B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6133/2011
S e n t e n z a d e l 2 5 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Kathrin Dietrich e André Moser,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti
A._______,
patrocinato dall'Avv. B._______,
ricorrente,
contro
Ferrovie federali svizzere FFS, Servizio giuridico del
Gruppo, Hochschulstrasse 6, 3000 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
decisione di trasferimento.
A-6133/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
Il signor A._______ è stato assunto dalle Ferrovie federali svizzere (FFS),
divisione Viaggiatori, in qualità di C._______ nel livello di funzione 7, a far
tempo dal (…) e con un reddito lordo annuo di fr. 65'635.-.
B.
A fine (…), dopo i primi tre mesi di collaborazione, il signor A._______ ha
ricordato al datore di lavoro che, in occasione del colloquio di assunzione
gli era stato promesso un aumento di salario una volta trascorso il
periodo di prova. Tale pretesa è stata fermamente contestata dalla
Divisione Personale. Tuttavia, a seguito di successivi colloqui nei quali il
signor A._______ ha più volte ribadito la sua convinzione e di avere per
questo rinunciato ad un precedente posto fisso con salario più elevato, il
datore di lavoro si è detto disposto a venirgli incontro al fine di rimediare
ad un eventuale equivoco sorto in sede di colloquio d'assunzione.
C.
Nel mese di gennaio 2011 le FFS hanno dunque presentato al signor
A._______ un nuovo contratto in qualità di C._______ con livello di
funzione 9 ed un salario lordo annuo pari a fr. 69'007.-. Il dipendente non
ha però né firmato né ritornato questa proposta.
Malgrado ciò, il nuovo contratto – con rispettivo aumento di salario –
offerto al signor A._______è stato convalidato dal Shared Service Center
nel contesto dell'approvazione dell'attribuzione di un nuovo livello di
funzione dell'intero team.
D.
Non essendo soddisfatto dall'aumento ricevuto, il signor A._______ ha
chiesto un incontro con il signor D._______, responsabile delle officine di
Bellinzona. Le parti si sono incontrate il (…) e in tale occasione il signor
A._______ ha riaffermato di aver rinunciato ad un precedente lavoro – e
relativo salario – proprio in virtù dell'aumento prospettatogli in occasione
delle trattative d'assunzione. Il signor D._______ ha quindi chiesto di
poter visionare il certificato di lavoro del dipendente, che però non
figurava nell'incarto relativo alla candidatura. Vista la mancanza, è stato
chiesto al signor A._______ di presentare una copia del certificato in
questione.
E.
Posto che i dati contenuti nella copia del certificato di lavoro prodotto
A-6133/2011
Pagina 3
successivamente dal signor A._______ differivano da quelli forniti con il
curriculum vitae al momento della candidatura, la Divisione Viaggiatori si
è rivolta al precedente datore di lavoro del signor A._______ al fine di
chiarire la situazione. A questo punto le FFS si sono accorte che il
certificato presentato dal proprio dipendente differiva in modo marcato
dall'originale rilasciatogli dal precedente datore di lavoro.
F.
In data 4 maggio 2011 si è tenuto un ulteriore incontro tra le parti durante
il quale sono state mostrate al signor A._______ le due diverse versioni
del certificato di lavoro. Di fronte all'evidenza, il dipendente ha quindi
ammesso di aver falsificato il documento.
G.
In data 13 maggio 2011 è stata notificata al signor A._______ una
minaccia di licenziamento nella quale lo si rendeva attento, pena il
licenziamento, a non voler reiterare un simile comportamento o a violare i
doveri di servizio. Con lo scritto in parola, il signor A._______ veniva
inoltre informato che, a causa del suo comportamento riprovevole, con
separata corrispondenza gli sarebbero stati comunicati ulteriori
provvedimenti relativi al diritto del lavoro.
Lo stesso giorno, è stato notificato al signor A._______ il diritto di
audizione in merito al trasferimento pianificato, a far tempo dal (…),
presso il reparto (…) in qualità di E._______ con livello di funzione 5. Tale
provvedimento è stato motivato con la grave lesione dell'obbligo di lealtà
e di diligenza nei confronti del datore di lavoro occasionata dalla
falsificazione del certificato testé citato, a seguito della quale è venuta
meno la fiducia richiesta per svolgere la funzione di C._______.
H.
Con lettera del 14 maggio 2011 le FFS hanno informato i propri
dipendenti, tra i quali figura anche il signor A._______, circa il nuovo
sistema retributivo. In base alla nuova concezione, il signor A._______ è
stato collocato – in linea con gli adeguamenti effettuati dal Shared Service
Center nel gennaio 2011 – nel livello di requisiti E con un reddito annuo di
fr. 69'007.-. Il dipendente ha ritornato la lettera firmata in data 8 agosto
2011.
I.
Con presa di posizione del 21 maggio 2011, il signor A._______ si è
espresso in merito al trasferimento prospettatogli e, pur rammaricandosi
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Pagina 4
per la situazione venutasi a creare, ha sostenuto che non ci sarebbero i
presupposti per un provvedimento del genere, tenuto conto che egli
avrebbe sempre ottenuto delle buone qualifiche e sarebbe comunque in
possesso degli attestati necessari ad una classificazione superiore.
J.
Con decisione del 25 maggio 2011, P-OP ha formalizzato il trasferimento
del signor A._______ nel reparto (…) a far tempo dal (…), assegnandogli
la funzione di E._______ (livello 5) con un salario lordo annuo di fr.
65'000.-.
K.
Con scritto del 7 giugno 2011, le FFS hanno informato il signor A._______
che la lettera informativa del 14 maggio 2011 non era valida, posto che,
per problemi di tempistica, essa non contemplava le correzioni legate al
provvedimento citato. Il signor A._______ è quindi stato collocato – in
virtù della suesposta decisione – nel livello di requisiti C con un reddito
lordo annuo di fr. 65'000.-.
L.
Con ricorso del 22 giugno 2011 il signor A._______ si è aggravato contro
la decisione del 25 maggio 2011, chiedendone l'annullamento.
M.
In data 6 luglio 2011 è stato emesso un nuovo contratto di lavoro tra le
parti nel quale sono state inserite le modifiche introdotte dai
provvedimenti adottati con la decisione contestata.
N.
In data 5 settembre 2011, il Ministero pubblico della Repubblica e
Cantone Ticino ha emesso un decreto di accusa nei confronti del Signor
A._______, il quale è stato ritenuto colpevole di falsità in certificati ai
sensi dell'art. 252 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP;
RS 311.0).
O.
Con decisione del 12 ottobre 2011, il servizio giuridico delle FFS ha
respinto il ricorso del signor A._______ confermando la decisione del 25
maggio 2011 emessa da P-OP.
P.
Con ricorso del 10 novembre 2011, il signor A._______ (di seguito: il
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Pagina 5
ricorrente) ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale contro la predetta decisione del servizio giuridico delle Ferrovie
federali svizzere (FFS, di seguito: autorità inferiore).
Q.
Con scritto del 16 gennaio 2012, l'autorità inferiore, chiamata ad
esprimersi sul ricorso, - pur portando alcune precisazioni in merito al
ricorso – ha rinunciato a prendere posizione dettagliatamente rinviando
integralmente alla propria decisione del 12 ottobre 2011.
R.
Invitato a produrre le proprie eventuali osservazioni finali, il ricorrente ha
dichiarato di rinunciarvi.
S.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per
l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1. Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dalle Ferrovie federali svizzere (FFS), che
sono un'azienda della Confederazione ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF.
1.3. Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore.
Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata, che conferma la
decisione del 25 maggio 2011 del P-OP, il ricorrente è particolarmente
toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 cpv. 1
PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
A-6133/2011
Pagina 6
1.4. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma ed al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo
scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les
actes administratifs et leur contrôle, 3a ed., Berna 2011, p. 300). I principi
della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono
tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157,
consid. 1; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenze del Tribunale
amministrativo federale del 29 settembre 2009 nella causa A-5881/2007,
consid. 1.2 e del 19 luglio 2010 nella causa A-344/2009, consid. 2.2 e
riferimenti citati).
Nell'ambito dell'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone lo scrivente
Tribunale, si deve comunque considerare che quest'ultimo lo eserciterà
con prudenza qualora si debba giudicare di questioni per le quali l'autorità
di prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere
d'apprezzamento; in una simile occorrenza, il Tribunale amministrativo
federale non si scosta infatti dalla posizione assunta dall'autorità inferiore,
rispettivamente non sostituisce il proprio apprezzamento a quello di
quest'ultima (sentenze del Tribunale amministrativo federale A-880/2009
del 16 giugno 2009, consid. 2; A-1781/2006, del 176 agosto 2007, consid.
1.4; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. 2.160). In particolare, in
materia di diritto del personale, circa il controllo dell'opportunità, il TAF
esamina sommariamente le questioni relative all'apprezzamento delle
prestazioni degli impiegati, all'organizzazione amministrativa o alla
collaborazione in seno all'unità e non sostituisce il proprio potere
d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Questa riserva non
impedisce tuttavia allo scrivente Tribunale di intervenire qualora la
decisione contestata sembri oggettivamente inopportuna (cfr. p.es.
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3943/2008 del 16 marzo
2009, consid. 2).
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Pagina 7
Infine, secondo l'art. 13 PA, anche nell'ambito della massima d'ufficio che
regge ogni procedura amministrativa (art. 12 PA), la parte che pretende
che venga resa una decisione a suo favore deve collaborare anche
all'amministrazione delle prove (su queste questioni, v. DTF 130 II 482,
consid 3.2).
3.
3.1. La presente procedura, vista la pretesa ricorsuale, ha per oggetto il
trasferimento interno e la modifica di funzione di un impiegato delle FFS,
il quale pretende di poter continuare a svolgere il vecchio incarico
percependo la relativa, maggiore remunerazione. Secondo l'art. 2 della
legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers, RS 172.220.1) e
l'art. 15 della legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali
svizzere (LFFS, RS 742.31) i rapporti di lavoro degli impiegati delle FFS
sottostanno alla LPers. Conformemente all'art. 38 LPers e 15 cpv. 2
LFFS, le FFS hanno negoziato un contratto collettivo di lavoro (CCL FFS)
con le associazioni del personale, applicabile per principio a tutto il loro
personale (art. 38 cpv. 2 LPers). Secondo l'art. 6 cpv. 3 LPers i contratti
collettivi di lavoro regolano nei dettagli il rapporto di lavoro; qualora vi
fossero delle contraddizioni tra il CCL e il contratto di lavoro, si applicano
le disposizioni più favorevoli all'impiegato (art. 6 cpv. 4 LPers).
Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LPers, il rapporto di lavoro del ricorrente è
sottoposto in modo suppletivo, oltre alla LPers e al CCL FFS, anche alla
legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile
svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS 220; per quanto
concerne l'applicabilità del CO, si veda la sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-4659/2010, del 14 giugno 2011, consid. 3 e rif.
cit.).
3.2. Delle negoziazioni tra le parti contraenti al contratto collettivo hanno
avuto luogo nel corso del 2006 e, il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il
il CCL FFS 2007-2010 che ha sostituito quello del 25 giugno 2005 (art.
211 CCL FFS). In data 15 aprile 2010, le parti hanno deciso di prolungare
la durata della sua validità fino al 30 giugno 2011 (cfr. Sentenza del
Tribunale amministrativo federale A-3004/2011, del 7 marzo 2012, consid.
3.1). Lo stesso è poi stato rinegoziato ed una versione del 1° luglio 2011
è attualmente in vigore.
Nel valutare quale versione del CCL FFS debba essere applicata nel
presente caso, vale il principio secondo cui sono determinanti quelle
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Pagina 8
disposizioni giuridiche valide al momento della realizzazione della
fattispecie giuridicamente rilevante (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit
administratif, Partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011,
n. 134, pag. 31; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.202). Secondo
la giurisprudenza forgiata dall'Alta Corte, la legalità di un atto
amministrativo dev'essere giudicata, di regola, in base al diritto vigente al
momento dell'emanazione dello stesso (DTF 130 V 329, consid. 2.3; DTF
125 II 591, consid. 5e/aa). Questo principio si basa principalmente sul
concetto secondo il quale l'istituto del ricorso di diritto amministrativo
tende in primo luogo al controllo della legalità della decisione querelata,
motivo per cui eventuali modifiche delle disposizioni pertinenti intervenute
durante la procedura di ricorso sono da considerarsi irrilevanti (MARCO
BORGHI, Il diritto amministrativo intertemporale, Revue de droit suisse
[RDS] / Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487). Il
fatto di applicare la regolamentazione in vigore al momento della
pronuncia della prima decisione corrisponde del resto ad un principio
generale del diritto pubblico (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, n. 325 e
segg.).
Il trasferimento e la modifica della funzione del ricorrente sono avvenuti
con decisione del 25 maggio 2011. Nel caso in esame, tale atto
costituisce la "fattispecie giuridicamente rilevante". Pertanto, lo scrivente
Tribunale deve esaminare se il provvedimento avversato rispetta, in
particolare, il CCL FFS entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e valido – per
accordo delle parti – fino al 30 giugno 2011 (vCCL FFS).
4.
Nel caso in parola, impugnando la decisione delle FFS davanti allo
scrivente Tribunale, il ricorrente contesta il trasferimento interno, la
relativa modifica del livello di funzione nonché la diminuzione di salario,
affermando in particolare che i provvedimenti adottati dall'autorità
inferiore non sono fondati. A suo dire, infatti, la giustificazione avanzata
dall'autorità inferiore non permetterebbe – stando al contratto collettivo di
lavoro – di giungere all'adozione di tali rimedi. Facendo riferimento alle
proprie qualifiche ed al buon rendimento offerto presso il datore di lavoro,
il ricorrente ritiene che la circostanza della falsificazione del suo
precedente certificato di lavoro – volta a chiedere un aumento di stipendio
e non l'assunzione in una funzione superiore alle sue reali qualifiche –
non sia sufficiente a motivare le sanzioni comminategli.
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Pagina 9
5.
5.1. Giusta l'art. 45 cpv. 1 vCCL FFS, in caso di mancanza agli obblighi
derivanti dal contratto di lavoro, prestazioni insufficienti o comportamento
insoddisfacente, i motivi vanno chiariti in un colloquio con il collaboratore
interessato. Ai sensi del cpv. 3 del medesimo disposto, se un
miglioramento delle prestazioni o un cambiamento del comportamento
non è possibile nell'attuale posto di lavoro, va esaminata la possibilità di
un trasferimento. Il salario viene adattato di conseguenza (cpv. 4). Infine
(cpv. 5), se non c'è accordo tra le parti, le FFS emettono una decisione.
5.2.
Le modifiche del contratto di lavoro devono rispettare la forma scritta e di
regola essere determinate di comune accordo (art. 194 vCCL FFS).
Tuttavia, in caso di disaccordo tra le parti sulle modifiche da apportare o
circa altre controversie relative al rapporto di lavoro, le FFS rilasciano una
decisione in merito alla questione (art. 195 vCCL FFS).
5.3. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LPers, gli impiegati svolgono con diligenza il
lavoro loro impartito e tutelano gli interessi della Confederazione,
rispettivamente del datore di lavoro. Tra gli obblighi che secondo questa
norma incombono agli impiegati, dottrina e giurisprudenza riconoscono
anche quello di dimostrarsi degni della funzione ricoperta. Ciò vale sia in
ambito professionale, sia in privato. Benché il dovere di fedeltà concerna
in particolare il comportamento durante il servizio, neppure il
comportamento al di fuori del servizio può infatti essere ignorato,
segnatamente quando esso può avere un effetto negativo sulla funzione
esercitata, quindi sulla reputazione e la credibilità dell'amministrazione e
delle aziende ad essa connesse (Sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-880/2009 del 16 giugno 2009, consid. 4.1 e rif. cit.).
5.4. Secondo giurisprudenza, la gravità delle mancanze riscontrate
dev'essere valutata di caso in caso alla luce della funzione e dei compiti
affidati all'impiegato oggetto dell'inchiesta. Ancorché vincolato al rispetto
del principio della proporzionalità, nella valutazione del comportamento
del singolo e della misura necessaria, il datore di lavoro è investito di una
grande libertà di apprezzamento (Sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-880/2009 del 16 giugno 2009, consid. 4.3 e 4.4 e rif. cit.).
5.5. Occorre infine rilevare che una condanna penale di un certo
comportamento non esclude la possibilità che, sulla base dello stesso,
vengano prese misure anche a livello amministrativo. Al contrario, essa
A-6133/2011
Pagina 10
costituisce una motivazione supplementare a procedere in tal senso,
segnatamente quando il comportamento in questione ha quale effetto di
violare l'ordine disciplinare della cerchia di persone di cui fa parte anche il
suo autore (Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-880/2009
del 16 giugno 2009, consid. 4.5 e rif. cit.).
6.
Nel caso in esame, oltre alla minaccia di licenziamento, le misure
ordinate dal P-OP e in seguito confermate dall'autorità inferiore
comportano sia il cambio della funzione (da C._______ ad E._______)
sia la diminuzione del salario (da fr. 69'007.- a fr. 65'000.- lordi annui).
L'adozione di simili misure nei confronti del ricorrente presuppone
pertanto una violazione dei suoi obblighi professionali, che possa essere
considerata almeno quale negligenza grave (cfr. successivo consid. 7).
Le misure ordinate devono inoltre rispettare il principio della
proporzionalità (cfr. successivo consid. 8).
7.
A mente del ricorrente, egli non avrebbe violato nessun dovere
professionale. Egli afferma infatti di aver sempre ricevuto valutazioni
molto positive e di aver sempre offerto ottime prestazioni assumendo un
comportamento idoneo sul lavoro. Pur riconoscendo che l'infrazione
commessa ha senz'altro incrinato il rapporto di fiducia con il datore di
lavoro – tanto, secondo lui, da giustificare un licenziamento in tronco –, il
ricorrente ritiene che tale circostanza non rientri nella casistica prevista
dall'art. 45 vCCL FFS e che dunque non sia sufficiente a giustificare le
misure – considerate dal ricorrente come delle sanzioni – decise
dall'autorità inferiore.
Le FFS sono per contro di altro avviso. Esse non solo confermano una
violazione dei doveri professionali da parte del ricorrente; rilevano in
aggiunta che il carattere intenzionale degli atti da lui compiuti sarebbe da
considerare inammissibile tenuto conto del livello della funzione ricoperta
e della diligenza e fiducia che il datore di lavoro richiede per tale
mansione. La falsificazione di documenti accertata – per ammissione del
dipendente – il 4 maggio 2011, nonché le reiterate menzogne che l'hanno
preceduta hanno messo in discussione l'idoneità del ricorrente a svolgere
la funzione di C._______. In sostanza è venuto meno quel rapporto di
fiducia e lealtà – maggiore rispetto ad altre funzioni – che le FFS esigono
per lo svolgimento di tale incarico.
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Pagina 11
La conclusione dell'autorità inferiore è condivisa anche dallo scrivente
Tribunale. Si deve considerare che il ricorrente ha falsificato una copia del
certificato di lavoro, mentre era in trattativa con le FFS per l'aumento di
stipendio richiesto; le FFS gli avevano infatti richiesto una copia del
certificato di lavoro per valutare se le pretese avanzate fossero
effettivamente giustificate. La falsificazione portava sia sulla durata del
precedente impiego (attività lavorativa presso (…) dal 15.03.2007 al
30.07.2010, al posto del 30.06.2007), sia sulle responsabilità affidategli in
questo precedente lavoro (capogruppo al posto di meccanico in genere)
(cfr. doc. d1 dell'incarto di prima istanza). In altre parole, con la scoperta
della falsificazione della copia del certificato di lavoro, le FFS hanno
accertato che il ricorrente non aveva lasciato un precedente posto di
lavoro più redditizio per aderire all'offerta delle FFS (cfr. consid. di fatto B
qui sopra) e neppure aveva assunto, in precedenza, una funzione
dirigente.
Al momento in cui è accaduto il fatto che gli viene rimproverato, il
ricorrente ricopriva un ruolo importante all'interno del proprio reparto per il
quale, oltre a doveri di conduzione nei confronti di altri collaboratori, il
datore di lavoro pretende un elevato grado di diligenza e lealtà. Già solo
per questo motivo, la constatazione dell'autorità inferiore secondo cui il
comportamento rimproverato al ricorrente – riconducibile a fatti avvenuti
al di fuori della funzione (stricto sensu) del ricorrente, ma altrettanto
rilevanti nell'ottica del rispetto dell'art. 45 vCCL FFS (ma anche dell'art. 20
cpv. 1 LPers) e peraltro già sanzionati anche a livello penale (cfr. decreto
di accusa emesso dal Ministero pubblico della Repubblica e Cantone
Ticino DA 3415/2011 del 5 settembre 2011) – costituirebbe una grave
violazione dei suoi doveri professionali, dev'essere qui confermata (al
riguardo cfr. la già menzionata sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-880/2009 del 16 giugno 2009, consid. 6 e rif. cit.).
8.
A mente dello scrivente Tribunale, la misura adottata a seguito
dell'infrazione riscontrata dev'essere pure considerata proporzionale. A
prescindere dalle buone prestazioni da lui sino a quel momento fornite e
che i suoi superiori rispettivamente il suo datore di lavoro gli riconoscono,
il comportamento assunto dal ricorrente ha messo in effetti in discussione
la sua idoneità a continuare a svolgere la funzione sin qui ricoperta. In
questo senso, l'adozione della misura del trasferimento di reparto con
relativa modifica del livello di funzione rispettivamente di salario, risulta
essere adeguata rispettivamente necessaria al ristabilimento di una
situazione di normalità secondo il grado di fiducia che il datore di lavoro
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Pagina 12
ripone in seno allo specifico reparto di impiego delle FFS e proporzionata
in rapporto ai differenti interessi in gioco. A ciò aggiungasi, che la nuova
collocazione – tenuto conto delle informazioni contenute nel certificato di
lavoro originale – rispecchia maggiormente le reali competenze del
ricorrente, il quale nella sua precedente esperienza lavorativa era stato
occupato a titolo ausiliario come meccanico in genere e senza alcun ruolo
di capo team. In quest'ottica, oltretutto, la decisione delle FFS può essere
senz'altro considerata come un aggiustamento del contratto (ai sensi
dell'art. 195 vCCL FFS) alla reale esperienza del lavoratore piuttosto che
– come erroneamente preteso dal ricorrente – un provvedimento
sanzionatorio.
Lo scrivente Tribunale ritiene che, con la decisione qui contestata, le FFS
hanno adottato un atteggiamento comunque molto conciliante nei
confronti del proprio dipendente che, benché ricollocato – a giusto titolo –
internamente, può continuare a lavorare in una funzione (quella di
E._______) assolutamente idonea al suo profilo formativo. Infatti, la grave
infrazione commessa dal ricorrente nei confronti del datore di lavoro e la
conseguente inclinazione del rapporto di fiducia avrebbero potuto portare,
come peraltro riconosciuto dal ricorrente stesso, a conseguenze ben più
drastiche, quali il licenziamento in tronco. Per questo motivo, le pretese
del ricorrente – che rimane comunque libero di dimettersi se lo ritiene
opportuno – sono da considerarsi al limite della temerarietà.
A titolo abbondanziale, lo scrivente Tribunale non ritiene di doversi
chinare sulla questione della tempistica del provvedimento in parola
sollevata dal ricorrente, ritenuto che nella fattispecie non v'è stato alcun
licenziamento immediato né tantomeno la modifica contrattuale in oggetto
è condizionata da un breve termine di riflessione.
9.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei
confronti del ricorrente non è contraria al diritto applicabile, non può
inoltre essere considerata né frutto di un abuso del potere di
apprezzamento dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in
quest'ottica – inadeguata. Il ricorso presentato contro la decisione del 12
ottobre 2011 del servizio giuridico delle FFS dev'essere pertanto respinto.
10.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, la procedura di ricorso è gratuita tranne
nei casi di temerarietà. Nella fattispecie, benché il ricorso sia da
considerarsi al limite della temerarietà, si rinuncia alla riscossione di
A-6133/2011
Pagina 13
spese di procedura. Visto l'esito della lite, il ricorrente non ha diritto alla
rifusione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario e
art. 7 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili, nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF; RS 173.320.2] a contrario). Infine, malgrado il verdetto ad essa
favorevole, l'autorità inferiore non ha diritto alla rifusione di indennità a
titolo di ripetibili (cfr. art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale a condizione che concernano controversie di carattere
patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 15'000.–
rispettivamente – se ciò non è il caso – nelle quali si ponga una questione
A-6133/2011
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di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF;
RS 173.110]). Se non si tratta di una contestazione a carattere
pecuniario, il ricorso è ricevibile soltanto nella misura in cui concerna la
parità dei sessi (art. 83 lett. g LTF). Se il ricorso in materia di diritto
pubblico è ammissibile, esso deve essere interposto, nel termine di
30 giorni dalla notificazione della decisione contestata, presso il Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (art. 82 e segg., 90 e segg. e
100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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