B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione impugnata davanti al TF
Corte I
A-5745/2016
Sen t en z a d e l 1 0 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot
(presidente del collegio),
Maurizio Greppi, Jürg Steiger,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinata dall'avv. …,
…,
ricorrente,
contro
Ufficio federale dei trasporti UFT,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Conteggio finale definitivo riguardante il progetto di
ampliamento e ammodernamento dell'impianto di trasbordo
per il traffico (TC) combinato di ....
A-5745/2016
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Fatti:
A.
La A._______ (in seguito A._______) è una società per azioni di diritto
italiano. Essa, nel 2005, ha elaborato un piano di richiesta di finanziamento
all’Ufficio federale dei trasporti (in seguito anche UFT o autorità inferiore)
per l’ampliamento e l’ammodernamento del terminal intermodale di …, sua
principale sede operativa. Prima di attendere l’esito della domanda,
l’interessata ha chiesto di poter procedere con due investimenti anticipati,
in data 28 novembre 2005 e 25 gennaio 2006, per un importo di 631'650
Euro rispettivamente di 678'500 Euro. Dando seguito alle citate richieste,
in data 22 dicembre 2005 e 30 gennaio 2006, l’autorità federale ha
autorizzato A._______ a procedere con questi primi investimenti (doc. F e
G).
B.
Nel giugno del 2006 l’UFT ha incaricato un ente di controllo esterno di
verificare la plausibilità dei costi del progetto, così come presentati da
A._______. Con scritto del 4 settembre 2006 questo ente ha presentato la
relazione definitiva, rilevando che “la stima dei costi è realistica e i costi
unitari sono adeguati”. Conseguentemente, con decisione del 30
novembre 2006, l’UFT ha comunicato a A._______ la concessione di
“contributo di cofinanziamento per un totale complessivo massimo di CHF
12'424’999 sotto forma di contributi a fondo perso e prestiti. L’importo
massimo stabilito è pari a CHF 5'094'092 inc. IVA, per i contributi a fondo
perso e a CHF 7'330'907 escl. IVA per il prestito infruttifero rimborsabile”.
Tali importi sono stati determinati considerando gli investimenti progettuali
presentati in Euro ed in seguito applicando un tasso di cambio pari a 1,55
CHF / 1 Euro. L’autorità federale ha parimenti indicato che “la validità dei
finanziamenti [era] limitata ai 24 mesi successivi”.
C.
Il 15 dicembre 2006 e il 4 gennaio 2007, A._______ ha postulato un
finanziamento anticipato pari a 10'542'024 CHF, corrispondente a
6'801'306 Euro al cambio di 1,55 CHF, in ragione di pagamenti effettuati e
pagamenti imminenti, per lo più relativi all’acquisto di terreno. Dando
seguito a tali richieste, l’UFT ha quindi versato l’importo di 9'039'999 CHF,
ovvero l’80% dell’importo massimo stabilito con decisione iniziale citata
(12'424'999 CHF). In proposito l’autorità federale ha precisato che questa
percentuale era il tetto massimo consentito dalla legge per un versamento
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anticipato, “prima che sulla base del rendiconto finale [fosse] determinato
l’importo definitivo” (doc. I).
D.
Con scritto del 28 novembre 2008 A._______ ha chiesto la proroga della
validità del finanziamento deciso, in ragione dei ritardi accumulati
nell’acquisizione del terreno e nell’ottenimento della licenza edilizia.
Tale richiesta è stata accolta con decisione del 2 marzo 2009 con cui l’UFT
ha modificato la decisione del 30 novembre 2006, segnatamente con
alcune aggiunte tra le quali una proroga in ordine alla validità dei
finanziamenti per ulteriori 4 anni a far tempo dalla crescita in giudicato della
stessa. Oltre a ciò l’UFT ha indicato che il conteggio finale avrebbe dovuto
essere trasmesso entro 12 mesi a contare dal termine dei lavori.
E.
Con scritto del 3 settembre 2013, dietro richiesta di A._______ del 29 aprile
2013, l’UFT ha nuovamente deciso di modificare la decisione del 30
novembre 2006, segnatamente con alcune aggiunte tra le quali una nuova
proroga in ordine alla validità dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2013.
In questo contesto l’autorità di prima istanza ha evidenziato che l’80% del
mezzi finanziari assicurati erano già stati versati.
F.
Con email del 27 giugno 2014, A._______ ha informato l’UFT in ordine alla
sottoscrizione dell’atto notarile circa l’acquisto del terreno necessario per
l’ampliamento del terminal di ... e in ordine all’imminente inizio dei lavori di
costruzione delle infrastrutture. In questo contesto l’UFT è stato pure
informato in ordine agli investimenti già eseguiti, agli investimenti che
sarebbero stati eseguiti nelle tempistiche originarie e agli investimenti che
sarebbero stati definitivamente abbandonati. Gli importi di questi
investimenti erano indicato in Euro.
G.
Con lettera del 18 novembre 2014 A._______ ha chiesto un ultimo rinnovo
della validità del finanziamento e ciò fino al 31 dicembre 2015 (docc. R e
S). Con risposta tramite email del 18 dicembre 2014 l’UFT ha comunicato
di volere dare seguito alla richiesta di proroga.
H.
Con scritto del 5 marzo 2015, a lavori sostanzialmente terminati,
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A._______ ha informato l’UFT sull’avanzamento degli stessi e ha proposto
un incontro tra le parti al fine di discutere il rendiconto finale. (doc. T).
I.
Dopo alcuni scambi di corrispondenza tra le parti in ordine al conteggio
finale provvisorio, che non occorre qui evocare, il 27 aprile 2016 l’UFT ha
determinato attraverso il “conteggio finale definitivo” i costi
dell’“Ampliamento dell’impianto per il traffico combinato di ... (2006-2015)”.
In proposito l’UFT ha quantificato i costi del progetto in 25'212'728 CHF,
mentre in 24'959'397 CHF i costi computabili (conversione in franchi
svizzeri da Euro, con riferimento al tasso di cambio del giorno
dell’emissione delle differenti fatture) (doc. 3).
Siccome la Confederazione copre al massimo il 35 per cento dei costi
computabili, l’UFT ha stabilito in 8'735'789 CHF l’importo massimo
erogabile quale contributo finanziario. Conseguentemente, alla luce di un
pagamento parziale già avvenuto pari a 9'939’999 CHF, nel 2007, l’UFT ha
indicato di essere creditore nei confronti di A._______ per un importo
complessivo di 1'204'210 CHF.
J.
Con atto del 17 giugno 2016 A._______ ha chiesto all’UFT il
pronunciamento di una decisione impugnabile in ordine al citato conteggio
finale del 27 aprile 2016. Ciò che è avvenuto con decisione di accertamento
del 10 agosto 2016, la quale ha ripreso nei contenuti la decisione citata,
concludendo per il diritto ad un rimborso, in capo all’UFT e a carico di
A._______, per un importo di 1'204'210 CHF.
K.
Con ricorso del 16 settembre 2016 A._______ (in seguito anche ricorrente
o insorgente) ha impugnato la decisione sopracitata dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (in seguito anche TAF o il Tribunale). In via
principale essa ha postulato l’annullamento di quest’ultima con contestuale
riconoscimento della concessione di un sussidio pari a 2'485'000 CHF,
mentre in via subordinata l’annullamento e il rinvio degli atti all’UFT per il
pronunciamento di una nuova decisione considerati i motivi del gravame.
A sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha evidenziato la violazione
del principio costituzionale della buona fede e del divieto di arbitrio, la
violazione della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge
federale sulla concessione dei sussidi; LSu, RS 616.1), l’accertamento
inesatto e incompleto dei fatti come pure l’inadeguatezza manifesta della
decisione.
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Pagina 5
L.
Con risposta del 20 dicembre 2016, dopo la concessione di due proroghe
dei termini, l’UFT ha chiesto di respingere il ricorso. In primo luogo l’autorità
federale ha indicato che il ricorso sarebbe da dichiarare irricevibile, nella
misura in cui le decisioni inerenti la concessione dei sussidi sarebbero
cresciute in giudicato. Nel merito, essa ha evidenziato che l’importo
massimo di 12'424'999 CHF, indicato nella decisione del 30 novembre
2006, non poteva essere considerato definitivo; tanto è vero che tale
decisione è stata “rinnovata / riconsiderata” il 2 marzo 2009 e il 3 settembre
2013. Inoltre secondo l’UFT, sulla base della Guida per domande di
contributi agli investimenti nel traffico combinato versione 1.1., applicabile
stante la riconsiderazione del settembre 2013, il rischio in ordine alla
variazione dei tassi di interesse resta al beneficiario dei sussidi. Per di più,
mai, dalle decisioni susseguitesi sarebbe emersa la determinazione del
sussidio legato al cambio fisso di 1,55 CHF / 1 euro.
M.
Con osservazioni finali del 20 marzo 2017, il ricorrente si è riconfermato
nelle proprie allegazioni di causa, che per quanto di interesse alla causa
verranno riprese nel prosieguo.
Diritto:
1.
1.1 Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della Legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA,
in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell'art. 5 PA, emessa dall’UFT. Trattandosi di una decisione emanata
da un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF, lo scrivente
Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza.
1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, essendo la
stessa destinataria della decisione appellata e avendo un interesse a che
la stessa venga qui annullata (art. 48 PA).
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Pagina 6
1.3 Con atto di risposta l’UFT ha evidenziato che il ricorso sarebbe
irricevibile poiché le decisioni di erogazione dei sussidi adottate, la prima il
30 novembre 2006 e “rinnovata” il 2 marzo 2009 rispettivamente il 3
settembre 2013, sono cresciute in giudicato. Sennonché tali atti
amministrativi contemplano l’importo massimo erogabile a titolo
finanziamento, ponendo quale condizione la presentazione delle spese
sostenute e di un rendiconto finale. Ne discende quindi che la decisione
del 10 agosto 2016, che lo stesso UFT definisce di accertamento,
corrisponde come sopra visto ad un decisione impugnabile. Il ricorso è
quindi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel
rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52
PA).
1.4 Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 88
n. 2.149 segg; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7a ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. [tra le tante] sentenza TAF
A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 2.2; DTAF 2007/41 consid. 2
[pag. 529 e seg.]; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011,
pag. 300 n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione
d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3125/2017 del 31 ottobre 2017 consid.
2.2; DTF 135 I 190 consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e
seg.]).
3.
Il conteggio finale riguardo al sussidio agli investimenti del progetto del
traffico combinato di ... e la rispettive decisioni susseguitesi tra cui quella
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qui impugnata, trovano regolamentazione segnatamente in base alla LSu,
alla vecchia OTC (abrogata il 31 dicembre 2009 e sostituita dall’Ordinanza
del 4 novembre 2009 sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia
[OPTMe, RU 2009 5953]), nonché nell’OPTMe (abrogata e sostituita
dall’attuale Ordinanza del 25 maggio 2016 concernente il trasporto di merci
da parte di imprese ferroviarie e di navigazione ([Ordinanza sul trasporto
di merci; OTM, RS 742.411]).
4.
Giusta l’art. 36 LSu le domande d’aiuti finanziari o di indennità sono
giudicate secondo il diritto vigente al momento della presentazione, se la
prestazione è decisa prima dell’adempimento del compito, come nel caso
di specie. Ne discende quindi che in concreto si applica il diritto in vigore al
30 novembre 2006: poco importa se susseguentemente l’UFT ha concesso
alcune proroghe per la presentazione del conteggio finale e quindi per la
decisione definitiva di erogazione dei sussidi; proroghe che va detto, per lo
più richiamano esplicitamente la decisione iniziale, aggiornando
sostanzialmente il punto dispositivo in ordine alla copertura temporale
dell’erogazione dei sussidi.
5.
5.1 L’insorgente ha censurato in primo luogo la violazione del principio
costituzionale della buona fede. A suo dire infatti l’UFT avrebbe garantito,
con decisione del 30 novembre 2006, un importo a titolo di finanziamento
definito in maniera precisa ed inequivocabile pari a 12'424’999 CHF: ciò
indipendentemente da un eventuale mutamento del tasso di cambio tra
franco svizzero e Euro. Sennonché con la decisione di accertamento
impugnata, determinante un finanziamento massimo pari al 35% dei costi
computabili, ovvero 8'735'789 CHF, la ricorrente subirebbe un importante
danno finanziario poiché, stante il pagamento parziale già avvenuto nel
2007 per 9'939’999 CHF, essa sarebbe debitrice nei confronti dell’UFT per
un importo complessivo di 1'204'210 CHF, ma soprattutto non potrebbe più
beneficiare del saldo rimanente di 2'485'000 CHF.
5.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della
buona fede, dedotto direttamente dall'art. 9 Costituzione federale della
Confederazione Svizzera (Cost., RS 101), conferisce a ogni individuo la
facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai
suoi comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da
essa ragionevolmente suscitata (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF
A-6494/2016 del 4 settembre 2017 consid. 5; DTF 131 II 627 consid. 6.1,
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Pagina 8
125 I 209 consid. 2c, 122 II 113 consid. 3b/cc, 121 I 181 consid. 2a). Non
ogni violazione di tale principio comporta il diritto di pretendere che
l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo
diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che cumulative,
condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza
concreta nei confronti di una persona determinata; essa deve avere, o
essere reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza;
l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo
comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile;
l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su
tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare
senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la situazione giuridica
non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata
e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (cfr. [tra le tante]
DTF 137 II 182 consid. 3.6.2; sentenze del TAF 646/2016 del 19 ottobre
2016 consid. 11.2; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 7.1 con rinvii
e A-1661/2011 del 26 marzo 2012 consid. 6.1 con rinvii). Soddisfatte
queste esigenze, il principio della buona fede prevale su quello della
legalità, riservato il caso in cui un interesse pubblico preponderante impone
l'applicazione della legge a scapito dell'interesse del privato al
mantenimento degli impegni assunti dall'autorità. In quest'ultima
evenienza, lo Stato risponde tuttavia del danno cagionato al cittadino
deluso nelle proprie legittime aspettative.
5.3 Orbene, dall'esame della documentazione agli atti non emerge alcuna
promessa o assicurazione data alla ricorrente da parte dell'autorità
competente circa un preciso e predeterminato importo di finanziamento per
12'424'999 CHF. Anzi è vero il contrario.
5.3.1 Infatti, con decisione iniziale del 30 novembre 2006 l’UFT ha
chiaramente indicato che la Confederazione avrebbe partecipato al
cofinanziamento con un “ammontare massimo” di 12'424'999 CHF. Questa
chiara intenzione emerge sia dai considerandi (cfr. pag. 4 decisione del 30
novembre 2006) sia dal dispositivo (cfr. punto numero 1 del dispositivo).
Con l’indicazione “ammontare massimo” non vi è chi non veda come
quest’ultimo non potesse essere considerato definitivo ma unicamente
corrispondere all’importo più elevato.
5.3.2 Non possono quindi essere condivise le affermazioni dell’insorgente
secondo cui avendo indicato il tasso di cambio per 1,55 CHF / 1 Euro nella
decisione iniziale, l’UFT si sarebbe definitivamente determinato in un
importo preciso. Tutt’altro. Il riferimento al tasso di cambio corrispondeva
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Pagina 9
allo strumento in mano all’autorità inferiore per fissare, preventivi alla mano
in Euro, il finanziamento massimo. Nulla di più. Tanto è vero che l’UFT ha
espressamente indicato che “gli aiuti finanziari” dipendevano
dall’approvazione della richiesta di pagamento trasmessa dalla
beneficiaria, in maniera scritta e circostanziata (cfr. pag. 4 decisione del 30
novembre 2006).
In questo senso non solo i considerandi ma pure il dispositivo era chiaro:
esso poneva quale condizione all’erogazione dei contributi e dei prestiti, la
presentazione delle spese sostenute e di un rendiconto finale (cfr. pag. 5
decisione 30 novembre 2006: “l’erogazione dei contributi e dei prestiti
stabiliti è assicurata dietro presentazione delle spese sostenute e di un
rendiconto finale”). Tali spese sostenute non possono gioco forza includere
un profitto risultante da un cambio di favore. In altre parole le “spese
sostenute” non sono comprensive di un eventuale guadagno generato dal
cambio di 1,55 CHF / 1 Euro, corrispondente alla decisione del 30
novembre 2006 che fissava il tetto massimo di finanziamento, e il tasso di
cambio effettivo al giorno della fatturazione delle prestazioni. Non soccorre
nella tesi ricorsuale della ricorrente nemmeno l’indicazione dell’UFT
secondo cui nei casi in cui il “tasso di cambio era superiore a quello
massimo dell’1,55 stabilito della decisione del 30 novembre 2006, è stato
applicato quest’ultimo” (cfr. scritto del 4 settembre 2015, doc. V): ciò
comprova ancor più che il valore di finanziamento indicato era appunto il
tetto massimo oltre il quale l’UFT non sarebbe andata. A sostegno della
tesi ricorsuale non giova nemmeno rilevare che la decisione del 30
novembre 2006 contemplava un obbligo di restituzione inziale qualora il
volume di trasbordo fosse stato inferiore al 10% del totale previsto nel
business plan.
5.3.3 Ora, anche volendo ammettere che l’UFT si sia espresso in maniera
inesatta nei confronti della ricorrente, essa non può prevalersi del principio
costituzionale allegato. Infatti consolidata giurisprudenza in materia,
pretende dall’insorgente che si prevale di detto principio, una prova di
diligenza processuale esigibile nelle circostanze concrete: in altre parole
essa non può prevalersi della protezione della buona fede quando
l'inesattezza nell'indicazione gli era nota o, comunque, risultava facilmente
riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi,
segnatamente quando il difetto poteva essere immediatamente rilevato
dalla parte o dal suo patrocinatore con la semplice consultazione dei testi
di legge, senza ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della
dottrina (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii; 134 I 199 consid.
1.3.1; sentenza del TF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3).
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Pagina 10
Ne discende quindi che la ricorrente, anche volendo ammettere una
eventuale inesattezza nelle allegazioni dell’UFT, con la semplice
consultazione della LSu che precisa che “sono computabili soltanto le
spese effettivamente sopportate” (art. 14 cpv. 1 LSu), avrebbe ottenuto una
risposta inequivocabile. Non ricorrendo a questa consultazione o
ricorrendovi in maniera affrettata, essa non ha adempiuto ai requisiti di
diligenza richiesti dalle circostanze; circostanze che, alla luce degli
importanti finanziamenti richiesti avrebbe dovuto convincere l’insorgente a
maggiore attenzione e approfondimenti.
5.3.4 La ricorrente pretende di poi di avere subìto un “importante
pregiudizio finanziario”. Sennonché quest’affermazione è pretestuosa e
non trova fondamento dagli atti di causa: infatti alle fatturazioni in Euro
relative alle prestazioni computabili, corrispondono finanziamenti
riconosciuti al tasso di cambio del giorno della fatturazione. Mal si
comprende quindi il danno economico.
5.3.5 A sostegno della propria tesi la ricorrente evidenzia altresì che le
modalità di pagamento in due tranche, la prima dell’80% e la seconda del
20%, illustrate dall’UFT, l’avrebbero convinta che il finanziamento era
preciso e stabilito. Ora, richiamato quanto sopra, tale affermazione risulta
generica e priva della forza probatoria sufficiente. In proposito va detto che
se da una parte è vero che nello scritto del 27 aprile 2016 l’UFT ha
dichiarato che “nel gennaio 2006 l’UFT ha eseguito pagamenti parziali per
un importo complessivo di 9'939'999 franchi, pari all’80% dell’aiuto
finanziario stabilito”, è altrettanto vero che questa affermazione è stata
estrapolata dal contesto dello scritto in cui a più riprese l’UFT ha
evidenziato le modalità del finanziamento sopra indicate concludendo
quindi nel diritto di rimborso per la somma di 1'204'210 CHF qui litigiosa.
5.3.6 Inoltre, a dire della ricorrente, le informazioni da lei trasmesse nel
quadro dell’adozione della decisione del 30 novembre 2006 erano
complete tanto da permettere la determinazione di un importo certo. Ciò
sarebbe altresì comprovato dalla decisione dell’UFT di versare una prima
tranche di 9'939'999 già nel mese di gennaio del 2007 lasciando poi una
seconda tranche di 2'485'000 da saldarsi in seguito. Queste affermazioni
non mutano però il principio del finanziamento sopra esposto: ovvero che
il tetto massimo addizionando le due tranches, avrebbe dovuto essere
confermato dal conteggio definitivo. A ben vedere, il versamento del 2007
è avvenuto prima del conteggio finale. Ora, se la ricorrente non fosse
chiamata a restituire le somme litigiose è chiaro che essa beneficerebbe di
un guadagno che, come sopra visto, corrisponderebbe alla differenza tra
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Pagina 11
gli importi ricevuti al tasso di cambio di 1,55 CHF / 1 Euro e i disborsi
effettivamente sopportati al momento della fatturazione, quando il valore
della moneta unica era sensibilmente diminuito rispetto al franco svizzero.
Questo guadagno come visto è contrario ai principi in materia di sussidi.
5.3.7 L’insorgente ha sostanziato altresì la propria censura con altre
allegazioni generiche che a suo dire troverebbero conferma nella
documentazione agli atti. Sennonché con tali eccezioni essa non si
confronta in maniera adeguata con le valutazioni dell’autorità inferiore,
espresse nel corso delle comunicazioni intercorse tra le parti. In altre
parole, con queste generiche osservazioni, l'insorgente non ha offerto
alcun elemento concreto in grado di mettere in discussione le conclusioni
dell'UFT, in merito alla questione qui litigiosa.
5.4 Ferme queste premesse, la ricorrente non ha dimostrato che la
decisione impugnata sia lesiva del principio costituzionale della buona
fede.
6.
6.1 Nel proprio atto ricorsuale l’insorgente ha inoltre censurato che la
decisione impugnata configura una decisione di revoca con conseguente
obbligo di rimborso, in violazione delle normative della LSu.
6.2 Di principio le decisioni amministrative cresciute in giudicato dal profilo
formale possono essere revocate nella misura in cui siano adempiute
determinate condizioni. Secondo la prassi del Tribunale federale infatti, è
conforme al carattere particolare del diritto pubblico e alla natura degli
interessi pubblici la non immutabilità di un atto amministrativo che non
corrisponde o che non corrisponde più alla legge (cfr. [tra le tante] sentenza
del TAF E-730/2017 del 4 maggio 2017 consid. 4.4.1; sentenza del TF
1C_126/2015 del 5 novembre 2015 consid. 7.1; DTF 94 I 336 consid. 4).
Nello specifico giusta l'art. 30 cpv. 1 LSu, applicabile in relazione con l'art.
2 cpv. 2 LSu, l'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario
o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in
violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. Il
legislatore ha rilevato in proposito che “le decisioni conferenti
indebitamente il diritto ad aiuti finanziari o a indennità vengono annullate in
ogni caso e […] le prestazioni già versate [devono essere] ripetute. Questo
principio contrasta però l’interesse del beneficiario, secondo il quale non si
dovrebbe rinvenire su prestazioni che già hanno acquisito forza di cosa
giudicata poiché la decisione persegue precisamente lo scopo di fornire al
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Pagina 12
richiedente la certezza dei suoi diritti e dei suoi obblighi” (Messaggio a
sostegno di un disegno di legge sugli aiuti finanziari e le indennità del 15
dicembre 1986 [FF 1987 I 297, 343 e seg., cifra 235.5]). Giusta l’art. 30
cpv. 2 LSu l'autorità competente rinuncia alla revoca se sono ottemperate
le seguenti 3 condizioni cumulative: a. il beneficiario ha preso, in base alla
decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite
finanziarie difficilmente sopportabili; b. la violazione del diritto non era
facilmente riconoscibile per il beneficiario; c. un eventuale accertamento
inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario (cfr.
sentenza del TAF B-2993/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8 e riferimenti).
6.3 In concreto, anche volendo ammettere che erroneamente o in maniera
inesatta l’UFT ha rassicurato l’insorgente, in ordine ad un importo preciso
e determinato fondato sul tasso di interesse di 1,55 CHF / 1 Euro,
l’insorgente non può pretendere che l’autorità rinunci alla revoca. Infatti, la
ricorrente non ha dimostrato di subire tali perdite finanziarie; e ciò poiché il
finanziamento è avvenuto considerando il tasso di cambio del giorno di
fatturazione. Diversamente, considerando il tasso dell’1,55 franco svizzero
/ 1 Euro, la ricorrente avrebbe beneficiato di un utile non dovuto.
6.4 Ferme queste premesse, anche volendo ammettere che la decisione
impugnata sia da considerare una revoca ai sensi della LSu, le circostanze
del caso di specie, in particolare l’assenza delle condizioni cumulative, non
permettono alla ricorrente di invocare i presupposti per la rinuncia alla
revoca.
7.
7.1 L’insorgente ha altresì censurato genericamente la violazione del
principio del divieto di arbitrio (cfr. art. 9 Cost. e art. 5 cpv. 3 Cost).
7.2 Il divieto dell'arbitrio è ancorato all'art. 9 Cost. Secondo la
giurisprudenza, una decisione è arbitraria quando contraddice in modo
palese la situazione di fatto, quando vìola gravemente una norma o un
principio giuridico chiaro e incontestato, non sia sorretta da ragioni serie e
obiettive, non abbia né senso né scopo o contrasti in modo intollerabile il
sentimento di giustizia e di equità. Non vi è arbitrio per il solo fatto che
un'altra soluzione potrebbe pure essere immaginabile, e sembrare persino
migliore. L'annullamento di un giudizio si giustifica tuttavia solo quando
esso è arbitrario nel suo risultato e non unicamente nella motivazione (DTF
134 I 140 consid. 5.4; DTF 132 I 17 consid. 5.1; DTF 131 I 217 consid. 2.1
A-5745/2016
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e DTF 131 I 467 consid. 3.1; sentenza del TAF A-646/2016 del 19 ottobre
2016 consid. 10)
7.3 In concreto l’insorgente, ad eccezione di un richiamo generico alla
violazione del principio del divieto di arbitrio, non sostanzia le proprie
allegazioni. Pretendere quindi che la decisione impugnata abbia leso
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e incontestato, non
sia sorretta da ragioni serie e obbiettive, non abbia né senso né scopo o
contrasti in modo intollerabile il sentimento di giustizia e di equità, non
merita tutela da parte di questo Tribunale.
7.4 Ne discende pertanto che questo gravame, non sostanziato, va
respinto.
8.
8.1 La ricorrente pretende altresì che l’autorità inferiore ha accertato in
maniera inesatta e incompleta i fatti.
8.2 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve
procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente
rilevanti. Ai sensi dell’art. 49 lett. b PA, l’accertamento dei fatti è incompleto
allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per
la decisione non sono stati presi in considerazione dall’autorità inferiore.
L’accertamento è invece inesatto allorquando l’autorità ha omesso
d’amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera
erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato
la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti
dell’incarto, ecc. (cfr. sentenze del TAF A-6961/2015 del 27 settembre 2017
consid. 2.1; A-3440/2012 del 21 gennaio 2014 consid. 2.1.2 con i numerosi
rinvii; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
8.3 Dopo un primo generico richiamo alla censura citata, la ricorrente non
ha allegato alcuna circostanza concreta che possa sostenere la propria tesi
ricorsuale. In proposito la documentazione agli atti, abbondante, ha
permesso all’autorità inferiore e ora al presente Tribunale di acquisire
elementi fattuali oggettivi più che sufficienti. Va ricordato alla ricorrente che
le divergenze in essere tra le parti non nascono da una carente istruttoria
quanto piuttosto dall’interpretazione divergente della corrispondenza
intrattenuta.
A-5745/2016
Pagina 14
8.4 La generica censura in ordine ad un accertamento inesatto e
incompleto dei fatti cade quindi nel vuoto. Ne consegue quindi che anche
questa censura non merita tutela.
9.
9.1 Infine, la ricorrente ha censurato sommariamente una manifesta
inadeguatezza della decisione avversata, senza però fornire alcun
elemento supplementare a sostegno di tale generica affermazione. Ciò
detto, il Tribunale ne tratta brevemente gli aspetti richiamando la
corrispondente giurisprudenza.
9.2 Quando un'autorità eccede il suo potere d'esame, commette una
violazione del diritto federale: l'autorità di ricorso, in questo caso, controlla
la legalità della decisione impugnata (DTF 124 II 114 consid. 1; DTF 125 II
508 consid. 3a, DTF 125 II 396 consid. 1). D’altro canto è altresì possibile
che anche rimanendo nel quadro del suo potere d'esame - e quindi
rispettando la legge - l'autorità abbia adottato una decisione amministrativa
che non risulti essere la migliore. La decisione risulta allora inappropriata
alle circostanze, poiché un'altra decisione sarebbe stata più idonea, in altri
termini sarebbe stata più adeguata. Ora, controllare l'adeguatezza significa
che l'autorità di ricorso interviene entro i limiti del potere d'esame che la
legge conferiva all'autorità di prima istanza, potere che quest'ultima ha
esercitato conformemente a detta legge. Altrimenti detto, l'autorità di
ricorso giunge alla conclusione che non vi sia stato eccesso o abuso del
potere d'apprezzamento, quindi nessuna violazione del diritto federale ai
sensi dell'art. 49 lett. a PA, ma esamina ancora se, nell'ambito del potere
d'esame conferito all'autorità di prima istanza, un'altra decisione non fosse
stata possibile, sempre restando nel quadro del potere d'esame
dell'autorità inferiore. Il controllo dell'adeguatezza implica che l'autorità di
ricorso si sostituisca, nella gestione del compito pubblico, all'autorità alla
quale la legge conferisce questa competenza. Per questi motivi, le autorità
di ricorso, in particolare giudiziarie, come lo scrivente Tribunale, esercitano
questo controllo con grande riserbo specialmente se nella fattispecie sono
determinanti conoscenze tecniche (tra le tante cfr. sentenza TAF
A-1851/2006 del 18 ottobre 2010 consid. 12; DTAF 2007/37 consid. 2).
9.3 Nelle circostanze qui sopra evocate, è pacifico riconoscere alla
decisione impugnata il rispetto dell’adeguatezza. In altre parole è adeguato
riconoscere finanziamenti a titolo di sussidi che corrispondono alle spese
effettivamente sostenute, e individuate attraverso il tasso di cambio al
giorno della fatturazione. Una diversa valutazione della fattispecie, come
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Pagina 15
pretende il ricorrente, sarebbe contraria allo scopo della legge, che è quello
di sussidiare e sostenere segnatamente progetti in ordine al trasporto
ferroviario delle merci, permettendo pure la realizzazione di un utile al
beneficiario dei citati sussidi.
9.4 Ferme queste premesse, anche questa generica censura deve essere
respinta.
10.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto, nella misura in cui
sia ricevibile. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA,
le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, qui parte
soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in
10'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con
l'anticipo spese del medesimo importo versato dalla ricorrente il 6 ottobre
2016. Non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a
contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
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Pagina 16
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 10’000 franchi svizzeri sono poste a carico
della ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lei
versato il 6 ottobre 2016.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Nella misura in cui sarebbero adempiute le condizioni di cui agli art. 82
segg. e 100 LTF, contro la presente decisione può essere interposto ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
un termine di 30 giorni dalla sua notificazione,. Gli atti scritti devono essere
redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: