B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-5615/2012
S e n t e n z a d e l 2 9 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Markus Metz, Pascal Mollard,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Imposta sul valore aggiunto (periodi fiscali dal 1° trimestre
2002 al 3° trimestre 2007).
A-5615/2012
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Fatti:
A.
La A._______, in X._______, è una società anonima che opera nel
settore edile, eseguendo lavori sotto e sopra struttura, promozioni immo-
biliari e compravendita d'immobili; inoltre la società esegue lavori di pittu-
ra, di gessatura, di casseratura di beton, di posa mattoni a facciavista e
generali, ecc. Per detta attività la A._______ è iscritta dal 15 dicembre
1999 quale contribuente IVA nel registro tenuto dall'Amministrazione
federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) con il numero IVA (...). Il
21 settembre 2000, essa ha ottenuto l'autorizzazione all'allestimento dei
rendiconti in funzione delle controprestazioni ricevute.
B.
Nei giorni 26 gennaio e 27 novembre 2007, l'AFC ha eseguito un con-
trollo presso la sede della contribuente per i periodi fiscali dal 1° gennaio
2002 al 30 settembre 2007, dal quale è emerso che, in base ai bilanci e
conti economici presentati dalla contribuente, la stessa non avrebbe
realizzato alcuna cifra d'affari negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006. Poiché
la deduzione dell'imposta precedente è ammessa unicamente in relazio-
ne al conseguimento di una cifra d'affari imponibile, l'AFC non ha dunque
accettato la deduzione dell'imposta precedente richiesta dalla contribuen-
te nei rendiconti relativi agli anni 2004, 2005 e 2006. Mediante conto
complementare (CC) n. (...) del 26 novembre 2007, l'AFC ha pertanto
addebitato alla contribuente l'importo totale di fr. 7056.--, oltre accessori,
da lei dedotto a torto a titolo d'imposta precedente.
C.
Con scritto 4 febbraio 2008, la contribuente si è opposta alla predetta
ripresa fiscale sostenendo di avere sempre conteggiato correttamente
l'IVA ai suoi fornitori.
D.
Con decisione 14 ottobre 2008, l'AFC ha confermato il CC n. (...) e
conseguentemente la ripresa di fr. 7056.--, oltre accessori, ribadendo in
sunto che in assenza del conseguimento di una cifra d'affari non sussiste
alcun diritto alla deduzione dell'imposta.
E.
Con reclamo 21 novembre 2008, la contribuente ha impugnato la predet-
ta decisione postulandone l'annullamento. In sostanza, essa ha fatto
valere per gli anni dal 2002 al 2006 un importo di fr. 7'563.55 d'imposta
precedente, sostenendo che:
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"Viste le giustificazioni sopra esposte, e che l'anno 2007 e 2002 sono
stati ammessi alla deduzione dell'imposta precedente il conteggio dare
avere è il seguente:
Anno 2002 da rimborsare alla A._______ fr. 3'461.70
Anno 2003 da rimborsare alla A._______ fr. 1'948.52
Anno 2004 da rimborsare alla A._______ fr. 2'153.34
Anno 2005 rimborsato alla A._______ fr. 1'632.45 a saldo
Anno 2006 rimborsato alla A._______ fr. 1'349.35 a saldo.
A favore di A._______ fr. 7'563.55".
F.
Con decisione su reclamo 27 settembre 2012, l'AFC ha accolto parzial-
mente il predetto reclamo, riconoscendo alla contribuente un ulteriore de-
duzione dell'imposta precedente di fr. 746.-- per l'anno 2002. L'AFC ha
dunque rettificato il CC n. (...) del 26 novembre 2007 con nota di credito
n. (...) del 27 settembre 2012 di fr. 746.--. Essa ha altresì dedotto gli
importi di fr. 278.05 e fr. 282.45 dichiarati nel rendiconto del 3° trimestre
2007 e 4° trimestre 2008 dal debito fiscale della contribuente, di modo
che l'importo ancora a suo carico per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2002
al 30 settembre 2007, ammonta ora a fr. 5'749.50.-- (= fr. 7056.-- ./.
fr. 746.-- ./. fr. 278.05 ./. fr. 282.45), oltre accessori. Per il resto, il reclamo
è stato respinto, per i motivi già indicati nella prima decisione.
G.
Contro la predetta decisione su reclamo, la A._______, in X._______ (di
seguito: ricorrente), ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale il 26 ottobre 2012, postulando il suo annullamento
nonché il riconoscimento dei crediti da lei fatti valere a titolo d'imposta
precedente. In subordine, essa postula invece che il debito di fr. 5'749.50
venga compensato con il suo credito di fr. 4'901.32 come specificato al
punto 8 del ricorso, e con quello di fr. 413.90 relativo all'anno 2009 di cui
al doc. E.
H.
Con scritto 24 maggio 2013, l'AFC ha rinunciato a presentare delle
osservazioni rimandando nel merito alla sua decisione su reclamo
27 settembre 2012, nonché alla prima decisione 14 ottobre 2008, appor-
tando alcune precisazioni al riguardo e postulando il rigetto del ricorso
con spese processuali a carico della ricorrente.
I.
Con ordinanza 3 luglio 2013, lo scrivente Tribunale ha invitato l'autorità
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Pagina 4
inferiore a voler presentare un estratto conto aggiornato indicante in
maniera chiara e precisa, per i periodi fiscali dal 1° trimestre 2002 al
3° trimestre 2007, quali importi IVA sono stati pagati dalla ricorrente e
quali le sono stati rimborsati a titolo d'imposta precedente, nonché gli
importi da lei ancora dovuti in quanto rimborsati a torto.
J.
Alla predetta richiesta, l'autorità inferiore ha dato seguito con scritto
11 luglio 2013, apportando tra l'altro delle precisazioni in merito ai dati
contenuti nell'estratto conto aggiornato. Sui predetti scritti, la ricorrente ha
preso posizione con scritto 5 agosto 2013, ribadendo in sunto quanto già
indicato in precedenza.
K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale am-
ministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali rese
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di IVA posso-
no essere contestate dinanzi al Tribunale amministrativo federale confor-
memente all'art. 33 lett. d LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga
altrimenti (art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per
giudicare la presente vertenza.
1.2 La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valo-
re aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.
Fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro pre-
scrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rappor-
ti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella misura
in cui la fattispecie in esame concerne i periodi fiscali dal 1° trimestre
2002 al 3° trimestre 2007 – ossia dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre
2007 – alla stessa risulta dunque applicabile materialmente l'allora vigen-
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te Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore
aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300), entrata in vigore il 1° gennaio 2001
(cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; Decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 mar-
zo 2000, RU 2000 1344).
Per quel che concerne invece la procedura, fatto salvo l'art. 91 LIVA, il
nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al
momento dell'entrata in vigore della LIVA (cfr. art. 113 cpv. 3 LIVA; per
quel che concerne lo scopo restrittivo di detta disposizione, cfr. sentenze
del Tribunale amministrativo federale A-6986/2008 del 3 giugno 2010
consid. 1.2 e A-1113/2009 del 24 febbraio 2010 consid. 1.3). In merito
all'apprezzamento delle prove, l'art. 81 cpv. 3 LIVA non entra in conside-
razione qualora il diritto materiale anteriore rimanga applicabile (cfr. sen-
tenze del Tribunale amministrativo federale A-3603/2009 del 16 marzo
2011 consid. 1.2 con rinvii e A-2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2).
Infine, la possibilità d'apprezzare anticipatamente le prove rimane ammis-
sibile anche nel nuovo diritto e, a fortiori, per i casi pendenti (cfr. tra le
tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3603/2009 del
16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii; Messaggio del Consiglio federale
concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto del
25 giugno 2008, in Foglio federale [FF] 2008 pag. 6151 seg.; PASCAL
MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Basilea
2009, pag. 1126 n. 157).
1.3 Pacifica è legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa
destinataria della decisione qui impugnata (art. 48 PA). Il ricorso è poi
stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto
delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
1.4
1.4.1 Nell'ambito della procedura di ricorso – come quella che in casu ci
occupa – possono essere esaminate solo le questioni su cui si è già
espressa in modo vincolante l'istanza precedente in forma di decisione
giusta l'art. 5 PA o le questioni che essa avrebbe dovuto trattare se la
legge fosse stata interpretata correttamente. Secondo la giurisprudenza e
la dottrina, il contenuto della decisione emanata – segnatamente il suo
dispositivo – delimita il possibile oggetto del litigio (cfr. DTF 133 II 35
consid. 2; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
8333/2010 e A-8340/2010 del 29 aprile 2013 consid. 1.5 con rinvii; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.7 e segg.).
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Per quanto riguarda un ricorso, sono invece le sue conclusioni a deter-
minarne la portata. Nella misura in cui esse vertono sull'annullamento
della decisione impugnata, l'oggetto del litigio e quindi del ricorso coincide
con quello della decisione impugnata. Possibile è però anche che la
decisione venga impugnata solo in parte. In questo caso, l'oggetto del
litigio è ridotto a tale parte (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2, DTF 130 II 530
consid. 2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 2.211 e segg.;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 390). Illecito è
per contro che un ricorso tenti di mettere in discussione più di quanto trat-
tato nella decisione impugnata, quindi di estendere l'oggetto del litigio,
segnatamente mediante la formulazione di nuove o più ampie conclusioni
rispetto a quelle formulate in precedenza. Un tale agire comporterebbe
infatti una chiara lesione delle competenze funzionali delle singole istanze
(cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-8333/2010 e A-
8340/2010 del 29 aprile 2013 consid. 1.5, A-5101/2011 del 5 marzo 2012
consid. 1.3 con rinvii; BOVAY, op. cit., pag. 391).
1.4.2 In concreto, l'oggetto del litigio porta sui periodi fiscali dal 1° gen-
naio 2002 al 30 settembre 2007 controllati dall'AFC, in particolare sulla
mancata concessione da parte di quest'ultima del diritto alla deduzione
dell'imposta precedente fatto valere dalla ricorrente per gli anni 2004,
2005 e 2006. In tali circostanze, nella misura in cui la ricorrente postula
per la prima volta in sede ricorsuale la deduzione dal debito fiscale da lei
dovuto per gli anni 2004, 2005 e 2006 degli importi d'imposta anticipata
concernenti gli anni 2007, 2008 e 2009 di cui richiede il rimborso, tale
richiesta esula chiaramente dall'oggetto del litigio ed è pertanto irricevibile
dinanzi allo scrivente Tribunale, tant'è che neppure l'autorità inferiore si è
espressa al riguardo né prima, né ora in sede ricorsuale. Per questi
motivi, non si entrerà nel merito di detta censura. Spetterà se del caso
all'AFC valutare alla crescita in giudicato del presente giudizio se una
siffatta compensazione possa entrare in linea di conto, in rapporto a
quanto già rimborsato alla ricorrente e a quanto da lei ancora dovuto.
1.5 Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va ora
esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inade-
guatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
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Pagina 7
n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-
sid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3. ed.,
Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e
dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità compe-
tente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o
esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti ri-
sultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204
consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazio-
ne delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esami-
nare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facil-
mente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a suffi-
cienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.55).
Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è
limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).
Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricor-
rente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, com-
prende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare
il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in
caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POL-
TIER, op. cit., no 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
La ricorrente sostiene innanzitutto che CC n. (...) del 26 novembre 2007
sarebbe arbitrario, in quanto eseguito senza avviso, senza contradditorio
ed essere controfirmato dalla sua amministratrice unica, unica persona
con firma legale e responsabile della società. Ciò sarebbe pertanto anti-
costituzionale. In tal modo, la ricorrente censura di fatto una violazione
del diritto di essere sentito, la quale va qui esaminata dallo scrivente
Tribunale, prima d'entrare nel merito del ricorso.
3.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia
resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere
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Pagina 8
visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di
influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro
assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in
cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1,
pag. 293 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 2C_643/2010 del
1° febbraio 2011 consid. 5.3, 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e
8C_321/2009 del 9 settembre 2009). Detto diritto costituisce una garanzia
di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento
della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di
successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 135 I 279 consid. 2.6.1, DTF
132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Ciò indicato, la
violazione del diritto d'essere sentito può essere sanata dinanzi all'autori-
tà di ricorso allorquando la stessa dispone del medesimo potere d'esame
dell'autorità inferiore e il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi
liberamente dinanzi ad essa (cfr. sentenza del Tribunale federale
1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1,
DTF 133 I 201 consid. 2.2, DTF 132 V 387 consid. 5.1; DTAF 2009/36
considd. 7.3 – 7.4).
3.2 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva che dagli atti dell'incarto
(cfr. doc. 3 dell'incarto prodotto dall'AFC con scritto 24 maggio 2013 [di
seguito: inc. AFC]) – come giustamente indicato dall'autorità inferiore –
risulta che il controllo per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2002 al 30 set-
tembre 2007 è stato effettuato in presenza del fiduciario B._______,
ovvero l'ufficio di revisione della società ricorrente, regolarmente iscritto
nel registro di commercio al momento dei fatti (cfr. estratto del registro di
commercio di cui al doc. 1 dell'inc. AFC). L'Ufficio di revisione, quale
organo incaricato del controllo e dell'approvazione della contabilità della
ricorrente, era senz'altro abilitato a rappresentarla al momento del suo
esame da parte dell'AFC, in particolar modo dell'imposta precedente
dichiarata per gli anni 2002-2007. Aggiungasi, che la ricorrente ha ampia-
mente avuto modo d'esprimersi a più riprese per iscritto sia dinanzi
all'AFC, che ora dinanzi allo scrivente Tribunale. Quand'anche si ravvi-
sasse una violazione del diritto d'essere sentito in difetto dell'asserito
contradditorio con l'amministratrice unica (non è qui il caso), la stessa
andrebbe pertanto comunque considerata come sanata (cfr. consid. 3.1
che precede). Non sussistendo di fatto alcun pregiudizio per la ricorrente,
detta censura non può ch'essere respinta.
4.
La ricorrente contesta poi il mancato riconoscimento da parte dell'AFC
degli importi da lei fatti valere per gli anni 2004, 2005 e 2006 a titolo
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Pagina 9
d'imposta precedente, ritenendo in sostanza di non aver invero mai
dedotto alcunché dai propri rendiconti trimestrali, bensì unicamente di
aver compilato gli stessi così come previsto dalla legge. Essa, al contrario
di quanto indicato dall'AFC, avrebbe poi di fatto conseguito una cifra
d'affari per gli anni 2004, 2005 e 2006, avendo eseguito dei lavori per un
importo di fr. 285'286.--, importo che tuttavia non sarebbe mai stato
saldato dal committente, poiché quest'ultimo sarebbe fallito nel frattempo,
così come risulta dall'attestato di carenza beni in suo possesso. Oltre a
non aver dedotto alcunché dai rendiconti e non aver ricevuto alcun
rimborso, la ricorrente sostiene inoltre di non dover versare nulla all'AFC,
in quanto essa avrebbe già di fatto pagato l'IVA da lei dovuta e sarebbe
dunque in regola con la legge. Addebitandole gli importi ch'essa non ha
avrebbe potuto dedurre, a suo avviso, essa sarebbe confrontata ad una
doppia imposizione fiscale, "una mostruosità contro la legge e il buon
senso per questo contestata".
In tali circostanze, si tratta dunque di verificare se, tenuto conto delle
condizioni che ogni contribuente – tra cui anche la società ricorrente –
deve adempiere per beneficiare della deduzione dell'imposta precedente
(cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), nonché tenuto conto dei motivi da
lei fatti valere, è a giusto titolo che l'AFC non le ha riconosciuto la
deduzione dell'imposta precedente da lei richiesta per gli anni 2004, 2005
e 2006 (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio).
4.1
4.1.1 Giusta l'art. 38 cpv. 1 vLIVA, se utilizza beni o prestazioni di servizi
per uno degli scopo giustificati dall'uso commerciale e menzionati nel
cpv. 2 (tra i quali figurano le forniture di beni e le prestazioni di servizi), il
contribuente può dedurre nel suo rendiconto d'imposta le imposte che in
particolare gli sono state fatturate da altri contribuenti, conformemente
alle indicazioni dell'art. 37 vLIVA, per forniture di beni e prestazioni di
servizi (art. 38 cpv. 1 lett. a vLIVA; cfr. sentenze del Tribunale ammini-
strativo federale A-4695/2010 del 14 gennaio 2013 consid. 3.1 con rinvii e
A-162/2010 dell'8 agosto 2012 consid. 6.1 con rinvii).
4.1.2 La deduzione dell'imposta precedente presuppone l'adempimento
delle seguenti condizioni materiali e formali: (i) solo il contribuente – desi-
gnato come tale dalla legge (art. 21 e segg. vLIVA) o in virtù dell'esercizio
del diritto d'opzione (art. 27 vLIVA) – può esigere la deduzione dell'impo-
sta precedente (cfr. art. 38 cpv. 1 vLIVA); (ii) detta deduzione è possibile
unicamente per le forniture di beni e le prestazioni di servizi gravate
dall'IVA fatturata al contribuente da altri contribuenti (art. 38 cpv. 1 lett. a
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Pagina 10
vLIVA); (iii) le prestazioni devono essere utilizzate – anche solo in manie-
ra indiretta – per uno degli scopi limitatamente enumerati all'art. 38 cpv. 2
vLIVA, con la precisazione che il contribuente può parimenti dedurre le
imposte precedenti menzionate nel cpv. 1 anche quando utilizza i beni o i
servizi per attività ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 vLIVA o per attività che sareb-
bero imponibili se effettuate sul territorio svizzero (art. 38 cpv. 3 vLIVA);
(iv) la deduzione dell'imposta precedente è poi unicamente possibile sulla
base di un giustificato, ovvero di una fattura che adempie certe esigenze
formali (art. 38 cpv. 1 lett. a vLIVA in rapporto con l'art. 37 vLIVA); (v)
detta deduzione non deve infine essere stata espressamente esclusa in
virtù dell'art. 39 vLIVA (cfr. in particolare sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale A-4695/2010 del 14 gennaio 2013 consid. 3.2 con rinvii;
parimenti A-162/2010 dell'8 agosto 2012 consid. 6.2.1 con rinvii).
4.1.3 Il sistema della deduzione dell'imposta presuppone dunque una
relazione intrinseca tra la prestazione acquisita e quella effettuata. Il
cosiddetto "input" ("Eingangsleistung"), ovvero la prestazione a monte
acquisita dal contribuente (denominata anche prestazione in entrata),
deve essere – quale elemento del prezzo – utilizzato in maniera diretta o
indiretta per il cosiddetto "output" ("Ausgangsleistung"), ossia per la pre-
stazione a valle (denominata altresì prestazione in uscita). Tale sistema in
giurisprudenza si traduce nell'esigenza di un legame economico oggettivo
(o necessario) tra "input" e "output", il quale può essere diretto, allorquan-
do un prodotto acquistato viene rivenduto, oppure anche indiretto, allor-
quando le prestazioni imponibili sono semplicemente eseguite mediante
l'ausilio delle prestazioni acquisite, quali i mezzi di produzione o gli inve-
stimenti (cfr. DTF 132 II 353 considd. 8.2, 8.3 e 10; sentenze del Tribuna-
le amministrativo federale A-162/2010 dell'8 agosto 2012 consid. 6.2.2
con rinvii e A-12/2007 del 28 gennaio 2009 consid. 2.5.2 con rinvii).
4.1.4 Di conseguenza, se una prestazione acquisita è destinata alla
realizzazione di una prestazione imponibile, è possibile procedere alla
deduzione integrale dell'imposta precedente (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-162/2010 dell'8 agosto 2012 consid. 6.2.2).
Viceversa, quando la prestazione acquisita viene utilizzata per un'altro
scopo – e meglio non viene utilizzata per uno scopo giustificato dall'uso
commerciale, rispettivamente per un'operazione imponibile – la stessa va
qualificata di consumo finale ("Endverbrauch") del contribuente per il
quale la deduzione dell'imposta precedente è esclusa (cfr. DTF 132 II 353
consid. 10; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-12/2007 del
28 gennaio 2009 consid. 2.5.4 con rinvii).
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4.1.5 La sola intenzione di utilizzare in futuro una data prestazione impo-
nibile a monte per la realizzazione di una prestazione imponibile a valle
non è sufficiente, in quanto il diritto alla deduzione dell'imposta preceden-
te dipende dall'utilizzo effettivo delle prestazioni imponibili a monte per la
realizzazione a valle di una cifra d'affari imponibile e non già dalla mera
attribuzione delle stesse alla sfera dell'impresa (cfr. sentenze del Tribuna-
le amministrativo federale A-12/2007 del 28 gennaio 2009 considd. 2.5.3
con i numerosi rinvii e A-1538/2006 del 28 maggio 2006 considd. 2.3 con
i numerosi rinvii). Inoltre, in assenza di una cifra d'affari, il contribuente
non può rivendicare il diritto alla deduzione dell'imposta precedente, dal
momento che per beneficiare di detto diritto deve effettuare delle
operazioni imponibili (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.791/2006
del 15 gennaio 2007 [non pubblicata] citata in: MOLLARD/OBERSON/TISSOT
BENEDETTO, op. cit., pag. 692 n. 35; sentenze del Tribunale ammini-
strativo federale A-12/2007 del 28 gennaio 2009 considd. 2.6.2 e 3.2.2 e
A-1538/2006 del 28 maggio 2006 considd. 2.5.2 e 3.2)
4.1.6 In materia di imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione e il paga-
mento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotassazione
(cfr. art. 46 vLIVA), il quale implica che il contribuente è tenuto a dichiara-
re spontaneamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC. In virtù di
detto principio, spetta altresì al contribuente constatare il proprio assog-
gettamento, determinare la base dell'imposizione, calcolare e versare in
seguito l'imposta dovuta per un determinato periodo di rendiconto nel
termine prescritto dalla legge (cfr. art. 47 cpv. 1 vLIVA). Egli stabilisce
l'importo del credito fiscale ed è quindi il solo responsabile del completo
ed esatto assoggettamento delle sue operazioni imponibili e del calcolo
corretto dell'imposta precedente. La tassazione è considerata conclusa,
quando il contribuente consegna all'AFC il rendiconto IVA debitamente
compilato (cfr. JEAN-MARC RIVIER/ANNIE ROCHAT PAUCHARD, Droit fiscal
suisse, la taxe sur la valeur ajoutée, Friborgo 2000, pag. 167; MOL-
LARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 650 n. 203; sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-3109/2010 del 2 luglio 2012 con-
sid. 3.1.1, A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 4.1 e A-7752/2009 del
15 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii).
4.1.7 Giusta l'art. 38 cpv. 7 lett. a vLIVA, il diritto alla deduzione dell'impo-
sta precedente sorge, per l'imposta trasferita da altri contribuenti, alla fine
del periodo di rendiconto nel corso del quale il contribuente ha ricevuto la
fattura (in caso d'allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni
convenute) o ha pagato la fattura (in caso d'allestimento del rendiconto
secondo le controprestazioni ricevute; cfr. RIVIER/ROCHAT PAUCHARD, op.
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cit., pag. 147; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 794
n. 361-366; NICOLAS SCHALLER/YVES SUDAN/PIERRE SCHEUNER/PASCAL
HUGUENOT [ed.], TVA annotée, Ginevra/Zurigo/Basilea 2005, pag. 216).
Dal momento che la deduzione dell'imposta precedente è un diritto che il
contribuente è libero di esercitare o meno, avente per conseguenza la
diminuzione dell'imposta a suo carico, spetta a quest'ultimo avvalersi del
predetto diritto apportando la prova che i presupposti per il suo esercizio
sono cumulativamente adempiuti, segnatamente producendo i documenti
giustificativi a sostegno della sua domanda (cfr. RIVIER/ROCHAT PAU-
CHARD, op. cit., pag. 147; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit.,
pag. 704 n. 83; SCHALLER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op. cit., pag. 209
con rinvii). In difetto di siffatta prova, non verrà confermata alcuna
deduzione dell'imposta precedente.
4.2 In concreto, dagli atti dell'incarto, in particolar modo dagli stessi rendi-
conti prodotti dalla ricorrente (cfr. doc. 2 dell'inc. AFC), emerge chiara-
mente che per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 quest'ultima non ha
realizzato alcuna cifra d'affari, così come giustamente rilevato dall'autorità
inferiore. L'attestato di carenza beni datato 9 aprile 2004 (cfr. doc. A
allegato al doc. 13 dell'inc. AFC) prodotto dalla ricorrente, attesta che un
terzo è debitore nei suoi confronti di un importo di fr. 285'286.--. Sennon-
ché, detto documento, che peraltro fa riferimento ad una Convenzione di
riconoscimento di debito datata 1° febbraio 2001 e dunque anteriore ai
periodi fiscali degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, non prova in alcun
modo che per detti periodi, la ricorrente abbia invero conseguito una cifra
d'affari. Lo stesso vale altresì per il resto della documentazione ch'essa
ha prodotto sia dinanzi all'AFC, che dinanzi allo scrivente Tribunale. In
assenza di una cifra d'affari registrata nei propri rendiconti – che si
presumono corretti – si deve dunque concludere che di fatto, dal punto di
vista dell'IVA, la ricorrente non ha effettuato alcuna operazione imponibile
a monte in corrispondenza delle operazioni imponibili a valle da lei acqui-
site per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006. In tale evenienza essa va quali-
ficata di consumatrice finale e come tale deve sopportare l'IVA da lei
pagata al momento dell'acquisto delle prestazioni. La deduzione dell'im-
posta precedente, presuppone infatti il conseguimento di una cifra d'affari,
in assenza della quale essa non può essere di fatto richiesta (cfr. con-
sidd. 4.1.2 – 4.1.5 del presente giudizio). Dal momento che dal contri-
buente IVA è attesa un'attenzione particolare, segnatamente che lo stes-
so prosegua alla corretta compilazione dei rendiconti e della propria con-
tabilità (cfr. consid. 4.1.6 del presente giudizio), la ricorrente non può ora
far valere di non aver dedotto l'imposta precedente quando di fatto una
siffatta deduzione risulta dai rendiconti trasmessi all'AFC.
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In tali circostanze si deve dunque concludere che è a giusta ragione che
l'AFC ha confermato il mancato diritto alla deduzione dell'imposta prece-
dente per gli anni 2004, 2005 e 2006, di modo che la censura della
ricorrente non può che essere qui respinta.
5.
La ricorrente fa poi valere che gli importi IVA da lei già pagati, ma non
dedotti dai rendiconti a titolo d'imposta precedente, non sarebbero mai
stati rimborsati dall'autorità inferiore. Addebitandole gli importi ch'essa
non avrebbe potuto dedurre a titolo d'imposta precedente, essa sarebbe
dunque confrontata ad una doppia imposizione fiscale.
Al riguardo, lo scrivente Tribunale ribadisce che dagli stessi rendiconti
compilati dalla ricorrente (cfr. doc. 2 dell'inc. AFC), risulta chiaramente
che la stessa ha provveduto alla deduzione dell'imposta precedente
(cfr. consid. 4.2 del presente giudizio). Ciò indicato, agli atti difetta una
qualsiasi prova che la ricorrente abbia di fatto già pagato gli importi IVA
richiesti dall'autorità inferiore nella decisione impugnata o che la stessa
non sia mai stata rimborsata degli stessi. Al contrario, dall'estratto conto
aggiornato del 9 luglio 2013 (cfr. Allegato A) prodotto dall'autorità inferiore
con scritto 11 luglio 2013 su richiesta del Tribunale statuente – estratto sul
quale la ricorrente ha avuto modo di prendere posizione con scritto 5 ago-
sto 2013 – emerge che di fatto gli importi fatti valere a titolo di imposta
precedente sono stati rimborsati a suo tempo alla ricorrente oppure auto-
maticamente compensati con gli eventuali debiti IVA riguardanti altri perio-
di fiscali, così come spiegato dall'AFC. Ciò è segnatamente il caso per
quanto concerne l'importo totale di fr. 4'904.80 da lei fatto valere a titolo
d'imposta precedente nel rendiconto Q04/2004 (cfr. doc. 2 dell'inc. AFC),
per gli anni 2002 (fr. 830.95), 2003 (fr. 1'948.52) e 2004 (fr. 2'125.34),
così come si evince dal dettaglio del rendiconto del 21 aprile 2005 annes-
so a quest'ultimo (cfr. doc. B allegato al ricorso; doc. 3C inc. AFC). Con-
trariamente a quanto indicato dalla ricorrente, non vi è dunque alcuna
doppia imposizione. In tale evenienza pure detta censura va respinta.
6.
La ricorrente fa altresì valere di non dover alcun interesse di mora
all'AFC, non avendo alcun debito nei suoi confronti. Essa ritiene peraltro
che poiché lei vanta dei crediti nei confronti dell'AFC – e meglio
fr. 2'027.25 per l'anno 2002, fr. 1'948.52 per il 2003, fr. 586.30 per il 2007
e fr. 339.25 per il 2008, per un totale di fr. 4'901.32 – la stessa dovrebbe
chiedere gli interessi di mora, in quanto in caso contrario sussisterebbe
una disparità di trattamento che la legge non permetterebbe.
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6.1 L'interesse moratorio che viene posto a carico del contribuente sulla
scorta dell'art. 47 cpv. 2 vLIVA, è da lui dovuto in virtù del principio
dell'autotassazione, a far tempo dalla scadenza del termine per il paga-
mento dell'imposta e continua a decorrere durante la procedura di recla-
mo e di ricorso, indipendentemente da una sua colpa e dunque anche
quando quest'ultimo non era in grado di eseguire prima il pagamento
dell'imposta o questa non era stata fissata con una decisione passata in
giudicato, ciò senza alcun preavviso o diffida da parte dell'AFC. Quando il
credito fiscale comprende più periodi di rendiconto, l'interesse moratorio è
dovuto a far data dalla scadenza media (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2C_641/2008 del 12 dicembre 2008 consid. 5; MOLLARD/OBER-
SON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 654 n. 223-226; RIVIER/ROCHAT
PAUCHARD, op. cit., pag. 163). Il contribuente non deve perdere di vista
che il pagamento dei predetti interessi non costituisce un aggravio ingiu-
stificato, ma compensa semplicemente la libera disposizione della
somma d'imposta dovuta, di cui egli ha potuto beneficiare durante la pro-
cedura. Detto pagamento può peraltro essere evitato tramite il versa-
mento dell'importo litigioso, che può poi essere rimborsato alla ricorrente
in caso di esito favorevole della lite per quest'ultima (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_823/2012 e 2C_824/2012 del 18 febbraio 2013
consid. 6.1 con rinvii), così come indicato a più riprese dalla stessa
autorità inferiore. Nel caso concreto non vi è ragione di scostarsi da detti
principi, di modo che gli interessi moratori posti a carico della ricorrente
dall'AFC vanno qui confermati e la censura respinta.
6.2 Gli interessi moratori, qui non meglio precisati, che la ricorrente vanta
invece nei confronti dell'AFC per gli importi d'imposta precedente che a
suo dire andrebbero rimborsati – per altro per la prima volta solo in sede
ricorsuale – giuridicamente vanno qualificati di interessi rimuneratori. Il
contribuente ha di principio diritto agli interessi rimuneratori allorquando
l'AFC tarda a rimborsargli l'imposta precedente deducibile da lui dichia-
rata che supera l'imposta da lui dovuta (eccedenza a suo favore) ai sensi
dell'art. 48 cpv. 1 vLIVA. Ciò indicato, l'AFC ha tuttavia la possibilità di
compensare questa eccedenza con i crediti d'imposta sull'importazione,
anche se non sono ancora scaduti (cfr. art. 48 cpv. 2 vLIVA), rispettiva-
mente con i debiti di periodi precedenti derivanti dalla rettifica dell'auto-
tassazione (cfr. art. 48 cpv. 3 vLIVA, art. 71 cpv. 1 lett. a vLIVA). Essa può
altresì, qualora siano adempiuti determinati presupposti, impiegare l'ecce-
denza quale garanzia dell'imposta, accreditandola per compensare debiti
di periodi successivi (cfr. art. 48 cpv. 3 vLIVA, art. 71 cpv. 1 lett. b vLIVA).
Ciò precisato, nel caso concreto gli importi calcolati a favore della ricor-
rente derivano da una rettifica dell'autotassazione, a seguito delle spiega-
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zioni fornite da quest'ultima. Detti importi sono stati chiaramente compen-
sati dall'AFC con il debito a suo carico, possibilità concessagli dalla legge
stessa. In detta situazione, un'allocazione di interessi remunerativi non si
giustifica, di modo che la predetta censura non può che essere respinta.
7.
Non da ultimo, va ora esaminata la censura secondo cui la ricorrente
avrebbe compilato il rendiconto del quarto trimestre 2004 allegando uno
scritto per il dettaglio sull'imposta precedente per gli anni 2002, 2003 e
2004 in base alle indicazioni fornitole dalla signora C._______ dell'AFC
(cfr. doc. B). Di fatto si tratterebbe dunque d'esaminare la rilevanza di
dette indicazioni, e meglio, se le stesse permettono alla ricorrente di
eventualmente beneficiare della protezione della buona fede ai sensi
dell'art. 9 Cost. Sennonché detta questione può rimanere qui aperta, dal
momento che quand'anche si appurasse che la ricorrente ha effetti-
vamente compilato il predetto rendiconto secondo quanto indicatole
dall'AFC, la stessa per poter beneficiare del rimborso dell'imposta prece-
dente da lei dichiarata, dovrebbe comunque provare di aver realizzato
una cifra d'affari imponibile (cfr. consid. 4.1.5 del presente giudizio), pre-
supposto che qui difetta per gli anni 2003 e 2004, così come giustamente
appurato dall'AFC. Le asserite indicazioni fornite dall'AFC, non la dispen-
sano infatti dall'adempimento delle condizioni alla base del riconoscimen-
to dell'imposta precedente. È dunque a giusta ragione che l'autorità infe-
riore ha riconosciuto alla ricorrente l'importo di fr. 830.95 per il 2002, ma
non gli importi di fr. 1'948.52 per il 2003 e fr. 2'125.34 per il 2004. Tale
censura, non può che essere respinta.
8.
In definitiva – tenuto conto di quanto precede – il ricorso deve essere
respinto, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 1.4.2 del presente
giudizio), con conferma dell'importo ancora a carico della ricorrente
ammontante a fr. 5'749.50 oltre accessori, così come calcolato dall'AFC,
ma erroneamente indicato nel dispositivo della decisione qui impugnata.
9.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. art. 1
segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 1'200.--
(cfr. art. 4 TS-TAF], importo che verrà compensato con l'anticipo spese di
fr. 1'200.-- versato a suo tempo dalla ricorrente.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente e
interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato a suo tempo.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. *** / RIM; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: