Corte I
A-5968/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), André Moser, Markus Metz,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
Y._______,
patrocinati dall'avv. Marco Lombardi, 6780 Airolo,
ricorrenti,
contro
Repubblica e Cantone Ticino,
Dipartimento del territorio, Servizi generali,
casella postale 1066, 6500 Bellinzona,
controparte,
Commissione federale di stima del 13. Circondario,
casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Ricorso contro la decisione della Commissione federale
di stima del 13. Circondario del 24 agosto 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-5968/2007
Fatti:
A.
Il 13 giugno 1997, il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino ha
sottoposto ad approvazione i piani concernenti il potenziamento della
Ferrovia Lugano – Ponte Tresa (FLP). Il progetto, che mira ad una più
grande efficacia dei trasporti pubblici, fa parte del piano dei trasporti
del luganese.
B.
Con decisione incidentale del 22 agosto successivo, l'Ufficio federale
dei trasporti (UFT) ha deciso che per il progetto in questione sarebbe
stata applicata la procedura combinata di approvazione dei piani se-
condo il diritto a quel tempo vigente.
C.
ll Presidente della Commissione federale di stima del 13. Circondario
(CFS) ha predisposto il deposito dei piani nei Comuni interessati, prov-
vedendo a spedire gli avvisi personali agli espropriati. Nel termine di
pubblicazione, ovvero tra il 20 ottobre e il 18 novembre 1997, la CFS
ha ricevuto 73 notifiche di pretese accompagnate da 53 opposizioni.
Eseguite le udienze di conciliazione, essa ha quindi trasmesso all'UFT
gli incarti concernenti le opposizioni mantenute.
D.
Con decisione del 23 novembre 2001, l'UFT ha approvato i piani sotto-
postigli e dichiarato irricevibili rispettivamente respinto le opposizioni
inoltrate, imponendo nel contempo una serie di oneri.
E.
Contro la decisione dell'UFT, alcuni opponenti hanno ricorso davanti
all'allora Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'am-
biente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). I ri-
corsi contro le opere previste nel Comune di (...) sono stati evasi con
sentenze del 18 marzo 2004 (incarto A-2002-3) e del 26 maggio 2004
(incarto A-2002-2).
F.
Tra i fondi espropriati a titolo definitivo in quel Comune vi sono pure le
particelle no. XX (esproprio parziale) e no. YY (esproprio totale), già di
proprietà di Z._______ ed in seguito cedute ai figli X._______ e
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Y._______ (espropriati, ricorrenti). Le pretese avanzate a suo tempo
da Z._______ possono essere così riassunte: (1) un'indennità di 560
CHF/mq per l'esproprio di 775 su un totale di 1899 mq (particella no.
XX) e di 596 mq (particella no. YY); (2) un'indennità pari al valore
capitalizzato al 5% della superficie di 1124 mq della particella no. XX
per occupazione temporanea; (3) un'indennità di 60 CHF/mq per la
svalutazione di 1124 mq quale parte residua della particella no. XX.
G.
L'udienza di conciliazione si è tenuta a (...) il 15 aprile 1999. In
quell'occasione, l'espropriante ha offerto da parte sua un'indennità di
300 CHF/mq per la superficie espropriata definitivamente rispettiva-
mente di 0.20 CHF/mq all'anno per l'occupazione temporanea della ri-
manente porzione della particella no. XX, sita in zona residenziale
semi-intensiva R3.
H.
Sfumata la possibilità di raggiungere un accordo sugli indennizzi dovu-
ti, diventata definitiva l'approvazione dei piani concernenti il Comune di
(...) e ottenuti i crediti per l'esecuzione del progetto rispettivamente per
il pagamento delle indennità, con decisione dell'11 aprile 2006 la CFS
ha predisposto il pagamento agli espropriati di un acconto di 300'000
CHF, quale indennità anticipata per espropriazione.
I.
Il 20 luglio 2007 l'ente espropriante si è rivolto al legale degli espro-
priati, comunicando che l'inizio dei lavori era previsto per il 1. ottobre
2007. Chiedendo e ottenendo il consenso a procedere in tal senso, es-
so ha pure rilevato che da quella data sarebbero decorsi gli interessi di
anticipata immissione in possesso sull'indennità dovuta.
J.
Con decisione del 24 agosto 2007 la CFS ha riconosciuto agli espro-
priati: (1) 271'250 CHF a titolo di indennità per l'espropriazione definiti-
va parziale di 775 mq della particella no. XX; (2) 208'600 CHF a titolo
di indennità per l'espropriazione definitiva totale della particella no. YY;
(3) 0.20 CHF/mq all'anno a titolo di indennità per l'occupazione tempo-
ranea dei restanti 1124 mq componenti la particella no. XX; (4) 8'000
CHF per ripetibili. Su 179'850 CHF, ovvero sull'importo complessivo
[(1)+(2)] dedotto l'anticipo di 300'000 CHF già corrisposto in prece-
denza, la CFS ha riconosciuto inoltre gli interessi al saggio usuale sta-
bilito dal Tribunale federale dal giorno del trasferimento della proprietà
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fino a quello del pagamento. Le ulteriori pretese formulate dagli espro-
priati sono state per contro respinte.
K.
La decisione della CFS è stata impugnata il 4 settembre successivo.
Col proprio ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, prote-
stando spese e ripetibili, gli espropriati postulano: (1) il pagamento de-
gli interessi del 5% a far tempo dal 12 aprile 1994 al 9 giugno 2006 su
479'850 CHF e dal 9 giugno 2006 fino alla data del versamento su
179'850 CHF; (2) il riconoscimento dell'importo annuo di 19'670 CHF a
titolo di indennizzo per l'occupazione temporanea della particella no.
XX (mq 1124), a far tempo dal 12 aprile 1994; (3) il riconoscimento
dell'importo di 60 CHF/mq, ossia di complessivi 67'440 CHF, a titolo di
indennizzo per la svalutazione della parte residua della particella no.
XX (mq 1124).
L.
Trasmettendo l'incarto allo scrivente Tribunale, con lettera del 9 no-
vembre 2007 l'autorità inferiore si è riconfermata nel proprio giudizio,
comunicando di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso.
M.
La risposta della controparte data del 14 novembre successivo. Con
tale atto, richiamando i motivi e le conclusioni contenuti nella decisione
del 24 agosto 2007 della CFS, essa chiede che il ricorso venga respin-
to, tasse e spese a carico degli espropriati.
N.
Con ordinanza del 26 marzo 2009 lo scrivente Tribunale ha trasmesso
ai ricorrenti copia di un ulteriore scritto della CFS e della lettera del 20
luglio 2007 della controparte ad esso acclusa, con cui veniva annun-
ciata ai ricorrenti la data d'inizio dei lavori e richiesto il loro assenso in
merito.
O.
Il 1. aprile 2009 i ricorrenti hanno preso posizione sugli stessi. Riguar-
do alla lettera citata, da loro controfirmata, essi hanno puntualizzato
che l'assenso a quel tempo espresso concerneva unicamente l'inizio
dei lavori, non invece la data di decorrenza degli interessi sull'indenni-
tà dovuta.
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P.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
più oltre.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame in virtù degli art. 1, 31 segg. della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.32) in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giu-
gno 1930 sull'espropriazione (LEspr; RS 711).
1.2 Giusta l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie con-
tenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di
cui all'art. 37 LTAF, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA; RS 172.021).
1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e
dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo tali disposti, nella misura in cui i ricor-
renti si sono visti almeno in parte negare le richieste formulate con la
notifica di pretese a suo tempo inoltrata, essi sono senz'altro legittimati
a ricorrere.
1.4 Essendo la decisione della CFS stata impugnata con atto tempe-
stivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma
e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), il ricorso è ricevibile in
ordine e dev'essere esaminato nel merito.
1.5 Preso atto del fatto che gli atti di causa sono sufficienti a chiarire
la situazione, e che da essi emergono segnatamente sia le caratte-
ristiche del progetto che delle particelle toccate dallo stesso, il sopral-
luogo chiesto dai ricorrenti, non necessario, non è stato effettuato
(DTF 123 II 248, consid. 2a; 122 II 274, consid. 1d).
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il
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Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima in-
quisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sol-
levate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 con-
sid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).
3.
Come visto, nella fattispecie gli espropriati postulano: il pagamento de-
gli interessi del 5% a far tempo dal 12 aprile 1994 al 9 giugno 2006 su
479'850 CHF e dal 9 giugno 2006 fino alla data del versamento su
179'850 CHF (successivo consid. 4); il riconoscimento dell'importo an-
nuo di 19'670 CHF a titolo di indennizzo per l'occupazione temporanea
della particella no. XX (mq 1124), a far tempo dal 12 aprile 1994 (suc-
cessivo consid. 5); il riconoscimento dell'importo di 60 CHF/mq, ossia
di complessivi 67'440 CHF, a titolo di indennizzo per la svalutazione
della parte residua (mq 1124) della particella no. XX (successivo con-
sid. 6). Richiesto è infine pure il riconoscimento di spese e ripetibili
(successivo consid. 8).
4.
4.1 I ricorrenti non contestano l'ammontare dell'indennità complessiva
di 479'850 CHF riconosciuta loro dalla CFS. Essi non concordano per
contro con la data a partire dalla quale su questo importo sono dovuti
degli interessi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CFS, che –
tenuto conto dell'anticipo di 300'000 CHF già ricevuto – riconosce loro
il diritto ad un interesse sulla somma residua di 179'850 CHF a partire
dal giorno del trasferimento della proprietà fino a quello del pagamen-
to, i ricorrenti chiedono che degli interessi siano corrisposti su tutto
l'importo a partire dal 12 aprile 1994 fino al 9 giugno 2006 e poi sul re-
siduo a partire da quella data.
4.2 A torto. Secondo la LEspr, momento decisivo per il riconoscimento
degli interessi sull'indennità non è infatti quello indicato dai ricorrenti e
neppure la data in cui ha avuto luogo l'udienza di conciliazione, ovvero
il dies aestimandi (art. 19bis. cpv. 1 LEspr), bensì quello del passaggio
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della proprietà (PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-
schutzrecht, 5. edizione, Berna 2008, pag. 637).
4.3 Giusta l'art. 91 cpv. 1 in relazione con l'art.19bis cpv. 2 LEspr, nel
caso in esame la proprietà dei beni espropriati è passata all'ente
espropriante con il pagamento dell'importo di 300'000 CHF a titolo di
indennità anticipata per espropriazione (DTF 131 II 458, consid. 7; 121
II 350, consid. 5e; 109 Ib 268, consid. 2c). Come correttamente rilevato
dalla CFS, è quindi da quel momento che ai qui ricorrenti deve essere
riconosciuto il diritto al pagamento di interessi sulla rimanenza (art.
19bis cpv. 4 LEspr).
4.4 Il saggio d'interesse usuale giusta l'art. 19bis cpv. 4 LEspr ammon-
ta al 3 ½%. Questo tasso è valido dal 1. maggio 2003 e si fonda su
una decisione del Tribunale federale del 4 aprile precedente. Il Tribuna-
le amministrativo federale, nel frattempo divenuto competente per la
sua fissazione, non ha finora cambiato tale tasso (www.tribunale-am-
). Eventuali interessi di mora saranno per contro dovuti –
al tasso usuale – unicamente dopo la scadenza di 20 giorni dalla fis-
sazione definitiva dell'indennità (art. 88 cpv. 1 LEspr; DTF 131 II 458,
consid. 7).
5.
5.1 Oltre a contestare la data da cui decorrono gli interessi sull'inden-
nità accordata dalla CFS, i ricorrenti lamentano il mancato riconosci-
mento di un congruo indennizzo per l'espropriazione temporanea dei
1124 mq restanti della particella no. XX, chiedendo che a tale titolo
venga loro corrisposto l'interesse del 5% all'anno sul capitale
immobiliare bloccato. Considerando di essere stati limitati nel disporre
del fondo a far tempo dal 12 aprile 1994 e partendo da un valore dello
stesso pari a 393'400 CHF, reclamano pertanto il risarcimento di
19'670 CHF annui a partire da quella data.
5.2 Secondo giurisprudenza, anche nel caso di espropriazione tempo-
ranea, segnatamente dell'occupazione di un determinato sedime du-
rante lo svolgimento di lavori di interesse pubblico, l'indennizzo deve
coprire il danno che si è realizzato (DTF 132 II 427, consid. 6.2; 99 Ib
87, consid. 3; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, pag. 728). In merito all'indennità richiesta, il Tribunale
federale ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, nel caso la fa-
coltà di disporre di un proprietario sia stata limitata, l'indennizzo che
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spetta all'espropriato di un fondo edilizio utilizzato ancora come terre-
no agricolo – come nel caso in esame –, non corrisponde a un interes-
se sul capitale investito nel fondo, bensì soltanto alla perdita dell'uso
effettivo. Se l'espropriato ritiene che, durante questo lasso di tempo,
avrebbe potuto trarre dal suo fondo maggior profitto spetta per contro
a quest'ultimo provare di aver subito un danno maggiore (DTF 120 Ib
465, consid. 5e; 109 Ib 268, consid. 3). Ancora recentemente, l'alta
Corte federale ha quindi precisato che – nel caso non venga provato
un pregiudizio più grande – il danno effettivo corrisponde in sostanza a
un'indennità per inconvenienze giusta l'art. 19 lett. c LEspr (DTF 132 II
427, consid. 6.2 con ulteriori rinvii).
5.3 Ritenuto che gli espropriati non hanno affatto dimostrato che l'oc-
cupazione temporanea della particella no. XX abbia arrecato a questi
ultimi il danno fatto valere in procedura (cifrato in 31'472 CHF annui
davanti alla CFS, quindi ridotto a 19'670 CHF davanti a questo
Tribunale), la domanda di risarcimento presentata dev'essere pertanto
respinta.
5.4 La richiesta del riconoscimento di indennità avanzata dai ricorrenti
risulta infondata non solo per quanto riguarda il montante, ma anche
rispetto alla data da cui l'indennità dovrebbe essere corrisposta. Tenu-
to conto del rapporto di causalità necessario tra l'espropriazione e il
danno subito – essa è infatti dovuta non già dal 12 aprile 1994 – come
richiesto dai ricorrenti – bensì a partire dall'effettiva immissione in pos-
sesso, avvenuta il 1. ottobre 2007 (doc. 41 degli atti della CFS), e fino
al termine dei lavori (art. 6 cpv. 1 LEspr; DTF 132 II 427, consid. 6.2).
6.
6.1 Partendo dalla considerazione che le particelle no. XX e no. YY
costituivano in realtà un tutt'uno, i ricorrenti chiedono infine il ricono-
scimento dell'importo di 60 CHF/mq, ossia di complessivi 67'440 CHF,
a titolo di indennizzo per la svalutazione della parte residua, pari a mq
1124, della particella no. XX. A giustificazione della loro richiesta, essi
sostengono che l'amputazione dettata dall'espropriazione avrebbe li-
mitato la possibilità costruttiva di tale porzione di terreno, precludendo
la costruzione di un complesso edificatorio importante. In via generale,
essi rilevano infine che la sua vicinanza al nuovo posteggio della sta-
zione non la valorizzerebbe, rendendola scarsamente attrattiva dal
profilo residenziale.
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6.2 Di principio, in un caso di espropriazione parziale come quello qui
realizzato, la piena indennità dovuta comporta effettivamente anche il
risarcimento dell'importo di cui il valore venale della frazione residua
viene eventualmente ad essere diminuito. Ciò vale per l'espropriazione
parziale di un singolo fondo come pure per quella di più fondi eco-
nomicamente connessi tra loro. Indennizzati devono essere inoltre tutti
gli altri pregiudizi subiti, in quanto essi possano essere previsti, nel
corso ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione
(art. 19 lett. b e lett. c LEspr; cfr. al riguardo decisione del Tribunale
federale 1E.6/2002 del 6 marzo 2003, consid. 4). Secondo giurispru-
denza e dottrina, una richiesta in tal senso deve però essere suffraga-
ta da fatti reali, precisi e concreti (decisione del Tribunale federale
1E.6/2002, consid. 4; PETER HÄNNI, op. cit., pag. 635; PIERMARCO ZEN-
RUFFINEN /CHRISTINE GUY ECABERT, Aménagement du territoire, constru-
ction, expropriation, Berna 2001, no. 1179 segg.; HEINZ HESS/HEINRICH
WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes - Kommentar, vol. I, Berna
1986, ad art. 19 LEspr no. 181 segg.).
6.3 Così non è nella fattispecie. Avanzando la propria richiesta i ricor-
renti si esprimono infatti in termini generici, confrontandosi segnata-
mente con realizzazioni e svantaggi puramente ipotetici e teorici. Co-
me rilevato dalla CFS e per altro non contestato dai ricorrenti, le possi-
bilità edificatorie della parte residua della particella no. XX vengono in
realtà integralmente mantenute anche dopo l'esproprio, garantendone
l'utilizzazione secondo i suoi fini primitivi.
7.
Per quanto precede, il ricorso interposto contro la decisione del 24
agosto 2007 della CFS dev'essere respinto.
8.
Nel caso in esame, l'assegnazione di spese e ripetibili non avviene in
base alla PA e al Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(173.320.2; TS-TAF), bensì alle norme contenute nella LEspr (decisioni
del Tribunale amministrativo federale A-4676/2007 dell'11 dicembre
2007, consid. 8; A-996/2007 del 9 agosto 2007, consid. 7, con ulteriori
rinvii).
Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese di procedura davanti al Tribu-
nale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili, sono addos-
sate all'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono re-
Pagina 9
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spinte, la ripartizione può però essere effettuata anche diversamente.
In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le
ha causate.
Nella fattispecie, le spese processuali, pari a 1'500 CHF, sono poste a
carico della Repubblica e Cantone Ticino, in qualità di ente esproprian-
te. Tenuto conto della soccombenza dei ricorrenti, non vengono per
contro assegnate ripetibili (decisioni del Tribunale federale 1E.20/2006
del 16 maggio 2006, consid. 4; 1E.1/2006 del 12 aprile 2006, consid.
11; 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006, consid. 6; decisione del Tribunale
amministrativo federale A-996/2007 del 9 agosto 2007, consid. 7, con
ulteriori rinvii).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari ad un importo di 1'500 CHF, sono poste a
carico della Repubblica e Cantone Ticino, controparte ed ente espro-
priante in causa. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudi-
zio, essa riceverà la relativa polizza di versamento.
3.
Non vengono asssegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (atto giudiziario)
- controparte (atto giudiziario)
- autorità inferiore (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della par-
te ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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