Corte I
A-5272/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Pascal Mollard, André Moser,
Cancelliere Manuel Borla
X._______ Inc., ...
patrocinata ...
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Imposizione degli autoveicoli.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-5272/2007
Fatti:
A.
Il 21 gennaio 2006 la Y._______ Company (in seguito Y.______),
società del ..., ha acquistato ad un'asta che ha avuto luogo a ... in ...,
un'autovettura "1967 Ferrari 212 E Montagna" (in seguito Ferrari) per
l'importo di fr. 1'500'000.-. La Y._______ ha inoltre pagato usd
45'858.-, quale dazio doganale alla dogana americana per
l'importazione del veicolo, e usd 150'000.- quale commissione alla
società organizzatrice dell'asta.
B.
In data 4 aprile 2006 la X._______ Inc. (in seguito X._______), società
con sede in ..., ha acquistato dalla Y._______ la Ferrari al prezzo di
usd 1'500'000.-.
C.
Il 25 aprile 2006 la W._______ AG, per conto della X._______, ha
importato l'autovettura in Svizzera, dichiarando tale importazione
presso l'Ufficio doganale di Zurigo-Aeroporto (in seguito Ufficio
doganale); quest'ultimo, dopo controllo materiale, ha constatato
quanto segue:
- Merce: Ferrari 212 E
- Voce di tariffa: 8703.2310
- Peso effettivo: 470
- Peso lordo: 500
- Valore: 2'189'002
- Aliquota: 12.00
D.
Con decisione d'imposizione del 26 aprile 2006 l'Ufficio doganale ha
tassato la Ferrari segnatamente con un'imposta sugli autoveicoli per
un importo pari a fr. 87'563.30. Tale cifra è stata calcolata su un
importo di fr. 2'189'082.-, ovvero al cambio fr/usd di 1,29 sulla somma
di usd 1'695'858.-. Quest'ultima comprensiva anche del dazio
doganale d'importazione e della commissione d'asta.
E.
In data 12 giugno 2006 la X._______ ha impugnato tale decisione con
ricorso alla Direzione di circondario di Sciaffusa (in seguito DCD) e ha
postulato l'annullamento della decisione del 26 aprile 2006, rilevando
Pagina 2
A-5272/2007
come a suo dire la Ferrari in esame fosse un'opera d'arte e non
un'autovettura destinata al trasporto di persone o merci, e
concludendo per la non applicazione della Legge federale del 21
giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.51).
A sostegno della propria tesi la X._______ ha sostenuto che la vettura
in questione non ha mai circolato su strada pubblica, essendo un
prototipo usato unicamente per le gare, rispettivamente come la
stessa fosse ormai un pezzo di storia delle gare di automobili grazie al
pilota svizzero Peter Schetty che nel 1969, con il medesimo modello,
si aggiudicò il campionato europeo della montagna.
F.
Con comunicazione del 15 febbraio 2007 la DCD ha parzialmente
modificato la decisione dell'Ufficio doganale, riconoscendo che era
stato erroneamente calcolato quale controprestazione il dazio
d'importazione di usd 45'858.-.
La DCD ha rilevato parimenti che le auto da corsa rientrano nella
definizione di "autoveicoli destinati al trasporto di persone", e in
assenza di un'esenzione, ha reputato che la Ferrari sia stata
sdoganata correttamente secondo la voce di tariffa 8703.2310. Essa
ha concluso indicando che una sua immatricolazione o meno in
Svizzera non influisca alcunché sulla classificazione tariffale e dunque
neanche sull'obbligo di pagare l'imposta sugli autoveicoli.
G.
Con lettera del 5 marzo 2007 la qui ricorrente ha mantenuto il proprio
ricorso chiedendo una decisione formale da parte della DCD.
Quest'ultima, con decisione del 9 luglio 2007, ha quindi respinto il
ricorso, riprendendo le argomentazioni fatte valere con comunicazione
del 15 febbraio 2007.
H.
Il 6 agosto 2007 la qui ricorrente ha impugnato la decisione con
ricorso al Tribunale amministrativo federale.
In sostanza, essa ritiene che gli estremi per procedere con
un'imposizione della Ferrari non siano dati e contesta dunque il
prelevamento dell'imposta sugli autoveicoli. A sostegno della propria
tesi la ricorrente osserva nuovamente che l'autoveicolo, come oggetto
da collezione, non sia immatricolabile, e dunque a tenore della
legislazione svizzera non possa nemmeno essere messo in
circolazione; da ciò desume che la Ferrari non è quindi atta al
Pagina 3
A-5272/2007
trasporto di persone, né al trasporto di merci, concludendo quindi al
non assoggettamento alla LIAut e a fortiori nemmeno all'imposta sugli
autoveicoli.
A suo avviso, taluni aspetti non sarebbero stati correttamente
analizzati dalla DCD e costituirebbero validi motivi per annullare la
decisione di quest'ultima.
I.
Con risposta del 15 ottobre 2007 la Direzione generale delle dogane
(DGD) ha preso posizione sul ricorso inoltrato dalla qui ricorrente
postulando il rigetto del ricorso.
In sostanza a suo dire poco importa se l'autoveicolo sia immatricolato
o meno per la circolazione stradale o le gare, in quanto ciò non
influisce sulla sua classificazione relativa alla tariffa doganale.
Infatti secondo l'autorità inferiore le auto da corsa delle voci di tariffa
8703.1000-9030 sono considerate autoveicoli ai sensi della LIAut.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
più oltre.
Diritto:
1.
1.1 Giusta i combinati disposti degli artt. 1 e 31 segg. della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF; RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale è competente
per statuire sul presente gravame.
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come
pure da normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
1.2 Il provvedimento in esame è una decisione fondata sul diritto
pubblico federale ai sensi dell'art. 5 PA, emanata nell'ambito di una
procedura di riscossione dell'imposta sugli autoveicoli giusta gli artt.
22 segg. LIAut. Il ricorso del 6 agosto 2007 è stato introdotto nel
rispetto dei termini (artt. 20 segg. PA, art. 50 PA), delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), ed é pure data la
legittimazione a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
Visto quanto precede, occorre entrare nel merito del ricorso.
Pagina 4
A-5272/2007
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato
né dai motivi adotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (DTAF 2007/41, consid. 2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264).
3.
Nel caso in esame la questione è in sostanza a sapere se si applichi o
meno la LIAut, allorquando oggetto di imposizione sia, come pretende
la ricorrente, un autoveicolo da collezione non adibito a suo dire al
trasporto di persone e di merci.
4.
4.1 L'imposta sugli autoveicoli è disciplinata in particolare dalla LIAut.
ll legislatore ha fissato il principio secondo il quale la Confederazione
riscuote l'imposta sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di
merci (art. 1 LIAut) (DTAF 2007/41 consid. 3.1 e 6.2.2; Giurisprudenza
delle autorità amministrative della Confederazione / GAAC 66.44
consid. 2b).
A questo proposito la legge indica che sono autoveicoli destinati al
trasporto di persone o di merci gli autoveicoli segnatamente le
autovetture e altre auto principalmente concepite per il trasporto di
persone, comprese le vetture tipo "break" e le vetture da corsa (voci di
tariffa 8703.1000-9030) (art. 2 cpv. 1 let. b LIAut).
Giusta i disposti combinati degli articoli 13, 22 e 24 cpv. 1 let. a LIAut
l'importazione di tali autoveicoli sul territorio elvetico è assoggettata ad
un'imposta pari al 4 per cento della controprestazione che
l'importatore ha pagato in esecuzione di un contratto di alienazione.
4.2 Giusta l'art. 12 LIAut sono esenti dall'imposta: l’importazione di
autoveicoli ammessi in franchigia di dazio in base a circostanze
particolari (12 cpv. 1 let. a LIAut); l'importazione di autoveicoli per i
quali l’obbligo di pagare il dazio è stato soppresso a determinate
condizioni (12 cpv. 1 let. b LIAut); la fornitura diretta a destinazione
dell’estero di autoveicoli fabbricati in Svizzera o di autoveicoli che
sarebbero ammessi all’importazione in franchigia di dazio a tenore
della lettera a (12 cpv. 1 let. c LIAut); l’importazione e la fornitura di
Pagina 5
A-5272/2007
autoveicoli in franchigia di dazio in base ad accordi internazionali (12
cpv. 1 let. d LIAut); l’importazione e la fornitura di autoveicoli che
soggiacciono alla tassa sul traffico pesante in conformità dell’articolo
21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale (12 cpv. 1
let. e LIAut).
4.3 Giusta l'art. 1 dell'Ordinanza del 1° maggio 2007 sull'imposizione
degli autoveicoli (OIAut; RS: 641.511) è esente dall’imposta
l’importazione di: autoveicoli ammessi in franchigia di dazio, come
masserizie di immigranti, corredi nuziali o oggetti ereditati, come
autoveicoli per invalidi, come materiale bellico della Confederazione,
nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari (1 cpv.1 let. a
OIAut); carri con motore secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera g
dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali (1 cpv. 1 let. b OIAut); autoveicoli soggetti alla
tassa sul traffico pesante (1 cpv. 1 let. c OIAut); autoveicoli elettrici (1
cpv. 1 let. d OIAut); autoveicoli sdoganati temporaneamente
all’esportazione (1 cpv. 1 let. e OIAut); autoveicoli in libera pratica,
esportati indi reimportati intatti, sempre che non siano stati esonerati
dall’imposta per effetto dell’esportazione o l’imposta non sia stata
rimborsata all’atto dell’esportazione (1 cpv. 1 let. f OIAut).
5.
Nella fattispecie, a sostegno della richiesta di modifica della decisione
impugnata, la ricorrente contesta l'applicazione della LIAut,
sostenendo che la Ferrari non sia adibita al trasporto di merci e di
persone, bensì un oggetto da collezione. Questo suo assunto si fonda
sostanzialmente sulla considerazioni che con lo stesso modello "1967
Ferrari 212 E" un pilota svizzero si è aggiudicato il campionato
europeo della montagna nel 1969, rispettivamente che allo stato
attuale la Ferrari acquistata non sia immatricolabile, in quanto priva di
fari, e fuori norma per diversi aspetti tecnici.
Secondo la DGD poco importa se l'autoveicolo sia immatricolato o
meno per la circolazione stradale o le gare, in quanto ciò non influisce
sulla classificazione tariffale. Infatti continua l'autorità inferiore le
autovetture, rispettivamente auto da corsa delle voci di tariffa
8703.1000-9030 sono automobili ai sensi dell'art. 2 LIAut.
6.
Per interpretare una norma di legge ci si riferisce in primo luogo al suo
tenore letterale. Secondo la giurisprudenza ci si discosta dal senso
Pagina 6
A-5272/2007
letterale di un testo chiaro, facendo capo all'interpretazione, solamente
qualora delle ragioni obiettive inducano a ritenere ch'esso non
restituisce il vero significato della disposizione in esame. Simili ragioni
possono emergere dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della
disposizione legale così come dalla sistematica della legge. Se il testo
di una norma non appare completamente chiaro o si presta a diverse
possibili interpretazioni, la sua portata viene dunque determinata
tenendo conto dei lavori preparatori (interpretazione storica), del suo
senso e scopo (interpretazione teleologica) nonché della sua relazione
con altri disposti (interpretazione sistematica). Il Tribunale federale non
privilegia, di principio, un metodo di interpretazione in particolare; per
accedere al vero senso di una norma preferisce piuttosto ispirarsi a un
pluralismo interpretativo (DTF 132 III 532 consid. 3.2; DTF 132 III 226
consid. 3.3.5 con rinvii).
7.
7.1 Discende già dal testo di legge della LIAut (art. 1 e 2 cpv. 1 let. b
LIAut) che le relative disposizioni in materia di imposizione siano
pertinenti (cfr. supra 4.1). In particolare si evidenzia come la voce di
tariffa 8703.2310 comprenda anche gli autoveicoli come quello che qui
ci riguarda. Ne consegue che una interpretazione letterale del testo
propende per una inclusione della Ferrari.
7.2 Lo scrivente tribunale giunge al medesimo risultato con una
interpretazione storica.
Il Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge sull'imposizione
degli autoveicoli del 25 ottobre 1995 (FF 1995 IV 1543 segg) (in
seguito Messaggio) indica che, visto che le automobili oggetto
dell'imposta sono quasi tutte importate è opportuno far ampiamente
capo alla legislazione doganale. È per tale motivo, prosegue il
Messaggio, che la definizione delle automobili assoggettate all'imposta
si fonda sul testo delle voci di tariffa (FF 1995 IV 1550).
Inoltre, nella parte Commento ai singoli articoli e nello specifico
all'art. 2 LIAut, il Messaggio indica espressamente che la nozione di
autoveicolo dell'art. 1 LIAut necessiti un'interpretazione. A questo
proposito quale ausilio per tale interpretazione si fa riferimento alla
nomenclatura della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983
sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
(RS 0.632.11; Sistema armonizzato). È così possibile, continua il
Messaggio, definire esattamente gli autoveicoli assoggettati all'imposta
(FF 1995 IV 1551).
Pagina 7
A-5272/2007
Infine, a conclusione del commento all'art. 2 cpv. 1 LIAut, viene
evidenziato nuovamente come il campo di applicazione delle voci di
tariffa valido per lo sdoganamento sia determinante per la riscossione
dell'imposta (FF 1995 IV 1551).
Abbondanzialmente si osserva come al riguardo convengano anche le
"Istruzioni", pubblicate dalla Direzione generale delle dogane, inerenti
"La riscossione dell'imposta sugli autoveicoli all'importazione",
indichino che le definizioni degli autoveicoli assoggettati all'imposta
sono conformi ai testi di voci legali dalla tariffa doganale (Doc. 27).
8.
La tariffa doganale svizzera, allegato della Legge sulla tariffa delle
dogane del 9 ottobre 1986 (LTD; RS 632.10), si fonda, come la
maggior parte delle tariffe doganali mondiali sul Sistema armonizzato
(SA) (cf. consid. 7.2).
Giusta la Regola generale (RG) 1 per l'interpretazione del SA, la
classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle
voci di tariffa, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli,
nonché dalle regole qui appresso, purché queste non contrastino con il
testo di dette voci e note.
La Regola complementare svizzera (RCS) 1 precisa inoltre che la
classificazione nelle sottovoci svizzere è determinata legalmente dal
testo di queste sottovoci svizzere e dalle note svizzere nonché mutatis
mutandis dalle RG, tenendo conto del fatto che possono essere
comparate soltanto le sottovoci svizzere dello stesso valore. Ai fini di
questa regola, le note di sezione, di capitolo o di sottovoci sono, salvo
disposizioni contrarie relative alle sottovoci svizzere, parimenti
applicabili (per le modalità di funzionamento del SA cf [tra i vari]
decisione del Tribunale amministrativo federale A-5595/2007 del 8
dicembre 2009 consid. 2.4.2 seg.).
9.
9.1 Alla luce di quanto sopra menzionato, lo scrivente Tribunale non
può dunque condividere le adduzioni della ricorrente. Risulta infatti dal
testo legale e dagli atti preparatori, in particolare dal Messaggio, che
la definizione di automobili assoggettate all'imposta sugli autoveicoli
giusta la LIAut si fonda sulle voci di tariffa doganale.
Nel caso in esame, si deve constatare inoltre che la Ferrari è stata
sdoganata secondo la voce di tariffa 8703.2310 (Doc. 10, 11, 12 e 13)
a giusto titolo. Infatti secondo le "Note esplicative della tariffa
doganale" rientrano sotto questa voce di tariffa gli autoveicoli da
Pagina 8
A-5272/2007
turismo e altri veicoli costruiti principalmente per il trasporto di
persone, compresi gli autoveicoli del tipo break e le auto da corsa.
9.2 Lo scrivente Tribunale osserva parimenti come né l'art. 12 LIAut né
l'art. 1 OIAut prevedono l'esenzione dall'imposta per l'importazione di
auto da corsa da parte di appassionati o collezionisti considerate da
essi alla stregua di opere d'arte (consid. 4.2 e seg.).
Abbondanzialmente si sottolinea inoltre come la qui ricorrente nel suo
ricorso del 6 agosto 2007, non abbia contestato la voce di tariffa
reputata per la Ferrari da parte dell'Ufficio.
9.3 Va infine ricordato, contrariamente a quanto preteso dalla
ricorrente, che la condizione di immatricolazione al momento
dell'importazione non sia un presupposto al prelievo dell'imposta sugli
autoveicoli. Infatti il Messaggio considera che allo stadio dello
sdoganamento possano anche essere presentati autoveicoli incompleti
o non finiti e dunque in quello stato non immatricolabili (ad esempio un
autoveicolo senza il motore o senza ruote). A questo proposito l'art. 2a
RG indica che tali autoveicoli sono parificati, per quanto concerne la
classificazione tariffale, a quelli completi o finiti (FF 1999 IV 1560).
10.
Per quanto precede, il ricorso interposto dev'essere integralmente
respinto. In queste circostanze è superfluo procedere con ulteriori
analisi circa la voce di tariffa 9705.0000 nonché la situazione giuridica
all'interno dell'Unione europea.
11.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1
segg del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS
173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 4'000.- (art. 4
TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo
da lei versato (art. 64 cpv. 1 PA). Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-
TAF all'autorità non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
Pagina 9
A-5272/2007
1.
ll ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 4'000.-, sono poste a carico della
ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 4000.- da lei
versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Michael Beusch Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Pagina 10
A-5272/2007
Data di spedizione:
Pagina 11