (cpv. 5).
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Pagina 9
4.
L'onere probatorio della notificazione di una decisione o di una comunica-
zione dell'amministrazione, nonché della data alla quale quest'ultima è
avvenuta, incombe di massima all'autorità che intende trarne una conse-
guenza giuridica (DTF 136 V 295 consid. 5.9; [tra le tante] sentenze del
TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 3; A-3115/2010 del 2 luglio
2012 consid. 3.2.2 con rinvii). Ne consegue che, se una decisione o un
altro atto viene notificato per lettera semplice o in un altro modo non per-
mettente di stabilirne con precisione il momento della ricezione, incombe
all'autorità l'onere di provare l'avvenuta notificazione e la data in cui l'atto o
la decisione è effettivamente pervenuta al destinatario (cfr. sentenza del
TF 1C_45/2013 del 20 marzo 2013 consid. 2.3; ADELIO SCOLARI, Diritto
amministrativo, Parte generale, 2002, n. 1233; KASPAR PLÜSS, in: Alain
Griffel [ed.], Kommentar VRG, 3a ed. 2014, § 10 n. 82). Vero è che l'autorità
non è sempre in grado di fornire la prova diretta della notifica. Tuttavia, la
prova della notifica di un atto al suo destinatario può altresì risultare da altri
indizi o dall'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 136 V
295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; PLÜSS, op. cit., § 10 n. 82). In ogni
caso, l'autorità sopporta le conseguenze dell'assenza di prova, in tal senso
che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente
dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario
dell'invio (cfr. DTF 136 V 295 consid. 5.9 con rinvii; [tra le tante] sentenze
del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 3; A-3115/2010 del 2 luglio
2012 consid. 3.2.2 con rinvii).
5.
Le convenzioni internazionali sottostanno alle regole d'interpretazione
sancite dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei
trattati (CV, RS 0.111), in vigore per la Svizzera dal 9 giugno 1990. In
particolare, l'art. 31 cpv. 1 CV dispone che un trattato deve essere inter-
pretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del
trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. Tali
metodi d'interpretazione hanno medesimo valore (cfr. DTAF 2010/7
consid. 3.5; sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 4.1;
A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 3.2; MARK E. VILLIGER, Articles
31 and 32 of the Vienna Convention on the law of Treaties in the Case-Law
of the European Court of Human Rights, in: Internationale Gemeinschaft
und Menschenrechte, Festschrift für Georg Ress, Köln 2005, pag. 327;
JEAN-MARC SOREL, in: Corten/Klein [ed.], Les conventions de Vienne sur le
droit des traités: Commentaire article par article, vol. 2, Brüssel 2006, n. 8
ad art. 31 CV). Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione,
ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato
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Pagina 10
è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante
dall'applicazione dell'art. 31 CV, che di definire un significato quando
l'interpretazione data in base all'art. 31 CV lasci il significato ambiguo od
oscuro o porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole
(cfr. art. 32 lett. a e b CV; MICHAEL BEUSCH, Der Einfluss «fremder» Richter
– Schweizer Verwaltungsrechtspflege im internationalen Kontext, in: SJZ
109/2013 pag. 349 segg., pag. 321 seg). Il principio della buona fede va
considerato come il principio fondamentale per l'interpretazione dei trattati
durante l'intero processo d'interpretazione (cfr. DTAF 2010/7 consid. 3.5.3;
sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 4.2; A-
2654/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 3.4; A-1805/2014 del 16 dicembre
2014 consid. 3.2; per maggiori dettagli cfr. sentenza del TAF A-2708/2013
del 28 agosto 2013 consid. 3.3.1).
6.
Nel caso concreto, il Tribunale statuente deve innanzitutto verificare se
l'agente pagatore svizzero (la banca B._______) ha rispettato il dovere
d'informazione che gli incombe in virtù della Convenzione UK, tale
questione essendo qui litigiosa (cfr. consid. 6.1 del presente giudizio). In
caso contrario, lo scrivente Tribunale dovrà chinarsi sulle potenziali
conseguenze di un'eventuale violazione del dovere d'informazione sul
prelievo del pagamento unico (cfr. consid. 6.2 del presente giudizio).
6.1
6.1.1 In virtù dell'art. 6 par. 1 della Convenzione UK spetta all'agente pa-
gatore svizzero informare il ricorrente in merito ai diritti e doveri derivanti
dal suo statuto di persona interessata, nel termine di 2 mesi dalla sua en-
trata in vigore, ossia entro il 28 febbraio 2013. In proposito, la banca
B._______ sottolinea di aver rispettato tale incombenza, informando il ri-
corrente con scritti 23 novembre 2012 e 28 marzo 2013, trasmessi per via
elettronica al suo conto e-banking. Di avviso contrario, il ricorrente contesta
la validità della predetta notifica, in quanto non effettuata per posta. In
particolare, egli ritiene che tali scritti – e dunque, anche l'informazione
relativa alla possibilità di scegliere una delle due opzioni per la rego-
larizzazione del passato – gli sarebbero stati notificati soltanto il 3 giugno
2013, ovvero con la notifica per posta del certificato relativo al pagamento
unico del 31 maggio 2013, in occasione del quale egli avrebbe consultato
il suo conto e-banking e constatato la loro esistenza. Di fatto, egli sarebbe
dunque stato privato della possibilità di scegliere che opzione adottare a
causa della mancata notifica postale dei predetti scritti.
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Pagina 11
6.1.2 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva che dalla risposta 4 marzo
2014 della banca risulta che gli scritti 23 novembre 2012 e 28 marzo 2013
non sono stati trasmessi al ricorrente per mezzo di un invio raccomandato,
bensì per via elettronica al suo conto e-banking (cfr. detta risposta, pag. 2).
In tali circostanze, per quanto attiene alla prova della notifica di tali invii (e-
mail), si applicano per analogia le regole sulla notifica delle decisioni per
posta semplice (cfr. consid. 4 del presente giudizio).
Come visto, la banca afferma di aver adempiuto i suoi doveri informando il
ricorrente in due occasioni per via elettronica in merito ai diritti e doveri
derivante dalla Convenzione UK (cfr. risposta 4 marzo 2014, pag. 2). Dal
canto suo, l'autorità inferiore ritiene che la comunicazione non debba
forzatamente avvenire in forma cartacea e che possa aver luogo anche per
via elettronica nonché dispiegare le medesime conseguenze giuridiche di
un invio postale. Peraltro, tra la banca e il ricorrente sussisterebbe un
contratto e-banking che permetterebbe la comunicazione per via
elettronica delle informazioni importanti, così come previsto nelle condi-
zioni generali del servizio online « e-Dokumente » sottoscritte dal ricor-
rente. In particolare, si applicherebbe al ricorrente la cosiddetta clausola
della « banque restante », secondo cui il destinatario in « banque
restante » sarebbe trattato alla stessa stregua di un cliente che ha fisica-
mente ricevuto il documento, sicché in virtù delle regole della buona fede il
silenzio varrebbe ratificazione tacita dell'atto compiuto se le circostanze
esigono una reazione per marcare l'eventuale disaccordo, come nel caso
concreto (cfr. risposta 17 dicembre 2014, par. 3.1 e 3.2).
Sennonché tale argomentazione non convince il Tribunale statuente. In
effetti, la banca ha dedotto dalla notifica per via elettronica dei due scritti
23 novembre 2012 e 28 marzo 2013 il diritto di procedere ad un prelievo
unico, di modo che spettava a lei fornire la prova della loro notificazione.
Orbene, in concreto essa non fornisce alcuna circostanza permettente di
stabilire che i due predetti scritti sarebbero stati recapitati al ricorrente. La
sussistenza di un conto e-banking e delle relative condizioni particolari per
la trasmissione delle comunicazioni per via elettronica non ha alcuna
influenza in proposito, la notifica degli atti dovendo in ogni caso essere
comprovata da colui che ne vuole trarre una conseguenza giuridica. In altri
termini, le allegazioni della banca e dell'autorità inferiore non sono proprie
a stabilire l'effettività della notifica delle comunicazioni per via elettronica
del 23 novembre 2012 e del 28 marzo 2013. In assenza di altri mezzi di
prova e di circostanze proprie a stabilire l'esistenza della predetta notifica,
vanno seguite le dichiarazioni del ricorrente, secondo le quali esso avrebbe
avuto accesso ai predetti messaggi di posta elettronica soltanto il 3 giugno
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Pagina 12
2013, ovvero successivamente alla notifica del certificato relativo al
pagamento unico del 31 maggio 2013. Il fatto poi che il ricorrente abbia
ricevuto tale certificato da parte della banca B._______, come pure la
conferma di validità di tale certificato del 29 luglio 2013, non permette di
giungere ad una diversa conclusione.
6.1.3 Visto quanto precede, non è possibile ritenere che tali comunicazioni
siano state correttamente notificate al ricorrente. Ciò constatato, la
questione di sapere se tali documenti siano o meno idonei ad informare
correttamente il ricorrente in merito ai diritti e doveri derivanti dalla
Convenzione UK può rimanere qui aperta. In effetti, va qui in ogni caso
constatato che l'e-mail del 28 marzo 2013 non è stata redatta nel termine
fissato dalla Convenzione UK, ossia fino al 28 febbraio 2013, e non è stata
notificata al ricorrente in tale lasso di tempo (cfr. consid. 3.1.3 del presente
giudizio).
Inoltre, dagli atti dell'incarto non risulta in alcun modo che la banca abbia
informato in altro modo il ricorrente in merito ai diritti e doveri risultanti dalla
Convenzione UK. Né la banca, né l'autorità inferiore fanno peraltro valere
una tale censura.
6.1.4 In definitiva, si deve dunque ritenere che la banca non ha corretta-
mente ottemperato il dovere di comunicare alla persona interessata nel
termine scadente il 28 febbraio 2013 il contenuto della Convenzione UK e,
più in particolare, i suoi diritti e doveri (cfr. consid. 3.1.3 del presente
giudizio). Si pone dunque la questione di sapere se una tale mancanza
possa influenzare l'esito della presente procedura a favore del ricorrente.
6.2
6.2.1 Innanzitutto va rilevato che secondo le disposizioni della Conven-
zione UK pertinenti per la risoluzione del litigio, il dovere d'informazione –
qui litigioso – non costituisce un prerequisito al prelievo del pagamento
unico. Al contrario, visto il tenore dell'art. 5 par. 2 e 3 nonché dell'art. 10
par. 1 della Convenzione UK, risulta che spetta unicamente alla persona
interessata comunicare sino al giorno di riferimento 3 – ossia il 31 maggio
2013 – il suo consenso per il prelievo di un pagamento unico o
sussidiariamente per la comunicazione volontaria (cfr. consid. 3.1.4 del
presente giudizio). Tali disposizioni vanno persino oltre sancendo che la
regolarizzazione del passato interviene al momento del pagamento unico,
nel caso in cui la persona interessata non abbia comunicato il proprio
consenso al 31 maggio 2013 (cfr. consid. 3.1.5 del presente giudizio). Ne
discende che il pagamento unico, secondo il tenore della Convenzione UK,
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non dipende manifestamente dal corretto adempimento da parte
dell'agente pagatore svizzero del proprio dovere d'informazione
(cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.1).
6.2.2 L'interpretazione dello scopo della Convenzione UK rinforza quanto
precede. Come visto, la Convenzione UK ha per scopo quello di garantire,
tramite la collaborazione bilaterale tra gli Stati contraenti, l'imposizione
effettiva delle persone interessate nel Regno Unico (cfr. consid. 3.1.1 del
presente giudizio). Le istituzioni del « pagamento unico » e della
« comunicazione volontaria » servono tra l'altro a raggiungere tale scopo.
Inoltre, il fatto che il pagamento unico debba intervenire – se le condizioni
sono realizzate – nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della
Convenzione UK (cfr. consid. 3.1.5 del presente giudizio), permette
d'ammettere facilmente che gli Stati contraenti aspiravano alla pronta
regolarizzazione del passato. In tali circostanze, l'eventuale rimborso di un
pagamento unico prelevato in violazione del dovere d'informazione
incombente all'agente pagatore svizzero non è in alcun modo contemplato
dalla Convenzione UK e, se del caso, sarebbe in manifesta contraddizione
con il suo scopo (cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015
consid. 5.3.2.1; parimenti sentenza del TAF A-1805/2014 del 16 dicembre
2014 consid. 5.3.1 concernente l'Austria, la cui regolamentazione applica-
bile è la stessa di quella contenuta nella Convenzione UK).
6.2.3 Inoltre, il dovere d'informazione dell'agente pagatore ha certo quale
scopo d'assicurarsi che la persona interessata sia resa attenta per tempo
in merito alle opzioni che le offre la Convenzione UK. Tuttavia, da quanto
precede non è possibile dedurre – se non a torto – che il prelievo del
pagamento unico al 31 maggio 2013 non possa intervenire che in caso di
adempimento da parte dell'agente pagatore dell'obbligo d'informazione. In
effetti, sia il tenore della Convenzione UK che il contesto nel quale le sue
disposizioni s'iscrivono, parlano a sfavore di un stretto legame tra il dovere
d'informazione incombente all'agente pagatore e i presupposti per il
prelievo del pagamento unico (cfr. sentenza del TAF A-1805/2014 del
16 dicembre 2014 consid. 5.3.1). Pertanto, escludendo il prelievo di un
pagamento unico nella sola ipotesi in cui la persona interessata autorizzi
per iscritto l'agente pagatore a procedere ad una comunicazione
volontaria, la Convenzione UK intendeva manifestamente qualificare il
principio del pagamento unico quale regola generale per la regolarizza-
zione del passato e, conseguentemente, la comunicazione volontaria in
quanto opzione alternativa (cfr. parimenti una regolamentazione simile in
altre Convenzioni della Svizzera: JÜRG BIRRI/HEIKO KUBAILE, Die Steuer-
abkommen mit Deutschland und Grossbritannien, in: Lengauer/Rezzonico
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[ed.], Chancen und Risiken rechtlicher Neuerungen 2011/2012, 2012,
pag. 150 segg., pag. 155). Le considerazioni che precedono permettono
altresì di giungere alla conclusione che dopo il giorno di riferimento 3 (ossia
dopo il 31 maggio 2013) l'opzione della comunicazione volontaria –
quand'anche l'agente pagatore non rispetti l'obbligo d'informazione – per
principio non è più ammissibile (cfr. sentenze del TAF A-155/2015 del
22 giugno 2015 consid. 5.3.2.2; A-1805/2014 del 16 dicembre 2014
consid. 5.3.1).
6.2.4 Inoltre, il tenore stesso della seconda e terza frase dell'art. 7 par. 1
della Convenzione UK, ai termini del quale la comunicazione della persona
interessata in merito all'opzione scelta è irrevocabile (cfr. consid. 3.1.4 del
presente giudizio), discredita la tesi secondo cui il dovere dell'agente
pagatore d'informare la persona interessata costituirebbe un presupposto
alla base del prelievo del pagamento unico. In effetti, tale regolamenta-
zione prevede in maniera molto chiara che la persona interessata può, a
seconda delle circostanze, già prima dell'attuazione dell'obbligo d'infor-
mazione da parte dell'agente pagatore e del ricevimento dell'invio conte-
nente tale informazione, procedere alla comunicazione di sua scelta. Il
dovere d'informazione non costituisce pertanto il punto di partenza del
termine appartenente all'assoggettato per fare valere la sua scelta. Visto
quanto precede, va dunque confermata la conclusione secondo cui, il
prelievo del pagamento unico non è necessariamente legato al dovere
d'informazione incombente all'agente pagatore (cfr. sentenze del TAF A-
155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.2.2; A-1805/2014 del 16 dicem-
bre 2014 consid. 5.3.1).
6.2.5 Infine, è pur vero che la Convenzione UK prevede eccezionalmente
la possibilità di optare per la comunicazione volontaria dopo tale data,
allorquando l'agente pagatore identifica e informa la persona interessata
dopo il 31 maggio 2013 (cfr. art. 14 par. 1 Convenzione UK; consid. 3.1.6
del presente giudizio). Ciò indicato, tale eccezione non trova però
applicazione nel caso in esame.
In effetti, un'applicazione analogica dell'art. 14 par. 1 della Convenzio-
ne UK ai casi nei quali l'agente pagatore ha identificato per tempo la
persona interessata, senza averla tuttavia correttamente informata, pare
esclusa. Al contrario, dai considerandi che precedono conviene piuttosto
concludere che spettava agli Stati contraenti prevedere una disposizione
espressa, se gli stessi intendevano veramente creare un'eccezione
supplementare alla scadenza prevista dal giorno di riferimento 3, am-
mettendo altresì una comunicazione a posteriori da parte delle persone
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Pagina 15
interessate, certo identificate, ma non correttamente informate. Tuttavia,
come dimostrato poc'anzi, una tale regolamentazione difetta in concreto
(cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.2.4).
6.2.6 Da quanto precede risulta che il dovere d'informazione degli agenti
pagatori (cfr. art. 6 par. 1 Convenzione UK) va percepito – sul piano stesso
della Convenzione UK – come una prescrizione d'ordine, sicché la sua
violazione non comporta alcuna conseguenza né sul prelievo al 31 maggio
2013 da parte degli agenti pagatori svizzeri di un pagamento unico, né sul
certificato rilasciato in tale occasione. Nonostante il semplice carattere di
prescrizione d'ordine della norma relativa al dovere d'informazione degli
agenti pagatori svizzeri, le eventuali disposizioni derogatorie della
Convenzione UK hanno la prerogativa su quelle della LIFI (cfr. art. 1 cpv. 3
LIFI; consid. 3.2.1 del presente giudizio). Di conseguenza, la questione di
sapere se l'AFC sarebbe stata autorizzata, se non addirittura obbligata –
sulla base delle disposizioni pertinenti della LIFI già citate al consid. 3.2.4
del presente giudizio – a sanzionare l'omissione colpevole commessa
dall'agente pagatore d'informare il titolare del conto non ha nessuna
influenza sulla legalità del prelievo del pagamento unico operato in
violazione del dovere d'informazione (cfr. sentenza A-155/2015 del
22 giugno 2015 consid. 5.3.3.1).
Non è in alcun modo stabilito che la banca abbia rispettato il suo dovere
d'informazione (cfr. consid. 6.1.3 del presente giudizio). Ciò indicato, da
quanto precede non può essere dedotto che il ricorrente potrebbe, mal-
grado lo scadere del termine del 31 maggio 2013, annullare il pagamento
unico in sé. Analogamente il certificato rilasciato a seguito del prelievo del
pagamento unico, non può essere qualificato di illegale e considerato come
non approvato, per il sol motivo che il dovere d'informazione sarebbe stato
violato. Al contrario, va seguita l'autorità inferiore che, considerando la
regolarizzazione effettuata per mezzo del pagamento unico sia stato
effettuato dalla banca in ragione dell'assenza della comunicazione per
iscritto del ricorrente nel termine del 31 maggio 2013. Peraltro, il certificato
della banca deve, visto quanto precede, essere approvato (cfr. sentenza
A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.3.1).
In definitiva, le considerazioni che precedono sono più che giustificate,
ritenuto come il ricorrente potrebbe, in qualità di persona interessata,
intentare sul piano civile – a determinate condizioni – un'azione in respon-
sabilità per violazione del dovere di diligenza nei confronti dell'agente
pagatore in ragione dell'omissione d'informare (cfr. GIGER/HAPPE/MEYER,
Aspekte des geplanten Steuerabkommens Schweiz–Deutschland, in: Der
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Schweizer Treuhänder [ST] 10/2012, pag. 750 segg., pag. 756; sentenze
del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.3.2; A-1805/2014 del
16 dicembre 2014 consid. 5.3.3). Gli svantaggi derivanti dalla perdita del
diritto di scegliere una delle opzioni offerte a causa della mancata infor-
mazione da parte dell'agente pagatore, potrebbero in tal modo essere
attenuati, se non addirittura, secondo le circostanze, eliminati. Il compor-
tamento che potrebbe adottare l'agente pagatore svizzero nei confronti del
ricorrente in un tale caso non rientra nell'oggetto del litigio e non è in ogni
caso di competenza dello scrivente Tribunale. L'applicazione dell'art. 15
par. 3 della Convenzione UK non permette di giungere ad un'altra
conclusione. In effetti, dagli atti dell'incarto non risulta in alcun modo che il
prelievo del pagamento unico sarebbe stato effettuato dall'agente pagatore
a torto. Peraltro, il ricorrente – come verrà esposto al consid. 7 del presente
giudizio – non porta la prova di tale evenienza (cfr. sentenza A-155/2015
del 22 giugno 2015 consid. 5.3.3.2).
7.
Ciò constatato, vanno ora esaminate le censure materiali sollevate dal
ricorrente in merito al prelievo del pagamento unico.
7.1 Nel proprio gravame, il ricorrente sottolinea che gli averi presenti sul
suo conto bancario sarebbero frutto del suo risparmio salariale percepito
in Svizzera quale impiegato presso la società C._______ per il periodo
luglio 2006 – gennaio 2010. In veste di cittadino Z._______, con un
permesso di lavoro, tale salario sarebbe già stato imposto alla fonte, così
come da lui attestato (cfr. docc. 14, 15, 16 e 17 prodotti dal ricorrente). Per
questo motivo, un'ulteriore imposizione dei suoi averi nel Regno Unito
tramite il pagamento unico sarebbe ingiustificata e condurrebbe
irrevocabilmente ad una loro « doppia imposizione ».
In proposito, lo scrivente Tribunale rileva che l'imposta alla fonte a cui
accenna il ricorrente ha per oggetto l'imposizione del reddito percepito da
un cittadino straniero a beneficio di un permesso di lavoro in Svizzera.
Senza entrare in dettaglio, si rileva che tale imposta alla fonte non ha nulla
a che vedere con il pagamento unico ai sensi della Convenzione UK. In
effetti, il pagamento unico in oggetto mira all'imposizione della
« sostanza », ovvero dei valori patrimoniali presenti sui conti bancari o
depositi presso agenti pagatori svizzeri di residenti nel Regno Unito e non
del « reddito » in quanto tale. In tali circostanze, non è ravvisabile alcuna
doppia imposizione (l'oggetto dell'imposizione essendo diverso), sicché la
censura del ricorrente non gli è di nessun soccorso (cfr. sentenza del TAF
A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.4.3). Orbene, in assenza
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della prova relativa ad un caso di doppia imposizione – segnatamente in
merito ad eventuale violazione della Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra
la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e
dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito (RS 0.672.936.712) –, si deve pertanto considerare che è a
giusta ragione che i valori patrimoniali presenti su un conto bancario del
ricorrente sono stati imposti mediante il pagamento unico ai sensi della
Convenzione UK.
7.2 Nel proprio ricorso, il ricorrente indica altresì di voler procedere alla
comunicazione volontaria anziché al pagamento unico.
Sennonché tale richiesta è manifestamente tardiva, la stessa non essendo
intervenuta entro il giorno di riferimento 3 (31 maggio 2013), ciò a
prescindere dall'adempimento o meno del dovere d'informazione da parte
dell'agente pagatore svizzero (banca B._______). Si ricorda infatti che
spettava al ricorrente – indipendentemente da qualsiasi informazione da
parte dell'agente pagatore – optare per tempo per una delle opzioni a sua
disposizione (pagamento unico o comunicazione volontaria; cfr. con-
sid. 3.1.4 del presente giudizio). Non essendo qui il caso, la sua richiesta
non può che essere qui respinta.
8.
Da quanto precede risulta che l'autorità inferiore ha – a giusta ragione –
constatato la legalità del prelievo del pagamento unico, nonché la confor-
mità del certificato rilasciato dall'agente pagatore svizzero ai sensi della
Convenzione UK. Il ricorso deve pertanto essere qui respinto.
9.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico del ricorrente, qui parte soccombente
(cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in
2'900 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF], importo che verrà detratto interamente
dall'anticipo spese di 2'900 franchi versato a suo tempo dal ricorrente. Al
ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario.
La controparte (l'agente pagatore svizzero, la banca B._______), che non
è peraltro rappresentata nel quadro della presente procedura, non ha so-
stenuto delle spese particolari che dovrebbero essergli rimborsate. Essa
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Pagina 18
non ha poi, a giusto titolo, inoltrato una richiesta in tal senso. Non vi è
dunque alcuna ragione di assegnarle un'indennità di ripetibili.
10.
Giusta l'art. 35 cpv. 2 PA, l'indicazione del rimedio giuridico deve menzio-
nare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il
termine per interporlo (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3186).
Il Messaggio del 18 aprile 2012 relativo all'approvazione della Convenzio-
ne con la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e
di mercati finanziari e della Convenzione con il Regno Unito concernente
la collaborazione in ambito fiscale nonché alla legge federale sull'impo-
sizione alla fonte in ambito internazionale (FF 2012 4343), prevede che le
disposizioni della LTF regolanti il ricorso di diritto pubblico relativo
all'assistenza amministrativa in materia fiscale si applicano alle decisioni
rese sulla scorta dell'art. 4 cpv. 4 LIFI (cfr. FF 2012 4343, 4416 seg.).
Nonostante la presenza di tale indicazione nel predetto Messaggio, ci si
può domandare se la presente sentenza costituisca o meno una decisione
d'assistenza amministrativa in materia fiscale ai sensi della LTF. In effetti,
la nozione di assistenza amministrativa copre generalmente le misure
adottate nell'ambito dello scambio d'informazioni nell'ottica dell'esecuzione
delle norme di diritto amministrativo (cfr. CAROLIN HÜRLIMANN-FERSCH, Die
Voraussetzungen für die Amts- und Rechtshilfe in Steuerstrafsachen,
2010, pag. 6). La regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali stranieri
mediante prelievo di un'imposta liberatoria va tuttavia ben oltre il semplice
scambio d'informazioni.
Vista l'incertezza risultante da tale situazione, la formulazione condizionale
dei mezzi d'impugnazione appare giustificata (cfr. BERNHARD EHREN-
ZELLER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [ed.], Basler Kommentar BGG,
2a ed. 2011, n. 11 ad art. 112 LTF; FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK,
in: Waldmann/Weissenberger [ed.], VwVG – Praxiskommentar über das
Verwaltungsverfahren, 2009, n. 38 ad art. 35 PA).
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-5178/2014
Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 2'900 franchi sono poste a carico del ricorrente.
Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
interamente dedotto dall'anticipo spese di 2'900 franchi versato a suo
tempo dal ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
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Pagina 20
Rimedi giuridici:
La presente sentenza, purché si tratti di un caso di assistenza ammini-
strativa internazionale in materia fiscale, può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione,
soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi
dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100
cpv. 2 lett. b LTF). Nel ricorso occorre spiegare perché la causa adempie
siffatta condizione.
Qualora la presente sentenza non costituisca un caso di assistenza
amministrativa internazionale in materia fiscale, la stessa può essere
impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg., art. 90 segg. e art. 100 LTF).
In ogni caso, il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale, contenere
le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: