B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6182/2012
S e n t e n z a d e l 2 7 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Markus Metz, Pascal Mollard,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
patrocinata da ...,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
IVA (1° trimestre 2002 - 4° trimestre 2006; scambio di
prestazioni).
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Fatti:
A.
La A._______, in X._______, è una società anonima il cui scopo è la rea-
lizzazione, la produzione, la compera, la vendita, il noleggio di produzioni
cinematografiche e radiotelevisive di ogni genere destinate al mercato
svizzero e internazionale, ecc. (cfr. estratto del Registro di commercio) ed
è iscritta quale contribuente dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito:
IVA) nel registro tenuto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni
(di seguito: AFC) dal 1° gennaio 1995 con il numero IVA (..).
B.
Nei mesi di febbraio e marzo 2007, l'AFC ha effettuato, per i periodi fiscali
dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, un controllo presso la sede
della contribuente dal quale è emerso che, secondo le sue registrazioni
contabili, la stessa avrebbe venduto il 30 ottobre 2002 alla società
B._______ – prima con sede a Y._______, ora a Z._______ (cfr. estratto
del Registro di commercio) e non contribuente IVA – dei diritti (consistenti
in produzioni televisive, denominati "C._______") per un importo di
fr. 11'542'824.-- e che questa operazione non sarebbe stata né dichiarata
né imposta all'IVA. Per mezzo del conto complementare (CC) n. (...) del
12 aprile 2007, l'AFC ha pertanto eseguito una ripresa fiscale di
fr. 815'292.-- oltre accessori nei confronti della contribuente.
C.
Con scritti 28 agosto 2007 e 7 marzo 2008, la contribuente – per il tramite
del suo patrocinatore – ha contestato il succitato CC n. (...) del 12 aprile
2007, e meglio, la sussistenza di un'operazione imponibile all'IVA, ritenen-
do che di fatto non vi sarebbe stato alcuno scambio di prestazioni. Essa
spiega infatti di aver venduto i predetti diritti per fr. 11'542'824.--,
nell'ambito del suo risanamento, alla B._______. Sebbene tale importo
equivarrebbe al valore contabile di detti diritti, a suo avviso, in realtà essi
non avrebbero alcun valore economico, essendo di fatto economica-
mente non sfruttabili, in assenza del trasferimento degli "edit master"
utilizzabili. In tali circostanze, la B._______ avrebbe quindi assunto, per
pari importo, i suoi debiti nei confronti degli azionisti cedenti, ovvero le
società D._______ e E._______, senza invero ricevere nulla in contropar-
tita. A titolo abbondanziale, essa ritiene che qualora fosse dato uno scam-
bio di prestazioni, la base imponibile non dovrebbe essere determinata
sulla base dei debiti assunti dalla B._______, bensì sul valore di mercato
dei diritti, avendo di fatto fornito la prestazione ad una persona prossima,
trattandosi di due società detenute dalla medesima cerchia di azionisti.
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D.
Con decisione 19 ottobre 2009, l'AFC ha confermato la ripresa d'imposta
di fr. 815'292.-- oltre accessori di cui al CC n. (...) del 12 aprile 2007,
considerando che di fatto tra la contribuente e la B._______ vi era stato
uno scambio di prestazioni imponibili, in quanto in cambio dei diritti
"C._______" del valore di fr. 11'5420'824.-- ceduti dalla contribuente, la
B._______ avrebbe assunto i debiti di pari valore che la contribuente
aveva verso i suoi azionisti, ossia fr. 4'213'018.-- nei confronti della
D._______ e fr. 7'329'806.-- nei confronti della E._______. Ha poi lasciato
aperta la questione di sapere se la contribuente e la B._______ sono
persone prossime e se la prestazione è stata sopra-valutata, in quanto a
suo avviso tale evenienza sussisterebbe soltanto nei casi in cui il prezzo
di vendita è inferiore al prezzo di mercato.
E.
Con reclamo 19 dicembre 2009, la contribuente – per il tramite del suo
patrocinatore – ha impugnato la predetta decisione postulandone l'annul-
lamento, per gli stessi motivi addotti in precedenza. Essa, ribadendo
l'assenza di uno scambio di prestazioni e del nesso causale, come pure il
carattere non oneroso dell'operazione di risanamento, ha precisato che ci
si troverebbe in ogni caso in presenza di ben due "non valeur", ovvero i
debiti ripresi dalla B._______, quali crediti postergati ed inesigibili degli
azionisti, nonché i diritti "C._______" senza valore. Il carattere non
oneroso sarebbe altresì dimostrato dal fatto che dal profilo delle imposte
dirette detti diritti non sarebbero mai stati considerati come rilevanti.
F.
Con decisione su reclamo 31 ottobre 2012, l'AFC ha respinto il predetto
reclamo, confermando nel contempo la decisione 19 ottobre 2009 e
ribadendo in sostanza quanto già indicato in quest'ultima.
G.
Contro la predetta decisione su reclamo, la A._______, in X._______ (di
seguito: ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – si aggrava ora
con ricorso 30 novembre 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale. Postulando la messa a carico dell'AFC delle tasse, spese e ripetibili,
la stessa, per i medesimi motivi già addotti in precedenza, chiede che il
suo gravame venga accolto con conseguente annullamento della decisio-
ne impugnata, del CC n. (...) del 12 aprile 2007 e dei relativi interessi.
H.
Con risposta 25 gennaio 2013, l'autorità inferiore, riconfermandosi nella
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propria decisione su reclamo e protestando spese e ripetibili, postula il
rigetto integrale del ricorso.
I.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF
(cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali rese dall'AFC in mate-
ria d'IVA possono essere contestate dinanzi al Tribunale amministrativo
federale conformemente all'art. 33 lett. d LTAF. La procedura dinanzi al
Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non
disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque
competente per giudicare la presente vertenza.
1.2 La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul
valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.
Fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro
prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i
rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella
misura in cui la fattispecie in esame concerne i periodi fiscali dal
1° trimestre 2002 al 4° trimestre 2006 – ossia dal 1° gennaio 2002 al
31 dicembre 2006 – alla stessa risulta dunque applicabile materialmente
la Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore
aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300) entrata in vigore il 1° gennaio 2001
(cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; Decreto del Consiglio federale [DCF] del
29 marzo 2000, RU 2000 1344).
Per quel che concerne invece la procedura il nuovo diritto procedurale è
applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigo-
re della LIVA (cfr. art. 113 cpv. 3 LIVA; in merito allo scopo restrittivo di
detta disposizione, cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-
6986/2008 del 3 giugno 2010 consid. 1.2 e A-1113/2009 del 24 febbraio
2010 consid. 1.3). In merito all'apprezzamento delle prove, l'art. 81 cpv. 3
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LIVA non entra in considerazione qualora il diritto materiale anteriore
rimanga applicabile (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale
A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii e A-2387/2007 del
29 luglio 2010 consid. 1.2). Infine, la possibilità d'apprezzare anticipata-
mente le prove rimane ammissibile anche nel nuovo diritto e, a fortiori,
per i casi pendenti (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-
3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii, A-2387/2007 del
29 luglio 2010 consid. 1.2 e A-4785/2007 del 23 febbraio 2010 con-
sid. 5.5; Messaggio del Consiglio federale concernente la semplificazione
dell'imposta sul valore aggiunto del 25 giugno 2008, in: Foglio federale
[FF] 2008 pag. 6151 seg.; PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE
TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Basilea 2009, pag. 1126 n. 157).
1.3 Pacifica è legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa
destinataria della decisione qui impugnata (art. 48 PA). Il ricorso è poi
stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto
delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o in-
completo di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2008, n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a, DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Se-
condo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di
ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o
non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei
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fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto,
atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).
2.3
2.3.1 Allorquando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e
che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convin-
zione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in
modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove propo-
ste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua
opinione, essa può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384
consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del
21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale amministrativo fe-
derale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 2.5.1, A-7027/2010 del
28 aprile 2011 consid. 4.2.1, A-8330/2010 dell'8 aprile 2011 consid. 4.2.1
con rinvii e A-6120/2008 del 18 maggio 2010 consid. 1.3.3; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 3.144).
2.3.2 Se al contrario, l'autorità di ricorso rimane nell'incertezza dopo aver
provveduto alle investigazioni richieste dalle circostanze, essa applicherà
le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. In tale contesto, e a difet-
to di disposizioni speciali in materia, il giudice s'ispirerà all'art. 8 CC, in
virtù del quale chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da
lui asserita, deve fornirne la prova. Detto in altre parole, incombe all'am-
ministrato il compito di stabilire i fatti che sono di natura a procurargli un
vantaggio e all'amministrazione di dimostrare l'esistenza di quelli che as-
soggettano ad un obbligo in suo favore. L'assenza di prove va a scapito
della parte che intendeva trarre un diritto da una circostanza di fatto non
provata. Inoltre la sola allegazione non basta (cfr. sentenze del Tribunale
federale amministrativo A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 2.5.2,
A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del 19 dicem-
bre 2011 consid. 1.2.2 con rinvii, A-4480/2010 del 30 novembre 2011
consid. 1.3.2 con rinvii e A-3994/2009 del 19 maggio 2011 consid. 1.3.2
con rinvii). Il principio inquisitorio non ha alcuna influenza sulla ripartizio-
ne dell'onere probatorio, poiché interviene ad un stadio anteriore (cfr. sen-
tenze del Tribunale amministrativo federale A-6152/2009 del 22 marzo
2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.2 e A-
6120/2008 del 18 maggio 2010 consid. 1.3.3).
2.3.3 Applicate al diritto fiscale, tali regole presuppongono che l'ammini-
strazione fiscale sopporti l'onere della prova delle circostanze di fatto che
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determinano l'imposizione o l'importo dell'imposta dovuto, ovvero i fatti
che fondano o aumentano l'imposizione, mentre l'assoggettato di quelle
che diminuiscono o azzerano l'imposizione, ovvero i fatti che l'esonerano
o riducono l'importo dell'imposta dovuto (cfr. sentenze del Tribunale fede-
rale 2C_814/2010 del 23 settembre 2011 consid. 5.4 e 2A.642/2004 del
14 luglio 2005 in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] vol. 75 pag. 495 e
segg. consid. 5.4; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-
5279/2011 del 1° marzo 2013 consid. 2.3.1 con rinvii, A-2934/2011 del
28 novembre 2012 consid. 2.5.3 con rinvii e A-6152/2009 del 22 marzo
2012 consid. 2.3).
3.
3.1 Giusta l'art. 5 vLIVA soggiacciono all'imposta le operazioni eseguite
da contribuenti, purché non siano espressamente escluse dall'imposta
(recte esonerate in senso improprio), quali le forniture di beni e le
prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, il
consumo proprio e l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi
da imprese con sede all'estero (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.1 con rinvii).
3.2 Eccetto per quel che concerne il consumo proprio, un'operazione è
imponibile sul territorio svizzero unicamente se è effettuata a titolo onero-
so (MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 213 n. 162 seg.
con rinvii). Il carattere oneroso di un'operazione ha dunque un'importanza
primordiale. Per costante giurisprudenza un'operazione ha carattere
oneroso, (a) qualora i partecipanti all'operazione siano in un rapporto di
fornitore e d'acquirente, (b) la prestazione è fornita in cambio di una
controprestazione e (c) sussiste un legame economico diretto tra la
prestazione e la controprestazione (cfr. sentenze del Tribunale ammini-
strativo federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.1 con rinvii e
A-1408/2006 del 13 marzo 2008 consid. 3.3; MOLLARD/OBERSON/TISSOT
BENEDETTO, op. cit., pag. 214 n. 165 con rinvii).
3.2.1 L'esistenza di un'operazione a titolo oneroso, presuppone dunque la
sussistenza di almeno due persone: un fornitore (il prestatore) e un
acquirente (il destinatario; cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op.
cit., pag. 214 seg. n. 166-168; sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.1 con rinvii).
3.2.2 L'esistenza di un'operazione a titolo oneroso, richiede altresì la
sussistenza di uno scambio tra una prestazione e una controprestazione.
Nella misura in cui vi è controprestazione, l'operazione rientra nel campo
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d'applicazione della vLIVA (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo
federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.2 con rinvii, A-
3452/2007 del 16 settembre 2008 consid. 2.1 con rinvii, A-1581/2006 del
23 giugno 2008 consid. 2.1 con rinvii e A-1431/2006 del 25 maggio 2007
consid. 2.1; DANIEL RIEDO, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemei-
ne Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das
schweizerische Recht, Berna 1999, cap. 6, pag. 223 e segg., in partico-
lare cap. 6.4.2 pag. 239 e segg.). Solo lo scambio di prestazioni permette
di concludere all'esistenza di un'operazione imponibile (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 con-
sid. 3.3.2 e A-1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1 con rinvii).
La controprestazione – ovvero tutto ciò che il destinatario, o un terzo in
sua vece, dà in cambio della fornitura di un bene o della prestazione di
servizi, compresi determinati doni (cfr. art. 33 cpv. 2 vLIVA) – non solo
costituisce una delle condizioni dell'esistenza dell'operazione IVA, ma
anche la base di calcolo dell'imposta (cfr. DTF 132 II 353 consid. 4.1, DTF
126 II 443 consid. 6a; sentenza del Tribunale federale 2A.330/2002 del
1° aprile 2004 consid. 3.1, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 2004 II 123; DTAF 2011/44 consid. 3.1; sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.2 con
rinvii e A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.2 con rinvii;
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 173 n. 21). Ciò che
va ascritto alla controprestazione, va determinato dal punto di vista
dell'acquirente e non già del fornitore (cfr. tra le tante DTF 126 II 443
consid. 6a; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011
del 21 maggio 2013 consid. 2.2 con rinvii; MOLLARD/OBERSON/TISSOT
BENEDETTO, op. cit., pag. 571 n. 18). La base di calcolo dell'imposta è
costituita da tutto ciò che il consumatore (acquirente) è disposto o obbli-
gato a fornire per ottenere la prestazione (cfr. [tra le tante] DTF 126 II 443
consid. 6a; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011
del 21 maggio 2013 consid. 2.2 con rinvii).
3.2.3 Per sussistere, detto scambio di prestazioni presuppone altresì
l'esistenza di un legame economico (e non necessariamente giuridico)
diretto tra la prestazione e la controprestazione ("innerlich wirtschaftlich
verknüpft"). La prestazione e la controprestazione devono essere dunque
direttamente legate dallo scopo stesso dell'operazione realizzata. Tale è il
caso, quando vi è un rapporto di causalità tra la prestazione e la contro-
prestazione, ovvero quando l'una non esisterebbe senza l'altra (cfr. DTF
138 II 239 consid. 3.2, DTF 132 II 353 consid. 4.1 e DTF 126 II 443
consid. 6a; sentenza del Tribunale federale 2C_506/2007 del 13 febbraio
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2008 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-
6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.1.3 con rinvii, A-201/2012 del
20 febbraio 2013 consid. 3.3.3 con rinvii, A-6759/2011 del 20 dicembre
2012 consid. 2.2.1 e A-1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1.2 con
rinvii; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 173 n. 20 e
pag. 215 n. 171 e segg.). Detto legame non presuppone per contro
imperativamente la sussistenza di un rapporto contrattuale, essendo
determinanti nella sua valutazione, non già i criteri derivanti dal diritto
civile, bensì i criteri economici e fattuali alla base del potenziale scambio
di prestazioni (cfr. DTF 126 II 249 consid. 4a).
Il predetto legame economico diretto – come per la controprestazione –
va apprezzato in primis dal punto di vista del destinatario, in conformità
alla concezione dell'IVA quale imposta sul consumo (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013
consid. 2.1.4 con rinvii, A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.3 e
A-6312/2010 del 10 novembre 2011 consid. 2.1.2 con rinvii). In detta
ottica, va dunque esaminato se la prestazione – quale remunerazione o
contropartita – è erogata dal destinatario allo scopo d'ottenere la
prestazione del fornitore (il cosiddetto "kausale Verknüpfung"). Anche qui,
di principio, il punto di vista del fornitore della prestazione non è per
contro rilevante. Per essere imponibile, la prestazione del contribuente
non deve pertanto forzatamente mirare all'ottenimento di una remune-
razione ("Entgelt"), ovvero di una controprestazione (il cosiddetto "finale
Verknüpfung"; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.1.4 con rinvii).
3.2.4 Di regola, la controprestazione perviene al fornitore della prestazio-
ne sottoforma di un pagamento in denaro (cfr. ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS
HONAUER/KLAUS A. VALLENDER/MARCEL R. JUNG/SIMEON L. PROBST,
Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3. ed., Berna 2012,
n. 1485; IVO P. BAUMGARTNER, in: DIEGO CLAVADETSCHER/PIERRE-MARIE
GLAUSER/GERHARD SCHAFROTH [ed.], , Kommentar zum
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer [di seguito: ], Basilea
2000, n. 24 ad art. 33 cpv. 1 vLIVA, cfr. parimenti le altre forme di
controprestazione qui enumerate), ovvero comporta per il destinatario
della prestazione una diminuzione degli attivi e per il fornitore della
prestazione un aumento degli attivi. La controprestazione può però anche
avere la forma di un'assunzione di debiti (cfr. CAMENZIND/HONAUER/VAL-
LENDER/JUNG/PROBST, op. cit., n. 1485; BAUMGARTNER, in: ,
n. 24 ad art. 33 cpv. 1 vLIVA; IVO P. BAUMGARTNER, Die Entgeltlichkeit bei
der schweizerischen Mehrwertsteuer, in: Steuer Revue n. 51 (1996),
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pag. 255 e segg., pag. 271); ciò comporta un aumento dei passivi per il
destinatario della prestazione e una diminuzione dei passivi per il
fornitore della prestazione (quale esempio di controprestazione nella
forma di un'assunzione di debiti cfr. sentenza del Tribunale federale
2A.399/2002 del 31 marzo 2003).
3.3 Giusta l'art. 33 cpv. 2 in fine vLIVA, in caso di fornitura di beni o di
prestazioni di servizi a persone prossime, si considera controprestazione
il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (il cosiddetto
"Drittpreis"). Tale norma introduce il ricorso al principio "dealing at arm's
length" per determinate situazioni in cui la controprestazione è convenuta
a delle condizioni preferenziali (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-3734/2011 del 9 gennaio 2013 consid. 2.3.1 con rinvii; MOL-
LARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 572 n. 23; BAUMGART-
NER, op. cit., pag. 278; UELI MANSER, in: , n. 42 ad. art. 33
cpv. 2 vLIVA).
3.3.1 Presupposto per l'applicazione di detta norma è che il destinatario
della prestazione sia qualificabile quale "persona prossima". La nozione
di "persona prossima" – non definita all'art. 33 cpv. 2 vLIVA (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale A-3734/2011 del 9 gennaio 2013
consid. 2.3.2) – comprende ogni persona fisica o giuridica con la quale il
prestatore a dei legami personali, giuridici o economici stretti (cfr. RI-
VIER/ROCHAT PAUCHARD, op. cit., pag. 118). Quali "persone prossime"
sono considerate le persone con partecipazioni in una ditta (azionisti, soci
di una società a garanzia limitata, soci di una cooperativa, soci di società
di persone, ecc.), nonché le imprese legate (in particolare, in base a un
vincolo stretto quale l'appartenenza ad un gruppo, o in base a relazioni
contrattuali, economiche o personali; cfr. decisione della Commissione
federale di ricorso in materia di contribuzioni [CRC] del 4 marzo 2002, in:
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 66.58 consid. 4b/bb; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op.
cit., pag. 372 n. 638). Sono parimenti considerate "persone prossime", le
persone che non lavorano nella ditta, quali gli amici, i conoscenti, i mem-
bri della famiglia e altri parenti delle persone con partecipazioni nella ditta
o del personale della ditta (cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO,
op. cit., pag. 372 n. 638; sentenze del Tribunale amministrativo federale e
A-648/2009 del 15 dicembre 2011 consid. 6 e A-647/2009 del 13 dicem-
bre 2011 consid. 4).
3.3.2 L'applicabilità di detta disposizione dipende altresì dalla sussistenza
di una prestazione ad un prezzo di favore, quale controprestazione, che
A-6182/2012
Pagina 11
non coincide con il prezzo che un terzo indipendente avrebbe pagato
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3734/2011 del
9 gennaio 2013 consid. 2.3.2 con rinvii). Tale è generalmente il caso
quando il prezzo pagato per prestazioni fornite da parte di persone con
cui si hanno legami stretti è ben inferiore a quello che sarebbe stato
convenuto fra terzi indipendenti (cfr. BAUMGARTNER, op. cit., pag. 279).
3.4
3.4.1 Anche l'imponibilità delle prestazioni tra la società e i soci dipende
dalla sussistenza di uno scambio di prestazioni ai sensi dell'IVA giusta le
regole generali (cfr. considd. 3.2.2 e 3.2.3 del presente giudizio). Secondo
la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di prestazioni dei soci alla
società (contributi o apporti societari) non erogate contro particolari remu-
nerazioni, rispettivamente controprestazioni della società, ci si trova con-
frontati a delle prestazioni non imponibili. Tali apporti di capitale da parte
dei soci, tramite i quali ad esempio un azionista finanzia una società con il
conseguente aumento del capitale proprio, rappresentano delle mere mi-
sure di finanziamento consententi alla società soprattutto in primo luogo
l'esercizio delle proprie attività, assicurando il suo fabbisogno finanziario
(cfr. DTF 132 II 353 considd. 6.4, 7.1, 7.2, 9.3; sentenza del Tribunale
federale 2A.410/2006 del 18 gennaio 2007 consid. 5.3). Lo stesso vale
altresì per il finanziamento mediante altre forme d'apporto societario,
quali le rinunce ai crediti o agli interessi, i pagamenti "à fonds perdu", ecc.
(cfr. DTF 132 II 353 considd. 6.4 e 7.2; DTAF 2007/39 considd. 3.2 e 3.4
pag. 498). I predetti contributi vengono versati gratuitamente e sfuggono
pertanto al campo d'applicazione dell'IVA, nella misura in cui non si tratti
di pagamenti ai sensi dell'art. 18 cifra 19 vLIVA; cfr. sentenza del Tribu-
nale federale 2C_229/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 5.4; riguardo agli
apporti di capitale vedi la decisione della CRC 2003-164 del 17 ottobre
2006 considd. 2c e d).
3.4.2 Anche se una società si trova in uno stato di risanamento occorre
distinguere la mera misura di risanamento quale "non operazione" – che
si presenta unicamente quando gli apporti, i contributi o le rinunce ai
crediti vengono effettuati dai soci o da terzi al solo scopo di risanare
un'impresa e di garantirne l'esistenza e il ripristino durevole del capitale
proprio, e non al fine d'ottenere una prestazione concreta in contropartita
(ovvero non operazione di finanziamento, salvo nei casi in cui si tratti di
operazioni esonerare in senso improprio ai sensi degli artt. 17 e 18 vLIVA,
rispettivamente dell'art. 21 LIVA; cfr. al riguardo sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-1648/2006 del 27 aprile 2009 considd. 2.3.2,
2.3.2.1 e 2.3.2.2 con i numerosi rinvii; cfr. parimenti Promemoria n. 23
A-6182/2012
Pagina 12
dell'AFC concernente i contributi dei soci, contributi dei terzi e contributi in
caso di risanamento, nuova edizione aggiornata al 1° luglio 2003 in vigore
fino al 31 dicembre 2009) – e la prestazione fornita dalla società
assoggettata all'IVA quale "controprestazione", sempre erogata dai soci o
da terzi (quali un flusso di capitali, la rinuncia a determinati crediti o anche
l'assunzione di debiti, ecc., in cambio di una prestazione in nesso causale
economico diretto).
Determinante ai fini dell'imposizione all'IVA è la sussistenza di un rapporto
di scambio, e dunque di un nesso causale economico diretto tra la
prestazione fornita da un socio o un terzo ed una data controprestazione
fornita dalla società beneficiaria.
3.5 Per costante giurisprudenza – nell'esame di una potenziale operazio-
ne IVA – la registrazione contabile di una prestazione può essere un
indizio per una qualificazione ai sensi dell'IVA, ma non è tuttavia in grado
di cambiare la realtà economica dei fatti. Decisivo non è il punto di vista
contabile, bensì quello economico (cfr. sentenze del Tribunale am-
ministrativo federale A-3579/2008 del 17 luglio 2010 consid. 3.3 con rinvii
e A-1601/2006 del 4 marzo 2010 consid. 3.2.2 con rinvii). Ciò indicato, in
assenza di lacune sostanziali o d'irregolarità formali atte a mettere in
dubbio la credibilità della contabilità del contribuente, come pure in
assenza di una divergenza manifesta ed importante tra i risultati allibrati e
lo stato reale di fatto, le autorità fiscali devono attenersi alla presunzione
d'esattezza di cui fruisce tale contabilità (cfr. DTF 134 II 207 consid. 3.3
riguardante le imposte dirette; DTF 106 Ib 311 considd. 3c e 3d;
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 819 n. 60).
4.
In concreto, litigiosa è innanzitutto la questione concernente la sussi-
stenza o meno di un'operazione soggetta all'IVA. In sunto, se da un lato
l'AFC sostiene che di fatto sussiste uno scambio di prestazioni, poiché la
ricorrente avrebbe venduto dei diritti del valore di fr. 11'542'824.-- alla
società B._______, che in contropartita avrebbe assunto i debiti di pari
valore nei confronti dei suoi azionisti, d'altro lato la qui ricorrente ne nega
l'esistenza, asserendo che di fatto i diritti "C._______" privi di valore
economico, poiché non economicamente sfruttabili, sarebbero stati ceduti
alla B._______ nell'ambito del suo risanamento. Trattandosi pertanto di
una prestazione priva di carattere oneroso, non sussisterebbe alcuna
controprestazione. I debiti ripresi dalla B._______ sarebbero peraltro dei
debiti postergati, anch'essi privi di valore economico. In definitiva, in
A-6182/2012
Pagina 13
presenza di due "non-valeur", difetterebbe quindi uno scambio di
prestazioni imponibile all'IVA.
Per rispondere a siffatto quesito (cfr. consid. 4.7 del presente giudizio),
occorre dunque qualificare l'operazione in esame alla luce dei principi
enunciati in precedenza (cfr. consid. 3 del presente giudizio), nonché dei
vari documenti dell'incarto che verranno esaminati in dettaglio qui di
seguito (cfr. considd. 4.1 – 4.6 del presente giudizio).
4.1 Nel caso in disamina, dagli atti dell'incarto – in particolar modo dai
verbali dell'assemblea generale straordinaria (cfr. rogito n. [...] del 2 di-
cembre 2002 di cui al doc. F), nonché del consiglio d'amministrazione
(cfr. rogito n. [...] del 5 dicembre 2002 di cui al doc. G) e dai relativi bilanci
(cfr. in particolare docc. D e E) – risulta che la società ricorrente è stata
effettivamente oggetto di misure di risanamento societario. Tale circostan-
za non permette tuttavia ancora d'escludere a priori che di fatto, nel caso
specifico del trasferimento dei diritti di riproduzione denominati
"C._______" alla società B._______, si sia invero trattata di una presta-
zione fornita in cambio di una controprestazione – ossia l'assunzione da
parte della B._______ dei debiti nei confronti di terzi di pari valore – e non
già di una mera misura di risanamento.
4.2 Dal verbale dell'assemblea generale straordinaria della ricorrente
tenutasi il 2 dicembre 2002 in cui è stato discusso del suo risanamento
(cfr. rogito n. [...] di cui al doc. F), e meglio delle proposte di risanamento
avanzate dall'allora amministratore unico F._______ nella relazione del
28 novembre 2002 (cfr. inserto A allegato al rogito n. [...] sopracitato),
risulta che per quanto concerne i diritti "C._______", al punto denominato
"A Salvaguardia della C._______" della predetta relazione,
l'amministratore unico ha proposto quanto segue:
"(...) Gli accordi con l'acquirente delle attività della nostra società
prevedono nella scrittura privata del 8 luglio 2002 che la C._______
con i connessi diritti cinematografici rimangano di proprietà degli
azionisti cedenti. A questo scopo è stata costituita la società
B._______, Z._______, nella quale saranno trasferiti i suddetti diritti al
valore di libro di CHF 11'542'824 con contemporanea assunzione di un
relativo debito nei confronti degli azionisti. Questa partecipazione sarà
ceduta per CHF 1.00 a D._______ in seguito alla conclusione di tutte
le operazioni di risanamento (...)".
Tale relazione è poi stata approvata dal suo ufficio di revisione – ovvero la
G._______, in Z._______ – con rapporto di revisione del 28 novembre
A-6182/2012
Pagina 14
2002 (cfr. inserto B allegato al rogito n. [...] sopracitato), che in merito ai
diritti "C._______" prevedeva quanto segue:
"(...) La società B._______, Z._______ acquista la C._______ (diritti)
di A._______ per un importo di CHF 11'542'824, assumendosi debiti
verso E._______nella misura di CHF 4'213'018, rispettivamente verso
D._______ di CHF 7'329'806 (...)".
Da questi documenti emerge dunque che il trasferimento dei diritti
"C._______" del valore di fr. 11'542'824.-- alla società B._______ era
correlato all'assunzione da parte di quest'ultima dei debiti della ricorrente
verso gli azionisti di pari importo, e meglio fr. 4'213'018.-- verso
E._______ e fr. 7'329'806.-- verso D._______. Si è dunque in presenza di
due prestazioni strettamente legate da un nesso economico diretto, l'una
sussistendo unicamente in correlazione all'altra.
4.3 Conferma di ciò è data dalla dichiarazione della B._______,
Z._______, allegata al verbale di delibera del consiglio di amministra-
zione della società ricorrente (cfr. inserto B allegato al rogito n. [...] di cui
al doc. G), con cui la stessa ha dichiarato di assumersi i predetti debiti di
fr. 4'213'018.-- e fr. 7'329'806.-- "nell'ambito degli accordi intervenuti tra le
parti interessate e formalizzate con scrittura privata dell'8 luglio 2002".
4.4 Dal bilancio e il conto economico del 31 dicembre 2001 (cfr. doc. D)
della ricorrente risulta che i diritti "C._______" sono stati acquistati da
quest'ultima nel 2001 per l'importo complessivo di fr. 12'966'103.95. Detti
diritti, come emerge dal bilancio intermedio al 31 ottobre 2002
(cfr. doc. E), nonché dal bilancio e il conto economico del 31 dicembre
2002 (cfr. doc. H), sono poi stati radiati per l'importo di fr. 11'542'824.--,
verosimilmente a seguito del loro trasferimento alla B._______. Da questi
documenti emerge altresì che pure i debiti legati ai prestiti azionari di
fr. 4'213'018.-- e fr. 7'329'806.-- figuranti nel 2001 sono stati radiati nel
2002 contemporaneamente ai diritti "C._______".
Se si confronta tale circostanza con la contabilità della società
B._______, e meglio con il suo bilancio al 31 dicembre 2003 (ma anche
da quelli degli anni successivi), si evince che i diritti "C._______" sono
stati inseriti sotto gli attivi con la registrazione "1150 C._______
A._______" quali "Anlagevermögen" per l'importo di fr. 12'042'823.60,
dopo il loro trasferimento da parte della ricorrente. I debiti ripresi dalla
stessa sono stati invece indicati nei passivi quali "Fremdkapital" sotto la
registrazione "2050 Darlehen D._______" per l'importo di fr. 7'829'805.85
A-6182/2012
Pagina 15
e "2060 Darlehen E._______" per l'importo di fr. 4'213'017.75 (cfr. doc. K
allegato al doc. 7 dell'inc. AFC; parimenti doc. T).
Sebbene si tratti tutte di registrazioni contabili, le stesse in relazione ai
verbali delle assemblee tenutasi dalla società ricorrente, nonché i relativi
annessi, costituiscono dei seri indizi a favore della sussistenza di un rap-
porto di scambio ai sensi dell'IVA, nonché del carattere oneroso delle due
prestazioni, e come tali vanno presi qui in considerazione. I dati riportati
nella contabilità delle due società combaciano infatti con i dati risultanti
nei predetti verbali e fanno chiaramente propendere per l'ammissione di
un rapporto di scambio di prestazioni a titolo oneroso. Si ricorda peraltro,
che in difetto di seri elementi mettenti in dubbio la credibilità della
contabilità di un contribuente – come nel caso concreto – la stessa fruisce
della presunzione d'esattezza (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio), di
modo che le autorità fiscali devono attenersi alla stessa.
4.5 Le due liste delle produzioni, a dire della ricorrente, economicamente
sfruttabili (cfr. doc. J) e non più sfruttabili economicamente (cfr. doc. H),
non forniscono alcuna indicazione in merito al valore contabile o econo-
mico dei diritti ad esse legate e pertanto non sono qui rilevanti. Si tratta di
fatto di due documenti di parte e dunque di mere allegazioni della
ricorrente che, oltre a non provare in alcun modo che i diritti ceduti alla
B._______ sono proprio quelli indicati nella lista dei "non più sfruttabili",
non solo non comprovano in nessuna maniera quali diritti siano realmente
sfruttabili e quali invece no, ma oltretutto non trovano alcun riscontro nella
restante documentazione agli atti. Nulla nei bilanci delle due società, né
nei verbali delle varie assemblee fa infatti supporre che il trasferimento
dei diritti "C._______" e l'assunzione dei debiti sia stata operata a puro
titolo contabile e che di fatto sia i debiti che i diritti abbiano un valore pari
a zero.
4.6 Che poi dal punto di vista delle imposte dirette (ovvero la non presa in
considerazione di detti diritti quali ammortamenti secondo la notifica di
tassazione della B._______ – e non della ricorrente – di cui di al doc. V;
la dichiarazione 25 agosto 2006 di cui al doc. U di F._______, allora
membro del Consiglio d'amministrazione della B._______ secondo il
relativo estratto del registro di commercio) o della tassa di bollo (peraltro
non comprovato dalla semplice dichiarazione 23 dicembre 2002 di cui al
doc. I di F._______, allora anche amministratore unico della società
ricorrente secondo il relativo estratto del registro di commercio) il trasferi-
mento di detti diritti non sia stato considerato rilevante non influisce sulla
qualificazione dello scambio di prestazione e tantomeno sul suo
A-6182/2012
Pagina 16
assoggettamento all'IVA. In effetti, per l'apprezzamento dell'IVA, la
situazione sussistente nell'ambito delle imposte dirette non è di principio
vincolante. Si tratta infatti di due sistemi fiscali differenti, le cui imposte
mirano due obbiettivi ben distinti, ossia l'imposizione del reddito netto nel
caso delle imposte dirette e l'imposizione del consumo finale nel caso
dell'IVA (cfr. DTF 123 II 295 consid. 6b; sentenza del Tribunale federale
2A.222/2002 del 4 settembre 2002 consid. 3.4; DTAF 2007/23 con-
sid. 2.3.3; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-689/2012 del
31 maggio 2012 consid. 3.1.2 con i numerosi rinvii e A-6148/2007 del
7 dicembre 2009 consid. 5.2.1.3 con i numerosi rinvii).
4.7 Visto quanto precede, non si può che constatare l'esistenza di due
prestazioni connesse economicamente fra di loro, dal momento che l'una
è stata effettuata in contropartita dell'altra. I diritti denominati "C._______"
dell'importo di fr. 11'542'824.--, quale prestazione di servizi ai sensi
dell'art. 7 cpv. 2 lett. a vLIVA, sono stati trasferiti alla B._______ in
contropartita dell'assunzione da parte di quest'ultima dei debiti di pari
valore nei confronti dei creditori della ricorrente (cfr. consid. 3.2.4 del pre-
sente giudizio). In tali circostanze, è dunque a giusta ragione che l'AFC
ha concluso alla sussistenza di uno scambio di prestazioni imponibile
all'IVA. La censura della ricorrente deve pertanto essere respinta.
5.
Appurata la sussistenza di uno scambio di prestazioni imponibile all'IVA,
occorre ancora esaminare la base di calcolo dell'IVA anch'essa qui
contestata dalla ricorrente.
5.1 In proposito, la ricorrente ritiene che la base imponibile non dovrebbe
essere determinata sulla base dei debiti ripresti dalla B._______, bensì
sul valore di mercato dei diritti, avendo di fatto fornito la prestazione ad
una persona prossima ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 vLIVA, trattandosi di due
società detenute dalla medesima cerchia d'azionisti. In effetti, essa
sostiene apertamente che i diritti "C._______" da lei ceduti alla
B._______avrebbero invero un valore reale ben inferiore a quello
contabilizzato. Dal canto suo, l'AFC ha lasciato aperta detta questione, in
quanto a suo avviso l'applicazione dell'art. 33 cpv. 2 vLIVA sussisterebbe
soltanto nei casi in cui il prezzo di vendita sarebbe inferiore al prezzo di
mercato e non già allorquando esso è superiore, come nel caso concreto.
Essa si è dunque basata sul valore dei debiti assunti dalla B._______.
Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che, se è vero che LILIANE SUBI-
LIA-ROUGE nell'articolo citato dalla ricorrente (cfr. LILIANE SUBILIA-ROUGE,
A-6182/2012
Pagina 17
Les prestations fournies à des proches en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, in: RDAF 2001 II pag. 447 e segg.) propende per l'applicazione
dell'art. 33 cpv. 2 LIVA anche nel caso in cui il prezzo convenuto tra per-
sone prossime risulti superiore al valore di mercato, va però rilevato che,
a conoscenza dello scrivente Tribunale, l'unica ipotesi in cui la giurispru-
denza ha ammesso una siffatta tesi concerne un caso isolato riguardante
la deduzione dell'imposta precedente, per la quale una controprestazione
sopravalutata può avere un'influenza e comportare dunque la riduzione
dell'imposta precedente dedotta dal destinatario della prestazione
(cfr. decisione della CRC del 4 marzo 2002, in: GAAC 66.58 considd. 4d
e 4e). Orbene, se per il diritto alla deduzione determinante è la fattura
(cfr. art. 38 cpv. 1 lett. a vLIVA), per l'imposizione all'IVA di un'operazione
lo è invece il valore della controprestazione convenuta dalle parti al mo-
mento dell'accordo di scambio (cfr. art. 33 cpv. 2 vLIVA; parimenti con-
sid. 3.2.2 del presente giudizio). Poiché il caso in esame concerne l'impo-
sizione all'IVA – e non la deduzione dell'imposta precedente – di principio
detta giurisprudenza non sembra dunque trovare qui applicazione.
Ciò indicato, nulla agli atti fa supporre che di fatto i diritti in oggetto sa-
rebbero stati ceduti ad un prezzo superiore al loro valore di mercato o al
prezzo che sarebbe stato convenuto tra terzi indipendenti, così come as-
serito dalla ricorrente. Al contrario, dagli atti risulta piuttosto che i diritti
"C._______" valgano fr. 11'542'824.-- e che gli stessi siano stati ceduti in
cambio dell'assunzione dei debiti di pari valore. La sola allegazione a
posteriori, non suffragata da altri elementi o prove, secondo cui il valore
convenuto non corrisponderebbe al valore reale di una data prestazione,
quale mera dichiarazione di parte è priva di valore probatorio alla stregua
dei documenti prodotti a posteriori (cfr. in merito ai documenti allestiti a
posteriori, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011
del 28 novembre 2012 consid. 2.4.2 con rinvii). Orbene, in mancanza di
elementi inficianti la presunzione di esattezza di cui fruisce la contabilità
della società (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio), nulla permette di
affermare che i diritti "C._______" abbiano invero un valore superiore a
quello pattuito. In tali circostanze, la questione di sapere se in casu
l'art. 33 cpv. 2 LIVA può trovare qui applicazione, può pertanto rimanere
aperta.
5.2 Ciò constatato, va ora controllata la base di calcolo dell'IVA concreta-
mente presa in considerazione dall'AFC (cfr. consid. 5.2.2 del presente
giudizio), tenuto conto dei principi qui applicabili (cfr. consid. 5.2.1 del
presente giudizio).
A-6182/2012
Pagina 18
5.2.1 La base di calcolo dell'IVA è sancita dall'art. 33 vLIVA. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 vLIVA l'imposta è calcolata sulla controprestazione. Ai
sensi dell'art. 33 cpv. 2 vLIVA – come visto (cfr. consid. 3.2.2 del presente
giudizio) – si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o
un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di
servizi, compresi i doni che possono essere classificati controprestazioni
dirette di operazioni particolari del destinatario. La controprestazione
comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati
separatamente. Nella sua determinazione ci si deve posizionare dal
punto di vista del destinatario della prestazione erogata dal contribuente.
Per il calcolo dell'IVA dovuta, il ricorso alla tassazione d'ufficio da parte
dell'AFC ai sensi dell'art. 60 vLIVA si giustifica unicamente in due casi,
ovvero quando la tenuta dei libri contabili del contribuente è insufficiente o
quando la sua contabilità è formalmente corretta, ma le indicazioni
presentate non corrispondono manifestamente alla realtà ed è quindi in
dubbio la sua forza probante (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-4344/2008 del 9 settembre 2010 consid. 4.3.1 con rinvii). Al
contrario dunque, se a seguito di un controllo da parte dell'AFC, le cifre
risultanti dai documenti in esame appaiono plausibili e conformi con la
realtà e non vi è alcun motivo di dubitare dell'esattezza dei dati risultanti
dalla contabilità di una data società, che si presume corretta (cfr. con-
sid. 3.5 del presente giudizio), la stessa per il calcolo dell'IVA non pro-
cederà ad una stima, bensì si baserà su quanto convenuto dalle parti nel
loro accordo di scambio, rispettivamente su quanto risultante dagli atti.
Spetta se del caso al contribuente dimostrare che l'AFC ha calcolato in
maniera erronea l'IVA.
5.2.2 In concreto, l'AFC ha calcolato l'IVA sul valore della contro-
prestazione erogata dalla B._______, e meglio l'assunzione dei debiti
della ricorrente per complessivi fr. 11'542'824.--, in contropartita dei diritti
"C._______" di pari valore cedutogli dalla ricorrente. La stessa, ha infatti
reputato come plausibili i dati risultanti dalla contabilità e dai rimanenti
atti, concordando tra di loro. Essa non ha dunque effettuato alcuna stima.
Ciò indicato, dalla contabilità risulta che la ricorrente ha acquistato i diritti
" C._______" nel 2001 per l'importo complessivo di fr. 12'966'103.95. I
diritti sono poi stati trasferiti in parte, e meglio per l'importo di
fr. 11'542'824.--, alla B._______ nel 2002, valore controbilanciato dall'as-
sunzione da parte di quest'ultima dei debiti di pari valore della ricorrente
nei confronti di terzi (cfr. consid. 4.4 del presente giudizio). Tra la
contabilità della ricorrente e quella della B._______ vi è corrispondenza,
A-6182/2012
Pagina 19
così come giustamente rilevato dall'AFC. Gli stessi verbali riguardanti il
risanamento della società ricorrente riportano chiaramente le medesime
cifre risultanti dalla contabilità (cfr. considd. 4.2 – 4.4 del presente giudi-
zio). Agli atti, come già indicato (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio),
non vi è peraltro alcun documento che possa far minimamente dubitare
dell'esattezza materiale della contabilità – e meglio, fare pensare che detti
diritti ceduti o debiti assunti abbiano un valore minore – oppure mettere in
dubbio il calcolo dell'IVA effettuato dall'AFC. In tale evenienza, una stima
del valore delle prestazioni in riferimento al valore di mercato non entra in
linea di conto (cfr. consid. 5.2.1 del presente giudizio). In definitiva, è
dunque a giusta ragione che l'AFC ha ritenuto come plausibili le cifre
risultanti dagli atti, calcolando l'IVA sulla base della controprestazione
erogata alla società ricorrente, ovvero i debiti assunti dell'importo com-
plessivo di fr. 11'542'824.--. La decisione impugnata va pertanto confer-
mata anche su questo punto.
6.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. In considerazione
dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono
poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 12'500.-- (cfr. art. 4 TS-TAF), im-
porto che verrà compensato con l'anticipo spese di fr. 12'500.-- versato
dalla ricorrente il 24 dicembre 2012. Alla ricorrente non vengono asse-
gnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettiva-
mente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
(il dispositivo è indicato a pagina seguente)
A-6182/2012
Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 12'500.-- sono poste a carico della ricorrente e
interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. *** / Rim; atto giudiziario)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: