B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-524/2014
Sen t en z a d e l 2 3 g i u gno 2 0 1 5
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jürg Steiger, Kathrin Dietrich,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
entrambi rappresentati dalla SEV,
e patrocinati dall'avv. Dr. Franco Gianoni,
ricorrenti,
contro
Ferrovie federali svizzere FFS,
Servizio giuridico del Gruppo,
Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65 SBB,
autorità inferiore.
Oggetto
Modifica del contratto di lavoro.
A-524/2014
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Fatti:
A.
Nel mese di maggio del 2011, la società anonima di diritto speciale FFS
SA, Risorse umane del Gruppo (di seguito: FFS SA [HR]), ha informato i
propri dipendenti, tra cui anche A.______, B._______ e C._______, in
forma scritta, circa la modifica del loro contratto di lavoro in virtù delle
disposizioni contenute nel nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL FFS
2011). A tale comunicazione sono stati allegati il CCL FFS 2011, il prospetto
"CCL FFS in breve", il prospetto "Nuovo sistema di retribuzione" ed un
foglio informativo "Modo di agire in caso di modifiche contrattuali". I tre
dipendenti sono stati invitati a controfirmare e ritornare lo scritto qualora ne
avessero condiviso il contenuto.
B.
Il 1° luglio 2011 è entrato in vigore il nuovo CCL FFS 2011. Esso prevede
una nuova sistematica di valutazione delle funzioni ed un nuovo sistema
retributivo. Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema retributivo non
comporta la riduzione del salario dei propri dipendenti. Coloro i quali
percepiscono un salario superiore alla fascia salariale attribuita alla loro
funzione secondo i nuovi criteri introdotti con il CCL FFS 2011, ottengono
a tempo indeterminato la garanzia salariale denominata "garanzia 2011" e
la garanzia della metà degli eventuali aumenti generali di salario futuri.
C.
Il 7 settembre 2011, i tre dipendenti – congiuntamente e per il tramite dei
loro rappresentanti – hanno informato la FFS SA (HR) di non essere
d'accordo con l'attribuzione della loro funzione al livello di esigenze D in
base al nuovo sistema previsto dal CCL FFS 2011. In sunto, essi hanno
adotto di svolgere solo turni di "Specialisti manovra plus", attribuito con il
nuovo sistema salariale con il livello di esigenze E. Pertanto la descrizione
della funzione non sarebbe attualizzata e dunque valida. Inoltre, nella
descrizione del posto, non sarebbe menzionato il numero della catena di
funzione.
D.
Con decisioni distinte del 22 maggio 2012, la FFS SA (HR) ha confermato
l'attribuzione dei tre dipendenti al livello di esigenze D, in virtù del nuovo
sistema di valutazione e retribuzione, con effetto dal 1° luglio 2011.
E.
Il 6 giugno 2012, i tre dipendenti hanno inoltrato – separatamente e per il
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tramite dei loro rappresentanti – ricorso interno chiedendo: (i) in via princi-
pale l'annullamento della decisione della FFS SA (HR), con l'invito a
quest'ultima ad attribuirli al livello di esigenze E; (ii) in via subordinata, che
la FFS SA (HR) fosse tenuta a rivedere le modalità di attribuzione del livello
di esigenze.
F.
Con decisioni distinte del 12 e 18 dicembre 2013, la FFS SA, Servizio
giuridico del Gruppo (di seguito: autorità inferiore), ha respinto i predetti
ricorsi confermando, le decisioni della FFS SA (HR).
G.
Con ricorso 30 gennaio 2014, A._______ (di seguito: ricorrente 1),
B.________ (di seguito: ricorrente 2) e C._______ (di seguito: ricorrente 3)
– sempre per il tramite dei loro rappresentanti – hanno impugnato le
predette decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Protestando tasse, spese e ripetibili, essi postulano: (i) in via principale,
l'annullamento delle decisioni del 12 e 18 dicembre 2013 dell'autorità
inferiore nonché delle decisioni 22 maggio 2012 della FFS SA (HR), con la
conseguente attribuzione del loro posto al livello di esigenze E; (ii) in via
subordinata, sempre l'annullamento delle predette decisioni e il rinvio degli
atti alla FFS SA (HR) affinché, rivalutati i livelli di esigenze, statuisca di
nuovo. In sunto essi, lamentando la violazione del loro diritto di essere
sentiti, ritengono l'attribuzione della loro funzione al livello di esigenze D
(anziché E) del tutto arbitraria ed errata, nonché lesiva del principio
dell'uguaglianza di trattamento.
H.
Con sentenza parziale 20 febbraio 2014, lo scrivente Tribunale ha
constatato l'inammissibilità del ricorso del ricorrente 3, in ragione della sua
tardività. Nel contempo, esso ha precisato che la procedura continuava per
il ricorrente 1 e il ricorrente 2.
I.
Con risposta 12 marzo 2015, l'autorità inferiore ha postulato il rigetto
integrale del ricorso del ricorrente 1 e del ricorrente 2.
J.
Con osservazioni finali del 26 maggio 2015, il ricorrente 1 e il ricorrente 2
si sono essenzialmente riconfermati nel proprio gravame.
A-524/2014
Pagina 4
K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura
dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti
(art. 37 LTAF). In concreto, gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai
sensi dell'art. 5 PA, emesse su ricorso dalla società anonima di diritto
speciale FFS SA, Servizio giuridico del Gruppo, che è un'azienda della
Confederazione ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF. Il gravame dei ricorrenti
risulta pertanto di competenza dello scrivente Tribunale.
1.2 Oltre all'annullamento della decisione su ricorso del 12 dicembre 2013
dell'autorità inferiore, il ricorrente 1 e il ricorrente 2 postulano altresì
l'annullamento della decisione del 22 maggio 2012 della FFS SA (HR).
Visto l'effetto devolutivo della procedura di ricorso, la decisone su ricorso
del 12 dicembre 2013 ha sostituito la prima del 22 maggio 2012; di
conseguenza, la conclusione tendente all'annullamento di predetta
decisione (quella del 22 maggio 2012) è irricevibile nonché inutile, in
quanto il presente gravame, materialmente, è altresì diretto contro la prima
decisione (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4;129 II 438 consid. 1; [tra le molte]
sentenze del TAF A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 1.3; A-
817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 1.4; A-3624/2012 del 7 maggio 2013
consid. 1.4 con rinvii).
1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente 1 nonché del
ricorrente 2, essendo gli stessi destinatari delle due decisioni impugnate e
avendo un interesse a che le stesse vengano qui annullate (art. 48 PA). Il
loro ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (art. 52 PA).
1.4 Fatta eccezione per quanto indicato al consid. 1.2 che precede, il loro
ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
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Pagina 5
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'ina-
deguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013,
n. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6a ed. 2010, n. 1758 segg.).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a éd. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure
("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure
che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla
constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza
sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II
139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in
particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio
interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove
necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria
richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare
le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3 Nell'ambito dell'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone lo
scrivente Tribunale, si deve comunque considerare ch'egli lo eserciterà con
prudenza qualora si debba giudicare di questioni per le quali l'autorità di
prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere
d'apprezzamento. Tale è il caso, per quanto concerne l'esame del criterio
dell'adeguatezza in rapporto alla valutazione delle prestazioni di un
impiegato, del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e impiegato, della
responsabilità di assicurare una corretta esecuzione dei compiti di un'unità
A-524/2014
Pagina 6
amministrativa, nonché della classificazione delle funzioni
("Stelleneinreihung"). In caso di dubbio, esso non si scosta dalla posizione
assunta dall'autorità inferiore rispettivamente non sostituisce il proprio
apprezzamento a quello di quest'ultima (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF
A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.3; A-2878/2013 del
21 novembre 2013 consid. 2.1 con rinvii). Per quanto concerne la
classificazione delle funzioni in rapporto a delle misure effettive di
riorganizzazione, lo stesso si limita a verificare se dette misure si basano
su delle serie considerazioni nonché che le stesse non costituiscano invero
un mero pretesto per influire su di un determinato rapporto di lavoro. La
valutazione della classificazione delle funzioni deve limitarsi in via generale
– e dunque, non solo in caso di misure di riorganizzazione – alla
sussistenza di serie considerazioni. Non è compito dello scrivente
Tribunale, quale istanza qualificata, di intervenire ulteriormente al riguardo
(cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2014
consid. 2.3; A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 2.1 con rinvii;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.160).
3.
Prima di entrare nel merito del gravame, è opportuno stabilire il diritto
applicabile (cfr. consid. 3.1 che segue), esaminando nel contempo d'ufficio
la validità dell'effetto retroattivo al 1° luglio 2011 dei contratti di lavoro
decretato con decisioni 22 maggio 2012 e confermato nelle decisioni
impugnate (cfr. consid. 3.2 che segue).
3.1
3.1.1 Nel valutare il diritto qui applicabile, vale il principio secondo cui sono
determinanti le norme giuridiche valide al momento della realizzazione
della fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN,
Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013,
n. 169; MAX IMBODEN/RÉNÉ A. RHINOW, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, vol. I: Allgemeiner Teil, 6a ed. 1986, no. 15,
pag. 95). Secondo la giurisprudenza forgiata dall'Alta corte, la legalità di un
atto amministrativo dev'essere giudicata, di regola, in base al diritto vigente
al momento dell'emanazione dello stesso (cfr. DTF 130 V 329 consid. 2.3;
125 II 591 consid. 5e/aa). Questo principio si basa principalmente sul
concetto secondo il quale l'istituto del ricorso di diritto amministrativo tende
in primo luogo al controllo della legalità della decisione querelata, motivo
per cui eventuali modifiche delle disposizioni pertinenti intervenute durante
la procedura di ricorso sono da considerarsi irrilevanti (cfr. MARCO BORGHI,
Il diritto amministrativo intertemporale, in: Revue de droit suisse [RDS] /
Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487). Il fatto di
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Pagina 7
applicare la regolamentazione in vigore al momento della pronuncia della
prima decisione corrisponde del resto ad un principio generale del diritto
pubblico (cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 325 segg.; sentenze
del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 4.4.1; A-2878/2013 del
21 novembre 2013 consid. 1.2).
3.1.2 La presente procedura ha per oggetto la modifica del contratto di
lavoro di due dipendenti delle FFS, i quali postulano che siano riviste le
modalità di attribuzione del livello di esigenze delle loro rispettive funzioni
introdotte con il nuovo CCL FFS 2011 entrato in vigore il 1° luglio 2011
(cfr. art. 210 cpv. 2 CCL FFS 2011), così come sancito nelle due decisioni
22 maggio 2012. Secondo l'art. 2 della legge del 24 marzo 2000 sul
personale federale (LPers, RS 172.220.1) e l'art. 15 della legge federale
del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS, RS 742.31) i
rapporti di lavoro degli impiegati delle FFS sottostanno alla LPers.
Conformemente all'art. 38 LPers e all'art. 15 cpv. 2 LFFS, le FFS hanno
negoziato un contratto collettivo di lavoro (CCL FFS) con le associazioni
del personale, applicabile per principio a tutto il loro personale (art. 38
cpv. 2 LPers). Secondo l'art. 6 cpv. 3 LPers i contratti collettivi di lavoro
regolano nei dettagli il rapporto di lavoro; qualora vi fossero delle
contraddizioni tra il CCL FFS 2011 e la legge, si applicano le disposizioni
più favorevoli all'impiegato. Ciò indicato, è qui doveroso precisare che il
1° luglio 2013 è entrata in vigore una revisione sostanziale della LPers (RU
2013 1493; FF 2011 5959). La modifica dei rapporti di lavoro essendo
intervenuta prima di detta revisione, i due presenti gravami rimangono
dunque sottoposti alla LPers nella sua versione in vigore sino al 31 giugno
2013.
3.2
3.2.1 In linea di principio l'effetto retroattivo delle leggi è inammissibile
siccome in contraddizione col principio secondo cui le persone devono
conoscere in anticipo quale diritto sarà loro applicato. Gli atti compiuti prima
dell'entrata in vigore del nuovo diritto, i cui effetti sono completamente
terminati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, devono perciò
rimanere disciplinati, come regola generale, dalle disposizioni anteriori. La
retroattività delle leggi, collegata ai principi di prevedibilità della certezza
del diritto non può però essere totalmente esclusa. Dottrina e
giurisprudenza la ammettono quando cumulativamente sono adempiute le
seguenti condizioni: (i) la retroattività è espressamente sancita o
chiaramente voluta dal legislatore; (ii) è ragionevolmente limitata nel
tempo; (iii) è giustificata da motivi pertinenti d'interesse pubblico; (iv) non
comporta disparità di trattamento inammissibili, ad esempio a detrimento
A-524/2014
Pagina 8
di coloro che, in base alla disciplina giuridica vigente, abbiano preso
disposizioni irrevocabili; (v) non porta pregiudizio ai diritti acquisiti
riconosciuti dallo Stato, con esclusione di quelli derivanti da contratti tra
privati (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002,
n. 271 – 276; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
n. 417 – 421 con rinvii; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 178 con rinvii; sentenza
del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 4.2.1).
3.2.2 Le modifiche contrattuali – annunciate con lettere 30 maggio e
28 giugno 2011 – decretate nelle due decisioni 22 maggio 2012 si
applicano con effetto retroattivo a partire dal 1° luglio 2011, data alla quale
è entrato in vigore il nuovo CCL FFS 2011 (cfr. art. 210 cpv. 2 CCL FFS
2011). Orbene, tale applicazione retroattiva è espressamente voluta
dall'art. 113 cpv. 1 CCL FFS 2011 che prevede il trasferimento nel nuovo
sistema di tutti i rapporti di lavoro a partire dal 1° luglio 2011.
Conformemente all'art. 113 cpv. 2 CCL FFS 2011, è stato altresì garantito
il salario attuale – nella misura in cui il salario dovesse superare il valore
massimo dello spettro salariale corrispondente – con la cosiddetta
"garanzia 2011". Tutti i dipendenti sono stati trattati al medesimo modo. In
tali circostanze, non comportando di fatto alcuna conseguenza immediata
per i dipendenti, tant'è che gli stessi non sono lesi nei propri diritti, nulla si
oppone a siffatta applicazione retroattiva, peraltro limitata nel tempo. Come
tale, la stessa va qui annoverata dallo scrivente Tribunale (cf. sentenza del
TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 4.2.2).
4.
Il ricorrente 1 e il ricorrente 2 lamentano innanzitutto una violazione del loro
diritto di essere sentiti, poiché la motivazione contenuta nelle due decisioni
impugnate sarebbe troppo generica e insufficiente, segnatamente in
quanto non preciserebbe in maniera chiara su quali strumenti sarebbero
fondate le valutazioni delle funzioni da essi esercitate.
4.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr.
DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale
doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di
ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; DTF 124 I 49 consid. 1).
Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'interessato il
diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi
confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi
A-524/2014
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di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione,
di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative
risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione
(cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del
19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-
7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii).
4.2 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua
decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è
ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il
destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso,
impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 con-
sid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima
sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul
giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su
tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può
limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF
130 II 530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; [tra le
molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con
rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Peraltro, la motivazione non deve
necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi
in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell'interes-
sato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un'altra autorità
sempre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c;
113 II 204 consid. 2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del
6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii), basta che il destinatario sia in grado
di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L'ampiezza della
motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va
determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie
e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi
sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può
anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi
essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr.
SCOLARI, op. cit., n. 531 e 535 con rinvii).
4.3 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti
in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un
successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della
giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore
(cfr. sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133
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Pagina 10
I 201 consid. 2.2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del
6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii).
4.4 In concreto, nella decisione impugnata l'autorità inferiore spiega l'iter
processuale che ha portato alla modifica dei contratti dei ricorrenti nonché
i tratti essenziali del nuovo sistema di valutazione, segnatamente i criteri e
gli strumenti in base ai quali viene determinata l'attribuzione di una funzione
ad un certo livello di esigenze (presa in considerazione del livello di
esigenze concernente il volume di lavoro maggiore). Essa si è chinata sulla
procedura di attribuzione delle funzioni seguita dalla FFS SA (HR),
ritenendola come documentata in maniera completa, comprensibile e
corretta. In particolare, essa ha sottolineato come i due ricorrenti siano stati
messi al corrente delle modifiche contrattuali e della nuova classificazione
delle loro funzioni, sia prima che dopo l'emanazione delle due decisioni
22 maggio 2012 della FFS SA (HR). L'autorità inferiore ha altresì tenuto
conto della presa di posizione del 12 luglio 2013 della FFS SA (HR), nella
quale sono esposti i criteri di distinzione tra il livello di esigenze D e E,
nonché i motivi per cui i ricorrenti sono stati attribuiti al livello di esigenze D
(cfr. atti n. 10 e 21.1 dell'autorità inferiore). L'autorità inferiore ha altresì
consultato le risorse umane per sincerarsi dei motivi per cui i ricorrenti, in
qualità di "specialisti della manovra", effettuano i medesimi turni di lavoro
degli "specialisti della manovra plus" e in che misura (cfr. atti n. 12 e 26
dell'autorità inferiore). Essa ha dunque verificato in che misura i ricorrenti
esercitano effettivamente anche delle funzioni rientranti nel livello di
esigenze E. La stessa ha poi illustrato i motivi per cui i ricorrenti sono stati
attribuiti al livello di esigenze D anziché E, in rapporto ai compiti da essi
concretamente esercitati. In tali circostanze, la motivazione delle due
decisioni impugnate appare come sufficiente, sicché non è ravvisabile
alcuna violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Tale censura va
dunque respinta.
5.
Il ricorrente 1 e il ricorrente 2 censurano poi la violazione dell'art. 15 LPers
nonché l'applicazione in maniera arbitraria dei principi alla base della
classificazione delle funzioni da parte dell'autorità inferiore, come pure una
violazione dell'uguaglianza di trattamento. La descrizione del loro posto
sarebbe manifestamente errata, in quanto non terrebbe conto dei compiti
da loro realmente svolti, sicché la loro funzione rientrerebbe nel livello di
esigenze E anziché nel livello di esigenze D.
A sostegno di detta tesi, i ricorrenti indicano che se è vero che la funzione
specialista della manovra plus (livello E) contiene compiti supplementari e
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Pagina 11
più complessi, è altrettanto provato che in realtà essi – in qualità di
specialisti della manovra – svolgono questi compiti che però manche-
rebbero nella descrizione del loro posto di lavoro (ossia: direzione dei turni
di manovra, delega di compiti a collaboratori, disposizione all'interno del
gruppo di manovra, come pure Dispo ZV, direzione operativa dei
macchinisti di manovra all'interno del team di manovra, prenotazioni di
singolo posti e di gruppo e eventuali servizi di pulizia, come parte integrante
dei turni di manovra). Che l'attività da loro svolta sia quello del livello di
esigenze E sarebbe altresì confermato dal piano di rotazione delle
manovre a X._______, dal quale risulterebbe ch'essi svolgono turni di
Spman e che dunque svolgono la funzione sia di specialista di manovra,
sia quella di specialista di manovra plus senza alcuna restrizione. A ciò si
aggiungerebbe il fatto ch'essi, quali specialisti alla manovra, avrebbero
avuto la medesima formazione degli specialisti di manovra plus. Pertanto,
essi avrebbero tutte le competenze per svolgere queste mansioni, come
sarebbe dimostrato dallo svolgimento dei turni Spman (cfr. doc. 1 allegato
al ricorso). Vi sarebbe poi una violazione del principio dell'uguaglianza di
trattamento in quanto, benché essi svolgano turni di Spman, gli stessi
riceverebbero un trattamento inferiore per rapporto agli specialisti di
manovra plus, non giustificato da alcun motivo oggettivo, violando in tal
modo i requisiti fondamentali di un sistema degli stipendi (equità rispetto
alle esigenze, alla giustizia sociale e alle prestazioni).
5.1 Prima di statuire sulle censure sollevate dai ricorrenti, è qui opportuno
richiamare i principi applicabili alla presente fattispecie, nonché il sistema
di classificazione delle funzioni in seno alle FFS.
5.1.1 Il divieto dell'arbitrio è ancorato all'art. 9 Cost. Secondo la giurispru-
denza, una decisione è arbitraria quando contraddice in modo palese la
situazione di fatto, quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro e incontestato, non sia sorretta da ragioni serie e obiettive,
non abbia né senso né scopo, violi in modo evidente una norma o un
principio giuridico incontestato o contrasti in modo intollerabile il sentimento
di giustizia e di equità. Non vi è arbitrio per il solo fatto che un'altra
soluzione potrebbe pure essere immaginabile, e sembrare persino
migliore. L'annullamento di un giudizio si giustifica tuttavia solo quando
esso è arbitrario nel suo risultato e non unicamente nella motivazione
(cfr. sentenze del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 5.2.2; A-
2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 5.2 con rinvii). Quanto precede,
vale analogamente per quanto attiene alla procedura anteriore alla sua
emanazione.
A-524/2014
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5.1.2 Il principio dell'uguaglianza di trattamento è ancorato all'art. 8 cpv. 1
Cost. Una decisione – o un atto legislativo – viola il principio dell'ugua-
glianza di trattamento quando stabilisce delle distinzioni giuridiche che non
sono giustificate da alcun motivo ragionevole in considerazione della
situazione di fatto da regolamentare o nel caso in cui omette di fare delle
distinzioni che si impongono tenuto conto delle circostanze. In altre parole,
c'è una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento quando ciò
che è simile non è trattato in maniera identica e ciò che diverso non è
trattato in maniera differente. Occorre che il trattamento differente – o simile
– ingiustificato sia in relazione con una situazione di fatto importante
(cfr. sentenze del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 5.3.2; A-
2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 5.1 con rinvii).
5.1.3 Per quanto concerne i dipendenti delle FFS, il sistema di classifica-
zione delle funzioni è regolato come segue.
5.1.3.1 Giusta l'art. 15 cpv. 1 LPers, lo stipendio dipende dalla funzione,
dall'esperienza e dalla prestazione. Secondo i principi indicati al punto 2
del regolamento del 6 marzo 2007 delle FFS denominato "K 140.1" (di
seguito: regolamento K 140.1), ogni funzione viene attribuita, con l'ausilio
di determinati strumenti a una catena di funzioni e, all'interno dei questa e
sulla base dei compiti e delle esigenze, al rispettivo livello di esigenze (LE).
I requisiti necessari sono definiti attraverso 15 livelli di esigenze indicati con
lettere dell'alfabeto da A a O. L'attribuzione delle funzioni costituisce la
base per la realizzazione di una retribuzione conforme ai requisiti e alle
prestazioni in tutte le unità organizzative FFS. Con l'attribuzione di una
funzione si stabilisce il suo profilo dei requisiti. Il profilo dei requisiti
rappresenta la base per i quattro componenti centrali della gestione della
persona, ossia l'acquisizione la retribuzione, la valutazione e lo sviluppo
del personale. La base per la classificazione di una funzione è data dalla
descrizione del posto (cfr. sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio
2014 consid. 5.3.2). Come tale, la descrizione della funzione serve a
definire lo spettro salariale corrispondente ad un determinato livello di
esigenze, nonché a precisare quali competenze sono necessarie per
esercitare una determinata funzione (cfr. art. 92 cifra 2 CCL FFS 2011).
Essa viene elaborata tenendo conto dei fabbisogni globali del servizio o
dell'impresa interessata. Il modo in cui viene poi svolta concretamente
l'attività dal dipendente viene valutato nell'ambito della valutazione
personale, criterio su cui si fonda altresì l'evoluzione del salario, nonché
l'eventuale attribuzione di indennità di funzione o di premi di prestazione
(cfr. in particolare art. 94 cifra 3 e art. 107 CCL FFS 2011; art. 15 cpv. 1
LPers; art. 46 e 49 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 [OPers, RS
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172.220.111.3], nella sua versione in vigore fino al 31 giugno 2013 [RU
2012 4483]).
5.1.3.2 Il punto 4.2.1 del regolamento K 140.1 disciplina i casi in cui una
posizione abbraccia due ambiti di attività nettamente differenti. In un caso
simile, secondo il predetto regolamento, occorre dapprima attribuire
separatamente i due ambiti di attività. Se dalle due classificazioni risulta lo
stesso livello di esigenze, la posizione viene classificata nell'ambito di
attività (catena di funzioni) con il volume di lavoro maggiore. Se risulta una
differenza di un livello, l'attribuzione avviene nella funzione e nel livello di
esigenze per la parte di posto con il volume maggiore.
Ne discende che è il quadro d'insieme di tutti i requisiti e delle competenze
ad essere determinante per la valutazione della funzione.
5.1.3.3 Ai sensi del punto 2.4 del regolamento K 140.1, spetta al superiore
descrivere in modo rispondente alla realtà le finalità di una funzione con i
rispettivi compiti, competenze e responsabilità. Il superiore deve adattare
la descrizione del posto se subentrano modifiche sostanziali. Ciò indicato,
nella misura in cui l'entrata in vigore del nuovo CCL FFS 2011 non ha
interessato unicamente i dipendenti del Ticino, bensì di tutta la Svizzera, lo
scrivente Tribunale ha già avuto modo di precisare che non può tuttavia
venire ragionevolmente preteso che il superiore diretto di ogni impiegato in
qualsiasi località della Svizzera debba redigere una descrizione del posto
individualizzata per ogni singola posizione. In effetti, nell'ottica del rispetto
della parità di trattamento, appare logica e corretta la concezione di
descrizioni di posti di lavoro "standardizzati" o "modello" con l'indicazione
dei compiti principali, per ogni tipo di funzione aventi medesimo contenuto,
così come avvenuto in concreto. Il nuovo sistema salariale e di valutazione
instaurato a seguito del CCL FFS 2011 ha proprio la prerogativa di essere
un sistema unitario, applicabile a tutta la Svizzera. Il quadro fissato dai
contratti individuali non impedisce poi ai dirigenti team di fissare in un
secondo tempo ai propri dipendenti degli obiettivi o dei compiti
personalizzati, in rapporto alla loro funzione (cfr. sentenza del TAF A-
1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 5.1.2).
5.1.3.4 Giusta l'art. 90 CCL FFS 2011, il salario è conforme alle esigenze
della funzione, all'esperienza di cui si può trarre profitto e alle prestazioni
fornite. Secondo l'art. 91 CCL FFS 2011, ogni funzione è attribuita a un
livello di esigenze in base a un sistema sommario. Il livello di esigenze è
stabilito sulla base di una procedura di valutazione analitica congiun-
tamente riconosciuta tra i partner contrattuali. Secondo l'art. 92 CCL FFS
A-524/2014
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2011, per ciascun livello di esigenze, uno spettro salariale definisce il
corrispondente valore di base e quello massimo per i salari. Il salario deve
situarsi all'interno dello spettro salariale corrispondente (cfr. sentenza del
TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 5.3.2).
5.1.3.5 In virtù dell'art. 113 cpv. 1 CCL FFS 2011, tutti i rapporti d'impiego
vanno trasferiti nel nuovo sistema il 1° luglio 2011. Il salario del 30 giugno
2011 e le eventuali garanzie dell'indennità di residenza devono essere
integrati in un unico importo e trasferiti come salario. Qualora il salario
trasferito superi il valore massimo dello spettro salariale corrispondente,
per la parte eccedente sussiste una "garanzia 2011" (cfr. sentenza del TAF
A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 5.3.2).
5.2 Ciò premesso, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue in merito
all'attribuzione dei due ricorrenti al livello di esigenze D anziché E.
5.2.1 In concreto, i ricorrenti sono stati attribuiti al livello di esigenze D, in
qualità di "specialisti della manovra". Gli accertamenti esperiti dall'autorità
inferiore dimostrano che la stessa ha valutato attentamente le funzioni
esercitate dai due ricorrenti, consultando anche le risorse umane del
Canton Ticino (cfr. atti n. 12 e 26 dell'autorità inferiore). Da un esame degli
atti risulta in particolare che – come giustamente asserito dai ricorrenti e
ammesso dall'autorità inferiore – gli stessi esercitano effettivamente dei
compiti supplementari rientranti nel livello di esigenze E proprie agli
specialisti della manovra plus. Tuttavia, il volume di lavoro maggiore a
carico dei ricorrenti corrisponde al livello di esigenze D, ragione per cui
conformemente al punto 4.2.1 del regolamento K 140.1, gli stessi sono stati
attribuiti al predetto livello di esigenze (cfr. consid. 5.1.3.2 del presente
giudizio).
Più in dettaglio, l'autorità inferiore ha precisato che la funzione "specialista
della manovra plus" (livello di esigenze E), contiene compiti supplementari
e più complessi, rispetto a quelli esercitati nella funzione "specialista della
manovra" (livello di esigenze D). Tra i compiti elencati dai ricorrenti, alcuni
sono già compresi nella descrizione del posto corrispondente alla funzione
a loro attribuita, altri invece vengono eseguiti da uno specialista della
manovra assegnato al livello di esigenze D solo in una percentuale
massima pari al 20%. Uno specialista della manovra plus garantisce invece
l'esecuzione di questi compiti in una percentuale superiore al 50%
(cfr. decisione impugnata, pag. 8 seg.) Riguardo ai turni di lavoro, l'autorità
inferiore ha accertato che i due ricorrenti "[…] svolgono la maggior parte
dei turni di lavoro quali Specialisti della manovra (Kette: 1001; AN D). Circa
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1/3-2/5 (un terzo – due quinti) dei turni sono invece impiegati quali
specialisti della pulizia plus (Kette 1002; AN E) […]" (cfr. e-mail del 12 aprile
2012 allegata all'atto n. 26 dell'autorità inferiore). Ciò indicato, va tenuto
altresì tenuto conto del fatto che i ricorrenti nel loro gravame non
dimostrano in alcun modo in che misura essi eserciterebbero le funzioni
proprie ad uno specialista della manovra plus con il livello di esigenze E,
né che il volume di lavoro quantificato dall'autorità inferiore per detto livello
di esigenze – così come appena esposto – sia errato.
Visto quanto precede, si deve ritenere che è a giusta ragione che l'autorità
inferiore, tenendo conto delle attività con il volume di lavoro maggiore
rientrante nel livello di esigenze D ("specialista della manovra"), è giunto
alla conclusione che i ricorrenti, pur esercitando alcune funzioni rientranti
nel livello di esigenze E ("specialista della manovra plus"), andavano
attribuiti al livello di esigenze D (cfr. decisione impugnata, pag. 8 seg.). In
tali circostanze, il fatto che il descrittivo generico del posto n. 1341079
"specialista della manovra" accluso alla decisione 12 maggio 2012 della
FFS SA (HR) non contenga le funzioni supplementari (livello di esigenze E)
esercitate dai due ricorrenti è ininfluente, gli stessi dovendo in ogni caso
essere attribuiti al livello di esigenze D (cfr. atti n. 16 e 28 dell'autorità
inferiore). Tale modo di procedere, che trova fondamento nel sistema
stesso di classificazione delle funzioni, non appare infatti arbitrario e
neppure contrario all'art. 15 LPers, al regolamento K 140.1 o al CCL FFS
2011 (cfr. consid. 5.1.1 e 5.1.3 del presente giudizio).
5.2.2 Non è poi ravvisabile alcuna violazione del principio dell'uguaglianza
nei confronti dei ricorrenti, dal momento che tutti i dipendenti esercitanti le
loro medesime funzioni in egual misura, sono stati attribuiti al livello di
esigenze D (cfr. consid. 5.1.2 del presente giudizio). Nulla agli atti lascia
infatti pensare che i ricorrenti sarebbero stati trattati diversamente rispetto
a terzi. Che uno specialista della manovra plus venga trattato diversamente
da uno specialista della manovra appare poi giustificato, considerate le
diverse funzioni da loro esercitate e i volumi di lavoro differenti (cfr. in
particolare: descrizione del posto n. 1341080 "specialista della manovra
plus", atto n. 11 dell'autorità inferiore; descrizione del posto n. 1341079
"specialista della manovra" allegata agli atti n. 16 e 28 dell'autorità
inferiore). Che i ricorrenti, in qualità di specialisti della manovra, abbiano
assolto o meno la medesima formazione degli specialisti della manovra
plus, è poi ininfluente.
In particolare, il semplice fatto di eseguire i medesimi turni di lavoro degli
specialisti di manovra plus, di per sé non implica per forza di cosa una
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disparità di trattamento dal punto di vista salariale o del livello di esigenze.
In proposito, l'autorità inferiore ha avuto modo di spiegare che i compiti
supplementari di "specialisti della manovra plus" assunti dai ricorrenti non
rientrano nei loro compiti principali. Per quanto attiene ai turni di lavoro,
l'autorità inferiore ha spiegato che i ricorrenti svolgono effettivamente nel
loro servizio manovra dei turni di lavoro Spman a causa della necessità di
rispettare le condizioni relative ai tempi di passaggio tra un turno e l'altro
stabilite dalla legge sul lavoro. Non essendo possibile una rotazione basata
sulla mera funzione permettente il rispetto di tale normativa, tutto il
personale del servizio di manovra forma perciò una rotazione di servizio. I
ricorrenti svolgerebbero al massimo 2/5 dei turni annuali nel livello di
esigenze E, ciò che giustificherebbe la loro attribuzione al livello di
esigenze D (cfr. osservazioni del 12 marzo 2015; e-mail del 10 giugno 2015
allegata all'atto n. 26 dell'autorità inferiore). Tale spiegazione appare
plausibile e non è per nulla lesiva del principio della parità di trattamento.
Non va infatti dimenticato, che è la situazione globale dei ricorrenti –
segnatamente la presa in considerazione delle attività con il volume di
lavoro maggiore – ad aver determinato la loro attribuzione al livello di
esigenze D.
5.2.3 Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale – non ravvisando alcun
valido motivo per discostarsi dall'apprezzamento dell'autorità inferiore – è
di avviso che è a giusta ragione che il ricorrente 1 e il ricorrente 2 sono stati
classificati nel livello di esigenze D, anziché E.
6.
Con scritto 26 maggio 2015, i ricorrenti – sempre contestando l'attribuzione
della loro funzione al livello di esigenze D anziché E – indicano infine che
il medesimo problema di attribuzione al livello di esigenze si sarebbe posto
con la stazione merci di Y._______. Sottolineando che, in quel caso, il
problema sarebbe stato risolto mediante il versamento di un premio, essi
chiedono che l'autorità inferiore si determini al riguardo.
In proposito, lo scrivente Tribunale non può fare a meno di ricordare che
l'oggetto del presente litigio è circoscritto alla "valutazione della funzione"
esercitata dai ricorrenti, con la conseguente attribuzione al livello di
esigenze D. L'attribuzione di premi, rientrando invece nelle prerogative del
datore di lavoro nell'ambito specifico della "valutazione personale" dei
dipendenti, esula dal presente litigio ed è pertanto irricevibile
(cfr. consid. 5.1.3.1 del presente giudizio). Peraltro, quand'anche lo
scrivente Tribunale dovesse consultare l'autorità inferiore – così come
auspicato dai ricorrenti –, lo stesso non sarebbe comunque abilitato a
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Pagina 17
statuire sull'attribuzione o meno di un premio ai ricorrenti, tenuto conto che
la valutazione personale compete esclusivamente al datore di lavoro, come
pure del potere di apprezzamento ridotto di cui lo scrivente Tribunale
dispone in tale ambito (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio).
7.
In definitiva, alla luce quanto suesposto, le due decisioni impugnate non
sono contrarie al diritto applicabile, non possono inoltre essere considerate
frutto di una violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti, né
tantomeno dei principi dell'uguaglianza di trattamento o del divieto
dell'arbitrio. Il gravame del ricorrente 1 e del ricorrente 2 va pertanto qui
respinto, per quanto ricevibile (cfr. consid. 6 del presente giudizio), con
conferma delle relative decisioni impugnate.
8.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, rispettivamente dell'art. 7 cpv. 3 del rego-
lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), non
vengono prelevate spese processuali né assegnate ripetibili.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese processuali, né assegnate ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario)
– autorità inferiore (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale a condizione che concernano controversie di carattere patrimo-
niale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 15'000.– rispettivamente – se
ciò non è il caso – nelle quali si ponga una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF). Se non si tratta di una
contestazione a carattere pecuniario, il ricorso è ricevibile soltanto nella
misura in cui concerna la parità dei sessi (art. 83 lett. g LTF). Se il ricorso
in materia di diritto pubblico è ammissibile, esso deve essere interposto,
nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione contestata,
presso il Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: