B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-5973/2011
S e n t e n z a d e l 1 9 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Christoph Bandli e Alain Chablais,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti
A._______, A1._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM,
rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne,
autorità inferiore,
e
Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1701 Friborgo,
prima istanza.
Oggetto
tasse di ricezione radiofoniche.
A-5973/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
Con scritto del 13 ottobre 2009, Billag SA ha informato il signor
A._______, titolare di A1._______, che a far tempo dal 1° ottobre 2009
sarebbe stato assoggettato al canone per la ricezione di programmi
radiofonici a titolo commerciale I.
B.
Con scritto del 19 ottobre 2009 il signor A._______ si è opposto,
contestandolo, all'assoggettamento citato.
C.
Con scritto del 2 febbraio 2010, Billag SA ha trasmesso al signor
A._______ una spiegazione dei diversi tipi (privato, professionale e
commerciale) di assoggettamento al canone per la ricezione di
programmi radiofonici.
D.
Con decisione del 29 giugno 2010, Billag SA ha confermato
l'assoggettamento di A._______, A1._______, al canone per la ricezione
di programmi radiofonici a titolo commerciale I.
E.
In data 23 luglio 2010, il signor A._______ ha interposto ricorso presso
l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), chiedendo l'annullamento
della decisione citata.
F.
Con decisione del 3 ottobre 2011 l'UFCOM ha respinto il ricorso inoltrato
dal signor A._______, confermando la decisione impugnata.
G.
In data 31 ottobre 2011, il signor A._______ (di seguito: il ricorrente) ha
inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale evocando in
buona sostanza le stesse motivazioni prodotte in sede di ricorso dinanzi
all'UFCOM (di seguito: autorità inferiore).
H.
Con scritto dell'11 gennaio 2012, Billag SA ha comunicato di rinunciare
all'invio di una presa di posizione rinviando integralmente a quanto già
esposto nel suo scritto del 1° settembre 2010 ed alla decisione
dell'UFCOM.
A-5973/2011
Pagina 3
I.
Con presa di posizione del 17 gennaio 2012, l'autorità inferiore si è
sostanzialmente riconfermata nelle motivazioni espresse in occasione
della sua decisione.
J.
Con osservazioni finali del 10 febbraio 2012 il ricorrente ha espresso
nuovamente le ragioni già addotte con i precedenti scritti aggiungendo
che, a far tempo dall'inizio dell'anno 2012 si è attivato per scollegare
l'apparecchio radio oggetto della presente vertenza.
K.
Con scritto del 12 marzo 2012, su richiesta dello scrivente Tribunale, il
ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione circa la sua situazione
finanziaria e la sua situazione professionale.
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito
della vertenza.
Diritto:
1.
1.1. Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFCOM, che è un Ufficio federale
subordinato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ai sensi dell'art. 33 lett. d
LTAF.
1.3. Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore.
Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata – che conferma
la decisione del 29 giugno 2010 di Billag SA – il ricorrente è
A-5973/2011
Pagina 4
particolarmente toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale
e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art.
48 PA). Tanto più visto che il provvedimento avversato comporta un onere
pecuniario. Il ricorrente è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
1.4. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma ed al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna
2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione
d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede
infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri
punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in
tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1°; DTF 121 V 204, consid. 6c;
sentenza del TAF del 29 settembre 2009 nella causa A-5881/2007,
consid. 1.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed. Zurigo 1998, n. 674 e segg.).
Inoltre, secondo l'art. 13 PA, anche nell'ambito della massima d'ufficio che
regge ogni procedura amministrativa (art. 12 PA), la parte che pretende
che venga resa una decisione a suo favore deve collaborare
all'amministrazione delle prove (su queste questioni, cfr. DTF 130 II 482,
consid 3.2).
3.
3.1. Giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla
radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), chi tiene pronti all'uso o mette in
funzione apparecchi atti a ricevere programmi radiofonici o televisivi deve
pagare un canone (DTF 121 II 183, consid. 3; decisione del Tribunale
federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006, consid. 2.3). Il canone di
ricezione è prelevato indipendentemente dal fatto che il detentore di tali
apparecchi li utilizzi o meno (sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-2254/2006 del 31 maggio 2007 consid. 4.2 e rif. cit.).
A-5973/2011
Pagina 5
3.2. Per l'art. 68 cpv. 3-5 LRTV, il detentore deve annunciarne il
possesso. Egli deve inoltre annunciare tutte le ulteriori modifiche
concernenti la fattispecie. Sempre per la medesima norma, l'obbligo di
pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui
per la prima volta l'apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all'uso o
è stato messo in funzione e termina allo scadere del mese in cui tutti gli
apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all'uso,
tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato
all'organo di riscossione del canone. Da essa risulta quindi pure che un
esonero con effetto retroattivo dall'obbligo di pagamento del canone è
escluso.
3.3. In base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la
messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro
avvenimento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al
singolo amministrato (sentenza del Tribunale federale 2A.83/2005 del 16
febbraio 2005 consid. 2.4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo
rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione
sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso. Su queste
basi, l'amministrazione può pretendere dal singolo contribuente delle
comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo ai
suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (sentenze del
Tribunale federale 2C_629/2007 consid. 2.1 e 2A.621/2004 del 3
novembre 2004 consid. 2.1).
4.
Nella fattispecie, per mezzo della decisione impugnata, l'UFCOM ha
confermato l'obbligo del ricorrente al pagamento del canone per la
ricezione dei programmi radiofonici a titolo commerciale I a far tempo dal
1° ottobre 2009. L'autorità inferiore ha ritenuto infatti che, malgrado il
ricorrente sia esentato dal pagamento del canone per la ricezione dei
programmi radiofonici (e televisivi) a titolo privato in quanto beneficiario di
prestazioni complementari alla rendita AVS/AI, egli sia tenuto al
pagamento dello stesso a titolo commerciale I per l'attività di tassista che
svolge saltuariamente con la forma della ditta individuale, denominata
A._______, A1._______.
Il ricorrente contesta anzitutto che sia stato lui ad annunciarsi per la
ricezione dei programmi radiofonici a titolo commerciale I. Egli dichiara
pure di avere un grado di invalidità del 60% e di essere posto al beneficio
di una rendita AVS/AI rispettivamente di prestazioni complementari a
A-5973/2011
Pagina 6
quest'ultima. Tale condizione lo ha portato ad essere esentato dal
pagamento del canone per la ricezione di programmi radiofonici e
televisivi a titolo privato. Il ricorrente asserisce inoltre di esercitare l'attività
di tassista sotto forma di ditta individuale (A._______, A._______)
soltanto occasionalmente e che il reddito generato da tale impiego
costituisce una minima parte delle sue entrate annuali. Per tutti questi
motivi, il ricorrente sostiene quindi di non dover pagare alcunché a titolo
commerciale visto persino che egli non fa uso della radio quando esercita
l'attività di tassista, ma servendosi dell'auto privata – per la quale
beneficia dell'esenzione dal canone – l'apparecchio sarebbe teoricamente
a disposizione.
5.
Posto che non è determinante la questione a sapere se sia stato il
ricorrente ad annunciarsi quale cliente commerciale o se
l'assoggettamento sia avvenuto d'ufficio, occorre verificare se, nel caso
concreto, il ricorrente è tenuto al pagamento del canone per la ricezione
di programmi radiofonici a titolo commerciale I.
5.1. Ai sensi dell'art. 58 ORTV la ricezione è considerata privata se i
programmi radiotelevisivi sono captati dalla persona che ha effettuato
l’annuncio, da quelle che vivono in comunione domestica con lei e dai
loro ospiti (cpv. 1), è considerata nell’ambito dell’attività professionale se i
programmi radiotelevisivi sono captati nell’azienda a scopo di
intrattenimento o di informazione del personale (cpv. 2), oppure è
considerata per utilizzo commerciale se i programmi radiotelevisivi sono
captati a scopo di intrattenimento o di informazione della clientela e terzi.
Quest'ultima tipologia di utilizzo si differenzia ancora in tre categorie a
dipendenza del numero di apparecchi di ricezione (I da 1 a 10, II da 11 a
50, III 51 o più apparecchi).
5.2. Secondo l'art. 64 cpv. 1 ORTV, su domanda scritta, l’organo di
riscossione del canone esenta dall’obbligo di pagare il canone i
beneficiari di rendite AVS o AI che ricevono prestazioni annue secondo
l’art. 3 cpv. 1 lett. a della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC; RS 831.30) e presentano una decisione passata in
giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari.
5.3. Nel caso in rassegna, il ricorrente è posto al beneficio di una rendita
AVS/AI per un grado di invalidità pari al 60% nonché di prestazioni
complementari alla stessa. Per questo motivo, conformemente a quanto
A-5973/2011
Pagina 7
suesposto (consid. 5.2.), egli è stato esentato dal pagamento del canone
per la ricezione di programmi radiofonici e televisivi a titolo privato.
Tuttavia, tenuto conto del citato grado d'invalidità, il ricorrente – titolare
della ditta individuale A._______, A1._______ – svolge sporadicamente
l'attività di tassista utilizzando l'auto privata. Per questo motivo, posto
che, nell'auto privata utilizzata anche per l'attività di tassista c'è una radio
e che essa può fungere da intrattenimento per i clienti, l'autorità inferiore
ha confermato l'obbligo per il ricorrente di pagare il canone per la
ricezione dei programmi radiofonici a titolo commerciale I.
Secondo l'autorità inferiore, il ricorrente non può essere esentato dal
pagamento del canone per la ricezione di programmi radiofonici a titolo
commerciale I posto che occorre fare una distinzione tra il suo statuto
privato e lo statuto commerciale della ditta individuale del quale egli è
titolare. In effetti, l'autorità inferiore ritiene che il criterio di esenzione su
richiesta previsto dall'art. 64 cpv. 1 ORTV sia applicabile unicamente alle
persone fisiche dato che un'attività commerciale non può ricevere
prestazioni complementari annue secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. a della LPC.
A mente dello scrivente Tribunale, il ragionamento dell'autorità inferiore va
censurato. Anzitutto, una ditta individuale non iscritta al registro di
commercio non ha personalità giuridica propria. Di conseguenza,
l'affermazione secondo cui un'attività commerciale non è una persona
fisica è da considerarsi quanto meno imprecisa e fuorviante. Una ditta
individuale non iscritta al registro di commercio è sostanzialmente da
considerare come la persona fisica che la dirige. Oltre a ciò, nel caso in
rassegna ci si trova di fronte ad una situazione particolare che merita un
ulteriore approfondimento. Infatti, la distinzione operata dall'autorità
inferiore – oltre ad essere inesatta – non tiene sufficientemente conto
delle particolari interconnessioni che caratterizzano la fattispecie. In
primis si rileva che, per lo svolgimento dell'attività di tassista, il ricorrente
utilizza la sua auto privata munita di un apparecchio per la ricezione di
programmi radiofonici. Ciò significa che la radio all'origine della presente
vertenza è la medesima che il ricorrente utilizza anche a titolo privato. Di
conseguenza, seguendo il ragionamento dell'autorità inferiore, il
ricorrente sarebbe tenuto al pagamento del canone commerciale per un
apparecchio già gravato dal canone a titolo privato. In una simile
circostanza – che costituisce certamente un caso limite – lo scrivente
Tribunale ritiene maggiormente ragionevole valutare quale utilizzo
dell'apparecchio è effettivamente preponderante. In secondo luogo, va
tenuto conto del fatto che al ricorrente è riconosciuta un'invalidità del 60%
che gli da diritto ad una rendita AVS/AI nonché ad una prestazione
A-5973/2011
Pagina 8
complementare ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a LPC. Questa condizione
permette al ricorrente di essere esentato dal pagamento del canone a
titolo privato. A maggior ragione la decisione dell'autorità inferiore pare
inappropriata posto che il ricorrente dovrebbe pagare il canone a titolo
commerciale a causa della presenza di un apparecchio per il quale è già
stato esentato a titolo privato.
Si rileva infine che il ricorrente svolge l'attività di tassista soltanto
sporadicamente per arrotondare l'entrata garantitagli dalla rendita AVS/AI
e dalla prestazione complementare. In effetti il reddito generato da questo
impiego corrisponde circa al 35% del reddito totale dichiarato dal
ricorrente. Oltretutto, a riprova della modesta incidenza dall'attività in
questione, si consideri che per il calcolo delle prestazioni complementari
alla rendita AVS/AI è già stato tenuto debito conto anche del reddito
generato dalla stessa.
5.4. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione dell'autorità inferiore,
risulta errata, eccessiva e, comunque, poco proporzionata alla realtà della
concreta fattispecie che – lo si ribadisce – rimane comunque un caso
limite. Pertanto, considerato anche lo spirito di semplificazione della
revisione della legge sulla radiotelevisione, secondo cui – in futuro – le
imprese con un fatturato annuo inferiore a CHF 500'000.- potrebbero
essere esentate dal pagamento del canone, il ricorso va accolto.
6.
In applicazione degli art. 63 cpv. 1 e cpv. 2 PA e 2 segg. del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.32), non sono
prelevate spese processuali. Il Servizio finanziario del Tribunale restituirà
al ricorrente, parte vincente, l'anticipo versato.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, se ammette il ricorso, l'autorità giudicante
assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato. Con
riferimento all'art. 7 cpv. 4 TS-TAF se le spese sono relativamente
modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un’indennità a titolo di
ripetibili. Nella presente procedura, la causa non può essere considerata
complessa, né tantomeno essa può aver occasionato delle spese
eccessive. Per questo motivo, lo scrivente Tribunale ritiene di non
concedere al ricorrente – che ha pure agito personalmente senza farsi
assistere da un legale – alcun importo a titolo di ripetibili per la procedura
di ricorso.
A-5973/2011
Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFCOM del 3 ottobre 2011 è
annullata.
2.
Non vengono prelevate spese processuali. L'importo di fr. 500.- versato
dal ricorrente a titolo di anticipo per i presunti costi processuali gli verrà
integralmente restituito. A tal fine, il ricorrente è invitato a comunicare al
Tribunale amministrativo federale il numero di conto sul quale effettuare il
versamento.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– Billag SA (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il
termine rimane sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art 46 cpv. 1
lett. b. LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: