Corte I
A-5879/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Markus Metz, Marianne Ryter Sauvant,
cancelliera Frida Andreotti.
A._______ AG, ...,
patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari, via Lugano 18,
World Trade Center, 6982 Agno,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Imposta sul valore aggiunto (1° trimestre 1997 -
4° trimestre 2000), prescrizione.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-5879/2008
Fatti:
A.
La S._______ AG è una società anonima con sede in Zugo, avente
quale scopo sociale l'acquisto, la vendita e la gestione di partecipazio-
ni. Essa è iscritta nel registro dei contribuenti per l'imposta sul valore
aggiunto a partire dal 1° gennaio 1995.
B.
Con scritto del 19 novembre 2002, l'AFC ha informato sia la contri -
buente che la B._______ SA, società di revisione della medesima, che
dal 27 al 30 gennaio 2003, avrebbe proceduto a una revisione riguar -
dante i periodi fiscali 1° gennaio 1997 – 30 dicembre 2002, chiedendo
parimenti la presentazione della documentazione necessaria per poter
effettuare la verifica riguardante il suddetto periodo.
C.
In data 22 novembre 2002, l'AFC ha provveduto a comunicare alla
ricorrente tramite lettera raccomandata notificatale il 29 novembre suc-
cessivo, l'interruzione della prescrizione per i crediti d'imposta ancora
dovuti e per l'imposta precedente dedotta a torto a partire dal 1° gen-
naio 1997. Ciò poiché, per vari motivi, l'amministrazione non avrebbe
potuto effettuare il controllo fiscale il medesimo anno. La comunicazio-
ne, redatta in lingua tedesca, veniva designata dall'AFC quale atto di
esazione volto a interrompere la prescrizione ai sensi degli artt. 40 e
41 vOIVA rispettivamente degli artt. 49 e 50 vLIVA.
D.
Il 3 dicembre 2002 la B._______ SA ha chiesto all'AFC di posticipare il
controllo previsto tra il 27 e il 30 gennaio 2003 al mese di febbraio suc-
cessivo, poiché i dipendenti della contribuente attivi nel segretariato
non sarebbero stati disponibili alle date previste. L'autorità inferiore ha
quindi comunicato alla società di revisione con missiva del 13 dicem-
bre 2002 che il controllo sarebbe quindi stato effettuato il 6 e il
7 febbraio 2003. L'esame dei conti è effettivamente stato svolto i sud -
detti giorni così pure anche il 3 e il 4 aprile 2003 visto che le difficoltà
riscontrate nella ricostruzione delle operazioni contabili hanno neces-
sitato di disporre di più tempo. La contribuente non aveva difatti pre-
sentato documentazione contabile alcuna per l'anno 1997 e, per il
periodo 1998-2000, la contabilità tenuta si era rivelata difficile da
verificare.
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E.
Il 4 aprile 2003, l'AFC ha comunicato alla contribuente gli accertamenti
esperiti durante i controlli fiscali, precisando che essi erano basati sul -
la contabilità 1998 – 2000, visto che, come detto, per il 1997 non era
stato messo a disposizione alcun documento. Per ricostruire la base di
calcolo necessaria alla verifica delle condizioni d'assoggettamento per
il 1997, l'autorità inferiore ha quindi determinato in via d'apprezzamen-
to la cifra d'affari realizzata nel corso di tale periodo fiscale. Proceden-
do a una tassazione d'ufficio, il medesimo giorno ha emesso per il
periodo fiscale 1° gennaio 1997 – 31 dicembre 2000 il conto comple-
mentare no. 1... per un importo di fr. 633'404.00 oltre a interessi di
mora a partire dal 31 agosto 1999 (scadenza media). Parimenti, per il
periodo fiscale 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2002 ha emesso il con-
to complementare no. 2... per un importo di fr. 12'886.00 oltre a
interessi di mora a partire dal 15 aprile 2002 (scadenza media).
F.
Con scritto del 2 maggio 2003 la contribuente ha contestato i conti
complementari succitati precisando, con riferimento al conto comple-
mentare no. 1..., che la ripresa dell'IVA relativa al 1997 per
fr. 143'779.50 era da ritenersi abusiva, siccome prescritta e che la ri -
presa fiscale concernente i costi bancari per fr. 1'177.00 andava dedot-
ta. In merito al conto complementare no. 2..., secondo la ricorrente sia
la ripresa fiscale concernente i costi bancari per fr. 2'416.00 che quella
relativa all'imposta precedente su fatture di fr. 3'746.30 andavano pure
dedotte. Nel medesimo scritto essa informava l'amministrazione che
avrebbe provveduto a versare nei termini previsti le somme non
contestate. Con riguardo al conto complementare no. 1... per i periodi
fiscali dal 1° trimestre 1997 al 4° trimestre 2000, in data 13 maggio
2003 la contribuente ha quindi effettuato il pagamento anticipato
limitato a fr. 488'447.10. Sempre il medesimo giorno, essa ha saldato
anticipatamente pure una parte della ripresa fiscale per i periodi
1° trimestre 2001 – 4° trimestre 2002 e meglio, l'importo di fr. 6'724.05
relativo al conto complementare no. 2...
G.
In data 22 luglio 2003 l'AFC ha emesso due decisioni di conferma dei
debiti fiscali risultanti dai suddetti conti complementari, respingendo
integralmente le richieste della ricorrente con conseguente intimazione
di pagamento integrale degli importi dovuti.
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H.
Per il tramite del suo patrocinatore, la ricorrente è insorta contro tali
decisioni con reclamo del 15 settembre successivo riproponendo es-
senzialmente le censure già addotte nel suo scritto di contestazione
del 2 maggio 2003. Con particolare riferimento al conto complemen-
tare no. 1..., la contribuente ha riconosciuto la ripresa fiscale rela tiva ai
costi bancari per fr. 1'177.00.
I.
Con decisione dell'11 luglio 2008, l'AFC ha respinto il reclamo contro
la decisione relativa al conto complementare no. 1... del 4 aprile 2003,
confermando integralmente la ripresa di imposta complessiva di
fr. 633'404.00 per i periodi fiscali 1° trimestre 1997 – 4° trimestre 2000.
Di conseguenza, alla contribuente è stato intimato il pagamento della
rimanente imposta di fr. 143'779.90 e dei non contestati fr. 1'177.00,
oltre ai relativi interessi moratori, così pure degli ulteriori interessi sul-
l'importo di fr. 488'447.10 versato il 13 maggio 2003. Sempre il mede-
simo giorno, l'autorità inferiore ha emesso un'altra decisione acco-
gliendo parzialmente il reclamo contro la decisione concernente il
conto complementare no. 2..., riducendo quindi la ripresa fiscale per i
periodi fiscali 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2002 a fr. 3'121.95 oltre
a interessi.
J.
Solo la decisione relativa al conto complementare no. 1... è stata
impugnata dalla A._______ AG (ricorrente) con ricorso davanti al
Tribunale amministrativo federale del 15 settembre 2008. Protestando
tasse, spese e ripetibili, con tale atto la ricorrente postula l'annulla-
mento della suddetta decisione che la condanna al pagamento del-
l'importo residuo d'IVA relativo alla ripresa effettuata per il 1997 di
complessivi fr. 144'956.90 oltre al rispettivo interesse moratorio a parti-
re dal 31 agosto 1999 (scadenza media), sollevando unicamente
l'eccezione dell'intervenuta prescrizione del credito dell'AFC nei suoi
confronti.
K.
Con risposta del 21 ottobre 2008, l'AFC, riferendosi alla decisione del-
l'11 luglio 2008 contestata, ha postulato il rigetto integrale del ricorso,
ribadendo la fondatezza della sua decisione.
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Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul
presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla
LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinnanzi allo scri-
vente Tribunale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
1.2 Tenuto conto delle ferie giudiziarie estive, il ricorso è stato inter -
posto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione dell'AFC fondata sul diritto pub-
blico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al paga-
mento di un importo a titolo di ripresa fiscale. Comportando il medesi -
mo un onere pecuniario, dato è quindi l'interesse a ricorrere. Da qui la
legittimazione della ricorrente (art. 48 cpv. 1 PA).
1.4 Oggetto litigioso nella procedura davanti al Tribunale amministra-
tivo federale può essere solamente la decisione su reclamo del l'auto-
rità inferiore. Eventuali decisioni anteriori rese dalle istanze inferiori
non possono quindi essere oggetto di contestazione, visto che sono
state sostituite dalla decisione su reclamo (DTF 130 V 138 consid. 4.2;
decisione del Tribunale amministrativo federale A-5875/2009 del
16 giugno 2010 consid. 1.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2008, cifra 2.7). Il contenuto della decisione impugnata – segnatamen-
te, il suo dispositivo – delimita il possibile oggetto litigioso (decisione
del Tribunale amministrativo federale A-1536-7/2006 del 16 giugno
2008 consid. 1.4.1, con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., cifra
2.7 segg.). Oggetto del litigio nel presente giudizio è la decisione su
reclamo resa dall'AFC l'11 luglio 2008, concernente l'imposta sul
valore aggiunto per il periodo 1° trimestre 1997 – 4° trimestre 2000.
Con particolare riferimento all'importo complessivo relativo all'imposta
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ancora dovuta di fr. 144'956.90 oltre a interessi (cfr. dispositivo pun-
to 4.) occorre precisare che il medesimo è suddiviso in fr. 143'779.90
relativi alla ripresa IVA per il 1997 e in fr. 1'177.00 concernenti costi
bancari direttamente attribuibili alla cifra d'affari esclusa dall'imposta
dedotti ingiustificatamente dalla ricorrente. In sede di reclamo, la ricor-
rente ha riconosciuto la ripresa fiscale relativa a quest'ultimo importo.
Nell'allegato ricorsuale, essa ha tuttavia postulato l'annullamento della
decisione dell'AFC con conseguente inesigibilità per intervenuta pre-
scrizione dell'importo totale di fr. 144'956.90 oltre a interessi, senza
compiere alcuna differenziazione riguardo a tale ammontare. Nella mi-
sura in cui l'importo di fr. 1'177.00 oltre a interessi di cui al punto 2.2.
del conto complementare no. 1... è stato ritenuto giustificato nella
decisione dell'AFC del 22 luglio 2003 e quindi successivamente non
contestato dalla contribuente, è possibile addurre davanti al Tribunale
amministrativo federale unicamente che la decisione su reclamo ha
trattato a torto la questione. Non essendo il caso nella fattispecie, lo
scrivente Tribunale non entra nel merito della suddetta censura.
Fatta eccezione per le considerazioni che precedono, il ricorso è rice-
vibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o in -
completo di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).
Pur se sulla base dell'art. 49 PA lo scrivente Tribunale può di principio
riesaminare la decisione impugnata con pieno potere di cognizione,
per quanto attiene l'esame di decisioni aventi per oggetto tassazioni
d'ufficio, esso fa uso di questo potere unicamente per verificare che le
condizioni per potervi procedere siano date. Per quanto riguarda la
tassazione come tale, questo Tribunale interviene invece per cor-
reggerla solo quando è il risultato di una violazione del diritto oppure
di un errore di apprezzamento evidente (decisioni del Tribunale ammi-
nistrativo federale A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 2 e ri-
ferimenti ivi citati e A-5875/2009 del 16 giugno 2010 consid. 1.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., cifra 2.162).
2.2 Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip"),
l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non ap -
paiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione
e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (deci-
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sione del Tribunale amministrativo federale A-7933/2008 del 8 febbraio
2010 consid. 1.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., cifra 1.55).
2.3 Nella fattispecie, la ricorrente postula l'annullamento della decisio-
ne dell'AFC, sollevando unicamente la censura relativa alla prescri zio-
ne del credito relativo al 1997. È quindi solo riguardo alla prescrizione
del credito fiscale che lo scrivente Tribunale è chiamato ad esprimersi.
3.
3.1 Il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore la nuova legge federale
del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA,
RS 641.20) e la relativa ordinanza del 27 novembre 2009 (OIVA,
RS 641.201). Giusta l'art. 112 cpv. 1 LIVA, fatto salvo l'art. 113 LIVA, le
disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione ri -
mangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti duran-
te la loro validità. Ne consegue che le operazioni effettuate prima del
1° gennaio 2010 restano soggette materialmente alla legge federale
del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto
(vLIVA, RU 2000 1300) e all'ordinanza del 29 marzo 2000 ad essa
relativa (OLIVA, RS 2000 1347), normative entrate in vigore il 1° gen-
naio 2001 (art. 94 vLIVA). Secondo l'art. 93 cpv. 1 vLIVA, le operazioni
eseguite prima della sua entrata in vigore soggiaciono al diritto
previgente. Tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2000 trova ap-
plicazione l'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul
valore aggiunto (vOIVA, RU 1994 1464 e successive modifiche). Ciò
vale anche per le tassazioni d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale am-
ministrativo federale A-5460/2008 del 12 maggio 2010 consid. 1.2.).
3.2 Giusta l'art. 112 cpv. 1 LIVA, la prescrizione continua a essere ret-
ta dagli ex articoli 49 e 50 vLIVA. La prescrizione dei crediti d'imposta
è un istituto di diritto materiale che concerne direttamente l'esistenza
del credito fiscale. Di conseguenza, essa è disciplinata dal diritto previ-
gente (DTF 126 II 1 consid. 2a e riferimenti ivi citati; decisioni del
Tribunale federale 2C_227/2010 del 5 agosto 2010 consid. 2.5 e
2D_46/2007 del 2 novembre 2007 consid. 2.2 con riferimenti).
3.3 La presente fattispecie ha per oggetto i periodi fiscali dal
1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000, alla stessa risultano pertanto
applicabili le disposizioni della vOIVA.
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4.
4.1 Come già indicato precedentemente, con la sua impugnazione la
ricorrente si limita a sollevare l'eccezione di merito di prescrizione del
credito dell'AFC nei suoi confronti e il conseguente diritto di riscossio-
ne degli interessi sul medesimo.
4.2 La prescrizione è un modo generale di estinzione dei diritti, ovvero
un mezzo con cui si estingue il diritto quando il titolare non lo abbia
esercitato nel termine stabilito dalla legge. Il diritto di per sé scompare,
ma il debitore può prevalersi dell'eccezione di prescrizione. Le regole
sulla prescrizione delle pretese di diritto pubblico sono dettate da ra-
gioni di sicurezza del diritto e da esigenze di tutela giuridica, irrinun-
ciabili in uno Stato fondato sul diritto (DTF 101 Ia 22). Esse hanno in
particolare per scopo di permettere di stabilire in modo definitivo gli
oneri cui si debba far fronte dopo trascorso un certo tempo, nonché di
porre fine a contestazioni del passato, per cui la prova è divenuta diffi -
cile o impossibile (DTAF 2009/12 consid. 6.2; ADELIO SCOLARI, Diritto
amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 684 segg. e
riferimenti ivi citati).
4.3 Tutti i crediti di diritto pubblico e in particolare quelli di natura
fiscale, sono soggetti a prescrizione in base ai principi generali del di -
ritto pubblico, e in particolare, quelli di natura fiscale sono soggetti a
prescrizione in base ai principi generali del diritto, anche in assenza di
norme specifiche (DTF 112 Ia 262 consid. 5).
Per quanto riguarda l'IVA, tenuto conto del diritto applicabile alla fat-
tispecie, la prescrizione è regolata dall'art. 40 vOIVA. In base a questa
norma, il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno
civile in cui è sorto (cpv. 1). La prescrizione è interrotta da qualsiasi
atto di esazione o di rettifica da parte del l'autorità competente (cpv. 2).
La vOIVA non conosce nessun termine di prescrizione assoluta: ciò
significa che dopo ogni interruzione comincia a decorrere un nuovo
termine di prescrizione della durata di cinque anni (cfr. decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-1402/2006 del 17 luglio 2007
consid. 2.4 e A-1427/2006 del 23 novembre 2007 consid. 2.6).
Per giurisprudenza, un atto di esazione non necessita di una forma
particolare; esso può peraltro essere anche non scritto (decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-1525/2006 del 28 gennaio 2008
consid. 1.4 con riferimenti e A-659/2007 del 1° febbraio 2010 consid.
5). Per interrompere la prescrizione in materia fiscale è sufficiente –
perlomeno secondo il diritto applicabile al caso in esame (cfr. invece
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art. 42 cpv. 2 LIVA) – una semplice comunicazione al contribuente da
parte dell'autorità, dalle quali risulti, con riferimento a una fat tispecie
specifica, che egli è considerato sottoposto all'imposta (cfr. la già
citata decisione del Tribunale amministrativo federale A-1591/2006
consid. 4.1 con riferimenti). Una semplice lettera dell'AFC che men-
ziona che un determinato stato di fatto è soggetto ad imposta, senza
che sia necessario che questo stato di fatto sia completo e che tutti i
fatti siano delucidati, né che vi sia indicato l'importo dell'imposta
richiesta può essere sufficiente, in quanto basta che il contribuente
comprenda di che cosa si tratti (Giurisprudenza delle autorità ammi-
nistrative della Confederazione [GAAC] 69.109 consid. 57 segg. e i nu-
merosi riferimenti ivi citati). Tra gli atti tendenti all'esazione interruttivi
della prescrizione, la giurisprudenza ha annoverato non solo gli atti di
riscossione dell'imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali tendenti alla
determinazione della pretesa fiscale che sono portati a conoscenza
del contribuente, tra i quali: l'invio di un conto complementare, l'invio di
un formulario di dichiarazione, la diffida per l'inoltro della dichiarazione
o per il pagamento, e ancora, la notifica di una distinta provvisoria, il
preavviso e l'esecuzione del controllo della contabilità, la domanda
d'esecuzione, l'insinuazione nel fallimento oppure un ordine di prestare
garanzia (decisioni del Tribunale federale 2A.314/2006 del 10 ottobre
2006 consid. 2.6 e riferimenti ivi citati e 2A.546/2001 del 1. maggio
2002, in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] 73 pag. 239 con-
sid. 3d; le già citate: decisione del Tribunale amministrativo federale A-
1525/2006 consid. 1.4 con riferimenti e GAAC 69.109 consid. 58 con
riferimenti). Conformemente alla giurisprudenza precitata, sono pari-
menti considerati atti di interruzione della prescrizione, anche se non
fanno concretamente avanzare la procedura di tassazione, tutte le co-
municazioni ufficiali, anche per telefax, che annunciano semplicemen-
te una tassazione futura e il cui scopo è essenzialmente quello di
interrompere la prescrizione, nella misura in cui esse portano a co-
noscenza del contribuente la volontà delle autorità di proseguire il loro
lavoro in vista della concretizzazione del credito fiscale (cfr. le già cita-
te decisione del Tribunale federale 2A.314/2006 consid. 2.6 e GAAC
69.109 consid. 59 con i numerosi riferimenti; decisione del Tribunale
amministrativo federale A-568/2009 del 17 giugno 2010 consid. 2.2).
4.4 Il caso in esame ha per oggetto crediti fiscali per l'imposta sul va-
lore aggiunto riguardanti i periodi fiscali dal 1° gennaio 1997 al 31 di -
cembre 2000. Se è ben vero che i crediti in questione per il suddetto
periodo fiscale sono stati fatti valere con conto complementare solo il
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4 aprile 2003, come indicato in precedenza, l'AFC aveva tuttavia già
informato la contribuente il 19 novembre 2002 che avrebbe proceduto
a una revisione nel corso del mese di gennaio 2003. Il 22 novembre
successivo l'autorità aveva quindi ribadito alla contribuente che il con-
trollo fiscale non avrebbe potuto tenersi entro la fine dell'anno in corso
e aveva dunque annunciato l'interruzione della prescrizione per i credi-
ti d'imposta ancora dovuti e per l'imposta precedente dedotta a torto a
partire dal 1° gennaio 1997. Tale avviso, ove era indicato chiaramente
in epigrafe il termine "interruzione della prescrizione", veniva altresì
qualificato dall'autorità quale atto di esazione volto a interrompere la
prescrizione ai sensi degli artt. 40 e 41 vOIVA rispettivamente degli
artt. 49 e 50 vLIVA. Il tenore del medesimo lasciava quindi intendere
alla contribuente che l'autorità intendeva procedere nei suoi incomben-
ti anche per l'anno 1997.
Come detto precedentemente, per interrompere validamente la pre-
scrizione, non occorre che l'AFC indichi con completezza l'imponibilità
di una determinata fattispecie soggetta all'IVA, ma è sufficiente che il
contribuente sappia, prima della scadenza del termine di prescrizione,
che l'amministrazione voglia chiaramente procedere con la procedura
di tassazione. Conformemente alla giurisprudenza precitata del Tribu-
nale federale nonché del Tribunale amministrativo federale – che
peraltro si è chinato sulla medesima problematica del caso concreto
con le già citate decisioni A-1525/2006 del 28 gennaio 2008 e A-
659/2007 del 1° febbraio 2010 – lo scritto del 22 novembre 2002
dell'autorità inferiore ha validamente interrotto il termine di prescrizio-
ne a partire dal 1° gennaio 1997. Contrariamente a quanto sostenuto
dalla qui ricorrente, i crediti d'imposta fatti valere dall'AFC non sono
dunque affatto prescritti.
4.5 Al pari della prescrizione, anche il diritto di riscuotere gli interessi
di mora è espressamente previsto dalla vOIVA. Giusta l'art. 38 cpv. 2
vOIVA, in caso di pagamento tardivo gli interessi moratori sono dovuti
senza diffida e pure nel caso in cui il credito fiscale vantato non sia
ancora definitivo, inoltre essi sono indipendenti da un'eventuale com-
portamento colpevole delle parti (cfr. la già citata decisione del Tribu-
nale amministrativo federale A-1591/2006 consid. 4.3 con riferimenti).
In base all'art. 81 lett. i vOIVA, i tassi di interesse vengono stabiliti dal
Dipartimento federale delle finanze (DFF). Per l'art. 1 cpv. 1 lett. d del-
l'ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio
dell'11 dicembre 2009 (RS 641.207.1), un interesse moratorio è dovu-
to in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base all'ordi-
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nanza del 22 giugno 1994 sull'IVA. Il tasso di interesse annuo ammon-
ta al 5% dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009 (art. 1 cpv. 2 lett. b
della citata ordinanza del DFF). Per quanto precede, è manifesto che
la ricorrente è tenuta a pagare anche gli interessi moratori relativi ai
crediti fiscali per l'imposta sul valore aggiunto concernenti i periodi
fiscali oggetto del presente giudizio.
5.
5.1 In materia di imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione e il
pagamento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotassa-
zione (art. 37 segg. vOIVA; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6. edizione, Zurigo 2002, pag. 421
segg.), il che implica che il contribuente è tenuto a dichiarare sponta-
neamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC (art. 37 vOIVA).
Egli è quindi il solo responsabile del completo ed esatto assoggetta-
mento delle sue operazioni imponibili e del calcolo corretto del l'impo-
sta precedente. Giusta l'art. 38 cpv. 1 vOIVA, egli è inoltre tenuto a
versare all'AFC l'imposta dovuta entro sessanta giorni dalla fine del
periodo di rendiconto. Il mancato rispetto di tali obblighi deve essere
considerato una grave violazione, poiché mette in pericolo la corret ta
riscossione dell'imposta (decisioni del Tribunale amministrativo fe-
derale A-1531/2006 del 10 gennaio 2008 consid. 2.2; A-1397/2006 del
19 luglio 2007 consid. 2.2, entrambe con ulteriori rinvii, considerato
che le disposizioni attuali della LIVA in merito riprendono quelle della
vOIVA). A tenore dell'art. 46 vOIVA, il contribuente deve indicare
secondo scienza e coscienza all'Amministrazione federale delle contri -
buzioni tutti i fatti che possono essere di rilevanza per l'accertamento
dell'assoggettamento o per il calcolo dell'imposta. Se i documenti con-
tabili non esistono o sono incompleti, o i dati presentati non corrispon-
dono manifestamente alla fattispecie reale, l'AFC esegue quindi una
tassazione d'ufficio in base ad una valutazione nei limiti del suo potere
d'apprezzamento (art. 48 vOIVA). L'AFC è quindi tenuta a stabilire
l'ammontare dell'imposta dovuta solo nel caso in cui il contribuente
non ossequia i suoi obblighi (ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A.
VALLENDER, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 2. edizio-
ne, Berna 2003, no. 1680 segg.).
Se sono date le condizioni per eseguire una tassazione d'ufficio, l'AFC
è obbligata a fare uso del potere di apprezzamento conferitole. Nella
misura in cui l'autorità inferiore ha il diritto e il dovere di rettificare
l'importo dovuto mediante una tassazione d'ufficio, il contribuente deve
sopportare gli svantaggi di una situazione illegale che egli stesso ha
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creato (DTF 105 Ib 181 consid. 4c in fine; decisione del Tribunale
federale 2A.253/2005 del 3 febbraio 2006 consid. 3 e riferimenti ivi ci-
tati; PASCAL MOLLARD, TVA et taxation par estimation, ASA 69, pag. 559
e referenze ivi citate).
5.2 Con riferimento alla fattispecie, la ricorrente ha presentato un alle-
gato ricorsuale che postula l'annullamento della decisione dell'AFC,
adducendo unicamente l'intervenuta prescrizione dei crediti. Essa non
ha quindi sollevato ulteriori censure, tanto meno in merito alla tassa-
zione d'ufficio operata dall'autorità inferiore. In tale contesto, sulla
scorta del principio di articolazione delle censure, lo scrivente Tribuna-
le non entra nel merito dell'analisi di ulteriori argomentazioni. Si osser-
va unicamente che, essendosi rifiutata la ricorrente di fornire all'auto-
rità i dati contabili per l'anno 1997, l'esecuzione da parte dell'ammini-
strazione di una tassazione d'ufficio è ampiamente giustificata. Di con-
seguenza, essa deve sopportarne le conseguenze.
6.
Per quanto precede, il gravame, per quanto ricevibile, deve essere
integralmente respinto con conseguente conferma della decisione
impugnata.
7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 1 segg. Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF;
RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 4'000.--
(art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo da lei
versato il 30 settembre 2008. Alla ricorrente non vengono assegnate
ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente
e interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Frida Andreotti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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