B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del
ricorso con decisione del 22.11.2016
(1C_435/2016)
Corte I
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
Sen t en z a d e l 2 3 g i u gno 2 0 1 6
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Maurizio Greppi, Christoph Bandli,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
entrambi patrocinati dall’avv. Nicola Fornara,
ricorrenti,
contro
Ferrovie federali svizzere FFS,
società anonima di diritto speciale,
Diritto e compliance,
Hilfikerstrasse 1, 3000 Berna 65,
rappresentata dalle FFS, Servizio diritti immobiliari,
Viale Stazione 25, 6500 Bellinzona,
e patrocinata dall’avv. Andrea Bersani,
controparte,
1. C._______,
2. D._______,
3. E._______,
tutte patrocinate dall’avv. Mario Molo,
parti interessate,
Commissione federale di stima 13° Circondario
(Ticino e Grigioni),
c/o avv. Filippo Gianoni, presidente,
Via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Prolungamento binario 36 tratta Bellinzona – Giubiasco
(esecuzione della decisione 12 agosto 2015 di anticipata
immissione in possesso).
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
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Fatti:
A.
Con decisione di approvazione dei piani dell’11 maggio 2015, l’Ufficio
federale dei trasporti (di seguito: UFT) ha approvato i piani concernenti il
progetto esecutivo inerente al prolungamento del binario 36 nei Comuni di
Bellinzona e Giubiasco presentato il 31 gennaio 2013 (completato e/o
modificato l’ultima volta il 16 luglio 2014) dalle Ferrovie federali svizzere (di
seguito: FFS). Il progetto « binario 36 », della lunghezza di 1.2 km (dal
km 153.500 al km 152.300), ha quale obbiettivo il potenziamento dell’im-
pianto ferroviario sulla tratta Giubiasco – Bellinzona, grazie al prolunga-
mento del binario 36 a partire dalla stazione di Giubiasco in direzione di
Bellinzona, sino in prossimità del sottopasso denominato « Al Tombone »,
garantendo la qualità del servizio offerto a seguito dell’apertura delle nuove
Gallerie di base del San Gottardo e del Monte Ceneri.
B.
Tra i fondi di espropriazione nel Comune di X._______ figura la particella
n. (…) di comproprietà delle signore C._______, D._______ e E._______
(di seguito: parti interessate), di complessivi 2'804 m2, di cui 452 m2 oggetto
di espropriazione parziale definitiva e 147 m2 di occupazione temporanea
per circa 3 anni.
Prima dell’apertura della procedura di approvazione, le espropriate, con
dichiarazione 15 marzo 2012, hanno dato il proprio consenso alla messa a
disposizione del terreno necessario alla realizzazione del progetto.
Al pian terreno dello stabile che sorge sulla particella n. (…), il signor
A._______ e la società B._______ gestiscono un esercizio pubblico
denominato « Y._______ », sulla base di un contratto di locazione stipulato
con le espropriate, disdetto il 4 giugno 2014, con effetto al 31 dicembre
2014. Tale disdetta è stata contestata ed è attualmente aperto un conten-
zioso davanti alla Pretura del distretto di Z._______ (inc. n. […]).
C.
Con decisione 12 agosto 2015, la Commissione federale di stima del
13° circondario (di seguito: CFS) ha accolto la richiesta di anticipata immis-
sione in possesso della particella n. (…) RFD del Comune di X._______
inoltrata il 14 luglio 2015 dalle FFS, ordinando segnatamente:
« 1. L’istanza 14 luglio 2015, con la quale le Ferrovie federali svizzere FFS,
società anonima di diritto speciale, Hilfikerstrasse 1, 3000 Berna 65,
espropriante, rappresentata dal Servizio diritti immobiliari, Viale
Stazione 25, 6500 Bellinzona, chiede l’anticipata immissione in
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
Pagina 4
possesso dei diritti necessari al prolungamento del binario 36 (tratta
Giubiasco-Bellinzona), è accolta.
Di conseguenza:
1.1 È accordata all’ente espropriante, a decorrere dal 16 agosto 2015,
l’anticipata immissione in possesso della particella n. (…) RFD del
Comune di X._______ e meglio come risulta dai piani approvati.
1.2 È fatto ordine al signor A._______ e alla B._______, e per essa ai suoi
organi, parti interessate, di non ostacolare l’accesso alla particella
n. (…) del Comune di X._______, oggetto dei diritti dati
anticipatamente in possesso, e di non intralciare l’esecuzione dei lavori
che saranno intrapresi sulla stessa, sotto comminatoria, in caso
d’inadempienza, delle sanzioni penali previste dall’art. 292 del codice
penale svizzero […].
1.3 Ogni danno causato dall’anticipata immissione in possesso dovrà
essere indennizzato ».
D.
Avverso la predetta decisione, il 25 agosto 2015 il signor A._______ e la
società B._______ (di seguito: ricorrenti) hanno interposto ricorso dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (causa A-5207/2015), postulando
segnatamente:
« 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata
e così riformata:
1.2 È accordata all’ente espropriante l’anticipata immissione in possesso
della particella n. (…) RFD del Comune di X._______, come da piani
approvati, e meglio su di una superficie di 599 m2 di cui 452 m2 a titolo
definitivo e 147 m2 a titolo di acquisizione provvisoria.
1.3 È fatto ordine alle FFS di non ostacolare o limitare in alcuno modo il
possesso ed il godimento della parte di fondo part. (…) RFD X._______
(segnatamente il subalterno part. […]) data in locazione al signor
A._______ e a B._______ per tutta la durata dei lavori nonché di
prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire il regolare
funzionamento dell’esercizio pubblico […] ».
E.
Con decisione incidentale supercautelare del 21 agosto 2015, la CFS ha
poi accolto parzialmente la richiesta inoltrata dalle FFS del 20 agosto 2015,
pronunciando l’esecuzione dell’anticipata immissione in possesso ordinan-
do « […] al signor A._______ e alla B._______ e, per essa, ai suoi organi,
di iniziare immediatamente le operazioni di sgombero dei locali da loro
occupati della particella n. (…) RFD del Comune di X._______ […] ».
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
Pagina 5
F.
Con il summenzionato ricorso del 25 agosto 2015, i ricorrenti hanno altresì
impugnato la predetta decisione incidentale dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (causa A-5208/2015), chiedendo la restituzione
dell’effetto sospensivo e (i) in via principale, la constatazione della nullità
della decisione impugnata, (ii) in via subordinata, il suo annullamento.
G.
Con decisione incidentale del 10 settembre 2015, lo scrivente Tribunale ha
revocato in via cautelare l’effetto sospensivo – restituito in un primo tempo
in via supercautelare con decisione incidentale del 27 agosto 2015 – al
ricorso 25 agosto 2015.
H.
Avverso la predetta decisione incidentale i ricorrenti hanno poi presentato
ricorso il 15 settembre 2015 dinanzi al Tribunale federale, il quale con
decisione 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 l’ho ha dichiarato
inammissibile per carenza di legittimazione ricorsuale.
I.
Con decisione d’esecuzione del 9 novembre 2015, la CFS ha reiterato
l’ordine di sgombero immediato della particella n. (…) RFD del Comune di
X._______ da parte dei ricorrenti, nonché designata una ditta per
procedere allo sgombero – se del caso manu militari – della particella in
oggetto e presi altri provvedimenti.
J.
Anche avverso la predetta decisione di esecuzione, i ricorrenti hanno
presentato ricorso il 20 novembre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo,
postulandone l’annullamento e la restituzione immediata dell’effetto
sospensivo (causa A-7481/2015).
K.
Con decisione incidentale supercautelare del 24 novembre 2015, lo
scrivente Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto
sospensivo.
L.
Con scritto 23 dicembre 2015, la CFS ha comunicato al Tribunale
amministrativo federale la decisione dei ricorrenti di voler sgomberare da
soli il mappale n. (…) RFD del Comune di X._______ e che il Y._______
avrebbe cessato ogni attività sul posto a far tempo dal 31 dicembre 2015.
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
Pagina 6
M.
Con ordinanza 15 marzo 2016, le tre cause A-5207/2015, A-5208/2015 e
A-7481/2015 sono state congiunte dallo scrivente Tribunale sotto il numero
di riferimento A-5207/2015. I ricorrenti sono altresì stati invitati a volersi
esprimere circa la loro legittimazione ricorsuale nell’ambito dei tre ricorsi,
nonché sulla sussistenza di un interesse attuale a detti ricorsi.
N.
Con scritto 28 aprile 2016, indicando di aver sgomberato i locali, i ricorrenti
hanno in sostanza indicato di ritenersi legittimati a ricorrere e in possesso
di un interesse legittimo a che lo scrivente Tribunale statuisca nel merito
dei tre ricorsi.
O.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. LTAF, in relazione con
l’art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione
(LEspr, RS 711). Giusta l’art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni
contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al
Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al
rinvio di cui all’art. 37 LTAF, la PA.
1.2 Le tre decisioni della CFS relative all’anticipata immissione in possesso
– ovvero: decisione del 12 agosto 2015 (A-5207/2015), decisione
incidentale del 21 agosto 2015 (A-5208/2015), decisione di esecuzione del
9 novembre 2015 (A-7481/2015) – sono state tutte impugnate dai ricorrenti
con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).
2.
Il Tribunale amministrativo federale, chiamato a statuire nella presente
vertenza, deve esaminare d’ufficio non solo la qualità per ricorrere dinanzi
ad esso, ma anche la qualità di parte (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2a ed. 2015, pag. 177 e pag. 481; VERA MARANTELLI/SAID
HUBER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
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Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed. 2016, n. 5 ad art. 48
PA; parimenti sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2).
Nel caso in disamina, si tratta di stabilire se i ricorrenti, quali locatari del
« Y._______ » ubicato sulla particella n. (…) RFD del Comune di
X._______, sono legittimati ad impugnare dinanzi al Tribunale
amministrativo federale le tre decisioni in oggetto relative all’anticipata
immissione in possesso emanate dalla CFS sulla base dell’art. 76 cpv. 2
LEspr, vantando pretese d’indennizzo nei confronti dell’espropriante.
Per poter rispondere a detto quesito (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio),
occorre esaminare se i presupposti di cui agli artt. 6 e 48 PA e di cui
all’art. 78 cpv. 1 LEspr (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio) risultano in
concreto adempiuti. A tal fine, occorrerà precisare dapprima la qualità di
parte e la qualità ricorsuale dei locatari nell’ambito di una procedura
d’approvazione dei piani di un progetto ferroviario comportante l’espropria-
zione, in rapporto alle pretese d’indennizzo per rescissione anticipata del
contratto di locazione (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio).
2.1
2.1.1 Chi può rivendicare la qualità di parte ai sensi degli artt. 6 e 48 PA,
può postulare l’emanazione di una decisione da parte dell’autorità compe-
tente. L’autorità addita deve in tal caso esaminare d’ufficio se per il richie-
dente sussiste un interesse degno di protezione a che venga emanata una
siffatta decisione. In difetto di un tale interesse e conseguentemente della
qualità di parte, detta autorità non deve entrare nel merito della richiesta
(cfr. DTF 130 II 521 consid. 2.5; sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 mag-
gio 2013 consid. 2.1.1; MARANTELLI/HUBER, op. cit., n. 18 ad art. 6 PA).
2.1.2 Giusta l’art. 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potreb-
bero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le
autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. In altre parole
possono essere parti solo coloro che sono materialmente destinatari della
decisione – ovvero coloro che hanno un interesse degno di protezione a
che un dato rapporto giuridico venga disciplinato nella stessa – come pure
coloro che sulla base dell’art. 48 PA risultano poi legittimati a ricorrere con-
tro la medesima (cfr. MARANTELLI/HUBER, op. cit., n. 3, 7 e 16 ad art. 6 PA;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1487 e segg.).
Di fatto, la qualità di parte di cui all’art. 6 PA è definita in funzione della
qualità per ricorrere di cui all’art. 48 PA (cfr. sentenza del TAF A-4887/2011
del 2 maggio 2013 consid. 2.1.2; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit admini-
stratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 468 seg.).
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
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2.1.3 In concreto, la legittimazione ricorsuale è retta non solo dall’art. 48
cpv. 1 PA, ma anche dall’art. 78 cpv. 1 LEspr.
2.1.3.1 Giusta l’art. 48 cpv. 1 PA, dispone della qualità per ricorrere
chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è
stato privato della possibilità di farlo (cfr. lett. a; aspetto formale della
legittimazione), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(cfr. lett. b-c; aspetti materiali della legittimazione). Affinché venga
riconosciuta ad un ricorrente la qualità per ricorrere ai sensi dell’art. 48
cpv. 1 PA i tre predetti presupposti ivi elencati devono essere adempiuti
cumulativamente (cfr. sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013
consid. 2.1.3; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.60;
ISABELLE HÄNER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 3 ad art. 48 PA).
2.1.3.2 Giusta l’art. 78 cpv. 1 LEspr, sono legittimati a ricorrere le parti
principali, nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e
di usufrutti, nella misura in cui la decisione della CFS cagioni loro una
perdita. Quali parti principali sono essenzialmente intese l’espropriante e
l’espropriato. Accanto ai proprietari, i conduttori e gli affittuari rientrano tra
gli espropriati nella misura in cui partecipano alla procedura avanzando
pretese d’indennità ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 e dell’art. 37 LEspr
(cfr. sentenza del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1; art. 72
dell’allora progetto di LEspr di cui al Messaggio del 21 giugno 1926
concernente il progetto di legge sull’espropriazione, in: FF 1926 II 391;
HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I,
1986, n. 3 seg. ad art. 67 LEspr, n. 3 seg. ad art. 78 LEspr).
Più concretamente, ai sensi dell’art. 78 cpv. 1 LEspr, l’espropriazione deve
cagionare ai conduttori e agli affittuari una perdita, ovvero un danno o un
pregiudizio, per il quale essi possono chiedere un’indennità espropriativa
ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 LEspr (al riguardo, cfr. consid. 2.2.5 del presente
giudizio). Nel caso del contratto di pigione o di affitto concluso
anteriormente all’apertura della procedura d’espropriazione, di regola il
danno deriva dalla rescissione prematura del predetto contratto in ragione
dell’espropriazione, rispettivamente dalla restrizione degli altri diritti
contrattuali, in particolare allorquando l’uso normale, conforme al contratto
di locazione o di affitto, viene limitato o reso impossibile dall’espropriazione
(cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 1188; RAPHAËL EGGS, Les
« autres préjudices » de l’expropriation, L’indemnisation au-delà du modèle
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Pagina 9
fondés sur la valeur vénale, 2013, n. 697 segg.). Il diritto all’indennizzo
presuppone infatti che in corrispondenza del pregiudizio avanzato
dall’espropriato – indipendentemente dalla sua natura – sussista un nesso
di causalità naturale e adeguata con l’espropriazione, e meglio, con la
soppressione, la modifica o il trasferimento del diritto espropriato, in casu
del contratto di pigione o di affitto (cfr. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. III, 1992, pag. 415; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137;
EGGS, op. cit., n. 649 segg.). Secondo il corso ordinario delle cose e
dell’esperienza generale della vita, l’espropriazione deve essere propria a
produrre un effetto del genere di quello che si è realizzato. Il mancato
reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui, senza l’espropriazione,
lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o almeno con alta
verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa, fondata su delle
considerazioni congiunturali o economiche, o su delle previsioni future
senza fondamenti precisi, non basta (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT,
op. cit., n. 1138). In assenza di detto nesso di causalità, per i conduttori e
gli affittuari non sussiste pertanto alcun diritto d’indennizzo (cfr. [tra le tante]
sentenze del TAF A-1586/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.3; A-8333/2010
del 29 aprile 2013 consid. 3.4) e, come tale, neppure una perdita ai sensi
dell’art. 78 cpv. 1 LEspr.
2.1.3.3 Sia per l’art. 48 cpv. 1 PA, sia per l’art. 78 cpv. 1 LEspr, la legittima-
zione ricorsuale è riconosciuta ai conduttori e agli affittuari, soltanto nella
misura in cui hanno partecipato alla procedura dinanzi all’autorità inferiore,
ciò che nell’ambito dell’approvazione dei piani di un progetto ferroviario (in
casu, prolungamento binario 36 tratta Bellinzona – Giubiasco) comportan-
te anche l’espropriazione si traduce – come verrà spiegato in dettaglio qui
di seguito (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio) – nella presentazione di
pretese d’indennizzo mediante tempestiva opposizione.
2.1.4 La legittimazione ricorsuale è un presupposto processuale, sicché in
sua assenza il Tribunale amministrativo federale non entra nel merito del
ricorso. Se la legittimazione ricorsuale difettava già dinanzi ad un’istanza
inferiore, la decisione impugnata va invece annullata. Qualora un ricorrente
perda poi in parte o completamente la propria legittimazione ricorsuale
durante la procedura di ricorso, quest’ultima va stralciata dai ruoli in quanto
divenuta priva d’oggetto (cfr. MARANTELLI/HUBER, op. cit., n. 7 ad art. 48
PA). Quando la legittimazione ricorsuale dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale non risulta chiaramente dalla decisione impugnata o dagli atti
di causa, in virtù degli artt. 13 e 52 PA incombe ai ricorrenti l’obbligo di
allegare i fatti a sostegno della loro legittimazione (cfr. per analogia DTF
133 II 249 consid. 1; sentenza del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015
consid. 1.1; cfr. parimenti MARANTELLI/HUBER, op. cit., n. 5 ad art. 48 PA).
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
Pagina 10
2.2
2.2.1 Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della legge federale del
18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure
d’approvazione dei piani (LCoord, RU 1999 3071 segg.), la procedura
d’espropriazione è stata incorporata all’approvazione dei piani, sicché tutte
le obbiezioni relative al progetto, che si tratti d’obbiezioni relative al
progetto stesso o d’obbiezioni relative ad una misura d’espropriazione,
come pure le pretese di indennità di espropriazione, devono essere
inoltrate dinanzi all’autorità d’approvazione dei piani, la quale decide sulla
compatibilità del progetto alla legislazione federale come pure
sull’espropriazione. Le pretese d’indennità per espropriazione vengono poi
demandate alla CFS del circondario competente una volta cresciuta in
giudicato la decisione d’approvazione, le quali statuiscono al riguardo
(cfr. Messaggio del 25 febbraio 1998 concernente la legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei
piani, in: FF 1998 II 2029, 2038 [di seguito: Messaggio LCoord];
cfr. parimenti sentenze del TAF A-3197/2014 del 22 febbraio 2016
consid. 3.1; A-6547/2011 del 22 ottobre 2013 consid. 3.3; A-4988/2010 del
16 novembre 2011 consid. 3.3).
2.2.2 Per quanto attiene agli impianti ferroviari, la procedura di
approvazione dei piani è retta dagli artt. 18 segg. della legge federale del
20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101) e, in subordine, dalla
LEspr (art. 18a Lferr). La decisione d’approvazione dei piani compete
all’UFT, il quale decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative
al diritto di espropriazione e dunque anche sull’entità dell’espropriazione
(cfr. art. 18 cpv. 2 e 3 Lferr, art. 18h Lferr).
2.2.3 Giusta l’art. 18e Lferr, in combinato disposto con l’art. 31 LEspr, al più
tardi con il deposito pubblico della domanda, l’impresa ferroviaria deve
inviare un avviso personale a tutti gli aventi diritto ad un’indennità risultanti
dal registro fondiario o dai registri pubblici od a lui altrimenti noti, indicando
ciò che chiede da ciascuno d’essi. In particolare, in virtù dell’art. 31 cpv. 1
LEspr, i conduttori e gli affittuari devono essere avvisati dall’impresa
ferroviaria – parte espropriante – soltanto se il loro contratto di pigione o di
affitto è annotato nel registro fondiario. L’impresa ferroviaria non è invece
tenuta ad informare i titolari di diritti personali, quali i conduttori e affittuari
del fondo da espropriare, allorquando il loro contratto di pigione o di affitto
non figura nel registro fondiario, e ciò, quand’anche tali diritti possano
essere potenzialmente oggetto di espropriazione ai sensi dell’art. 5 LEspr
(cfr. DTF 116 Ib 386 consid. 3b; cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 6 segg. ad
art. 32 LEspr). L’espropriante non è infatti sensato conoscere né il nome
dei conduttori e degli affittuari il cui contratto di pigione o di affitto non è
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
Pagina 11
annotato a registro fondiario, né in che misura quest’ultimi potrebbero
essere lesi dall’espropriazione e neppure se gli stessi appartengano o
meno alla cerchia delle persone interessate ad un indennizzo di natura
espropriativa (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 6 ad art. 32 LEspr).
Di fatto, se l’espropriazione lede dei contratti di pigione o d’affitto non
annotati nel registro fondiario, incombe ai locatori ex art. 37 LEspr l’onere
di informare immediatamente, dopo aver ricevuto l’avviso personale, i loro
conduttori o affittuari al riguardo (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit.,
n. 1100).
2.2.4 Giusta l’art. 18f cpv. 1 Lferr, chi ha qualità di parte secondo le
prescrizioni della PA o della LEspr può, durante il termine di deposito dei
piani, fare opposizione presso l’autorità competente. Se non fa opposi-
zione, è escluso dal seguito della procedura. L’art. 18f cpv. 2 Lferr precisa
che, nel medesimo termine, vanno inoltre sollevate tutte le obiezioni
relative al diritto d’espropriazione e tutte le domande di indennità o di
prestazioni in natura. Tale principio è analogamente ripreso dagli artt. 35,
36 e 37 LEspr. Il termine di opposizione e di notifica delle pretese
espropriative di cui all’art. 18f cpv. 1 e 2 Lferr è un termine legale e, come
tale, è perentorio. Orbene, la perenzione implica la perdita di un diritto,
allorquando il suo detentore omette di compiere un atto nel termine
impartito (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1586/2013 del 23 luglio
2014 consid. 7.3.1; A-6547/2011 del 22 ottobre 2013 consid. 4.2.2; altresì
BOVAY, op. cit., pag. 435). Ne discende che – su riserva degli artt. 39 – 41
LEspr – le notifiche tardive sono irricevibili dinanzi alle autorità competenti.
2.2.5 Per essere riconosciuti in quanto parti alla procedura d’approvazione
dei piani e a quella espropriativa, i conduttori e gli affittuari hanno dunque
l’obbligo di notificare le loro pretese di indennizzo presentando tempestiva
opposizione ai sensi dell’art. 37 LEspr (cfr. DTF 116 Ib 336 consid. 3b;
sentenza del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1;
HESS/WEIBEL, op. cit., n. 3 seg. ad art. 78 LEspr) nonché dell’art. 18f cpv. 1
e 2 Lferr. In particolare, in virtù dell’art. 23 cpv. 2 LEspr, i conduttori
(art. 253 segg. CO) e gli affittuari (art. 275 segg. CO) possono, anche se i
loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, pretendere il risarci-
mento integrale del danno derivante per essi dall’estinzione anticipata dei
contratti di pigione e d’affitto da loro conchiusi anteriormente all’inizio della
procedura d’espropriazione (cfr. DTF 106 Ib 241 consid. 4; sentenze del
TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1; 1C_69/2014 del
23 giugno 2014 consid. 2.3; cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 13 segg. ad
art. 23 LEspr; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1187 segg.; EGGS,
op. cit., n. 685 segg.). Qualora i conduttori e gli affittuari non presentino
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
Pagina 12
tempestiva opposizione, gli stessi sono esclusi dal prosieguo della
procedura d’approvazione dei piani e di quella espropriativa (cfr. art. 18f
cpv. 1 Lferr). In tal caso, essi non sono più abilitati ad avanzare pretese di
indennizzo espropriativo e a contestare eventuali misure di natura espro-
priativa, quale l’anticipata immissione in possesso (cfr. sentenza del TF
1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1).
2.2.6 L’obbligo di notifica delle pretese di indennizzo incombe direttamente
ai conduttori e agli affittuari, quali beneficiari di diritti personali, indipenden-
temente dal rispetto da parte del locatore dell’obbligo di comunicazione ai
sensi dell’art. 32 LEspr. Nella procedura espropriativa, i locatori non fungo-
no infatti da rappresentanti dei conduttori e degli affittuari né per quanto
concerne l’annuncio delle pretese d’indennizzo, né per quanto concerne
l’esercizio dei diritti di parte (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 7 segg. ad art. 32
LEspr, n. 16 ad art. 23 LEspr; parimenti ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT,
op. cit., n. 1100). La responsabilità in merito alla tempestiva notifica delle
pretese di indennizzo incombe dunque ai soli conduttori e affittuari.
2.2.7 Peraltro, diversamente dall’art. 31 LEspr relativo all’obbligo di notifica
incombente all’espropriante, l’art. 32 LEspr non prevede alcuna conse-
guenza in caso mancato ossequio di tale obbligo da parte del locatore
(cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 7 segg. ad art. 32 LEspr). L’eventuale
violazione dell’obbligo di notifica da parte del locatore non è imputabile
all’espropriante, bensì al solo locatore. Di conseguenza, le eventuali
richieste di risarcimento in rapporto all’esecuzione di un’espropriazione
non notificata loro per tempo dal locatore – segnatamente la rescissione
prematura del contratto di pigione o di affitto, rispettivamente gli
impedimenti all’uso conforme dei locali in questione –, vanno rivolte nei
confronti di quest’ultimo dinanzi alle competenti autorità civili, e non
amministrative (cfr. in particolare, sentenza del TAF A-6969/2011 del
12 aprile 2012 consid. 3.2 in merito all’indennizzo in caso di scioglimento
prematuro di un contratto di locazione). Le conseguenze economiche,
derivanti dal mancato coinvolgimento dei conduttori e degli affittuari nella
procedura di espropriazione in ragione della violazione da parte del
locatore del suo dovere d’informazione ex art. 32 LEspr, esulano infatti dal
potere di apprezzamento del Tribunale amministrativo federale.
2.3
2.3.1 In concreto, i ricorrenti sono destinatari delle tre decisioni impugnate
dinanzi allo scrivente Tribunale e al momento dell’inoltro dei loro tre ricorsi
disponevano altresì di un interesse legittimo al loro annullamento ai sensi
dell’art. 48 cpv. 1 PA, nella misura in cui l’esecuzione dell’anticipata immis-
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
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sione in possesso, implica che gli stessi debbano a sgomberare e a lascia-
re lo stabile ove è ubicato il loro esercizio pubblico (cfr. consid. 2.1.3.1 del
presente giudizio). Se il danno, in quanto perdita ai sensi dell’art. 78 cpv. 1
LEspr, provocato ai ricorrenti a causa dell’ordine di sgombero sembra poi
essere in apparenza dato, lo è un po’ meno dal punto di vista del contratto
di locazione, nella misura in cui lo stesso è stato rescisso dalle parti
interessate (comproprietarie dello stabile) e che – a prescindere dall’espro-
priazione e del conseguente ordine di sgombero pronunciato a favore della
controparte (espropriante) – i ricorrenti erano (e sono tutt’ora) tenuti a
lasciare e sgomberare i locali dello stabile da essi locato, entro il termine
di disdetta, rispettivamente entro il termine che verrà stabilito dalla compe-
tente autorità civile, ove è attualmente pendente la procedura di contesta-
zione della disdetta (cfr. consid. 2.1.3.2 e sub. lett. B del presente giudizio).
In altri termini, l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra il
danno asserito dai ricorrenti e l’espropriazione del fondo è qui dubbia
(cfr. consid. 2.1.3.2 del presente giudizio).
Peraltro, la questione a sapere se di fatto i ricorrenti dispongano o meno
tutt’ora di un interesse attuale al mantenimento del ricorso, tenuto conto
della imminente – se non già eseguita – demolizione dello stabile in
questione e dello sgombero dei locali attuato dai ricorrenti (cfr. scritti
22 dicembre 2015 e 28 aprile 2016 dei ricorrenti), può qui rimanere aperta.
2.3.2 Ciò premesso, occorre ancora verificare se i ricorrenti soddisfano
l’ultimo requisito, ovvero quello di aver partecipato alla procedura d’appro-
vazione dei piani del progetto ferroviario denominato « prolungamento
binario 36 tratta Bellinzona – Giubiasco », avanzando delle pretese di
indennizzo mediante tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 37 LEspr e
dell’art. 18f cpv. 1 Lferr (cfr. consid. 2.2.5 del presente giudizio).
Sennonché, da un esame degli atti dell’incarto – segnatamente della
decisione di approvazione dei piani dell’11 maggio 2015 (cfr. allegato
all’atto n. 1 dell’incarto prodotto dalla CFS) e dalle tre decisioni in questione
una tale opposizione non risulta affatto. Tale presupposto non è neppure
stato esaminato dall’autorità inferiore nelle tre decisioni in questione. Gli
stessi ricorrenti, invitati con ordinanza 15 marzo 2016 dallo scrivente
Tribunale ad esprimersi in merito alla loro legittimazione ricorsuale non
hanno poi apportato elementi di fatto atti a comprovare tale evenienza
(cfr. in particolare, osservazioni 28 aprile 2016 dei ricorrenti).
Orbene, in assenza di una tempestiva opposizione già allo stadio della
procedura d’approvazione dei piani, si deve ritenere che i ricorrenti non
hanno acquisito la qualità di parte alla predetta procedura, perdendo di
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
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fatto il diritto di intervenire dinanzi alla CFS nello stadio successivo, e
meglio, nella procedura relativa all’anticipata immissione in possesso
richiesta dall’espropriante, ovvero le FFS (cfr. considd. 2.1.3.3 e 2.2.5 del
presente giudizio). Le richieste avanzate dinanzi alla CFS dai ricorrenti
anziché essere respinte, andavano pertanto dichiarate irricevibili (cfr. con-
sid. 2.1.4 del presente giudizio).
2.3.3 In tali circostanze, così come già sancito dal Tribunale federale con
sentenza 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015, lo scrivente Tribunale giunge
alla conclusione che i ricorrenti non sono neppure legittimati a ricorrere
avverso le tre decisioni emanate dalla CFS dinanzi ad esso. Il solo fatto
ch’essi siano intervenuti quali « parti interessate » unicamente nella fase
dell’anticipata immissione in possesso dinanzi alla CFS non consente di
riconoscere loro la legittimazione a ricorrere in questa sede come parti
principali giusta l’art. 78 cpv. 1 LEspr, in relazione con l’art. 87 cpv. 2 LEspr
(cfr. citata sentenza del TF, consid. 1.2). In tale evenienza – a prescindere
dall’esame delle censure sollevate dai ricorrenti in merito alla competenza
della CFS e alla legalità dell’estensione dell’espropriazione concordata tra
le FFS (espropriante) e le parti interessate (locatrici, comproprietarie e
espropriate) – i tre ricorsi risultano irricevibili, sicché lo scrivente Tribunale
non può entrare nel merito al riguardo (cfr. consid. 2.1.4 del presente
giudizio).
2.3.4 Che la mancata opposizione sia legata o meno alla violazione da
parte delle locatrici – comproprietarie dello stabile ove è ubicato il
« Y._______ » e qui parti interessate – del loro dovere di informazione ai
sensi dell’art. 32 LEspr, nulla muta a tale conclusione, i ricorrenti essendo
tenuti ex lege a notificare personalmente e tempestivamente le proprie
pretese d’indennizzo dinanzi all’autorità d’approvazione dei piani
(cfr. consid. 2.2.6 del presente giudizio). Gli eventuali danni economici
derivanti dall’esecuzione dell’anticipata immissione in possesso sfuggono
all’esame dello scrivente Tribunale, sicché spetterà semmai ai ricorrenti
rivolgersi alle competenti autorità per eventualmente fare valere le loro
pretese di risarcimento nei confronti delle locatrici, rispettivamente
dell’espropriante (cfr. consid. 2.2.7 del presente giudizio).
2.3.5 In conclusione, visto tutto quanto suesposto, se ai ricorrenti potrebbe
essere loro riconosciuta la qualità ricorsuale dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA, tuttavia ciò non è il caso dal
punto di vista dell’art. 78 cpv. 1 LEspr (lex specialis): non solo i ricorrenti
non hanno partecipato alla procedura d’approvazione dei piani del progetto
ferroviario in oggetto ai sensi dell’art. 37 LEspr e dell’art. 18f cpv. 1 Lferr,
omettendo di presentare una tempestiva opposizione con pretese
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
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d’indennizzo, ma neppure possono validamente avvalersi di un danno (o
di una perdita), lo stesso non essendo da loro minimamente comprovato,
nella misura in cui i ricorrenti erano – e sono tutt’ora – in ogni caso tenuti a
sgomberare i locali dello stabile ubicato sulla particella n. (…) RFD del
Comune di X._______ in ragione della rescissione del contratto di
locazione da parte delle parti interessate, comproprietarie del predetto
fondo (cfr. considd. 2.1.3.2 e 2.3.1, sub lett. B del presente giudizio).
Ne discende che, in mancanza del presupposto processuale della
legittimazione ricorsuale, lo scrivente Tribunale non entra nel merito dei tre
ricorsi presentati dai ricorrenti avverso alle tre decisioni della CFS, che
vanno qui dichiarati irricevibili (cfr. consid. 2.1.4 del presente giudizio).
Ciò sancito, poiché i ricorrenti non hanno partecipato alla procedura
d’approvazione dei piani del progetto ferroviario in oggetto, è qui doveroso
precisare che l’autorità inferiore – in qualità di CFS – non avrebbe poi
dovuto riconoscere ai ricorrenti la qualità di parte e dunque coinvolgerli
nell’ambito della procedura di anticipata immissione in possesso richiesta
dalla controparte, qui parte espropriante (cfr. consid. 2.1.4 del presente
giudizio).
3.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. [tra le tante] sentenza
del TAF A-6674/2014 del 7 dicembre 2015 consid. 9 con i numerosi rinvii).
Giusta l’art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a
carico dell’espropriante. Se le conclusioni dell’espropriato vengono
respinte totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni
caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a 2'000 franchi sono poste a
carico della controparte (qui parte espropriante).
Non ci sono tuttavia motivi di accordare un’indennità a titolo di ripetibili ai
ricorrenti, qui totalmente soccombenti (cfr. sentenze del TF 1E.20/2005 del
16 maggio 2006 consid. 4; 1E.1/2006 del 12 aprile 2006 consid. 11,
1E.16/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 6; [tra le tante] sentenza del TAF
A-6674/2014 del 7 dicembre 2015 consid. 9 con i numerosi rinvii). Si
giustifica per contro la concessione alle parti interessate – qui patrocinate
– di un’indennità a titolo di ripetibili pari a 2'000 franchi. Anche tale importo
è messo a carico della controparte.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015
Pagina 16
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Non si entra nel merito dei tre ricorsi, in quanto irricevibili.
2.
Le spese processuali pari a 2'000 franchi sono poste a carico della
controparte, qui parte espropriante. Tale importo deve essere versato allo
scrivente Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio. Il bollettino di versamento verrà trasmesso alla
controparte mediante invio separato.
3.
Alle parti interessate è riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili pari a
2'000 franchi. Tale importo deve essere loro versato dalla controparte alla
crescita in giudicato del presente giudizio.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– parti interessate (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. Inc. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: