Corte I
A-5949/2008/mem/afr
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Michael Beusch, Lorenz Kneubühler,
cancelliera Frida Andreotti.
A._______, …,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
1° semestre 2002 - 2° semestre 2006; tassazione
d'ufficio.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-5949/2008
Fatti:
A.
A._______ è titolare di una ditta individuale che si occupa della
gestione del Bar B._______ situato nel centro di C._______. Essa è
iscritta nel registro dei contribuenti per l'imposta sul valore aggiunto a
far tempo dal 1° gennaio 1995. In data 13 dicembre 2000 ha inoltrato
all'AFC l'apposita dichiarazione per l'adesione al metodo dell'aliquota
saldo. Il 28 dicembre 2000 è quindi stata autorizzata dall'autorità a
conteggiare l'imposta applicando l'aliquota saldo del 5.2%.
B.
Il 16 luglio 2003 A._______ ha chiesto all'Amministrazione federale
delle contribuzioni (di seguito: AFC) di essere radiata dal registro dei
contribuenti durante il periodo 1° gennaio 2003 – 30 giugno 2004, in
ragione di una diminuzione temporanea della cifra d'affari conseguita
arrecata dai lavori di trasformazione dell'assetto viario nel centro del
Comune C._______. In allegato la contribuente trasmetteva il conteg-
gio IVA per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2003 non compilato.
C.
L'AFC ha respinto la richiesta della contribuente in data 23 luglio 2003,
comunicandole di ritenerla assoggettata fino al 31 dicembre 2003,
siccome nell'anno 2002 aveva superato gli importi determinanti per
l'assoggettamento e non aveva cessato completamente la sua attività.
Di conseguenza l'autorità inferiore ricordava alla contribuente che
sarebbe stata tenuta ad inoltrare i rendiconti d'imposta anche per l'an-
no 2003 e che nel caso in cui in futuro le condizioni per l'assogget-
tamento non sarebbero più state adempiute, avrebbe dovuto darne
notizia tempestivamente.
D.
Ottemperando i propri obblighi, il 26 luglio 2003 la contribuente ha in-
viato all'AFC il rendiconto relativo al periodo 1° gennaio – 30 giugno
2003, dichiarando una cifra d'affari di fr. 34'540.00 per un'imposta cor-
rispondente di fr. 1'796.00 all'aliquota autorizzata del 5,2%.
E.
Con scritto del 29 ottobre 2003 la contribuente ha informato l'AFC
della sua intenzione di chiudere l'esercizio pubblico da lei gestito poi -
ché i costi superavano ormai i ricavi realizzati, situazione sempre cau-
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sata dai lavori di modifica della rete viaria. Nel suo scritto, essa lamen-
tava inoltre una presunta disparità di trattamento tra il suo esercizio
pubblico e quelli gestiti nelle vicinanze.
F.
L'AFC ha quindi comunicato alla ricorrente in data 5 novembre 2003
che avrebbe esaminato la possibilità o necessità di procedere alla sua
radiazione dal registro dei contribuenti non appena avrebbe ricevuto di
ritorno nel termine di 20 giorni l'allegato questionario concernente la
radiazione dal registro.
G.
Con missiva del 20 novembre successivo, ribadendo le difficoltà nella
gestione dell'esercizio pubblico e dolendosi di presunte disparità di
trattamento già evidenziate nel suo scritto del 29 ottobre 2003, la
ricorrente ha informato l'autorità che le avrebbe trasmesso il suddetto
questionario "presumibilmente" nel corso dei mesi seguenti.
H.
Il 31 dicembre 2003 la contribuente ha inviato all'AFC il rendiconto
d'imposta relativo al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2003, omettendo
di dichiarare la cifra d'affari d'affari conseguita. Pure nei successivi
rendiconti inviati il 25 agosto 2004 (per il periodo 1° gennaio – 30 giu-
gno 2004), il 28 gennaio 2005 (per il periodo 1° luglio – 31 dicembre
2004), il 16 giugno 2005 (per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2005),
il 15 dicembre 2005 (per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2005), il
15 giugno 2006 (per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2006), del
20 dicembre 2006 (per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2006) non è
mai stata indicata la cifra d'affari realizzata.
I.
Il 28 giugno 2005, l'AFC avrebbe telefonato a A._______ per verificare
se l'esercizio pubblico da lei gestito era ancora in attività, ciò che la
ricorrente avrebbe confermato, segnalando ancora una volta il tempo-
raneo calo della cifra d'affari dovuto ai lavori all'assetto viario nel
centro del Comune di C._______.
J.
In seguito a un controllo fiscale eseguito presso la contribuente in data
26 gennaio 2007, l'AFC ha accertato che la contabilità presentata re la-
tiva ai periodi fiscali compresi tra il 1° gennaio 2002 e il 30 settembre
2006 non era conforme alle esigenze legali in vigore. Per ricostruire la
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base di calcolo necessaria alla verifica delle condizioni d'assoggetta-
mento, l'AFC ha quindi determinato in via d'apprezzamento la cifra
d'affari realizzata nel corso dei periodi fiscali controllati. Procedendo a
una tassazione d'ufficio, il 7 marzo 2007 ha emesso il conto comple-
mentare no. 166'987 per un importo di fr. 20'020.00 oltre a interessi di
mora a partire dal 30 aprile 2005.
K.
Con scritto del 17 marzo 2007 la contribuente ha contestato il suddetto
conto complementare postulando la riduzione dell'importo d'imposta
addebitato, siccome nella determinazione del medesimo non erano
stati considerati i prelievi per uso proprio. Giustificando che l'omissione
dell'indicazione della cifra d'affari nei vari rendiconti sarebbe avvenuta
su suggerimento di un funzionario dell'AFC, la ricorrente ha dipoi
ribadito presunte disparità di trattamento tra il suo bar e quelli situati
nelle vicinanze.
L.
Respingendo le richieste della contribuente, l'AFC ha confermato il
debito fiscale risultante dal conto complementare no. 166'987 con de-
cisione del 20 giugno 2007. La contribuente è quindi insorta con
reclamo del 5 luglio 2007 completato dal richiamato scritto del
17 marzo 2007 di cui si è detto in precedenza.
M.
In data 20 agosto 2008 l'AFC ha respinto il reclamo della contribuente,
confermando integralmente la ripresa fiscale di fr. 20'020.00, oltre a
interessi.
N.
Questa decisione è stata impugnata da A._______ (ricorrente), con
ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale del 16 set tembre
2008. In sostanza, nel suo gravame essa asserisce innanzitutto di
avere agito conformemente alle indicazioni dei funzionari dell'AFC.
Contesta quindi la ricostruzione in via d'apprezzamento della cifra
d'affari, ritenendo che a torto l'AFC non abbia dedotto dagli acquisti di
merci rientranti nella determinazione della cifra d'affari i prelievi di
merci cedute a familiari, amici e conoscenti a prezzo di costo e all'in-
fuori della gestione della sua attività e che il coefficiente di maggiora-
zione sulle sigarette applicato non si adatti alla fattispecie.
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O.
Con risposta del 13 novembre 2008, l'AFC ha postulato il rigetto inte-
grale del ricorso con spese processuali a carico della ricorrente, riba-
dendo la fondatezza della sua decisione e rimandando nel merito alla
sua decisione su reclamo del 20 agosto 2008.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul
presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla
LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinnanzi allo
scrivente Tribunale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste
dalla legge (art. 52 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione dell'AFC fondata sul diritto
pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al
pagamento di un importo a titolo di ripresa fiscale. Comportando il
medesimo un onere pecuniario, dato è quindi l'interesse a ricorrere.
Da qui la legittimazione della ricorrente (art. 48 cpv. 1 PA).
1.4 Oggetto litigioso nella procedura davanti al Tribunale amministra-
tivo federale può essere solamente la decisione su reclamo del l'autori-
tà inferiore. Eventuali decisioni anteriori rese dalle istanze inferiori non
possono quindi essere contestate in questa sede, essendo state sosti-
tuite dalla decisione su reclamo (DTF 130 V 138 consid. 4.2; decisione
del Tribunale amministrativo federale A-5875/2009 del 16 giugno 2010
consid. 1.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, cifra 2.7).
Oggetto del litigio nel presente giudizio è di conseguenza la decisione
su reclamo impugnata resa dall'AFC il 20 agosto 2008. La scrivente
Autorità non entra pertanto nel merito del postulato "aggiornamento
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parziale" del conto complementare no. 166'987 emesso il 7 marzo
2007.
Fatta eccezione per le considerazioni che precedono, il ricorso è
ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o in-
completo di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).
Pur se sulla base dell'art. 49 PA lo scrivente Tribunale può di principio
riesaminare la decisione impugnata con pieno potere di cognizione,
per quanto attiene l'esame di decisioni aventi per oggetto tassazioni
d'ufficio, esso fa uso di questo potere unicamente per verificare che le
condizioni per potervi procedere siano date. Per quanto riguarda la
tassazione come tale, questo Tribunale interviene invece per correg-
gerla solo quando è il risultato di una violazione del diritto oppure di un
errore di apprezzamento evidente (decisioni del Tribunale ammi-
nistrativo federale A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 2. e
riferimenti ivi citati e A-5875/2009 del 16 giugno 2010 consid. 1.2.;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., cifra 2.162).
2.2 Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip"),
l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non ap -
paiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione
e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (deci-
sione del Tribunale amministrativo federale A-7933/2008 del 8 febbraio
2010 consid. 1.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., cifra 1.55).
2.3 Nella fattispecie, la ricorrente ha presentato un allegato ricorsuale
indicando in maniera generica determinati fatti che a suo dire non
sarebbero stati presi in dovuta considerazione da parte dell'autorità di
prima istanza, senza tuttavia procedere ad allegazioni precise e
sostanziate delle motivazioni atte a comprovare un annullamento in
diritto della decisione qui litigiosa. In questo contesto, e alla luce degli
atti di causa, lo scrivente Tribunale procede ad analizzare il ricorso
presentato il 16 settembre 2008 considerando parte delle adduzioni ivi
espresse, segnatamente la presunta violazione del principio della
buona fede da parte dell'autorità inferiore (consid. 5), il fatto che l'AFC
avrebbe operato un'errata ricostruzione in via d'apprezzamento della
cifra d'affari non considerando la cessione di merci a prezzo di costo a
familiari, amici e conoscenti (consid. 9) e, con riferimento alle sigaret-
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te, utilizzando un coefficiente di maggiorazione non idoneo (consid.
10). Per quanto attiene le rimanenti considerazioni espresse nel gra-
vame in modo generico, il presente Tribunale, sulla scorta del principio
di articolazione delle censure, non entrerà nel merito della loro analisi.
3.
Il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore la nuova legge federale del
12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA,
RS 641.20) e la relativa ordinanza del 27 novembre 2009 (OIVA,
RS 641.201). Giusta l'art. 112 cpv. 1 LIVA, fatto salvo l'art. 113 LIVA, le
disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione
rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti
durante la loro validità. Ne consegue che le operazioni effettuate prima
del 1° gennaio 2010 restano soggette materialmente alla legge fede-
rale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto
(vLIVA, RU 2000 1300) e all'ordinanza del 29 marzo 2000 ad essa
relativa (OLIVA, RS 2000 1347), normative entrate in vigore il
1° gennaio 2001 (art. 94 vLIVA). Ciò vale anche per le tassazioni d'uf -
ficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-5460/2008
del 12 maggio 2010 consid. 1.2.).
Nella misura in cui la presente procedura ha per oggetto una ripresa
riguardante il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per il perio-
do fiscale 1° semestre 2002 – 2° semestre 2006, la stessa soggiace
dal punto di vista materiale alla vLIVA e all'OLIVA.
4.
In materia di imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione e il paga-
mento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotassazione
(art. 46 segg. vLIVA; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6. edizione, Zurigo 2002, pag. 421
segg.), il che implica che il contribuente è tenuto a dichiarare sponta-
neamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC (art. 46 vLIVA;
decisioni del Tribunale federale 2A.109/2005 del 10 marzo 2006 con-
sid. 2.1; 2A.304/2003 del 14 novembre 2003 consid. 3.5; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-12/2007 del 28 gennaio 2009 con-
sid. 2.7 e A-1544/2006 dell'11 settembre 2008 consid. 3.1 e riferimenti
ivi citati). Egli è quindi il solo responsabile del completo ed esatto as-
soggettamento delle sue operazioni imponibili e del calcolo corretto
dell'imposta precedente. Giusta l'art. 47 cpv. 1 vLIVA, egli è inoltre te-
nuto a versare all'AFC l'imposta dovuta entro sessanta giorni dalla fine
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del periodo di rendiconto. Il mancato rispetto di tali obblighi deve esse-
re considerato una grave violazione, poiché mette in pericolo la cor ret-
ta riscossione dell'imposta (decisioni del Tribunale amministrativo fe-
derale A-1531/2006 del 10 gennaio 2008 consid. 2.2; A-1397/2006 del
19 luglio 2007 consid. 2.2, entrambe con ulteriori rinvii).
5.
Nel suo gravame la ricorrente sostiene di non aver indicato la cifra
d'affari sui conteggi semestrali, poiché alcuni funzionari dell'autorità
inferiore l'avrebbero così consigliata. Da tale affermazione si ha che
essa contesta la decisione presa dall'AFC poiché violerebbe il princi-
pio della buona fede.
5.1 Ancorato all'art. 9 della Costituzione federale (Cost., RS 101) e
valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede
conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle
autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e
che non tradiscano la fiducia posta in esse (DTF 131 II 627 consid.
6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid. 4; decisione del
Tribunale amministrativo federale A-6956/2008 del 3 giugno 2010
consid. 4.1 con riferimenti). Il principio della buona fede contraddistin-
gue pure i rapporti tra le autorità fiscali e il contribuente; il diritto fisca-
le è tuttavia dominato dal principio della legalità, di modo che il princi-
pio della buona fede risulta avere in questo ambito un'influenza più
limitata, soprattutto nei casi in cui vi entri in collisione (art. 5 Cost.;
cfr. inoltre sempre DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 118 Ib 312 con-
sid. 3b; BLUMENSTEIN/LOCHER, op. cit., pag. 28).
5.2 Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione del-
l'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad
un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate,
a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione con-
creta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei
limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non
abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indica-
zione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia
preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare sen-
za subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia
non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha
formulato il suo avviso (fra le tante, DTF 131 II 627 consid. 6.1 con le
citate referenze; decisione del Tribunale amministrativo federale A-
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1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3; BEATRICE WEBER-DÜRLER,
Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zen-
tralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281
segg., con ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza).
La sola circostanza che l'autorità abbia lasciato trascorrere un periodo
di tempo relativamente lungo o, a seconda dei casi, anche lungo,
senza intervenire, non permette di appellarsi al principio della buona
fede per mantenere una situazione illegale. Affinché ci si possa ecce-
zionalmente avvalere di tale principio occorre che l'Autorità sia stata
messa al corrente della situazione e che l'abbia poi lasciata sussistere
con piena cognizione di causa (DTF 107 Ia 121 consid. 1.c, ADELIO
SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002,
n. 630).
5.3 Nel caso concreto, come detto, la ricorrente adduce la propria
buona fede sostenendo di non aver indicato la cifra d'affari per il
periodo in esame secondo quanto comunicatole telefonicamente da
vari funzionari dell'AFC. Sennonché, alla luce della giurisprudenza e
della dottrina summenzionate, tale allegazione non può trovare confer-
ma nell'applicazione del principio della buona fede. Infatti, dagli atti di
causa non si evince alcuna promessa o rassicurazione operata da
parte dell'autorità sulla quale la ricorrente potesse fare affidamento.
Era difatti a lei chiaro che una radiazione dal registro dei contribuenti
sarebbe potuta essere esaminata dall'autorità solo quando quest'ulti-
ma avrebbe ricevuto l'apposito formulario compilato entro i termini
impartiti. Ne discende che la censura proposta dalla ricorrente circa la
violazione del principio della buona fede da parte dell'autorità inferiore
non può essere condivisa.
6.
6.1 Tra gli obblighi spettanti a ogni contribuente vi è in particolare
quello della tenuta della contabilità (decisioni del Tribunale federale
2A.552/2006 del 1. febbraio 2007 consid. 3.1 e 2A.109/2005 del
10 marzo 2006 consid. 2.1 segg). Giusta l'art. 58 cpv. 1 vLIVA, il contri -
buente deve tenere i suoi libri di commercio in modo da consentire di
constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per determinare
l'assoggettamento come pure per il calcolo dell'imposta e delle impo-
ste precedenti deducibili. Se i documenti contabili non esistono o sono
incompleti, o i dati presentati dal contribuente non corrispondono ma-
nifestamente alla realtà, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio nei limi-
ti del suo potere d'apprezzamento (art. 60 vLIVA). L'AFC è quindi
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tenuta a stabilire l'ammontare dell'imposta dovuta solo nel caso in cui
il contribuente non ossequia i suoi obblighi (ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS
HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz
[MWSTG], 2. edizione, Berna 2003, no. 1680 segg.). Una tassazione
d'ufficio si giustifica pertanto in due casi distinti: da un lato, quando la
tenuta dei libri contabili è insufficiente; dall'altro, quando la contabilità
di un contribuente è formalmente corretta ma le indicazioni presentate
non corrispondono manifestamente alla realtà ed è quindi in dubbio la
sua forza probante (DTF 105 Ib 181 consid. 4a; decisione del Tribunale
federale 2A.437/2005 del 3 maggio 2006 consid. 3.1; la già citata de -
cisione del Tribunale amministrativo federale A-3503/2007 consid. 5.1.;
PASCAL MOLLARD, TVA et taxation par estimation, in: Archivi di diritto
fiscale svizzero [ASA] 69, pag. 545).
6.2 Secondo la giurisprudenza, la tenuta della contabilità di un contri-
buente è insufficiente ai sensi dell'art. 60 vLIVA quando sono iscritti
unicamente dei totali giornalieri o periodici, sotto forma di ricapitolazio-
ne; quando non esiste un bilancio e un conto di perdite e profitti e an-
cora quando non si possiede alcun libro contabile corredato dai giusti-
ficativi. La contabilità è altresì incompleta e lacunosa ogni qualvolta le
registrazioni contabili non trovano conferma in giustificativi, che siano
o no richiesti secondo le istruzioni edite dall'AFC (decisione del Tribu-
nale federale 2A.253/2005 consid. 3.2. e riferimenti ivi citati; MOLLARD,
op. cit., pag. 542 segg e le numerose referenze giurisprudenziali in
materia d'imposta sulla cifra d'affari, di seguito: ICA).
6.3 Se sono date le condizioni per eseguire una tassazione d'ufficio,
l'AFC è obbligata a fare uso del potere di apprezzamento conferitole.
Nella misura in cui l'AFC ha il diritto e il dovere di rettificare l'importo
dovuto mediante una tassazione d'ufficio, il contribuente deve soppor-
tare gli svantaggi di una situazione illegale che egli stesso ha creato,
presentando una contabilità inesatta e non essendo in grado di stabili-
re che la valutazione effettuata dall'amministrazione non corrisponde
manifestamente alla realtà (cfr. la già citata DTF 105 Ib 181 consid. 4c;
decisione del Tribunale federale 2A.253/2005 del 3 febbraio 2006 e
riferimenti ivi citati; MOLLARD, op. cit., pag. 556 e le numerose referenze
giurisprudenziali in materia di ICA). I casi nei quali un contribuente non
adempie ai doveri impostigli dalla legge, rispettivamente non fornisce o
fornisce indicazioni insufficienti o errate in merito alla cifra d'affari da
lui conseguita, non devono infatti avere come conseguenza una perdi-
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ta d'imposta (decisione del Tribunale federale 2A.552/2006 del 1. feb-
braio 2007 consid. 3.2).
6.4
6.4.1 Quando l'AFC ritiene che vi siano elementi sufficienti per
eseguire una tassazione d'ufficio, essa deve scegliere il metodo di
stima che meglio le permette di prendere in considerazione le caratte-
ristiche del contribuente in questione (decisioni del Tribunale federale
2C_426/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3.2; 2A.253/2005 del
3 febbraio 2006 consid. 4.1; la già citata decisione del Tribunale ammi-
nistrativo federale A-3503/2007 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati), con-
siderato che entrano in linea di conto sia i metodi tendenti a com-
pletare o ricostruire una contabilità lacunosa, sia quelli che si fondano
su cifre derivanti dall'esperienza in relazione con i risultati parziali non
contestati risultanti dalla contabilità (la già citata decisione del Tribuna-
le federale 2C_253/2005 consid. 4.2; decisione del Tribunale ammini-
strativo federale A-6148/2007 del 7 dicembre 2009 consid. 4.2 con ri fe-
rimenti; GAAC 69.109 n. 36 e 68.73 consid. 2b; ASA 63 pag. 239 e 52
pag 238 consid. 4).
6.4.2 Per poter eseguire una tassazione d'ufficio valutando nei limiti
del suo potere d'apprezzamento le condizioni particolari esistenti
nell'azienda in questione, è prassi dell'AFC – riconosciuta peraltro da
giurisprudenza e dottrina – basarsi su dei coefficienti d'esperienza
rilevati statisticamente dall'autorità in seguito a controlli effettuati pres-
so altri contribuenti la cui contabilità è stata ritenuta corretta e attendi-
bile (cfr. tra le varie sentenze del Tribunale federale in merito,
2A.693/2006 del 26 luglio 2007 consid. 5 e 2A.109/2005 del 10 marzo
2006 consid. 4.3; UELI MANSER, , Kommentar zum Bundes-
gesetz über die Mehrwertsteuer, Basilea 2000, n. 4 ad art. 60 LIVA;
MOLLARD, op. cit, pag. 553 segg., PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE
TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Basilea 2009, capitolo 6, n. 270 e segg
con i numerosi riferimenti giurisprudenziali). L'AFC fa un uso corretto
del suo potere d'apprezzamento nella misura in cui essa valuta i dati
d'esperienza secondo criteri conformi e li applica tenendo conto delle
particolarità regionali e individuali delle aziende contribuenti oggetto
del procedimento in via d'apprezzamento (decisione del Tribunale
amministrativo federale A-1429/2006 consid. 5.1.2).
6.5 Nell'ambito di una tassazione d'ufficio, il cui svolgimento è giusti-
ficato appunto perché l'AFC ha dimostrato che ne sono dati gli estre-
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mi, la prova che le valutazioni svolte da quest'ultima non sono corrette
rispettivamente che portano a risultati manifestamente errati, spetta al
contribuente (cfr. al riguardo la già citata decisione del Tribunale ammi-
nistrativo federale A-3503/2007 consid. 6.3.). Questo genere di tassa-
zione ha, per necessità di cose, un carattere essenzialmente approssi-
mativo e si fonda su presunzioni che possono essere invalidate sol tan-
to da precise prove formali, in assenza delle quali la correzione di as-
serite inesattezze significherebbe sostituire all'approssimazione della
valutazione l'incertezza risultante da dati incompleti e inconcludenti, in
favore del contribuente reticente (cfr. ASA 53, pag. 363 consid. 3a e
riferimenti ivi citati). È quindi necessario che l'assoggettato indichi
chiaramente in che misura la pretesa fiscale debba essere minore di
quella valutata dall'AFC, dimostrando che il risultato della valutazione
è frutto di errori rilevanti. Solo in tal caso il Tribunale amministrativo
federale sostituisce infatti il suo potere di apprezzamento a quello del-
l'autorità inferiore, correggendo la tassazione.
7.
7.1 Nella fattispecie, in occasione del controllo, l'AFC ha accertato,
per i periodi fiscali compresi tra il 1° semestre 2002 – 2° semestre
2006 una tenuta della contabilità non conforme alle esigenze legali
poste in ambito IVA. La ricorrente non ha difatti tenuto alcuna conta-
bilità per il suddetto periodo né alcun libro di cassa, rendendo difatti
impossibile la ricostruzione dettagliata degli incassi giornalieri. In sif -
fatte circostanze, l'AFC ha di conseguenza ritenuto giustificato pro-
cedere con una tassazione d'ufficio per il periodo controllato.
Considerando quale base di calcolo il costo delle merci utilizzate o
vendute e valutando plausibili i valori degli acquisti di merce ripartiti
per categoria (vino, caffè, bibite, birra, cucina e sigarette) comunicati
dalla ricorrente in sede di controllo, l'AFC ha pertanto proceduto alla
ricostruzione in via d'apprezzamento della cifra d'affari realizzata, ap-
plicando alle varie categorie di acquisti i coefficienti di supplemento
risultanti dall'esperienza, adattandoli alle particolarità dell'azienda e
alla sua situazione geografica. Gli acquisti di vino sono così stati
maggiorati del 130%, gli acquisti di caffè dell'800%, gli acquisti di
bibite del 210%, gli acquisti di birra del 220%, gli acquisti di generi
alimentari per la cucina del 100% e gli acquisti di sigarette del 17,6%.
7.2 Da parte sua, la ricorrente, non contestando la legittimazione del-
l'AFC a procedere a una valutazione della cifra d'affari, lamenta som-
mariamente come la ricostruzione operata non abbia tenuto conto
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negli acquisti di merci rientranti nella determinazione della cifra d'affa-
ri, dei prelievi di merce cedute a familiari, amici e conoscenti a prezzo
di costo e all'infuori della gestione della sua attività. Parimenti, sostie-
ne che il coefficiente di supplemento applicato alle sigarette non sia
appropriato, siccome troppo elevato.
7.3 Per quanto precede, nel caso in esame occorre avantutto appu-
rare se, in base agli elementi evidenziati dall'AFC, si giustifica esegui-
re una tassazione d'ufficio. Solo in caso di risposta affermativa andrà
quindi verificato se le prove portate dalla ricorrente permettono di
giungere alla conclusione che, così come svolta, la tassazione operata
è il risultato di una violazione di una norma specifica o di rilevanti erro -
ri di apprezzamento da parte dell'autorità inferiore.
8.
Con riferimento al caso concreto, considerato che la ricorrente non ha
tenuto alcuna contabilità e alcun libro di cassa, che non ha conservato
i nastri di cassa, che le forniture di prestazioni e di beni non sono
documentate e che quindi la ricostruzione dettagliata degli incassi
giornalieri è di fatto impossibile, una tassazione d'ufficio si giustifica
pienamente. Peraltro, come detto in precedenza, la ricorrente non con-
testa il principio della determinazione per apprezzamento della base di
calcolo dell'imposta dovuta.
9.
La ricorrente sostiene che nella ricostruzione delle vendite, l'autorità di
prima istanza a torto non abbia dedotto dagli acquisti di merci rientran-
ti nella determinazione della cifra d'affari le merci cedute a familiari,
amici e conoscenti a prezzo di costo e all'infuori della gestione della
sua attività
Giusta l'art. 5 vLIVA soggiacciono all'imposta le seguenti operazioni
eseguite dai contribuenti, a condizione che esse non siano espressa-
mente escluse dall'imposta (art. 18): (a) le forniture di beni effettuate a
titolo oneroso sul territorio svizzero, (b) le prestazioni di servizi effet-
tuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, (c) il consumo proprio sul
territorio svizzero, (d) l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di
servizi da imprese con sede all'estero.
Come a giusto titolo ha rilevato l'AFC, la cessione di merce che la
ricorrente ha effettuato a familiari, amici e conoscenti a prezzo di costo
corrisponde ad una fornitura imponibile di merce conformemente al -
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l'art. 5 cpv. 1 lett. a vLIVA. L'AFC ha calcolato l'imposta dovuta in base
alla cifra d'affari stimata nel conto complementare n. 166'987 del
3 marzo 2007. Essendo stata la ricorrente autorizzata dal 28 dicembre
2000 a conteggiare l'imposta sul valore aggiunto per la sua attività
tramite l'aliquota saldo del 5,2%, anche tali prestazioni realizzate sen-
za margine di guadagno, ma comunque a titolo oneroso, sono sottopo-
ste all'imposta secondo tale aliquota. Considerato tuttavia che la
ricorrente non ha documentato in alcun modo le sue mere affermazio-
ni, anche in questo caso il presente Tribunale non può far altro che
constatare che alcun rimprovero può essere rivolto alla valutazione
operata dall'autorità inferiore e quindi, la ricorrente deve sopportarne
le conseguenze.
10.
Quanto alla ricostruzione della cifra d'affari sulla base dei coefficienti
di maggiorazione degli acquisti, la ricorrente lamenta che la percen-
tuale del 17,6% utilizzata riferita alle sigarette non sarebbe adeguata.
Anche tale allegazione è tuttavia rimasta una semplice asserzione,
non avendo cercato la ricorrente di provare in che modo il coefficiente
applicato dall'autorità inferiore sarebbe stato inappropriato. Come det -
to in precedenza (cfr. consid. 6.4.2.), essendo divenuto l'uso di tali
coefficienti da parte dell'autorità fiscale una prassi consolidata da giu -
risprudenza e dottrina, lo scrivente Tribunale non ha motivo di rimet-
tere in discussione i medesimi. Inoltre, nella sua decisione, l'AFC ha
esposto chiaramente le differenti tappe del suo ragionamento e del
suo calcolo e ho mostrato di aver tenuto conto delle specificità dell'as-
soggettata. Ritenuto quindi che, come detto in precedenza, la
tassazione d'ufficio ha un carattere essenzialmente approssimativo e
si fonda su presunzioni che possono essere invalidate soltanto da
precise prove formali e che la ricorrente ancora una volta non ha
sostanziato la sua argomentazione portando elementi atti a dimostrare
che la valutazione non è stata compiuta correttamente, essa deve
sopportarne le severe conseguenze.
11.
In conclusione, questo Tribunale non può far altro che constatare che
la ricorrente non ha saputo provare e indicare chiaramente in che
misura la decisione su reclamo resa dall'AFC il 20 agosto 2008 debba
essere annullata. Le censure esposte in maniera sommaria e le
spiegazioni addotte non permettono di concludere che l'autorità di pri-
ma istanza abbia proceduto a torto con la tassazione d'ufficio e abbia
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oltrepassato il suo potere d'apprezzamento nella valutazione dell'im-
posta dovuta per i periodi fiscali compresi tra il 1° gennaio 2001 e
il 31 dicembre 2003. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve
essere pertanto integralmente respinto con conseguente conferma
della decisione impugnata.
12.
In considerazione dell'esito della procedura, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA,
le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccom-
bente (art. 1 segg. Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF;
RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 1'800.--
(art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo da lei
versato il 14 ottobre 2008.
13.
Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'800.-- sono poste a carico della ricorrente
e interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. 298 485 / 5005 / HEI; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Markus Metz Frida Andreotti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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