B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6057/2013
Sen t en z a d e l 1 7 g i u g no 2 0 1 4
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Marie-Chantal May Canellas, Maurizio Greppi,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
ricorrente,
contro
Ufficio federale dei trasporti UFT,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Decisione di accertamento concernente l'autorizzazione di
accesso alla professione di trasportatore su strada.
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Fatti:
A.
Il 9 ottobre 2012 l'Ufficio federale dei trasporti (in seguito UFT) ha rilasciato
l'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada alla
società in nome collettivo A._______ (in seguito società), di …, facendole
pervenire l'originale e 6 copie autenticate.
B.
In data 24 settembre 2013 la polizia cantonale del Cantone Ticino ha
operato un controllo al veicolo Mercedes TI … alla cui guida vi era
B._______, dipendente della Società.
C.
Con "decisione di accertamento" del 18 ottobre 2013 l'UFT, rilevando l'as-
senza nel veicolo controllato di una copia autenticata dell'autorizzazione
sopracitata, ha costatato la violazione della legislazione federale sull'ac-
cesso alle professioni di trasportatore su strada ed ha "reso noto" alla so-
cietà che "ogni ulteriore infrazione sarebbe [stata] punita con la multa fino
a 10'000 franchi".
D.
Con ricorso del 23 ottobre 2013 la A._______ ha indicato che in occasione
del controllo di polizia l'autista ha presentato la copia autenticata dell'auto-
rizzazione e non l'originale come affermato del funzionario di polizia. A so-
stegno della propria allegazione la società ha evidenziato che, essendo
stata esperita copia fotografica del documento in occasione del fermo, ri-
sulti facile verificare la veridicità delle dichiarazioni del dipendente.
E.
Con presa di posizione del 3 dicembre 2013 l'autorità di prima istanza si è
riconfermata nelle proprie allegazioni, asserendo che dal verbale di con-
trollo effettuato dalla polizia cantonale si evince come sul veicolo "era pre-
sente l'originale della licenza per conto terzi anziché la copia".
F.
Con osservazioni finali del 12 febbraio 2014 la ricorrente si è riconfermata
nella proprie allegazioni di fatto e di diritto.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31
LTAF il Tribunale amministrativo federale (in seguito il TAF o il Tribunale)
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
In particolare, le decisioni di accertamento rese dall'UFT – il quale costitui-
sce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d
LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF.
1.2 Ai sensi dell'art. 10 della legge federale sull'accesso alle professioni di
trasportatore su strada (LPTS, RS 744.10) la procedura di ricorso è retta
dalle disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.
2. Salvo in casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37 PA). La A._______ è destinataria
dell'atto impugnato, il quale reca pure i rimedi giuridici.
3.
3.1 Il legislatore ha determinato all'art. 5 cpv. 1 PA che sono decisioni i
provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico
federale e concernenti: la costituzione, la modificazione o l'annullamento di
diritti o di obblighi; l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'e-
stensione di diritti o di obblighi; il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità
d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o
all'accertamento di diritti o di obblighi. Sono decisioni anche quelle in ma-
teria d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45
e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su
ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione
(art. 69) (art. 5 cpv. 2 PA). Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva
pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni (art.
5 cpv. 3 PA).
3.2 Tale definizione corrisponde ai principi sviluppati dalla dottrina e dalla
giurisprudenza secondo cui la decisione è un atto dell'autorità con cui viene
regolato, in maniera imperativa e unilaterale, un rapporto di diritto ammini-
strativo individuale e concreto (tra le tante DTF 121 I 173 cons. 2a; DTF
121 II 473 consid. 2a e rif.; ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte
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generale, Cadenazzo 2002, n. 741). In taluni casi, la giurisprudenza ha
pure considerato quale decisione ai sensi dell'art. 5 PA anche una dichia-
razione d'intenzione relativa a una decisione futura, ad esempio l'inten-
zione di un Cantone di considerare domicilio fiscale dei lavoratori pendolari
non solo il luogo di domicilio, ma pure quello di lavoro (DTF 125 I 458 con-
sid 1c/bb).
3.3 La decisione è un atto fondato sul diritto amministrativo, indipendente
dall'autorità che l'ha emanata. Di regola è opera di un'autorità amministra-
tiva, ma può anche essere l'opera di un organo legislativo o giudiziario, ed
in casi eccezionali anche essere opera di una persona privata
agente come titolare di un pubblico potere in virtù di una delega conferitagli
dalla legge (DTF 126 I 250 cons. 1a e rif.).
3.4 Le decisioni sono vincolanti (anche per l'autorità) e coercibili (DTF 113
Ia 232 consid. 1 e rif). Possono essere eseguite senz'ulteriore concretizza-
zione. A tale fine la decisione dev'essere comprensibile e precisa; se di-
verse interpretazioni sono possibili, l'autorità ne deve sopportare le conse-
guenze e accettare l'interpretazione data dal destinatario, purché sia plau-
sibile. Riservato il tema della buona fede, la decisione non deve peraltro
essere intesa in senso letterale, ma in quello corrispondente al suo vero
significato giuridico, tenuto segnatamente conto del bisogno di protezione
giuridica (DTF 120 V 496 consid. 1a).
4.
4.1 Orbene, per costante giurisprudenza possono formare oggetto di ri-
corso soltanto le decisioni (art. 44 PA), ovvero i provvedimenti adottati
dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modi-
ficare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto
pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. sen-
tenza TF 1B_49/2008 del 3 marzo 2008 consid. 3.1; sentenze TAF A-
2723/2007 del 30 gennaio 2008 e C-7701/2007 del 30 gennaio 2008 con-
sid 4; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, 2a ed. pag. 28, n. marg.
2.3). Ove manchino le caratteristiche proprie della decisione, la stessa non
può essere impugnata neanche se la (presunta) possibilità di ricorso sia
stata espressamente indicata (GAAC 1989 267 n. 38). La decisione così
come definita si distingue dunque dagli atti amministrativi non impugnabili;
in generale tale distinzione è abbastanza agevole, anche se esistono casi
limite, che devono essere risolti alfine di determinare la ricevibilità di un
ricorso (SCOLARI, op. cit., n. 747).
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4.2 Nella fattispecie in esame, con scritto del 18 ottobre 2013, l'UFT - dopo
aver ripercorso i fatti e ricordato le norme applicabili - si è limitato a costa-
tare che "l'impresa ha l'obbligo di recare su ogni veicolo una copia autentica
dell'autorizzazione di accesso alla professione", come pure che "ogni ulte-
riore infrazione sarebbe stata punita con la multa fino a 10'000 franchi, a
norma dell'articolo 11 lettera b LPTS" (cfr. pag. 3). Tale scritto è indubbia-
mente configurabile alla stregua di una mera nota informativa alla società
destinataria, nella quale non sono ravvisabili le connotazioni di una deci-
sione impugnabile ai sensi dell'art. 5 PA. Infatti esso non costituisce un atto
d'imperio individuale con cui viene creato o accertato in modo vincolante
un rapporto concreto di diritto amministrativo, già per il fatto che non con-
templa alcun dispositivo suscettibile di essere posto in esecuzione.
5.
5.1 Il Tribunale evidenzia infine che l'atto impugnato reca scritto "decisione
di accertamento".
5.2 Orbene giusta l'art. 25 PA l'autorità competente nel merito può, d'ufficio
o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la esten-
sione di diritti o obblighi di diritto pubblico (cpv. 1). La domanda
d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente
provi un interesse degno di protezione (cpv. 2). In altre parole, per mezzo
della procedura di accertamento non vengono costituiti, modificati o annul-
lati diritti o obblighi, bensì si conferisce soltanto alle persone che dimo-
strano un interesse degno di protezione il diritto di ottenere dall'autorità
un'informazione vincolante sull'esistenza, l'inesistenza e l'estensione di un
diritto o di un obbligo, in particolare quando sussistano dubbi sull'applica-
bilità nei loro confronti di un atto normativo o sulla validità di un atto ammi-
nistrativo che le concerne.
5.3 Nella fattispecie in esame gli estremi della decisione di accertamento
sono assenti. In particolare, l'autorità di prima istanza si limita a ricordare
alla ricorrente la legislazione specifica in materia, in particolare l'art. 11
LPTS quale sanzione conseguente ad una violazione della stessa. D'altra
parte nemmeno il ricorrente ha fatto valere un interesse attuale e degno di
protezione all'azione di accertamento ad alla decisione conseguente.
5.4 Va infine rilevato che l'autorità di prime cure ha indicato, quale rimedio
giuridico all'atto impugnato, il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
A torto. Infatti considerato il contenuto meramente informativo dello scritto
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menzionato, era sufficiente una lettera semplice senza alcun riferimento ad
eventuali rimedi giuridici.
6.
A fronte di quanto sopra il ricorso è quindi irricevibile per carenza di una
decisione impugnabile.
7.
Con riferimento all'art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TS-TAF; RS 173.320.2) e considerato il titolo meramente infor-
mativo dell'atto qui impugnato, lo scrivente Tribunale rinuncia a prelevare
spese processuali. Previa indicazione delle sue coordinate bancarie o po-
stali, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo
spese di fr. 1'000.-- a suo tempo versato dalla ricorrente le verrà restituito.
Il presente Tribunale rinuncia infine ad assegnare ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 1'000.– versato dalla
ricorrente a titolo di anticipo spese viene rimborsato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario; foglio informativo per la restituzione
dell'anticipo spese)
– autorità inferiore (n. di rif. …; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
I rimedi giuridici sono menzionati sulla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti
scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale contenere le conclusioni,
i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: