B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 24.09.2019 (2C_950/2018)
Corte I
A-5688/2015
Sen t en z a d e l l ’ 11 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Marianne Ryter, Annie Rochat Pauchard,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
patrocinata dall’avv. Gianluca Padlina,
ricorrente,
contro
Direzione del circondario delle dogane di Lugano,
Via Pioda 10, casella postale 5525, 6901 Lugano,
rappresentata dalla Direzione generale delle dogane (DGD),
Unità organizzativa DOGANA
(ex Divisione principale Procedure ed esercizio),
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Sdoganamento definitivo nel regime d’esportazione di un invio
di acetato di etile tecnico. Decisione di non entrata nel merito.
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Fatti:
A.
La società A._______, con sede a X._______, tra le altre cose, ha quale
scopo quello di effettuare trasporti e spedizioni internazionali di ogni genere
(cfr. relativo estratto del registro di commercio).
B.
Il 10 febbraio 2015, la A._______ ha dichiarato nel regime d’esportazione,
tramite l’apposita lista d’esportazione nella procedura NCTS, per conto
dell’allora società anonima denominata B._______, con sede a X._______
(ora C._______, con sede a Y._______) presso l’Ufficio doganale di
X._______ (di seguito: UD) la seguente merce:
Dichiarazione d’esportazione n. (…): 1 serbatoio, aceto di etile tecnico, acetato
di etile 99/100 %, massa netta kg. 17'280.0, valore fr. 8'939.--, codice di
sdoganamento 21, voce di tariffa 2915.3100.
C.
Sulla base dei predetti dati, il 16 febbraio 2015 l’UD ha allestito il certificato
doganale d’esportazione n. (…). Il giorno stesso il certificato d’esporta-
zione è stato inviato A._______ unitamente ai certificati doganali relativi ad
altre 18 operazioni doganali, giungendo il giorno seguente, ovvero il
17 febbraio 2015.
D.
Con scritto consegnato brevi manu il 12 maggio 2015 all’UD, la A._______
– su segnalazione dell’allora B._______ dell’errore riscontrato nella dichia-
razione all’esportazione circa il quantitativo del composto organico volatile
(COV) – ha postulato la rettifica del predetto certificato doganale come
segue:
Dichiarazione d’esportazione n. (…): 1 serbatoio, aceto di etile tecnico, acetato
di etile 99/100 %, COV 100%, massa netta kg. 17'280.0, valore fr. 8'939.--,
codice di sdoganamento 25, voce di tariffa 2915.3100.
E.
Con decisione 17 luglio 2015, la Direzione del circondario delle dogane di
Lugano (di seguito: DCD) – considerando lo scritto 12 maggio 2015 quale
ricorso contro il certificato doganale d’esportazione n. (…) del 16 febbraio
2015 – non è entrata nel merito richiesta di rettifica, in quanto non
presentata nel termine di ricorso di 60 giorni ai sensi dell’art. 116 cpv. 3
della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0).
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Pagina 3
F.
Avverso la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente) – per il
tramite del suo patrocinatore – ha presentato ricorso 14 settembre 2015
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone in sostanza
l’annullamento, in quanto sarebbe a torto che la DCD (di seguito: autorità
inferiore) non sarebbe entrata nel merito della sua richiesta di rettifica.
Protestando tasse, spese e ripetibili essa ritiene infatti che il certificato
doganale d’esportazione n. (…) del 16 febbraio 2015, di cui lamenta la
notificazione difettosa, non costituirebbe una decisione ai sensi dell’art. 5
PA e non soddisferebbe le esigenze dell’art. 35 PA, essendo sprovvisto di
motivazione, di firma, della menzione che si tratta di una decisione e
dell’indicazione dei mezzi d’impugnazione. Tale evenienza essendo stata
ignorata dall’autorità inferiore, la ricorrente le rimprovera di essere incorsa
in un accertamento manifestamente errato della fattispecie, finanche
arbitrario. Essa invoca altresì la violazione del suo diritto di essere sentita,
non avendo potuto prendere posizione prima che venisse emanata la
decisione impugnata, avente peraltro una motivazione lacunosa. In via
subordinata e qualora dovesse essere riconosciuto il carattere di decisione
al certificato doganale d’esportazione, essa postula la restituzione del ter-
mine ex art. 24 PA per interporre ricorso contro lo stesso.
G.
Con risposta 30 novembre 2015, l’autorità inferiore – rappresentata dalla
Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) – ha essenzialmente
postulato il rigetto del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione e
prendendo puntualmente posizione sulle censure della ricorrente.
H.
Con replica 12 gennaio 2016, la ricorrente – per il tramite del suo
patrocinatore – ha precisato ulteriormente la propria argomentazione.
I.
Con duplica 15 febbraio 2016, l’autorità inferiore si è essenzialmente
riconfermata nella propria decisione.
J.
Con decisione incidentale del 12 maggio 2017, il Tribunale ha formalmente
sospeso la presente procedura fino all’evasione da parte del Tribunale
federale del ricorso (inc. 2C_745/2015) presentato avverso la sentenza A-
201/2015 del 29 giugno 2015 concernente la stessa questione giuridica qui
in oggetto (natura giuridica del certificato doganale d’esportazione).
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Pagina 4
K.
Il 23 ottobre 2017 il Tribunale federale ha emanato la propria sentenza
2C_745/2015, senza pronunciarsi sulla questione qui litigiosa.
L.
Con ordinanza 24 aprile 2018, il Tribunale ha riattivato la presente proce-
dura, previa consultazione dell’autorità inferiore e della ricorrente pronun-
ciatosi sull’influsso della sentenza del TF 2C_745/2015 del 23 ottobre 2017
con scritto 18 aprile 2018, rispettivamente con scritto 20 aprile 2018.
M.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). Nel caso
concreto, la decisione impugnata è una decisione della DCD. In quanto tali,
le decisioni della DCD sono di principio soggette a ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale, giusta l’art. 31 LTAF in combinato disposto
con l’art. 33 lett. d LTAF. Nelle procedure dinanzi al Tribunale, la DCD è
rappresentata dalla DGD (cfr. art. 116 cpv. 2 LD).
1.2 La questione a sapere se il Tribunale amministrativo federale è anche
funzionalmente competente, dipende da quella a sapere se nel caso in
esame la DCD ha statuito in qualità d’autorità di ricorso (cfr. art. 116 cpv. 1
LD) oppure d’autorità di prima istanza (cfr. art. 116 cpv. 1bis LD). Nel primo
caso, competente per statuire sul ricorso inoltrato avverso una decisione
della DCD è il Tribunale, mentre nel secondo la DGD. In altri termini, la
competenza funzionale del Tribunale è dunque data nel caso in cui la DCD
abbia emanato una decisione su ricorso, e meglio sul ricorso interposto
avverso una decisione di un UD (cfr. art. 116 cpv. 1 LD). In tali circostanze,
nel caso in disamina si pone dunque la questione giuridica a sapere se il
« certificato doganale d’esportazione » n. (…) allestito dall’UD il
16 febbraio 2015 costituisce o meno una « decisione dell’UD », rispettiva-
mente una « decisione d’imposizione » (« Veranlagungsverfügung »;
cfr. art. 116 cpv. 1 e 3 LD; sentenze del TAF A-201/2015 del 29 giugno
2015 consid. 1.2; A-5069/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.2).
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1.2.1 Nell’esame del carattere di decisione del suddetto certificato dogana-
le d’esportazione, non va dimenticato che, giusta l’art. 3 lett. e PA, le dispo-
sizioni della PA non si applicano alla procedura d’imposizione doganale
(art. 21 segg. LD). Per costante giurisprudenza, la procedura d’imposizione
doganale e il relativo principio dell’autodichiarazione soggiacciono infatti
alle disposizioni della LD, lex specialis rispetto alla PA ([tra le tante] sen-
tenze del TAF A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.1; A-6362/2014
del 13 marzo 2015 consid. 1.6; A-2708/2013 del 28 agosto 2013 con-
sid. 1.3; A-5069/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.2.1.1).
Il Tribunale federale ha peraltro escluso espressamente l’applicazione alla
procedura d’imposizione doganale delle disposizioni formali della PA relati-
ve alla notificazione, alla motivazione e all’indicazione dei rimedi giuridici
(cfr. artt. 34 e 35 PA; DTF 101 Ib 99 consid. 2a; 100 Ib consid. 2a; sentenza
del TAF A-1791/2009 del 28 settembre 2009 consid. 2.2.1). In tale
contesto, vanno tuttavia rispettate le garanzie di diritto costituzionale, quali
il principio della legalità dell’attività amministrativa, il divieto dell’arbitrio
nonché il diritto di essere sentito (cfr. sentenza del TAF A-6922/2011 del
30 aprile 2012 consid. 1.2.1; MARTIN KOCHER, in: Kocher/Clavadetscher
[ed.], Stämpflis Handkommentar, Zollgesetz [ZG], 2009, [di seguito:
Kommentar ZG], n. 9 segg. e n. 24 segg. ad art. 116 LD). Detta
giurisprudenza sviluppata in parte sotto l’egida della vecchia legge federale
del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, CS 6 475) è applicabile all’attuale
LD, di identico contenuto. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun motivo
per discostarsene (cfr. sentenze del TAF A-201/2015 del 29 giugno 2015
consid. 1.2.1 con rinvii; A-5069/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.2.1.1).
1.2.2 Sull’attuale sito internet dell’Amministrazione federale delle dogane
(AFD) sono reperibili diversi documenti contenenti varie informazioni all’at-
tenzione delle ditte in merito alla procedura d’esportazione delle merci. In
particolare, il Tribunale rileva come alla cifra 2.1 del documento denomina-
to « Déclaration d’exportation » / « Ausfuhrdeklaration », rispettivamente
« Documentation NCTS pour utilisateurs externes – Déclaration
d’exportation 2.02 » / « Dokumentation NCTS für Zollbeteiligte – 2.02
Ausfuhrdeklaration » (documento disponibile solo in francese e in tedesco;
cfr. in: Dichiarazione doganale > Dichiarazio-
ne da parte di ditte > NCTS / Transito nazionale > Documentazione NCTS
/ Transito nazionale > Annonces / Déclarations, consultato il 30.08.2018])
venga espressamente indicato che è sulla base della dichiarazione doga-
nale d’esportazione che l’Amministrazione delle dogane allestisce il certifi-
cato doganale d’esportazione, il quale serve da prova dell’avvenuto sdo-
ganamento. In concreto, il certificato doganale d’esportazione in oggetto è
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stato allestito il 16 febbraio 2015 dall’UD sulla base dei dati inseriti il
10 febbraio 2015 dalla ricorrente, per conto dell’allora B._______, nella
procedura di dichiarazione d’esportazione NCTS. In particolare, nel
certificato doganale d’esportazione è descritta la merce e sono indicati il
quantitativo, il numero di tariffa doganale, così come la procedura di
doganale scelta dalla ricorrente. Nello stesso figurano altresì la data della
dichiarazione doganale d’esportazione della ricorrente nonché quella del
certificato doganale d’esportazione allestito dall’UD.
1.2.3 Ciò premesso, in merito alla natura del certificato doganale d’esporta-
zione, lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di esprimersi come segue.
Nella sentenza A-5069/2010 del 28 aprile 2011, il Tribunale si è inizialmen-
te pronunciato sulla questione a sapere se il duplicato C della dichiarazione
doganale d’esportazione in formato cartaceo – ovvero, il modulo 11.44,
composto da tre esemplari, l’originale A e i duplicati B e C di uguale conte-
nuto – ha o meno carattere di decisione (cfr. consid. 1.2 della citata sen-
tenza). In tale contesto, il Tribunale ha in sostanza indicato di accettare che
detto duplicato C venga trattato dall’Amministrazione delle dogane quale
« decisione d’imposizione », nella misura in cui attraverso l’apposizione del
timbro ufficiale lo stesso acquisisce carattere di decisione, ciò quand’anche
esso sia sprovvisto dell’indicazione che si tratta di una decisione d’imposi-
zione e dei relativi mezzi d’impugnazione, le esigenze degli artt. 34 e 35 PA
non trovando peraltro qui applicazione. Nel contempo, il Tribunale ha
altresì rilevato come di per sé dal punto di vista tecnico anche nell’ambito
dell’amministrazione di massa propria al diritto doganale dovrebbe essere
possibile munire il modulo della dichiarazione doganale d’esportazione,
rispettivamente il duplicato C, delle due predette indicazioni in maniera
semplice e senza costi eccessivi (cfr. consid. 1.2.3 della citata sentenza).
Nella sentenza A-201/2015 del 29 giugno 2015, con riferimento alla prece-
dente sentenza A-5069/2010 del 28 aprile 2011, il Tribunale si è poi pro-
nunciato in maniera analoga sulla questione a sapere se anche il certificato
doganale d’esportazione in formato elettronico, allestito dall’UD sulla base
della dichiarazione doganale d’esportazione stilata ed inoltrata dal dichia-
rante nella procedura NCTS, ha o meno carattere di decisione (cfr. con-
sid. 1.2.3 della citata sentenza). Al riguardo, il Tribunale ha indicato che,
poiché si tratta di un documento generato e elaborato elettronicamente,
l’atto d’impero (« hoheitliche Akt ») che conferisce al predetto documento il
carattere di decisione d’imposizione, va identificato nel fatto che detto
documento – fondato sulla dichiarazione doganale d’esportazione – viene
generato da attività sovrane (« hoheitlich generiert »). Questo atto equivale
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Pagina 7
al timbro ufficiale che viene apposto sul duplicato C della dichiarazione
doganale d’esportazione in formato cartaceo. In tali circostanze, il Tribuna-
le ha dunque considerato di poter accettare che il certificato doganale
d’esportazione venga trattato dall’Amministrazione delle dogane quale
« decisione d’imposizione ». Come nel caso precedente, il Tribunale ha nel
contempo nuovamente rilevato come di per sé dovrebbe essere possibile
munire il certificato doganale d’esportazione dell’indicazione che si tratta di
una decisione d’imposizione e dei relativi mezzi d’impugnazione. Ciò ancor
più, se si considera che il certificato doganale d’esportazione non viene
menzionato nelle disposizioni del vigente diritto doganale (al contrario del
diritto previgente), benché continui ad essere trattato come una decisione
d’imposizione. Inoltre, come accennato poc’anzi (cfr. consid. 1.2.2 del pre-
sente giudizio), nelle note esplicative dell’AFD viene chiaramente precisato
che il certificato doganale d’esportazione vale quale prova dell’avvenuto
corretto sdoganamento. Che per l’Amministrazione delle dogane il predetto
certificato valga nel contempo quale decisione d’imposizione non è tuttavia
precisato in nessun luogo. In tale contesto, si deve ammettere che per il
ricorrente, quale soggetto giuridico, la situazione può risultare imbarazzan-
te, nella misura in cui determinati documenti sono designati quali decisioni
d’imposizione (in ambito doganale e di IVA), altri invece no; ciò, benché
quest’ultimi vengano considerati e trattati dall’Amministrazione delle doga-
ne quali decisioni d’imposizione (cfr. consid. 1.2.3 della citata sentenza).
Benché quest’ultima sentenza riguardante il certificato doganale d’espor-
tazione allestito dall’UD nell’ambito della procedura di perfezionamento
attivo ai sensi dell’art. 47 cpv. 2 lett. e LD sia stata annullata dal Tribunale
federale con sentenza 2C_745/2015 del 23 ottobre 2017 (pubblicata in:
DTF 143 II 646), lo stesso ha espressamente lasciata aperta la questione
a sapere se il certificato d’esportazione doganale possa essere conside-
rato o meno come una decisione d’imposizione (cfr. consid. 3.3.2 della
citata sentenza). Di fatto, il Tribunale federale si è unicamente espresso in
merito alla procedura di perfezionamento attivo. Nel caso in disamina, trova
invece applicazione solo il regime d’esportazione ai sensi dell’art. 47 cpv. 2
lett. g LD, sicché le considerazioni dell’Alta Corte in merito al regime di
perfezionamento attivo non hanno qui alcun influsso. In tali circostanze, il
Tribunale non intravvede alcun valido motivo per discostarsi dalla propria
giurisprudenza relativa alla natura del certificato doganale d’esportazione,
così come esposta nella sentenza A-201/2015 del 29 giugno 2015
(cfr. sentenza del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.5).
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Pagina 8
1.2.4 Di avviso contrario, la ricorrente ritiene invece che il certificato doga-
nale d’esportazione allestito dall’UD nella procedura NCTS non costituireb-
be una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, in quanto privo di tutti gli elementi
essenziali di cui all’art. 35 PA, e meglio dell’indicazione che si tratta di una
decisione d’imposizione, dei mezzi d’impugnazione, di una motivazione e
della firma. Di conseguenza, si sarebbe altresì in presenza di una notifica-
zione difettosa ai sensi dell’art. 38 PA. Nella misura in cui l’autorità inferiore
avrebbe dovuto constatare l’assenza dei predetti elementi alla base di una
decisione ex art. 5 PA, la ricorrente solleva poi nei suoi confronti un accer-
tamento manifestamente errato della fattispecie determinante, finanche
arbitrario (cfr. ricorso 14 settembre 2015, punti n. 2, 3 e 4). A comprova che
detto certificato non rispetterebbe le esigenze minime per essere qualifi-
cato di decisione d’imposizione, la ricorrente ha poi sollevato la differenza
esistente nel contenuto del certificato doganale d’esportazione generato
nel sistema NCTS e quello generato nel sistema e-dec, sul quale figura
invece l’indicazione che si tratta di una decisione d’imposizione e dei mezzi
d’impugnazione (cfr. replica 12 gennaio 2016, pag. 5 segg.)
Sennonché tali censure nulla mutano alle conclusioni del Tribunale. Come
visto, nell’ambito dell’imposizione doganale le esigenze dell’art. 35 PA non
trovano applicazione, sicché l’assenza sul certificato doganale d’esporta-
zione della menzione che si tratta di una decisione d’imposizione, dell’indi-
cazione dei mezzi d’impugnazione, come pure della firma o della motiva-
zione, di per sé non permettono di ritenere che non si è in presenza di una
decisione d’imposizione (cfr. consid. 1.2.2 del presente giudizio). In merito
all’assenza di una motivazione, il Tribunale sottolinea nuovamente come di
fatto, in virtù del principio dell’autodichiarazione che pone alla qui ricorrente
un dovere di diligenza nel compilare in maniera corretta e completa la di-
chiarazione doganale, il certificato doganale d’esportazione venga allestito
dall’UD sulla sola base dei dati indicati dalla stessa ricorrente nella propria
dichiarazione doganale d’esportazione. In altri termini, la motivazione alla
base del certificato doganale d’esportazione risiede nella stessa dichiara-
zione doganale d’esportazione, sicché non è ravvisabile alcuna lacuna al
riguardo. Analogo discorso vale altresì per quanto concerne il difetto di una
firma sul certificato doganale d’esportazione, il carattere ufficiale di detto
documento risiedendo nel fatto ch’esso viene generato elettronicamente
da attività sovrane (cfr. consid. 1.2.3 del presente giudizio). In tale conte-
sto, non può pertanto essere ritenuta alcuna notificazione difettosa e nep-
pure un accertamento manifestamente errato o arbitrario della fattispecie
determinante da parte dell’autorità inferiore. Circa la differenza in essere
tra il certificato doganale d’esportazione generato nel sistema NCTS e
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quello generato nel sistema e-dec, il Tribunale ribadisce ch’essa può effet-
tivamente creare confusione per le persone soggette all’obbligo di dichia-
razione doganale; confusione che potrebbe essere evitata munendo detto
certificato delle indicazioni mancanti (cfr. consid. 1.2.3 del presente giudi-
zio). Tuttavia, vista l’inapplicabilità delle esigenze dell’art. 35 PA (cfr. con-
sid. 1.2.2 del presente giudizio), tale differenza a lei sola non basta a rite-
nere che nel caso del certificato doganale d’esportazione generato dall’ap-
plicazione NCTS non si è in presenza di una decisione d’imposizione.
1.2.5 Visto tutto quanto suesposto, anche in concreto il Tribunale può
dunque accettare che il certificato doganale d’esportazione venga trattato
dall’Amministrazione delle dogane quale decisione d’imposizione ex
art. 116 cpv. 1 LD. Ne discende che il Tribunale è altresì funzionalmente
competente per statuire in merito alla decisione su ricorso del 17 luglio
2015 della DCD, qui in oggetto (cfr. consid. 1.2 del presente giudizio).
1.3 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stes-
sa destinataria della decisione impugnata e avente un interesse pecuniario
e degno di protezione a che la stessa venga annullata, nella misura in cui
non le è stata riconosciuta la rettifica della sua dichiarazione doganale
all’esportazione (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempesti-
vamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma
e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Il ricorso è dunque
ricevibile in ordine e va esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché
l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-
sid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
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(cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 con-
sid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge-
prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è
quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il
dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorren-
te che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende,
in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER,
op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3 Allorquando – come nel caso in disamina – viene impugnata una deci-
sione di non entrata in materia, rispettivamente d’inammissibilità, l’oggetto
del gravame è strettamente circoscritto alla questione a sapere se è a giu-
sto titolo che l’autorità inferiore si è pronunciata in tal senso, non entrando
nel merito dell’impugnativa (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-7054/2017
del 19 luglio 2018 consid. 1.2.2 con rinvii; A-2108/2016 del 25 agosto 2016
consid. 1.3). Per questi motivi, la parte ricorrente che impugna una tale
decisione, nel proprio ricorso può solo censurare che è a torto che l’autorità
inferiore non è entrata in materia, facendo valere che un tale modo di agire
costituisce una violazione del diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Essa
può dunque postulare la trattazione della causa da parte dell’autorità infe-
riore, ma non la modifica o l’annullamento della decisione (cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.164 con rinvii). Il Tribunale non en-
tra pertanto nel merito delle eventuali censure ricorsuali di merito sollevate
dalla parte ricorrente (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1; 125 V 503 consid. 1;
DTF 113 Ia 146 consid. 3c; [tra le tante] sentenze del TAF A-2108/2016 del
25 agosto 2016 consid. 1.3; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 1.2).
3.
In concreto, si tratta essenzialmente di esaminare se è a giusto titolo che
con decisione su ricorso del 17 luglio 2015 l’autorità inferiore non è entrata
nel merito della richiesta di rettifica del certificato doganale d’esportazione
n. (…) del 16 febbraio 2015 dell’UD (decisione d’imposizione) presentata
brevi manu dalla ricorrente il 12 maggio 2015 (cfr. consid. 3.6 del presente
giudizio). In tale ottica, qui di seguito verranno dapprima richiamati i principi
qui applicabili (cfr. considd. 3.1 – 3.5 del presente giudizio).
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3.1 La tassa d’incentivazione sui COV ha come base legale gli
artt. 35a – 35c della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01), mentre la sua riscossione è regolata
dall’ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione
sui COV (OCOV, RS 814.018) e dalle disposizioni della legislazione doga-
nale (cfr. art. 35c cpv. 3 LPAmb in combinato disposto con l’art. 3 OCOV).
3.2 Chi importa COV, li mette in commercio in quanto fabbricante o li
impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di
incentivazione (cfr. art. 35a cpv. 1 LPAmb). Sono soggetti alla tassa sui
COV, coloro che, al momento dell’importazione, sono tenuti a pagare il
dazio in virtù della legge doganale nonché i fabbricanti e i produttori in
territorio svizzero (cfr. art. 35c cpv. 1 LPAmb). I COV in transito o esportati
sono esenti dalla tassa sui COV (cfr. art. 35a cpv. 3 lett. b LPAmb).
3.3 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD), le merci introdotte nel
territorio doganale o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale
e devono essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del
9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Rimangono
salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in
ordinanze emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD
(cfr. art. 2 cpv. 1 LD; art. 1 cpv. 2 LTD).
3.4 Il regime doganale è fondato sul principio dell’autodichiarazione. In
virtù di detto principio, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
(cfr. art. 26 LD) deve presentare le merci alla dogana e dichiararla som-
mariamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1
LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette
all’obbligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni
necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l’esecuzione del controllo
doganale stesso e stabilire l’obbligo di pagare il dazio. Le persone soggette
all’obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presen-
tazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della
merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al
loro dovere di diligenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1123/2017 del
6 dicembre 2017 consid. 4.1; A-201/2015 del consid. 2.3.1 con rinvii; A-
3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.2).
In tale contesto, la dichiarazione doganale – quale base dell’imposizione
doganale (cfr. art. 18 cpv. 1 LD in combinato disposto con l’art. 25 LD)
anche nel caso della tassa d’incentivazione sui COV (cfr. art. 13 OCOV;
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HANSJÖRG SEILER, in: Brunner/Ettler/Keller [ed.], Kommentar zum Umwelt-
schutzgesetz, 2a ed., Vol. III, 2004, [di seguito: Kommentar USG], n. 21 ad
art. 35c LPAmb; OBERSON/MARAIA, Kommentar USG, n. 49 ad art. 35c
LPAmb) – ricopre un ruolo centrale nel sistema doganale svizzero
(cfr. Messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle
dogane, FF 2004 485, 534 [di seguito: Messaggio LD]; BARBARA SCHMID,
Kommentar ZG, n. 1 ad art. 18 LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-
1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.1 con rinvii; A-201/2015 del
29 luglio 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-2934/2011 del 28 novembre 2012
consid. 3.2.2).
3.4.1 Giusta l’art. 28 cpv. 2 LD, in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 1
dell’ordinanza del 4 aprile 2007 dell’AFD sulle dogane (OD-AFD,
RS 631.013), la dichiarazione doganale è presentata elettronicamente,
sempre che la presente ordinanza non preveda un’altra forma. La dichia-
razione doganale elettronica è effettuata nel sistema « e-dec » o « NCTS »
(cfr. art. 6 cpv. 2 lett. a OD-AFD) oppure nell’applicazione Internet « e-dec
web » (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. b OD-AFD). Giusta l’art. 8 OD-AFD, la DGD
autorizza la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione a utilizzare, dietro
richiesta scritta, il sistema « e-dec », il sistema « NCTS » o entrambi i siste-
mi per la dichiarazione doganale elettronica, a condizione che le relative
condizioni siano adempiute (cpv. 1). Se la DGD autorizza la persona
soggetta all’obbligo di dichiarazione a effettuare la dichiarazione doganale
elettronica nei predetti sistemi, tale persona deve dichiarare in questi
sistemi le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente (cpv. 4).
3.4.2 Giusta l’art. 32 cpv. 1 LD, l’UD può esaminare in modo approfondito
o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa
e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. Un controllo formale non
è pertanto imperativo (cfr. Messaggio LD, FF 2004 485, 537; REMO
ARPAGAUS, Zollrecht, in: Heinrich Koller et al. [ed.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, 2a ed. 2007, n. 706). In assenza di
errori o difetti apparenti, l’UD accetta la dichiarazione doganale e libera la
merce tassata secondo quanto indicato in detta dichiarazione (cfr. art. 32
cpv. 2 LD). La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non deve però
poter approfittare del fatto che l’UD non abbia riscontrato vizi di forma
(cfr. art. 32 cpv. 3 LD; cfr. sentenze del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre
2017 consid. 4.2; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1; A-
2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.4 con rinvii).
L’esame sommario della dichiarazione elettronica comprende un esame
della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona
A-5688/2015
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soggetta all’obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione
elettronica dei dati dell’AFD (cfr. art. 84 lett. a OD) e il suo rifiuto auto-
matico, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori (cfr. art. 84
lett. b OD). In ogni caso, le possibilità del sistema informativo sono limitate:
il computer non può segnatamente verificare né se la merce importata od
esportata collima con quella indicata nella dichiarazione doganale, né se
la dichiarazione doganale coincide con i documenti di scorta richiesti
(cfr. sentenze del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.2; A-
201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1; Messaggio LD, FF 2004 485,
534; PATRICK RAEDERSDORF, Kommentar ZG, n. 7 ad art. 32 LD).
3.4.3 Una volta accettata dall’UD, la dichiarazione doganale è vincolante
per la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1 LD)
ed è di principio ne varietur (« unabänderlich »; cfr. sentenze del TAF A-
1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.4.1; A-2934/2011 del 28 novem-
bre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii, RAEDERSDORF, Kommentar ZG, n. 1 ad
art. 34 LD). Il carattere vincolante e irrevocabile della dichiarazione doga-
nale costituisce uno dei pilastri su cui poggia il sistema doganale svizzero
(cfr. sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5
con rinvii; A-6660/2011 del 29 maggio 2012 consid. 2.4 con rinvii). Giusta
l’art. 33 cpv. 2 LD, l’AFD stabilisce la forma e il momento dell’accettazione
(cfr. sentenze del TAF A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.2; A-
1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.3).
La dichiarazione doganale elettronica è considerata accettata se ha supe-
rato con successo l’esame sommario da parte del sistema « e-dec » o
« NCTS » (cfr. art. 16 prima frase OD-AFD in combinato disposto con
l’art. 33 cpv. 2 LD). Il sistema aggiunge alla dichiarazione doganale elettro-
nica la data e l’ora di accettazione (cfr. art. 16 seconda frase OD-AFD).
Giusta l’art. 17a OD-AFD, dopo l’accettazione della dichiarazione dogana-
le, il sistema « e-dec » o « NCTS Esportazione » procede a una selezione
sulla base di un’analisi dei rischi (cpv. 1). Se il risultato della selezione è
« bloccato », la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presen-
tare all’UD una copia della dichiarazione doganale, gli eventuali documenti
di scorta e le prove dell’origine che devono essere autenticate dalla doga-
na. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate
dall’UD (cpv. 2). Se il risultato della selezione è « libero », le merci sono
considerate liberate e possono essere sgomberate immediatamente
(cpv. 3). Se il risultato della selezione è « libero » e devono essere auten-
ticate prove dell’origine, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione de-
ve presentarle all’UD prima dello sgombero delle merci. L’UD può chiedere
A-5688/2015
Pagina 14
ulteriori documenti di scorta (cpv. 4; cfr. art. 40 cpv. 2 LD; [tra le tante]
sentenza del TAF A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.3).
3.4.4 Una rettifica o un ritiro della dichiarazione doganale rimane nondi-
meno possibile alle condizioni poste dall’art. 34 LD (cfr. [tra le tante]
sentenze del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.4.2; A-
8199/2015 del 6 ottobre 2016 consid. 2.3). Qualora in particolare, la deci-
sione d’imposizione sia già stata emanata, la persona soggetta all’obbligo
di dichiarazione può presentare all’UD una domanda di modifica dell’impo-
sizione, entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la
custodia dell’Amministrazione delle dogane; essa deve presentare in pari
tempo una dichiarazione doganale rettificata (cfr. art. 34 cpv. 3 LD; in
merito alle condizioni alla base di una rettifica da parte dell’UD, cfr. art. 34
cpv. 4 LD, art. 89 OD; sentenza del TAF A-1746/2016 del 17 gennaio 2017
consid. 2.2.5 con rinvii). Le richieste di rettifica concernenti le merci che
non si trovano più sotto la custodia doganale da più di 30 giorni, vanno
eventualmente trattate alla stregua di un ricorso secondo la PA (cfr. sen-
tenze del TAF A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.4; A-53/2013 del
3 maggio 2013 consid. 2.4; A-6660/2010 del 29 maggio 2012 consid. 3.1;
RAEDERSDORF, Kommentar ZG, n. 4 ad art. 34 LD). Una volta trascorso il
termine di 30 giorni, le censure che avrebbero potuto essere oggetto di una
domanda di rettifica della dichiarazione doganale ex art. 34 LD, non pos-
sono più essere sollevate nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 116
LD (cfr. sentenze del TAF A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.4, A-
4739/2012 del 9 luglio 2013 consid. 2.4; A-992/2012 del 6 agosto 2012
consid. 2.5; A-6660/2011 del 29 maggio 2012 consid. 3.1).
3.4.5 Giusta l’art. 116 cpv. 1 e 3 LD, contro le decisioni d’imposizione degli
UD è poi ammissibile il ricorso presso le DCD nel termine di 60 giorni a
contare dalla notifica della predetta decisione. La procedura di ricorso è
retta dalla PA (cfr. art. 116 cpv. 4 LD).
3.5
3.5.1 I termini stabiliti dalla legge – quali i termini d’impugnazione – di
principio sono perentori. La perenzione implica la perdita di un diritto,
allorquando il suo detentore, rispettivamente l’assoggettato omette di com-
piere un atto nel termine impartito (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-
53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 2.6.1). Sia il termine di 30 giorni di cui
all’art. 34 cpv. 3 LD, che il termine di ricorso di 60 giorni di cui art. 116 cpv. 3
LD sono dei termini di perenzione (cfr. sentenze del TAF A-1946/2013 del
2 agosto 2013 consid. 2.6; A-3213/2009 del 7 luglio 2010 consid. 4.2.3; A-
6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 2.4).
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Pagina 15
3.5.2 La LD non contiene alcuna disposizione in merito alla restituzione dei
termini in caso d’inosservanza. La possibilità di ricorrere alla restituzione di
un termine stabilito dalla legge o dall’autorità costituisce tuttavia un princi-
pio giuridico generale (cfr. PATRICIA EGLI, in: Waldmann/Weissenberger
[ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetzt, 2a ed. 2016, n. 1
ad art. 24 PA con rinvii). Di conseguenza, l’art. 24 cpv. 1 PA può essere
(analogamente) applicato, indipendentemente dal rinvio dell’art. 116 cpv. 4
LD, in quanto conforme al principio generale del diritto ad un equo proces-
so (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost.; [tra le tante] sentenze del TAF A-7054/2017 del
19 luglio 2018 consid. 1.2.1.1; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7,
STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 2 ad art. 24 PA).
La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richie-
dente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
nel termine stabilito. Quest’ultimo deve tuttavia presentare una domanda
di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento,
effettuando nel contempo l’atto omesso (cfr. art. 24 cpv. 1 PA). L’inosser-
vanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna ne-
gligenza alla persona interessata e nel contempo sussiste un motivo og-
gettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza. L’ignoranza
della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l’assenza per ferie o le
carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giu-
stificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF C-
2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 5.3; A-1946/2013 del 2 agosto 2013
consid. 2.7; A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2; A-1634/2011
del 31 ottobre 2011 consid. 2.3; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.136 segg., n. 2.139).
3.6
3.6.1 In concreto, utilizzando il sistema NCTS, il 10 febbraio 2015 la
ricorrente ha inoltrato all’UD la propria dichiarazione doganale elettronica
d’esportazione n. (…), avente per oggetto un invio di acetato di etile
tecnico. Sulla base di detta dichiarazione, il 16 febbraio 2015 l’UD ha
allestito il relativo certificato doganale d’esportazione, avente per l’Ammini-
strazione delle dogane valore di decisione d’imposizione ex art. 116 cpv. 1
LD (cfr. consid. 1.2.5 del presente giudizio). Con scritto consegnato brevi
manu il 12 maggio 2015 all’UD, la ricorrente ha poi postulato la rettifica del
suddetto certificato doganale d’esportazione, segnalando di aver indicato
per errore il codice 21 (altre merci senza restituzione) anziché corretta-
mente il codice 25 (restituzione della tassa d’incentivazione sui COV).
A-5688/2015
Pagina 16
In tale contesto, tenuto conto del termine di 30 giorni per chiedere la
rettifica del certificato doganale d’esportazione ex art. 34 cpv. 3 LD, nonché
del termine di 60 giorni per impugnare con ricorso il predetto certificato
doganale d’esportazione (decisione d’imposizione) ex art. 116 cpv. 3 LD
(cfr. considd. 3.4.4 e 3.4.5 del presente giudizio), il Tribunale non può che
constatare come la richiesta della ricorrente consegnata brevi manu sol-
tanto il 12 maggio 2015 all’UD – sia che venga trattata come una semplice
domanda di rettifica, che come un ricorso alla stregua dell’autorità inferiore
– sia in ogni caso intervenuta tardivamente. È pertanto a giusta ragione
che l’autorità inferiore non è entrata nel merito al riguardo.
3.6.2 Tenuto poi conto del principio dell’autodichiarazione e del dovere di
diligenza del dichiarante (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio), non può in
ogni caso essere rimproverato all’autorità inferiore di non aver rilevato la
discrepanza tra la dichiarazione doganale d’esportazione e i documenti di
scorta, quest’ultima non essendo peraltro obbligata a procede ad un tale
controllo (cfr. consid. 3.4.2 del presente giudizio). Spettava semmai alla
ricorrente sollevare tempestivamente detto errore ai sensi dell’art. 34 cpv. 3
LD, ciò che la stessa non ha tuttavia fatto.
3.6.3 Al riguardo, nulla muta la richiesta di restituzione in intero del termine
di ricorso ex art. 116 cpv. 3 LD postulata dalla ricorrente in via subordinata
(cfr. ricorso 14 settembre 2015, punto n. 7), difettando i presupposti
dell’art. 24 PA (cfr. consid. 3.5.2 del presente giudizio). Nella misura in cui,
come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 1.2.4 del presente giudizio) e
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel caso in disamina
non è ravvisabile alcuna notificazione difettosa del certificato doganale
d’esportazione, la restituzione in intero del suddetto non appare infatti qui
giustificata. In tali circostanze, detta richiesta non può che essere respinta.
4.
Ciò sancito, vanno poi esaminate le censure circa la violazione del diritto
di essere sentito sollevate dalla ricorrente. In sunto, la ricorrente solleva la
violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto non avrebbe potuto
prendere posizione prima nella pronuncia da parte dell’autorità inferiore
della decisione impugnata. A suo avviso, la motivazione del certificato do-
ganale d’esportazione dell’UD e della decisione impugnata sarebbe poi in-
sufficiente, se non inesistente (cfr. ricorso 14 settembre 2015, punto n. 4).
In proposito, il Tribunale rileva – come ammesso dalla stessa autorità infe-
riore (cfr. risposta 30 novembre 2018, consid. 5.3) – che la decisione impu-
A-5688/2015
Pagina 17
gnata è effettivamente stata pronunciata, senza a priori informare la ricor-
rente del fatto che la sua richiesta di rettifica del certificato doganale
d’esportazione consegnata brevi manu il 12 maggio 2015 all’UD sarebbe
stata trattata come ricorso ex art. 116 cpv. 3 LD, in violazione del suo diritto
di essere sentita. Per quanto attiene poi alla motivazione del certificato
doganale d’esportazione, vale quanto già indicato al consid. 1.2.4 del pre-
sente giudizio, a cui si rinviano le parti. Riguardo invece alla motivazione
della decisione impugnata, il Tribunale rileva che, benché piuttosto suc-
cinta, la stessa – tenuto conto del fatto che si tratta di una decisione di non
entrata nel merito di un ricorso tardivo – risulta nondimeno sufficiente e
confacente alla situazione concreta (cfr. in merito all’obbligo di motivare le
decisioni ([tra le tante] A-2524/2015 del 5 aprile 2016 consid. 3.3 con rinvii).
Poiché in ogni caso, con risposta 30 novembre 2015, con duplica 15 feb-
braio 2016 e con osservazioni 18 aprile 2018, l’autorità inferiore ha spie-
gato in dettaglio i motivi che l’hanno portata a non entrare nel merito della
richiesta di rettifica del certificato doganale d’esportazione della ricorrente
e che quest’ultima ha avuto modo di esprimersi al riguardo a più riprese
dinanzi al Tribunale, con ricorso 14 settembre 2015, con replica 12 gennaio
2016 e con osservazioni 20 aprile 2018, ogni violazione del suo diritto di
essere sentita va comunque considerata come sanata in sede ricorsuale
(cfr. sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133
I 201 consid. 2.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio
2015 consid. 3.5 con rinvii). In tale contesto, tenuto altresì conto del princi-
pio dell’economia di procedura, un rinvio all’autorità inferiore per violazione
del diritto di essere sentito non appare in ogni caso qui giustificato.
5.
In definitiva, visto tutto quanto suesposto, il ricorso 14 settembre 2015 va
qui integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione
17 luglio 2015 dell’autorità inferiore ai sensi dei considerandi.
6.
Visto l’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono
poste a carico della ricorrente qui parte integralmente soccombente
(cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono stabilite in 1'700 franchi
(cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall’anticipo
spese di 1'700 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.
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Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione alla ricorrente di indennità
a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7
cpv. 1 TS-TAF a contrario).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 1'700 franchi sono poste a carico della
ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
interamente dedotto dall’anticipo spese di 1’700 franchi da lei versato a suo
tempo.
3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Pifferi
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Pagina 19
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: