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Numero di ruolo: A6118/2011
zis/frs/frs
Dec i s i o n e i n c i d en t a l e
d e l l ' 8 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Markus Metz, Michael Beusch,
cancelliera Sara Friedli.
Parti A._______,
patrocinato da …,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Assistenza amministrativa USA,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Assistenza amministrativa (CDIUSA).
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Visto e considerato:
che in data 9 novembre 2011 A._______ (di seguito: ricorrente) ha
interposto un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le
decisioni 1° settembre 2009 e 7 ottobre 2011 emanate
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) a
seguito della domanda di assistenza amministrativa presentata il
31 agosto 2009 dall'autorità fiscale americana (Internal Revenue Service
in Washington, di seguito: IRS) nei confronti della Svizzera sulla base
dell'Accordo del 19 agosto 2009 concernente la domanda di assistenza
amministrativa presentata dall'IRS degli USA relativa a UBS SA, una
società di diritto svizzero (di seguito: Accordo 09; RU 2009 5669);
che con decisione incidentale 10 novembre 2011 lo scrivente Tribunale
ha comunicato alle parti che il collegio giudicante chiamato a statuire nel
merito della presente causa è composto dai giudici Salome Zimmermann
(giudice dell'istruzione, se del caso giudice unico), Markus Metz e Michael
Beusch, nonché che la cancelliera è Sara Friedli;
che con istanza 1° dicembre 2011 il ricorrente ha postulato la ricusa
dell'intero collegio giudicante, qualora dovesse essere accertato che il
livello di conoscenza della lingua italiana dei giudici Salome
Zimmermann, Markus Metz e Michael Beusch sono insufficienti per
comprendere il senso del ricorso e dei successivi scritti da lui introdotti;
che alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale si
applicano per analogia le disposizioni della Legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110) concernenti la ricusazione (art. 34
e segg. LTF) conformemente all'art. 38 della Legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2011 (LTAF; RS 173.32); che la
decisione in merito alla domanda di ricusazione può essere presa senza
che sia sentita la controparte (art. 37 cpv. 2 LTF), in concreto, l'autorità
inferiore;
che poiché non può essere postulata la ricusazione di un intero collegio
giudicante, ritenuto come i motivi di ricusa siano invocabili unicamente
contro le singole persone che lo compongono (cfr. decisione del
Tribunale federale 8C_102/2011 del 27 aprile 2011 consid. 2.2 con
riferimenti ivi citati, ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m.
3.70), la domanda di ricusazione verrà trattata come rivolta contro i
giudici Salome Zimmermann, Markus Metz e Michael Beusch
singolarmente;
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che con scritti 5 dicembre 2011, rispettivamente con nota agli atti 2 di
cembre 2011, i predetti giudici hanno dichiarato di disporre di un livello di
conoscenza della lingua italiana sufficiente per comprendere in maniera
dettagliata il ricorso, i successivi scritti inoltrati dal ricorrente, gli allegati
come pure la giurisprudenza e la dottrina pertinenti, nonché di poter
contare sull'aiuto della cancelliera Sara Friedli di madrelingua italiana,
qualora dovessero riscontrare delle eventuali difficoltà linguistiche; che gli
stessi hanno altresì indicato di non ritenersi prevenuti e parziali;
che giusta l'art. 34 cpv. 1 LTF i giudici si ricusano se hanno un interesse
personale nella causa (lett. a), se hanno partecipato alla medesima causa
in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti
giuridici di una parte, periti o testimoni (lett. b), se sono congiunti o
partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che
ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore
ovvero convivono stabilmente con loro (lett. c), se sono parenti o affini in
linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo
patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa
come membro dell'autorità inferiore (lett. d) o se per altri motivi,
segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale
inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una
prevenzione nella causa (lett. e); che in merito all'ultimo motivo di
ricusazione va precisato che, ai sensi dell'interpretazione finora data dalla
giurisprudenza (concernente la vecchia Legge federale del 16 dicembre
1943 sull'organizzazione giudiziaria [OG, CS 3 499]), lo stesso è
invocabile sussidiariamente, ovverosia qualora i motivi qualificati delle
lett. ad non siano realizzati (cfr. ANDREAS GÜNGERICH, in: Hansjörg
Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz
[BGG]: Bundesgesetz über das Bundesgericht, Handkommentar, Berna
2007, N. 5 e segg. ad art. 34 LTF; decisione del Tribunale federale
2F_2/2007 del 25 aprile 2007 consid. 3.2); che sussiste quindi una
legittima suspicione qualora le circostanze esposte, le quali da un esame
oggettivo appaiono idonee, suscitano una certa diffidenza dell'imparzialità
di un giudice (cfr. DTF 133 I 1 considd. 5.2 e 6.2, DTF 131 I 113 consid.
3.4); che le disposizioni sulla ricusazione tutelano l'imparzialità e
l'indipendenza della persona che ha la funzione di giudice;
che il ricorrente medesimo non porta alcun elemento idoneo a suscitare
l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità per
giustificare la ricusazione dei singoli membri del collegio giudicante; che
in particolare, non si vede in che modo una presunta, carente padronanza
della lingua italiana da parte dei giudici potrebbe condurre a sfavorire
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maggiormente il ricorrente, rispetto all'autorità inferiore, ritenuto come
l'intera procedura viene svolta in italiano per entrambe le parti;
che la madrelingua non è un criterio per misurare il livello di conoscenza
della lingua italiana di una persona;
che come si evince da quanto indicato dal ricorrente, in sostanza esso fa
riferimento all'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) secondo cui
ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge,
competente nel merito, indipendente e imparziale; che tramite la sua
richiesta esso non invoca la massima dell'indipendenza e dell'imparzialità
del giudice in senso stretto, bensì la questione delle conoscenze
linguistiche necessarie per esercitare l'attività di giudice presso il
Tribunale amministrativo federale;
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tra l'indipendenza
del giudice e la formazione richiesta, quale presupposto per esercitare la
funzione di giudice, esiste un legame, in quanto solo delle sufficienti
specifiche conoscenze professionali consentono al giudice di formare
autonomamente la propria volontà, nonché d'applicare in maniera corretta
la legge; che in sostanza, il giudice deve essere in grado di comprendere
nel dettaglio la fattispecie, di farsi un'opinione al riguardo e d'applicare il
diritto alla medesima (cfr. DTF 134 I 16 consid. 4.3 con rinvio a CORINA
EICHENBERGER, Die Richterliche Unabhängigkeit als staatsrechtliches
Problem, Berna 1960, pag. 234 e segg.; REGINA KIENER, Richterliche
Unabhängigkeit, Berna 2001, pag. 263 e segg.); che qualora ciò non
dovesse essere il caso, secondo la concezione del Tribunale federale
citata poc'anzi, non si può parlare di processo equo; che la richiesta
relativa alle conoscenze di un giudice in concreto non deve essere
esaminata in relazione all'art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101), in quanto detta disposizione non è applicabile alla
presente procedura (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale
A8358/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 5.3);
che il ragionamento del ricorrente difetta sotto due aspetti; che da un lato
le asserite insufficienti conoscenze della lingua italiana dei giudici non
lasciano presupporre ch'essi siano incapaci di esercitare la loro funzione
di giudice del Tribunale amministrativo federale, dal momento che una
cancelliera di lingua madre italiana e con voto consultivo collabora con
loro; che nel contesto di una fattispecie nella quale erano messe in
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dubbio le conoscenze giuridiche di un giudice popolare, il Tribunale
federale ha difatti sancito che un cancelliere con una formazione giuridica
può affiancare il giudice sia nell'esame delle questioni giuridiche di fondo
che di eventuali difficoltà procedurali (cfr. DTF 134 I 16 consid. 4.3); che
analogamente, la cancelliera di lingua madre italiana assegnata alla
presente procedura può pertanto affiancare i giudici, qualora essi
dovessero riscontrare delle difficoltà linguistiche, ciò che non è tuttavia
qui il caso; che dall'altro lato, i tre giudici del collegio giudicante – come
da essi medesimi indicato – dispongono delle necessarie conoscenze
linguistiche per comprendere a fondo il ricorso, gli scritti successivi
introdotti dal ricorrente, gli allegati di causa, nonché la giurisprudenza e la
dottrina pertinenti in materia; che la censura secondo cui i giudici non
disporrebbero di un livello di conoscenza sufficiente della lingua italiana è
dunque priva di ogni fondamento;
che stante quanto precede, è palese come le allegazioni del ricorrente
non sono in grado di fondare la ricusazione da lui postulata; che poiché la
domanda di ricusa è stata formulata sulla base di motivi impropri, essa è
inammissibile, ragion per la quale lo scrivente Tribunale non deve entrare
in materia;
che dal momento che in concreto la procedura di ricusazione di cui
all'art. 37 LTF non risulta necessaria, i giudici ricusati possono
partecipare alla redazione della decisione di non entrata in materia
(cfr. decisioni del Tribunale federale 8C_102/2011 del 27 aprile 2011
consid. 2.2, 1B_107/2011 del 12 aprile 2011 consid. 3, 2C_223/2010 del
19 novembre 2011 consid. 2.2 [in riferimento all'art. 34 cpv. 2 LTF],
2C_71/2010 del 22 settembre 2010 consid. 2.2);
che in conclusione, lo scrivente Tribunale non entra in materia sulla
domanda di ricusazione, in quanto non è stato fatto valere alcun motivo
atto a fondare la medesima;
che una domanda di ricusazione identica a quella in oggetto, inoltrata dal
qui ricorrente per il tramite del medesimo avvocato nell'ambito della
procedura A8358/2010, è stata dichiarata inammissibile dallo scrivente
Tribunale con decisione A8358/2010 del 25 ottobre 2011 (cfr. in
particolare consid. 1.7 della citata decisione); che un'altra domanda di
ricusazione identica a quella in oggetto è stata inoltrata dal medesimo
avvocato nella procedura A7729/2010 e dichiarata inammissibile con
decisione A7729/2010 del 25 ottobre 2011 (cfr. in particolare consid. 1.7
della citata decisione); che le decisioni del Tribunale amministrativo
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federale concernenti le domande di ricusazione presentate nell'ambito
delle procedure di assistenza amministrativa sono delle decisioni finali
(cfr. decisione del Tribunale federale 1C_573/2010 del 7 gennaio 2011
consid. 2) alla pari delle decisioni finali giusta l'art. 83 lett. h LTF (cfr. DTF
137 II 128 consid. 2.2.2; decisione del Tribunale federale 1C_378/2011
del 13 settembre 2011 consid. 2, 1C_126/2011 dell'11 maggio 2011
consid. 1.2, 1C_573/2010 del 7 gennaio 2011 consid. 2; cfr. parimenti
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.48 e 4.34 seg.);
che ci si potrebbe domandare se la condotta processuale finora adottata
dal rappresentante del ricorrente, mediante la presentazione di diverse
domande di ricusazione avverso i giudici del Tribunale amministrativo
federale sulla base di motivi impropri, nonché tramite l'inoltro dei relativi
successivi ricorsi dinanzi al Tribunale federale, consapevole della loro
inammissibilità in base alla legislazione e alla prassi, possa rasentare il
turbamento dell'andamento della causa ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 della
Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA,
RS 172.021], in quanto essa comporta una inutile protrazione della
procedura (cfr. RES NYFFENEGGER, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schnindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/San Gallo 2008 [di seguito:
Kommentar VwVG], N. 6 ad art. 60 PA), nonché se tale condotta possa
comportare le conseguenze citate nella citata norma;
che le spese relative alla presente decisione incidentale sono fissate in
fr. 5'000. (art. 63 PA in relazione con l'art. 3 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]); che ciò
appare giustificato considerato come quanto indicato nella presente
decisione incidentale è noto sia al ricorrente che al suo patrocinatore,
ritenuto come gli stessi sono a conoscenza delle decisioni citate poc'anzi;
che i costi per la presente decisione incidentale, malgrado la domanda di
ricusazione sia totalmente priva di probabilità di successo, non possono
essere poste a carico del patrocinatore, in quanto da un lato né la LTAF,
né la PA prevedono una regola equivalente a quella dell'art. 66
cpv. 3 LTF, secondo cui le spese inutili sono pagate da chi le causa (cfr.
MICHAEL BEUSCH, Kommentar VwVG, N. 20 ad art. 64 PA), d'altro lato
poiché secondo la suddetta norma nelle circostanze concrete
probabilmente si dovrebbe prescindere dall'imposizione dei costi, ritenuto
come il ricorrente deve aspettarsi di dover sopportare i costi della
procedura, chiedendone in seguito il rimborso al proprio patrocinatore
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qualora quest'ultimo dovesse rivelarsi particolarmente negligente nella
propria condotta processuale (cfr. THOMAS GEISER, in: Marcel Alexander
Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [ed.], Basler Kommentar
Bundesgerichtsgesetz [BSK BGG], 2 ed., Basilea 2011, N. 24 ad art. 66
LTF);
che il predetto importo di fr. 5'000. è posto a carico del ricorrente e verrà
compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di
fr. 20'000. versato dal ricorrente il 10 novembre 2011;
che l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige
dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali,
stabilendo un congruo termine per il pagamento, con la comminatoria che
altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 PA);
che in considerazione delle spese relative alla presente decisione, le
presunte spese processuali non sono al momento più garantite e quindi
occorre intimare al ricorrente di procedere al versamento di un ulteriore
anticipo spese di fr. 5'000. entro un termine adeguato;
che qualora l'anticipo spese non dovesse essere corrisposto, lo scrivente
Tribunale non entrerà nel merito del ricorso;
che la presente decisione incidentale non può essere ulteriormente
impugnata davanti al Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo
(art. 83 lett. h LTF; cfr. decisione del Tribunale federale 1C_573/2010 del
7 gennaio 2011 consid. 2);
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
L'istanza di ricusa 1° dicembre 2011 è inammissibile.
2.
Le spese di procedura relative alla presente decisione incidentale sono
fissate in fr. 5'000. e sono poste a carico del ricorrente. Tale importo
verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di
fr. 20'000. da lui versato.
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3.
Il ricorrente è invitato a versare un ulteriore anticipo spese di fr. 5'000.
alla cassa dello scrivente Tribunale entro il 30 dicembre 2011.
4.
Trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarà dichiarato inammissibile
e le spese processuali verranno poste a carico del ricorrente. Il termine è
osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta sviz
zera o accreditato su un conto postale o bancario in Svizzera, a favore
dell'Autorità giudicante.
5.
Una copia dell'istanza di ricusa 1° dicembre 2011 del ricorrente è
trasmessa all'autorità inferiore per sua conoscenza con la presente
decisione.
6.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegati: bollettino di versamento; due scritti
2 dicembre 2011 della giudice Zimmermann, nota agli atti 2 dicembre
2011 della giudice Zimmermann, scritti 5 dicembre 2011 dei giudici
Metz e Beusch),
– autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata; allegati: copia istanza di
ricusa 1° dicembre 2011 del ricorrente, due scritti 2 dicembre 2011
della giudice Zimmermann, nota agli atti 2 dicembre 2011 della
giudice Zimmermann, scritti 5 dicembre 2011 dei giudici Metz e
Beusch).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Friedli
Data di spedizione:
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Per ragioni di riservatezza, sul bollettino di versamento allegato non
figura il nome del ricorrente, bensì quello del suo rappresentante legale.