Corte I
A-6091/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Beat Forster, Marianne Ryter Sauvant,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle comunicazioni,
rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne,
autorità inferiore.
Revoca di numeri telefonici a valore aggiunto.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-6091/2008
Fatti:
A.
Con decisioni del 2 marzo 2005 rispettivamente del 21 febbraio 2006,
l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha attribuito ad
X._______ i seguenti numeri: 0906 XXXXXX della categoria “intratteni-
mento riservato agli adulti; 0906” e 0901 XXXXXX della categoria
“intrattenimento, giochi e risposte; 0901”.
B.
Constatando (1) che gli indicativi 0901 e 0906 non venivano utilizzati
in modo da formare un blocco chiaramente separato dal resto del nu-
mero, (2) che dalla forma della pubblicazione scelta dal titolare dei nu-
meri il consumatore non poteva dedurre in modo chiaro e inequivoca-
bile il prezzo per ciascun numero, (3) che attraverso il numero 0906
XXXXXX appartenente alla categoria denominata “intrattenimento ri-
servato agli adulti” venivano invece offerti servizi della categoria 0901
“intrattenimento, giochi e risposte”, in data 30 luglio 2008 l'UFCOM ha
avviato una procedura di revoca dei numeri citati fissando al titolare un
termine scadente il 14 agosto seguente per formulare eventuali osser-
vazioni.
C.
Ritenuto che entro il termine impartito non gli è giunta nessuna rispo-
sta, con decisione del 5 settembre 2008 l'UFCOM ha formalizzato la
revoca immediata dei due numeri a suo tempo attribuiti, togliendo l'ef-
fetto sospensivo a un eventuale ricorso.
D.
La decisione dell'UFCOM (autorità inferiore) è stata impugnata con ri-
corso del 9 settembre successivo. Con tale atto, ammettendo in so-
stanza la fondatezza dei rimproveri mossigli e indicando di aver nel
frattempo provveduto ai necessari correttivi, X._______ (ricorrente)
postula implicitamente che la decisione impugnata venga annullata e
che i due numeri oggetto della procedura di revoca vengano riattivati.
E.
La presa di posizione dell'autorità inferiore in merito al ricorso data del
21 novembre 2008. Dopo aver ribadito i motivi che l'hanno portata alla
decisione di revoca ed osservato che, diversamente da quanto da lui
asserito, il ricorrente persiste nel pubblicare i numeri assegnatigli in
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una forma non conforme al diritto applicabile, essa conclude al rigetto
del ricorso.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
in diritto.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il pre-
sente gravame in virtù degli art. 1, 31, 32 e 33 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.32).
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così co-
me da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e 4 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA.
Impugnato con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel ri-
spetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art.
52 PA), il provvedimento in esame è una decisione fondata sul diritto
pubblico federale giusta l'art. 5 PA.
Indirizzata al ricorrente, essa lo concerne direttamente. Dato è quindi
anche il suo interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibilie in ordine e deve essere esa-
minato nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima in-
quisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sol-
levate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, con-
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sid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).
3.
3.1 I numeri oggetto della presente procedura contengono elementi
d'indirizzo giusta l'art. 3 lett. f della legge federale del 30 aprile 1997
sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), ed offrono servizi a valore
aggiunto a norma dell'art. 35 segg. dell'ordinanza federale del 9 marzo
2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1). Il discipli-
namento di tali servizi è di competenza del Consiglio federale, il quale
può però delegare l'adozione delle necessarie prescrizioni amministra-
tive e tecniche all'UFCOM (art. 12b cpv. 1 e art. 62 LTC).
3.2 Regole relative ai servizi a valore aggiunto sono contenute anche
nell'ordinanza federale dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prez-
zi (OIP; RS 942.211). Conformemente all'art. 13 cpv. 1bis OIP, quando
una pubblicità menziona il numero telefonico di una prestazione di ser-
vizio a pagamento per mezzo di servizi di telecomunicazione, essa de-
ve ugualmente indicare al consumatore la tassa di base e il prezzo al
minuto. Se è applicato un altro modello tariffario, quest'ultimo deve es-
sere chiaramente segnalato. L'informazione riguardante il prezzo va
pubblicata utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente a
quella dei caratteri usati nella pubblicità per scrivere il numero del ser-
vizio a valore aggiunto.
3.3 In base alle deleghe di competenza menzionate più sopra (sulle
condizioni d'ammissione di un tale procedere cfr. decisione del Tribu-
nale amministrativo federale A-2011/2006 e A-2832/2007 dell'8 agosto
2007, consid. 2.1 e le referenze ivi citate), rispettivamente a quelle
contenute negli art. 24b cpv. 4, 24e cpv. 3 e 52 dell'ordinanza federale
del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle
telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104), l'UFCOM ha redatto una serie
di prescrizioni tecniche e amministrative elencate nell'allegato 2
dell'ordinanza del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e
gli elementi d'indirizzo (RS 784.101.113), tra cui quelle relative alla
ripartizione dei numeri E.164 (12. edizione).
3.4 Secondo le cifre 4.12.1 e 4.12.3 rispettivamente 4.13.1 e 4.13.3
di dette prescrizioni, il titolare di un numero a valore aggiunto deve ri-
spettare una serie di condizioni. In particolare, deve utilizzare i numeri
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ricevuti esclusivamente per prestazioni della categoria corrispondente
(0901 per la categoria “intrattenimento, giochi e risposte”; 0906 per la
categoria “intrattenimento riservato agli adulti”) presentando le cifre
dell'indicativo 0901 e 0906 in modo raggruppato e chiaramente sepa-
rato dal resto del numero, ogni qual volta comunichi oralmente o per
iscritto un numero che le contenga. Il titolare è inoltre tenuto a rispet-
tare le disposizioni dell'OIP secondo cui ogni volta che viene comu-
nicato oralmente o per iscritto il numero, deve essere indicata in modo
chiaro e inequivocabile anche la tariffa in franchi e centesimi al minuto
o a chiamata (IVA inclusa).
3.5 Quanto alla revoca di elementi d'indirizzo, essa è regolata dagli
art. 11 e 12 ORAT. L'UFCOM può revocare elementi d'indirizzo quando
il titolare viola il diritto applicabile, le prescrizioni emanate o le disposi-
zioni della decisione d'attribuzione (art. 11 cpv. 1 lett. b ORAT). Come
misura preliminare, l'Ufficio può esigere la messa fuori servizio degli
elementi d'indirizzo in questione (art. 11 cpv. 2 LTC). Quando opta per
una revoca, essa entra immediatamente in vigore (art. 12 cpv. 1
ORAT). L'Ufficio può decidere di posticipare l'entrata in forza della re-
voca se questa tocca utenti di elementi d'indirizzo in servizio o se lo
esigono importanti ragioni tecniche o economiche (art. 12 cpv. 1bis
ORAT).
3.6 Risulta da queste disposizioni che l'UFCOM non ha l'obbligo di re-
vocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo quando il titolare non ri-
spetta il diritto applicabile. Esso ha diritto di fare uso o meno di questa
facoltà a seconda delle circostanze del singolo caso, segnatamente
del grado rispettivamente del rischio di pericolo per l'interesse pubbli-
co. Lo scopo di questa misura non è infatti quello di sanzionare il com-
portamento contrario al diritto applicabile del beneficiario, quanto piut-
tosto di servire agli interessi del consumatore.
4.
4.1 Nel caso in esame, la decisione di revoca presa dall'UFCOM basa
sulle seguenti constatazioni: (1) che gli indicativi 0901 e 0906 non
venivano utilizzati in modo da formare un blocco chiaramente separato
dal resto del numero; (2) che dalla forma della pubblicazione scelta dal
titolare dei numeri il consumatore non poteva dedurre in modo chiaro e
inequivocabile il prezzo per ciascun numero; (3) che attraverso il nu-
mero 0906 XXXXXX, appartenente alla categoria “intrattenimento
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riservato agli adulti”, venivano invece offerti servizi della categoria
0901 “intrattenimento, giochi e risposte”.
4.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva pure di aver
invano invitato il ricorrente ad esprimersi in merito ai fatti elencati e al
sospetto di utilizzo illegale dei numeri, nonché ad adottare le misure
necessarie al rispetto delle norme vigenti. Non avendo il ricorrente
provveduto a rispondere a tale invito rispettivamente ad adottare le mi-
sure richieste, essa conclude di aver proceduto alla revoca dell'attribu-
zione per ristabilire l'ordine legale.
4.3 Da parte sua, con impugnazione del 9 settembre 2008 il ricorrente
ammette in sostanza la fondatezza dei rimproveri mossigli. Osservan-
do di essere venuto a conoscenza solo quel giorno della lettera racco-
mandata inviatagli dall'UFCOM nel mese di luglio 2008, si scusa di
non aver formulato la presa di posizione richiestagli nel termine asse-
gnato, indicando però di avere nel frattempo provveduto a mettere in
atto i necessari correttivi. Egli precisa infine di aver già preso anche
tutte le dovute cautele e attenzioni nei confronti dei media, così da evi-
tare ogni ulteriore contestazione circa l'esattezza e la correttezza delle
pubblicazioni future.
4.4 L'UFCOM ha ribadito il suo punto di vista nel parere del 21 no-
vembre 2008, trasmesso per conoscenza anche al ricorrente, che non
ne ha in seguito contestato i contenuti. A dimostrazione che le viola-
zioni che hanno condotto alla revoca dei numeri in esame non pos-
sono essere considerate dei casi isolati, esso ha nel contempo preso
posizione in merito alle copie degli annunci che il ricorrente ha accluso
all'impugnazione, constatando che su undici annunci trasmessi (ri-
guardanti per altro in larga parte altri numeri da quelli revocati) otto
non soddisfacevano ai requisiti stabiliti, mostrandosi carenti sia dal
punto di vista dell'indicazione della tariffa applicata (non ripetuta per
ogni numero, e non indicata in prossimità dei numeri stessi), che da
quello della valuta (mancanza totale dell'indicazione o uso di abbrevia-
zioni non consuete per il franco svizzero).
5.
Tra le regole promulgate dall'UFCOM nell'ambito delle deleghe rice-
vute (cfr. precedente consid. 3.4), vi è sia quella di utilizzare i numeri
appartenenti a un determinato gruppo unicamente per prestazioni pre-
viste per la categoria cui lo stesso è assegnato, sia quella che prescri-
ve l'obbligo di separare le cifre dell'indicativo 0900 (in casu: 0901 e
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0906) dal resto del numero. Esse prevedono infine pure l'obbligo di in-
dicare inequivocabilmente la tariffa in prossimità di un numero, ogni
volta che viene comunicato oralmente o in forma scritta.
Nella fattispecie, in base a quanto rilevato dall'UFCOM nella sua lette-
ra del 30 luglio 2008 e nella decisione impugnata, dette regole, che
concretizzano il diritto applicabile, sono state più volte violate durante
l'estate 2008.
Queste violazioni, ammesse dal ricorrente, giustificano di principio la
revoca dei numeri a suo tempo attribuiti da parte dell'UFCOM, confor-
memente a quanto previsto dagli art. 11 e 12 ORAT.
6.
Constatate le violazioni di cui sopra, ed ammessa la facoltà di revoca
da parte dell'autorità inferiore, resta da verificare se questa misura,
presa nell'interesse pubblico, segnatamente con l'intento di proteggere
gli utenti di numeri a valore aggiunto del tipo qui in esame, rispetti il
principio della proporzionalità. Come prescritto dall'art. 5 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost; RS 101), l'attività dello Stato deve infatti rispondere al
pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
Così è quando la misura presa è adatta ad ottenere gli scopi persegui-
ti e quando essi non possono essere ottenuti adottandone una meno
incisiva; dato dev'essere pure un rapporto ragionevole tra l'interesse
pubblico e la limitazione degli interessi privati toccati dalla misura stes-
sa (DTF 128 II 297, consid. 5.1; DTF 124 I 40, consid. 3e; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-8634/2007 del 29 maggio 2008,
consid. 7; A-3323/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 12.1 e le referenze
ivi citate; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 5. edizione, Zurigo 2006, no. 581 segg., con ulteriori
rinvii).
6.1
Nella fattispecie, l'interesse pubblico in causa è quello della protezione
dei consumatori dal rischio di non identificare i numeri revocati quali
numeri a valore aggiunto appartenenti a categorie specifiche e d'esse-
re indotti in errore sul prezzo delle comunicazioni. Come visto, quando
il titolare di un numero a valore aggiunto, contrariamente alle regole a
tutela dei consumatori, mette in pericolo l'interesse pubblico che sot-
tende alle stesse, l'UFCOM può procedere alla revoca della sua attri-
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buzione (art. 11 ORAT). La misura della revoca è perciò senz'altro
adatta a salvaguardare tale interesse.
6.2 Tenuto conto delle circostanze in cui essa è stata ordinata, la revo-
ca decisa deve essere anche riconosciuta quale misura necessaria al
ristabilimento dell'ordine legale da parte dell'UFCOM. Invitato ad espri-
mersi in merito alle mancanze riscontrate rispettivamente alle singole
regole da lui violate, il ricorrente non ha infatti reagito alla lettera del
30 luglio 2008. Entro il termine impartito, nonostante l'avvertimento cir-
ca le possibili sanzioni che accompagnava detta lettera, egli non ha né
formulato osservazioni né fornito prove di aver posto rimedio alle viola-
zioni constatate.
6.3 Dato è infine pure il rapporto ragionevole tra l'interesse pubblico
tutelato con la revoca e gli interessi privati toccati dalla misura stessa.
Gli interessi del ricorrente all'uso dei numeri che gli sono stati revocati
sono di natura puramente commerciale e sicuramente non tali da met-
terlo in pericolo dal profilo economico. Il ricorrente, che dispone di una
serie di altri numeri, non ha per altro sostenuto nulla in tal senso. L'in-
teresse alla protezione dei consumatori dev'ssere considerato quindi
preponderante.
7.
Per quanto precede, il ricorso presentato contro la decisione di revoca
del 5 settembre 2008 dell'UFCOM è respinto.
8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spe-
se processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1
segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 1'500.--
(art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'an-
ticipo da lui versato il 20 ottobre 2008. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3
TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità
per ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 1'500.--, sono poste a carico del
ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente
giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese
da lui a suo tempo versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (raccomandata)
- Segretariato generale del DATEC (atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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