B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione impugnata davanti al TF
Corte I
A-5576/2018
Sen t en z a d e l 5 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Raphaël Gani, Marianne Ryter,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
patrocinata dall’avv. Andrea Cantaluppi
nonché dall’avv. Matteo Rossi,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
riscossione posticipata dei tributi (regime di transito
comune).
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Fatti:
A.
La società A._______, con sede a X._______, è una società anonima attiva
nel commercio di automobili, iscritta a registro di commercio dal (…). Essa
si prefigge quale scopo sociale « (…) ».
B.
Tra il 28 gennaio 2014 e il 21 settembre 2015, la A._______ ha importato
in Svizzera sei invii contenenti autoveicoli di varie marche – in particolare
Audi, Nissan e Skoda – provenienti da differenti Paesi dell’Unione europea
(UE), tra cui l’Italia, il Portogallo, l’Austria, la Polonia e la Spagna. Per
questi sei invii, all’atto dell’immissione in libera pratica, è stata rivendicata
ed ottenuta l’applicazione dell’aliquota di dazio preferenziale relativa ai
prodotti di origine preferenziale europea a mano dei certificati di circolazio-
ne delle merci (di seguito: CCM) EUR.1, ai sensi dell’allora in vigore art. 16
paragrafo 1 lett. a del Protocollo n. 3 del 15 dicembre 2005 relativo alla de-
finizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione
amministrativa (RU 2013 2833 con modifiche ulteriori; di seguito: Protocollo
n. 3 2005), attuale art. 15 lett. a paragrafo 1 dell’Appendice I della Conven-
zione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziale
paneuromediterranee (RS 0.946.31; di seguito: Convenzione PEM).
C.
Tra il 14 settembre 2016 e il 15 maggio 2017, la Direzione generale delle
dogane (DGD), Sezione origini e tessuti, ha richiesto alle autorità doganali
dei Stati d’esportazione di effettuare un controllo a posteriori delle prove
dell’origine presentate dalla A._______ al momento delle importazioni di
detti sei invii, giusta gli artt. 32 e 33 del Protocollo n. 3 2005, rispetti-
vamente giusta gli artt. 31 e 32 dell’Appendice I della Convenzione PEM.
D.
Tra l’11 agosto 2017 e l’11 dicembre 2017, le autorità doganali estere
hanno tutte comunicato alla DGD che i documenti sottoposti sono autentici,
ma che per differenti motivi i singoli certificati dell’origine sono stati allestiti
a torto. Formalmente, dette autorità hanno dunque invalidato i CCM EUR.1
di cui ai protocolli n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6. Ritenendo come non data
la prova dell’origine, la DGD ha poi trasmesso la pratica alla Direzione del
circondario delle dogane di Lugano (di seguito: DCD), affinché si
occupasse della riscossione posticipata dei tributi all’importazione.
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E.
Il 1° dicembre 2017 e il 1°febbraio 2018, la DCD ha informato la A._______
che, alla luce dei responsi delle autorità doganali estere che invalidano le
prove dell’origine da lei presentate, aveva l’intenzione di procedere nei suoi
confronti alla riscossione posticipata dei tributi all’importazione per i sei invii
in questione.
F.
Con e-mail dell’11 gennaio 2018, la A._______ ha fatto valere di aver
ottenuto da parte della casa produttrice dei veicoli un’attestazione a
conferma dell’origine dei veicoli, chiedendo l’archiviazione del caso.
G.
Con decisione 26 gennaio 2018, la DCD ha pronunciato nei confronti della
A._______ la riscossione posticipata dei tributi doganali in rapporto ad una
parte dei veicoli.
Avverso detta decisione, la A._______ ha inoltrato ricorso 28 febbraio 2018
dinanzi alla DGD, postulandone in sostanza l’annullamento. Tale ricorso è
stato poi ritirato il 13 giugno 2018, in quanto presentato fuori termine.
H.
Con decisione 6 marzo 2018, la DCD ha pronunciato nei confronti della
A._______ la riscossione posticipata dei tributi doganali in rapporto all’altra
parte dei veicoli, per un importo di 17'543.60 franchi.
Avverso detta decisione, la A._______ ha inoltrato ricorso 18 aprile 2018
dinanzi alla DGD, postulandone in sostanza l’annullamento, sollecitando
l’assunzione di vari mezzi di prova.
I.
Con decisione su ricorso del 4 settembre 2018, la DGD ha respinto il
suddetto ricorso e confermato la decisione di riscossione posticipata del
6 marzo 2018 della DCD.
J.
Avverso la predetta decisione su ricorso, la A._______ (di seguito:
ricorrente o società ricorrente) – per il tramite dei suoi patrocinatori – ha
inoltrato ricorso 28 settembre 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo
federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, la ricorrente postula (a) in
via principale l’annullamento della decisione su ricorso del 4 settembre
2018 della DGD, nonché di quella del 6 marzo 2018 della DCD, (b) in via
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subordinata, oltre al suddetto annullamento, che gli incarti vengano
retrocessi alla DCD affinché questa proceda a richiedere un accertamento
complementare alle autorità doganali degli Stati d’esportazione. In estrema
sintesi, postulando l’assunzione di vari mezzi di prova (richiamo incarti
dall’AFD relativi ai controlli a posteriori degli ultimi 5 anni, richiesta di
edizione CCM EUR.1 degli ultimi 5 anni da determinate case produttrici
automobilistiche, ecc.), la ricorrente contesta essenzialmente la validità dei
controlli a posteriori effettuati dall’AFD nei suoi confronti, sollevando tra
l’altro la violazione da parte dell’autorità inferiore del suo diritto di essere
sentita (motivazione insufficiente), del principio dell’uguaglianza e del
divieto dell’arbitrio, nonché il formalismo eccessivo e l’abuso di diritto.
K.
Con risposta 14 novembre 2018, l’autorità inferiore ha postulato il rigetto
del ricorso, opponendosi alle richieste di prove avanzate dalla ricorrente,
sollevando il segreto d’ufficio.
L.
Con replica 7 gennaio 2019, la ricorrente ha ulteriormente preso posizione,
rinnovando la sua richiesta di prove (richiamo di incarti, richiesta di
edizione/di informazioni dall’AFD e dalle case produttrici automobilistiche).
M.
Con scritto 5 febbraio 2019, l’autorità inferiore ha rinunciato a duplicare,
rinnovando la sua richiesta di rigetto del ricorso.
N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. In particolare, le decisioni
su ricorso pronunciate dalla DGD in materia di riscossione posticipata dei
tributi all’importazione possono essere impugnate dinanzi al Tribunale
(cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 116 cpv. 1bis della legge del 18 marzo 2005
sulle dogane [LD, RS 631.0]). Il Tribunale è dunque competente per diri-
mere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto diretta-
mente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura
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dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; art. 2
cpv. 4 PA). Su riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA – che per inciso menziona dei
principi comunque applicati per analogia dal Tribunale nell’ambito delle
procedure in materia doganale – quanto precede vale altresì per le proce-
dure di ricorso in materia doganale, compresa la presente procedura, ben-
ché la procedura di imposizione doganale non sia di per sé retta dalla PA
(cfr. art. 3 lett. e PA; [tra le tante] sentenze del TAF A-2482/2017 del 16 lu-
glio 2018 considd. 1.2 e 3; A-340/2015 del 28 novembre 2016 consid. 1.2).
1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla
legge (art. 52 PA). L’atto impugnato è una decisione su ricorso della DGD
fondata sul diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che assoggetta la
società ricorrente alla riscossione posticipata dei tributi in rapporto alla
mancata corretta dichiarazione di origine su fattura della merce importata.
La ricorrente ha chiaramente un interesse a che la stessa venga annullata
ed è pertanto legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 48 PA.
1.3 Oltre all’annullamento della decisione su ricorso del 4 settembre 2018
dell’autorità inferiore, la società ricorrente postula l’annullamento della
precedente decisione 6 marzo 2018 della DCD. Quest’ultima conclusione
è tuttavia irricevibile, giacché, in virtù dell’effetto devolutivo della procedura
di ricorso, la decisione 6 marzo 2018 della DCD è stata sostituita dalla
decisione 4 settembre 2018 pronunciata su ricorso dall’autorità inferiore
(cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4; 129 II 438 consid. 1; [tra le tante] sentenza
del TAF A-817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 1.4 con rinvii).
1.4 Fatta eccezione per quanto detto al consid. 1.3 che precede, il ricorso
è ricevibile in ordine e deve quindi essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché
l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con-
sid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit
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administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della
massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia
limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constata-
zioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 con-
sid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge-
prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141
V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II
425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere
processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che
interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in
particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 con-
sid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3 L’art. 29 cpv. 1 Cost. vieta il formalismo eccessivo quale forma partico-
lare del diniego di giustizia. Si è in presenza di un formalismo eccessivo
laddove, per una procedura, siano previste delle rigide prescrizioni formali,
senza che detto rigore sia materialmente giustificato o laddove un’autorità
applichi con rigore esagerato una norma di procedura. Tale modo di agire
diviene fine a sé stesso e complica in maniera insostenibile o rende
impossibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. DTF 145 I 201 con-
sid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 con-
sid. 2.1; 117 Ia 126 consid. 5a; sentenza del TF 6B_901/2016 del 18 gen-
naio 2017 consid. 3.2.1; sentenze del TAF A-83/2016 del 23 gennaio 2017
consid. 1.3 con rinvii; A-514/2011 del 14 agosto 2012 consid. 3.3.1 con
rinvii). Non ogni forma di rigore nell’applicazione delle norme di procedura
costituisce tuttavia un eccesso di formalismo. Il Tribunale federale ha infatti
ammesso, in materia procedurale, un certo formalismo, nella misura in cui
sia necessario per assicurare lo svolgimento del procedimento confor-
memente al principio dell’uguaglianza di trattamento, nonché per garantire
l’applicazione del diritto materiale (cfr. DTF 132 I 249 consid. 5.4.1; 114 Ia
34 consid. 3; 113 Ia 8 consid. 3a; sentenza del TAF A-514/2011 del 14
agosto 2012 consid. 3.3.1). Il formalismo eccessivo si realizza unicamente
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quando la rigorosa applicazione delle norme di procedura appare ecces-
siva, non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine
a sé stessa, complica in maniera insostenibile o rende impossibile la
realizzazione del diritto materiale o l’accesso al tribunale (cfr. DTF 142 IV
299 consid. 1.3.5; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 130 V 177
consid. 5.4.1; sentenza del TF 6B_901/2016 del 18 gennaio 2017
consid. 3.2.1; sentenze del TAF A-83/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 1.3
con rinvii; A-514/2011 del 14 agosto 2012 consid. 3.3.1 con rinvii;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.115 con rinvii; ADELIO SCOLARI,
Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 417, n. 480 seg.; THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1507). L’eccesso
di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal
diritto, sia nella sanzione che implica la sua violazione (cfr. DTF 132 I 249
consid. 5; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa; sentenza del TF
6B_901/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 3.2.1; SCOLARI, op. cit., n. 480
seg.; TANQUEREL, op. cit., n. 1507).
3.
Nel suo gravame, la società ricorrente censura innanzitutto la violazione
del suo diritto di essere sentita, in quanto l’autorità inferiore non si sarebbe
confrontata con le tesi da essa sollevate nel suo ricorso 18 aprile 2018 –
segnatamente sulla legittimità dell’AFD ad effettuare controlli a posteriori,
sistematici e a tappeto – motivando pertanto in maniera insufficiente la
decisione impugnata, rispettivamente poiché non si sarebbe chinata sulle
sue richieste di prova (cfr. ricorso 28 settembre 2018, pag. 5 seg.).
Ciò premesso, poiché il diritto di essere sentito è una garanzia di natura
formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisio-
ne resa dall’autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del
ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2;
132 V 387 consid. 5.1; DTAF 2009/36 consid. 7), tale doglianza verrà
esaminata prioritariamente dal Tribunale qui di seguito.
3.1
3.1.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce
all’interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfa-
vorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione
dell’incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti
suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare
alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella
misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18 PA applica-
bile in ogni caso almeno per analogia dinanzi al Tribunale, malgrado la
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riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA [cfr. {tra le tante} sentenza del TAF A-5446/2016
del 23 maggio 2018 consid. 2.2 con rinvii]; art. 29 PA), nonché di ottenere
una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 144 I 11 consid. 5.3; 135 II 286
consid. 5.1; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010;
8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del
21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii; TANQUEREL, op. cit., n. 1528 segg.).
3.1.2 In particolare, il diritto di essere sentito sancisce per l’autorità il dove-
re di motivare le proprie decisioni. A livello procedurale, tale garanzia è
ancorata all’art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il
destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso,
impugnarla in piena coscienza di causa e che l’autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo (cfr. DTF 142 II 49 consid. 9.2; 134 I 83 con-
sid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che
l’autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un
modo o nell’altro sul giudizio di merito. L’autorità non è tuttavia tenuta a
prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal
ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la
decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 IV 249 consid. 1.3.1; 130 II
530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). Peraltro, la
motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa;
essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a
conoscenza dell’interessato o può discendere dal rinvio a una presa di
posizione di un’altra autorità sempre portata a conoscenza dell’interessato
(cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; 113 II 204 consid. 2; DTAF 2013/46 con-
sid. 6.2.5); basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti
ai quali la decisione rimanda. L’ampiezza della motivazione non può
tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo
conto dell’insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della
persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurispru-
denza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria,
ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l’auto-
rità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. [tra le tante] sentenza
del TAF A-6362/2015 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1.2; SCOLARI, op. cit.,
n. 531 e 535 con rinvii).
3.1.3 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può
essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati
addotti in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un
successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della giurisdi-
zione competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. DTF
142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 201 consid. 2.2;
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sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; [tra le tante]
sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii).
3.2 Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue. Nella decisione
impugnata l’autorità inferiore ha dapprima esposto la fattispecie nonché le
norme pertinenti. Essa ha poi ripreso una dopo l’altra le censure sollevate
dalla società ricorrente, prendendo brevemente posizione al riguardo. Per
quanto attiene in particolare al controllo a posteriori, essa ha indicato che
l’AFD si sarebbe fondata sull’art. 32 paragrafo 1 dell’Appendice I della
Convenzione PEM, secondo cui la stessa può eseguirlo per sondaggio od
ogni qualvolta abbia validi motivi per dubitare dell’origine. Essa ha poi
precisato che nei confronti della ricorrente l’AFD avrebbe esperito dei
controlli a posteriori per sondaggio, indicando che qualora dei controlli a
sondaggio portino all’annullamento delle prove d’origine, essa procede con
dei controlli più estesi delle prove dell’origine riguardanti l’esportatore
oggetto delle controversie. Precisando che l’AFD sarebbe legata ai risultati
degli esami esperiti dalle autorità doganali degli Stati d’esportazione, ha
indicato di non intravvedere alcun motivo per discostarsene, esprimendosi
pure sulle censure del formalismo eccessivo, della disparità di trattamento
e della concorrenza sleale (cfr. decisione impugnata, pag. 2 segg.).
Ora, da un esame degli atti dell’incarto, risulta chiaramente che l’autorità
inferiore non si è però espressa circa le richieste di prove avanzate dalla
ricorrente nel suo ricorso 18 aprile 2018 (cfr. atto n. 11 dell’incarto prodotto
dall’autorità inferiore [di seguito: inc. DGD]). Tale evenienza è stata peraltro
confermata dalla stessa autorità inferiore nella propria risposta 14 novem-
bre 2018, ove spiega succintamente i motivi per i quali essa si è opposta e
si oppone tutt’ora alle sue richieste di prova. Vero è altresì che la motiva-
zione addotta dall’autorità inferiore nella decisione impugnata appare piut-
tosto succinta, nella misura in cui essa si è limitata a rispondere breve-
mente alle censure della ricorrente, senza tuttavia fornire maggiori dettagli
circa le circostanze e i motivi concreti che hanno portato l’AFD ad effettuare
nei suoi confronti i controlli a posteriori dei CCM EUR.1. In tali circostanze,
il Tribunale non può che constatare che, così facendo, l’autorità inferiore
non ha pertanto ottemperato pienamente al suo dovere di motivazione,
violando conseguentemente il diritto di essere sentita della ricorrente
(cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). Ciò sancito, poiché nell’ambito del
presente giudizio il Tribunale avrà modo di esaminare in dettaglio tutte le
censure sollevate dalla ricorrente in merito ai controlli a posteriori effettuati
dall’AFD nei suoi confronti (in particolar modo, le sue richieste di prove),
per economia di procedura, lo stesso valuterà nondimeno in un secondo
momento se detta violazione possa o meno essere eccezionalmente
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Pagina 10
sanata in questa sede, senza che si renda necessario un rinvio della causa
all’autorità inferiore (cfr. considd. 3.1.3 e 9 del presente giudizio).
4.
Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la questione a sapere se è a
giusta ragione che l’AFD – e meglio, dapprima la DCD poi l’autorità
inferiore – ha imposto la società ricorrente alla riscossione posticipata dei
tributi di entrata in rapporto a 6 invii contenenti autoveicoli provenienti da
differenti Paesi dall’Unione Europea (Italia, Portogallo, Austria, Polonia e
Spagna) ed intervenuti tra il 28 gennaio 2014 e il 21 settembre 2015, consi-
derando come non data la prova dell’origine preferenziale UE della merce
ai sensi dell’art. 16 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente
dell’art. 15 paragrafo 1 dell’Appendice I della Convenzione PEM, sulla
base dei risultati dei controlli a posteriori eseguiti dalle autorità doganali
degli Stati d’esportazione sulla base dell’art. 33 del Protocollo n. 3 2005,
rispettivamente dell’art. 32 dell’Appendice I della Convenzione PEM. In
tale contesto, per il Tribunale si tratterà in particolare di determinare se
l’AFD era legittimata o meno a procedere ai suddetti controlli a posteriori
delle prove dell’origine e a fondarsi sui risultati comunicatole dalle autorità
doganali degli Stati d’esportazione, rispettivamente se così facendo essa
abbia o meno commesso un abuso di diritto, un formalismo eccessivo e/o
violato il principio della parità di trattamento, la ricorrente avendo sollevato
delle puntuali censure al riguardo (cfr. considd. 5-8 del presente giudizio).
In tale ottica, qui di seguito il Tribunale esporrà dapprima i principi
applicabili alla presente fattispecie (cfr. consid. 4.1 segg.).
4.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD), le merci introdotte nel
territorio doganale o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale
e devono essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del
9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Di principio,
dette merci soggiacciono altresì all’IVA all’importazione, alla quale è
applicabile la legislazione doganale, su riserva di disposizioni contrarie
della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore
aggiunto (LIVA, RS 641.20; cfr. art. 50 segg. LIVA). Rimangono salve le
deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze
emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 1 cpv. 2
LTD; art. 2 cpv. 1 LD e art. 8 segg. LD; art. 53 LIVA). Tale è segnatamente
il caso dell’importazione di merci di origine preferenziale disciplinati da un
accordo internazionale (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio).
A-5576/2018
Pagina 11
4.2
4.2.1 L’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità economica europea (RS 0.632.401; di seguito: Accordo di libero
scambio), giusta i suoi artt. 2 e 3, disciplina i dazi doganali relativi ai prodotti
originari della Comunità economica europea (rispettivamente dell’Unione
europea [UE]) e della Svizzera. Giusta l’art. 11 dell’Accordo di libero
scambio, il Protocollo n. 3 determina le regole di origine (cfr. sentenze del
TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019 consid. 3.2.1; A-1107/2018 del
17 settembre 2018 consid. 2.2.1; A-7466/2016 del 25 settembre 2017
consid. 2.2.1).
Al riguardo, va precisato che, nella sua versione in vigore dal 15 dicembre
2005 al 31 gennaio 2016, il Protocollo n. 3 2005 disciplinava lui stesso la
prova dell’origine della merce agli artt. 32 e 33 (cfr. sentenze del TAF A-
5163/2018 del 16 agosto 2019 consid. 3.2.1; A-1107/2018 del 17 settem-
bre 2018 consid. 2.2.2; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.1).
Nell’ambito dell’uniformizzazione delle regole d’origine nei Paesi della zona
panaeuromediterranea, il Protocollo n. 3 2005 è poi stato sostituito dal Pro-
tocollo n. 3 del 3 dicembre 2015 dell’accordo tra la Confederazione Sviz-
zera e la Comunità economica europea relativo alla definizione della nozio-
ne di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa nel
tenore della Decisione n. 2/2015 del 3 dicembre 2015 del Comitato Misto
UE-Svizzera (RS 0.632.401.3; di seguito: Protocollo n. 3 2015), in vigore
dal 1° febbraio 2016. Il Protocollo n. 3 2015 non disciplina più lui stesso la
prova dell’origine della merce, bensì rinvia all’Appendice I e alle pertinenti
disposizioni dell’Appendice II della Convenzione PEM (cfr. art. 1 del Proto-
collo n. 3 2015; sentenze del TAF A-1107/2018 del 17 settembre 2018 con-
sid. 2.2.2; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.1). L’Appen-
dice I stabilisce norme generali relative alla definizione della nozione di
prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, mentre l’Ap-
pendice II – qui non pertinente – fissa disposizioni particolari applicabili tra
determinate Parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui dell’Ap-
pendice I (cfr. art. 1 paragrafo 2 Convenzione PEM; sentenze del TAF A-
5163/2018 del 16 agosto 2019 consid. 3.2.1; A-1107/2018 del 17 settem-
bre 2018 consid. 2.2.2; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.2).
4.2.2 Ciò premesso, per quanto attiene al diritto qui applicabile, si impone
qualche precisazione. In concreto, oggetto del litigio è rappresentato dai
sei invii importati in Svizzera tra il 28 gennaio 2014 e il 21 settembre 2015,
al momento dei quali era in vigore il Protocollo n. 3 2005. I controlli a
posteriori effettuati dall’AFD sono intervenuti tra il 14 settembre 2014 e il
A-5576/2018
Pagina 12
15 maggio 2017, ovvero allorquando era in vigore il Protocollo n. 3 2015
ed era applicabile la Convenzione PEM. In altri termini, se per quanto
concerne il controllo a posteriori effettuato dall’AFD determinante è l’attuale
legislazione (Protocollo n. 3 2015 e Convenzione PEM), per quanto
concerne le esigenze in materia di prova dell’origine risulta invece tutt’ora
materialmente applicabile la legislazione vigente al momento in cui sono
intervenuti i sei invii in questione (Protocollo n. 3 2005). Sennonché, dal
momento che quanto disposto dall’attuale Protocollo n. 3 2015 e dalla
Convenzione PEM corrisponde a quanto disposto dal Protocollo n. 3 2005,
tale circostanza è tuttavia qui ininfluente ai fini del presente giudizio.
Ciò puntualizzato, al fine di evitare confusione e per semplicità, qui di
seguito il Tribunale citerà di principio il testo del Protocollo n. 3 2005,
indicando tra parentesi la corrispondente pertinente disposizione della
Convenzione PEM di contenuto analogo, segnalando eventuali differenze
rilevanti. In tale contesto, si segnala altresì che, vista l’assenza d’uniformità
dei termini utilizzati per designare i Paesi d’esportazione e d’importazione
nel Protocollo n. 3 2005 e nella Convenzione PEM, qui di seguito il
Tribunale si riferirà per semplicità ai termini di Stato d’importazione (paese
d’importazione/Parte contraente importatrice) e di Stato d’esportazione
(paese d’esportazione/Parte contraente esportatrice).
4.3
4.3.1 Giusta l’art. 16 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005, i prodotti
originari della Comunità importati in Svizzera e i prodotti originari della
Svizzera importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell’accor-
do su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine:
a) un CCM EUR.1, il cui modello figura nell’allegato IIIa;
b) un CCM EUR-MED, il cui modello figura nell’allegato IIIb;
c) nei casi di cui all’art. 22 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005, una dichiarazione
(di seguito « dichiarazione su fattura » o « dichiarazione su fattura EUR-
MED »), rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o
qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in
maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; il testo
delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb.
In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’art. 27 del Protocollo n. 3 2005
– che nel caso in disamina, non entra però in linea di conto – i prodotti
originari beneficiano delle disposizioni degli accordi pertinenti senza che
sia necessario presentare alcuna delle prove dell’origine di cui al succitato
paragrafo 1. L’art. 15 dell’Appendice I della Convenzione PEM è di identico
contenuto dell’art. 16 del Protocollo n. 3 2005.
A-5576/2018
Pagina 13
4.3.2 Giusta l’art. 17 del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti, art. 16
dell’Appendice I della Convenzione PEM) il CCM EUR.1 o EUR-MED viene
rilasciato dalle autorità doganali dello Stato d’esportazione su richiesta
scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo,
dal suo rappresentante autorizzato (paragrafo 1). A tale scopo l’esportatore
o il suo rappresentante autorizzato compila il CCM EUR.1 o EUR-MED e il
formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti
formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e
conformemente alle disposizioni di diritto interno dello Stato d’esporta-
zione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro
e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta senza. Qualora lo
spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea
orizzontale sotto l’ultima riga e si sbarra la parte non riempita (paragrafo 2).
Secondo l’allegato IIIa del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti, allegato IIIa
all’Appendice I della Convenzione PEM) la dichiarazione dell’esportatore
alla base della richiesta di CCM EUR.1, deve contenere il tenore seguente:
« […] Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,
DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere
il certificato qui allegato;
PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a
queste condizioni:
PRESENTO i seguenti documenti giustificativi(1):
M’IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi
giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per
il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque
controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità
e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
(Luogo e data)
(Firma)
(1)
Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture,
dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci
riesportate tali quali […] ».
4.3.3 In virtù dell’art. 17 paragrafo 3 del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti,
art. 16 paragrafo 3 dell’Appendice I della Convenzione PEM), l’esportatore
che chiede il rilascio del suddetto certificato è pronto a presentare in qual-
siasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato d’esporta-
zione in cui viene rilasciato il CCM EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti
A-5576/2018
Pagina 14
atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempi-
mento degli altri obblighi di cui al presente Protocollo. I documenti utili a
comprovare il carattere originario dei prodotti coperti da un CCM ai sensi
del succitato art. 17 paragrafo 3 sono elencati in maniera non esaustiva
all’art. 28 del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti art. 27 dell’Appendice I
della Convenzione PEM):
a) una prova diretta dei processi eseguiti dall’esportatore o dal fornitore per
ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità
interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati
o compilati nella Comunità o in Svizzera, dove tali documenti sono utilizzati
conformemente al diritto interno;
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati
oggetto i materiali nella Comunità o in Svizzera, rilasciati o compilati nella
Comunità o in Svizzera, dove tali documenti sono utilizzati conformemente
al diritto interno;
d) CCM EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura
EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati,
rilasciati o compilati nella Comunità o in Svizzera in conformità del presente
protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli artt. 3 e 4, secondo norme di
origine identiche alle norme del presente protocollo;
e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al
di fuori della Comunità o della Svizzera in applicazione dell’art. 12, da cui
risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.
In base all’art. 29 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti art. 28
paragrafo 1 dell’Appendice I della Convenzione PEM), l’esportatore che
richiede il rilascio di un CCM EUR.1 o EUR-MED deve conservare per
almeno tre anni i predetti documenti.
4.3.4 Di principio ex lege, i veicoli, i rimorchi e i semirimorchi acquisiscono
l’origine preferenziale UE unicamente se il valore di tutti i materiali utilizzati
per la loro fabbricazione non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del
prodotto (cfr. Voce SA ex capitolo 87 dell’Allegato II al Protocollo n. 3 2005
nonché Voce SA 87 dell’Allegato II all’Appendice I della Convenzione
PEM). In tale contesto, la semplice fabbricazione di una merce in uno sta-
bilimento di un determinato Paese dell’UE non permette pertanto ancora,
a lei sola, di sancisce l’origine preferenziale UE. È infatti necessaria la pro-
va che del rispetto del citato 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
4.3.5 Giusta l’art. 25 del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti, art. 24 dell’Ap-
pendice I della Convenzione PEM), le prove dell’origine sono presentate
A-5576/2018
Pagina 15
alle autorità doganali dello Stato d’importazione conformemente alle proce-
dure applicabili in tale paese. Per la Svizzera trovano dunque applicazione
le prescrizioni della legislazione doganale (cfr. sentenze del TAF A-
5163/2018 del 16 agosto 2019 consid. 3.2.5; A-7466/2016 del 25 settem-
bre 2017 consid. 2.2.1; A-8359/2008 del 15 dicembre 2010 consid. 5.7).
4.3.6 Giusta l’art. 30 del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti, art. 29 dell’Ap-
pendice I della Convenzione PEM), la constatazione di lievi discordanze
tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei
documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità
di importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova
dell’origine, se viene regolarmente accertato che tale documento
corrisponde ai prodotti presentati (cfr. paragrafo 1). In caso di errori formali
evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non
viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla
correttezza delle indicazioni in esso riportate (cfr. paragrafo 2).
4.4
4.4.1 Giusta l’art. 21 cpv. 1 LD, chiunque introduce o fa introdurre merci nel
territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presen-
tarle o farle presentare senza indugio e intatte all’ufficio doganale più
vicino. Detta norma definisce il cerchio delle cosiddette persone soggette
all’obbligo di presentazione, nelle quali rientrano segnatamente – così
come precisato dall’art. 75 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle
dogane (OD, RS 631.01) – i trasportatori di merci, la persona incaricata
della presentazione, l’importatore, il destinatario, il mittente, il mandante.
Accanto alle persone soggette all’obbligo di presentazione, anche le perso-
ne incaricate di allestire la dichiarazione doganale sono soggette all’obbli-
go di dichiarazione (cfr. art. 26 lett. a e b LD). In quest’ultimo caso, si tratta
primordialmente dello speditore o del dichiarante doganale che allestisco-
no la dichiarazione doganale (cfr. DTAF 2015/35 consid. 3.3.2). Le persone
soggette all’obbligo di presentare la merce e all’obbligo di dichiarazione
rientrano nel cerchio dei debitori doganali ai sensi dell’art. 70 LD e rispon-
dono, di principio, solidalmente dell’obbligazione doganale (cfr. art. 70
cpv. 3 LD; [tra le tante] sentenze del TAF A-5996/2017 del 5 settembre
2018 consid. 2.3; A-1941/2015 del 25 agosto 2015 consid. 2.3). Ora, dal
momento che tutte le persone assoggettate all’obbligazione doganale
rispondono solidalmente dei tributi doganali, le autorità doganali possono
infatti rivolgersi ad ognuna di loro. Spetta semmai alla persona assogget-
tata al pagamento, il compito di far valere il proprio diritto di regresso contro
gli altri assoggettati, secondo quando prescritto dal diritto civile (cfr. art. 70
cpv. 3 LD; [tra le tante] sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019
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consid. 3.3.1; A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 5.3; A-
3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.4 con rinvii).
4.4.2 A tenore dell’art. 51 cpv. 1 LIVA, è assoggettato all’IVA all’importa-
zione chi è debitore doganale secondo l’art. 70 cpv. 2 e 3 LD. Le condizioni
che reggono l’assoggettamento a tale obbligo secondo gli artt. 26 e 70 LD
sono parimenti pertinenti in tale occorrenza (cfr. [tra le tante] sentenze del
TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019 consid. 3.3.2; A-3056/2015 del 22 di-
cembre 2016 consid. 5.5; A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.5
con rinvii).
4.5
4.5.1 La base dell’imposizione doganale è la dichiarazione doganale
(cfr. art. 18 cpv. 1 LD in combinato disposto con l’art. 25 LD). Il regime
doganale è fondato sul principio dell’autodichiarazione. In virtù di detto prin-
cipio, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare le
merci alla dogana e dichiararla sommariamente, presentando altresì i do-
cumenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1 LD). Tra i documenti di scorta – ovvero
i documenti importanti per l’imposizione doganale – rientrano segnata-
mente le prove dell’origine (cfr. art. 80 cpv. 1 OD). Detto in altri termini, la
legislazione doganale impone alle persone soggette all’obbligo di dichiara-
zione di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i
regolamenti, per l’esecuzione del controllo doganale stesso e la determi-
nazione dell’obbligazione doganale. Le persone soggette all’obbligo di di-
chiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la
completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono
pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza
(cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019
consid. 3.4.1; A-2911/2017 del 3 aprile 2019 consid. 4.1.3 con rinvii; A-
714/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 8.2 con rinvii).
4.5.2 Di conseguenza, spetta alla persona interessata esaminare se
adempie le condizioni di assoggettamento e, in caso di dubbi, informarsi
tempestivamente presso le competenti autorità doganali. Se si astiene dal
richiedere i necessari chiarimenti, essa non può successivamente
appellarsi alle proprie conoscenze lacunose o invocare la violazione del
principio della buona fede per opporsi alla riscossione dei tributi doganali
(cfr. DTF 135 IV 217 consid. 2.1.3; 112 IV 53 consid. 1; sentenza del TAF
A-2911/2017 del 3 aprile 2019 consid. 4.1.3). In particolare, essa non può
desumere alcunché dal principio della buona fede (cfr. art. 2 CC; art. 9
Cost.), dal fatto che le autorità doganali non hanno notato – prima – il
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Pagina 17
carattere inesatto delle indicazioni contenute nella sua dichiarazione doga-
nale (cfr. DTF 129 II 385 consid. 3.6; sentenza del TF 2A.461/2003 del
20 gennaio 2004 consid. 3.2). Per le autorità doganali chiamate a statuire
sull’imposizione doganale, non sussiste infatti alcun obbligo di controllare
sistematicamente se la dichiarazione doganale sia corretta e completa
(cfr. art. 32 LD; [tra le tante] sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto
2019 consid. 3.4.2; A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 5.1.2; A-
5519/2012 del 31 marzo 2014 consid. 4.3).
4.6
4.6.1 Giusta l’art. 28 cpv. 2 LD, in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 1
dell’ordinanza del 4 aprile 2007 dell’AFD sulle dogane (OD-AFD,
RS 631.013), la dichiarazione doganale è presentata elettronicamente,
sempre che la presente ordinanza non preveda un’altra forma. La dichia-
razione doganale elettronica è effettuata nel sistema « e-dec » o « NCTS »
(cfr. art. 6 cpv. 2 lett. a OD-AFD) oppure nell’applicazione Internet « e-dec
web » (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. b OD-AFD). La dichiarazione doganale elettro-
nica è considerata accettata se ha superato con successo l’esame som-
mario da parte del sistema « e-dec » o « NCTS » (cfr. art. 16 prima frase
OD-AFD in combinato disposto con l’art. 33 cpv. 2 LD). Il sistema aggiunge
alla dichiarazione doganale elettronica la data e l’ora di accettazione
(cfr. art. 16 seconda frase OD-AFD). Giusta l’art. 17 OD-AFD, dopo
l’accettazione della dichiarazione doganale, il sistema « e-dec » procede a
una selezione sulla base di un’analisi dei rischi (cpv. 1). Se il risultato della
selezione è « bloccato », la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
deve presentare all’ufficio doganale una copia della dichiarazione dogana-
le e i documenti di scorta necessari. Le merci possono essere sgomberate
solamente se sono state liberate dall’ufficio doganale (cpv. 2). Se il risultato
della selezione è « libero con », la persona soggetta all’obbligo di dichiara-
zione deve presentare all’ufficio doganale una copia della dichiarazione
doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci sono considerate
liberate (cpv. 3). Se il risultato della selezione è « libero senza » o « libero
senza / con DNND », la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve
presentare all’ufficio doganale gli eventuali documenti di transito e
autorizzazioni nonché gli eventuali certificati o conferme necessari per
l’esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Per l’AFD le merci
sono considerate liberate (cpv. 4; cfr. parimenti art. 40 cpv. 2 LD; cfr. [tra le
tante] sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019 consid. 3.5.1; A-
5688/2015 dell’11 settembre 2018 consid. 3.4.3 con rinvii).
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Pagina 18
4.6.2 Giusta l’art. 32 cpv. 1 LD, l’ufficio doganale può esaminare in modo
approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente cor-
retta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. Un
controllo formale non è pertanto imperativo (cfr. Messaggio del 15 dicem-
bre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 537 [di
seguito: Messaggio LD]; REMO ARPAGAUS, Zollrecht, in: Heinrich Koller et
al. [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, 2a ed.
2007, n. 706). In assenza di errori o difetti apparenti, l’ufficio doganale
accetta la dichiarazione doganale e libera la merce tassata secondo quanto
indicato in detta dichiarazione (cfr. art. 32 cpv. 2 LD). La persona soggetta
all’obbligo di dichiarazione non deve però poter approfittare del fatto che
l’ufficio doganale non abbia riscontrato vizi di forma (cfr. art. 32 cpv. 3 LD;
cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019
consid. 3.5.2; A-5688/2015 dell’11 settembre 2018 consid. 3.4.1 con rinvii).
L’esame sommario della dichiarazione elettronica comprende un esame
della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona
soggetta all’obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione
elettronica dei dati dell’AFD (cfr. art. 84 lett. a OD) e il suo rifiuto automa-
tico, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori (cfr. art. 84
lett. b OD). In ogni caso, le possibilità del sistema informativo sono limitate:
il computer non può segnatamente verificare né se la merce importata od
esportata collima con quella indicata nella dichiarazione doganale, né se
la dichiarazione doganale coincide con i documenti di scorta richiesti
(cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019
consid. 3.5.2; A-5688/2015 dell’11 settembre 2018 consid. 3.4.2 con rinvii;
Messaggio LD, FF 2004 485, 534; PATRICK RAEDERSDORF, in: Kocher/Cla-
vadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar, Zollgesetz [ZG], [di seguito:
Zollgesetz], 2009, n. 7 ad art. 32 LD).
4.6.3 Una volta accettata dall’ufficio doganale, la dichiarazione doganale è
vincolante per la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33
cpv. 1 LD) ed è di principio ne varietur (« unabänderlich »; cfr. sentenze del
TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.4.1; A-2934/2011 del
28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii, RAEDERSDORF, Zollgesetz, n. 1
ad art. 34 LD). Il carattere vincolante e irrevocabile della dichiarazione
doganale costituisce uno dei pilastri su cui poggia il sistema doganale sviz-
zero (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019
consid. 3.5.3; A-5688/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 3.4.3 con rinvii).
A-5576/2018
Pagina 19
4.7
4.7.1 In virtù dell’art. 32 paragrafo 2 del Protocollo n. 3 2005, rispettiva-
mente dell’art. 31 paragrafo 2 dell’Appendice I della Convenzione PEM, le
autorità doganali degli Stati contraenti si prestano reciproca assistenza per
il controllo dell’autenticità e della correttezza dei CCM, rispettivamente
delle dichiarazioni su fattura (cfr. sentenza del TAF A-4259/2007 del 28 lu-
glio 2008 consid. 3.3). In tale contesto, l’art. 33 del Protocollo n. 3 2005,
rispettivamente l’art. 32 dell’Appendice I della Convenzione PEM, discipli-
nano il controllo a posteriori delle prove dell’origine.
Ai sensi dell’art. 33 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005, il controllo a
posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio od ogni-
qualvolta le autorità doganali dello Stato d’importazione abbiano ragione-
vole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere origina-
rio dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del pre-
sente protocollo. Analogamente, l’art. 32 paragrafo 1 dell’Appendice I della
Convezione PEM sancisce che il controllo a posteriori delle prove dell’origi-
ne è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello
Stato d’importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei
documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osser-
vanza degli altri obblighi di cui alla Convenzione PEM.
A tal fine, le autorità doganali dello Stato d’importazione rispediscono alle
autorità doganali dello Stato d’esportazione il CCM EUR.1 o EUR-MED e
la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiara-
zione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indican-
do, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo
della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni
ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informa-
zioni relative alla prova dell’origine (cfr. art. 33 paragrafo 2 del Protocollo
n. 3 2005; art. 32 paragrafo 2 dell’Appendice I della Convenzione PEM). Il
controllo è effettuato dalle autorità doganali dello Stato d’esportazione. A
tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a
qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche
che ritengano opportune (cfr. art. 33 paragrafo 3 del Protocollo n. 3 2005;
art. 32 paragrafo 3 dell’Appendice I della Convenzione PEM). Se le autorità
doganali dello Stato d’importazione decidono di sospendere la conces-
sione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei
risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare
i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie
(cfr. art. 33 paragrafo 4 del Protocollo n. 3 2005; art. 32 paragrafo 4
dell’Appendice I della Convenzione PEM). I risultati del controllo sono
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comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Dai
risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici,
se i prodotti in questione possano essere considerati originari della Comu-
nità, della Svizzera o di uno degli altri paesi pertinenti/di una delle Parti
contraenti e se soddisfino gli altri obblighi del Protocollo n. 3 2005, rispetti-
vamente della Convenzione PEM (cfr. art. 33 paragrafo 5 del Protocollo
n. 3 2005; art. 32 paragrafo 5 dell’Appendice I della Convenzione PEM).
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta
entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta
non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del
documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali
che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale,
salvo circostanze eccezionali (cfr. art. 33 paragrafo 6 del Protocollo n. 3
2005; art. 32 paragrafo 6 dell’Appendice I della Convenzione PEM).
4.7.2 I risultati dei controlli effettuati a posteriori dallo Stato d’esportazione
vincolano anche le autorità dello Stato d’importazione. Esse sono vincolate
alla decisione sull’origine di una merce e non possono sostituirvi il loro
apprezzamento (cfr. DTF 114 Ib 168 consid. 1c; 111 Ib 323 consid. 3c; 110
Ib 306 consid. 1; sentenze del TF 2C_907/2013 del 25 marzo 2014
consid. 2.2.5; 2C_355/2007 del 19 novembre 2007 consid. 2.3; sentenze
del TAF A-5273/2018 del 17 luglio 2019 consid. 2.2.4; A-1107/2018 del
17 settembre 2018 considd. 2.3.3 e 2.4.3 con rinvii; A-7466/2016 del
25 settembre 2017 consid. 2.2.3; A-4259/2007 del 28 luglio 2008
consid. 3.4 con rinvii; A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 considd. 3.4 e
3.5). Le autorità dello Stato d’importazione non sono pertanto tenute ad
esaminare i documenti giustificativi relativi all’origine (cfr. sentenza del TAF
A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.5).
4.7.3 Quando le autorità dello Stato d’importazione nutrono dei dubbi sui
risultati d’un controllo a posteriori, può essere formulata una seconda
domanda di informazioni. Devono però esistere ulteriori mezzi di prova che
permettano di concludere che le informazioni già fornite siano incomplete
o non corrette. In una simile ipotesi, l’importatore dispone del diritto a che
questi mezzi di prova vengano esaminati nell’ambito della procedura
davanti alle autorità dello Stato in cui ha importato la merce, a meno che
essi non paiano a priori manifestamente infondati o inadatti a provare la
vera origine di un prodotto. Compete in effetti al diritto interno applicabile
in ogni Stato d’importazione – e non alle regole del Protocollo n. 3 2005,
del Protocollo n. 3 2015 o della Convenzione PEM – determinare il modo
in cui le sue autorità doganali debbano procedere per stabilire i fatti
nell’ambito della valutazione della vera origine di un prodotto (cfr. sentenze
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Pagina 21
del TF 2C_907/2013 del 25 marzo 2014 consid. 2.2.5; 2C_355/2007 del
19 novembre 2007 consid. 2.3; sentenze del TAF A-5273/2018 del 17 lu-
glio 2019 consid. 2.2.4; A-1107/2018 del 17 settembre 2018 considd. 2.4.1
e 2.4.2 con rinvii; A-4259/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.4 con rinvii).
Per quanto riguarda la Svizzera, al fine di salvaguardare le garanzie di
procedura che il diritto pubblico federale accorda all’importatore – in
particolare, il diritto di essere sentiti giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. e l’art. 29
PA – le autorità devono se del caso fare pure nuovamente capo all’assi-
stenza dello Stato d’esportazione. Occorre puntualizzare che una doman-
da di informazioni complementari si giustifica tuttavia solo nel caso esista-
no delle ragioni per pensare che le autorità doganali dello Stato di espor-
tazione potrebbero riconsiderare la loro decisione (cfr. DTF 114 Ib 168
considd. 2b e 2c; sentenze del TAF A-1107/2018 del 17 settembre 2018
consid. 2.4.3 con rinvii; A-4259/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.5 con
rinvii; A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.5).
4.7.4 Se non può essere fornita (più) nessuna prova, ad esempio perché
l’esattezza di un CCM non può (più) essere riesaminata, la relativa comu-
nicazione dell’autorità competente dello Stato d'esportazione deve essere
assimilata alla sua abrogazione formale, alla quale l’autorità dello Stato
d’importazione è parimenti vincolata (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 1; sen-
tenza del TF 2C_355/2007 del 19 novembre 2007 consid. 2.3; sentenze
del TAF A-1107/2018 del 17 settembre 2018 consid. 2.4.4; A-7466/2016
del 25 settembre 2017 consid. 2.2.3; A-4259/2007 del 28 luglio 2008 con-
sid. 3.6 con rinvii; A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.5).
4.8 Il non rispetto delle prescrizioni formali comporta la violazione
dell’obbligo di dichiarazione del dichiarante doganale (cfr. consid. 4.5 del
presente giudizio). L’assenza di una valida prova dell’origine al momento
dell’imposizione doganale conduce alla perdita della natura di origine
preferenziale della merce e del trattamento preferenziale. In tal caso, le
merci vengono tassate all’aliquota di dazio normale (cfr. art. 19 cpv. 2 LD;
sentenze del TAF A-5996/2017 del 5 settembre 2018 consid. 2.4.3; A-
1941/2015 del 25 agosto 2015 consid. 2.4.3; BARBARA SCHMID, in:
Zollgesetz, n. 59 ad art. 19 LD), soprattutto nella misura in cui quanto
prescritto dal diritto internazionale qui pertinente è vincolante per l’AFD e
lo scrivente Tribunale (cfr. art. 190 Cost.; DTF 140 I 305 consid. 5; sen-
tenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019 consid. 3.7; A-5996/2017
del 5 settembre 2018 consid. 2.4.3).
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Pagina 22
4.9 La rivendicazione e l’ottenimento a torto dell’applicazione dell’aliquota
di dazio preferenziale a delle merci per cui difetta la valida prova
dell’origine, costituisce oggettivamente un’infrazione doganale (cfr. art. 118
LD; art. 96 LIVA). Giusta i rinvii dell’art. 128 cpv. 1 LD nonché dell’art. 103
segg. LIVA, l’art. 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto
penale amministrativo (DPA, RS 313.0) è applicabile alle infrazioni doga-
nali (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019
consid. 3.8; A-5997/2017 del 5 settembre 2018 consid. 2.3.3; A-7392/2014
dell’8 agosto 2016 consid. 4.2.1).
L’art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un’infrazione alla
legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa,
essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò indi-
pendentemente dalla punibilità di una determinata persona. Giusta l’art. 12
cpv. 2 DPA, obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell’indebito
profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa. In mate-
ria doganale, si tratta in particolare della persona assoggetta al pagamento
ai sensi degli artt. 26 e 70 cpv. 2 LD. Per prassi costante, detta persona è
infatti ipso facto considerata aver fruito dell’illecito profitto di cui all’art. 12
cpv. 2 DPA (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6c; sentenza del TF 2A.82/2005
del 23 agosto 2005 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-1107/2018
del 17 settembre 2018 consid. 2.6.2; A-5996/2017 del 5 settembre 2018
consid. 2.5.4). Essa risponde anche quando non era al corrente della falsa
dichiarazione doganale e anche quando non ha fruito di un illecito profitto.
Una colpa e, soprattutto, un’azione penale non costituiscono pertanto una
premessa per l’obbligo di pagamento secondo l’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA. È
invece sufficiente che l’indebito profitto, a seguito del mancato pagamento
della tassa (o del tributo), scaturisca da una violazione oggettiva della legi-
slazione amministrativa federale (cfr. DTF 129 II 160 consid. 3.2; 107 Ib
198 consid. 6c/d; 106 Ib 218 consid. 2c; sentenze del TF 2C_414/2013 del
2 febbraio 2014 consid. 3.2; 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.2;
[tra le tante] sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019 con-
sid. 3.8; A-1107/2018 del 17 settembre 2018 consid. 2.6.3 con rinvii; A-
5996/2017 del 5 settembre 2018 consid. 2.5.3).
5.
5.1 In concreto, nel suo gravame, la ricorrente censura in primis la validità
stessa dei controlli a posteriori effettuati dall’AFD nei suoi confronti, ritenen-
doli non conformi all’art. 32 paragrafo 1 dell’Appendice I della Convenzione
PEM, non potendo essere qualificati né di controlli per sondaggio né
tantomeno di controlli effettuati sulla base di comprovati sostanziali dubbi
in merito all’origine. Più nel dettaglio, essa sostiene che l’AFD avrebbe
A-5576/2018
Pagina 23
invero provveduto a fare nei suoi confronti dei controlli mirati e sistematici
(a tappeto) di tutti i veicoli da lei importati negli ultimi anni, in completa
violazione dell’art. 32 paragrafo 1 dell’Appendice I della Convenzione
PEM, commettendo un abuso di diritto. Di fatto, tali controlli a tappeto
sarebbero stati eseguiti dall’AFD, in quanto conscia che l’attestazione alla
base del CCM EUR. 1 verrebbe rilasciata dalle case produttrici, a tutela dei
rivenditori autorizzati, solo agli importatori autorizzati (diretti) e non agli
importatori paralleli, come nel suo caso. I controlli non sarebbero poi stati
fatti in base delle risultanze di un controllo a sondaggio dal quale sarebbe
emersa un’irregolarità, ciò che proverebbe ulteriormente l’assenza di validi
motivi per dubitare dell’origine (cfr. ricorso 28 settembre 2018, pagg. 6-11).
A comprova di aver subito dei controlli a tappeto, la ricorrente richiama
dall’AFD (a) l’intera documentazione degli incarti n. (…), nonché degli
incarti n. (…), (b) tutti i CCM EUR. 1 di tutti i veicoli di marca Audi A4 Avant,
Nissan Cabstar, Nissan Juke e Skoda Octavia Scout importati in Svizzera
negli ultimi cinque anni, unitamente alle eventuali richieste di controllo a
posteriori alle dogane estere, (c) tutte le domande di verifica a posteriori
dei veicoli importati mediante CCM EUR.1 dalla ricorrente, negli ultimi
5 anni. Essa chiede altresì l’edizione da parte delle case produttrici
automobilistiche Skoda, Audi AG e Nissan (a) dei certificati d’origine
preferenziale dei veicoli di marca Skoda, Audi e Nissan di cui ai codici VIN
del doc. D prodotto con ricorso 18 aprile 2018, nonché (b) dei certificati
d’origine preferenziale dei veicoli di modello Skoda Octavia Scout, Audi A4,
Nissan Cabstar e Nissan Juke alienati a rivenditori autorizzati con sede in
Svizzera negli ultimi cinque anni (cfr. ricorso 28 settembre 2018, pagg. 10,
15 e 19; replica 7 gennaio 2019, pagg. 2-5).
5.2 In tale contesto, circa la validità dei controlli esperiti a posteriori
dall’AFD, il Tribunale ribadisce innanzitutto che l’art. 33 del Protocollo n. 3
2005 e l’art. 32 dell’Appendice I della Convenzione PEM permettono
all’AFD di procedere a dei controlli a posteriori per sondaggio od ogniqual-
volta sussista un ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei docu-
menti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza di
altri requisiti (paragrafo 1). Di principio, essa deve allegare alla propria
richiesta di controllo a posteriori tutti i documenti e le informazioni ottenute
che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni
relative alla prova d’origine su cui essa fonda i propri sospetti (paragrafo 2;
cfr. consid. 4.7.1 del presente giudizio).
A-5576/2018
Pagina 24
5.3 Ciò premesso, il Tribunale osserva che nel caso dei sei CCM EUR.1
relativi a sei invii contenenti autoveicoli qui litigiosi, nella decisione impu-
gnata l’autorità inferiore ha indicato che l’AFD avrebbe effettuato i controlli
a posteriori per sondaggio sulla base dell’art. 32 paragrafo 1 dell’Appendi-
ce I della Convenzione PEM. L’autorità inferiore ha altresì precisato che
qualora i controlli a sondaggio portino all’annullamento di prove d’origine,
l’AFD procede allora con dei controlli più estesi delle prove d’origine riguar-
danti l’esportatore oggetto delle controversie. A suo avviso, questo modo
di procedere sarebbe conforme al mandato dato all’AFD per quanto con-
cerne i compiti economici, tra cui la sorveglianza delle importazioni. Pre-
mettendo che l’esportatore deve disporre dei documenti necessari alfine di
poter stendere una prova dell’origine e che in mancanza di questi ultimi
non è legittimato a richiedere un CCM, essa ha indicato che l’AFD agisce
in maniera legittima nel controllare gli esportatori che sa non riempiono le
condizioni prescritte (cfr. decisione impugnata, pag. 6 seg.). Con risposta
14 novembre 2018, essa ha poi precisato che il fatto che l’industria auto-
mobilistica intenda ostacolare le importazioni parallele non sarebbe
responsabilità dell’AFD. In linea di principio, il produttore (o un fornitore)
sarebbe libero di certificare lo statuto preferenziale delle merci o meno.
Applicando le disposizioni legali sul traffico preferenziale delle merci, le
importazioni parallele di veicoli non sarebbero impedite. Di fatto, l’AFD
procederebbe a controlli in base alla sua strategia di controllo e in base al
suo mandato (cfr. citata risposta, pag. 3).
Circa la richiesta degli incarti, l’autorità inferiore si è opposta alla loro
produzione. Per gli incarti (…), essa indicato che gli stessi non riguardando
il ricorso in oggetto. Per i dossier (…), essa ha indicato che la ricorrente è
già in possesso dei documenti pertinenti. Per quanto concerne invece
l’accesso agli incarti e agli eventuali controlli esperiti per i veicoli Audi A4
Avant, Nissan Cabstar, Nissan Juke e Skoda Octavia Scout importati negli
ultimi 5 anni, essa si oppone allo stesso, in quanto ciò renderebbe pubblica
la strategia di controllo dell’AFD e ne conseguirebbe una messa in pericolo
del segreto d’ufficio. Se anche dovesse produrli, li produrrebbe in forma
anonimizzata, ciò che sarebbe del tutto inutile ai fini del giudizio (cfr. citata
risposta, pag. 2).
5.4 Ciò posto, da un esame dettagliato della documentazione agli atti, il
Tribunale osserva quanto segue.
5.4.1 Dall’esame delle cinque richieste di controllo a posteriori inoltrate
dall’AFD agli Stati d’esportazione interessati emerge ch’essa, fondandosi
sugli artt. 32 e 33 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente sugli artt. 31 e
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Pagina 25
32 dell’Appendice I della Convenzione PEM, ha chiesto loro di effettuare
un controllo posticipato circa l’autenticità dei CCM EUR.1 e l’esattezza
delle informazioni in essi riportate (cfr. richieste 19 ottobre 2016, 26 ottobre
2016, 14 settembre 2016, 16 maggio 2016, 15 maggio 2017, di cui agli atti
n. 2a, 2b, 2c, 2d e 2e dell’inc. DGD). Per ognuna di esse, l’AFD ha aggiunto
una breve motivazione, e meglio:
per la richiesta 19 ottobre 2016 relativa al CCM EUR.1 01 all’autorità
doganale italiana dello Stato d’esportazione: « […] Ci riferiamo all’esito
di un controllo precedente da questa ditta esportatrice che rivelava che
la prova dell’origine non era regolare […] » (cfr. citata richiesta di cui
all’atto n. 2a dell’inc. DGD).
per la richiesta 26 ottobre 2016 relativa ai due CCM EUR.1 02 e 03
all’autorità doganale portoghese dello Stato d’esportazione: « […] Il
s’agit d’un contrôle à titre de sondage […] » (cfr. citata richiesta di cui
all’atto n. 2b dell’inc. DGD);
per la richiesta 14 settembre 2016 relativa al CCM EUR.1 04 all’autorità
doganale austriaca dello Stato d’esportazione: « […] Gemäss unseren
Informationen wird der Personenwagen vom Typ Juke ohne Erfüllung
der Ursprungsbedingungen in England produziert. Wir bitten deshalb
auch um Nachprüfung eines allfälligen Vorursprungsnachweises […] »
(cfr. citata richiesta di cui all’atto n. 2c dell’inc. DGD);
per la richiesta 16 maggio 2016 relativa al CCM EUR.1 05 all’autorità
doganale polacca dello Stato d’esportazione: « […] This is a random
verification […] » (cfr. citata richiesta di cui all’atto n. 2d dell’inc. DGD);
per la richiesta 15 maggio 2017 relativa al CCM EUR.1 06 all’autorità
doganale spagnola dello Stato d’esportazione: « […] Il s’agit d’un
contrôle à titre de sondage […] » (cfr. citata richiesta di cui all’atto n. 2e
dell’inc. DGD).
Da quanto precede, risulta che in quattro casi si è effettivamente trattato di
un controllo a posteriori per sondaggio (cfr. atti n. 2b, 2d e 2e
dell’inc. DGD), mentre in due casi di un controllo a posteriori a seguito della
sussistenza di un sospetto d’irregolarità delle prove dell’origine (cfr. atti
n. 2a e 2c dell’inc. DGD). Ciò posto, dagli atti dell’incarto non risulta che
l’AFD abbia però allegato a quest’ultime due richieste di controllo a
posteriori altri documenti all’infuori dei CCM EUR.1, delle relative fatture e
dichiarazioni doganali, come di principio richiesto dall’art. 33 paragrafo 2
del Protocollo n. 3 2005 e dall’art. 32 paragrafo 2 dell’Appendice I della
Convenzione PEM (cfr. considd. 4.7.1 e 5.2 del presente giudizio).
A-5576/2018
Pagina 26
5.4.2 Dall’esame delle relative dichiarazioni doganali d’importazione, il
Tribunale constata poi che nei casi dei CCM EUR.1 04, 01 e 02 il risultato
dall’esame sommario nel sistema « e-dec » era « bloccato » (cfr. dichia-
razione 1° gennaio 2014 [atto n. 1a dell’inc. DGD]; dichiarazione 4 agosto
2014 [atto n. 1c dell’inc. DGD]; dichiarazione del 24 dicembre 2014 [atto
n. 1d dell’inc. DGD]), mentre nei casi dei CCM EUR.1 NR. 03, 05 e 06 il
risultato del controllo era « libero senza » (cfr. dichiarazione 13 giugno
2014 [atto n. 1b dell’inc. DGD]; dichiarazione del 24 luglio 2015 [atto n. 1e
dell’inc. DGD]; dichiarazione doganale del 22 settembre 2015 [atto n. 1f
dell’inc. DGD]).
5.4.3 Da un confronto tra i dati relativi alle dichiarazioni doganali e quelli
relativi alle richieste di controllo a posteriori dell’AFD, il Tribunale rileva che
i controlli a sondaggio sono intervenuti in primis nei casi in cui il sistema ha
dato esito libero senza, mentre il controllo sulla base di un sospetto
d’irregolarità – ad eccezione di un caso (CCM 02) – nei casi in cui il sistema
ha dato esito bloccato:
CCM Dichiarazione doganale:
risultato del controllo nel
sistema E-dec
Richiesta di controllo a
posteriori dell’AFD
04 bloccato
(atto n. 1a)
sospetto che in GB i veicoli
Juke vengano prodotti senza
valida prova dell’origine
(atto n. 2c)
01 bloccato
(atto n. 1c)
a seguito dell’esito di un
controllo precedente della ditta
esportatrice, dal quale è
risultata una prova dell’origine
irregolare.
(atto n. 2a)
02 bloccato
(atto n. 1d)
a sondaggio
(atto n. 2b)
03 libero senza
(atto n. 1b)
a sondaggio
(atto n. 2b)
05 libero senza
(atto n. 1e)
a sondaggio
(atto n. 2d)
06 libero senza
(atto n. 1f)
a sondaggio
(atto n. 2e)
A-5576/2018
Pagina 27
5.4.4 Dall’esame dei cinque protocolli di risposta delle autorità doganali
degli Stati d’esportazione interessati (Italia, Portogallo, Austria, Polonia e
Spagna), il Tribunale constata altresì che dette autorità hanno tutte dato
seguito alle cinque predette richieste di controllo a posteriori, senza solle-
vare alcuna riserva circa la completezza della motivazione adotta dall’AFD
e la documentazione ivi allegata (cfr. protocolli n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e
n. 6 di cui agli atti n. 2a-2e dell’inc. DGD). In tale frangente si deve
considerare che per le autorità doganali degli Stati d’esportazione le
richieste dell’AFD erano conformi all’art. 33 paragrafo 2 del Protocollo n. 3
2005, rispettivamente l’art. 32 paragrafo 2 dell’Appendice I della Conven-
zione PEM (cfr. consid. 4.7.1 del presente giudizio).
5.4.5 Quanto precede (cfr. considd. 5.4.1-0 del presente giudizio) conduce
il Tribunale a ritenere che nel caso dei cinque predetti controlli a posteriori
relativi ai sei CCM EUR.1 in questione, l’AFD abbia in primis effettuato dei
controlli per sondaggio e in due casi anche dei controlli sulla base del
sospetto di un’irregolarità delle prove dell’origine, conformemente
all’art. 33 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente l’art. 32
paragrafo 1 dell’Appendice I della Convenzione PEM. Vero è che a soste-
gno delle sue richieste di controllo a posteriori, l’AFD ha fornito solo una
motivazione succinta. Vero è altresì che per i controlli a posteriori fondati
su un sospetto d’irregolarità l’AFD – oltre ai CCM EUR.1, le relative fatture
e dichiarazioni doganali – non ha allegato ulteriori documenti a comprova
dei suoi sospetti d’irregolarità. Tuttavia, nella misura in cui le autorità
doganali degli Stati d’esportazione hanno dato seguito a dette richieste
senza sollevare alcuna riserva circa la loro validità formale, il Tribunale non
intravvede alcun motivo per discostarsi dal loro giudizio e considerare dette
richieste di controllo a posteriori come non conformi all’art. 33 paragrafo 2
del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente all’art. 32 paragrafo 2 dell’Allega-
to I della Convenzione PEM (cfr. consid. 4.7.1 del presente giudizio).
5.5 Ciò posto, quanto alla questione a sapere se detti cinque controlli a
posteriori possono essere considerati o meno come effettuati in maniera
sistematica (« a tappeto ») nei confronti della ricorrente e condurre il
Tribunale a ritenerli invero come illegali, rispettivamente arbitrari, lo stesso
rileva quanto segue.
5.5.1 L’art. 33 del Protocollo n. 3 2005 e l’art. 32 paragrafo 1 dell’Appen-
dice I della Convenzione PEM non vietano alle autorità doganali dello Stato
d’importazione di ricorrere a dei controlli a posteriori sistematici di un
determinato esportatore. Come visto, dette disposizioni pongono quale
A-5576/2018
Pagina 28
limite che gli stessi intervengano per sondaggio o sulla base di un sospetto
d’irregolarità nelle prove d’origine (cfr. consid. 4.7.1 del presente giudizio).
5.5.2 Ciò premesso, in concreto l’autorità inferiore ha indicato che l’AFD è
conscia del fatto che nel caso delle importazioni parallele sussiste un
problema per quanto concerne l’ottenimento da parte dell’esportatore delle
prove dell’origine da parte delle case produttrici automobilistiche, quest’ulti-
me fornendole unicamente agli importatori autorizzati – nell’ambito delle
importazioni dirette – ma non agli importatori paralleli, come nel caso della
ricorrente. Detto in altri termini, nel caso delle importazioni parallele,
l’esportatore non dispone potenzialmente dei documenti necessari all’alle-
stimento delle prove dell’origine, in assenza dei quali esso non è autoriz-
zato a richiedere un CCM. Proprio perché vi è questo rischio, l’AFD proce-
de al controllo a posteriori degli esportatori che sa non adempiono alle con-
dizioni prescritte (cfr. decisione impugnata, pag. 8 seg.; risposta 14 novem-
bre 2018, pag. 3; scritto 31 maggio 2018, pag. 7 [atto n. 12 dell’inc. DGD]).
Ora, il fatto che le case produttrici automobilistiche, nell’ambito della loro
strategia protezionistica della cerchia degli importatori autorizzati, forni-
scano o meno nel caso delle importazioni parallele i documenti giustificativi
necessari al corretto allestimento dei CCM EUR.1, è un elemento su l’AFD
non può influire, non essendoci alcuna base legale che le permetta di
imporre a dette case produttrici di fornire in maniera indiscriminata i
documenti giustificativi a tutti gli esportatori e importatori interessati. In tale
frangente, non si può rimproverare all’AFD di eseguire dei controlli a
posteriori nei confronti di quegli importatori ed esportatori ch’essa sa non
adempiono potenzialmente alle esigenze in materia prova dell’origine, nel
loro caso sussistendo motivi di ritenere ch’essi non siano in grado di
provare l’origine. All’AFD si può eventualmente rimproverare di non aver
indicato in maniera chiara nelle proprie richieste di controllo a posteriori qui
in esame tale evenienza, ma non di aver violato l’art. 33 del Protocollo n. 3
2005 e l’art. 32 paragrafo 1 dell’Appendice I della Convenzione PEM. Dette
disposizioni permettono infatti all’AFD di procedere ai suddetti controlli a
posteriori, qualora sussista un dubbio circa la regolarità dei CCM. Proce-
dendo a dei controlli a posteriori, l’AFD non ha dunque commesso alcun
abuso di diritto. Allo stesso modo, dette disposizioni non obbligano però
l’AFD a procedere a tali controlli nei confronti di tutti gli importatori ed
esportatori. Di fatto, spetta all’autorità doganale dello Stato d’importazione
valutare la necessità di un controllo a posteriori in un determinato caso.
5.5.3 Anche ad avere ancora dubbi al riguardo, quand’anche si dovesse
dare seguito alla richiesta d’assunzione di prove postulata dalla ricorrente
A-5576/2018
Pagina 29
– ovvero segnatamente ordinando (a) da un lato, all’autorità inferiore di
produrre tutti gli incarti relativi ai controlli da essa esperita negli ultimi
cinque anni nei confronti della ricorrente, nonché tutti i CCM EUR.1 allestiti
dagli esportatori autorizzati degli ultimi cinque anni, (b) d’altro lato, alle
case produttrici automobilistiche di produrre i postulati certificati d’origine
preferenziale relativi a determinate marche di veicolo, rispettivamente
rilasciati agli importatori autorizzati in Svizzera, ecc. (cfr. per i dettagli,
consid. 5.1 del presente giudizio) – e poi constatare ch’effettivamente,
diversamente dagli importatori autorizzati, gli importatori paralleli sono
soggetti a dei controlli a posteriori sistematici (« a tappeto ») da parte
dell’AFD, tale evenienza non toglierebbe nulla al fatto che per poter bene-
ficiare della tariffa preferenziale per i prodotti UE la ricorrente deve comun-
que disporre della prova dell’origine. Che si tratti dell’importatore autoriz-
zato o di quello parallelo, in entrambi i casi il trattamento preferenziale della
merce esige infatti che l’esportatore sia in possesso di una valida prova
dell’origine già al momento dell’allestimento del CCM EUR.1, così come
prescritto dall’art. 17 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente dall’art. 16
dell’Appendice I della Convenzione PEM (cfr. considd. 4.3.2 e 4.3.3 del
presente giudizio). In altri termini, a lui solo il rilascio di un CCM EUR.1 non
basta a comprovare l’origine UE di un prodotto. I documenti giustificativi
vanno peraltro conservati dall’esportatore per almeno tre anni e prodotti su
richiesta dell’autorità doganale (cfr. art. 29 paragrafo 1 del Protocollo n. 3
2005; art. 28 dell’Appendice I della Convenzione PEM; consid. 4.3.3 del
presente giudizio). In loro assenza, si deve considerare che difetta la prova
dell’origine della merce (cfr. consid. 4.8 del presente giudizio).
In tali circostanze, sulla base dell’apprezzamento anticipato delle prove e
per economia di procedura, considerato che gli incarti inerenti alla presente
procedura di ricorso sono già agli atti e che le altre prove richieste dalla
ricorrente non sono comunque rilevanti ai fini del giudizio, il Tribunale non
intravvede alcun motivo per dare loro seguito, lo stesso disponendo già di
tutti gli elementi pertinenti e necessari per statuire nel caso in disamina
(cfr. circa l’apprezzamento anticipato delle prove, [tra le tante] sentenza del
TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4 con rinvii).
5.6 Visto quanto precede (cfr. considd. 5.1-5.5 del presente giudizio), il
Tribunale giunge alla conclusione che l’AFD era legittimata a procedere a
dei controlli a posteriori nei confronti della ricorrente, sulla base dell’art. 33
del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente dell’art. 32 paragrafo 1 dell’Ap-
pendice I della Convenzione PEM. La censura della ricorrente al riguardo
non può pertanto che essere respinta.
A-5576/2018
Pagina 30
6.
6.1 Nel suo gravame, la ricorrente contesta poi l’attendibilità dei riscontri
ottenuti dall’AFD dalle autorità doganali estere, nella misura in cui sulla ba-
se delle prove da lei addotte, risulterebbero fondati motivi per credere che
gli stessi siano inesatti e incompleti, non essendo peraltro né motivati né
circostanziati e privi del benché minimo fondamento probatorio, sicché
l’AFD avrebbe dovuto dubitare della loro esattezza e procedere a dei con-
trolli complementari. Più nel dettaglio, essa ritiene che dai codici VIN –
grazie ai quali sarebbe possibile risalire con certezza al luogo di produzione
dei veicoli – risulterebbe infatti in maniera lapalissiana che i veicoli da lei
importati sono stati prodotti sul territorio europeo, e meglio, negli stessi sta-
bili ove sarebbero stati prodotti i veicoli importati dai rivenditori autorizzati
e considerati dall’AFD di origine preferenziale europea. Basterebbe con-
frontare i codici VIN da lei prodotti con quelli dei veicoli per i quali l’AFD ha
riconosciuti l’origine preferenziale. Inoltre, dalle case produttrici automo-
bilistiche l’AFD avrebbe altresì potuto ottenere, con i numeri di telaio in suo
possesso, tutte le informazioni necessarie a comprovare l’origine prefe-
renziale (cfr. ricorso 28 settembre 2018, pag. 12 seg.).
6.2 Al riguardo, il Tribunale rileva che da un esame dei protocolli di risposta,
risulta che le autorità doganali dei cinque Stati d’esportazione (Italia,
Portogallo, Austria, Polonia e Spagna) hanno tutte chiaramente indicato di
aver constatato un’irregolarità delle prove d’origine alla base dei CCM
EUR.1 in questione, in quanto l’esportatore non è stato in grado di fornire
la documentazione idonea ad attestare l’origine preferenziale UE della
merce esportata (cfr. protocolli n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 di cui agli atti
n. 2a-2e dell’inc. DGD). Nei relativi CCM EUR.1, alla cifra 14 denominata
« risultato del controllo », dette autorità – ad eccezione di quella austriaca
– hanno poi crociato la casella secondo cui il certificato « non corrisponde
alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste » (cfr. relativi CCM
EUR.1 di cui agli atti n. 2a-2e dell’inc. DGD). In tale contesto, il Tribunale
non può che constatare come i risultati dei controlli esperiti dalle autorità
doganali degli Stati d’esportazione, tutti di analogo contenuto, siano chiari
e non diano di principio adito ad alcun dubbio circa la loro esattezza.
6.3 Ciò posto, come visto, la ricorrente ritiene che considerate le altre prove
a disposizione dell’AFD (codici VIN e numero di telaio), quest’ultima, proce-
dendo ai necessari controlli, avrebbe invero dovuto dubitare della veridicità
dei predetti riscontri e procedere a dei controlli complementari (cfr. con-
sid. 6.1 del presente giudizio). Sennonché le prove da lei offerte non risul-
tano idonee a provare l’origine preferenziale UE dei veicoli oggetto dei sei
invii qui litigiosi, non trattandosi di documenti giustificativi utili e assimilabili
A-5576/2018
Pagina 31
a quelli elencati in maniera esemplificativa all’art. 28 del Protocollo n. 3
2005, rispettivamente all’art. 27 dell’Appendice I della Convenzione PEM
(cfr. consid. 4.3.3 del presente giudizio). Come indicato dall’autorità inferio-
re, il fatto che i codici VIN e i numeri di telaio possano dimostrare la prove-
nienza dei veicoli – ovvero ch’essi sono stati fabbricati in un determinato
stabile in Europa, rispettivamente ch’essi sono stati fabbricati nello stesso
stabile ove sono stati fabbricati i veicoli certificati di origine preferenziale
UE – non significa ancora che gli stessi possano automaticamente essere
considerati di origine preferenziale UE. Per essere definiti tali, per detti
veicoli deve infatti sussistere la prova che il criterio d’acquisizione dell’origi-
ne UE, secondo cui il valore di tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione
non eccede il 40% del prezzo di fabbrica del prodotto posto dall’Allegato II
al Protocollo n. 3 2005 e dall’Appendice I della Convenzione PEM, è adem-
piuto (cfr. consid. 4.3.4 del presente giudizio). Le prove offerte dalla ricor-
rente non forniscono però alcuna informazione utile al riguardo. Ciò pun-
tualizzato, non spetta in ogni caso all’AFD procedere agli accertamenti
postulati dalla ricorrente, la prova dell’origine essendo a carico di chi richie-
de il trattamento preferenziale (cfr. consid. 4.5.2 del presente giudizio).
Non compete neppure all’AFD, quale autorità doganale dello Stato d’impor-
tazione, esaminare i documenti giustificativi relativi all’origine, tale prero-
gativa essendo di rilievo delle autorità doganali dello Stato d’esportazione
(cfr. consid. 4.7.2 del presente giudizio).
6.4 Ciò sancito, come visto, nel caso della ricorrente per i sei CCM EUR.1
in questione gli esportatori non sono stati in grado di produrre i relativi
documenti giustificativi. Tale evenienza non è contestata dalla ricorrente,
la quale ha confermato l’assenza dei suddetti documenti, indicando che vi
sarebbero tuttavia altre prove permettenti di comprovare in maniera analo-
ga l’origine preferenziale UE. Dette prove non sono però qui pertinenti
(cfr. considd. 6.1-6.3 del presente giudizio). In tale contesto, il Tribunale
non intravvede alcun serio motivo per dubitare dell’esattezza dei riscontri
ottenuti dall’AFD dalle autorità doganali degli Stati d’esportazione, sicché
si deve ritenere che è a giusta ragione che l’AFD non ha proceduto ad un
controllo complementare, rispettivamente ad una richiesta complementare
d’informazioni, così come invece auspicato dalla ricorrente (cfr. con-
sid. 4.7.3 del presente giudizio). Ne discende che, essendo legata ai
suddetti risultati, l’AFD non poteva che constatare l’assenza di una valida
prova dell’origine preferenziale UE alla base dei sei CCM EUR.1 qui litigiosi
(cfr. consid. 4.7.2 del presente giudizio). La censura della ricorrente al
riguardo non può pertanto che essere respinta.
A-5576/2018
Pagina 32
7.
7.1 Nel suo gravame, la ricorrente censura inoltre che la discriminazione
dei veicoli da lei importati rispetto a quelli importati da un rivenditore auto-
rizzato costituirebbe un formalismo eccessivo, poiché l’AFD rifiuterebbe di
considerare la merce di origine preferenziale sulla (sola) base di una realtà
formale (assenza di documentazione). Dagli atti prodotti e dagli atti di cui
richiede il richiamo, sarebbe innegabile che tutti i veicoli (di marca e mo-
dello simili) importati dai rivenditori autorizzati e/o dalla ricorrente che sono
prodotti negli stessi stabilimenti (con la medesima catena di montaggio)
sarebbero in tutto e per tutto identici. La presenza o meno dei documenti a
conferma dell’origine preferenziale non inficerebbe l’origine sostanziale del
prodotto. Sarebbe dunque a torto, che l’AFD avrebbe annullato le prove
d’origine in questione (cfr. ricorso 28 settembre 2018, pag. 14 seg.).
7.2 Al riguardo, il Tribunale osserva come nulla agli atti gli permetta di rite-
nere che in concreto l’AFD – e meglio la DCD e l’autorità inferiore – abbia
commesso un formalismo eccessivo, rispettivamente un abuso del diritto
(cfr. consid. 2.3 del presente giudizio). In effetti, nel caso della ricorrente,
l’AFD non ha fatto altro che applicare le rigide prescrizioni doganali
esistenti in materia di prova dell’origine preferenziale delle merci conforme-
mente a quanto prescrittole dall’art. 190 Cost. Più nel dettaglio, non va
dimenticato che il credito fiscale in oggetto deriva dalle vincolanti prescri-
zioni di diritto internazionale (in particolare del Protocollo n. 3 2005 e della
Convenzione PEM) e di diritto federale, dalle quali né l’AFD, né il Tribunale
possono discostarsi, essendo tenuti ad applicarle in virtù dell’art. 190 Cost.
(cfr. sentenza del TAF A-83/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 4.5). Tenuto
conto dell’elevato livello di diligenza richiesto in rapporto agli obblighi legali
di collaborazione e del principio dell’autodichiarazione (cfr. consid. 4.5 del
presente giudizio), il rispetto dei requisiti formali riveste peraltro una parti-
colare importanza nell’ambito così tecnico e formale del diritto doganale
(cfr. sentenze del TAF A-83/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 4.5; A-
7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 6.2; A-514/2011 del 14 agosto 2012
consid. 3.3.2 con rinvii).
Ora, lo si ribadisce nuovamente, a prescindere dal tipo di importazione in
questione – ovvero, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’importa-
zione parallela da parte di un importatore parallelo o di un’importazione
diretta da parte di un importatore autorizzato – la legge prescrive chiara-
mente che l’esportatore debba essere in possesso dei documenti giustifi-
cativi comprovanti l’origine preferenziale UE già al momento dell’allesti-
mento dei CCM. Nel caso contrario, lo stesso non è legittimato ad all’alle-
stire i CCM (cfr. considd. 4.3.2 e 4.3.3 del presente giudizio). Ne discende
A-5576/2018
Pagina 33
che, qualora un CCM venga comunque allestito malgrado l’assenza di detti
documenti come nel caso della ricorrente, non sussiste alcun diritto al
trattamento preferenziale (cfr. consid. 4.8 del presente giudizio). Contraria-
mente a quanto ritenuto dalla ricorrente, le prove da lei proposte non
essendo idonee a comprovare l’origine UE in un altro modo (cfr. consid. 6.4
del presente giudizio), si deve dunque ritenere che è a giusta ragione che
l’AFD ha applicato in maniera restrittiva le esigenze formali poste dalla
legge ritenendo nel suo caso come non adempiute le esigenze alla base
del trattamento preferenziale, sicché non è ravvisabile alcun formalismo
eccessivo. Detta censura va pertanto respinta.
8.
8.1 Nel proprio gravame, la ricorrente censura infine che il risultato
raggiunto dall’AFD sarebbe suscettibile di causare una disparità di trat-
tamento, su due livelli: in primo luogo, rispetto alla merce, nella misura in
cui si tratta di veicoli identici, una volta considerati di origine europea, l’altra
di origine indeterminata. Ciò causerebbe danni al consumatore finale che
si troverebbe senza ragione, in possesso di un veicolo di origine indetermi-
nata, allorquando si tratta dello stesso di origine europea. In secondo
luogo, rispetto agli amministrati, in quanto l’AFD avrebbe effettuato controlli
a posteriori solo nei confronti di importatori paralleli come la ricorrente, ma
non nei confronti degli importatori diretti, malgrado il fatto che i veicoli in
questione siano prodotti nelle stesse strutture in Europa, così come com-
proverebbe la documentazione di cui ha richiesto la produzione da parte
dell’AFD (cfr. ricorso 28 settembre 2018, pagg. 15-17).
8.2 Al riguardo, il Tribunale ribadisce come lo stesso e l’AFD siano entram-
bi tenuti ad applicare il diritto federale e gli accordi di diritto internazionale,
ciò quand’anche detta applicazione possa potenzialmente condurre ad una
disparità di trattamento (cfr. art. 190 Cost.). Essi devono infatti attenersi a
quanto prescritto dal Protocollo n. 3 2005 e dalla Convenzione PEM, a pre-
scindere dal fatto che la loro applicazione possa o meno condurre all’esen-
zione di un determinato importatore e all’imposizione di un altro determi-
nato importatore. Ora però, nella misura in cui tutti devono adempiere alle
stesse esigenze in materia di prova dell’origine per poter beneficiare del
trattamento preferenziale, il Tribunale non può che constatare come invero
non sia ravvisabile alcuna disparità di trattamento (cfr. circa la disparità di
trattamento, [tra le tante] sentenza del TAF A-524/2014 del 23 giugno 2015
consid. 5.1.2 con rinvii). In tale contesto, che l’AFD proceda a dei controlli
a posteriori nei confronti degli importatori ed esportatori che sa non adem-
piono potenzialmente a detti criteri, non configura un caso di disparità di
trattamento, nella misura in cui – come visto (cfr. consid. 5.5.2 del presente
A-5576/2018
Pagina 34
giudizio) – nulla l’obbliga a procedere a detti controlli nei confronti di tutti e
dunque anche nei confronti degli importatori autorizzati. Può darsi poi che
i veicoli oggetto dei sei invii qui in esame siano stati prodotti negli stessi
stabili in Europa, ove vengono prodotti i veicoli certificati di origine UE.
Tuttavia, come già sottolineato, tale elemento non è sufficiente a ritenere
automaticamente l’origine UE dei veicoli in questione, sicché il Tribunale
non può che ribadire come non vi è luogo di dare seguito alle prove
richieste dalla ricorrente (cfr. considd. 5.5.3 e 6.3 del presente giudizio).
Pure su questo punto, il ricorso va pertanto respinto.
9.
Visto tutto quanto suesposto (cfr. considd. 5-8 del presente giudizio), ritor-
nando alle censure sulla violazione del diritto di essere, il Tribunale sanci-
sce quanto segue. Poiché il Tribunale ha avuto modo di trattare in dettaglio
tutte le censure sollevate dalla ricorrente nel suo gravame e di sincerarsi
circa la necessità o meno di procedere all’assunzione delle prove da essa
postulata dinanzi all’autorità inferiore e poi rinnovata in questa sede
(cfr. considd. 5.5.3 e 8 del presente giudizio), tenuto altresì conto del fatto
che l’autorità inferiore si è espressa al riguardo con risposta 14 novembre
2018 e che, a sua volta, la ricorrente ha avuto modo di replicare al riguardo
con scritto 7 gennaio 2019, lo stesso giunge alla conclusione che la viola-
zione del suo diritto di essere sentita può essere eccezionalmente sanata,
senza che si renda necessario un rinvio della causa all’autorità inferiore
(cfr. consid. 3.1.3 del presente giudizio).
10.
In definitiva, il Tribunale giunge alla conclusione che l’AFD era legittimata
ad eseguire dei controlli a posteriori nei confronti della ricorrente sulla base
dell’art. 33 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente dell’art. 32 dell’Appen-
dice I della Convenzione PEM (cfr. consid. 5 del presente giudizio). È poi a
giusta ragione, che sulla base dei riscontri ottenuti dalle autorità doganali
degli Stati d’esportazione, l’AFD non ha proceduto a dei controlli comple-
mentari (cfr. consid. 6 del presente giudizio). È altresì corretto ch’essa, in
assenza di valide prove dell’origine, ha proceduto nei confronti della ricor-
rente alla riscossione posticipata dei tributi in oggetto (cfr. considd. 4.8 e
4.9 del presente giudizio). Così facendo essa non ha commesso alcun
formalismo eccessivo (cfr. consid. 7 del presente giudizio) e neppure vio-
lato il principio della parità di trattamento (cfr. consid. 8 del presente giu-
dizio). Ciò ribadito, nella misura in cui la società ricorrente non contesta il
calcolo dei tributi posti a suo carico dall’AFD e che il Tribunale non intrav-
vede motivi manifesti per ritenerlo come inesatto, non vi è luogo di attar-
darsi ulteriormente al riguardo (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio). In
A-5576/2018
Pagina 35
tale contesto, la decisione impugnata non può pertanto che essere qui con-
fermata e il ricorso 28 settembre 2018 – per quanto qui ricevibile (cfr. con-
sid. 1.3 del presente giudizio) – respinto.
11.
In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico della società ricorrente qui parte soccom-
bente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie, tenuto conto che il
Tribunale ha dovuto sanare in questa sede la violazione del diritto di essere
sentito della società ricorrente provocata dall’autorità inferiore (cfr. con-
sidd. 3.2 e 9 del presente giudizio), esse sono fissate a 2'000 franchi
(cfr. art. 4 TS-TAF). Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale
importo verrà dedotto dall’anticipo spese di 3'000 franchi da versato a suo
tempo dalla ricorrente. L’importo residuo di 1'000 franchi le verrà restituito.
Sempre tenuto conto della violazione del suo diritto di essere sentita, si
giustifica altresì la concessione alla ricorrente di un’indennità a titolo di
spese ripetibili pari a 1'000 franchi (cfr. 64 cpv. 1 PA, rispettivamente art. 7
cpv. 1 TS-TAF). Tale importo è messo a carica dell’autorità inferiore, la
quale avrà cura di versarlo alla ricorrente, alla crescita in giudicato del
presente giudizio.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-5576/2018
Pagina 36
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 2'000 franchi sono poste a carico della
ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
dedotto dall’anticipo spese di 3'000 franchi da lei versato a suo tempo e il
saldo di 1'000 franchi le verrà restituito.
3.
Alla ricorrente è concessa un’indennità a titolo di spese ripetibili pari a
1'000 franchi. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo
dovrà esserle versato dall’autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***)
I mezzi d’impugnazione sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Pifferi
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Pagina 37
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il
termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale
federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: