B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6080/2011
S e n t e n z a d e l 2 8 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), André Moser, Jérôme Candrian,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM,
Rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne,
autorità inferiore,
e
Billag SA,
Avenue de Tivoli 3, 1701 Friborgo,
prima istanza.
Oggetto
Tasse di ricezione televisive.
A-6080/2011
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Fatti:
A.
Il 12 dicembre 2009 il signor A._______ ha compilato il questionario
inviatogli dalla Billag SA nel quale ha dichiarato di essere in possesso di
un apparecchio televisivo sin dal 2004 nella sua residenza settimanale
situata all'indirizzo *** a X._______. Al predetto questionario, esso ha
allegato una lettera esplicativa datata 12 dicembre 2009.
B.
Con decisione 9 febbraio 2010, la Billag SA ha confermato l'annuncio per
la residenza settimanale e ha comunicato al signor A._______ che il
canone per la ricezione privata dei programmi televisivi gli sarebbe stato
fatturato a partire dal 1° aprile 2005.
C.
Contro la predetta decisione, A._______ ha poi interposto ricorso con
scritto 6 marzo 2010 dinanzi all'Ufficio federale delle comunicazioni (di
seguito: UFCOM), postulandone l'annullamento. Egli ritiene in sostanza
che poiché paga già il canone per la ricezione radiotelevisiva al suo
domicilio a Y._______, ove vive con la moglie e i suoi due figli, non si
giustificherebbe la richiesta di pagamento per un secondo canone per
l'appartamento da lui occupato settimanalmente per motivi di lavoro a
X._______. A suo dire, facendo parte con la sua famiglia di un'unica
economia domestica, anche gli apparecchi presenti nell'appartamento a
X._______ sarebbero coperti dal canone da lui regolarmente pagato per il
domicilio a Y._______.
D.
Con decisione 17 ottobre 2011, l'UFCOM ha confermato la decisione
9 febbraio 2010 emanata dalla Billag SA, rigettando conseguentemente il
ricorso 6 marzo 2010 interposto da A._______. L'autorità ha in sostanza
ritenuto che una persona ha l'obbligo di annunciare la ricezione e di
pagare il canone per la residenza secondaria allorquando nella stessa
sono presenti apparecchi atti alla ricezione dei programmi radiofonici e/o
televisivi e che la stessa è occupata durante la metà dell'utilizzazione tre
notti o più alla settimana. Tali condizioni secondo l'UFCOM sarebbero in
casu adempiute per il signor A._______, di modo che il canone sarebbe
da lui dovuto separatamente per l'abitazione a X._______.
E.
Contro la suddetta decisione, A._______ (di seguito: ricorrente) ha poi
interposto ricorso 6 novembre 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo
A-6080/2011
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federale. Postulando l'annullamento sia della decisione 9 febbraio 2010
della Billag SA, che della decisione 17 ottobre 2011 dell'UFCOM, egli
ribadisce in sostanza le argomentazioni addotte dinanzi alle due predette
autorità. Esso aggiunge in particolare che entrambe le predette autorità
interpretando in maniera erronea la nozione di "economia domestica"
avrebbero violato non solo il divieto dell'arbitrio, ma anche il principio
della legalità. A suo avviso, sarebbe poi opinabile accordare a Billag SA lo
statuto di amministrazione pubblica e con essa la facoltà di interpretare la
legge. Esso lamenta altresì che la Billag SA sarebbe stata carente
nell'indicare i rimedi giuridici nella propria decisione e che l'UFCOM
avrebbe commesso un diniego di giustizia non statuendo al riguardo nella
propria decisione. Il ricorrente postula infine che venga indetto un
dibattimento pubblico, diritto a suo avviso concessogli "dalla Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e più precisamente dall'art. 6 (Diritto ad un processo
equo)", e meglio, che l'esame della sua causa come pure l'emanazione
della sentenza siano pubblici.
F.
In data 13 dicembre 2011, l'UFCOM ha inoltrato la propria risposta al
ricorso. Riconfermandosi sostanzialmente nella propria decisione, detta
autorità ha postulato il rigetto del ricorso. Dal canto suo, la Billag SA ha
invece rinunciato a presentare le proprie osservazioni in merito al ricorso
con scritto 1° dicembre 2011.
G.
In data 28 dicembre 2011, il ricorrente ha poi inoltrato le proprie
osservazioni finali, nelle quali ha in sostanza ribadito quanto da lui
indicato nel proprio ricorso.
H.
Con scritto 30 dicembre 2011, il ricorrente, dopo aver indicato di essersi
accorto "che l'art. 6 par. 1 CEDU potrebbe non fondare la richiesta di un
dibattimento pubblico", ha chiesto comunque "di indire un dibattimento
pubblico in virtù dell'art. 40 cpv. 2 LTAF".
I.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
A-6080/2011
Pagina 4
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 172.32) riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF).
1.1.1 In concreto, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA, emessa dall'UFCOM, che è un Ufficio federale subordinato
al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (di seguito: DATEC) ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. Il
presente ricorso risulta pertanto di competenza del Tribunale ammini-
strativo federale.
1.1.2 Ciò indicato, vista la censura solleva dal ricorrente in merito
all'opinabilità della qualità di autorità della Billag SA, va nondimeno
precisato quanto segue. Secondo l'art. 33 LTAF, lo scrivente Tribunale è
competente per trattare di ricorsi diretti contro delle decisioni emanate da
autorità precedenti ai sensi di detto disposto. Nella presente fattispecie,
l'atto impugnato non è stato emanato dalla Billag SA, bensì dall'UFCOM,
il quale è senza dubbio un'autorità ai sensi della lett. d dell'art. 33 LTAF; di
conseguenza, la censura del ricorrente – a supporre poi che sia stato
quello il senso di predetta censura – è inoperante per quanto riguarda
l'ammissibilità del ricorso.
Giusta l'art. 69 cpv. 1 della Legge federale del 24 marzo 2006 sulla
radiotelevisione (LRTV, RS 784.40), la Billag SA – quale organo di
riscossione del canone – viene designata dalla legge stessa quale
autorità ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. e PA e, come tale, può emanare
delle decisioni (cfr. Messaggio del Consiglio federale [CF] del 18 dicem-
bre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla
radiotelevisione [di seguito: Messaggio LTRV], in: FF 2003 1399,
pagg. 1472 e 1553; DTF 130 III 524 consid. 1.2.3). In qualità di autorità
amministrativa, la Billag SA, chiamata a statuire in materia di ricezione
dei canoni radiotelevisivi, è tenuta ad applicare le leggi federali
(cfr. artt. 178 cpv. 3 e 190 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera, del 18 aprile 1999 [Cost, RS 101]) nonché ad interpretarle
conformemente alla Cost. La Billag SA è designata quale autorità di
percezione del canone sia dalla vecchia Ordinanza del 6 ottobre 1997
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sulla radiotelevisione (vORTV, RU 1997 2903, art. 48 vORTV; cfr. pure
consid. 4 del presente giudizio per quanto concerne le questioni di diritto
intertemporale) che dall'attuale LRTV (art. 69 cpv. 1 summenzionato) ed è
quindi indiscutibile; la censura del ricorrente è decisamente respinta.
1.2 Pacifica è poi la legittimazione a ricorrere del ricorrente. Lo stesso ha
infatti preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre,
quale destinatario della decisione impugnata, che conferma la decisione
9 febbraio 2010 della Billag SA, il ricorrente risulta poi particolarmente
toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 cpv. 1
PA). Tanto più visto che il provvedimento avversato comporta un onere
pecuniario.
1.3 Il ricorso è altresì stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste
dalla legge (cfr. art. 52 PA).
1.4 Il ricorrente, dopo aver ritirato la richiesta di dibattimento pubblico
sulla base dell'art. 6 cifra 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101), postula ora che lo stesso venga indetto ai sensi dell'art. 40
cpv. 2 LTAF.
1.4.1 Al riguardo si rileva che giusta l'art. 40 cpv. 1 LTAF, laddove si
debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore
dell'art. 6 cifra 1 CEDU, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento
pubblico ad istanza di parte o qualora importanti interessi pubblici lo
giustifichino. Secondo l'art. 40 cpv. 2 LTAF, il presidente della corte o il
giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi.
Dal momento che il ricorrente ha ritirato la richiesta d'indire il dibattimento
pubblico in virtù dell'art. 6 cifra 1 CEDU ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LTAF,
va esaminato se sia il caso d'indire un dibattimento pubblico sulla scorta
dell'art. 40 cpv. 2 LTAF. Orbene, in virtù dell'art. 40 cpv. 2 LTAF, non
sussiste alcun diritto ad un dibattimento pubblico, spettando al presidente
della corte o al giudice unico decidere se indirlo o meno. In effetti, al di
fuori del campo d’applicazione dell'art. 6 cifra 1 CEDU di cui all'art. 40
cpv. 1 LTAF, il Tribunale amministrativo federale non è soggetto all'obbligo
di indire un dibattimento, ma ne ha la possibilità. In questi casi, esso
dispone quindi di un potere d'apprezzamento sulla questione (cfr. Mes-
saggio del CF del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria federale in: FF 2001 3764, pag. 3946).
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Pagina 6
1.4.2 Ciò indicato, dagli atti di causa risulta che ambedue le parti hanno
già avuto modo di esprimersi esaustivamente in questa sede. In partico-
lare, il ricorrente ha avuto modo di indicare a più riprese allo scrivente
Tribunale i motivi per cui egli dovrebbe pagare un solo canone anziché
due, producendo altresì una copiosa documentazione a sostegno della
propria tesi. La fattispecie in esame non risulta per altro particolarmente
complicata o porre dei quesiti giuridici trascendentali o di particolare
interesse pubblico. Non da ultimo, non va poi dimenticato che il diritto di
essere sentito non conferisce alla parte il diritto di esprimersi oralmente,
bensì unicamente il diritto d'esprimersi per iscritto (cfr. PIERMARCO ZEN-
RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure,
Neuchâtel 2011, n. 316). Avendo già avuto modo di esprimersi a più
riprese per iscritto, il diritto di essere sentito del ricorrente in tal senso
appare dunque già ossequiato. In tali circostanze, tenuto conto di quanto
precede nonché del principio di celerità, non vi è ragione alcuna di indire
un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 40 cpv. 2 LTAF. La predetta
richiesta va pertanto respinta.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inade-
guatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2008, n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41
consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle-
ge des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). Secondo il principio di
articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è
tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono
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dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non
essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).
Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il
ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse,
comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie,
d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta,
ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
Il ricorrente lamenta in primo luogo che la Billag SA sarebbe stata carente
nell'indicare i rimedi giuridici nella propria decisione e che l'UFCOM
avrebbe commesso un "diniego di giustizia" non statuendo al riguardo
nella propria decisione.
Nella presente fattispecie è esaminato l'atto impugnato e non la decisione
dell'autorità di prima istanza; di conseguenza, a questo stadio, sapere se
la Billag SA avrebbe commesso una violazione del diritto di essere sentiti
ai sensi della Cost. è irrilevante. Quo alla questione a sapere se l'UFCOM
ha commesso un diniego di giustizia, lo scrivente Tribunale deve
dapprima constatare che la censura qui sollevata in nessun caso può
essere un diniego di giustizia ai sensi dell'art. 46a PA, bensì un'eventuale
violazione del dovere di motivare le decisioni conformemente all'art. 35
PA, in quanto l'UFCOM non si è espresso – nelle sue considerazioni –
relativamente a questa argomentazione del ricorrente.
Una violazione del dovere di motivazione rappresenta una violazione del
diritto di essere sentiti ai sensi dell'art. 29 Cost. Gravame di natura
formale, la violazione di siffatto diritto può avere per conseguenza – se
ammesso – di provocare l'annullamento dell'atto impugnato.
Nella fattispecie, però, lo scrivente Tribunale constata che l'impugnativa
del ricorrente dinanzi all'UFCOM era tempestiva e che lo stesso non è
stato minimamente leso da un'eventuale carente indicazione dei rimedi
giuridici da parte della Billag SA. Orbene, se malgrado la sussistenza di
un siffatto vizio, la parte ha ricorso tempestivamente dinanzi all'autorità
competente, la stessa non può poi invocare un'omissione che di fatto non
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Pagina 8
gli ha cagionato alcun pregiudizio (cfr. DTF 136 II 23 consid. 1.7, DTF 114
Ib 112 consid. 2c; cfr. ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 521; LORENZ
KNEUBÜHLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfharen [VwVG],
Zurigo/San Gallo 2008, n. 24 ad art. 35 PA).
Il diritto di ottenere una decisione motivata implica di ottenere una
motivazione sugli elementi di rilievo per la soluzione della causa e non su
ogni gravame o censura sollevata; per altro e nella presente fattispecie,
nella misura in cui l'ammissibilità del ricorso è stata pacificamente
ammessa, non s'intravede in ché l'UFCOM avrebbe dovuto esaminare e
emanare considerazioni su di una questione non più pertinente dal punto
di vista della soluzione giuridica. La censura del ricorrente non può
pertanto che essere respinta.
4.
Il 1° aprile 2007 sono entrate in vigore la LRTV e l'Ordinanza del 9 marzo
2007 sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401), con conseguente
abrogazione del diritto previgente, e meglio della vecchia Legge federale
del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (vLRTV, RU 1992 601) nonché
della vORTV. Nella misura in cui il canone litigioso è stato richiesto a
partire dal 1° aprile 2005, la presente fattispecie risulta in parte aver avuto
luogo allorquando era ancora in vigore la vLRTV. Orbene, di principio alle
circostanze di fatto va applicato il diritto in vigore al momento in cui le
stesse si sono realizzate. Ne discende che ai fatti accaduti fino al
31 marzo 2007 risultano materialmente applicabili le allora vigenti vLRTV
e vORTV, mentre ai fatti accaduti a partire dal 1° aprile 2007 risultano
applicabili la LRTV e l'ORTV (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit,
n. m. 2.202; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-4192/2011
del 22 dicembre 2011 consid. 3 e A-3230/2011 dell'8 novembre 2011
consid. 3).
Per quanto concerne la presente fattispecie – in particolar modo
l'assoggettamento all'obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo –
le disposizioni pertinenti della LRTV e dell'ORTV riprendono per
l'essenziale quanto disposto dalla vLRTV e dalla vORTV. Nella propria
analisi, lo scrivente Tribunale indicherà pertanto le disposizioni rilevanti
facendo riferimento ad entrambe le predette leggi, segnalando altresì le
eventuali divergenze.
A-6080/2011
Pagina 9
5.
In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto a stabilire se il ricorrente che
paga già il canone di ricezione privata per la sua abitazione principale a
Y._______, ove risiede con la sua propria famiglia, è tenuto a pagarne un
secondo per l'appartamento a X._______, ove egli sostiene di risiedere
soltanto settimanalmente per motivi professionali. Per poter rispondere a
siffatto quesito (cfr. consid. 5.3 che segue), vanno innanzitutto ricordati i
presupposti alla base dell'obbligo di pagamento del canone di ricezione
(cfr. consid. 5.1 che segue), nonché il cerchio delle persone assoggettate
a detto obbligo di pagamento, in particolar modo per quanto concerne la
ricezione privata in relazione ad un'abitazione principale e ad una
residenza secondaria e/o settimanale (cfr. consid. 5.2 che segue).
5.1
5.1.1 Secondo l'art. 55 cpv. 1 vLRTV, chi intende ricevere programmi
radiotelevisivi deve comunicarlo all'autorità competente. Deve inoltre
pagare una tassa di ricezione. Esso deve altresì annunciare tutte le
ulteriori modifiche concernenti la fattispecie (cfr. art. 41 cpv. 2 vORTV).
L'art. 41 cpv. 1 vORTV precisa che tenuto all'obbligo d'annuncio del
possesso è chiunque prepara all'esercizio o esercita un apparecchio di
ricezione radiofonico o televisivo. Analogamente l'attuale legislazione
prevede che chi tiene pronto all'uso o mette in funzione un apparecchio
atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi (apparecchio di
ricezione) deve pagare un canone (cfr. art. 68 cpv. 1 LRTV) e
annunciarne il possesso (cfr. art. 68 cpv. 3 LRTV).
5.1.1.1 Ciò indicato, è doveroso ricordare che i canoni di ricezione sono
tasse di regalia (cfr. DTF 121 II 83 considd. 2 e 3; sentenza del Tribunale
federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006 consid. 2.3). In effetti,
l'utilizzo di un apparecchio radiofonico o televisivo è soggetto a conces-
sione, trattandosi di un diritto di monopolio spettante alla Confederazione.
Il canone di ricezione costituisce dunque una tassa dovuta non quale
controprestazione della ricezione di determinati programmi, bensì per
potere svolgere un'attività soggetta a monopolio, riservata di principio alla
Confederazione. Detto canone è percepito indipendentemente dal modo
in cui vengono utilizzati gli apparecchi radiofonici o televisivi (ricezione
diretta, via cavo o per satellite) e dai programmi ricevuti; esse sono infatti
legate alla messa in servizio di un apparecchio di ricezione (e all'autoriz-
zazione necessaria a tal fine) e al diritto di monopolio della Confedera-
zione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre
2006 consid. 2.3 con rinvio).
A-6080/2011
Pagina 10
5.1.1.2 L'obbligo di pagare il canone non sorge con l'esercizio di un
apparecchio ma già a partire dal momento in cui un apparecchio è tenuto
pronto all'uso, ovvero allorquando l'apparecchio può essere messo in
servizio con pochi gesti semplici (cfr. Messaggio LTRV, in: FF 2003 1399,
pag. 1552; DTF 121 II 83 considd. 2 e 3, DTF 107 IV 152 consid. 3). Il
canone di ricezione è dunque prelevato indipendentemente dal fatto che il
detentore di tali apparecchi li utilizzi o meno (cfr. sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-4774/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 3.1 e A-
2254/2006 del 31 maggio 2007 consid. 4.2 con rinvii).
5.1.1.3 L'obbligo di pagamento del canone di ricezione è poi di fatto
strettamente legato al possesso di un apparecchio di ricezione e non alla
persona che lo detiene. Il solo fatto di possedere un apparecchio di
ricezione ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 vORTV, rispettivamente dell'art. 68
cpv. 1 LRTV, di per sé è sufficiente per determinare l'obbligo di paga-
mento. Di conseguenza, l'obbligo di pagamento non è legato all'esercizio
di un qualsiasi diritto individuale – come lo pretende il ricorrente – ma
all'uso, che può essere operato anche da più persone (cfr. consid. 5.2 qui
di seguito), di un apparecchio di ricezione.
5.1.2 L'obbligo di pagare la tassa inizia il primo giorno del mese seguente
la preparazione o la messa in esercizio dell'apparecchio di ricezione.
Finisce l'ultimo giorno del mese in cui è stata comunicata la cessazione
dell'esercizio (art. 44 cpv. 2 vORTV; cfr. analogamente art. 68 cpv. 4 e 5
LRTV).
5.1.3 In base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la
messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro
avvenimento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al
singolo amministrato (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.83/2005 del
16 febbraio 2005 consid. 2.4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo
rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione
sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso. Su queste
basi, l'amministrazione può pretendere dal singolo contribuente delle
comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo ai
suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (cfr. sentenze
del Tribunale federale 2C_629/2007 del 13 marzo 2008 consid. 2.1 e
2A.621/2004 del 3 novembre 2004 consid. 2.1; sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-4774/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 3.3).
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Pagina 11
5.1.4 In merito alla cessazione dell'uso si segnala che in passato,
sigillando l'allacciamento ai sensi dell'art. 41 cpv. 4 vLRTV – o meglio,
piombando il collegamento via cavo – l'esercizio dell'apparecchio di
ricezione cessava completamente, dando diritto all'esonero dall'obbligo di
pagamento del canone televisivo. Orbene, siffatta disposizione non
sussiste più nell'attuale LRTV, di modo che sigillare l'allacciamento di per
sé non basta più per giustificare un siffatto esonero. Ciò si giustifica tanto
più che ai giorni nostri la ricezione televisiva può avvenire non solo per
mezzo della via cavo, ma anche tramite internet, un'antenna, ecc. A
mente dello scrivente Tribunale, per giustificare la cessazione dell'obbligo
di pagamento del canone, tutti gli apparecchi di ricezione presenti in
un'abitazione dovrebbero essere resi totalmente inutilizzabili.
5.2
5.2.1 Ciò stabilito, per circoscrivere il cerchio delle persone tenute al
pagamento del canone di ricezione, la prassi sviluppata sotto l'egida della
vLTRV e della vORTV – poi ripresa dal legislatore nelle attuali LTRV e
OLRT – ha avuto modo di precisare che in Svizzera la tassa di ricezione
va riscossa per ogni economia domestica o azienda commerciale, e non
per ogni apparecchio di ricezione (cfr. Messaggio LTRV, in: FF 2003
1399, pag. 1471; cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_320/2009 del
3 febbraio 2010 consid. 4.2 e 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007
consid. 5.3).
5.2.2 In particolare, per quanto concerne la ricezione privata, il Tribunale
federale, partendo dall'art. 42 cpv. 2 vORTV – che definisce la ricezione
come privata se i programmi radiotelevisivi sono ricevuti dalla persona
che ha effettuato l'annuncio, da quelle che vivono in comunione
domestica con lei e dai loro ospiti – ha avuto modo di sancire che la
nozione di "comunione domestica" (in francese "ménage commun" e in
tedesco "gleichen Haushalt"), e meglio di economica domestica
(cfr. consid. 5.2.3 qui di seguito), costituisce il criterio centrale
dell'assoggettamento al canone di ricezione (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3). L'alta Corte,
riprendendo la prassi sviluppata dall'UFCOM e dalla Billag SA sulla base
dell'art. 42 cpv. 2 vORTV, ha altresì precisato che la comunione
domestica comprende tutti i membri della famiglia che vivono insieme e
comprende tutti gli apparecchi di ricezione che quest'ultimi utilizzano,
compresi quelli presenti in una residenza secondaria, nella misura in cui
quest'ultima non sia locata ad un terzo o non sia occupata più di sei mesi
all'anno (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_320/2009 del 3 febbraio
2010 consid. 4.2 e 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3). Il
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Tribunale federale ha altresì sottolineato che l'art. 42 cpv. 2 vORTV ha
per effetto di circoscrivere il cerchio delle persone effettivamente
assoggettate rispetto a quelle che avrebbero potuto esserlo in virtù
dell'art. 55 cpv. 1 vLRTV (cfr. sentenza del Tribunale federale
2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3). Siffatta interpretazione
della nozione di economia domestica è stata considerata dal Tribunale
federale come conforme alla vLRTV (cfr. sentenza del Tribunale federale
2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3) e, come tale –
contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – rispetta il principio della
legalità e non risulta minimamente arbitraria.
5.2.3 Detta prassi permane tutt'ora valida sotto l'egida delle attuali LTRV
e ORTV (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_320/2009 del 3 febbraio
2010 consid. 4.2). L'art. 68 cpv. 2 LTRV prevede ora espressamente che
unico canone è dovuto per economia domestica o unità commerciale,
indipendentemente dal numero degli apparecchi. La nozione di economia
domestica dell'art. 68 cpv. 2 LTRV si riporta a quella di comunione
domestica utilizzata dall'art. 58 cpv. 1 ORTV (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.4 con rinvio). Tale
disposizione, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non
costituisce in alcuna maniera un caso di esenzione, bensì si limita a
circoscrivere il cerchio delle persone tenute al pagamento del canone,
stabilendo che per ogni economia domestica è dovuto un solo canone.
5.2.4 La predetta nozione di economia domestica, propria alla legisla-
zione in materia di ricezione radiotelevisiva, ha un particolare impatto per
quanto concerne l'assoggettamento al pagamento del canone per gli
apparecchi di ricezione presenti nelle residenze secondarie e/o settima-
nali. In effetti, in due casi particolari – uno concernente uno studente
risiedente settimanalmente in un altro luogo rispetto a quello dei suoi
genitori, l'altro riguardante un appartamento di vacanza occupato dal figlio
di una persona risiedente in un altro appartamento (cfr. sentenze del
Tribunale federale 2C_320/2009 del 3 febbraio 2010 e 2A.528/2006 del
6 febbraio 2007) – in applicazione della prassi sopracitata, il Tribunale
federale ha sancito che vi è un'unica economia domestica, comprendente
anche gli apparecchi presenti in una residenza secondaria, unicamente
se quest'ultima non è locata a un terzo o occupata più di 6 mesi all'anno.
Di riflesso, allorquando la residenza secondaria e/o settimanale risulta
invece occupata per più di 6 mesi, quest'ultima va considerata come
un'economia domestica a sé stante, di modo che per la stessa è dovuto
un canone di ricezione ben distinto da quello già pagato per la residenza
principale.
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Tale prassi, a giudizio dello scrivente Tribunale, non va circoscritta al caso
degli studenti o degli appartamenti di vacanza, bensì va estesa anche al
caso delle persone che vivono con la propria famiglia in un determinato
luogo e che per motivi di lavoro risiedono settimanalmente in un altro
posto. Non vi è infatti alcuna ragione di trattare diversamente il caso del
ricorrente, dal momento che determinante ai fini dell'assoggettamento al
pagamento del canone di ricezione è il possesso di apparecchi di
ricezione pronti all'uso o messi in funzione (cfr. considd. 5.1.1 e 5.1.1.3
del presente giudizio). Nel caso degli apparecchi di ricezione presenti
nelle residenze secondarie e/o settimanali determinante è che le stesse
siano occupate per più di 6 mesi all'anno, e ciò, indipendentemente da chi
vi risieda effettivamente (studente, casalinga, lavoratore indipendente o
dipendente, ecc.), nonché dal fatto che per la residenza principale venga
già pagato un canone di ricezione.
5.3 In concreto, il ricorrente nel formulario compilato il 12 dicembre 2009
ha dichiarato di essere in possesso di un apparecchio televisivo a partire
dal 2004 all'indirizzo "*** a X._______". Nella lettera allegata al predetto
formulario, fa valere di trascorrere almeno tre giorni e tre notti alla
settimana, oltre alle vacanze, nell'abitazione famigliare a Y._______
assieme alla moglie e ai suoi figli di 14 e 10 anni (cfr. doc. 3 dell'incarto
prodotto dall'autorità inferiore con risposta 13 dicembre 2011 [di seguito:
inc. UFCOM]). Ne discende che di fatto, egli trascorre in media almeno
quattro notti alla settimana nell'abitazione a X._______ e che quindi, la
stessa è occupata per più di 6 mesi all'anno. In base alla giurisprudenza
sopracitata (cfr. consid. 5.2.1 e segg. del presente giudizio), si deve
pertanto concludere che la residenza settimanale del ricorrente non
rientra sotto l'economia domestica di Y._______, bensì costituisce
un'economia domestica a sé stante. Di fatto, il ricorrente è pertanto tenuto
al pagamento del canone per gli apparecchi di ricezione presenti
nell'appartamento di X._______ e ciò, indipendentemente dal fatto ch'egli
paghi già un canone per la residenza principale ove risiede con la propria
famiglia. Nessuno mette poi in dubbio, che il ricorrente risieda
permanentemente con la moglie e i suoi due figli, tuttavia ciò è ininfluente
ai fini del presente giudizio. La nozione di economia domestica sviluppata
dalla Billag SA e dall'UFCOM, poi ripresa dal Tribunale federale, come
detto, è propria alla legislazione della LRTV.
In definitiva, è dunque a giusta ragione che dapprima la Billag SA, poi
l'UFCOM hanno confermato l'assoggettamento del ricorrente al
pagamento del canone radiotelevisivo per l'appartamento sito a
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X._______, quale economia domestica a sé stante. Il ricorso non può
pertanto che essere respinto.
6.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg.
del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS
173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 600.-- (art. 4 TS-
TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lui
versato il 12 novembre 2011. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF,
all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente
soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio
esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lui
versato a suo tempo.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– Billag SA (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le con-
clusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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