B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-5508/2015, A-5512/2015
Sen t en z a d e l 1 0 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Salome Zimmermann, Pascal Mollard,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente 1,
B._______,
ricorrente 2,
entrambi patrocinati dall’avv. Giovanni Stucchi,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Imposta preventiva.
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Fatti:
A.
La società anonima A._______, con sede a X._______, è stata iscritta al
Registro di commercio (RC) del Cantone Ticino in data 14 marzo 2003. Il
suo scopo sociale è « (…) » (cfr. relativo estratto RC).
B.
L’ingegnere B._______ è stato l’amministratore unico della A._______ dal
14 marzo 2003 al 6 febbraio 2006 e, in seguito, dal 5 dicembre 2006 fino
al suo scioglimento e messa in liquidazione pronunciato dall’assemblea
generale con decisione 4 marzo 2011. Attualmente egli risulta quale
liquidatore della società (cfr. relativo estratto RC).
Il capitale azionario è di 100'000 franchi, integralmente liberato. Come
accennato, dal 4 marzo 2011 la società si trova in liquidazione. Essa è
detenuta al 100% dal suo azionista unico, il signor C._______, residente in
Italia. Essa ha inoltre due società partecipate, tra cui, in particolare, la
società brasiliana D._______, con sede in Brasile. La quota di
partecipazione della A._______, nonché società madre, nella suddetta
società brasiliana è del 90%. Il restante 10% è detenuto dal signor
E._______, residente in Brasile.
C.
Da un controllo a campione effettuato dall’Amministrazione federale delle
contribuzioni (di seguito: AFC) nel mese di marzo 2009 e da una richiesta
di informazioni concernenti i bilanci relativi agli esercizi fiscali dal 2004 al
2008, sarebbe emersa la distribuzione da parte della società partecipata
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D._______ dei dividendi relativi agli esercizi 2005, 2006, 2007 e 2008, non
contabilizzati nei ricavi della A._______.
D.
L’8 luglio 2013, l’AFC ha inoltrato alla A._______ il conteggio relativo
all’imposta preventiva di 138'479.15 franchi. Tale importo è basato sulla
rinuncia della suddetta società a favore del proprio azionista C._______ ai
dividendi di sua spettanza, distribuiti dalla società partecipata D._______
al 90% negli esercizi fiscali dal 2005 al 2008.
Nel suddetto conteggio, l’importo dovuto a titolo d’imposta preventiva è
stato così calcolato:
Prestazione imponibile totale (arrotondato): fr. 395'654.65
35% imposta preventiva: fr. 138'479.15
E.
Visto il mancato pagamento, l’AFC ha poi fatto spiccare nei confronti della
società A._______ il precetto esecutivo (PE) n. (…), al quale quest’ultima
ha poi interposto opposizione.
F.
Con decisione del 28 aprile 2014, l’AFC ha dunque imposto la società
A._______ al pagamento dell’imposta preventiva dell’importo di
138'479.15 franchi, oltre accessori e rigettato in maniera definitiva
l’opposizione al PE n. (...). L’ingegnere B._______ è stato dichiarato
debitore solidale del suddetto importo.
G.
Avverso la predetta decisione, la A._______ – per il tramite del suo
patrocinatore – ha presentato reclamo il 28 maggio 2014 dinanzi all’AFC,
chiedendone l’annullamento. In sostanza, essa contesta l’esistenza di
prestazioni soggette all’imposta preventiva, nella misura in cui i versamenti
effettuati dalla società partecipata D._______ al suo azionista unico, il
signor C._______, sarebbero stati eseguiti sulla sola base di un contratto
di prestito (mutuo). Non si tratterebbe dunque di una distribuzione di
dividendi, bensì di vari finanziamenti. Nel 2012, il prestito sarebbe poi stato
rimborsato integralmente dall’azionista. A suo avviso, la società partecipata
brasiliana non avrebbe mai effettuato alcuna distribuzione di dividendi ai
sensi del diritto civile brasiliano o svizzero, come neppure distribuzioni
dissimulate di utili ai sensi del diritto fiscale svizzero.
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Pagina 4
H.
Con decisione su reclamo del 30 luglio 2015, l’AFC (di seguito: autorità
inferiore) ha respinto il reclamo e confermato la decisione dell’8 novembre
2013. In sostanza, l’AFC ha ritenuto l’esistenza di una prestazione valuta-
bile in denaro soggetta all’imposta preventiva, nella misura in cui la società
A._______ avrebbe rinunciato a favore del proprio azionista – il signor
C._______ – ai dividendi di sua spettanza distribuiti dalla partecipata
brasiliana D._______ al 90% negli esercizi fiscali dal 2005 al 2008. Dalle
schede contabili della A._______ risulterebbe infatti chiaramente una
rinuncia ai dividendi per un totale di 395'654.65 franchi. A questo risultato
essa sarebbe giunta prendendo il totale dei versamenti per ogni singolo
anno in causa nella percentuale del 90% (quota di partecipazione),
convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio del momento:
2005: (Real 86'115.00 x 90%) x 0.56527 = fr. 43'810.40
2006: (Real 48'008.00 x 90%) x 0.57198 = fr. 24'713.65
2007: (Real 486'388.00 x 90%) x 0.63700 = fr. 278'846.25
2008: (Real 118'951.00 x 90%) x 0.45102 = fr. 48'284.35
TOTALE = fr. 395'654.65
I.
Avverso la summenzionata decisione la A._______, in X._______ (di
seguito: ricorrente 1) – per il tramite del suo patrocinatore – ha poi
presentato ricorso l’8 settembre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo
federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, essa postula l’annullamento
della decisione impugnata, invocando in sostanza gli stessi argomenti
sollevati dinanzi all’autorità inferiore.
A sua volta, l’ingegnere B._______ (di seguito: ricorrente 2) – per il tramite
del medesimo patrocinatore della ricorrente 1 – ha anch’esso impugnato la
predetta decisione con ricorso l’8 settembre 2015 dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, postulandone in sostanza l’annullamento per i
medesimi motivi addotti dalla società ricorrente 1.
J.
Con risposta 30 novembre 2015, l’autorità inferiore ha in sostanza postu-
lato il rigetto integrale dei due ricorsi, riconfermandosi nella propria decisio-
ne e prendendo posizione su alcuni argomenti sollevati dai ricorrenti.
K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
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Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In partico-
lare, le decisioni emanate dall’AFC su reclamo in materia di riscossione
dell’imposta preventiva – come nel caso concreto – sono impugnabili
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 39 della legge
federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva [LIP, RS 642.21], in
combinato disposto con l’art. 32 LTAF). La procedura è retta dalla PA, in
quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Ne discende che
lo scrivente Tribunale risulta competente per dirimere la presente vertenza.
1.2 In generale, ogni decisione di un’autorità costituisce un atto giuridico
distinto soggetto ad una specifica procedura di ricorso. Viceversa, salvo
casi del tutto particolari, un’unica procedura di ricorso deve essere aperta
qualora più persone contestino la medesima decisione. Si tratta infatti
dell’unico modo per evitare l’emanazione di decisioni contradditorie o
incoerenti. Peraltro è altresì possibile ordinare la congiunzione di due
cause, qualora ciò consenta l’economia di procedura e risponda agli
interessi di tutte le parti (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5090/2014
del 16 aprile 2015 consid. 2; A-6502/2012 del 21 maggio 2013 consid. 1.1;
cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17). La congiunzione di due cause e la
pronuncia di una sola sentenza si giustifica inoltre pure nel caso in cui due
diverse procedure di ricorso concernono fatti di uguale natura e pongono
gli stessi temi di diritto sostanziale (cfr. DTF 131 V 59 consid. 1; 127 V 33
consid. 1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-2411/2010 del
16 agosto 2012 consid. 2.2 con rinvii).
In concreto, l’autorità inferiore ha emanato una sola decisione nei confronti
dei due ricorrenti. Quest’ultimi hanno tuttavia presentato ricorso separata-
mente dinanzi al Tribunale amministrativo federale, sicché di fatto sono
stati aperti due incarti distinti (A-5508/2015 e A-5512/2015). Orbene, nella
misura in cui i ricorrenti, destinatari della decisione impugnata, sollevano
gli stessi argomenti, lo scrivente Tribunale ritiene opportuno congiungere
le due cause, sicché verrà emanata una sola sentenza.
1.3 I due ricorsi in oggetto sono stati interposti tempestivamente (art. 20
segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma
previste dalla legge (art. 52 PA).
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Pagina 6
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché
l’inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41
consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). In virtù dei principi della massima inquisitoria
(cfr. art. 12 PA) – secondo cui il Tribunale accerta d’ufficio la fattispecie
determinante – e dell’applicazione d’ufficio del diritto (cfr. art. 62 cpv. 4 PA),
il Tribunale può infatti accogliere il ricorso anche per motivi diversi da quelli
invocati dal ricorrente, rispettivamente respingerlo e confermare la decisio-
ne impugnata con una motivazione diversa da quella adotta dall’autorità
inferiore (cosiddetta « sostituzione di motivi »; cfr. DTAF 2007/41 consid. 2
con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-83/2016 del 23 gennaio 2017
consid. 1.2.2 con rinvii; A-2687/2016 del 22 dicembre 2016 consid. 1.3.3).
Detti due principi sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge-
prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è
quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il
dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorren-
te che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende,
in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER,
op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 segg.).
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Pagina 7
2.3
2.3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione resa dall’autorità,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito
(cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale
doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall’autorità di
ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).
Detto diritto, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all’interessato il
diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi
confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell’incarto
(cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di
influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro
assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in
cui esse possano influire sulla decisione (cfr. artt. 18 e 29 PA), nonché di
ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 135 II 286 consid. 5.1
con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009
del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011
consid. 3.2 con rinvii; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, n. 1528 segg.). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì
rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una
decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è
quindi da un lato, il mezzo d’istruzione della causa, dall’altro un diritto della
parte di partecipare all’emanazione della decisione che concerne la sua
situazione giuridica. Essa garantisce l’equità del procedimento (cfr. ADELIO
SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con
rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016
consid. 3.1.1).
A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti
in risposta dall’autorità inferiore, se il ricorrente ha potuto commentarli in
un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della
giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore
(cfr. sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133
I 201 consid. 2.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio
2015 consid. 3.5 con rinvii).
2.3.2 Perché una decisione possa essere opposta alle parti, la stessa
dev’essere stata notificata regolarmente ai suoi destinatari. Giusta l’art. 38
PA, una notificazione difettosa non può infatti cagionare alle parti alcun
pregiudizio. Per questo motivo, la mancata notifica alle parti della decisione
può comportarne l’annullamento o, nei casi più gravi, persino la nullità
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Pagina 8
(cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed.
2016, n. 1066, n. 1119 segg.; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in: Wald-
mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens-
gesetz [VwVG; di seguito: Praxiskommentar VwVG], 2a ed. 2016, n. 3 e 9
segg. ad art. 38 PA). Ciò è segnatamente il caso, allorquando una parte
non figura a torto quale destinataria della decisione (cfr. UHLMANN/SCHIL-
LING-SCHWANK, Praxiskommentar VwVG, n. 13 ad art. 38 PA) e, per tale
motivo, viene privato della possibilità di contestarla formalmente. Tale
evenienza, nella misura in cui la parte interessata dalla mancata notifica
viene integralmente privata dei propri diritti procedurali ai sensi degli
artt. 26 segg. PA, segnatamente del diritto di far amministrare delle prove,
di accedere agli atti dell’incarto e di esprimersi prima dell’emanazione della
decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenza del TF
4A_35/2010 del 19 maggio 2010 consid. 6; sentenza del TAF A-7094/2010
del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii; SCOLARI, op. cit., n. 483 seg.
con rinvii), configura infatti una grave violazione del diritto di essere sentito
ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost., non sanabile in sede ricorsuale (cfr. DTF
126 I 68 consid. 2; 116 V 182 consid. 3c con rinvii; sentenze del TF
1C_452/2009 del 19 marzo 2010 consid. 2.2; 1C_265/2009 del 7 ottobre
2009 consid. 2.3) e pertanto giustificante l’annullamento della decisione
nonché il conseguente rinvio della causa all’autorità inferiore per l’emana-
zione di un nuovo giudizio ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 PA, previa corretta
notificazione della decisione e rispetto del suo diritto di essere sentito. Tale
rinvio è ancor più giustificato, allorquando la fattispecie non risulta a priori
essere stata accertata in maniera conforme all’art. 49 lett. b PA (cfr. senten-
za del TAF A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 2.2 con rinvii;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191 e n. 3.197 segg.).
2.3.3 Giusta l’art. 41 lett. a LIP, l’AFC prende tutte le decisioni necessarie
per la riscossione dell’imposta preventiva, in particolare quando il credito
fiscale e la responsabilità solidale sono contestati. In virtù dell’art. 42 cpv. 1
LIP, le decisioni dell’AFC possono essere impugnate con reclamo nel termi-
ne di 30 giorni dalla loro notificazione.
Di regola, legittimati ad interporre reclamo sono i destinatari materiali delle
decisioni dell’AFC, ossia i contribuenti e i loro rappresentanti. Ciò non
esclude tuttavia che l’AFC possa includere tra i destinatari altre persone
solo allo stadio successivo della procedura di reclamo ai sensi dell’art. 42
LIP, ad esempio in qualità di persone solidalmente responsabili del debito
fiscale dovuto dal contribuente in virtù dell’art. 15 LIP o dell’art. 12 DPA.
Non sempre la responsabilità solidale può infatti essere chiarita già allo
stadio della prima decisione, bensì unicamente allo stadio della decisione
su reclamo. In tale caso, la prassi ammette che il responsabile solidale
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Pagina 9
venga incluso solo nell’ambito della procedura di reclamo, senza che si
renda necessaria l’emanazione di una nuova prima decisione ai sensi
dell’art. 41 LIP: il responsabile solidale viene infatti direttamente integrato
alla procedura di reclamo, mediante notifica della prima decisione ed invito
ad esprimersi circa il credito fiscale e la sua responsabilità solidale. Tale
prassi si fonda sul principio di economia procedurale, nonché sull’art. 15
cpv. 3 LIP che conferisce al responsabile solidale i medesimi diritti e doveri
del contribuente. In virtù del rinvio dell’art. 67 cpv. 1 LIP, tale principio vale
altresì nel caso della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 12 DPA
(cfr. sentenza del TF del 17 febbraio 1978, in: ASA 47 pag. 541 segg.,
pag. 546 consid. 7; STOCKAR/HOCHREUTENER, Die Praxis der Bundes-
steuern, II. Teil: Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, vol. 3, 2000,
n. 16 ad art. 42 LIP; HANS PETER HOCHREUTENER, in: Zweifel/Beu-
sch/Bauer-Balmelli [ed.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer [di seguito: VStG-
Kommentar], 2012, n. 4 ad art. 41 LIP).
Qualora il responsabile solidale sia invece noto all’AFC già allo stadio della
prima decisione ai sensi dell’art. 41 LIP, quest’ultima deve pronunciarsi non
solo nei confronti del contribuente, ma anche nei confronti del responsabile
solidale. In tal caso, il responsabile solidale dovrà essere formalmente
designato dall’AFC quale destinatario materiale della predetta decisione,
di modo da preservare i suoi diritti procedurali, segnatamente il diritto di
interporre reclamo ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 LIP.
2.3.4 In concreto, in rapporto alla notifica delle due decisioni precedenti
dell’AFC lo scrivente Tribunale rileva d’ufficio quanto segue.
Innanzitutto, l’esame della prima decisione del 28 aprile 2014 emanata
dall’AFC sulla base dell’art. 41 LIP, rileva che la stessa è stata formalmente
notificata con « Lettre signature » unicamente alla società ricorrente 1
(destinataria materiale), benché al punto 4 del dispositivo il ricorrente 2 sia
stato designato quale responsabile solidale del debito d’imposta preventiva
sulla base dell’art. 12 cpv. 3 DPA (cfr. atto n. 16 dell’incarto prodotto
dall’AFC [di seguito: inc. AFC]). Di fatto, la suddetta decisione è stata
trasmessa al ricorrente 2 soltanto in copia per conoscenza, senza precisa-
zione alcuna circa la sua qualità di destinatario materiale. Così facendo,
l’AFC ha privato senza alcun valido motivo il ricorrente 2 dell’istanza di
reclamo, pregiudicando in maniera grave il suo diritto di essere sentito
(cfr. considd. 2.3.2 seg. del presente giudizio; atto n. 17 inc. AFC). Poiché
nel proprio reclamo la società ricorrente 1 ha contestato l’esistenza del
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Pagina 10
credito d’imposta preventiva, ma non la responsabilità solidale del ricor-
rente 2, non è in ogni caso possibile ritenere come plausibile un’eventuale
sanamento del vizio in questione nell’ambito della decisione su reclamo.
Ma vi è di più. Pure l’esame della decisione su reclamo del 30 luglio 2015
rileva che, benché entrambi i ricorrenti figurino formalmente quali suoi
destinatari, tuttavia la stessa è stata notificata unicamente alla società
ricorrente 1. In effetti, dalla prima e dall’ultima pagina della predetta
decisione risulta chiaramente che la stessa è stata notificata per raccoman-
data soltanto all’avv. Giovanni Stucchi, il quale – all’epoca della sua
pronuncia – era patrocinatore della società ricorrente 1, ma non ancora del
ricorrente 2. In tali circostanze, l’AFC avrebbe dunque dovuto notificare al
ricorrente 2 la decisione su reclamo del 30 luglio 2015 con atto separato.
Non essendo qui il caso, si deve ritenere che anche la predetta decisione
non è stata notificata al ricorrente 2, sicché sussiste un’ulteriore grave
violazione del suo diritto di essere sentito. Che di fatto, detta irregolarità
non abbia in apparenza pregiudicato il diritto di ricorso del ricorrente 2, lo
stesso avendo impugnato la predetta decisione su reclamo dinanzi al
Tribunale, nulla muta a tale conclusione, lo stesso essendo stato privato
del doppio grado di giurisdizione.
2.3.5 Visto tutto quanto suesposto, la decisione su reclamo del 30 luglio
2015 indirizzata ad entrambi i ricorrenti, non può di fatto espletare alcun
effetto nei confronti del ricorrente 2, sicché già per questo motivo la stessa
va qui parzialmente annullata. Trattandosi di una doppia grave violazione
del diritto di essere sentito del ricorrente 2 non sanabile in sede ricorsuale,
il suo ricorso va infatti accolto, ciò quand’anche tale censura non sia stata
sollevata da quest’ultimo (« accoglimento con sostituzione di motivi »;
cfr. consid. 2.2 del presente giudizio). Al fine di garantire al ricorrente 2 il
rispetto del suo diritto al doppio grado di giurisdizione, la causa va rinviata
all’autorità inferiore ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 PA, affinché la stessa emani
una nuova decisione su reclamo, previa notifica corretta della prima
decisione 28 aprile 2014 e concessione a quest’ultimo della facoltà di
interporre reclamo ex art. 42 cpv. 1 LIP nonché di proporre eventuali mezzi
probatori a suo discarico (cfr. considd. 2.3.1 e 2.3.3 del presente giudizio).
Nell’ambito del nuovo giudizio, l’AFC avrà altresì modo di esaminare in
modo approfondito l’eventuale esistenza della responsabilità solidale del
ricorrente 2 per quanto concerne il pagamento dell’imposta preventiva in
oggetto ai sensi dell’art. 15 LIP, nella sua qualità di liquidatore della società
ricorrente 1 (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3624/2012 del 7 maggio
2013 consid. 5.4 con rinvii), rispettivamente ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 DPA,
qualora le condizioni risultino oggettivamente adempiute (cfr. al riguardo,
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Pagina 11
sentenze del TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 5.6.5; A-
3899/2012 del 27 giugno 2013 consid. 2.4.3; A-7148/2010 del 19 dicembre
2012 consid. 5.4.3). La nuova decisione su reclamo potrà poi essere
impugnata dal ricorrente 2 dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Ciò sancito, visto l’esito del ricorso del ricorrente 2, qui di seguito occorre
esaminare ancora soltanto il ricorso della società ricorrente 1.
3.
Prima di entrare nel merito delle censure sollevate dalla ricorrente 1 in
rapporto alla ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore a titolo d’imposta
preventiva (cfr. considd. 4, 5 e 6 del presente giudizio), qui di seguito
verranno dapprima richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie,
segnatamente in rapporto all’oggetto dell’imposta preventiva nella forma di
una prestazione valutabile in denaro (cfr. consid. 3.1 che segue), ai doveri
incombenti al contribuente (cfr. considd. 3.2 e 3.3 che seguono), all’onere
probatorio circa l’esistenza o l’inesistenza di una prestazione soggetta
all’imposta preventiva (cfr. consid. 3.4 che segue), agli atti che possono
annullare una prestazione imponibile (cfr. consid. 3.5 che segue) e agli
interessi moratori (cfr. consid. 3.6 che segue).
3.1
3.1.1 La Confederazione può riscuotere un’imposta preventiva sul reddito
dei capitali mobili (cfr. art. 132 cpv. 1 Cost. e art. 1 cpv. 1 LIP). L’imposta
preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata
dell’imposta (cfr. art. 1 cpv. 2 LIP).
Stante l’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP, oggetto dell’imposta sono, tra l’altro, i redditi
di capitali mobili da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o
cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una
persona domiciliata in Svizzera. Per i redditi di capitali mobili essa
ammonta al 35% della prestazione imponibile (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. 1 LIP).
L’art. 20 OIPrev considera reddito imponibile di azioni, ogni prestazione
valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di
partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non abbia il carattere di
rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all’atto della
prestazione (come ad esempio: dividendi, buoni, azioni gratuite, buoni di
partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.). La nozione di
prestazione valutabile in denaro ai sensi dell’art. 20 OIPrev corrisponde di
principio a quella dell’art. 20 cpv. 1 lett. c della legge federale del 14 dicem-
bre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11; cfr. sentenze del
TF 2C_263/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 5.1; 2C_806/2013 del
A-5508/2015, A-5512/2015
Pagina 12
24 marzo 2014 consid. 2.1; 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.2).
Secondo la prassi del Tribunale federale, nell’applicare la predetta norma,
le autorità fiscali non sono strettamente legate alla qualificazione di diritto
privato dell’operazione giuridica, ma devono piuttosto apprezzare le
circostanze di fatto conformemente alla realtà economica (cfr. sentenze del
TF 2C_695/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 2.2; 2A.537/2005 del
21 dicembre 2006 consid. 2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-2078/2016
del 1° novembre 2016 consid. 5.1.2 con rinvii).
3.1.2 Ai sensi della predetta norma, nella nozione di prestazione valutabile
in denaro rientra altresì la cosiddetta « distribuzione dissimulata di utili » o
« distribuzione occulta di utili » (« verdeckte Gewinnausschüttungen »).
Per costante giurisprudenza, si è di fronte ad una simile prestazione valuta-
bile in denaro, allorquando le tre seguenti condizioni cumulative risultano
adempiute (cfr. DTF 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 57 consid. 2.2; 131 II 593
consid. 5.1; 119 Ib 431 consid. 2b; 115 Ib 274 consid. 9b; sentenze del TF
2C_263/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 5.2; 2C_335/2008 del 13 otto-
bre 2008 consid. 2.1 con rinvii, in: RtiD 2009 I pag. 492; 2A.204/2006 del
22 giugno 2007 consid. 6, in: RtiD 2008 I pag. 946; DTAF 2011/45
consid. 4.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-2637/2016 del 7 aprile 2017
consid. 2.3; A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 5.1.3 con rinvii;
DUSS/HELBING/DUSS, VStG-Kommentar, n. 132a ad art. 4 LIP con rinvii):
(1) La società effettua una prestazione senza ottenere un’adeguata
controprestazione da parte del beneficiario, ciò che di fatto ne
comporta l’impoverimento economico. Tale prestazione non ha
carattere di rimborso delle quote di capitale sociale.
(2) Questa prestazione è corrisposta ad un titolare di diritti di
partecipazione della società, ossia ad uno degli azionisti della società
(titolare diretto) o a terze persone vicine a quest’ultimo (titolare
indiretto). Essa trova il proprio fondamento esclusivamente in un
rapporto di partecipazione alla società stessa: una simile prestazione
deve procurare al suo beneficiario un vantaggio che in analoghe
circostanze non sarebbe stato accordato alle medesime condizioni
ad una terza persona non partecipe alla società, per cui la
prestazione risulta insolita.
(3) Il carattere insolito della prestazione, in particolare la sproporzione
tra la prestazione e la controprestazione, deve essere riconoscibile
per gli organi della società.
Le prestazioni che la società effettua a favore dei suoi azionisti o di terze
persone a lui vicine, fondate su un’altra base giuridica che il rapporto di
A-5508/2015, A-5512/2015
Pagina 13
partecipazione, ad esempio su un contratto di diritto privato che avrebbe
potuto essere concluso anche con un terzo estraneo alla società, non sono
invece soggetti all’imposta preventiva (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2b; sen-
tenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.2; [tra le tante] la
citata sentenza del TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 5.1.3).
3.1.3 Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribu-
zioni dissimulate di utili, valgono anche le rinunce a determinati proventi in
favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente
riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa
forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di
« prelevamento anticipato dell’utile » o di « sottrazione previa dell’utile »
(« Gewinnvorwegnahme »), anche se in realtà non ha per oggetto la
sottrazione di utili già concretamente confluiti nella società. Essa sussiste
per l’appunto quando la società rinuncia interamente o parzialmente a degli
introiti normalmente di sua spettanza, che vengono così incassati
direttamente dall’azionista o da una persona a lui vicina, rispettivamente
quando quest’ultimi non forniscono una controprestazione che la società
esigerebbe da un terzo indipendente (cfr. DTF 119 Ib 116 consid. 2; 113 Ib
23 consid. 2d; sentenze del TF 2C_726/2009 del 20 gennaio 2010 con-
sid. 2.2 con rinvii; 2C_335/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 2.2 con rinvii,
in: RtiD 2009 I pag. 492; 2A.204/2006 del 22 giugno 2007 consid. 6 con
rinvii, in: RtiD 2008 I pag. 946; [tra le tante] sentenze del TAF A-2637/2016
del 7 aprile 2017 consid. 2.4; A-2078/2016 del 1° novembre 2016
consid. 5.1.4 con rinvii; DUSS/HELBING/DUSS, VStG-Kommentar, n. 132b
ad art. 4 LIP con rinvii).
3.1.4 Secondo la giurisprudenza, una terza persona vicina all’azionista ai
sensi dell’art. 20 OIPrev può essere una persona fisica imparentata con
l’azionista o anche una persona giuridica ch’egli controlla. La prassi consi-
dera inoltre come vicini all’azionista i soggetti con cui quest’ultimo intrattie-
ne delle relazioni personali o commerciali che dall’insieme delle circostan-
ze appaiono come il vero motivo della prestazione imponibile. In particolare
sono da ritenere tali quelle persone alle quali l’azionista permette di fare
uso della società come se fosse la loro (cfr. sentenze del TF 2C_377/2009
del 9 settembre 2009 consid. 2.2; 2A.342/2005 del 9 maggio 2006
consid. 2.2; DTAF 2011/45 consid. 4.2 con rinvii; [tra le tante] sentenza del
TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 5.1.5 con rinvii).
3.2 L’obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile, il
quale deve eseguirla dopo averne dedotto l’imposta preventiva (cfr. art. 10
cpv. 1 in relazione con l’art. 14 cpv. 1 LIP). Il beneficiario della prestazione
è quindi – tenuto conto dell’obbligazione del debitore di trasferirgli l’imposta
A-5508/2015, A-5512/2015
Pagina 14
preventiva – il destinatario dell’imposta, ovverosia colui che sopporta il
carico fiscale. Egli non ha tuttavia alcuna obbligazione procedurale da
adempiere nel contesto della procedura di percezione dell’imposta
preventiva; tali obblighi devono difatti essere adempiuti dal debitore della
prestazione che è il soggetto fiscale (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-
2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 5.2 con rinvii; THOMAS JAUSSI,
VStG-Kommentar, n. 6 ad art. 10 LIP).
3.3 In materia di imposta preventiva, la dichiarazione e il pagamento del
tributo sono rette dal principio dell’autotassazione, in applicazione del
quale, il contribuente ha l’obbligo di annunciarsi come tale all’AFC, senza
esservi sollecitato (cfr. art. 38 cpv. 1 LIP) e deve, alla scadenza
dell’imposta (cfr. art. 16 LIP), presentare spontaneamente all’AFC il
rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi e pagare in pari tempo
l’imposta o compiere la notifica sostitutiva del pagamento (cfr. artt. 19 e 20
LIP; art. 38 cpv. 2 LIP). Il contribuente è quindi il solo responsabile nella
compilazione esatta dei moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d’impo-
sta e dei questionari (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. 1 LIP) nonché nel procedere
con il versamento dell’imposta preventiva dovuta (cfr. [tra le tante] sentenza
del TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 5.3 con rinvii).
3.4
3.4.1 La prova dell’esistenza di una prestazione valutabile in denaro ai
sensi dell’art. 20 OIPrev – e meglio dei tre relativi elementi costitutivi –
incombe all’AFC (cfr. sentenza del TF 2C_263/2014 del 21 gennaio 2015
consid. 5.2 con rinvii; DTAF 2011/45 considd. 4.1 e 4.3.2.2 con rinvii;
sentenze del TAF A-5006/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.8.1 con rinvii; A-
5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.4 con rinvii; A-3624/2012 del
7 maggio 2013 consid. 4.4 con rinvii; DUSS/HELBING/DUSS, VStG-Kom-
mentar, n. 132a ad art. 4 LIP con rinvii). Il criterio della prestazione
« giustificata dall’uso commerciale », applicato in materia di imposte dirette
non è un elemento costitutivo negativo di una prestazione valutabile in
denaro. Se l’AFC ritiene che sussista una prestazione valutabile in denaro,
il contribuente può da parte sua contestare il proprio assoggettamento
all’imposta adducendo la controprova atta a dimostrare che il criterio
dell’uso commerciale è adempiuto (cfr. DTAF 2011/45 consid. 4.3.2.2 con
rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016
consid. 5.4.1 con rinvii).
3.4.2 Giusta l’art. 39 LIP, la società contribuente deve dunque indicare
coscienziosamente all’autorità fiscale tutti i fatti che possono essere impor-
tanti per l’accertamento dell’obbligazione fiscale o delle basi di calcolo
dell’imposta; essa deve in particolare presentare, su richiesta, tutti i
A-5508/2015, A-5512/2015
Pagina 15
documenti corredati dai giustificativi e da altra documentazione (cfr. lett. b).
Se è vero che l’autorità fiscale non deve sostituire il proprio potere
d’apprezzamento a quello della direzione commerciale della società
contribuente, vero è anche che quest’ultima deve tuttavia provare che le
prestazioni in questione sono giustificate dall’uso commerciale. Solo in tal
modo, l’autorità fiscale può sincerarsi che il motivo alla base del carattere
insolito di dette prestazioni è puramente commerciale e non dovuto alle
strette relazioni personali o economiche in essere tra la società e il
beneficiario delle prestazioni (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2c con rinvii;
sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3; 2A.342/2005
del 9 maggio 2006 consid. 2.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2078/2016
del 1° novembre 2016 consid. 5.4.2 con rinvii).
Chi sostiene che un pagamento da esso incassato non lo concerne, deve
essere in grado di provare tale allegazione producendo dei documenti
giustificativi. Analogamente, chi effettua un pagamento senza che lo stesso
risulti giustificato da alcun documento deve sopportare le conseguenze di
una simile mancanza di prove, nel senso che deve attendersi che lo stesso
venga qualificato a livello fiscale come una prestazione valutabile in denaro
soggetta ad imposta preventiva (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2c con rinvii;
sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3; 2A.342/2005
del 9 maggio 2006 consid. 2.3; [tra le tante] la citata sentenza del TAF A-
2078/2016 consid. 5.4.2 con rinvii). Inoltre, può sussistere una prestazione
valutabile in denaro soggetta all’imposta preventiva, se appare ovvio che
sono gli azionisti stessi della società ad essere i suoi beneficiari e se non
è data un’altra spiegazione (cfr. sentenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio
2012 consid. 4.3 con rinvii). Quando la società contribuente fa tutto quanto
in suo potere per produrre tutte le prove e i documenti giustificativi richiesti
dall’autorità fiscale ai sensi dell’art. 39 LIP, quest’ultima ne deve tenere
conto nel proprio giudizio (cfr. sentenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio
2012 consid. 4.3 con rinvii).
3.5
3.5.1 Secondo la giurisprudenza e la prassi amministrativa, una volta sorto
conformemente all’art. 12 LIP, un credito d’imposta preventiva continua a
sussistere fino alla sua estinzione – segnatamente per effetto della prescri-
zione o del condono (cfr. artt. 17 e 18 LIP) – quand’anche le condizioni alla
base della sua nascita vengano meno successivamente con effetto ex
nunc. L’imposta preventiva avendo carattere formale, l’annullamento da
parte dell’assoggettato di una prestazione imponibile non conduce in linea
di principio alla soppressione pura e semplice di un credito fiscale nato ex
lege. Eventuali accordi intervenuti successivamente tra le parti, di fatto non
hanno pertanto alcuna influenza sul credito fiscale (cfr. sentenza del TAF
A-5508/2015, A-5512/2015
Pagina 16
A-1360/2006 del 1° marzo 2007 consid. 5.1 con rinvii, confermata dal TF
con sentenza 2C_115/2007 dell’11 febbraio 2008; cfr. parimenti sentenze
del TAF A-570/2014 del 19 settembre 2014 consid. 4.6 con rinvii; A-
4934/2013 del 4 settembre 2014 consid. 2.6 con rinvii; MICHAEL BEUSCH,
VStG-Kommentar, n. 10 ad art. 12 LIP con rinvii).
3.5.2 In virtù della prassi amministrativa denominata « Stornopraxis »,
eventuali storni e rettifiche contabili (« Storni und Nachtragsbuchungen »)
operate dal contribuente vengono riconosciuti in via eccezionale dall’AFC
soltanto alle seguenti condizioni:
(1) La prestazione imponibile viene contabilizzata prima di un qualsiasi
controllo dell’AFC e la contabilizzazione di detta prestazione
interviene in maniera corretta durante l’esercizio contabile in causa,
perlomeno prima dell’approvazione del conto annuale da parte
dell’assemblea generale e al più tardi un anno dopo la fine
dell’esercizio contabile in causa.
(2) Qualora invece il conto annuale sia già stato approvato dall’assem-
blea generale, la rettifica contabile è riconosciuta solamente se è
stata effettuata prima di un qualsiasi controllo dell’AFC, purché la
prestazione imponibile non sia stata effettuata in mala fede o, per
giunta, in violazione delle norme sulla tenuta della contabilità com-
merciale (cfr. art. 957 segg. CO). Si considera che una prestazione
imponibile è stata effettuata « in mala fede », qualora, ad esempio, si
è manifestamente voluto procedere ad una « distribuzione dissimu-
lata di utile » e che ci si trovi, perlomeno oggettivamente, in presenza
di una sottrazione d’imposta. Ciò è segnatamente il caso allorquando
delle prestazioni non vengono contabilizzate oppure delle fatture
fittizie vengono contabilizzate (cfr. sentenza del TF 2C_115/2007
dell’11 febbraio 2008 consid. 6.1; sentenza del TF dell’11 maggio
1983 in: ASA 52 pag. 569 consid. 2; sentenza del TF del 13 settem-
bre 1974 in: ASA 44 pag. 384; cfr. sentenze del TAF A-570/2014 del
19 settembre 2014 consid. 4.6; A-4934/2013 del 4 settembre 2014
consid. 2.6 con rinvii; A-1360/2006 del 1° marzo 2007 consid. 5.2.1;
BEUSCH, VStG-Kommentar, n. 17 ad art. 12 LIP con rinvii; cfr. circa le
distribuzioni dissimulate di utile, consid. 3.1.2 seg. del presente
giudizio).
In sostanza, una rettifica contabile non viene mai riconosciuta se la stessa
interviene soltanto successivamente ad un controllo dell’AFC – ossia a
causa di detto controllo – o se la prestazione imponibile in questione è stata
fornita in mala fede o in contrasto con le norme sulla tenuta della contabilità
A-5508/2015, A-5512/2015
Pagina 17
(cfr. sentenza del TF 2C_115/2007 dell’11 febbraio 2008 consid. 6.1; sen-
tenza del TAF A-2637/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.8; BEUSCH, VStG-
Kommentar, n. 18 ad art. 12 LIP con rinvii).
3.6 Giusta l’art. 16 cpv. 1 lett. c LIP, l’imposta preventiva scade trenta giorni
dopo che è sorto il credito fiscale. Per i redditi da capitale mobiliare, il
credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile (cfr. art. 12
cpv. 1 LIP). Un interesse di mora del 5% annuo è dovuto, senza diffida,
sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal cpv. 1
fino al giorno del pagamento (cfr. art. 12 cpv. 2 LIP in combinato disposto
con l’art. 1 dell’ordinanza del 29 novembre 1996 del Dipartimento federale
delle finanze concernente l’interesse di mora in materia d’imposta
preventiva [RS 642.212]; [tra le tante] sentenza del TAF A-2078/2016 del
1° novembre 2016 consid. 5.6 con rinvii).
4.
Nel caso in disamina, occorre dapprima determinare se sussiste una
prestazione valutabile in denaro soggetta all’imposta preventiva ai sensi
dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in combinato disposto con l’art. 20 OIPrev.
4.1 In concreto, nella decisione impugnata l’autorità inferiore ha ritenuto la
sussistenza di una prestazione valutabile in denaro ai sensi dell’art. 4
cpv. 1 lett. b LIP in combinato disposto con l’art. 20 OIPrev, nella forma di
una distribuzione dissimulata di utili al proprio azionista. Più nel dettaglio,
l’AFC ha ritenuto che la società ricorrente 1 avrebbe rinunciato a favore del
proprio azionista unico, il signor C._______ (di seguito: azionista
C._______), ai dividendi di sua spettanza distribuiti dalla sua società
partecipata brasiliana al 90% D._______, con sede in Brasile (di seguito:
società partecipata), negli esercizi fiscali dal 2005 al 2008. Basandosi sui
primi documenti forniti dalla ricorrente 1 – e meglio confrontando i suoi
bilanci (cfr. atto n. 3 inc. AFC) con quelli della sua società partecipata
(cfr. atto n. 1 inc. AFC) – l’AFC ha infatti constatato che gli importi registrati
dalla società partecipata negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 sotto la
dicitura « DISTRIB.LUCRO ISENTO » non sono di fatto mai stati
contabilizzati dalla società ricorrente 1:
Bilancio della società participata: Importo versato:
2005 = 86'115.00 Real
2006 = 48'008.00 Real
2007 = 486'388.00 Real
2008 = 118'951.00 Real
TOTALE = 506'000.00 Real
A-5508/2015, A-5512/2015
Pagina 18
Come risulterebbe dalla dicitura « ANTECIPACAO DE LUCRO A
DISTRIBUIR C._______ Repres. A._______ » contenuta nei bilanci
rettificati della società partecipata (cfr. atto n. 2 inc. AFC), forniti dalla
ricorrente 1 successivamente l’avvio del controllo fiscale, l’AFC ha poi
stabilito che il beneficiario dei predetti dividendi era chiaramente il suo
azionista C._______. Tale evenienza sarebbe peraltro stata confermata
dallo stesso ricorrente 2, il quale con scritto 9 luglio 2009 ha dichiarato
quanto segue (cfr. atto n. 7 inc. AFC):
« […] Dall’analisi della distribuzione effettuata a favore della ns società, rilevia-
mo che il dividendo di ns competenza è stato incassato dall’azionista della
società, che operò a suo tempo quale procuratore speciale della società (vedi
documento allegato), in considerazione delle difficoltà oggettive di trasferire
dividendi dal Brasile […] ».
Con messaggio di posta elettronica del 30 luglio 2009, il ricorrente 2 ha poi
espressamente confermato che i dividendi presi in considerazione
dall’AFC – così come risultanti dai bilanci della società partecipata – come
dividendi incassati dall’azionista C._______ erano di spettanza della
società ricorrente 1 (cfr. atto n. 8 inc. AFC e tabella allegata):
« […] le chiedo gentilmente di verificare il conteggio IP sottoposto,
considerando che i dividendi di competenza di A._______ sono quelli
evidenziati nella colonna “(…)” C._______ e non E._______, che ci risulta
essere il socio solo al 10% […] pertanto la quota di partecipazione della holding
nella D._______ risulta essere del 90%, come evidenziato nelle scritture di
acquisto di partecipazione […] ».
In tali particolari condizioni, l’AFC ha dunque ritenuto che si trattava
palesemente di vantaggi e di prestazioni che non sarebbero stati accordati
a un terzo che non avesse legami con i detentori dei diritti di partecipazione
o contabilizzate da una persona terza alla società. La rinuncia della società
ricorrente 1 ai dividendi che le spettavano e la loro mancata contabilizza-
zione avrebbero un carattere talmente insolito che non poteva passare
inosservato agli organi della società, essendosi peraltro ripetuto per ben
quattro anni consecutivi (cfr. decisione impugnata, consid. 2).
4.2 Di avviso contrario, nel proprio ricorso la società ricorrente 1 contesta
la sussistenza di una prestazione valutabile in denaro soggetta all’imposta
preventiva, poiché dal 2005 la sua società partecipata non avrebbe mai
effettuato una distribuzione di dividendi, bensì unicamente dei versamenti
a titolo di prestito, nel frattempo rimborsati, come attestato dai documenti
da lei prodotti. A mente della ricorrente 1, l’AFC non avrebbe provato
alcunché, per il semplice fatto che tutto il suo ragionamento si baserebbe
sull’esame dei documenti sbagliati, ossia sui primi bilanci della sua società
partecipata non ancora approvati dall’assemblea degli azionisti e da lei
A-5508/2015, A-5512/2015
Pagina 19
consegnati in un primo tempo (cfr. atto n. 1 inc. AFC). I soli documenti
validi, in base al diritto brasiliano, sarebbero i secondi bilanci formalmente
revisionati e approvati dall’assemblea degli azionisti della società parteci-
pata, da lei consegnati nel corso della procedura di controllo dell’AFC e a
torto non presi in considerazione da quest’ultima (cfr. atto n. 2 inc. AFC;
ricorso, punto 2.2.1 segg.).
Più nel dettaglio, la società ricorrente 1 indica che negli anni in contesta-
zione essa era detenuta al 100% dal suo azionista C._______. Essa era
proprietaria di diverse partecipazioni, tra le quali in particolare il 90% della
sua società partecipata brasiliana. Il restante 10% della predetta società
partecipata era detenuto dal signor E._______ (di seguito: socio
minoritario). Nel corso degli anni 2007 e 2008, la società partecipata aveva
intenzione di effettuare determinati investimenti in Brasile nel campo
finanziario. Per ragioni dovute alla fiscalità brasiliana, sarebbe tuttavia stato
più conveniente far effettuare tali investimenti da una persona fisica. La
società partecipata avrebbe dunque incaricato l’azionista C._______ di
effettuare gli investimenti per suo conto e poi – oltre a restituire il
finanziamento – di mettere il relativo utile a sua disposizione. Nel corso del
2007 la società partecipata avrebbe concesso all’azionista C._______ un
mutuo pari a 440'000 Real e nel 2008 un ulteriore mutuo di 66'000 Real,
per un importo totale di 506'000 Real equivalenti a 310'048 franchi. Negli
anni 2005-2008, la società partecipata avrebbe inoltre fornito dei mutui in
favore del socio minoritario. Detti versamenti sarebbero stati effettuati in
maniera assolutamente non proporzionale alle quote di partecipazione
(cfr. ricorso, punto 2.2.1 segg.).
Come risulterebbe dai bilanci del 2007 e del 2008, la società partecipata
avrebbe contabilizzato il mutuo nei propri attivi come credito (« antecipacao
de lucro a distribuir ») verso l’azionista C._______ (cfr. atti n. 4 e 5 della
ricorrente 1). Lo stesso sarebbe stato effettuato per il socio minoritario per
gli anni 2005 e 2006 (cfr. atti n. 6 e 7 della ricorrente 1). Come attestereb-
bero la dichiarazione del 22 ottobre 2012 della società partecipata (cfr. atto
n. 10 della ricorrente 1) e il suo bilancio del 2012 (cfr. atto n. 11 della ricor-
rente 1), il mutuo concesso all’azionista dell’importo totale di 506'000 Real
sarebbe poi stato da lui interamente rimborsato nel corso del 2012. Che si
tratta di mutui e non di distribuzione di dividendi sarebbe altresì comprovato
dalla dichiarazione del 22 ottobre 2009 del revisore esterno della società
partecipata (cfr. atto n. 8 della ricorrente 1), dal parere giuridico di diritto
brasiliano del 4 settembre 2015 dell’avv. F._______ (cfr. atto n. 8bis della
ricorrente 1), come pure dal verbale dell’assemblea ordinaria dell’8 dicem-
bre 2010 della società partecipata (cfr. atto n. 9 della ricorrente 1), secondo
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cui dal 2005 non sarebbero stati distribuiti dividendi (cfr. ricorso,
punto 2.1.4 segg.).
4.3 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Innanzitutto, è
qui doveroso constatare come entrambe le parti siano concordi sul fatto
che tra il 2005 e il 2009 la società partecipata abbia effettuato dei versa-
menti per un importo totale pari a 506'000 Real a favore dell’azionista
C._______, azionista unico della società ricorrente 1. Le versioni non
collimano invece per quanto attiene alla natura dei suddetti versamenti.
Orbene, su quest’ultimo punto, lo scrivente Tribunale non può che allinearsi
all’autorità inferiore. L’esame dei documenti presi in considerazione
dall’AFC – in particolar modo, il confronto tra i bilanci della ricorrente 1
(cfr. atto n. 3 inc. AFC) e della sua società partecipata (cfr. atto n. 1
inc. AFC), come pure le dichiarazioni del ricorrente 2 (cfr. atti n. 7 e 8
inc. AFC) – conduce infatti il Tribunale a ritenere come plausibile la tesi
secondo cui la società partecipata ha versato direttamente all’azionista
C._______ i dividendi di spettanza della società ricorrente 1, indicati nei
primi bilanci della società partecipata prodotti dalla ricorrente 1 sotto la
dicitura « DISTRIB.LUCRO ISENTO » (cfr. atto n. 1 inc. AFC):
Bilancio della società participata: Importo versato:
2005 = 86'115.00 Real
2006 = 48'008.00 Real
2007 = 486'388.00 Real
2008 = 118'951.00 Real
TOTALE = 506'000.00 Real
Di fatto, tali versamenti non sono stati contabilizzati dalla società ricor-
rente 1, sicché vi è motivo di ritenere la sussistenza di prestazioni valutabili
in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utili. Le circostanze
sono infatti tali che si deve ritenere che i dividendi in questione non
sarebbero mai stati versati ad un terzo esterno alla società, senza
controprestazione corrispondente e senza essere contabilizzati dalla
società ricorrente 1. A mente del Tribunale, soltanto la posizione particolare
dell’azionista C._______ in seno alla società ricorrente 1 e i rapporti con la
società partecipata possono spiegare come lo stesso abbia potuto incas-
sare direttamente i dividendi di spettanza della ricorrente 1, circostanza
che non si sarebbe mai verificata in una situazione normale. La rinuncia a
tali dividendi appare così insolita, che tutto porta a ritenere come adempiuti
i presupposti alla base della sussistenza di una prestazione valutabile in
denaro (cfr. considd. 3.1.2 – 3.1.4 del presente giudizio).
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4.4 Se la tesi del « prestito/mutuo » adotta dalla società ricorrente 1
potrebbe spiegare la natura dei versamenti effettuati dalla società parteci-
pata all’azionista C._______, tuttavia la stessa non appare come
sufficientemente credibile, essendo stata addotta da quest’ultima solo
successivamente all’avvio del controllo fiscale da parte dell’AFC e in netto
contrasto con quanto risultante dai primi bilanci della società partecipata
(cfr. atto n. 1 inc. AFC) e dalle prime dichiarazioni del ricorrente 2, secondo
cui si tratterebbe invero di versamenti effettuati a titolo di dividendi
(cfr. consid. 4.1 del presente giudizio; atti n. 7 e 8 inc. AFC). Che la società
partecipata abbia o meno deciso ad un determinato momento di modificare
la natura dei versamenti effettuati all’azionista C._______ tramutandoli in
prestiti o che l’azionista C._______ abbia o meno rimborsato alla società
partecipata i dividendi/versamenti incassati a suo tempo, è qui irrilevante:
nella misura in cui i documenti probatori su cui la ricorrente 1 fonda la
propria argomentazione sono tutti stati da lei redatti e/o prodotti solo
successivamente all’avvio del controllo fiscale da parte dell’AFC, gli stessi
non permettono infatti di ammettere l’annullamento delle prestazioni
valutabili in denaro soggette all’imposta preventiva sorte in virtù della
legge. Secondo la « Stornopraxis », eventuali rettifiche contabili o storni
sono per l’appunto ammessi soltanto se eseguiti anteriormente ad un
controllo fiscale (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio), ciò che – come
verrà precisato qui di seguito – non risulta tuttavia essere qui il caso.
4.4.1 Per quanto concerne i bilanci della società partecipata – punto su cui
insiste ripetutamente la ricorrente 1 – lo scrivente Tribunale rileva quanto
segue. Come visto, nel proprio giudizio l’AFC si è fondata sui primi bilanci
della società partecipata prodotti dalla ricorrente 1 (cfr. consid. 4.1 del pre-
sente giudizio). Essa ha scartato i secondi bilanci rettificati, in quanto
prodotti solo successivamente all’avvio del controllo fiscale (cfr. decisione
impugnata, consid. 3.1.2). Tale modo di procedere appare conforme alla
« Stornopraxis », sicché si deve ritenere che è a giusta ragione che l’AFC
si è fondata sui primi bilanci anziché sui secondi rettificati (cfr. consid. 3.5
del presente giudizio). In tali circostanze, che i bilanci approvati dall’assem-
blea ordinaria della società partecipata in data 8 dicembre 2010 siano o
meno quelli da lei rettificati una volta avviato il controllo fiscale, nulla muta
a tale conclusione.
Ma vi è più. Dal confronto tra i primi bilanci e i secondi bilanci rettificati agli
atti sorgono alcuni dubbi circa la loro credibilità e veridicità. Se come indica
la ricorrente 1, i secondi bilanci rettificati sono gli unici ad essere stati
approvati dall’assemblea degli azionisti, non si spiega allora per quale
motivo – e soprattutto come ciò sia possibile – entrambe le versioni siano
state datate e firmate lo stesso giorno – ossia il 31 dicembre 2007, il
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31 dicembre 2008, il 31 dicembre 2009 e il 31 dicembre 2010 – dal
contabile/revisore esterno G._______ e dal socio minoritario della società
partecipata (cfr. atti n. 1 e 2 inc. AFC). Peraltro, sui secondo bilanci
rettificati manca qualsiasi indicazione attestante che gli stessi sarebbero
stati approvati dall’assemblea degli azionisti della società partecipata. Tale
circostanza appare ancora più strana se si considera che, di fatto, sui primi
bilanci relativi all’anno 2006 (cfr. atto n. 1 inc. AFC) figura il timbro ufficiale
delle autorità del registro civile brasiliane attestante la veridicità della copia,
ma non sui secondi bilanci rettificati dalla società partecipata (cfr. atto n. 2
inc. AFC). Da ultimo va poi sottolineato come, con scritto di posta
elettronica del 30 luglio 2009 indirizzato all’AFC, lo stesso ricorrente 2
abbia messo in dubbio la veridicità dei predetti bilanci rettificati dichiarando
apertamente quanto segue: « […] considerando il fatto sicuramente non
trascurabile di essere stato ingannato dal CdA della partecipata con bilanci
manifestamente falsi, rifatti in un secondo tempo su nostra richiesta […] »
(cfr. atto n. 8 inc. AFC).
4.4.2 La dichiarazione del 22 ottobre 2009 del revisore esterno della
società partecipata, il signor G._______ (cfr. atto n. 8 della ricorrente 1),
secondo cui i versamenti effettuati da detta società sarebbero stati eseguiti
« a titolo di anticipazione », in attesa dell’approvazione dei bilanci da parte
dell’assemblea degli azionisti della società partecipata, non può essere
presa in considerazione trattandosi non solo di una dichiarazione di parte,
ma anche di un documento prodotto a posteriori (cfr. consid. 3.5.2 del
presente giudizio).
Ciò è altresì il caso del parere giuridico di diritto brasiliano del 4 settembre
2015 dell’avv. F._______ (cfr. atto n. 8bis della ricorrente 1): oltre a trattarsi
di un documento di parte, prodotto dalla ricorrente 1 a posteriori, lo stesso
non indica su che bilanci e documenti contabili il legale della società
partecipata si sarebbe basato per ritenere l’assenza di distribuzione di
dividendi, sicché le sue dichiarazioni sono in alcun modo verificabili
(cfr. consid. 3.5.2 del presente giudizio).
4.4.3 La dichiarazione del 22 ottobre 2012 del socio minoritario della
società partecipata (cfr. atto n. 10 della ricorrente 1), e il bilancio del 2012
della società partecipata (cfr. atto n. 11 della ricorrente 1), secondo cui il
mutuo di 506'000 Real concesso all’azionista C._______ sarebbe poi stato
da lui interamente rimborsato nel corso del 2012, nulla mutano alle
conclusioni dello scrivente Tribunale. Se è vero che dai documenti contabili
prodotti dalla ricorrente 1 risulta che l’azionista C._______ ha effettuato dei
versamenti a favore della società partecipata dell’importo totale di
506'000 Real, vero è anche che la ragione dei predetti versamenti non può
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inficiare a posteriori l’esistenza delle prestazioni valutabili in denaro nate
anteriormente in virtù della legge (cfr. consid. 3.5.2 del presente giudizio).
4.4.4 Neppure il verbale dell’assemblea ordinaria dell’8 dicembre 2010
della società partecipata (cfr. atto n. 9 della ricorrente 1), secondo cui dal
2005 non sarebbero stati distribuiti dividendi, può essere qui preso in
considerazione. Come gli altri documenti, lo stesso è stato redatto poste-
riormente al controllo dell’AFC e, pertanto, non va preso in considerazione
nella valutazione della natura dei versamenti effettuati dalla società
partecipata all’azionista unico della società ricorrente 1 (cfr. consid. 3.5.2
del presente giudizio). Peraltro, con detto verbale, l’assemblea ordinaria si
è limitata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, ma non
gli esercizi precedenti 2005, 2006, 2007 e 2008, oggetto della ripresa
d’imposta preventiva in questione. Nulla permette dunque di ritenere che
quanto figurante nei primi bilanci prodotti dalla ricorrente 1 (cfr. atto n. 1
inc. AFC) sia stato indicato in maniera errata.
4.5 Visto quanto precede, tutto conduce lo scrivente Tribunale a ritenere
che è a giusta ragione che l’autorità inferiore ha ritenuto la sussistenza di
prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di
utili: l’analisi degli atti conduce a ritenere che la società partecipata della
ricorrente 1 abbia versato direttamente all’azionista C._______ i dividendi
di sua spettanza, non contabilizzati da quest’ultima (cfr. consid. 3.1.2 del
presente giudizio). In nessun modo, le circostanze di fatto intervenute
successivamente al controllo fiscale – segnatamente l’asserito rimborso
dei dividendi e le rettifiche contabili apportate ai bilanci della società parte-
cipata – permettono di ritenere l’annullamento delle predette prestazioni
valutabili in denaro, sicché su questo punto la decisione impugnata va qui
confermata (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio).
5.
Accertata la sussistenza di una prestazione valutabile in denaro soggetta
all’imposta preventiva, occorre ora verificare non solo l’importo della
ripresa fiscale (cfr. consid. 5.2 che segue), ma anche il calcolo alla sua
base (cfr. consid. 5.1 che segue).
5.1 In concreto, l’AFC ha calcolato la ripresa fiscale fondandosi sui primi
bilanci della società partecipata prodotti dalla società ricorrente (cfr. atto
n. 1 inc. AFC). Più nel dettaglio, essa ha preso in considerazione il totale
dei versamenti effettuati dalla società partecipata all’azionista C._______
della società ricorrente 1 negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, così come
risultanti sotto la dicitura « (-) DISTRIB.LUCRO ISENTO » (cfr. atto n. 1
inc. AFC). Nella misura in cui la quota di partecipazione della ricorrente 1
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ammonta a 90% – così come indicato con scritto di posta elettronica del
30 luglio 2009 dall’allora amministratore unico, ossia il ricorrente 2 (cfr. atto
n. 8 inc. AFC) – l’AFC ha poi tenuto conto soltanto del 90% di detti versa-
menti, convertendoli in franchi svizzeri al tasso di cambio del momento:
2005: (Real 86'115.00 x 90%) x 0.56527 = fr. 43'810.40
2006: (Real 48'008.00 x 90%) x 0.57198 = fr. 24'713.65
2007: (Real 486'388.00 x 90%) x 0.63700 = fr. 278'846.25
2008: (Real 118'951.00 x 90%) x 0.45102 = fr. 48'284.35
TOTALE = fr. 395'654.65
In totale, essa ha dunque ritenuto la sussistenza di prestazioni valutabili in
denaro dell’importo totale di 395'654.65 franchi e, dunque, di un’imposta
preventiva dovuta dalla ricorrente 1 pari a 138'479.15 franchi (= 35% di
fr. 395'654.65; cfr. decisione impugnata, considd. 2.1.1 e 4).
Di avviso contrario, la ricorrente 1 si oppone al calcolo dell’autorità infe-
riore, in quanto fondato sui primi bilanci non rettificati. Ribadendo che si
tratterebbe di versamenti effettuati a titolo di prestito, la ricorrente 1
sostiene che la società partecipata avrebbe invero effettuato solo due
versamenti a favore dell’azionista C._______ dell’importo totale di
506'000 Real/310'048 franchi: uno nel corso del 2007 dell’importo pari a
440'000 Real (equivalenti a fr. 280'280 al cambio di 0.637), l’altro nel corso
del 2008 dell’importo pari a 66'000 Real (equivalenti a fr. 29'767 al cambio
di 0.4501). Nessun versamento sarebbe dunque stato effettuato nel 2005
e nel 2006 (cfr. ricorso, punti 2.1.2 e 2.1.3).
Sennonché, nella misura in cui è stato sancito che determinanti per il
presente giudizio sono unicamente i primi bilanci prodotti dalla ricorrente 1
presi in considerazione dall’autorità inferiore (cfr. atto n. 1 inc. AFC; con-
sid. 4.4.1 del presente giudizio), la sua tesi non può essere qui seguita. In
tali circostanze, non vi è motivo alcuno per ritenere il calcolo dell’AFC come
sbagliato o incompleto, sicché lo stesso va qui confermato.
5.2 Ciò sancito, va poi verificato se i crediti d’imposta preventiva – così
come calcolati dall’autorità inferiore – sono prescritti o meno. La prescrizio-
ne è infatti una questione di diritto che va esaminata d’ufficio dall’autorità e
non necessita d’essere sollevata dall’assoggettato (cfr. sentenze del TF
2C_243/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5 con rinvio; 2C_551/2009 del
13 aprile 2010 consid. 2.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2078/2016 del
1° novembre 2016 consid. 4.1 con rinvii; MICHAEL BEUSCH, Der Untergang
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der Steuerforderung, 2012, pag. 278; STEPHANIE EICHENBERGER, in: Ober-
son/Hinny [ed.], Commentaire droits de timbre, 2006, n. 5 ad art. 30 LTB).
5.2.1 La prescrizione, nella misura in cui concerne l’esistenza del credito
fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenze del TF 2C_243/2014 del
4 dicembre 2014 consid. 5 con rinvio; 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 con-
sid. 2.3; BEUSCH, op. cit., pag. 282 seg.; BEUSCH, VStG-Kommentar, n. 7
ad art. 17 LIP). Per questo motivo, alla stessa risulta applicabile il diritto
vigente al momento in cui le circostanze di fatto alla base del gravame
hanno avuto luogo. Nella fattispecie, la prescrizione dei crediti fiscali in
materia di imposta preventiva è retta dall’art. 17 LIP. Per i redditi di capitali
mobili il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile
(art. 12 cpv. 1 LIP) e si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’an-
no civile in cui è sorto (cfr. art. 17 cpv. 1 LIP). Detto termine di prescrizione
è relativo, nella misura in cui è soggetto alla sospensione e all’interruzione
(cfr. art. 17 cpv. 2 e 3 LIP; circa gli atti interruttivi della prescrizione [tra le
tante] sentenza del TAF A-1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.2.2
con rinvii, confermata dal TF con sentenza 2C_1095/2015 del 27 maggio
2016 consid. 4.3.3). Ad ogni interruzione della prescrizione, un nuovo
termine di cinque anni inizia pertanto a decorrere (cfr. BEUSCH, VStG-
Kommentar, n. 10 e 17 ad art. 17 LIP con rinvii).
5.2.2 In concreto, la ripresa fiscale operata nei confronti della società ricor-
rente 1 concerne l’imposta preventiva relativa agli anni 2005, 2006, 2007 e
2008 in rapporto ai dividendi incassati dall’azionista C._______, azionista
unico della società ricorrente 1, qualificati di prestazioni valutabili in denaro
sotto la forma di distribuzioni dissimulate di utili. Dall’esame degli atti dell’in-
carto risulta chiaramente che il termine di prescrizione di 5 anni ex art. 17
cpv. 1 LIP è stato interrotto dall’AFC nei confronti della ricorrente 1 per la
prima volta con scritto 13 dicembre 2010 per l’esercizio 2005 (cfr. allegato
all’atto n. 10 inc. AFC), con scritto 5 dicembre 2011 per l’esercizio 2006
(cfr. allegato all’atto n. 10 inc. AFC) e con scritto 6 dicembre 2012 per
l’esercizio 2007 (cfr. allegato all’atto n. 10 inc. AFC). Con detta interruzione
è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione di 5 anni, poi inter-
rotto nuovamente dall’AFC per i tre predetti esercizi nonché per l’esercizio
2008 con il conteggio dell’8 luglio 2013 (cfr. atto n. 15 inc. AFC). A sua
volta, il nuovo termine di prescrizione 5 anni che ne è scaturito è anch’esso
stato interrotto dall’AFC per i quattro esercizi con decisione del 28 aprile
2014 (cfr. atto n. 16 inc. AFC). Lo stesso è poi ulteriormente avvenuto a
seguito della decisione su reclamo del 30 luglio 2015 dell’AFC (cfr. con-
sid. 5.2.1 del presente giudizio). In tali circostanze, si deve dunque ritenere
che nessuno dei crediti fiscali in oggetto risulta tutt’ora prescritto ai sensi
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dell’art. 17 LIP. La ripresa fiscale pari a 138'479.15 franchi, oltre accessori,
operata nei confronti della società ricorrente 1 va pertanto qui confermata.
6.
Constata l’entità della ripresa fiscale, occorre ancora determinare il cerchio
dei contribuenti soggetti al pagamento posticipato dell’imposta preventiva
elusa a torto.
In concreto, soggetta al pagamento dell’imposta preventiva risulta essere
la società ricorrente 1, nella misura in cui la stessa è chiaramente la
debitrice del credito fiscale in oggetto ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LIP
(cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). Ciò sancito, come già anticipato in
ingresso, rimane riservata l’eventuale constatazione da parte dell’autorità
inferiore di una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 15 LIP,
rispettivamente dell’art. 12 cpv. 3 DPA, a carico del ricorrente 2, sulla quale
quest’ultima dovrà statuire nuovamente tenuto conto del rinvio della causa
(cfr. consid. 2.3.5 del presente giudizio).
7.
In definitiva, lo scrivente Tribunale deve constatare che è a giusta ragione
che l’autorità inferiore ha proceduto nei confronti della società ricorrente 1
alla riscossione posticipata ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 DPA dell’imposta
preventiva dell’importo di 138'479.15 franchi, oltre accessori. Su questo
punto, la decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso della
ricorrente 1 integralmente respinto. Come visto, nella misura in cui sussiste
una grave violazione del diritto di essere sentito del ricorrente 2, la decisio-
ne impugnata deve invece essere annullata e la causa rinviata all’autorità
inferiore affinché statuisca nuovamente ai sensi del consid. 2.3.5 del
presente giudizio. Di conseguenza, il ricorso del ricorrente 2 va accolto.
8.
Considerato l’esito della lite, ossia l’accoglimento del ricorso del ricorren-
te 2 e il respingimento del ricorso della società ricorrente 1, giusta l’art. 63
cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della sola ricorrente 1
(cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 4'000 fran-
chi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che, alla crescita in giudicato del presente
giudizio, verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 4'000 franchi
versato a suo tempo dalla ricorrente 1. Alla crescita in giudicato del
presente giudizio l’anticipo spese di 4'000 franchi, versato a suo tempo dal
ricorrente 2, verrà invece restituito a quest’ultimo, previa indicazione delle
coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare detto versamento.
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Pagina 27
Ciò sancito, vi è inoltre luogo di assegnare delle indennità di ripetibili al
ricorrente 2, qui parte vincente patrocinata da un avvocato (cfr. art. 64
cpv. 1 PA, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tenuto conto della
complessità della causa e degli atti dell’incarto, l’indennità è fissata a
6'000 franchi e posta a carico dell’autorità inferiore, la quale dovrà
provvedere al suo versamento alla crescita in giudicato del presente
giudizio. Nella misura in cui la ricorrente 1 è invece parte totalmente
soccombente la stessa non ha diritto a delle indennità (cfr. art. 64 cpv. 1 PA
a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Le due cause A-5508/2015 e A-5512/2015 sono congiunte.
2.
Il ricorso del ricorrente 2 è accolto ai sensi del consid. 2.3.5. Di conse-
guenza, la decisione impugnata è parzialmente annullata e la causa
rinviata all’autorità inferiore affinché emani una nuova decisione su reclamo
nei confronti del ricorrente 2 ai sensi del consid. 2.3.5.
3.
Il ricorso della società ricorrente 1 è respinto.
4.
Le spese processuali pari a 4'000 franchi sono poste a carico della società
ricorrente 1. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo
verrà interamente detratto dall’anticipo spese di 4'000 franchi, da lei
versato a suo tempo.
5.
Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’anticipo spese di 4'000 fran-
chi, versato a suo tempo dal ricorrente 2 verrà restituito a quest’ultimo,
previa indicazione delle coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare
il predetto versamento.
6.
Alla ricorrente 1 non viene riconosciuta alcuna indennità di ripetibili.
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7.
Al ricorrente 2 viene riconosciuta un’indennità di ripetibili pari a
6'000 franchi. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo
gli verrà versato dall’autorità inferiore.
8.
Comunicazione a:
– ricorrenti (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: