Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-5907/2008
Sentenza del 4 febbraio 2011
Composizione Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Charlotte Schoder,
cancelliera Frida Andreotti.
Parti A._______, …,
patrocinata dall'avv. B._______, …,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Decisione di esazione posticipata di tributi.
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Fatti:
A.
La A._______ (di seguito: A._______) è una società anonima con sede in
X._______ che, su autorizzazione dell'Amministrazione federale delle
finanze, gestisce l'esercizio di due Punti Franchi doganali a X._______ e
a Y._______. In particolare, il Punto Franco di X._______ serve al
deposito di merci non sdoganate e allo sdoganamento di merci di
trasbordo, si occupa altresì delle cosiddette procedure Speditori-
destinatari autorizzati (SDA) e di Depositi Doganali Aperti (DDA), così
pure del deposito in luoghi appositamente designati di merci provenienti
dalla libera circolazione.
B.
In data 27 settembre 2000 l'Ufficio doganale grigionese di Z._______ ha
certificato una dichiarazione doganale di transito attestante l'importazione
in Svizzera, con destinazione finale l'Ufficio doganale di scarico di
X._______ Punto Franco, di 86 cartoni di sigarette provenienti dall'Italia e
destinati alla A._______. Il medesimo giorno la dichiarante, C._______,
ha consegnato la merce allo sportello della ditta destinataria che ha
quindi provveduto a inventariala e ad immagazzinarla presso il Punto
Franco di X._______.
C.
Il 17 novembre 2006 la A._______ ha riscontrato la sparizione di
19 cartoni di sigarette degli 86 depositati il 27 settembre 2000 per un
totale di 190'100 pezzi di sigarette con filtro. L'inchiesta penale che ne è
seguita è sfociata nell'emissione di due decreti d'accusa nei confronti di
un dipendente della qui ricorrente e di un terzo. Il procedimento ha
permesso di appurare che nel periodo gennaio – novembre 2006, la
merce inventariata era stata asportata dal deposito dall'allora impiegato
della ricorrente ed era stata immessa in territorio doganale svizzero,
senza dichiarazione al competente ufficio doganale.
D.
Basandosi sulle risultanze del procedimento penale, con decisione di
esazione posticipata del 22 maggio 2007, la Direzione del circondario
Lugano (di seguito: DCD) ha quindi assoggettato al pagamento dei tributi
all'importazione per complessivi fr. 37'391.25 la A._______ e in via
solidale il suo già dipendente e il terzo al quale era stata venduta la
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merce sottratta. Tale importo comprende il dazio per fr. 2'120.40,
l'imposta sul tabacco per fr. 29'047.30, la tassa della Società cooperativa
per l'acquisto di tabacco indigeno (SOTA) per fr. 247.15, la tassa di
prevenzione del tabagismo per fr. 247.15 e l'imposta sul valore aggiunto
(IVA) di fr. 5'729.25.
E.
Per il tramite del suo patrocinatore, la A._______ è insorta contro tale
decisione con ricorso del 25 giugno 2007, postulandone l'annullamento in
primo luogo poiché a torto sarebbe stata assoggettata al pagamento dei
tributi, avendo, nella sua qualità di datore di lavoro, messo in atto tutta la
diligenza richiesta dalle circostanze; secondariamente, contestando la
quantificazione del valore della merce sulla quale è stata calcolata
l'esazione posticipata.
Il 12 marzo 2008, attestando di voler proseguire con la procedura, la
A._______ ha versato l'anticipo spese richiesto dall'autorità per l'entrata
nel merito del ricorso.
F.
In data 10 giugno 2008, nell'ambito dell'esame della vertenza, la
Direzione generale delle Dogane (di seguito: DGD) ha comunicato alla
A._______ che il conteggio stabilito dall'autorità andava rivisto, dovendosi
calcolare i tributi sulla base dell'aliquota in vigore al giorno
dell'accertamento dell'omissione della riscossione del dazio nonché tener
conto del deprezzamento del valore di mercato delle sigarette. Ritenuto
quindi tali modifiche, oltre che all'aumento dell'imposta sulle sigarette tra il
2001 e il 2006, l'importo corretto complessivo dei tributi all'importazione
da corrispondere era quindi di fr. 39'697.00 e comprendeva fr. 2'120.40 di
dazio, fr. 33'837.80 di imposta sul tabacco, fr. 247.15 di tassa SOTA, fr.
247.15 di tassa di prevenzione del tabagismo e fr. 3'244.50 di IVA.
Datale la facoltà di esprimersi in merito, il 17 giugno 2008 la A._______
ha preso atto di tale comunicazione, contestandola in fatto e in diritto,
riconfermandosi integralmente in quanto esposto nel suo ricorso.
G.
Con decisione dell'11 agosto 2008, la DGD ha accolto parzialmente il
ricorso contro la decisione di esazione posticipata decretando
l'assoggettamento della A._______ al pagamento dei tributi siccome
appartenente alla cerchia di persone assoggettate all'obbligo di
soddisfare il dazio, essendo la destinataria della merce che ha accettato
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di depositare nel proprio deposito doganale. Con riferimento al valore di
mercato della merce, l'autorità inferiore ha rivisto il medesimo in base al
prezzo di vendita delle sigarette nel novembre 2006 e al loro valore di
mercato e ha quindi provveduto ad adattare l'importo relativo all'IVA.
L'ammontare complessivo dei tributi dovuto è stato quindi valutato in fr.
39'697.00, anziché fr. 37'391.25. Tale aumento è da ascrivere
all'incremento di alcune aliquote valide al momento della nascita
dell'assoggettamento al dazio all'importazione e ad altri tributi, e ciò
malgrado il valore di mercato della merce sia stato rivisto al ribasso,
considerato che la maggior parte dei tributi gravanti sulle sigarette non
sono riscossi in funzione del valore bensì del peso o del numero dei
pezzi.
H.
La succitata decisione su ricorso è stata impugnata dalla A._______ (di
seguito: ricorrente) con ricorso davanti al Tribunale amministrativo
federale del 15 settembre 2008. Protestando tasse, spese e ripetibili, la
ricorrente postula l'accoglimento del suo gravame con il conseguente
annullamento della decisione di cui si è detto che la condanna al
pagamento dell'importo relativo ai tributi per complessivi fr. 39'697.00.
Nel suo allegato ricorsuale essa sostiene in via principale che la
decisione dell'autorità inferiore ravvisa una crassa violazione del diritto
federale, compreso l'abuso del potere di apprezzamento e una
constatazione inesatta dei fatti. In particolare, la ricorrente asserisce di
non poter essere considerata quale mandante e quindi di non
appartenere alla cerchia di persone soggette all'obbligo di pagamento. In
via sussidiaria, osserva che, qualora dovesse essere considerata quale
"datore di lavoro" ai sensi della legislazione applicabile, nella fattispecie
avrebbe posto in essere tutte le misure di sua competenza necessarie
per salvaguardare la merce depositata nei propri magazzini e pertanto
alcuna responsabilità le sarebbe imputabile.
I.
Con risposta del 12 dicembre 2008, la DGD, riferendosi alla decisione
contestata, ha postulato il rigetto integrale del ricorso, ribadendo la
fondatezza della sua decisione e aggiungendo un'ulteriore
argomentazione in risposta a una censura ricorsuale, ovverosia, per
l'autorità inferiore, la ricorrente sarebbe doppiamente assoggettata al
pagamento dei tributi doganali e meglio, in via principale come persona
assoggettata al controllo doganale e in via subordinata in qualità di datore
di lavoro di una persona assoggettata al controllo doganale.
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Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. La competenza del Tribunale amministrativo federale per statuire sul
presente gravame è data dagli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
in relazione con l'art. 116 cpv. 4 della Legge federale del 18 marzo 2005
sulle dogane (LD; RS 631.0). Fatta eccezione per quanto prescritto
direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura
dinnanzi allo scrivente Tribunale è retta dalla Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
1.2. Tenuto conto delle ferie giudiziarie estive, il ricorso è stato interposto
tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di
contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA).
1.3. L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto
pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al
pagamento posticipato di dazi doganali. Comportando il medesimo un
onere pecuniario, dato è quindi l'interesse a ricorrere. Da qui la
legittimazione della ricorrente (art. 48 cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere
esaminato nel merito.
2.
Il caso in esame concerne una procedura d'imposizione già pendente al
momento dell'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della LD. Giusta
l'art. 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie è quindi
ancora sottoposto alla vecchia Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle
dogane (vLD; CS 6 475).
3.
3.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).
Da parte sua, lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi adotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
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impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5,
pag. 264). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio
del diritto sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3; XAVIER OBERSON, Le contentieux fiscal, in: Les
procédures en droit fiscal, 2. ed., Berna 2005, pag. 722 segg.).
3.2. Nel suo gravame la ricorrente denuncia la violazione del diritto
federale, compreso l'abuso del potere di apprezzamento e una
constatazione inesatta dei fatti ritenendo di non poter essere considerata
quale "mandante" ai sensi della legislazione doganale applicabile e di
conseguenza di non appartenere alla cerchia di persone soggette
all'obbligo di pagamento posticipato dei tributi oggetto del presente
giudizio. Contesta parimenti qualunque responsabilità le si voglia
imputare nella sua qualità di datore di lavoro ex art. 9 cpv. 2 vLD,
siccome, avrebbe posto in essere tutte le misure che le competono per
salvaguardare la merce depositata nei propri magazzini.
Lo scrivente Tribunale procederà ad analizzare l'allegato ricorsuale
considerando tali adduzioni secondo l'ordine suesposto.
4.
La decisione contestata, avente quale oggetto l'esazione posticipata di
tributi doganali non riscossi in precedenza siccome la merce non era
stata dichiarata, è basata formalmente sull'art. 12 della Legge federale
del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0),
norma che è applicabile al presente caso conformemente al rinvio di cui
all'art. 80 vLD.
4.1. L'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA sancisce che qualora, per un'infrazione
alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto
riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi,
e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona.
Obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell'indebito profitto,
segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa (art. 12 cpv. 2
DPA). Tuttavia, la persona che intenzionalmente ha commesso
l'infrazione o vi ha partecipato, risponde in solido, insieme alle persone
tenute al versamento in base al secondo capoverso (art. 12 cpv. 3 DPA).
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L'illecito di cui all'art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale generato
dal mancato pagamento dei contributi dovuti. Esso può consistere non
solo in un aumento degli attivi ma anche in una diminuzione dei passivi.
Ciò è normalmente il caso quando un contributo dovuto non è stato
versato (DTF 110 Ib 310 consid. 2c; decisione del Tribunale federale
2A.220/2004 del 15 novembre 2004 consid. 2.1 con riferimenti). Affinché
l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente
stata compiuta un'infrazione penale (decisione del Tribunale federale
2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1; DTF 115 Ib 360 consid. 3a;
DTF 106 Ib 221 consid. 2c; Giurisprudenza delle autorità amministrative
della Confederazione [GAAC] 65.61 consid. 3d/bb; KURT HAURI,
Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berna
1998, pag. 36). L'applicazione di questa norma non dipende per contro né
da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal
promuovimento di una procedura penale (decisione del Tribunale
federale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 5; DTF 106 Ib
221 consid. 2c e, tra le tante, decisione del Tribunale amministrativo
federale A-2925/2010 del 25 novembre 2010 consid. 2.6 con ulteriori
riferimenti). In genere tutte le persone tenute al pagamento del dazio
doganale rispondono solidalmente delle somme dovute e non riscosse
anche se esse non hanno tratto personale profitto dall'infrazione
(decisioni del Tribunale federale 2A.220/2004 consid. 2.1.1 e
2A.199/2004 consid. 2.1.1 del 15 novembre 2004; decisione del Tribunale
amministrativo federale A-3096/2009 del 18 maggio 2010 consid. 5.2).
4.2. Giusta l'art. 1 vLD, chiunque varca la linea doganale svizzera o
trasporta merci attraverso la stessa deve osservare le prescrizioni della
legislazione doganale. Gli obblighi doganali consistono nell'osservanza
delle prescrizioni concernenti il traffico attraverso il confine (obbligo della
denunzia doganale) e nel pagamento delle tasse previste dalla legge
(obbligo di pagare il dazio). Tutte le merci che sono importate od
esportate devono quindi essere presentate all'ufficio doganale
competente, poste sotto controllo doganale e denunziate per lo
sdoganamento (art. 6 cpv. 1 vLD). In virtù del principio
dell'autodichiarazione che regge la procedura doganale, le persone
soggette all'obbligo della denunzia doganale devono prendere tutte le
disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per
l'esecuzione del controllo doganale e stabilire l'obbligo di pagare il dazio
(art. 29 cpv. 1 vLD). La persona soggetta all'obbligo della denunzia deve
richiedere lo sdoganamento delle merci sotto controllo e, a seconda della
destinazione della merce, presentare la dichiarazione relativa,
producendo tutti i documenti giustificativi, i permessi e le altre carte di
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legittimazione occorrenti per il modo di sdoganamento richiesto, nel
numero, nella forma e nel termine prescritti. Commette quindi una
contravvenzione doganale chiunque, varcando la linea di confine, omette
di dichiarare, totalmente o parzialmente, per le operazioni doganali, delle
merci soggette a dazio (art. 74 lett. 3 vLD).
4.3. Sono soggette all'obbligo della denunzia doganale le persone che
trasportano merce oltre il confine nonché i loro mandanti (art. 9 cpv. 1
vLD). Il padrone risponde delle azioni commesse dai suoi impiegati,
operai, apprendisti e domestici nell'esercizio delle loro incombenze di
servizio o d'affari, salvo che egli non provi d'aver usato tutta la diligenza
per far osservare le prescrizioni da dette persone (art. 9 cpv. 2 vLD).
L'art. 13 cpv. 1 vLD dispone che il pagamento del dazio incombe alle
persone soggette all'obbligo della denunzia doganale e a quelle indicate
nel succitato art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le
merci sono state importate o esportate. Tutte rispondono solidalmente
delle somme dovute. Il diritto di regresso è retto dalle norme del diritto
civile.
4.3.1. Secondo la giurisprudenza, la nozione di mandante deve essere
intesa in un senso più ampio di quella del diritto civile, ovvero come
chiunque induca effettivamente un trasporto di merci attraverso la
frontiera (DTF 107 Ib 200 consid. 6b; DTF 89 I 546). È quindi tale non
solo colui che conclude, ai sensi civili, un contratto di trasporto con il
trasportatore, ma anche chiunque, di fatto, predispone l'importazione
delle merci (decisioni del Tribunale federale 2C_132/2009 del 7 gennaio
2010, 2A.82/2005 del 23 agosto 2005, 2A.220/2004 e 2A.199/2004 del
15 novembre 2004). La giurisprudenza ha quindi dedotto che la
definizione di mandante debba essere intesa in senso lato affinché tutte
le persone economicamente interessate all'importazione della merce
siano tenute al pagamento dei dazi (DTF 110 Ib 306 consid. 2b, DTF 107
Ib 198 consid. 6a-b, DTF 89 I 545 consid. 4; decisione del Tribunale
federale 2C_747/2009 dell'8 aprile 2010 e 2A.230/2006 del 9 ottobre
2006 consid. 6; fra le tante decisioni del Tribunale amministrativo
federale, A-7933/2008 dell'8 febbraio 2010 consid. 4; A-1768/2006 del
21 ottobre 2009 consid. 2.1). La volontà di garantire la ricuperabilità del
credito doganale è quindi stato uno degli elementi ritenuti dalla
giurisprudenza per distanziarsi dal concetto di "mandante" ai sensi del
diritto civile (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_363/2010,
2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 con
riferimenti).
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Il Tribunale federale ha parimenti confermato questa sua ampia
concezione del termine "mandante" prevedendo che anche le persone
morali possono essere ritenute tali (cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_747/2009 dell'8 aprile 2010 consid. 5.3).
4.3.2. L'interpretazione di mandante in un senso più ampio di quella del
diritto civile instaurata dall'Alta Corte è peraltro stata illustrata nel
Messaggio del 15 dicembre 2003 relativo alla nuova Legge sulle dogane
(FF 2004 525 segg.). Anche se il nuovo diritto non impiega più
formalmente questa nozione, e ciò proprio perché la sua definizione ha
dato adito a troppe difficoltà di interpretazione, la nuova locuzione –
chiunque fa introdurre merci nel territorio doganale – corrisponde
materialmente alla definizione in senso lato di cui si è detto in precedenza
(cfr. la succitata sentenza del Tribunale federale 2C_363/2010 consid. 5.1
in fine).
4.3.3. Per l'insorgere del credito doganale è determinante l'effettivo
trasporto delle merci oltre il confine doganale (REMO ARPAGAUS, Das
schweizerisches Zollrecht, n.m. 83, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Schweizerisches Aussenwirtschafts-
und Binnenmarktrecht, Grundwerk 1999). L'oggetto dell'imposta è quindi
l'atto dell'importazione o dell'esportazione di merci. Di conseguenza, il
credito doganale sorge nel momento in cui, secondo la legislazione
doganale, l'importazione o l'esportazione è usualmente considerata
conclusa (cfr. ERNST BLUMENSTEIN, Schweizerisches Zollrecht, Berna
1931, pag. 24 segg.). Per determinare tale momento, l'art. 11 vLD
considera due possibilità: nel caso di importazione, dichiarazione e
imposizione ordinaria di merce, si tratta del momento in cui l'ufficio
doganale accetta la dichiarazione doganale. Qualora non abbia luogo
un'importazione e dichiarazione ordinaria della merce, secondo l'art. 11
cpv. 2 vLD l'obbligo di pagare il dazio comincia al momento in cui la
merce ha varcato il confine. Il transito attraverso il confine ai sensi dell'art.
9 cpv. 1 vLD comprende quindi anche la procedura di sdoganamento che
si conclude solo con la consegna della quietanza doganale (art. 62 vLD).
4.3.4. Nella già citata DTF 107 Ib 205, il Tribunale federale ha sancito che
il passaggio del confine e sdoganamento si trovano in stretta relazione
funzionale, sebbene entrambe le procedure possono avvenire in luoghi e
tempi diversi. Deposito franco doganale e ufficio doganale sono in
relazione tanto stretta con il confine doganale da essere considerata
persona che trasporta merce oltre il confine ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LD
anche chiunque, dopo aver varcato il confine, ma prima che sia terminato
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il procedimento di sdoganamento, entra il relazione con la merce; questo
vale in particolare per le persone che presentano la merce all'ufficio
doganale e la pongono sotto controllo doganale (art. 30 cpv. 1 vLD). Per
la giurisprudenza si deve quindi riconoscere che queste persone
cooperano alla movimentazione delle merci e all'adempimento
dell'obbligo della denunzia doganale in misura almeno uguale a quelle
che portano la merce attraverso il confine doganale.
4.4. La linea doganale svizzera coincide di regola col confine politico
(art. 2 cpv. 1 vLD). Ciò non vale nel caso dei distretti franchi (punti franchi
e porti franchi) che, giusta l'art. 2 cpv. 3 vLD sono considerati come
territorio doganale estero, riservato il diritto di controllo doganale. Le
merci che si trovano in un deposito franco doganale hanno quindi lo
statuto di merci estere (non sdaziate). Lo statuto di "territorio doganale
estero" dei depositi franchi doganali non significa tuttavia che essi siano
dei locali non sottoposti ad alcun diritto, bensì i magazzini non
amministrati dalla dogana stessa sono comunque soggetti alla sua
vigilanza. Le disposizioni emanate dalla dogana per garantire la sicurezza
doganale vincolano tutti gli interessati (art. 43 cpv. 1 vLD).
4.5. Il traffico delle merci depositate presso i depositi delle merci in
franchigia di dazio, in particolare presso il Punto Franco di X._______, è
regolato dagli artt. 42 segg. vLD, 82 segg. vOD nonché
dall'Autorizzazione per l'esercizio di Punti Franchi a X._______ e a
Y._______ concessa il 27 ottobre 1971 dal Dipartimento federale delle
finanze alla ricorrente (di seguito: Autorizzazione) e il Regolamento
doganale per il Punto Franco di X._______ del 1° novembre 1980 (di
seguito: Regolamento 1980) sostituito dal Regolamento doganale del 1°
luglio 2006 (di seguito: Regolamento 2006), quest'ultimo altresì
applicabile alla fattispecie, essendo i fatti risalenti al periodo gennaio-
novembre 2006.
4.6. L'immagazzinamento in un deposito doganale ha per scopo il rinvio
dello sdoganamento definitivo (art. 39 vLD) di merci importate dall'estero
sia per facilitare il commercio intermedio sia perché non è ancora
possibile sdoganarle definitivamente. L'immagazzinamento in un deposito
doganale è di regola preceduto da un trattamento con bolletta di
cauzione, che consente di trasportare la merce dal confine doganale al
deposito doganale. Secondo l'art. 85 vOLD, anche le merci sdoganate
mediante carta di passo o semplice annotazione possono essere portate
in un deposito doganale, purché tali documenti vengano in seguito
"scaricati". Per tal motivo, anche l'immagazzinamento in un deposito
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doganale è considerato uno sdoganamento intermedio: una volta
immagazzinata la merce, il precedente documento doganale relativo allo
sdoganamento intermedio è scaricato e la merce può essere ritirata dal
deposito soltanto sulla base di un nuovo sdoganamento (artt. 42-46 vLD;
artt. 82-97 vOLD) (cfr. FF 2004 556).
4.7. Da un punto di vista giuridico, l'immagazzinamento in un deposito
doganale è costituito dall'attività di deposito, da un lato, e dal vincolo della
merce al regime doganale, dall'altro. L'attività di deposito si fonda su un
contratto di deposito di diritto privato (contratto di deposito, in particolare
magazzini di deposito, cfr. art. 482 segg. della Legge federale del 30
marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero. Libro quinto:
Diritto delle obbligazioni [CO; RS 220]). Il contratto stabilisce di regola
che il depositario prende in consegna, a pagamento, una determinata
merce da immagazzinare. Generalmente, nei depositi doganali sono
accettate soltanto le merci non sdoganate; il contratto di deposito può
dunque essere concluso soltanto con depositari ben determinati, ossia i
titolari di un deposito doganale, e la sua esecuzione sottostà alla
sorveglianza dell'Amministrazione delle dogane, vale a dire, le merci sono
vincolate alle disposizioni della legislazione doganale, ciò a significare
che durante l'immagazzinamento le merci sono sottoposte alla polizia
doganale e soggiacciono al controllo doganale (art. 43 cpv. 1 vLD, art. 82
cpv. 2 vOLD, artt. 83 e 94 cpv. 3 OLD). L'immagazzinamento e
l'asportazione delle merci richiedono quindi una procedura conforme alla
legislazione doganale, come peraltro si dirà in seguito.
4.8. Come detto sub consid. 4.5, conformemente all'art. 42 cpv. 1 vLD, il
Dipartimento federale delle finanze e delle dogane ha autorizzato la
ricorrente ad esercitare il Punto Franco di X._______. Fondandosi sull'art.
42 cpv. 1 vLD, sugli artt. 82 cpv. 2 e 83 cpv. 1 vOD nonché sulla citata
Autorizzazione, la DGD ha emanato dapprima il Regolamento 1980,
sostituito in seguito dal Regolamento 2006.
4.8.1. Il Punto Franco doganale di X._______ gestito dalla società qui
ricorrente serve, giusta l'art. 1 del Regolamento 1980, al deposito di merci
non sdoganate (v. anche art. 11, eccezione) e allo sdoganamento di
merci di trasbordo (cosiddetti sdoganamenti diretti). Con la
flessibilizzazione in atto dal 1° novembre 2003 sono inoltre possibili le
procedure SDA e DDA, così come il deposito di merci provenienti dalla
libera circolazione, in luoghi appositamente designati (cfr. art. 1 del
Regolamento 2006). L'art. 3 dell'Autorizzazione nonché l'art. 9 del
Regolamento 1980 e l'art. 9 del Regolamento 2006 sanciscono che il
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Punto Franco è gestito a rischio e pericolo della Gerente.
L'amministrazione delle dogane non assume alcuna responsabilità per le
merci depositate. L'art. 9 dell'Autorizzazione prevede altresì che la qui
ricorrente e il suo personale sono tenuti a tutelare gli interessi della
dogana, a coadiuvare i funzionari doganali nell'esercizio dei loro compiti e
a notificare loro senza indugio ogni accertamento su fatti avvenuti nei
Punti Franchi che lasciano presumere una violazione delle prescrizioni
doganali. Un siffatto obbligo è pure previsto all'art. 34 del Regolamento
1980 e all'art. 28 del Regolamento 2006.
4.8.2. L'estrazione delle merci dal deposito è regolata alla cifra IV. sia del
Regolamento 1980 che del Regolamento 2006. Per i casi di trattamento
all'importazione, l'art. 15 cpv. 1 del Regolamento 1980 sancisce l'obbligo
della denuncia e del collocamento sotto controllo doganale prevedendo
che le merci devono essere condotte nel reparto sdoganamenti,
annunciate all'ufficio doganale con modulo di consegna e poste sotto
controllo doganale. L'obbligo di denuncia spetta alla Gerente, sempreché
esso non sia adempito dalla persona autorizzata a disporre delle merci.
Una volta che le merci sono state denunciate e collocate sotto controllo
doganale, giusta l'art. 16 cpv. 1 del Regolamento 1980 nonché l'art. 16
del Regolamento 2006, la proposta di sdoganamento per le merci poste
sotto controllo doganale deve essere presentata all'ufficio doganale entro
un giorno. Le merci sdoganate all'importazione devono quindi essere
asportate dal Punto Franco al più tardi il giorno feriale susseguente a
quello in cui sono state liberate. Se l'asportazione non è stata effettuata
entro tale termine, la Gerente deve provvedere all'asportazione delle
merci a spese della persona autorizzata a disporne.
4.8.3. Le infrazioni al Regolamento 1980, sostituito a partire dal 1° luglio
2006 dal Regolamento 2006, sono punite come inosservanza di
prescrizioni d'ordine a tenore dell'art. 104 vLD, sempreché non siano
perseguibili secondo disposizioni penali particolari (art. 37 del
Regolamento 1980 e art. 31 del Regolamento 2006).
5.
5.1.
Nel caso concreto, come detto, la ricorrente adduce in primo luogo di non
poter essere considerata quale "mandante" ai sensi della legislazione
doganale e conseguentemente, di non poter essere assoggettata al
pagamento dei tributi. A torto.
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5.1.1. Come visto, tramite dichiarazione doganale di transito del
27 settembre 2000 è stato attestato dall'Ufficio doganale di Z._______ un
invio di 86 cartoni di sigarette provenienti dall'Italia destinato all'Ufficio
doganale di scarico di X._______ Punto Franco. La società dichiarante
C._______ ha dippoi consegnato la merce allo sportello del Punto Franco
di X._______ il medesimo giorno che ha provveduto a sua volta a
inventariarla e a immagazzinarla negli appositi vani.
L'immagazzinamento e l'asportazione delle merci da un deposito franco
doganale richiedono una procedura conforme alla legislazione doganale
(cfr. consid. 4.6). Nella fattispecie sebbene sia stato compiuto un
immagazzinamento conforme alle disposizioni legali applicabili,
l'estrazione della merce dal deposito della ricorrente è tuttavia avvenuta
in violazione delle medesime. Il credito doganale è dunque insorto
allorquando i cartoni di sigarette rubati hanno oltrepassato il confine
doganale.
Come detto, la procedura di sdoganamento si conclude solo con la
consegna della quietanza doganale (cfr. consid. 4.3.3). Nel caso in
esame una volta che la merce proveniente dall'Ufficio doganale di
Z._______ è stata inventariata, essa è stata depositata presso il Punto
Franco di X._______. Perché avvenisse l'estrazione delle merci dal
deposito conformemente alla legislazione applicabile – che sancisce
l'obbligo della denuncia da parte del Gerente del Punto Franco doganale
o della persona autorizzata a disporre delle merci e del collocamento
sotto controllo doganale (cfr. consid. 4.8.2) – le merci, prima di essere
asportate, devono essere condotte nel reparto sdoganamenti del deposito
doganale, annunciate all'ufficio doganale con modulo di consegna e poste
sotto controllo doganale. E nella fattispecie, visto che i cartoni di sigarette
sono stati rubati dal dipendente della ricorrente, nulla di tutto ciò si è
verificato.
Considerato che il pagamento del dazio incombe alle persone soggette
all'obbligo della denunzia doganale e a quelle che trasportano la merce
oltre il confine nonché ai loro mandanti, la ricorrente, in quanto persona
giuridica che è entrata in relazione con la merce prima del termine del
procedimento di sdoganamento e che coopera alla movimentazione delle
merci e all'adempimento dell'obbligo della denunzia doganale, dev'essere
considerata, conformemente alla giurisprudenza citata del Tribunale
federale (cfr. consid. 4.3.4.), persona che trasporta merce oltre il confine
ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 vLD. Siffatta decisione trova fondamento nella
giurisprudenza restrittiva dell'Alta Corte la cui volontà è quella di garantire
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la recuperabilità del credito doganale tramite l'assoggettamento di tutte le
persone economicamente interessate all'importazione della merce.
Essendo la qui ricorrente parte della cerchia di persone che
contribuiscono al trasporto della merce oltre il confine, le incombeva
quindi ex lege di provvedere alla denunzia doganale. Di conseguenza,
essa è responsabile personalmente per la procedura di sdoganamento e
quindi anche del pagamento delle tasse previste dalla legge sulle
dogane. Ne discende che su questo punto, il ricorso si rivela infondato.
5.2. La ricorrente contesta parimenti qualunque responsabilità le si voglia
imputare nella sua qualità di datore di lavoro ex art. 9 cpv. 2 vLD,
sostenendo che avrebbe posto in essere tutte le misure che le
competono per salvaguardare la merce depositata nei propri magazzini.
Sennonché, sapere se essa abbia effettivamente usato tutta la
necessaria diligenza per far osservare le prescrizioni dai suoi impiegati
conformemente al succitato disposto di legge, è una questione che può
qui rimanere aperta, in quanto, comunque sia, la ricorrente è, come detto,
soggetta all'obbligo della denunzia doganale ai sensi dell'art. 9 cpv. 1
vLD.
5.3. In base alla dottrina e alla giurisprudenza citate (cfr. consid. 4), la
decisione di esazione posticipata resa l'11 agosto 2008 dall'autorità
inferiore risulta quindi corretta, non essendo peraltro contestata l'entità
dei tributi doganali. Le merci in oggetto a torto non sono state difatti
assoggettate. Da qui l'infrazione alla legislazione amministrativa federale
di cui all'art. 74 cpv. 3 vLD. Facendo la ricorrente parte della cerchia delle
persone assoggettate giusta gli artt. 9 e 13 vLD, si deve concludere che
essa ha fruito di un vantaggio illecito per il solo fatto che tali somme
dovute non sono state riscosse. Pertanto, sulla base dell'art. 12 cpv. 2
DPA, essa è tenuta al pagamento susseguente dei dazi elusi
conformemente all'art. 12 cpv. 1 DPA.
Abbondanzialmente si rileva che l'art. 13 cpv. 1 vLD sancisce la
responsabilità solidale per le somme dovute e il diritto di regresso
secondo le norme del diritto civile. Spetterà quindi alla ricorrente, qualora
dovesse ritenerlo opportuno, rivalersi per i tributi dovuti sulle persone
ritenute responsabili in via solidale, davanti ai tribunali competenti.
6.
Come visto, la decisione impugnata ha quale oggetto l'obbligazione di
pagare il dazio conformemente all'art. 10 vLD.
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6.1. A tenore dell'art. 10 vLD, l'obbligo di soddisfare il dazio include
l'impegno di pagare o di garantire i diritti (dazi, interessi, tasse) e le spese
inerenti le operazioni doganali, nonché i diritti e le spese esigibili dalla
dogana in virtù di prescrizioni concernenti altri servizi. Con riferimento al
caso concreto, oltre al dazio, l'importazione di tabacchi manufatti
soggiace all'imposta sul tabacco, alla tassa per il fondo di finanziamento
del tabacco indigeno (SOTA) e alla tassa per il fondo di prevenzione del
tabagismo secondo la Legge federale del 21 marzo 1969 sull'imposizione
del tabacco (LImT; RS 641.31), nonché all'imposta sul valore aggiunto
prevista dalla Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta
sul valore aggiunto (vLIVA; RU 2000 1300), applicabile al caso in esame
essendo stata effettuata l'operazione oggetto del presente giudizio prima
dell'entrata in vigore della nuova Legge federale del 12 giugno 2009
concernente l'imposta sul valore aggiunto (art. 112 LIVA; RS 641.20).
6.2. Essendo dovuto nella fattispecie il dazio, in base alle suddette
disposizioni si giustifica quindi anche il pagamento delle varie imposte e
tasse di cui sopra per l'importo complessivo di fr. 39'697.00.
7.
Riassumendo, le censure della ricorrente si sono rivelate inconsistenti.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto con conseguente
conferma della decisione impugnata.
8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 1 segg. Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 3'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo
che verrà compensato con l'anticipo da lei versato il 7 ottobre 2008. Alla
ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 3'000.--, sono poste a carico della ricorrente e
interamente compensate con l'anticipo spese da lei già versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario),
– autorità inferiore (n. di rif. 64.4.48010.000491.06; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Frida Andreotti
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
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possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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