Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A6114/2009
Sen t e n z a d e l 2 8 ma r z o 2 0 1 1
Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Alain Chablais, Lorenz Kneubühler,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM,
rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne,
autorità inferiore,
Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1701 Friborgo,
prima istanza.
Oggetto Canone di ricezione dei programmi radiofonici e televisivi.
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Fatti:
A.
Con formulario dell'11 novembre 2004, il signor A._______ ha annunciato
alla Billag SA di possedere una radio e una televisione presso il suo
domicilio di B._______. A partire dal 1° dicembre 2004 egli è quindi stato
assoggettato al canone radiotelevisivo.
B.
In data 2 ottobre 2006, Billag SA ha inoltrato al signor A._______ la
fattura, dell'importo di CHF 112.60, relativa alla ricezione privata di
programmi radiofonici e televisivi per il 4° trimestre del 2006.
C.
Nel mese di novembre del 2006, a seguito della separazione con la
moglie, il signor A._______ ha lasciato il proprio domicilio per stabilirsi
temporaneamente presso parenti. Nel frattempo, l'ex moglie ha fatto
richiesta a Billag SA di poter ricevere le fatture a proprio nome. Pertanto,
Billag SA ha provveduto a crearle un nuovo numero cliente.
D.
In data 27 ottobre 2006, il signor A._______ ha contattato
telefonicamente Billag SA per annunciare il cambiamento di domicilio da
Via C._______, B._______ – dove abitava con la moglie –, a D._______.
E.
Malgrado i richiami inoltrati da Billag SA in data 13 dicembre 2006, 19
marzo 2007 e 18 giugno 2007, il signor A._______ non ha saldato
l'importo della predetta fattura relativa al 4° trimestre del 2006. In data 3
aprile 2007, il signor A._______ ha nuovamente contattato Billag SA,
lamentandosi del fatto che durante l'ultimo colloquio telefonico, nessuno
lo avrebbe avvisato di mandare uno scritto per notificare la fine del
possesso di apparecchi atti alla ricezione radiotelevisiva.
F.
Il 4 ottobre 2007, Billag SA ha avviato una procedura esecutiva per
l'incasso forzato della somma ancora scoperta presso l'Ufficio esecuzioni
di Lugano. Quest'ultimo ha notificato il precetto esecutivo n. (…) del 12
ottobre 2007 al signor A._______, contro il quale, in data 16 ottobre 2007,
egli ha interposto tempestiva opposizione.
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G.
In data 6 dicembre 2007, Billag SA ha invitato il signor A._______ a
volersi esprimere sulla vertenza motivando la propria opposizione, in
ossequio al diritto di essere sentito ex art. 29 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Tuttavia, il signor A._______ è rimasto silente.
H.
Con decisione del 5 febbraio 2008, Billag SA ha confermato l'esistenza
del credito ed ha rigettato l'opposizione del signor A._______
condannandolo inoltre al pagamento delle spese esecutive per un
importo di fr. 35..
I.
Con scritto del 4 marzo 2008, il signor A._______ ha impugnato la
predetta decisione adducendo che Billag SA avrebbe dovuto dedurre dal
cambiamento di intestazione delle fatture richiesto dalla sua exmoglie il
fatto che egli non era più domiciliato presso Via C._______, B._______, e
che la prima istanza avrebbe pure dovuto informarsi circa il suo nuovo
recapito. Il signor A._______ inoltre ha contestato di dover pagare la
fattura in questione posto che la stessa sarebbe già stata saldata dalla
exmoglie e che lui in quel periodo avrebbe soggiornato presso parenti, a
loro volta soggetti al canone di ricezione di programmi radiotelevisivi.
J.
Con decisione del 28 agosto 2009, l'Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM) ha respinto il ricorso del signor A._______, confermando la
decisione di Billag SA.
K.
In data 25 settembre 2009, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) ha
inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF)
evocando in buona sostanza le stesse motivazioni prodotte in sede di
ricorso dinanzi all'autorità inferiore.
L.
Billag SA e UFCOM (di seguito: autorità inferiore), chiamate a
pronunciarsi sul gravame, si sono sostanzialmente riconfermate nelle
motivazioni espresse in occasione delle rispettive decisioni.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
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considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito
della vertenza.
Diritto:
1.
1.1. Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFCOM, che è un Ufficio federale
subordinato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ai sensi dell'art. 33 lett. d
LTAF.
1.3. Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore.
Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata, che conferma la
decisione del 5 febbraio 2008 di Billag SA, il ricorrente è particolarmente
toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 PA).
Tanto più visto che il provvedimento avversato comporta un onere
pecuniario. Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
1.4. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma ed al
contenuto dell'atto di ricorso (artt. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della
massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia
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limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157,
consid. 1°; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenza del TAF del 29
settembre 2009 nella causa A5881/2007, consid. 1.2; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed. Zurigo 1998, n. 674 e segg.).
3.
3.1. Giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla
radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), chi tiene pronti all'uso o mette in
funzione apparecchi atti a ricevere programmi radiofonici o televisivi
deve pagare un canone (DTF 121 II 183, consid. 3; decisione del
Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006, consid. 2.3). Il
canone di ricezione è prelevato indipendentemente dal fatto che il
detentore di tali apparecchi li utilizzi o meno (decisione del Tribunale
amministrativo federale A2254/2006 del 31 maggio 2007, consid. 4.2 e le
referenze ivi citate).
3.2. Per l'art. 68 cpv. 35 LRTV, il detentore deve annunciarne il
possesso. Egli deve inoltre annunciare tutte le ulteriori modifiche
concernenti la fattispecie. Sempre per la medesima norma, l'obbligo di
pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui
per la prima volta l'apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all'uso o
è stato messo in funzione e termina allo scadere del mese in cui tutti gli
apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all'uso,
tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato
all'organo di riscossione del canone. Da essa risulta quindi pure che un
esonero con effetto retroattivo dall'obbligo di pagamento del canone è
escluso.
3.3. In base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la
messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro
avvenimento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al
singolo amministrato (decisione del Tribunale federale 2A.83/2005 del 16
febbraio 2005, consid. 2.4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo
rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione
sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso. Su queste
basi, l'amministrazione può non da ultimo pretendere dal singolo delle
comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo ai
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suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (decisioni del
Tribunale federale 2C_629/2007, consid. 2.1; 2A.621/2004 del 3
novembre 2004, consid. 2.1).
4.
Nella fattispecie, per mezzo della decisione impugnata l'UFCOM
conferma che il ricorrente è tenuto al pagamento del canone per il
periodo tra il 1° ottobre 2006 e il 31 dicembre successivo, ovvero per il 4°
trimestre del 2006. L'autorità inferiore ha ritenuto infatti che il ricorrente
non ha mai annunciato a Billag SA alcuna mutazione della sua situazione
con ripercussioni sull'obbligo di pagare il canone.
Da parte sua, il ricorrente è invece dell'avviso che per statuire sul suo
obbligo di pagamento del canone sia invece determinante l'annuncio del
4 agosto 2006 – avvenuto telefonicamente –, con cui la sua exmoglie, a
seguito della separazione, ha comunicato a Billag SA la volontà di
modificare l'intestazione delle fatture al fine di riceverle a suo nome,
creando, di fatto, a far tempo dal 1 ottobre 2006, un nuovo numero
cliente. Stante tale richiesta, a detta del ricorrente, Billag SA avrebbe in
ogni caso dovuto indagare ulteriormente sul suo nuovo recapito e sul suo
mutato obbligo di soggezione al canone.
A torto. In quell'occasione ella ha in effetti annunciato unicamente un
cambiamento di indirizzo, riguardante solo ed esclusivamente la sua
persona, che nulla ha influito riguardo all'obbligo di pagamento del qui
ricorrente. Quest'ultimo, dal canto suo, non ha inizialmente comunicato
alcunché a Billag SA, né il cambiamento di domicilio, né tantomeno la
cessazione della detenzioni di apparecchi atti alla ricezione
radiotelevisiva. Soltanto in un secondo momento, e meglio in data 27
ottobre 2006, il ricorrente ha contattato telefonicamente Billag SA,
limitandosi tuttavia a comunicare il cambiamento del proprio indirizzo da
Via C._______, B._______, in D._______.
In sostanza, l'agire del ricorrente costituisce unicamente un annuncio di
cambio d'indirizzo senza rilievo sull'obbligo di pagamento del canone.
5.
Dagli atti emerge che il ricorrente, a partire dal 1° dicembre 2004, è
sempre stato annunciato presso Billag SA come detentore di apparecchi
radiotelevisivi, e ciò senza alcuna interruzione temporale. Si rileva
pertanto che il ricorrente non ha mai annunciato la cessazione della
detenzione di tali apparecchi a partire dal 1°ottobre 2006 e per tutto il
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periodo – fino al 31 dicembre 2006 – a cui fa riferimento la fattura, ancora
scoperta, che qui ci occupa. Il fatto che la exmoglie abbia cominciato a
ricevere – e pagare – le fatture da Billag SA proprio a partire dal 1°
ottobre 2006, risulta irrilevante ai fini dell'obbligo di pagamento del
canone del qui ricorrente, trattandosi di un altro, distinto, numero cliente.
Inoltre, l'apertura da parte della exmoglie di un nuovo conto cliente, non
consente a Billag SA di dedurre che l'ex marito, qui ricorrente, non sia più
in possesso di apparecchi atti alla ricezione televisiva e radiofonica.
Infatti, in difetto di un annuncio al momento della separazione dalla
moglie che desse conto del fatto che non possedeva più apparecchi atti
alla ricezione televisiva e radiofonica secondo quanto previsto dall'art. 68
cpv. 5 LRTV, il ricorrente era – ed è tuttora – ancora tenuto al
pagamento del canone radiotelevisivo per il 4° trimestre del 2006 posto
che lo stesso non ha alcuna relazione con l'indirizzo dell'utente quanto
piuttosto con l'utente medesimo. Sia come sia, vista l'amministrazione di
massa che caratterizza il mandato di riscossione del canone
radiotelevisivo conferito alla prima istanza, non si può pretendere da
quest'ultima che indaghi su ogni singolo caso sulla base dell'annuncio di
terze persone. Infine, il ricorrente non ha portato alcun elemento di prova
circa il preteso pagamento del canone per il 4° trimestre del 2006 riferito
al n. di cliente (…).
Occorre infine osservare che le circostanze non mutano quand'anche il
ricorrente, durante il periodo in oggetto, abbia effettivamente alloggiato
presso parenti, i quali – essendo a loro volta soggetti al canone
radiotelevisivo – hanno correttamente pagato per il periodo in questione.
Infatti, in mancanza di un annuncio valido di cessione della detenzione di
apparecchi atti alla ricezione radiofonica e televisiva, nemmeno tale fatto
può liberare il ricorrente dall'obbligo di pagare il canone fino al 31
dicembre 2006 (decisioni del Tribunale amministrativo federale A
4466/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 5.3; A2255/2006 del 4 luglio
2007, consid. 3.2; A2250/2006 del 26 aprile 2007, consid. 3).
6.
Per quanto precede, in difetto di un valido annuncio a norma dell'art. 68
cpv. 5 LRTV – sull'importanza del quale gli utenti vengono per altro resi
espressamente attenti anche nelle singole fatture (cfr. fattura del 2
ottobre 2006 agli atti, in cui è menzionata in grassetto la frase
“Cessazione dell'esercizio”) –, il ricorso dev'essere integralmente
respinto. Di conseguenza, viene confermato il rigetto dell'opposizione al
precetto esecutivo n. (…) del 12 ottobre 2007 emesso dall'Ufficio
esecuzioni di Lugano.
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7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF; RS
173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 500. (art. 4 TS
TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lui
versato il 19 ottobre 2009. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TSTAF,
all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto. Di conseguenza, viene confermato il rigetto
dell'opposizione al precetto esecutivo n. (…) del 12 ottobre 2007 emesso
dall'Ufficio esecuzioni di Lugano.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 500., sono poste a carico del ricorrente
soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio
esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lui a
suo tempo versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– Billag SA (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 1000231279; Atto giudiziario)
– Segretariato generale del DATEC (atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: