B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-5367/2018
Sen t en z a d e l 2 0 agos t o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Annie Rochat Pauchard, Marianne Ryter,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
patrocinato dall’avv. Giovanni Molo
e dalla MLaw Alessandra Borella,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
IVA sull’importazione (importazione di due orologi di lusso).
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Fatti:
A.
Nel quadro di un’inchiesta di assistenza amministrativa, l’Amministrazione
federale delle dogane (AFD) è stata informata dalle autorità doganali
italiane che il 12 settembre 2012, presso l’ufficio di W._______, esse hanno
controllato all’entrata in Italia il signor A._______. Esso è stato trovato in
possesso di due fatture all’esportazione/tax-free (un modulo Refund
Cheque e una fattura) per due orologi di lusso acquistati in Italia: il primo
di marca Patek Philippe acquistato il 27 luglio 2012 presso il negozio
B._______ a X._______, il secondo di marca Rolex acquistato il 6 agosto
2012 presso la C._______ a Y._______. Detti documenti sono stati stesi a
nome del signor D._______, domiciliato in Svizzera. I timbri doganali
apposti a X._______ sulle fatture, attestanti l’uscita dall’Italia dei due
orologi in data 9 agosto 2012, sono stati da loro considerati sospetti. Sui
documenti non vi era alcun timbro dell’AFD attestante la dichiarazione dei
beni all’entrata in Svizzera. Il signor A._______ è inoltre stato trovato in
possesso di liquidità per un valore superiore a quello legalmente
autorizzato per l’entrata in Italia. Nella vettura con lui viaggiava il signor
E._______.
B.
Dal controllo delle due imposizioni all’entrata in Svizzera dopo la data di
acquisto, l’AFD – e meglio, la Direzione del circondario delle dogane di
Lugano, Sezione antifrode doganale di Lugano (di seguito: SA Lugano) –
ha appurato che non vi è effettivamente stata alcuna dichiarazione relativa
ai due orologi, con pagamento dell’IVA sull’importazione svizzera, né sono
state sbrigate altre formalità doganali provvisorie. Il 29 ottobre 2013 e il
12 dicembre 2016 la SA Lugano ha pertanto avviato nei confronti dei
signori D._______ e A._______ un’inchiesta per sospetto d’infrazione ai
sensi della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul
valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) e della legge federale del 22 marzo
1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0).
C.
Al termine dell’inchiesta, il 22 dicembre 2017, la SA Lugano ha steso, a
carico dei signori D._______ e A._______, due processi verbali finali nei
quali veniva loro rimproverato di essersi resi colpevoli di infrazione alla
LIVA. A suo avviso, il 9 agosto 2012, in occasione dell’entrata in Svizzera
attraverso l’Ufficio doganale (di seguito: UD) aeroportuale di Z._______ e
A._______ in provenienza da X._______ e A._______, essi avrebbero
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infatti introdotto o fatto introdurre nel territorio elvetico, in omissione delle
formalità doganali due orologi di lusso:
un orologio di marca Patek Philippe, numero di serie (…), del valore
imponibile di 80'300.40 franchi/79'830 euro, acquistato presso la
B._______ di X._______ (Italia);
un orologio di marca Rolex, numero di serie (…), del valore imponibile di
21'626.70 franchi/21'500 euro, acquistato presso la C._______ di
Y._______ (Italia).
D.
Con decisione sull’obbligo di pagamento del 22 dicembre 2017, sulla base
delle risultanze dell’inchiesta penale amministrativa, la SA Lugano ha
altresì imposto il signor A._______, ritenuto essere il vero acquirente degli
orologi in questione, nonché colui che li avrebbe importati o fatti importare
in Svizzera, al pagamento dell’IVA all’importazione di 8'154.10 franchi (oltre
interessi di fr. 1'752.25), sulla base dell’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA, in combinato
disposto con l’art. 70 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD,
RS 631.0) nonché con l’art. 51 LIVA.
Nei confronti del signor D._______, la SA Lugano non ha invece emesso
alcuna decisione analoga, non essendo emersi elementi permettenti di
considerarlo come assoggettato all’obbligo di pagamento in questione.
E.
Avverso la predetta decisione, il signor A._______ – per il tramite dei suoi
patrocinatori – ha presentato ricorso 1° febbraio 2018 dinanzi alla Direzio-
ne generale delle dogane (DGD), postulandone l’annullamento. In via prin-
cipale, esso ha in sostanza contestato il suo assoggettamento al pagamen-
to dell’IVA all’importazione, sollevando la sua estraneità ai fatti imputatogli,
nella misura in cui il vero proprietario degli orologi in questione sarebbe il
signor D._______, unica persona responsabile per la loro omessa dichia-
razione doganale e il conseguente pagamento dell’IVA all’importazione, ex
art. 12 cpv. 2 DPA, in combinato disposto con l’art. 70 LD e l’art. 51 LIVA.
In via subordinata, egli ha chiesto che il signor D._______ venga ricono-
sciuto debitore solidale sulla base dell’art. 12 cpv. 3 DPA.
F.
Con decisione su ricorso del 14 agosto 2018, la DGD ha respinto il
suddetto ricorso 1° febbraio 2018 e confermato la decisione sull’obbligo di
pagamento del 22 dicembre 2017 della SA Lugano.
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Pagina 4
G.
In parallelo, nell’ambito della procedura penale amministrativa, con decreto
penale del 14 agosto 2018 ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 DPA, la DGD ha
altresì condannato il signor A._______ ad una multa di 4'000 franchi, oltre
spese processuali, per essersi reso colpevole di sottrazione d’imposta ai
sensi della LIVA. Nei confronti del signor D._______, con scritto 14 agosto
2018, la DGD ha invece pronunciato l’abbandono della procedura penale
amministrativa ai sensi dell’art. 62 cpv. 2 DPA, non avendo constatato
elementi permettenti di ritenerlo colpevole insieme al signor A._______.
H.
Con ricorso 19 settembre 2018, il signor A._______ (di seguito: ricorrente)
– sempre per il tramite dei suoi patrocinatori – ha impugnato la decisione
su ricorso del 14 agosto 2018 della DGD (di seguito: autorità inferiore)
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone l’annullamento.
Protestando tasse, spese e ripetibili, il ricorrente ha in sostanza ribadito gli
stessi argomenti avanzati dinanzi all’autorità inferiore, postulando che il
signor D._______ venga riconosciuto in via principale quale unico debitore
solidale ex art. 12 cpv. 2 DPA, in combinato disposto con l’art. 70 LD e
l’art. 51 LIVA, rispettivamente in via subordinata perlomeno quale debitore
solidale ex art. 70 cpv. 3 LD. Egli lamenta inoltre una violazione del suo
diritto di essere sentito, invocando una carente motivazione della decisione
impugnata.
I.
In parallelo, nell’ambito della procedura penale amministrativa, con opposi-
zione 20 ottobre 2018, il ricorrente ha altresì impugnato dinanzi all’autorità
inferiore il decreto penale del 14 agosto 2018 pronunciato da quest’ultima
nei suoi confronti.
Con decisione penale del 26 ottobre 2018, la DGD ha respinto detta
opposizione, confermando il decreto penale del 14 agosto 2018.
Il 21 novembre 2018, vista la richiesta di giudizio da parte di un Tribunale
avanzata dal ricorrente l’8 novembre 2018, l’autorità inferiore ha poi sospe-
so la procedura penale amministrativa in attesa dell’esito definitivo della
procedura di ricorso pendente dinanzi allo scrivente Tribunale.
J.
Con risposta 28 novembre 2018, l’autorità inferiore ha postulato il rigetto
del ricorso 19 settembre 2018 dinanzi allo scrivente Tribunale, riconfer-
mandosi nella propria decisione.
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Pagina 5
K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. In particolare, le decisioni
su ricorso pronunciate dalla DGD in materia di riscossione posticipata
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale (cfr. art. 33 lett. d LTAF;
art. 116 cpv. 1bis LD). Il Tribunale è dunque competente per dirimere la
presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente
dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi
al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; art. 2 cpv. 4 PA).
Su riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA – che per inciso menziona dei principi
comunque applicati per analogia dal Tribunale nell’ambito delle procedure
in materia doganale – quanto precede vale altresì per le procedure di
ricorso in materia doganale, compresa quella in oggetto, benché la proce-
dura di imposizione doganale non sia di per sé retta dalla PA (cfr. art. 3
lett. e PA; [tra le tante] sentenze del TAF A-2482/2017 del 16 luglio 2018
considd. 1.2 e 3; A-340/2015 del 28 novembre 2016 consid. 1.2).
1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla
legge (art. 52 PA). L’atto impugnato è una decisione su ricorso della DGD
fondata sul diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che assoggetta il
ricorrente al pagamento posticipato dell’IVA all’importazione in rapporto alla
mancata dichiarazione all’importazione di due orologi di lusso. Il ricorrente
ha chiaramente un interesse a che la stessa venga annullata ed è pertanto
legittimato a ricorrere ai sensi dell’art. 48 PA. Il suo ricorso è dunque rice-
vibile in ordine e dev’essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché
l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
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In particolare, ai sensi dell’art. 49 lett. b PA, l’accertamento dei fatti è
incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova
determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall’au-
torità inferiore. L’accertamento è invece inesatto allorquando l’autorità ha
omesso d’amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in
maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova, o ha
fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli
atti dell’incarto, ecc. (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-8035/2015 del
14 novembre 2017 consid. 2.1; A-3440/2012 del 21 gennaio 2014 con-
sid. 2.1.2 con rinvii).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con-
sid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della
massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia
limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constata-
zioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 con-
sid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge-
prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141
V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II
425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere
processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che
interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in
particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 con-
sid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
Nel suo gravame, il ricorrente solleva dapprima una violazione del suo
diritto di essere sentito, indicando che la motivazione della decisione
impugnata sarebbe carente, in quanto il modus operandi descritto dalle
autorità doganali ed imputatogli per ritenerlo quale unico debitore doganale
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non emergerebbe in modo chiaro e completo dagli atti dell’incarto. A suo
avviso, risulterebbe piuttosto che il vero ed unico debitore doganale sareb-
be il signor D._______ (cfr. ricorso 19 settembre 2018, punti 6 e 7).
Ciò premesso, poiché il diritto di essere sentito è una garanzia di natura
formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisio-
ne resa dall’autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del
ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2;
132 V 387 consid. 5.1; DTAF 2009/36 consid. 7), tale doglianza verrà
esaminata prioritariamente dal Tribunale qui di seguito.
3.1
3.1.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce
all’interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfa-
vorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione
dell’incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti
suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare
alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella
misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18 PA applica-
bile in ogni caso per analogia dinanzi al Tribunale, malgrado la riserva
dell’art. 2 cpv. 1 PA [cfr. {tra le tante} sentenza del TAF A-5446/2016 del
23 maggio 2018 consid. 2.2 con rinvii]; art. 29 PA), nonché di ottenere una
decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 144 I 11 consid. 5.3; 135 II 286
consid. 5.1; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010;
8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del
21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii; THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1528 segg.).
3.1.2 In particolare, il diritto di essere sentito sancisce per l’autorità il dove-
re di motivare le proprie decisioni. A livello procedurale, tale garanzia è
ancorata all’art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il
destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso,
impugnarla in piena coscienza di causa e che l’autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo (cfr. DTF 142 II 49 consid. 9.2; 134 I 83 con-
sid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che
l’autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un
modo o nell’altro sul giudizio di merito. L’autorità non è tuttavia tenuta a
prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal
ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la
decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 IV 249 consid. 1.3.1; 130 II
530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). Peraltro, la
motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa;
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essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a
conoscenza dell’interessato o può discendere dal rinvio a una presa di
posizione di un’altra autorità sempre portata a conoscenza dell’interessato
(cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; 113 II 204 consid. 2; DTAF 2013/46 con-
sid. 6.2.5); basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti
ai quali la decisione rimanda. L’ampiezza della motivazione non può
tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo
conto dell’insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della
persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurispru-
denza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria,
ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l’auto-
rità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. [tra le tante] sentenza
del TAF A-6362/2015 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1.2; ADELIO SCOLARI,
Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 531 e 535 con rinvii).
3.1.3 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può
essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati
addotti in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un
successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della giurisdi-
zione competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. DTF
142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 201 consid. 2.2;
sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; [tra le tante]
sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii).
3.2 In proposito, il Tribunale rileva quanto segue. Nella decisione impugna-
ta, l’autorità inferiore ha dapprima esposto i fatti, le norme e i principi appli-
cabili alla fattispecie (cfr. decisione impugnata, considd. 2 e 3). Essa ha poi
indicato in dettaglio i motivi per i quali ha considerato il ricorrente quale
persona tenuta al pagamento dell’IVA all’importazione in oggetto ai sensi
dell’art. 12 cpv. 2 DPA. Essa ha infatti esposto in maniera trasparente e
chiara le risultanze dell’inchiesta penale amministrativa, segnatamente
quanto emerso dagli interrogatori del signor D._______ e dello stesso
ricorrente, dalla documentazione di I._______ del signor D._______, dalle
due fatture all’esportazione (modulo Refund Cheque e fattura) relative ai
due orologi di lusso, dalla ricevuta di pagamento di un acconto per
l’acquisto di un orologio, dal documento relativo ad un prestito su pegno
mediante deposito di uno dei due orologi, ecc. L’autorità inferiore si è inoltre
confrontata con le argomentazioni del ricorrente, prendendo posizione al
riguardo e spiegando perché lo ha ritenuto quale debitore doganale dell’IVA
all’importazione in oggetto (cfr. decisione impugnata, considd. 4 e 5). In
tale frangente, il Tribunale non intravvede alcun valido motivo per ritenere
la motivazione della decisione impugnata come insufficiente. Il fatto che il
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ricorrente non si trovi d’accordo con l’apprezzamento dei fatti, delle prove
e con le conseguenti conclusioni dell’autorità inferiore, poiché ritiene che
dagli elementi dell’incarto risulterebbe invero che sarebbe il signor
D._______ a dover essere considerato quale debitore doganale, non signi-
fica ancora che la motivazione della decisione impugnata sia insufficiente.
Ora, dall’esame della censura del ricorrente, risulta piuttosto ch’esso – più
che una violazione del suo diritto di essere sentito – invoca invero nei con-
fronti dell’autorità inferiore un apprezzamento errato delle prove, rispetti-
vamente un accertamento inesatto dei fatti ai sensi dell’art. 49 lett. b PA
(cfr. consid. 2.1 del presente giudizio). Anche ad avere ancora dubbi circa
la censura della violazione del diritto di essere sentito – come visto, qui non
data – la stessa va comunque considerata come sanata dinanzi al Tribu-
nale, nella misura in cui quest’ultimo avrà modo di esaminare in dettaglio
la validità degli elementi di prova ritenuti dall’autorità inferiore, alla luce
anche degli argomenti sollevati dal ricorrente (cfr. considd. 3.1.3 e 5 del
presente giudizio).
4.
Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la riscossione posticipata dell’IVA
all’importazione ex art. 12 cpv. 2 DPA, in combinato disposto con l’art. 70
cpv. 2 LD e l’art. 51 LIVA, pronunciata dalle autorità doganali svizzere –
ovvero, dalla SA Lugano e confermata dall’autorità inferiore – nei confronti
del ricorrente, considerato quale reale acquirente ed importatore di due
orologi di lusso acquistati in Italia (un orologio di marca Patek Philippe
n. (…) e un orologio di marca Rolex n. (…)), introdotti in Svizzera il 9 ago-
sto 2012 in omissione delle formalità doganali attraverso l’UD aeroportuale
di Z._______ in provenienza da X._______. Detta riscossione posticipata
è recisamente contestata dal ricorrente, il quale solleva in via principale la
sua estraneità ai fatti imputatogli, in quanto il vero proprietario dei due pre-
detti orologi non sarebbe lui, bensì il signor D._______, unico debitore
doganale dell’IVA all’importazione ex art. 12 cpv. 2 DPA, in combinato
disposto con l’art. 70 cpv. 2 LD e l’art. 51 LIVA. In via subordinata, egli
ritiene che il signor D._______ andrebbe perlomeno riconosciuto quale
debitore solidale ex art. 70 cpv. 3 LD (cfr. ricorso 19 settembre 2018,
punti 8 e 9).
In tale contesto, prima di determinarsi in dettaglio al riguardo (cfr. consid. 5
del presente giudizio), il Tribunale richiamerà i principi applicabili alla
presente fattispecie (cfr. consid. 4.1 segg. del presente giudizio).
4.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD), le merci introdotte nel
territorio doganale o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale
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e devono essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del
9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Di principio,
dette merci soggiacciono altresì all’IVA all’importazione, alla quale è
applicabile la legislazione doganale, su riserva di disposizioni contrarie
della LIVA (cfr. art. 50 segg. LIVA). Rimangono salve le deroghe previste in
trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze emanate dal Consi-
glio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 1 cpv. 2 LTD; art. 2 cpv. 1
LD e art. 8 segg. LD; art. 53 LIVA).
4.2
4.2.1 Giusta l’art. 21 cpv. 1 LD, chiunque introduce o fa introdurre merci nel
territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presen-
tarle o farle presentare senza indugio e intatte all’ufficio doganale più
vicino. Detta norma definisce il cerchio delle cosiddette persone soggette
all’obbligo di presentazione, nelle quali rientrano segnatamente – così
come precisato dall’art. 75 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle
dogane (OD, RS 631.01) – i trasportatori di merci, la persona incaricata
della presentazione, l’importatore, il destinatario, il mittente, il mandante.
Accanto alle persone soggette all’obbligo di presentazione, anche le perso-
ne incaricate di allestire la dichiarazione doganale sono soggette all’obbli-
go di dichiarazione (cfr. art. 26 lett. a e b LD). In quest’ultimo caso, si tratta
primordialmente dello speditore o del dichiarante doganale che allestisco-
no la dichiarazione doganale (DTAF 2015/35 consid. 3.3.2). Le persone
soggette all’obbligo di presentare la merce e all’obbligo di dichiarazione
rientrano nel cerchio dei debitori doganali ai sensi dell’art. 70 LD e rispon-
dono, di principio, solidalmente dell’obbligazione doganale (cfr. art. 70
cpv. 3 LD; [tra le tante] sentenze del TAF A-5996/2017 del 5 settembre
2018 consid. 2.3; A-1941/2015 del 25 agosto 2015 consid. 2.3). Ora, dal
momento che tutte le persone assoggettate all’obbligazione doganale
rispondono solidalmente dei tributi doganali, le autorità doganali possono
infatti rivolgersi ad ognuna di loro, rispettivamente a qualsiasi debitore
doganale. Spetta semmai alla persona assoggettata al pagamento, il
compito di far valere il proprio diritto di regresso contro gli altri assoggettati,
secondo quando prescritto dal diritto civile (cfr. art. 70 cpv. 3 LD; [tra le
tante] sentenze del TAF A-1234/2017 del 17 aprile 2019 consid. 6.4.1 con
rinvii; A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 5.3; A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.1.4 con rinvii).
4.2.2 A tenore dell’art. 51 cpv. 1 LIVA, è assoggettato all’IVA all’importa-
zione chi è debitore doganale secondo l’art. 70 cpv. 2 e 3 LD. Le condizioni
che reggono l’assoggettamento a tale obbligo secondo gli artt. 26 e 70 LD
sono parimenti pertinenti in tale occorrenza (cfr. [tra le tante] sentenze del
A-5367/2018
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TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 5.5; A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.1.5 con rinvii).
4.3 La base dell’imposizione doganale è la dichiarazione doganale
(cfr. art. 18 cpv. 1 LD in combinato disposto con l’art. 25 LD). Il regime
doganale è fondato sul principio dell’autodichiarazione. In virtù di detto prin-
cipio, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare le
merci alla dogana e dichiararla sommariamente, presentando altresì i do-
cumenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1 LD). Tra i documenti di scorta – ovvero
i documenti importanti per l’imposizione doganale – rientrano segnata-
mente le prove d’origine (cfr. art. 80 cpv. 1 OD). Detto in altri termini, la
legislazione doganale impone alle persone soggette all’obbligo di dichiara-
zione di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i
regolamenti, per l’esecuzione del controllo doganale stesso e la determi-
nazione dell’obbligazione doganale. Le persone soggette all’obbligo di di-
chiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la
completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono
pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza
(cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-2911/2017 del 3 aprile 2019 con-
sid. 4.1.3 con rinvii; A-714/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 8.2 con rinvii).
4.4 L’importazione di merci soggetta a dazio e all’IVA, omettendo di dichia-
rarle totalmente o parzialmente, costituisce un’infrazione alla legislazione
fiscale applicabile (cfr. art. 118 LD, art. 96 segg. LIVA). Giusta i rinvii
dell’art. 128 cpv. 1 LD nonché dell’art. 103 segg. LIVA, l’art. 12 DPA è
applicabile alle infrazioni doganali (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-
5997/2017 del 5 settembre 2018 consid. 2.3.3; A-7392/2014 dell’8 agosto
2016 consid. 4.2.1).
4.4.1 L’art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un’infrazione alla
legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa,
essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò indi-
pendentemente dalla punibilità di una determinata persona. Giusta l’art. 12
cpv. 2 DPA, obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell’indebito
profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa. In mate-
ria doganale, si tratta in particolare della persona assoggetta al pagamento
ai sensi degli artt. 26 e 70 cpv. 2 LD. Per prassi costante, detta persona è
infatti ipso facto considerata aver fruito dell’illecito profitto di cui all’art. 12
cpv. 2 DPA (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6c; sentenza del TF 2A.82/2005
del 23 agosto 2005 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-1107/2018
del 17 settembre 2018 consid. 2.6.2; A-5996/2017 del 5 settembre 2018
consid. 2.5.4). Essa risponde anche quando non era al corrente della falsa
A-5367/2018
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dichiarazione doganale e anche quando non ha fruito di un illecito profitto.
Una colpa e, soprattutto, un’azione penale non costituiscono pertanto una
premessa per l’obbligo di pagamento secondo l’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA. È
invece sufficiente che l’indebito profitto, a seguito del mancato pagamento
della tassa (o del tributo), scaturisca da una violazione oggettiva della legi-
slazione amministrativa federale (cfr. DTF 129 II 160 consid. 3.2; 107 Ib
198 consid. 6c/d; 106 Ib 218 consid. 2c; sentenze del TF 2C_414/2013 del
2 febbraio 2014 consid. 3.2; 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.2;
[tra le tante] sentenze del TAF A-1107/2018 del 17 settembre 2018 con-
sid. 2.6.3 con rinvii; A-5996/2017 del 5 settembre 2018 consid. 2.5.3).
4.4.2 Giusta l’art. 12 cpv. 3 DPA, la persona che, intenzionalmente, ha
commesso l’infrazione o vi ha partecipato risponde poi in solido, con le
persone obbligate al pagamento secondo l’art. 12 cpv. 2 DPA, della somma
da pagare o da restituire (cfr. al riguardo, [tra le tante] sentenza del TAF A-
3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 5.6.5 con rinvii).
5.
5.1 In concreto, il Tribunale rileva preliminarmente come sia qui inconte-
stato che il 9 agosto 2012 il signor D._______ e il ricorrente hanno lasciato
insieme X._______ (Italia) con un volo a destinazione di Z._______
(Svizzera). È altresì indiscusso che in detta occasione i due seguenti
orologi di lusso sono stati importati in Svizzera, in omissione delle formalità
doganali:
orologio di marca Patek Philippe, numero di serie (…), del valore imponibile di
80'300.40 franchi/79'830 euro, acquistato presso la B._______ di X._______
(Italia);
orologio di marca Rolex, numero di serie (…), del valore imponibile di
21'626.70 franchi/21'500 euro, acquistato presso la C._______ di Y._______
(Italia).
È poi appurato che per questi due orologi di lusso è stato richiesto ed
ottenuto il rimborso dell’IVA italiana, mediante due fatture all’esportazio-
ne/tax-free (un modulo Refund Cheque e una fattura) stese a nome del
signor D._______ e timbrate il 9 agosto 2012 dall’autorità doganale italiana
di X._______ (cfr. atto n. 2 dell’incarto n. *** prodotto dalla DGD [di seguito:
inc. DGD]). È inoltre pacifico che queste fatture sono però state rinvenute
in possesso del ricorrente durante il controllo doganale in entrata in Italia
esperito il 12 settembre 2012 dall’autorità doganale italiana di W._______
(cfr. atti n. 1 e 3 dell’inc. DGD). È altresì appurato che detti orologi, vista
l’omessa dichiarazione all’entrata nel territorio doganale elvetico, non sono
A-5367/2018
Pagina 13
però stati imposti all’IVA all’importazione svizzera. Orbene, tale fattispecie
– a prescindere dalla questione a sapere chi l’abbia provocata o meno –
configura una sottrazione d’imposta ai sensi dell’art. 96 cpv. 4 lett. a LIVA,
sicché una riscossione posticipata dell’IVA all’importazione giusta l’art. 12
cpv. 1 lett. a DPA risulta in ogni caso qui giustificata (cfr. consid. 4.4.1 del
presente giudizio).
Ciò posto, litigiosa è unicamente la questione a sapere se è a giusto titolo
che le due autorità doganali svizzere – la SA Lugano e l’autorità inferiore –
hanno qualificato il ricorrente di reale proprietario dei due suddetti orologi
di lusso, rispettivamente d’importatore o persona che gli ha fatti importare
in Svizzera, in omissione delle formalità doganali, ritenendolo pertanto
quale unico debitore doganale tenuto al pagamento posticipato dell’IVA
all’importazione in oggetto ex art. 12 cpv. 2 DPA, in combinato disposto con
l’art. 70 cpv. 2 LD e l’art. 51 cpv. 1 LIVA. In tale contesto, si tratta altresì di
verificare se è a giusto titolo che il signor D._______ non è invece stato
considerato dalle autorità doganali svizzere quale debitore doganale tenuto
al pagamento posticipato dell’IVA all’importazione in oggetto ex art. 12
cpv. 2 DPA, in combinato disposto con l’art. 70 cpv. 2 LD e l’art. 51 cpv. 1
LIVA, rispettivamente quale debitore solidale ex art. 70 cpv. 3 LD.
5.2
5.2.1 Con tale premessa, il Tribunale osserva come nella decisione impu-
gnata l’autorità inferiore abbia innanzitutto esposto quanto emerso dalle
dichiarazioni rilasciate dal signor D._______ (cfr. consid. 5.2.1.1 del
presente giudizio) e dal ricorrente (cfr. consid. 5.2.1.2 del presente
giudizio) durante gli interrogatori tenutosi dinanzi alla SA Lugano
(cfr. decisione impugnata, considd. 4.1 e 4.2).
5.2.1.1 In occasione dell’interrogatorio del 29 ottobre 2013, il signor
D._______ ha dichiarato quanto segue in merito all’acquisto dei due orologi
di marca (cfr. processo verbale d’interrogatorio del 29 ottobre 2013 di cui
all’atto n. 6 dell’inc. DGD, pag. 4):
« […] Il Sig. A._______ mi aveva chiesto di seguirlo per un viaggio d’affari a
X._______. Una volta giù, nel tempo libero, mi chiese d’acquistargli per lui i due
orologi in oggetto. Pertanto ci siamo recati assieme presso il negoziante di
X._______ e lui a scelto la merce, lui a pagato la merce, tuttavia non so dirvi le
modalità di pagamento. Io avevo consegnato il passaporto a A._______, il
quale lo ha consegnato al mento dell’allestimento della documentazione tax
free. Per l’altro orologio (acquistato a Y._______) io non ero presente,
l’acquisto era stato fatto precedentemente dal sig. A._______ il quale aveva
utilizzato il mieto dati analogamente a quanto successo a X._______.
Quest’ultimo orologio ci è stato recapitato per posta all’albergo di X._______
durante il nostro soggiorno. Preciso che io avevo personalmente autorizzato il
A-5367/2018
Pagina 14
A._______ ad utilizzare i miei dati. Dunque i due orologi non mi sono mai
appartenuti e sono sempre stati di proprietà del sig. A._______. Preciso che
sono stato io personalmente a far apporre presso l’aeroporto di X._______ il
timbro dell’Autorità doganale italiana […] ».
In merito all’omessa dichiarazione dei due orologi all’entrata in Svizzera
egli ha poi precisato quanto segue (cfr. atto n. 6 dell’inc. DGD, pag. 4 seg.):
« […] La merce era nel bagaglio a mano del Sig. A._______, in quanto di sua
proprietà. Sbarcati a Z._______ A._______ aveva la sua valigia con gli orologi,
io viaggiavo senza alcuna merce ed ho pertanto improntato la via verde. lo ho
anticipato A._______ alla dogana, in quanto sapevo che lui non aveva
intenzione di dichiararli e non volevo essere presente al momento di un
eventuale controllo se le cose fossero andate storte, e le autorità doganali
avrebbero proceduto in tal senso. Quindi, dopo il mio passaggio ho attesa
A._______ nella Hall dell’aeroporto e quando ci siamo ritrovati mi ha
comunicato che nessuno l’aveva controllato. [...] Entrambi gli orologi sono
entrati in Svizzera presso l’aeroporto di Z._______ e poi sono stati trasferiti a
V._______ via treno […] ».
In tale occasione, per quanto riguarda le modalità di rimborso dell’IVA
italiana, il signor D._______ ha affermato (cfr. atto n. 6 dell’inc. DGD,
pag. 5):
« […] Per i due orologi, l’IVA è stata rimborsata su un conto postale a mio nome
che poi è stato chiuso. In seguito ho prelevato l’IVA in contante e l’ho conse-
gnata a A._______ personalmente durante un incontro avvenuto qualche mese
dopo l’acquisto. Non so cosa abbia fatto A._______ dell'importo consegnato.
Da tutto ciò non ho tratto un guadagno diretto a livello di denaro, volevo
assicurarmi la fedeltà del cliente al momento che mi ero spostato dalla
F._______ alla G._______, fatto che non ha funzionato. Attualmente non ho
più grossi contatti con A._______, se non sporadicamente […] ».
Egli ha poi dichiarato che il ricorrente non gli avrebbe nascosto la sua
intenzione di non dichiarare la merce all’entrata in Svizzera (cfr. atto n. 6
dell’inc. DGD, pag. 6):
« […] Mi è stata comunicata questa sua intenzione all’aeroporto di X._______
poco dopo aver ottenuto i documenti timbrati dal finanziere italiano. Ormai era
fatta e lui mi ha comunicato di voler risparmiare anche l’8% d’IVA svizzera, non
ho potuto fare altro che assecondare il suo gioco. […] Come prima reazione ho
gli ha detto che non era corretto farlo. Visto che non voleva cambiare la sua
idea, gli ho detto che se voleva farlo sarebbe stato lui a trasportare la merce
fisicamente attraverso il confine […] ».
Dette dichiarazioni sono poi state confermate dal signor D._______ in
occasione della continuazione dell’interrogatorio del 4 ottobre 2018
(cfr. continuazione interrogatorio del 4 ottobre 2018 di cui all’atto n. 6
dell’inc. DGD).
A-5367/2018
Pagina 15
5.2.1.2 Da parte sua, durante l’interrogatorio del 12 dicembre 2016, il
ricorrente ha invece dichiarato che i due orologi di lusso in questione
apparterebbero invero al signor D._______. Sarebbe infatti stato lui a
sceglierli, pagarli ed acquistarli, nonché ad occuparsi delle relative forma-
lità all’esportazione, richiedendo ed ottenendo gli appositi timbri all’autorità
doganale italiana. Egli ha negato che il signor D._______ gli avrebbe
consegnato il passaporto per effettuare l’acquisto e far allestire dalle due
gioiellerie le due fatture all’esportazione alla base del rimborso dell’IVA
italiana. Detti orologi sarebbero sempre stati custoditi dal signor
D._______, che gli avrebbe importati in Svizzera (cfr. processo verbale
d’interrogatorio del 12 dicembre 2016 di cui all’atto n. 16 dell’inc. DGD,
pag. 3 seg.). Egli non sa dire se il signor D._______ li abbia dichiarati alla
dogana svizzera. I due sarebbero legati da una forte amicizia e non da una
relazione professionale (cfr. atto n. 16 dell’inc. DGD, pag. 5). Il ricorrente
ha poi recisamente negato di aver ricevuto da D._______ il rimborso
dell’IVA italiana. Circa le due fatture all’esportazione rinvenute in suo
possesso dalle autorità doganali italiane, il ricorrente ha dichiarato di averle
con sé in quanto avrebbe dovuto consegnarle per conto del signor
D._______ alle due gioiellerie, unicamente per fare un piacere a
quest’ultimo (cfr. atto n. 16 dell’inc. DGD, pag. 6).
5.2.2 L’autorità inferiore ha poi esaminato quanto emerso durante
l’interrogatorio in contradditorio del signor D._______ e del ricorrente
tenutosi il 9 febbraio 2017 dinanzi alla SA Lugano (cfr. processo verbale
d’interrogatorio / confronto tra le parti del 9 febbraio 2017 di cui all’atto n. 19
dell’inc. DGD) e dai vari documenti discussi in tale occasione, e meglio dal
contratto di polizza n. 21174 del 9 luglio 2013 relativo ad un prestito su
pegno presso l’H._______ di V._______ e i documenti correlati
(cfr. consid. 5.2.2.1 del presente giudizio), dalla ricevuta di pagamento del
30 luglio 2012 rilasciata dalla C._______ di Y._______ (cfr. consid. 5.2.2.2
del presente giudizio), dagli estratti del conto privato postale n. (…)
intestato al signor D._______ e dal relativo questionario del 6 agosto 2012
di I._______ (cfr. consid. 5.2.2.3 del presente giudizio; cfr. decisione
impugnata, consid. 4.3).
5.2.2.1 Più nel dettaglio, dall’esame del contratto di polizza n. 21174
relativo ad un prestito su pegno presso l’H.________ di V._______,
l’autorità inferiore – come la SA Lugano che l’ha preceduta – ha constatato
che il 9 luglio 2013 il ricorrente ha dato in pegno l’orologio di marca
denominato « 1 OROLOGIO PATEK PHILIPPE CASSA PLATINO CINT
PELLE N° (…) REF (…) » a garanzia di un prestito di 14'800 franchi
(cfr. contratto allegato all’atto n. 19 dell’inc. DGD). Ivi apponendo la sua
A-5367/2018
Pagina 16
firma, il ricorrente ha di fatto riconosciuto di essere il proprietario del
predetto orologio:
« […] Il debitore dichiara che gli oggetti di cui sopra sono di sua piena legale
proprietà e disponibilità e non sono provento di reato […] ».
Il contratto riporta inoltre i dati personali del ricorrente. Ora, da un confronto
con il modulo Refund Cheque rilasciato al signor D._______ e scoperto il
12 settembre 2012 in possesso del ricorrente, le due precedenti autorità
doganali svizzere hanno ritenuto che di fatto si tratterebbe dello stesso
orologio di marca indicato nel suddetto modulo e acquistato presso
B._______ di X._______, i dati combaciando tra di loro: « OROLOGIO DA
POLSO MARCA PATEK PHILIPPE IN PLATINO E PELLE REF. (…)
N. (…) » (cfr. atto n. 2 dell’inc. DGD). Detto orologio è poi stato ritirato il
9 aprile 2014 dallo stesso ricorrente. Come la SA Lugano, l’autorità infe-
riore ha poi rilevato che per questo pegno il ricorrente aveva sottoscritto
una procura a favore del signor D._______ per saldare il prestito e ritirare
il pegno (cfr. allegato all’atto n. 19 dell’inc. DGD). Al riguardo, il ricorrente
non ha preso posizione, indicando solamente che si tratterebbe di un fatto
avvenuto più di un anno dopo e non attinente alla fattispecie in oggetto
(cfr. atto n. 19 dell’inc. DGD, pag. 9 seg.). Da parte sua, il signor
D._______ ha invece dichiarato quanto segue (cfr. atto n. 19 dell’inc. DGD,
pag. 10):
« […] In merito alla delega vorrei precisare che essendo io a V._______,
essendoci un termine per saldare il prestito ed essendo il signor A._______
spesso fuori nazione per lavoro, semplicemente onde evitare di superare il
termine e quindi perdere tale orologio, egli mi ha concesso la delega […] ».
5.2.2.2 Dall’esame della ricevuta di pagamento rilasciata dalla C._______
di Y._______ al ricorrente stesso, l’autorità inferiore – alla stregua della SA
Lugano – ha constatato ch’esso il 30 luglio 2012 avrebbe versato un
acconto di 900 euro per l’acquisto di un orologio di marca con l’indicazione
« ref. (…) […] » (cfr. ricevuta allegata all’atto n. 19 dell’inc. DGD). Ora, da
un confronto con la fattura n. 29 del 6 agosto 2012 della C._______ di
Y._______ rilasciata al signor D._______, scoperta il 12 settembre 2012 in
possesso del ricorrente, entrambe le autorità doganali hanno ritenuto che
doveva trattarsi di un acconto versato per l’acquisto del Rolex qui litigioso,
i due numeri di riferimento combaciando tra di loro: « OROLOGIO ROLEX
(…) » (cfr. atto n. 2 dell’inc. DGD). Al riguardo, il ricorrente ha dichiarato
quanto segue, indicando di non sentirsi di fare nessuna ipotesi circa il
motivo per cui vi figuri il suo nome (cfr. atto n. 19 dell’inc. DGD, pag. 11):
« […] È la prima volta che vedo questo documento in quanto non c’è la mia
firma. Questo documento non dimostra che ho comprato io l’orologio. Non
A-5367/2018
Pagina 17
riporta nessun timbro di nessun negoziante, nessuna numerazione di serie
progressiva, requisito essenziale in base alle normative vigenti italiane e non
riporta nessuna firma e timbro […] ».
5.2.2.3 Per finire, l’autorità inferiore – sempre alla stregua della SA Lugano
– ha poi appurato l’esistenza di un conto privato in euro n. (…) aperto il
20 luglio 2012 presso I._______ e chiuso l’11 ottobre 2012 (cfr. estratto
conto allegato all’atto n. 19 dell’inc. DGD). Benché intestato al signor
D._______, il conto sarebbe invero stato gestito da quest’ultimo per conto
del ricorrente, all’epoca verosimilmente suo cliente e avente diritto
economico degli averi ivi depositati in vista dell’acquisto dei due orologi di
lusso in Italia. Ciò emergerebbe dal questionario relativo alle transazioni
eseguite del 6 agosto 2012 richiesto da I._______ e compilato dal signor
D._______ il 21 agosto 2012, ovvero prima dell’avvio dell’inchiesta nei suoi
confronti, dunque in un momento in cui egli non avrebbe avuto alcun motivo
di inventare un’implicazione del ricorrente nell’acquisto degli orologi al fine
di celare il fatto ch’egli ne fosse il proprietario (cfr. questionario allegato
all’atto n. 19 dell’inc. DGD). Dall’esame dell’estratto del conto postale per
il periodo dal 1° gennaio 2012 all’11 ottobre 2012 e dei dettagli riportati per
ogni transazione, entrambe le autorità doganali hanno potuto appurare che
lo stesso sarebbe stato verosimilmente aperto unicamente allo scopo di
semplificare le operazioni di acquisto dei due orologi di lusso e il relativo
rimborso dell’IVA italiana, viste le connessioni tra gli accrediti e gli addebiti
registrati (cfr. estratto conto allegato all’atto n. 19 dell’inc. DGD):
Data Accredito Addebito Osservazioni
24.07.2012 EUR 30'000.00
EUR 50'000.00
Versamenti tramite polizza
27.07.2012 EUR 79'848.73 Pagamento orologio Patek
Philippe
02.08.2012 EUR 21'500.00 Versamento allo sportello
03.08.2012 EUR 21'518.72 Pagamento orologio Rolex
24.09.2012 EUR 3'731.40 Rimborso IVA estera Rolex
26.09.2012 EUR 13'854.79 Rimborso IVA estera Patek
Philippe
11.10.2012 EUR 17'720.01 Chiusura conto
Quanto precede corrisponde peraltro a quanto dichiarato dal signor
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Pagina 18
D._______ in occasione della continuazione dell’interrogatorio del
4 ottobre 2018 (cfr. atto n. 6 dell’inc. DGD, pag. 2 e pag. 4 seg.).
5.2.3 Ciò posto, il Tribunale osserva come alla luce di tutti questi elementi,
l’autorità inferiore – così come la SA Lugano – abbia poi ritenuto come
credibili e coerenti le dichiarazioni del signor D._______ in occasione degli
interrogatori del 29 ottobre 2013, del 9 febbraio 2017 e del 4 ottobre 2018
che spiegherebbero l’esistenza dei documenti redatti a nome del ricor-
rente. Essa ha poi rilevato che il ricorrente, confrontato il 9 febbraio 2017
con questi i documenti, non avrebbe invece voluto esprimersi in merito e/o
non ha fornito alcuna risposta convincente. Conformemente a quanto
affermato dal signor D._______ e sulla base degli indizi in tal senso – in
particolare, visto che il ricorrente era in possesso dei documenti di rimborso
dell’IVA italiana il 12 settembre 2012, ch’egli era l’avente diritto economico
del conto privato postale in questione e, soprattutto, ch’egli stesso ha
depositato, a suo nome, l’orologio di marca Patek Philippe come pegno
presso l’H._______ – l’autorità inferiore ha dunque ritenuto che sarebbe
stato il ricorrente a trasportare gli orologi non dichiarati in data 9 agosto
2012, rispettivamente che sarebbe stato lui a farli trasportare, in qualità
mandante dell’importazione, detti orologi essendo giunti in Svizzera su sua
richiesta (e nel suo interesse), soprattutto affinché egli beneficiasse del
rimborso dell’IVA italiana. Essa ha pertanto ritenuto il ricorrente quale
debitore doganale soggetto all’obbligo di pagamento posticipato dell’IVA
all’importazione elusa al momento dell’importazione dei due orologi in
questione, ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 DPA in combinato disposto con
l’art. 70 cpv. 2 LD e l’art. 51 LIVA, indipendentemente da una qualsiasi sua
colpa (cfr. decisione impugnata, considd. 5.1-5.3).
5.3 Ora, per quanto concerne la qualità di debitore doganale del ricorrente
ex art. 12 cpv. 2 DPA, lo scrivente Tribunale osserva quanto segue.
5.3.1 Da un’analisi oggettiva di tutti gli elementi che precedono, il Tribunale
non può che giungere alla stessa conclusione dell’autorità inferiore e della
SA Lugano e ritenere che è a giusta ragione che le stesse hanno imposto
il ricorrente al pagamento posticipato dell’IVA all’importazione in oggetto ai
sensi dell’art. 12 cpv. 2 DPA, in combinato disposto con l’art. 70 cpv. 2 LD
e art. 51 cpv. 1 LIVA. Le censure sollevate dal ricorrente nel suo ricorso
19 settembre 2018 non sono infatti tali da rimettere in discussione quanto
esposto dall’autorità inferiore nel proprio giudizio o da far ritenere al Tribu-
nale ch’essa avrebbe accertato in maniera inesatta la fattispecie e le prove
alla sua base ai sensi dell’art. 49 lett. b PA (cfr. consid. 2.1 del presente
giudizio), dette censure non permettendo di ritenere che invero sarebbe il
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signor D._______ il proprietario dei due orologi in questione o perlomeno
colui che gli avrebbe trasportati o fatti trasportare in Svizzera dopo il loro
acquisto in Italia. Del resto, in questa sede il ricorrente non ha prodotto
alcun nuovo elemento comprovante la sua tesi o inficiante le conclusioni
dell’autorità inferiore. Di fatto, egli si è limitato a ribadire gli stessi argomenti
sollevati dinanzi alle due precedenti autorità doganali, senza fornire
spiegazioni circa gli elementi imputatogli.
5.3.2 Più nel dettaglio, il Tribunale non vede ad esempio per quale motivo
il ricorrente abbia posto in pegno uno dei due orologi (l’orologio Patek
Philippe) a garanzia di un prestito, dichiarando apertamente di esserne il
legittimo proprietario, per poi non fornire alcuna spiegazione al riguardo
dinanzi alle autorità doganali (cfr. consid. 5.2.2.1 del presente giudizio). Se
il signor D._______ fosse stato davvero il proprietario dell’orologio in
questione, allora l’unica possibile spiegazione sarebbe stata quella che il
ricorrente l’abbia acquisito da quest’ultimo in un secondo tempo, rispettiva-
mente ch’egli abbia dichiarato il falso dinanzi all’H._______ per ottenere il
prestito in questione. Ora però una spiegazione in tale senso difetta com-
pletamente agli atti. In concreto, l’unica spiegazione plausibile è dunque
che il ricorrente ne fosse il proprietario. Allo stesso modo, il Tribunale non
si spiega poi per quale motivo il ricorrente avrebbe versato alla C._______
un acconto a suo nome per l’acquisto dell’altro orologio (Rolex), senza
fornire spiegazioni al riguardo dinanzi alle autorità doganali, se davvero –
come sostiene lui – si tratta dell’orologio di proprietà del signor D._______
o di un altro orologio non connesso con quelli in oggetto (cfr. consid. 5.2.2.2
del presente giudizio).
Ma vi è di più. Non va dimenticato che il 12 settembre 2012 il ricorrente è
stato ritrovato dalle autorità doganali italiane in entrata in Italia in possesso
delle due fatture all’esportazione utilizzate per la richiesta di rimborso
dell’IVA italiana (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio). Dal questionario di
I._______ del 6 agosto 2012 relativo al conto privato postale n. (…) – si
ricorda, compilato dal signor D._______ il 21 agosto 2012, ovvero
precedentemente all’apertura dell’inchiesta penale amministrativa – risulta
poi che il suo avente diritto economico è il ricorrente, proprietario degli averi
ivi depositati in contanti, per i quali il signor D._______ ha indicato trattarsi
di « risparmi da attività del sig. A._______ » (cfr. questionario allegato
all’atto n. 19 dell’inc. DGD, punti 4 e 5). Detto conto privato è stato aperto
il 20 luglio 2012 e chiuso l’11 ottobre 2012 dal signor D._______. Da un
esame delle transazioni effettuate sul predetto conto privato, risulta poi che
lo stesso è stato effettivamente utilizzato unicamente per facilitare le ope-
razioni di acquisto/pagamento dei due orologi di lusso in questione, nonché
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il relativo rimborso dell’IVA italiana. Su questo conto non vi è infatti alcuna
traccia di un’altra transazione che non sia in correlazione con l’acquisto dei
due orologi (cfr. estratto conto allegato all’atto n. 19 dell’inc. DGD; con-
sid. 5.2.2.3 del presente giudizio).
Ora, come giustamente indicato dal ricorrente, vero è che le due fatture
all’esportazione alla base del rimborso dell’IVA italiana sono di fatto state
allestite a nome del signor D._______. Vero è anche che il titolare del conto
privato in questione è il signor D._______. Tali circostanze sono state del
resto confermate dallo stesso signor D._______ (cfr. continuazione
interrogatorio del 4 ottobre 2018, di cui all’atto n. 6 dell’inc. DGD, pag. 4
seg.). Tuttavia questi due elementi, a loro soli, tenuto conto delle rimanenti
risultante degli atti appena citati, non sono tali da far ritenere al Tribunale
che di fatto il vero proprietario dei due orologi di lusso in questione sarebbe
il signor D._______. Più plausibile, è infatti la tesi ritenuta dalle autorità
doganali secondo cui il signor D._______ ha unicamente fornito i suoi dati
alle due gioiellerie per la compilazione delle due fatture all’esportazione al
fine di facilitare le successive operazioni di rimborso dell’IVA italiana,
rispettivamente la tesi secondo cui il vero avente diritto economico del
citato conto privato postale è il ricorrente, proprietario dei due orologi di
lusso in questione.
5.3.3 Ciò sancito, poco importa qui determinare se il ricorrente abbia agito
o meno in buona fede, s’egli abbia effettivamente trasportato gli orologi in
Svizzera il 9 agosto 2012 e/o ottenuto il rimborso dell’IVA italiana, dal
momento che dall’incarto risultano elementi sufficienti permettenti alle
autorità doganali di ritenere ch’egli è il proprietario dei due orologi di lusso
in questione o perlomeno la persona che gli ha fatti trasportare in Svizzera
(mandante) ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LD, in combinato disposto con
l’art. 75 OD (cfr. considd. 4.2.1 e 5.2 del presente giudizio). Quale mandan-
te egli è tenuto al pagamento posticipato dell’IVA all’importazione in oggetto
ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 DPA, in combinato disposto con l’art. 70 cpv. 2
LD e l’art. 51 cpv. 1 LIVA, indipendentemente dalla questione a sapere se
allo stesso possa o meno essere ascritta una qualsiasi colpa per la man-
cata dichiarazione dei due orologi all’entrata in Svizzera. Perché il ricor-
rente sia chiamato al pagamento posticipato, è infatti sufficiente che sia
stata commessa un’infrazione alla legislazione doganale (cfr. consid. 4.4
del presente giudizio). Ora, come visto, la sussistenza di una sottrazione
d’imposta a seguito della mancata dichiarazione dei due orologi di lusso è
qui pacifica (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio). Su questo punto, il
ricorso non può pertanto che essere respinto.
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5.4 In merito alla censura relativa alla qualità di debitore doganale del
signor D._______ ex art. 12 cpv. 2 DPA, il Tribunale osserva come lo
stesso non sia stato considerato in quanto tale dalle autorità doganali,
poiché nessun elemento dell’incarto ha permesso loro di ritenere ch’egli
abbia trasportato o fatto trasportare i due predetti orologi in Svizzera
(cfr. decisione impugnata, consid. 5.3; scritto 9 marzo 2018 della Lugano
SA accluso all’atto n. 46 dell’inc. DGD). Tale elemento avrebbe infatti
permesso loro di considerarlo debitore doganale ai sensi dell’art. 70 cpv. 2
LD (cfr. considd. 4.2.1 e 4.4.1 del presente giudizio). Come visto
(cfr. consid. 5.3 del presente giudizio), tutti gli elementi dell’incarto hanno
però condotto le autorità doganali a ritenere il ricorrente – e non il signor
D._______ – quale proprietario dei due orologi di lusso in questione ed
unico debitore doganale ex art. 70 cpv. 2 LD. In tale contesto,
contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’autorità inferiore e la SA
Lugano erano legittimate a non considerare il signor D._______ quale
debitore doganale dell’IVA all’importazione in oggetto ai sensi dell’art. 70
cpv. 2 LD, dell’art. 51 cpv. 1 LIVA e dell’art. 12 cpv. 2 DPA. Anche su questo
punto, il ricorso va dunque respinto.
5.5 Circa la richiesta del ricorrente di perlomeno estendere la responsabi-
lità solidale anche al signor D._______, il Tribunale osserva invece quanto
segue. Giusta l’art. 70 cpv. 3 LD, tutti i debitori doganali rispondono solidal-
mente dell’obbligazione doganale. Tale evenienza presuppone però che si
sia in presenza di più debitori doganali ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LD, ciò
che – come visto (cfr. considd. 5.2 e 5.3 del presente giudizio) – non è però
qui il caso. In tale contesto, non va poi dimenticato che per le autorità
doganali non vi è in ogni caso alcun obbligo di ricercare e imporre tutti i
debitori doganali al pagamento posticipato ex art. 12 cpv. 2 DPA, le stesse
essendo libere di rivolgersi al debitore doganale di loro scelta (cfr. con-
sid. 4.2.1 del presente giudizio). Quand’anche il signor D._______ fosse
stato anch’esso ritenuto quale debitore doganale ex art. 70 cpv. 2 LD, nulla
avrebbe dunque obbligato le autorità doganali a rivolgersi anche a lui per il
pagamento posticipato dell’IVA all’importazione in oggetto ex art. 12 cpv. 2
DPA. Ora, non va dimenticato che il debitore doganale che si è fatto carico
del pagamento dell’IVA all’importazione dispone di un diritto di regresso ai
sensi dell’art. 70 cpv. 3 LD nei confronti degli altri debitori doganali, discipli-
nato dal diritto civile (cfr. consid. 4.2.1 del presente giudizio). Spetterà
semmai al ricorrente adire la competente autorità civile e fare valere nei
confronti del signor D._______ – ammesso e concesso che ve ne siano i
presupposti – il suo diritto di regresso. Anche detta censura va pertanto
respinta.
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Ciò sancito, a titolo puramente abbondanziale, si precisa ancora che la
responsabilità solidale ex art. 12 cpv. 2 DPA a cui si appella il ricorrente
non va confusa con la responsabilità solidale ex art. 12 cpv. 3 DPA, la cui
pronuncia presuppone il riconoscimento di una colpa a carico del debitore
solidale da parte della competente autorità penale o giudiziaria incaricata
della procedura penale amministrativa parallela a quella in oggetto e il cui
esame sfugge pertanto allo scrivente Tribunale (cfr. consid. 4.4.2 del
presente giudizio; [tra le tante], sentenza del TAF A-3056/2015 del
22 dicembre 2016 consid. 5.6.5 con rinvii).
5.6 Visto tutto quanto suesposto, nella misura in cui il ricorrente non
contesta il calcolo dell’IVA all’importazione e che lo stesso non risulta
manifestamente errato, non vi è poi luogo di attardarsi ulteriormente al
riguardo (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio). In definitiva, la ripresa
fiscale in oggetto pronunciata dalla SA Lugano e poi confermata dall’auto-
rità inferiore nei confronti del ricorrente – ritenuto qui persona soggetta
all’obbligo di pagamento posticipato dell’IVA all’importazione relativa ai due
orologi di lusso in questione ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 DPA in combinato
disposto con l’art. 70 cpv. 2 LD e l’art. 51 cpv. 1 LIVA – va pertanto
integralmente confermata dal Tribunale. Di conseguenza, la decisione
impugnata va anch’essa confermata e il ricorso va respinto.
6.
In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico del ricorrente qui parte integralmente
soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in
1'900 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente
dall’anticipo spese di 1'900 franchi da lui versato a suo tempo. Non vi sono
poi i presupposti per l’assegnazione al ricorrente di indennità a titolo di
spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
TS-TAF a contrario).
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è integralmente respinto.
2.
Le spese processuali pari a 1'900 franchi sono poste a carico del ricorrente.
Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
interamente dedotto dall’anticipo spese di 1'900 franchi da lui versato a suo
tempo.
3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Pifferi
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il
termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale
federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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