B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-5721/2012
S e n t e n z a d e l 1 5 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jürg Steiger e Christoph Bandli,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti
Società Esercizio Ferroviario Turistico SEFT,
Casella postale 2612, 6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle strade USTRA,
3003 Berna,
rappresentato dalla Repubblica e Cantone Ticino,
Dipartimento del territorio,
Sezione amministrativa immobiliare,
Casella postale 1066, 6500 Bellinzona 2,
controparte,
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(Ticino-Grigioni),
Casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Anticipata immissione in possesso.
A-5721/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
La Ferrovia Retica (di seguito: FR) ha gestito fino al 14 dicembre 2003 la
tratta ferroviaria Castione-Arbedo-Cama sulla base di due concessioni
federali. La concessione n. 591 per l'esercizio di una ferrovia a
scartamento ridotto rilasciata in data 18 giugno 1999 dal Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia, e delle comunicazioni
(DATEC) era valida fino al cambio di orario del 2009. La concessione
n. 5154 per la costruzione e l'esercizio di un'infrastruttura ferroviaria
rilasciatale, in data 19 gennaio 1983, fino al 31 dicembre 2020.
B.
In data 19 agosto 1998 il Consiglio federale ha approvato il progetto
generale della circonvallazione di Roveredo concernente la strada
nazionale A13 dal km 5.329 al km 10.897 disponendo l'allestimento del
progetto definitivo.
C.
Con atto di compravendita del 1° dicembre 2000, il Comune di Roveredo
ha acquistato dalla FR le particelle n. 103, 275 e 364 RFD del Comune di
Roveredo.
D.
In data 19 settembre 2001 il Cantone dei Grigioni ha presentato al
DATEC la domanda d'approvazione dei piani del progetto esecutivo, che
prevede la demolizione del tratto autostradale che attraversa l'abitato di
Roveredo e l'aggiramento della località in parola con un nuovo tracciato,
in particolare con la realizzazione della galleria di S. Fedele.
E.
La FR ha presentato opposizione al citato progetto precisando di avere
nel frattempo ceduto le proprie particelle in territorio di Roveredo al
Comune e chiedendo in particolare che fosse garantito l'esercizio
ferroviario fino alla messa in esercizio della nuova circonvallazione. La
FR ha specificato di non opporsi ad un'eventuale sospensione anticipata
dell'attività se il Cantone avesse trovato un accordo con tutti gli
interessati.
F.
Con decisione del 25 marzo 2004 le concessioni n. 591 e n. 5154 sono
state trasferite a favore della Società Esercizio Ferroviario Turistico
(SEFT).
A-5721/2012
Pagina 3
G.
Con decisione del 23 aprile 2004 il DATEC ha approvato i piani del
progetto esecutivo accogliendo comunque l'opposizione della FR nel
senso che l'esercizio ferroviario dev'essere garantito fino alla messa in
esercizio della nuova circonvallazione. Predetta decisione del DATEC è
cresciuta in giudicato.
H.
Con convenzione del 25 maggio 2004 la FR ha ceduto tutta l'infrastruttura
ferroviaria alla SEFT.
I.
In data 12 gennaio 2010 la concessione n. 591 è stata rinnovata fino al
cambio orario del dicembre 2013.
J.
Il progetto in questione prevede, a partire dal 2014, la realizzazione di
alcune parti dell'opera e meglio la demolizione dei sottopassaggi, dei
passaggi a livello e la realizzazione di nuovi ponti e strade, che
causeranno l'interruzione fisica della tratta ferroviaria. Alla richiesta
dell'espropriante di poter eseguire i citati lavori, la SEFT, con scritto del
30 agosto 2011, si è opposta alla dismissione della propria attività.
K.
Con scritto del 28 novembre 2011 l'Ufficio federale delle strade (USTRA)
ha chiesto l'anticipata immissione in possesso delle particelle n. 103, 275
e 364 RFD del Comune di Roveredo e dei relativi diritti di concessione a
favore della SEFT, tutti interessati dalla tratta ferroviaria in questione e
costituenti un ostacolo all'inizio dei lavori previsto nel 2014.
L.
Con risposta del 12 gennaio 2012 il Comune di Roveredo ha aderito alla
domanda succitata, mentre con scritto del 3 gennaio 2012 la SEFT si è
opposta all'espropriazione.
M.
Con decisione del 5 ottobre 2012 la Commissione federale di stima (CFS)
del 13° Circondario (Ticino-Grigioni) ha accolto la richiesta di anticipata
immissione in possesso avanzata dall'USTRA respingendo – nella misura
in cui era ricevibile – l'opposizione della SEFT.
A-5721/2012
Pagina 4
N.
Con ricorso del 2 novembre 2012 la SEFT (di seguito: ricorrente) ha adito
il Tribunale amministrativo federale chiedendo – fra le righe –
l'annullamento della succitata decisione della CFS (di seguito: autorità
inferiore).
O.
Nelle rispettive prese di posizione del 15 novembre 2012 e 4 dicembre
2012, sia l'autorità inferiore sia la controparte si sono pronunciate per il
respingimento del ricorso nonché per la conferma della decisione
contestata.
P.
La ricorrente non ha presentato osservazioni finali, lasciando trascorrere
infruttuoso il termine, scadente il 28 gennaio 2013, impartitole dallo
scrivente Tribunale.
Q.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito
della vertenza.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente
gravame giusta gli art. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione
con l'art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione (LEspr, RS 711).
Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella
LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo
federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all'art. 37 LTAF,
la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021).
In quanto destinataria della decisione impugnata, la ricorrente,
beneficiaria delle citate concessioni n. 591 e n. 5154 relative ai fondi
n. 103, 275 e 364 RFD di Roverdo – tutte oggetto di espropriazione
parziale e definitiva poiché direttamente toccate dal progetto della nuova
A-5721/2012
Pagina 5
circonvallazione di Roveredo concernente la strada nazionale A13 dal
km 5.329 al km 10.897 ed oggetto della contestata anticipata immissione
in possesso – ha senz'altro qualità per ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata con
atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze
di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Occorre pertanto
entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3a ed., Berna 2011, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157
consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; sentenze del TAF del 29 settembre
2009 nella causa A-5881/2007, consid. 1.2 e del 19 luglio 2010 nella
causa A-344/2009, consid. 2.2 e riferimenti citati).
3.
L'anticipata immissione in possesso permette all'espropriante d'acquisire i
diritti espropriati prima della fissazione e del pagamento dell'indennità.
Essa costituisce così una restrizione indiretta del diritto pubblico di
proprietà (HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des
Bundes, vol. I, Berna 1986, pag. 586 n. 2). L'anticipata immissione in
possesso è retta dall'art. 76 LEspr, che costituisce l'unica disposizione del
capitolo VI di detta legge. Sotto il titolo "presupposti, competenza e
procedura", questa disposizione prevede che l'espropriante può chiedere,
in ogni momento, d'essere autorizzato a prendere possesso del diritto o
ad esercitarlo già innanzi il pagamento dell'indennità, purché provi che
senza di ciò l’impresa sarebbe esposta a notevoli pregiudizi (cpv. 1). Il
presidente della commissione di stima decide sulla domanda nella
procedura di conciliazione al più presto, ma comunque previa audizione
dell'espropriato e, ove occorra, dopo una particolare ispezione locale. Egli
fa intervenire i membri della commissione di stima se lo giudica
necessario o se tale intervento è chiesto da una parte (cpv. 2). Nella
A-5721/2012
Pagina 6
procedura davanti al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale
federale, spetta al giudice dell’istruzione decidere su tali domande
(cpv. 3). L'autorizzazione dev'essere data, sempre che la presa di
possesso non impedisca di esaminare la domanda d'indennità oppure
che questo esame possa essere reso possibile da taluni provvedimenti,
come fotografie, schizzi, ecc. Nondimeno, fintanto che su le opposizioni
all'espropriazione e le domande secondo gli articoli 7 a 10 LEspr non sia
stata presa alcuna decisione definitiva, l'autorizzazione dev'essere data
soltanto nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili
qualora esse venissero successivamente ammesse (cpv. 4) (cfr. sentenza
del Tribunale federale 1E.16/2011 del 13 novembre 2001 consid. 2a;
sentenze del TAF del 22 marzo 2010 nella causa A-6324/2009, consid. 3
e del 28 luglio 2010 nella causa A-3726/2010, consid. 2). A richiesta
dell'espropriato, l'espropriante può venir costretto a fornire
anticipatamente delle garanzie per una congrua somma od a pagare degli
acconti, o all'una e all'altra prestazione. Per la ripartizione degli acconti si
procede secondo l'articolo 94 LEspr. In tutti i casi l'indennità definitiva
frutta interesse al saggio usuale dal giorno dell'immissione in possesso, e
l'espropriato dev'essere indennizzato di ogni altro danno che gli è
cagionato dall'anticipata immissione in possesso (cpv. 5).
La procedura d'approvazione dei piani di costruzione delle strade
nazionali è retta dagli art. 26 segg. della Legge federale dell'8 marzo
1960 sulle strade nazionali (LSN, RS 725.11), capitolo della legge
modificato con l'adozione, il 18 giugno 1999, della Legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei
piani (in vigore a partire dal 1° gennaio 2000, cfr. RU 1999 pag. 3071).
L'art. 26a LSN precisa che questa procedura è retta anche,
sussidiariamente, dalla LEspr. Il legislatore, nel 1999, ha così riunito o
combinato le procedure d'approvazione dei piani e di espropriazione in
modo che tutte le opposizioni, in particolare quelle in materia di
espropriazione, siano trattate al momento dell'approvazione dei piani; la
stima della pretese avanzate dagli espropriati saranno oggetto di una
procedura distinta (cfr. art. 39 cpv. 2 LSN; cfr. Messaggio relativo alla
legge federale sul coordinamento precitata, Message relatif à la loi
fédérale sur la coordination précitée, FF 1998 pag. 2038). L'art. 39 cpv. 4
LSN dispone inoltre che il presidente della Commissione di stima può,
sulla base di una decisione esecutiva d'approvazione dei piani,
autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza
l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un
significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.
A-5721/2012
Pagina 7
Secondo la giurisprudenza, la prova che in mancanza di anticipata
immissione in possesso l'impresa sarebbe esposta ad un serio
pregiudizio, che l'espropriante deve produrre conformemente all'art. 76
cpv. 1 LEspr, non è sottomessa ad esigenze troppo elevate. Di principio,
è sufficiente che degli inconvenienti siano resi verosimili. Questi possono
consistere in ritardi importanti per la costruzione o il rinnovamento di
grandi infrastrutture. Tali ritardi inducono dei costi supplementari
significativi a carico delle collettività pubbliche (sentenza del Tribunale
federale 1E.9/2006 del 20 settembre 2006 consid. 2.1; sentenza del
Tribunale amministrativo federale A-3726/2010 del 28 luglio 2010
consid. 2).
L'art. 39 LSN, lex specialis qui applicabile – sulla base del quale il
presidente della Commissione di stima può, fondandosi su una decisione
esecutiva d'approvazione dei piani, autorizzare l'anticipata immissione in
possesso – completa la citata regolamentazione disponendo in modo
particolare la presunzione secondo cui, senza tale provvedimento,
l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio (cfr. sentenza del
Tribunale federale 1E.2/2001 del 5 giugno 2001 consid. 5a; PIERMARCO
ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berna 2001, pag. 569 n. 1356). Detta
presunzione legale può essere sovvertita soltanto con contestazioni
puntuali e preminenti, posto che affermazioni generiche non sortirebbero
alcun effetto in questo senso (cfr. sentenza del Tribunale federale
1E.16/2001 del 13 novembre 2001 consid. 2b).
4.
Nella fattispecie il litigio verte sulla validità dell'anticipata immissione in
possesso decisa dall'autorità inferiore. Occorre dunque verificare
anzitutto se le condizioni poste dall'art. 76 LEspr e dall'art. 39 LSN sono
adempiute (consid. 4.1). Si esaminerà in seguito se la decisione
dell'autorità inferiore è compatibile con il principio della proporzionalità
(consid. 4.4).
4.1 Per ottenere l'anticipata immissione in possesso, occorre che il
richiedente benefici già del diritto di espropriare e che la costruzione
dell'opera sia già stata autorizzata conformemente alle disposizioni
speciali applicabili (DTF 121 II 121 consid. 1). Come emerge dalla
ricostruzione dei fatti (cfr. Fatti lett. G) con decisione del 23 aprile 2004 il
DATEC ha approvato i piani del progetto esecutivo accogliendo
l'opposizione della FR nel senso che l'esercizio ferroviario dev'essere
garantito fino alla messa in esercizio della nuova circonvallazione e
A-5721/2012
Pagina 8
decretando, tra l'altro, l'espropriazione parziale e definitiva delle particelle
n. 103, 275 e 364 RFD del Comune di Roveredo. Tale decisione è nel
frattempo cresciuta in giudicato di modo che la controparte beneficia del
diritto di espropriare e che la costruzione della nuova circonvallazione di
Roveredo è stata autorizzata conformemente alle disposizioni speciali
applicabili.
Come correttamente riportato dall'autorità inferiore nella decisione
contestata, il trapasso di proprietà dell'infrastruttura ferroviaria dalla FR
alla ricorrente – avvenuto dopo la decisione di approvazione dei piani –
non può rimettere in gioco la procedura espropriativa già conclusa e nel
frattempo, cresciuta in giudicato. In altre parole, la ricorrente non può
beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che era stato deciso
nei confronti della FR, alla quale è subentrata in qualità di proprietaria
dell'infrastruttura ferroviaria esistente.
Occorre inoltre provare che la mancata anticipata immissione in possesso
esponga l'impresa dell'espropriante ad un serio pregiudizio (art. 76 cpv. 1
LEspr). È qui il caso di ricordare che la realizzazione del progetto della
nuova circonvallazione di Roveredo, che implica la costruzione di
un'infrastruttura particolarmente importante, poggia su interessi pubblici
manifesti. Tale opera riveste una grande importanza a livello ambientale,
viario ed economico non solo per il Comune di Roveredo bensì per
l'intera regione del Moesano.
Pertanto, il pregiudizio al quale sarebbe esposta la controparte in caso di
ritardo nell'esecuzione dell'opera è evidente. Conformemente all'art. 76
cpv. 3 LEspr, occorre dunque ritenere l'esistenza di un serio pregiudizio in
caso di rifiuto dell'anticipata immissione in possesso, senza che vengano
prodotte ulteriori prove in questo senso.
Dal canto suo, il ricorrente, sia durante l'istanza precedente, sia nel
presente ricorso, non contesta in alcun modo né la prossimità dell'inizio
dei lavori né tantomeno l'urgenza per la controparte di poter disporre delle
particelle di proprietà del Comune di Roveredo.
Infine, non è contestato l'adempimento delle altre condizioni enunciate
dall'art. 76 cpv. 4 LEspr. In particolare, il fatto che l'esame delle domande
d'indennità non è reso impossibile dall'eventuale anticipata immissione in
possesso o che può essere assicurato da misure ordinate dalla CFS.
Questo gravame va quindi respinto.
A-5721/2012
Pagina 9
4.2 La ricorrente afferma che l'anticipata immissione in possesso delle
particelle n. 103, 275 e 364 RFD di Roveredo violerebbe le concessioni
n. 591 e n. 5154 contravvenendo ai diritti – di cui essa beneficia – ivi
contenuti. La ricorrente sostiene inoltre che nel contratto di
compravendita delle citate particelle tra il Comune di Roveredo e la FR
una clausola prevedeva la dismissione dell'esercizio al momento
dell'apertura della circonvallazione. Detta riserva emerge peraltro anche
dalla decisione di approvazione dei piani. Tuttavia occorre pure ricordare
che, a suo tempo, la FR non si è opposta all'espropriazione dichiarandosi
altresì disposta a sospendere anticipatamente l'esercizio ferroviario nel
caso in cui il Cantone avesse trovato un accordo con tutti gli interessati.
In virtù della LSN e della LEspr, l'espropriazione viene pronunciata
nell'interesse pubblico. Qualora altri interessi pubblici – tali quelli che
possono fondare una concessione ferroviaria come quelle delle quali si
prevale la ricorrente (cfr. art 6 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre
1957 sulle ferrovie [Lferr; RS 742.101]) – si oppongano all'espropriazione,
l'autorità competente deve regolare l'eventuale conflitto tra interessi
pubblici contrapposti. Nella fattispecie, come già menzionato, l'interesse
pubblico all'esercizio della ferrovia era già stato valutato nell'ambito della
procedura d'approvazione dei piani, sia dal DATEC che dalla FR stessa
che non si era opposta alla cessazione anticipata dell'esercizio di questa
tratta (cfr. prec. consid. 4.1). La sorte delle concessioni di per sé, quindi,
non viene regolata dall'espropriazione, ma in conformità alla specifica
legislazione vigente in materia. L'espropriazione di fondi, quindi, è una
questione che va trattata separatamente e da altre autorità rispetto
all'effetto sulle concessioni dell'espropriazione stessa (consid. 4.3).
4.3 Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c Lferr il Consiglio federale può revocare una
concessione quando interessi pubblici essenziali, in particolare il
soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo
giustifichino; in questo caso l'impresa ferroviaria dev'essere indennizzata
adeguatamente.
La concessione federale n. 591 per l'esercizio di una ferrovia a
scartamento ridotto sulla tratta Castione-Arbedo-Cama consente alla
ricorrente il trasporto regolare e professionale di viaggiatori. Occorre
tuttavia rilevare che la stessa scade nel mese di dicembre del 2013. In
effetti essa era stata rinnovata, con decisione del 12 gennaio 2010,
soltanto per un periodo di quattro anni invece dei dieci richiesti dalla qui
ricorrente. Il motivo che ha spinto l'autorità a concedere un rinnovo così
breve è stato appunto l'incompatibilità dell'esercizio ferroviario con
A-5721/2012
Pagina 10
l'imminente inizio dei lavori del progetto di circonvallazione. Detta
concessione non ha alcuna possibilità di essere ulteriormente rinnovata
dato che l'autorità chiamata a decidere su un'eventuale richiesta in
questo senso è l'autorità d'approvazione dei piani. Neppure la ricorrente
pretende che vi debba essere un rinnovo o avanza motivi per i quali una
proroga sarebbe giustificata.
La concessione federale n. 5154 per la costruzione e l'esercizio di una
ferrovia a scartamento ridotto sulla tratta Castione-Arbedo-Cama
consente alla ricorrente – oltre alla costruzione ed alla gestione
dell'infrastruttura – unicamente il trasporto di merci. Tale concessione
scadrà nel 2020.
Pertanto, a partire da gennaio 2014 la ricorrente non avrà più diritto al
trasporto di viaggiatori, posto che la concessione che glielo consente
scade, come detto, alla fine del corrente anno. Di conseguenza, con la
fine del trasporto di viaggiatori, viene a cadere anche lo scopo statuario
della ricorrente e meglio l'esercizio ferroviario a carattere turistico per la
tratta in questione. Per quanto riguarda la concessione n. 5145, essa
viene indirettamente svuotata del suo valore e, in ogni caso, come visto
poc'anzi, potrebbe essere revocata.
Ne discende che, di fatto, la ricorrente non ha alcun interesse da opporre
all'anticipata immissione in possesso. Le asserite dichiarazioni che
l'esercizio ferroviario dev'essere garantito fino alla messa in esercizio
della nuova circonvallazione, non sono pertinenti e in ogni caso sono
prive di effetto giuridico poste dinanzi alla scadenza della concessione
n. 591 e con essa il diritto al trasporto di viaggiatori. Tale garanzia,
contenuta anche nella decisione di approvazione dei piani andava
semmai interpretata diversamente. Infatti all'autorità d'approvazione dei
piani era chiara sin da subito la necessità di eseguire determinati lavori
sulle particelle in questione prima di mettere in esercizio l'opera
progettata ed approvata.
4.4 Il principio della proporzionalità dev'essere rispettato in ogni attività
dello Stato, segnatamente quando, come nella fattispecie, l'attività in
questione lede un diritto costituzionale come quello della garanzia della
proprietà sancita dall'art. 36 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Il principio
della proporzionalità, sancito in linea di massima dagli art. 5 cpv. 2 Cost. e
36 cpv. 3 Cost. (per quanto riguarda precisamente la garanzia della
proprietà), impone, come condizione necessaria ad ogni restrizione dei
A-5721/2012
Pagina 11
diritti fondamentali, che vi sia un rapporto ragionevole fra lo scopo
d'interesse pubblico perseguito ed il mezzo scelto per realizzarlo (ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6a ed., Zurigo/San Gallo 2010, pag. 133 e segg.).
Anzitutto, è quindi necessario che lo scopo sia d'interesse pubblico,
condizione, questa, che non è in nessun caso rimessa in questione,
nemmeno da parte del ricorrente. Senza dilungarsi inutilmente, lo
scrivente Tribunale rimanderà a quanto considerato in precedenza
(consid. 4.1). Tali lavori, che coinvolgono sia la costruzione della nuova
circonvallazione di Roveredo, sia lavori attinenti alla rete stradale
cantonale, sono chiaramente d'interesse pubblico. La tempistica di tali
lavori, e più in generale quando si tratta di opere di questo genere, è pure
d'interesse pubblico, nella misura in cui una coordinazione è necessaria
al fine di evitare perturbazioni nell'intera zona e costi supplementari inutili.
4.4.1 Il principio della proporzionalità è suddiviso in tre regole: quella
dell'idoneità, quello della necessità e quello della proporzionalità in senso
stretto (DTF 136 I 17 consid. 4.4, DTF 135 I 246 consid. 3.1, DTF 130 II
425 consid. 5.2, DTF 124 I 40 consid. 3e).
4.4.1.1 Per quanto riguarda il principio d'idoneità, esso impone che la
misura sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico
(DTF 128 I 310 consid. 5b/cc). La misura dell'anticipata immissione in
possesso è adeguata alla realizzazione dei lavori di cui sopra.
4.4.1.2 Il principio di necessità impone che la misura sia necessaria alla
realizzazione dello scopo d'interesse pubblico. In questo ambito, la
misura deve limitarsi a quanto necessario (DTF 130 II 425 consid. 5.2).
Nella fattispecie, visto quanto già considerato poc'anzi circa la tempistica
dei lavori e la necessità di coordinazione, l'anticipata immissione in
possesso è necessaria. Non s'intravedono possibili provvedimenti
alternativi che lederebbero in minor misura gli interessi della ricorrente.
4.4.1.3 Infine, il principio della proporzionalità in senso stretto – detta
anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico – impone che in
ogni caso, l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico
perseguito e il contrapposto interesse privato (DTF 129 I 12 consid. 6
a 9). In questo contesto, come correttamente affermato dall'autorità
inferiore, l'interesse dell'espropriante alla tempestiva e coordinata
realizzazione di un'importante opera pubblica è senz'altro prevalente a
quello della ricorrente volto alla continuazione della gestione di una tratta
A-5721/2012
Pagina 12
ferroviaria a scopi turistici, che in ogni caso verrebbe smantellata tra
qualche anno.
5.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione
impugnata non è contraria al diritto applicabile, non può inoltre essere
considerata né frutto di un abuso del potere di apprezzamento
dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in quest'ottica –
inadeguata.
6.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli art. 114 e segg. LEspr (sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A-
4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007 del 9 agosto
2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 LEspr, le spese e le ripetibili
sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni
dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una
diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono
addossate a chi le ha cagionate.
Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a fr. 1'500.--, sono poste a
carico della controparte. Non ci sono tuttavia motivi di accordare
un'indennità a titolo di ripetibili al ricorrente, totalmente soccombente
(sentenze del Tribunale federale 1E.20/2005 del 16 maggio 2006
consid. 4, 1E.1/2006 del 12 aprile 2006 consid. 11, 1E.16/2005 del
14 febbraio 2006 consid. 6; sentenze del Tribunale amministrativo
federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A-6004/2008 del
22 aprile 2009 consid. 10 e A-5968/2007 del 14 aprile 2009 consid. 8).
(dispositivo alla pagina seguente)
A-5721/2012
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, fissate a fr. 1'500.--, sono poste a carico della
controparte. Tale importo dev'essere versato allo scrivente Tribunale
entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente
decisione.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– controparte (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: